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	<title>265 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>265 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.265</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Carosi in tema di cumulo di interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di ritardata corresponsione delle somme dovute ai sensi della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 Pubblico impiego &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 30, commi 1 e 2, della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>in tema di cumulo di interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di ritardata corresponsione delle somme dovute ai sensi della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale) &#8211; previsione a favore dei dipendenti della Regione siciliana del cumulo di interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di ritardata corresponsione delle somme dovute ai sensi della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 &#8211; Q.l.c. sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana &#8211; Asserita violazione degli artt. artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ed all’art. 14, lettera q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;articolo 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                        SILVESTRI                                                   Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                             MAZZELLA                                                   Giudice<br />	<br />
&#8211;           Sabino                           CASSESE                                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                       TESAURO                                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                   NAPOLITANO                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                       FRIGO                                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo                             GROSSI                                                                  &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                          LATTANZI                                                             &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Aldo                              CAROSI                                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Marta                            CARTABIA                                                            &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sergio                            MATTARELLA                                                     &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario               MORELLI                                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                      CORAGGIO                                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuliano                        AMATO                                                                  &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – sezioni riunite, nel procedimento vertente tra Insinga Antonio ed altri e l’Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana, con ordinanza del 17 aprile 2012, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2013.<br />	<br />
<i>Udito </i>nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Con ordinanza del 17 aprile 2012 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana &#8211; sezioni riunite ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione ed all’art. 14, lettera <i>q</i>), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). In via subordinata, le medesime disposizioni sono state censurate per violazione dell’art. 3 Cost. e «per mancato rispetto dei limiti costituiti dalle riforme economico-sociali, nonché dai principi generali dell’ordinamento» espressi dal combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché, in ulteriore subordine, per contrasto con gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
Il rimettente riferisce che alcuni dipendenti dell’assessorato ai beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana, aventi la qualifica di assistente tecnico bibliotecario, il 9 luglio 1996 hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione per ottenere l’annullamento della nota del 31 maggio 1996 con cui l’Assessore aveva disatteso la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti di lavoro da essi vantati, tardivamente soddisfatti, costituiti dall’indennità “video” relativa agli anni 1990-1994, percepita nel luglio del 1995; dalla medesima indennità relativa all’anno 1995, dall’indennità di turnazione per i mesi di novembre e dicembre del 1995 e dal F.E.S. per i mesi di ottobre-dicembre del 1995, percepiti nel marzo del 1996; dall’indennità di turnazione relativa ai mesi di settembre ed ottobre del 1995 e dalle indennità “video”, di turnazione e per il lavoro straordinario relative al mese di gennaio 1996, percepite nel maggio dello stesso anno a seguito di diffida all’amministrazione. Il giudice <i>a quo, </i>in particolare, riferisce che i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 30, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988, secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sarebbero dovuti anche per il ritardato pagamento delle somme da erogarsi ai sensi della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell’amministrazione regionale) – tra cui rientrerebbero le indennità in considerazione – e non solo dello stipendio o della pensione, come sostenuto dalla Regione.<br />	<br />
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso straordinario – non vi osterebbe l’art. 7, comma 8, dell’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), secondo cui «il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa», inapplicabile <i>ratione temporis</i> – e chiamato a rendere il parere sullo stesso, il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988, affermando di essere a ciò abilitato dall’art. 13, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), come modificato dall’art. 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).<br />	<br />
1.1.– Il giudice <i>a quo</i> rileva che l’art. 30 della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988, dopo aver previsto al comma 1 che: «Al personale dell’Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria del valore del credito, applicando l’indice dei prezzi previsto dall’articolo 150 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modifiche ed integrazioni», stabilisce, al comma 2, che: «Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le somme erogate o da erogare al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni».<br />	<br />
In tal modo al lavoratore dipendente dell’amministrazione regionale spetterebbe, nel caso di ritardata corresponsione delle indennità previste dalla legge della Regione siciliana n. 41 del 1985, il pagamento in via cumulativa degli interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria.<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, simile previsione esulerebbe dalla competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione dall’art. 14, lettera <i>q</i>), dello statuto regionale siciliano in materia di «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione», afferendo in realtà – quantomeno in via prevalente – alla materia dell’«ordinamento civile» (o, al più, a quella della «giurisidizione e norme processuali», ove tra queste ultime si ritenesse di annoverare l’art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, di contenuto analogo alle disposizioni impugnate) di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., di competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />	<br />
Secondo il giudice <i>a quo</i>, infatti, l’attribuzione del diritto a percepire i cosiddetti accessori del credito in caso di ritardato adempimento non atterrebbe alla determinazione dei livelli retributivi del lavoratore (costituenti il suo «stato economico»), ma alla disciplina degli istituti risarcitori e compensativi del pregiudizio derivato dalla ritardata percezione delle somme dovute. Rispetto al credito retributivo principale, gli accessori rientrerebbero fra gli istituti generali che, seppur con declinazioni differenziate a seconda del tipo di rapporto obbligatorio cui attengono, sarebbero demandati dall’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost. alla disciplina unitaria della legge statale, che si imporrebbe anche alla Regione siciliana.<br />	<br />
L’illegittimità costituzionale delle norme impugnate risulterebbe ancor più evidente in ragione della sopravvenuta divergenza tra quanto da esse disposto ed il regime degli accessori dei crediti di lavoro previsto dalla disciplina statale. Infatti, se fino al 31 dicembre 1994 quest’ultima, dettata dall’art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., e quella regionale siciliana coincidevano, dal 1° gennaio 1995 l’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, in combinato disposto con l’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, ha escluso per i crediti di lavoro tardivamente soddisfatti la cumulabilità degli interessi in misura legale e della rivalutazione, sostituendola con l’attribuzione di una sola (la maggiore) di dette voci. Successivamente, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, il nuovo regime risulterebbe applicabile esclusivamente ai crediti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dal cui novero andrebbe però esclusa la Regione siciliana in ragione della disciplina speciale dettata dalle norme censurate.<br />	<br />
Viceversa, ad avviso del rimettente, proprio l’esigenza di garantire che il regime degli accessori del credito, indipendentemente dalla natura di esso, sia uniforme su tutto il territorio nazionale così come le regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati – in applicazione del principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost. – eviterebbe irragionevoli disparità di trattamento nell’ambito del pubblico impiego e giustificherebbe la riconduzione della normativa censurata all’«ordinamento civile» che, d’altra parte, avrebbe sempre rappresentato un limite alla potestà legislativa regionale, anche prima della modifica del Titolo V della Costituzione.<br />	<br />
Alla stregua di tali ragioni, il giudice <i>a quo </i>assume che l’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988, quantomeno dal 1° gennaio 1995, contrasterebbe con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost. e con l’art. 14, lettera <i>q</i>), dello statuto regionale siciliano.<br />	<br />
1.2.– In via subordinata, il rimettente assume che le norme censurate sarebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con il combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Quest’ultimo sarebbe espressione di una grande riforma economico-sociale della Repubblica – per aver superato, sia pur nel più ristretto ambito del pubblico impiego per effetto della menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, il pregresso principio giuslavoristico di automatica cumulabilità degli interessi legali e della rivalutazione monetaria – ed avrebbe altresì introdotto un nuovo principio generale dell’ordinamento giuridico, opposto al previgente, basato sulla normale alternatività della spettanza di detti accessori del credito nato dal rapporto di pubblico impiego. Il riconoscimento della natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale deriverebbe dalla valutazione del legislatore statale della contingente situazione sociale ed economico-finanziaria pubblica, già deteriorata nel 1994, e dalla necessità di farvi fronte, che ne imporrebbero l’attuazione in modo generalizzato ed uniforme su tutto il territorio nazionale, prevalendo su qualunque tipo di potestà legislativa regionale.<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, la questione non andrebbe scrutinata alla stregua del Titolo V della Costituzione quale modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ma nella versione previgente, atteso che la legge censurata è entrata in vigore nel 1988 e sarebbe divenuta incostituzionale dal 1° gennaio 1995 o, al più, dal 1° marzo (<i>rectius</i>: aprile) 1995, ove si ritenesse che la Regione abbia avuto a disposizione il termine di novanta giorni per adeguare la propria legislazione alla riforma, ai sensi dell’art. 10, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali). La<b> </b>notazione escluderebbe anche che possa rilevare il venir meno per le Regioni a statuto speciale del limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale a seguito della sopravvenuta modifica del Titolo V della Costituzione, ove si condividesse tale orientamento esegetico. Peraltro, rimarrebbe comunque in essere il limite del necessario rispetto da parte del legislatore regionale del principio generale dell’ordinamento giuridico nazionale espresso dalla citata normativa statale.<br />	<br />
Pertanto, secondo il giudice <i>a quo</i>, l’art. 30, commi 1 e 2, della legge reg. siciliana n. 11 del 1988, dal 1° gennaio 1995 o dal 1° aprile 1995, contrasterebbe con l’art. 3 Cost. e con la norma fondamentale di riforma economico-sociale rappresentata dal combinato disposto degli artt. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, altresì espressivo di un principio generale dell’ordinamento giuridico.<br />	<br />
1.3.– In via ulteriormente subordinata, il rimettente assume che le norme censurate sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, contrastando con il combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, violerebbero il principio fondamentale da esso espresso in materia di «coordinamento della finanza pubblica». La citata normativa statale, infatti, manifesterebbe la necessità di una più adeguata ponderazione dell’interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica (quella afferente al pubblico impiego), che si imporrebbe a tutte le Regioni, anche a quelle a statuto speciale, ed alle Province autonome, concorrendo a realizzare, attraverso un risparmio della spesa corrente, l’equilibrio della finanza pubblica complessiva.<br />	<br />
Per tali ragioni, l’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988 contrasterebbe con gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
2.– Quanto alla rilevanza, il rimettente osserva che, come dedotto dai ricorrenti, l’art. 30 della legge reg. siciliana n. 11 del 1988 prevede il riconoscimento di interessi e rivalutazione non soltanto per le «competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione» (comma 1), ma anche «per le somme erogate o da erogare […] ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 […]» (comma 2) e da quest’ultima sarebbero contemplate almeno due delle indennità tardivamente corrisposte a cui si riferisce il ricorso: l’indennità per il lavoro straordinario (art. 30) e l’indennità “video” (art. 39).<br />	<br />
Poiché, secondo il giudice <i>a quo</i>,<i> </i>il tenore letterale del comma 1 – cui rinvia il comma 2 – dell’art. 30 impugnato, sancendo la spettanza degli interessi legali «nonché» della rivalutazione monetaria del credito, non sarebbe suscettibile di essere interpretato se non nel senso di attribuirli in via cumulativa, la sua applicazione determinerebbe il riconoscimento ai ricorrenti sia degli interessi legali che della rivalutazione monetaria, anche per le mensilità delle due tipologie di indennità maturate dopo il 31 dicembre 1994 e tardivamente corrisposte. Viceversa, in relazione a queste ultime, ove la questione sollevata fosse fondata, i ricorrenti avrebbero diritto a percepire soltanto uno di detti accessori, quello di maggiore importo, trovando applicazione la generale disciplina statale.<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</i>1.– Con ordinanza del 17 aprile 2012 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana &#8211; sezioni riunite, chiamato a rendere il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto il 9 luglio 1996 da alcuni dipendenti regionali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione ed all’art. 14, lettera <i>q</i>), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). In via subordinata, le medesime disposizioni sono state censurate per violazione dell’art. 3 Cost. e «per mancato rispetto dei limiti costituiti dalle riforme economico-sociali, nonché dai principi generali dell’ordinamento» espressi dal combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché, in ulteriore subordine, per contrasto con gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
Anzitutto, il rimettente sostiene che la previsione a favore dei dipendenti della Regione siciliana del cumulo di interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di ritardata corresponsione delle somme dovute ai sensi della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell’amministrazione regionale), esulerebbe dalla competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione dall’art. 14, lettera <i>q</i>), dello statuto della Regione siciliana in materia di «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione», afferendo in realtà – quantomeno in via prevalente – alla materia dell’«ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., di competenza legislativa esclusiva dello Stato, già in epoca precedente alla modifica del Titolo V della Costituzione, in applicazione del principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost.<br />	<br />
In via subordinata, il rimettente assume che le norme censurate sarebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con l’art. 3 Cost. e con il combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Quest’ultimo costituirebbe norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica – per aver superato, sia pur nel più ristretto ambito del pubblico impiego per effetto della sentenza di questa Corte n. 459 del 2000, il pregresso principio di automatica cumulabilità degli interessi legali e della rivalutazione – ed avrebbe altresì introdotto un nuovo principio generale dell’ordinamento giuridico, opposto al previgente, basato sulla normale alternatività della spettanza di detti accessori del credito nato dal rapporto di pubblico impiego.<br />	<br />
In via di ulteriore subordine, il rimettente sostiene che le norme censurate sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto, contrastando con il combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, violerebbero il principio fondamentale da esso espresso in materia di «coordinamento della finanza pubblica» e quindi gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
2.– Si deve preliminarmente riconoscere la sussistenza della legittimazione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – sezioni riunite a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.<br />	<br />
Ai sensi degli artt. 23, quarto comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 9, comma 4, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), i ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, sono decisi dal Presidente della Regione, su parere obbligatorio reso dalle sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa. Il medesimo decreto legislativo, dopo aver chiarito che le due sezioni che compongono il predetto Consiglio costituiscono sezioni distaccate del Consiglio di Stato (art. 1, comma 2), prevede all’art. 12, comma 1, che: «Per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato».<br />	<br />
Il citato rinvio rende applicabile anche al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – sezioni riunite quanto previsto per il Consiglio di Stato dall’art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) – come modificato dall’art. 69, primo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) – secondo cui l’organo consultivo, «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».<br />	<br />
Non rileva la circostanza che, nel caso di specie, il ricorso straordinario sia stato proposto nel 1996, ossia prima della menzionata modifica normativa. Invero, in mancanza di diversa prescrizione, essa risulta applicabile in ragione del principio <i>tempus regit actum</i>, considerato che la richiesta del parere al Consiglio di giustizia amministrativa è stata inoltrata il 10 giugno 2011, quando era già in vigore la nuova versione dell’art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971 (sentenza della Corte di cassazione &#8211; sezioni unite n. 20569 del 6 settembre 2013, che richiama altresì la precedente sentenza delle stesse sezioni unite n. 23464 del 19 dicembre 2012).<br />	<br />
3.– Sempre in via preliminare, si deve escludere che la rilevanza della questione – e, dunque, l’ammissibilità della stessa – possa essere inficiata dall’art. 7, comma 8, dell’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), secondo cui «Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa».<br />	<br />
Infatti, la norma non risulta applicabile ai ricorsi straordinari notificati, come nel caso di specie, prima della data di entrata in vigore del decreto che l’ha introdotta.<br />	<br />
4.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988 sollevata in via principale è fondata.<br />	<br />
Le disposizioni censurate prevedono che: «Al personale dell’Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria del valore del credito […]» (comma 1) e che: «Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le somme erogate o da erogare al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 […]» (comma 2).<br />	<br />
Come risulta dal tenore letterale, le norme in questione riconoscono al dipendente regionale il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle somme da esse contemplate.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 14, lettera <i>q</i>), dello statuto della Regione siciliana, quest’ultima ha competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale. Questa Corte ha riconosciuto al legislatore regionale ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento economico da accordare ai propri dipendenti. Ciò, tuttavia, nei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell’ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali, cui aggiungere, per quanto concerne il settore in esame, anche il limite interno alla materia del divieto di adottare per i dipendenti della Regione siciliana trattamenti economici inferiori a quelli previsti per il personale statale (sentenza n. 19 del 1989).<br />	<br />
Nella fattispecie il legislatore regionale non si è attenuto a detti limiti, ma li ha oltrepassati, violando così il citato parametro statutario.<br />	<br />
Infatti, nell’attribuire ai dipendenti regionali il diritto a percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria in caso di pagamento tardivo del debito di lavoro contemplato dalle disposizioni censurate, esse hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell’adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, iniziativa preclusa alla legge regionale (sentenza n. 82 del 1998).<br />	<br />
In tal modo le norme censurate hanno travalicato il limite del diritto privato – vigente fin dal momento di emanazione della norma – fondato sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 189 del 2007).<br />	<br />
L’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988 deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, restando assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate in via gradata.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2011 n.265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-8-2011-n-265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-8-2011-n-265/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-8-2011-n-265/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2011 n.265</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti, Est. S. Fantini Vus S.p.A. (Avv. ti M. Mariani, N. Americcioni, C. Valentini) c/o Equitalia Umbria S.p.A. (Avv. ti P. Marchionni, M. Romagnoli), Consorzio della Bonificazione Umbra (Avv. G. Ranalli) 1. Servizio idrico – Art. 166 d. lgs. n. 152/2006 &#8211; Somme dovute dal gestore del servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-8-2011-n-265/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2011 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-8-2011-n-265/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2011 n.265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti, Est. S. Fantini<br /> Vus S.p.A. (Avv. ti M. Mariani, N. Americcioni, C. Valentini) c/o Equitalia Umbria S.p.A. (Avv. ti P. Marchionni, M. Romagnoli), Consorzio della Bonificazione Umbra (Avv. G. Ranalli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizio idrico – Art. 166 d. lgs. n. 152/2006 &#8211; Somme dovute dal gestore del servizio idrico al consorzio di bonifica – Giurisdizione ordinaria	</p>
<p>2. Servizio idrico &#8211; Somme dovute dal gestore del servizio idrico al consorzio di bonifica – Obbligazione che nasce nel momento negoziale della convenzione tra ATO e Consorzio di bonifica – Esclusa la connotazione tributaria del contributo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Secondo la più corretta interpretazione giurisprudenziale, la controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica, ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successivamente dell’art. 166 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte del gestore del servizio idrico integrato che utilizzi canali consortili od acque irrigue come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è devoluta alla giurisdizione ordinaria (e non tributaria), allorché la normativa regionale di dettaglio, come è anche nel caso di specie, preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziale, differenziandosi in tale modo dalla contribuzione di bonifica prevista dall’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, costituente invece un’obbligazione tributaria a carico dei consorziati (esattamente in termini Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7101).	</p>
<p>2. L’obbligazione gravante sul gestore nasce dal momento negoziale della convenzione tra Autorità d’Ambito e Consorzio di bonifica, e ciò evidenzia un modello differente rispetto a quello del contributo (per la gestione delle opere di bonifica) dovuto, alla stregua di onere reale (art. 860 del c.c.), dai soggetti proprietari dei fondi ricompresi nei consorzi, avente natura indiscutibilmente tributaria, e dunque rientrante nella giurisdizione tributaria (in termini, tra le tante, Cass., Sez. Un., 5 agosto 2009, n. 17943).<br />
Con riguardo alla fattispecie in esame, occorre considerare che l’art. 21 della l.r. Umbria 23 dicembre 2004, n. 30, al secondo comma, stabilisce che «il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3»; in particolare, il terzo comma dispone che «i soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l’obbligo di contribuire, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d’acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00265/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00001/2010 REG.RIC.</p>
<p><b>	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Vus S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Mariani, Nadia Americcioni e Claudia Valentini, con domicilio eletto presso l’avv. Gerardo Gatti in Perugia, corso Vannucci, 63; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	Equitalia Umbria S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Marchionni e Massimiliano Romagnoli, con domicilio eletto presso l’avv. Gianfranco Angeli in Perugia, via Manfredo Fanti, 2;</p>
<p>&#8211; Consorzio della Bonificazione Umbra, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della cartella di pagamento n. 08020090031449278000, notificata il 13.10.2009 da Equitalia Perugia S.p.A., a mezzo della quale si richiede il pagamento della somma di euro 270.159,88.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Equitalia Umbria S.p.A. e del Consorzio della Bonificazione Umbra;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATI 3 Umbria, ha impugnato la cartella di pagamento n. 08020090031449278000 notificatale il 13 ottobre 2009 da Equitalia S.p.a., mediante la quale si intima il pagamento di euro 270.159,88 a titolo di mancato versamento dei contributi di scolo per l’anno 2006 in favore del Consorzio di Bonificazione Umbra.<br />	<br />
Espone come, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 36 del 1994, qualunque soggetto che, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, deve contribuire alle spese consortili in proporzione del beneficio ottenuto; il successivo art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006 contiene una disposizione analoga, che parametra il contributo alle spese sostenute dal Consorzio alla portata di acqua scaricata, specificando altresì che il contributo è determinato dal Consorzio e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.<br />	<br />
La l.r. Umbria n. 30 del 2004, all’art. 21, aggiunge che il contributo è determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica.<br />	<br />
Deduce a sostegno del gravame i seguenti motivi di diritto :<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 166, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; violazione dell’art. 21, commi 2 e 3, della l.r. Umbria n. 30 del 2004, nell’assunto che la cartella di pagamento contiene un’errata quantificazione dell’ammontare del contributo di scolo, in quanto si evince dalle norme rubricate che il gestore del servizio idrico integrato è tenuto al versamento di un contributo per lo scolo delle sole acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione.<br />	<br />
Di contro, la quota di contributo riferibile alle acque meteoriche non ricomprese all’interno della definizione di “acque reflue urbane” deve essere posta a carico dei Comuni.<br />	<br />
Dall’atto gravato, mai preceduto da altri provvedimenti, non è dato evincere come sia stato calcolato l’ammontare del contributo, e quindi capire se attenga solo allo scolo delle acque reflue, ovvero ricomprenda anche quelle meteoriche.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, lamentandosi che dal provvedimento impugnato non è possibile evincere alcun dato in ordine alle modalità di calcolo del contributo.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Consorzio della Bonificazione Umbra ed Equitalia Umbria S.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, appartenendo la cognizione al giudice tributario, oltre che per la mancata impugnativa della nota del 2 febbraio 2009 recante la comunicazione dell’intervenuta iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di quota consortile, e comunque la sua infondatezza nel merito. <br />	<br />
All’udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Deve essere preliminarmente esaminata, per motivi di ordine processuale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo svolta dalle parti resistenti, ed in particolare modo dal Consorzio della Bonificazione Umbra, nell’assunto della natura tributaria del contributo d’utenza, della cui misura si controverte mediante l’impugnazione della cartella di pagamento, con conseguente cognizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.<br />	<br />
L’eccezione è fondata, nel senso che in ordine alla presente controversia, concernente l’importo dovuto al Consorzio della Bonificazione Umbra, effettivamente non vi è giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Peraltro, secondo la più corretta interpretazione giurisprudenziale, la controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica, ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successivamente dell’art. 166 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte del gestore del servizio idrico integrato che utilizzi canali consortili od acque irrigue come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è devoluta alla giurisdizione ordinaria (e non tributaria), allorché la normativa regionale di dettaglio, come è anche nel caso di specie, preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziale, differenziandosi in tale modo dalla contribuzione di bonifica prevista dall’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, costituente invece un’obbligazione tributaria a carico dei consorziati (esattamente in termini Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7101).<br />	<br />
In altre parole, l’obbligazione gravante sul gestore nasce dal momento negoziale della convenzione tra Autorità d’Ambito e Consorzio di bonifica, e ciò evidenzia un modello differente rispetto a quello del contributo (per la gestione delle opere di bonifica) dovuto, alla stregua di onere reale (art. 860 del c.c.), dai soggetti proprietari dei fondi ricompresi nei consorzi, avente natura indiscutibilmente tributaria, e dunque rientrante nella giurisdizione tributaria (in termini, tra le tante, Cass., Sez. Un., 5 agosto 2009, n. 17943).<br />	<br />
Con riguardo alla fattispecie in esame, occorre considerare che l’art. 21 della l.r. Umbria 23 dicembre 2004, n. 30, al secondo comma, stabilisce che «il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3»; in particolare, il terzo comma dispone che «i soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l’obbligo di contribuire, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d’acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica».<br />	<br />
Risulta evidente la bilateralità della fonte determinativa del contributo, che ne esclude una connotazione propriamente tributaria; la legge ha attribuito rilievo genetico e funzionale alla volontà delle parti nella costruzione della prestazione del servizio fornito dal Consorzio ed a quella, sinallagmatica, assicurata dal gestore.<br />	<br />
Ciò comporta che il canone dovuto dal gestore si atteggia principalmente quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, la cui obbligatorietà non trae origine dall’atto impositivo, ma piuttosto dalla contrattazione che si colloca a monte, e che, seppure imposta dalla legge, resta espressiva nei suoi contenuti dell’autonomia negoziale (cfr. Corte cost., 11 febbraio 2010, n. 39, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scolo e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, proprio nella considerazione che la tariffa per lo scarico e la depurazione delle acque reflue si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, benché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza).<br />	<br />
Giova aggiungere ancora, in considerazione del fatto che dall’iscrizione a ruolo della società ricorrente per il contributo relativo al beneficio di scolo delle acque per l’anno 2006 si desume che il piano di classifica per il riparto delle spese consortili è stato approvato il (e dunque risale al) 28 luglio 2003, come anche la disciplina regionale precedente alla l.r. n. 30 del 2004 prevedeva il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziata; il riferimento è all’art. 12 della l.r. Umbria 25 gennaio 1990, n. 4, nel testo sostituito dall’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2001, n. 37, il cui quinto comma dispone(va) che «i soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997 n. 43, che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine le Autorità d’ambito di cui alla l.r. n. 43/1997 stipulano con i consorzi di bonifica apposite convenzioni, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale». <br />	<br />
2. &#8211; Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, la medesima competendo al giudice ordinario; dinanzi allo stesso il processo potrà essere riproposto con le modalità ed i termini previsti dall’art. 11 del cod. proc. amm.<br />	<br />
L’obiettiva problematicità della questione concernente la giurisdizione, ed il fatto stesso che l’impugnata cartella di pagamento indicasse la cognizione del giudice amministrativo per le impugnative relative all’ammontare del contributo costituiscono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/08/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-8-2011-n-265/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2011 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a></p>
<p>Pres. G. Di Nunzio, Est. M. Morgantini Comune di Chiarano (Avv. V. pellegrini) c/ Regione Veneto (C. Ligabue, E. Zanon), Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di Cessalto (n.c.) 1. Provvedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Di Nunzio, Est. M. Morgantini <br />Comune di Chiarano (Avv. V. pellegrini) c/ Regione Veneto (C. Ligabue, E. Zanon), Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di Cessalto (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimento di autorizzazione del progetto – Esclusione progetto dalla procedura V.I.A. &#8211; Onere di impugnazione &#8211; Comuni interessati diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto &#8211; Art. 2, lett. m), L.r. Veneto n. 10/99. 	</p>
<p>2. Tutela dell’ambiente e della salute – Esclusione – Competenza dei Comuni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’onere di impugnazione del provvedimento che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene autorizzato. Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la procedura di VIA. Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele nella definizione della procedura autorizzatoria. Tale circostanza è particolarmente evidente con riferimento ai Comuni interessati (diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto) ai quali la procedura di VIA consentirebbe, in relazione all’impatto ambientale ai sensi dell’art. 2 lettera m) della legge regionale del Veneto n° 10 del 1999, di esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA.	</p>
<p>2. I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per legge e tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4333/2008)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00265/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01462/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Chiarano </b>in Persona del Sindaco P.T., Comune di Gorgo al Monticano in Persona del Sindaco P.T., Comune di Motta di Livenza in Persona del Sindaco P.T., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Veneto</b> in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Cecilia Ligabue in Venezia, Regione Veneto &#8211; Cannaregio, 23; <b>Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di Cessalto</b> in Persona del Sindaco P.T.; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Sorgenia Spa<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Colicchia, Vittorio Fedato, Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Vittorio Fedato in Venezia, Santa Croce, 269; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento <br />	<br />
</b></i>della delibera Giunta Regionale del Veneto n° 1209 del 23 Marzo 2010;<br />	<br />
del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti della Regione Veneto n° 7 del 10 Aprile 2009;<br />	<br />
di ogni atto connesso;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto in Persona del Presidente P.T. e di Sorgenia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori M. Segat, su delega di Pellegrini, per il Comune ricorrente , C. Ligadue per la Regione Veneto e V. Fedato per la controinteressata Sorgenia spa;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1462 2010 </p>
<p>Parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale delVeneto n° 1209 del 23 Marzo 2010 con cui Sorgenia SpA è stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto di modulazione elettrica alimentato a gas naturale nel Comune di Cessalto.<br />	<br />
Sono impugnati anche gli atti connessi alla deliberazione di cui sopra, tra cui il decreto n° 7 del 10 Aprile 2009 con cui il Dirigente della Direzione Valutazione progetti e investimenti della Regione del Veneto ha stabilito l’esclusione del progetto di cui sopra dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale.<br />	<br />
Nella parte in cui sono impugnati tali atti connessi il ricorso è irricevibile per tardività.<br />	<br />
Infatti il sopra richiamato decreto del Dirigente regionale n° 7 del 10 aprile 2009 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in data 2 Giugno 2009.<br />	<br />
Il ricorso è stato invece notificato in data 10 Luglio 2010, dunque oltre il termine di 60 giorni.<br />	<br />
Il collegio si richiama alla giurisprudenza (Consiglio di Stato IV n° 1213 del 2009) secondo cui il provvedimento che decide sulla sottoposizione di un determinato progetto alla procedura di VIA, sottoposto a specifica pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ha una propria autonomia e potenzialità lesiva.<br />	<br />
Conseguentemente tale provvedimento è autonomamente impugnabile. <br />	<br />
L’onere di impugnazione del provvedimento che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene autorizzato.<br />	<br />
Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la procedura di VIA. <br />	<br />
Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele nella definizione della procedura autorizzatoria.<br />	<br />
Tale circostanza è particolarmente evidente con riferimento ai Comuni ricorrenti ai quali la procedura di VIA consentirebbe, in qualità di Comuni interessati (diversi, come nel caso di specie, da quelli ubicati nel territorio del Comune nel quale è prevista l’ubicazione degli impianti) in relazione all’impatto ambientale ai sensi dell’art. 2 lettera m) della legge regionale n° 10 del 1999, di esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA.<br />	<br />
Dunque per i Comuni nel cui territorio non è prevista l’ubicazione degli impianti si realizza già la lesione, in relazione alla mancata possibilità di esercizio delle proprie competenze, all’atto dell’adozione del provvedimento con cui viene decisa l’esclusione dalla procedura di VIA.<br />	<br />
Per il resto il ricorso, anche in conseguenza della declaratoria di irricevibilità di cui sopra, è inammissibile per carenza d’interesse.<br />	<br />
Infatti i Comuni ricorrenti ritengono che l’interesse al ricorso sia radicato nella circostanza che le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto autorizzato si propaghino sul territorio dei Comuni confinanti, incidendo sulla tutela dell’ambiente e della salute.<br />	<br />
Il collegio osserva sotto tale profilo che la legittimazione ad agire del Comune deve essere radicata in una lesione delle proprie competenze che nel caso di specie manca.<br />	<br />
I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per legge e tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato VI n° 4333 del 2008).<br />	<br />
In relazione a quanto sopra il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.<br />	<br />
La complessità della materia impone la compensazione delle spese. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Elvio Antonelli, Consigliere<br />	<br />
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-2-2011-n-265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-2-2011-n-265/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-2-2011-n-265/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.265</a></p>
<p>A. Radesi Pres. G. Bellucci Est.Società M.G. Costruzioni s.r.l. (Avv. E. Lamberti) contro Equitalia Credit s.p.a. (Avv. B. Cucchi), il Comune di Empoli (Avv. F. Del Duca) e nei confronti di Coface Assicurazioni s.p.a. ed altra (non costituite) la cartella esattoriale relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione si impugna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-2-2011-n-265/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-2-2011-n-265/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. G. Bellucci Est.<br />Società M.G. Costruzioni s.r.l. (Avv. E. Lamberti) contro Equitalia Credit s.p.a. (Avv. B. Cucchi), il Comune di Empoli (Avv. F. Del Duca) e nei confronti di Coface Assicurazioni s.p.a. ed altra (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>la cartella esattoriale relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione si impugna avanti il giudice amministrativo nel termine di prescrizione di cinque anni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie concernenti la determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione – Cartella esattoriale &#8211; Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8211; Sussistenza	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Controversie concernenti la determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione – Attengono a diritti soggettivi &#8211; Possono essere instaurate nel termine di prescrizione	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa &#8211; Controversie concernenti la determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione – Natura &#8211; Giudizio di accertamento di un’obbligazione pecuniaria &#8211; Previa impugnazione dell’atto di ingiunzione – Non è necessaria	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa &#8211; Sanzioni pecuniarie previste dall’art. 3 della legge n.47/1985 per il ritardato versamento del contributo di concessione edilizia &#8211; Termine di prescrizione &#8211; Cinque anni decorrente dal giorno del pagamento del contributo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia ivi incluse le questioni relative alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione. Pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo si estende alle fattispecie nelle quali il momento della riscossione del contributo concessorio e delle connesse sanzioni per ritardato pagamento si attua con la cartella esattoriale 	</p>
<p>2. Le controversie relative alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione attengono a diritti soggettivi e pertanto non soggiacciono al termine di decadenza, ma possono essere instaurate nel termine di prescrizione 	</p>
<p>3. La questione inerente la determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione ha ad oggetto il rapporto obbligatorio sussistente tra Comune e ricorrente, e non si incentra sui contenuti di un atto autoritativo incidente su un interesse legittimo: trattasi di azione tesa all’accertamento dell’insussistenza del credito dell’Ente, con la quale viene promosso non un giudizio impugnatorio incentrato su un provvedimento, ma un giudizio di accertamento di un’obbligazione pecuniaria. Ne consegue che sussiste l’interesse all’impugnazione della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione anche laddove non sia stato previamente impugnato il presupposto atto di ingiunzione	</p>
<p>4. Le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 3 della legge n.47/1985 per il ritardato versamento del contributo di concessione edilizia sono soggette al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art.28 della legge n. 689/1981, decorrente dal giorno del pagamento del contributo. Invero l’art. 12 della legge n. 689/1981 estende l’applicazione della prescrizione quinquennale a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, comprendenti la non puntuale osservanza dell’obbligo contributivo ex art. 3 della legge n. 47/1985</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00265/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01053/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2009, proposto da </p>
<p><b>Fallimento della Società M.G. Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso l’avvocato Fata Musto in Firenze, via della Scala n.105; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Equitalia Credit s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Bruno Cucchi, e domiciliata per legge presso la Segreteria di questo T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; 	</p>
<p><b>Comune di Empoli</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Del Duca, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Por Santa Maria n.8; <br />	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Coface Assicurazioni s.p.a.<i></b></i>, già <i>La Viscontea Compagnia Assicurazioni s.p.a.</i>, e Centro Cauzioni s.a.s. di Adolfo Picariello, non costituite in giudizio;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>a) della cartella di pagamento n. 041 2002 00426789 87, notificata in data 2.1.2009, con la quale Equitalia Credit s.p.a., quale agente della riscossione per la Provincia di Firenze, ha richiesto alla società M.G. Costruzioni s.r.l. in liquidazione il pagamento del complessivo importo di euro 46.728,10;<br />	<br />
b) del ruolo n. 2002/5484 reso esecutivo in data 2.5.2002, del quale con la citata cartella n. 041 2002 00426789 87 si chiede il pagamento;<br />	<br />
c) di ogni altro atto connesso;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Equitalia Credit s.p.a. e del Comune di Empoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Empoli, in data 16/7/1998, ha rilasciato al ricorrente la concessione edilizia n.131/1998; quest’ultimo ha corrisposto un quarto della somma dovuta per oneri di urbanizzazione, dilazionando in tre rate la parte residua, previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento integrale.<br />	<br />
Il deducente, pagata la seconda rata, ha omesso il versamento delle altre due rate.<br />	<br />
Considerato che i solleciti rivolti all’interessato erano rimasti senza esito, il Comune, con note del 14/2/2001 e del 18/4/2001, ha chiesto al garante di provvedere ad adempiere.<br />	<br />
Non avendo la Compagnia assicuratrice saldato il dovuto, il Comune ha attivato la procedura di riscossione coattiva (approvata con determinazione n.521 del 2/5/2002), iscrivendo a ruolo, accanto agli oneri non corrisposti, la sanzione amministrativa prevista dall’art.3, comma 1 lettera c, della legge n.47/1985, pari al 100% degli oneri.<br />	<br />
La procedura coattiva riguardante tale sanzione è stata preceduta dalla notifica dell’ordine di pagamento n.91 del 16/3/2001 (notificato l’8 maggio 2001).<br />	<br />
In data 7/2/2002 il fideiussore (Viscontea Assicurazioni) ha versato quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione. <br />	<br />
Equitalia Credit s.p.a., con cartella di pagamento notificata il 2/1/2009, ha chiesto la corresponsione di euro 46.728,10, in relazione a sanzioni per ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione.<br />	<br />
Avverso quest’ultimo provvedimento e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo:<br />	<br />
1) violazione degli artt.24 e 97 della Costituzione; violazione dell’art.3 della legge n.241/1990 e degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000, per difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge n.47/1985; violazione del principio solidaristico e collaborativo; violazione degli artt. 1227, 1175 e 1375 c.c.; violazione dell’art. 28 della legge n.689/1981;<br />	<br />
2) violazione degli artt.24 e 97 della Costituzione; violazione dell’art.3 della legge n.241/1990 e degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000, per difetto di motivazione; violazione dell’art. 28 della legge n.689/1981; intervenuta prescrizione del credito azionato;<br />	<br />
3) violazione degli artt.24 e 97 della Costituzione; violazione dell’art.3 della legge n.241/1990 e degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000, per difetto di motivazione; violazione dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n.602 del 1973; violazione del D.M. di approvazione del modello di cartella di pagamento; violazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13/2/2007, attuativo dell’art.25, comma 2, del D.P.R.n.602/1973;<br />	<br />
4) violazione degli artt.2, 3, 27, 41 e 97 della Costituzione; violazione degli artt.7, 8, 10 e 10 bis della legge n.241/1990; violazione del giusto procedimento e del principio del contraddittorio.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Empoli ed Equitalia Credit s.p.a..<br />	<br />
Con ordinanza n.567 del 10/7/2009 è stata accolta l’istanza cautelare.<br />	<br />
All’udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.<br />	<br />
Il Comune di Empoli ha eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che la cognizione della controversia in esame appartenga al giudice ordinario oppure al giudice tributario.<br />	<br />
L’obiezione non è condivisibile.<br />	<br />
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dopo avere ribadito che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, ha precisato che sono ivi incluse le questioni relative alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione (Cass., S.U., 20/10/2006, n.22514). Pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo si estende alle fattispecie nelle quali il momento della riscossione del contributo concessorio e delle connesse sanzioni per ritardato pagamento si attua con la cartella esattoriale (TAR Campania, Napoli, II, 8/11/2008, n.19792; TAR Veneto, II, 3/12/2004, n.4264; TAR Puglia, Lecce, II, 14/7/2003, n.4731). Del resto la commistione tra aspetti autoritativi e paritetici di una stessa vicenda è alla base dell’attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo (TAR Sardegna, II, 10/4/2009, n.528; TAR Marche, 9/5/2002, n.364).<br />	<br />
E’ stata altresì eccepita l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza del gravato provvedimento.<br />	<br />
L’assunto non può essere accolto.<br />	<br />
Le controversie che, come quella in esame, attengono a diritti soggettivi non soggiacciono al termine di decadenza, ma possono essere instaurate nel termine di prescrizione (Cons.Stato, V, 12/10/1990, n.716; TAR Campania, Salerno, II, 5/10/2009, n.5318).<br />	<br />
Il Comune ha ulteriormente rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto l’ingiunzione notificata l’8 maggio 2001, assunta a presupposto della contestata cartella esattoriale, non è stata impugnata.<br />	<br />
L’eccezione non è condivisibile.<br />	<br />
La questione dedotta ha ad oggetto il rapporto obbligatorio sussistente tra Comune e ricorrente, e non si incentra sui contenuti di un atto autoritativo incidente su un interesse legittimo: trattasi di azione tesa all’accertamento dell’insussistenza del credito dell’Ente, con la quale viene promosso non un giudizio impugnatorio incentrato su un provvedimento, ma un giudizio di accertamento di un’obbligazione pecuniaria (TAR Puglia, Lecce, II, 14/7/2003, n.4731; TAR Campania, Napoli, II, 8/11/2008, n.19792).<br />	<br />
Equitalia s.p.a. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai primi due motivi di ricorso.<br />	<br />
Il rilievo, nella parte riferita al secondo motivo, non ha alcun pregio.<br />	<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che la questione della prescrizione, dedotta con il secondo motivo di ricorso, coinvolge anche Equitalia s.p.a., in quanto una tardiva emissione della cartella di pagamento può portare all’estinzione del credito per prescrizione, ex art.28 della legge n.689/1981.<br />	<br />
Entrando nel merito della trattazione del ricorso si osserva quanto segue.<br />	<br />
Per motivi di priorità logica il Collegio ritiene di passare all’esame della seconda censura, con la quale deduce l’avvenuta prescrizione del credito vantato dal Comune, stante il decorso del termine quinquennale ex art.28 della legge n.689/1981.<br />	<br />
Il rilievo è fondato.<br />	<br />
La giurisprudenza ha più volte evidenziato che le sanzioni pecuniarie previste dall’art.3 della legge n.47/1985 per il ritardato versamento del contributo di concessione edilizia sono soggette al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art.28 della legge n.689/1981, decorrente dal giorno del pagamento del contributo. Invero l’art.12 della legge n.689/1981 estende l’applicazione della prescrizione quinquennale a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, comprendenti la non puntuale osservanza dell’obbligo contributivo ex art.3 della legge n.47/1985 (TAR Campania, Salerno, II, 22/4/2005, n.647; TAR Sardegna, II, 10/4/2009, n.528; TAR Sicilia, Catania, I, 8/5/2006, n.701).<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal 7/2/2002, data di integrale pagamento del contributo concessorio (documento n.11 depositato in giudizio dal Comune). <br />	<br />
Dopo il suddetto giorno e prima dell’emanazione della contestata cartella di pagamento, il Comune si è adoprato per far valere il proprio diritto solo con l’approvazione, in data 2/5/2002, del procedimento di riscossione coattiva (documento n.10 depositato in giudizio dall’Ente).<br />	<br />
Ne discende che, anche qualora si attribuisse al predetto atto efficacia interruttiva ai sensi dell’art.2943 c.c., nell’anno 2007 il diritto di credito dell’Ente si è comunque estinto per prescrizione, cosicchè la cartella di pagamento è stata emessa da Equitalia allorquando il termine quinquennale ex art.28 della legge n.689/1981 era ormai infruttuosamente decorso.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbite le censure non esaminate.<br />	<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.<br />	<br />
Si ritiene di trasmettere copia della presente pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Toscana, per quanto di eventuale competenza, stante il danno derivante all’Ente pubblico dall’intervenuta prescrizione del diritto. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata cartella di pagamento per accertata prescrizione del credito.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Toscana.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-2-2011-n-265/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2010 n.265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2010-n-265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2010-n-265/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2010-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2010 n.265</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Frigo Sull&#8217;illegittimità della norma del codice di procedura penale che dispone l&#8217;obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per la persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluni reati di violenza sessuale Processo penale – Misure cautelari &#8211; Art. 275, comma 3, del codice di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2010-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2010 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2010-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2010 n.265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità della norma del codice di procedura penale che dispone l&#8217;obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per la persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluni reati di violenza sessuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo penale – Misure cautelari &#8211; Art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 &#8211; Criteri di scelta delle misure &#8211; Reati di cui agli artt. 600-bis, 609-bis e 609-quater del cod. pen. &#8211; Obbligatorietà, in presenza di esigenze cautelari, della misura della custodia cautelare in carcere &#8211; Q.l.c. sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno, dal Tribunale di Torino, sezione per il riesame, e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia – Asserita violazione degli artt. 3, 13, 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente:</b> Francesco AMIRANTE; <br />	<br />
<b>Giudici</b> : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, <br />	<br />
Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria<br />	<br />
 NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno con ordinanze del 28 e 30 settembre 2009, dal Tribunale di Torino, sezione per il riesame, con ordinanza del 28 maggio 2009 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia con ordinanza del 4 novembre 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 310 e 311 del registro ordinanze 2009 e ai nn. 14 e 66 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1, 6 e 11, prima serie speciale, dell’anno 2010. </p>
<p>Visti l’atto di costituzione di C. A. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 e nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; </p>
<p>uditi l’avvocato Sandro De Vecchi per C. A. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1. – Con due ordinanze di contenuto analogo, depositate il 28 e il 30 settembre 2009 (r.o. n. 310 e n. 311 del 2009), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui, in presenza di esigenze cautelari, impone di applicare la misura della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 609-quater (ordinanza n. 310 del 2009) e 609-bis del codice penale (ordinanza n. 311 del 2009). </p>
<p>Nei procedimenti principali, il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi sulle istanze formulate dai difensori di persone indagate, rispettivamente, per il delitto di atti sessuali con minorenne aggravati continuati (artt. 81, 609-ter e 609-quater cod. pen.) e per il delitto di violenza sessuale aggravata continuata (artt. 81, 61, numeri 1, 5, e 11, e 609-bis cod. pen.): istanze volte ad ottenere la revoca o la sostituzione con altra di minore gravità (la sola sostituzione, nel caso dell’ordinanza r.o. n. 311 del 2009) della misura della custodia cautelare in carcere, cui l’indagato si trova sottoposto. Ad avviso del rimettente, mentre l’istanza di revoca non sarebbe accoglibile, stante la persistenza delle esigenze cautelari, queste ultime potrebbero essere fronteggiate con una misura meno gravosa di quella in atto e, in particolare – nel caso dell’ordinanza r.o. n. 311 del 2009 – con la misura degli arresti domiciliari. </p>
<p>All’accoglimento delle istanze di sostituzione osterebbe, nondimeno, il vigente testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, a seguito della modifica operata dall’art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, non consente di applicare una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere alla persona nei cui confronti sono riconoscibili gravi indizi di colpevolezza per un’ampia serie di reati, tra cui quelli previsti dagli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen., salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. </p>
<p>In accoglimento delle eccezioni dei difensori, il rimettente ritiene, peraltro, di dover sollevare questione di legittimità costituzionale della citata disposizione. </p>
<p>Al riguardo, il giudice a quo rileva come molti dei delitti richiamati nel comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., pur nella loro indubbia gravità, siano comunque meno gravi di altri reati non richiamati, sulla base del raffronto delle relative pene edittali (così, ad esempio, i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen., inclusi nell’elenco, sono puniti meno severamente della cessione di sostanze stupefacenti o della rapina aggravata, viceversa esclusi). Risulterebbe, dunque, evidente come la scelta legislativa di imporre, in presenza di esigenze cautelari, la misura «estrema» della custodia in carcere non dipenda da una valutazione «quantitativa» della gravità dei delitti, ma da una valutazione di tipo essenzialmente «qualitativo». </p>
<p>Anteriormente alla novella del 2009, la norma impugnata sanciva la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere esclusivamente in rapporto al delitto di associazione di tipo mafioso e ai delitti posti in essere con metodi o per finalità mafiose. Per tale verso, la disposizione rispondeva – secondo il giudice a quo – alla ratio di sollevare il giudice penale dall’onere di motivare la scelta della misura carceraria in particolari situazioni di pressione ambientale, determinate dalla presenza dell’associazione di stampo mafioso, e soprattutto per questa ragione aveva superato il vaglio della Corte costituzionale, sotto il profilo del rispetto dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, stante il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva connaturato agli illeciti di quel genere (ordinanza n. 450 del 1995). </p>
<p>La medesima ratio sarebbe ravvisabile anche in rapporto ad altre fattispecie criminose attualmente richiamate dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quali, segnatamente, i delitti di tipo associativo di cui all’art. 416, sesto comma, cod. pen. e all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); non, invece, in relazione ai reati sessuali cui il legislatore del 2009 ha esteso la presunzione, trattandosi di delitti che, pur nella loro «gravità e odiosità», presentano «una meno spiccata caratterizzazione pubblicistica», essendo offensivi di un bene giuridico prettamente individuale (la libertà sessuale). </p>
<p>Sotto tale profilo, la norma novellata si porrebbe dunque in contrasto con l’art. 3 Cost., avendo introdotto, con riferimento ai reati in questione, un trattamento, da un lato, ingiustificatamente identico a quello previsto per i delitti già in precedenza elencati dallo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, dall’altro, ingiustificatamente più severo di quello stabilito per altri reati. </p>
<p>Risulterebbero violati, di conseguenza, anche gli artt. 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., giacché, ove venga a cadere la «giustificazione cautelare della detenzione», l’indagato o imputato si troverebbe a subire una immotivata compressione della propria libertà personale e un trattamento riservato al colpevole, prima della sentenza di condanna. </p>
<p>2. – Con ordinanza depositata il 28 maggio 2009 (r.o. n. 14 del 2010), il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di applicare gli arresti domiciliari o, comunque, misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere in relazione ai delitti previsti dagli artt. 600-bis [primo comma] e 609-bis cod. pen. </p>
<p>Il Tribunale rimettente è investito dell’appello avverso l’ordinanza del 13 febbraio 2009, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha respinto l’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere, applicata ad una persona indagata, tra l’altro, per i delitti di induzione alla prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, cod. pen.) e di violenza sessuale aggravata dalle condizioni di minorata difesa della vittima (artt. 609-bis e 61, numero 5, cod. pen.). </p>
<p>In via preliminare, il giudice a quo esclude che possa accogliersi la richiesta di revoca della misura cautelare formulata dal difensore in udienza, giacché – a prescindere dalla limitazione dell’istanza iniziale alla sola sostituzione della misura – le esigenze cautelari, legate al pericolo di reiterazione delle condotte criminose, non sarebbero comunque venute integralmente meno. Nondimeno, l’assenza di elementi circa l’esistenza di altre relazioni con ragazze minorenni, l’effetto deterrente connesso al tempo trascorso in carcere e le particolari contingenze in cui i delitti sarebbero maturati giustificherebbero una valutazione di idoneità di misure meno gravose a fronteggiare il pericolo di ricaduta nel reato: onde sussisterebbero le condizioni per sostituire, in accoglimento dell’appello, la misura in atto con quella degli arresti domiciliari. </p>
<p>Tale operazione risulterebbe, tuttavia, preclusa dalla norma impugnata, la quale, nel testo vigente, stabilisce – a fianco di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari («salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»), non rilevante nella specie – una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere, applicabile in rapporto ad un’ampia serie di reati, tra cui quelli che interessano. </p>
<p>Ad avviso del giudice a quo, tale disposizione non si sottrarrebbe a dubbi di legittimità costituzionale. </p>
<p>Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, alla luce di una consolidata interpretazione giurisprudenziale, la disposizione impugnata, in quanto norma processuale, deve ritenersi applicabile – in base al principio tempus regit actum – anche alle misure cautelari da adottare per fatti delittuosi commessi, come nel caso di specie, anteriormente all’entrata in vigore della legge novellatrice. </p>
<p>Con riguardo, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva come la disciplina delle misure cautelari personali sia ispirata ai principi di proporzione, adeguatezza e graduazione, espressamente enunciati dall’art. 2, numero 59, della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale), la quale prevede, altresì, l’adeguamento del nuovo codice di rito ai principi della Costituzione e alla normativa convenzionale internazionale. Nell’ambito di tale normativa verrebbe in particolare rilievo l’art. 5, paragrafi 1, lettera c), e 4, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848: disposizione la cui inosservanza porrebbe la norma interna in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore ordinario di rispettare i vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali». </p>
<p>In applicazione dei ricordati principi di proporzionalità, adeguatezza e graduazione, nel sistema del codice di procedura penale, una volta accertata l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza di esigenze cautelari, il giudice è chiamato ad operare – motivandola – la scelta della misura. Nell’ipotesi, poi, in cui venga applicata la misura «massima» della custodia in carcere, egli è tenuto ad esporre, a pena di nullità, le «concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure» (art. 292, comma 2, lettera c-bis, cod. proc. pen.). </p>
<p>La norma impugnata derogherebbe chiaramente a tali principi, che pure trovano riconoscimento negli artt. 13 e 27 Cost., discendendo – secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 299 del 2005 – «direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto alle finalità del processo, da un lato, ed alle esigenze di tutela della collettività, dall’altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è stato ancora giudicato colpevole in via definitiva». Nella giurisprudenza costituzionale risulterebbe, in effetti, costante l’affermazione per cui, in ossequio al favor libertatis che ispira l’art. 13 Cost., deve essere comunque scelta la soluzione che comporta il minore sacrificio della libertà personale: principio del quale proporzionalità e adeguatezza rappresentano un corollario. </p>
<p>È ben vero che, secondo un orientamento altrettanto costante della giurisprudenza costituzionale, «mentre la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l’an della cautela) comporta, per definizione, l’accertamento, di volta in volta, della loro effettiva ricorrenza, non può invece ritenersi soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice l’apprezzamento del tipo di misura in concreto ritenuta come necessaria (il quomodo della tutela), ben potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore». La scelta legislativa dovrebbe essere, tuttavia, operata pur sempre nel «rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti». </p>
<p>Nell’ipotesi in esame, per converso, risulterebbe leso proprio il canone della ragionevolezza, sotto il duplice profilo della disparità di trattamento rispetto agli altri casi di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, e della disparità di trattamento «interna» tra le varie forme di manifestazione concreta delle fattispecie criminose considerate. </p>
<p>Le ipotesi nelle quali la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole l’imposizione da parte del legislatore della misura cautelare più rigorosa presenterebbero, infatti, particolarità atte a rendere chiara e ben delimitata la ragione della prevalenza sui principi di graduazione e di adeguatezza. Tali, in specie, i casi della pregressa evasione, che impedisce l’applicazione della misura degli arresti domiciliari (artt. 276, comma 1-ter, e 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., vagliati, rispettivamente, dalle ordinanze n. 40 del 2002 e n. 130 del 2003), o dell’essere il soggetto gravemente indiziato di un reato aggravato dalle finalità di associazioni di tipo mafioso (ordinanza n. 450 del 1995). </p>
<p>Altrettanto non potrebbe dirsi, invece, per le fattispecie in esame. Risulterebbero difatti evidenti le differenze che intercorrono, ad esempio, tra i reati sessuali in discorso e quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. L’appartenenza ad una associazione mafiosa è un delitto di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo «totalizzante» di adesione ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di «diffusività» nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi. Sarebbe, di conseguenza, pienamente giustificabile la presunzione legislativa di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria, la quale risulterebbe indispensabile per neutralizzare la pericolosità del soggetto, determinandone il forzoso distacco dal sodalizio. </p>
<p>I delitti sessuali che vengono in rilievo costituiscono, di contro, reati di evento, a carattere non necessariamente permanente, che abbracciano un’ampia gamma di condotte, tra loro estremamente diversificate, in quanto frutto di vari contesti ambientali e relazioni interpersonali, talora meramente contingenti. In questa prospettiva, se rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di inasprire la repressione di fatti avvertiti come particolarmente riprovevoli, quali quelli che aggrediscono la libertà sessuale, risulterebbe, di contro, censurabile l’indissolubile collegamento a tali fatti di una presunzione di pericolosità dell’autore. </p>
<p>Non consentendo di tener conto delle possibili varianti, la norma impugnata determinerebbe, dunque, la totale equiparazione nel trattamento cautelare di situazioni diverse sul piano oggettivo e soggettivo. Essa genererebbe, in pari tempo, rischi di confusione fra trattamento cautelare, improntato al principio del sacrificio minimo della libertà personale, e trattamento punitivo, avente connotazioni più propriamente retributive, con possibile attribuzione alla cautela di una funzione di anticipazione della pena, in contrasto con l’art. 27 Cost. </p>
<p>Né varrebbe far leva, in senso contrario, sulla prevista esclusione della presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nelle ipotesi attenuate contemplate dalle stesse norme incriminatrici dei reati sessuali, trattandosi di ipotesi «comunque estremamente circoscritte, secondo l’interpretazione ormai consolidata di esse». </p>
<p>3. – Il novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., anche dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia con ordinanza depositata il 4 novembre 2009 (r.o. n. 66 del 2010), nella parte in cui non consente la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in relazione al delitto previsto dall’art. 609-quater, primo comma, numero 1), cod. pen. </p>
<p>Il giudice a quo premette di essere investito dell’istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata ad una persona indagata per il delitto continuato di cui all’articolo ora citato, avendo indotto ad atti sessuali un minore di atti quattordici; fatto commesso nei giorni 10 e 11 dicembre 2008. </p>
<p>Ad avviso del rimettente, non sussisterebbero le condizioni per la revoca della misura, permanendo le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che, tuttavia – tenuto conto dell’«evoluzione migliorativa» del quadro sulla cui base era stata disposta la custodia in carcere – potrebbero essere adeguatamente soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. </p>
<p>Anche in questo caso, l’accoglimento dell’istanza di sostituzione risulterebbe, peraltro, impedito dal nuovo testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, per la sua natura processuale, dovrebbe ritenersi applicabile, in forza del principio tempus regit actum, anche in relazione ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. </p>
<p>La nuova disciplina si porrebbe, tuttavia, in contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost. Essa metterebbe, difatti, in «crisi» i principi di adeguatezza e graduazione che, in via generale, regolano l’esercizio del potere cautelare, rovesciando la logica del «minore sacrificio necessario» sottostante alla formulazione originaria dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale è conferito ordinariamente al giudice della cautela il potere-dovere di distinguere i diversi fatti riconducibili alla medesima figura di reato e la differente intensità delle esigenze di tutela, ai fini della scelta della misura meglio rispondente al caso concreto. </p>
<p>È ben vero che la Corte costituzionale ha reputato ragionevoli, e dunque costituzionalmente compatibili, interventi normativi che, in deroga ai suddetti principi, hanno introdotto presunzioni del tipo considerato nel sistema delle misure cautelari, riconoscendo che «spetta al legislatore individuare il punto di equilibrio tra le diverse esigenze della minore restrizione possibile della libertà personale e della effettiva garanzia degli interessi di rilievo costituzionale tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari nel processo penale» (ordinanza n. 450 del 1995). Ciò è avvenuto, tuttavia, con riferimento ad iniziative ben delimitate, volte a fronteggiare «emergenze» a carattere straordinario: quali, segnatamente, quelle di contrasto della criminalità di tipo mafioso, la quale, per la complessità della sua struttura e i durevoli vincoli «di appartenenza, radicamento e progettuali» che la connotano, esprime un elevato coefficiente di pericolosità per i valori fondamentali della convivenza civile e dell’ordine democratico. </p>
<p>Mai, peraltro, la giurisprudenza costituzionale avrebbe autorizzato il legislatore a trasformare la regola dell’«adeguatezza» e della «graduazione» in eccezione, precludendo, in base ad ampie generalizzazioni, la possibilità di un trattamento individualizzante rispetto al grado delle esigenze cautelari e sancendo, in via astratta, l’irrilevanza di qualsiasi forma di evoluzione migliorativa delle medesime. </p>
<p>L’estensione della presunzione legale assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere al «troppo ampio e mutevole» catalogo di delitti oggi richiamati dalla norma censurata sarebbe avvenuta, in effetti, secondo logiche diverse e del tutto incompatibili rispetto a quelle passate positivamente al vaglio del Giudice delle leggi. </p>
<p>Con particolare riguardo alla tutela penale della libertà sessuale, si sarebbe infatti al cospetto di fenomeni di devianza individuale che si manifestano attraverso condotte della più diversa gravità, spesso conseguenti a patologie, le quali possono, in un non trascurabile numero di casi, risultare contenibili, sul piano cautelare, con misure diverse dalla custodia in carcere: donde un insopprimibile bisogno di differenziare, sulla base di un apprezzamento in concreto, i vari fatti riconducibili al paradigma legale astratto. </p>
<p>È del resto costante, nella giurisprudenza costituzionale, l’affermazione per cui, in ossequio al favor libertatis che ispira l’art. 13 Cost., la discrezionalità legislativa nella disciplina della materia considerata deve orientarsi verso scelte che implichino il «minore sacrificio necessario». Con la conseguenza che ove la compressione dei principi di «adeguatezza» e «graduazione» non trovi coerente ragione giustificatrice nel corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, essa costituirebbe lesione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza, attraverso un uso distorto della discrezionalità legislativa. </p>
<p>È quanto si sarebbe appunto verificato con la norma censurata, la quale, tramite la ricordata presunzione assoluta, avrebbe ingiustamente parificato situazioni uguali, bensì, quanto a requisiti legali di fattispecie, ma diverse quanto a specifici connotati di fatto: realizzando, così, un inaccettabile «eccesso di mezzi» rispetto al fine della prevenzione di nuovi delitti. </p>
<p>4. – È intervenuto, in tutti i giudizi di costituzionalità, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate. </p>
<p>La difesa dello Stato osserva come la Corte costituzionale, proprio nell’ordinanza n. 450 del 1995, invocata dagli stessi giudici rimettenti, abbia precisato che mentre non può prescindersi da un accertamento, in concreto, dell’effettiva sussistenza delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge, al contrario, la scelta del tipo di misura cautelare non impone di riservare al giudice analogo potere di apprezzamento, «ben potendo essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti». </p>
<p>Nella specie, la scelta legislativa di imporre, in presenza di esigenze cautelari, la custodia in carcere non potrebbe essere ritenuta irragionevole solo perché i reati sessuali presenterebbero una meno spiccata caratterizzazione pubblicistica rispetto ai delitti associativi di stampo mafioso, trattandosi di reati che comunque offendono il bene fondamentale, di rilevanza costituzionale, della libertà personale. </p>
<p>Le fattispecie criminose in questione costituiscono, inoltre, reati di evento, dei quali non potrebbe essere apoditticamente sostenuta la minore gravità rispetto ai delitti associativi, che sono pur sempre dei reati di pericolo. </p>
<p>La norma denunciata non violerebbe neppure l’art. 13, primo comma, Cost., essendo stato rispettato il principio della riserva di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale; né l’art. 27, secondo comma, Cost., stante l’estraneità della presunzione di non colpevolezza all’assetto e alla conformazione delle misure restrittive della libertà personale che operano sul piano cautelare, del tutto distinto rispetto a quello concernente la condanna e l’irrogazione della pena, così come puntualizzato dalla citata ordinanza n. 450 del 1995. </p>
<p>Insussistente sarebbe, infine, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. denunciata dal Tribunale di Torino, tenuto conto del fatto che, pure in presenza di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo volte a salvaguardare i diritti dei detenuti, la Corte di Strasburgo non si è mai espressa nel senso dell’incompatibilità con tali disposizioni di una norma nazionale quale quella denunciata. </p>
<p>5. – Nel giudizio relativo all’ordinanza r.o. n. 310 del 2009 si è costituito C. A., persona sottoposta alle indagini nel procedimento a quo, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui include i reati «a sfondo sessuale» tra quelli per i quali è obbligatoriamente prevista la custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari. </p>
<p>Il difensore della parte privata rileva come, tramite l’estensione ai reati sessuali della disciplina anteriormente prevista per i soli delitti di associazione mafiosa o a questa collegati, il legislatore del 2009 abbia inteso rispondere, con un «segnale forte», ad un «diffuso quanto generico “bisogno di giustizia”», suscitato da vicende concrete che hanno avuto ampia risonanza nei mass media. </p>
<p>Il legislatore non avrebbe, tuttavia, tenuto conto del diverso spirito della norma originaria, dando vita ad una disciplina di più che dubbia compatibilità costituzionale, secondo quanto rilevato dal Consiglio superiore della magistratura già in sede di espressione del parere sul decreto-legge n. 11 del 2009. In rapporto ai reati sessuali non sarebbe, infatti, ravvisabile la ragione giustificativa che ha indotto la Corte costituzionale a disattendere le censure mosse, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, alla presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere sancita in rapporto i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso. </p>
<p>Sarebbe, in effetti, evidente la disparità di trattamento fra colui che si trova indagato per un reato a sfondo sessuale, il quale, in presenza di esigenze cautelari, viene obbligatoriamente sottoposto a custodia carceraria, senza possibilità di attenuazione della stessa, e chi, indagato per reati diversi – magari ben più gravi, non soltanto dal punto di vista della pena edittale, ma anche per la sicurezza collettiva (quale, ad esempio, la cessione di sostanze stupefacenti a minori) – può invece fruire di misure meno gravose. </p>
<p>Conformemente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la norma censurata violerebbe, dunque, tanto l’art. 3 Cost., per equiparazione nel trattamento cautelare di situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse, sia in astratto che in concreto; quanto gli artt. 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., giacché l’automatismo applicativo della custodia in carcere per i reati in questione renderebbe inoperanti i criteri di adeguatezza e proporzionalità, da cui deriva la necessità che sia sempre affidata al giudice la determinazione della misura più consona al caso concreto, trasformando indebitamente lo strumento cautelare in una anticipazione della pena. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno, il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluni reati, oggetto dei procedimenti a quibus: vale a dire per i delitti di violenza sessuale (art. 609-bis del codice penale: ordinanze r.o. n. 311 del 2009 e n. 14 del 2010), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater del medesimo codice: ordinanze n. 310 del 2009 e n. 66 del 2010, la seconda delle quali riferisce, peraltro, più specificamente la censura alla fattispecie degli atti sessuali con minore di anni quattordici, prevista dal numero 1 del primo comma di detto articolo), induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, cod. pen.: ordinanza r.o. n. 14 del 2010). </p>
<p>Ad avviso dei giudici rimettenti, la norma censurata violerebbe l’art. 3 della Costituzione sotto plurimi profili. </p>
<p>In primo luogo – secondo il Giudice veneziano – per la irrazionale deroga da essa apportata ai principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione, che regolano, in via generale, l’esercizio del potere cautelare: deroga che non risulterebbe sorretta, quanto ai delitti a sfondo sessuale, da ragioni giustificatrici analoghe a quelle che hanno indotto questa Corte a ritenere costituzionalmente legittimo lo speciale regime cautelare in discussione rispetto alla criminalità di tipo mafioso, cui esso era in precedenza circoscritto. </p>
<p>In secondo luogo – a parere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno – per la ingiustificata equiparazione dei reati considerati, i quali, pur nella loro gravità e «odiosità», offendono un bene individuale, ai delitti di stampo mafioso, che mettono invece in pericolo le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva. </p>
<p>In terzo luogo – tanto secondo il Giudice bellunese che secondo il Tribunale di Torino – per la sottoposizione di detti reati ad un trattamento cautelare ingiustificatamente più severo di quello stabilito per altre fattispecie criminose, cui la disciplina censurata non è estesa, ancorché punite con pene più gravi. </p>
<p>Da ultimo – a parere dei Giudici per le indagini preliminari bellunese e veneziano – per l’irragionevole equiparazione, sul piano cautelare, delle varie condotte integrative dei delitti cui attengono le censure dei rimettenti (violenza sessuale e atti sessuali con minorenne), le quali potrebbero risultare, in concreto, marcatamente differenziate tra loro sul piano oggettivo e soggettivo. </p>
<p>I giudici a quibus denunciano altresì, concordemente, la violazione dell’art. 13 Cost., rilevando come la norma impugnata venga ad imporre un sacrificio della libertà personale dell’indagato o dell’imputato superiore a quello minimo che, nelle circostanze concrete, può risultare necessario e sufficiente al fine di soddisfare le esigenze cautelari. </p>
<p>Risulterebbe leso, ancora – secondo il Giudice bellunese e il Tribunale di Torino – l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto la previsione normativa sottoposta a scrutinio finirebbe per attribuire al trattamento cautelare una funzione di anticipazione della pena, contrastante con la presunzione di non colpevolezza. </p>
<p>Il solo Tribunale di Torino prospetta, infine, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., per asserito contrasto della norma censurata con l’art. 5, paragrafi 1, lettera c), e 4, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. </p>
<p>2. – Le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, relative alla medesima norma, sicché i giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione. </p>
<p>3. – In via preliminare, va osservato che si presenta del tutto plausibile la soluzione interpretativa sulla cui base anche il Tribunale di Torino e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia affermano la rilevanza delle questioni nei procedimenti a quibus, benché questi abbiano ad oggetto imputazioni di fatti commessi prima della vigenza della norma censurata. </p>
<p>La giurisprudenza di legittimità risulta, infatti, concorde nel ritenere che il nuovo testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., introdotto dalla novella del 2009, sia destinato a trovare applicazione – in forza del principio tempus regit actum, che disciplina la successione delle norme processuali – anche nei procedimenti in corso, relativi appunto a fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella suddetta: ciò, quantomeno allorché si discuta, come nei casi di specie, di istanze di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, precedentemente applicata, con altra misura meno gravosa (oscillazioni giurisprudenziali si riscontrano solo in rapporto all’ipotesi inversa). </p>
<p>4. – Nel merito, la questione è fondata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei limiti di seguito specificati. </p>
<p>5. – La disposizione oggetto di scrutinio trova collocazione nell’ambito della disciplina codicistica delle misure cautelari personali, in particolare di quelle coercitive (artt. 272-286-bis), tutte consistenti nella privazione – in varie qualità, modalità e tempi – della libertà personale dell’indagato o dell’imputato durante il procedimento e prima comunque del giudizio definitivo sulla sua responsabilità. </p>
<p>In ragione di questi caratteri, i limiti di legittimità costituzionale di dette misure, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.), sono espressi – oltre che dalla riserva di legge, che esige la tipizzazione dei casi e dei modi, nonché dei tempi di limitazione di tale libertà, e dalla riserva di giurisdizione, che esige sempre un atto motivato del giudice (art. 13, secondo e quinto comma, Cost.) – anche e soprattutto, per quanto qui rileva, dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), in forza della quale l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. </p>
<p>L’antinomia tra tale presunzione e l’espressa previsione, da parte della stessa Carta costituzionale, di una detenzione ante iudicium (art. 13, quinto comma) è, in effetti, solo apparente: giacché è proprio la prima a segnare, in negativo, i confini di ammissibilità della seconda. Affinché le restrizioni della libertà personale dell’indagato o imputato nel corso del procedimento siano compatibili con la presunzione di non colpevolezza è necessario che esse assumano connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l’accertamento definitivo della responsabilità: e ciò, ancorché si tratti di misure – nella loro specie più gravi – ad essa corrispondenti sul piano del contenuto afflittivo. Il principio enunciato dall’art. 27, secondo comma, Cost. rappresenta, in altre parole, uno sbarramento insuperabile ad ogni ipotesi di assimilazione della coercizione processuale penale alla coercizione propria del diritto penale sostanziale, malgrado gli elementi che le accomunano. </p>
<p>Da ciò consegue – come questa Corte ebbe a rilevare sin dalla sentenza n. 64 del 1970 – che l’applicazione delle misure cautelari non può essere legittimata in alcun caso esclusivamente da un giudizio anticipato di colpevolezza, né corrispondere – direttamente o indirettamente – a finalità proprie della sanzione penale, né, ancora e correlativamente, restare indifferente ad un preciso scopo (cosiddetto “vuoto dei fini”). Il legislatore ordinario è infatti tenuto, nella tipizzazione dei casi e dei modi di privazione della libertà, ad individuare – soprattutto all’interno del procedimento e talora anche all’esterno (sentenza n. 1 del 1980) – esigenze diverse da quelle di anticipazione della pena e che debbano essere soddisfatte – entro tempi predeterminati (art. 13, quinto comma, Cost.) – durante il corso del procedimento stesso, tali da giustificare, nel bilanciamento di interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è stato ancora giudicato colpevole in via definitiva. </p>
<p>Ulteriore indefettibile corollario dei principi costituzionali di riferimento è che la disciplina della materia debba essere ispirata al criterio del “minore sacrificio necessario” (sentenza n. 299 del 2005): la compressione della libertà personale dell’indagato o dell’imputato va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto. </p>
<p>Sul versante della “qualità” delle misure, ne consegue che il ricorso alle forme di restrizione più intense – e particolarmente a quella “massima” della custodia carceraria – deve ritenersi consentito solo quando le esigenze processuali o extraprocessuali, cui il trattamento cautelare è servente, non possano essere soddisfatte tramite misure di minore incisività. Questo principio è stato affermato in termini netti anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale, in riferimento alla previsione dell’art. 5, paragrafo 3, della Convenzione, la carcerazione preventiva «deve apparire come la soluzione estrema che si giustifica solamente allorché tutte le altre opzioni disponibili si rivelino insufficienti» (sentenze 2 luglio 2009, Vafiadis contro Grecia, e 8 novembre 2007, Lelièvre contro Belgio). </p>
<p>Il criterio del “minore sacrificio necessario” impegna, dunque, in linea di massima, il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralità graduata”, predisponendo una gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall’altra, a prefigurare meccanismi “individualizzati” di selezione del trattamento cautelare, parametrati sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete. </p>
<p>6. – Il complesso di indicazioni costituzionali dianzi evidenziate trova puntuale eco nella disciplina dettata dal codice di procedura penale, in attuazione della direttiva n. 59 della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81. </p>
<p>Nella cornice di tale disciplina, la gravità in astratto dei reati oggetto del procedimento rileva, difatti – in linea di principio – solo come limite generale di applicazione delle misure cautelari (art. 280, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) o come quantum del limite temporale massimo di durata (ai fini della cosiddetta scarcerazione automatica: art. 303 cod. proc. pen.), non come criterio di scelta sul “se” e sulla “specie” della misura. </p>
<p>Un giudizio di gravità può essere legittimato, in determinate prospettive, solo sul fatto concreto oggetto del procedimento (ad esempio, artt. 274, comma 1, lettera c, e 275, comma 2, cod. proc. pen.) e in via generale è richiesto, come condizione di applicazione delle misure, sugli indizi a carico: è la cosiddetta gravità indiziaria prevista dall’art. 273, comma 1, dello stesso codice. </p>
<p>Si tratta, peraltro, di condizione necessaria, ma non sufficiente, dovendo la gravità indiziaria sempre accompagnarsi ad esigenze cautelari, specificamente individuate dalla legge, legate alla tutela dell’acquisizione o della genuinità della prova, al pericolo di fuga dell’imputato ovvero al rischio di commissione di gravi reati o di reati della stessa specie di quello per cui si procede (art. 274 cod. proc. pen.). </p>
<p>In accordo con il modello sopra indicato, viene altresì tipizzato un “ventaglio” di misure, di gravità crescente in relazione all’incidenza sulla libertà personale: divieto di espatrio (art. 281), obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282), allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis), divieto e obbligo di dimora (variamente modulabile quanto ai tempi e ai limiti territoriali: art. 283), arresti domiciliari (variamente modulabili anche in luoghi diversi dall’abitazione propria del soggetto, vale a dire in altri luoghi privati o in luoghi pubblici di cura o di assistenza: art. 284), custodia cautelare in carcere (art. 285). </p>
<p>Di particolare rilievo, ai presenti fini, sono poi i criteri di scelta delle misure nel novero di quelle tipizzate. Il primo e fondamentale è quello di adeguatezza (art. 275, comma 1), secondo il quale, «nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto». A questo precetto fa riscontro uno specifico obbligo di motivazione sul punto, sancito a pena di nullità (art. 292, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.). </p>
<p>È di tutta evidenza come proprio nel criterio di adeguatezza, correlato alla “gamma” graduata delle misure, trovi espressione il principio – implicato dal quadro costituzionale di riferimento – del “minore sacrificio necessario”: entro il “ventaglio” delle alternative prefigurate dalla legge, il giudice deve infatti prescegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari nel caso concreto, in modo da ridurre al minimo indispensabile la lesività determinata dalla coercizione endoprocedimentale. </p>
<p>A completamento e specificazione del criterio in parola è, poi, previsto che la più gravosa delle misure cautelari personali coercitive, vale a dire la custodia cautelare carceraria, «può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata» (art. 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.). Su ciò il giudice che la applica è tenuto a dare, a pena di nullità, una motivazione appropriata, mediante «l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure» (art. 292, comma 2, lettera c-bis, cod. proc. pen.). Si tratta della natura cosiddetta residuale-eccezionale, o di extrema ratio, di questa misura. </p>
<p>È inoltre enunciato il criterio di proporzionalità, secondo il quale «ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata» (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.). </p>
<p>7. – Tratto saliente complessivo del regime ora ricordato – conforme al quadro costituzionale di riferimento – è quello di non prevedere automatismi né presunzioni. Esso esige, invece, che le condizioni e i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena “individualizzazione” della coercizione cautelare. </p>
<p>Da tali coordinate si discosta in modo vistoso – assumendo, con ciò, carattere derogatorio ed eccezionale – la disciplina attualmente espressa dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., non presente nel testo originario del codice, ma in esso inserita via via, con lo strumento della decretazione d’urgenza, in un primo tempo tramite l’aggiunta del solo secondo periodo al citato art. 275, comma 3, sulla spinta di una situazione apprezzata come “emergenziale”, legata segnatamente alla rilevata recrudescenza del fenomeno della criminalità mafiosa e di altri gravi o gravissimi reati (art. 5, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante «Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356); successivamente (attraverso l’art. 5 della legge 8 agosto 1995, n. 332, recante «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa») con un contenimento di questa speciale disciplina, mediante una drastica riduzione dei reati a essa assoggettati a quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste da detto articolo o per agevolare le associazioni ivi indicate; infine, nuovamente e notevolmente ampliando il novero dei reati stessi, con le addizioni recate al vigente secondo periodo e con quelle ulteriori incluse nel nuovo terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 (mediante gli interventi parimenti emergenziali dell’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38). </p>
<p>In base alla disciplina in questione, nei procedimenti per taluni delitti, analiticamente elencati, ove ricorra la condizione della gravità indiziaria, il giudice dispone senz’altro l’applicazione della misura cautelare della custodia carceraria, «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». </p>
<p>Per comune opinione, la previsione ora ricordata racchiude una duplice presunzione. La prima, a carattere relativo, attiene alle esigenze cautelari, che il giudice deve considerare sussistenti, quante volte non consti la prova della loro mancanza (prova di tipo negativo, dunque, che deve necessariamente proiettarsi su ciascuna delle fattispecie identificate dall’art. 274 cod. proc. pen.). La seconda, a carattere assoluto, concerne la scelta della misura: ove la presunzione relativa non risulti vinta, subentra un apprezzamento legale, vincolante e incontrovertibile, di adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiare le esigenze presupposte, con conseguente esclusione di ogni soluzione “intermedia” tra questa e lo stato di piena libertà dell’imputato. </p>
<p>Il modello ora evidenziato si traduce, sul piano pratico, in una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere. Secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, difatti, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati considerati, il giudice assolve il suddetto obbligo dando semplicemente atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere specificamente motivare sul punto; mentre solo nel caso in cui l’indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Non vi sarà luogo, in ogni caso, ad esporre quanto ordinariamente richiesto dalla seconda parte delle lettere c) e c-bis) dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., rimanendo irrilevante, a fronte dell’apprezzamento legale, l’eventuale convinzione del giudice che le esigenze cautelari possano essere concretamente soddisfatte tramite una misura cautelare meno incisiva di quella “massima”. </p>
<p>Tali marcati profili di scostamento rispetto al regime ordinario avevano indotto il legislatore – nell’ambito di un più generale disegno di recupero delle garanzie in materia di misure cautelari – a delimitare in senso restrittivo il campo di applicazione della disciplina derogatoria, costituente un vero e proprio regime cautelare speciale di natura eccezionale. Riferito, ai suoi esordi, ad una nutrita e disparata serie di figure criminose, il regime speciale era stato infatti circoscritto – a partire dal 1995, come dianzi ricordato – ai soli procedimenti per delitti di mafia in senso stretto (art. 5, comma 1, della citata legge n. 332 del 1995). </p>
<p>In tali limiti, la previsione aveva superato il vaglio tanto di questa Corte che della Corte europea dei diritti dell’uomo. Entrambe le Corti avevano, infatti, in vario modo valorizzato la specificità dei predetti delitti, la cui connotazione strutturale astratta (come reati associativi e, dunque, permanenti entro un contesto di criminalità organizzata, o come reati a tale contesto comunque collegati) valeva a rendere «ragionevoli» – nei relativi procedimenti – le presunzioni in questione, e segnatamente quella di adeguatezza della sola custodia carceraria, trattandosi, in sostanza, della misura più idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato ed associazione. </p>
<p>In particolare, con l’ordinanza n. 450 del 1995, questa Corte aveva escluso che la presunzione in parola violasse gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., rilevando che se la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari («l’an della cautela») non può prescindere da un accertamento in concreto, l’individuazione della misura da applicare («il quomodo») non comporta indefettibilmente l’affidamento al giudice di analogo potere di apprezzamento, potendo la scelta essere effettuata anche in termini generali dal legislatore, purché «nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti» (in senso analogo, sul punto, ordinanze n. 130 del 2003 e n. 40 del 2002). Nella specie, deponeva nel senso della ragionevolezza della soluzione adottata «la delimitazione della norma all’area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso», tenuto conto del «coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato». </p>
<p>A sua volta, la Corte di Strasburgo – pronunciando su un ricorso volto a denunciare l’irragionevole durata della custodia cautelare in carcere applicata ad un indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e la conseguente violazione dell’art. 5, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – non aveva mancato di rilevare come una presunzione quale quella prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. potesse, in effetti, «impedire al giudice di adattare la misura cautelare alle esigenze del caso concreto» e, dunque, «apparire eccessivamente rigida». Nondimeno, secondo la Corte europea, la disciplina in esame rimaneva giustificabile alla luce «della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso», e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione «tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti» (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia). </p>
<p>8. – È su questo quadro che si innesta l’ulteriore intervento novellistico che dà origine agli odierni quesiti di costituzionalità, operato con il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009. </p>
<p>Compiendo un “salto di qualità” a ritroso, rispetto alla novella del 1995, l’art. 2, comma 1, lettere a) e a-bis), del citato provvedimento d’urgenza riespande l’ambito di applicazione della disciplina eccezionale ai procedimenti aventi ad oggetto numerosi altri reati, individuati in parte mediante diretto richiamo agli articoli di legge che descrivono le relative fattispecie e per il resto tramite rinvio “mediato” alle norme processuali di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.; reati tra i quali si annoverano quelli considerati dalle ordinanze di rimessione, e cioè l’induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, cod. pen.); la violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), salvo che ricorra l’attenuante di cui al terzo comma («casi di minore gravità»); gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.), salvo che ricorra l’attenuante di cui al quarto comma («casi di minore gravità»). </p>
<p>È agevole constatare come le estensioni operate – successivamente implementate da modifiche legislative che non hanno interessato direttamente la norma impugnata (ad esempio, art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», aggiunto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica») – riguardino fattispecie penali in larga misura eterogenee fra loro (fatta eccezione per i delitti “a sfondo sessuale”), e cioè poste a tutela di differenti beni giuridici, assai diversamente strutturate e con trattamenti sanzionatori anche notevolmente differenti (si pensi all’omicidio volontario, al sequestro di persona a scopo di estorsione, all’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione) e accomunate unicamente dall’essere i relativi procedimenti assoggettati al regime cautelare speciale in questione. </p>
<p>9. – Tutte le ordinanze di rimessione censurano la norma impugnata limitatamente al fatto che non consente di applicare una misura cautelare meno afflittiva nei procedimenti a quibus, aventi ad oggetto i delitti sessuali dianzi citati. È, dunque, sottoposta allo scrutinio di costituzionalità esclusivamente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria, mentre resta fuori del devoluto la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: dandosi per scontata questa sussistenza, ciò che rileva, secondo i rimettenti, e determina l’illegittimità costituzionale è la lesione del principio del “minore sacrificio necessario”. </p>
<p>10. – La lesione denunciata è effettivamente riscontrabile. </p>
<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit». In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sentenza n. 139 del 2010). </p>
<p>Per questo verso, alle figure criminose che interessano non può estendersi la ratio già ritenuta, sia da questa Corte che dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, idonea a giustificare la deroga alla disciplina ordinaria quanto ai procedimenti relativi a delitti di mafia in senso stretto: vale a dire che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche – connesse alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi concreti ad essa riferibili e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità). </p>
<p>Con riguardo ai delitti sessuali in considerazione non è consentito pervenire ad analoga conclusione. La regola di esperienza, in questo caso, è ben diversa: ed è che i fatti concreti, riferibili alle fattispecie in questione (pur a prescindere dalle ipotesi attenuate e considerando quelle ordinarie) non solo presentano disvalori nettamente differenziabili, ma anche e soprattutto possono proporre esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con diverse misure. </p>
<p>Per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti che integrano i delitti in questione ben possono essere e in effetti spesso sono meramente individuali, e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima misura. </p>
<p>Altrettanto può dirsi per quei fatti che si manifestano all’interno di specifici contesti (ad esempio, quello familiare o scolastico o di particolari comunità), in relazione ai quali le esigenze cautelari possono trovare risposta in misure diverse dalla custodia carceraria e che già il legislatore ha previsto, proprio in via specifica, costituite dall’esclusione coatta in vario modo e misura dal contesto medesimo: gli arresti domiciliari in luogo diverso dalla abitazione del soggetto (art. 284 cod. proc. pen.), eventualmente accompagnati anche da particolari strumenti di controllo (quale il cosiddetto braccialetto elettronico: art. 275-bis), l’obbligo o il divieto di dimora o anche solo di accesso in determinati luoghi (art. 283), l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, ove al comma 6 sono specificamente evocati anche i casi in cui si proceda per taluno dei delitti a sfondo sessuale qui in esame). </p>
<p>A riprova conclusiva della molteplicità e varietà dei fatti punibili per i titoli in esame si può notare che il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) già in astratto comprende – pur tenendo conto della sottrazione al regime cautelare speciale delle ipotesi attenuate – condotte nettamente differenti quanto a modalità lesive del bene protetto, quali quelle corrispondenti alle previgenti fattispecie criminose della violenza carnale e degli atti di libidine violenti. Ciò rende anche più debole la “base statistica” della presunzione assoluta considerata. </p>
<p>11. – La ragionevolezza della soluzione normativa scrutinata non potrebbe essere rinvenuta neppure, per altro verso, nella gravità astratta del reato, considerata sia in rapporto alla misura della pena, sia – come mostra invece di ritenere l’Avvocatura generale dello Stato – in rapporto alla natura (e, in particolare, all’elevato rango) dell’interesse tutelato. Questi parametri giocano un ruolo di rilievo, ma neppure esaustivo, in sede di giudizio di colpevolezza, particolarmente per la determinazione della sanzione, ma risultano, di per sé, inidonei a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza di esigenze cautelari e – per quanto qui rileva – del loro grado, che condiziona l’identificazione delle misure idonee a soddisfarle. </p>
<p>D’altra parte, l’interesse tutelato penalmente è, nella generalità dei casi, un interesse primario, dotato di diretto o indiretto aggancio costituzionale, invocando il quale si potrebbe allargare indefinitamente il novero dei reati sottratti in modo assoluto al principio di adeguatezza, fino a travolgere la valenza di quest’ultimo facendo leva sull’incensurabilità della discrezionalità legislativa. </p>
<p>Ove dovesse aversi riguardo, poi, alla misura edittale della pena, la scelta del legislatore non potrebbe che apparire palesemente scompensata e arbitraria. Procedimenti relativi a gravissimi delitti – puniti con pene più severe di quelli che qui vengono in rilievo (taluni addirittura con l’ergastolo) – restano, infatti, sottratti al regime cautelare speciale: basti pensare alla strage (art. 422 cod. pen.), alla devastazione o saccheggio (art. 419 cod. pen.), alla rapina e all’estorsione aggravate (artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, cod. pen.), alla produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti, anche con riguardo all’ipotesi aggravata di cessione a minorenni (artt. 73 e 80, comma 1, lettera a, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). </p>
<p>12. – Tanto meno, infine, la presunzione in esame potrebbe rinvenire la sua fonte di legittimazione nell’esigenza di contrastare situazioni causa di allarme sociale, determinate dalla asserita crescita numerica di taluni delitti. </p>
<p>Proprio questa, per contro, è la convinzione che traspare dai lavori parlamentari relativi alla novella del 2009 e che ha portato ad attribuire carattere “emergenziale” all’esigenza di precludere l’applicazione di misure cautelari “attenuate” nei confronti degli indiziati di delitti di tipo sessuale. </p>
<p>La norma oggetto di scrutinio si colloca, infatti, nel corpo delle disposizioni – racchiuse nel capo I del decreto-legge n. 11 del 2009 – volte ad un generale inasprimento del regime cautelare, repressivo e penitenziario dei delitti in questione: inasprimento che, nell’idea dei compilatori, rappresenterebbe la necessaria risposta alla preoccupazione diffusasi nell’opinione pubblica, di fronte alla – percepita – ingravescenza di tale deplorevole forma di criminalità (esplicita, al riguardo, la relazione al disegno di legge di conversione A.C. 2232). </p>
<p>La eliminazione o riduzione dell’allarme sociale cagionato dal reato del quale l’imputato è accusato, o dal diffondersi di reati dello stesso tipo, o dalla situazione generale nel campo della criminalità più odiosa o più pericolosa, non può essere peraltro annoverata tra le finalità della custodia preventiva e non può essere considerata una sua funzione. La funzione di rimuovere l’allarme sociale cagionato dal reato (e meglio che allarme sociale si direbbe qui pericolo sociale e danno sociale) è una funzione istituzionale della pena perché presuppone, ovviamente, la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l’allarme e la reazione della società. </p>
<p>Non è dubitabile, in effetti, che il legislatore possa e debba rendersi interprete dell’acuirsi del sentimento di riprovazione sociale verso determinate forme di criminalità, avvertite dalla generalità dei cittadini come particolarmente odiose e pericolose, quali indiscutibilmente sono quelle considerate. Ma a tale fine deve servirsi degli strumenti appropriati, costituiti dalla comminatoria di pene adeguate, da infliggere all’esito di processi rapidi a chi sia stato riconosciuto responsabile di quei reati; non già da una indebita anticipazione di queste prima di un giudizio di colpevolezza. </p>
<p>Nella specie, per converso, la totale vanificazione del principio di adeguatezza, in difetto di una ratio correlata alla struttura delle fattispecie criminose di riferimento, cumulandosi alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, orienta chiaramente lo “statuto custodiale” – in conformità alle evidenziate risultanze dei lavori parlamentari – verso finalità “metacautelari”, che nel disegno costituzionale devono essere riservate esclusivamente alla sanzione penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di responsabilità. </p>
<p>13. – Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque concludere che la norma impugnata viola, in parte qua, sia l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. </p>
<p>Al fine di attingere, quanto meno ad un livello minimo e tenuto conto dei limiti delle questioni devolute allo scrutinio di questa Corte, la compatibilità costituzionale della norma censurata non è peraltro necessario rimuovere integralmente la presunzione di cui discute. </p>
<p>Ciò che rende costituzionalmente inaccettabile la presunzione stessa è per certo il suo carattere assoluto, che si risolve in una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del “minore sacrificio necessario”, anche quando sussistano – come nei casi oggetto dei procedimenti a quibus, secondo quanto riferiscono i giudici rimettenti – specifici elementi da cui desumere, in positivo, la sufficienza di misure diverse e meno rigorose della custodia in carcere. </p>
<p>La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza di quest’ultima – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da taluni aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi probatori di segno contrario – non eccede, per contro, i limiti di compatibilità con i parametri evocati, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo, in rapporto alle caratteristiche dei reati in questione, della ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (per una conclusione analoga, con riguardo alla fattispecie da essa esaminata, sentenza n. 139 del 2010). In tale modo, si evita comunque l’irrazionale equiparazione dei procedimenti relativi a tali reati a quelli concernenti la criminalità di tipo mafioso e si lascia spazio alla differenziazione delle varie fattispecie concrete riconducibili ai paradigmi punitivi astratti. </p>
<p>I reati in questione restano assoggettati ad un regime cautelare speciale, tuttavia attenuato dalla natura relativa – e quindi superabile – della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria e, perciò, non incompatibile con il quadro costituzionale di riferimento. </p>
<p>L’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. </p>
<p>14. – La censura formulata dal Tribunale di Torino in relazione all’art. 117, primo comma, Cost. resta assorbita. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b>riuniti i giudizi, </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Giuseppe FRIGO, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2010-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2010 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2010 n.265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-8-2-2010-n-265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-8-2-2010-n-265/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2010 n.265</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia (avv. G. Mariani) c. Regione Puglia (avv. M. Merafina) sull&#8217;attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative alla quantificazione dell&#8217;importo della revisione prezzi riguardante la realizzazione di lavori pubblici Contratti della p.a. – Disciplina normativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-8-2-2010-n-265/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2010 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-8-2-2010-n-265/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2010 n.265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore<br /> Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia (avv. G. Mariani) c. Regione Puglia (avv. M. Merafina)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative alla quantificazione dell&#8217;importo della revisione prezzi riguardante la realizzazione di lavori pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Realizzazione di lavori pubblici – Revisione prezzi – Importo – Quantificazione – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Attribuzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In forza dell’art.244 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, le controversie relative alla quantificazione dell’importo della revisione prezzi riguardante la realizzazione di lavori pubblici sono state attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1265 del 1999, proposto da:	</p>
<p><b>Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, 21;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Regione Puglia<i></b></i>, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Merafina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Santo Barile in Bari, via Cairoli, 54;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione del dirigente del settore agricoltura, alimentazione, caccia, foreste e pesca della Regione Puglia avente codice cifra 030/DIR/99/00042 e n. 37/AGR del 12 febbraio 1999, avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione del canale Campanile in agro di Barletta. Determinazioni sulla revisione definitiva dei prezzi contrattuali. Consorzio di Bonifica terre d’Apulia. Elenco n. 23”;<br />	<br />
&#8211; del non conosciuto parere dell’ufficio del Genio Civile di Bari espresso con relazione del 17.3.1998 circa gli elaborati revisionali determinati dal Consorzio per i lavori di ristrutturazione del canale Campanile in agro di Barletta;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, sia esso presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv. F. Panizzolo, su delega dell’avv. G. Mariani e avv. M. Merafina;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia (concessionario per conto della Regione Puglia dei lavori di ristrutturazione del canale Campanile in agro di Barletta) impugna la deliberazione del dirigente del settore agricoltura, alimentazione, caccia, foreste e pesca della Regione Puglia avente codice cifra 030/DIR/99/00042 e n. 37/AGR del 12 febbraio 1999, avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione del canale Campanile in agro di Barletta. Determinazioni sulla revisione definitiva dei prezzi contrattuali. Consorzio di Bonifica terre d’Apulia. Elenco n. 23”.<br />	<br />
Detto provvedimento determina in via definitiva la revisione dei prezzi contrattuali per tali opere.<br />	<br />
Secondo il ricorrente la deliberazione de qua pone illegittimamente a carico del medesimo Consorzio il maggiore onere revisionale di £. 183.331.340 che sarebbe derivato da alcuni giorni di sospensione dei lavori.<br />	<br />
Il Consorzio ricorrente afferma che dal provvedimento impugnato non emergono le ragioni specifiche alla stregua delle quali le sospensioni dei lavori de quibus non potrebbero consentire il riconoscimento dei maggiori oneri revisionali e ciò in asserita violazione dell’art. 6 regolamento Regione Puglia n. 3/1983.<br />	<br />
La Regione Puglia costituitasi nel presente giudizio con memoria depositata in data 27.9.2000 sostiene che le controversie relative alla quantificazione dell’importo revisionale rientrerebbero nella cognizione del giudice ordinario.<br />	<br />
Sul punto va rammentato che l’art. 244, comma 3 dlgs n. 163/2006 (recante codice dei contratti pubblici) ha attribuito tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />	<br />
Come evidenziato da Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2009, n. 13892 “La controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto di servizi (nella specie di igiene urbana), cui è applicabile &#8220;ratione temporis&#8221; l’art. 244 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, al quale la predetta disposizione ha attribuito la giurisdizione esclusiva per le controversie relative &#8220;alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica&#8221;, ricomprendendo, quindi, anche quelle aventi ad oggetto il &#8220;quantum debeatur&#8221;, determinato da soggetti incaricati dall’Amministrazione e sulla base di dati provenienti dalla stessa (art. 7, comma 4, lett. c, e comma 5; art. 115 del decreto suddetto), con un indubbio margine di discrezionalità, sicché l’estensione della giurisdizione in tema di diritti può dirsi consentita al legislatore alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004.”.<br />	<br />
Tuttavia in epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore del dlgs n. 163/2006 (e la controversia in esame sorge appunto in tale periodo storico) la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 23 aprile 1997, n. 3568) aveva sostenuto il radicamento della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a tali controversie: “In tema di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche, la posizione dell’appaltatore ha natura di mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo nella fase in cui con sua valutazione discrezionale l’amministrazione, nel vigore della legge 22 febbraio 1973 n. 37, debba stabilire se al medesimo sia o no da accordare detta revisione (attualmente sostituita dal meccanismo di adeguamento all’inflazione previsto dall’art. 26 legge 11 febbraio 1994 n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici) mentre, dopo il riconoscimento della revisione, la controversia che insorga sulla liquidazione del compenso revisionale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché attiene esclusivamente &#8220;al quantum&#8221; di un diritto di credito già riconosciuto.”.<br />	<br />
Cionondimeno, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 8999) e della Corte costituzionale (cfr. Corte cost., 7 novembre 2008, n. 363) il giudice adito ab origine (rectius, nel caso di specie, all’epoca dell’introduzione del presente giudizio) privo di giurisdizione in forza di quanto statuito da Cass. civ., Sez. Un., 23 aprile 1997, n. 3568 (nella fattispecie all’esame di questo Collegio trattasi del giudice amministrativo) non può dichiarare il proprio difetto di giurisdizione se nel corso del giudizio sia sopravvenuta una legge idonea (nel caso di specie l’art. 244, comma 3 dlgs n. 163/2006) ad attribuirgli la giurisdizione medesima inizialmente carente.<br />	<br />
E ciò per evidenti e condivisibili ragioni di economia processuale, dovendosi applicare l’art. 5 c.p.c. in tema di cd. perpetuatio iurisdictionis (norma in virtù della quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) unicamente all’ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) di sopravvenuta carenza di giurisdizione in capo al giudice adito originariamente munito della stessa.<br />	<br />
Pertanto l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. formulata dalla parte resistente deve essere disattesa, dovendosi conseguentemente dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo adito in ordine alla cognizione della presente controversia.<br />	<br />
Nel merito il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato poiché il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, motiva adeguatamente sulle ragioni in forza delle quali le sospensioni dei lavori non possono consentire il riconoscimento dei maggiori oneri revisionali, rimarcando in particolare che il Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia avrebbe potuto contenere in tempi più ristretti la durata delle sospensioni disposte in corso d’opera.<br />	<br />
A tal proposito va rammentato che la deliberazione gravata opera una corretta applicazione del regolamento Regione Puglia n. 3/1983 dalla stessa richiamato (cfr. in particolare art. 6, comma 1) in forza del quale la Giunta Regionale decide in ordine alla assunzione dei maggiori oneri finanziari rispetto all’importo di concessione assentito sempre che essi non derivino da carenze tecnico-amministrative imputabili al consorzio concessionario. Nel caso di specie sono evidentemente ravvisabili carenze tecnico-amministrative imputabili al consorzio concessionario odierno ricorrente consistenti nel fatto di non aver contenuto in tempi più ristretti la durata delle sospensioni disposte in corso d’opera, per cui i maggiori oneri finanziari rispetto all’importo di concessione assentito non possono gravare sulla Regione.<br />	<br />
Quanto alla impugnativa del parere dell’Ufficio del Genio Civile di Bari espresso con relazione del 17.3.1998 circa gli elaborati revisionali determinati dal Consorzio per i lavori di ristrutturazione del canale Campanile in agro di Barletta, detto gravame va parimenti respinto poiché, venendo in rilievo un parere e quindi un atto endoprocedimentale, lo stesso non appare idoneo a ledere la sfera giuridica del consorzio ricorrente.<br />	<br />
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Giacinta Serlenga, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-8-2-2010-n-265/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2010 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2006 n.265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2006-n-265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2006-n-265/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2006-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2006 n.265</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. QUARANTA incostituzionale la legge veneta in tema di telefonia mobile Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Norme della Regione Veneto &#8211; Procedimento di autorizzazione all&#8217;installazione, modifica ed adeguamento degli impianti per la telefonia mobile &#8211; Previsione, per il rilascio della predetta autorizzazione, oltre al provvedimento previsto dall&#8217;art. 87 del &#8220;Codice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2006-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2006 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2006-n-265/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2006 n.265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">incostituzionale la legge veneta in tema di telefonia mobile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Norme della Regione Veneto &#8211; Procedimento di autorizzazione all&#8217;installazione, modifica ed adeguamento degli impianti per la telefonia mobile &#8211; Previsione, per il rilascio della predetta autorizzazione, oltre al provvedimento previsto dall&#8217;art. 87 del &#8220;Codice delle comunicazioni elettroniche&#8221;, anche del rilascio del permesso di costruire</span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia)per violazione dei principi fondamentali di tempestività e contenimento dei termini che devono essere osservati dalla Regione nell&#8217;esercizio della propria potestà legislativa di dettaglio in materia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
#NOME?		MARINI	Presidente<br />	<br />
#NOME?		BILE		   <br />	<br />
#NOME?	FLICK			<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 aprile 2005 e depositato il successivo 4 maggio, ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2005.<br />
<i><br />
    Visti</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Veneto, nonché gli atti di intervento della Wind Telecomunicazioni s.p.a. e della  Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM);<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1.—<b> </b>Con ricorso notificato il 28 aprile 2005 e depositato il successivo 4 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l&#8217;art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione. <br />
    Secondo la difesa erariale la norma statale – prevedendo che, per l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente debba ottenere oltre all&#8217;autorizzazione ai sensi dell&#8217;art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), anche il permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) – determinerebbe un aggravio delle procedure di installazione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di “ordinamento della comunicazione” (art. 117, terzo comma, Cost.). <br />
    Si sottolinea, infatti, nel ricorso che devono considerarsi principi fondamentali della materia le norme contenute nell&#8217;art. 41 della legge delega 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), e nell&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 259 del 2003, che promuovono la semplificazione e la tempestività dei procedimenti autorizzatori, considerato anche che tale disciplina ha assorbito a tutti gli effetti la (precedente) interferente normativa edilizia di cui al citato d.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, poiché i principi di semplificazione e celerità dei provvedimenti autorizzatori di cui all&#8217;art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 devono considerarsi principi fondamentali della materia, gli stessi – conclude la difesa erariale – vincolerebbero l&#8217;esercizio della potestà legislativa regionale. <br />
    2.— Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, la quale sostiene, innanzitutto, che la disposizione impugnata persegue, con le norme previste nei due commi censurati, scopi diversi e non sovrapponibili: il primo comma, infatti, è finalizzato a verificare la «compatibilità igienico-sanitaria»; il secondo comma, invece, la «conformità urbanistica ed edilizia». <br />
    La Regione assume, in particolare, che l&#8217;obbligo di conseguire sia l&#8217;autorizzazione <i>ex</i> art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 sia il permesso di costruire discenderebbe, da un lato, dalla stessa previsione dell&#8217;art. 86 del Codice, che assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria a cui si applicano le «norme edilizie vigenti», dall&#8217;altro dall&#8217;assenza nel d.lgs. n. 259 del 2003 di una clausola di esclusività ovvero di disposizioni volte a modificare il d.P.R. n. 380 del 2001. <br />
    3.— Sono intervenute in giudizio le Società Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a (TIM), chiedendo che il ricorso venga accolto, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.<br />
    4.— In data 11 gennaio 2006 Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha depositato una memoria, con la quale, innanzitutto, ritiene ammissibile il proprio intervento, poiché «in qualità di gestore di telecomunicazioni è titolare di interessi giuridicamente rilevanti, qualificati ed autonomi» in ordine alla normativa applicabile in tema di installazione di impianti di telecomunicazione. <br />
    Nel merito, sono svolte argomentazioni a sostegno della fondatezza del ricorso statale.<br />
    5.— Con memoria depositata nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica la Regione Veneto ha chiesto, in via preliminare, che vengano dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel presente giudizio da Wind Telecomunicazioni s.p.a. e dalla TIM s.p.a., in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il giudizio promosso in via di azione deve svolgersi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa. <br />
    Nel merito, si ribadiscono le argomentazioni già contenute nell&#8217;atto di costituzione a sostegno della legittimità costituzionale della norma impugnata. <br />
    6.— Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha depositato una ulteriore memoria, con la quale ha insistito per l&#8217;accoglimento delle conclusioni già rassegnate. <br />
    7.— Con memoria depositata nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica, TIM s.p.a. ha assunto che essa è parte costituita nel giudizio che ha dato origine all&#8217;ordinanza di rimessione del 28 settembre 2005 del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con la quale è stata censurata la stessa norma impugnata dallo Stato. Per queste ragioni ha rinunciato all&#8217;intervento spiegato nel presente giudizio in via principale per difetto di interesse. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto <br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione. <br />
    La norma impugnata prevede che per l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente debba ottenere sia l&#8217;autorizzazione, prevista dall&#8217;art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), «ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria», sia il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), «ai fini della conformità urbanistica ed edilizia».<br />
    Secondo la difesa erariale, la previsione di un doppio titolo abilitativo determinerebbe un aggravio procedimentale, con conseguente violazione dei “principi fondamentali” – in materia di “ordinamento della comunicazione” (art. 117, terzo comma, Cost.) – di semplificazione e celerità contenuti nell&#8217;art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e negli artt. 4 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. <br />
    2.— In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l&#8217;intervento spiegato nel presente giudizio da Wind Telecomunicazioni s.p.a. Nei giudizi di costituzionalità promossi in via d&#8217;azione, infatti, sono legittimati ad essere parti soltanto i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. Pertanto, alla luce della normativa in vigore e in conformità al costante orientamento di questa Corte (da ultimo: sentenze numeri 129, 103, 80, 59, 51 del 2006 e numeri 469, 383 e 336 del 2005), non è ammesso l&#8217;intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo.<br />
    Per quanto attiene, invece, all&#8217;intervento spiegato da Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM) deve darsi atto che quest&#8217;ultima ha rinunciato all&#8217;intervento stesso, peraltro, inammissibile per le ragioni già esposte.<br />
    3.— Nel merito, la questione è fondata. <br />
    L&#8217;art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell&#8217;art. 41, comma 2, lettera <i>a</i>), della legge n. 166 del 2002, ha dettato, in linea con le prescrizioni comunitarie, una disciplina volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l&#8217;adozione di procedure che siano, tra l&#8217;altro, uniformi e tempestive, anche al fine di garantire l&#8217;attuazione delle regole della concorrenza (sentenza n. 336 del 2005). <br />
    Le suddette esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, “principi fondamentali” operanti nelle materie di competenza ripartita (“ordinamento della comunicazione”, “governo del territorio”, “tutela della salute”: sentenza n. 336 del 2005), che, unitamente ad altri ambiti materiali di esclusiva spettanza statale, rappresentano i titoli di legittimazione ad intervenire nel settore in esame. <br />
    La sussistenza di un unico procedimento, quale prefigurato dall&#8217;art. 87 del Codice, cui non si affianca quello in materia edilizia, risponde, pertanto, pienamente ai suddetti principi (sentenza n. 129 del 2006 e ordinanza n. 203 del 2006). Specularmente, è contraria agli stessi la previsione contemplata dal censurato art. 14 della legge reg. n. 8 del 2005 – come questa Corte ha già avuto modo di affermare con riferimento all&#8217;impugnazione di norme regionali dal contenuto analogo (v. sentenza n. 129 del 2006) – che ritiene necessaria l&#8217;attivazione, accanto al procedimento disciplinato dall&#8217;art. 87 del Codice, di un ulteriore e autonomo procedimento volto ad ottenere il rilascio di un titolo abilitativo per fini edilizi secondo quanto prescritto dal d.P.R. n. 380 del 2001. In altri termini, la duplicazione dei titoli autorizzatori e, quindi, di ciascun <i>iter</i> procedimentale, determinerebbe una evidente compromissione di quelle esigenze di tempestività e semplificazione che assurgono al rango di principi fondamentali del settore. <br />
    Questa Corte, con la citata sentenza n. 129 del 2006, ha, inoltre, chiarito che «l&#8217;unificazione dei procedimenti non priva l&#8217;ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell&#8217;impianto per cui si chiede l&#8217;autorizzazione»: l&#8217;art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 «prevede infatti che tali installazioni vengano autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell&#8217;organismo competente ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità»; questi ultimi ricomprendono anche «i criteri di localizzazione» e «gli <i>standard </i>urbanistici» (art. 3, comma 1, lettera <i>d</i>, n. 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”). La tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono, pertanto, «salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al pari delle Regioni (…), non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all&#8217;interno dell&#8217;unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento».<br />
    4.— Alla luce delle considerazioni che precedono la previsione, contemplata nella norma impugnata, di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, «che si sovrappone ai controlli da effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell&#8217;ambito del procedimento unificato, costituisce un inutile appesantimento dell&#8217;<i>iter</i> autorizzatorio» (citata sentenza n. 129 del 2006) per l&#8217;installazione, la modifica e l&#8217;adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, con conseguente violazione dei principi fondamentali di tempestività e contenimento dei termini che devono essere osservati dalla Regione nell&#8217;esercizio della propria potestà legislativa di dettaglio. <br />
    Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 14 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>     dichiara</i> inammissibile l&#8217;intervento in giudizio di Wind Telecomunicazioni s.p.a;<br />
<i>     dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia).</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.</p>
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