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	<title>2668 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2668 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2011 n.2668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2011-n-2668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2011-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2011 n.2668</a></p>
<p>Non va accordata tutela cautelare (ma va fissato il merito a breve) avverso il decreto ministeriale di revoca delle agevolazioni (del novembre 2010), ex L. n. 488/1992 (Ottavo Bando) concesse in via provvisoria nella misura di € 657.367 con decreto n. 94387 del 9 aprile 2001, ne&#8217; avverso il recupero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2011-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2011 n.2668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2011-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2011 n.2668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accordata tutela cautelare (ma va fissato il merito a breve) avverso il decreto ministeriale di revoca delle agevolazioni (del novembre 2010), ex L. n. 488/1992 (Ottavo Bando) concesse in via provvisoria nella misura di € 657.367 con decreto n. 94387 del 9 aprile 2001, ne&#8217; avverso il recupero delle somme medio tempore erogate, ne&#8217; avverso l&#8217;incameramento della cauzione. La revoca si fonda sullo scostamento negativo degli indicatori occupazionali e ambientali, previsti ai sensi dell’art 6 comma 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n.527, accertato dalla banca concessionaria (BNL) in misura percentuale superiore alle soglie di accettabilità rispetto ai dati considerati ai fini della collocazione in graduatoria. La stessa banca concessionaria ha sollecitato, nel 2009, la trasmissione, da parte della società beneficiaria dell’agevolazione finanziaria, di dati indispensabili al monitoraggio degli indicatori in argomento, per l’anno di regime 2005; considerato che l’atto di autotutela costituisce esito vincolato in presenza di una rilevante divergenza tra i dati forniti dall’impresa ai fini della collocazione in graduatoria e quanto è stato riscontrato in sede di screening circa la veridicità dei dati medesimi; inoltre, l’atto di revoca è coerente ai criteri e alle modalità che la P.a. di settore ha predeterminato in ossequio all’art 12 della legge 7 agosto 1990 n.241 , in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici; inoltre, per quel che concerne l’indicatore occupazionale, la società ricorrente non offre elementi sufficienti a contestare adeguatamente, sul piano probatorio, le risultanze dell’accertamento compiuto dalla banca concessionaria, limitandosi a far valere argomentazioni di carattere probabilistico in ordine alla perdurante possibilità di posizionarsi utilmente in graduatoria, pur dopo l’attribuzione ad essa di un punteggio inferiore in seguito alla verifica dello scostamento negativo in argomento; infine, per quanto attiene all’indicatore ambientale, ciò che viene in rilievo sul punto è la oggettiva divergenza tra la dichiarazione della ricorrente di aderire al sistema di gestione ambientale del ciclo produttivo conforme al regolamento “EMAS” (reg.CEE n.1836/93), il che le ha consentito di conseguire ben 10 punti ai fini della collocazione in graduatoria, e la stessa autodichiarazione trasmessa alla banca concessionaria “di non essere certificata EMAS (1836/93 o UNI EN ISO 14001 non avendo realizzato siti produttivi o processi aziendali che abbiano un impatto ambientale tali da richiedere una delle succitate certificazioni”; per quanto sopra evidenziato, sembra emergere un profilo di criticità nell’affidamento riposto dal Ministero concedente sulla attendibilità dei dati forniti ai fini della erogazione del contributo economico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02668/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04213/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4213 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ligi Tecnologie Medicali S.p.A., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, non costituito in giudizio;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia – sezione staccata di Lecce, sezione I n. 00233/2011, resa tra le parti, concernente recupero somme erogate &#8211; agevolazioni finanziarie	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Caggiula per delega di Sticchi Damiani.;	</p>
<p>Considerato che le ragioni della società ricorrente possono essere tutelate attraverso una rapida fissazione nel merito del ricorso, anche in ragione del lungo tempo trascorso tra l’erogazione del contributo e la sua revoca.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4213/2011) ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia tra smessa al Tar.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.2668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-12-2010-n-2668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-12-2010-n-2668/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.2668</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio C.L.C. s.c. a r.l. (avv.ti G. Tafuri ed E. Vargiu) c/ Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.) (avv. C. Murgia); Commissione di gara nell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia nei locali relativi alla sede di Oristano; Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano (Avv. Distr.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-12-2010-n-2668/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.2668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-12-2010-n-2668/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.2668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Ravalli;<i> Est. </i>A. Maggio<br /> C.L.C. s.c. a r.l. (avv.ti G. Tafuri ed E. Vargiu) c/ Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.) <br />(avv. C. Murgia); Commissione di gara nell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia nei <br />locali relativi alla sede di Oristano; Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano (Avv. Distr. St.)<br /> e nei confronti di Impresa di Pulizie “M. D.” (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza del mancato rispetto delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro nel giudizio di anomalia delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Anomalia delle offerte – Giudizio di verifica – Costo del lavoro – Tabelle ministeriali – Inosservanza – Riflessi sulla congruità dell’offerta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;offerta non può ritenersi senz’altro anomala, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle dette tabelle ministeriali, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia significativa e palesemente ingiustificata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 281 del 2002, proposto da: 	</p>
<p><b>C.L.C. s.c. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Tafuri ed Emanuela Vargiu, e domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.)</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Costantino Murgia, presso il cui studio in Cagliari, viale Bonaria n. 80, è elettivamente domiciliata;	</p>
<p><b>Commissione di gara</b> nell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia nei locali relativi alla sede di Oristano; <br />	<br />
<b>Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23, è legalmente domiciliata; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Impresa di Pulizie “M. D.”</b>, non costituita in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del provvedimento con cui è stata aggiudicata alla impresa di pulizie “Musu Domenico” la gara per l&#8217;affidamento biennale del servizio di pulizia dei locali dell&#8217;A.R.S.T. ubicati a Oristano.<br />	<br />
della convalida apposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano sulla tabella relativa al costo della manodopera presentata dalla controinteressata;<br />	<br />
del bando di gara, della lettera d’invito e dei verbali di gara;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del 24 novembre 2010 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato E. Vargiu per la ricorrente, l’avvocato C. Murgia, per l’A.R.S.T. e l’avvocato dello stato G. Tenaglia, per l’amministrazione statale.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Co.La.Coop. s.c. a r.l., ha partecipato alla gara bandita dall’Azienda Regionale Sarda Trasporti (A.R.S.T.) per l’affidamento biennale del servizio di pulizia dei locali relativi alla sede di Oristano, classificandosi al secondo posto dietro l’impresa di pulizia “Musu Domenico”, alla quale è stato aggiudicato il contratto.<br />	<br />
Ritenendo provvedimento di aggiudicazione e ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, la Co.La.Coop. li ha impugnati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.<br />	<br />
1) L’offerta della controinteressata è anomala, in quanto espone costi di manodopera inferiori a quelli previsti nelle apposite tabelle ministeriali, ma ciononostante non è stata sottoposta a verifica.<br />	<br />
La stazione appaltante ha, quindi, violato la lettera d’invito, nonché l’art. 1 della L. n. 327/2000, che le imponevano di verificare l’eventuale anomalia della proposta.<br />	<br />
E del resto la lettera d’invito prescriveva che i concorrenti presentassero, a pena di esclusione, una tabella analitica, vidimata dal Ministero del Lavoro, relativa al costo del personale.<br />	<br />
Nell’offerta dell’impresa Musu nessuno degli importi retributivi è corretto e mancano le voci fiscali, previdenziali e contributive. <br />	<br />
Nello specifico l’aggiudicataria:<br />	<br />
&#8211; ha invocato i benefici di cui all’art. 8 comma 9, della L. 407/1990, ma di questi non può godere perché la norma si applica soltanto in relazione al personale disoccupato da almeno 24 mesi, mentre in base all’art. 4 del C.C.N.L. di categoria l’impresa c<br />
&#8211; ha presentato un’offerta che si discosta molto dalla tabella allegata al D.M. 7/11/2001, atteso che sono inferiori gli oneri aggiuntivi, il TFR, la rivalutazione e l’IRAP, mentre non è stato calcolato l’importo relativo al fondo di previdenza complement<br />
L’impresa ha inoltre ipotizzato un numero di ore lavorabili di gran lunga superiore a quelle indicate nella citata tabella ministeriale. <br />	<br />
2) Laddove la lettera d’invito fosse da interpretare nel senso che la presentazione di un’offerta difforme dai valori ufficiali espressi nelle apposite tabelle ministeriali, non comporta l’esclusione dalla gara, sarebbe la lettera d’invito stessa ad essere illegittima e per questa ipotesi subordinatamente la si impugna.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24/11/2010 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il primo motivo è infondato. <br />	<br />
Occorre innanzitutto puntualizzare che, diversamente da quanto l’odierna istante sostiene, la lettera d’invito non prevedeva che i concorrenti, unitamente all’offerta, dovessero presentare, a pena di esclusione, una “tabella analitica del costo orario del personale”. <br />	<br />
Come emerge dal chiaro tenore della suddetta lettera d’invito, la sanzione dell’esclusione riguardava soltanto l’inosservanza delle modalità di confezionamento della busta contente l’offerta e la mancata apposizione sullo stesso plico della dicitura “offerta pulizia locali ARST Oristano”.<br />	<br />
La lex specialis della gara stabiliva che laddove le offerte fossero risultate basse in modo anomalo rispetto alla prestazione la stazione appaltante avrebbe proceduto, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 158/1995, a verificare la composizione delle offerte e avrebbe potuto richiedere per iscritto all’offerente le necessarie giustificazioni, escludendo quelle proposte in relazione alle quali le spiegazioni fornite dall’impresa non fossero risultate esaurienti. <br />	<br />
Orbene, il richiamato art. 25 del D. Lgs. 17/3/1995 n. 158, rimette alla valutazione discrezionale del soggetto aggiudicatore la verifica delle offerte basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, tanto per quel che riguarda la misura degli scostamenti, quanto per quel che riguarda il numero delle offerte presentate.<br />	<br />
La norma, pertanto, non impone alla stazione appaltante di procedere necessariamente e senz’altro, alla verifica di congruità, essendo rimessa la scelta, sul punto, al suo apprezzamento discrezionale (Cons. Stato, V Sez., 23/8/2006 n. 4947). <br />	<br />
L’art. 1 della L. 7/11/2000 n. 327 dal canto suo, stabilisce che nella “predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale …”.<br />	<br />
E nel caso di specie, come emerge dal verbale in data 11/12/2001, la Commissione aggiudicatrice ha compiuto siffatta valutazione nei riguardi dell’offerta che presentava il maggior ribasso, ossia quella dell’impresa Musu. <br />	<br />
La ricorrente contesta ancora i costi relativi alla manodopera esposti dall’aggiudicataria, ma anche questa censura risulta priva di pregio.<br />	<br />
Difatti, l&#8217;art. 1 della citata L. n. 327/2000, non si propone di determinare una misura del costo del lavoro, rilevante agli effetti degli appalti pubblici, in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi, ma si limita a disporre che nelle gare d&#8217;appalto di servizi, debbano essere dichiarate anomale le offerte “che si discostino in modo evidente” (art. 1, comma 4) dai parametri ivi indicati, tra i quali il costo del lavoro, accertato mediante le relative tabelle ministeriali (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 2/11/2002, n. 6415).<br />	<br />
Ed il D.M. 7/11/2001 (relativo al settore dei servizi di pulizia), applicabile ratione temporis all’odierna fattispecie, dichiara che il costo del lavoro specificato nelle tabelle al medesimo allegate, costituisce un dato medio, suscettibile, come tale, di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie (cfr. Cons. Stato, VI Sez. 7/10/2008 n. 4831, V Sez. 9/6/2008 n. 2835).<br />	<br />
Dal che discende che l&#8217;offerta non possa ritenersi senz’altro anomala, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle dette tabelle ministeriali, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia significativa e palesemente ingiustificata. <br />	<br />
Nel caso di specie, le censure della ricorrente non sono idonee ad evidenziare nell’offerta dell’aggiudicataria uno scostamento evidente o palesemente ingiustificato dei dati forniti rispetto alle più volte citate tabelle ministeriali.<br />	<br />
Ed invero, contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, né la lex specialis della gara, né l’art. 4 del C.C.N.L. relativo al settore dei servizi di pulizia precludevano all’aggiudicataria di avvalersi, così come dalla stessa indicato in offerta, degli sgravi contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29/12/1990 n. 407.<br />	<br />
In rimo luogo la lex specialis della gara non conteneva alcuna clausola che imponesse all’aggiudicatario di riassorbire il personale impiegato nel servizio dal precedente appaltatore. <br />	<br />
In secondo luogo, un orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, ha affermato che il citato art. 4 del C.C.N.L. di categoria non attribuisce ai lavoratori già utilizzati nell’espletamento del servizio alcun diritto soggettivo diretto e immediato ad essere assunti alle dipendenze della nuova impresa aggiudicatrice dell&#8217;appalto, sulla quale per converso non grava alcun obbligo di tal fatta (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 13/12/1999, n. 14001, TAR Puglia – Bari, 20/6/2007 n. 1572, TAR Marche 16/5/2006 n. 336).<br />	<br />
In ogni caso, anche laddove potesse ipotizzarsi l’esistenza in capo all’aggiudicataria di un obbligo di assumere il personale già operante per la precedente impresa, la sua eventuale inosservanza potrebbe rilevare solo in sede di esecuzione del contratto di appalto e non certo con riguardo alla precedente fase di gara in cui l&#8217;offerta deve essere valutata.<br />	<br />
Quanto all’omessa indicazione dell’importo (£ 48.000) afferente al fondo di previdenza complementare, è sufficiente rilevare che, come emerge dalla stessa tabella allegata al D. M. 7/11/2001, tale costo è “condizionato all&#8217;operatività del relativo fondo” e nel caso di specie la detta operatività non è stata dimostrata.<br />	<br />
Dalle considerazioni più sopra svolte in ordine alla corretta funzione da attribuire alle tabelle ministeriali di cui alla L. n. 327/2000 e alla reale portata delle stesse, discende de plano l’infondatezza dell’ultimo motivo di gravame.<br />	<br />
Il ricorso, sotto il profilo impugnatorio va quindi respinto, con conseguente reiezione anche della domanda risarcitoria.<br />	<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />
Grazia Flaim, Consigliere 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2010</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2005-n-2668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2005-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2668</a></p>
<p>Pres. Venturini; Est. Scola sulla giurisdizione del giudice contabile in caso di ricorso per ottemperanza ad una sentenza emessa dalla Corte dei Conti Giurisdizione e competenza – Giudizio di ottemperanza nei confronti di una sentenza della Corte dei Conti – Giurisdizione del giudice amministrativo – Insussistenza. Ai sensi dell’art. 10</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2005-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-25-5-2005-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini; Est. Scola</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice contabile in caso di ricorso per ottemperanza ad una sentenza emessa dalla Corte dei Conti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Giudizio di ottemperanza nei confronti di una sentenza della Corte dei Conti – Giurisdizione del giudice amministrativo – Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 10 legge 21 luglio 2000,il giudizio di ottemperanza concernente una sentenza di una Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è di cognizione del medesimo giudice contabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in ottemperanza n. 10730/2004, proposto da:<br />
&#8211; <b>PAGLIARULO Michele</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Muzio Clementi n. 68, Roma;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;</p>
<p>per l’esecuzione<br />
della decisione della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Puglia, 26 giugno 1997 n. 109, resa inter partes e concernente il trattamento pensionistico con adeguamenti annuali ex legge 19 febbraio 1981 n. 27 e benefici combattentistici ex legge 24 maggio 1970 n. 336 computati sulla retribuzione di Presidente di Sezione di Cassazione.</p>
<p>	Visto il ricorso in ottemperanza con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 5 aprile 2005, il Consigliere Aldo SCOLA;<br />
Uditi, altresì, per la parti, l&#8217;avv. Tommaso Palermo e l’Avvocato dello Stato Massimo Bachetti;  <br />    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con la decisione di cui in epigrafe l’attuale ricorrente si  vedeva riconoscere  il diritto agli incrementi pensionistici ivi indicati, ma detta pronuncia non veniva eseguita dal Ministero della Giustizia, neppure dopo apposito atto di diffida e di messa in mora: donde il presente ricorso in ottemperanza, proposto dal Pagliarulo per ottenere l’integrale esecuzione della citata sentenza contabile (passata in giudicato grazie alla pronuncia 11 maggio 1999 n. 90 della Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale d’appello, <i>recante declaratoria</i> <i>d’inammissibilità di quest’ultimo</i>.<br />	<br />
	L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al ricorso ed, all’esito della pubblica udienza di discussione, la vertenza passava in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>
</b>Il ricorso è <i>inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo</i>, trattandosi di un giudizio di ottemperanza concernente una sentenza di una Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, che l’art. 10, legge 21 luglio 2000, attribuisce alla cognizione del medesimo giudice contabile, in tal modo innovando rispetto al pregresso sistema di riparto in materia di esecuzione del giudicato. <br />
Conclusivamente, il ricorso in ottemperanza dev’essere dichiarato <i>inammissibile</i>, come sopra precisato, mentre le spese del relativo giudizio (per un totale di <i>2500/00 euro</i>, in favore del Ministero della Giustizia, più spese generali ed accessorie) si liquidano a carico del ricorrente, Michele Pagliarulo, come precisato in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV):<br />
&#8211;	<b>dichiara il ricorso in ottemperanza inammissibile </b>per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;<br />	<br />
&#8211;	<b>condanna </b>Michele Pagliarulo a rifondere al Ministero della Giustizia tutti gli oneri del presente giudizio, liquidati in complessivi<i> euro duemilacinquecento/00</i>, più spese accessorie e generali;<br />	<br />
&#8211;	<b>ordina </b>che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 5 aprile 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Presidente					Lucio  VENTURINI<br />	<br />
Consigliere	rel. est.			Aldo    SCOLA	<br />	<br />
Consigliere					Anna   LEONI<br />	<br />
Consigliere					Carlo   SALTELLI<br />	<br />
Consigliere					Carlo  DEODATO 																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
25-mag-05</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2668</a></p>
<p>Elezioni &#8211; accettazione contrassegno presentato dalla lista verdi verdi per elezioni provinciali – facile confondibilita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – Ordinanza sospensiva del 27 maggio 2004 n. 679 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2668/2004Registro Generale:5272/2004 Il Consiglio di Stato in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; accettazione contrassegno presentato dalla lista verdi verdi per elezioni provinciali – facile confondibilita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – <a href="/ga/id/2004/6/4279/g">Ordinanza sospensiva del 27 maggio 2004 n. 679</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2668/2004<br />Registro Generale:5272/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti Est.<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LANZA SERAFINO IN PR. E Q. DEPOSIT. CONTR. FEDERAZ. VERDI PACE</b> rappresentato e difeso da: Avv. LUCA DI RAIMONDO con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50 presso LUCA DI RAIMONDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE CENTRALE C/O CORTE APPELLO DI TORINO</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO FEDELI con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO FEDELI con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>LISTA “VERDI VERDI”</b> non costituitosi; <b>PROVINCIA DI TORINO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: Sezione II n. 679/2004 , resa tra le parti, concernente ACCETTAZIONE CONTRASSEGNO PRESENTATO DALLA LISTA VERDI VERDI PER ELEZ. PROV.LI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigettodella domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) MINISTERO DELL&#8217;INTERNO UFFICIO ELETTORALE CENTRALE C/O CORTE APPELLO DI TORINO<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati L. Di Raimondo ed E. Rabino;</p>
<p>Considerato che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare in quanto il simbolo prodotto dalla lista Verdi Verdi sia per il suo impianto complessivo (cerchio diviso in due parti), sia per la dicitura principale “Verdi”, posta nella parte inferiore, sia per le figure ed i colori adoperati nella parte superiore che raffigurano il sole, appare facilmente confondibile con il simbolo Verdi per la pace.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5272/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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