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	<title>2684 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2684 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.2684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-11-2013-n-2684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-11-2013-n-2684/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.2684</a></p>
<p>Pres. C. Ferlisi – Est. A. A. Barone A.T.I. Multiecoplast Srl, Antonino Onofaro N.Q. ePippo Pizzo N.Q. (avv. S. Librizzi); vs A.T.O. Me 5 &#8220;Eolie rer l&#8217;Ambiente&#8221; Srl in liquidazione (avv. B. Calpona) e nei confronti di ECO.S.E.I.B. Srl (avv. N. Seminara); Ecolandia Srl (avv. G. Caudullo, B. Caruso e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-11-2013-n-2684/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-11-2013-n-2684/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.2684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Ferlisi – Est. A. A. Barone<br /> A.T.I. Multiecoplast Srl, Antonino Onofaro N.Q. ePippo Pizzo N.Q. (avv. S. Librizzi); vs A.T.O. Me 5 &#8220;Eolie rer l&#8217;Ambiente&#8221; Srl in liquidazione (avv. B. Calpona) e nei confronti di ECO.S.E.I.B. Srl (avv. N. Seminara); Ecolandia Srl (avv. G. Caudullo, B. Caruso e G. Scalambrieri); Pulitem Srl.</span></p>
<hr />
<p>sui controlli di regolarità della documentazione nelle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Regolarità della documentazione &#8211; Controlli – Aggravamento oneri burocratici – Divieto.</p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Controlli – Art. 46 D. Lgs. 163/2006 – Interpretazione – Chiarimenti – Mediante richiamo alla norma in generale – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare d&#8217;appalto la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato, non va condotta con lo spirito della “caccia all&#8217;errore”, ma tenendo conto dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (1).	</p>
<p>2. L’art. 46 del d.lgs. 163/06 istituisce l’istituto denominato in giurisprudenza del “soccorso istruttorio”, introduce il chiaro principio secondo il quale, sia pure in presenza di disposizioni tassative tra le quali va annoverato l’art. 38 Codice degli appalti, mentre non è possibile, nel rispetto della par condicio dei partecipanti alla gara, allegare nuovi documenti o dichiarazioni, è invece consentita la loro integrazione o il loro chiarimento.<br />
A fronte dell’apparente contrasto, l’art. 46 sopra richiamato non esclude che il requisito possa essere soddisfatto mediante richiamo alla norma in generale, ove oltre alla menzione delle singole fattispecie contenute nell’art. 38, vi sia il richiamo generale alla norma (2).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. C.G.A., 26 ottobre 2010, n. 1311<br />	<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22.5.2012, n. 2973.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2011, proposto da:<br />
A.T.I. Multiecoplast Srl, Antonino Onofaro N.Q. ePippo Pizzo N.Q., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Sig.ri Antonio Paterniti, Isabella, Antonino Onofaro e Pippo Pizzo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Salvatore Librizzi, con domicilio legale presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Milano 42a; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.T.O. Me 5 &#8220;Eolie rer l&#8217;Ambiente&#8221; Srl in liquidazione, in persona del proprio legale rappresentante <i>pro-tempore, </i>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto presso Ignazio Bonaccorsi in Catania, via S.Maria di Betlemme, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ECO.S.E.I.B. Srl, in persona del proprio legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Seminara, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, corso delle Province, 203;<br />
Ecolandia Srl, in persona del proprio legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriella Caudullo, Benedetta Caruso e Giovanna Scalambrieri, con domicilio eletto presso Benedetta Caruso in Catania, viale Raffaello Sanzio, 60;<br />
Pulitem Srl, in persona del proprio legale rappresentante <i>pro-tempore, non costituitosi in giudizio</i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dei verbali di gara 29 aprile 2011 e 9 maggio 2011, relativi alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l&#8217;affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana nell&#8217;Ato Me 5 relativo al bacino territoriale dei Comuni di Lipari, Leni Malfa e Santa Marina Salina;<br />	<br />
per la dichiarazione d&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato con ECO. S.E.I.B. S.r.l.; &#8212;-<br />	<br />
in via subordinata, per l’annullamento del bando, del capitolato e del disciplinare di gara;<br />	<br />
ed in ogni caso, per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno determinato nella misura minima del 10% dell’importo a base d’asta, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i ricorsi incidentali presentati da Eco.S.E.I.B. Srl ed Ecolandia s.r.l.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.T.O. Me 5 &#8220;Eolie Per L&#8217;Ambiente&#8221; Srl in Liquidazione e di Eco.S.E.I.B. Srl e di Ecolandia s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 settembre 2013 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’A.T.O. ME 5, in liquidazione, avviava una procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana in relazione al bacino territoriale dei Comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Maria Salina.<br />	<br />
La commissione di gara, in conformità a quanto previsto dall’apposito disciplinare, giungeva prima – in esito alla seduta del 29/04/2011 &#8211; ad individuare le ditte ammesse, in numero di quattro, e poi – in esito alla seduta del 09/05/2011 – ad aggiudicare il contratto alla ditta Eco.S.E.I.B. s.r.l., che aveva proposto il maggior ribasso percentuale. Più in dettaglio, l’esito delle operazioni svolte dalla commissione di gara in data 09/05/2011, risulta dal seguente quadro relativo alla maggior convenienza, per l’Amministrazione, delle offerte ammesse:<br />	<br />
ECO. S.E.I.B. s.r.l. (25,27%),<br />	<br />
Ecolandia s.r.l. (17,7117%),<br />	<br />
Pulitem s.r.l. (9,00%).<br />	<br />
Multiecoplast s.r.l./Onofaro Antonino/Pizzo Pippo (2,999%)<br />	<br />
L&#8217;A.T.I. Multiecoplast s.r.l./Onofaro Antonino/Pizzo Pippo (a seguire soltanto Multiecoplast s.r.l., o A.T.I. ricorrente), non ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione, impugnava la definitiva aggiudicazione del contratto alla ECO. S.E.I.B. s.r.l., evocando in giudizio, oltre che l’A.T.O. ME 5, le società ECO. S.E.I.B. s.r.l., Ecolandia s.r.l. e Pulitem s.r.l. in qualità di controinteressati. Nei confronti di ciascuna delle tre società contrinteressate, formulava censure tese a contestare la legittimità dell&#8217;ammissione delle stesse alla gara, stante il mancato possesso di taluni dei requisiti previsti.<br />	<br />
Avverso l&#8217;ammissione delle tre ditte meglio graduate, deduce complessivamente 15 motivi di censura per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, tutti afferenti alla insufficienza delle dichiarazioni rese, della documentazione prodotta eo dei requisiti posseduti.<br />	<br />
Relativamente al bando di gara, al capitolato e al disciplinare di gara, impugnati in via subordinata, in vista della possibile riedizione della gara, si deducono:<br />	<br />
&#8211; il 16° motivo, per la parte in cui: a) non si è ritenuto necessario per l&#8217;aggiudicatario, ai sensi dell&#8217;art. 2 L.R. 20 novembre 2008 n. 15, aprire un conto corrente unico nel quale fare confluire tutte le somme relative all&#8217;appalto;b) non di è ritenuto<br />
&#8211; il 17° motivo, laddove si sarebbe determinato il &#8220;<i>…. costo del lavoro in contrasto con quanto prescritto dal citato art. 87, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006, essendo assai inferiore a quanto obbligatoriamente previsto dal vigente C.C.N.L. di se<br />
Inoltre, l&#8217;ATI ricorrente chiede la dichiarazione d&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l&#8217;aggiudicataria e comunque propone istanza risarcitoria per equivalente, in relazione del danno patito nella &#8220;<i>misura non inferiore al 10% dell&#8217;importo a base d&#8217;asta, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, e dell&#8217;importo corrispondente alle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la predisposizione del presente ricorso</i>&#8220;.<br />	<br />
L’A.T.O. ME 5 si costituiva in giudizio con atto depositato in segreteria il 18/07/2011. Parimenti prendevano parte attiva al giudizio ECO. S.E.I.B. s.r.l. e Ecolandia s.r.l., che proponevano altresì distinti ricorsi incidentali (ritualmente notificati e depositati) deducendo motivi che avrebbero dovuto determinare l’esclusione della ricorrente principale e, di conseguenza, la carenza di interesse.<br />	<br />
La domanda cautelare di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, veniva respinta per ritenuta mancanza del <i>fumus boni juris </i>con ordinanza n. 946/2011.<br />	<br />
Il ricorso veniva fissato all’udienza pubblica del 25/09/2013.<br />	<br />
Le parti scambiavano note conclusive e depositavano documenti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I) Per ragioni di economia processuale viene esaminato pregiudizialmente il ricorso introduttivo, anche perché molte delle questioni ivi dedotte risultano essere già state decise, per la medesima gara, con sentenza n. 2759/2012 di questa Sezione resa sul ricorso proposto dalla Ecolandia (2^ graduata) alle cui argomentazioni si rimanda per quanto riguarda:<br />	<br />
a) il principio che nelle gare d&#8217;appalto la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato, non va condotta con lo spirito della caccia all&#8217;errore, ma tenendo conto dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (C.G.A., 26 ottobre 2010, n. 1311).<br />	<br />
b) la rilevanza che assume l’art. 46 del d.lgs. 163/06 laddove, al comma 1, istituisce l’istituto denominato in giurisprudenza del “soccorso istruttorio”, introducendo &#8220;il chiaro principio secondo il quale, sia pure in presenza di disposizioni tassative tra le quali va annoverato l’art. 38 Codice degli appalti, mentre non è possibile, nel rispetto della par condicio dei partecipanti alla gara, allegare nuovi documenti o dichiarazioni, è invece consentita la loro integrazione o il loro chiarimento&#8221; (articolo che &#8211; rileva questo Collegio &#8211; ha oggi una ancora più pregnante rilevanza a seguito dell&#8217;introduzione del comma 1 bis, in cui si sancisce il c.d. principio di tassatività delle clausole di esclusione);<br />	<br />
c) la regola per cui le dichiarazioni richieste dalla legge in connessione con l’attività societaria, debbono essere rese esclusivamente dagli amministratori forniti del potere di rappresentanza ma non possono, in via di giurisprudenza pretoria, &#8220;<i>… essere riferite ai direttori tecnici ai quali vanno richieste le sole dichiarazioni «personali», al fine di consentire che anche nella dimensione esecutiva la società possa essere partecipata da soggetti di dubbia moralità</i>&#8220;;<br />	<br />
d) l&#8217;effettiva portata della disposizione contenuta nell’articolo 12 del capitolato speciale d’appalto, secondo cui i partecipanti dovevano rendere la dichiarazione &#8220;<i>attestante la conoscenza della circostanza per cui l’ATO ME 5 si riserva la facoltà di non sottoscrivere il contratto anche dopo l’aggiudicazione provvisoria o definitiva e la rinuncia ad ogni conseguente eventuale pretesa nel caso in cui dovesse essere esercitata la predetta facoltà</i>&#8221; non assume rilevanza in quanto &#8220;<i>la facoltà riservata dall’Amministrazione non rientra, strictu sensu, in nessuna delle ipotesi dell’art. 1341 c.c., vale a dire tra le condizioni di limitazioni di responsabilità … ovvero nel novero delle decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, delle restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, della tacita proroga o rinnovazione del contratto</i>&#8221; con la conseguenza &#8220;<i>… che l’approvazione di ogni pagina del CSA, come usualmente viene richiesto, appare sufficiente a garantire la dimostrazione della necessaria conoscenza della clausola in questione (e della sua accettazione), per altro, eventualmente lesiva della sola parte aggiudicataria e, quindi, della stessa controinteressata</i>&#8220;;<br />	<br />
e) l&#8217;impossibilità di annoverare “<i>direttamente</i>” tra i Direttori tecnici (tenuti alla dichiarazione ex art. 38 del Codice dei contratti) &#8220;<i>il soggetto titolare nella fattispecie dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori</i>&#8221; in quanto &#8220;<i>… l’appalto è riferito alla procedura negoziata per il servizio di gestione integrata rifiuti e di igiene urbana</i>&#8221; e soprattutto, in relazione alla posizione del Sig. Frasca (cui fa riferimento anche la odierna ricorrente ECO.S.E.I.B.), &#8220;<i> … è espressamente previsto che la capacità professionale attinente ai servizi di «Raccolta e trasporto rifiuti» (quindi, non soltanto raccolta, ma anche trasporto rifiuti) è affidata ai responsabili tecnici Giaquinta e Leggio, che, come la stessa ricorrente ammette, hanno reso le dichiarazioni ex art. 38 Codice dei contratti</i>&#8220;. Sicché, &#8220;<i>la figura in esame non é «direttamente» contemplata dalla norma tra quelle qualificabili come responsabile tecnico del servizio gestione rifiuti, cui ricondurre l’obbligo dichiarativo asseritamente violato</i>&#8220;.<br />	<br />
II) Il Collegio passa pertanto ad esaminare nel dettaglio le censure dedotte, in relazione alla postulata esclusione dell&#8217;aggiudicataria ECO.S.E.I.B. S.r.l., contro la quale sono proposti i motivi dal 1° al 6°.<br />	<br />
Nel primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 38, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006 e del disciplinare di gara (pag. 4) in quanto, &#8220;<i>… pur evincendosi dalla perizia di valutazione presentata in sede di gara che ECO.S.E.I.B. S.r.l. è iscritta in via definitiva all&#8217;Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di Ragusa …. ha omesso di presentare in gara le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38 cit. relative al direttore tecnico dei trasporti (Sig. Francesco Frasca), indicato nella predetta iscrizione, ai sensi dell&#8217;art. 7 D.Lgs. n. 395/2000</i>&#8220;. Ritiene la ricorrente che &#8220;<i>anche per tale figura, infatti, è previsto l&#8217;obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), D.Lgs. n. 163/2006, essendo la stessa prevista come requisito (di capacità professionale) essenziale per l&#8217;ottenimento, in via definitiva, dell&#8217;iscrizione al predetto Albo nazionale (giurisprudenza pacifica: tra le tante, Cons. St., Sez. V, 26 maggio 2010 n. 3364; Sez. VI, 8 febbraio 2007 n. 523)</i> &#8220;.<br />	<br />
Il motivo di ricorso è infondato. Benchè il Sig. Francesco Frasca sia direttore tecnico dei trasporti nell’ambito della ditta ECO.S.E.I.B. S.r.l., stante lo specifico oggetto dell’appalto di che trattasi, relativo alla “raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani”, è espressamente previsto che la capacità professionale attinente ai servizi di “raccolta e trasporto rifiuti” (quindi, non soltanto raccolta, ma anche trasporto rifiuti) sia affidata ai responsabili tecnici Giaquinta e Leggio, che, come la stessa ricorrente ammette, hanno reso le dichiarazioni ex art. 38 Codice dei contratti. Ne deriva che la capacità professionale di un soggetto legato alla società da rapporto di lavoro subordinato attinente ai trasporti (cfr. il sopra citato art. 3, comma 2, lett. “d” del D.lgs.vo 22 dicembre 2000, n. 395), pur essendo rivolta ad ottenere la complessiva iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono i rifiuti, non implica che la posizione “apicale” relativa all’organizzazione tecnica complessiva, come avvenuto nel caso in esame, non possa essere affidata a soggetti diversi, che, quindi, risultano essere quelli cui ricondurre l’obbligo di dichiarazione ex art. 38 codice degli appalti. In altri termini, come premesso, la figura in esame non é “direttamente” contemplata dalla norma tra quelle qualificabili come responsabile tecnico del servizio gestione rifiuti, cui ricondurre l’obbligo dichiarativo asseritamente violato. Invero, trattandosi di appalto di servizio di gestione integrata di rifiuti la dichiarazione necessaria rimane quella prevista dall’articolo 10, comma 4, del Dm 28 aprile 1998, n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell&#8217;Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell&#8217;Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti), che disciplina la figura e i requisiti del responsabile tecnico delle imprese che fanno richiesta di iscrizione all&#8217;albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.<br />	<br />
Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 38, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006 e del disciplinare di gara (pag. 4); violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, della lettera d&#8217;invito, del disciplinare di gara e del C.S.A. Si assume in tal senso che ECO.S.E.I.B. S.r.l. avrebbe presentato, in sede di gara, una cauzione ridotta, in violazione dell&#8217;art. 75, co. 7, D.Lgs. n. 163/2006, il quale impone che, per usufruire della dimidiazione dell&#8217;importo della cauzione, &#8220;<i>l&#8217;operatore economico segnali, in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti</i>&#8220;. ECO.S.E.I.B. S.r.l. non avrebbe allegato né una dichiarazione di volersi avvalere di tale requisito né, tantomeno, copia autenticata della certificazione di qualità ISO 9001/2008.<br />	<br />
La censura proposta è inaccoglibile perché ispirata ad una lettura inammissibilmente formalistica della norma di riferimento, ovvero del settimo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Più in particolare la censura in questione deve essere respinta nei confronti delle ditte ECO.S.E.I.B. s.r.l. per l’assoluta legittimità dell’operato della stazione appaltante nel valorizzare il dato oggettivo della produzione dalla documentazione da cui poter desumere il possesso dei requisiti che consentono di godere del relativo beneficio, ed in modo sufficientemente univoco la volontà di fruirne &#8211; anche a prescindere da più specifiche asserzioni al riguardo -; e senza che in sede di formulazione dell’offerta, in assenza di una specifica previsione del bando di gara, fosse stata necessaria le presentazione della sopra indicata certificazione di qualità in copia conforme all’originale, piuttosto che in copia semplice (?).<br />	<br />
Il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 42, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e della lettera d&#8217;invito [p. 14, lett. a)1. Si deduce infatti che ECO.S.E.I.B. S.r.l. avrebbe presentato, in sede di gara, l&#8217;elenco dei principali servizi prestati relativamente agli anni 2008/2009/2010, &#8220;<i>interpretando</i>&#8221; in maniera errata quanto previsto dal disposto normativo rubricato e dal p. 14), lett. a), della lettera d&#8217;invito, nel quale era richiesta al concorrente, a pena di esclusione dalla gara, la &#8220;<i>presentazione dell&#8217;elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni</i>&#8220;.<br />	<br />
Tale motivo, a giudizio del Collegio, è infondato, perché la società ECO.S.E.I.B. s.r.l.. ha preso correttamente in considerazione il complessivo triennio anteriore all’anno in cui si diede avvio alla procedura selettiva in questione – ovvero agli anni 2008, 2009 e 2010 -; e senza prendere in riferimento l’anno 2011, del quale, altrimenti, non si sarebbe potuto che ritener rilevante soltanto una sua frazione – obbligando, parimenti, a prendere in considerazione soltanto parzialmente l’attività svolta nell’anno 2008 -, in palese contrasto con il tenore di quanto richiesto dalla lettera d’invito.<br />	<br />
Col quarto motivo l&#8217;ATI ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 1, comma 5, L. n. 629/1982 atteso che ECO.S.E.I.B. S.r.l. non avrebbe presentato in sede di gara il modello G.A.P. debitamente compilato, non rilevando a tal fine la mancata previsione nella lex specialis di tale causa di esclusione e la mancata previsione della produzione di tale documento.<br />	<br />
Il Collegio ritiene infondato il presente motivo di ricorso per le seguenti ragioni. In assenza dell’espressa previsione dell’obbligo di presentazione del modello GAP all’interno della lex specialis, si deve escludere che l’art. 1 della legge n. 629/1982 abbia potuto operare una eterointegrazione del disciplinare di gara, tale da onerare i partecipanti della produzione della cd. dichiarazione G.A.P. anche in assenza di una specifica previsione in tal senso. E’ dirimente, infatti, la circostanza che un tale modello, lungi dal poter essere desunto dalla precitata norma, è stato tratto ad esistenza da un provvedimento amministrativo (e non normativo) adottato sulla base della circolare dell’Alto Commissario del 28/03/1989. Di conseguenza, nessun effetto pregiudizievole può discendere dalla mancata presentazione del modello G.A.P. da parte delle società cui essa è imputata, e deve essere per tale motivo essere respinto il presente motivo di ricorso.<br />	<br />
Nel quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 75 D.P.R. n. 554/1999 sotto il profilo che ECO.S.E.I.B. S.r.l. non avrebbe presentato in sede di gara le seguenti dichiarazioni relative all&#8217;amministratore unico e ai direttori/responsabili tecnici: &#8220;<i>&#8230; che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all&#8217;art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente</i>&#8220;; &#8220;<i>&#8230; che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici</i>&#8220;, come previsto dal D.A. Reg sic. 4 maggio 2006 n. 105/GAB. L&#8217;amministratore unico della predetta società, inoltre, non avrebbe reso la seguente dichiarazione: &#8220;<i>&#8230; indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari</i>&#8220;, anch&#8217;essa obbligatoriamente prevista dal predetto D.A. n. 105/2006.<br />	<br />
Il Collegio giudica infondato anche tale motivo di ricorso, ritenendo, al contrario, che la sussistenza di una compiuta dichiarazione, sia pure nei termini generali relativi alla assenza di mende morali impeditive della aggiudicazione dell’appalto, sia sufficiente per rendere legittima la dichiarazione.<br />	<br />
In linea di principio, infatti, nelle &#8220;gare d&#8217;appalto . . . la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato, non va condotta con lo spirito della caccia all&#8217;errore, ma tenendo conto dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici&#8221; (C.G.A., 26 ottobre 2010, n. 1311).<br />	<br />
Ed infatti, occorre rammentare che l’art. 46 del d.lgs. 163/06 recita, al comma 1, che “nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”. La norma, che istituisce l’istituto denominato in giurisprudenza del “soccorso istruttorio”, introduce il chiaro principio secondo il quale, sia pure in presenza di disposizioni tassative tra le quali va annoverato l’art. 38 Codice degli appalti, mentre non è possibile, nel rispetto della par condicio dei partecipanti alla gara, allegare nuovi documenti o dichiarazioni, è invece consentita la loro integrazione o il loro chiarimento. E non vi è dubbio che i soggetti per i quali si contesta la parziale dichiarazione abbiano reso la stessa in termini generali, attestando l’insussistenza nei loro confronti dei motivi ostativi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 38.<br />	<br />
A fronte dell’apparente contrasto, l’art. 46 sopra richiamato &#8220;non esclude che il requisito possa essere soddisfatto mediante richiamo alla norma in generale&#8221;, ove &#8220;oltre alla menzione delle singole fattispecie contenute nell’art. 38, (vi sia) il richiamo generale alla norma&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22.5.2012, n. 2973).<br />	<br />
Il sesto motivo si incentra sulla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 C.S.A. in quanto ECO.S.E.I.B. S.r.l. non avrebbe presentato in sede di gara le dichiarazioni previste dalle citate norme del C.S.A., limitandosi a inserire una copia, timbrata e siglata, del medesimo C.S.A.. In premessa occorre dire che l’onere motivazionale a carico del Collegio, alle stregua di quanto già esposto alla lettera d) del punto I), risulta (ancora) da assolvere soltanto per quel che concerne la dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del C.S.A., in relazione il mancato inserimento, all’interno della domanda di partecipazione alla gara, delle dichiarazioni relative “alla piena ed effettiva contezza delle diverse posizioni di lavoro per il servizio in questione, della consistenza e della peculiarità dei rapporti di lavoro instaurati ed in essere per tutti i dipendenti, che (dichiara di) impegna(rsi) a rispettare e a salvaguardare come da norme di legge o di contratto”.<br />	<br />
Il Collegio ritiene infondato il presente motivo di ricorso. Infatti esso ritiene che l’inosservanza di un tale obbligo di dichiarazione non possa produrre alcun effetto giuridico di segno negativo, giacchè il fondamento dei relativi obblighi di protezione nei confronti del personale dipendente esiste egualmente, indipendentemente da qualunque manifestazione d’intenti in proposito, in forza dell’operare di fonti normative eteronome quali l’art. 2087 c.c. e tutte le più specifiche norme a tutela della sicurezza, incolumità e protezione sociale dei lavoratori, sui luoghi di lavoro ed in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa.<br />	<br />
Ne deriva che il ricorso è da ritenersi infondato atteso che la ricorrente, per essere la quarta nella graduatoria delle offerte graduata non ha interesse a dedurre altre censure verso le altre due imprese (Ecolandia e Pulitem) che la precedono nella stessa graduatoria.<br />	<br />
Quanto all&#8217;interesse strumentale fatto vale nei motivi 16° e 17° il Collegio osserva quanto segue.<br />	<br />
Nel sedicesimo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2 L.R. n. 15/2008 per non avere l&#8217;Amministrazione previsto, né nella lettera d&#8217;invito né tantomeno nel disciplinare e il C.S.A. la prescrizione dell&#8217;obbligo, per l&#8217;aggiudicatario, di aprire un conto corrente nel quale fare confluire tutte le somme relative all&#8217;appalto.<br />	<br />
Il motivo è infondato, poiché l’obbligo per il concorrente, alla stregua di tale norma, di indicare lo specifico numero di conto corrente dedicato per la corresponsione di qualunque somma relativa all’esecuzione del contratto, non è più assistito dalla specifica sanzione della nullità del bando di gara e del pedissequo contratto. Alla precitata legge regionale ha infatti fatto seguito la legge (statale) n. 136/2010 – che deve trovare esclusiva applicazione nel caso di specie, attenendo alla materia della concorrenza invece sottratta, per pacifica giurisprudenza del giudice delle leggi, agli interventi del legislatore regionale -, ed a causa della quale la sua violazione , come ipotesi di (mera) annullabilità dell’atto di indizione di una procedura selettiva fra più operatori economici, non può esser fatta ritualmente valere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ma entro quello, assai più ristretto e non osservato nel caso concreto, di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della lettera d’invito.<br />	<br />
Va respinto infine il 17° motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 87, comma 2, lett. g), e 89, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 &#8211; Mancato aggiornamento del costo del lavoro &#8211; Violazione C.C.N.L. F.I.S.E. &#8211; Assoambiente &#8211; novembre 2010) dato che la valutazione relativa alla stima del costo del lavoro non appare essere in contrasto in misura tale da integrare la violazione di quanto prescritto dal citato art. 87, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006, non risultando essere notevolmente inferiore a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di settore (F.I.S.E./ Assoambiente &#8211; novembre 2010), cui fa riferimento parte ricorrente.<br />	<br />
In relazione a quanto sopra ritenuto e considerato, circa la legittimità dell&#8217;operato della Stazione appaltante, è ovvio che manca il presupposto fondamentale (il danno &#8220;<i>iniuria datum</i>&#8220;) per l&#8217;accoglimento della domanda risarcitoria.<br />	<br />
V) La regolazione delle spese processuali fra le parti va disposta come da dispositivo, tenendo altresì conto di quelle relative alla fase cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) rigetta il ricorso principale; respinge altresì la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente principale.<br />	<br />
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali, nei confronti dell’Amministrazione intimata e delle due società controinteressate ( ECO.S.E.I.B. s.r.l. ed Ecolandia s.r.l.), per un importo complessivo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), più IVA e CPA come per legge, nella misura di euro 1.500,00 complessivi, per ciascuna di esse e senza alcun vincolo di solidarietà attiva fra gli stessi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Agnese Anna Barone, Consigliere<br />	<br />
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.2684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2012-n-2684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2012-n-2684/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.2684</a></p>
<p>F. Bianchi Pres. &#8211; D. Soricelli Est. G. Arcudi (Avv. M.V. Sarra) contro l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di R. Giorgetti (Avv. C. Fedeli) ed E. Turillazzi (Avv. D. Comporti) sulla differenza tra il concorso per professore associato e quello per professore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2012-n-2684/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2012-n-2684/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.2684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Bianchi Pres. &#8211; D. Soricelli Est.<br /> G. Arcudi (Avv. M.V. Sarra) contro l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di R. Giorgetti (Avv. C. Fedeli) ed E. Turillazzi (Avv. D. Comporti)</span></p>
<hr />
<p>sulla differenza tra il concorso per professore associato e quello per professore ordinario e sulla natura della c.d. &ldquo;valutazione comparativa&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Università – Concorso per professore associato e per professore ordinario – Differenze – Maggiore rilevanza dei titoli scientifici nel concorso per l’idoneità a ordinario – Sussistenza	</p>
<p>2. Università – Concorsi per la selezione dei docenti universitari &#8211; “Valutazione comparativa” &#8211; Definizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Tra il concorso per professore associato e quello per professore ordinario vi è una fondamentale differenza, nel senso che, menzionando la normativa la “piena maturità scientifica” (che è concetto diverso dalla “maturità scientifica e didattica” e dalla semplice “maturità scientifica”), nel concorso per l’idoneità a ordinario le Commissioni sono tenute a prendere in esame principalmente i titoli scientifici dei candidati, mentre i titoli didattici e di servizio universitario non sono autonomamente valutabili, ma possono soltanto concorrere a documentare una valida attività di ricerca ed un notevole impegno culturale 	</p>
<p>2. La “valutazione comparativa” prevista nei concorsi per la selezione dei docenti universitari consiste in un confronto tra i giudizi globalmente formulati dalla commissione per ciascun candidato mentre non occorre una puntuale comparazione del curriculum di ciascun candidato con quello di tutti gli altri (una sorta di “confronto a coppie”) dato che, se così fosse, la procedura diventerebbe farraginosa e ingovernabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 2199 del 2011, proposto da </p>
<p>Giovanni Arcudi, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Valerio Sarra, presso il cui studio in Roma, via Alba n. 14, è elettivamente domiciliato;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Raffaele Giorgetti, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiana Fedeli, presso il cui studio in Roma, via Muzio Clementi n. 68, è elettivamente domiciliato;<br />
Emanuela Turillazzi, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Comporti, elettivamente domiciliata in Roma, in corso Vittorio Emanuele II n. 18 presso lo studio del dottor Gian Marco Grez;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto rettorale n. 4448 del 17 dicembre 2010, recante approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/43 presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’ateneo Tor Vergata, della relazione riassuntiva, ivi inclusi i giudizi individuali e collegiali e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi Tor Vergata di Roma e di Raffaele Giorgetti e di Emanuela Turillazzi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso all’esame, il professor Arcudi, premesso di essere in servizio come professore associato presso l’Università degli studi Tor Vergata per la disciplina “medicina legale”, impugna gli esiti della procedura comparativa indetta dalla medesima università per la copertura di un posto di docente ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/43, procedura all’esito della quale sono stati dichiarati idonei con determinazione a maggioranza i controinteressati, professori Giorgetti e Turillazzi.<br />	<br />
2. Egli, in estrema sintesi, l’insufficienza della motivazione dei giudizi espressi dalla commissione e la violazione dei criteri previsti per la valutazione dei <i>curricula</i> dal D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 e dal bando (che sostanzialmente li riproduce).<br />	<br />
3. Resistono al ricorso l’Università degli studi Tor Vergata e i due vincitori, professori Giorgetti e Turillazzi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con l’unico articolato motivo proposto, il ricorrente denuncia che: <br />	<br />
a) i giudizi complessivi della commissione sono sostanzialmente privi di indicazione dell’<i>iter</i> logico seguito e manca nei verbali l’indicazione di qualsivoglia attività di comparazione dei <i>curricula</i> dei candidati; in particolare i giudizi complessivi sono del tutto apodittici perché non sono in alcun modo collegati ai <i>curricula</i> didattici e scientifici e quindi non permettono di individuare quali elementi siano stati ritenuti più o meno qualificanti e quali siano in concreto le ragioni per cui i controinteressati sono stati dichiarati vincitori; identico limite avrebbero i giudizi individuali che parimenti sono privi di valutazione comparativa e sono strutturati in modo da rendere impossibile comprendere quali siano gli elementi su cui essi si basano; in definitiva i giudizi formulati, sia quelli individuali che quelli complessivi, sono privi di quell’espressa considerazione dei parametri normativi indicati dall’articolo 4 del D.P.R. n. 117 citato e della conseguente comparazione; <br />	<br />
b) egli aggiunge che in nessun conto è stato tenuto il fatto che egli è in possesso di due lauree (in giurisprudenza e in medicina e chirurgia) e di diploma di specializzazione in medicina legale (mentre i vincitori sono in possesso della sola laurea in medicina e chirurgia); <br />	<br />
c) contesta altresì che egli può vantare rispetto ai vincitori una più rilevante attività didattica (distribuita su ben 38 anni di insegnamento sempre nello specifico settore della medicina legale, di cui circa 15 come professore associato); al contrario il professor Giorgetti vanta solo sedici anni di attività didattica (di cui solo 3 come professore associato); inoltre egli non ha mai insegnato medicina legale, tantomeno presso una facoltà di medicina e chirurgia; inoltre alla data di presentazione della domanda non aveva ancora ottenuto la riconferma del suo incarico mentre la commissione nella valutazione del <i>curriculum</i> afferma erroneamente che questa era stata ottenuta; analogamente la professoressa Turillazzi – che nella domanda aveva dichiarato di aver svolto 8 anni di attività didattica, di cui 3 come professore associato – ha in realtà documentato meno di 5 anni di insegnamento (di cui meno di 3 come professore associato); in più ella ha insegnato “bioetica” ma solo in alcuni corsi di specializzazione; a fronte di questi dati, che evidenzierebbero una oggettiva prevalenza dei titoli didattici del ricorrente, la valutazione operata dalla commissione si rivela sostanzialmente “tautologica” essendo del tutto priva di una reale considerazione di questi titoli; analoghe censure sono svolte per l’attività assistenziale, con l’aggravante che i vincitori non l’hanno documentata pur avendo la commissione valutato la stessa in termini elogiativi mentre quella pluriennale del ricorrente non ha ricevuto risalto alcuno;<br />	<br />
d) in relazione all’attività svolta all’estero, si evidenzia in ricorso che, a fronte di quella documentata dal ricorrente (che all’inizio della sua carriera ha insegnato in Somalia), i controinteressati non hanno documentato attività alcuna;<br />	<br />
e) quanto al giudizio sulle pubblicazioni, viene denunciato in ricorso che esso è del tutto incongruo; il ricorrente ha infatti documentato di aver pubblicato una monografia in collaborazione e tre lavori a nome singolo (tutti su argomenti di peculiare interesse nell’ambito della medicina legale); a fronte di ciò il professor Giorgetti non ha documentato alcuna monografia o lavoro a nome singolo mentre la professoressa Turillazzi ha documentato solo tre lavori a nome singolo relativi a oggetti non congruenti con la medicina legale; la commissione inoltre non ha proceduto a verificare “analiticamente”, come prescritto, l’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione; tra l’altro, se ciò fosse stato fatto, il ricorrente sarebbe stato favorito dato che il suo nome nei lavori in collaborazione è “quasi sempre” collocato al primo posto; sul punto si evidenzia il carattere apodittico dell’affermazione (che si ritrova nei giudizi di alcuni commissari) circa il fatto che il ricorrente ha pubblicato i suoi lavori su riviste italiane (e che si tratterebbe prevalentemente di lavori di tipo casistico) mentre i vincitori vanterebbero pubblicazioni “di rilevanza eccezionale” per collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità; in realtà i lavori di tipo casistico sono documentati dal ricorrente e dai vincitori nelle medesime quantità e, a parte il lavoro monografico (peraltro già valutato in termini elogiativi dal presidente della commissione in occasione di un diverso concorso) che gli altri candidati non possono vantare, i suoi lavori sperimentali sono in numero almeno pari a quello dei vincitori; in definitiva il ricorrente rileva che la sua attività scientifica è stata ingiustamente svilita tanto più che essa, a differenza di quella dei vincitori che si riferisce anche a argomenti non direttamente inerenti alla medicina legale, è tutta riferibile a questa materia;<br />	<br />
f) viene infine denunciato che i giudizi della maggioranza della commissione – che enfatizzano capacità didattiche, cliniche e organizzative dei vincitori – sono del tutto incongrui dato che essi hanno documentato le relative attività in modo complessivamente modesto, al contrario del ricorrente, che ha invece documentato di aver svolto in modo proficuo attività didattica, attività di ricerca, attività di coordinamento di gruppi di ricerca (essendo coordinatore del dottorato di ricerca), attività assistenziale e anche una pluriennale attività di perito per conto di diversi uffici giudiziari italiani; a titolo esemplificativo si evidenzia come nel giudizio relativo alla professoressa Turillazzi si sottolinea la sua attività di responsabile (dal 2002) del servizio di necroscopia della sezione dipartimentale di medicina legale dell’università di Foggia mentre si omette del tutto di menzionare che il ricorrente dirige dal 1990 l’omologa struttura presso l’Università di Tor Vergata.<br />	<br />
A riprova dell’incongruità delle valutazioni operate e del difetto di motivazione il ricorrente evidenzia come uno dei commissari abbia manifestato un espresso dissenso dai giudizi complessivi relativi a lui e ai due vincitori, esprimendo in particolare una preferenza per il suo <i>curriculum </i>(e per quello dell’altro candidato rispetto al quale aveva manifestato il dissenso dal giudizio formulato dagli altri commissari).<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
3. Ai fini della comprensione delle ragioni della decisione è opportuna una sintetica premessa.<br />	<br />
Come è noto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ha articolato i docenti universitari nella due fasce dei professori ordinari e dei professori associati. In base all’articolo 41 “l&#8217;accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori ordinari, ha luogo mediante pubblici concorsi per titoli su base nazionale, intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati”; in base al successivo articolo 42, invece, il concorso preordinato al reclutamento dei professori associati “è inteso ad accertare l&#8217;idoneità scientifica e didattica del candidato”.<br />	<br />
Come si vede, quindi, nel caso del professore ordinario il requisito da accertare è la “piena maturità scientifica”, mentre nel caso del professore associato viene in rilievo il diverso concetto di “maturità scientifica e didattica”; le disposizioni citate sono state ormai abrogate ma il loro contenuto è confluito, quasi del tutto inalterato, nella disciplina, vigente al tempo dello svolgimento del concorso in contestazione, dell’articolo 3 del d.lg. 6 aprile 2006, n. 164 (“Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 5 della L. 4 novembre 2005, n. 230”), che, nel regolare la “idoneità scientifica nazionale”, per i professori ordinari ha mantenuto il concetto di “piena maturità scientifica” mentre per gli associati fa riferimento al concetto di “maturità scientifica”. Per completare il quadro, il d.lg. n. 164 del 2005 citato è stato abrogato dall’articolo 29, comma 12, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 a “decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 16, comma 2”, cioè dei regolamenti volti a dare attuazione alla “abilitazione scientifica nazionale” istituita da tale articolo; i regolamenti previsti sono in corso di emanazione; in particolare è stato emanato il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 (recante “Regolamento concernente il conferimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per l&#8217;accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell&#8217;articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”) mentre, per quanto concerne il profilo che interessa, esiste una bozza di regolamento recante “criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale” (cui fa riferimento la memoria depositata dalla professoressa Turillazzi e che è agevolmente reperibile sul <i>web</i>) che conferma agli articoli 4 e 5 i due concetti di “piena maturità scientifica” per i docenti ordinari e di “maturità scientifica” per gli associati.<br />	<br />
Al di là delle norme <i>in itinere</i> è comunque chiaro che la presente controversia va risolta sulla base della normativa vigente al tempo del procedimento.<br />	<br />
Ciò premesso, la giurisprudenza amministrativa, chiamata a misurarsi con questa normativa ha chiarito, come evidenziato dalla professoressa Turillazzi, che tra il concorso per professore associato e quello per professore ordinario vi è una fondamentale differenza, nel senso che, menzionando la normativa la “piena maturità scientifica” (che è concetto diverso dalla “maturità scientifica e didattica” e dalla semplice “maturità scientifica”), nel concorso per l’idoneità a ordinario “le Commissioni sono tenute a prendere in esame principalmente i titoli scientifici dei candidati, mentre i titoli didattici e di servizio universitario non sono autonomamente valutabili, ma possono soltanto concorrere a documentare una valida attività di ricerca ed un notevole impegno culturale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960). In altri termini il principale oggetto di valutazione è la complessiva attività scientifica svolta dai candidati, in particolare verificando la sua coerenza con il settore scientifico-disciplinare e valutando nelle linee di ricerca di ciascun candidato originalità, innovatività, rigore metodologico, continuità dell’impegno e rilevanza dei risultati raggiunti all’interno della comunità scientifica; ciò non significa che gli altri elementi (vale a dire la carriera universitaria, l’attività didattica, l’attività assistenziale etc. …) non debba essere oggetto di valutazione, dato che la necessità di questa valutazione è espressamente prevista dalla legge, ma che a questi elementi non possa essere attribuito un rilievo determinante.<br />	<br />
Va poi aggiunto, in relazione alla circostanza che nel ricorso si fa sistematicamente riferimento alla mancanza di una valutazione comparativa del <i>curriculum</i> dei candidati, che la giurisprudenza consolidata ha chiarito che la “valutazione comparativa” prevista nei concorsi per la selezione dei docenti universitari consiste in un confronto tra i giudizi globalmente formulati dalla commissione per ciascun candidato mentre non occorre una puntuale comparazione del <i>curriculum</i> di ciascun candidato con quello di tutti gli altri (una sorta di “confronto a coppie”) dato che, se così fosse, la procedura diventerebbe farraginosa e ingovernabile (in questo senso Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708)<br />	<br />
4. Se si muove da queste coordinate, che corrispondono alla normativa vigente al tempo della procedura e allo stato della giurisprudenza, le censure del ricorrente si rivelano infondate.<br />	<br />
4.1. Per quanto riguarda il profilo della insufficienza della motivazione, infatti, posto che non è richiesta una puntuale comparazione del <i>curriculum </i>del singolo candidato con quello degli altri, i giudizi complessivi (per quanto formulati a maggioranza) risultano legittimi, pur nella loro sintesi. Se infatti si considerano i giudizi della maggioranza ci si avvede che essi sono correttamente proiettati alla individuazione del profilo richiesto dalla normativa (cioè il livello di piena maturità scientifica dei candidati); essi quindi legittimamente si incentrano soprattutto sul profilo della originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica e sull’impatto di tale ricerca sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, evidenziando il profilo della coerenza con il settore e non tralasciando (seppur lasciandole per così dire sullo sfondo) le attività didattiche e assistenziali. In questa prospettiva i due vincitori sono indicati come i candidati di maggiore spessore scientifico, con una valutazione che non è scalfita dalle censure del ricorrente, mentre, nel caso di quest’ultimo, il suo spessore scientifico è indicato come inferiore pur riconoscendosi le sue capacità didattiche, cliniche e organizzative (cui, per le ragioni già viste, in una procedura di selezione di un docente universitario ordinario, non può attribuirsi un rilievo prevalente).<br />	<br />
Lo stesso giudizio dissenziente non smentisce, a ben vedere, il giudizio della maggioranza circa il maggior spessore scientifico dei vincitori.<br />	<br />
Anzitutto le valutazioni del commissario dissenziente mettono sostanzialmente sullo stesso piano “personalità scientifica”, “impegno didattico” e “attività organizzativa” (e infatti i suoi giudizi individuali sono costantemente articolati in queste tre componenti e nel verbale della seduta in cui si è svolta la votazione finale egli ha anche dichiarato che nei concorsi universitari “la valutazione dell’attitudine scientifica risulta prevalente per i concorsi a ricercatore universitario, la valutazione dell’attitudine didattica per quelli a professore di seconda fascia e l’attitudine organizzativa per quelli di prima fascia”); di conseguenza essi finiscono con il mettere sullo stesso piano elementi che, in base alla normativa, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, si pongono su piani diversi.<br />	<br />
4.2. Infondate quindi sono le censure incentrate sul mancato rilievo attribuito al possesso della doppia laurea e alla maggiore esperienza didattica del ricorrente; si tratta infatti di elementi cui non può essere attribuito un rilievo determinante (soprattutto per quel che concerne il possesso della seconda laurea). Parimenti di scarso rilievo è il profilo relativo all’attività all’estero dato che nei giudizi complessivi relativi al ricorrente (che all’estero ha svolto solo attività didattica e in epoca remota) e dei vincitori non si menzionano attività di ricerca svolte all’estero (per il solo professor Giorgetti nella “sintesi curriculare” si menzionano soggiorni di studio all’estero).<br />	<br />
4.3. Per quanto riguarda infine il profilo relativo alla valutazione delle pubblicazioni non si rinvengono elementi di irragionevolezza nel giudizio della maggioranza che evidenzia, relativamente ai vincitori, come la loro produzione sia di notevole originalità e rigore metodologico e come la stessa abbia avuto un notevole impatto sulla comunità scientifica; tra l’altro, benché il giudizio non sia stato condiviso da uno dei commissari, non può non evidenziarsi come tale commissario, nel formulare il suo giudizio individuale sui vincitori, abbia riconosciuto come i loro lavori &#8211; pubblicati da riviste a diffusione internazionale &#8211; rivelino elementi di originalità e innovatività, anche se poi nel giudizio complessivo i vincitori sono qualificati come docenti in evoluzione meritevoli di “futuro apprezzamento”. E’ anche interessante notare come il giudizio del commissario dissenziente sul ricorrente – pur evidenziando “continuità e originalità di interessi e di applicazione” nella produzione scientifica – riconosca che si tratta di produzione che ha avuto circolazione prevalentemente nel nostro paese, pur essendo stata edita “su riviste a ampia circolazione” e quindi, sia pure implicitamente, riconosce che i lavori dei vincitori hanno avuto un maggiore impatto sulla comunità scientifica nazionale e internazionale rispetto a quelli del ricorrente. <br />	<br />
In definitiva, se si tiene presente che la valutazione del commissario dissenziente pone sostanzialmente sullo stesso piano la produzione scientifica, l’attività didattica e l’attitudine organizzativa (ritenendo da quel che si legge nel verbale del 24 dicembre 2010 che quest’ultimo elemento abbia valore prevalente nei concorsi per docente di prima fascia), può ritenersi che la “distanza” reale tra i giudizi della maggioranza, maggiormente orientati a cogliere l’aspetto dello “spessore scientifico” dei candidati, e quelli del commissario dissenziente non sia così notevole come sostenuto dal ricorrente (che molto enfatizza questi profili nella sua ultima memoria).<br />	<br />
5. Conclusivamente il ricorso è infondato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione III, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2012-n-2684/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2012 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2684</a></p>
<p>Pres. ff A. Maggio; Est. G. Rovelli Sindacato Nazionale Giornalai d&#8217;Italia Sinagi (avv.ti A. Ingianni, G. M. Lauro, C. Savona) c/ Comune di Assemini (n.c.) sul procedimento di adozione del piano di localizzazione dei punti vendita di cui al D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 Commercio ed industria &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ff A. Maggio; Est. G. Rovelli<br /> Sindacato Nazionale Giornalai d&#8217;Italia Sinagi (avv.ti A. Ingianni, G. M. Lauro, C. Savona) c/ Comune di Assemini (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul procedimento di adozione del piano di localizzazione dei punti vendita di cui al D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio ed industria &#8211; Autorizzazione commerciale – Piani di localizzazione dei punti vendita per la diffusione della stampa quotidiana e periodica – Adozione – Procedura di consultazione delle organizzazioni sindacali ex artt. 6, D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 e 5, L.R.S. 15 luglio 1986 n. 49 &#8211; Omissione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica che non sia stato preceduto, ex artt. 6, D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170, e 5, L.R.S. 15 luglio 1986 n. 49, dalla consultazione delle organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni regionali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, ove presenti nell&#8217;Isola</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2009, proposto da:<br />
<b>Sindacato Nazionale Giornalai d&#8217;Italia Sinagi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Ingianni, Giovanni Maria Lauro, Cecilia Savona, con domicilio eletto presso Giovanni Maria Lauro in Cagliari, via Salaris n. 29; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Assemini</b> in persona del Sindaco p.t.; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del vigente piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica (redatto ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170) nella circoscrizione territoriale del Comune resistente nelle parti lesive nonché della deliberazione con la quale il Comune di Assemini ha approvato il piano medesimo; nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone il Sindacato ricorrente di essere venuto a conoscenza del fatto che nel Comune di Assemini è vigente il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica, redatto ai sensi del d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170.<br />	<br />
Il Piano, pur non conosciuto dal ricorrente nei contenuti, è stato impugnato per vizi che attengono al suo procedimento di approvazione. <br />	<br />
Lamenta infatti il Sinagi che gli atti impugnati sarebbero stati adottati in palese violazione di legge poiché l’Amministrazione, mancando di consultare preventivamente il Sindacato, avrebbe impedito allo stesso di perseguire i propri fini istituzionali di tutela degli interessi collettivi della categoria dei rivenditori.<br />	<br />
Gli atti sarebbero quindi censurabili per violazione dell’art. 5 L.R. 15.07.1986 n. 49 .<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 29.07.2009, questa Sezione adottava ordinanza n. 74/2009 con la quale venivano disposti incombenti istruttori.<br />	<br />
L’ordinanza non veniva eseguita dal Comune.<br />	<br />
Alla successiva camera di consiglio del 30.09.2009 veniva adottata nuova ordinanza n. 84/2009 con la quale si rinnovavano le statuizioni del precedente provvedimento non eseguito.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4.11.2009, udito il difensore del Sindacato ricorrente e tenuto conto della documentazione depositata dal Comune in data 21.10.2009, in esecuzione dell’ordine di questo Giudice, il ricorso veniva trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />	<br />
Una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento è utile ai fini di una migliore comprensione della vicenda controversa che è, invero, di agevole soluzione. <br />	<br />
L’art. 5 della L.R. 49 del 1986 che disciplina l’attività di vendite di giornali e riviste stabilisce, tra l’altro, che i piani comunali sono adottati dai comuni sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni regionali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori ove presenti nell&#8217;Isola, che devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Sindaco con unita la proposta di piano.<br />	<br />
Tale disposizione, non abrogata, non si pone in contrasto con le successive norme di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di cui al d.lgs. n. 170 del 2001. Essa anzi prevede garanzie partecipative perfettamente sovrapponibili al sistema strutturato dal d.lgs. sopra citato che prevede all’art. 6 comma 1 lettera a) che:<br />	<br />
1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:<br />	<br />
a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori”.<br />	<br />
Il Comune, in definitiva, deve formulare il Piano di localizzazione dei punti di vendita tenuto conto di tutti gli elementi relativi alla situazione di fatto esistente sul territorio indicati negli artt. 2 e 6, comma 1, lett. b, del suddetto Decreto legislativo e, consultate le associazioni di categoria più rappresentative indicate nella lett. a del comma 1, dell&#8217;art. 6, del medesimo Decreto legislativo. <br />	<br />
In sede di formazione di tale atto di pianificazione il Comune esercita il proprio potere discrezionale rispetto alla localizzazione delle strutture di rivendita ed ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e proprio a tal fine deve acquisire e valutare gli elementi di fatto indicati dalla norma, nonché acquisire e valutare le considerazioni degli organismi rappresentativi di categoria.<br />	<br />
Nel caso che occupa il Collegio, la violazione di legge lamentata dal Sindacato ricorrente è palese, posto che il SI.NA.GI. non è stato consultato in sede di redazione del Piano di localizzazione, come risulta dalla stessa relazione del responsabile dell’area amministrativa del Comune e dagli atti allegati, acquisiti agli atti di causa in virtù dell’ordinanza istruttoria n. 84/2009 emessa da questa Sezione.<br />	<br />
Il Sindacato ricorrente, peraltro, aveva debitamente rappresentato al Comune di Assemini la questione della mancata consultazione chiedendo un intervento in autotutela.<br />	<br />
Il Comune non ha ritenuto di riscontrare l’istanza dell’odierno ricorrente, debitamente pervenuta all’Ente come risulta dalla ricevuta di ritorno della racc. a.r. depositata agli atti del giudizio (documento n. 6 allegato al ricorso).<br />	<br />
La violazione di legge è, in definitiva evidente (violazione dell’art. 6 d.lgs. 170 del 2001 e dell’art. 5 L.R. 49 del 1986).<br />	<br />
Trattandosi di violazione di carattere procedurale consistente nella mancata consultazione di un associazione di categoria che doveva essere obbligatoriamente interpellata, va precisato che la posizione della associazione deve essere considerata analogamente a quella di soggetto cui l’atto doveva essere comunicato individualmente.<br />	<br />
Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento. <br />	<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 5.000/00 (cinquemila/00). <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente FF<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2684/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2684/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2684/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2684</a></p>
<p>Va sospesa l’esecuzione della sentenza che annulla il rinnovo senza gara di un servizio riscossione tributi, poiche’ da un lato il controinteressato (ricorrente in primo grado) non potrebbe trarre vantaggio immediato dalla sentenza, dall’altro prevale l’interesse pubblico alla continuita’ del servizio di riscossione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2684/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2684/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esecuzione della sentenza che annulla il rinnovo senza gara di un servizio riscossione tributi, poiche’ da un lato il controinteressato (ricorrente in primo grado) non potrebbe trarre vantaggio immediato dalla sentenza, dall’altro prevale l’interesse pubblico alla continuita’ del servizio di riscossione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2684/07<br />
Registro Generale:2484/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />  Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Caro Lucrezio Monticelli<br /> Cons. Aniello Cerreto Est.<br /> <br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Maggio 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dal:<br />
<b>COMUNE DI MONTALBANO JONICO </b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  FRANCESCO CALCULLIcon domicilio  eletto in RomaVIALE DELLE MILIZIE, 76 presso il DR. BOTZIOS STUDIO DONNANGELO &#038; ASSOCIATI </p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>IPE S.P.A.</b>rappresentata e difesa dall’Avv.  PIETRO DI BENEDETTOcon domicilio  eletto in RomaVIA CICERONE, 28presso l’Avv. PIETRO DI BENEDETTO<br />
la <b>RITRIMAT S.P.A.</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv.  GIACOMO MARCHITELLIcon domicilio eletto in RomaVIA STAMIRA, 74presso l’Avv.ssa  MARCELLA SCHIROSA<br />
per la riforma,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  BASILICATA  &#8211; POTENZA  9/2007 , resa tra le parti, concernente CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE   IMPOSTE ICI –TARSUARITRIMAT S.P.A..<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  IPE S.P.A.<br />  RITRIMAT S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Aniello Cerreto  e uditi,  altresì, per le    parti gli Avv.ti Calculli, Di Benedetto e Pafundi, per delega dell’Avv. Marchitelli;<br />
Considerato che il ricorrente originario non potrebbe conseguire un vantaggio diretto dall’esecuzione della sentenza di accoglimento;<br />
Ritenuta la prevalenza dell’interesse pubblico alla continuità del servizio di riscossione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2484/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Maggio 2007</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2684/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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