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	<title>2646 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2646 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2013 n.2646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-4-7-2013-n-2646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-4-7-2013-n-2646/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-4-7-2013-n-2646/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2013 n.2646</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Correale Studio FC &#038; RR e associati S.r.l. (Prof. Avv. A. Clarizia ) c/ Ministero degli Affari Esteri (Avv. Stato) sulla natura giuridica del provvedimento di diniego alla stipula del contratto nell&#8217;ambito delle procedure di affidamento di appalti relativi alle iniziative di cooperazione e sviluppo 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-4-7-2013-n-2646/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2013 n.2646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-4-7-2013-n-2646/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2013 n.2646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi  &#8211;  Est. Correale<br /> Studio FC &#038; RR e associati S.r.l. (Prof. Avv. A. Clarizia ) c/ Ministero degli Affari Esteri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura giuridica del provvedimento di diniego alla stipula del contratto nell&#8217;ambito delle procedure di affidamento di appalti relativi alle iniziative di cooperazione e sviluppo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Giurisdizione e competenza &#8211; Gara – Accordi intergovernativi di cooperazione e sviluppo –  Lavori pubblici – Stazione appaltante estera  &#8211; Controllo del MAE &#8211; Diniego di nulla osta del MAE – Atto politico – Esclusione – Conseguenze – Giurisdizione del G.A. – sussiste.	</p>
<p>2 Contratti della P.A. – Gara – Accordi intergovernativi di cooperazione e sviluppo – Bando – Documentazione amministrativa – Certificati camera di commercio – Presenza di una traduzione giurata – Irregolarità – Sanatoria – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Nell’ambito delle iniziative di cooperazione e sviluppo promosse dal MAE in attuazione di  accordi intergovernativi tra l’Italia e paesi esteri, non può essere considerato come atto politico il diniego di “nulla osta “alla stipula del contratto adottato dal MAE nell’esercizio del potere di controllo sulla legittimità degli atti della gara esperiti dalla stazione appaltante estera. Infatti il suddetto provvedimento di diniego attiene strettamente ad una procedura amministrativa, ai sensi degli art. 343-344  del D.lgs 207/2010 e  risulta non classificabile tra i documenti di carattere politico o comunque attinenti alla politica internazionale. Ne consegue che tale atto,  sia soggettivamente che oggettivamente deve definirsi amministrativo qualora sia rilasciato da una amministrazione statale ed il suo contenuto abbia ad oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative con la conseguente sindacabilità del giudice amministrativo. 	</p>
<p>2 Nell’ambito delle iniziative di cooperazione e sviluppo promosse dal MAE in attuazione di  accordi intergovernativi tra l’Italia e paesi esteri la presentazione in gara di una traduzione  giurata del certificato camerale tradotto, non equivale a carenza integrale ma a mera irregolarità sanabile, sempreché i requisiti contenuti nella traduzione siano posseduti dal concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5532 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p>Studio FC&#038;RR Associati s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e in qualità di mandante del raggruppamento temporaneo con le imprese Studio Ing. Pietrangeli s.r.l. e Environ Italy s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. prof. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) quanto al ricorso:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di diniego di nulla osta della Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del MAE (di estremi e contenuto sconosciuti), in relazione all&#8217;affidamento dei servizi di consulenza per la realizzazione della progettazione, dello studio di im<br />
&#8211; di ogni atto e provvedimento (di estremi e contenuto sconosciuti) adottato dalla Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del MAE nell’ambito dell’istruttoria condotta in relazione all’impugnato diniego di nulla osta;<br />	<br />
&#8211; l’integrale corrispondenza (di estremi e contenuto sconosciuti) tra la Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del MAE, la Direzione Nazionale delle Acque (DNA) del Ministero delle Opere Pubbliche della Repubblica di Mozambico (MOPH) e l’Ambasciata d<br />
2) quanto ai motivi aggiunti:<br />	<br />
a) dei seguenti atti e provvedimenti, tutti già impugnati ma conosciuti solo a seguito del deposito da parte del MAE:<br />	<br />
&#8211; dell’”appunto operativo” del 01.02.2013, recante l’intestazione del Ministero degli affari Esteri – DGCS – Ufficio X, privo di firma;<br />	<br />
&#8211; dell’”appunto operativo” del 20.02.2013, recante l’intestazione del Ministero degli affari Esteri – DGCS – Ufficio X, privo di firma;<br />	<br />
&#8211; del “messaggio” prot. MAE00431742013-02-21 del 21.02.2013, recante l’intestazione del Ministero degli Affari Esteri – DGCS – Ufficio IV;<br />	<br />
&#8211; della nota dell’Ambasciata d’Italia a Maputo prot. 1135 del 05.06.2013, a firma dell’Ambasciatore e indirizzata al Vice Ministro delle Opere Pubbliche della Repubblica del Mozambico;<br />	<br />
&#8211; del “messaggio” prot. MAE 01396452013-09-19 del 19.06.2013, recante l’intestazione del Ministero degli Affari Esteri – DGCS – Ufficio IV;<br />	<br />
b) della nota del MAE – Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo prot. n. 113093 del 21.06.2013, già impugnata con il ricorso introduttivo ma tutt’ora di contenuto sconosciuto;<br />	<br />
c) dell’appunto riservato dell’esperto sul programma inviato al Direttore dell’UTL in data 29.12.2012, già impugnato per quanto di interesse con il ricorso introduttivo ma tutt’ora di contenuto sconosciuto;<br />	<br />
d) dell’appunto a firma del Direttore UTL menzionato nell’appunto operativo del 1.2.2013, nonché del messaggio n. 40 del 9.1.2013 al quale lo stesso è allegato, già impugnati per quanto di interesse con il ricorso introduttivo ma tutt’ora di contenuto sconosciuto.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri, con le successive memorie e la documentazione allegata;<br />	<br />
Vista la memoria della ricorrente;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, il Collegio non ritiene di condividere l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale in ordine al contenuto del “nulla osta” impugnato, ritenuto atto “politico”;<br />	<br />
Considerato, infatti, che in merito, sia pure in materia di “accesso documentale”, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza 19.1.2011, n. 389 – in riforma proprio di una delle sentenze del TAR Lazio richiamate dalla difesa erariale – ha esplicitamente precisato che “…il nulla osta ( c.d. provvedimento di “no obiection”) è previsto dal bando di gara , attiene quindi ad una procedura squisitamente amministrativa e, come tale, non solo non risulta formalmente inserito tra i documenti non ostensibili, ma appare oggettivamente non classificabile tra i documenti di carattere politico o comunque attinenti alla politica internazionale. L’atto per cui è causa riguarda, infatti, una fase di un procedimento ad evidenza pubblica che esula dai profili di tipo politico e neppure coinvolge aspetti relazionali di carattere internazionale, trovando disciplina ed efficacia unicamente in sede amministrativa. In altri termini, siamo in presenza di un atto che, sia soggettivamente che oggettivamente, può e deve definirsi amministrativo, se è vero che è rilasciato da un’amministrazione pubblica dello Stato ( il Ministero degli Affari Esteri ) e , quanto al suo contenuto, attiene alla gestione di una procedura di gara cui la Società appellante ha interesse in quanto risultata aggiudicataria di vari lotti, e se così è , ritorna nella specie applicabile il principio giurisprudenziale affermato da questo Consiglio di Stato ( vedi Ad. Pl. n.5/1999) per cui l’accesso è ammissibile quando ha ad oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative.”;<br />	<br />
Considerato che tale conclusione appare corroborata anche da quanto previsto dagli art. 343-344 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 163/06 in relazione alla l.n. 49/87;<br />	<br />
Considerato che l’ulteriore sentenza di questo Tribunale richiamata dalla difesa erariale (Sezione Prima, 25.6.13, n. 6284) non rileva in quanto in quella sede risultavano impugnati direttamente gli atti di gara e non il nulla osta in questione;<br />	<br />
Considerato che, il diniego di nulla osta, in relazione alla comunicazione dell’Ambasciatore italiano alle autorità del Mozambico del 5.6.2013, che non è atto impugnabile in quanto mera comunicazione endoprocedimentale a terzi, deve individuarsi nella comunicazione ricevuta il 21.5.2013 dalla Direzione ministeriale competente, cui fa esplicito riferimento il suddetto Ambasciatore, laddove specifica che in base a tale comunicazione “…non esistono le condizioni necessarie perché il medesimo possa concedere il “Nulla Osta” richiesto…”;<br />	<br />
Considerato che tale comunicazione del 21.5.2013 faceva riferimento – da considerarsi come motivazione “per relationem” &#8211; a precedenti messaggi del 1.2.2013, del 21.3.2013 e del 28.3.2013 nonché all’art. 5.3 dell’Accordo Intergovernativo Italia-Mozambico;<br />	<br />
Considerato che il messaggio del 1.2.2013 faceva riferimento alla circostanza per la quale allo studio Pietrangeli Srl veniva richiesto certificato antimafia e documento di referenza bancaria sotto forma di chiarimenti, considerata forma illegittima di integrazione di documentazione in gara originariamente mancante, ai sensi dell’art. 8.1 delle “Istrucoes aos concorrentes”;<br />	<br />
Considerato che tale conclusione era reperibile anche, con ulteriore motivazione, nell’appunto operativo del 6.2.2013 e in quello, più sintetico, del 21.2.2013;<br />	<br />
Considerato che in successivo appunto operativo l’Ufficio IV della DGCS, in data 14.3.2013, ribadendo che la “parte mozambicana” reiterava il proprio convincimento sulla correttezza delle procedure seguite nell’espletamento della gara”, evidenziava che la capogruppo Studio Pietrangeli srl aveva prodotto solo una traduzione del proprio certificato della CCIAA (dichiarazione antimafia) senza produrre il certificato stesso e non aveva presentato né certificati né la loro traduzione per le altre società del raggruppamento, ritenendo che la traduzione senza l’atto non può sostituire l’atto ai fini di legge e del capitolato di gara;<br />	<br />
Considerato che lo scrivente Ufficio, però, si rimetteva alla decisione dell’Ufficio X cui era indirizzato il messaggio;<br />	<br />
Considerato che successivamente risulta la determinazione dell’Ufficio X di cui al ricordato messaggio del 21.5.2013;<br />	<br />
Considerato che, così ricostruita la motivazione del diniego, la medesima al Collegio – al sommario esame proprio della presente fase &#8211; appare non condivisibile, in quanto la traduzione “corretta” del certificato in questione, facente parte integrante dell’originale e comprendente la dichiarazione antimafia, può essere considerata essa stessa documento ai sensi dell’art. 8.1 delle “Istruzioni ai concorrenti”, e che l’assenza dell’originale tradotto non equivale a carenza (integarale) di documentazione presentata ma a mera irregolarità sanabile, come ritenuto dalla stazione appaltante e come avvenuto ad opera dell’interessata che deteneva comunque tale requisito attestato in certificazione;<br />	<br />
Considerato che la disciplina del c.d. “soccorso istruttorio” è prevista dalle c.d. “PRAG”, al punto 2.8.3, richiamate dall’art. 2 delle medesime “Istruzioni ai concorrenti”;<br />	<br />
Considerato che parte ricorrente ha depositato in giudizio copia dei certificati CCIAA presentati in gara per le altre società del gruppo e che l’assenza di referenza bancaria – rilevata solo su un mero elenco con l’indicazione “no” negli atti di gara – pure risulta smentita dalla ricorrente, fermo restando che la motivazione del diniego del nulla osta non fa cenno a tale circostanza ma si sofferma solo sulla ritenuta integrazione postuma della documentazione da presentare; <br />	<br />
Considerato, inoltre, sotto il profilo del pregiudizio, che rileva l’imminenza della pronuncia delle autorità mozambicane che dovrebbero tenere conto, ai fini del finanziamento dei servizi in gara della determinazione negativa italiana;<br />	<br />
Considerato che le spese della presenta fase possono compensarsi, attesa la peculiarità della fattispecie; <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare, e per l&#8217;effetto: <br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento contenente il diniego di nulla osta come individuato in motivazione;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’8 gennaio 2014.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Francesco Brandileone, Consigliere<br />	<br />
Ivo Correale, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-4-7-2013-n-2646/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2013 n.2646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2646/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2646</a></p>
<p>Pres. Giaccardi – Est. Potenza T.A.I. s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Infordata s.p.a. (Avv.ti M. D’Aquino e V. Gavazzi) ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 deve indicare le &#8216;caratteristiche e vantaggi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi – Est. Potenza<br /> T.A.I. s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Infordata s.p.a. (Avv.ti M. D’Aquino e V. Gavazzi)</span></p>
<hr />
<p>ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 deve indicare le &lsquo;caratteristiche e vantaggi dell&#8217;offerta selezionata&#8217;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Giustizia amministrativa – Gara – Aggiudicazione definitiva – Ricorso – Termine – Decorrenza – Comunicazione ex art. 79 D.lgs. n. 163/2006 – Contenuto – Provvedimento e motivazione &#8211; Caratteristiche e vantaggi dell’offerta selezionata – Necessità	</p>
<p>2- Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione definitiva – Comunicazione ex art. 79 D.lgs. n. 163/2006 – Trasmissione a mezzo fax – Ammissibilità – Condizioni – Espressa autorizzazione del concorrente &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Ai fini della decorrenza del termine dimezzato per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica, la comunicazione prevista dall’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 non può limitarsi ad indicare il nome dell’offerente aggiudicatario e l’importo, ma deve essere indispensabilmente accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione, contenente almeno le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata. Infatti, il chiaro contenuto della norma di legge alla necessità di comunicare al soggetto non aggiudicatario ‘caratteristiche e vantaggi dell’offerta selezionata’ costituisce elemento essenziale proprio al fine di permettere di sindacare con completezza le scelte dell’amministrazione, con ciò logicamente facilitando l’eventuale esercizio del diritto di azione giurisdizionale da esercitarsi nel termine abbreviato. Né osta a tale conclusione il principio generale per il quale qualunque comunicazione dalla quale siano rilevabili gli elementi essenziali dell’atto è idonea a far decorrere il termine abbreviato, poiché tale principio non può trovare applicazione in presenza di una disposizione che, prevedendo per la proposizione del ricorso giurisdizionale un termine dimezzato, subordinatamente all’operatività di determinate condizioni, riveste certamente carattere speciale ed innovativo rispetto alla disciplina ordinaria (come confermato anche dalla locuzione “in ogni altro caso” contenuta nell’art. 120 C.P.A.).	</p>
<p>2- La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara può essere trasmessa via fax, ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, D.lgs. n. 163/2006, solo se l’utilizzo di tale mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10784 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>T.A.I. S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Infordata S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Modestino D&#8217;Aquino e Vinicio Gavazzi, con domicilio eletto presso Fabio D&#8217;Acuti in Roma, viale delle Milizie, 34; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 36115/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI STORAGE AREA NETWORK E SERVIZI CONNESSI PER IL CED DELLA CORTE DI CASSAZIONE &#8211; MCP</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e di Infordata S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Modestino D&#8217;Aquino e Vinicio Gavazzi, nonché nella fase preliminare l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con ricorso al TAR del Lazio, la società TAI esponeva quanto segue.<br />	<br />
1.1. Il Ministero della Giustizia, con nota del 26 maggio 2010 inviata alla Infordata S.p.a. e, per conoscenza, anche alla ricorrente TAI S.r.l. ha comunicato &#8211; con riferimento alla procedura concorsuale per l’aggiudicazione della fornitura di un sistema di storage area network e dei servizi connessi per il CED della Balduina in Via Damiano Chiesa n. 24, per quanto previsto dall’art. 79 co. 5, d.lgs. 163/2006 &#8211; di avere aggiudicato la fornitura alla Infordata S.p.a. per un importo complessivo di € 300.000 IVA esclusa.</p>
<p>2- La TAI S.r.l., risultata seconda in graduatoria, proponeva il menzionato ricorso, articolato in censure relative sia a carenze ritenute riscontrabili nella documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria Infordata, sia ad illogicità che affliggerebbero la valutazione operata dalla Commissione ed i punteggi dalla stessa attribuiti.<br />	<br />
In particolare, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dalla controinteressata, la TAI formulava i seguenti motivi:<br />	<br />
_ Violazione e falsa applicazione del punto IV e dell’allegato 1 della lettera di invito. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 46 e 47 d.P.R. 445/2000. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione del punto IV del disciplinare di gara. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.<br />	<br />
&#8211; Violazione dell’art. 48 d.lgs. 163/2006. Violazione del paragrafo X del disciplinare di gara. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Sviamento.<br />	<br />
Per quanto attiene alla valutazione operata dalla Commissione ed ai punteggi dalla stessa attribuiti, la ricorrente deduceva:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione della “lex specialis” di gara. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e segnatamente erroneità dei presupposti, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento.</p>
<p>3.- Il TAR adìto ha ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità, sollevata dalle controparti, per tardività della notifica del ricorso, oltre il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione, in particolare osservando che:<br />	<br />
&#8211; a fronte dell’eccezione proposta dalle controparti, la ricorrente, nella memoria di replica depositata il 12 novembre 2010, non ha contestato di avere ricevuto la comunicazione dell’aggiudicazione in data 26 maggio 2010, ponendo anzi in rilievo che la n<br />
&#8211; pertanto, può senz’altro presumersi che l’aggiudicazione del 25 maggio 2010, comunicata con nota del 26 maggio 2010, sia stata conosciuta in tale ultima data dalla TAI S.r.l., la quale ha però provveduto a notificare il ricorso sia all’amministrazione r<br />
<br />	<br />
4.- La sentenza è stata impugnata dalla società TAI (che ha ottenuto la domandata sospensione della sua esecuzione); l’appellante ha in questa sede riprodotto l’istanza di conseguire il contratto (ed i motivi di illegittimità dell’aggiudicazione impugnata), contestando la possibilità di computare il predetto termine decadenziale dal 26 maggio 2010, atteso che la comunicazione ricevuta in tale data, qualificandosi come atto di aggiudicazione provvisoria, e quindi di natura endoprocedimentale, sarebbe inidonea a produrre la lesione dell’impresa non aggiudicataria, che si verificherebbe solo con l’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
La TAI ha altresì rilevato che la nota del 26 maggio 2010 sarebbe comunque inidonea a determinare l’avvio del termine decadenziale, in quanto solo la comunicazione effettuata in conformità dell’art. 79 d.lgs. 163/2006 avrebbe tale effetto, sempre che rechi tutti gli elementi allo scopo richiesti dalla norma con riferimento alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
La nota in argomento, peraltro, sarebbe inidonea ad avviare il termine anche sotto un ulteriore profilo, essendo stata comunicata alla stazione appaltante unicamente a mezzo fax, senza che la TAI avesse espressamente autorizzato l’utilizzo di tale mezzo di trasmissione.<br />	<br />
Conclusivamente il TAR avrebbe errato nel considerare il ricorso tardivo.</p>
<p>5.-L’appello è fondato.<br />	<br />
5.1- La sentenza gravata ha ritenuto, sotto il primo aspetto, di non poter disconoscere la natura di aggiudicazione definitiva dell’atto in data 25 maggio 2010, comunicato dalla stazione appaltante in data 26 maggio 2010, in quanto il medesimo ha aggiudicato la fornitura alla Infordata S.p.a. per l’importo previsto, indicando come l’aggiudicazione stessa dovesse essere poi comunicata nelle modalità e nei termini di cui all’art. 79, c.5, del d.lgs. n.163/2006. Il primo giudice ha poi osservato che la comunicazione del 26 maggio, trasmessa all’aggiudicataria (e, per conoscenza, agli altri concorrenti) è stata effettuata per quanto previsto dall’art. 79, co. 5, d.lgs. 163/2006 e che, considerato il disposto di tale norma, non può essere posto in dubbio che la stazione appaltante, con la comunicazione del 26 maggio 2010, abbia inteso comunicare agli interessati l’aggiudicazione definitiva. E poiché “ l’art. 8, c. 2 quinquies, del d.lgs. 53/2010 (il cui testo è sostanzialmente riprodotto dall’art. 120, co. 5, d.lgs. 104/2010), vigente al momento della comunicazione (in quanto entrato in vigore il 27 aprile 2010) fissa il termine per la proposizione del ricorso in trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 d.lgs. 163/2006, il TAR ha concluso affermando che la comunicazione (nella specie avvenuta a mezzo fax) era idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per l’impugnativa. Avendo superato detto termine il ricorso non poteva che essere dichiarato tardivo.<br />	<br />
5.2.- La tesi proposta dall’appellante TAI, che contrasta le sopra riassunte argomentazioni, merita accoglimento.<br />	<br />
&#8211; Il Collegio deve muovere dal rilievo incontestato che , “ratione temporis”, la comunicazione di cui si discute è stata emanata in vigenza dell’art. 8, c. 2 quinquies, del d.lgs. 53/2010 ( e non dell’art. 120 del CPA, entrato in vigore solo nel settembre<br />
Quest’ultimo, al comma 2 lett. c, dispone che la stazione appaltante comunichi ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile il nome dell’offerente aggiudicatario e che la comunicazione deve essere accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione, contenente almeno le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto.<br />	<br />
Pertanto, indipendentemente da come possa qualificarsi l’aggiudicazione che viene resa nota, ciò che rileva è che sin dal primo momento la comunicazione, ai fini della decorrenza del termine dimezzato, non può limitarsi ad indicare l’aggiudicatario e l’importo, ma deve indispensabilmente contenere anche detti elementi connotanti l’offerta prescelta (sottolinea questa necessità recente giurisprudenza: cfr. TAR Marche, n. 3352/2010).<br />	<br />
Né l’orientamento qui accolto è, ad avviso del Collegio, superabile con il rilievo che qualunque comunicazione dalla quale siano rilevabili gli elementi essenziali dell’atto è idonea a far decorrere il termine abbreviato, e ciò per principio generale ed anche ai sensi dell’art. 120 c.p.a, ove si dispone (comma 5) che ciò avviene in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto; osta infatti a queste tesi non soltanto il fatto, già rilevato, che l’art. 120 cpa non era in vigore al momento della comunicazione , ma anche che:<br />	<br />
&#8211; il riferimento espresso ad “ogni altro caso” conferma l’inapplicabilità del termine dimezzato a fattispecie in cui la comunicazione sia regolata da disposizioni specifiche e di dettaglio; <br />	<br />
&#8211; il principio generale richiamato, dal TAR e dal Ministero, non può trovare applicazione in presenza di una disposizione che, prevedendo per la proposizione del ricorso giurisdizionale un termine dimezzato, subordinatamente all’operatività di determinate<br />
Per contro, l’argomentazione del primo giudice secondo cui l’interpretazione offerta dalla TAI contraddirebbe la logica acceleratoria della normativa (consentendo di dilazionare il momento della conoscenza, e quindi il dies a quo per la proposizione del gravame), ad avviso del Collegio non può però spingersi sino a negare la tempestività del ricorso in casi evidentemente nei quali la mancata piena e completa conoscenza dell’aggiudicazione è esclusivamente imputabile ad una insufficiente applicazione dell’art. 79 c.2 da parte del soggetto appaltante, che non ha fornito tutti i dati richiesti, in violazione di disposizioni che in materia assumono una valenza decisiva per la tutela dei diritti del concorrente. In altri termini il chiaro richiamo della norma di legge alla necessità di comunicare al soggetto non aggiudicatario “caratteristiche e vantaggi dell’offerta selezionata” costituisce un elemento essenziale proprio al fine di permettere di sindacare con completezza le scelte dell’amministrazione, con ciò logicamente facilitando l’eventuale esercizio del diritto di azione giurisdizionale da esercitarsi nel termine abbreviato.<br />	<br />
Giova anche rilevare che le esigenze acceleratorie sono comunque salvaguardate dal successivo comma 5 dell’art. 79, che impone all’amministrazione di comunicare l’aggiudicazione, entro un termine non superiore ai cinque giorni, al concorrente che segue nella graduatoria (come appunto la TAI). Nel caso in esame, invece, non può non rilevarsi che la completezza degli elementi richiesti dalla norma è stata raggiunta solo a seguito del esercizio del diritto di accesso esercitato dalla TAI. Né quest’ultimo era precluso, come argomenta l’appellata, dal disposto dell’art. 79 comma 5 quater, e cioè dal decorso dei 10 giorni ivi previsti; tale disposizione si riferisce infatti solo agli atti intermedi del procedimento conclusosi con l’aggiudicazione, e non anche a quest’ultima,, restando quindi ferma la necessità che la comunicazione della scelta del contraente debba essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del decreto che riguardano specificamente fasi precedenti all’esercizio dell’accesso, quali la comunicazione dell’atto di aggiudicazione.<br />	<br />
5.3.- Anche sotto il profilo della modalità materiale della comunicazione la tesi del TAR non può essere condivisa; va sul punto confermato che, come rileva l’appellante, in base alla norma (c. 5 bis dell’art. 79) la comunicazione a mezzo fax è consentita solo se espressamente autorizzata dal concorrente, circostanza che nella fattispecie non risulta. <br />	<br />
In ogni caso resta il dato obiettivo, ed assorbente, che il fax non recava gli elementi richiesti dall’art. 79.<br />	<br />
5.4- L’accoglimento della censura formulata avverso la declaratoria di tardività del ricorso di primo grado, comporta l’esame dei motivi in quella sede non esaminati e in questa sede riproposti dalla TAI.<br />	<br />
5.4.1 – Con il terzo mezzo di impugnazione la TAI sostiene la tardività della presentazione (avvenuta il 4.8.10) da parte dell’aggiudicataria dei documenti richiesti dal disciplinare , per violazione del termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione (nella specie avvenuta il 25/26.5.2010), previsto dal disciplinare di gara ; sul punto l’ aggiudicataria ribatte che il termine (che sarebbe peraltro meramente riproduttivo di quello indicato dall’art. 48, c.2, del decreto) decorrerebbe dalla scadenza dell’altro termine, (quello c.d di “stand still” previsto dall’art. 11, c.10, del decreto) e prima del cui decorso non può procedersi alla stipula del contratto; tale termine non sarebbe perentorio, attenendo al successivo momento procedimentale del controllo della posizione dell’aggiudicatario. L’interpretazione è suffragata dal rilievo che dopo la gara non sussistono quelle esigenze acceleratorie che sono invece presenti in pendenza della stessa, e dalla considerazione che i documenti richiesti con la comunicazione dell’aggiudicazione riguardano per esclusivamente la fase di conclusione del contratto. <br />	<br />
La doglianza della TAI merita di essere accolta. L’appellante, invero, fa riferimento sia all’art. 48, c.2 del decreto n. 163/2006, il quale, al paragrafo X del disciplinare di gara (non contestato), precisa, a differenza dell’art. 48, che l’adempimento deve essere compiuto “entro e non oltre il termine” peraltro di 15 giorni, e non di 10. Al riguardo il Collegio osserva anzitutto che le due disposizioni non sono di analoga portata né formale né sostanziale. Ed invero, l’unica affinità tra le due norme è che entrambe fanno riferimento esplicitamente al “dies a quo” della data di aggiudicazione e si muovono nella prospettiva della stipula del contratto. Ma sui termini va osservato che il paragrafo X del disciplinare non riproduce affatto l’art. 48, sia perché la misura del termine è differente, sia per la diversa natura delle due scadenze. Al riguardo la censura in esame è da ritenersi fondata con riferimento non all’art. 48 ma al paragrafo X del disciplinare di gara. La locuzione “non oltre” , non contenuta nell’art. 48 del Decreto, rende infatti perentorio il termine previsto dal disciplinare (a differenza dell’ipotesi a cui si riferisce Cons. di Stato, sez. V, n. 3358/2003) . La prescrizione inserita nella “lex specialis” , sul punto non censurata, non può pertanto che prevalere sul cennato termine recato dal decreto legislativo.<br />	<br />
5.4.2 – L’accoglimento del motivo ora esaminato determina l’ applicazione della sanzione , prevista dal disciplinare di gara, della esclusione della Infordata dalla procedura e quindi l’illegittimità della aggiudicazione dalla stessa ottenuta, restando assorbiti gli altri motivi di primo grado contro la stessa proposti.<br />	<br />
5.4.3.- Deve infine considerarsi la richiesta di conseguire il contratto, proposta dalla TAI. Escluso che la fattispecie costituisca grave violazione (e rientri quindi nell’art. 121 del CPA) viene qui in rilievo l’art.122 del codice , inerente la possibilità, a determinate condizioni, di dichiarare inefficace il contratto nel frattempo stipulato . Al riguardo il Collegio osserva che:<br />	<br />
&#8211; il vizio acclarato a carico della aggiudicazione Infordata non comporta la ripetizione della gara, poiché:<br />	<br />
&#8211; &#8211; non incide su questioni che coinvolgono la posizione anche di altre imprese partecipanti oltre l’appellante;<br />	<br />
&#8211; &#8211; l’appellante è seconda classificata nella graduatoria di gara ed il subentro nella posizione di aggiudicatario, che prelude al contratto, può porsi come automatica conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione all’Infordata;<br />	<br />
&#8211; il contratto Infordata-Ministero della giustizia è stato stipulato recentemente, ma è stato sospeso da misura cautelare (ord. n. 393 del 28-29/12/2001) emessa in questo grado del giudizio;<br />	<br />
&#8211; conseguentemente sussistono le condizioni a che la TAI possa subentrare nel contratto di fornitura .<br />	<br />
Pertanto, in conseguenza dell’accoglimento dell’appello (che determina l’annullamento dell’aggiudicazione alla Infordata), il Collegio ritiene di potere dichiarare anche l’inefficacia del contratto stipulato, e ciò a decorrere dalla data della sospensione cautelare del medesimo (29.1.2011).<br />	<br />
5.5.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso di primo grado.</p>
<p>6. – Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 cpc) e vanno poste a carico delle parti appellate in via solidale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, e, per l’effetto:<br />	<br />
-annulla l’aggiudicazione in favore della società INFORDATA; <br />	<br />
-dichiara l’inefficacia del contratto stipulato con la medesima società Infordata, con decorrenza dalla data della misura cautelare.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione appellata e la Società INFORDATA, in solido fra loro, al pagamento in favore dell’appellante delle le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in Euro cinquemila, oltre accessori.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.2646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-3-2008-n-2646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-3-2008-n-2646/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-3-2008-n-2646/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.2646</a></p>
<p>Pres. Giulia, Rel. Morabito Cesaretti N. (Avv. Turreni) c. Ministero dell’Interno (Avv. St.) sulla legittimità del decreto di decadenza dal servizio dell&#8217;Agente di Polizia assentatosi dal sevizio per un periodo prolungato, omettendo di presentare idonea documentazione medica circa la sussistenza di una malattia tale da menomare la consapevolezza delle proprie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-3-2008-n-2646/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.2646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-3-2008-n-2646/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.2646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Rel. Morabito<br /> Cesaretti N. (Avv. Turreni)	c. Ministero dell’Interno (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del decreto di decadenza dal servizio dell&#8217;Agente di Polizia assentatosi dal sevizio per un periodo prolungato, omettendo di presentare idonea documentazione medica circa la sussistenza di una malattia tale da menomare la consapevolezza delle proprie azioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Dipendente della Polizia di Stato – Decadenza &#8211;  Interruzione del servizio – Patologia psichiatrica – Documentazione – Omissione &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il decreto di decadenza dall’impiego con accessiva cessazione dal servizio, dell’agente di Polizia che per un periodo superiore a quindici giorni non abbia assolto il proprio obbligo di garantire con continuità e senza interruzione il servizio, senza aver presentato idonea documentazione di eventuali condizioni esonerative ai sensi dell’art. 127, lett. C) del t.u. n.3/1957, ma solamente documentazione medica inerente la sussistenza di una patologia psichiatrica, dalla quale, tuttavia, non sia possibile rilevare con data certa, o quantomeno probabile, l’inizio di una malattia tale da menomare gravemente le proprie facoltà intellettive e la connessa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
sez. I^ ter</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 240/2003–R.G. proposto dal</p>
<p>sig. <b>CESARETTI Nando</b>, rappresentato e difeso dall’ avv.A. Turreni  e con lo stesso in Roma, al viale Mazzini n.140 presso lo studio legale Lucattoni , elettivamente domiciliato; <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto, notificato il 21.10.2002, a firma del Capo della Polizia, con cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’impiego con accessiva cessazione dal servizio a decorrere dal 31.3.2002, data sotto la quale si è assentato dal servizio, in applicazione dell’art.127 lett.c) del d.P.R. n.3 del 1957, con dichiarazione che le somme eventualmente corrisposte al predetto dal 31.3.2002 devono essere recuperate.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del  Ministero dell’Interno;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 06.3.2008 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Espone in fatto il ricorrente – ex assistente della P.S., da ultimo, in servizio presso la Questura di Roma &#8211; di essere  seriamente sofferente di gravi disturbi psichici la cui causa addebita ad un incidente stradale occorsogli, nel 1997, durante il servizio ed alla separazione dalla consorte risalente al 1998.<br />
Tale stato di prostrazione, (successivamente sfociato in un “<i>delirio acuto di tipo persecutorio</i>” che ne imponeva il ricovero coatto presso struttura psichiatrica pubblica a partire dal 10.6.2002; ricovero proseguito sino al 14.10.2002 data in cui il ricorrente è stato dimesso con terapia psichiatrica e farmacologia), renderebbe illegittimo il provvedimento di decadenza di cui all’epigrafe che, ex lege, dovrebbe rinvenire il suo presupposto fondante nella protratta assenza della prestazione lavorativa “<i>senza giustificato motivo</i>”.<br />
Tale atto è dunque ritenuto affetto da violazione dell’art.127 lett.c) del d.P.R. n.3 del 1957 e del d.lgs. n.165 del 2001; eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento oltre a vizi sintomatici della motivazione.<br />
La trama attorea è chiaramente contestata dalla parte resistente che sostiene la piena conformità a diritto dell’atto impugnato proponendo la reiezione delle doglianze di parte ricorrente. Quest’ultima nel febbraio 2008 ha, fra l’altro, depositato:<br />
&#8211;	delle certificazioni mediche emesse dall’A.u.s.l. di Viterbo nel periodo 05.5.2004-20.4.2006 nelle quali si attesta di un nuovo ricovero coattivo e del successivo miglioramento delle condizioni psichiche del paziente (sottoposto a progetto terapeutico farmacologico e psicoterapeutico), progredito al 20.4.2006 in una condizione di “<i>completo compenso psicopatologico</i>”;<br />	<br />
&#8211;	memoria conclusionale in cui sembra rassegnare un nuovo motivo di diritto allorquando evoca un precedente giurisprudenziale che postula la necessità della previa diffida a riprendere servizio allorquando possa dubitarsi della volontà del dipendente di abbandonare il posto di lavoro. Nella memoria si richiama inoltre l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che esclude la capacità di autodeterminazione allorquando sussista un perturbamento psichico idoneo a menomare grandemente le facoltà intellettive.<br />	<br />
Nessuna ulteriore produzione difensiva ha depositato la p.a.<br />
All’udienza del 06.3.2008 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
I)</b>&#8211; E’ impugnato con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio il provvedimento col quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’impiego a causa dell’assenza dal servizio immotivatamente protrattasi per oltre 15 giorni a partire dal 31.3.2002.<br />
Prima di tale data il Cesaretti:<br />
a) il 26 marzo 2002 si era presentato in Ufficio consegnando un certificato del medico curante (con prognosi richiedente due giorni di riposo) ed un’istanza di dimissioni dal servizio priva della data di decorrenza che si riservava di comunicare;<br />
b) il 27 marzo 2002 ripresentava altro certificato medico con prognosi di 12 giorni che veniva convalidato dal Sanitario della P.S. solo per tre giorni;<br />
Successivamente al 31.3.2002 il Cesaretti rimaneva assente dal servizio senza comunicare alcunché  fino al 02.5.2002: data sotto la quale si recava in Ufficio per comunicare di ritenersi cessato dall’impiego (nell’occasione depositava in uno scaffale l’arma in dotazione ed il documento di riconoscimento).<br />
Veniva dunque avviato il procedimento per la decadenza dall’impiego dandone avviso al ricorrente che depositava nota di controdeduzioni in cui denunciava le proprie crisi depressive addebitandone l’origine all’incidente ed alla separazione di cui si è detto nella premessa della parte narrativa della presente decisione.<br />
Si riuniva quindi la Commissione per il personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti della P.S. che, in data 25.9.2002, ritenuta ingiustificata l’assenza del dipendente ne proponeva la declaratoria di decadenza che veniva, di seguito, formalizzata col provvedimento oggetto della corrente impugnativa.<br />
La difesa del ricorrente, nell’unico mezzo di gravame formalmente azionato, ricollega storicamente l’aggravarsi dello stato psichico del dipendente al gennaio 2002 traendone riferimento nella “Scheda raccolta delle notizie essenziali”  compilata alla data del primo ricovero coattivo (10.6.2002): circostanza, questa, a suo avviso, che documenta l’assenza, per così dire, “<i>incolpevole</i>” del Cesaretti dal servizio e, diametralmente, la presenza di una giustificazione della stessa (dovuta alla presenza, sin da tale data, di uno squilibrio mentale successivamente aggravatosi).<br />
Tale strategia difensiva non convince. E ciò in quanto il dato anamnestico sopra riportato ( che fa parte della Scheda anamnestica redatta alla data di ingresso del paziente nella struttura sanitaria ove venne coattivamente ricoverato):<br />
&#8211; non costituisce all’evidenza frutto di un giudizio tecnico scientifico volto ad individuare la certa, o quantomeno probabile, data di inizio delle manifestazioni di alterazione dell’equilibrio psichico del paziente; <br />
&#8211; è smentito dai contenuti del Diario redatto, sotto la data del 10.6.2002, dal sanitario che prese in cura l’infermo e nel quale si sottolinea che “<i>il delirio di tipo sostanzialmente persecutorio si sarebbe sviluppato da circa un mese</i>…”.<br />
Rebus sic stantibus certamente nel mese precedente il ricovero del ricorrente costui versava in uno stato di grave perturbamento psichico tale da menomare gravemente le proprie facoltà intellettive e la connessa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Tanto però non autorizza, in alcun modo, a sostenere che un perturbamento di analoga gravità fosse presente nel periodo dall’1.4 al 15.4.2002 (primi quindici giorni di assenza dal servizio poi protrattasi sino al 2 maggio dello stesso anno); per converso una situazione di tal natura appare esclusa dalle circostanze riportate sub lettere a) e b) del presente paragrafo ove, come si è visto, il Cesaretti ha presentato, oltre alla lettera di dimissioni, un primo certificato medico con prognosi (rimasta ignota agli atti) di due giorni di riposo ed, il giorno successivo, altro certificato con prognosi (anch’essa non nota) di dodici giorni convalidato dal Sanitario della P.S. (all’evidenza di seguito a visita di controllo) per soli tre giorni: periodo di riposo questo manifestamente incompatibile con i tratti di uno stato psichico (che avrebbe dovuto essere già) seriamente e visibilmente compromesso da almeno tre mesi (gennaio 2002).<br />
Non risulta pertanto che le capacità intellettive del dipendente risultassero in tale periodo gravemente scemate al punto da impedire una seria valutazione della propria condotta e da pregiudicare la libertà di autodeterminazione dello stesso: presupposti questi che anche l’indirizzo di pensiero avallato dalla Suprema Corte (ed evocato dal ricorrente nella memoria difensiva da ultimo depositata) pone quali requisiti necessari per la legittimità dell’atto che sancisce la decadenza dall’impiego.<br />
Il mezzo di gravame in trattazione si rivela dunque, nei limiti dei petita azionati, infondato. E difatti l’art. 127, lett. c), del t.u. 10.01.1957, n. 3, individua una specifica causa estintiva del rapporto di pubblico impiego che si collega al mancato assolvimento dell&#8217;obbligo primario del dipendente di garantire, con continuità e senza interruzione, l&#8217;obbligo di prestazione lavorativa, salvo si versi in presenza di condizioni esonerative della stessa che tempestivamente devono essere portate alla cognizione dell&#8217;Amministrazione. La disposizione in esame, nel collegare la decadenza dall&#8217;impiego al dato oggettivo dell&#8217;assenza ingiustificata dall&#8217;ufficio per un periodo di durata non inferiore a quindici giorni, è rafforzativa dei doveri e responsabilità del pubblico dipendente enunciati al capo I del titolo secondo del t.u. n. 3/1957, nel cui ambito assume particolare rilievo l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di servizio nell&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione e del pubblico bene. Proprio in relazione alla &#8220;ratio&#8221; sottesa a detta disposizione la pronunzia di decadenza dall&#8217;impiego adottata ai sensi dell&#8217;art. 127, lett. e) del t.u. n. 3/1957 si caratterizza come atto vincolato di natura dichiarativa che trae presupposto dall&#8217;oggettivo riscontro dall&#8217;assenza dal servizio per un periodo non inferiore ai quindici giorni, durante il quale il dipendente non solo non abbia riassunto il servizio nel termine eventualmente prefissato, ma non abbia neanche prodotto documentazione inerente ad una causa impeditiva dell&#8217;assolvimento della prestazione lavorativa (giur. pacifica; cfr., ex multis, cfr. Cons. St., Sez. VI^, n.3484 del 2004; V^, n. 1238 del 1°.10.1999).<br />
Inidonea a mutare la sorte del gravame è poi la doglianza rassegnata nella memoria depositata il 22.2.2008 che, sostanziandosi nella necessità (alla luce delle peculiari circostanze connotative della fattispecie) di una preventiva diffida del lavoratore a rientrare in servizio, si risolve in un motivo nuovo che – impregiudicata ogni disquisizione sulla sua fondatezza o meno – è inammissibile in quanto irritualmente introdotto con memoria e non con atto debitamente notificato alla resistente.<br />
<B>II)</B>&#8211; Le spese di lite, alla luce della particolarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter , respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter nella Camera di Consiglio del 06.3.2008, con l’intervento dei sigg.ri Giudici :</p>
<p>Dott. Patrizio Giulia	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Pietro Morabito	&#8211; Giudice rel.ed est.re<br />	<br />
Dott. Maria Ada Russo	&#8211; I° Referendario </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2646/</guid>

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<p>Va sospesa la sentenza che annulla il trasferimento di un commissario di P.S. candidato ad elezioni amministrative (la pronuncia impugnata annullava il trasferimento da Chieti a Lanciano per difetto di motivazione circa la sede di destinazione in riferimento a quella di Pescara, richiesta). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla il trasferimento di un commissario di P.S. candidato ad elezioni amministrative (la pronuncia impugnata annullava il trasferimento da Chieti a Lanciano per difetto di motivazione circa la sede di destinazione in riferimento a quella di Pescara, richiesta). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2646/07<br />
Registro Generale:3486/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Aldo Scola Est.<br />
 ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Maggio 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
   AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>D&#8217;ANNA ELIA</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  MANUEL DE MONTEAvv.  MARCELLO RUSSOcon domicilio  eletto in RomaVIA BARBERINI, 86presso<br />
STUDIO LENTINI E PLACIDI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR ABRUZZO &#8211; PESCARA  61/2007, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  D&#8217;ANNA ELIA<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola  e uditi,  altresì, per le parti l’Avv.to dello Stato Varrone e l’Avv.to De Monte;  <br />Ritenuto che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase) si ravvisano, nell’istanza cautelare, profili di censura idonei a togliere fondamento all’impugnata sentenza, la cui efficacia deve, dunque, essere sospesa mediante accoglimento della presente domanda interinale;  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3486/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Maggio 2007</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2646</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2646</a></p>
<p>Inquinamento &#8211; ingiunzione sindacale ad ANAS di rimozione rifiuti abbandonati su area di pertinenza stradale – prevalenza di necessita’ di pubblico interesse alla rimozione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2004 n. 721 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2646</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento &#8211; ingiunzione sindacale ad ANAS di rimozione rifiuti abbandonati su area di pertinenza stradale – prevalenza di necessita’ di pubblico interesse  alla rimozione  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/6/4240/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2004 n. 721</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2646/2004<br />Registro Generale:3935/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Cesare Lamberti Est.<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Aldo Fera<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI NOLA</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE MANZO con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ANAS &#8211; ENTE NAZIONALE PER LE STRADE</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABIO TORTORA con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V n. 721/2004 , resa tra le parti, concernente INGIUNZIONE DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU AREA DI PERTINENZA STRADALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1)ANAS &#8211; ENTE NAZIONALE PER LE STRADE<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. L. Lentini su delega dell’avv. G. Manzo;</p>
<p>Considerata la prevalenza delle necessità di pubblico interesse, connesse alla rimozione dei rifiuti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3935/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-6-2004-n-2646/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/6/2004 n.2646</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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