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	<title>2649 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2649 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.2649</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-15-11-2016-n-2649/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-15-11-2016-n-2649/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.2649</a></p>
<p>Pres. Cogliani, Est. Lento Sulla illegittimità del decreto dell’Assessore regionale della salute, con cui sono stati determinati gli aggregati provinciali dell’assistenza specialistica privata convenzionata relativamente all’anno 2013, nella parte in cui subordina la possibilità di stipulare per la prima volta contratti con strutture già accreditate alle ipotesi della non totale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-15-11-2016-n-2649/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.2649</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-15-11-2016-n-2649/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.2649</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cogliani, Est. Lento</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del decreto dell’Assessore regionale della salute, con cui sono stati determinati gli aggregati provinciali dell’assistenza specialistica privata convenzionata relativamente all’anno 2013, nella parte in cui subordina la possibilità di stipulare per la prima volta contratti con strutture già accreditate alle ipotesi della non totale fruizione dell’aggregato di spesa e dell’ubicazione in zone disagiate o con un fabbisogno assistenziale non totalmente assicurato, di fatto precludendo l’erogazione di prestazioni a carico del sistema sanitario regionale da parte di nuovi soggetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contrattualizzazione di strutture sanitarie accreditate – Condizioni di fatto precludenti la stipula di accordi contrattuali – Spesa sanitaria – Cons. St., sez. III, sentenza n. 4573/2013 – Artt. 8 <em>quater</em> e 8 <em>quinquies</em>, d.lgs. n. 502/1992.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Contrattualizzazione di strutture sanitarie accreditate – Azione di condanna – Inammissibile – Discrezionalità amministrativa – Art. 34, co. 1, lett. <em>c)</em> c.p.a.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di contrattualizzazione di strutture sanitarie, sono considerate di fatto precludenti l’erogazione di prestazioni a carico del sistema sanitario regionale da parte di nuovi soggetti già accreditati, e pertanto illegittime, le ipotesi che condizionano la stipula di accordi contrattuali con tali soggetti alla non totale fruizione dell’aggregato di spesa e all’ubicazione della struttura in zone disagiate o con un fabbisogno assistenziale non completamente assicurato.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;In tema di contrattualizzazione di strutture sanitarie accreditate, è inammissibile l’azione di condanna <em>ex</em> art. 34, co. 1, lett. <em>c)</em> c.p.a., in quanto il provvedimento con cui si dispone la suddetta contrattualizzazione ha natura squisitamente discrezionale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 15/11/2016<br />
<strong>N. 02649/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00757/2014 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
<strong>ha pronunciato la presente</strong><br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 757 del 2014, proposto da:<br />
Belluso Claudio, nella qualità di titolare dell’omonimo studio odontoiatrico; Pulvirenti Giuseppe, nella qualità di contitolare dello studio odontoiatrico dei dottori Pulvirenti Giuseppe e Sebastiano; Associazione ME.DE.A. – Medici dentisti con strutture accreditate onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dagli avvocati Giovanni Marchese, C.F. MRCGNN63A30F158B, e Francesco Consoli Xibilia, C.F. CNSFNC44T03C351B, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Alessandra Allotta in Palermo, via Domenico Trentacoste, n. 89;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; Assessorato regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;<br />
&#8211; Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall’avv. Antonio Francesco Vitale C.F. VTLNNF48B08C351R, elettivamente domicilia<br />
<em>nei confronti di</em><br />
Gulisano Prospero, Centro odontoiatrico Mediterraneo, non costituiti in giudizio;<br />
<em>per l&#8217;annullamento</em><br />
&#8211; del decreto dell’Assessore regionale della salute del 6 settembre 2013, pubblicato sulla GURS n. 45 del 4 ottobre 2013;<br />
&#8211; delle note prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013, con cui l’ASP di Catania ha riscontrato negativamente le istanze presentate dal dott. Claudio Belluso, quale titolare dell’omonimo studio odontoiatrico, e dal<br />
&#8211; nonché, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche quelli allo stato non conosciuti;<br />
per l&#8217;accertamento e declaratoria<br />
dell’illegittimità, invalidità e/o inefficacia degli accordi contrattuali, ove mai, nel frattempo, stipulati dall&#8217;Azienda in pregiudizio dei ricorrenti ed in violazione di legge;<br />
e per la condanna<br />
ad esitare positivamente le succitate istanze dei ricorrenti, anche ai sensi dell&#8217;art. 34 cpa.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale della salute;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania;<br />
Vista l’ordinanza presidenziale n. 2 del 12 febbraio 2014<br />
Vista la memoria dell’ASP di Catania;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 26 ottobre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 18 novembre 2013 e depositato presso la sede staccata di Catania il giorno 21 successivo, il dr. Claudio Belluso e il dr. Giuseppe Pulvirenti, titolari di studi odontoiatrici accreditati con il sistema sanitario regionale, esponevano che, con istanze del 19 e del 26 luglio 2013, avevano, rispettivamente, richiesto all’Azienda sanitaria provinciale di Catania e all’Assessorato regionale della salute di essere ammesse alla contrattazione del budget per l’anno 2013 ai fini della stipula dei relativi contratti.<br />
L’ASP, con note prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013, aveva riscontrato negativamente tali istanze, rilevando essenzialmente che l’accreditamento non dava automaticamente diritto alla contrattualizzazione.<br />
Frattanto era stato pubblicato sulla GURS, parte I, n. 45 del 4 ottobre 2013, il decreto dell’Assessorato regionale della salute – dipartimento per la pianificazione strategica del 6 settembre 2013, avente ad oggetto la determinazione degli aggregati provinciali per l’assistenza specialistica privata convenzionata relativamente all’anno 2013.<br />
Tale decreto, richiamato l’orientamento giurisprudenziale in merito al contrasto con la normativa europea della chiusura al mercato dei servizi sanitari per tutti gli operatori economici non presenti a una certa data, aveva testualmente disposto che: <em>“nel caso in cui l’aggregato assegnato nel 2013 ad una singola branca non sia interamente fruibile in relazione alla domanda e/o alla potenzialità erogativa delle strutture, i direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali possono attribuire, nei limiti del 50% delle eventuali economie per ciascuna branca, un budget anche a strutture accreditate ma in atto non contrattualizzate, al fine di implementare le attività specialistiche carenti in zone geograficamente disagiate o in zone in cui il fabbisogno assistenziale, in correlazione a verifica e periodico monitoraggio, non risulti sufficientemente assicurato, dandone contezza all’Assessorato con motivata e circostanziata relazione”</em>.<br />
Aveva, altresì, previsto che <em>“il budget eventualmente da attribuire alle nuove strutture non potrà in nessun caso essere superiore al budget minimo di branca che sarà assegnato per l’anno 2013 da ciascuna Azienda sanitaria provinciale, secondo le regole di cui al presente decreto, ai soggetti già</em><br />
<em>contrattualizzati”</em>.<br />
In altri termini la possibilità di stipulare contratti con nuove strutture già accreditate era stata subordinata a due condizioni: la non totale fruizione dell’aggregato di spesa e l’ubicazione in zone disagiate o carenti di assistenza.<br />
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, vinte le spese, delle note dell’ASP prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013 e del decreto dell’Assessorato regionale della salute – dipartimento per la pianificazione strategica del 6 settembre 2013, limitatamente alle parti di interesse, per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 25 della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 anche in combinato disposto degli artt. 8 quater e 8 quinquies del d.lgs.vo n. 502 del 30 dicembre 1992. Violazione: dei principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento; dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento; del diritto alla salute. Eccesso di potere per sviamento.<br />
2) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 8 quater, 8 quinquies e 8 sexies del d.lgs.vo n. 502 del 30 dicembre 1992; della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009. Violazione: dei principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento; dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento<br />
e del diritto alla salute. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta. Carenza di motivazione.<br />
3) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 8 quater, 8 quinquies e 8 sexies del d.lgs.vo n. 502 del 30 dicembre 1992; della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009. Violazione: dei principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento; dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento<br />
e del diritto alla salute. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta. Carenza di motivazione.<br />
Sarebbe stato illegittimamente mantenuto un trattamento di favore per le strutture sanitarie già contrattualizzate, rendendo marginale l’ipotesi della stipula delle convenzioni da parte di altri soggetti accreditati ai quali andrebbe, comunque, riconosciuto un budget pari al minimo.<br />
Per l’Assessorato regionale della salute si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’incompetenza territoriale della sezione staccata di Catania, trattandosi di controversia devoluta alla sede di Palermo.<br />
L’ASP di Catania si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.<br />
I controinteressati (Gulisano Prospero e Centro odontoiatrico Mediterraneo), seppur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.<br />
Con ordinanza presidenziale n. 2 del 12 febbraio 2014 è stata individuata come competente la sede di Palermo innanzi al quale il giudizio è stato riassunto.<br />
L’ASP di Catania ha depositato un’ulteriore memoria con cui ha rappresentato che, nelle more del giudizio, l’Assessorato regionale della salute aveva adottato i provvedimenti di determinazione degli aggregati provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato per gli anni 2014 e 2015, ovverosia: il decreto n. 1535 del 26 settembre 2014, pubblicato sulla GURS n. 43 del 10 ottobre 2014, con cui era stata accantonata la somma di € 5.000.000.000,00 per le nuove contrattualizzazioni e quello n. 922 del 27 maggio 2015, pubblicato sulla GURS n. 25 del 19 giugno 2015, con cui erano state disposte 92 nuove contrattualizzazioni con un budget d’ingresso di € 32.000,00.<br />
Fatta tale precisazione in fatto, ha eccepito la carenza d’interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati, in quanto: le note dell’ASP prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013 erano state superate dall’impugnato decreto dell’Assessorato regionale della salute – dipartimento per la pianificazione strategica n. 1658 del 6 settembre 2013, il quale, a sua volta, avendo una valenza temporale limitata al 2013, aveva esaurito i suoi effetti. Ha, altresì, eccepito la carenza di interesse all’impugnazione del decreto n. 1658 del 2013 che consentiva – a determinate condizioni – la contrattualizzazione di nuovi soggetti già accreditati, ivi compresi i ricorrenti. Concludendo, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.<br />
I ricorrenti hanno integrato il contraddittorio nei confronti degli studi accreditati titolari di contratto e assegnatari del budget 2013, nonché di tutte le Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, che non si sono, però, costituiti in giudizio.<br />
In vista dell’udienza l’ASP di Catania ha depositato una memoria con cui ha insistito per il rigetto del ricorso con particolare riguardo alla domanda di condanna all’adozione di atti di contrattualizzazione.<br />
Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese. Ha, in particolare rappresentato che, con il decreto impugnato, l’Assessorato regionale della salute aveva avviato un percorso volto al graduale inserimento nel mercato delle prestazioni sanitarie di nuovi soggetti accreditati, ma non ancora contrattualizzati.<br />
I ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno replicato alle deduzioni avversarie insistendo per l’accoglimento del ricorso<br />
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. La controversia ha ad oggetto il decreto dell’Assessorato regionale della salute – dipartimento per la pianificazione strategica n. 1658 del 6 settembre 2013, con cui sono stati determinati gli aggregati provinciali per l’assistenza specialistica privata convenzionata relativamente all’anno 2013, nella parte in cui preclude di fatto la possibilità di stipulare per la prima volta nuovi contratti con strutture già accreditate, tra le quali rientrano anche gli studi odontoiatrici dei ricorrenti.<br />
Tale decreto prevede, in particolare, che possa aversi l’erogazione di prestazioni a carico del sistema sanitario regionale da parte di nuovi soggetti solo nella ipotesi (di difficile realizzazione) della non totale fruizione dell’aggregato di spesa e dell’ubicazione in zone disagiate o con un fabbisogno assistenziale non totalmente assicurato.<br />
Costituiscono oggetto della controversia anche le note prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013 con cui l’ASP di Catania ha rigettato le istanze volte a ottenere la contrattualizzazione presentate dai ricorrenti.<br />
2. Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse relativamente all’impugnazione delle note da ultimo citate.<br />
Come rilevato nella sentenza di questa sezione n. 373 del 5 febbraio 2014, alle cui articolate motivazioni si rinvia, la posizione soggettiva di una struttura accreditata allo svolgimento di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. ha la consistenza dell’interesse legittimo, in quanto è correlata, e subordinata, ai limiti finanziari e programmatori individuati dall’amministrazione regionale.<br />
E’, pertanto, possibile che un atto di carattere programmatorio incida sulla posizione dei soggetti che aspirano alla stipula di un contratto.<br />
Tale astratta possibilità si è nello specifico concretizzata con il decreto dell’Assessorato alla Salute del 6 settembre 2013 n. 1658 il quale ha previsto che le risorse finanziarie disponibili per ciascuna branca vadano ripartite tra i soggetti titolari di contratti negli anni precedenti (art.2) e che solo il 50% delle risorse che si rendessero disponibili vadano destinate ai soggetti accreditati che aspirano alla stipula di un contratto (art. 7).<br />
Ne deriva che i provvedimenti di rigetto sono stati “superati” dal decreto di quantificazione delle risorse assegnate alla sanità convenzionata, che, nella specie, è stato espressamente impugnato.<br />
3. Deve ora essere esaminata l’eccezione, sollevata dall’ASP di Catania, di improcedibilità del ricorso quale conseguenza della adozione del decreto n. 1535 del 26 settembre 2014, pubblicato sulla GURS n. 43 del 10 ottobre 2014, e di quello n. 922 del 27 maggio 2015, con cui sono stati rispettivamente determinati gli aggregati di spesa per il 2014 e il 2015.<br />
L’eccezione è infondata alla luce delle considerazioni espresse con riferimento ad analoga controversia nella sentenza di questa sezione n. 589 del 3 marzo 2015 ovverosia che, in disparte la considerazione che tali decreti si riferiscono a diverse annualità (i.e. 2014 e 2015, mentre il decreto impugnato riguarda il 2013), sussiste, comunque, l’interesse alla pronuncia sia in relazione a eventuali future pretese risarcitorie, che con riferimento a una conformazione dell’azione della Amministrazione in tale delicata materia.<br />
4. Ciò premesso, può procedersi all’esame dei tre motivi di ricorso con cui si deduce essenzialmente la violazione principi comunitari in materia di concorrenza.<br />
Affermano, in particolare, i ricorrenti che con il decreto impugnato l’Amministrazione regionale, malgrado le diverse indicazioni contenute nelle pronunce di questo TAR e del CGA, ha continuato a riservare un trattamento di favore alle strutture sanitarie titolari di contratti, rendendo assolutamente marginale l’ipotesi dell’accesso al settore da parte di altri soggetti accreditati, ai quali andrebbe, comunque, riconosciuto un budget pari al minimo.<br />
Come riconosciuto nella succitata sentenza n. 589 del 2015, alle cui articolate motivazioni si rinvia, la doglianza è fondata in quanto i ricorrenti sono accreditati, ma con il decreto impugnato è stato loro di fatto negato il diritto alla stipula dei contratti per l’erogazione di prestazioni a carico del sistema sanitario regionale.<br />
Ne deriva che ad essi vanno applicati non i principi di diritto in materia di accreditamento di nuove strutture, ma quelli riferiti alla contrattualizzazione di soggetti già accreditati affermati, tra le altre, nella decisione della III sezione del Consiglio di Stato n. 4574 del 16 settembre 2013.<br />
Precisato in termini generali che l&#8217;accreditamento non costituisce un vincolo per le Aziende sanitarie a corrispondere al soggetto accreditato una remunerazione per le prestazioni erogate, in tale decisione è stato testualmente affermato che <em>“anche ammettendo … che il mercato delle prestazioni sanitarie debba operare, per le sue peculiarità, con un numero non illimitato di erogatori privati, e ferma restando l&#8217;autonomia delle singole Regioni nell&#8217;indicare i criteri ritenuti migliori per l&#8217;individuazione dei soggetti che, tenendo conto delle diverse branche di attività e nei limiti delle risorse disponibili, possono erogare prestazioni in favore del servizio sanitario pubblico, si devono comunque ritenere illegittime … quelle disposizioni che … precludono la sottoscrizione di contratti con nuovi soggetti accreditati facendo esclusivo riferimento alla saturazione dell&#8217;offerta”</em>.<br />
Si è, inoltre, sempre precisato che <em>“è del tutto evidente che l&#8217;illegittimità delle disposizioni (anche normative) che non consentono, a tempo indeterminato, il rilascio di nuovi accreditamenti non può essere elusa consentendo tali accreditamenti e poi tuttavia precludendo (a tempo indeterminato) ai nuovi accreditati una possibile sottoscrizione del contratto con le Aziende sanitarie e quindi il reale accesso al mercato delle prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario pubblico”</em>.<br />
Conseguentemente, deve ritenersi che il decreto impugnato è illegittimo e meritevole di annullamento per la parte di interesse dei ricorrenti e che a questi va riconosciuto &#8211; in linea di principio &#8211; il diritto alla stipula delle convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni specialistiche a carico del sistema sanitario regionale.<br />
5. Non può, invece, essere accolta l’istanza finalizzata alla condanna, ex art. 34 c.p.a., dell’ASP di Catania all’adozione degli atti di contrattualizzazione.<br />
Come noto, l’art. 34, comma 1, lettera c), cpa, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs.vo 14 settembre 2012, n. 160, prevede che: <em>“L&#8217;azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all&#8217;articolo 31, comma 3, contestualmente all&#8217;azione di annullamento del provvedimento di diniego o all&#8217;azione avverso il silenzio”</em>.<br />
L’art. 31, comma 3, prevede, a sua volta che: <em>“Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall&#8217;amministrazione”</em>.<br />
Come rilevato nella decisione della V sezione del Consiglio di Stato n. 6002 del 27 novembre 2012, il surrichiamato art. 34, nella misura in cui detta i limiti processuali e sostanziali dell&#8217;azione di condanna pubblicistica, presuppone e, quindi, riconosce la sperimentabilità di tale tecnica di protezione dell&#8217;interesse legittimo pretensivo anche al di fuori del caso, già codificato dall&#8217;art. 31, della maturazione di un silenzio- rifiuto.<br />
Il problema, che, pertanto, si pone è se nella fattispecie in esame sono o meno rispettati i limiti posti dal codice del processo alla praticabilità di tale tecnica di protezione.<br />
La risposta è negativa in quanto la contrattualizzazione delle strutture accreditate è chiaramente discrezionale, in quanto, fermo restando che non può ammettersi la cristallizzazione di posizioni di privilegio a favore dei soggetti contrattualizzati da vecchia data, deve tenersi conto delle risorse finanziarie disponibili e del fabbisogno del territorio.<br />
Ne consegue che non è ammissibile l’azione di adempimento, in quanto non sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra esposta. In particolare, l’eventuale rilascio del provvedimento favorevole è subordinato alla completa valutazione della sussistenza o meno dei presupposti.<br />
Concludendo, per le ragioni suesposte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse relativamente all’impugnazione delle note prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013; va accolta, secondo quanto indicato in motivazione e nei limiti di interesse, l’istanza di annullamento del decreto dell’Assessore regionale della salute del 6 settembre 2013; va dichiarata l’inammissibilità dell’istanza ex art. 34 c.p.a..<br />
Si ritiene opportuno compensare le spese in considerazione della complessità delle questioni affrontate.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: lo dichiara inammissibile per carenza di interesse relativamente alle note dell’ASP di Catania prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013; lo accoglie per la parte relativa al decreto dell’Assessore regionale della salute del 6 settembre 2013, che, per l’effetto, annulla nei limiti di interesse; dichiara inammissibile l’istanza ex art. 34 c.p.a..<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dei giorni 26 ottobre e 9 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Solveig Cogliani, Presidente<br />
Nicola Maisano, Consigliere<br />
Aurora Lento, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2649</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2649/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, se il ricorrente ha una condanna per reato in materia di stupefacenti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 2649/07 Registro Generale:3650/2007</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, se il ricorrente ha una condanna per reato in materia di stupefacenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2649/07<br />
Registro Generale:3650/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Aldo Scola Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Maggio 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>HOUNAIFI ABDELGHANI</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
  Avv.  ARTURO SALERNI, Avv.  SABRINA PANAGINcon domicilio  eletto in RomaVIALE CARSO, 23    presso    ARTURO SALERNI;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI TORINO</b>rappresentata e difesa da:<br />
AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: Sezione II  734/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI   SOGGIORNO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
QUESTURA DI TORINO<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola e uditi, altresì, per le parti l’avv. Mario Salerni su delega dell’avv. Arturo Salerni;<br />
Considerato che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase) non si ravvisano, nell’istanza cautelare all’esame, profili di censura idonei a togliere fondamento all’impugnata sentenza breve, il che impone il rigetto della presente domanda interinale (in presenza di condanna per reato in materia di stupefacenti, obiettivamente ostativo ai fini in esame);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3650/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Maggio 2007</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2005 n.2649</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-2649/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-2649/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-2649/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2005 n.2649</a></p>
<p>Bruno Amoroso, Presidente &#8211; Angelo De Zotti, Relatore Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Offerte di gara – Anomalia – Contraddittorio richiesto dall’art. 21, comma 1 bis, L. n. 109/1994 – Portata Il contraddittorio che l’art. 21, comma 1 bis, della L. 109/1994 prescrive al fine di poter escludere le offerte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-2649/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2005 n.2649</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-2649/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2005 n.2649</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bruno Amoroso,		Presidente &#8211;  Angelo De Zotti, Relatore</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Offerte di gara – Anomalia – Contraddittorio richiesto dall’art. 21, comma 1 bis, L. n. 109/1994 – Portata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il contraddittorio che l’art. 21, comma 1 bis, della L. 109/1994 prescrive al fine di poter escludere le offerte anomale si sostanzia nella necessaria acquisizione delle giustificazioni del concorrente (sempre che esse non siano riscontrabili e ritenute sufficienti nell’offerta) e non già nell’obbligo per la stazione appaltante di instaurare uno specifico contraddittorio anche sulle giustificazioni fornite (cfr. T.A.R. Sardegna sez. 1^,  4 marzo 2004 n. 306).<br />
Non è infatti l’amministrazione a dover provare che il concorrente non aggiudicatario per anomalia dell’offerta “non possa svolgere in concreto la prestazione ai prezzi da esso indicati” (prova che l’amministrazione appaltante non può ovviamente fornire), ma è quest’ultimo a dover a dimostrare, attraverso i documenti che ne provino la congruenza e la completezza, di poter realizzare l’opera alle condizioni particolarmente favorevoli, dal medesimo offerte: il  punto delicato della valutazione sull’anomalia dell’offerta non è quindi se il concorrente la cui offerta risulti “anomala” rispetto alla media possa realizzare l’opera al prezzo offerto, estremamente conveniente per l’amministrazione, ma se l’offerta che le regole di gara impongono di escludere proprio per eccesso di convenienza si dimostri, all’esito della verifica, seria e congruente per il proponente e accettabile per l’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso		Presidente<br />
#NOME?		Consigliere, relatore<br />
#NOME?		Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>  sul ricorso n. 1069/2004 proposto</p>
<p>dall’<b>IMPRESA SOCIM S.p.a.</b> e dall’<b>IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.a.</b> in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Vosa e Chiara Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA</b> in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre (Ve), via Cavallotti 22;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>MIE S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Biagini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S. Croce 466/g;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento dell’Università degli Studi di Padova, di esclusione della parte ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di risanamento ed adeguamento normativo dell’ex Istituto Zooprofilattico delle Venezia di Padova; dei verbali della commissione di gara e dei relativi atti; del bando di gara; del documento 08300APG02 denominato “Criteri per la redazione delle analisi prezzi relative alle voci individuate dalla stazione appaltante”, del documento 08300APG03 denominato “Elenco delle voci di presso di cui fornire giustificazioni”; del contratto con l’ATI aggiudicataria ove mai stipulato; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ed altresì per il risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 6.4.2004 e depositato presso la segreteria il  16.4.2004 con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione dell’Università degli Studi di Padova , depositato in Segreteria il  3.5.2004 con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione della controinteressata società M.I.E. , depositato in Segreteria il 4.5.2004 con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi alla pubblica udienza dell’11 novembre  2004 (relatore il Consigliere Angelo De Zotti) gli avvocati: A Cacciavillani, in sostituzione di C. Cacciavillani, per la parte ricorrente, Zago, in sostituzione di Domenichelli, per l’Università degli Studi di Padova e Biagini per la controinteressata;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con bando di gara del 9.6.2003 l&#8217;Università degli studi di Padova indiceva un pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di risanamento e adeguamento normativo dell&#8217;ex Istituto Zooprofilattico delle Venezie in Padova, per un importo a base d&#8217;asta di € 7.491.856,43.<br />
Il bando prevedeva che la gara sarebbe stata aggiudicata ai sensi dell&#8217; art. 21, comma 1 lettera c), e dell&#8217;art. 90 comma 5 del D.P.R. 554/1999, al prezzo più basso da determinarsi mediante offerta di prezzi unitari.<br />
Prevedeva, inoltre, che i concorrenti, insieme alla documentazione amministrativa specificamente elencata nel disciplinare di gara, avrebbero dovuto trasmettere alla stazione appaltante, unitamente all’offerta economica ed alla lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture previste per l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera,  le giustificazioni dei prezzi offerti &#8220;relativi alle voci indicate nel documento 08300APG03 denominato &#8220;elenco delle voci di prezzo di cui fornire giustificazioni&#8221; redatto, a sua volta secondo quanto prescritto dal documento 08300APG02 denominato &#8220;criteri per la redazione delle analisi prezzi relativi alle voci individuate dalla stazione appaltante&#8221;.<br />
Tale ultimo documento prescriveva alle imprese partecipanti alla gara di produrre, per ciascun prezzo oggetto di giustificazione, la relativa analisi da redigere secondo il modello guida predisposto dall&#8217;amministrazione e la documentazione di supporto occorrente per comprovare l&#8217;attendibi1ità dei valori indicati nelle analisi: in particolare, relativamente ai &#8220;materiali&#8221; il predetto documento prevedeva che il concorrente avrebbe dovuto comprovare l&#8217;attendibilità del valore del costo del materiale indicato nell&#8217;analisi &#8220;con documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la veridicità dell&#8217;offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato&#8221;, precisando inoltre che &#8220;per veridicità dell&#8217;offerta o del contratto si intende l&#8217;esistenza di un&#8217;offerta o di  un contratto scritto con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione delle opere; relativamente ai trasporti ed ai noli non prevedeva alcuna indicazione specifica; relativamente alle spese generali ed all’utile statuiva l’esclusione per le offerte che avessero previsto spese generali inferiori al 7% e utile inferiore al 5%, relativamente alla mano d’opera il riferimento al costo indicato dal CCIAA di Padova o le  condizioni particolarmente favorevoli di cui gode eventualmente la ditta.<br />
La lex concorsualis definiva, inoltre, la procedura che l’amministrazione avrebbe seguito per pervenire all’aggiudicazione dell’appalto, specificando che una volta verificata l’ammissibilità delle offerte presentate , sarebbe stata definita la graduatoria di merito e quindi, individuate le offerte anomale nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 21 co. 1 bis della legge 109/1994.<br />
Alla procedura concorsuale hanno partecipato sia la società MIE srl, che nel giudizio riveste la natura di controinteressata, siccome aggiudicataria, che le ricorrenti imprese Socim e Brancaccio Costruzioni, le quali, dichiarando di volersi riunire in A.T.I., hanno presentato la propria offerta economica, indicando, così come prescritto dal disciplinare di gara, i prezzi unitari e le relative analisi e giustificazioni.<br />
 La Commissione di gara si riuniva 1&#8217;1.9.2003 e, aperte le buste contenenti l&#8217;offerta economica, redigeva la graduatoria, procedeva alla determinazione della soglia di anomalia (20,955) al di sopra della quale si collocavano le offerte delle ricorrenti (23,520%) e di altro concorrente (ATI Guerrato &#8211; ribasso 22,170%).<br />
 Prima offerta al di sotto della predetta soglia risultava l&#8217;offerta dell&#8217; ATI MIE S.r.l. (ribasso 20,350%).<br />
La commissione dava quindi comunicazione al responsabile del procedimento al fine della verifica delle giustificazioni; con lettera del 10.11.2003, costui comunicava alle imprese ricorrenti di aver verificato le giustificazioni prodotte a corredo dell&#8217;offerta e di aver rilevato che: solo per alcune delle voci di prezzo più significative erano state prodotte giustificazioni, mentre per altre erano state presentate solo le schede di analisi delle voci di prezzo; che inoltre, il prezzo dei materiali a piè d&#8217;opera e dei noli trovava giustificazioni in offerte prive di riferimenti in ordine alla loro validità temporale.<br />
L&#8217;ATI ricorrente, riscontrava la nota del responsabile del procedimento, e trasmetteva una serie di documenti, idonei, a suo giudizio, a superare i rilievi mossi in ordine alle voci oggetto di contestazione.<br />
Successivamente all’esito della suddetta fase valutativa la Commissione di gara provvedeva ad aggiudicare i lavori all’A.T.I. MIE srl, dichiarando che le prime due offerte, tra cui quella del raggruppamento ricorrente, erano state escluse per non aver superato il vaglio del sub procedimento di verifica dell’anomalia.<br />
Alle ricorrenti perveniva infine la nota dell&#8217;Università degli  Studi di Padova n. 5257 del 4.2.2004 con la quale veniva comunicato che la gara in oggetto era stata aggiudicata a favore dell&#8217;ATI MIE S.r.l. che  aveva offerto il ribasso del 20,35% e trasmessa copia del decreto del Direttore Amministrativo dell’Università di approvazione degli atti di gara, dal quale la ricorrente apprendeva che la commissione di gara aveva escluso la propria offerta perché la documentazione non consentiva di ritenere l&#8217;offerta congrua e giustificata.<br />
Ritenendo  illegittima ed ingiustificata l’esclusione della loro offerta è le imprese SOCIM e Brancaccio propongono ricorso avverso tutti gli atti della gara,  chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1) violazione ed errata applicazione del disciplinare di gara; violazione dell&#8217;art. 30.4 della direttiva CEE  93/37; violazione dell&#8217; art. 21 comma 1 bis della legge 109/1994 e successive modifiche ed i integrazioni; violazione e falsa applicazione dei  principi generali in materia di verifica delle offerte anomale.<br />
Si sostiene che la stazione appaltante ha violato le norme di gara omettendo di procedere ad un effettivo e reale contraddittorio sulle giustificazioni prodotte dalla ricorrente; che il responsabile del procedimento non ha acquisito i chiarimenti necessari per valutare l’anomalia dell’offerta e che  le motivazioni poste a fondamento del provvedimento di esclusione del giudizio di anomalia ed i rilievi prospettati dal responsabile del procedimento all&#8217;impresa con la lettera del 10.11.2003 dimostrano che questi ha omesso di indicare con chiarezza e trasparenza le ragioni della contestazione dell’anomalia su molti e qualificati punti; che pertanto ha, di fatto, violato le norme in epigrafe impedendo al concorrente di fornire ogni necessario chiarimento ed integrazione utile per dimostrare la piena congruenza dell’offerta.<br />
2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti contraddittorietà,  illogicità, motivazione carente ed errata;  violazione e/o falsa applicazione dell&#8217; art. 30.4 della direttiva 93/37/CEE e dell&#8217;art. 21, comma 1 bis, della legge 109/94 e dei criteri e principi fondamentali enucleabili da tali norme.<br />
Si sostiene che dalla relazione del responsabile del procedimento, fatta propria  dalla stazione appaltante, risulta che le conclusioni cui questi è pervenuto sono frutto di un palese travisamento dei fatti e di un&#8217;istruttoria carente ed illogica e che esse mancano di adeguata motivazione; che in particolare, il responsabile del procedimento ha verificato solo apparentemente la serietà dell&#8217;offerta dell&#8217;ATI ricorrente giacché non ha svolto alcuna istruttoria tendente ad accertare, in concreto, la possibilità per costei di eseguire i lavori al prezzo offerto; che  l’illogicità delle conclusioni del responsabile del procedimento e la carenza di istruttoria risulta evidente dal fatto che le ricorrenti hanno indicato un&#8217;aliquota di spese generali pari al 7%, congrua anche rispetto alla disposizione del disciplinare di gara ed un&#8217;aliquota di utili pari al 5%; che hanno valutato il costo della mano d&#8217;opera secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; che hanno giustificato il costo dei materiali, dei noli e quant’altro con riferimento a prezzi di mercato ovvero, avvalendosi di offerte di subfornitori di comprovata esperienza; che tutti i subfornitori hanno confermato la validità temporale delle rispettive offerte; che lo stesso responsabile del procedimento non ha sollevato alcun rilievo nel confronti della maggior parte dei prezzi unitari, delle analisi e delle giustificazioni prodotte dalle ricorrenti, ritenendole congrue.<br />
Resistono al ricorso sia la Stazione appaltante che il controinteressato aggiudicatario, i quali contestano i motivi di gravame e ne chiedono la reiezione con vittoria di spese.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2004, previa audizione dei difensori delle parti, il ricorso è stato deciso.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>Come esposto in narrazione le imprese SOCIM s.p.a. e Brancaccio Costruzioni s.p.a., che hanno concorso in A.T.I. all’appalto  indetto dall&#8217;Università degli Studi di Padova per l&#8217;affidamento dei lavori di risanamento e adeguamento normativo dell&#8217;ex Istituto Zooprofilattico delle Venezie, impugnano gli atti della gara nella parte in cui la stazione appaltante ha escluso la loro offerta, in quanto anomala, ed ha aggiudicato l’appalto all’impresa M.I.E. s.r.l.,  controinteressata e resistente.<br />
Con il primo motivo esse censurano il provvedimento di esclusione della propria offerta assumendone l’illegittimità per erronea applicazione del disciplinare di gara e per violazione dei  principi generali in materia di verifica delle offerte anomale, tra cui quello indefettibile del contraddittorio.<br />
In particolare le ricorrenti contestano che la stazione appaltante dopo aver determinato in corso di gara la soglia di anomalia, ed aver individuato come anomala l’offerta dell’A.T.I. Socim-Brancaccio (ed altra che qui non rileva) non avrebbe instaurato ai sensi dell&#8217;art. 21, comma 1 bis della l. 109/1994 un effettivo contraddittorio nella valutazione dei documenti giustificativi richiesti ai fini del giudizio sulla congruità dell&#8217;offerta, eludendo surrettiziamente tale norma e impedendo al concorrente escluso di risultare aggiudicatario.<br />
Ciò in quanto, il responsabile del procedimento, dopo aver richiesto le necessarie giustificazioni sulla congruenza dell’offerta, avrebbe ritenuto “anomala” l&#8217;offerta per motivi diversi da quelli contestati al raggruppamento ed in merito ai quali soltanto aveva chiesto specifiche giustificazioni; inoltre, costui non avrebbe valutato le giustificazioni in contraddittorio limitandosi a formulare rilievi che non hanno costituito oggetto di controdeduzione ad opera del concorrente escluso.<br />
Onde scrutinare tale censura occorre preliminarmente richiamare le disciplina di gara sul punto specifico della giustificazione delle offerte.<br />
 Orbene, in forza del disciplinare di gara (lett. B punto c) i concorrenti erano tenuti a presentare, a corredo dell’offerta, ed a pena di esclusione, l&#8217;analisi dei prezzi per tutte le voci che erano indicate nel documento 08300APG03 denominato &#8220;Elenco delle voci di prezzo di cui fornire giustificazioni&#8221; (voci costituenti oltre il 75% del valore posto a base di gara, ex art. 21, co. 1 bis della L 109/1994), da redigersi secondo quanto prescritto dal documento 08300APG02  denominato &#8220;criteri per la redazione delle analisi prezzi”; i concorrenti, inoltre, avrebbero potuto corredare tale analisi con documenti atti a comprovare la serietà dell&#8217;offerta.<br />
Ove tale documentazione di supporto non fosse stata presentata o fosse stata ritenuta insufficiente perché non conforme ai suddetti criteri  le imprese avrebbero potuto &#8220;essere escluse, a seguito dell’eventuale procedura di valutazione delle offerte anomale&#8221;.<br />
Come esattamente osserva la stazione appaltante, la lex specialis di gara obbligava dunque i concorrenti a presentare già a corredo dell&#8217;offerta- indicandone i contenuti minimi &#8211;  le giustificazioni che sarebbero poi state esaminate nel caso in cui questa avesse superato la soglia di anomalia; su tali giustificazioni, ove non immediatamente idonee a giustificare la congruità dell’offerta, sarebbero stati chiesti gli eventuali chiarimenti, dando così applicazione al principio del contraddittorio sancito dall&#8217;art. 21, comma 1 bis, della L. 109/1994.<br />
In sede di gara, come è pacifico in fatto, il ribasso indicato dall&#8217;A.T.I. SOCIM &#8211; Brancaccio, pari al 23,52%, è risultato superiore alla soglia di anomalia fissata nel 20, 955 %.<br />
Il responsabile del procedimento ha quindi preso visione delle giustificazioni presentate a  corredo dell&#8217;offerta dall’A.T.I. (unitamente ad altra offerta anch’essa collocata oltre la soglia) e, non avendo ritenuto le giustificazioni delle voci di prezzo “sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta” ha con nota del 10 novembre 2003 invitato la ricorrente a produrre i documenti necessari a giustificare il prezzo offerto “per tutte le voci per le quali non è stata fornita come giustificazione alcuna documentazione di supporto”, nonché a produrre “offerte, contratti e listini conformi alle prescrizioni di gara e quant’altro serva a dimostrare la congruità dell’offerta nel suo complesso, anche con riferimento al tempo di esecuzione delle lavorazioni indicate nelle schede di analisi di prezzo&#8221; .<br />
Il responsabile del procedimento ha inoltre segnalato, con la stessa nota, all’A.T.I. ricorrente che alcune voci di prezzo contenevano riferimenti a materiali non corrispondenti a quelli indicati nell’E.P.U. (elenco dei prezzi unitari); che alcune di esse non prevedevano il costo dei materiali accessori o non giustificavano il costo totale; che erano presenti, inoltre, errori nella codificazione e nella indicazione dei prezzi applicati.<br />
A seguito di tale richiesta, riferita a tutte le voci di prezzo comprese nel documento 8300APG03.00 ma con l’avvertenza che, se ritenuto opportuno dal concorrente, la giustificazione avrebbe potuto riguardare anche le ulteriori voci non comprese in detto documento,  l&#8217;A.T.I. ricorrente ha presentato le proprie giustificazioni, che consistono, come si desume dalla relazione esplicativa del responsabile del procedimento alla quale sono allegate, nelle schede di analisi dei prezzi riferite alle corrispondenti voci oggetto di giustificazione, nella corrispondenza contenente le proposte dei subfornitori corredate dalle indicazioni dei prezzi offerti, nelle schede tecniche relative ad alcuni prodotti specifici e in alcune note, provenienti dai subfornitori e recanti date successive alla richiesta di giustificazioni, con le quali viene confermata la validità temporale (evidentemente non indicata nei documenti prodotti in sede di gara)  della sottostante offerta di riferimento.<br />
Queste giustificazioni risultano essere state esaminate singolarmente e  nell’insieme, in una minuziosa quanto corposa relazione, e ritenute dal responsabile del procedimento,  inidonee a giustificare la congruenza dell’offerta perché, in sintesi,  generiche, carenti o del tutto inesistenti in rapporto al contenuto delle sottostanti contestazioni.<br />
Si tratta infatti di documenti che, secondo il responsabile del procedimento,  non giustificano quanto specificamente richiesto ed in particolare: in relazione ai prezzi  prezzi estremamente bassi offerti, le motivazioni tecnico organizzative o le condizioni particolari estremamente favorevoli per l’impresa (ovvero dei subfornitori) che supportano tale economicità di costi o che diano spiegazione dei dati riportati nelle giustificazioni medesime (importo della manodopera, materiali a magazzino, personale e macchinari a disposizione dell’azienda, spese generali ed eventuali utili); che non permettono di valutare se nei prezzi offerti siano stati compresi e stimati tutti gli oneri che compongono la descrizione del prezzo unitario nelle voci valutate genericamente “a corpo”; che non indicano e non spiegano perché non siano stati valutati i costi dei trasporti in discarica; che non giustificano, come richiesto, il tempo indicato per numerose lavorazioni di cui la stazione appaltante ha evidenziato l’incongruenza; che non danno conto delle omissioni delle “lavorazioni complementari o dei componenti accessori citati nell’elenco descrittivo delle voci” e non spiegano l’offerta di materiali o forniture che non sono conformi al capitolato.<br />
A questa conclusione la ricorrente oppone, innanzitutto, che il responsabile del procedimento avrebbe omesso di prospettare all’A.T.I.,   in sede di contestazione dell’anomalia, i “dubbi e le perplessità” che lo hanno poi condotto a formulare il giudizio di esclusione, impedendole di fornire i chiarimenti e le integrazioni necessarie e che il giudizio di anomalia si baserebbe su rilievi diversi da quelli contestati e oggetto di giustificazione.<br />
Questa doglianza, tuttavia, è, a giudizio del Collegio, infondata.<br />
In realtà, anche a prescindere dal fatto, già evidenziato, che le giustificazioni dell’offerta erano imposte dallo stesso disciplinare di gara a pena di esclusione e che la richiesta di documentazione giustificativa consegue dall’avere l’A.T.I. Socim Brancaccio prodotto le proprie giustificazioni solo per alcune voci di prezzo, avendo, per le altre restanti, prodotto solo le schede di analisi delle voci di prezzo, non c’è dubbio che dalla nota del 10 novembre 2003 si evinca chiaramente che il responsabile del procedimento aveva chiesto al concorrente collocato oltre la soglia di produrre tutti i documenti necessari a giustificare il prezzo offerto, comprese le proposte dei subfornitori, i listini e quant’altro idoneo a dimostrare la congruità dell’offerta nel suo complesso, anche con riferimento ai tempi di esecuzione delle lavorazioni indicate nelle schede di analisi dei prezzi, ritenuti anch’essi incongrui.<br />
Non soltanto, dunque, la richiesta di documentazione integrativa era chiaramente formulata e l’A.T.I. ricorrente ne ha compreso il significato, ma ciò che appare decisivo per disattendere l’asserito difetto di contraddittorio, è il fatto che la valutazione del responsabile del procedimento è avvenuta, come si evince dalla relazione e dai documenti allegati, con specifico ed analitico riferimento alla documentazione giustificativa prodotta dall’A.T.I. stessa.<br />
 Ne consegue che mentre si può sostenere – ed è quanto la ricorrente sostiene nel secondo motivo &#8211;  che il giudizio sull’anomalia dell’offerta è inficiato da errori di valutazione ovvero che esso è inattendibile, non si può invece sostenere che esso sia basato su documentazione diversa da quella richiesta o che i motivi siano diversi da quelli contestati alla ricorrente in funzione della giustificazione dell’offerta anomala.<br />
Questa essendo, quindi, la procedura seguita per la valutazione della congruità dell’offerta anomala sulla base delle giustificazioni fornite dall’interessata, il Collegio ritiene che il dedotto vizio di violazione del contraddittorio non sussista, né che esso sia venuto meno per non avere il responsabile del procedimento instaurato una ulteriore fase di chiarimento sulle giustificazioni fornite dalla ricorrente.<br />
Il contraddittorio che la norma prescrive al fine di poter escludere le offerte anomale si sostanzia infatti nella necessaria acquisizione delle giustificazioni del concorrente (sempre che esse non siano riscontrabili e ritenute sufficienti nell’offerta) e non già, come sostiene la ricorrente, nell’obbligo per la stazione appaltante di instaurare uno specifico contraddittorio anche sulle giustificazioni fornite (cfr. T.A.R. Sardegna sez. 1^,  4 marzo 2004 n. 306).<br />
Non è infatti l’amministrazione che deve provare, come sostiene parte ricorrente, che il concorrente non aggiudicatario per anomalia dell’offerta “non possa svolgere in concreto la prestazione ai prezzi da esso indicati” (prova che l’amministrazione appaltante non può ovviamente fornire)  ma è quest’ultimo a dover a dimostrare, attraverso i documenti che ne provino la congruenza e la completezza, di poter realizzare l’opera alle condizioni particolarmente favorevoli, dal medesimo offerte: il  punto delicato del giudizio non è quindi se il concorrente la cui offerta risulti “anomala” rispetto alla media possa realizzare l’opera al prezzo offerto, estremamente conveniente per l’amministrazione, ma se l’offerta che le regole di gara impongono di escludere proprio per eccesso di convenienza si dimostri, all’esito della verifica seria e congruente per il proponente ed accettabile per l’amministrazione, che altrimenti, per il rischio insito nelle offerte anomale, è tenuta a rifiutarla.<br />
Ora, nella specie non è affatto evidente, anche a prescindere dalla possibilità di rinviare alla minuziosa analisi della documentazione giustificativa prodotta dall’A.T.I. Socim Brancaccio contenuta nella relazione predisposta dal responsabile del procedimento, come la ricorrente ritenga di aver giustificato la congruità dell’offerta in relazione a tutte le carenze emerse e relative: alle voci d’offerta incompleta, ai listini non depositati, ai materiali che si contestano essere difformi dalle prescrizioni di gara, alle voci di prezzo e alla  quantità e qualità dei prodotti componenti l’offerta ed oggetto di rilievo e, infine, in ordine ai tempi di esecuzione delle lavorazioni indicate nelle schede di analisi dei prezzi.<br />
Il fatto stesso che la ricorrente abbia integrato nel ricorso (da pag. 18 a pag. 57) quaranta pagine di controdeduzioni alla relazione del responsabile del procedimento dimostra in realtà implicitamente che le giustificazioni fornite, peraltro senza alcuna relazione esplicativa, erano effettivamente parziali, generiche o addirittura inesistenti, posto che anziché riferirsi alle giustificazioni già rese parte ricorrente è costretta a prospettare,  per la prima volta in sede processuale le giustificazioni che non ha fornito o a documentare quanto non ha dimostrato in sede di produzione integrativa.<br />
Ritiene pertanto il Collegio che nella specie non sia l’amministrazione appaltante ad aver eluso il contraddittorio sul giudizio di anomalia dell’offerta ma la ricorrente che avendo fornito giustificazioni inconsistenti, come anche si vedrà in sede di disamina della seconda censura, pretende di individuare nel contraddittorio che assume mancato la sede per fare emergere le giustificazioni che avrebbe dovuto rendere e che non ha fornito nel momento e nella sede appropriata.<br />
Ciò stante,  il primo motivo di ricorso va respinto.<br />
Si può quindi passare all’esame del secondo, con il quale la ricorrente contesta, il giudizio di non congruenza dell’offerta formulato dal responsabile del procedimento e fatto proprio dalla stazione appaltante, assumendo che si tratta di  un giudizio immotivato,  falsato da evidente travisamento dei fatti e, per ragioni legate alla già dedotta mancanza di contraddittorio, inficiato da una istruttoria carente e sviata dal fine di favorire il concorrente aggiudicatario.<br />
Sul punto le parti resistenti eccepiscono, pregiudizialmente, che la censura è inammissibile, opponendo che il giudizio di anomalia è il risultato di una valutazione di merito e che il relativo sindacato impinge nella discrezionalità tecnica di cui gode l&#8217;Amministrazione  (cfr. Cons. Stato, V sez., 4 febbraio 2003, n. 560) fatta salva l&#8217;ipotesi di manifesta illogicità o di errore di fatto (C.d.S. sez. VI, 14 febbraio 2002, n. 882; idem sez. V, 10 ottobre 2001, n. 5188) ovvero di irrazionalità o di manifesto favoritismo a vantaggio di altro concorrente.<br />
Il Collegio ritiene che la configurazione di “merito” del giudizio di anomalia è opinabile e comunque che pur trattandosi di giudizio tecnico questo possa essere sindacato nei limiti in cui anche tale attività è scrutinabile in sede di legittimità secondo la giurisprudenza invocata, e che nei detti limiti rientri la allegazione dell’erroneità del giudizio sotto profili che ne dimostrino la manifesta inattendibilità.<br />
Orbene, in quest’ottica sostiene la ricorrente, innanzitutto, che il responsabile del procedimento ha limitato il proprio esame a voci di prezzo che rappresentano complessivamente il 30% dell’appalto, ritenendo congrue tutte le restanti voci, senza aver indicato la percentuale di incidenza sull’appalto delle voci non giustificate: da qui una prima evidenza in ordine alla inattendibilità del giudizio.<br />
Questa censura è infondata e va respinta.<br />
In realtà, anche a prescindere dal fatto che il 30% del valore dell’appalto rappresenta una misura sufficiente a fondare un giudizio di anomalia dell’offerta, ove non venga dimostrato dove il forte squilibrio dell’offerta stessa trovi compensazione in altrettante componenti soprastimate della medesima,  nella specie risulta che il responsabile del procedimento ha particolarmente approfondito tutte le voci di prezzo che presentavano un ribasso, rispetto alle stime di progetto corrispondenti ai valori medi di mercato, superiore alla media dei ribassi (pari al 17,7%) e per le quali, sempre nelle stime di progetto, era previsto un importo complessivo pari o superiore ad € 15.000,00 per gli impianti, e ad € 50.000,00 per le opere edili, oltre ad ulteriori voci scelte a campione: che l’insieme di queste voci &#8211; quelle maggiori e maggiormente anomale e quelle scelte a campione &#8211; riferite al computo metrico estimativo, corrisponde quasi al 50%  di  quelle per cui era stata chiesta giustificazione (€ 3.151.473,84) e che esse coprono un importo complessivo di € 1.702.035,24, pari al 29% circa dell&#8217; offerta medesima, giacché si assume, ed il dato non è contestato, che esse presentano all’analisi un ribasso medio di oltre il 45% rispetto ai prezzi del C.M.E..<br />
Dunque non è esatto che la percentuale di verifica abbia riguardato il 30% ma quasi la metà del valore dell’appalto.<br />
Il motivo va quindi disatteso.<br />
Un’ulteriore contestazione, anch’essa infondata, riguarda, poi, il rilievo del responsabile del procedimento (punto 3 pag. 4 del documento di esame delle giustificazioni) in base al quale &#8220;la quasi totalità delle offerte/preventivi di terzi (fornitori e/o subappaltatori) è caratterizzata da una ricorrente genericità e indica importi estremamente bassi e totalmente fuori mercato: non vengono in alcun modo giustificate le motivazioni tecnico organizzative per le quali i fornitori siano in grado di applicare tali prezzi, né perché l’A.T.I. Socim Brancaccio goda di condizioni così favorevoli da parte degli stessi”.<br />
Sul punto la ricorrente oppone che il disciplinare di gara prevedeva unicamente che la veridicità dell’offerta del subfornitore o del contratto fosse comprovata con semplici documenti scritti aventi validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell’opera.<br />
Sostiene quindi che l’A.T.I. ha ottemperato a tale prescrizione producendo le offerte dei fornitori, ovvero le giustificazioni aggiuntive richieste &#8211; e nei limiti di quanto richiesto &#8211; ai fini della validità temporale dell’offerta.<br />
In realtà così non è, in quanto ciò che la stazione appaltante ha chiesto di comprovare non è la mera esistenza dell’offerta del subfornitore ma la congruenza del prezzo offerto, che in quanto anomalo, va giustificato anche dal terzo, atteso che diversamente la giustificazione dell’offerta si risolverebbe nel semplice trasferimento della presunzione di incongruenza, id est dell’anomalia, dal concorrente all’impresa fornitrice (la quale potrebbe non incontrare remore a fornire preventivi inattendibili al solo fine di supportare l’offerta del cliente) laddove l’onere di dimostrare la congruenza dell’offerta anomala riguarda l’offerta nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che provenga direttamente dal concorrente o indirettamente da un suo subfornitore.<br />
Ebbene, come ricordato nella disamina del primo motivo, la produzione della documentazione giustificativa della ricorrente non è sotto questo profilo idonea a fornire le giustificazioni richieste, in quanto sono state prodotte per lo più lettere di fornitori che non riportano né i prezzi di listino né indicano lo sconto praticato alla ricorrente, o comunque le ragioni della particolare convenienza dei prezzi che costoro si assumono disposti a praticare per tutto il tempo della prevista durata dei lavori.<br />
E non è tutto.<br />
Ciò che induce il Collegio a concordare con la valutazione negativa della stazione appaltante in merito al valore giustificativo delle offerte dei subfornitori è il fatto che la maggior parte di tali offerte, che si vorrebbero prodotte a giustificazione dei prezzi anomali contestati, risultano tutte, ad eccezione dell’offerta Siemens e di Europa-Finestre,  confezionate ex post, ossia recano date successive alla richiesta di giustificazioni (si veda l’offerta Di Prisco, Jannone, Omer, Fontanelli, PICO.DES, Crionair, Tecnoacque e Clima) e dunque sono documenti che in realtà non “giustificano” l’anomalia dei dati contenuti nell’offerta ma che la supportano ex post.<br />
Queste offerte postume rispetto alla gara non dimostrano, infatti, né che il prezzo offerto dal subfornitore è giustificato in punto di congruenza, come richiesto in sede di giustificazione, né che l’offerta prodotta in gara fosse basata su una proposta attendibile e congruente acquisita dai subfornitori prima ed in funzione della presentazione dell’offerta di gara.<br />
Né in realtà una vera giustificazione viene fornita in questa sede, posto che pur contestando analiticamente le osservazioni del responsabile del procedimento, la ricorrente si limita in definitiva ad affermare che i prezzi dei fornitori, compresi quelli le cui offerte sono state convalidate ex post sono congrui perché  “noti all’offerente” e che sono tali da prescindere “da listini o tariffe ufficiali”.<br />
Di fatto non è stato prodotto alcun listino prezzi del fornitore con l’indicazione della percentuale di sconto applicata all’A.T.I. Socim come c.d. cliente privilegiato, né, al fine di comprovarlo, una fattura di acquisto del materiale che confermi la percentuale di sconto praticata sul prezzo offerto alla ricorrente , né altra documentazione idonea ad essere apprezzata anche in sede processuale, come esempio di allegazione dimostrata e non meramente assertiva.<br />
A ciò va aggiunto che dalle schede relative alle voci di prezzo riportate nella ridetta relazione emergono effettivamente, ed oggettivamente,  evidenti incongruenze di prezzo (ad esempio l’offerta relativa all’articolo MEC.M20.ora.002 costituita da quattro motori a doppia velocità contabilizzato al prezzo di uno solo) o errori nelle giustificazioni (si veda l’articolo MEC.M01.ADA.206 in cui si giustifica l’acquisto di un accessorio non contabilizzato pari a € 107,35 a fronte di una annotazione generica di costo di € 40,24) ovvero altre ipotesi di costi di materiale vario omessi e giustificati ex post con riferimento a presunte capienze nelle voci a corpo.<br />
 Quanto poi alla tempistica dei lavori, oggetto di richiesta di giustificazione rimasta, per quanto consta, inevasa, la ricorrente ne fornisce una giustificazione, definita semplice ma in realtà assai complicata, solo a posteriori e attraverso ricostruzioni ritenute, a ragione, manifestamente inattendibili, quale quella relativa all’articolo ELE.R010.A010.A011 (realizzazione di cablaggi di 176 elementi in campo e di 135 raccordi quadro, la cui complessità è descritta nell’analisi dell’osservazione, nel tempo medio stimato  inverosimile di 3,09 minuti per elemento).<br />
Sul punto le giustificazioni della ricorrente appaiono quindi, all’evidenza, inconsistenti e confermano che il rilievo contenuto nella relazione, secondo cui il concorrente ha chiaramente sottostimato i tempi di effettuazione delle lavorazioni a regola d’arte, è fondato e che ciò si traduce, nel contesto di una offerta già anomala per altre rilevate ragioni in una ulteriore ingiustificata divergenza di costi, per difetto, rispetto ai valori medi del settore.<br />
Analoghe considerazioni valgono per le giustificazioni rese sull’offerta della ditta CANGIANO SONEPAR, essendo pacifico che la ricorrente ha presentato nell’offerta la quotazione economica di una ditta ed ha allegato la documentazione tecnica di ditta diversa, omettendo anche il riferimento agli accessori ai trasporti ed ai noli e che, dove era richiesto un materiale “mono marca” ha offerto materiale di marche diverse  non consentendo la verifica di congruenza del prezzo proposto.<br />
Quanto ai prezzi anomali offerti, e contestati come tali dalla stazione appaltante, la ricorrente si appella alla possibilità di dimostrare che essi sono giustificati dalle particolari condizioni offerte dal subfornitore ad un cliente direzionale qual è, o si assume, l’A.T.I. Socim Brancaccio ma, in realtà, come rilevato in precedenza, nelle proprie giustificazioni la ricorrente non ha addotto né dimostrato la sussistenza di tale condizione, né sotto forma di economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate, né di godimento di condizioni d’acquisto eccezionalmente favorevoli, né di possesso di mezzi o tecnologie particolari (direttiva CEE 93/37 recepita dall&#8217;art. 21 della L. 109/94), né di quant’altro costituisca spiegazione dei dati riportati nelle giustificazioni medesime (importo della manodopera, materiali a magazzino, personale e macchinari a disposizione dell&#8217;azienda,  spese generali ed eventuali utili etc. ).<br />
Quanto ai prezzi estremamente bassi  e, dunque, fuori mercato, la stazione appaltante ne documenta un esempio, relativamente alla voce &#8220;MEC.M19.ifd.201 SISTEMA FILTRANTE DECONTAMINANTE PER ARIA DA 12000 MC/H&#8221;, dimostrando che  per questo articolo,  componente fondamentale dell&#8217;intera opera (sistema di filtrazione del laboratorio di produzione di biocomponenti) l&#8217;offerta del fornitore allegata dalle imprese ricorrenti è palesemente inaccettabile, giacché quel materiale è reperibile sul mercato ad un prezzo triplo (come si desume dall’offerta di Aerservice del  12/03/04, pari ad € 35.986,88, confermato anche da altra ditta leader del mercato) rispetto a quello indicato dalla ricorrente  di € 8.450,00.<br />
Resta infine fermo il rilievo che l’incompletezza nella compilazione delle analisi prezzi non ha consentito alla stazione appaltante &#8220;di valutare se nei prezzi offerti siano stati compresi e stimati tutti gli oneri che compongono la descrizione del prezzo unitario&#8221; (ad esempio, per le analisi delle opere civili, i costi per noleggi e trasporti, sono valutati, per la grande maggioranza, &#8220;genericamente &#8220;a corpo &#8220;, senza alcuna ulteriore indicazione&#8221;; ciò che non consente di stabilire, ad esempio, &#8220;quali oneri effettivamente l&#8217;impresa si trovi a sostenere&#8221;, non avendo essa  &#8220;allegato alcun libro cespiti né altro documento che indichi i macchinari in possesso dell&#8217;impresa” né “quali noleggi di macchinari siano stati previsti e quali siano i relativi costi unitari&#8221; .<br />
Anche in questo caso la ricorrente oppone che la stazione appaltante avrebbe potuto, ed anzi dovuto, chiedere sul punto specifico ulteriori chiarimenti, ma in realtà il Collegio ritiene questa obiezione inconferente poiché le giustificazioni che la ricorrente assume di voler fornire a posteriori ineriscono a costi  che avrebbero dovuto essere evidenziati sin dalla fase di gara (nel modello per l&#8217;analisi dei prezzi, che doveva essere prodotto completo di tutte le sue voci) e comunque nella fase di giustificazione dell’anomalia.<br />
Di fatto quindi anche su queste componenti di costo l’offerta della ricorrente è effettivamente carente di allegazione prima ancora che di giustificazione.<br />
In ultimo parte ricorrente assume erroneo o comunque ingiustificato il rilievo  secondo cui &#8220;nella maggioranza delle analisi, i costi dei trasporti a discarica dei materiali a risulta delle lavorazioni non sono, né citati, né considerati, dal concorrente o dai terzi per la formazione del prezzo unitario, in difformità da quanto previsto dai criteri per la redazione delle analisi prezzi che prevede che: &#8220;i trasporti a discarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere valutati analizzando compiutamente la disponibilità e la distanza di discariche autorizzate&#8221;.<br />
E questo perché, si assume che “ferma restando l’esiguità di tali costi”, l’A.T.I. dispone dei mezzi d’opera necessari.<br />
Tuttavia indipendentemente dalla loro asserita esiguità gli oneri per il trasporto ed il conferimento dei materiali in discarica rappresentano certamente, per l’impresa o per i terzi di cui essa si avvale, un costo che andava indicato nell’offerta.<br />
Ciò che invece, pur senza ignorare l’obbligo, è stato omesso.<br />
Il Collegio ritiene quindi, conclusivamente ed assorbito quant’altro dedotto dalle ricorrenti con argomenti sostanzialmente ripetitivi,  che il giudizio di anomalia dell’offerta dell’A.T.I. Socim Brancaccio, congruamente ed analiticamente motivato è  attendibile e perciò idoneo a giustificare l’esclusione dalla gara del concorrente e la conseguente aggiudicazione dell’appalto al controinteressato che ne aveva titolo in base all’esito della gara, una volta escluse doverosamente le offerte riconosciute anomale,<br />
Il ricorso va quindi respinto.<br />
Le spese e le competenze di causa possono, tuttavia, essere equitativamente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe respinge.<br />
   Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />
   Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>   Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-6-2005-n-2649/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/6/2005 n.2649</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.2649</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-7-2004-n-2649/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-7-2004-n-2649/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-7-2004-n-2649/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.2649</a></p>
<p>Pres. Giovanni Vacirca &#8211; Est. Andrea Migliozzi Motivazione espressa a mezzo di coefficienti numerici – concorso pubblico o esame – discrezionalità tecnica – attività di giudizio e non propriamente provvedimentale &#8211; punteggio numerico sufficiente – finalità di economicità, celerità e chiarezza dell’attività amministrativa di valutazione Per garantire il sindacato della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-7-2004-n-2649/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.2649</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-7-2004-n-2649/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.2649</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovanni Vacirca &#8211; Est. Andrea Migliozzi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Motivazione espressa a mezzo di coefficienti numerici – concorso pubblico o esame – discrezionalità tecnica – attività di giudizio e non propriamente provvedimentale &#8211; punteggio numerico sufficiente – finalità di economicità, celerità e chiarezza dell’attività amministrativa di valutazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per garantire il sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni concorsuali è necessario una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZ.</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.1488/1999 proposto da</p>
<p><b>NISTICO’ Renato</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Fanfani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Firenze, Via Puccinotti n.45;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Scuola Normale Superiore di Pisa</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n.4, domicilia;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
&#8211; degli atti di cui alla Commissione Giudicatrice del Concorso interno nazionale per titoli ed esami a n.1 posto di coordinatore di biblioteca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa di cui al D.D.A. n.492/1998 nella misura in cui non è stato ammesso a<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ed in particolare del D.D.A. di nomina della Commissione giudicatrice in data 19 novembre 1998;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2004 &#8211; relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo:<br />	<br />
1) violazione dell’art.3 della legge n.241/90, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la valutazione delle prove scritte sarebbe avvenuta mediante l’attribuzione di un semplice voto numerico, senza alcuna indicazione delle motivazioni sottostanti a ciascuna votazione;<br />
2) violazione dell’art.9 del D.P.R. n.487/94 e dell’art.13 del D.M. n.534/88, stante la scelta dell’Amministrazione di nominare una commissione giudicatrice priva del membro interno;<br />
3) eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la valutazione di inconferenza di alcuni titoli presentati dal ricorrente non sarebbe supportata da una motivazione congrua.<br />
	Il ricorso è fondato nei termini di cui infra.<br />	<br />
Con il primo motivo di ricorso si propone il problema, particolarmente ricorrente in sede giurisprudenziale, e da tempo al centro di un vivace dibattito, relativo alla  idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale imposto all’Amministrazione dall’art.3 della legge n.241/90.<br />
A riguardo il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento espresso da ultimo dal Consiglio di Stato (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003 n.2331; Sez. V, 6 ottobre 2003 n.5899) secondo il quale &#8211; in base al principio di trasparenza, cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi &#8211; nel caso in cui in una procedura concorsuale non siano stati predeterminati rigidamente i criteri di valutazione delle prove, deve essere imposto alle commissioni esaminatrici, a pena di illegittimità, “di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano  ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.” (Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003 n.2331). Invero, l’obbligo imposto alla commissione di concorso di stabilire i criteri di valutazione delle prove (obbligo scaturente dall’art.12, comma 1°, del D.P.R. n.487/94 come modificato dall’art.10 del D.P.R. n.693/96), così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove medesime, “non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi. Su altro versante, l’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto dalla necessità di tener fede al principio, presidiato sul piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo”.<br />Esternazioni sintetiche o implicite che ben possono consistere – sempre secondo il ricordato indirizzo giurisprudenziale – nell’apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque nell’uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione.<br />
Elementi questi totalmente assenti negli elaborati del ricorrente.<br />
Né sussistono criteri prefissati di valutazione estremamente dettagliati che consentano di ritenere che il punteggio numerico sia di per sè motivazione sufficiente.<br />
Nel caso di specie, infatti – così come correttamente rilevato dal ricorrente nella propria memoria difensiva &#8211; la predeterminazione si è limitata ad una mera elencazione dei criteri di massima (grado di conoscenza della materia, capacità di esposizione, capacità di sintesi ecc.) senza che a ciascuno di essi venisse attribuito (in termini numerici) uno specifico peso all’interno della valutazione complessiva, ovvero senza che il punteggio massimo previsto per la singola prova scritta e orale (punti 20) venisse “ripartito” tra i vari elementi valutativi.<br />
Non rendendo così possibile una chiara individuazione delle specifiche lacune e/o insufficienze riscontrate nei confronti del singolo candidato (es. carenza nella capacità espositiva piuttosto che nella capacità di sintesi), né di ripercorrere l’iter logico seguito dalla commissione per pervenire a quel determinato punteggio.<br />
Pertanto, nella fattispecie per cui è causa l’adempimento dell’obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il mero punteggio numerico.<br />
Con riferimento al secondo profilo di doglianza, va rilevato che la normativa invocata dal ricorrente prevede la presenza in seno alla Commissione giudicatrice di un membro interno della Scuola nella veste di Segretario.<br />
Pertanto, tenuto conto che il Segretario è un componente della commissione sprovvisto di voto deliberativo, l’inosservanza della disciplina in questione determina una mera irregolarità e non già l’invalidità dell’attività compiuta dall’organo la cui composizione risulta viziata.<br />
Con riferimento, infine, all’ultimo profilo di doglianza, va rilevato che nella procedura concorsuale per cui è causa la valutazione dei titoli incide sull’ammissione alla prova scritta (art.5 del bando: “Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40”) e sul punteggio complessivo riportato in esito al concorso ai fini della collocazione in graduatoria.<br />
Peraltro, sotto il primo profilo la doglianza è inconferente, dal momento che il ricorrente non si duole della mancata ammissione alle prove scritte, e, sotto il secondo profilo, è inammissibile per carenza di interesse, non sussistendo allo stato alcuna lesione considerato che il ricorrente non ha ancora superato le prove orali.<br />
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suindicati.<br />
	Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso n.1488/1999 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato con cui il ricorrente non è stato ammesso alle prove orali del concorso interno nazionale per titoli ed esami a n.1 posto di coordinatore di biblioteca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa di cui al D.D.A. n.492/1998.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 6 aprile 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca	&#8211;			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo	&#8211;			Consigliere rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-7-2004-n-2649/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.2649</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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