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	<title>2706 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2706 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.2706</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-9-2007-n-2706/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-9-2007-n-2706/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.2706</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; B. Massari Est. Comune di Manciano (Avv. U. Gulina) contro Serena s.r.l. (Avv. A. De Cesaris) e Toscana Immobiliare s.a.s. (non costituita) e nei confronti di Montemerano s.r.l. (non costituita) sulla giurisdizione del Giudice amministrativo per la controversia originata dalla pretesa all&#8217;adempimento di una convenzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-9-2007-n-2706/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.2706</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-9-2007-n-2706/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2007 n.2706</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> Comune di Manciano (Avv. U. Gulina) contro Serena s.r.l. (Avv. A. De Cesaris) e Toscana Immobiliare s.a.s. (non costituita) e nei confronti di Montemerano s.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice amministrativo per la controversia originata dalla pretesa all&#8217;adempimento di una convenzione di lottizzazione, sulla proponibilità di richiesta di esecuzione in forma specifica e sulla efficacia decennale dei piani di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia originata dalla pretesa all&#8217;adempimento di una convenzione di lottizzazione – Giurisdizione del Giudice amministrativo &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Richiesta di esecuzione coattiva ex 2932 cod. civ degli obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione &#8211; Proponibilità dinanzi al giudice amministrativo &#8211; Sussistenza</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica &#8211; Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Efficacia decennale dei piani particolareggiati ex artt. 16 e 17 l. 17 agosto 1942 n. 1150 &#8211; Piani di lottizzazione – Applicabilità &#8211; Va intesa come riferita unicamente agli aspetti di natura pubblicistica afferenti alla disciplina del territorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La controversia originata dalla pretesa all&#8217;adempimento di una convenzione di lottizzazione, ivi compresa l’eventuale domanda di condanna al risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; infatti la convenzione di lottizzazione è riconducibile alla categoria degli accordi sostitutivi del procedimento disciplinati dall&#8217;art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241, come novellato dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15. Lo stesso articolo, al comma 5, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi dalla p.a. con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo, configurandosi in tal modo un&#8217;ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa correlata ad una determinata tipologia di atto, prescindendo dalla materia che ne costituisce oggetto.</p>
<p>2. È proponibile dinanzi al giudice amministrativo la domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell&#8217;art. 2932 cod. civ., nell&#8217;ipotesi in cui sia richiesta l&#8217;esecuzione coattiva degli obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione, trattandosi di rimedio esperibile per qualsiasi tipo di obbligo da contrarre, indipendentemente dal fatto che la sua fonte sia legale o convenzionale.</p>
<p>3. La previsione di efficacia decennale dei piani particolareggiati ex artt. 16 e 17 l. 17 agosto 1942 n. 1150, estensibile anche ai piani di lottizzazione, va intesa come riferita unicamente agli aspetti di natura pubblicistica afferenti alla disciplina del territorio, nel presupposto che le lottizzazioni convenzionate non possono avere l&#8217;efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
nelle persone dei sig.ri:<br />
dott. Gaetano CICCIO’                       &#8211; Presidente<br />
dott. Eleonora DI SANTO                   &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, rel.<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso n. 1082/05 proposto dal</p>
<p><b>COMUNE di MANCIANO</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Cuccurullo, in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20,<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; <b>SERENA s.r.l.</b>, con sede in Valley Cottage Hess Road 73 – N.Y. (U.S.A.), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, sig.ra Warren Stacy Linn, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea De Cesaris, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Guerrini, in Firenze,<u><br />
</u><br />
&#8211; <b>TOSCANA IMMOBILIARE s.a.s.</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>di <b>MONTEMERANO s.r.l.</b>, con sede in Grosseto, in persona del liquidatore e legale rappresentante, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’accertamento</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>del diritto del Comune ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione assunta con convenzione di lottizzazione per la cessione di aree al fine di conseguire, ex art. 2932 cod. civ., una sentenza che produca gli effetti del contratto di cessione non concluso,<br />
<i><b></p>
<p align=center>
nonché per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>delle convenute al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale della società Serena s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 20 giugno 2007, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO<br />
<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>In data 19 maggio 1988 la società Montemerano stipulava con il Comune di Manciano una convenzione urbanistica accessiva al piano di lottizzazione dell&#8217;area sita in località Pratini di Montemerano, già approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 399 del 22 dicembre 1987.<br />
Espone il Comune ricorrente che, tra le obbligazioni assunte dalla ditta lottizzante, la convenzione prevedeva all&#8217;art. 3, con riferimento all&#8217;art. 8, quinto comma, n. 1, della legge 17 agosto 1942 n. n. 1150, la cessione gratuita al Comune di Manciano di “<i>un&#8217;area riservata ai parcheggi, verde pubblico ed aree pubbliche per una superficie complessiva di mq. 3165</i>&#8220;.<br />
Durante il tempo intervenuto dopo la stipulazione della convenzione e il rilascio della concessione per le opere di urbanizzazione e per l’edificazione dei primi fabbricati, la ditta lottizzante, con atto in data 5 settembre 1998, alienava parte del terreno utilizzato alla s.r.l. Pratini, ora incorporata dalla Toscana immobiliare s.a.s., e in data 12 luglio 1999 l&#8217;altra parte del terreno lottizzato alla società Serena s.r.l., con il riconoscimento in entrambi gli atti, da parte della società acquirente, della esistenza del piano di lottizzazione della convenzione sopra menzionata.<br />
Peraltro, nonostante il non breve lasso di tempo trascorso, la società lottizzante e le sue aventi causa non hanno assolto all’obbligazione nascente dalla convenzione di cessione delle aree sopra menzionate all’Amministrazione comunale.<br />
Per conseguenza il Comune di Manciano ricorre proponendo un’azione volta all’accertamento degli obblighi contenuti nella convenzione stipulata il 19 maggio 1988, con la conseguente condanna delle parti convenute all’esecuzione in forma specifica attraverso lo strumento, previsto dall’art. 2932 cod. civ., di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.<br />
Argomenta, a tal fine, la parte attrice che in tema sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la materia delle convenzioni urbanistiche tra quelle ricomprese nelle previsioni dell&#8217;art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241, come novellato dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15.<br />
Si rileva, altresì, che è rimasta inadempiuta l’obbligazione, nascente dall’atto convenzionale, di cessione gratuita del terreno di cui alla particella 74/p foglio 100 del NCT del Comune di Manciano, confinante con i beni della parte cedente, sulla via provinciale per Saturnia, via delle Collacchie, ex strada statale 322; che, viceversa, il Comune ha adempiuto ai suoi obblighi rilasciando i titoli edilizi previsti dalla convenzione.<br />
Viene, inoltre, domandato l’accertamento dell’obbligo delle società convenute, in solido tra loro, di risarcire il danno asseritamente subito dal Comune per effetto dell’inadempimento, con riserva della sua liquidazione in separata sede.<br />
Si è costituita in giudizio la convenuta Serena s.r.l. opponendosi all’accoglimento del gravame e proponendo, altresì, attraverso un ricorso incidentale, una domanda riconvenzionale volta ad ottenere, presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto, la cancellazione della trascrizione della convenzione, ritenuta decaduta, nonché la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo con cui tale formalità sarà eseguita, nonché al mancato rilascio del certificato di agibilità della struttura alberghiera realizzata, quantificati con successiva memoria in una somma non inferiore a € 150.000,00 e non superiore a € 450.000,00.<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO<br />
<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</i>1.<i></b></i> Con il ricorso in esame viene domandato l’accertamento del diritto del Comune ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione assunta con convenzione di lottizzazione per la cessione di aree al fine di conseguire, ex art. 2932 cod. civ., una sentenza che produca nei confronti delle società convenute, gli effetti del contratto di cessione non concluso.<br />
Viene, inoltre, domandato l’accertamento dell’obbligo delle società convenute, in solido tra loro, di risarcire il danno asseritamente subito dal Comune per effetto dell’inadempimento, con riserva della sua liquidazione in separata sede.<br />
<b><br />
2.</b> Preliminarmente è necessario convenire, in punto di giurisdizione, sulla prospettazione delle parti costituite.<br />
Invero, la controversia originata dalla pretesa all&#8217;adempimento di una convenzione di lottizzazione, ivi compresa l’eventuale domanda di condanna al risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; infatti la convenzione di lottizzazione è riconducibile alla categoria degli accordi sostitutivi del procedimento disciplinati dall&#8217;art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241, come novellato dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15. Lo stesso articolo, al comma 5, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi dalla p.a. con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo, configurandosi in tal modo un&#8217;ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa correlata ad una determinata tipologia di atto, prescindendo dalla materia che ne costituisce oggetto (Cass. civ. Sez. un., 17 gennaio 2005, n. 732; id. 15 dicembre 2000, n. 1262; 7 febbraio 2002, n. 1763).<br />
Con specifico riferimento alla questione oggetto del giudizio e alla domanda avanzata, si è pure precisato che è proponibile dinanzi al giudice amministrativo la domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell&#8217;art. 2932 cod. civ., nell&#8217;ipotesi in cui sia richiesta l&#8217;esecuzione coattiva degli obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione, trattandosi di rimedio esperibile per qualsiasi tipo di obbligo da contrarre, indipendentemente dal fatto che la sua fonte sia legale o convenzionale (TAR Marche, 6 agosto 2003, n. 939; TAR Lazio, Latina, 2 agosto 2005, n. 646). <br />
<b><br />
3.</b> Quanto ai profili di merito della controversia, il ricorso è fondato. <br />
Dall’esame degli atti depositati in giudizio risulta che, al punto 3) della convenzione stipulata in data 19 maggio 1988 tra il Comune di Manciano e la società Montemerano s.r.l., ed accessiva al piano di lottizzazione precedentemente approvato dalla medesima Amministrazione, i lottizzanti si obbligavano<i> “per sé e per i loro aventi diritto…a cedere al Comune di Manciano: l’area riservata a parcheggi, verde pubblico e aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 3165…</i>”, con l’impegno, contestualmente assunto al punto 4), di eseguire, tra l’altro, a proprie spese il piazzale e gli spazi di sosta e parcheggi, oltre alle aree verdi e i marciapiedi.<br />
Con atto di compravendita stipulato il 12 luglio 1999 la società Montemerano s.r.l. cedeva alla Serena s.r.l. il terreno, con sovrastante fabbricato in corso di costruzione, individuato nel NCT del Comune di Manciano alla partita 10139, fg. 100, part. 74. In tale contratto la parte acquirente dava atto di essere a conoscenza che i beni in questione erano oggetto della convenzione di lottizzazione stipulata il  19 maggio 1988 e trascritta il 17 giugno 1988, e quindi degli obblighi ad essa conseguenti.<br />
Da tale ricostruzione, non contestata da controparte, risulta che non essendosi a tutt’oggi proceduto all’atto di cessione dell’area di cui sopra la società Serena s.r.l., quale avente causa dell’originario lottizzante, è inadempiente all’obbligo di concludere con il Comune di Manciano un contratto avente per oggetto la cessione dell’area in questione, con la conseguenza che, in forza di quanto disposto dall’art. 2932 cod. civ., è fondata la pretesa di parte attrice volta a “<i>ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso</i>”.<br />
<b><br />
4.</b> Nondimeno, la convenuta, pur non replicando in ordine alla precedente ricostruzione in fatto, eccepisce l’intervenuta decadenza della convenzione di lottizzazione per effetto dello spirare del termine decennale scaturente dalla lettura degli art. 16 e 17 l. 17 agosto 1942 n. 1150.<br />
Infatti, come è pacifico in giurisprudenza, le disposizioni degli art. 16 e 17 l. 17 agosto 1942 n. 1150, si estendono anche ai piani di lottizzazione, con la conseguenza che va riconosciuta anche ad essi l&#8217;applicabilità del termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati e decorso il quale divengono inefficaci per la parte inattuata (cfr. Cons. Stato sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 200;  T.A.R. Sardegna, 18 agosto 2003 n. 1033).<i><br />
</i>L’assunto non è però condivisibile.<br />
Ad avviso del Collegio, infatti, la previsione di efficacia decennale dei piani particolareggiati e quindi dei piani di lottizzazione che si ritrae dalla lettura delle disposizioni sopra rubricate va intesa come riferita unicamente agli aspetti di natura pubblicistica afferenti alla disciplina del territorio, nel presupposto che le lottizzazioni convenzionate non possono avere l&#8217;efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 1999 n. 286; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 27 gennaio 2004, n. 72).<br />
Si è anzi osservato che il suddetto termine decennale di efficacia si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano che rimangono pienamente operanti e vincolanti senza limiti di tempo fino all&#8217;eventuale nuova approvazione di un nuovo piano attuativo (Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4018).<br />
Ciò perché lo strumento convenzionale, scelto tra l&#8217;amministrazione ed il privato per regolare consensualmente la realizzazione dell&#8217;intervento e le esigenze di tutela dell&#8217;interesse pubblico affidato all&#8217;amministrazione è fonte di obbligazioni <i>propter rem</i> e resta assoggettato alle regole sulla opponibilità dei negozi giuridici di diritto privato con la conseguenza che, al più nella circostanza, poteva eccepirsi la prescrizione del diritto vantato dall’Amministrazione comunale. <br />
Peraltro, oltre a non essere stata opposta dalla controparte va rilevato che la prescrizione decorrerebbe dal decimo anno successivo alla stipulazione (T.A.R. Lombardia Brescia, 28 novembre 2001, n. 1126), ma nella fattispecie tale termine risulta interrotto dal riconoscimento di debito posto in essere con il contratto di vendita del terreno di cui trattasi, stipulato il 12 luglio 1999 tra la società Montemerano s.r.l. e Serena s.r.l. <br />
Ne discende che, infondata l’eccezione, va respinta anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta, legittimo essendo il diniego frapposto dall’Amministrazione comunale alla cancellazione della trascrizione della convenzione in assenza della completa realizzazione delle prescrizioni contenute nella convenzione e non risultando oggetto della controversia il necessario, preliminare accertamento dell’illegittimità del diniego di rilascio del certificato di agibilità della struttura alberghiera edificata da parte del Comune ricorrente.<br />
In conclusione, sulla base di quanto argomentato, il ricorso va accolto con il conseguente riconoscimento dell&#8217;obbligo dei soggetti controinteressati, ciascuno per la propria quota, a trasferire gratuitamente al Comune di Manciano la proprietà dell’area di cui sopra, destinata nel piano di lottizzazione alla realizzazione di “<i>parcheggi, verde pubblico e aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 3165”</i>,<i> </i>in adempimento degli impegni assunti dagli originari proprietari danti causa con la stipula, in data 19 maggio 1988, della convenzione di lottizzazione tra la società Montemerano e il Comune di Manciano.<br />
Peraltro, al fine di individuare con esattezza l’area che dovrà essere oggetto di cessione gratuita ed anche al fine di procedere ad un presumibile frazionamento catastale, si dispone, una verificazione che dovrà essere eseguita dai tecnici dell’Amministrazione, eventualmente in contraddittorio con le controparti.<br />
Va respinta, invece, la domanda di risarcimento del danno proposta in forma generica dal Comune di Manciano, atteso che nessuna prova viene allegata in ordine alla sussistenza del pregiudizio e alla sua quantificazione<br />
Le spese di causa sono riservate alla sentenza definitiva <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe affermando l&#8217;obbligo dei soggetti convenuti, ciascuno per la propria quota, alla cessione delle aree di cui alla convenzione di lottizzazione come in motivazione specificato.<br />
Dispone, al fine dell’esatta individuazione dell’area oggetto di cessione onde adottare la statuizione ex art. 2932 cod. civ., la verificazione precisata in motivazione, da eseguirsi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.<br />
Respinge la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta.<br />
Rinvia, per l’ulteriore trattazione della causa all’udienza pubblica del 23 gennaio 2008.<br />
Spese riservate al definitivo.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 SETTEMBRE 2007</p>
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