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	<title>2658 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2658 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2005 n.2658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-5-2005-n-2658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-5-2005-n-2658/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2005 n.2658</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Giovanni Palatiello – Estensore. Co.Ge. s.r.l. (avv. L. Durano) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato), San Paolo I.M.I. – Banco di Napoli (avv. A. Pallara). sui limiti di cumulabilità degli aiuti di Stato con particolare riferimento alle agevolazioni ex l. n.488 del 1992 1. Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-5-2005-n-2658/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2005 n.2658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-5-2005-n-2658/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2005 n.2658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Giovanni Palatiello – Estensore.<br /> Co.Ge. s.r.l. (avv. L. Durano) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato), San Paolo I.M.I. – Banco di Napoli (avv. A. Pallara).</span></p>
<hr />
<p>sui limiti di cumulabilità degli aiuti di Stato con particolare riferimento alle agevolazioni ex l. n.488 del 1992</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Agevolazioni – D.m. n.527 del 1995 – Concessione – Procedura – Relazione della banca concessionaria – E’ mero atto istruttorio endoprocedimentale.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Agevolazioni ex l. n.488 del 1992 – Sono soggette alla disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di aiuti regionali – Effetti.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Agevolazioni – Soglia de minimis – Non superamento – Concessione di altro aiuto di Stato – Possibilità.</p>
<p>4. Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Agevolazioni – D.m. n.527 del 1995 – Divieto di cumulo di agevolazioni – Interpretazione – Superamento del limite de minimis – Necessità.</p>
<p>5. Pubblica amministrazione – Semplificazione e trasparenza amministrativa – Rapporti con i privati – Buona fede, imparzialità e buon andamento – Rispetto – Pubblica amministrazione – E’ tenuta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito della procedura prevista dal d.m. 10 ottobre 1995 n.527 per la concessione dell’agevolazione ivi contemplata, la relazione che la banca concessionaria invia al Ministero delle Attività Produttive riveste natura di mero atto istruttorio endoprocedimentale  che esplica effetti lesivi esterni per il solo tramite del provvedimento ministeriale che definisce il procedimento, in funzione del quale essa è predisposta e contro il quale l’impresa interessata deve ricorrere in sede giurisdizionale, eventualmente deducendo il vizio di illegittimità derivata dai vizi inficianti gli accertamenti istruttori svolti dalla banca concessionaria.</p>
<p>2. Le agevolazioni di cui al d.l. 22 ottobre 1992 n.415, convertito nella l. 19 dicembre 1992 n.488, sono soggette alla disciplina comunitaria “in materia di concorrenza e di aiuti regionali”, che, in ossequio al principio della preminenza del diritto comunitario, è direttamente applicabile nell’ordinamento interno e prevalente rispetto ad eventuali norme interne incompatibili le quali, eventualmente, debbono essere disapplicate dal Giudice, anche d’ufficio.</p>
<p>3. Per il diritto comunitario, l’agevolazione ad un’impresa che non ecceda la soglia del de minimis (e cioè il massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni) non è definibile quale “aiuto di Stato” e, pertanto, non impedisce che la stessa impresa riceva, per lo stesso progetto, un altro aiuto di Stato autorizzato, con l’ulteriore conseguenza che il divieto di cumulo di più agevolazioni finanziarie eventualmente imposto dalla norma nazionale deve essere interpretato in conformità con il diritto comunitario in materia di aiuti de minimis, e quindi nel senso che esso trova applicazione solo con riferimento alle agevolazioni che possono essere ritenute “aiuti di Stato” in quanto eccedenti la soglia del de minimis.</p>
<p>4. In tema di agevolazioni, le  disposizioni del d.m. 20 ottobre 1995 n.527 che prevedono che non sono ammissibili a contributo ex l. 19 dicembre 1992 n.488 le spese relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni, salva la revoca ed il recupero delle agevolazioni medesime (art.4, punto 3), e quelle che prevedono la revoca totale o parziale del contributo qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie (v.art. 5, punto 3), debbono essere interpretate nel senso che, in entrambi i casi menzionati, deve trattarsi di pregresse agevolazioni eccedenti il limite del de minimis e quindi qualificabili come aiuti di Stato.</p>
<p>5. Nei suoi rapporti con i privati, e segnatamente nell’ambito di quel particolare contatto sociale originato dalla presentazione di un’istanza in via amministrativa, la p.a. è pur sempre tenuta al rispetto dei canoni usuali della buona fede, dell&#8217;imparzialità e del buon andamento ex artt. 2 e 97 Cost., i quali non risultano affatto confinati ai soli rapporti tra privati, assurgendo, al contrario, a vero e proprio principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>RPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA PUGLIA<br />
LECCE PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>			 Registro Sentenze: 2658/2005<br />	<br />
	                       Registro Generale: 2458/2003 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI                              Presidente <br />
ETTORE MANCA                            Referendario <br />
GIOVANNI PALATIELLO             Referendario  relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2458/03 di R.G. proposto da<br />
<b>Co.Ge. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Durano ed elettivamente domiciliata n Lecce, alla Via A. Imperatore n. 16 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pellegrino;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Attività Produttive</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>San Paolo I.M.I. s.p.a. – Banco di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Pallara, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via Niccolò Foscarini n° 7;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211;	del D.M. n. B2/CD/9/127659 dell’1.9.2003, comunicato con nota 24.9.2003 prot. 1.011.209, pervenuta il 7.10.2003, con cui il Ministero delle Attività Produttive ha in via definitiva rideterminato (e ridotto) le agevolazioni finanziarie previste dalla L. 488/1992 e successive modifiche ed integrazioni, già concesse alla società ricorrente in via provvisoria con D.M. 88/CP//9/28561 del 20.11.1996 ed ha contestualmente disposto il recupero della somma di € 133.943,08 erogata in eccedenza, oltre interessi legali dalla data dell’erogazione a quella di restituzione;<br />	<br />
&#8211;	della presupposta relazione sullo stato finale 15.10.2002 redatta dal Banco di Napoli s.p.a., banca concessionaria, e dell’allegata Relazione tecnica;<br />
&#8211;	della successiva nota 9.10.2003 del San Paolo I.M.I. – Banco di Napoli con cui la società ricorrente è stata invitata a restituire l’importo di € 13.983,79, oltre ulteriori interessi a far tempo dal 16.10.2003;																																																																																												</p>
<p>per l’accertamento e la declaratoria<br />
del diritto della società ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per via della tardiva o mancata erogazione di parte delle agevolazioni già concesse, con condanna di entrambi i resistenti in solido tra di loro e, comunque di chi di ragione, al pagamento delle somme che saranno riconosciute dovute, oltre maggior danno da svalutazione monetaria ed interessi.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività Produttive e del San Paolo I.M.I. s.p.a. – Banco di Napoli con la documentazione allegata;<br />
vista la memorie conclusive prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 27 ottobre 2004 il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi, altresì, per le parti, l’Avv. L. Durano, l’Avv. Maddalo in sostituzione dell’Avv. Pallara  e l’Avv. dello Stato G. Pedone.<br />  Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 2 dicembre 2003 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 20 dicembre, la Co.Ge. S.r.l. impugna, unitamente agli atti in epigrafe indicati, il decreto n. B2/CD/9/127659 dell’1.9.2003 con il quale il Ministero delle Attività Produttive, sulla base della relazione finale di spesa predisposta dalla Banca concessionaria, in sede di determinazione definitiva delle agevolazione finanziarie da erogarsi ex art. 10, comma 4, D.M. n. 527/1995 in favore della ricorrente, ha disposto lo stralcio ex art. 4, punto 3 del D.M. cit. delle spese (per l’importo di £ 179.500.000) relative all’acquisto, dal Sig. Parisi Salvatore, del capannone industriale dove la Co.Ge. s.r.l. svolge la sua attività.<br />
Il decreto di rideterminazione dell’agevolazione finanziaria è fondato sul rilievo che tale capannone, nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni (dell’8.5.1996), avrebbe beneficiato di altra agevolazione, e cioè di un contributo per il concorso nel pagamento degli interessi per Lire 66,3 milioni, a suo tempo erogato ex art. 37 L. 25.7.1952, n. 949 dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane in favore del Sig. Parisi Salvatore – dante causa della società ricorrente &#8211; in relazione ad un contratto di mutuo da questi stipulato con il Banco di Napoli in data 22.5.1991 per il completamento di un laboratorio artigianale che avrebbe dovuto trovare sede nel capannone in argomento .<br />
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 10 D.M. 20.10.1995 n. 527. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed altri profili.  <br />
L’amministrazione non ha dato conto delle ragioni per le quali le osservazioni formulate dalla ricorrente in corso di istruttoria non erano idonee ad incidere sulle diverse valutazioni compiute dalla banca concessionaria.<br />
2) Violazione dei  principi generali in tema di aiuti di stato per le attività produttive nelle aree depresse del paese. Violazione e/o omessa applicazione Reg. (CE) n. 69/2001 del 12.1.2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.  <br />
Il pregresso finanziamento “Artigiancassa” erogato in favore del Sig. Parisi Salvatore in relazione al capannone ove la ricorrente svolge attualmente la sua attività,  non eccedendo il limite del “de minimis” di cui al Reg. CE n. 69 del 2001, non sarebbe qualificabile come “aiuto di Stato” e, pertanto, non sarebbe ostativo alla concessione, in favore della Co.Ge. s.r.l., del contributo anche per l’acquisto del predetto capannone.<br />
3) Violazione e falsa applicazione L. 488/92. Violazione e falsa applicazione D.M. 20.10.1995 n. 527. Violazione principi generali in tema di correttezza, lealtà e buona fede dell’azione amministrativa. Violazione dei principi generali in tema di autotutela.  Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, irrazionalità e difetto di presupposti.  <br />
La pronunzia di ammissibilità delle spese per l’acquisto dell’immobile de quo, resa dalla Banca concessionaria all’esito dell’istruttoria preliminare, ha ingenerato nella ricorrente un ragionevole e legittimo affidamento sulla totale erogazione delle agevolazioni richieste, il quale era di per sé impeditivo dell’adozione dell’impugnato provvedimento di rideterminazione del contributo.<br />
Inoltre, posto che in capo alla società ricorrente non è ravvisabile alcuna responsabilità in ordine alla dichiarazione di ammissibilità delle spese de quibus, è indiscutibile che la banca concessionaria fosse a conoscenza del pregresso finanziamento artigiancassa concesso al Sig. Parisi, quale precedente proprietario del capannone, per avere essa stessa istruito e definito la pratica di mutuo erogato in favore del predetto Sig. Parisi; onde, la banca stessa, in ossequio al generale principio della lealtà e correttezza, preso atto della violazione da parte del mutuatario Parisi dell’obbligo di mantenere la destinazione dell’immobile a sede di un laboratorio artigianale per tutta la durata del finanziamento, avrebbe dovuto attivarsi per la doverosa revoca del finanziamento artigiancassa. <br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Attività Produttive e la banca concessionaria, San Paolo I.M.I. s.p.a., quale incorporante il Banco di Napoli s.p.a., confutando diffusamente le avverse censure e concludendo per la reiezione del gravame.<br />
In particolare la banca concessionaria ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto la nota del 9.10.2003  e la relazione sullo stato finale degli investimenti (entrambi atti adottati dalla San Paolo I.M.I. s.p.a.) in quanto la prima non potrebbe considerarsi in alcun modo un provvedimento amministrativo, mentre la seconda avrebbe natura di mero atto istruttorio endoprocedimentale, privo di autonoma portata lesiva.   <br />
Alla Camera di Consiglio del 5 febbraio 2004, la Sezione, con l’ordinanza n. 195, ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.  <br />   All’udienza pubblica del 27 ottobre 2004 la causa veniva, infine, trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.) Preliminarmente rileva il Collegio che, in sede di discussione orale, il difensore della ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della San Paolo I.M.I. s.p.a., quale incorporante il Banco di Napoli s.p.a..<br />
Non resta, pertanto, al Tribunale che darne atto, dichiarando, per l’effetto, l’improcedibilità del ricorso in parte qua.<br />
2.) Come esposto in narrativa, la banca concessionaria ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto la nota del 9.10.2003  e la relazione sullo stato finale degli investimenti (entrambi atti adottati dalla San Paolo I.M.I. s.p.a.) in quanto la prima non potrebbe considerarsi in alcun modo un provvedimento amministrativo, mentre la seconda avrebbe natura di mero atto istruttorio endoprocedimentale, privo di autonoma portata lesiva.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
2.1) Ed invero, come precisato da questo Tribunale nel decidere controversie analoghe alla presente, la relazione che la banca concessionaria invia al Ministero delle Attività Produttive nell’ambito della procedura di agevolazione in argomento riveste natura di mero atto istruttorio endoprocedimentale  che esplica effetti lesivi esterni per il solo tramite del provvedimento ministeriale che definisce il procedimento, in funzione del quale essa è predisposta e contro il quale l’impresa interessata deve ricorrere in sede giurisdizionale, eventualmente deducendo il vizio di illegittimità derivata dai vizi inficianti gli accertamenti istruttori svolti dalla banca concessionaria (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2005, n. 887).<br />
2.2) Del pari fondata è l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione della nota della San Paolo IMI in data 9.10.2003.<br />
Tale nota, infatti, costituisce (non un provvedimento amministrativo) bensì un  mero atto di diffida di diritto privato (a procedere all’immediata restituzione di somme di denaro), consequenziale al D.M. n. B2/CD/9/127695 del l’1.9.2003 e, pertanto, di per sé inidoneo ad arrecare alla sfera giuridica della ricorrente una lesione autonoma e diversa rispetto a quella già discendente dalla riduzione del contributo de quo operata con il predetto decreto ministeriale.<br />
3.) Passando al  merito della controversia va rilevata la fondatezza della seconda e della terza censura.<br />
3.1.) Come esposto in narrativa, con il secondo motivo, si deduce che il pregresso finanziamento “Artigiancassa” erogato in favore del Sig. Parisi Salvatore in relazione al capannone ove la ricorrente svolge attualmente la sua attività,  non eccedendo il limite del “de minimis” di cui al Reg. CE n. 69 del 2001, non sarebbe qualificabile come “aiuto di Stato” e, pertanto, non sarebbe ostativo alla concessione, in favore della Co.Ge. s.r.l., di un ulteriore contributo anche per l’acquisto del predetto capannone.<br />
L’amministrazione resistente osserva, invece, che l’art. 87 par. 1 del Trattato C.E. ed il  Reg. C.E. n. 69/2001 non troverebbero applicazione nella fattispecie poiché tali norme comunitarie riguarderebbero la tutela della concorrenza, mentre nel caso in esame si tratterebbe di non finanziare due volte lo stesso progetto.<br />
Contrariamente a quanto dedotto dall’amministrazione, la censura in esame deve essere condivisa per le ragioni di seguito esposte.<br />
Ed invero, come si ricava dall’art. 1, comma 2, lett. a)  D.L. n. 415/1992, conv. con  modificazioni nella legge n. 488 del 1992, nonché dalla disciplina attuativa di settore, ed in particolare dalla Delibera C.I.P.E. 27.4.1995 e dall’art. 10.1 della Circolare n. 38522 del 15.12.1995,  le agevolazioni per cui è causa sono soggette alla disciplina comunitaria “in materia di concorrenza e di aiuti regionali”, la quale, in ossequio al principio della preminenza del diritto comunitario, deve ritenersi direttamente applicabile nell’ordinamento interno e prevalente  rispetto ad eventuali norme interne incompatibili le quali, eventualmente, debbono essere disapplicate dal Giudice, anche d’ufficio (cfr., ex multis, Cass.Civ., Sez. Lav., 14.10.2004, n. 20275; Cass.Civ., Sez. Trib., 10.12.2002, n. 17564).<br />
Nel diritto comunitario la nozione di aiuto ha carattere obiettivo e si ricollega alla circostanza che un’ impresa riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (Tribunale I grado C.E.E., 17.10.2002, n. 98 e 6.3.2003, n. 228); ricorrendo tali presupposti trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare, per quel che in questa sede interessa, il Regolamento (CE) n. 69/2001 “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli Aiuti d’importanza minore (De Minimis)”.<br />
Orbene, in base al 5° considerando di tale Regolamento, ”Gli aiuti non eccedenti un massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano, né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’art. 87, paragrafo 1, del Trattato. (….). La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione (….) .”<br />
Ne consegue che, per il diritto comunitario, l’ agevolazione ad un’ impresa che non ecceda la soglia del de minimis (e cioè il massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni) non è definibile quale “aiuto di Stato” e, pertanto, non impedisce che la stessa impresa riceva, per lo stesso progetto, un altro aiuto di Stato autorizzato.<br />
E’allora evidente che il divieto di cumulo di più agevolazioni finanziarie eventualmente imposto dalla norma nazionale deve essere interpretato in conformità con il diritto comunitario in materia di aiuti de minimis, e quindi nel senso che esso trova applicazione solo con riferimento alle agevolazioni che possono essere ritenute “aiuti di Stato” in quanto eccedenti la soglia del de minimis.<br />
  Nella fattispecie -premesso che oggetto del contendere è un vantaggio economico che la società ricorrente non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, onde trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare il Regolamento (CE) n. 69/2001- osserva il Tribunale che lo stralcio delle spese (per l’importo di L. 179.500.000) relative all’acquisto, dal Sig. Parisi Salvatore, del capannone industriale dove la Co.Ge. s.r.l. svolge la sua attività è stato disposto, ai sensi dell’ ex art. 4, punto 3 del D.M 527 del 1995, sul rilievo che tale capannone, nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni (dell’8.5.1996), avrebbe beneficiato di altra agevolazione, e cioè di un contributo per il concorso nel pagamento degli interessi per Lire 66,3 milioni, a suo tempo erogato ex art. 37 L. 25.7.1952, n. 949 dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane in favore del Sig. Parisi Salvatore – dante causa della società ricorrente &#8211; in relazione ad un contratto di mutuo da questi stipulato con il Banco di Napoli in data 22.5.1991 per il completamento di un laboratorio artigianale che avrebbe dovuto trovare sede nel capannone in argomento.<br />
Alla luce delle osservazioni che precedono, le  disposizioni del D.M. 20.10.1995 n. 527 che prevedono che non sono ammissibili a contributo ex Lege n. 488 del 1992 le spese relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni, salva la revoca ed il recupero delle agevolazioni medesime (v. art. 4, punto 3), e quelle che prevedono la revoca totale o parziale del contributo qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione  siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie (v.art. 5, punto 3) debbono essere interpretate nel senso che, in entrambi i casi menzionati, deve trattarsi di pregresse agevolazioni eccedenti il limite del de minimis e quindi qualificabili come aiuti di Stato.<br />
La pregressa agevolazione concessa al Sig. Parisi Salvatore in relazione al capannone de quo e che ha poi determinato lo stralcio delle spese in contestazione da quelle ammissibili a finanziamento consiste, come sopra rilevato, in un contributo per il concorso nel pagamento degli interessi per Lire 66,3 milioni, a suo tempo erogato ex art. 37 L. 25.7.1952, n. 949 dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane in relazione ad un contratto di mutuo stipulato dal predetto sig. Parisi con il Banco di Napoli in data 22.5.1991 per il completamento di un laboratorio artigianale.<br />
 Trattasi, dunque, di un contributo che, non eccedendo il limite del “de minimis” di cui al Reg. CE n. 69 del 2001,  non è qualificabile come “aiuto di Stato” e, pertanto, non è ostativo alla concessione, in favore della Co.Ge. s.r.l., delle agevolazioni finanziarie anche per l’acquisto del predetto capannone.<br />
3.2.) Con riguardo alla seconda censura, di cui si è già riferito in narrativa, osserva il Tribunale che la pubblica amministrazione (ivi compresi i concessionari di pubblico servizio) nei suoi rapporti con i privati, e segnatamente nell’ambito di quel particolare contatto sociale originato dalla presentazione di un’istanza in via amministrativa, è pur sempre tenuta al rispetto dei canoni usuali della buonafede, dell&#8217;imparzialità e del buon andamento ex artt. 2 e 97 Cost., i quali non risultano affatto confinati ai soli rapporti tra privati, assurgendo, al contrario, a vero e proprio principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico (cfr., ex multis, da ultimo, TAR Puglia. Lecce, Sez. I, 26.10.2004, n. 7526;  TAR, Puglia, Lecce, Sez. I, 2.9.2004, n. 6098, nonché C.d.S., Sez. IV, 19.03.2003 n. 1457; Cass. civ. S.U., 10 gennaio 2003, n. 157; Cass. civ., Sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2424).<br />
Il canone della buonafede esige non solo che l’amministrazione rispetti gli stati di affidamento ingenerati, con le sue condotte e/o con i suoi atti, nei privati (che non versino in colpa), eventualmente astenendosi dall’adottare provvedimenti amministrativi che tali affidamenti siano intesi a  disattendere, ma anche che la stessa P.A. si attivi per salvaguardare gli interessi della parte privata ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio per l’interesse pubblico.<br />
Nella fattispecie, il Banco di Napoli s.p.a., poi incorporato dal S. Paolo I.M.I., era senz’altro a conoscenza della pregressa agevolazione erogata in relazione al capannone acquistato dalla Co.GE s.r.l per aver curato la pratica di concessione al Sig. Parisi di un finanziamento “da destinarsi alle spese di completamento di un nuovo laboratorio artigiano” .<br />
Dunque, secondo gli usuali canoni della correttezza e della buona fede e dell’imparzialità (che certamente vincolano anche la Banca de qua, in quanto concessionario di pubblico servizio) che obbligano la parte a salvaguardare gli interessi dell’altra ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio,  la banca stessa, preso atto dell’alienazione del capannone ( con preliminare del 29.4.1996), e quindi della violazione del vincolo di destinazione decennale, presidiato con una clausola risolutiva espressa, contemplato dall’art. 1 del contratto di mutuo del 22.5.1991, avrebbe dovuto, se non proprio avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. (giacché tale facoltà è riservata alle scelte discrezionali della  parte) quanto meno rappresentare la circostanza alla Cassa Depositi per la revoca del contributo in conto interessi ex art. 37 L. n. 949/1952.<br />
Ciò che invece non ha fatto, probabilmente per tutelare le proprie ragioni creditorie nei confronti del Parisi, sia quanto al capitale (restituito con il prezzo della vendita del capannone alla CoGe s,.r.l.) sia  quanto agli interessi maturati (il cui credito il Banco di Napoli ha potuto soddisfare tramite il contributo statale “artigiancassa” nel pagamento degli interessi, il quale, per espressa disposizione del contratto del 22.5.1991 &#8211; art. 3 2° capoverso- “spetta al Banco”).<br />
Non rileva il fatto che la Co.ge s.r.l., attraverso il preliminare di vendita del 29.4.1996, avesse appreso di un mutuo gravante sull’immobile erogato dal Banco di Napoli il 22.5.1991 e dunque fosse stata messa in grado di venire a conoscenza dell’esistenza della pregressa agevolazione “artigiancassa” di cui si è detto; e ciò in quanto la Co.Ge s.r.l. ha comunque osservato scrupolosamente la disciplina di settore rendendo dichiarazione ex art. 5, comma 3, D.M. 527/1995 di rinunzia, per quanto nelle sue facoltà e diritti, alle agevolazioni già concesse in relazione all’immobile de quo; onde, a fronte di ciò, era obbligo del Banco attivarsi secondo buona fede per la revoca del contributo ex art. 37 L. n. 949/1952.<br />
La violazione, da parte del Banco di Napoli, del canone della lealtà e della correttezza vizia in via derivata sia la relazione finale di spesa inviata al Ministero resistente, sia il decreto ministeriale di determinazione definitiva delle agevolazione finanziarie da erogarsi ex art. 10, comma 4, D.M. n. 527/1995 in favore della ricorrente, nella parte in cui è stato disposto lo stralcio ex art. 4, punto 3 del D.M. cit. delle spese (per l’importo di L. 179.500.000) relative all’acquisto del capannone industriale dove la Co.Ge. s.r.l. svolge la sua attività ed è stato contestualmente disposto il recupero della somma di € 133.943,08 erogata in eccedenza, oltre interessi legali dalla data dell’erogazione a quella di restituzione<br />
3.3) La fondatezza delle su esaminate censure è sufficiente a condurre all’annullamento del D.M. n. B2/CD/9/127659 dell’1.9.2003 nel senso e nella parte suindicati, con il conseguente assorbimento del primo motivo di ricorso, di natura prettamente formale.<br />
4.) Quanto alla connessa domanda risarcitoria (svolta nei soli confronti del Ministero delle Attività Produttive, giacché l’analoga domanda proposta nei confronti della banca concessionaria è improcedibile per intervenuta rinunzia, come esposto sub 1 della motivazione), parte ricorrente chiede, in sostanza, la rifusione per equivalente del danno derivante dal ritardo con cui le somme le verranno erogate.   <br />
Posto che nella fattispecie ricorrono, oltre al danno, tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità civile della P.A. &#8211; e cioè, in particolare, l’illegittimità del provvedimento in contestazione che ha dato luogo alla lesione degli interessi legittimi oppositivi di cui era titolare la ricorrente; la colpa dell’amministrazione statale per violazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, non avendo essa amministrazione  fornito la prova della mancanza di tale elemento soggettivo, siccome era suo onere ex art. 1218 cod. civ.: cfr., TAR Campania, Salerno, Sez. I, 26 novembre 2004, n. 2430; Cd.S., Sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239; Cass. civ. S.U., 10 gennaio 2003, n. 157;  il nesso di causalità tra l’illecito ed il danno lamentato, essendo incontestabile che la mancata erogazione  delle agevolazioni nella misura in origine richiesta dalla ricorrente sia eziologicamente correlabile ai provvedimenti amministrativi censurati &#8211; per quanto riguarda la concreta quantificazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, l’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998 consente al Giudice Amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione debitrice è poi tenuta a proporre al creditore il pagamento entro un congruo termine, fermo restando l’intervento del Giudice stesso, in sede di ottemperanza, nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti.<br />
In tale quadro, osserva il Collegio che l’annullamento del decreto di concessione definitiva nella sola parte in cui ha ridotto l’importo del contributo complessivamente dovuto, implica che il contributo stesso è dovuto alla Co.Ge. s.r.l. nella misura liquidata dall’originario decreto di concessione provvisoria del 20.11.1996; orbene le prime due quote annuali sono state già erogate, ma non la terza; dunque, l’ambito del danno risarcibile per equivalente si riduce al pregiudizio sofferto per il ritardo nell’erogazione della terza quota annuale, pregiudizio liquidabile in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., in un importo pari agli interessi ed alla rivalutazione monetaria maturati sulla terza quota dal dì della maturazione del credito (individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.M. 20.11.1996 e cioè due anni e trenta giorni dalla pubblicazione sulla G.U.del D.M.di formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili) fino all’effettivo soddisfo.<br />
5.) Stante la particolarità delle questioni decise, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2458/2003 indicato in epigrafe, così provvede:<br />
1)	dichiara l’improcedibilità per intervenuta rinuncia della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei confronti della San Paolo I.M.I. s.p.a., quale incorporante il Banco di Napoli s.p.a.;<br />	<br />
2)	dichiara l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto la nota del 9.10.2003  e la relazione sullo stato finale degli investimenti della San Paolo I.M.I. s.p.a.;<br />	<br />
3)	annulla il decreto del Ministero delle Attività Produttive n. B2/CD/9/127659 dell’1.9.2003 nella parte in cui è stato disposto lo stralcio ex art. 4, punto 3 del D.M. cit. delle spese (per l’importo di L. 179.500.000) relative all’acquisto, dal Sig. Parisi Salvatore, del capannone industriale dove la Co.Ge. s.r.l. svolge la sua attività ed è stato contestualmente disposto il recupero della somma di € 133.943,08 erogata in eccedenza, oltre interessi legali dalla data dell’erogazione a quella di restituzione;<br />	<br />
4)	condanna il Ministero delle Attività Produttive al risarcimento del danno in favore della ricorrente, da liquidarsi come indicato al punto 4 della motivazione;<br />	<br />
5)	compensa integralmente tra le parti le spese di lite.<br />	<br />
6)	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2004.</p>
<p>Aldo RAVALLI – Presidente<br />
Giovanni PALATIELLO &#8211; Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 05 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-5-2005-n-2658/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2005 n.2658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2658</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere &#8211; gara &#8211; omesso rispetto di clausola che impone la presa visione di documentazione progettuale da parte di concorrenti &#8211; conseguenza &#8211; esclusione da gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – Ordinanza sospensiva del 14 aprile 2004 n. 491 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2658</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti &#8211; opere &#8211; gara &#8211; omesso rispetto di clausola che impone la presa visione di documentazione progettuale da parte di concorrenti &#8211; conseguenza &#8211; esclusione da gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-4-2004-n-491/">Ordinanza sospensiva del 14 aprile 2004 n. 491</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Registro Ordinanza:2658/2004<br />
Registro Generale:4363/2004</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />
Cons. Giuseppe Farina<br />
Cons. Cesare Lamberti<br />
Cons. Goffredo Zaccardi<br />
Cons. Claudio Marchitiello Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IMPRESA MONDO DI TARTAGLINO G. &amp; C. S.N.C</b>. rappresentato e difeso da: Avv. CARLO RANABOLDO Avv. GUIDO FRANCESCO ROMANELLI con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA 5 presso GUIDO FRANCESCO ROMANELLI</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>COMUNITA&#8217; MONTANA “LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA” </b>non costituitosi; e nei confronti di <b>MOVITER S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. ENRICO RABINO Avv. MARIO CONTALDI con domicilio eletto in Roma VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA,63 presso MARIO CONTALDI</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: Sezione II n. 491/2004 , resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA DISPONIBILITA&#8217; IDRICO POTABILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) MOVITER S.R.L.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Claudio Marchitiello e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti G.F. Romanelli ed E. Rabino;</p>
<p>Rilevato che sussistono i presupposti per confermare il decreto presidenziale dell’11.5.2004 e che, pertanto, va confermata anche la conforme ordinanza cautelare del T.A.R.;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4363/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
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