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	<title>269 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>269 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2020 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-9-5-2020-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-9-5-2020-n-269/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2020 n.269</a></p>
<p>Francesco Scano, Presidente, Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore PARTI:omissis , rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Amedeo Mandras, omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Amedeo Mandras, contro Comune di Stintino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Delitala Le scelte effettuate dall&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione del piano regolatore sono apprezzamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-9-5-2020-n-269/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2020 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-9-5-2020-n-269/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2020 n.269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Scano, Presidente, Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore PARTI:omissis , rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Amedeo Mandras,  omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Amedeo Mandras, contro Comune di Stintino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Delitala</span></p>
<hr />
<p>Le scelte effettuate dall&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione del piano regolatore  sono apprezzamento di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica- adozione del piano regolatore- scelte della Amministrazione adottante &#8211;  apprezzamento di merito &#8211; è tale &#8211; sindacato del G.A. &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le scelte effettuate dall&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione del piano regolatore o di sue varianti costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità , salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità , violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00269/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00902/2013 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 902 del 2013, proposto da <br /> Gaetano Longobardi, Pier Giorgio Seghene, Angelo Vestio Moro, Renato Deledda, Adolfo Saba, Gaetano Roberto Esposito, Maria Franca Muretto, Pietro Murgia, Teresa Moro, Maria Speranza Pinna, Felicita Maria Deidda, Giovanni Pinducciu, Monica Sechi, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Amedeo Mandras, con domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Marrosu in Cagliari, via Satta n. 7; <br /> Erede di Longobardi Gaetano Longobardi Marcello, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Amedeo Mandras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Stintino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Delitala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Stintino n. 23 del 24.6.2013, resa pubblica mediante affissione in data 5.7.2013, con la quale è stato adottato definitivamente il PUC del Comune di Stintino;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.6.2010 di adozione provvisoria del PUC, e la deliberazione n. 8 del 28.4.2011 del Consiglio Comunale con la quale sono state respinte le osservazioni presentate da alcuni dei ricorrenti sul PUC medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Stintino;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti sono comproprietari del lotto di terreno posto in Comune di Stintino località  Cala di Vacca al catasto al foglio 3 mappali 119 &#8211; 879. </p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera n. 33 del 28 giugno 2010 il Consiglio comunale di Stintino adottava il nuovo PUC in adeguamento al PPR.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terreno di proprietà  dei ricorrenti è stato classificato come Zona H, sottozona H3.2.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 21 settembre 2010 il comproprietario Gaetano Longobardi, anche in rappresentanza dell&#8217;assemblea dei proprietari, presentava osservazioni scritte contestando tale classificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio comunale esaminava le osservazioni e le respingeva con la seguente motivazione: &#8220;non coerente con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali del sito&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il PUC veniva quindi trasmesso alla Regione Sardegna per l&#8217;approvazione. </p>
<p style="text-align: justify;">Il signor Longobardi presentava nuove osservazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera n. 23 del 24 giugno 2013 il Comune di Stintino approvava in via definitiva il PUC.</p>
<p style="text-align: justify;">Insorgevano i ricorrenti deducendo le seguenti articolate censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione di legge, art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per carenza di motivazione, insussistenza dei presupposti dell&#8217;atto, contraddittorietà  con precedenti atti della stessa amministrazione, assenza di adeguata istruttoria, grave illogicità  e contraddittorietà  manifesta, contrasto con il PPR della Sardegna, artt. 88 e 89;</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione di legge, art. 17 L. 5 febbraio 1997, violazione decreto Ministro dell&#8217;Ambiente n. 471 del 25.10.1999, eccesso di potere per manifesta carenza dei presupposti, assenza di istruttoria, illogicità  e irrazionalità  manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludeva per l&#8217;accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 18 aprile 2019 si costituiva Longobardi Marcello in qualità  di erede del signor Gaetano Longobardi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva il Comune di Stintino chiedendo il rigetto del ricorso. </p>
<p style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica del 12 febbraio 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. </p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Alcune premesse in fatto e una breve sintesi delle censure dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti affermano che l&#8217;area è utilizzata da circa 30 anni dai soli proprietari per il campeggio estivo sulla base di autorizzazione concessa dall&#8217;allora Sindaco del Comune di Sassari il 17 maggio 1983. </p>
<p style="text-align: justify;">Il terreno ricadeva, nel previgente strumento urbanistico, nella maglia 4 Cala di Vacca che comprende aree con caratterizzazione di tipo E &#8211; F (zone agricole &#8211; zone turistiche).</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti contestano la nuova classificazione come zona H3.2.</p>
<p style="text-align: justify;">Le zone H3 vengono classificate come &#8220;aree di recupero ambientale che ricadono in zone degradate e radicalmente compromesse dalle attività  antropiche. La sottodistinzione H.3.2 è qualificata come &#8220;aree di riqualificazione ambientale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono ammesse solo operazioni di bonifica, di messa in sicurezza, di ripristino dei luoghi, di demolizione ed eventuale ricostruzione di manufatti in relazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta sarebbe, per i ricorrenti, manifestamente illogica, in assenza di una adeguata istruttoria, e carente di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi sarebbe poi, in particolare, una violazione dell&#8217;art. 17 d.lgs. 22/1997 che stabilisce precise regole per qualificare un sito come inquinato. </p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti, il Comune di Stintino, senza alcun accertamento tecnico, ha classificato le aree tra quelle alle quali può applicarsi il D.M. 471/1999. </p>
<p style="text-align: justify;">Gli artt. 88 e 89 del PPR stabiliscono che gli insediamenti turistici esistenti, e fra questi sono contemplati anche i campeggi, siano mantenuti e che il Comune può favorire la loro riqualificazione anche ai fini dell&#8217;utilizzo turistico ricettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Comune essendo il ricorso manifestamente infondato nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Partiamo dalla autorizzazione del 1983 e mettiamo in disparte considerazioni circa la sua legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Un punto è evidente e giÃ  risolutivo. L&#8217;autorizzazione scadeva il 30 settembre 1983. Non vi è traccia di rinnovi.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti confessano in ricorso di esercitare l&#8217;attività  di campeggio da trent&#8217;anni in difetto di qualsivoglia regolare atto di assenso.</p>
<p style="text-align: justify;">Non possono essere considerate nuove autorizzazioni i singoli atti di assenso che le amministrazioni via via coinvolte hanno rilasciato (e sui quali non vi è necessità , in questa sede, di effettuare considerazioni circa la loro legittimità ) ora per l&#8217;installazione di un serbatoio di riserva idrica, ora per l&#8217;installazione di una fossa settica e addirittura l&#8217;allaccio alla rete idrica comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto sul presupposto di quella che i ricorrenti definiscono una &#8220;regolare autorizzazione amministrativa mai revocata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pariamo pure dal presupposto che l&#8217;autorizzazione fosse regolare. </p>
<p style="text-align: justify;">Non c&#8217;era nulla da revocare dato che essa era scaduta.</p>
<p style="text-align: justify;">Scontata questa circostanza incontestabile, che fa venire meno il presupposto di fatto su cui si fonda tutto l&#8217;argomentare dei ricorrenti, veniamo alla nuova classificazione del terreno.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche qui, l&#8217;esposizione in fatto dei ricorrenti omette un particolare non irrilevante.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tratto di terreno per cui è causa, è posto tra la battigia nei pressi della spiaggia &#8220;La Pelosa&#8221; e la linea dei 300 metri dalla costa.</p>
<p style="text-align: justify;">Che si tratti di una delle aree di maggiore pregio paesaggistico che si conoscano è un fatto noto a chiunque.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;altra questione è di non poco rilievo ed è messa in luce dalla difesa del Comune (pagina 5 memoria depositata il 3 gennaio 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">I signori Longobardi (Gaetano) ed Esposito hanno dichiarato, nelle osservazioni al P.U.C. (docc.4 e 6 dei ricorrenti) l&#8217;attualità  dell&#8217;autorizzazione del sindaco di Sassari.</p>
<p style="text-align: justify;">Autorizzazione, come si è visto, scaduta. </p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, gli atti sono tipici e nominati. Non esiste nell&#8217;ordinamento un atto che si rinnova autonomamente come sembrano sostenere i ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Inconferente è il richiamo alla sentenza del Pretore di Sassari del 4 maggio 1999 che, nell&#8217;assolvere l&#8217;imputato dal reato di cui all&#8217;art. 650 c.p., fa un richiamo del tutto generico ad una situazione di fatto (l&#8217;esistenza dell&#8217;autorizzazione e la generica tolleranza del Comune all&#8217;utilizzo del sito come campeggio) che ha consentito al giudice di assolvere l&#8217;imputato dal reato di cui all&#8217;art. 650 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è su quella sentenza che si può basare l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un valido titolo abilitativo (men che meno alla data del 21.9.2010, giorno in cui sono state presentate le osservazioni al nuovo P.U.C.). Osservazioni, si ribadisce, contenenti un riferimento ad una pretesa quanto inesistente efficacia dell&#8217;autorizzazione del Sindaco di Sassari del 1983.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, le scelte effettuate dall&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione del piano regolatore o di sue varianti costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità , salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità , violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate (Consiglio di Stato sez. II, 26 febbraio 2020, n. 1420).</p>
<p style="text-align: justify;">Va peraltro anche detto che le decisioni dell&#8217;amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali &#8211; di ordine tecnico discrezionale &#8211; seguiti nell&#8217;impostazione del piano stesso (Consiglio di Stato sez. IV, 24 febbraio 2020, n. 1355).</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti, come risulta chiaramente dalla documentazione in atti (foto aeree depositate il 2 dicembre 2019) senza alcun valido titolo che sia stato prodotto in questo giudizio, hanno realizzato stradine per l&#8217;accesso delle roulotte e piazzuole per la sosta (non si può considerare valido titolo l&#8217;autorizzazione del 1983). </p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, prevedere quella zona come zona da riqualificare non solo non è illogico, ma è perfettamente coerente con una programmazione urbanistica in linea con i requisiti minimi di tutela del paesaggio. </p>
<p style="text-align: justify;">Si deve aggiungere, sempre in tema di motivazione delle scelte urbanistiche, che il piano regolatore, in quanto atto di carattere generale, non va motivato; l&#8217;esigenza di una pìù incisiva e singolare motivazione si ravvisa solo in relazione a determinati profili, quale la preesistenza di una convenzione di lottizzazione, in ragione dell&#8217;affidamento qualificato che ne deriva per il privato (Consiglio di Stato sez. II, 11 novembre 2019, n. 7681). In questo caso, come si è ampiamente visto, manca del tutto un affidamento da tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nell&#8217;ambito del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico generale, il Comune non ha un obbligo di risposta specifica alle osservazioni presentate dai privati, non essendo le stesse un mero rimedio giuridico, ma rappresentando un semplice strumento di apporto collaborativo (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5125).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio in favore dell&#8217;amministrazione liquidate in € 2.500/00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge. </p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Scano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Lensi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-2-2020-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-2-2020-n-269/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-2-2020-n-269/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.269</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., S. C. Cozzi Est., PARTI: &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.ti A. Palma e S. Scatola c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca rapp. Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.ti F. Cintioli, G. Lo Pinto e M. Allena. La mancata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-2-2020-n-269/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-2-2020-n-269/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., S. C. Cozzi Est., PARTI: &#8211; OMISSIS &#8211;  rapp. avv.ti A. Palma e S. Scatola c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca rapp. Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.ti F. Cintioli, G. Lo Pinto e M. Allena.</span></p>
<hr />
<p>La mancata predisposizione di misure compensative per gli alunni interessati da disturbi specifici dell&#8217;apprendimento non ne invalida la bocciatura ma rende esperibili altri rimedi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Istruzione Pubblica &#8211; Promozione &#8211; D.S.A. &#8211; Trattamento differenziato &#8211; Didattica individualizzata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Siccome lo scopo della normativa è quello di garantire il successo formativo degli alunni affetti da DSA e non quello di garantire l&#8217;acceso alle classi successive indipendentemente dal livello di apprendimento raggiunto, la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l&#8217;anno scolastico da parte dell&#8217;istituto non costituiscono sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità  riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore: se lo studente non è in possesso di una adeguata preparazione per proseguire con profitto il percorso di studi, il giudizio di non ammissione è comunque corretto, salva l&#8217;eventuale responsabilità  della scuola per le proprie omissioni e salva la possibilità  per gli interessati di agire in giudizio nel corso dell&#8217;anno scolastico per costringere la scuola stessa ad adottare prontamente le misure ritenute necessarie.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-2-2020-n-269/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 12/7/2018 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-12-7-2018-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Politi, Est. Tenca Sulla natura ordinaria dell affidamento in house 1. Servizi pubblici Affidamento in house Natura ordinaria Sindacato G.A Limiti.   2. Servizi pubblici Affidamento in house Gara Differenza dei costi complessivi Irrilevanza Ragioni.     1. L affidamento in house ha natura ordinaria e non eccezionale, e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Politi, Est. Tenca</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura ordinaria dell  affidamento in house</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br /> 1. Servizi pubblici    Affidamento <em>in house</em>    Natura ordinaria    Sindacato G.A    Limiti.<br />  <br /> 2. Servizi pubblici    Affidamento <em>in house</em>    Gara    Differenza dei costi complessivi    Irrilevanza    Ragioni.<br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p> 1. L  affidamento <em>in house</em> ha natura ordinaria e non eccezionale, e la relativa decisione dell  amministrazione, ove motivata, fugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l  ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.<br />  <br /> 2. Nella scelta di affidamento <em>in house</em> anche un prezzo complessivamente (e moderatamente) superiore al sistema della gara non compromette (necessariamente) gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dall  amministrazione procedente, in presenza di indicatori positivi rinvenibili nel disciplinare e nel contratto di servizio.<br />  <br />  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/07/2018<br /> N. 00269/2018 REG.PROV.CAU.<br /> N. 00485/2018 REG.RIC.           <br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br /> sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 485 del 2018, proposto da<br /> Bergamelli S.r.l., Zanetti Arturo &amp; C. S.r.l., Sea Servizi Ambientali S.r.l., Avr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Massimo Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico <em>ex lege</em> presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Albino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fulvia Colleoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico <em>ex lege</em> presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Servizi Comunali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia domicilio fisico presso il suo studio in Brescia, Via XX Settembre n. 8; <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> &#8211; DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 27/4/2018, RECANTE L  AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA   CONTROINTERESSATA, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 1/7/2018 AL 30/6/2018;<br /> &#8211; PER QUANTO OCCORRA, DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 20/2018 E DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE 80/2018.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Albino e di Servizi Comunali S.p.A.;<br /> Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br /> Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto, ad un sommario esame:<br /> &#8211; che il modello di autoproduzione scelto dal Comune resistente si qualifica come modalità legittima di esercizio di un servizio pubblico locale di rilevanza economica (sentenza sez. II di questo T.A.R.    18/1/2018 n. 39 che richiama Consiglio di Stato, sez. V    15/3/2016 n. 1034);<br /> &#8211; che questo Tribunale (cfr. sez. II    17/5/2016 n. 690 che ha evocato T.A.R. Liguria, sez. II    8/2/2016 n. 120) ha statuito che il modello <em>in house</em> costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all  affidamento mediante selezione pubblica;<br /> &#8211; che la pronuncia appena citata ha richiamato il quinto considerando della direttiva U.E. 24/2014 sugli appalti pubblici, il quale stabilisce sul punto che <em>  È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva  </em>;<br /> &#8211; che anche il Consiglio di Stato (sez. V    18/7/2017 n. 3554) ha confermato che l  affidamento <em>in house</em> ha natura ordinaria e non eccezionale, e che la relativa decisione dell  amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l  ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta;<br /> &#8211; che, una causa affrontata da questa Sezione (cfr. sentenza 9/5/2016 n. 639 confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V    12/6/2017 n. 2796) si è osservato come la relazione sia esaustiva qualora dimostri l  efficienza e la convenienza economica dell  affidamento, sottolineando che un  esposizione che illustri la scelta politica di spingere verso la raccolta differenziata e raffronti i costi del servizio con quelli di alcuni Comuni ritenuti equivalenti non riveli illogicità, le quali <em>&lt;</em><i>secondo la giurisprudenza    in generale ad esempio C.d.S. sez. V 11 dicembre 2015 n°5655 e sez. III 23 novembre 2015 n°5306 &#8211; devono essere   abnormi   ovvero   macroscopiche  </i><em>&gt;</em>;<br /> Considerato:<br /> &#8211; che la procedura intrapresa dal Comune resistente appare <em>prima facie</em> lineare, in quanto la deliberazione consiliare 6/4/2018 n. 20 ha rettificato la precedente deliberazione sulla revisione delle Società partecipate, senza individuare il nuovo modello di gestione;<br /> &#8211; che Servizi comunali Spa è una Società a capitale interamente pubblico, e sulla stessa viene esercitato un controllo analogo   congiunto   attraverso un Comitato appositamente istituito;<br /> &#8211; che ogni membro del Comitato (nel quale è presente un rappresentante per ogni Ente socio) dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata;<br /> &#8211; che, sul numero insufficiente di <em>competitors</em>, è ben vero che gli operatori del settore sono numerosi sul territorio, e tuttavia alle procedure selettive svolte dall  Ente locale nel corso degli anni hanno partecipato pochissime imprese;<br /> &#8211; che, come ha messo in evidenza la difesa della controinteressata, detta questione deve essere contestualizzata rispetto all  esperienza specifica del Comune, ove si è registrata una risposta insoddisfacente da parte del mercato (e una dinamica concorrenziale debole);<br /> Atteso:<br /> &#8211; che la relazione predisposta dall  Ente intimato prende in considerazione i valori economici del rendiconto 2017 e il bilancio di previsione 2018 con l  affidamento a Servizi comunali, e l  ammontare complessivo stimato (989.000  ¬) è di poco inferiore all  attuale (989.293,95  ¬);<br /> &#8211; che sono elencati una pluralità servizi aggiuntivi erogati gratuitamente, ossia la consulenza, la fornitura di prestazioni <em>on line</em>, l  attivazione di un sito <em>internet</em> interattivo per interloquire con gli addetti, il controllo <em>on line</em>satellitare del Comune sugli automezzi, gli interventi in emergenza, l  educazione nelle scuole, il potenziamento della tariffa puntuale, l  attività di ricerca di mercato per la cessione di rifiuti recuperabili;<br /> &#8211; che la Società affidataria ha prodotto utili di quasi 5.000.000  ¬ nell  ultimo quadriennio, distribuiti ai soci;<br /> &#8211; che viene messo in luce un risparmio di 18.000  ¬ sui costi per l  indizione di una nuova gara;<br /> Rilevato:<br /> &#8211; che, per Servizi comunali, il costo medio per abitante per il 2016 risultava pari a 57,09  ¬, mentre il costo medio nella Provincia di Bergamo era pari a 102,50  ¬ (98,83  ¬ per la zona omogenea della Val Seriana);<br /> &#8211; che, in ogni caso, si è affermato (sentenza Sezione II    15/3/2016 n. 1034) che una modesta differenza sui costi complessivi non interferisce sulla bontà complessiva dell  opzione per il modello <em>in house</em>, poiché quest  ultimo deve obbedire a canoni di economicità, e tuttavia si differenzia dal sistema della gara pubblica, per cui anche un prezzo complessivamente (e moderatamente) superiore non compromette (necessariamente) gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dall  amministrazione procedente, in presenza di indicatori positivi rinvenibili nel disciplinare e nel contratto di servizio;<br /> Evidenziato:<br /> &#8211; che l  offerta prodotta dalla ricorrente prima del Consiglio comunale (per 937.011,20  ¬) appare irrituale;<br /> &#8211; che, in ogni caso, la procedura intrapresa risulta corretta, e la scelta della delegazione interorganica è sorretta da ragioni di convenienza economica;<br /> &#8211; che la bontà del modello di gestione non rende indispensabile vagliare nel dettaglio ulteriori opzioni alternative già motivatamente escluse;<br /> &#8211; che l  assenza di un Piano economico finanziario asseverato è stata giustificata dalla mancanza di investimenti a carico del Comune di Albino;<br /> &#8211; che le ulteriori doglianze saranno esaminate all  udienza di discussione del merito della controversia;<br /> &#8211; che, in conclusione, il gravame non appare assistito da <em>fumus boni juris</em>;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.<br /> Compensa le spese della presente fase.<br /> La presente ordinanza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.<br /> Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Politi, Presidente<br /> Mauro Pedron, Consigliere<br /> Stefano Tenca, Consigliere, Estensore<br />  </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2014 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2014-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2014-n-269/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2014 n.269</a></p>
<p>Pres. Branca &#8211; Est. Migliozzi Comune di Matino (Avv. E, Sticchi Damiani) / G.A. Provenzano (Avv. C. Dragone) Edilizia e Urbanistica &#8211; Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Cessione volontaria – Dichiarazione di inservibilità &#8211; Mancata realizzazione opera – Retrocessione &#8211; Ammissibilità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni La dichiarazione di inservibilità dei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2014-n-269/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2014 n.269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Branca &#8211; Est. Migliozzi<br /> Comune di Matino (Avv. E, Sticchi Damiani) / G.A. Provenzano (Avv. C. Dragone)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica &#8211; Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Cessione volontaria – Dichiarazione di inservibilità &#8211; Mancata realizzazione opera – Retrocessione &#8211; Ammissibilità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La dichiarazione di inservibilità dei fondi ha una efficacia costitutiva per far sorgere, in linea di massima, il diritto alla restituzione del bene già espropriato, ma non utilizzato e quello che rileva in tal senso è che la pubblica amministrazione abbia manifestato comunque la volontà di non utilizzare tali immobili, anche a mezzo di acta concludentia e non necessariamente con un atto formalmente dichiarativo della avvenuta inservibilità. Ne consegue che, nel caso in cui il Comune interessato inserisca il suolo in questione nel Piano degli immobili comunali disponibili da alienare, così facendo viene dato implicitamente atto dell&#8217;inservibilità del bene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2010, proposto da:<br />
Comune di Matino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Sticchi Damiani Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Gabriella Anna Maria Provenzano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Dragone, Rosa Maria Primiceri, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Dardanelli, 46; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n.169/2010 RETROCESSIONE AREE ESPROPRIATE.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gabriella Anna Maria Provenzano;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani ( per delega dell&#8217;Avv. Ernesto Sticchi Damiani ) e Dragone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La dott. ssa Gabriella Anna Maria Provenzano era proprietaria di un terreno sito in agro del Comune di Matino ( già inserito urbanisticamente in Zona omogenea B2 dell’allora Piano di Fabbricazione) che veniva interessato dalle procedure espropriative per l’acquisizione di alcune aree funzionali alla realizzazione del PEEP del quale il predetto Comune con deliberazione consiliare n.97/14 del 1980 ebbe ad approvare l’ultimo programma di attuazione.<br />
Con decreto di espropriazione prot. n. 2554 del 24/3/1983 veniva disposta l’acquisizione in favore del Comune dell’area de qua, con conseguente “autorizzazione all’occupazione permanente” e nel corso delle procedure ablatorie interveniva tra l’Amministrazione comunale e l’attuale appellata un atto di cessione volontaria stipulato il 24/3/1983 proprio al fine di realizzazione del PEEP che intanto veniva a scadere il 25/3/1984.<br />
Il Comune di Matino peraltro realizzava le opere destinate all’edilizia economica e popolare solo su una parte delle aree oggetto di espropriazione, mentre altre tra cui quella di proprietà della Dott.ssa Provenzano, frazionata in 13 particelle , rimanevano inutilizzate.<br />
L’interessata con nota del 27/8/2007 avanzava all’Amministrazione comunale richiesta di retrocessione dell’area oggetto di cessione volontaria, sul rilievo della non avvenuta realizzazione dell’opera pubblica e a tale istanza faceva seguito la diffida a provvedere del 30/7/2009.<br />
Il Comune riscontrava siffatta richiesta con nota prot. n. 14232/2009 dal seguente tenore: “ atteso che la Giunta Comunale ha inserito i terreni di cui in premessa nel Piano di Alienazione degli Immobili Comunali con propria delibera n.121 dell’8/5/2009 con la presente si comunica il diniego della richiesta e, pertanto, l’impossibilità di procedere alla retrocessione”.<br />
La dott.ssa Provenzano impugnava innanzi al Tar della Puglia sezione di Lecce il suddetto provvedimento di diniego unitamente alla delibera giuntale n.121/2008 chiedendo altresì l’accertamento del suo diritto ad ottenere la retrocessione del terreno già di sua proprietà , con condanna dell’amministrazione comunale alla restituzione del bene.<br />
L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.169/2010, dopo aver affermato la propria giurisdizione in ordine alla posizione giuridica fatta valere accoglieva il ricorso, giudicandolo fondato.<br />
Avverso tale decisum , ritenuto errato ed ingiusto, è insorto il Comune di Matino con l’appello all’esame con cui in via preliminare ha insistito nella fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione già formulata in primo grado.<br />
Secondo parte appellante si è in presenza di una richiesta di retrocessione parziale che non è riconducibile all’esercizio di un potere discrezionale della P.A. posto che la dichiarazione di inservibilità del bene ai fini della realizzazione dell’opera pubblica era stata già appalesata dall’Amministrazione nel 1980 con la delibera di approvazione dell’ultimo programma del PEEP, senza che la dott.ssa Provenzano abbia esercitato il suo diritto ad ottenere la restituzione del terreno.<br />
Nel merito ha dedotto la erroneità delle osservazioni e prese statuizioni del primo giudice , posto che la delibera della G.M. n.121/09 non può essere considerata come dichiarazione di inservibilità del bene ai fini della realizzazione dell’ intervento di edilizia pubblica. In particolare, quanto deciso con detta delibera si pone al di fuori del procedimento espropriativo e l’inserimento nel Piano degli immobili comunali da alienare risponde ad altro obiettivo, quello previsto dall’art.58del d.l.n.112/08, sicchè l’insorgenza del diritto alla retrocessione, ai fini del computo del periodo decennale di prescrizione va collegata alla scadenza dell’efficacia del PEEP e non già alla data di adozione della delibera n. 121/09.<br />
Infine il Comune critica la parte della sentenza riguardante il prezzo della retrocessione, sostenendo come la determinazione di tale prezzo va collegata unicamente al criterio del valore venale del bene al momento del ritrasferimento.<br />
Si è costituita in giudizio la dott.ssa Provenzano, originaria ricorrente che contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.<br />
Le parti poi con apposite memorie hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi difensive.<br />
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conferma della impugnata sentenza .<br />
Il <i>thema decidendum</i> su cui la Sezione è chiamata a pronunziarsi è costituito dalla legittimità o meno del diniego di retrocessione opposto all’attuale appellata e più in generale dalla verifica della fondatezza o meno della richiesta di accertamento del diritto alla retrocessione parziale di terreni fatti oggetto di procedura di occupazione ed espropriazione per la realizzazione di un Piano di edilizia economica e popolare ( PEEP ) in Comune di Matino.<br />
La prima problematica che occorre affrontare è quella della individuazione del giudice deputato a conoscere della controversia all’esame in ragione dell’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al primo mezzo di appello del Comune che riproduce analoga eccezione sollevata in prime cure.<br />
Ritiene il Collegio che la tesi dell’appellante volta ad ottenere che sia affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della cognizione spettante all’autorità giudiziaria ordinaria non appare condivisibile.<br />
Sul punto si ritiene di poter pienamente aderire all’assunto giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di retrocessione parziale la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo ( Cass. Sez. Unite 24 giugno 2009 n.14805) e tale principio è stato di recente ribadito da questa Sezione in analoga vicenda ( sentenza n.5616 del 26/11/2013).<br />
Avuto, invero, riguardo alle connotazioni della presente controversia, nella specie non si è in presenza di un mero comportamento della P.A., ma piuttosto di una condotta dell’Amministrazione comunale direttamente collegata al potere pubblico di apprensione dell’area di proprietà dell’appellata ai fini della realizzazione dell’opera pubblica costituita d da un intervento di edilizia economica e popolare .<br />
Se così è, si versa pleno iure nell’alveo della decisione della Corte costituzionale che con la sentenza n. 191 dell’11/5/2006 ha rimesso alla giurisdizione amministrativa le controversie relative ai “ comportamenti” di impossessamento di un bene altrui collegato all’esercizio di un pubblico potere ( in tal senso, Cons. Stato Sez. IV 16/5/2013 n. 2679).<br />
Passando al merito della quaestio iuris dedotta in giudizio occorre andare ad accertare se sussistono o meno nel caso all’esame i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il ritrasferimento in capo all’originaria proprietaria dei terreni che non sono serviti alla esecuzione dell’opera oggetto di procedura ablatoria.<br />
Com’è noto, in tema di espropriazione di pubblica utilità si versa in ipotesi di retrocessione parziale, in base all’istituto normativamente definito dagli artt.60 e 61 della legge fondamentale sulle espropriazioni, la n.2359 del 1865 ( ora dall’art.47 del DPR n.327/2001) quando uno o più fondi espropriati non hanno ricevuto ( in tutto o in parte ) la prevista destinazione.<br />
Detti fondi possono essere restituiti se la pubblica amministrazione ha manifestato la volontà di non utilizzarli per gli scopi cui l’espropriazione era finalizzata e ciò avviene generalmente all’esito di un procedimento che si conclude con la dichiarazione formale di inservibilità del bene espropriato ( Cons. Stato sez. IV 15/12/2011 n.6619).<br />
Fermo restando che la dichiarazione di inservibilità dei fondi ha una efficacia costitutiva per far insorgere , in linea di massima, il diritto alla restituzione del bene già espropriato ma non utilizzato, ciò che rileva ai fini dell’applicabilità dell’istituto de quo è che la pubblica amministrazione abbia manifestato comunque la volontà di non utilizzare tali immobili, anche a mezzo di acta concludentia e non necessariamente con un atto formalmente dichiarativo della avvenuta inservibilità ( Cass. Sez. Unite 5/6/2008 n. 14826).<br />
Ciò detto, tornando al caso di specie, dopo che la dott.ssa Provenzano nell’agosto del 2007 ha chiesto la restituzione del suo fondo in quanto non utilizzato per la realizzazione del PEEP, il Comune con delibera della G.M. n.121/2009 ha inserito il suolo in questione nel Piano degli immobili comunali disponili da alienare , ma così facendo si è implicitamente dato atto da parte dell’Ente dell’avvenuto inverarsi della fase costitutiva ( inservibilità del bene ) del procedimento di riconoscimento del diritto alla retrocessione.<br />
Parte appellante al riguardo invoca due circostanze per così dire esimenti:<br />
a) la delibera n.121/09 sarebbe stata adottata ad altri fini, quelli della dismissione dei beni comunali allo scopo di soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti pubblici;<br />
b) l’avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione del diritto de quo, dal momento che sono inutilmente decorsi dieci anni dalla scadenza dell’efficacia del PEEP avvenuta il 25/3/1984 cui collegare il momento del’insorgenza del diritto alla restituzione.<br />
Ebbene entrambe le argomentazioni difensive non valgono a smentire la fondatezza del diritto pretensivo avanzato dall’appellata.<br />
Quanto alla questione sub a) vi può essere sicuramente dal punto di vista ufficiale il perseguimento di fini di economia pubblica , ma la decisione di dismettere il bene de quo presuppone pur sempre e sia pure implicitamente una valutazione di inservibilità dell’area per la realizzazione dell’opera pubblica cui pure era stata preordinata, il che è ragione sufficiente ad evidenziare il carattere di non utilizzabilità del bene alle finalità strumentali originariamente impresse al bene stesso<br />
Relativamente poi all’argomentazione sub b), neppure questa può valere ad escludere l’applicabilità dell’istituto della retrocessione, dal momento che il decorso del termine prescrizionale va agganciato alla data di adozione della delibera della giunta comunale ( la n.121) di inserimento dell’immobile nel Piano di alienazione ( 8 maggio 2009).<br />
Al riguardo , come correttamente osservato dal Tar ad escludere che la decorrenza del termine in questione coincida con la data di scadenza della efficacia del PEEP ( 25/3/1984) risulta decisiva la circostanza per cui già in data 13/2/1984 era già intervenuta la cessione volontaria del bene in favore del Comune di Matino, per non dire del decreto di espropriazione del 1983, cosicchè l’Amministrazione non aveva necessità di rinnovare il termine di validità del PEEP ed in ogni caso l’intervenuta scadenza del Piano di edilizia economica e popolare non impediva la realizzazione dell’opera.<br />
In definitiva occorre rilevare come a seguito della delibera comunale n.121/2009 sia insorto il diritto soggettivo della dott.ssa Provenzano alla restituzione del terreno di sua proprietà, senza che l’Amministrazione possa opporre alla medesima una ragione legittimamente giustificativa del diniego .<br />
Quanto alla quantificazione del prezzo della retrocessione le statuizioni rese dal primo giudice in ordine al parametro da utilizzare per la determinazione del prezzo stesso appaiono congrue alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Cassazione in subiecta materia, come accuratamente riportati in sentenza.<br />
L’appello va dunque respinto fermo restando che ogni altro profilo di doglianza risulta assorbito e comunque non idoneo a giustificare il mutamento delle suestese statuizioni .<br />
Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regole della soccombenza e liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.<br />
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila //00) oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marzio Branca, Presidente FF<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-1-2014-n-269/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2014 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2011 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-28-10-2011-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-28-10-2011-n-269/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2011 n.269</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. Chiettini Integra S.r.l. e Azzolini Costruzioni Generali S.p.a. (Avv.ti A. Tita, P. Costantini) c/ Croce Rossa Italiana, Comitato Centrale di Roma e Comitato Provinciale di Trento (Avv. distrettuale Stato) e Fatigappalti S.p.a. (Avv.ti V. Vulpetti, G. Luongo) sul contenuto delle certificazioni ISO 9000 da presentare nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-28-10-2011-n-269/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2011 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-28-10-2011-n-269/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2011 n.269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi – Est. Chiettini<br /> Integra S.r.l. e Azzolini Costruzioni Generali S.p.a. (Avv.ti A. Tita, P. Costantini) c/ Croce Rossa Italiana, Comitato Centrale di Roma e Comitato Provinciale di Trento (Avv. distrettuale Stato) e Fatigappalti S.p.a. (Avv.ti V. Vulpetti, G. Luongo)</span></p>
<hr />
<p>sul contenuto delle certificazioni ISO 9000 da presentare nelle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale – Criteri – Effetti provvedimento – Valutazione – Necessità – Ragioni	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Lex specialis – Immediata impugnazione – Onere – Presupposti – Clausole su requisiti soggettivi – Immediata preclusione a partecipare – Necessità	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Certificazione qualità – Oggetto – Caratteristiche azienda – Sussistenza  – Prodotti realizzati – Esclusione 	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Gara – Commissione – Verbale – Natura – Conseguenze	</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Gara – RTI – Offerta economica – Allegato – Timbro mandataria – Necessità – Non sussiste – Firma legale rappresentante su tutte pagine – Sufficienza	</p>
<p>6. Contratti della p.a. – Gara – Ipotesi di esclusione – Interpretazione estensiva e/o analogica – Inammissibilità – Ragioni	</p>
<p>7. Responsabilità e risarcimento – Danno per equivalente – Domanda – Conseguenze – Organo giudicante – Preferenza alla tutela compensativa – Inammissibilità 	</p>
<p>8. Responsabilità e risarcimento – Mancato utile – Risarcimento in forma integrale – Presupposti – Mancato utilizzo mezzi e maestranze – Prova – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 13, comma 1, C.P.A., detta il principio generale per cui la competenza territoriale spetta al tribunale regionale in cui ha sede l’Amministrazione chiamata in giudizio la quale però, nel caso abbia competenza nazionale o sovra regionale ma emani un atto avente “effetti diretti ” e “limitati” all’ambito territoriale di una sola regione, dovrà comparire davanti al tribunale amministrativo di quella regione (nella specie il Tar Trento si è dichiarato competente a conoscere del ricorso avverso un provvedimento di esclusione da una gara di appalto indetta dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, ma relativa a lavori da realizzarsi interamente in provincia di Trento).	</p>
<p>2. L’onere di immediata impugnazione delle clausole della normativa speciale di gara riguarda quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che integrino un’immediata preclusione alla partecipazione alla gara. Pertanto, ogni diversa questione inerente all’applicazione e all’interpretazione del bando, del capitolato ed anche dei chiarimenti forniti nel corso della procedura deve essere dunque proposta unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, ovvero all&#8217;atto dell’impugnazione del provvedimento di esclusione o di aggiudicazione della commessa, o di altro provvedimento che segni comunque, per l&#8217;interessato, un arresto procedimentale.	</p>
<p>3. La certificazione di qualità attiene all’azienda e non ai prodotti da essa realizzati. Infatti, la certificazione del sistema di qualità aziendale attesta la presenza nell’azienda di caratteristiche organizzative e di modalità operative predeterminate dalle norme UNI EN ISO 9000, le quali codificano gli standard industriali e commerciali, le regole organizzative e i principi vigenti nei Paesi industrializzati che un’azienda efficiente deve seguire per i suoi processi produttivi, ma non attengono alle modalità con le quali si fabbricano specifici prodotti o si rendono individuati servizi. Pertanto, in assenza di specifiche prescrizioni della normativa speciale di gara, negli appalti di lavori i concorrenti devono limitarsi a produrre la copia del certificato SOA idoneo per le categorie di gara e non una certificazione specificamente riferibile ai lavori oggetto di gara.	</p>
<p>4. In materia di procedure per l’affidamento di appalti, il verbale della Commissione di gara costituisce l’unica documentazione ufficiale delle operazioni di gara e dunque prova della provenienza del documento dall’organo temporaneo che l’ha formato, delle operazioni compiute, delle dichiarazioni rese dalle parti, dei fatti attestati dalla Commissione di gara e da essa verificati.	</p>
<p>5. La mancata apposizione del timbro della società mandataria sui documenti allegati all’offerta economica è irrilevante e non costituisce causa di esclusione qualora il legale rappresentate della stessa abbia apposto la propria firma su tutte le pagine del documento allegato. 	</p>
<p>6. Le ipotesi di esclusione da una procedura pubblica sono rette dai principi di tipicità e tassatività e, pertanto, non sono integrabili con interpretazioni estensive o analogiche volte a dare concretezza a clausole ambigue, incerte o con significati assertivamente impliciti.	</p>
<p>7. Di fronte ad un provvedimento illegittimo che abbia comportato conseguenze pregiudizievoli per il concorrente, la domanda di liquidazione del danno per equivalente deve essere sottratta a qualsiasi valutazione che possa indurre alla sua totale o parziale reiezione, per essere valutata quale forma di tutela di natura compensativa.	</p>
<p>8. Il mancato utile spetta, in caso di certezza dell&#8217;aggiudicazione in favore del ricorrente, nella misura integrale solo qualora egli abbia dimostrato di non aver potuto utilizzare altrimenti maestranze e mezzi, perché tenuti a disposizione in vista dell&#8217;aggiudicazione. In difetto di tale dimostrazione si presume, ragionevolmente, che l&#8217;impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00269/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00076/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 76 del 2011, proposto da:	</p>
<p>Integra S.r.l. e Azzolini Costruzioni Generali S.p.a., in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, in proprio ed in qualità, rispettivamente, di capogruppo mandataria e di mandante di costituenda A.T.I., rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, Comitato Centrale di Roma e Comitato Provinciale di Trento, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9, per legge, è domiciliata<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Fatigappalti S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentino Vulpetti e Gianpiero Luongo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Serafini, n. 9<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso principale:<br />	<br />
1) &#8211; del verbale di gara di data 10.2.2011 con il quale la Commissione ha disposto l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta presentata dalla costituenda A.T.I. Integra &#8211; Azzolini nell&#8217;ambito della gara indetta dalla Croce Rossa Italiana per l&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;realizzazione di un centro polifunzionale per la Croce Rossa Italiana presso il complesso immobiliare denominato &#8220;Villa Beatrice&#8221; e &#8220;Ala Ovest&#8221; in località Levico Terme di Trento”;<br />	<br />
2) &#8211; del fax prot. n. 13707/11, di data 15.2.2011, con il quale la Croce Rossa Italiana ha comunicato all&#8217;A.T.I. Integra &#8211; Azzolini l&#8217;esclusione dalla citata gara;<br />	<br />
3) &#8211; della determinazione dirigenziale n. 88, del 28.2.2011, di aggiudicazione definitiva della gara in favore dell&#8217;impresa Fatigappalti, nonché della nota informativa prot. n. 9433/2011, del 9.3.2011, contenente i riferimenti alla predetta determinazione di aggiudicazione;<br />	<br />
4) &#8211; per quanto occorrer possa, del bando ed annesso disciplinare di gara di data 27.7.2010 (in particolare del paragrafo denominato &#8220;busta 3 &#8211; offerta economica&#8221;, a pagina 19 e seguenti del disciplinare), nonché delle &#8220;risposte ai quesiti più comuni&#8221; di data 13.9.2010, laddove interpretati nel senso di prescrivere a pena di esclusione l&#8217;allegazione a corredo dell&#8217;offerta delle giustificazioni preventive del prezzo;<br />	<br />
5) &#8211; dei verbali di gara di data 17.1.2011, 21.1.2011, 25.1.2011, 28.1.2011, 3.2.2011 e 9.2.2011, della determinazione dirigenziale n. 60, del 17.2.201, e della nota prot. n. 14393/2011, del 17.2.2011, di informazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
6) &#8211; di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, di eventuali atti ulteriori non noti, nonché dei provvedimenti, espressi o taciti, di diniego di autotutela ai sensi dell&#8217;art. 243 bis del D.lgs. n. 163 del 2006;<br />	<br />
7) &#8211; e per il risarcimento del danno in forma specifica tramite l’annullamento del provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione della gara alle ricorrenti imprese con richiesta di conseguente stipula del contratto; in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente nelle componenti del danno emergente e del lucro cessante;<br />	<br />
quanto al ricorso incidentale:<br />	<br />
8) &#8211; dei verbali di gara e dei provvedimenti e deliberazioni che hanno disposto l’ammissione in gara dell’A.T.I. Integra &#8211; Azzolini;<br />	<br />
9) &#8211; dei provvedimenti e deliberazioni che hanno disposto la collocazione dell’A.T.I. Integra – Azzolini al primo posto della graduatoria di gara;<br />	<br />
10) &#8211; della determinazione n. 132/2010 di indizione della gara, del bando di gara in parte qua, del disciplinare di gara in parte qua, del capitolato tecnico in parte qua, dei verbali di gara, della deliberazione di nomina della commissione, di ogni altro atto e provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale ai precedenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Fatigappalti S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 settembre 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza pubblicato, ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 9, cod. proc. amm., in data 30 settembre 2011;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con bando e disciplinare di gara datati 27.7.2010 il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un centro polifunzionale presso il complesso immobiliare denominato Villa Beatrice e Ala Ovest a Levico Terme, in provincia di Trento. L’importo complessivo a base d’appalto era stato prefissato in € 3.884.072,00 e per l’aggiudicazione era stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi in base ai seguenti parametri: merito tecnico punti 65; riduzione del tempo punti 5; offerta economica punti 30.<br />	<br />
Entro il termine prescritto, alla Stazione appaltante sono pervenute 7 offerte. La graduatoria provvisoria di gara, stilata in data 9.2.2011, ha visto collocarsi al primo posto la costituenda A.T.I. tra le imprese Integra S.r.l. e Azzolini Costruzioni Generali S.p.a., con 67,917 punti (dei quali 37,917 per la parte tecnica dell’offerta e 30 per quella economica), a fronte dei 67,363 punti (44, 167 per la parte tecnica dell’offerta e 23,196 per quella economica), ricevuti dall’impresa Fatigappalti S.p.a., graduatasi in seconda posizione.<br />	<br />
Successivamente, nella seduta della commissione di gara del 10.2.2011, l’A.T.I. collocata al primo posto della graduatoria è stata esclusa sul rilievo che nella “<i>busta C &#8211; offerta economica</i>” era stata rinvenuta la sola analisi dei prezzi offerti e non anche “<i>i giustificativi d’offerta richiesti dal disciplinare di gara</i>”, come sarebbe stato chiarito con la risposta ai quesiti pubblicata sul sito internet dell’Ente in data 13.9.2010. Con determinazione n. 88, del 28.2.2011, la gara è stata quindi aggiudicata all’impresa Fatigappalti.<br />	<br />
2. Con ricorso notificato in data 18 marzo 2011 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 1 aprile, le società Integra e Azzolini Costruzioni Generali hanno impugnato il provvedimento di esclusione, oltre agli altri atti indicati in epigrafe dal n. 2) al n. 6), deducendo la seguente articolata censura in diritto:<br />	<br />
&#8211; “<i>violazione di legge; mancata e/o erronea applicazione della lex specialis, mancata e/o erronea applicazione degli artt. 2, comma 1, ultima parte, 86, 87 e 88 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e dell’art. 55 della Direttiva n. 18/2004 CE; eccesso di pote<br />
3. Con il ricorso è stata presentata istanza di risarcimento del danno in forma specifica, tramite l’annullamento dell’esclusione e l’aggiudicazione dell’appalto a favore delle istanti; in caso di impossibilità, è stato chiesto il risarcimento per equivalente nella componente del lucro cessante (l’utile d’impresa che sarebbe stato conseguito dall’esecuzione dei lavori) e del danno emergente (costituito dalle spese sostenute per la partecipazione alla gara, dal pregiudizio per la mancata qualificazione sul piano professionale per non aver espletato la commessa in questione, nonché dall’inutile immobilizzazione di risorse umane e di mezzi tecnici).<br />	<br />
Le ricorrenti hanno altresì chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
4. Croce Rossa Italiana si è tempestivamente costituita in giudizio, difendendo la legittimità dell’operato della Stazione appaltante e chiedendo la reiezione nel merito del ricorso perché infondato.<br />	<br />
5. Ritualmente si è costituita in giudizio anche la controinteressata Fatigappalti S.p.a., eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, opponendo l’irricevibilità dell’impugnazione asseritamente proposta oltre il dimidiato termine decadenziale, e concludendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
6. Con ricorso incidentale notificato il 14 aprile 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 16, la stessa società Fatigappalti ha impugnato i verbali e le deliberazioni della Commissione di gara, nella parte in cui le ricorrenti principali sono state ammesse alla procedura, deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
I &#8211; “<i>illegittimità della cauzione provvisoria presentata dall’A.T.I. Integra Azzolini; violazione di legge e della lex specialis, mancanza di individuazione del sottoscrittore, omessa dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445; omessa allegazione del documento d’identità del sottoscrittore; inefficacia della fideiussione prestata per revoca dell’autorizzazione già rilasciata in favore dell’intermediario Finworld S.p.a.</i>”; si contesta la validità e l’ammissibilità della cauzione versata dalle ricorrenti che non si presenterebbe autenticata nei poteri e nella firma dal fideiussore;<br />	<br />
II &#8211; “<i>illegittima dimidiazione della cauzione provvisoria presentata in gara: la mandataria Integra non dispone di certificazione di qualità per le attività oggetto di gara; assenza di espressa dichiarazione di avvalimento del beneficio del dimezzamento della cauzione; violazione dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici</i>”; <br />	<br />
III &#8211; “<i>violazione dell’art. 37, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, violazione dell’art. 1351 c.c.</i>”, in quanto le due imprese non hanno presentato in forma di scrittura privata autenticata l’impegno a costituire l’A.T.I. in caso di aggiudicazione;<br />	<br />
IV &#8211; “<i>violazione della lex specialis: omessa produzione delle analisi dei prezzi in allegato all’offerta economica</i>”;<br />	<br />
V &#8211; “<i>violazione della lex specialis: omessa sottoscrizione da parte della mandataria Azzolini Costruzioni dei computi metrici allegati all’offerta economica</i>”.<br />	<br />
7. Con ordinanza n. 21 adottata nella camera di consiglio del 21 aprile 2011 la domanda cautelare è stata respinta sul rilievo che, ad un primo e sommario esame, sembrava fondato il secondo motivo del ricorso incidentale.<br />	<br />
8. Con memoria pervenuta alla Segreteria del Tribunale in data 19.7.2011 la società Fatigappalti ha depositato copia del contratto d’appalto sottoscritto in data 29.4.2011 con Croce Rossa Italiana, il quale prevede che l’esecuzione dei lavori debba completarsi entro 710 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna degli stessi, avvenuta in pari data.<br />	<br />
9. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali per ribadire le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
10. Alla pubblica udienza del 29 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Pregiudizialmente, il Collegio deve farsi carico delle eccezioni di rito presentate dalla difesa della Società controinteressata e ricorrente incidentale.<br />	<br />
2a. Quanto all’eccepita competenza del Tribunale amministrativo del Lazio, è da osservare che l’art. 13, comma 1, del nuovo codice del processo amministrativo stabilisce che la competenza appartiene al tribunale amministrativo nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’autorità emanante il provedimento. Il secondo periodo dello stesso comma 1 prevede che se l’atto, il provvedimento, il comportamento hanno effetti diretti limitati all’ambito territoriale di una regione, la competenza spetti al tribunale della relativa circoscrizione territoriale. Entrambe le disposizioni, lette in combinato disposto, dettano pertanto il principio generale per cui la competenza territoriale spetta al tribunale regionale in cui ha sede l’Amministrazione chiamata in giudizio la quale però, nel caso abbia competenza nazionale o sovraregionale ma emani un atto avente “<i>effetti diretti</i>” e “<i>limitati</i>” all’ambito territoriale di una sola regione, dovrà comparire davanti al tribunale amministrativo di quella regione. <br />	<br />
2b. Prima dell’entrata in vigore del nuovo codice, in vigenza dell’art. 3, secondo comma, della L. 6.12.1971, n. 1034, la giurisprudenza amministrativa aveva precisato che “<i>è competente il T.A.R. locale a giudicare sulle controversie aventi ad oggetto atti della procedura di evidenza pubblica relativi a contratti che devono eseguirsi nel territorio di una regione</i>” (cfr., C.d.S., sez. IV, 12.2.2009, n. 763, e la giurisprudenza ivi citata; sez. VI, 15.3.2010, n. 1494).<br />	<br />
Il testo del riportato art. 13 del nuovo c.p.a., riferendosi alla produzione degli effetti “<i>diretti</i>” degli atti impugnati, ha rafforzato il ricordato orientamento.<br />	<br />
2c. Ora, poiché oggetto del ricorso in esame è il provvedimento di esclusione da una gara d’appalto indetta dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una sede a Levico Terme, in provincia di Trento, cioè di un atto che produce tutti i suoi effetti “<i>diretti ed immediati</i>” in un unico ambito territoriale, quello trentino, ove l’opera pubblica deve essere realizzata, da ciò consegue che la competenza spetta a questo Tribunale amministrativo.<br />	<br />
3a. Anche l’eccezione di tardività nella proposizione del ricorso non è fondata.<br />	<br />
3b. Innanzitutto, quanto alla dedotta irricevibilità, va osservato che, come hanno precisato le ricorrenti principali, il provvedimento datato 15 febbraio 2011, con il quale è stata loro comunicata l’esclusione dalla gara, è giunto loro a mezzo fax in pari data. Il trentesimo giorno per la notificazione del ricorso scadeva quindi il 17 marzo 2011, festa nazionale, “<i>a tutti gli effetti civili</i>”, per la ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell&#8217;Unità d&#8217;Italia (cfr., D.L. 22.2.2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della L. 21.4.2011, n. 47). Di conseguenza, ai sensi del comma 3 dell’art. 52 del c.p.a., detto termine, di diritto, era prorogato al primo giorno seguente non festivo, ossia al 18 marzo, data di notificazione del ricorso in esame, il quale si presenta pertanto tempestivo. <br />	<br />
3c. Anche l’eccezione di inammissibilità per tardività &#8211; non avendo le ricorrenti impugnato la lex specialis unitamente all’intervenuto chiarimento, nella parte ritenuta lesiva, entro trenta giorni dalla presentazione dell’offerta priva dei documenti richiesti &#8211; non coglie nel segno.<br />	<br />
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che l’onere di immediata impugnazione delle clausole della normativa speciale di gara riguarda quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che integrino un’immediata preclusione alla partecipazione alla gara (cfr., C.d.S., Ad. Pl., 23.1.2003, n. 1).<br />	<br />
Ogni diversa questione inerente all’applicazione e all’interpretazione del bando, del capitolato ed anche dei chiarimenti forniti nel corso della procedura deve essere dunque proposta unitamente agli atti che di essi fanno applicazione (cfr. Ad. Pl. cit.), ovvero all&#8217;atto dell’impugnazione del provvedimento di esclusione o di aggiudicazione della commessa, o di altro provvedimento che segni comunque, per l&#8217;interessato, un arresto procedimentale (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 10.8.2010, n. 5555; sez. V, 25.5.2010, n. 3308; sez. VI, 23.9.2009, n. 5668; sez. V, 11.12.2007, n. 6408; T.R.G.A. Trento, 9.2.2010, n. 50).<br />	<br />
Nel caso di specie, il contenuto del chiarimento pubblicato in data 13 settembre 2010 si sottrae alla lettura che la controinteressata suggerisce, posto che esso non ha portata immediatamente escludente o lesiva e che il suo reale significato e gli effetti che se ne potevano trarre si sono prospettati esclusivamente con la statuizione di esclusione adottata della Commissione di gara: la lesione per le società ricorrenti si è, dunque, verificata in questa fase del procedimento. Conseguentemente, è questione di merito, da risolvere alla stregua delle censure illustrate, la definizione degli effetti del ridetto chiarimento nella lettura fattane dalla Stazione appaltante.<br />	<br />
4. Il Collegio deve ora esaminare con priorità il ricorso incidentale, perché esso presenta un effetto potenzialmente penalizzante di quello introduttivo, denunciandosi la carenza in capo alle ricorrenti Integra e Azzolini di alcuni dei requisiti di partecipazione. Infatti, ove il ricorso incidentale dovesse essere accolto, comportando la conseguenza dell&#8217;esclusione dalla gara delle ricorrenti principali, verrebbe meno in capo a queste ultime la legittimazione al ricorso introduttivo che, pertanto, dovrebbe essere dichiarato improcedibile per difetto di ogni utilità (cfr., C.d.S., Ad. Pl., 7.4.2011, n. 4).<br />	<br />
5a. Con il primo motivo del ricorso incidentale Fatigappalti contesta la validità della polizza fideiussoria presentata dalle ricorrenti principali in quanto non sarebbe stata “<i>autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore</i>”, né sarebbe stata accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il fideiussore confermi il possesso dei propri poteri ed alleghi un documento in corso di validità. <br />	<br />
5b. La censura è infondata.<br />	<br />
La polizza prodotta in gara dalle ricorrenti (cfr., documenti n. 13 e n. 14 in atti della ricorrente incidentale) reca la sottoscrizione leggibile della sig.ra Anna Carbini. L’“<i>identità personale</i>” e tutti “<i>i poteri della stessa</i>” dichiarati (sia quale procuratore generale della società Itaca Consulting S.r.l. che per i poteri a questa conferiti, di agire in nome e per conto, dalla società Finworld S.p.a., giusta procura a rogito notaio Andrea Castelnuovo in Roma), sono stati accertati dal notaio Paolo Farinaro, in Roma, in data 15 ottobre 2010.<br />	<br />
L’identità, la qualità ed i poteri di colei che ha sottoscritto la fideiussione (quindi sia in relazione ai poteri ricevuti dalla società Itaca Consulting sia per quelli concessi dalla società Finworld) sono stati dunque accertati da un notaio, come prescritto nel disciplinare di gara che, al paragrafo 10, consentiva due diverse possibilità: la cauzione provvisoria “<i>autenticata</i>” nei poteri e nella firma del fideiussore, oppure accompagnata dalla dichiarazione del fideiussore resa ai sensi del citato D.P.R. n. 445 del 2000. <br />	<br />
5c. Irrilevante è, infine, l’affermazione &#8211; neppure documentata &#8211; volta a sottolineare che in data 4.3.2011 l’autorizzazione al rilascio di cauzioni e fideiussioni per la partecipazione a gare pubbliche rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze alla società Finworld sarebbe stata revocata. <br />	<br />
Eventuali vicende successive alla conclusione della gara non compromettono, infatti, la regolarità e la validità della documentazione presentata nel corso della procedura, la quale deve essere valutata alla luce della situazione normativa e allo stato di fatto esistente al tempo in cui la stessa è stata formata e poi vagliata.<br />	<br />
6a. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia che le ricorrenti principali avrebbero illegittimamente dimidiato la cauzione provvisoria presentata in gara atteso che:<br />	<br />
&#8211; la mandataria Integra possiede la certificazione di qualità in relazione non all’oggetto dell’appalto (OG1, OG2 e OG11), bensì alla progettazione, costruzione e gestione di impianti di depurazione e alla gestione di impianti di trattamento di rifiuti li<br />
&#8211; la stessa società non avrebbe presentato una dichiarazione contenente l’espressa volontà di avvalersi del beneficio del versamento dimezzato della cauzione provvisoria.<br />	<br />
6b. Anche detto mezzo, a seguito di una più approfondita disamina, è privo di pregio.<br />	<br />
Quanto al primo profilo, occorre anzitutto rilevare, in punto di fatto, che il bando e il disciplinare di gara &#8211; trattandosi di un appalto di lavori &#8211; prescrivevano che i partecipanti dovessero presentare l’attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione (SOA) che documentasse il possesso:<br />	<br />
“<i>a. della qualificazione per esecuzione e progettazione per lavori nella/e categoria/e richiesta/e per la realizzazione dei lavori d’appalto;</i><br />	<br />
<i>b. del sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) e b) del Codice</i>”.<br />	<br />
La semplice lettura delle riportate disposizioni conduce dunque ad affermare che era stato richiesto dalla lex specialis non che la certificazione del sistema di qualità fosse riferibile ai lavori oggetto di gara, come sostenuto dalla ricorrente incidentale, ma solo che l’attestazione di qualificazione SOA fosse idonea per i lavori in appalto.<br />	<br />
6b1. Giova rammentare, in proposito, che l’attestazione SOA è il documento obbligatorio unico, necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell’impresa di eseguire opere pubbliche con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00 e che qualifica le aziende suddividendole in otto classi, espresse in valori crescenti di euro, abilitandole così a partecipare agli appalti con importi pari alla relativa classe accresciuta di un quinto. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), appositamente autorizzati dall&#8217;Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono “<i>funzioni di natura pubblicistica</i>” (cfr., art. 40 del Codice dei contratti pubblici).<br />	<br />
6b2. Per contro, la certificazione del sistema di qualità aziendale attesta la presenza nell’azienda di caratteristiche organizzative e di modalità operative predeterminate dalle norme UNI EN ISO 9000. Esse concernono una serie articolata di elementi denotanti la capacità imprenditoriale tout court, quali la funzionalità dell’organizzazione, le modalità di reclutamento e di formazione del personale, la suddivisione di ruoli e competenza, le procedure di formulazione e di presentazione delle offerte, le verifiche in caso di aggiudicazione e le modalità di pianificazione della commessa, le modalità di approvigionamento dei materiali, le selezione dei fornitori, la gestione dei subappalti, l’esecuzione dei lavori e il relativo controllo, le procedure di verifiche interne ed esterne, il rilievo e la gestione delle criticità (cfr., allegato C) al D.P.R. 25.1.2000, n. 34).<br />	<br />
In definitiva, si tratta di un complesso predefinito di caratteristiche che conferiscono ad un’impresa la capacità di soddisfare elevate esigenze di qualità, perché la loro esistenza garantisce un determinato livello qualitativo della struttura aziendale e dei processi lavorativi, in quanto capaci di garantire il controllo del complesso delle operazioni che influiscono sui prodotti e sulle prestazioni con risorse adeguate, la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali e l’orientamento alla soddisfazione del cliente. Si tratta di caratteristiche “universali” che prescindono dalle dimensioni e dal settore di attività dell’azienda. Esse codificano gli standard industriali e commerciali, le regole organizzative e i principi vigenti nei Paesi industrializzati che un’azienda efficiente deve seguire per i suoi processi produttivi, ma non attengono alle le modalità con le quali si fabbricano specifici prodotti o si rendono individuati servizi. È per queste ragioni che la certificazione di qualità attiene all&#8217;azienda e non ai prodotti da essa realizzati.<br />	<br />
In tal senso, l’art. 4 del D.P.R. 25.1.2000, n. 34, stabiliva che “<i>la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell&#8217;impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche</i>”. <br />	<br />
A sua volta, l’art. 63 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.P.R. 5.10.2010, n. 207, ha ribadito che “<i>le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II</i>” (comma 1), e che “<i>la certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell&#8217;impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche</i>” (comma 2). Il successivo comma 3 stabilisce poi che “<i>il possesso della certificazione di qualità aziendale … è attestato dalle SOA</i>”, in esecuzione di quanto disposto dal già citato art. 40, comma 3, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
6b3. In conclusione, in difetto di precise e diverse prescrizioni della normativa speciale di gara, negli appalti di lavori i concorrenti devono limitarsi a produrre la copia del proprio certificato SOA idoneo per le categorie di gara e che indichi il possesso della certificazione di qualità aziendale.<br />	<br />
Ciò comporta dunque che, in assenza di specifiche limitazioni, l’attestazione del possesso della certificazione di qualità contenuta nel certificato SOA comprende tutti i processi di lavorazione per i quali l’impresa ha conseguito la qualificazione.<br />	<br />
6b4. Per tornare alla vicenda di causa: da un lato è assodato che la lex specialis di gara prevedeva che la qualificazione per l’esecuzione dei lavori nelle categorie richieste doveva essere dimostrata dall’attestazione di qualificazione SOA, la quale doveva altresì contenere il riferimento al possesso del sistema di gestione per la qualità aziendale; da altro lato, è incontestato quanto affermato dalle ricorrenti principali, ossia che Integra abbia prodotto in gara copia della propria attestazione SOA che riportava anche il riferimento al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale. <br />	<br />
Le affermazioni della ricorrente incidentale circa la necessità della presentazione della certificazione di qualità riconducibile alla categorie di lavori OG1, OG2 e OG11, sono dunque prive di pregio: oltre che smentite dal dato letterale del disciplinare di gara (come sopra già evidenziato), esse sono frutto di un’errata commistione di requisiti (qualificazione SOA e certificazione UNI EN ISO).<br />	<br />
6c. Quanto alla seconda parte del mezzo, il Collegio rammenta che il comma 7 dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici consente agli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di ridurre del cinquanta per cento la garanzia presentata a corredo dell’offerta.<br />	<br />
Come è notorio, detta garanzia assolve a due diversi compiti: assicurare la serietà dell’offerta e costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente.<br />	<br />
La serietà dell’offerta attiene anche alla responsabilità dell’impresa. Concorre dunque alla sua positiva dimostrazione anche il possesso della certificazione di qualità che, come più sopra visto, non afferisce ai prodotti o all’attività in concreto svolta ma solo alla “bontà” dell’azienda che li produce e che la esegue. Da ciò consegue che nella considerazione del maggior grado di affidabilità che presentano le imprese che hanno acquisito la certificazione di qualità risiede la ratio della riduzione alla metà della cauzione.<br />	<br />
6d. Sono pertanto prive di pregio le doglianza con cui Fatigappalti assume che le imprese ricorrenti principali si sarebbero indebitamente avvalse della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria in quanto la certificazione di qualità posseduta da Integra riguarderebbe impianti di depurazione di acque e di trattamento di rifiuti liquidi.<br />	<br />
Integra, come più sopra già accertato, ha dimostrato il possesso della certificazione di qualità aziendale tramite l’attestazione SOA e ciò deve ritenersi sufficiente in base al disposto del richiamato art. 75 del Codice dei contratti pubblici. In tal senso depone:<br />	<br />
&#8211; il dato testuale dell’art. 75, che non contiene alcuna specificazione in ordine alla richiesta certificazione UNI CEI ISO 9000;<br />	<br />
&#8211; il fatto che nemmeno la normativa di gara prevedesse il possesso di una specifica certificazione di qualità per accedere al beneficio della dimidiazione della cauzione provvisoria; <br />	<br />
&#8211; la ratio complessiva del sistema della certificazione di qualità che, come detto, non attiene all’idoneità tecnica dell’impresa bensì attesta che questa ha comprovato ad un organismo abilitato il possesso di elementi strutturali e organizzativi qualitat<br />
&#8211; il dato testuale del richiamato art. 63 del regolamento del Codice dei contratti pubblici che, per un profilo stabilisce che la certificazione del sistema di qualità “<i>è riferita agli aspetti gestionali dell&#8217;impresa nel suo complesso, con riferimento<br />
L’impresa Integra aveva, dunque, i requisiti per poter beneficiare della riduzione del cinquanta per cento della fideiussione relativa alla cauzione provvisoria (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 23.2.2010, n. 1054; si veda anche T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 7.4.2011, n. 527; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 7.10.2010, n. 3535; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 29.4.2010, n. 1287; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6.6.2005, n. 1181).<br />	<br />
6e. Rimane da vagliare la connessa censura, secondo la quale le ricorrenti principali non avrebbero presentato un’esplicita dichiarazione di voler beneficiare dell’istituto del dimezzamento della cauzione.<br />	<br />
La censura non può trovare accoglimento alla luce del risalente indirizzo del Consiglio di Stato secondo il quale “<i>per l’operatività del beneficio del dimezzamento … non occorre una espressa domanda di parte … tuttavia occorre quanto meno che il concorrente produca, unitamente all’offerta, anche la prova di essere in possesso della certificazione di qualità</i>” (cfr., sez. VI, 14.10.2003, n. 6280). Principio, questo, che si addice puntualmente alla vicenda di causa, atteso che l’intervenuta allegazione della certificazione e l’oggettiva riduzione della cauzione integrano, senza dubbio di sorta, ex lege la “<i>segnalazione</i>” sia della teorica capacità di usufruire del beneficio sia della concreta volontà di avvalersi di esso (cfr., in termini, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 27.2.2007, n. 614; Catania, sez. IV, 14.2.2008, n. 280).<br />	<br />
Il secondo mezzo del ricorso incidentale deve essere, perciò, respinto.<br />	<br />
7a. Il successivo motivo è dedicato alla denuncia della mancata esclusione dalla gara delle ricorrenti principali tenuto conto che non risulterebbe da atto pubblico, o da scrittura privata autenticata, l’impegno a costituire l’A.T.I. in caso di aggiudicazione, come sarebbe prescritto dal comma 15 dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
7b. Anche tale argomentazione è inconsistente, in quanto la disposizione richiamata, letta in combinato disposto con il precedente comma 14, si applica alla fase della “<i>costituzione</i>” in A.T.I. degli operatori economici che hanno partecipato alla gara in veste di costituendo raggruppamento temporaneo, ossia dopo la fase dell’aggiudicazione e, segnatamente, al momento del conferimento del mandato alla mandataria.<br />	<br />
All’opposto, l’impegno preventivo che si presenta con l’offerta e volto ad assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici che partecipano alla gara e riuniti in “<i>costituendo</i>” raggruppamento temporaneo, deve essere espressamente enunciato in sede di partecipazione alla gara ma, per esso, non è previsto alcun requisito di forma (cfr. comma 8 dell’art. 37 in esame).<br />	<br />
Nemmeno il disciplinare di gara disponeva alcunché nel senso invocato da Fatigappalti, limitandosi a prescrivere la semplice “<i>dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 37, comma 8, del Codice, sottoscritta dai legali rappresentati di tutte le società che costituiscono il raggruppamento, con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse già individuata nella dichiarazione e qualificata come capogruppo</i>”.<br />	<br />
Al riguardo, vale aggiungere che le riportate norme dell’art. 37 del Codice costituiscono la trasposizione del comma 2 dell’art. 4 della Direttiva 31.3.2004, n. 2004/18/CE. <br />	<br />
7c. In conclusione, nella fattispecie di causa le imprese Integra e Azzolini Costruzioni Generali, concorrenti in qualità di raggruppamento non ancora costituito, hanno reso la dichiarazione con la quale hanno assunto l&#8217;impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, avrebbero conferito mandato ad Integra, qualificata ancora in sede di offerta come Capogruppo mandataria. La sottoscrizione congiunta sia dell&#8217;offerta che del riportato impegno a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione sono elementi sufficienti, ai sensi del comma 8 dell’art. 37, per la loro valida partecipazione alla gara.<br />	<br />
8a. Con il quarto mezzo la ricorrente incidentale lamenta la violazione della normativa di gara per l’omessa produzione delle analisi dei prezzi in allegato all’offerta economica presentata dalle società ricorrenti. <br />	<br />
8b. La censura è infondata in fatto: il verbale della Commissione di gara di data 10 febbraio 2011 attesta che le due nominate imprese avevano allegato nella busta C l’analisi dei prezzi (cfr., documento n. 9 in atti delle ricorrenti). Questo verbale costituisce l&#8217;unica documentazione ufficiale delle operazioni di gara e dunque prova della provenienza del documento dall’organo temporaneo che l&#8217;ha formato, delle operazioni compiute, delle dichiarazioni rese delle parti, dei fatti attestati dalla Commissione di gara e da essa verificati (cfr., C.d.S., sez. V, 22.5.2001, n. 2829). <br />	<br />
9a. L’ultimo motivo è diretto, ancora una volta, a contestare la mancata esclusione delle ricorrenti principali a causa dell’asserita mancata sottoscrizione della mandataria Azzolini Costruzioni Generali dei computi metrici allegati all’offerta economica. <br />	<br />
9b. Anche questa censura è infondata in fatto come si può evincere agevolmente consultando il documento all. n. 17 in atti della ricorrente incidentale: ogni pagina è sottoscritta, oltre che dalla mandante Integra, anche dall’arch. Marino Azzolini, legale rappresentate di Azzolini Costruzioni Generali, il quale ha apposto la propria sottoscrizione. A nulla rileva la mancanza del timbro dell’impresa, atteso che la vista sottoscrizione non comporta alcuna incertezza sulla relativa paternità, anche perché analoga ad altre sottoscrizioni riportate in disparate parti della documentazione complessiva di gara.<br />	<br />
A ciò si aggiunga, da ultimo, che le clausole di esclusione sono comunque di stretta applicazione ed interpretazione, anche in presenza di una precisa e univoca disposizione del bando, che peraltro, nel caso in esame, non era stata prevista per la sola mancanza del timbro d’impresa.<br />	<br />
10a. Il ricorso incidentale va conclusivamente respinto.<br />	<br />
10b. Quanto alla domanda di accesso, la stessa, per come formulata, non può essere accolta, atteso che:<br />	<br />
&#8211; per una parte, essa è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che la Stazione appaltante ha fornito la documentazione amministrativa e l’offerta economica di Integra e Azzolini Costruzioni Generali in data 29 marzo 2011, come<br />
&#8211; da altro lato, non risultano sussistere elementi ostativi all’accesso agli elementi tecnici dell’offerta per un’asserita esistenza di segreti tecnici o commerciali. In proposito, è da rammentare che, seppure l’accesso possa essere inibito in ragione del<br />
Emerge invece che, medio tempore, Croce Rossa Italiana ha aggiudicato la commessa alla Società richiedente l’accesso e con essa stipulato anche il contratto d’appalto; in ragione del mutato status della richiedente, che non aveva più coltivato l’istanza, la Stazione appaltate ha dunque, verosimilmente, ritenuto che fosse venuto meno il suo interesse all’accesso. <br />	<br />
10c. Essendo venute meno le ragioni introdotte con il ricorso incidentale e, di conseguenza, essendosi pienamente ripristinato l’interesse delle imprese Integra e Azzolini alla definizione del ricorso principale, il Collegio deve pertanto esaminare le censure mosse con l’atto introduttivo del giudizio.<br />	<br />
11a. Le due imprese ricorrenti, partecipanti in costituenda A.T.I., lamentano che la loro esclusione dalla gara &#8211; adottata sul rilievo che esse non avevano allegato alla busta n. 3 i giustificativi di offerta, adempimento imposto non dal bando o dal disciplinare di gara ma da una successiva risposta ai quesiti, pubblicata sul sito internet di Croce Rossa Italiana &#8211; non sarebbe fondata su di un’espressa disposizione della lex specialis di gara. Quet’ultima, a detta delle istanti, non potrebbe essere integrata dalla successiva pubblicazione, e con diverse modalità, di un “<i>chiarimento</i>”. Risulterebbe inoltre violato il principio per cui le clausole di esclusione sono di stretta applicazione. La disciplina di gara, al contrario, avrebbe stabilito che solo nel caso di offerta anomala sarebbe stata acquisita la documentazione concernente i “<i>giustificativi d’offerta</i>” da valutare previa attivazione del contraddittorio.<br />	<br />
11b. Le censure proposte sono fondate.<br />	<br />
Osserva infatti il Collegio che nessuna disposizione della normativa di gara aveva previsto l’esclusione delle offerte in caso di mancata produzione, sin dal momento della presentazione della busta n. 3 recante l’offerta economica, dei “<i>giustificativi d’offerta</i>”. Detto adempimento, come già detto, non era prescritto dal disciplinare di gara ma è stato richiesto in un secondo momento in occasione della pubblicazione, in data 13.9.2010, delle risposte ai quesiti più comuni.<br />	<br />
Il disciplinare di gara aveva stabilito l’esclusione solo per i partecipanti che non avessero allegato l’offerta unica di ribasso espressa in percentuale, la dichiarazione di invariabilità del prezzo, il computo metrico estimativo, l’analisi dei prezzi non contemplati nel progetto a base di gara come indicati nella busta n. 2 (cfr., pagg. 19 e 20). Il successivo chiarimento, pur avendo aggiunto il contestato adempimento, non aveva altresì previsto la pena dell’esclusione in caso di mancata allegazione di quella documentazione.<br />	<br />
A parte la questione della legittimità di un chiarimento successivamente pubblicato (solo sul sito internet della Stazione appaltante) non a chiarire ma a integrare gli adempimenti prescritti dalla disciplina di gara (negata da C.d.S., sez. IV, 25.5.2011, n. 3139), è indiscutibile che nel caso in esame l’ulteriore incombenza non era stata stabilita a pena di esclusione.<br />	<br />
Di qui, l’applicazione, al caso di specie, del consolidato principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione, non integrabili con interpretazioni estensive o analogiche volte a dare concretezza a clausole ambigue, incerte o con significati assertivamente impliciti(cfr., fra le tante, C.d.S., sez. V, 19.9.2011, n. 5279; sez. V, 17.2.2010, n. 922; sez. V, 21.5.2010, n. 3213; sez. VI, 21.5.2009, n. 3146).<br />	<br />
A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che il comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, aggiunto dall’art. 4, comma 2, lett. d), del D.L. 13.5.2011, n. 70, convertito dalla legge 12.7.2011, n. 106, ha normativizzato il predetto principio di tipizzazione delle cause di esclusione. Sebbene, ratione temporis, la nuova disciplina non sia applicabile alla vicenda di causa, nondimeno essa rappresenta la codificazione di quanto già acquisito nella giurisprudenza amministrativa. <br />	<br />
Del pari, resta preclusa anche ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti delle clausole di esclusione altrimenti stabilite &#8211; come accaduto nel caso di specie, visto che la stessa difesa di Croce Rossa Italiana riconosce che “<i>manca nel testo del disciplinare una previsione in tal senso</i>”, ma che una “<i>simile indicazione può essere ricavata all’intero tenore testuale del disciplinare</i>” &#8211; in quanto procedura extra ordinem che vulnera l&#8217;affidamento dei partecipanti.<br />	<br />
11c. Né sono pertinenti le argomentazioni della Stazione appaltante tese a ricordare come la giurisprudenza abbia riconosciuto legittima la “<i>prassi amministrativa</i>” di richiedere la presentazione delle giustificazioni già a corredo dell’offerta.<br />	<br />
Nella fattispecie all’esame non è in discussione la legittimità del chiarimento pubblicato in data 13.9.2010 bensì l’esclusione dalla gara disposta sull’assunta obbligatorietà “<i>a pena di esclusione</i>” dell’incombenza da esso prescritta.<br />	<br />
11d. A quanto già rilevato, di per sé sufficiente per acclarare l’illegittimità dell’esclusione delle ricorrenti come disposta dalla Stazione appaltante, è opportuno anche aggiungere che il comma 5 dell’art. 86 del Codice dei contratti pubblici (che prevedeva che le offerte fossero corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrevano a formare l’importo complessivo) è stato abrogato dal comma 1 dell’art. 4 quater del D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla L. 3.8.2009, n. 102. <br />	<br />
Peraltro, anche in vigenza della suddetta clausola, la giurisprudenza aveva osservato come non vi potessero essere preclusioni alla presentazione di giustificazioni al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in quanto “<i>mentre l&#8217;offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni</i>”, perché sono ammissibili “<i>giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l&#8217;offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell&#8217;aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto</i>”. A ciò conseguiva che “<i>le clausole del bando che richiedono la presentazione di giustificazioni già a corredo dell&#8217;offerta rispondono ad esigenze pratiche di accelerazione e semplificazione del procedimento, ma non possono mai essere intese, pena la loro illegittimità, come prescrizione di un requisito o adempimento a pena di esclusione</i>”, apparendo irragionevole sanzionare con l’esclusione un inadempimento non significativo a priori ma solo, ed eventualmente, nel concreto contesto della gara, a seconda che emerga, o meno, un sospetto di anomalia dell’offerta (cfr., C.d.S., sez. VI, 21.5.2009, n. 3146; sez. IV, 15.9.2010, n. 6904; sez. V, 30.6.2011, n. 3925 e la giurisprudenza ivi richiamata; sez. V, 19.9.2011, n. 5279).<br />	<br />
Nel caso de quo, ove l’offerta delle ricorrenti non è risultata anomala in base al criterio stabilito dal comma 2 dell’art. 86 del Codice dei contratti pubblici, la sanzione dell’esclusione dalla gara, per l’omissione dell’allegazione di documentazione non necessaria, si manifesta pertanto come atto gravemente vessatorio e irragionevole.<br />	<br />
12a. In definitiva, il ricorso introduttivo è fondato e deve conseguentemente essere accolta la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.<br />	<br />
12b. Il Collegio deve di conseguenza dichiarare la caducazione della successiva aggiudicazione disposta a favore di Fatigappalti S.p.a., atteso che l&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione (e quindi dei suoi effetti) si riverbera, in via consequenziale e caducante, su tutte le successive fasi del procedimento di gara in quanto svoltosi illegittimamente.<br />	<br />
13a. Esaminando ora la domanda di inefficacia del contratto, va premesso che essa si riscontra sia implicitamente (da quella di reintegrazione in forma specifica tramite l’annullamento del provvedimento di esclusione con conseguente aggiudicazione della gara disposta in favore delle imprese ricorrenti), che testualmente, a pag. 23 dell’atto introduttivo. Inoltre, con la memoria depositata in data 28 luglio 2011 &#8211; tenuto conto che, nella more del giudizio, la Stazione appaltante aveva stipulato il contratto – le società istanti hanno ribadito il permanere del loro interesse al risarcimento in forma specifica, dichiarandosi disponibili a subentrare nel contratto.<br />	<br />
13b. A questo proposito, il Collegio ricorda che l’art. 122 del c.p.a. stabilisce che “<i>il giudice che annulla l&#8217;aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell&#8217;effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell&#8217;aggiudicazione non comporti l&#8217;obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta</i>”.<br />	<br />
La riportata disposizione affida quindi al Giudice, in relazione alle peculiarità di ogni vicenda processuale, la valutazione della possibilità di dichiarare l’inefficacia del contratto.<br />	<br />
13c. Invero, la resistente impresa Fatigappalti nega che il subentro nel contratto sia possibile ed invoca la differenza dei progetti presentati e l’esistenza di variazioni da essa proposte e accettate dalla Stazione appaltante. <br />	<br />
Deve però essere rilevato, in contrario, che non è stato fornito alcun elemento di prova che documenti dette affermazioni. Neppure la difesa di Croce Rossa Italiana ha opposto alcunché in proposito: né l’interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale con Fatigappalti né l’impossibilità del subentro per difficoltà oggettive o soggettive.<br />	<br />
Di conseguenza, alla luce del favor che il codice del processo amministrativo ha riservato alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente, il Collegio dichiara l’inefficacia del contratto stipulato da Croce Rossa Italiana e Fatigappalti S.p.a.<br />	<br />
Tale dichiarazione trova base e ragione:<br />	<br />
&#8211; nell’antigiuridicità del comportamento della Stazione appaltante, che si identifica nell’aver disposto l’esclusione illegittima in base alle motivazioni sopra esposte;<br />	<br />
&#8211; nel superiore interesse della Stazione appaltante a che i lavori siano eseguiti dal soggetto che ha presentato l’offerta rivelatasi economicamente più vantaggiosa secondo i parametri ed i criteri fissati dalla normativa sui contratti pubblici e da quell<br />
&#8211; nei vizi che hanno determinato l’annullamento dell’esclusione della costituenda A.T.I. tra le imprese Integra e Azzolini (e la conseguente caducazione della successiva aggiudicazione a Fatigappalti), i quali non comportano il rinnovo della gara;<br />	<br />
&#8211; nella possibilità per le società ricorrenti di conseguire l’aggiudicazione, posto che la loro offerta si è classificata alla prima posizione della graduatoria di gara e che non è risultata formalmente anomala;<br />	<br />
&#8211; nell’interesse, anche dichiarato espressamente, delle ricorrenti a subentrare nel contratto, ove la verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle stesse si concluda con esito positivo;<br />	<br />
&#8211; sotto il profilo temporale, nello stato non avanzato dell’esecuzione del contratto, posto che per la realizzazione dei lavori è stato previsto un termine pari a 710 giorni; che il contratto è stato stipulato il 29 aprile scorso; che i lavori sono inizia<br />
&#8211; che, di conseguenza, al momento della presente decisione, il contratto risulta eseguito per meno di un quarto e che, verosimilmente, alla luce dell’attività richiesta dal bando di gara, le operazioni svolte hanno riguardato opere di impianto del cantier<br />
&#8211; per il profilo del generale interesse pubblico, nella non sussistenza di interessi economici né di significativi pregiudizi che, a causa della momentanea sospensione dei lavori, conducano a conseguenze sproporzionate.<br />	<br />
Quanto alla decorrenza dell’inefficacia del contratto, il Collegio ritiene congruo il termine del giorno 10 ottobre 2011, onde permettere la chiusura del cantiere allestito da Fatigappalti.<br />	<br />
14a. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, per quanto sopra disposto deve essere conseguentemente accolta, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., la domanda di reintegrazione in forma specifica (cfr., in termini, C.d.S., sez. III, 3.3.2011, n. 1371).<br />	<br />
14b. Per quanto concerne, invece, la quota dei lavori già eseguita da parte della controinteressata Fatigappalti, deve essere accolta la domanda di risarcimento per equivalente (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 31.3.2011, n. 2860; T.A.R Lazio, Latina, sez. I, 29.10.2010, n. 1857).<br />	<br />
Sul punto, deve osservarsi che, di fronte ad un provvedimento illegittimo che abbia comportato conseguenze pregiudizievoli per il concorrente, la domanda di liquidazione del danno per equivalente deve essere sottratta a qualsiasi valutazione che possa indurre alla sua totale o parziale reiezione, per essere valutata quale forma di tutela di natura compensativa (cfr., Corte di Giustizia CE, sez. III, sentenza 30.9.2010, nel procedimento C-314/09; T.R.G.A. Trento, 30.9.2010, n. 200; C.d.S., sez. V, 24.2.2011, n. 1193).<br />	<br />
14c. Nello specifico, tuttavia, nulla deve essere riconosciuto come ristoro per le spese di partecipazione alla gara, trattandosi di oneri che ordinariamente affrontano le imprese che partecipano a pubbliche selezioni, a cui carico rimangono le relative spese, del tutto indipendentemente dall’esito della procedura. <br />	<br />
In altri termini, si tratta del “<i>prezzo dell&#8217;acquisito di una opportunità di guadagno e, come tale, esso va considerato come un costo sopportato a fronte dello stesso svolgimento dell&#8217;attività imprenditoriale, non suscettibile di risarcimento</i>” (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 15.2.2010, n. 808).<br />	<br />
14d. I danni da risarcire per equivalente, invece, sono quelli derivanti dal mancato guadagno e per la perdita di chance, il tutto naturalmente rapportato alla quota parte delle lavorazioni che sono state già eseguite.<br />	<br />
Essi possono dunque essere fissati nella misura del 10% dell’offerta economica presentata dalle ricorrenti per la parte dei lavori già effettuati, a titolo sia di mancato guadagno che di danno curriculare, ridotta al 50% per l’aliunde perceptum vel percipiendum. Su questo punto il Consiglio di Stato ha affermato che il mancato utile spetta, in caso di certezza dell&#8217;aggiudicazione in favore del ricorrente, nella misura integrale solo qualora egli abbia dimostrato di non aver potuto utilizzare altrimenti maestranze e mezzi, perché tenuti a disposizione in vista dell&#8217;aggiudicazione; in difetto di tale dimostrazione si presume, ragionevolmente, che l&#8217;impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi. Da ciò la decurtazione del risarcimento nella misura indicata (cfr., C.d.S., sez. VI, 21.9.2010, n. 7004).<br />	<br />
In tema è stato anche osservato che, ai sensi dell&#8217;art. 1227 c.c., il danneggiato ha il puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno. In particolare, nelle gare di appalto, non è ipotizzabile che un&#8217;impresa immobilizzi mezzi, attrezzature e maestranze in attesa dell’eventuale aggiudicazione in proprio favore, essendo invece risaputo che gli operatori economici si attivano in altro modo sul mercato. Da ciò consegue la ragionevolezza della detrazione dal risarcimento del mancato utile, nella misura del 50%, sia dell&#8217;aliunde perceptum, sia dell&#8217;aliunde percipiendum con l&#8217;originaria diligenza (cfr., C.d.S., sez. V, n. 1193 del 2011, cit).<br />	<br />
La somma riconosciuta a titolo di rimedio per equivalente comprende, equitativamente, anche il deprezzamento monetario ed è produttiva di interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 23.7.2009, n. 4628).<br />	<br />
14e. Da ultimo, si deve rammentare che l’ottemperanza alla parte della presente pronuncia che dispone sul risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente, richiede la previa verifica, a cura della Stazione appaltante, di tutti i requisiti ed i presupposti per disporre l’aggiudicazione in favore delle ricorrenti vittoriose in giudizio e la successiva sottoscrizione del contratto.<br />	<br />
Nella specie, al momento della presente pronuncia, fa difetto la concreta prova che l’appalto in esame debba essere necessariamente aggiudicato alla costituenda A.T.I. ricorrente in via automatica, atteso che occorre completare l’istruttoria concernente, peraltro, la sola verifica dei requisiti di partecipazione. Di conseguenza incombe ora l’obbligo, in capo alla resistente Croce Rossa Italiana, di dare esecuzione alla presente pronuncia, disponendo dapprima l’aggiudicazione provvisoria a favore delle ricorrenti e quindi procedendo alla successiva, ulteriore istruttoria nei loro confronti (cfr., T.R.G.A. Trento 18.7.2011, n. 202; 24.6.2010, n. 162; 7.6.2010, n. 151; 7.10.2009, n. 251, e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 4.3.2009, n. 456).<br />	<br />
Ne consegue che soltanto in esito alla positiva verifica dei requisiti in capo alle ricorrenti, la Stazione appaltante potrà disporre da un lato l’assegnazione del contratto a loro favore e, da altro lato, il risarcimento per equivalente come sopra individuato.<br />	<br />
Per quest’ultima parte, in applicazione dell&#8217;articolo 34, comma 4, c.p.a., Croce Rossa Italiana, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, proporrà alle ricorrenti &#8211; previa determinazione in contraddittorio della frazione dei lavori già eseguita dalla controinteressata &#8211; il pagamento della somma spettante a titolo di rimedio per equivalente come sopra determinata.<br />	<br />
15. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati tra le parti, in ragione della complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 76 del 2011,<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso incidentale, lo respinge;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso principale, lo accoglie e, per l’effetto: <br />	<br />
annulla l’esclusione dell&#8217;offerta presentata dalla costituenda A.T.I. tra Integra S.r.l. e Azzolini Costruzioni Generali S.p.a. dalla gara di causa; dichiara la conseguente caducazione della successiva aggiudicazione disposta a favore di Fatigappalti S.p.a.; dichiara l’inefficacia del contratto stipulato tra Croce Rossa Italiana e Fatigappalti S.p.a. a decorrere dal giorno 10 ottobre 2011; dispone l’aggiudicazione della gara a favore di Integra S.r.l. e di Azzolini Costruzioni Generali S.p.a. in costituenda A.T.I., e, previe le verifiche di rito in ordine alla sussistenza dei requisiti, ordina il subentro delle ricorrenti nella stipulazione del contratto per l’esecuzione dei lavori di causa.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-28-10-2011-n-269/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2011 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-269/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.269</a></p>
<p>Va sospeso l&#8217;atto con il quale il Sindaco ordinava al ricorrente l&#8217;immediata chiusura del Circolo Ricreativo &#8220;Blu Gym&#8221; sul presupposto dell’accertata inottemperanza ad una precedente ordinanza sindacale, emanata dallo stesso sindaco in seguito al riscontro di alcune violazioni sotto il profilo igienico sanitario. Infatti l&#8217; inottemperanza alla precedente ordinanza si</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-269/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;atto con il quale il Sindaco ordinava al ricorrente l&#8217;immediata chiusura del Circolo Ricreativo &#8220;Blu Gym&#8221; sul presupposto dell’accertata inottemperanza ad una precedente ordinanza sindacale, emanata dallo stesso sindaco in seguito al riscontro di alcune violazioni sotto il profilo igienico sanitario. Infatti l&#8217; inottemperanza alla precedente ordinanza si fonda sull’esito di un unico sopralluogo, risalente al mese di ottobre 2007 che appare superato a motivo della accertata chiusura del circolo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00269/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00155/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 155 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ennio Conte</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Antonietta Belmonte, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Taranto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angela Maria Buccoliero, con domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale,2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;atto n. 123 Reg. Gen. Ord. adottato il 9 dicembre 2010 e notificato al ricorrente in data 20/12/2010 con il quale il Sindaco di Taranto ordinava al ricorrente l&#8217;immediata chiusura del Circolo Ricreativo &#8220;Blu Gym&#8221;; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Cingari, in sostituzione di Belmonte, Fazio, in sostituzione di Buccoliero.;	</p>
<p>Premesso che parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Sindaco di Taranto ha ingiunto l’immediata chiusura del circolo ricreativo “Blu Gym” sul presupposto dell’accertata inottemperanza di una precedente ordinanza sindacale , emanata dallo stesso sindaco di Taranto in data 17 agosto 2007 in seguito al riscontro di alcune violazioni sotto il profilo igienico sanitario ;<br />	<br />
considerato che l’ordine di chiusura del circolo ricreativo è stato emanato perché “a tutt’oggi l’attività è in esercizio” ;<br />	<br />
considerato che la inottemperanza all’ordinanza del 17 agosto 2007 si fonda sull’esito di un unico sopralluogo effettuato da personale del SISP che, oltre a risalire al mese di ottobre 2007, appare superato a motivo della accertata chiusura del circolo , come si desume dalla dichiarazione di cessazione dell’attività di estetista , rilevata da ultimo in data 18 marzo 2011;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
Accoglie la suinidicata domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 15 giugno 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-269/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/7/2008 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-7-2008-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-7-2008-n-269/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-7-2008-n-269/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/7/2008 n.269</a></p>
<p>Pres. BILE &#8211; Red. GALLO manifestamente inammissibile questione sull&#8217;attribuzione di talune competenze alla giurisdizione tributaria Giurisdizioni speciali &#8211; Giurisdizione tributaria &#8211; Controversie relative alla debenza del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche &#8211; Impugnazione del relativo avviso di pagamento &#8211; Illogicità dell&#8217;attribuzione delle dette controversie alla giurisdizione delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-7-2008-n-269/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/7/2008 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-7-2008-n-269/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/7/2008 n.269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE &#8211; Red. GALLO</span></p>
<hr />
<p>manifestamente inammissibile questione sull&#8217;attribuzione di talune competenze alla giurisdizione tributaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizioni speciali &#8211; Giurisdizione tributaria &#8211; Controversie relative alla debenza del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche &#8211; Impugnazione del relativo avviso di pagamento &#8211; Illogicità dell&#8217;attribuzione delle dette controversie alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anziché alla giurisdizione del giudice ordinario in coerenza con il diritto vivente circa la ritenuta natura non tributaria del canone dovuto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall&#8217;art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all&#8217;evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 – sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">manifestamente inammissibile questione sull’attribuzione di talune competenze alla giurisdizione tributaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco		BILE		Presidente; &#8211; Giovanni Maria	FLICK		  Giudice; &#8211; Francesco		AMIRANTE  Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO	  Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA	  Giudice; &#8211; Alfio		FINOCCHIARO	  Giudice; &#8211; Franco		GALLO		  Giudice; &#8211; Luigi		MAZZELLA	  Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI	  Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE	  Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE	  Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO	  Giudice; &#8211; Paolo Maria	NAPOLITANO  Giudice																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall&#8217;art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all&#8217;evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso con ordinanza depositata il 9 agosto 2007 dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento civile vertente tra il condominio di piazza Annibaliano, n. 4, ed il Comune di Roma, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />
    Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.<br />
    Ritenuto che nel corso di un giudizio, nel quale un contribuente aveva proposto opposizione avverso un avviso di pagamento, notificatogli dal Comune di Roma, relativo ad una somma dovuta a titolo di canone di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l&#8217;anno 2005, il Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza depositata il 9 agosto 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall&#8217;art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all&#8217;evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce, nel secondo periodo del comma 2, che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del suddetto canone;<br />
    che il Tribunale rimettente premette, in punto di fatto, che: a) il contribuente ha chiesto – oltre alla declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità del citato art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 per violazione degli artt. 3, 24, 25, 102, 103 Cost. e VI disposizione transitoria della Costituzione – che venga dichiarata “l&#8217;infondatezza”, totale o parziale, della pretesa al pagamento di una somma a titolo di COSAP, avanzata dal Comune convenuto con l&#8217;avviso impugnato; b) il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adíto, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie in forza del novellato art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992;<br />
    che il giudice a quo premette altresí, in punto di diritto, che: a) le commissioni tributarie sono organi aventi natura giurisdizionale “compatibili” con il dettato costituzionale, essendo preesistenti all&#8217;entrata in vigore della Costituzione (richiama, al riguardo, le sentenze n. 50 del 1989; n. 21 del 1986; n. 196 del 1982; n. 63 del 1982; n. 215 del 1976; n. 287 del 1974; nonché le ordinanze n. 144 del 1998; n. 351 del 1995 della Corte costituzionale); b) la loro giurisdizione è limitata alle “controversie tributarie” e ciò “costituisce garanzia di compatibilità con il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali” (richiama, in proposito, la menzionata ordinanza n. 144 del 1998 della Corte costituzionale); c) “la natura strettamente tributaria della prestazione che costituisce oggetto della controversia” è, dunque, limite “intrinseco ed invalicabile” della giurisdizione di dette commissioni, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (ordinanze n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006) e da quella di legittimità (ordinanze n. 7388 del 2007; n. 20067 del 2006; n. 16776 del 2005);<br />
    che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente afferma, sulla base delle indicate premesse, che la disposizione censurata – nello stabilire che “appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall&#8217;articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni” – attribuisce alla cognizione delle commissioni tributarie controversie aventi ad oggetto prestazioni che, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze n. 20067 del 2006; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003) e secondo la prassi amministrativa (Ministero delle finanze, circolare n. 256/E/I/166.089 del 3 novembre 1998; Agenzia delle entrate, risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003), non hanno natura tributaria, inerendo a diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario;<br />
    che il fatto stesso che la disposizione censurata attribuisca espressamente alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione delle controversie in tema di COSAP costituisce, secondo il giudice rimettente, “una evidente dimostrazione della natura non tributaria del canone in questione”, perché, qualora detto canone avesse avuto già in precedenza natura tributaria, “il legislatore nel dicembre 2005 non avrebbe avuto alcuna necessità di attribuire espressamente le relative controversie al giudice tributario, al quale esse sarebbero spettate in base alla previsione generale dell&#8217;art. 12 della legge n. 448/2001 che […] ha esteso la giurisdizione tributaria a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie” e […] “comunque denominati”“;<br />
    che, per il giudice a quo, la norma denunciata comporta, dunque, la violazione sia del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.), sia del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.), perché attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario controversie relative a diritti estranee alla “materia tributaria”, sottraendole al proprio “giudice naturale”, cioè a quello ordinario;<br />
    che, per lo stesso giudice a quo, tali dubbi di costituzionalità non sono superati dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione;<br />
    che, in particolare, la sentenza di detta Corte n. 2888 del 2006, nel prendere atto della “tendenza espansiva dell&#8217;ambito della giurisdizione tributaria”, ha affermato che detta giurisdizione non incontra “precisi limiti costituzionali, fatto salvo in ogni caso il principio di ragionevolezza”;<br />
    che tale orientamento, secondo il giudice rimettente, non è condivisibile, perché la discrezionalità del legislatore nella configurazione del riparto fra giurisdizioni “non è affatto illimitata”, ma incontra precisi limiti in Costituzione (come si desume dalla giurisprudenza costituzionale: sentenza n. 204 del 2004; ordinanze n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006; n. 144 del 1998);<br />
    che, ad avviso del giudice a quo, non può condividersi neppure la sentenza della Corte di cassazione n. 4895 del 2006, la quale, sul presupposto che i “canoni” indicati nella disposizione censurata, al pari di quelli previsti dalla tariffa di igiene ambientale (TIA), “attengono tutti ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria”, ha ritenuto manifestamente infondata una analoga questione di legittimità costituzionale in tema di giurisdizione tributaria sulla TIA;<br />
    che, infatti, per il rimettente, tale pronuncia: a) si fonda su un&#8217;argomentazione che “si risolve in una petizione di principio (i canoni de quibus sarebbero oggi tributi solo perché lo erano in passato)”; b) si pone in contrasto con un&#8217;altra pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 3274 del 2006, in tema di tariffa per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani); c) postula che una norma processuale attributiva della giurisdizione su determinate controversie possa modificare la natura giuridica sostanziale delle prestazioni oggetto di quelle stesse controversie, mentre, per quanto riguarda in particolare la giurisdizione delle Commissioni tributarie, “la natura necessariamente […] tributaria della prestazione costituente oggetto della controversia deve precedere la norma processuale che attribuisce la giurisdizione alle commissioni tributarie”;<br />
    che, infine, quanto alla rilevanza, il Tribunale di Roma osserva che qualunque decisione – “compresa quella relativa all&#8217;istanza di sospensione” – “non può prescindere dall&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione” sollevata dal convenuto e che la fondatezza di tale eccezione dipende dall&#8217;applicabilità, nel giudizio principale, della disposizione censurata;<br />
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio ed ha chiesto dichiararsi l&#8217;infondatezza delle sollevate questioni;<br />
    che, nel merito, la difesa erariale afferma che: a) “Un ampliamento della competenza delle Commissioni Tributarie non equivale ad istituzione di un nuovo giudice speciale”; b) “l&#8217;intervenuta revisione non vincola il legislatore ordinario a mantenere immutati nell&#8217;ordinamento e nel funzionamento le Commissioni Tributarie come già revisionate”; c) “Non può dirsi che la mera attribuzione della competenza a conoscere dei canoni di concessione per l&#8217;occupazione dei suoli pubblici snaturi le competenze originarie delle Commissioni: tale competenza si aggiunge a quella relativa alla materia propriamente tributaria, in una logica di sistema che considera la natura pubblicistica dell&#8217;entrata la quale, pur non essendo “stricto sensu” tributaria, è certamente “fiscale” ed altrettanto certamente non è “privatistica”, retta, come è, da principi e regole non dissimili da quelli che presiedono la “tassa”“.<br />
    Considerato che il Tribunale ordinario di Roma dubita, in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, della legittimità dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall&#8217;art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all&#8217;evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce, nel secondo periodo del comma 2, che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubblici (COSAP);<br />
    che questa Corte, con la sentenza n. 64 del 2008, successiva alla pronuncia dell&#8217;ordinanza di rimessione, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale di detto art. 2, comma 2, secondo periodo, proprio nella parte in cui stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall&#8217;articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”;<br />
    che, una volta dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale – a séguito della citata sentenza – della denunciata norma attributiva alla giurisdizione tributaria delle controversie in tema di canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubblici (COSAP), la questione di costituzionalità relativa alla medesima norma, sollevata dal rimettente Tribunale ordinario di Roma, è divenuta priva di oggetto e, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;<br />
    che a tale conclusione si giunge in considerazione del fatto che la questione in esame riguarda la stessa norma già dichiarata incostituzionale con la richiamata sentenza n. 64 del 2008 e quindi, in forza dell&#8217;efficacia ex tunc di tale pronuncia di illegittimità, è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente (ex multis, ordinanze n. 290 e n. 34 del 2002; n. 575 del 2000; n. 525 del 1995; n. 233 del 1995; n. 171 del 1992; n. 246 del 1991).<br />
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br />
per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall&#8217;art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all&#8217;evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 – sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-10-7-2008-n-269/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 10/7/2008 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2008 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-5-2008-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-5-2008-n-269/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-5-2008-n-269/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2008 n.269</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore Ritacca A.S.F. s.a.s. (avv. P. Martire) c. R.F.I. s.p.a. (avv. G. Morabito), Società Costruzioni e Servizi s.r.l. (avv. V. Arcuri) sull&#8217;illegittimità della esclusione dalla gara pronunciata per il fatto che nella ricevuta del versamento a favore dell&#8217;Autorità di vigilanza era stata omessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-5-2008-n-269/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2008 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-5-2008-n-269/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2008 n.269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore<br /> Ritacca A.S.F. s.a.s. (avv. P. Martire) c. R.F.I. s.p.a. (avv. G. Morabito), Società Costruzioni e Servizi s.r.l. (avv. V. Arcuri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della esclusione dalla gara pronunciata per il fatto che nella ricevuta del versamento a favore dell&#8217;Autorità di vigilanza era stata omessa l&#8217;indicazione del CIG, contrariamente a quanto previsto dalla lettera di invito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Contributo a favore dell’Autorità di vigilanza – Ricevuta del versamento – CIG – Omessa indicazione – Esclusione dalla gara – E’ illegittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, è illegittima l’esclusione di un’impresa decretata esclusivamente per il fatto che nella ricevuta del versamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici era stata omessa l’indicazione del CIG (codice identificativo gara) contrariamente a quanto previsto dalla lettera di invito, in quanto ciò che assume rilevanza quale causa di esclusione dalla procedura è esclusivamente la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della relativa somma e non certo l’omessa indicazione del codice identificativo CIG, quantomeno nell’ipotesi in cui non vi è nessun dubbio – oggettivamente rilevabile – circa l’imputabilità del versamento ad una specifica gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso di registro generale n. 1296 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Ritacca A.S.F. S.a.s.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pierluigi Martire, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Fs Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Morabito, con domicilio eletto presso Giuseppe Morabito Avv. in Reggio Calabria, via B.Buozzi N. 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Societa&#8217; Costruzioni e Servizi S.r.l.<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzina Arcuri, con domicilio eletto presso Roberta Milasi in Reggio Calabria, c.so Garibaldi N. 187; Impresa Costruzioni e Servizi S.r.l.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara : n.RFI/DLE. LEG RM &#8211; RC/1372/G del 5 settembre 2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Fs Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Societa&#8217; Costruzioni e Servizi S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12/03/2008 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2007 e ritualmente depositato la ditta Ritacca A.S.F. s.a.s. impugnava il provvedimento, notificatole in data 19 ottobre 2007, con il quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. le comunicava l’esclusione dalla gara di appalto per lavori di manutenzione e conduzione di impianti di riscaldamento e altro, in quanto nella ricevuta del versamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici era stata omessa l’indicazione del CIG (codice identificativo gara) contrariamente a quanto previsto al punto I-C della lettera di invito.<br />
Si costituiva la società appaltante, eccependo preliminarmente l’irritualità del ricorso per non essere stato notificato all’impresa Costruzioni e Servizi S.r.l., società che è risultata aggiudicataria provvisoria della gara nella stessa seduta nel corso della quale era stata disposta la contestata esclusione e deducendo, comunque, l’infondatezza del gravame.<br />
Con ordinanza n. 33 del 31 gennaio 2008 il Tribunale fissava, ai sensi dell’art. 23 bis l.Tar, la data di discussione del merito del ricorso ed ordinava, nel contempo, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’impresa Costruzioni e Servizi S.r.l., risultata aggiudicataria in via definitiva solo con la delibera n. 1 del 15 gennaio 2008.<br />
L’impresa aggiudicataria si costituiva con deposito di procura ed all’udienza pubblica del 12 marzo 2008, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p>2. Deve preliminarmente affermarsi che l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla società resistente non coglie nel segno: contestualmente all’esclusione, era stata disposta (e comunicata) soltanto l’aggiudicazione in via provvisoria, mentre l’aggiudicazione definitiva è stata deliberata solo successivamente alla proposizione del ricorso.<br />
Peraltro, in linea generale, rispetto al provvedimento di esclusione da una gara non possono individuarsi controinteressati in senso proprio, e quindi soggetti ai quali notificare necessariamente l&#8217;impugnativa. Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, se al momento della proposizione del ricorso sono noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura, per essere intervenuto il provvedimento di aggiudicazione della gara, occorre provvedere alla notificazione<br />
Poiché nella specie la domanda introduttiva è stata proposta avverso l&#8217;atto di esclusione, in un momento in cui non era stata disposta l’aggiudicazione definitiva, la presente impugnativa deve senz’altro considerarsi ammissibile. In ogni caso, a seguito di ordine del giudice, l’interessata ha provveduto ad estendere il contraddittorio all’aggiudicatario definitivo, il quale si è pure costituito in giudizio.</p>
<p>3. Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.<br />
L’esclusione è stata decretata esclusivamente per il fatto che nella ricevuta del versamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici era stata omessa l’indicazione del CIG (codice identificativo gara) contrariamente a quanto previsto al punto I-C della lettera di invito.<br />
Osserva il Collegio che con la deliberazione del 10.01.2007 (richiamata al predetto punto I-C), l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha stabilito che i soggetti partecipanti alle gare sono tenuti a versare all’Autorità un contributo di importo variabile in funzione dell’entità della gara, mentre il successivo art. 3, comma 3, precisa che il pagamento del contributo configura “condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente” e che spetta al singolo partecipante “dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la soma dovuta a titolo di contribuzione”, giacché “la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla gara”. <br />
Nel caso di specie, la lettera invito fissava in 30 euro la somma da versare per la partecipazione alla procedura, precisando che la causale del versamento avrebbe dovuto indicare il codice fiscale dell’impresa ed il codice identificativo della procedura.<br />
Risulta documentalmente provato che la ricorrente ha regolarmente eseguito il versamento della somma indicata dalla lettera invito, ma non ha trascritto correttamente, nella causale del bollettino postale, il codice identificativo “CIG”, che assolve alla funzione di imputare (identificare, appunto) con esattezza il versamento ad una determinata gara. <br />
Poiché per espressa previsione dell’art. 3, comma 3, della deliberazione del 10.01.2007 dell’Autorità di vigilanza, richiamata dalla lex specialis e pertanto certamente applicabile alla procedura negoziata in esame, è il pagamento del contributo a configurare “condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente”, essendo onere di ogni singolo partecipante dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, “di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione”, assume rilevanza quale causa di esclusione dalla procedura esclusivamente “la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma” e non certo l’omessa indicazione del codice identificativo “CIG”, quantomeno nell’ipotesi in cui non vi è nessun dubbio – oggettivamente rilevabile – circa l’imputabilità del versamento ad una specifica gara..<br />
E’ vero, infatti, che la lettera d’invito comminava l’esclusione per il caso in cui il documento da allegare fosse prodotto in modo diverso da quanto richiesto, ma è chiaro che la difformità deve incidere su un qualche interesse dell’amministrazione alla regolarità della procedura<br />
Nel caso di specie tale interesse non sussiste e la difformità riscontrata è puramente formale e innocua.<br />
Deve, peraltro, aggiungersi che l’impresa offerente ha piuttosto errato nella identificazione del codice, apponendo sul bollettino al posto del CIG, il numero di protocollo della lettera d’invito, specificando però anche l’oggetto della gara. Ne consegue che non poteva sussistere alcun dubbio in ordine alla riferibilità del versamento alla procedura alla quale la ricorrente aveva chiesto di partecipare. <br />
In sintesi, da un lato, non ricorreva la causa di esclusione coincidente con “la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento” della somma dovuta a titolo di contribuzione, dall’altro non poteva sorgere alcun dubbio in ordine alla riferibilità del versamento eseguito dalla ricorrente alla partecipazione alla procedura di cui alla lettera invito del 5.09.2007 (cfr., in termini, Tar Lazio, II ter, 29 febbraio 2008 n. 1922).</p>
<p>4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato annullato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente, restano compensate le spese nei confronti del controinteressato.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria &#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali liquidate in € 1.500,00 oltre la refusione del contributo unificato ed oltre IVA e CPA.<br />
Dichiara compensate le spese nei confronti del controinteressato. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 12/03/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi Passanisi, Presidente<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere<br />
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-5-2008-n-269/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2008 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2007-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2007-n-269/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.269</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Barra Caracciolo Bank of America N.A. (Avv.ti F. Scanzano, E. Cicconi) c/ Ministero delle Attività Produttive (Avv. dello Stato), Amministrazione straordinaria di Parmalat spa (Avv.ti Prof. V.Cerulli Irelli, A. Maffei Alberti, A. Lirosi), Eurofood IFSC Limited, Pearse Farrel, E. Bondi (n.c.) sulla possibilità di qualificare il decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2007-n-269/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2007-n-269/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini,   Est. Barra Caracciolo<br /> Bank of America N.A. (Avv.ti F. Scanzano, E. Cicconi) c/ Ministero delle Attività Produttive  (Avv. dello Stato), Amministrazione straordinaria di Parmalat spa (Avv.ti Prof. V.Cerulli Irelli, A. Maffei Alberti, A. Lirosi), Eurofood IFSC Limited, Pearse Farrel, E. Bondi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di qualificare il decreto ministeriale di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, di cui all&#8217;art. 3, co. 3, D.L. 347/2003, come &ldquo;decisione di aprire una procedura d&#8217;insolvenza&rdquo; ai sensi dell&#8217;art. 2, lett. E) Reg. CE 1346/2000 e sui criteri di valutazione della competenza sulla predetta decisione, ove l&#8217;impresa debitrice sia una società controllata avente sede statutaria in altro Stato Membro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Procedure concorsuali &#8211; Decreto ministeriale di apertura della procedura di amministrazione straordinaria – Ex  art- 3, co. 3, D.L. 347/2003 – Costituisce “decisione di aprire la procedura d’insolvenza”, ex art. 2, lett. e) Reg. 1346/2000 – Conseguenze.																																																																																												</p>
<p>2.	 Procedure concorsuali &#8211; Procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003 – Nei riguardi di una società controllata da altra impresa ammessa alla procedura, avente sede statutaria in altro Stato Membro – Criteri di valutazione della competenza a decidere sull’apertura di tale procedura &#8211; Determinazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il decreto con il quale il Ministero delle Attività produttive si pronuncia, ai sensi dell’art. 3, co. 3, d.l. 347/2003, sull’apertura di una procedura di amministrazione straordinaria, costituisce “una decisione di apertura della procedura d’insolvenza”, ai sensi dell’art. 2, primo cpv, lett. e), del medesimo Reg. CE 1346/2000. Difatti, a differenza della disciplina previgente, di cui al D. Lgs. 274/99, che prevedeva l’apertura della procedura solo in esito ad una pronuncia giurisdizionale, in base alla disciplina attuale, l’ammissione a tale procedura si realizza uno actu, con l’emanazione del predetto decreto, soggetto peraltro alla duplice condizione , ex art. 4 del predetto D.L., dell’accertamento, in sede giurisdizionale, dello stato d’insolvenza e della successiva ed ulteriore autorizzazione alla esecuzione del piano di ristrutturazione. Ne deriva che, ove la decisione di ammissione alla predetta procedura concorsuale riguardi -come nella specie- un’impresa del gruppo già ammesso alla procedura in via principale, e questa sia una società costituita ed avente sede statutaria in altro Stato membro, spetta al Ministro, in sede del citato decreto ex art. 3, co. 3, verificare la propria competenza, e non al Tribunale, all’atto della dichiarazione dello stato d’insolvenza, con conseguente illegittimità, nella specie, del D.M.., per avere implicitamente ritenuto che tale competenza sussistesse, senza compiere alcuna delle valutazioni richieste dalla normativa comunitaria.</p>
<p>2. L’Autorità amministrativa, nel verificare la propria competenza sulla decisione di aprire una procedura di amministrazione straordinaria nei riguardi di una società controllata da altra impresa già ammessa alla procedura ed avente sede statutaria in altro Stato membro, deve valutare, alla stregua dei criteri contenuti nel Reg. 1346/2000 CE, secondo l’interpretazione che ne dà la Corte di Giustizia delle CE (1), se sia stata o meno fornita prova contraria alla presunzione di cui all’art. 3, co. 1, del predetto regolamento, secondo la quale il centro degli interessi principali della controllata -previsto quale criterio d’individuazione della competenza- è collocato nel luogo di ubicazione della sede statutaria. In particolare, tale presunzione potrà ritenersi superata ove la società controllata non abbia svolto alcuna attività sul territorio dello Stato Membro in cui era collocata la sede sociale. Ove la prova contraria sia stata raggiunta, ma si rilevi che in altro stato membro è già sia stata aperta una procedura d’insolvenza, dovrà darsi prevalenza  ad essa, per il principio di reciproca fiducia di cui all’art. 17 del citato regolamento, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 26 del Reg. 1346/2000 CE, potendo la competente autorità nazionale rifiutarsi di riconoscere tale procedura ove la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto di essere sentito di cui gode il soggetto interessato dalla procedura de qua.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Corte di Giustizia delle CE, 2 maggio 2006, causa C-314/04</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi in appello proposti da</p>
<p>1) (R.G. 83922005) <b>Bank of America N.A.</b> in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Scanzano e Ennio Cicconi ed elettivamente domiciliata in Roma via Ventiquattro Maggio, 43 (studio Chiomenti);</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; <b>Ministero delle attività produttive</b> (ora dello sviluppo economico) in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;<br />
&#8211; <b>Amministrazione straordinaria di Parmalat s.p.a.</b> in persona del Commissario straordinario Enrico Bondi rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Alberto Maffei Alberti e Antonio Lirosi, ed elettivamente domiciliato presso<br />
<b>&#8211; Eurofood IFSC Limited, Pearse Farrel e Bondi Enrico</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>2) (R.G. 85462005) <b>Eurofood IFSC Limited</b> in liquidazione in persona del sig. Farrel Pearse in proprio e quale liquidatore rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo Zanchini e Francesca Angeloni elettivamente domiciliato in Roma, via dei Due Macelli 66, presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; <b>Ministero delle attività produttive</b> (ora dello sviluppo economico) in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;<br />
&#8211; <b>Amministrazione straordinaria di Eurofood IFSC Limited, Amministrazione straordinaria di Parmalat s.p.a.</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Alberto Maffei Alberti e Antonio Lirosi, ed elettivamente domiciliate pre<br />
&#8211; <b>Bank of America N.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione III ter n.6998  del  16 luglio 2004</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Amministrazione straordinaria appellata con entrambi i ricorsi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.<br />
Uditi gli avv.ti Scanzano, Cerulli Irelli, Lirosi, Zanchini e l’avv. dello Stato Fiorentino;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha respinto sia il ricorso proposto da EUROFOOD IFSC Ltd. in liquidazione avverso il DM 9 febbraio 2004 (in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004: ammissione della EUROFOOD IFSC Ltd. alla procedura d’a.s. ex DL 347/2003) ed il presupposto DM 24 dicembre 2003 (apertura della procedura d’a.s. nei confronti della controllante PARMALAT s.p.a.) sia il parallelo ricorso proposto dalla BANK OF AMERICA N.A. avverso i predetti decreti ministeriali, nonché avverso l’istanza commissariale del 5 febbraio 2004 (richiesta d’ammissione all’a.s.) e la relazione commissariale prodotta il successivo giorno 12 innanzi al Tribunale di Parma.<br />
L’adito Tribunale premetteva che la controversia era stata promossa dalla gestione liquidatoria irlandese della EUROFOOD IFSC Ltd. (con sede nella Repubblica d’Irlanda ed appartenente al Gruppo PARMALAT: ricorso n. 3754/2004) e dalla BANK OF AMERICA N.D. (con sede negli Stati Uniti d’America: ricorso n. 4149/ 2004), che tale procedura di liquidazione ha proposto innanzi alla <i>High Court of Justice </i>irlandese, a causa dell’insolvenza nei suoi riguardi dell’altra Società. Al riguardo, la questione muoveva dalla circostanza che la competenza ad aprire una procedura concorsuale, di quelle di tipo principale indicate nell’all. A al reg. n. 1346/2000/CE -tra cui, in Italia, l’amministrazione straordinaria-, spettava al Giudice (o, comunque, all’autorità a ciò preposta) dello Stato membro dell’UE ove il debitore aveva il centro dei propri interessi. Qualora sorgano conflitti positivi di competenza a dichiarare la procedura tra autorità di Stati membri diversi, il reg. n. 1346 ne affida la risoluzione al criterio della priorità temporale, nel senso che, di regola, prevale ed è definita principale la procedura iniziata per prima, secondarie e meramente liquidatorie invece essendo <i>ex lege </i>quelle iniziate dopo e/o altrove. Ebbene, le ricorrenti, invocando la priorità temporale dell’azione d’insolvenza proposta in Eire, quale Stato membro dell’UE ove la EUROFOOD IFSC Ltd. ha il centro degli interessi principali -e, quindi, la poziorità giuridica della procedura concorsuale irlandese-, deducevano in sostanza l’illegittimità del DM d’ammissione di tal Società, disposta nell&#8217;ambito del Gruppo PARMALAT e, ricorrendo il caso, ex art. 81 del Dlg 8 luglio 1999 n. 279, all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 3, c. 3 del DL 24 dicembre 2003 n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004 n. 39). Poiché entrambi i ricorsi in epigrafe a ciò facevano espresso riferimento e considerata altresì l’evidente connessione soggettiva, essi erano riuniti e contestualmente decisi.<br />
2. – In via preliminare, era respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso n. 3754/2004 per difetto di legittimazione attiva del sig. Pearse FARRELL. Questi, dapprima nominato <i>provisional liquidator </i>della EUROFOOD IFSC Ltd. e poi investito della curatela liquidatoria dell’impresa in forza della decisione dell’<i>High Court </i>dublinese n. 33/COS 2004 del 25 marzo 2004, aveva adito il Tar avverso gli atti d’ammissione dell’impresa stessa all’a.s. ex DL 347/2003. Sussisteva la legittimazione del sig. FARRELL, quale titolare del <i>munus </i>testé descritto, all’impugnazione <i>de qua </i>perché egli era stato legittimamente investito delle funzioni liquidatorie della Società in forza d’un atto giurisdizionale che, anche qualora fosse rigettato il ricorso in epigrafe, non sarebbe stato eliso o dichiarato inefficace dal presente <i>decisum</i>. <br />
Il sig. FARRELL aveva anche, nell’esercizio della curatela, un interesse specifico a contestare, oltre all’a.s. in sé della EUROFOOD IFSC Ltd. -non essendo questa subito o esclusivamente satisfattiva delle ragioni dei creditori -, pure la nomina del dott. Enrico BONDI a Commissario straordinario, stante l&#8217;evidente interferenza dell’attività di questi con la curatela stessa, in contrasto con l’art. 18, par. 1 del reg. n. 1346/2000/CE e perlomeno fintanto che non si chiarisca l&#8217;ordine gerarchico tra le due procedure e scattino gli obblighi di cooperazione reciproca di cui al successivo art. 31. Anzi, in base all’art. 16, par. 3 ed all’art. 27 del reg. n. 1346, la procedura aperta nell’Eire, nell’ipotesi più avversa alla tesi attorea, sarebbe pur sempre efficace e varrebbe come procedura secondaria, relativamente ai beni ed alle attività della EUROFOOD IFSC Ltd. presenti in quello Stato membro. Viceversa, l&#8217;accoglimento del ricorso in epigrafe, fermo restando lo stato d&#8217;insolvenza di tale Società dichiarato dal Tribunale di Parma, eliminerebbe l’a.s. e farebbe di quella italiana la procedura secondaria nella specie. <br />
 Inoltre l’impresa ed il suo curatore irlandese non erano indifferenti all’ordine delle due procedure, giacché quella irlandese, essendo una tradizionale procedura fallimentare, era deputata solo alla soddisfazione dei creditori, senz’alcuna considerazione in ordine alla possibilità di salvataggio, da sola o all’interno del Gruppo d&#8217;appartenenza, dell’impresa stessa e, dunque, non procrastinava né il pagamento (se possibile), né l’estinzione di questa. <br />
3.1. – Nel merito, tuttavia, il ricorso non aveva pregio. <br />
3.2. – Con il primo mezzo di gravame, la gestione liquidatoria irlandese di EUROFOOD IFSC Ltd. si doleva che il DM d’ammissione di questa all’a.s. ex DL 347/ 2003 non avesse tenuto in alcuna considerazione, in violazione del reg. n. 1346/2000 /CE, l’esistenza della procedura di liquidazione già aperta fin dal 27 gennaio 2004 dal Giudice irlandese, adito dalla ricorrente BANK OF AMERICA N.A.<br />
Il motivo era infondato. In base alla citata norma comunitaria: A) – la procedura d’insolvenza è aperta dal Giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, da presumere fino a prova contraria corrispondente, per le società e le persone giuridiche, al luogo in cui si trova la sede statutaria (<i>recte</i>, la sede legale); B) – a detta procedura ed ai suoi effetti s’applica la legge dello Stato membro nel cui territorio essa è aperta. <br />
Reputava, nondimeno, il Collegio che la doglianza attorea muovesse da un’erronea percezione dei fatti e delle regole che presiedevano all’a.s. ex DL 347/2003, come applicate nella specie e ciò per un duplice ordine di ragioni. <br />
La prima era stata ampiamente investigata e già chiarita dal Tribunale di Parma, all’atto della dichiarazione d’insolvenza della EUROFOOD IFSC Ltd., con una pronuncia da cui il Collegio non aveva ragione di discostarsi. Al riguardo, era ben vero che l’ art. 2, lett. f) del reg. n. 1346/2000/CE fa coincidere il momento d’apertura della procedura con quello «…in cui la decisione…, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti…». Detta norma, però, non vuol dir altro che solo un provvedimento, anche provvisoriamente esecutivo, purché idoneo a definire l’assetto degli interessi controversi (se non impugnato o revocato), può legittimamente aprire una procedura d’insolvenza, con gli effetti sostanziali e processuali che la fonte comunitaria vi riconnette. Tanto ben evincesi dalla definizione di «decisione» di cui all’art. 2, lett. e), per cui essa non è che il provvedimento che statuisce l’apertura e la nomina del curatore in via definitiva. Ebbene, l’ordinanza dell’<i>High Court </i>dublinese in data 27 gennaio 2004 non costituisce apertura di procedura, con gli effetti di cui al successivo art. 16, § 1, in quanto non ha aperto <i>sic et simpliciter </i>una procedura di <i>winding up by the Court </i>di cui al combinato disposto dei parr. 206, lett. a), 213, lett. e) e 214 del <i>Companies Act 1963-2003 </i>irlandese -questa sì procedura rilevante a’sensi dell’all. A al reg. n. 1346-, essendosi limitata a disporre in base alla <i>petition </i>di cui alla prima dichiarazione giurata (<i>First affidavit</i>) della BANK OF AMERICA N.A., allo stato degli atti ed in via meramente cautelare, la nomina d’un <i>provisional liquidator</i>, senz’entrare nel merito, neppure sommario, della vicenda. <br />
Anche a sorvolare sull’inesatta, ad avviso del Collegio, individuazione del centro degli interessi principali di EUROFOOD IFSC Ltd. -sul punto questo Giudice condividendo gli argomenti all’uopo indicati dalla citata sentenza del Tribunale di Parma -, in ogni caso non valeva obiettare, come invece affermava la sentenza del Giudice irlandese, che la decisione definitiva del <i>winding up by the Court </i>retroagisca al momento della nomina del <i>provisional liquidator</i>. Si trattava d’un effetto costitutivo ben noto all’esperienza giuridica italiana -per non andar troppo lontano: l’annullamento dell’atto impugnato innanzi a questo Giudice-, che, tuttavia, s’era prodotto solo in forza della sentenza irlandese n. 33/COS 2004 del 25 marzo 2004. A tal momento, tuttavia, s’era già perfezionata la procedura d’a.s. ex DL 347/2003 -governata, con fattispecie a formazione progressiva, dal Ministro delle attività produttive e dall’AGO -, essendo appunto stati emanati il DM impugnato (9 febbraio 2004) e la sentenza del Tribunale di Parma (20 febbraio 2004). A quella stessa data, quindi, era (ed è tuttora) pendente una procedura principale d’insolvenza in Italia nei confronti di EUROFOOD IFSC Ltd., con l’efficacia <i>erga omnes</i> a’sensi dell’art. 16, § 1 del reg. n. 1346/2000/CE. La ragione era evidente: in mancanza di seria prova contraria, l&#8217;effetto retroattivo indicato dalla norma e dalla sentenza irlandesi non poteva superare né i fatti materiali irreversibili, né tampoco le statuizioni già efficaci rese o riconosciute in forza d’un atto–fonte inderogabile qual è, nei riguardi degli ordinamenti degli Stati membri ex art. 249 Tratt. UE, il predetto regolamento. <br />
In secondo luogo, erroneamente la ricorrente considerava il DM impugnato quale unico atto d’apertura della procedura d’a.s. ex DL 347/2003, mentre, in realtà, al Ministro spettava la potestà d’avvio della procedura stessa, ancor prima della dichiarazione dello stato d&#8217;insolvenza, ma solo per assicurare che l’immediato affidamento al Commissario della gestione dell’impresa servisse a far fronte e, se del caso, a risolverne l’emergenza finanziaria, con quell&#8217;urgenza in difetto della quale anche la mera successiva adozione di atti conservativi ex Dlg 270/1999 avrebbe potuto esser tardiva, se non inutile. <br />
3.3.  – A tal proposito e così respingendo pure il secondo motivo, osservava il Collegio che l’esercizio di tale potestà ministeriale, la quale non riveste profili di discrezionalità propriamente detta, dava comunque luogo ad un provvedimento cautelare a delibazione sommaria, ossia allo stato degli atti e del contesto in cui dev’esser curato l’interesse pubblico sotteso all’a.s. <br />
In altri termini, il DM ex art. 2 del DL 347/2003, pur se basato su apprezzamenti tecnici assai ampi in ordine all’urgenza ed alla necessità del provvedere -secondo lo schema degli atti cautelari e/o a <i>sommaria cognitio </i>proprio delle fattispecie ex art. 7, c. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241-, era più propriamente da definire necessitato e vincolato <i>ex lege</i> nella verifica del materiale istruttorio, del contenuto e degli effetti. Detto DM si sostanziava in una misura interinale ed anticipatoria, più che dell’efficacia della dichiarazione dello stato d’insolvenza, in ultima analisi rimessa in via esclusiva al Tribunale, della stessa ammissione immediata all’a.s. Una volta accertati in capo all&#8217;impresa istante i presupposti materiali ex art. 1 del DL 347/2003 e la non manifesta infondatezza o l&#8217;assenza di serietà della richiesta -evincibili pure dal contesto procedimentale e dall&#8217;urgenza del provvedere-, la relativa procedura era aperta <i>rebus sic stantibus </i>e senz’ uopo del giudizio ex artt. 27 e 30 del Dlg 270/1999, il cui contenuto era solo differito, non mai eliso. <br />
Da ciò discendeva che il DM stesso non era la <i>sedes materiae </i>dell&#8217;istruttoria sulla realizzabilità o meno del programma di ristrutturazione, né tampoco sulla sussistenza dello stato d’insolvenza. Al contrario, tutti gli effetti propriamente concorsuali dell’a.s. e, soprattutto, l’insussistenza dei presupposti per procedere subito al fallimento erano prodotti solo in forza della sentenza del Tribunale <i>ad hoc</i>, nei cui confronti era esperibile l’opposizione ex art. 9 del Dlg 270/1999. <br />
Spettava, quindi, al Tribunale l’accertamento, in contraddittorio con le parti (specie i creditori), circa la sussistenza delle condizioni dell’ammissione dell’impresa all’a.s., compresa l’esistenza, o meno di una procedura principale d’insolvenza ex reg. n. 1346/2000/CE, eventualmente intervenuta in un altro Stato membro UE.<br />
3.4. – Non a diversa conclusione doveva il Collegio pervenire con riguardo al terzo motivo di gravame, con cui la ricorrente lamentava che il DM d’ammissione di EUROFOOD IFSC Ltd. all’a.s. ex DL 347/2003 e l’istanza del Commissario straordinario non dimostrano la sussistenza in concreto delle condizioni di cui agli artt. 27, c. 1 e 81 del Dlg 270/1999, non avendo dato contezza né delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico di detta Società, né dell’opportunità di gestirne in via unitaria la situazione d’insolvenza nell’ambito del Gruppo d’appartenenza. Anche in questo caso, l’assunto della ricorrente muoveva dall’erronea considerazione che le valutazioni sull’effettiva capacità di recupero dell’impresa insolvente, nonché sull’opportunità dell’estensione della procedura d’a.s. dall’impresa “madre” alle imprese “figlie” nell’ambito del Gruppo, fossero effettuate soltanto dal Ministro in sede d’emanazione del DM di cui all’art. 3, c. 3 del DL 347/2003, ossia al momento dell’ammissione dell’impresa del Gruppo a siffatta procedura. A ben vedere, l’art. 8 del DL 347/2003 richiamava sì la disciplina del Dlg 270/1999, ma solo per quanto non disposto diversamente e se compatibile con le norme speciali, così da ultimo introdotte per fronteggiare gli stati di crisi finanziaria dei grandi Gruppi di imprese a vocazione ed ubicazione globalizzata. <br />
Il legislatore del 2003, avuto riguardo a tali specifiche esigenze, aveva formulato la procedura d&#8217;ammissione all’a.s. con una scansione diversa da quella normalmente fissata dal Dlg 270/ 1999, perché più idonea e rispondente al raggiungimento d’un risultato di ristrutturazione unitaria delle imprese del Gruppo stesso, di norma tutte coinvolte, come nella specie, nello stato di dissesto dell’impresa “madre”. Pertanto, con il DM ex art. 3, c. 3, adottato su istanza del Commissario straordinario della procedura inerente all’impresa “madre”, il Ministro delle attività produttive ammette all’a.s. le imprese del Gruppo in base al mero accertamento, anch’esso privo di profili di discrezionalità, del rapporto di controllo con detta impresa “madre”. Il successivo c. 3-bis, introdotto dall’art. 1, lett. e) del DL 3 maggio 2004 n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla l. 5 luglio 2004 n. 166), stabiliva a sua volta che le procedure relative alle imprese appartenenti ad un Gruppo potevano essere attuate unitariamente a quella relativa all’impresa “madre” ai sensi dell&#8217;art. 4, c. 2, oppure in via autonoma, mercé un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini ex art. 4, commi 2 e 3 e da autorizzare da parte del Ministro. Dalla semplice lettura delle norme citate, coordinate con quelle del successivo art. 4, ben s’evinceva che solo in sede d’esame del programma predisposto dal Commissario straordinario, a pena di conversione dell’a.s. in fallimento, si aveva il riscontro oggettivo e definitivo e, se del caso, l’approvazione, da parte del Ministro, della concreta fattibilità della ristrutturazione, mentre a lui, in sede di <i>sommaria cognitio</i> è rimessa soltanto la delibazione <i>rebus sic stantibus </i>(e, nel caso del Gruppo PARMALAT, anche <i>prima facie</i>) dell’immediata apertura della procedura per la gestione unitaria del Gruppo, salvo il diverso avviso dell’AGO sullo stato d’insolvenza. <br />
3.5. – Parimenti da respingere era il quarto motivo d’impugnazione, laddove si censurava l’illegittimità della nomina del dott. BONDI che, a detta della ricorrente, versava in una situazione d’incompatibilità ai sensi dell’art. 28 della l. fall., né era nelle condizioni d’esercitare con la dovuta imparzialità le azioni di responsabilità di cui al successivo art. 206 o quelle revocatorie di cui agli artt. 64/71 e, in generale, la procedura d’a.s. Giovava al riguardo rammentare che, da ultimo, l’art. 38, c. 1-bis del Dlg 270/ 1999, nel testo novellato dall’art. 5 del DL 119/2004, prevedeva che non potesse esser nominato «… commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l&#8217;interdetto, l&#8217;inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l&#8217;interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell&#8217;imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l&#8217;impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell&#8217;impresa. Il commissario straordinario, nell&#8217;accettare l&#8217;incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma…». <br />
In base a tale norma, indipendentemente dalla valutazione discrezionale del Ministro delle attività produttive circa la fissazione, mediante il DM previsto dall’art. 2, c. 2 del DL 347/2003, dei requisiti per la nomina a Commissario, era escluso che quest’ultima non potesse esser conferita a soggetti i quali non avevano avuto rapporti che meramente occasionali con l’impresa soggetta ad a.s., oppure che non avevano contribuito al dissesto di questa. Tale precisazione era opportuna, in quanto le situazioni testé descritte erano appunto quelle opposte alla nomina del dott. BONDI, a causa, nei dodici giorni che precedettero il conferimento della funzione di Commissario straordinario, dell’incarico professionale di consulenza, dapprima, e della di lui nomina a Presidente ed amministratore delegato della PARMALAT FINANZIARIA s.p.a. In particolare, con comunicato stampa del 10 dicembre 2003, detta Società, che deteneva l’intero capitale sociale di PARMALAT s.p.a., rese noto l’accettazione, da parte del dott. BONDI, dell’incarico professionale di assistenza conferitogli dal CDA l&#8217;elaborazione d’un eventuale piano di ristrutturazione finanziaria e industriale del Gruppo PARMALAT, mentre il successivo giorno 15 detto CDA, preso atto delle dimissioni rassegnate, con effetto immediato, dal Presidente e amministratore delegato (Cav. Calisto TANZI) e da un altro consigliere (Giovanni TANZI), deliberò la cooptazione, tra gli altri ed a’sensi dell’art. 2386, I c., c.c., dello stesso dott. BONDI, nominandolo contestualmente Presidente ed amministratore delegato. Avendo il giorno dopo assunto la medesima carica anche in seno della PARMALAT s.p.a., il dott. BONDI prese atto del gravissimo stato di crisi finanziaria delle imprese del Gruppo, che non si sarebbe potuta risolvere che con mezzi straordinari. Dal che il predetto intervento di Governo e Parlamento, a cagione, tra l’altro, del fortissimo impatto, pure emotivo, di siffatta crisi sull’economia nazionale, oltre che sui risparmiatori, tale da indurre alla predisposizione d’una procedura d’a.s. ad effetto immediato, distinta, per molti versi, dal modello delineato dal Dlg 270/1999. <br />
Così chiarito per sommi capi il quadro fattuale di riferimento, <i>la specialità della disciplina recata dall’art. 2, c. 2 del DL 347/2003, che rimette ad un apposito DM la definizione dei requisiti per la nomina a Commissario straordinario, implica l&#8217;inapplicabilità dell’art. 104 del Dlg 270/1999 nella specie. <br />
</i>Al riguardo, è ben vero che all’art. 28 della l. fall. rinvia l’art. 104 del Dlg 270/1999, in attesa dell’adozione del regolamento di cui al precedente art. 39, di concerto tra il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della giustizia, per la nomina a Commissario straordinario nelle procedura d’a.s. colà previste. Nondimeno, l’art. 8 del DL 347/2003 rinvia al Dlg 270/1999 solo per quanto non disposto diversamente, ossia nei soli casi in cui la disciplina speciale, rispondente alla <i>ratio </i>dell’intervento urgente e specifico del legislatore attuale, non regoli gia di per sé e compiutamente ciascuna fattispecie. Poiché sul punto la disciplina della nomina era gia definita, non v’era alcuno spazio per il richiamo attoreo all’art. 28 della l. fall. Invero, l’art. 2, c. 2 del DL 347/2003 stabiliva, per i casi dell’a.s. da esso disciplinata, che con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede alla nomina del Commissario straordinario, sì con le modalità di cui all’art. 38 del Dlg 270/1999, ma in <i>conformità ai criteri fissati da lui stesso </i>con apposito decreto. Ebbene, a ciò ha provveduto il DM 24 dicembre 2003, il quale mette l’accento, tra i requisiti di nomina, su quelli di particolare ed ampia capacità e competenza del Commissario nominando, soprattutto con riguardo alle di lui pregresse esperienze di gestione direttive in imprese pubbliche o private di dimensioni comparabili con quella ammessa all’a.s., nel senso che siffatta ammissione e la scelta del Commissario sono reputate coessenziali dal DL 347/2003. <br />
Il DM non indica alcuna causa d’incompatibilità, con ciò volendo significare non già l’irrilevanza di tali vicende, bensì la superfluità d’una regolazione <i>ad hoc</i>. Trattandosi del conferimento d’un <i>munus </i>pubblico per l’interesse non esclusivo dell&#8217;impresa istante, all’uopo bastano i principi generali in tema d’astensione, obbligatoria o facoltativa, dei pubblici funzionari in caso di conflitto, presunto <i>juris et de jure </i>o solo potenziale, tra i loro interessi personali e l’effettiva realizzazione dell&#8217;interesse pubblico, come desunti dal combinato disposto dell’art. 51 c.p.c., dell&#8217; art. 290 del t.u. 4 febbraio 1915 n. 148 e degli artt. 16 e 279 del t.u. 3 marzo 1934 n. 383, nonché dal precetto costituzionale dell’imparzialità della P.A. (arg. ex Cons. St., VI, 11 gennaio 1999 n. 8). Tanto non volendo considerare che, non essendo l’art. 28, II c. della l. fall. richiamato espressamente dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa -specie dall’art. 199, che fa riferimento, tra gli altri, al precedente art. 28, I c.-, la specialità della disciplina di nomina del Commissario nei casi d’a.s. ex DL 347/2003 non consente all’interprete richiami alle regole, altrettanto chiaramente derogate, del Dlg 270/1999, al più ogn’eventuale lacuna al riguardo potendo esser colmata grazie a detti principi e, se del caso, alle norme più generali della l.c.a.<br />
Ma anche se si volesse accedere alla tesi attorea, il risultato non cambierebbe, in quanto il significato dell’art. 28, II c. della l. fall. non era quello cui la ricorrente faceva riferimento. L’art. 28, II c. prevedeva che non potessero essere nominati curatori, tra gli altri, «&#8230; chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito dell’impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento…». Ora, il Collegio può anche convenire sul fatto che, in assenza d’ogni riferimento nel DM 24 dicembre 2003 ai casi d&#8217;incompatibilità, al riguardo si possa trarre spunto dall’art. 28, II c. della l. fall. per integrare o meglio specificare, nella peculiare materia dell’a.s., i principi generali testé evidenziati, soprattutto per escludere dalla nomina, ove mai ve ne fosse bisogno e pur se a ciò ormai provvede l’art. 38, c. 1-bis del Dlg 270/1999, i soggetti manifestamente indegni d’assumere le funzioni di Commissario. L’art. 28, II c. andava inteso, secondo una serena lettura del suo dato testuale e secondo comune buon senso, nel significato suo proprio, ossia quello d&#8217;escludere dalla nomina il soggetto che, nel termine colà indicato, abbia effettivamente, con la propria opera di collaborazione o di diretta gestione, creato o contribuito a creare in modo determinante ed irreversibile la decozione dell’impresa da ammettere ad a.s. Non la mera presa di contatto con l’impresa, quindi, bensì la materiale ingerenza nella gestione insolvente, tale da produrre il risultato della decozione (ossia l’evento in danno ai creditori), dev’esser intesa incompatibile con gli interessi sottesi alla procedura concorsuali, siano questi, o no, solo quelli dei creditori. Pertanto, anche aldilà delle insopprimibili differenze funzionali tra fallimento ed a.s. -l&#8217;uno rivolto essenzialmente alla liquidazione dell’attivo ed al soddisfacimento dei creditori, l’altra alla cura dell&#8217;interesse pubblico di salvaguardia delle capacità produttive dell’impresa e di conservazione dei livelli occupazionali-, il dott. BONDI non versava in alcuna delle ipotesi d’incompatibilità testé descritti. <br />
Invero, le vicende della sua “collaborazione” con il pregresso <i>management </i>del Gruppo PARMALAT e della sua nomina ai vertici di questo s’era appunto esaurita nell’arco dei tredici giorni anteriori all&#8217;ammissione all’a.s., quando, cioè, lo stato di decozione delle imprese stesse era irrimediabilmente avvenuto, per fatto non imputabile, né indotto dal dott. BONDI stesso. Anzi, non irragionevole, né abnorme poteva ritenersi la scelta del Ministro sulla persona del dott. BONDI, perché così aveva voluto avvalersi di un professionista di chiara fama e competenza e, soprattutto, sì estraneo e non colluso con chi ha realmente determinato il dissesto del Gruppo medesimo, ma al contempo non inconsapevole delle vicende e della realtà aziendale di questo e tale, perciò, d’esser subito inserito nella relativa gestione, fornendo un fattivo ed immediato apporto alla procedura d’a.s. <br />
3.6. – Manifestamente infondate erano tutte le questioni di legittimità costituzionale del DL 347/2003, sollevate con il quinto motivo di ricorso. <br />
Quanto alla pretesa violazione degli artt. 24 e 97 Cost., rilevava come, in disparte l’immediata impugnabilità innanzi a questo Giudice degli atti ministeriali di governo dell’a.s. ed avanti all’AGO di quelli propriamente concorsuali, la tutela collettiva di creditori per vero prevaleva sul momento della tutela individuale al momento dell’ammissione dell’impresa all’a.s. Ma era altrettanto indubbio che il progetto di risanamento non era del tutto sottratto al controllo dei creditori stessi, che potevano agire, come detto, davanti ai due Ordini giudiziari. Tanto non volendo considerare che non era esclusa in radice la conversione dell’a.s. in fallimento, né tampoco la possibilità di soddisfazione dei creditori, anche per gruppi omogenei, nella sede del concordato ex art. 4-bis del DL 347/2003. <br />
In ordine, poi, al preteso contrasto con gli artt. 3, 41 e 111 Cost., al Collegio bastava rammentare i cardini della giurisprudenza formatasi sul DL 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, dalla l. 3 aprile 1979 n. 95), al cui modello per molti versi il DL 347/2003 si riferiva. La giurisprudenza (cfr. Cass., I, 20 aprile 1985 n. 2619) ebbe modo di rigettare quesiti di legittimità costituzionale sulla disciplina generale dell’a.s., in particolare affermando che l’enucleazione delle imprese suscettibili, a determinate condizioni, d’essere sottoposte ad a.s., non creava irragionevoli disparità di trattamento con le imprese che tali condizioni non realizzassero, trattandosi di situazioni non omogenee e, come tali, legittimamente apprezzabili in modo diverso. Dal canto suo, neppure la giurisprudenza costituzionale ha avuto granché da dire sull’a.s. in sé, tant’è che precisò che la l.c.a. e l’a.s. perseguono la finalità comune d’attuare la responsabilità patrimoniale delle imprese ad esse assoggettate, anche se l&#8217;a.s. mira a tal scopo senza estinguere le imprese debitrici (cfr. C. cost., 22 maggio 1987 n. 185). A tali principi rispondeva anche il Dlg 270/1999, per cui l’insorgere dell’insolvenza implicava, ove ve ne fosse la concreta possibilità, che ogni tentativo di risanamento dell’impresa fosse sottoposto ad un controllo esterno rispetto all’imprenditore insolvente, nonché l’impossibilità che i creditori agissero individualmente per il soddisfacimento del loro credito, dovendo allora prevalere il momento concorsuale. Sicché gli scostamenti del DL 347/2003 dal Dlg 270/1999 costituivano, più che una deroga, l’adattamento delle relative regole generali al peculiare contesto dell’effetto dell’insolvenza di grandi o grandissime imprese sull&#8217;economia nazionale ed alla correlata esigenza di preservare, sia pur per il tempo strettamente necessario a verificarne la possibilità di risanamento, l’organizzazione produttiva rispetto alla liquidazione mera, mediante la continuazione dell’impresa e, quindi, il bilanciamento degli interessi economici generali con quelli dei creditori. <br />
Né s’appalesava alcun contrasto tra il il DL 347/2003 e la normativa comunitaria sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, anzitutto perché (arg., da ultimo ex Cass., I, 19 marzo 2004 n. 5561) in tanto la normativa sull’a.s. era disapplicabile in relazione alla violazione di tale divieto, in quanto fosse accertata in concreto l&#8217;esistenza dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa in condizioni tali da realizzare un trattamento diverso da quello ipotizzabile in caso di procedure concorsuali ordinarie, sì da consentirle benefici non compatibili con l&#8217;ordinamento comunitario (cfr., per tutti, C. giust. CE, V, 1° dicembre 1998, C-200/97, <i>Ecotrade</i>). In secondo luogo, constava in atti la formale dichiarazione, in data 28 gennaio 2004, del Commissario europeo alla concorrenza prof. Mario MONTI, il quale affermava che le modifiche procedurali apportate dal DL 347/ 2003 non erano di per sé in contrasto con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato, ferma la necessità di notificare alla Commissione UE ogni eventuale caso di concessione di garanzie alle imprese sottoposte ad a.s., giusta quanto già dispone l’art. 55, c. 2 del Dlg 270/1999.<br />
4. – Anche il ricorso n. 4149/2004 in epigrafe non era accolto. <br />
Anzitutto, era inammissibile il terzo mezzo di gravame, avente ad oggetto i criteri di localizzazione del centro principale degli interessi del debitore, di cui all’art. 3, § 1 del reg. n. 1346/2000/CE, in quanto tale questione, che non aveva formato oggetto del DM impugnato, era stata respinta dal Tribunale di Parma con la sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza, onde solo in sede di reclamo avverso quest’ultima può esser legittimamente proposta. <br />
In base alle considerazioni svolte nei riguardi del predetto ricorso n. 3754/2004, restavano assorbiti, per evidente identità o similitudine coi motivi di quest’ultimo, i motivi <i>sub </i>n. 1) (sul preteso difetto d’istruttoria e di motivazione del DM d’ammissione di EUROFOOD IFSC Ltd. all’a.s.), n. 2) (sulla pretesa violazione del reg. n. 1346) e n. 4) (sulla pretesa omissione della valutazione delle concrete possibilità di recupero dell’impresa in a.s.). <br />
Andava rigettato il quinto motivo di gravame, con cui la ricorrente lamentava l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento d’ammissione all’a.s. della EUROFOOD IFSC Ltd., nell’ambito delle imprese del Gruppo PARMALAT. Osservava il Collegio che, per un verso, il DM d’ammissione, come atto di somma urgenza ed a <i>sommaria cognitio</i>, non tollerava la soggezione alle formalità ex art. 7, c. 1 della l. 241/ 1990, ferma restando la somma difficoltà, considerate le dimensioni delle imprese cui il DL 347/2003 si riferiva, d’individuare tutti i possibili destinatari degli effetti del DM stesso. Per altro verso, quest’ultimo, quale atto della fattispecie a formazione progressiva dell’ammissione all’a.s., iniziava una procedura concorsuale che, per definizione, non soggiaceva al diverso avviso dei creditori, i quali potevano far valere le loro ragioni nelle opportune sedi, <i>maxime </i>innanzi all’AGO. Tanto senza considerare l’inapplicabilità dell’art. 7 della l. 241/1990 in tutti i casi in cui, stante la vincolatezza dei poteri della P.A. e l’incontrovertibilità del materiale fattuale e giuridico introdotto nel procedimento amministrativo, l’apporto partecipativo del privato non potesse comunque sortire alcun effetto utile ai fini della statuizione conclusiva. <br />
Manifestamente infondato era il sesto motivo di ricorso, con cui la ricorrente poneva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 3 del DL 347/2003, nella parte in cui non prevedeva che un’impresa “figlia” fosse ammessa all’a.s. senza esser sentita. In disparte la non irrilevante circostanza che, nella specie, la EUROFOOD IFSC Ltd. è partecipata interamente dalla (quindi, è di proprietà della) PARMALAT s.p.a., la facoltà <i>ex lege </i>del Commissario straordinario dell’impresa “madre” di chiedere l’a.s. pure per le imprese “figlie” riposava sull’esigenza di consentire, nella logica dei rapporti all’interno del Gruppo, la gestione unitaria delle imprese a questo appartenenti. Tanto nella considerazione che, stante l’interesse pubblico alla conservazione delle imprese in a.s. ai fini del loro risanamento, v’era l’evidente e non smentita necessità di non disperdere il valore economico sotteso al Gruppo, non realizzabile efficacemente senza un’unica procedura concorsuale ed una gestione unitaria di tutte e di ciascun’impresa di questo, indipendentemente dal fatto delle dimensioni delle imprese “figlie”. Né siffatto sistema determinava una reale diminuzione della tutela dell’impresa “figlia” avverso l’ammissione all’a.s., giacché essa ben poteva far valere le proprie ragioni innanzi all’AGO, in esito al cui giudizio si definiva, o no, la procedura concorsuale, solo iniziata, ma non stabilita dal DM, il quale, ripetesi, era solo un atto interinale e cautelare. Si osservava poi l’irrilevanza d’ogni richiamo attoreo a norme o a pronunce formatesi sulla l. fall., qualora queste fossero ontologicamente o funzionalmente incompatibili con la <i>ratio </i>dell’a.s.</p>
<p>La sentenza è stata appellata dalla Bank of America che ha dedotto i seguenti motivi:<br />
<u>I. Riproduzione delle censure sollevate in primo grado avverso i procedimenti impugnati<br />
</u>Vengono riproposte integralmente le censure stesse:<br />
1.	Violazione del regolamento CE n.13462000 del 29 maggio 2000. eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità delle rappresentazioni di fatto.<br />	<br />
2.	Violazione sotto altri profili di eccesso di potere del regolamento CE n.13462000. Ulteriori profili di eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità delle rappresentazioni di fatto.<br />	<br />
3.	Ulteriore violazione del regolamento Ce n.13462000. Ulteriori profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erroneità delle rappresentazioni di fatto. Carenza di potere. Difetto dei presupposti.<br />	<br />
4.	Violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del DL n.3472003. Violazione degli artt 27 ss. Del D.lgs.2701999. eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per difetto di presupposti.<br />	<br />
5.	Violazione degli artt.7 ss. Della legge 2411990. Violazione dell’art.3, comma 3, del DL 23 dicembre 2003, n.347 conv. in l.18 febbraio 2004, n.39. Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
6.	Incostituzionalità della norma di cui all’art.3, comma3, del DL n.3472003<br />	<br />
<u>II. La sentenza appellata.<br />
</u>Con la statuizione con cui ha respinto il primo, secondo e quarto motivo di ricorso di primo grado il Tar si è affidato alle stesse motivazioni con cui sono stati respinti il primo e il secondo motivo dell’impugnativa di Eurofood. Il Tar è però incorso in evidente difetto di motivazione, dovuto all’inesatta percezione delle censure sollevate dalla Bank of America. La sentenza aveva ridotto l’ambito dell’impugnativa di questa ad una contestazione in ordine alla priorità temporale nell’apertura delle due procedure, non essendosi a ciò limitate le prime due censure della Bank of America. A monte dell’aspetto della decisione di nomina del liquidatore provvisorio disposta dalla Corte irlandese il 27 gennaio 2004, costituente a tutti gli effetti apertura di una procedura di insolvenza principale che le autorità italiane erano tenute a riconoscere, l’appellante ha lamentato che, operando in favore della competenza delle autorità irlandesi la presunzione legale di coincidenza tra il centro di interessi prevalenti e la sede legale, (art.3, par.1, del Regolamento), il Ministro, prima di provvedere nei confronti di Eurofood, avrebbe dovuto valutare i presupposti della propria competenza e superare detta presunzione rappresentandosi, attraverso un’adeguata istruttoria, il problema dell’individuazione del centro di interessi prevalenti della società e fornendo al riguardo un’idonea motivazione, mentre, invece, istruttoria e motivazione di tali punti erano del tutto mancanti. Dunque era un ordine di censure che prescindeva dal tema della priorità temporale nell’apertura delle procedure.<br />
Le argomentazioni del Tar per respingere i motivi in questione, riportate in appello, sono state integralmente incentrate sul tema dell’ordine temporale di effettiva apertura. Totalmente eluso resta il tema essenziale e preliminare sollevato dall’appellante nel ricorso di primo grado nei primi due motivi di ricorso.<br />
La sentenza impugnata nega altresì che il provvedimento di nomina del liquidatore provvisorio irlandese costituisca apertura di una procedura di insolvenza ai sensi del Regolamento. Anche sotto tale profilo la sentenza si rivela erronea. Le conclusioni del Tar sono erronee sia alla luce delle disposizioni del Regolamento che delle conclusioni formulate dall’Avvocato generale presso la Corte di giustizia nel giudizio sollevato dalla Corte suprema irlandese.<br />
Erroneo è poi da parte, del Tar, spostare sulla fase giurisdizionale da espletare dinnanzi al Tribunale l’effettiva e definitiva verifica delle condizioni per l’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Tar omette di considerare che la fattispecie in esame aveva la peculiarità che Eurofood è un soggetto appartenente ad un ordinamento estero il che imponeva, in sede di apertura della procedura, che fossero effettuate valutazioni attinenti all’esistenza dei presupposti richiesti dal Regolamento per l’esercizio, da parte del Ministero, di quella potestà che il DL n.3472003 in astratto gli attribuiva. Tale accertamento non poteva essere svolto da altri se non dal Ministro all’atto stesso dell’adozione del DM impugnato. Ciò proprio perché in base al Regolamento, il criterio della individuazione del centro degli interessi principali, così come la presunzione di coincidenza tra quest’ultimo e il luogo della sede sociale, nonché l’obbligo di vincere detta presunzione attraverso il raggiungimento della prova contraria, sono elementi che attengono alla individuazione dell’autorità competente ad aprire la procedura ai sensi del Regolamento, il cui accertamento non può che essere svolto dalla stessa autorità agente e nel momento in cui agisce. Incongruente è l’interpretazione del Tar per cui tale istruttoria e tale motivazione non vi sono state, ma, paradossalmente, non dovevano esservi, essendo la materia destinata all’accertamento del Tribunale. Questo stesso, nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, afferma espressamente che, alla luce del sistema designato dal DL n.3472003, “parrebbe doversi desumere” che quest’ultimo “riserva l’indagine del Tribunale al solo accertamento dell’insolvenza”, mentre le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura di Eurofood quale impresa del gruppo spetterebbe esclusivamente al Ministro, tesi confermata dall’analisi del provvedimento ministeriale ex DL n.3472003 alla luce del Regolamento, per cui il DM costituisce una decisione di apertura di una procedura di insolvenza, essendo qualsiasi diversa interpretazione incompatibile col Regolamento stesso<br />
In tal senso è “sorprendente” la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di ricorso sollevato da Bank of America relativo ai criteri di localizzazione del centro di interessi principali di Eurofood. Proprio la mancata considerazione del tema da parte del DM costituisce l’oggetto delle censure sollevate coi primi due motivi di ricorso, e la loro fondatezza emerge dalle considerazioni dell’Avvocato Generale citate in ordine al quarto quesito posto col rinvio pregiudiziale emesso dalla Corte Suprema d’Irlanda.<br />
Anche le motivazioni con cui è stato respinto il quarto motivo si fondano sulla già contestata  interpretazione del sistema delineato dal DL n.3472003, essendo inaccettabile che il complesso delle valutazioni riguardanti l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri ministeriali sia differita a fasi successive della procedura, con la conseguenza che l’accertamento delle condizioni per il coinvolgimento della società nella procedura stessa verrebbe effettuato quando detto coinvolgimento ha già prodotto i suoi effetti. La sentenza risulta contraddetta dall’operato dello stesso Ministro in occasione dell’apertura della procedura nei confronti della capogruppo Parmalat, avendo egli effettuato una propria valutazione al riguardo.<br />
Il quinto motivo del ricorso è stato respinto sul rilievo che il DM non tollera la soggezione alle formalità ex art.7.l.n.2411990 perché atto di somma urgenza. La sentenza omette completamente di considerare quanto dedotto dalla ricorrente (circa specifici precedenti giurisprudenziali, circa l’obbligo della p.a. i motivare comunque le ragioni di urgenza ravvisate nell’adozione di un provvedimento, circa la qualità non di mero creditore ma di soggetto che dall’atto avrebbe potuto derivare un pregiudizio rivestita dalla ricorrente, circa l’effettiva acquisizione di elementi essenziali per decidere che avrebbe consentito la partecipazione di Bank of America al procedimento di emanazione del DM).</p>
<p>Con distinto atto di appello, rubricato come in epigrafe, la stessa sentenza è stata pure impugnata da Eurofood, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame:<br />
<u>SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA INTERNAZIONALE<br />
I. Violazione di legge per mancata eo falsa applicazione degli artt.1, 2, 3, 4, 17 e 26, degli Allegati A e C, nonché dei considerando 2,3, 5, 8, 12, 13, 15, 22, 23, del Regolamento CE n.13462000. Incompetenza. Violazione di legge per mancata applicazione dell’art.249 del Trattato CE<br />
</u>I.1. Il Tar ha errato nell’individuazione del centro degli interessi principali Eurofood in Irlanda, appiattendosi sulla posizione del Tribunale di Parma.<br />
I.2. Il Tar ha errato nel qualificare la decisione di apertura della <i>High Court</i> 27.1.2004 con la nomina del <i>provvisional liquidator</i>.<br />
I.3. Il Tar ha errato nell’individuare l’efficacia della nomina del “<i>provisional liquidator”</i> in data 27.1.2004.<br />
I.4. La sentenza incorre altresì nella violazione dell’obbligo di riconoscimento, sancito dal Regolamento n.1362000, in quanto il DM Eurofood e la sentenza del Tribunale di Parma sono stati emessi in assoluta carenza di potere e violano l’obbligo di astensione incombente sugli Organi menzionati per effetto della precedente apertura della procedura in Irlanda.<br />
II. <u>Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione,</u> in relazione all’erronea qualificazione del DM, in contrasto con lo stesso DL 347 3 che non descrive il DM stesso come provvedimento cautelare o a cognizione sommaria, dovendo invece il DM essere basato su un completo accertamento dei presupposti di legge.<br />
<u>III. Violazione di legge per mancata eo falsa applicazione dell’art.3, comma 3, del DL 347 3, degli artt.27, comma 2, lett.b), 30, 54, 81 e 96 del D.lgs.27099, nonché degli artt 1 ss. Del DL 347 3. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza di istruttoria e di motivazione.</u> Il Tar ha ignorato che l’estensione alla ricorrente dell’amministrazione straordinaria Parmalat è stata operata in difetto dei presupposti previsti dal diritto interno, costruendo una paradossale teoria per cui il DM sarebbe atto non discrezionale e correttamente adottato col solo accertamento del rapporto di controllo con la capogruppo. La valutazione, tra l’altro, della presenza di “concrete prospettive di recupero all’equilibrio economico” avrebbe dovuto essere operata anche con specifico riguardo ad Eurofood.<br />
<u>SULL’INCOMPATIBILITA’ DEL COMMISSARIO<br />
IV. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.104, D.lgs.27099 e 28, RD 26742, dell’art.6, DL 347 3 e degli artt. 64-71 RD 26742. Violazione dell’art. 97 Cost. per inosservanza dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, Eccesso di potere per sviamento. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione</u>.<br />
SUI VIZI PROPRI DEL DM PARMALAT<br />
<u>V. Illegittimità costituzionale del DL 347 3 per contrasto con gli artt, 3, 24, 41, 97 e 111 Cost. Violazione degli artt.7,8, e 10 l.n.24190. Violazione di legge per mancata eo falsa applicazione dell’art.3, comma 3, del DL 347 3, degli artt.27, comma 2, lett.b), 30, 54, 81 e 86 del D.lgs. 2709, nonché degli artt.1 ss. Del DL 347 3. Eccesso di potere per carenza dei presupposti a travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione a falsa applicazione del combinato disposto degli artt.104 D.lgs.27099 e 28 RD 26742. Violazione e falsa applicazione dell’art.206 del RD 26742, dell’art.6 DL347 3 e degli artt. 64-71 RD 26742. Violazione dell’art.97 Cost. per inosservanza dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Invalidità derivata.<br />
</u>In primo grado erano stati denunciati vizi propri del DM Parmalat che si riverberano per invalidità derivata sul DM Eurofood.<br />
In entrambi i giudizi di appello instaurati coi riferiti ricorsi si è costituita l’Amministrazione straordinaria di Parmalat s.p.a. deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza degli appelli medesimi. Sia l’Amministrazione straordinaria che il Ministero interessato hanno poi prodotto ampie memorie, incentrate sulla reiterazione di argomentazioni già svolte in primo grado, recepite dalla sentenza impugnata, e sulla cui perdurante fondatezza non influirebbe la decisione, successivamente intervenuta, della Corte di giustizia delle comunità europee, resa a seguito di rinvio operato dalla Supreme Court irlandese, nella controversia parallelamente instaurata per procedura di insolvenza aperta in Irlanda nei confronti della stessa Eurofood.<br />
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DIRITTO</p>
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</b><br />
1. Gli appelli di cui in narrativa vanno riuniti ai fini della decisione, concernendo la medesima sentenza di primo grado.</p>
<p>2. La presente controversia deve essere risolta alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 2 maggio 2006, resa nel procedimento C-314 4, a seguito di remissione disposta dalla <i>Supreme Court</i> irlandese, in causa avente oggetto strettamente connesso a quello qui in rilievo e per questioni di interpretazione della normativa comunitaria coincidenti, in gran parte, con quelle sottoposte anche nel presente giudizio. Tale sentenza ha precisato, in particolare, i criteri di radicamento della competenza a decidere l’apertura di una procedura di insolvenza, di identificazione della “decisione di apertura di una procedura di insolvenza”, nonché di risoluzione del conflitto tra procedure aperte in diversi paesi membri, in base alle disposizioni del regolamento CE del Consiglio del 29 maggio 2000, n.1346.</p>
<p>3. In particolare, la citata decisione della CGE ha chiarito, per quanto rileva nell’ordine logico delle questioni da affrontare nella presente controversia, i seguenti punti:<br />
&#8211; 3.a)<i> quarta questione</i> sottoposta alla Corte europea, da questa considerata prioritaria e risolta per prima, in termini, anche di ordine logico, interamente trasponibili alle questioni sollevate nel presente giudizio: <br />
“<i>quando un debitore è una società controllata la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la sua società madre, la presunzione contenuta nell’art.3, n.1, seconda frase, del regolamento CE n.1346/2000, secondo la quale il centro degli interessi principali di detta controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione in detta sede statutaria. Ciò potrebbe in particolare valere per una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio della Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione stabilita da detto regolamento”;<br />
</i>&#8211; 3.b) <i>prima questione</i>, risolta per terza nell’ordine logico delle questioni affrontate dalla CGE, e qui rilevante nei termini che di seguito si evidenzieranno: “<i>l’art.16, n.1, primo comma, del regolamento deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di apertura della procedura di insolvenza ai sensi di tale norma la decisione pronunciata da un giudice di uno Stato membro investito di una domanda in tal senso, basata sull’insolvenza del debitore e finalizzata all’apertura di una procedura di cui all’Allegato A del medesimo regolamento, allorché tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la nomina di un curatore previsto dall’Allegato C al citato regolamento. Tale spossessamento comporta che il debitore perda i poteri di gestione da lui posseduti sul proprio patrimonio”.<br />
</i>&#8211; 3.c) <i>quinta questione, </i>come tale risolta nell’ordine logico seguito dalla CGE: <i>“L’art.26 del regolamento deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro qualora la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto fondamentale di  essere sentito di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura”<br />
</i><br />
4. Con riferimento alla presente controversia, nella quale si discute della legittimità dell’atto amministrativo costituito dal Decreto del Ministro delle attività produttive 9 febbraio 2004 di “apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società Eurofood IFSC Limited, ai sensi dell’art.3, comma 3, decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347”, i principi interpretativi enunciati dalla CGE determinano le seguenti conseguenze:<br />
4.1.- l’Autorità amministrativa chiamata a pronunciarsi sulla apertura della suddetta procedura, in quanto prevista nell’Allegato A al regolamento n.1346/2000 CE, appunto quale procedura di insolvenza ai sensi dell’art. 2, lett a) del regolamento stesso, in presenza di una società controllata costituita e avente sede presso un diverso Stato membro, <i>doveva porsi il problema preliminare di verificare la propria competenza ai sensi del regolamento CE n.1346/2000</i>;<br />
4.2.- ed infatti, non v’è dubbio che l’emanazione del DM, ai sensi dell’art.3, comma 3, del citato DL n.347/2003, costituisce <i>decisione </i>di apertura della procedura di insolvenza ai sensi dell’art. 2, primo capoverso, lett. e), del regolamento, posto che tale è ogni determinazione “in relazione <i>all’apertura di una procedura</i> d’insolvenza o <i>alla nomina</i> di un curatore”, integrando il DM in questione entrambe le suddette determinazioni qualificanti, rispettivamente all’art.1 e all’art.2 del suo contenuto;<br />
4.3.- non solo l’oggettivo contenuto del DM lo sottoponeva alla disciplina del regolamento CE in questione, ma anche il soggetto da cui promanava, Ministro delle attività produttive, rientrava tra le pubbliche autorità di ciascun Stato membro destinatarie delle previsione del regolamento stesso, come disposto dall’art.2, citato, primo cpv., lett.d), per cui è “giudice”, e quindi destinatario delle norme del regolamento, non solo un “organo giudiziario” ma <i>qualsiasi “altra (autorità) competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa”.<br />
</i><br />
5. Sul punto la resistente Amministrazione straordinaria solleva l’obiezione che la verifica della “propria” competenza non spettasse al Ministro in sede di decreto ex art.3, comma 3, citato, sul rilievo che spettasse al Tribunale, all’atto della dichiarazione dello stato di insolvenza, verificare la competenza del giudice nazionale in ordine alla procedura di insolvenza, mediante l’individuazione del centro degli interessi principali della società controllata. Anzi, dall’esistenza di tale valutazione in sede giudiziale, deriverebbe l’inammissibilità delle censure in esame, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In sostanza, per quanto è dato di comprendere, la resistente sostiene una natura esclusivamente giurisdizionale dell’accertamento relativo alla competenza ai sensi del regolamento comunitario in questione, e, come accennato in sede di discussione, l’assorbimento della questione qui dibattuta nella pronuncia del Tribunale, sicchè, sotto questo profilo non sarebbe il D.M. l’atto censurabile, estraneo alla determinazione sul punto e come tale neppure utilmente impugnabile sotto questo profilo.</p>
<p>6. Tale tesi è da disattendere in quanto contraria alle norme qui in applicazione. Ed infatti, al Tribunale competente ai sensi dell’art.4 del D.L. 23 dicembre 2003, n.347, è espressamente demandata, peraltro in linea con le previsioni del connesso D.lgs. 8 luglio 1999, n.274, artt.3-8, la dichiarazione dello stato di insolvenza, con un ambito di accertamento e di disposizioni, conseguenti a tale dichiarazione, ancor più ristretto di quello in origine previsto dallo stesso D.lgs.274/99 (come attesta l’art.5, comma 1, del D.L. n.347/2003, che rinvia alla pronuncia, da parte del Tribunale, dei provvedimenti di cui alle sole lett. a), d) ed e) dell’art.8, comma 1 del D.lgs. n.274/99).</p>
<p>7. Il potere ammissivo alla procedura di insolvenza specifica qui in rilievo- l’amministrazione straordinaria nella forma speciale ed ulteriore di cui al citato D.L. del 2003- rimane peraltro circoscritto all’ambito, amministrativo, e non giurisdizionale, dei poteri del Ministro, che prima dispone l’ammissione immediata alla procedura e, poi, autorizza l’esecuzione del programma di cui all’art.54 del D.lgs. n.270/99, come dispone espressamente l’art.4 del D.L., differenziandosi dalla disciplina del D.lgs. medesimo che prevedeva l’apertura della procedura in esito ad una pronuncia del Tribunale ai sensi dell’art.30, “se sussistono le condizioni indicate dall’art.27”, valutazione demandata ora al Ministro.</p>
<p>8. In particolare, ora l’ammissione è disposta in via “immediata”, come recita espressamente l’art.2 del D.L. del 2003, cioè direttamente sulla base dell’istanza “motivata” e “corredata da adeguata documentazione” che l’impresa rivolga al Ministro; a sua volta, la motivazione dell’istanza, risulta connessa, in base allo stesso art.2, alla “ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’art.1” dello stesso D.L.. Poiché quest’ultimo articolo, a sua volta, identifica le imprese destinatarie della sua disciplina come quelle che, (avendo i requisiti “dimensionali” di cui alle lett. a) e b) dello stesso art.1, comma primo), “intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’art.27, comma 2, lettera b)” del D.lgs. n.270/99, se ne deduce che l’istanza, fin dalla sua presentazione, deve essere rivolta a suffragare <i>l’intento</i> di avvalersi della stessa procedura e deve quindi allegare, in prima battuta, la ricorrenza di “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali”, enunciate dallo stesso art.27 come finalità a cui è strumentale la stessa procedura di ristrutturazione, articolo espressamente richiamato dall’art.1 del D.L., cui, appunto, rinvia l’art.2, comma primo, ultima parte, dello stesso D.L.. </p>
<p>9. E ciò, evidentemente, a prescindere dalla specificazione in un programma di ristrutturazione, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.L., delle concrete iniziative di risanamento biennale che il commissario straordinario deve presentare, ai fini della successiva e ulteriore autorizzazione, sempre al Ministro delle attività produttive (fase che non richiede più il presupposto di una dichiarazione giudiziale di apertura della procedura ai sensi dell’art.30 del D.lgs., sicchè si deve ritenere che il D.L n.347/2003 abbia, sul punto “disposto diversamente”, rispetto al D.lgs. n.274/99, con la conseguente inapplicabilità della disciplina di quest’ultimo, come precisa l’art.8 dello stesso D.L.).</p>
<p>10. Per quanto qui rileva, dunque, il sistema sposta sul momento amministrativo il “clou” della decisione sull’apertura della procedura, che, sia pure condizionata dalla vicenda giurisdizionale dell’accertamento dello stato di insolvenza, si differenzia dal previgente sistema del citato D.lgs, n.274/99 proprio per attribuire al Ministro sia il potere ammissivo alla procedura, sia la piena valutazione delle condizioni indicate dall’art.27 del D.lgs., (sebbene in due successivi momenti procedurali), valutazioni che erano, come accennato, in precedenza demandate ad una pronuncia (decreto motivato) del Tribunale (art.30 D.lgs.).</p>
<p>11. E’ allora evidente che “immediata”, come qualificazione dell’ammissione adottata ai sensi dell’art.2 del D.L., (come pure, per quanto qui in rilievo, dell’art.3, comma 3, stesso D.L.), è usata nel senso di “anticipata” rispetto alla sequenza procedimentale previgente ex D.lgs citato. Ammissione immediata, dunque, non significa atto vincolato, dotato del carattere “cautelare” e di sommarietà indicato dalla sentenza impugnata, ma indica, più semplicemente, una connotazione strutturale, nell’ambito della complessiva procedura, della fase ammissiva, che è cioè disposta sulla diretta istanza dell’impresa, anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e alla presentazione di una relazione ai sensi degli artt.27, comma 2, lett. b), e 28 del Dlgs., (a prescindere da ogni intervento giudiziale diverso da quello relativo allo stesso stato di insolvenza), ma, pur sempre in base ad una valutazione della “serietà”, fin dalla fase ammissiva ex art.2, dell’istanza che deve essere, infatti, “motivata” e adeguatamente documentata in relazione alle finalità dell’art.27 citato. </p>
<p>12. Quanto finora detto esclude con chiarezza che, nel sistema normativo qui in applicazione, il D.M. qui impugnato, possa rivestire una funzione meramente sussidiaria di valutazioni demandate all’autorità giudiziaria e che non comporti un pregnante ambito valutativo, ricorrendo, invece, viceversa, tutte le condizioni, confermate dalla natura e dal contenuto delle determinazioni in cui si concretizza, per qualificarlo come decisione di apertura della procedura di insolvenza ai sensi del regolamento comunitario n.1346/2000 CE.</p>
<p>13. Tale qualificazione, che è ciò che rileva ai fini della presente controversia, non è dunque elisa o inficiata dalla complessità della fattispecie, d’altra parte propria normalmente di ogni procedura di tale tipo, nonché, appunto, dal frazionamento in varie fasi procedimentali dell’effetto costitutivo del sostanziale espletamento della procedura, in particolare con riferimento all’attuazione del programma, la quale, sebbene conseguente ad una fase, sempre amministrativa, successiva all’ammissione in senso proprio, non consente, evidentemente, di definire quest’ultima come “fattispecie a formazione progressiva”. Essa si realizza invece “uno actu” e il suo essere condizionata al positivo vaglio del Tribunale, quanto all’insolvenza, ed all’autorizzazione alla “esecuzione del piano”, successivamente presentato, inerisce all’effetto satisfattivo delle finalità sostanziali della procedura, senza influire sulla natura dell’ammissione come “decisione di apertura”, il che tra l’altro risponde all’apprezzabile intento semplificatorio del D.L n.347/2003 rispetto alla più complessa disciplina procedimentale del D.lgs.n.270/99.     </p>
<p>14. Ne discende che è il DM impugnato è illegittimo per non aver verificato la propria competenza ad adottare la decisione di apertura delle procedura in questione, o, più esattamente, per aver implicitamente ritenuto che tale competenza sussistesse, in violazione delle norme del regolamento comunitario qui in rilievo, così come chiarite dalla riportata decisione della CGE, senza compiere, cioè, le valutazioni che il regolamento, secondo le sue previsioni e l’interpretazione di esse fornite dalla CGE, demanda all’autorità nazionale .</p>
<p>15. Nel caso che ci occupa, invero, non sono stati accertati obiettivi e significativi elementi, <i>verificabili da terzi</i>, che facciano presumere una situazione reale diversa da quella che fa corrispondere la collocazione del centro degli interessi della società Eurofood nel territorio dello Stato membro, Irlanda, in cui si trova la sua sede statutaria, criterio di individuazione della competenza ad aprire la procedura di insolvenza previsto dall’art.3, primo comma, del regolamento, che, <i>quale fonte ad applicazione diretta</i>, era per l’autorità italiana, nel caso il Ministro competente, <i>immediatamente e simultaneamente applicabile</i> insieme alla normativa di diritto interno che prevedeva la decisione sull’apertura della procedura (cioè il DL n.347/2003). </p>
<p>16. La <i>prova contraria</i>, ammessa dall’inciso all’ultima frase della citata disposizione comunitaria, avrebbe potuto in particolare valere per una società che non avesse svolto alcuna attività sul territorio della Stato membro in cui era (ed è) collocata la sua sede sociale. Per contro, quando, come ha chiarito la CGE, una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro (nel caso l’Italia) non risulta sufficiente per superare la presunzione stabilita da detto regolamento. </p>
<p>17. Inoltre, allo stato del complessivo contenzioso in corso, non può non tenersi conto che in altro Stato membro, l’Irlanda, era stata già adottata, una “decisione di apertura di una procedura di insolvenza”, in relazione alla nomina di un <i>provisional liquidator</i> avvenuta in data 27 gennaio 2004, (quindi anteriormente all’apertura in Italia della procedura qui contestata), come conferma la sentenza della CGE nella parte più sopra riportata al punto 3, sub. 3.b), della presente decisione, con la conseguenza, anzitutto, della residua competenza delle autorità italiane ad aprire soltanto una procedura c.d.”secondaria”, ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art.3, del regolamento, limitata “ai beni del debitore che si trovano in tale territorio”, (condizione di fatto, di “ubicazione patrimoniale”, che, nella specie, non risulta verificata o, comunque, accertata).</p>
<p>18. Da quanto precede, peraltro, discende che allorché, come nel caso, la determinazione ammissiva alla procedura demandata al Ministro riguardi una “impresa del gruppo” già ammesso alla procedura in via principale, e questa sia una società costituita e avente la sede “statutaria” in altro Stato membro, non solo, come già detto, debba procedersi alla verifica della competenza ai sensi del regolamento comunitario qui in rilievo, ma che, inoltre, in piena applicazione dei criteri offerti dall’interpretazione fornita dalla riportata decisione della CGE, tale verifica sia eseguita tenendo conto dei seguenti aspetti:<br />
18.a) che la parte istante fornisca (o meno) la prova contraria di cui s’è detto, in particolare che adduca elementi di fatto tali da far ritenere che sia superabile la presunzione posta dall’art 3 del regolamento in relazione al luogo di ubicazione della sede statutaria, arrivando a comprovare che, secondo l’affermazione della CGE, “la società controllata non svolga alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale”. In tale sede rilevano, dunque, gli elementi addotti nella memoria conclusionale della resistente amministrazione straordinaria (pagg.18 e 19), non valutabili nel presente giudizio in cui l’oggetto del sindacato giurisdizionale è la legittimità o meno del D.M. impugnato sotto i denunciati profili, senza che si possano operare gli apprezzamenti di fatto la cui mancanza, appunto, integra l’illegittimità qui rilevata;<br />
18.b) che, ancora, laddove la prova contraria sia raggiunta, con riguardo all’ambito chiarito dalla sentenza della CGE, potrà porsi il problema della rilevanza della decisione di apertura adottata dal giudice irlandese, che, in base al principio di reciproca fiducia di cui all’art.17 del regolamento comunitario, dovrà essere riconosciuta e non potrà essere contestata; ma ciò fatto salvo il caso che si accerti che ricorrano i presupposti previsti dall’art.26 dello stesso regolamento, nei termini precisati dalla stessa Corte europea, affinché la competente autorità nazionale possa rifiutarsi di riconoscere la procedura di insolvenza aperta in detto diverso Stato membro, qualora, cioè, “la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto fondamentale di essere sentito di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura”</p>
<p>19. Ma in relazione a ciò, si deve altrettanto affermare l’esigenza che, anche nelle procedure previste dall’art.3, comma 3, del DL n.347/2003, si applichi l’art.7 della legge n.241 del 1990, e ciò per la vigenza, prima ancora che dei suenunciati principi di diritto comunitario, di tale medesima disposizione della legge nazionale, che, attesa la precisata accezione in cui deve intendersi la dizione “immediata”, in riferimento all’ammissione alla procedura di diritto interno in questione, non trova ostacoli alla sua applicabilità in linea di principio.</p>
<p>20. E’ cioè legittimo e connaturale che si provochi, attraverso la comunicazione di avvio del relativo procedimento, l’eventuale risposta partecipativa della società “controllata” (nonchè di eventuali terzi che dall’adozione dell’atto potrebbero ricevere nocumento, in quanto, peraltro, “facilmente individuabili”), risposta in occasione della quale sarebbe potuta emergere la circostanza della nomina del “<i>provisional liquidator</i>” e quindi l’esigenza di far applicazione (o meno) della previsione di “riconoscimento” della relativa procedura in base al citato art.16 del regolamento. </p>
<p>21. Ciò, ovviamente, fatto salvo il caso che- in relazione a particolari e, evidentemente, gravi situazioni che impongano la tutela immediata degli interessi creditori o della sopravvivenza finanziaria o operativa della società, <i>da motivare però in modo espresso ed esauriente</i>&#8211; non sussistano le “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità” che consentono di non procedere alla comunicazione. Nel caso in esame, tale motivazione non è minimamente contenuta nel DM in questione, mentre, in vista del rinnovo della determinazione nei termini qui precisati, dovrà tenersi conto della incidenza che il contenzioso svoltosi, sia nel nostro ordinamento che in quello irlandese, riveste al fine di poter ragionevolmente ravvisare, nella situazione attuale, un’obiettiva esigenza di celerità.</p>
<p>22. Le considerazioni che precedono rivestono carattere assorbente di ogni altra questione o contestazione contenuta negli atti di appello, essendo connesse a profili contenuti nei primi due motivi dedotti, rispettivamente, da entrambi gli appelli in esame, e conducendo all’integrale rinnovazione dell’atto impugnato con esiti non pronosticabili in termini tali da far ritenere che permarrà un interesse all’impugnazione da parte degli originari ricorrenti.</p>
<p>23. Le ragioni della decisione, connessa a valutazioni di fatto e a all’interpretazione di norme, anche comunitarie, caratterizzate da evidente complessità, rende tuttavia opportuno compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti costituite.<br />
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<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie  gli appelli in epigrafe nei termini di cui in motivazione, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato in primo grado.<br />
Compensa le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 19.12.2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio Giovannini	&#8211;		Presidente<br />	<br />
Sabino Luce		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	&#8211;	Consigliere Est.<br />	<br />
Lanfranco Balucani		&#8211;	Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;&#8230;25/01/2007&#8230;&#8230;.<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-1-2007-n-269/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2007 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2006 n.269</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-3-2006-n-269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-3-2006-n-269/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-3-2006-n-269/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2006 n.269</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. A Maggio Pridesa Proyectos y Servicios s.a (Avv.ti M. Vignolo e M. Mazza) c. E.S.A.F. S.p.A. (n.c.) Ente Sardo Acquedotti e Fognature (Avv. Stato), Servizi Idrici Integrati S. c. a r.l. (Avv.ti M. Vignolo e M. Massa), Giunone S.r.l. (n.c.), Mannai Luigi &#038; C s.a.s. (n.c.),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-3-2006-n-269/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2006 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-3-2006-n-269/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2006 n.269</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. A Maggio<br />  Pridesa Proyectos y Servicios s.a (Avv.ti M. Vignolo e M. Mazza) c. E.S.A.F. S.p.A. (n.c.) Ente Sardo Acquedotti e Fognature (Avv. Stato), Servizi Idrici Integrati S. c. a r.l. (Avv.ti  M. Vignolo e M. Massa), Giunone S.r.l. (n.c.), Mannai Luigi &#038; C s.a.s. (n.c.),</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la regolarità contributiva deve sussistere al momento della partecipazione alla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Appalto di servizi nei settori c.d. esclusi – Gara – requisito di partecipazione – deve essere necessariamente posseduto.																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Consorzio – mancanza di un requisito in capo ad una delle consorziate designate – surrogabilità con i requisiti del consorzio – inammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione alla selezione per l’aggiudicazione di un appalto di servizi è richiesta come requisito indispensabile, non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria, seppur ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell’accreditamento con valuta retroattiva.																																																																																												</p>
<p>2.	La regolarità contributiva rientra, infatti, indiscutibilmente tra i requisiti di natura formale relativi alla corretta gestione delle imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico anche economico, che come tali devono essere posseduti da ciascuna delle imprese consorziate designate per lo svolgimento del servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n° 502/05 proposto dalla <br />
<b>Pridesa Proyectos y Servicios s.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Vignolo e Massimo Massa presso il cui studio, in Cagliari, viale Merello n°41 è elettivamente domiciliata;   </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>E.S.A.F. s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;<br />
l’<b>E.S.A.F. – Ente Sardo Acquedotti e Fognature</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è domiciliato;</p>
<p>e nei confronti <br />
della <b>Sistemi Idrici Integrati s.c. a r.l</b>., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, presso il cui studio, in Cagliari, via Garibaldi n°105 è elettivamente domiciliata;<br />
della <b>Giunone s.r.l. e della Mannai Luigi &#038; C. s.a.s.</b> in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituite in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento di estremi ignoti con cui l’E.S.A.F. ha affidato alla controinteressata il servizio di sorveglianza, conduzione manutenzione e controllo degli impianti di potabilizzazione e depurazione e degli impianti di sollevamento ricadenti nell’ambito della zona operativa Sarabus Gerrei lotto n°6;<br />
del verbale di gara in data 21/1/2005, recante l’aggiudicazione provvisoria in favore della suddetta impresa;<br />
della determinazione con cui la stazione appaltante ha ritenuto congrue le giustificazioni sull’anomalia dell’offerta rese dall’aggiudicataria;<br />
della nota 18/1/2005 prot. n°24 con cui tale determinazione è stata comunicata al dirigente del servizio provveditorato e contratti;<br />
della nota 19/1/2005 n° 37 con la quale il servizio di che trattasi è stato definitivamente aggiudicato alla controinteressata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della Sistemi Idrici Integrati.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 22/2/2006 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’E.S.A.F. – Ente Sardo Acquedotti e Fognature, divenuto nelle more E.S.A.F. s.p.a., ha bandito un pubblico incanto, da aggiudicare al massimo ribasso, per l’affidamento del servizio, suddiviso in più lotti, di sorveglianza, conduzione, manutenzione e controllo degli impianti di potabilizzazione e depurazione e degli impianti di sollevamento di propria pertinenza ricadenti nell’ambito della circoscrizione territoriale del Servizio Gestione di Cagliari.<br />
La Pridesa Proyectos y Servicios s.a., ha partecipato alla gara concernente il lotto n°6 – relativo alla zona operativa Sarrabus Gerrei – classificandosi al secondo posto dietro la Sistemi Idrici Integrati soc. coop. a r.l. dichiarata aggiudicataria.<br />
Ritenendo l’aggiudicazione illegittima la Pridesa l’ha impugnata con ricorso e motivi aggiunti con cui ne ha chiesto l’annullamento per svariati motivi.<br />
In particolare lamenta la ricorrente (primo motivo di ricorso) l’illegittima ammissione alla procedura concorsuale della Sistemi Idrici Integrati. <br />
Quest’ultima, infatti, aveva indicato, quali consorziate destinate all’esecuzione del servizio, la Giunone s.r.l. e la Mannai Luigi &#038; C. s.a.s..<br />
Sennonché, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla gara, la Giunone s.r.l. non era in regola con il versamento dei contributi INAIL, cosicché la medesima e con lei la società consortile Sistemi Idrici Integrati, avrebbero dovuto essere escluse dalla selezione per mancanza di un essenziale requisito di partecipazione.<br />
Successivamente all’aggiudicazione la Giunone ha regolarizzato la propria posizione contributiva, ma la sanatoria, intervenuta dopo l’aggiudicazione, è intempestiva.<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la controinteressata che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 25/1/2006 dopo ampia discussione nel corso della quale il procuratore della Sistemi Idrici Integrati ha, tra l’altro, eccepito il difetto di legittimazione del soggetto che ha sottoscritto la procura alle liti, senza, peraltro, opporsi alla concessione di un termine a difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
La Sezione, quindi, con ordinanza 31/1/2006 n° 8, ha disposto la rimessione sul ruolo del ricorso fissando la data del 22/2/2006 per l’ulteriore trattazione. <br />
Alla pubblica udienza del 22/2/2006 la causa, su richiesta delle parti, è, infine, definitivamente passata in decisone.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Pregiudizialmente il Collegio rileva che la ricorrente ha depositato in giudizio documentazione idonea a dimostrare che colui che ha conferito il mandato ai difensori ne aveva i poteri.<br />
Pertanto, la correlativa eccezione prospettata dalla controinteressata non può essere accolta.<br />
Sempre in via pregiudiziale va esaminata l’eccezione di irricevibilità prospettata dall’amministrazione intimata.<br />
Sostiene quest’ultima che il ricorso, notificato in data 9/5/2005, sarebbe tardivo in quanto la Pridesa avrebbe acquisito piena conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione definitiva sin dal precedente mese di gennaio.<br />
Ciò in quanto, nel gennaio 2005, a seguito di apposita istanza di accesso, l’ESAF avrebbe consegnato alla ricorrente tutti gli atti del procedimento di gara.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Com’è noto l’onere di dare rigorosa prova della data in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell&#8217;atto lesivo incombe su chi eccepisce la tardività del ricorso, salvo che elementi certi, in ordine al momento dell&#8217;intervenuta conoscenza, non emergano dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente o dagli atti di causa (cfr. T.A.R. Sardegna 23/3/2004 n°432, Cons. Stato, VI Sez., 22/10/2002 n°5813).<br />
Nella specie, la resistente amministrazione ha solo affermato che la ricorrente conoscesse gli atti del procedimento di gara sin dal mese di gennaio, ma di tale circostanza non ha fornito alcuna prova.<br />
Non ha, infatti, dimostrato che la ricorrente (ed invero nemmeno i suoi difensori) avessero ricevuto gli atti richiesti.<br />
Anzi, la stessa amministrazione ha depositato in giudizio una nota proveniente dai difensori della ricorrente, che ancora a metà marzo 2005 reclamavano la consegna di atti del procedimento ed in particolare “dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva qualora questi fossero già stati adottati”.<br />
Né, peraltro, la data in cui la ricorrente ha acquisito piena conoscenza degli atti impugnati risulta aliunde.<br />
Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla controinteressata.<br />
Sostiene quest’ultima che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarebbe stato impugnato solo con i primi motivi aggiunti, i quali, però, sarebbero stati tardivamente depositati in giudizio.<br />
In ogni caso, poi, gli stessi sarebbero privi di specifiche censure e quindi, anche sotto questo profilo, inammissibili.<br />
Nemmeno questa eccezione coglie nel segno.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto la Sistemi Idrici Integrati sostiene, tutti gli atti del procedimento di gara, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, risultano fin dal principio impugnati col ricorso &#8211; la cui ritualità non è dubbia – con cui il giudizio è stato introdotto. <br />
Il ricorso può, quindi, essere esaminato nel merito. <br />
Il primo motivo di gravame è fondato.<br />
Con una recente pronuncia, che il Collegio condivide, il Consiglio di Stato ha affermato che “la regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione alla selezione per l’aggiudicazione di un appalto di servizi è richiesta come requisito indispensabile, non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria, seppur ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell’accreditamento con valuta retroattiva” (così Cons. Stato, IV Sez., 27/12/2004 n°8215). <br />
Il ricordato principio di diritto, è stato affermato con riguardo agli appalti di servizi di cui al D. Lgs. 17/3/1995 n°157, ma è indubbiamente estensibile agli appalti di servizi relativi ai c.d. settori esclusi, regolati dal D. Lgs. 17/3/1995 n°158, atteso che l’art. 22 di quest’ultimo, nel disciplinare i requisiti di ammissione alla gara, richiama espressamente l’art. 12 del citato D. Lgs. n°157/1995, che per l’appunto prevede, al comma 1 lett. d), l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non siano in “regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”. <br />
Nel caso di specie il disciplinare di gara, nel regolare le modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, stabiliva, conformemente a quanto previsto dall’art. 22 del D. Lgs. n°158/1995 e quindi dall’art. 12 del D. Lgs. n°157/1995, che i concorrenti dovessero dichiarare, a pena di esclusione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.  <br />
La società consortile Servizi Idrici Integrati ha partecipato alla gara dichiarando che in caso di aggiudicazione il servizio sarebbe stato eseguito dalle consorziate Mannai Luigi &#038; C. s.a.s. e Giunone s.r.l., e dichiarando altresì che le stesse erano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.<br />
Sennonché, in sede di verifica dei requisiti dichiarati ai fini dell’ammissione alla gara, è emerso che la Giunone s.r.l., al momento di presentazione della domanda di partecipazione ed anche successivamente all’apertura delle buste (avvenuta in data 11/1/2005), era priva del requisito della regolarità contributiva, risultando, quantomeno sino al 19/4/2005 inadempiente nei confronti dell’INAIL per versamenti relativi al periodo 2002 – 2004 (si veda nota la nota 19/4/2005 prot. n°3563, depositata in giudizio, con cui l’INAIL, in risposta ad esplicita richiesta dell’ESAF, ha comunicato a questo la posizione contributiva della Giunone).<br />
Nel descritto contesto e in considerazione del principio di diritto più sopra enunciato, a nulla poteva rilevare che in data successiva allo svolgimento della gara la suddetta impresa fosse stata ammessa a regolarizzare la propria posizione contributiva mediante pagamento rateizzato (nota INAIL prot. n°3581 del 22/4/2005). <br />
Sostiene la controinteressata che l’avversata aggiudicazione sarebbe stata comunque legittima, quand’anche la Giunone fosse risultata priva del contestato requisito, essendo sufficiente che quest’ultimo, relativo alla capacità tecnico – economica e finanziaria del concorrente, sussistesse in capo alla società consortile Sistemi Idrici Integrati.<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />
La regolarità contributiva rientra, infatti, indiscutibilmente tra i requisiti di natura formale relativi alla corretta gestione delle imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico anche economico, che come tali devono essere posseduti da ciascuna delle imprese consorziate designate per lo svolgimento del servizio (cfr. T.A.R. Sardegna 29/5/2001 n°645 nonché Cons. Stato, V Sez., 24/11/1997 n°1367). <br />
La Sistemi Idrici Integrati avrebbe, pertanto, dovuto essere esclusa dalla gara. Da ciò consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in suo favore.<br />
Il ricorso va, quindi, accolto, mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate. <br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti dell’amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei riguardi della controinteressata.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata aggiudicazione.<br />
Condanna l&#8217;amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3000/00 (tremila) oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge. Compensa le suddette spese nei confronti della controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 22/2/2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: <br />
Manfredo Atzeni,		Presidente f.f.;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 02/03/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-2-3-2006-n-269/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2006 n.269</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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