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	<title>2709 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2008 n.2709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-6-2008-n-2709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-6-2008-n-2709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2008 n.2709</a></p>
<p>Pres. Vacirca &#8211; Est. De Felice Franchi M. (Avv.ti A. Rossi, V. Camerini e F. Camerini c/ Comune di Giulianova (n.c.); Provincia di Teramo (n.c.) sull&#8217;ambito della motivazione del rigetto delle osservazioni dei privati nel procedimento di formazione del PRG 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; PRG – Formazione – Osservazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-6-2008-n-2709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2008 n.2709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-6-2008-n-2709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2008 n.2709</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca  &#8211;  Est. De Felice<br /> Franchi M. (Avv.ti  A. Rossi, V. Camerini e F. Camerini c/ Comune di Giulianova (n.c.); Provincia di Teramo (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambito della motivazione del rigetto delle osservazioni dei privati nel procedimento di formazione del PRG</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211;  PRG – Formazione – Osservazioni dei privati – Rigetto – Motivazione analitica – Necessità – Non sussiste – Conseguenze.<br />
2. Edilizia e urbanistica – PRG – Formazione &#8211; Osservazioni dei privati – Autorità adottante – Parere favorevole –  Ente approvante &#8211; Vincolo – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel procedimento di formazione del Piano regolatore generale, il rigetto, da parte dell’autorità adottante, delle osservazioni proposte dai soggetti privati interessati non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che tali osservazioni siano esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi generali dello strumento pianificatorio. Pertanto è legittima la deliberazione del comune che rigetta le osservazioni dei privati in merito ad una destinazione urbanistica, motivando tale rifiuto in maniera sintetica ma idonea a giustificare, attraverso l’espresso richiamo ai criteri di impostazione del Piano, la scelta operata.</p>
<p>2. Nel procedimento di formazione del piano regolatore generale, il parere favorevole eventualmente espresso dalla autorità (adottante) sulle osservazioni presentate dai privati dopo la adozione del piano regolatore non costituisce un vincolo per la regione (o ente approvante), la quale può sempre approvare e fare entrare in vigore lo strumento urbanistico nella sua forma originaria, dietro sufficiente motivazione della scelta operata. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr.C. Stato, IV, 26.3.1991, n.206.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso r.g.n.10679/2003 proposto in appello da</p>
<p><b>Franchi Mariano</b> in  persona e quale procuratore generale di Marsilii Maria e Franchi Sergio, rappresentati e difesi dall’avv. Adriano Rossi, con gli avvocati Vincenzo Camerini e Francesco Camerini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma al Viale Mazzini n.11,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Comune di Giulianova</b>, in persona del l.r.p.t.,  non costituito,<br />
<b>Provincia di Teramo</b>, in persona del l.r.p.t., non costituito,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza n.404/2002 depositata in data 1 agosto 2002 con la quale il TAR Abruzzo-L’Aquila ha respinto il ricorso proposto avverso le  deliberazioni del comune di Giulianova n.23 del 15.6.94 di adozione del PRG e n.144 del 22.12.1994 di controdeduzioni alle osservazioni e delle delibere del Consiglio Provinciale n.44 dell’11.5.1997 e n.201 del 7.10.1997 di approvazione con modifiche del PRG nonché avverso il parere della Sezione Urbanistica Provinciale 30.4.97 n.18 e la deliberazione del Consiglio comunale 28.7.1997 n.85 di riesame delle osservazioni.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 20 maggio 2008, il consigliere Sergio De Felice;<br />
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo gli attuali appellanti impugnavano gli atti di adozione e approvazione del PRG del comune di Giulianova nella parte in cui veniva imposto il vincolo di destinazione ad aree di proprietà dei ricorrenti.<br />
I ricorrenti esponevano che in relazione alla adozione del nuovo PRG, avvenuta con delibera consiliare n.23 del 1994, erano state presentate osservazioni dirette a evitare la reiterazione dei vincoli espropriativi.<br />
La Sezione Provinciale Urbanistica esprimeva avviso di parziale accoglimento delle osservazioni; il Consiglio Provinciale approvava poi definitivamente il piano dopo ulteriore avviso della SUP con delibera n.101 del 1997.<br />
Avverso gli atti impugnati venivano dedotte le censure di violazione di legge e eccesso di potere sotto i seguenti profili.<br />
Si lamentava il difetto di motivazione analitica in relazione al sacrificio imposto al privato sulla proprietà e per l’esorbitante ammontare complessivo delle aree destinate a verde, superiore alle previsioni degli standard.<br />
Parte ricorrente lamentava che il reinserimento della area su cui insiste la abitazione dei ricorrenti in zona A5 di interesse paesaggistico e ambientale avrebbe dovuto condurre ad un ampio ritorno a verde privato dell’area circostante il fabbricato restituita invece solo in minima parte a destinazione verde privato.<br />
Si deduceva difetto di motivazione e sviamento in quanto per le aree previste a parcheggio in PRG e poi restituite a destinazione residenziale dalla Provincia di Teramo il comparto non sarebbe giustificato, perché priverebbe i ricorrenti di aree di notevole estensione.<br />
Si deduceva altresì difetto di motivazione e sviamento in relazione al previsto aumento al 65% rispetto al 50% ipotizzato dalla SUP delle aree da cedere gratuitamente al comune.<br />
In relazione ai suddetti motivi il primo giudice rigettava la censura di difetto di motivazione per reiterazione dei vincoli senza indennizzo e riteneva sussistere la adeguata motivazione.<br />
Respingeva altresì la censura relativa alla estensione del vincolo e relativa alla contrarietà con il parere della SUP.<br />
Veniva respinto altresì il motivo relativo alla esigua estensione di area a verde privato dei ricorrenti, in quanto relativa a valutazione di merito, come tale preclusa al giudice amministrativo.<br />
La censura riguardante le modifiche delle percentuali operata dal Consiglio Provinciale veniva dichiarata inammissibile, in relazione alla mancanza di indicazioni di elementi di irrazionalità nella scelta, a fronte di adeguata motivazione con riferimento alle finalità perequative.<br />
Con l’atto di appello vengono in sostanza reiterate le censure già proposte con l’originario ricorso.<br />
Viene prestata acquiescenza rispetto al capo della illegittimità della reiterazione del vincolo di inclusione in zona di verde pubblico della  area di mq.7080.<br />
Per il resto si reiterano le proposte censure, riguardanti il difetto di motivazione sulle osservazioni della SUP, che accoglievano in parte le osservazioni degli odierni appellanti.<br />
Circa la motivazione del primo giudice – che i ricorrenti non avrebbero fornito elementi di irrazionalità  della scelta – la censura viene riproposta facendo riferimento al contrasto tra le osservazioni, le delibere provinciali precedenti e la approvazione definitiva.<br />
Nessuno si è costituito per le appellate amministrazioni.<br />
Alla udienza pubblica del 20 maggio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’appello non è fondato sia in relazione alla censura  di  difetto<b><br />
</b>di adeguata motivazione che alla censura di irrazionalità delle scelte pianificatorie.<br />
Sul primo punto, costituisce principio generale oramai acquisito nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui l’amministrazione nell’esercitare il potere pianificatorio ad essa attribuito <i>non è tenuta ad esternare in modo puntuale</i> le ragioni delle proprie scelte essendo sufficiente <i>una ragionevole</i> <i>e coerente giustificazione</i> delle linee portanti della pianificazione. <br />
Ne discende che, come è avvenuto nel caso in esame, l’accoglimento delle osservazioni proposte comporta la integrazione della motivazione “per relationem” della scelta compiuta dalla regione che, nel fare riferimento a tali osservazioni, le ha fatte proprie ponendole a base della sua decisione (Consiglio Stato, VI, 19.12.2005, n.7180).<br />
In sede di adozione del piano urbanistico, la decisione sulle osservazioni presentate dagli interessati nei confronti del piano, può essere sinteticamente motivata, anche se deve  comunque essere congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base della osservazione.<br />
Trattandosi di scelte di alta amministrazione che non abbisognano di diffusa motivazione, occorre solo un minimum di motivazione diretta a superare l’eventuale presenza di osservazioni critiche.<br />
Né la censura di difetto di motivazione adeguata regge rispetto alle osservazioni proposte dai privati.<br />
Le osservazioni proposte dai soggetti privati interessati in sede di formazione del PRG o delle varianti non costituiscono  rimedi giuridici veri e propri, ma semplici apporti collaborativi, per cui il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi generali dello strumento pianificatorio.<br />
Pertanto è legittima la deliberazione che rigetta le osservazioni dei privati in merito ad una destinazione, motivando tale rifiuto in maniera sintetica ma idonea a giustificare, attraverso l’espresso richiamo ai criteri di impostazione del Piano, la scelta operata.<br />
La scelta delle aree ai fini della utilizzazione edilizia del territorio e il mutamento di destinazione di esse sono rimesse alla valutazione discrezionale della amministrazione comunale, e non abbisognano perciò di una particolare specifica motivazione neanche quando comportino la reiezione di osservazioni presentate dai privati (in tal senso, C. Stato, IV, 11.6.1996, n.777).<br />
Le osservazioni presentate dai privati proprietari delle aree, in sede di pianificazione urbanistica, costituiscono lo strumento attraverso il quale questi possono prospettare alla amministrazione, secondo il principio del contraddittorio pur latamente inteso, il proprio punto di vista a che la scelta urbanistica, discrezionalmente assunta dalla amministrazione, possa svolgersi, ove possibile, con il minor sacrificio dell’interesse privato; tuttavia, la loro reiezione non abbisogna di specifica motivazione, purchè la scelta urbanistica nel suo insieme sia adeguatamente motivata in relazione ad un parametro di corretto esercizio della discrezionalità (Consiglio Stato, IV, 1.7.1992, n.654).<br />
La scelta delle aree ai fini della utilizzazione edilizia del territorio e il mutamento di destinazione di esse sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale, e non abbisognano perciò di una particolare specifica motivazione neanche quando comportino la reiezione di osservazioni presentate da privati.<br />
La reiezione delle osservazioni non abbisogna di specifica motivazione, purchè la scelta urbanistica nel suo insieme sia adeguatamente motivata in relazione ad un parametro di corretto esercizio della discrezionalità (C. Stato, IV, 1.7.1992, n.654).<br />
Sul motivo di appello relativo ai discordanti pareri sulle osservazioni dei privati e sul limite del sindacato giurisdizionale sul merito delle scelte di piano, il Collegio osserva che il parere favorevole eventualmente espresso dalla autorità (adottante) sulle osservazioni presentate dai privati dopo la adozione del piano regolatore non costituisce un vincolo per la regione (o ente approvante), la quale può sempre approvare e fare entrare in vigore lo strumento urbanistico nella sua forma originaria, dietro sufficiente motivazione della scelta operata (C. Stato, IV, 26.3.1991, n.206).<br />
Pertanto, a prescindere dalla reiterazione del vincolo gravante sulle aree, incluse nella zona F – verde pubblico del precedente PRG, reiterato senza adeguata motivazione e senza indennizzo (censure sulle quali parte appellante ha prestato acquiescenza), la destinazione impressa dal piano è diretta alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani e di quartiere e di attrezzature per il gioco e lo sport.<br />
La finalità data alla zona in questione di per sé, quale scelta di piano, è sorretta da valida motivazione della amministrazione, anche sulla base della collocazione centralissima delle aree poste in centro storico e della difficoltà a reperire aree libere.<br />
Allo stesso modo, le scelte relative alla estensione quantitativa del vincolo non sono suscettibili di essere contestate se non in base alla una patente e manifesta irrazionalità o incongruità delle scelte, in realtà non debitamente prospettate .<br />
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto. <br />
Nulla sulle spese.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Nulla sulle spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2008, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Giovanni Vacirca, 	Presidente <br />	<br />
Luigi Maruotti, 		Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, 		Consigliere<br />	<br />
Carlo Deodato, 		Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, 		Consigliere, estensore </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-6-2008-n-2709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2008 n.2709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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