<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2666 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2666/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2666/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 18:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2666 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2666/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.2666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.2666</a></p>
<p>Collegio Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino Parti Soc Stella &#8217;81 S.p.A. (Avv. ti Barbara Piccini, Giuliano Dalfini) Fallimento Stella &#8217;81 (Avv. Giuliano Dalfini) Agea (non costituita in giudizio) Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato Sulle offerte riconducibili al medesimo centro decisionale e sull&#8217;onere probatorio ricadente in capo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.2666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Morabito, Est. Gatto Costantino Parti Soc Stella &#8217;81 S.p.A. (Avv. ti Barbara Piccini, Giuliano Dalfini) Fallimento Stella &#8217;81 (Avv. Giuliano Dalfini) Agea (non costituita in giudizio) Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Sulle offerte riconducibili al medesimo centro decisionale e sull&#8217;onere probatorio ricadente in capo al concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Medesimo centro decisionale &#8211; Onere probatorio &#8211; Ricade in capo al concorrente &#8211; Non assolto &#8211; Esclusione &#8211; Legittima</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nell&#8217;ottica di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato, è legittima l&#8217;esclusione di due imprese le cui offerte siano riconducibili alla medesima persona fisica. La ratio di cui all&#8217;art. 11, c. 3, del Regolamento CE 562/2000 è, infatti, quella di evitare speculazioni che possano falsare la situazione reale del mercato. Ricade sulla parte interessata l&#8217;onere di fornire una prova contraria circa l&#8217;insussistenza concreta di un collegamento o di una qualsiasi influenza reciproca tra i soggetti giuridici contestati.</em></div>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p>Pubblicato il 28/02/2019</p>
<p>N. 02666/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00290/2005 REG.RIC.</p>
<p>N. 08042/2018 REG.RIC.</p>
<p>N. 10333/2018 REG.RIC.</p>
<p><strong>FATTO</strong></p>
<p>Con il ricorso nr. 290/2005, la società ricorrente espone di aver partecipato ad una gara per la fornitura di carni bovine (in esecuzione del Regolamento CE n. 2734/2000, indetta il 23 gennaio 2001 con atto n. 260), che si aggiudicava con provvedimento del 29.01.2001 (“…tenuto conto del prezzo massimo di acquisto e del coefficiente di riduzione fissati dalla Commissione sul quantitativo di carne indicato”); nella data indicata come “20.02.2001” provvedeva alla consegna di 88.376 tonnellate di carne bovina. Tuttavia, riferisce, con nota 808 del 16.2.2001 l’AGEA comunicava alla società che l’offerta doveva ritenersi rifiutata “ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CE n. 562/00” in quanto risultava “accertato che la ditta Stella ’81 e la ditta Salumificio di Verona, altra partecipante alla gara, non sono indipendenti tra di loro dal punto di vista della direzione, del personale e della gestione, in quanto il signor Dalfini Maurizio risulta aver presentato offerte per entrambe le ditte come amministratore unico del salumificio e presidente della ditta Stella 81”.</p>
<p>Ne derivava il blocco delle consegne nonostante la già avvenuta fornitura di prodotto ammassato presso il magazzino Eurofrigor, che l’AGEA provvedeva a pagare versando il prezzo concordato in data 19 e 27 aprile 2001.</p>
<p>Seguiva il provvedimento n. 1173 del 10 aprile 2002 con il quale AGEA ordinava la restituzione del valore del prodotto. Questo provvedimento veniva impugnato con ricorso n. 7375/02 accolto con sentenza n.4452 /03 depositata il 21 maggio 2003 con la quale questo tribunale annullava gli atti impugnati.</p>
<p>A distanza di 4 anni AGEA disponeva, con il provvedimento impugnato nel ricorso nr. 290/05, la revoca del provvedimento</p>
<p>di aggiudicazione che la ricorrente chiede di annullare per le seguenti ragioni.</p>
<p>1) Eccesso di potere per contraddittorietà; per manifesta ingiustizia; per difetto di istruttoria. Contraddittorietà tra provvedimenti sopra richiamati; manifesta ingiustizia del provvedimento finale.</p>
<p>La società ricorrente per effetto dell’atto impugnato si troverebbe costretta a restituire il prezzo a suo tempo conseguito senza poter disporre delle carni restituite così come la stessa Agea riconosce; il difetto di istruttoria sarebbe dovuto alle descritte incompletezze procedimentali; i tempi inammissibilmente lunghi sarebbero sintomo di grave negligenza nell&#8217;operato tali da pregiudicare la commercializzazione delle carni.</p>
<p>2) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 11 del regolamento CE 562/2000 comma 3, a norma del quale ogni Stato membro accerta che gli interessati siano tra loro indipendenti dal punto di vista della direzione del personale e della gestione.</p>
<p>Secondo la ricorrente, qualora sussistano seri indizi del contrario, è necessario un accertamento effettivo della realtà economica, ed è fatta salva la presentazione da parte l&#8217;offerente delle adeguate prove del rispetto delle disposizioni indicate. Il sig. Dalfini Maurizio risulta essere al contempo Amministratore Unico della ditta Salumifici di Verona e Presidente della Stella 81, ma ciò non comporterebbe alcuna violazione della norma, in quanto non si vedrebbe come si possa ritenere sussistere un rapporto di dipendenza della Stella 81 e della ditta Salumificio di Verona sotto il profilo della direzione della gestione trattandosi di due persone giuridiche distinte che in quanto tali fanno capo ai rispettivi consigli di amministrazione e non possono essere confuse con le persone fisiche che le compongono.</p>
<p>In ogni caso risulterebbe che il Salumificio di Verona abbia di fatto rinunciato alla gara col tacito assenso degli altri, facendo in modo venir meno l’applicabilità anche solo teorica dell&#8217;articolo 11 richiamato.</p>
<p>3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà sotto altri profili, in quanto la stessa PA aveva riconosciuto che non era possibile restituire il quantitativo di carne già consegnato.</p>
<p>4) Eccesso di potere per contraddittorietà e tardività del provvedimento in quanto la contestazione contenuta della nota del febbraio 2001, richiamata dal provvedimento impugnato, dovrebbe ritenersi superata dal successivo pagamento della merce da parte del gestore.</p>
<p>Si è costituita l’Agenzia che resiste al ricorso ed espone quanto segue.</p>
<p>Con regolamento CE nr.2734/2007 è stato aperto l’ammasso pubblico di carne bovina in seguito alla crisi determinatasi nel settore a causa della diffusione di casi di BSE.</p>
<p>La disciplina dell’ammasso in questione è contenuta nel regolamento nr.562/2000. In tale quadro la società ricorrente presentava domanda di conferimento di carne bovina sia per la gara numero 260 che per la gara numero 261. Analoghe domande venivano presentate nell&#8217;ambito delle stesse gare dalla ditta Salumificio di Verona srl.</p>
<p>Entrambe le domande venivano accettate nella gara ottenendo l&#8217;aggiudicazione (nei quantitativi meglio indicati in atti).</p>
<p>In occasione della successiva gara nr.261, l’AGEA verificava l&#8217;inammissibilità delle offerte presentate dalle società citate in quanto esse risultavano sottoscritte dalla medesima persona.</p>
<p>l’AGEA faceva sospendere le consegne della carne bovina di cui all’offerta presentata delle società in occasione della gara nr. 260 e successivamente provvedeva ad informare sia la società Stella 81 che la società Salumificio di Verona di quanto sopra.</p>
<p>Il pagamento della consegna parziale veniva disposto a favore della ricorrente relativamente al quantitativo di merce già consegnata solo nell&#8217;intento di non penalizzare eccessivamente la ditta in questione, anche considerato che l&#8217;altra ditta interessata non aveva effettuato alcuna consegna.</p>
<p>Il provvedimento numero 1173 del 10 aprile 2002, rivolto alla ricorrente Stella 81 per la richiesta di recupero delle somme oggetto di aggiudicazione scaturiva dai rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla necessità di eliminare dall’ammasso il prodotto di Stella 81, e recuperare conseguentemente le somme spese per l&#8217;acquisto della carne bovina e gli altri oneri sostenuti a carico del fondo (nota AGEA 2519 del 23 gennaio 2002).</p>
<p>Con riferimento al primo motivo, precisa quindi che il recupero è stato disposto a seguito della sentenza indicata da parte ricorrente, nella quale veniva solo rilevato un vizio in relazione al disposto dell&#8217;articolo 7 alla 241/90; e quindi si riavviava il procedimento, disponendo nuovamente, previe le formalità di legge, l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, l’indipendenza dal punto di vista del personale si caratterizza per l&#8217;assenza nell&#8217;ambito delle ditte interessate di soggetti appartenenti a qualunque titolo in entrambe le strutture operative; sotto altro profilo l’indipendenza della gestione comporta l&#8217;assenza di strategie imprenditoriali elaborati in comune o diretto al medesimo fine; quanto gli altri motivi insiste nel rigetto del ricorso.</p>
<p>Con ordinanza nr. 903/2005 veniva respinta la domanda cautelare, successivamente accolta in appello con ordinanza nr. 3725/2005.</p>
<p>Il ricorso nr. 290/05 è stato dichiarato perento ex art.1 all. 3 al C.p.a. con d.p. pubblicato il 25.5.2016; risulta depositata una dichiarazione di persistente interesse l’1.8.2016.</p>
<p>Con propria memoria del 1 giugno 2018, il Ministero riferisce quanto segue.</p>
<p>A seguito della ordinanza del Consiglio di Stato n. 5609/15 la ricorrente formulava una proposta tesa ad evitare il prolungarsi del contenzioso in corso presso il TAR del Lazio, e successivamente richiedeva un incontro per la ricerca di una soluzione comune, all’esito del quale (3 febbraio 2006), la società con una nota del 15 marzo 2006, pervenuta ad AGEA il 20 marzo 2006, dichiarava la propria disponibilità all&#8217;acquisto delle 88.376 tonnellate di carne bovina congelata proveniente dall&#8217;ammasso comunitario, stoccata presso il Centro di intervento Eurofrigor srl di Controguerra Teramo, al prezzo di € 701,00 + IVA alla tonnellata, con le spese di uscita della carne a proprio carico e a garanzia del contenzioso in essere e fino all&#8217;esito della definitiva decisione della vertenza, prestava una fideiussione bancaria di € 285.000,00. In seguito a riscontri effettuati dall&#8217;Ufficio Ammassi successivamente all&#8217;incontro del 3 febbraio 2006, con altre due note dell’Agenzia, il 13 giugno 2006 la società veniva informata che nella fideiussione n. 460830366578 presentata in precedenza non erano stati garantiti gli oneri di magazzinaggio che l&#8217;Agenzia aveva corrisposto e doveva corrispondere all&#8217;A.LA., quale ente depositario presso cui era stato stoccato il prodotto rifiutato dai Servizi Comunitari ed oggetto della proposta d&#8217;acquisto della stessa società e, pertanto, invitata ad inviare un appendice alla suddetta polizza fideiussoria per un importo di € 113.000,00 a garanzia di detti oneri di magazzinaggio calcolati dal mese di aprile 2002 o alla data del 31 maggio 2006. Facendo seguito alla nota del 20 giugno 2006, con cui la società faceva pervenire ad AGEA l&#8217;appendice alla polizza fideiussoria come richiesto, in data 3 luglio 2006 l&#8217;Agenzia comunicava l&#8217;accettazione della proposta di acquisto delle 88,376 tonnellate di carne alla società. Con la finalizzazione dell’operazione di compravendita nel mese di luglio 2007, AGEA resta creditore della società nel limite del minor avere, tenuto conto della somma versata dalla società per l&#8217;acquisto del prodotto oggetto della controversia e gli oneri di magazzinaggio che l&#8217;Agenzia aveva corrisposto all&#8217;A.I.A., a valere sulla garanzia fideiussoria che potrà essere escussa all&#8217;esito della definitiva decisione della verter la dichiarazione di inammissibilità del ricorso oppure per la sua infondatezza.</p>
<p>Nelle more del giudizio, la società Stella 81 veniva dichiarata fallita con sentenza numero 65/2018 del 22 maggio 2018 del Tribunale di Verona.</p>
<p>Il 05.7.2018 veniva depositato il ricorso in riassunzione della Fallimento Stella ’81 s.p.a. che ha assunto il nuovo numero di R.G. 2018/08042 (non notificato a controparte); con “istanza di rimessione in termini per errore scusabile” depositata il 9.7.2018 dalla ricorrente nel giudizio nr. 290/2005, quest’ultima chiede di voler acquisire l’atto di riassunzione in quanto “per un mero errore formale di scelta di modulo tale atto è stato catalogato come ricorso in senso stretto con attribuzione di un nuovo numero di RG” e pertanto chiede “che venga autorizzata la rimessione in termine per il rispetto del termine processuale breve ai fini della riassunzione del procedimento RG n. 290/2005”, così da conservare validità al deposito effettuato il 5 luglio 2018.</p>
<p>Con d.p. n. 04376/2018 del 09.7.18, tenendo conto della sostanziale identità dei due ricorsi, veniva fissata per entrambi l’u.p. del 16.7.18 nella quale il legale della parte ricorrente si riservava di produrre l’autorizzazione del Giudice Delegato alla riassunzione e prosecuzione del ricorso.</p>
<p>Con d.p. 04657/2018 del 18.7.2018 è stata quindi revocata la perenzione e fissata l’u.p., per il 22.1.19.</p>
<p>Il 18.9.2018 il fallimento ricorrente ha depositato copia del ricorso denominata “MEMORIA DI COSTITUZIONE CONFERMATIVA</p>
<p>DELLA COSTITUZIONE IN ATTI E DELLA RIASSUNZIONE PROPOSTA IL 05.07.2018” (non notificata alle altre parti) cui allega copia (priva di certificazione all’originale cartaceo) dell’autorizzazione giudiziale a riassumere il processo firmata dal Giudice Delegato.</p>
<p>Nel frattempo, è stato depositato il ricorso nr. 10333/2018 (non notificato alle altre parti), di identico tenore del ricorso nr. 8042/2018, da parte del Fallimento della Stella ’81.</p>
<p>Il 18.12.18 la ricorrente ha depositato una memoria di costituzione ulteriore (scannerizzata e non certificata e senza firma digitale) notificata a mezzo U.G. alle altre parti; nonché il 21.12.18 ha depositato una memoria conclusiva di replica (priva di firma digitale).</p>
<p>Precisa la ricorrente che si era convenuto, onde evitare pericolose deviazioni esecutive, che Stella ’81 avrebbe acquistato a prezzo di mercato la carne giacente al prezzo di € 701 a tonnellata secondo i listini di mercato. Così avveniva e Stella ’81 riacquistava 88.376 tonnellate di carne bovina congelata, proveniente dall’ammasso pubblico comunitario, stoccata presso il Centro di intervento eurofrigor S.r.l. di Controguerra (TE), al prezzo di € 701 + IVA a tonnellata, oltre alle spese di uscita della carne dal centro di intervento pari ad € 16,58 per tonnellata di prodotto effettivamente ritirato. A garanzia del pagamento differenziale sono state prestate fideiussioni bancarie.</p>
<p>In conclusione precisa che si controverte sull’importo residuale tra il costo originale dell’ammasso delle carni di Stella per il prezzo di cui al bando, vinto per l’appunto da Stella, ed il prezzo pagato sempre da Stella per il riacquisto della carne. Costo, ribadisce, che Stella contesta di dover corrispondere in quanto, per tutti i motivi di cui si è detto nel ricorso, il bando è stato correttamente eseguito da Stella ’81 ed il prezzo pagato per l’ammasso, secondo le regole del bando, era regolarmente dovuto. Contesta quindi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, come prospettato dall’Amministrazione.</p>
<p>Le parti hanno ulteriormente precisato le proprie deduzioni con memorie di replica.</p>
<p>Nella pubblica udienza del 22 gennaio 2019 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>Preliminarmente, rileva il Collegio l’evidente collegamento tra i tre ricorsi in epigrafe che devono come tali essere riuniti.</p>
<p>Rileva quindi il Collegio che la prosecuzione del giudizio sul ricorso nr. 290/2005, consegue alla dichiarazione che il procuratore di parte ha reso in udienza, producendo l’autorizzazione del Giudice Delegato (dal momento che la dichiarazione di fallimento non è stata notificata alle altre parti ed è stata depositata priva di firma digitale e della certificazione di conformità all’originale cartaceo, come tale inidonea ad interrompere il processo); in ogni caso, il ricorso in riassunzione che ha assunto il nr. di ruolo 2018/08042 è sostanzialmente confermativo del primo; essendo non notificato alle altre parti, come anche il ricorso nr. 10333/2018, sempre di identico contenuto, andrebbe dichiarato inammissibile come pure quest’ultimo.</p>
<p>Tuttavia, avendo riguardo al contenuto identico dei tre atti di gravame, il Collegio può prescindere da rilievi in rito, perché il ricorso originario e, quindi, la domanda di annullamento così come riassunta e proseguita, è infondata nel merito.</p>
<p>Attesa la risalenza della fattispecie, è opportuno richiamare la disposizione di cui del regolamento CE 562/2000 (regolamento della Commissione recante modalità d&#8217;applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all&#8217;intervento pubblico nel settore delle carni bovine), art. 11 comma 3, rubricato “condizioni di validità delle offerte” il quale così dispone: “3. Ciascun interessato può presentare soltanto un&#8217;offerta per categoria e per gara. Ogni Stato membro accerta che gli interessati siano tra loro indipendenti dal punto di vista della direzione, del personale e della gestione. Ove si accerti che un interessato ha presentato più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili”.</p>
<p>La ratio della disposizione è meglio evidenziata dal preambolo del regolamento, laddove viene riportato che “Per evitare speculazioni che possano falsare la situazione reale del mercato, si può presentare una sola offerta di gara per interessato e per categoria. Per rendere impossibile il ricorso a prestanome è opportuno definire la nozione di &#8220;interessato&#8221;, in modo che venga ammessa unicamente la categoria di operatori che tradizionalmente e per la natura della loro attività economica partecipano all&#8217;intervento”.</p>
<p>La disciplina di cui all’art. 11, comma 3, è dunque mirata ad assicurare che ciascun interessato possa presentare una ed una offerta soltanto, per evitare speculazioni che possano falsare la situazione reale del mercato:</p>
<p>avendo quale presupposto di tutela la concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato, non solo la regolare celebrazione della gara e la par condicio tra i concorrenti, si tratta di una previsione speciale rispetto a quella, generale, sull’inammissibilità in gara di offerte provenienti da imprese collegate tra loro, o comunque riconducibili ad un medesimo centro di imputazione di interessi di cui all’art. 34 del dlgs 163/2006 (e delle altre norme previgenti che in esso sono confluite).</p>
<p>Anche avvalendosi dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi in ordine a tale ultima disposizione, che concorre ad orientare l’interprete in ragione della similarità strutturale dei due istituti per quanto qui di rilievo (vedasi, ad esempio, Consiglio di Stato , sez. VI , 23/06/2006 , n. 4012, circa la nozione di “unico centro decisionale” nei termini di una relazione tra soggetti consistente in una stretta comunanza di interessi caratterizzata da una certa stabilità, per tale motivo ritenuti dal legislatore non in grado di formulare offerte contraddistinte dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità) va ritenuto che, nell’odierna fattispecie, la situazione determinante l’esclusione è stata tratta, dalla S.A., sulla base di elementi univoci di per sé significativi, rispetto ai quali non è stato fornito dalla ricorrente alcuna dimostrazione o argomentazione sufficiente a dimostrare in concreto la sussistenza di una condizione di indipendenza reciproca delle due concorrenti.</p>
<p>Invero, la circostanza che una medesima persona fisica, per i ruoli ricoperti entro due organismi formalmente e giuridicamente distinti, possa conoscere delle rispettive offerte e contribuire, quindi, a determinarne l’importo in maniera coordinata è pienamente corrispondente ad elementari canoni di prudente apprezzamento secondo l’id quod plerumque accidit che non irragionevolmente conducono a ritenere un collegamento tra le aziende che non consente di ritenerle indipendenti, ai fini della norma che regola la fattispecie in esame.</p>
<p>In altre parole, si tratta di una presunzione semplice, derivante dall’esperienza comune, che come tale la S.A. pone in maniera del tutto ragionevole a fondamento del proprio provvedimento di esclusione (o di revoca dell’aggiudicazione); a fronte di essa, spetterebbe alla parte interessata, che agisce per l’annullamento dell’esclusione (o della revoca) fornire una prova contraria o comunque una deduzione parimenti verosimile della insussistenza concreta delle relazioni contestate (ad esempio, allegando circostanze organizzative specifiche, attinenti ad una eventuale rilevante dimensione aziendale, oppure al processo ed alle responsabilità attinenti il confezionamento delle offerte o altro di pertinente), che nel caso di specie non sussiste, essendosi limitata la parte ricorrente a negare in maniera assertiva l’esistenza di un collegamento o di una qualsiasi influenza reciproca, fondando la propria doglianza sulla sola diversità delle persone giuridiche.</p>
<p>Ne deriva l’infondatezza del secondo e principale motivo di ricorso.</p>
<p>Quanto agli altri motivi di ricorso, osserva il Collegio che, una volta annullata in autotutela l’aggiudicazione dell’incanto, i rapporti tra le parti relativi all’acquisto della merce già consegnata vanno risolti secondo le regole civilistiche proprie dell’acquisto, non incidendo tale parziale esecuzione sulla legittimità dell’atto impugnato, che trae il proprio presupposto dalla celebrazione della gara in un contesto di irregolare ammissione delle offerte; così come del resto le stesse parti hanno già convenuto, sia pure nelle more dell’esito del presente giudizio e con riserva di ripetizione di quanto ancora dovuto, secondo quanto allegato nelle memorie conclusive depositate in vista dell’udienza di decisione del giudizio, laddove hanno esposto concordemente che è stato convenuto il riacquisto della merce e che residuano solamente reciproche pretese di pagamento.</p>
<p>Ne deriva, pertanto, l’infondatezza ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato del primo e del terzo motivo di ricorso.</p>
<p>Analogamente, è irrilevante il pagamento del quantitativo di merce consegnato (quarto motivo), non potendosi ricondurre tale adempimento ad una sorta di riconoscimento dell’aggiudicazione, del quale difetta una espressione di volontà chiara e non equivoca (e richiamandosi, anche in tal caso, la necessità che i rapporti tra le parti siano regolati secondo la legge civile).</p>
<p>Che poi il concorrente Salumificio di Verona abbia rinunciato alla partecipazione alla gara è un elemento di fatto non comprovato dalla parte ricorrente e comunque privo di rilievo, così come dedotto, posto che dalle difese dell’Amministrazione risulta abbia comunque partecipato ad altri lotti e non è chiarito, dalla ricorrente, in quale momento si sarebbe ritirato dal lotto in questione.</p>
<p>Alla luce di tali premesse, la domanda di annullamento è infondata e va respinta, potendosi prescindere dai profili di rito, seppure con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-28-2-2019-n-2666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2019 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2666</a></p>
<p>Va sospesa una decadenza da concessione di posteggio presso mercato se la decadenza si basi su assenze che in realta’ appaiono giustificate e se sia mancato il procedimento di contestazione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 2666/2007Registro Generale:2443/2007 Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa una decadenza da concessione di posteggio presso mercato se la decadenza si basi su assenze che in realta’ appaiono giustificate e se sia mancato il procedimento di contestazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2666/2007<br />Registro Generale:2443/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta <br />Cons. Raffaele Carboni <br />
Cons. Cesare Lamberti Est.<br />  Cons. Caro Lucrezio Monticelli<br /> Cons. Marzio Branca<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Maggio 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dal:<br />
<b>COMUNE DI IGLESIAS</b>rappresentato e difeso dall’avv.  FRANCESCO ANGIONIcon domicilio  eletto in RomaVIA S. MARCELLO PISTOIESE73/75   presso la Sig.ra PAOLA FIECCHI</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Soc. IL GIRASOLE S.A.S. DI SANNA MANUELA E C.</b>non costituitasi;<br />
il <b>DIR.SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE COMUNE IGLESIAS </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  SARDEGNA  &#8211;  CAGLIARI  &#8211;  2^  SEZIONE   n. 453/2006 , resa tra le parti, concernente DECADENZA DELLA   CONCESSIONE DEL POSTEGGIO PRESSO MERCATINO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di  accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti   e uditi  , altresì, per le   parti    l’avv. Margelli su delega dell’avv. Angioni;</p>
<p>Rilevato che nella decadenza impugnata in primo grado (prot. N. 239000 dell’11.09.2006), è dato atto dell’invito alla sig.ra Sanna, nella qualità di subingrediente al sig. Viale, di giustificare le assenze effettuate presso il mercatino in eccedenza a quelle previste per la decadenza dal posteggio nel periodo dal 2 gennaio al 10 luglio 2006 (prot. 23900 del 1° agosto 2006) ed è dato atto della nota dei VV.UU. n. 308 del 30.08.2006 relativa alle assenze della sig.ra Sanna dal 12 giugno 2006 al 28 agosto 2006, non contestate alla ricorrente;<br />
Considerato che, delle assenze effettuate dal sig. Viale nel periodo dal 2 gennaio al 3 luglio 2006 (data quest’ultima in cui è pervenuta al Comune la comunicazione di subingresso), pari a 18 giorni in totale, risultano giustificate da certificazione medica 20.07.2006 relativa ai mesi di maggio e giugno n. 6 assenze (dall’8 maggio al 26 giugno) di talché le assenze del sig. Viale valutabili ai fini della decadenza sono in tutto pari a 12;<br />
Considerato altresì che l’ulteriore assenza comunicata alla sig.ra Sanna (10.07.2006) risulta coperta da certificazione medica del 23.08.2006 d’inidoneità al lavoro dal 19 giugno al 31 (rectius 30 settembre) 2006 e che in ogni caso le ulteriori assenze dal 31 luglio al 28 agosto 2006, menzionate nel provvedimento impugnato non sono state contestate alla ricorrente;<br />
Tenuto conto che l’art. 8, co. 5 dalla DPGR n. 60/95 irroga la decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare a carico di chi non utilizzi il posto per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibile secondo il tipo ai autorizzazione nel corso di tre mesi e che è incontestato fra le parti che tale periodo corrisponde a 13 giorni di assenza per il tipo di attività esercitato (rivendita di fiori).<br />
Ritenuto che l’appello appare, ad un primo esame, infondato nella parte in cui non ravvisa l’essenzialità dell’impedimento personale della sig.ra Sanna (data, la prevalenza della sua attività nella conduzione della società) e la superfluità all’istaurazione del contraddittorio con l’interessata ai fini della declaratoria della decadenza (dato il carattere di principio generale proprio della contestazione).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2443/2007 ).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2666</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; esercizio di agenzia pubblica per disbrigo pratiche onoranze funebri – impugnativa di controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 926 del 2 marzo 2004 Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 1728 del 20</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; esercizio di agenzia pubblica per disbrigo pratiche onoranze funebri – impugnativa di controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/6/4283/g">Ordinanza n. 926 del 2 marzo 2004</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/6/4284/g">Ordinanza n. 1728 del 20 aprile 2004</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – <a href="/ga/id/2004/6/4285/g">Ordinanza sospensiva del 16 ottobre 2004 n. 1270</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2666 /2004<br />
Registro Generale:791/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Nicolina Pullano Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DESIDERIO &#038; SAVARESE S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. FRANCO GAETANO SCOCA Avv. SERGIO PERONGINI con domicilio eletto in Roma VIA G. PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOCIETA&#8217; EREDI DI PALUMBO RAFFAELE S.A.S. DI PALUMBO MASSIMO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENZO MARIA MARENGHI con domicilio eletto in Roma P.ZZA DI PIETRA 63 presso ENZO MARIA MARENGHI e nei confronti di <b>COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. II n. 1270/2003, resa tra le parti, concernente ESERCIZIO DI AGENZIA PUBBLICA PER DISBRIGO PRATICHE ONORANZE FUNEBRI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) SOCIETA&#8217; EREDI DI PALUMBO RAFFAELE S.A.S. DI PALUMBO MASSIMO<br />
Udito il relatore Cons. Nicolina Pullano e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti F.G. Scoca, S. Perongini ed E.M. Marenghi;<br />
Viste le risultanze istruttorie alle quali si rinvia;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 791/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/5/2004 n.2666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-5-2004-n-2666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-5-2004-n-2666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-5-2004-n-2666/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/5/2004 n.2666</a></p>
<p>Commercio &#8211; divieto di vendita dei prodotti ittici nel mercato all&#8217;ingrosso &#8211; per applicazione misure antimafia &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 2662 del 8 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIANAPOLI &#8211; TERZA SEZIONE Registro Ordinanze:2666/04Registro Generale: 1269/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-5-2004-n-2666/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/5/2004 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-5-2004-n-2666/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/5/2004 n.2666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio &#8211; divieto di vendita dei prodotti ittici nel mercato all&#8217;ingrosso &#8211; per applicazione misure antimafia &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/6/4357/g">Ordinanza n. 2662 del 8 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI &#8211; TERZA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2666/04<br />Registro Generale: 1269/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI DE LEO Presidente<br />OBERDAN FORLENZA Cons. , relatore<br />
MARIA LAURA MADDALENA Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Maggio 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 1269/2004 proposto da:<br /><b>AMOROSO GABRIELE</b>rappresentato e difeso da: FERRO PATRIZIAcon domicilio eletto in NAPOLI VIA G. GIGANTE N.7</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI</b>rappresentato e difeso da: STARACE ALDOcon domicilio eletto in NAPOLI RIVIERA DI CHIAIA,207<b>PREFETTURA DI NAPOLI</b>rappresentato e difeso da: ARPAIA GIUSEPPEcon domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA DELLO STATO &#8211; VIA DIAZ N.11<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del Provvedimento emesso dal Comune di Napoli in data 27/1/2004, di con il quale si comunica al ricorrente il divieto di vendita dei prodotti ittici;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI POZZUOLIPREFETTURA DI NAPOLI<br />
Udito il relatore Cons. OBERDAN FORLENZA<br />Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza:</p>
<p>Considerato che il ricorso, ad un primo sommario esame, non appare assistito da sufficiente fumus boni yuris, atteso che il provvedimento impugnato si basa su una valutazione prefettizia che a sua volta si fonda su comunicazione della Procura della Repubblica di Napoli –Direzione Distrettuale Antimafia;</p>
<p>ritenuto che, sulla base di quest’ultima, il Prefetto ha affettuato le proprie valutazioni che non appaiono, prima facie, immutivate o illogiche.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 06 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-5-2004-n-2666/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/5/2004 n.2666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
