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	<title>2662 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2662 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2016 n.2662</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-6-2016-n-2662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-6-2016-n-2662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2016 n.2662</a></p>
<p>Pres. Santoro Est. Scanderberg Sulla illegittimità delle procedure di chiamata dei professori effettuate per aree CUN. Università – Procedure di chiamata – Selezione – Aree CUN – Irrilevanza – Settori concorsuali – Individuazione – Necessità – Ragioni. &#160; In tema di procedure di chiamata dei professori universitari, le aree CUN</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-6-2016-n-2662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2016 n.2662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-6-2016-n-2662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2016 n.2662</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro   Est. Scanderberg</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità delle procedure di chiamata dei professori effettuate per aree CUN.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Procedure di chiamata – Selezione – Aree CUN – Irrilevanza – Settori concorsuali – Individuazione – Necessità – Ragioni.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di procedure di chiamata dei professori universitari, le aree CUN non hanno autonoma dignità sul piano organizzativo ai fini delle procedure selettive perché la sola nozione rilevante in sede di procedura di reclutamento del personale docente universitario è quella di settore concorsuale (ciò vale sia per la procedura di abilitazione, da svolgersi ai sensi degli artt. 15 e 16 &nbsp;della L.240/2010, sia per le procedure di&nbsp;chiamata&nbsp;di cui all’art. 18); d’altra parte, l’ambito oggettuale dell’area CUN è talmente vasto da ricomprendere al suo interno settori scientifico-disciplinari assai eterogenei tra loro (basti pensare che per l’area CUN 0/1, si spazia dalla logica matematica alla geometria e algebra all’informatica). Pertanto, è illegittima una procedura di chiamata effettuata – nella specie <em>ex</em> art. 29, comma 9 l. 240/2010 &#8211; per una intera area CUN.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02662/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 06176/2015 REG.RIC<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 6176 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Università degli Studi di Roma&nbsp;La&nbsp;Sapienza, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
contro<br />
Tullio Ceccherini Silberstein, rappresentato e difeso dagli avvocati. Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo studio legale Lattanzi &#8211; Cardarelli in Roma, Via G.P. da Palestrina, 47;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Alberto Del Sole, Alessandra Faggionato, Daniele Gorla, Alessandro Teta, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, Via Dora,1;&nbsp;<br />
Davide Gabrielli;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 5791/2015, resa tra le parti, concernente procedura selettiva per l&#8217;area CUN/01 per la copertura di posti di professore universitario di ruolo di II^ fascia<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tullio Ceccherini Silberstein, di Alberto Del Sole, di Alessandra Faggionato, di Daniele Gorla e di Alessandro Teta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato Federico Basilica, l’avvocato Francesco Cardarelli, l’avvocato Filippo Lattanzi e l’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1.- L’Università degli studi di Roma “La&nbsp;Sapienza” impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 21 aprile 2015 n. 5791 che ha accolto il ricorso proposto dal professor Tullio Ceccherini Silberstein per l’annullamento del decreto rettorale 23 novembre 2012 n. 4192, recante l’approvazione degli atti della procedura comparativa per la copertura di 74 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante procedura di&nbsp;chiamata&nbsp;( da espletare ai sensi dell’art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010) nonché del decreto rettorale 18 dicembre 2012 n. 4684, con cui sono stati approvati i lavori della commissione d’esame limitatamente all’elenco B ( nel quale elenco l’originario ricorrente è risultato terzo graduato).<br />
L’Ateneo appellante si duole della erroneità della impugnata sentenza sul rilievo della mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per tardività dell’impugnazione avverso il bando nonché per carenza di interesse alla sua proposizione, risultando l’originario ricorrente inserito in ogni caso nell’elenco B dei candidati da assumere in ruolo;critica altresì nel merito la sentenza, per la ragione che il T.a.r. avrebbe trascurato di considerare che, nella specie, si verterebbe nell’ambito di una procedura straordinaria, cui si applicherebbe il regime transitorio di cui all’art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010.<br />
Conclude l’appellante Università per l’accoglimento dell’appello e per la reiezione, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso originario, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.<br />
Si è costituito il l’appellato Tullio Ceccherini Silberstein per resistere all’appello e per chiederne la reiezione. Si sono altresì costituiti i professori Alberto De Sole Alessandra faggio nato, Daniele Gorla e Alessandro Teta che hanno aderito alle conclusioni dell’appellante Università proponendo appello incidentale autonomo avverso la medesima sentenza.<br />
All’udienza pubblica del 26 maggio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.<br />
2.- L’appello è infondato e va respinto.<br />
3.- Vanno anzitutto esaminati i motivi che ripropongono le eccezioni di inammissibilità del ricorso (rectius, di alcune censure di primo grado) sollevate in primo grado dalla odierna appellante, cesnure che sono state disattese dal giudice di primo grado.<br />
Al proposito, viene anzitutto in rilievo il tema della pretesa tardività del ricorso di primo grado ( ovvero del motivo ritenuto fondato dal T.a.r.) per intempestiva impugnazione del bando rettorale con il quale ha preso avvio la procedura di&nbsp;chiamata&nbsp;per cui è giudizio.<br />
L’assunto dell’Università, disatteso dal giudice&nbsp;a quo, è che la previsione del bando in punto di indizione di una procedura unica di&nbsp;chiamata&nbsp;per l’intera area CUN 0/1 ( Matematica e Informatica), ove mai ritenuta lesiva per le ragioni dell’originario ricorrente, dovesse considerarsi tale fin da subito: di qui l’onere della tempestiva impugnazione del bando, pena la definitiva inoppugnabilità di quella previsione regolatoria, nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.<br />
Il Collegio osserva che il motivo non sia fondato e che correttamente il giudice di primo grado abbia disatteso la corrispondente eccezione.<br />
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, sensibile all’esigenza di non restringere eccessivamente l’accesso alla tutela giurisdizionale contro gli atti di carattere generale, ha limitato l’onere della immediata impugnazione del bando ai soli casi delle clausole&nbsp;espulsive,&nbsp;ovvero di quelle previsioni che impediscono la stessa partecipazione alla selezione del soggetto interessato.<br />
Nella fattispecie in esame, l’originario ricorrente ha partecipato alla gara e si è peraltro classificato (sia pur nell’elenco “B” formato dalla commissione d’esame) in posizione astrattamente utile per essere assunto, ancorchè in via gradata ed eventuale rispetto alla&nbsp;potiore&nbsp;e certa assunzione dei soggetti inseriti nella graduatoria “A”.<br />
Appar pacifico, pertanto, che le previsioni del bando oggetto di censura non hanno mai inciso negativamente sulla sua stessa partecipazione alla selezione, ma piuttosto, con particolare riferimento al motivo di primo grado accolto dal T.a.r. , le modalità dell’organizzazione della selezione, indetta per un’intera area CUN e non per specifici settori scientifico-disciplinari.<br />
Ne consegue che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non potrebbe ritenersi l’inammissibilità del ricorso o del suddetto motivo, dato che l’attualità dell’interesse alla proposizione della impugnazione si è manifestata solo in occasione della comunicazione dell’esito non pienamente satisfattivo della procedura dichiamata.<br />
L’originario ricorrente ha quindi correttamente impugnato, congiuntamente agli atti terminali della procedura dichiamata, la previsione del bando di cui si è detto, contestando la scelta organizzativa dell’Università di far luogo, in carenza di base normativa legittimante, ad un’unica procedura di&nbsp;chiamata&nbsp;per un’intera area CUN .<br />
Quanto all’ulteriore motivo incentrato sulla pretesa non lesività degli esiti della procedura di&nbsp;chiamata&nbsp;per l’originario ricorrente ( in quanto soggetto comunque inserito nell’elenco “B”) è facile osservare, a comprova della non pregevolezza del rilievo censorio, che per il professor Ceccherini la procedura di&nbsp;chiamata&nbsp;di che trattasi non ha avuto esito pienamente satisfattivo, non risultando – come già anticipato -il suo nominativo tra quelli in confronto dei quali verrà immediatamente finalizzata la procedura di&nbsp;chiamata&nbsp;in ruolo.<br />
Per tale ragione, non potrebbe dubitarsi del suo interesse attuale e concreto a dolersi degli esiti della procedura dichiamata&nbsp;avviata dall’Università&nbsp;La&nbsp;Sapienza&nbsp;ed a proporre in tale sede ogni censura, anche a carattere integralmente caducatorio della procedura selettiva, in funzione della rinnovazione delle operazioni di valutazione dei candidati sulla base di regole organizzative più appropriate.<br />
Di qui la sussistenza dell’interess, in capo all’originario ricorrente, a contestare lo svolgimento di una procedura dichiamata&nbsp;per un’intera area CUN.<br />
4.- Venendo ai motivi di appello che investono il merito della causa vale osservare, preliminarmente, che con decreto 30 dicembre 2011 n. 4776 l’Università degli studi “ La&nbsp;Sapienza” ha disposto l’indizione della procedura selettiva per la copertura di alcuni posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante&nbsp;chiamataai sensi dell’ art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010. In particolare, è stata indetta una procedura era finalizzata alla&nbsp;chiamata&nbsp;di professori ai sensi dell’art. 18 della legge appena citata, a valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo di finanziamento ordinario delle università.<br />
La questione giuridica da dirimere è se un tal genere di procedura di&nbsp;chiamata&nbsp;possa essere indetta per un’intera area CUN e non invece per un singolo settore scientifico-disciplinare ( o, eventualmente, più settori tra loro omogenei). L’area CUN ricomprende uno o più macrosettori concorsuali, a loro volta suddivisi in settori concorsuali ( ciascuno dei quali articolato in più settori scientifico-disciplinari). Per quel che qui rileva, all’area CUN 0/1 ( Scienze matematiche e informatiche) confluiscono due macrosettori concorsuali ( Matematica e Informatica) e sette settori concorsuali<br />
L’appellante Università ha molto insistito, anche in sede di discussione orale, sul carattere straordinario e derogatorio della previsione di cui al richiamato art. 29, evidenziando che in tal caso si potrebbe prescindere dal principi regolatori fissati dal citato art. 18 e dai regolamenti attuativi in ordine alla disciplina delle procedure dichiamata.<br />
Giova ricordare che l’art. 29, comma 9, prevede che&nbsp;a valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l&#8217;anno 2011, 93 milioni di euro per l&#8217;anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2013, per la&nbsp;chiamata&nbsp;di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all&#8217;articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L&#8217;utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.<br />
L’art. 18 della stessa legge n. 240 del 2010 dispone a sua volta che i regolamenti dei singoli atenei stabiliscano la disciplina delle procedure di&nbsp;chiamata&nbsp;prevedendo, tra l’altro, la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Inoltre, il regolamento universitario dell’Ateneo qui appellante, approvato con decreto rettorale n. 3487 del 2011, nel conformarsi a tale ultima previsione legislativa , ha disposto che ciascun Dipartimento, nella richiesta di copertura dei posti per&nbsp;chiamata, deve tra l’altro indicare&nbsp;il settore concorsuale&nbsp;e&nbsp;il settore scientifico disciplinare&nbsp;dei posti da coprire all’esito della procedura.<br />
Dal quadro normativo di riferimento è agevole ricavare che nessuna deroga al principio della specificità del settore scientifico disciplinare ( nell’ambito di ciascun settore concorsuale) è contenuta nel ricordato art.29. Tale ultima disposizione si limita, come si è visto, ad introdurre previsioni di copertura finanziaria per le procedure dichiamata&nbsp;a valere nel triennio 2011-2013 senza tuttavia incidere in senso modificativo sulle regole procedurali di svolgimento delle selezioni. Anzi il richiamo all’art. 18 ed ai principi in esso contenuti induce a ritenere che anche le procedure svolte in tale ultimo torno temporale debbano essere svolte nel rispetto dei principi generali della legislazione primaria e dei regolamenti di ateneo che a detti principi si sono uniformati.<br />
Non vi è pertanto alcuna correlazione tra l’esigenza di finalizzare al più presto le predette procedure di&nbsp;chiamatarelative al predetto triennio, in vista della possibilità di impegnare le relative spese nell’anno solare di riferimento ( esigenza che postulerebbe una rapida conclusione delle predette procedure al fine di attingere allo stanziamento nel fondo per il funzionamento ordinario delle università) e la possibilità di derogare ai principi generali fissati nella disciplina legale del procedimento di&nbsp;chiamata.<br />
La tesi difensiva della parte appellante fondata sul carattere eccezionale e derogatorio della procedura di&nbsp;chiamatadi che trattasi, in base al contenuto dell’art. 29 cit., non ha pregio posto che tale ultima previsione normativa riguarda soltanto la possibilità per gli atenei ad attingere a risorse straordinarie assegnate con la legge di stabilità per il triennio 2011-2013 al fondo di finanziamento delle università.<br />
Né ha pregio l’argomento fondato sul dato temporale, come se in sede di prima applicazione della legge n.240 del 2010 potessero ammettersi tornate selettive di&nbsp;chiamata&nbsp;indette dalle università per intere aree CUN anziché per singoli settori disciplinari.<br />
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dette aree non hanno autonoma dignità sul piano organizzativo ai fini delle procedure selettive perché la sola nozione rilevante in sede di procedura di reclutamento del personale docente universitario è quella di settore concorsuale ( ciò vale sia per la procedura di abilitazione, da svolgersi ai sensi degli artt. 15 e 16 l.cit., sia per le procedure di&nbsp;chiamata&nbsp;di cui all’art. 18 cit.); d’altra parte, l’ambito oggettuale dell’area CUN è talmente vasto da ricomprendere al suo interno settori scientifico-disciplinari assai eterogenei tra loro ( basti pensare che per l’area CUN 0/1, si spazia dalla logica matematica alla geometria e algebra all’informatica). E’ quindi comprensibile che la legge abbia fissato come regola insuscettibile di essere derogata che le procedure selettive debbano essere avviate per ciascun settore scientifico –disciplinare ( o, eccezionalmente, per gruppi di settori disciplinari tra loro omogenei). Una diversa lettura interpretativa delle disposizioni normative dianzi richiamate finirebbe per frustrare le stesse finalità delle procedure di che trattasi, volte alla&nbsp;chiamata&nbsp;nei ruoli delle università di quel personale docente( le cui capacità generali sono già state positivamente validate in sede di conferimento della presupposta abilitazione scientifica nazionale) che abbia evidenziato, sul piano del profilo curriculare, tratti caratteristici più prossimi a quelli di specifica afferenza al settore disciplinare di riferimento. Peraltro, tale risultato può essere garantito solo se, in relazione a uno o ( se del caso) più settori scientifico-disciplinari tra loro omogenei, alla selezione dei candidati provvede una commissione d’esame che abbia al suo interno alte professionalità nelle specifiche materie oggetto di procedura concorsuale: l’allargamento della base oggettuale della selezione ( attraverso la non prevista indizione di procedure di&nbsp;chiamataper intere aree CUN) rende difficile la selezione dei candidati nel rispetto di stringenti criteri meritocratici e del principio della par condicio ( sotto il profilo che, in via generale, riceverebbero una valutazione appropriata soltanto i candidati che del tutto fortuitamente avessero un profilo curriculare più prossimo a quello dei membri della commissione d’esame).<br />
5.- L’infondatezza di tale motivo d’appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata ( con l’annullamento della procedura di&nbsp;chiamata&nbsp;di che trattasi, nei limiti dell’interesse dell’originario ricorrente) rende superfluo, stante il carattere assorbente della questione trattata, l’esame dei motivi ulteriori di primo grado, riproposti in questa sede dalla parte appellata.<br />
La riedizione dell’attività amministrativa dovrà necessariamente svolgersi attraverso la indizione di una o più procedure di&nbsp;chiamata&nbsp;per uno o più settori disciplinari, comunque puntualmente indicati, e non per l’intera macro-area CUN 0/1.<br />
Anche la commissione d’esame che dovrà attendere ai lavori di valutazione dei candidati che parteciperanno alla procedura di&nbsp;chiamata&nbsp;per ciascun settore disciplinare ( o gruppi limitati di settori) sarà conseguentemente formata da professori appartenenti ai singoli settori disciplinari.<br />
Anche per tale ragione, ed in disparte il carattere assorbente del vizio correttamente rilevato a fondamento dell’originario ricorso, non si ravvisano gli estremi, in punto di attualità dell’interesse processuale ad essi sotteso, per esaminare i motivi ulteriori dedotti dall’originario ricorrente, motivi rimasti assorbiti nella sentenza di accoglimento in questa sede impugnati ( e riproposti in questa sede dalla parte appellata). Ove mai il riavvio della procedura di&nbsp;chiamata&nbsp;risulti ancora funzionale a soddisfare le esigenze di copertura della Università qui appellante, va da sé che alla valutazione dei candidati dovrà attendere altra commissione d’esame , in diversa composizione, cui sarebbe qui pleonastico fornire indicazioni conformative, in via eventuale ed astratta, funzionali ad un appropriato scrutinio dei profili curriculari di ciascun candidato<br />
6.- In definitiva, l’appello dell’Università degli studi&nbsp;La&nbsp;Sapienza&nbsp;va respinto sull’assorbente motivo già oggetto di corretto scrutinio in primo grado e va, conseguentemente, confermata la impugnata sentenza.<br />
7.- Ricorrono giusti motivi, in considerazione del vizio meramente formale a base dell’accoglimento del ricorso originario, per la integrale compensazione tra le parti anche delle spese del presente grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello ( RG n. 6176/15), come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese del presente grado di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio Santoro, Presidente<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-6-2016-n-2662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2016 n.2662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2011 n.2662</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-5-2011-n-2662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-5-2011-n-2662/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2011 n.2662</a></p>
<p>Pres. V. Fiorentino, est. C. Buonauro Compagnone Michelina (Avv.ti Giovanni Basile e Lucio Vittozzi) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace) c. Matarazzo Giovanni, Altieri Lucia, Tufano Carmine, Di Fraia Immacolata, Molino Giuseppe, Crisci Antonio, Bianco Vincenzo, De Vito Raffaele, Di Francia Luigi, Abbate Rosaria, Vassallo Corrado, Vicidomini Anna Maria,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-5-2011-n-2662/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2011 n.2662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-5-2011-n-2662/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2011 n.2662</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Fiorentino, est. C. Buonauro<br /> Compagnone Michelina (Avv.ti Giovanni Basile e Lucio Vittozzi) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace) c. Matarazzo Giovanni, Altieri Lucia, Tufano Carmine, Di Fraia Immacolata, Molino Giuseppe, Crisci Antonio, Bianco Vincenzo, De Vito Raffaele, Di Francia Luigi, Abbate Rosaria, Vassallo Corrado, Vicidomini Anna Maria, D&#8217;Agostino Antonio, Albanese Antonietta, Intignano Silvia, Di Spiezio Francesco, Mazzoni Francesco, Smaldone Guerino, Lucignano Saverio, De Falco Tommaso, Lo Feudo Francesco, De Carluccio Gaetano, Intignano Ciro, Volpe Renato, Testa Candida, Coppola Alfonso, Tortorelli Pasquale, Amirante Sergio, Cammenatelli Umberto, Rastrelli Silvana, Arca Antonio (N.C.);</span></p>
<hr />
<p>sulla impugnazione di atti di un concorso pubblico da parte di un candidato non ammesso al concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi Pubblici – Impugnazione – Candidato deve provare l’illegittimità della sua esclusione in caso di contestazione dei risultati – Obbligo – Sussiste &#8211; Ragioni  	</p>
<p>2. Concorsi Pubblici – Impugnazione – Non ammissione del candidato – Impugnazione di atti successivi al provvedimento di non ammissione – Illegittimità – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il candidato escluso da una selezione pubblica non può contestarne i risultati, se prima non dimostra l&#8217;illegittimità della sua esclusione, non venendo in rilievo in tale ipotesi il cd. interesse strumentale che è riconoscibile solo al soggetto che dall&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;atto gravato è in grado di ricavare un vantaggio specifico, concreto e immediato e non ipotetico o futuro (1)	</p>
<p>2. Un soggetto sprovvisto di titolo alla partecipazione ad un concorso (sia in quanto originariamente non ammesso, sia in quanto espulso nel corso dello svolgimento delle prove) si rivela privo di quella posizione differenziata e qualificata che, sola, autorizza la contestazione giudiziale di atti procedimentali diversi da quelli direttamente lesivi dell&#8217;interesse alla partecipazione (quale, ad esempio, l&#8217;espulsione). Una volta verificata la legittimità del provvedimento che ha determinato l&#8217;esclusione dell&#8217;interessato dalla procedura, resta, quindi, preclusa allo stesso la possibilità di contestare, sotto altri profili, la regolarità di un concorso al quale non ha titolo a partecipare, e sulla cui legittimità non ha, dunque, interesse ad interloquire.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1 cfr. in termini, Consiglio di Stato, VI Sez., ord. 12 marzo 2002, n.1007; id. Sez. V, 7 settembre 2001, n. 4680 e, soprattutto, da ultimo, da Consiglio Stato, Adunanza Plenaria &#8211; sentenza 7 aprile 2011 n. 4</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4967 del 2001, proposto da: 	</p>
<p>Compagnone Michelina, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Basile, Lucio Vittozzi, con domicilio eletto presso Giovanni Basile in Napoli, via Tino di Camaino N.6; Baiano Elisa, Daniele Antonio, Di Bonito Ciro, Mirabella Salvatore, Navarra Angelo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Pozzuoli, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aldo Starace, con domicilio eletto presso Aldo Starace in Napoli, Riviera di Chiaia,207; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Matarazzo Giovanni, Altieri Lucia, Tufano Carmine, Di Fraia Immacolata, Molino Giuseppe, Crisci Antonio, Bianco Vincenzo, De Vito Raffaele, Di Francia Luigi, Abbate Rosaria, Vassallo Corrado, Vicidomini Anna Maria, D&#8217;Agostino Antonio, Albanese Antonietta, Intignano Silvia, Di Spiezio Francesco, Mazzoni Francesco, Smaldone Guerino, Lucignano Saverio, De Falco Tommaso, Lo Feudo Francesco, De Carluccio Gaetano, Intignano Ciro, Volpe Renato, Testa Candida, Coppola Alfonso, Tortorelli Pasquale, Amirante Sergio, Cammenatelli Umberto, Rastrelli Silvana, Arca Antonio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera di G.C. di Pozzuoli n. 157 del 28.3.2001 &#8211; approvazione graduatoria finale di merito copertura di n.56 posti nell&#8217;area amministrativa-finanziaria &#8211; istruttore direttivo</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>E&#8217; controversa la legittimità degli atti del concorso per la copertura di n. 56 posti nell’area amministrativa-finaziaria di cui agli atti in epigrafe indicati.<br />	<br />
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.<br />	<br />
Assumono portata preliminare ed assorbente le censure, svolte dai ricorrenti al par. 1.2. del gravame, contro la misura espulsiva dalla procedura concorsuale de qua ed incentrate sul difetto motivazionale e sulla erroneità valutativo-decisionale del contestato provvedimento.<br />	<br />
Di contro s’osserva, in punto di diritto, come, da un lato, l&#8217;esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego per violazione delle regole procedimentali costituisca atto di natura vincolata la cui (adeguata e sufficiente) motivazione consiste nella mera indicazione del comportamento censurato; e, per altro verso, l&#8217; esclusione medesima non richieda una diffusa motivazione quando emergano con sufficiente certezza, anche dagli atti del procedimento, le ragioni che precludono al candidato di partecipare ulteriormente al concorso.<br />	<br />
Nel caso che occupa, dal verbale n. 3 del 22.2.2001 &#8211; nel cui elenco H allegato figurano i nominativi dei candidati che non hanno partecipato alla prova selettiva, benché identificati, perché non presenti alla stessa &#8211; emerge che siffatta decisone è scaturita da una situazione di diffusa turbolenza e tensione, all’esito della quale il Presidente correttamente invitava chi fosse intenzionato a sostenere la prova a prendere posto e ribadiva che gli altri sarebbero stati considerati come rinunciatari.<br />	<br />
Orbene, posto che il verbale in questione deve considerarsi atto pubblico ai sensi dell&#8217;art. 2699 c.c. e che fa, quindi, fede fino a querela di falso (nella specie non proposta dalla parte che aveva interesse a dimostrarne la falsità), deve rilevarsi che tale portata non appare, nella specie, dubitabile, non risultando inficiata dai rilievi mossi dai ricorrenti.<br />	<br />
Ne consegue che, in mancanza di una formale impugnazione di falso, il contenuto dei verbali in questione deve ritenersi vero e che risulta, quindi, ampiamente dimostrata la sussistenza della violazione colpita con il provvedimento di espulsione.<br />	<br />
In ogni caso, non rileva in alcun modo che la prova concorsuale avrebbe dovuto svolgersi anche nell’androne antistante la palestra e che i ricorrenti già avessero ricevuto i fogli d’esame, nonché il rilievo per cui l’invito della commissione ad accomodarsi all’interno della palestre non vi sarebbe stato e comunque non sarebbe stato sufficiente.<br />	<br />
Anche prescindendo, infatti, dal rilievo che tali ultime affermazioni restano del tutto indimostrate (oltre che smentite dal contenuto del verbale), le stesse si rivelano comunque ininfluenti, atteso che la condotta sanzionata con l&#8217;espulsione non consiste nella pretesa inconciliabilità tra la presunzione di rinuncia al concorso e la presenza degli interessati in loco muniti di fogli, ma nella condotta complessivamente tenuta dai costoro in quanto gravemente contraria alle regole di partecipazione procedimentale.<br />	<br />
Ciò posto e quanto agli ulteriori profili di gravame ed alle correlative doglianze, si deve, in sintesi e preliminarmente, accertare l&#8217;ammissibilità di censure rivolte contro un concorso dal quale i ricorrenti siano stata (come dianzi accertato) non illegittimamente espulsi e nei confronti della cui regolarità si pongono, quindi, in posizione priva di qualsivoglia rilevanza. Così chiariti i termini della questione, risulta agevole concludere che un soggetto sprovvisto di titolo alla partecipazione ad un concorso (sia in quanto originariamente non ammesso, sia in quanto espulso nel corso dello svolgimento delle prove) si rivela privo di quella posizione differenziata e qualificata che, sola, autorizza la contestazione giudiziale di atti procedimentali diversi da quelli direttamente lesivi dell&#8217;interesse alla partecipazione (quale, ad esempio, l&#8217;espulsione). Una volta verificata la legittimità del provvedimento che ha determinato l&#8217;esclusione dell&#8217;interessato dalla procedura, resta, quindi, preclusa allo stesso la possibilità di contestare, sotto altri profili, la regolarità di un concorso al quale non ha titolo a partecipare, e sulla cui legittimità non ha, dunque, interesse ad interloquire (cfr. in termini, C.S., VI Sez., ord. 12 marzo 2002, n.1007).<br />	<br />
Né l&#8217;ammissibilità di contestazioni rivolte da un soggetto legittimamente espulso contro atti procedimentali diversi da quello immediatamente lesivo può essere riconosciuta sulla base della configurabilità, nella specie, di un interesse strumentale, secondo la relativa nozione (per come definita, ad esempio, tra le tante, da C.S., Sez. V, 7 settembre 2001, n. 4680 e, soprattutto, da ultimo, da Consiglio Stato, Adunanza Plenaria &#8211; sentenza 7 aprile 2011 n. 4 che ha disatteso l’orientamento &#8220;estremo&#8221;, pur sostenuto da una parte della giurisprudenza, secondo la quale persino il concorrente definitivamente escluso sarebbe legittimato a proporre una domanda di annullamento dell’intera procedura).<br />	<br />
Detto in altri e sintetici termini: il candidato escluso, come nel caso di specie, dalla selezione non può contestarne i risultati, se prima non dimostra l&#8217;illegittimità della sua esclusione, non venendo in rilievo in tale ipotesi il cd. interesse strumentale che è riconoscibile solo al soggetto che dall&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;atto gravato è in grado di ricavare un vantaggio specifico, concreto e immediato e non ipotetico o futuro. Mentre, infatti, il riconoscimento dell&#8217;interesse strumentale postula che la rinnovazione dell&#8217;attività provvedimentale sia determinata da un annullamento comunque sorretto da un interesse connesso ad una posizione differenziata e qualificata del ricorrente (in mancanza di che, si preverrebbe al riconoscimento di un inammissibile controllo popolare della legalità dell&#8217;azione amministrativa), nel caso di specie tale indispensabile collegamento con la situazione soggettiva dell&#8217;istante risulta escluso proprio dalla (logicamente) presupposta legittimità della sua esclusione.<br />	<br />
Nel diverso caso dell&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità e dell&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione appare, invece, immaginabile un interesse strumentale a contestare, come nel caso di specie, anche i presupposti della procedura e la correttezza dell’operato della composizione della commissione e a provocare, così, la rinnovazione dell&#8217;intera procedura e non solo della fase procedimentale successiva all&#8217;adozione dell&#8217;atto direttamente lesivo.<br />	<br />
Così accertate la legittimità dell&#8217;espulsione e, in applicazione dei principi sopra enunciati, la carenza di interesse all&#8217;impugnazione di atti procedimentali diversi da quel provvedimento, il ricorso va complessivamente respinto.<br />	<br />
Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere<br />	<br />
Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-5-2011-n-2662/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2011 n.2662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2005 n.2662</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2662/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2662/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2005 n.2662</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; M. Colombati Est. L. Salvi (Avv.ti L. Piochi e M. Boco) contro il Comune di Bibbona (Avv. V. Chierroni) la prescrizione quinquennale di una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere ambientale [c.d. &#8220;indennità risarcitoria&#8221;] inizia a decorrere dal rilascio della sanatoria Edilizia ed urbanistica – c.c. “Indennità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2662/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2005 n.2662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2662/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2005 n.2662</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; M. Colombati Est.<br /> L. Salvi (Avv.ti L. Piochi e M. Boco) contro il Comune di Bibbona (Avv. V. Chierroni)</span></p>
<hr />
<p>la prescrizione quinquennale di una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere ambientale [c.d. &#8220;indennità risarcitoria&#8221;] inizia a decorrere dal rilascio della sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – c.c. “Indennità risarcitoria” ex art. 164 del d. lgs. n. 490/99 – Termine di prescrizione quinquennale – Decorre dal momento dell’accertamento dell’illecito che può avvenire o d’ufficio ovvero in esito al procedimento di sanatoria edilizia – Ingiunzione di pagamento intervenuta oltre cinque anni dalla concessione in sanatoria &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La prescrizione della c.d. “indennità risarcitoria” relativa ad una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere ambientale decorre dal momento dell’accertamento dell’illecito, accertamento che può avvenire o d’ufficio ovvero in esito al procedimento di sanatoria edilizia. Difatti è proprio dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria che il Comune è consapevole dell’abuso (formale o sostanziale) commesso ed è in grado di reprimerlo con l’esercizio del potere-dovere di applicare la sanzione pecuniaria. Tale potere-dovere, che non è discrezionale, non può essere esercitato sine die, una volta che la p.a è in grado di provvedere, perché altrimenti sarebbe compressa, sempre sine die, la situazione soggettiva del responsabile che si è addirittura autodenunciato con la presentazione della domanda di sanatoria. Ne consegue l’illegittimità della ingiunzione di pagamento relativa ad una indennità risarcitoria ex art. 164 del d. lgs. n. 490/99 intervenuta a più di cinque anni dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 789/2004 proposto da</p>
<p><b>LORIANO SALVI</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Leonardo Piochi e Marta Boco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Marco Noci in Firenze, via Puccinotti n.11,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI BIBBONA</b>, in persona del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via de&#8217; Rondinelli n. 2;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
&#8211; del provvedimento n. 5 del 12 febbraio 2004 emesso dal Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Bibbona (Li), n. prot. 1842 ricevuto il 18.02.2004 con il quale detto ufficio determinava in Euro 723,00 l&#8217;indennità risarcitoria ex art. 164 del D. Lgs.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto  l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bibbona;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 5 maggio 2005 &#8211; relatore il Consigliere Marcella Colombati -,   gli avv.ti R. Tagliaferri, delegato da L. Piochi, e V. Chierroni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 17.4.2004, il sig. Loriano Salvi espone di aver ricevuto in data 18.2.2004 il provvedimento n. 5 del 12.2.2004, emesso dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Bibbona (LI), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 723,00 a titolo di indennità risarcitoria ex art. 164 del d. lgs. n. 490/99 relativa alle opere di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 104 rilasciata il 12.8.1996.<br />
Avverso il provvedimento gravato, di cui chiede l’annullamento, formula i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 2, comma 46, della legge n. 662/96, 38 della legge n. 47/85 e 164 del d. lgs. n. 490/99; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: al momento della sanatoria egli aveva versato l’oblazione e gli oneri concessori per l’abuso consistente nella chiusura di una veranda; i lavori sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 23.12.1996 n. 662 (art. 2, comma 46) e anche la concessione in sanatoria del 12.8.1996 è antecedente; secondo Cons. di Stato, IV, n. 3931/2003, è solo con la legge n. 662 cit. che viene chiarito che l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative, a seguito di condono edilizio, non riguarda le sanzioni paesaggistiche, con la conseguenza che per il passato il rilascio della sanatoria comporta la piena regolarizzazione della costruzione a tutti gli effetti; 2) violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 164 del d. lgs. n. 490/99 (ex art. 15 della legge n. 1497/1939) e 14 della legge n. 689/81; violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 15 della legge n. 1497/1939 (ora art. 164 del d. lg. n. 490/99) e 28 della legge n. 689/81; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti: l’indennità risarcitoria è una sanzione amministrativa e non una forma di risarcimento del danno (Cons. di Stato, IV, n. 7769/2003), e ad essa si applica la legge n. 689 cit. il cui art. 14 dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, entro 90 giorni dall’accertamento dell’illecito e il cui art. 28 prevede che il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di 5 anni con le precisazioni svolte dalla giurisprudenza amministrativa: l’illecito paesaggistico  ha carattere permanente e cioè si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte  autorizzazioni che possono essere rilasciate anche in via postuma; da quel momento  comincia a decorrere il termine prescrizionale; il termine ultimo per la prescrizione è scaduto il 12.8.2001 per cui la successiva nota di avvio del procedimento in data 20.5.2003 non ha nessun effetto interruttivo.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Bibbona, opponendosi al ricorso e sostenendo che il dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale, per l’autonomia del procedimento sanzionatorio paesaggistico rispetto al diverso procedimento di sanatoria edilizia, non coincide col rilascio della sanatoria che non comporta il venir meno dell’illecito paesaggistico rispetto al quale la p.a. conserva integro il potere di reazione.<br />
Nelle successive memorie le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />
Con ordinanza n. 514/2004 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
All’udienza del 5 maggio 2005 la causa è passata in decisione. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è rivolto avverso un provvedimento comunale del 12.2.2004 col quale si ingiunge il pagamento della c.d. indennità risarcitoria ex art. 164 del d. lgs. n. 490/99 e successive modifiche e integrazioni (ex art. 15 della legge n. 1497/1939) relativa a lavori abusivi consistenti nella chiusura di una veranda, lavori per i quali era stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria in data 12.8.1996, previa l’autorizzazione paesaggistica assentita in via postuma (parere favorevole della C.E.I., autorizzazione comunale e mancato annullamento di detta autorizzazione da parte della Sovrintendenza).</p>
<p>2. E’ fondato il secondo motivo, di carattere assorbente, con il quale si deduce che l’obbligazione di pagamento, nella specifica fattispecie, si sarebbe estinta per intervenuta prescrizione. Il Comune invece obietta che la favorevole definizione della procedura di condono edilizio non comporta, per l’autonomia dei due procedimenti, il venir meno dell’illecito paesistico rispetto al quale la p.a. “conserva integro il proprio originario potere di reazione” che non è soggetto a prescrizione.<br />
Quanto al momento della decorrenza della prescrizione in tema di sanzione amministrativa pecuniaria di carattere ambientale (c.d. indennità risarcitoria), il Collegio è consapevole della ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 7405/2004, citata dal Comune resistente a sostegno della sua tesi), secondo cui: l’illecito ha carattere permanente; trattandosi di sanzione pecuniaria, si applica l’art. 28 della legge 689/81, ovverosia la prescrizione quinquennale “con i temperamenti necessari attesa la particolare natura dell’illecito”; l’illecito è caratterizzato dall’omissione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare lo stato dei luoghi, obbligo che viene meno con la demolizione o con il pagamento della sanzione pecuniaria; il “parere” dell’autorità preposta al vincolo, pur favorevole al mantenimento delle opere abusive, non è atto idoneo a far decorrere il termine prescrizionale perché la sanzione ambientale trova la sua disciplina in una normativa diversa da quella prevista nella c.d. legge di sanatoria edilizia (art. 32 della legge n. 47/85) e cioè in una disciplina che delinea un autonomo procedimento in cui intervengono altre amministrazioni in quanto titolari di interessi finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla repressione di eventuali abusi; l’oblazione (per la sanatoria edilizia) e l’indennità risarcitoria hanno finalità diverse perché diversi sono i procedimenti in cui si vanno ad inserire e i profili su cui vanno ad incidere, così che il pagamento dell’una non fa venir meno il dovere di agire per la riscossione  dell’altra.<br />
Una precedente decisione (Cons. di Stato, VI, n. 3184/2000) aveva affermato che l’esercizio del potere sanzionatorio amministrativo, in materia urbanistico-edilizia e di tutela del paesaggio, non è soggetto a prescrizione o decadenza, per cui l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso.<br />
Tale giurisprudenza, come da ultimo  ribadita in tema di decorrenza della prescrizione,  sembra implicitamente affermare che il dies a quo sia quello (della demolizione o) del pagamento dell’indennità risarcitoria, con la conseguenza che il potere dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico si consumerebbe soltanto con l’irrogazione della sanzione, che può intervenire anche molti anni dopo la commissione dell’abuso ed anche dopo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.<br />
Siffatte decisioni sembrano non dare rilievo al momento dell’accertamento dell’illecito paesaggistico, bensì soltanto a  quello della concreta determinazione della sanzione (alternativa alla demolizione) dell’indennità risarcitoria. Ma i due momenti (autorizzazione o nulla osta in caso di sanatoria e comminatoria della sanzione), che sono distinti, producono ognuno proprie conseguenze.<br />
Come è stato già osservato, a differenza dalla regola generale dell’art. 28 della legge n. 689/81, la prescrizione in tema di violazione paesaggistica non decorre dall’epoca della commissione dell’abuso, ma dal momento della cessazione dell’illecito, che va individuato nella demolizione o nella irrogazione della sanzione. In proposito il Collegio è invece dell’avviso che essa decorre dal momento dell’accertamento dell’illecito, accertamento che può avvenire o d’ufficio ovvero in esito al procedimento di sanatoria edilizia.<br />
Va premesso che in Toscana le funzioni c.d. paesaggistiche, già delegate alle regioni ai sensi dell’art. 82 del d.p.r. n. 616/77, sono state subdelegate ai Comuni fin dal 1979 con l’art. 2 della legge regionale n. 52; trattasi in particolare, ai fini che qui interessano, delle funzioni di cui agli artt. 7 e 15 della legge n. 1497/1939. <br />
Il Comune è l’ente deputato al controllo della compatibilità ambientale delle costruzioni, ivi compreso anche  l’accertamento dell’ illecito c.d. “formale” che si configura per il solo fatto che non è stata richiesta la previa autorizzazione di cui all’art. 151, comma 2, del d. lgs. n. 490/99 e succ. modifiche e integrazioni (ex art. 7 della legge n. 1457/1939). La repressione dell’illecito formale (senza danno ambientale) per costante giurisprudenza, ha un effetto “deterrente” nella commissione degli abusi, e quindi né ripristinatorio né punitivo.<br />
Il procedimento di sanatoria si compone di due procedure, autonome quanto all’ambito degli interessi sottesi (di carattere ambientale che coinvolgono anche l’autorità statale e cioè la Sovrintendenza, e di carattere urbanistico-edilizio propri del Comune), ma che confluiscono nel provvedimento finale di rilascio della concessione edilizia in sanatoria. In quel momento sono stati accertati gli abusi commessi (sia edilizi che ambientali) ed è stata valutata la possibilità di rilasciare il titolo che legittima quanto illegittimamente realizzato; in particolare, nella fattispecie ora in esame ed ai fini che interessano, è stata valutata la compatibilità ambientale dell’opera dallo stesso Comune, la cui determinazione positiva non è stata oggetto di annullamento da parte della Sovrintendenza; diversamente non si poteva rilasciare la concessione in sanatoria (cfr. art. 32 della legge n. 47/85) da parte del medesimo Comune.<br />
Anche la giurisprudenza (Cons. di Stato, n. 177/2000) ha riconosciuto che il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è “pregiudiziale ad ogni altra valutazione poiché, se sfavorevole, rende impossibile la sanatoria dell’opera e rende superfluo, di conseguenza, anche il parere della Commissione edilizia, favorevole o meno che possa essere”. <br />
In proposito è stato addirittura rilevato che il “parere” previsto dall’art. 32 cit. ai fini del rilascio della sanatoria ha natura e funzioni identiche all’ “autorizzazione paesaggistica” ex art. 7 della legge n. 1497/1939, in quanto entrambi gli atti costituiscono il presupposto per l’assentimento del titolo che legittima la trasformazione urbanistico-edilizia dell’area protetta (Cons. Stato, VI, n. 114/1998). Questa ultima giurisprudenza non è però condivisibile in assoluto perché, come già detto, il rilascio del parere favorevole non conclude la procedura dal momento che l’autorizzazione paesaggistica – che, si ripete, in Toscana è di competenza del Comune – deve essere inviata alla Sovrintendenza per l’esercizio dei suoi poteri (eventuale annullamento entro 60 giorni).<br />
Normalmente la sanatoria edilizia è rilasciata dopo il pagamento dell’oblazione (che, come è noto, è sanzione diversa all’indennità risarcitoria) che l’interessato spesso si autodermina sulla base dei presupposti legali, ma che può essere anche parziale; il che non preclude certo alla p.a. l’obbligo di determinarla correttamente e imporne il pagamento. Parimenti spesso accade che il Comune, nel rilasciare il titolo in sanatoria, si riserva di determinare in un momento successivo l’entità della indennità risarcitoria.<br />
Ma ciò attiene alla concreta quantificazione di quanto dovuto ai due titoli (edilizio e ambientale), fermo restando che l’accertamento dell’illecito è già stato compiuto e tale accertamento determina il venir meno della sua permanenza; ragionando diversamente, si dovrebbe giungere ad affermare che, anche dopo il rilascio della concessione in sanatoria, l’immobile potrebbe essere demolito perché non compatibile con gli interessi ambientali, non decorrendo mai il termine della p.a. per esercitare i poteri sanzionatori ai fini ambientali;  il che è un assurdo, una volta che è rilasciato il titolo a sanatoria. Per ovviare a questo assurdo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (nn. 912/2001 e 4481/2003) ha affermato che in caso di condono edilizio non si possa procedere a demolizione per i (diversi) fini paesaggistici, ma così facendo sembra aver dimenticato che le due sanzioni (demolitoria e pecuniaria) sono alternative e, per l’evidenziato carattere di autonomia tra i due procedimenti, l’alternatività delle sanzioni non dovrebbe mai venire meno.<br />
La giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, VI, 3184/2000 e precedenti ivi richiamati) ha affermato che “l’esercizio del potere sanzionatorio amministrativo non è soggetto a prescrizione o decadenza” per cui “l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche più di dieci anni dopo la commissione dell’abuso”. La stessa giurisprudenza ha però anche  affermato che in generale la “permanenza” dell’illecito amministrativo de quo viene meno “solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni”. Da tale affermazione fa però derivare una conseguenza (che  è condivisibile solo in relazione alla specifica controversia ivi trattata), e cioè  che per le opere realizzate in area vincolata senza la prescritta autorizzazione, la permanenza dell’illecito “non era ancora cessata alla data in cui è stata applicata la sanzione pecuniaria…e dunque l’esercizio del potere repressivo è stato tempestivo”. In quel caso infatti  non sembra che fosse ancora stato rilasciato il titolo in sanatoria, ma si trattasse di un mero parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (in quel caso, la Regione).<br />
Una cosa è sostenere che l’esercizio dei poteri repressivi amministrativi non è soggetto a nessun termine di prescrizione o di decadenza, altra cosa è estendere tale principio all’ipotesi in cui l’esercizio del potere di accertamento dell’abuso, sia edilizio che paesaggistico, (cui consegue il potere sanzionatorio) sia già avvenuto con il rilascio del titolo in sanatoria, che ha come suo presupposto l’autorizzazione (postuma) ambientale. <br />
Una conferma del carattere di atto distinto ma presupposto di quest’ultima si ha nell’art. 87, comma 8, della legge regionale n. 1/2005 che costituisce ora una specie di testo unico in materia di governo del territorio e che ha abrogato, tra l’altro, la legge regionale n. 52/99 la quale ha dato attuazione in Toscana alle leggi statali sul condono recependo il principio della pregiudizialità dell’autorizzazione postuma rispetto alla concessione in sanatoria.<br />
In tema di sanatoria edilizia  la relativa concessione non può essere rilasciata senza la previa valutazione di compatibilità dell’opera. Se tale compatibilità ambientale è un presupposto per la concessione del titolo edilizio in sanatoria,  ne deriva che al momento della sanatoria deve ritenersi già rilasciata anche l’autorizzazione paesaggistica (o nulla osta), salva l’applicazione della indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 2, comma 46 della legge n. 662/1996; questa però non può più essere richiesta dopo i cinque anni dal rilascio della concessione in sanatoria che coincide col momento in cui è cessata la permanenza dell’illecito. E poiché il diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive nel termine di prescrizione quinquennale (art. 28 legge n. 689/81), nella specie tale termine era ormai decorso essendo stata rilasciata la concessione in sanatoria, previa l’autorizzazione paesaggistica postuma, in data 12.8.1996 ed essendo stata irrogata la indennità risarcitoria soltanto il 12.2.2004.<br />
Diversamente, se si  volesse far decorrere la prescrizione dal momento della quantificazione della sanzione, sarebbe del tutto inutile la precedente fase provvedimentale diretta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma che confluisce nel provvedimento finale di sanatoria  edilizia. Mentre è proprio dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria che il Comune è consapevole dell’abuso (formale o sostanziale) commesso ed è in grado di reprimerlo  con l’esercizio del potere-dovere di applicare la sanzione pecuniaria (Cons. di Stato, n. 912/2001). Tale potere-dovere, che non è discrezionale,  non può essere esercitato sine die,  una volta che la p.a è in grado di provvedere, perché altrimenti sarebbe compressa, sempre sine die, la situazione soggettiva del responsabile che si è addirittura autodenunciato con la presentazione della domanda di sanatoria.<br />
Ciò che si determina, invece, è che, una volta quantificata e richiesta la indennità risarcitoria nel termine quinquennale dal rilascio del titolo in sanatoria, permane l’obbligo del pagamento da parte del trasgressore, obbligo che la p.a. è autorizzata a far osservare con l’esecuzione coattiva dei provvedimenti che determinano le somme dovute, prevista dall’art. 2 e seg. del r.d. n. 639/1910 richiamato nell’art. 16 della legge n. 47/85 in via generale e quindi anche per il procedimento di sanatoria. </p>
<p>3. Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento gravato.<br />
In considerazione della peculiarità della materia, che ha visto susseguirsi una giurisprudenza non sempre chiara e univoca sugli specifici punti, le spese processuali possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 5 maggio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                              &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. Filippo MUSILLI                                        &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-5-2005-n-2662/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2005 n.2662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2662</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2662</a></p>
<p>Commercio &#8211; divieto di vendita dei prodotti ittici nel mercato all&#8217;ingrosso &#8211; per applicazione misure antimafia &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva del 06 maggio 2004 n. 2666 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2662/2004Registro Generale:4880/2004 Il Consiglio di Stato</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2662/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2662</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio &#8211; divieto di vendita dei prodotti ittici nel mercato all&#8217;ingrosso &#8211; per applicazione misure antimafia &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/6/4358/g">Ordinanza sospensiva del 06 maggio 2004 n. 2666</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2662/2004<br />Registro Generale:4880/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti Est.<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SUD PESCA DEI F.LLI AMOROSO S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENNIO MAGRI con domicilio eletto in Roma VIA GUIDO D&#8217;AREZZO N.18 presso ENNIO MAGRI&#8217;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI IN P. DEL PREFETTO P.T.</b> rappresentato e difeso da: Avv. ILIA MASSARELLI con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO COMUNE DI POZZUOLI rappresentato e difeso da: Avv. ALDO STARACE Avv. CLAUDIA DE CURTIS con domicilio eletto in Roma VIA BARBERINI N.12 presso CLAUDIA DE CURTIS<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA – NAPOLI: Sezione III n. 2666/2004 , resa tra le parti, concernente DIVIETO DI VENDITA DEI PRODOTTI ITTICI NEL MERCATO ALL&#8217;INGROSSO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI POZZUOLI PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI IN P. DEL PREFETTO P.T.<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti E. Magrì ed A. Storace;</p>
<p>Considerato che l’ordinanza impugnata appare correttamente motivata sotto l’aspetto del rilievo della comunicazione prefettizia sui provvedimenti dell’amministrazione locale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4880/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
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