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	<title>2701 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2701 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Gaviano Comune di Lecce (Avv. G. Pellegrino) c/ Leadri S.r.l. (Avv.ti C. Varrone e M. Marcuccio), n. c. Regione Puglia (Avv. M. Di Cagno) 1. Concessione e finanziamenti – Art. 27 L.R. n. 26/2013 – Soggetti attuatori – Rendiconti finali – Chiusura definitiva – Finanziamenti aggiuntivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Gaviano<br /> Comune di Lecce (Avv. G. Pellegrino) c/ Leadri S.r.l. (Avv.ti C. Varrone e M. Marcuccio), n. c. Regione Puglia (Avv. M. Di Cagno)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concessione e finanziamenti – Art. 27 L.R. n. 26/2013 – Soggetti attuatori – Rendiconti finali – Chiusura definitiva – Finanziamenti aggiuntivi – Condizioni – Soggetto creditore – Accettazione incondizionata</p>
<p>2. Concessione e finanziamenti – Art. 27 L.R. n. 26/2013 – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza – Ragioni – Oggetto – Finanziamenti aggiuntivi – Iter pubblicistico – Competenza regionale – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 27, comma 3 della L.R. Puglia n. 26/2013 (rubricato “Finanziamenti aggiuntivi degli interventi ex Agensud”), la concessione dei finanziamenti aggiuntivi per consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti è subordinata all’accettazione del soggetto creditore, ma non anche alla determinazione del contenuto del rendiconto oggetto dell’accettazione medesima. Ne consegue che, per l’accesso ai finanziamenti in discorso, occorre che il creditore presenti la propria accettazione delle somme indicate nel rendiconto autonomamente predisposto dal soggetto attuatore, e ciò a chiusura e stralcio di ogni pretesa, in funzione della completa definizione degli oneri del relativo appalto, del quale verrebbe cancellata ogni pendenza.</p>
<p>2. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 della L.R. n. 26/2013 sul rilievo che non rientrerebbe nel perimetro di competenza legislativa regionale, considerato che trattasi di disciplina attinente l’interesse legittimo al regolare svolgimento dell’iter pubblicistico per il rilascio dei finanziamenti aggiuntivi al privato e, quindi, non rientrante nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. Tale disciplina si limita infatti a rendere disponibili mezzi finanziari aggiuntivi alla particolare condizione che tale intervento straordinario valga a definire completamente le relative pendenze tra creditore e soggetto attuatore, ferma restando, in difetto, la possibilità per il primo di far valere le proprie ragioni nei modi ordinari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2014, proposto dal Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, corso del Rinascimento 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Leadri S.r.l., in proprio e quale Mandataria di A.T.I. con la Co.ce.mer S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Varrone e Marcello Marcuccio, con domicilio eletto presso il signor Gaetano Carletti in Roma, via Terenzio 21; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 144/2014, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione per l&#8217;ammissione al finanziamento di lavori relativi ad opere pubbliche.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Leadri S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l’art. 117 C.P.A., che al comma 2 stabilisce che i ricorsi contro il silenzio siano decisi con sentenza in forma semplificata;<br />
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Marcuccio, Varrone e Di Cagno;</p>
<p>OSSERVATO che sussiste il necessario interesse del Comune di Lecce alla base del presente appello, come è desumibile già dall’assorbente rilievo che la sentenza in epigrafe reca a carico di tale Amministrazione un ordine di procedere, sotto comminatoria della nomina di un commissario <i>ad acta</i> per il caso di “<i>ulteriore inerzia</i>” dell’Ente;<br />
DATO ATTO che la sentenza medesima non ha formato oggetto d’impugnativa nella parte in cui il T.A.R. ha preso atto della rinuncia dell’originaria parte ricorrente ai propri motivi aggiunti, “<i>di tal che il giudizio è limitato alla sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere la cui declaratoria è stata richiesta con il ricorso principale</i>”;<br />
RILEVATO che l’appello in esame risulta fondato già per la preliminare ragione che, conformemente a quanto dedotto con il primo motivo d’appello, il ricorso principale di prime cure (n. 545 del 2013), benché notificato anche al Comune di Lecce –come, del resto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-, era stato proposto avverso il silenzio della sola Regione Puglia, e non anche del detto Comune;<br />
RITENUTO, peraltro, di dover soprattutto osservare che l’appello comunale è fondato anche nel merito, ossia nella parte in cui viene dedotto che le dichiarazioni rese dalla società creditrice non integravano la condizione prescritta dall’art. 27, comma 3, L.R. n. 26/2013;<br />
CONSIDERATO, infatti, che:<br />
&#8211; l’art. 27 L.R. cit., rubricato “<i>Finanziamenti aggiuntivi degli interventi ex Agensud</i>”, dispone quanto segue:<br />
“<i>1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno trasferiti alla Regione Puglia con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2002. </i><br />
2<i>. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le eventuali economie che si renderanno disponibili nel corso dell’avanzamento dei progetti presenti nel ciclo di programmazione 2000/2006, con specifico riferimento agli “Accordi di programma quadro” (APQ) dell’ex Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e alle risorse liberate presenti negli assi specifici di riferimento, coerenti con le tipologie degli interventi di cui al comma 1, a seguito delle attività di ricognizione previste con delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79 (Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottosviluppate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (Ob. 1). </i><br />
<i>3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza di oneri residui, nonché, per le spese non ancora erogate, alla presentazione dell’accettazione delle somme esposte nel rendiconto da parte del soggetto creditore, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa del soggetto creditore. </i><br />
<i>4. La Regione resta comunque estranea ai rapporti intercorsi e/o intercorrenti tra soggetto attuatore e creditore</i>”;<br />
&#8211; le previsioni testé riportate risultano sufficientemente chiare nel condizionare la concessione dei finanziamenti aggiuntivi di cui si tratta alla circostanza che per loro tramite si pervenga a “<i>consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva<br />
&#8211; in particolare, l’indicazione del comma 3 “<i>daparte del soggetto creditore</i>” va riferita all’accettazione che al fine indicato tale soggetto è chiamato ad esprimere (appunto, “<i>a chiusura e stralciodefinitivo di ogni pretesa</i>”), ma non anche a<br />
&#8211; di conseguenza, per l’accesso ai finanziamenti in discorso occorre che il creditore presenti la propria accettazione delle somme indicate nel rendiconto autonomamente predisposto dal soggetto attuatore, e ciò a chiusura e stralcio di ogni pretesa, in fu<br />
RITENUTO che per le ragioni indicate non può essere condivisa la diversa lettura del riportato comma 3 proposta dalla società, secondo la quale il rendiconto che il creditore è chiamato ad accettare quale condizione per l’accesso ai finanziamenti dovrebbe necessariamente recepire il totale ammontare del credito vantato dall’impresa;<br />
CONSIDERATO, infatti, che tale lettura non tiene conto della <i>ratio</i> della norma regionale, né del suo centrale riferimento testuale per cui la prevista accettazione deve avvenire “<i>a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa</i>” (particolarmente eloquente è la difforme conclusione del ricorso introduttivo della società di vedersi assegnato il finanziamento disponibile “a scomputo parziale” del proprio “maggior credito”), oltre a svuotare di gran parte del suo senso l’indicazione legislativa della necessità di un’accettazione munita della riferita clausola di “<i>stralcio definitivo</i>”, dal momento che, ove l’accettazione dovesse sempre avvenire per un importo da identificare <i>a priori</i> con la pretesa del creditore, la relativa imposizione legislativa risulterebbe scarsamente utile e comprensibile; <br />
RILEVATO, altresì, che la società, pur distinguendo esattamente il piano del preesistente rapporto obbligatorio tra se stessa ed il Comune, da una parte, e quello del proprio interesse legittimo al regolare svolgimento del procedimento pubblicistico inerente al finanziamento, dall’altra, non ha titolo a pretendere lo svolgimento in proprio favore del procedimento previsto dall’art. 27 della legge regionale, per il quale sono previsti specifici presupposti oggettivi al fine di pervenire con il concorso della volontà del creditore accettante, attraverso la conclusione del relativo procedimento, all’estinzione dell’obbligazione con il pagamento di un importo inferiore a quello a rigore dovuto;<br />
OSSERVATO, alla luce di quanto premesso, che le dichiarazioni rese dalla società appellata in data 8 ottobre e 7 novembre 2013 non integravano, giusta quanto concordemente obiettato già a suo tempo dalle Amministrazioni comunale e regionale, la condizione prescritta dall’art. 27, comma 3, L.R. cit.;<br />
RITENUTO, infatti, che a fronte dell’univoco invito del Comune di Lecce alla società, con note del 5 e 15 novembre, nonché del 10 dicembre del 2013, a far pervenire una nota di accettazione, senza alcuna riserva, dell’importo di euro 14.408.148,67 esposto nel rendiconto redatto da esso Comune, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa, la creditrice medesima con le sue comunicazioni dell’8 ottobre e 7 novembre 2013 si è invece limitata, pur menzionando il citato art. 27, a fare solo un’ambigua dichiarazione di accettazione di un rendiconto non meglio identificato, sì da evitare con ciò, in pratica, ogni passo indietro rispetto alla propria maggiore richiesta, assommante per il primo lotto del proprio appalto a circa 21 milioni di euro;<br />
RILEVATA, infine, la manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale adombrato in questa sede dall’originaria ricorrente sul rilievo che non rientrerebbe nel perimetro della competenza legislativa regionale la disciplina di rapporti attinenti all’ordinamento civile (prevedendone l’estinzione sulla base di quanto il debitore dichiari di voler pagare, piuttosto che di quanto risulti effettivamente dovuto);<br />
OSSERVATO che la detta infondatezza emerge proprio dalla distinzione, sopra accennata, tra il piano del preesistente rapporto obbligatorio tra società e Comune, da una parte, e quello dell’interesse legittimo al regolare svolgimento dell’<i>iter</i> pubblicistico relativo al finanziamento, dall’altra, poiché la norma legislativa regionale attiene al secondo, e non al primo, e si limita a rendere disponibili mezzi finanziari aggiuntivi alla particolare condizione, però, che tale intervento straordinario valga a definire completamente le relative pendenze tra creditore e soggetto attuatore, ferma restando, in difetto, la possibilità per il primo di far valere le proprie ragioni nei modi ordinari;<br />
CONSIDERATO, dunque, che per quanto precede l’appello deve essere accolto, potendo rimanere assorbiti i residui motivi articolati a suo fondamento;<br />
OSSERVATO, di conseguenza, che la sentenza in epigrafe deve essere riformata, e che l’originario ricorso principale, risultato in sostanza improcedibile nei confronti della Regione, per avere il T.A.R. incontestatamente osservato che la società ha “<i>dato atto che la Regione Puglia ha spontaneamente adempiuto a completare l’istruttoria per quanto di sua competenza</i>”, nei riguardi del Comune di Lecce deve invece essere respinto;<br />
RAVVISATA l’esistenza di ragioni equitative tali da giustificare la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese processuali del doppio grado;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, lo accoglie, e per l&#8217;effetto, in riforma della decisione appellata per quanto<br />
concernente il Comune di Lecce, respinge il ricorso di primo grado n. 545 del 2013.<br />
Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore<br />
Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/05/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-5-2014-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2014 n.2701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2014 n.2701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-15-5-2014-n-2701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-15-5-2014-n-2701/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-15-5-2014-n-2701/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2014 n.2701</a></p>
<p>Pres. Renzo Conti, est. Paola Palmarini Aldo Costagliola (avv.ti Leonardo Polito e Maria Stanziano) c. Comune di Procida (n.c.) 1. Edilizia e urbanistica-Abusi edilizi- -Ulteriori interventi che ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale- Illegittimità- Prosecuzione dei lavori -Obbligo della P.A. di ordinarne la demolizione- Sussiste 2. Edilizia e Urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-15-5-2014-n-2701/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2014 n.2701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-15-5-2014-n-2701/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2014 n.2701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Renzo Conti, est. Paola Palmarini<br /> Aldo Costagliola (avv.ti Leonardo Polito e Maria Stanziano) c. Comune di Procida (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica-Abusi edilizi- -Ulteriori interventi che ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale- Illegittimità- Prosecuzione dei lavori -Obbligo della P.A. di ordinarne la demolizione- Sussiste</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Opere abusive – Ordine di demolizione – Motivazione in ordine all’interesse pubblico – Non è necessaria – Ragioni – E’ sufficiente l’accertata abusività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia edilizia, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell&#8217;opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo della P.A. di ordinarne la demolizione. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto che le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell&#8217;istanza di condono, ancorché pertinenziali, interne o di non grande entità, devono dirsi abusive e in prosecuzione dell&#8217;illecita pregressa attività edilizia, essendo mancata l&#8217;attivazione per esse del procedimento per il completamento previsto dall&#8217;art. 35, l. n. 47 del 1985, ed ha pertanto rigettato il ricorso avverso l’ordinanza che ne ha imposto la demolizione) (1).</p>
<p>2. In materia edilizia, presupposto per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo l’ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso – che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato – ed alla possibilità di adottare provvedimenti alternativi (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1.) cfr: T.A.R. Campania, sez VI, 4 luglio 2013, n. 3487<br />
(2.) cfr: ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617; 15 luglio 2003, n. 8246</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 529 del 2010, proposto da:<br />
Aldo Costagliola, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avvocati Leonardo Polito e Maria Stanziano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, presso lo studio dell’avvocato D. Vitale, alla via Dei Mille, n. 13; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Procida, in persona del rappresentante legale p.t., n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1) dell’ordinanza di demolizione n. 112 del 28 ottobre 2009, notificata al ricorrente in data 3 novembre 2009, del dirigente il Servizio Tecnico del Comune di Procida con la quale si dispone la demolizione, entro il termine di 90 gg. dalla notifica, delle opere realizzate, in assenza del permesso a costruire, in Procida, alla via Belvedere 31, consistenti in “L’esecuzione presso l’immobile, in Procida alla via Belvedere, in catasto al foglio 11 particelle 121, 705 e 1142, già oggetto di permesso in sanatoria n. 103/2008 (condono ex lege 47/85), di stompagnatura del vano che mette in collegamento l’immobile stesso con adiacente immobile abusivo per il quale tutt’ora pende istanza di condono edilizio ex lege 326/03”;<br />
2) di ogni altro atto o provvedimento preliminare, presupposto, connesso e conseguente, per quanto lesivo del diritto del ricorrente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 30 dicembre 2009 e depositato il 28 gennaio 2010, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Procida gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001, di demolire entro 90 gg. dalla notifica dello stesso le opere realizzate in assenza di titolo presso l’immobile sito alla via Belvedere n. 31. La contestazione riguarda “l’esecuzione, presso l’immobile in Procida, alla via Belvedere, in catasto al foglio 11, particelle 121, 705 e 1142, già oggetto di permesso in sanatoria n. 103/2008 (condono ex lege 47/85), di stompagnatura del vano che mette in collegamento l’immobile stesso con adiacente immobile abusivo per il quale tutt’ora pende istanza di condono edilizio ex lege 326/2003”.<br />
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.<br />
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />
Oggetto della presente controversia è l’ordinanza con la quale il Comune di Procida ha ingiunto al ricorrente di demolire quanto realizzato in assenza di alcuna autorizzazione presso l’immobile sito alla via Belvedere n. 31. Si tratta, in particolare, della realizzazione di un collegamento (attraverso la stompagnatura di un vano) tra un immobile condonato e un altro per il quale tutt’ora pende istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326 del 2003.<br />
Con il primo motivo il ricorrente deduce che si tratterebbe di opere interne soggette a mera DIA, di entità tale da non realizzare alcuna trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio.<br />
Il motivo non può essere accolto.<br />
Per giurisprudenza consolidata di questo Tribunale in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell&#8217;opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l&#8217;immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell&#8217;art. 35, l. n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica (cfr. T.A.R. Campania, sez VI, 4 luglio 2013, n. 3487).<br />
Anche nel caso di esame, le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell&#8217;istanza di condono, ancorché pertinenziali, interne o di non grande entità, devono dirsi abusive e in prosecuzione dell&#8217;illecita pregressa attività edilizia, essendo mancata l&#8217;attivazione per esse del procedimento per il completamento previsto dall&#8217;art. 35, l. n. 47 del 1985 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 14 settembre 2012).<br />
Legittima, pertanto, sotto tale profilo, l’ingiunzione rivolta all’interessato di demolire le opere abusivamente realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 (cfr. secondo motivo).<br />
Devono essere respinte anche le ulteriori censure articolate in ricorso.<br />
Per quanto concerne l’aspetto motivazionale dell’atto (anche sotto il dedotto profilo della enucleazione dell’interesse pubblico all’adozione della misura rispristinatoria) la giurisprudenza ha chiaramente affermato come in presenza di un abuso edilizio “l’ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in relazione al provvedere” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021); infatti “presupposto per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo l’ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso – che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato – ed alla possibilità di adottare provvedimenti alternativi” (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617; 15 luglio 2003, n. 8246).<br />
Con riguardo al preteso omesso accertamento della conformità urbanistica dei lavori, si osserva che è ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, una volta accertata l&#8217;esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull&#8217;attività edilizia (T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 21 giugno 1999, n. 1540): l’atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.<br />
Destituita di ogni fondamento risulta la censura incentrata sulla omissione della fase partecipativa al procedimento (violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990) in quanto i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV 12 aprile 2005, n. 3780; 13 gennaio 2006, n. 651), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime.<br />
In conclusione il ricorso deve essere respinto.<br />
Non essendosi costituita l’amministrazione intimata nulla va disposto in ordine alle spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. VI, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 529/2010), lo respinge.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Renzo Conti, Presidente<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere<br />
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/05/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-15-5-2014-n-2701/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2014 n.2701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2013 n.2701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-7-2013-n-2701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-7-2013-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2013 n.2701</a></p>
<p>Pres. Pier Giorgio Lignani, est. Massimiliano Noccelli Comune di Agropoli (Avv.ti Lorenzo Lentini e Giuseppe Abbamonte) c. Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comune di Santa Maria di Castellabate, Comune di Torchiara (non costituiti), A.S.L. di Salerno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-7-2013-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2013 n.2701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-7-2013-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2013 n.2701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pier Giorgio Lignani, est. Massimiliano Noccelli<br /> Comune di Agropoli (Avv.ti Lorenzo Lentini e  Giuseppe Abbamonte) c. Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comune di Santa Maria di Castellabate, Comune di Torchiara (non costituiti), A.S.L. di Salerno (Avv.ti Francesco Armenante e Gaetano Paolino), Regione Campania (Avv.ti Massimo Lacatena e  Maria D’Elia), Comune di Castellabate (Avv.ti Elio Cuoco e Giuseppe Abbamonte), Comune di Torchiara, Comune di Prignano Cilento, Comune di Perdifumo (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Elio Cuoco), Comune di Montecorice (Avv. Alberto La Gloria), Comune di Capaccio (Avv. Emilio Grimaldi), Comune di Laureana Cilento (Avv.ti Andrea Abbamonte e dall’Avv. Lorenzo Lentini)</span></p>
<hr />
<p>sul provvedimento di chiusura dell&#8217;Ospedale di Agropoli da parte del Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario Regione Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità- Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario Regione Campania- Provvedimento di chiusura dell’Ospedale di Agropoli- Accoglimento domanda di sospensione degli effetti- Presupposti-Non sussistono -Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione degli effetti del provvedimento con cui Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario Regione Campania, nell’ambito del riassetto della rete ospedaliera, ha disposto la chiusura dell’ Ospedale di Agropoli, in quanto gli effetti negativi della trasformazione dell’attuale pronto soccorso in PSAUT non sembrano tanto rilevanti, tenuto conto: (a) della non rilevantissima affluenza dei “codici rossi”; (b) del fatto che in ogni caso le emergenze di maggiore frequenza statistica (ossia quelle cardiocircolatorie) già attualmente non possono essere trattate presso il nosocomio di Agropoli, per carenza del  servizio di emodinamica; (c) a fronte di ciò sta il rilevante interesse del Servizio Sanitario a chiudere una struttura ospedaliera (peraltro di recente apertura: 2004) che si appalesa di scarso interesse nella programmazione regionale del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4701 del 2013, proposto da:</p>
<p><b>Comune di Agropoli</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Lentini e dall’Avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, n. 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Commissario <i>ad acta</i> per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario</b>, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comune di Santa Maria di Castellabate, Comune di Torchiara;<br />
A.S.L. di Salerno, in persona del Direttore Generale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Armenante e dall’Avv. Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso l’Avv. Leopoldo Fiorentino in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n. 92; 	</p>
<p><b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Lacatena e dall’Avv. Maria D’Elia, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad adiuvandum</i>:	</p>
<p><b>Comune di Castellabate</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Elio Cuoco e dall’Avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7 c/o R. Titomanlio; 	</p>
<p><b>Comune di Torchiara,</b> in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, Comune di <b>Prignano Cilento</b> in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, Comune di Perdifumo in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Abbamonte e dall’Avv. Elio Cuoco, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7 c/o R. Titomanlio; 	</p>
<p><b>Comune di Montecorice</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso l’Avv. Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, n. 18;	</p>
<p><b>Comune di Capaccio</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Emilio Grimaldi, con domicilio eletto presso l’Avv. Oreste Carracino in Roma, via Sommacampagna, n. 9; 	</p>
<p><b>Comune di Laureana Cilento</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte e dall’Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, n. 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 00882/2013, resa tra le parti, concernente il decreto n. 49/2010, adottato dal Commissario <i>ad acta</i> per il Piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Nazionale Regione Campania concernente il riassetto della rete ospedaliera e territoriale nella parte in cui ha previsto la chiusura dell’Ospedale di agropoli &#8211; mcp</p>
<p>Visto l’art. 62 c.p.a.;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. di Salerno e della Regione Campania;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti gli avvocati l’Avv. Orazio Abbamonte su delega dell’Avv. Giuseppe Abbamonte, l’Avv. Lentini, l’Avv. Paolino, l’Avv. Armenante, l’Avv. Lacatena, l’Avv. Cuoco e l’Avv. Grimaldi;</p>
<p>&#8211; rilevato che i difensori dell’Azienda Sanitaria appellata hanno dichiarato, nel corso della camera di consiglio del 12.7.2013, che essa, in via prudenziale e indipendentemente dalla decisione cautelare di questo Consiglio, garantirà l’apertura del pront<br />
&#8211; che, entro lo stesso periodo, le ulteriori esigenze sanitarie della popolazione di Agropoli e dei Comuni limitrofi, non aventi il carattere di urgenza, potranno essere adeguatamente soddisfatte, in attesa della decisione di merito, dalla pianificazione<br />
&#8211; che, per il periodo susseguente al 15 settembre 2013, quando saranno cessate le straordinarie esigenze derivanti dall’affluenza turistica (affluenza che è stata fortemente evidenziata al fine di dimostrare la gravità del danno temuto nel peirodo estivo)<br />
&#8211; che conclusivamente l’appello cautelare va respinto, fermo quanto dichiarato dal difensore dell’Azienda circa il mantenimento del servizio di pronto soccorso fino al 15 settembre p.v.;<br />	<br />
&#8211; ritenuto che, attesa la complessità della fattispecie, sussistono gravi ragioni per compensare interamente le spese del presente giudizio cautelare tra le parti;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello (Ricorso numero: 4701/2013).<br />	<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-7-2013-n-2701/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2013 n.2701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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