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	<title>2652 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2652 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</a></p>
<p>Pres. est. Rovis Antonio Arzillo e Domenico Leoncino (Avv. Antonio Arzillo) c. Comune di Giugliano in Campania (Avv. Antonio Cimmino) e Ministero dell’Interno, Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli, U.T.G. – Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sull&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione di un candidato dalla lista per assenza della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Rovis<br /> Antonio Arzillo e Domenico Leoncino (Avv. Antonio Arzillo) c. Comune di Giugliano in Campania (Avv. Antonio Cimmino) e Ministero dell’Interno, Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli, U.T.G. – Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione di un candidato dalla lista per assenza della dichiarazione autentica di accettazione della candidatura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste elettorali – Esclusione di un candidato per mancata allegazione di una dichiarazione di accettazione della candidatura – Illegittimità – Ipotesi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Durante le operazioni di presentazione delle liste elettorali, nel caso in cui il Segretario Comunale, ricevuta la documentazione dal delegato di una lista di 29 candidati, rilasci la ricevuta in cui si da atto che sono state presentate un egual numero di dichiarazioni di accettazione della candidatura, l’esclusione successivamente disposta dalla Commissione per inesistenza di una dichiarazione deve ritenersi illegittima, atteso che, una volta consegnata la documentazione al Segretario Comunale che ne ha accertato la consistenza, il presentatore della lista non può essere ritenuto responsabile di eventuali mancanze. Pertanto il candidato escluso deve essere riammesso, previa acquisizione da parte della Commissione elettorale della dichiarazione ritenuta mancante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2412 del 2015, proposto da:<br />
Antonio Arzillo, Domenico Leoncino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonio Arzillo, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania &#8211; Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Giugliano in Campania, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Cimmino, con domicilio eletto presso Antonio Cimmino in Napoli, Segreteria T.A.R.; Ministero dell&#8217;Interno; Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>e/o riforma del verbale n. 15 del 03/05/2015 della 2 sottocommissione elettorale circondariale di Marano di Napoli, nonchè di ogni altro atto preordinato e connesso;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania e di Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 13 maggio 2015 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>considerato<br />
che con l’unico motivo di gravame parte ricorrente afferma di aver depositato presso il Comune di Giugliano, in data 2.5.2015, tutta la documentazione relativa alla presentazione delle candidature connesse con la lista “Fratelli d’Italia–Alleanza Nazionale” per il rinnovo della carica di Sindaco e di consigliere comunale del Comune stesso, ivi compresa “la dichiarazione autentica di accettazione della candidatura per la carica di consigliere comunale…del sig. Cacciapuoti Domenico” che, invece, la Commissione elettorale ha riscontrato inesistente, motivo per cui ha estromesso lo stesso Cacciapuoti dalla competizione elettorale;<br />
che il ricorso è palesemente fondato atteso che nella ricevuta rilasciata dal segretario comunale del Comune di Giugliano si dà atto che “allegati alla lista sono stati presentati:….c) numero 29 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere…”: 29 dichiarazioni, dunque, tra le quali non poteva non esserci anche quella del Cacciapuoti – la Commissione, invero, non ha riscontrato la presenza di 29 dichiarazioni di cui una rilasciata da un soggetto estraneo, ma ha riscontrato la presenza di solo n. 28 dichiarazioni -, che, evidentemente, è stata smarrita successivamente. Ma di ciò &#8211; una volta consegnata la documentazione al segretario comunale che ne ha accertato la consistenza &#8211; non può essere ritenuto responsabile il presentatore della lista. È vero che il segretario comunale ha altresì dato atto che “manca il certificato elettorale del candidato Domenico Cacciapuoti”, ma tale mancanza non è stata assunta dalla Commissione quale motivo escludente della candidatura, presumibilmente in ragione della disposizione contenuta nell’art. 33, u.c. del DPR n. 570/1960;<br />
che, dunque, per le suestese considerazioni il proposto gravame va accolto e la candidatura del Cacciapuoti riammessa, previa acquisizione da parte della Commissione elettorale della dichiarazione ritenuta mancante;<br />
che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione trattata;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente, Estensore<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere<br />
Francesco Guarracino, Consigliere</p>
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