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	<title>2664 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2664 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2005 n.2664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2664/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2664/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2005 n.2664</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.D. e G. Collini (Avv. G. Gratteri) contro il Comune di Borgo San Lorenzo e (Avv. A. Cecchi ) in tema di identificazione della sanzione applicabile in caso di realizzazione di un cordolo antisismico, con conseguente rialzamento del tetto, non previsto nello stato di progetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2664/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2005 n.2664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2664/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2005 n.2664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.<br />D. e G. Collini (Avv. G. Gratteri) contro il Comune di Borgo San Lorenzo e (Avv. A. Cecchi )</span></p>
<hr />
<p>in tema di identificazione della sanzione applicabile in caso di realizzazione di un cordolo antisismico, con conseguente rialzamento del tetto, non previsto nello stato di progetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Art. 4, comma 2, lett. d, n. 3 della L.R. Toscana n. 52/99, come modificato dall’art. 4, comma 10, della legge regionale n. 43/2003 – Opere soggette a d.i.a. – Realizzazione di un cordolo antisismico di 40 cm non previsto nello stato di progetto – Rientra tra tali interventi<br />
2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Realizzazione di un cordolo antisismico con conseguente rialzamento del tetto, non previsto nello stato di progetto &#8211; Rientra tra gli “interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza d.i.a.” per cui l’art. 33 L.R. Toscana n. 52/99 (e s.m.i.) prevede la demolizione o, in alternativa, la sanzione pecuniaria previo accertamento dell’impossibilità del ripristino- Assenza di tale accertamento – Conseguente applicazione dell’art. 36 L.R. Toscana 52/99 relativa alle opere eseguite in parziale difformità – Ordine di demolizione illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 4, comma 2, lett. d, n. 3 della L.R. Toscana n. 52/99, come modificato dall’art. 4, comma 10, della legge regionale n. 43/2003, elenca tra le opere soggette a d.i.a. “le addizioni funzionali…e limitati interventi necessari per l’adeguamento alla normativa antisismica” e precisa che non è computato ai fini degli indici di fabbricabilità “il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari”. Rientra tra tali interventi anche la realizzazione di un cordolo antisismico di 40 cm non previsto nello stato di progetto, con conseguente rialzamento del tetto, a nulla valendo il fatto che nel caso di specie il locale interessato dai lavori “non” sia abitabile perché nella maggiore previsione di cui al citato art. 4 è comunque contenuta anche quella minore dei locali non abitabili</p>
<p>2. La realizzazione di un cordolo antisismico di 40 cm con conseguente rialzamento del tetto, non previsto nello stato di progetto, rientra tra gli “interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza d.i.a.” per i quali l’art. 33 L.R. Toscana n. 52/99 (e s.m.i.) prevede la demolizione (primo comma) o, in alternativa, la sanzione pecuniaria “qualora, sulla base di un preventivo e motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile” (secondo comma). Nel caso di specie, in assenza di tale accertamento, e per le implicazioni della normativa antisismica ignorate dal Comune, le difformità riscontrate potevano al massimo essere ricondotte nella previsione dell’art. 36 della legge regionale citata, trattandosi di parziale difformità, per la quale opera lo stesso regime della (eventuale) sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, e non si prevede in nessun caso l’acquisizione (non prevista nemmeno dall’art. 9 della legge n. 47/85), che invece il Comune ha erroneamente disposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di identificazione della sanzione applicabile in caso di realizzazione di un cordolo antisismico, con conseguente rialzamento del tetto, non previsto nello stato di progetto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2664 REG. SENT.<br />
            ANNO 2005<br />
N.	1904   REG. RIC.<br />	<br />
 ANNO 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	III^SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1094/2004 proposto da<br />
<b>DANIELE</b> e <b>GIULIA COLLINI</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giuseppe Gratteri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via Maggio n. 30;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI BORGO SAN LORENZO</b>, in persona del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio e rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Cecchi ed elettivamente presso il suo studio in Firenze, via Masaccio n. 172;</p>
<p>P E R   L ‘ A N N U L L A M E N T O<BR><br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 81 del 2 aprile 2004 con cui il Dirigente del Servizio Tecnico U.O. Edilizia Privata del Comune di Borgo San Lorenzo ha ordinato ai ricorrenti &#8220;di demolire le opere eseguite in difformità dell&#8217;atto di concessione entro il termine di 90<br />
e per il risarcimento del danno<br />
conseguente all&#8217;illegittimità dell&#8217;impugnato provvedimento;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgo San Lorenzo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 21 aprile 2005 &#8211; relatore il Consigliere Marcella Colombati -,   gli avv.ti  G. Gratteri e A. Cecchi; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 26.5.2004, i signori Daniele e Giulia Collini, comproprietari di un immobile residenziale sito nel Comune di Borgo S. Lorenzo, hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 81 del 2.4.2004 con cui il Dirigente del servizio tecnico comunale ha ordinato la demolizione delle opere edilizie eseguite sul fabbricato in difformità dalla concessione edilizia; hanno chiesto altresì il risarcimento del danno.<br />
Riferiscono che con autorizzazione assentita il 13.6.2003 n. 45 hanno proceduto alla ristrutturazione dell’immobile e, in difformità dal titolo, hanno leggermente rialzato il tetto per la necessità di inserire un cordolo in cemento armato antisismico; ne è derivata una modesta maggiorazione di altezza (cm. 26) e di volume (mc. 31,40) del sottotetto; l’opera ha consentito di riallineare l’edificio ad un altro in aderenza; hanno quindi presentato istanza di sanatoria, ma hanno ottenuto l’ordinanza impugnata; hanno infine chiesto in data 6.4.2004 l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.<br />
Questi i motivi: 1) violazione degli artt. 4, 31, 33 e 36 della legge regionale n. 52/99, e artt. 33 e 34 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di motivazione e di presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei fatti: a fondamento della demolizione si richiama l’art. 31 della l.r. n. 52/99 che è applicabile agli interventi eseguiti in assenza di “concessione”, in totale difformità o con variazioni essenziali, mentre l’intervento edilizio è soggetto a D.I.A. ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d, n. 3 della l.r. n. 52/99; pertanto dovrebbero trovare applicazione gli artt. 33 (opere eseguite in assenza di d.i.a. o in totale difformità) o 36, comma 3, (opere eseguite in parziale difformità dall’attestazione di conformità) che prevedono una sanzione pecuniaria e non l’acquisizione; il modesto aumento è al di sotto della soglia delle variazioni essenziali; non vi è violazione dell’art. 21 delle N.T.A. né del (ivi) richiamato art. 5; 2) violazione degli artt. 33 e 36 legge regionale n. 52/99, eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione e di presupposti: l’accertamento della possibilità della demolizione in luogo della sanzione pecuniaria deve essere preventivo; nella specie la demolizione con l’abbassamento del tetto è di pregiudizio per l’immobile ristrutturato.<br />
Si è costituito il Comune intimato, opponendosi al ricorso<br />
Con ordinanza n. 667/2004 è stata accolta l’istanza cautelare.<br />
All’udienza del 21 aprile 2005 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’impugnata demolizione è stata irrogata per l’abusivo rialzamento del tetto di un immobile sito in centro storico nel corso di interventi di ristrutturazione edilizia debitamente autorizzati. L’abuso è consistito in un aumento dell’altezza dell’edificio di 40 cm. e di volume pari a mc. 31,40.<br />
Il Comune ha qualificato l’abuso, compiuto su immobile sito in centro storico (zona A), come “non conforme allo strumento urbanistico” e cioè all’art. 21 n.t.a., e ne ha ordinato la demolizione applicando l’art. 31, comma 2, della legge regionale n. 52/99 che dispone appunto la demolizione per opere eseguite “in assenza di concessione, in totale difformità ovvero con variazioni essenziali”.<br />
L’art. 21 delle n.t.a. prevede per le zone  A (insediamenti dell’agglomerato antico) anche gli interventi di ristrutturazione edilizia “limitatamente al ripristino, alla sostituzione, allo spostamento di alcuni elementi dell’edificio, purché non comportino sostanziali modifiche all’impianto strutturale e non incidano sull’aspetto esterno”.<br />
Lo stesso Comune nega, nella sua memoria, che l’intervento sia riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 4, comma 2, lettera d, n. 3 perché il “rialzamento non ha reso abitabile il sottotetto in quanto privo del necessario requisito dell’altezza” e quindi l’opera non può essere ricompresa tra le ipotesi di ristrutturazione edilizia.<br />
La tesi dei ricorrenti  invece (primo motivo) è che l’abuso rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a d.i.a., con conseguente impossibilità di applicare l’art. 31 cit. che si riferisce alla concessione.<br />
Il  ricorso è fondato.<br />
L’art. 4, comma 2, lett. d, n. 3 della legge regionale n. 52/99, come modificato dall’art. 4, comma 10, della legge regionale n. 43/2003, elenca tra le opere soggette a d.i.a. “le addizioni funzionali…e limitati interventi necessari per l’adeguamento alla normativa antisismica” e precisa che non è computato ai fini degli indici di fabbricabilità “il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari”.<br />
L’intervento è stato effettuato nell’ambito di una ristrutturazione edilizia richiesta per  un più razionale utilizzo degli spazi interni mediante (tra l’altro) la riduzione  dell’eccessiva altezza del primo piano in modo di avere la “possibilità di aumentare l’altezza del sottotetto che potrà essere adibito ad uso ripostiglio”, nonché mediante  “un intervento di ripassatura del manto di copertura la cui entità non è al momento meglio specificabile non essendo chiare le condizioni complessive del tetto”, per cui l’intervento eventualmente necessario “verrà meglio illustrato in una successiva variante in corso d’opera” (cfr. relazione tecnico-illustrativa allegata alla domanda di autorizzazione edilizia – doc. 1 dei ricorrenti); quest’ultima circostanza è stata ribadita nella relazione tecnica di parte del 26.3.2004 (presentata a seguito del provvedimento di sospensione lavori del 21.2.2004), nella quale, inviando la documentazione necessaria “per una migliore comprensione delle effettive difformità sulla realizzazione dell’immobile”, si precisa che nello “stato di progetto autorizzato” non si era stati in grado di stabilire lo stato generale del tetto e quindi le “effettive quote di realizzazione” (doc. 4 dei ricorrenti); si può constatare che effettivamente è stato realizzato un cordolo antismico di 40 cm. sotto il tetto che non esisteva nello stato di progetto.<br />
Trattasi di un “limitato intervento per l’adeguamento alla normativa antisismica” di cui all’art. 4, comma 2, lettera d, n. 3 della legge regionale n. 52/99 e successive modifiche, che consente anche il rialzamento del tetto; e il fatto che la norma preveda tale rialzamento per rendere il locale “abitabile” non può farsene derivare, come invece fa il Comune, che nell’ipotesi non rientri quella in cui il locale “non” sia abitabile, perché nella maggiore previsione è comunque contenuta quella minore.<br />
Nella specie, il Comune non doveva fare applicazione dell’art. 31 della legge regionale n. 52/99 e succ. modif., bensì dell’art. 33 (interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza d.i.a.) che prevede la demolizione (primo comma), ma dispone anche che (secondo comma) “qualora, sulla base di un preventivo e motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile” si applica la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.<br />
Il Comune ha omesso di effettuare tale accertamento, sia d’ufficio sia a maggior ragione a seguito dell’istanza dei privati, privilegiando il mero riscontro dell’aumento dell’altezza e del volume.<br />
Per le implicazioni della normativa antisismica, che il Comune ha ignorato, le difformità riscontrate potevano al massimo essere ricondotte nella previsione dell’art. 36 della legge regionale citata, trattandosi di parziale difformità, per la quale  opera lo stesso regime della (eventuale) sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, e non si prevede in nessun caso l’acquisizione (non prevista nemmeno dall’art. 9 della legge n. 47/85), che invece il Comune ha erroneamente disposto.<br />
In accoglimento del ricorso, pertanto, va annullata l’ordinanza di demolizione impugnata, dovendo il Comune rideterminarsi in ordine alla sanzione irrogabile valutando anche i profili di adeguamento antisismico, del tutto ignorati.<br />
Non può invece essere accolta  la domanda di risarcimento del danno in quanto genericamente dedotta e sfornita di qualunque elemento probatorio, senza considerare che la sollecita, concessa sospensione dell’atto impugnato ha evitato qualunque pregiudizio.<br />
Le spese processuali possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;  respinge la domanda di risarcimento del danno; spese compensate.<br />
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 21 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                              &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. Filippo MUSILLI                                         &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 MAGGIO 2005<br />
Firenze, lì 31 MAGGIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2664/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2005 n.2664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2664</a></p>
<p>Commercio &#8211; revoca autorizzazione di commercio &#8211; per inattivita’ protrattasi per 13 mesi (comprensivi di periodo di infermita’ del titolare) – sentenza di rigetto del ricorso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2664/2004 Registro Generale:4415/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio &#8211; revoca autorizzazione di commercio &#8211; per inattivita’ protrattasi per 13 mesi (comprensivi di periodo di infermita’ del titolare) – sentenza di rigetto del ricorso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2664/2004<br />
Registro Generale:4415/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Goffredo Zaccardi Est.<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SERANTONI FRANCO</b> rappresentato e difeso da: Avv. ROBERTO COLAGRANDE con domicilio eletto in Roma VIA G. PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b> rappresentato e difeso da: Avv. ANGELA RAIMONDO con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II TER 7456/2003 , resa tra le parti, concernente REVOCA AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto , presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, per le parti gli avvocati R. Colagrande e A. Raimondo;</p>
<p>Considerato che allo stato non sussistono ragioni per la sospensione della efficacia della sentenza appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4415/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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