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	<title>264 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>264 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla modificabilità d&#8217;ufficio dell&#8217;indicazione del rito scelto dal ricorrente.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modificabilita-dufficio-dellindicazione-del-rito-scelto-dal-ricorrente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 12:17:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modificabilita-dufficio-dellindicazione-del-rito-scelto-dal-ricorrente/">Sulla modificabilità d&#8217;ufficio dell&#8217;indicazione del rito scelto dal ricorrente.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Scelta del rito &#8211; Non è nella disponibilità delle parti &#8211; Modificabilità d&#8217;ufficio &#8211; Conseguenze. La scelta del rito non è nella disponibilità delle parti, atteso l’interesse pubblico sotteso alla disciplina legislativa del rito appalti, e pertanto compete all’ufficio la riqualificazione del rito in caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modificabilita-dufficio-dellindicazione-del-rito-scelto-dal-ricorrente/">Sulla modificabilità d&#8217;ufficio dell&#8217;indicazione del rito scelto dal ricorrente.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modificabilita-dufficio-dellindicazione-del-rito-scelto-dal-ricorrente/">Sulla modificabilità d&#8217;ufficio dell&#8217;indicazione del rito scelto dal ricorrente.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Scelta del rito &#8211; Non è nella disponibilità delle parti &#8211; Modificabilità d&#8217;ufficio &#8211; Conseguenze.</p>
<hr />
<p class="popolo">La scelta del rito non è nella disponibilità delle parti, atteso l’interesse pubblico sotteso alla disciplina legislativa del rito appalti, e pertanto compete all’ufficio la riqualificazione del rito in caso di erronea o omessa indicazione della tipologia ad opera delle parti, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali (passaggio del fascicolo  dallo stato “assegnato a sezione” allo stato “’pronto per udienza” in quanto nel rito ex art. 120 c.p.a. non occorre istanza di fissazione di udienza e il ricorso va calendarizzato d’ufficio) e di integrazione del versamento del contributo unificato.</p>
<hr />
<p>Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2022, proposto da<br />
Falisca Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosalba Genovese, Roberto Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Cotral s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Rti Eurobus G.T. Consorzio, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 659/2022, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del 4 novembre 2021 del COTRAL con il quale la ricorrente è stata esclusa dal procedimento di gara aperta per l&#8217;affidamento del terzo lotto dei servizi di trasporto aggiuntivi ed integrativi di trasporto della rete TPL extraurbana Cotral;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Rilevato e ritenuto che:</p>
<p class="popolo">(a) il presente giudizio riguarda la esclusione da una gara di appalto pubblico e si è celebrato in primo grado con applicazione del rito appalti di cui all’art. 120 c.p.a., e con pagamento, da parte della ricorrente, in primo grado, del contributo unificato nella misura prevista per tale rito;</p>
<p class="popolo">(b) il presente appello è stato proposto nel rispetto dei termini propri del rito ex art. 120 c.p.a., e tuttavia la parte non ha indicato nel modulo di deposito di appello la corretta tipologia, ossia “appello avverso sentenza nel rito ex art. 120 c.p.a.”, indicando invece la tipologia “appello avverso sentenza” e ha versato il contributo unificato nella misura prevista per il rito ordinario e non nella misura maggiore prevista per il rito ex art. 120 c.p.a.;</p>
<p class="popolo">(c) a tutt’oggi il ricorso è rimasto pendente con la qualificazione di rito ordinario e messo nello stato “assegnato a sezione”, difettando istanza di fissazione udienza e sul presupposto che si trattasse di rito ordinario;</p>
<p class="popolo">(d) la scelta del rito non è nella disponibilità delle parti, atteso l’interesse pubblico sotteso alla disciplina legislativa del rito appalti, e pertanto compete all’ufficio la riqualificazione del rito in caso di erronea o omessa indicazione della tipologia ad opera delle parti;</p>
<p class="popolo">(e) nel caso di specie occorre procedere a riqualificazione del rito applicabile come rito ex art. 120 c.p.a.; e, per l’effetto:</p>
<p class="popolo">(e.1) il fascicolo deve passare dallo stato “assegnato a sezione” allo stato “’pronto per udienza” in quanto nel rito ex art. 120 c.p.a. non occorre istanza di fissazione di udienza e il ricorso va calendarizzato d’ufficio;</p>
<p class="popolo">(e.2) la parte è tenuta a integrare il versamento del contributo unificato;</p>
<p class="popolo">(f) in considerazione della evenienza non infrequente, presso la V Sezione, di appelli su sentenze rese in giudizi che in primo grado si sono celebrati con il rito appalti ex art. 120 c.p.a., con erronea indicazione della tipologia in appello ad opera della parte appellante, così ingenerandosi erronee qualificazioni, ritardi nella calendarizzazione, e omissioni di versamento della corretta misura del contributo unificato, il presente decreto è trasmesso al Segretario generale della giustizia amministrativa e al Presidente del Consiglio di Stato per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali misure organizzative al fine della corretta qualificazione della tipologia di appello ad opera delle parti e dell’ufficio ricorsi e della prevenzione di condotte elusive del versamento del contributo unificato nella misura dovuta.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27 aprile 2023.</p>
<p class="popolo">Manda alla Segreteria per gli adempimenti esecutivi nel SIGA in ordine alla riqualificazione del rito come rito ex art. 120 c.p.a., passaggio del fascicolo dallo stato “assegnato a sezione” allo stato “pronto per udienza”, richiesta della integrazione del contributo unificato.</p>
<p class="popolo">Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente ordinanza al Segretario generale della giustizia amministrativa e al Presidente del Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma il giorno 13 marzo 2023.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Rosanna De Nictolis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2020 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-9-2020-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-9-2020-n-264/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-9-2020-n-264/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2020 n.264</a></p>
<p>Paolo Passoni, Presidente, Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo; contro Asl 2 Lanciano &#8211; Vasto &#8211; Chieti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonella Bosco, nei confronti OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Caffe&#8217;, Gianni Piscione Sul conferimento di incarichi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-9-2020-n-264/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2020 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-9-2020-n-264/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2020 n.264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Passoni, Presidente, Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo; contro Asl 2 Lanciano &#8211; Vasto &#8211; Chieti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonella Bosco,  nei confronti OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Caffe&#8217;, Gianni Piscione</span></p>
<hr />
<p>Sul conferimento di incarichi di  natura professionale di direzione di struttura, ex art. 15-ter del d.lgs. n. 502/92</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza &#8211; sanità  &#8211; Incarichi di natura professionale di direzione di struttura, ex art. 15-ter del d.lgs. n. 502/92 &#8211; conferimento dell&#8217;incarico &#8211; carattere fiduciario &#8211; giurisdizione del GO &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie relative a provvedimenti assunti dal Direttore Generale di Azienda Sanitaria Locale nell&#8217;ambito delle procedure svolte ai sensi dell&#8217;art. 15-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 per il conferimento dell&#8217;incarico di direzione di una Struttura Complessa, considerato il suo evidente carattere fiduciario.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/09/2020<br /> <strong>N. 00264/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00097/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 97 del 2019, proposto da<br /> OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Asl 2 Lanciano &#8211; Vasto &#8211; Chieti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonella Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigina Valeri in Pescara, via Italica n. 42;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Caffe&#8217;, Gianni Piscione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianni Piscione in Pescara, via Conte di Ruvo 111;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; della deliberazione del Direttore Generale n. 145 del 13.2.2019 con la quale è stata disposta la nomina del Dr.Marvi a Direttore dell&#8217;UOC di Ortopedia e Traumatologia del P. O. di Lanciano e dell&#8217;annessa proposta di deliberazione del Direttore dell&#8217;UOC Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane di pari data;<br /> &#8211; della nota prot. n. 7704 dell&#8217;11.02.2019 con la quale il Direttore Generale ha individuato il Dr.Marvi Enrico quale sanitario cui conferire l&#8217;incarico quinquennale di Direttore della Unità  Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Lanciano (il cui effettivo contenuto non è noto);<br /> &#8211; della graduatoria pubblicata in data 8.1.2019 in una sezione del sito Web Aziendale www.asl2abruzzo.it, relativa all&#8217;avviso pubblico per il conferimento del suddetto incarico;<br /> &#8211; del Verbale della Commissione di valutazione del 18.12.2018, comprensivo di allegati;<br /> &#8211; delle Scheda di valutazione dei candidati;<br /> &#8211; della Relazione sintetica della Commissione;<br /> &#8211; del Bando di avviso pubblico per il conferimento del suddetto incarico pubblicato per estratto sulla G.U. n. 81 del 24.10.2017, integralmente nel B.U.R.A. n. 96 del 22.09.2017 ed in una sezione del sito Web Aziendale www.asl2abruzzo.it;<br /> &#8211; di tutti gli altri atti connessi e/o conseguenti<br /> e per la condanna il risarcimento dei danni subiti e subendi<br /> Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 2452019 :<br /> in parte qua del provvedimento di nomina disposto del Direttore Generale ASL n 2 Lanciano-Vasto-Chieti n. 145 del 2019 del 13.02.2019, in quanto in ogni caso il punteggio riportato dal dott. Marvi sarebbe il pìù elevato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 2 Lanciano &#8211; Vasto &#8211; Chieti e di Enrico Marvi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica telematica del giorno 7 luglio 2020 il dott. Massimiliano Balloriani;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Considerato che:<br /> &#8211; non sussiste la giurisdizione del giudice adito, atteso che &#8220;secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione la selezione prevista nel settore sanitario dall&#8217;art. 15-ter, come introdotto nel d.lgs. n. 502 del 1992 dal D.lgs.n. 229 del 1999, art. 13, non integra neppure un concorso in senso tecnico, essendo destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale (Cass. S.U. 2011, n. 21060; Cass. SU 3 febbraio 2014, n. 2290; Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9281; Cass. SU 17 febbraio 2017, n., 4227). Pertanto, esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie relative a provvedimenti assunti dal Direttore Generale di Azienda Sanitaria Locale nell&#8217;ambito delle procedure svolte ai sensi dell&#8217;art. 15-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 per il conferimento dell&#8217;incarico di direzione di una Struttura Complessa, considerato il suo evidente carattere fiduciario&#8221; (Consiglio di Stato sentenza 4217 del 2018; Tar Pescara sentenza 153 del 2019);<br /> &#8211; la procedura in esame risponde a tale paradigma (cfr. l&#8217;articolo 9 dell&#8217;avviso pubblico: &#8220;<em>Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell&#8217;ambito della terna degli idonei predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, il Direttore Generale deve motivare analiticamente tale scelta</em>&#8220;).<br /> &#8211; si tratta dunque di una procedura regolata da regole relazionali di buona fede e correttezza (Cassazione sentenza 19630 del 2011), e tale disciplina non è derogabile dalla pubblica amministrazione, tanto meno con ilÂ <em>nomen iuris</em> indicato nel bando;<br /> &#8211; la pronuncia in rito giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br /> dichiara il difetto di giurisdizione, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda nei limiti di cui all&#8217;articolo 11 cpa.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Passoni, Presidente<br /> Renata Emma Ianigro, Consigliere<br /> Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-9-2020-n-264/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2020 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.264</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis e Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Romagnoli e Andrea Trebeschi, c. Comune di Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Mastrangelo nonchè Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto 4</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis e Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Romagnoli e Andrea Trebeschi, c. Comune di Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Mastrangelo nonchè Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto 4 Asl MI2, Comune di Omissis quale Ente Capofila, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>La richiesta di presentazione della dichiarazione ISEE da parte degli enti erogatori al momento della richiesta di una prestazione sociale agevolata è legittima e, in particolare, anche nel caso dei disabili gravi o degli anziani non autosufficienti, individua l&#8217;arco delle persone a cui fanno capo doveri di solidarietà  e di assistenza verso il disabile connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Persone disabili e bisognose &#8211; art. 3, comma 2-ter DLgs. 120/2000 aggiunto all&#8217;art. 3 DLgs. n. 109/1998 &#8211; limiti applicativi.</span></p>
<p>2.- Persone disabili e bisognose &#8211; prestazione sociale agevolata &#8211; accertamenti &#8211; dichiarazione ISEF &#8211; richiedibilità  &#8211; è legittima.</p>
<p>3.- Persone disabili e bisognose &#8211; accertamenti &#8211; estensione ai familiari obbligati ex art. 433 C.C. &#8211; possibilità  &#8211; sussiste.</p>
<p>4.- Processo amministrativo &#8211; persone disabili e bisognose &#8211; prestazioni economiche &#8211; decesso del richiedente &#8211; improcedibilità  &#8211; va esclusa.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La portata derogatoria dell&#8217;art. 3, comma 2-ter, d.lgs. n. 130 del 2000, aggiunto all&#8217;art. 3 d.lgs. n. 109 del 1998, non può trovare attuazione in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri perimetrativo delle relative condizioni applicative: il menzionato comma 2-ter presenta tutti i caratteri della norma di mero indirizzo, laddove rimette espressamente al decreto governativo di attuazione non solo l&#8217;individuazione dei limiti di applicabilità  del d.lgs. n. 109 del 1998 alle prestazioni di natura assistenziale integrata, ma anche il perseguimento del duplice obiettivo di favorire la permanenza dell&#8217;assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, obiettivo che lo stesso legislatore mostra dunque di non aver voluto realizzare direttamente.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La richiesta di presentazione della dichiarazione ISEE da parte degli enti erogatori al momento della richiesta di una prestazione sociale agevolata è legittima e, in particolare, anche nel caso dei disabili gravi o degli anziani non autosufficienti, individua l&#8217;arco delle persone a cui fanno capo doveri di solidarietà  e di assistenza verso il disabile connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Gli enti erogatori possono legittimamente estendere l&#8217;ambito previsto dal d.lgs. n. 109/1998 ai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell&#8217;art. 433 c.c. trattandosi di estensione finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse cui può potenzialmente attingere.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>4. L&#8217;intervenuto decesso della persona bisognosa non fa venir meno sul piano impugnatorio e conformativo, l&#8217;obbligo, per il Comune, di accertare ora per allora le condizioni richieste per l&#8217;integrazione della retta, invocata dalla persona beneficiaria poi venuta a mancare. L&#8217;intervenuto decesso della persona bisognosa di assistenza costituisce, infatti, una fattispecie estintiva dell&#8217;obbligazione, da parte del Comune, per il futuro, ma non per il passato, laddove l&#8217;ente abbia mancato di compartecipare doverosamente al pagamento della retta, costringendo la stessa persona interessata, quando era in vita, o i parenti prossimi a sborsare tali somme in suo nome e favore. Il correlativo diritto ha natura patrimoniale e si trasferisce agli eredi, che hanno tutto l&#8217;interesse a coltivare il giudizio, anche in sede di ottemperanza, per vedere accertato ora per allora il diritto del proprio dante causa all&#8217;integrazione della retta e alla corresponsione di questa.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Gli adempimenti che l&#8217;Amministrazione sarà  chiamata a svolgere, pertanto, non potranno pìù consistere nella visita dell&#8217;interessato presso la struttura ove è ricoverata, come è ovvio, ma dovranno limitarsi a controlli e verifiche documentali sulla situazione antecedente al decesso, senza che tale evento, come detto, possa costituire causa di esonero, per l&#8217;Amministrazione comunale, dalle responsabilità  e dagli oneri che le competevano ex lege quando la persona bisognosa e richiedente era in vita.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/01/2020<br />
<strong>N. 00264/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03207/2015 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3207 del 2015, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Romagnoli e Andrea Trebeschi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico n. 24;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Mastrangelo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n. 44;<br />
Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto 4 Asl MI2, Comune di -OMISSIS- quale Ente Capofila, non costituiti in giudizio;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Federico Randazzo su delega di Andrea Trebeschi e Giovanni Corbyons su delega di Giovanni Mastrangelo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lombardia ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;odierna parte appellante avverso le note del 28 dicembre 2011 (-OMISSIS-), del 18 aprile 2011 (-OMISSIS-) e del 9 gennaio 2009 (-OMISSIS-), emesse dal Responsabile dell&#8217;Area 3 &#8211; Area politiche Sociali Giovanili e Pubblica Istruzione del Comune di -OMISSIS- (MI), nonchè avverso la deliberazione della Giunta comunale -OMISSIS- del 13 aprile 2012 e la delibera consiliare n. 36 del 29 maggio 1992, recante l&#8217;approvazione del &#8220;Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, Enti ed Associazioni&#8221;, impugnate con motivi aggiunti.<br />
Gli odierni appellanti &#8211; -OMISSIS-, eredi e, la terza, anche tutrice sino alla morte dei sig.ri -OMISSIS-, persone con disabilità  grave ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 &#8211; premesso che questi ultimi erano stati inseriti presso la Comunità  diurna di -OMISSIS- e, per l&#8217;aspetto residenziale, presso la Comunità  alloggio di -OMISSIS-, entrambe gestite dalla -OMISSIS- convenzionata con il Comune di -OMISSIS-, deducevano con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che, esaurite le autonome fonti reddituali dei suddetti, era stata presentata, in data 27 ottobre 2008, istanza al Comune intimato per ottenere l&#8217;integrazione della retta.<br />
Esponevano altresì¬ che il Comune, con nota interlocutoria -OMISSIS- del 9 gennaio 2009, aveva richiesto la produzione delle attestazioni ISEE relative a tutti i nuclei familiari dei -OMISSIS- disabili e che, a seguito di apposita diffida, con la quale veniva richiesta la definizione dell&#8217;integrazione comunale della retta del servizio fruito da -OMISSIS- a partire dal -OMISSIS&#8211; 2008, oltre al rimborso delle somme indebitamente versate a favore di -OMISSIS- per il periodo dalla richiesta del 27 ottobre 2008 fino al decesso dello stesso avvenuto in data -OMISSIS- 2011, e a favore di -OMISSIS- per il periodo dalla richiesta in data 27 ottobre 2008 fino alla data di effettiva definizione della integrazione comunale, con l&#8217;impugnata nota -OMISSIS- del 28 dicembre 2011 la Responsabile dell&#8217;Area 3 del Comune medesimo rigettava la suddetta istanza, evidenziando, a fondamento del rigetto, che la richiesta di acquisizione della documentazione reddituale dei nuclei familiari dei -OMISSIS- era &#8220;ampiamente giustificata dall&#8217;art. 433 codice civile in materia di congiunti tenuti all&#8217;obbligo di mantenimento&#8221;, mentre, quanto alle richieste di integrazione e di rimborso delle rette, si affermava con la nota suindicata che la struttura sarebbe stata &#8220;individuata direttamente dalla Vostra famiglia anni or sono assumendo pertanto la famiglia stessa ogni obbligazione dopo aver autonomamente scelto la struttura sia per tipologia sia per costo&#8221; e che &#8220;la richiesta di presa in carico da parte dell&#8217;ente della situazione riguardante -OMISSIS- comporterebbe non tanto una mera copertura dei costi della retta, eccedenti la disponibilità  economica da parte di Suo fratello, quanto una valutazione complessiva del costo, comprendente la congruità  dell&#8217;attuale collocamento del -OMISSIS-&#8220;.<br />
Nelle more del giudizio, il Comune di -OMISSIS- depositava agli atti di causa la delibera di G.C. -OMISSIS- del 13 aprile 2012, adottata in data successiva alla notifica del ricorso, con la quale &#8211; lamentava la parte ricorrente con i motivi aggiunti proposti avverso la stessa &#8211; l&#8217;Ente, nell&#8217;ambito del piano tariffario dei servizi socio-assistenziali ed educativi, definiva, tra l&#8217;altro, i criteri di partecipazione al costo dei servizi per disabili, fissando (all. A, pag. 2) una contribuzione in misura fissa e indistinta, anche in situazioni di palese indigenza del disabile, prevedeva altresì¬ un sistematico coinvolgimento dei parenti e lasciava la valutazione della situazione economica di assistito e parenti alla semplice discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione, senza indicazione dei criteri e nemmeno dell&#8217;organo competente a definirli.<br />
Inoltre, in data 8 maggio 2013, il Comune di -OMISSIS- depositava in giudizio la delibera consiliare n. 36 del 29 maggio 1992, di approvazione del &#8220;Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, Enti ed Associazioni&#8221;, richiamato dall&#8217;Amministrazione in sede difensiva a fondamento dei suoi provvedimenti, il quale all&#8217;art. 4 &#8211; lamentava la parte ricorrente con le censure integrative proposte contro la stessa &#8211; prevedeva che qualsiasi contributo fosse subordinato all&#8217;accertamento dello stato di indigenza del beneficiario con riguardo sia al nucleo familiare di appartenenza che in rapporto ai soggetti tenuti agli alimenti <em>ex</em> art. 433 c.c..<br />
Il T.A.R., nel definire il giudizio con la sentenza appellata, ha ravvisato in primo luogo l&#8217;infondatezza del motivo di ricorso con il quale si contestava la richiesta della certificazione ISEE relativamente ai parenti tenuti agli alimenti, richiamando la giurisprudenza (Cons. di Stato, Sez. III, n. 6674 del 21 dicembre 2012) la quale aveva chiarito che &#8220;la richiesta di presentazione della dichiarazione ISEE da parte degli enti erogatori al momento della richiesta di una prestazione sociale agevolata è dunque legittima e, in particolare, anche nel caso dei disabili gravi o degli anziani non autosufficienti, individua l&#8217;arco delle persone a cui fanno capo doveri di solidarietà  e di assistenza verso il disabile connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza&#8221;.<br />
Quanto ai successivi motivi di ricorso, il T.A.R. li respingeva rilevando che sebbene, secondo l&#8217;art. 8 della legge regionale Lombardia12 marzo 2008, n. 3, occorra la &#8220;valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità  d&#8217;offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi&#8221;, è chiaro che l&#8217;intervento del Comune nella spesa presuppone la possibilità  di scelta della sede presso la quale inserire le persone, allo scopo di trovare il migliore equilibrio tra le esigenze dei ricoverati e la corretta allocazione delle risorse pubbliche: ne consegue che la richiesta del Comune di ridiscutere anche la localizzazione dei ricoverati è pienamente legittima, fermo restando l&#8217;obbligo di contribuzione&#8221;.<br />
Quanto ai motivi aggiunti proposti avverso la deliberazione con la quale la Giunta comunale aveva stabilito i criteri di partecipazione al costo dei servizi per disabili, il T.A.R. ne rilevava invece l&#8217;inammissibilità  per carenza di interesse a ricorrere, non essendo le censure relative alla posizione dei ricorrenti, ma attinenti a tutti i tipi di disabilità , mentre non sarebbe stato possibile individuare quale parte della suddetta deliberazione incidesse direttamente sulla sfera giuridica dei ricorrenti.<br />
La declaratoria di inammissibilità  recata dalla sentenza appellata, infine, riguardava anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale i ricorrenti impugnavano il &#8220;Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, Enti ed Associazioni&#8221;, sul rilievo che i ricorrenti non avevano individuato le parti del regolamento che erano state a loro applicate ed inoltre avevano richiamato, a sostegno della loro domanda di annullamento, normative successive all&#8217;entrata in vigore del regolamento stesso.<br />
Mediante i plurimi motivi di appello, la parte appellante censura le statuizioni reiettive, nel merito ed in rito, del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti, riproponendo altresì¬ i motivi aggiunti non esaminati dal giudice di primo grado per effetto della preliminare statuizione di inammissibilità  degli stessi.<br />
Si è costituito in giudizio, per resistere all&#8217;appello, il Comune appellato.<br />
Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l&#8217;eccezione di improcedibilità  del gravame, formulata dal Comune resistente alla luce del sopravvenuto decesso degli assistiti.<br />
Come statuito con la sentenza di questa Sezione n. 90 del 13 gennaio 2017 (sebbene nell&#8217;ambito di un giudizio di ottemperanza), &#8220;l&#8217;intervenuto decesso di OMISSIS (&amp;) non fa venir meno sul piano conformativo di tale sentenza l&#8217;obbligo, per il Comune, di accertare ora per allora le condizioni richieste per l&#8217;integrazione della retta, invocata dalla beneficiaria poi venuta a mancare. L&#8217;intervenuto decesso della persona bisognosa di assistenza costituisce, infatti, una fattispecie estintiva dell&#8217;obbligazione, da parte del Comune, per il futuro, ma non certo per il passato, laddove l&#8217;ente abbia mancato di compartecipare doverosamente al pagamento della retta, costringendo la stessa persona interessata, quando era in vita, o i parenti prossimi a sborsare tali somme in suo nome e favore. Il correlativo diritto ha natura patrimoniale e si trasferisce agli eredi, che hanno tutto l&#8217;interesse a coltivare il giudizio, anche in sede di ottemperanza, per vedere accertato ora per allora il diritto della propria dante causa all&#8217;integrazione della retta e alla corresponsione di questa&#8221; (&amp;) Gli adempimenti che l&#8217;Amministrazione sarà  chiamata a svolgere, pertanto, non potranno pìù consistere nella visita dell&#8217;interessato presso la struttura ove è ricoverata, come è ovvio, ma dovranno limitarsi a controlli e verifiche documentali sulla situazione antecedente al decesso, senza che tale evento, come detto, possa costituire causa di esonero, per l&#8217;Amministrazione comunale, dalle responsabilità  e dagli oneri che le competevano <em>ex lege</em> quando la richiedente era in vita&#8221;.<br />
Nel merito, con il primo motivo di appello, viene contestata la sentenza appellata laddove rileva che &#8220;l&#8217;intervento del Comune nella spesa presuppone la possibilità  di scelta della sede presso la quale inserire le persone, allo scopo di trovare il migliore equilibrio tra le esigenze dei ricoverati e la corretta allocazione delle risorse pubbliche: ne consegue che la richiesta del Comune di ridiscutere anche la localizzazione dei ricoverati è pienamente legittima, fermo restando l&#8217;obbligo di contribuzione&#8221;.<br />
Deve premettersi che la statuizione reiettiva concerne in particolare la domanda di annullamento avente ad oggetto la nota comunale prot. -OMISSIS- del 28 dicembre 2011, con la quale si replicava alla parte istante che la struttura era stata &#8220;individuata direttamente dalla Vostra famiglia anni or sono assumendo pertanto la famiglia stessa ogni obbligazione dopo aver autonomamente scelto la struttura sia per tipologia sia per costo&#8221; e che &#8220;la richiesta di presa in carico da parte dell&#8217;ente della situazione riguardante -OMISSIS- comporterebbe non tanto una mera copertura dei costi della retta, eccedenti la disponibilità  economica da parte di Suo fratello, quanto una valutazione complessiva del costo, comprendente la congruità  dell&#8217;attuale collocamento del -OMISSIS-&#8220;.<br />
Deduce sul punto la parte appellante che l&#8217;inserimento è stato disposto e condiviso dallo stesso Comune, il quale nel 1999, previa valutazione di appropriatezza e predisposizione del programma personalizzato, richiedeva l&#8217;inserimento dei -OMISSIS- presso strutture direttamente accreditate dalla stessa Amministrazione.<br />
Essa lamenta altresì¬ che il Comune, solo in sede di esame della sua richiesta di compartecipazione formulata in data 27 ottobre 2008, intesa a richiedere all&#8217;Amministrazione, in relazione all&#8217;inserimento dei -OMISSIS- -OMISSIS- presso la struttura residenziale della -OMISSIS-, &#8220;un sostegno economico finalizzato alla parziale copertura della retta&#8221;, opponeva, con la citata nota prot. -OMISSIS- del 28 dicembre 2011, che &#8220;la struttura nella quale i Suoi -OMISSIS- sono stati inseriti, è stata individuata direttamente dalla Vostra famiglia anni orsono, assumendo pertanto la famiglia stessa ogni obbligazione dopo avere autonomamente scelto la struttura sia per la tipologia che per il costo della stessa&amp;&#8221;.<br />
Quanto ai profili in diritto, deduce la parte appellante che l&#8217;art. 2 l.r. n. 3/2008 prevede che &#8220;il governo della rete delle unità  d&#8217;offerta sociali e sociosanitarie dovrebbe informarsi ai seguenti principi: c) libertà  di scelta nel rispetto dell&#8217;appropriatezza delle prestazioni&#8221; e che l&#8217;art. 7 della medesima legge riconosce &#8220;alle persone che accedono alla rete delle unità  di offerta sociali e sociosanitarie il diritto a scegliere liberamente le unità  d&#8217;offerta compatibilmente con il requisito dell&#8217;appropriatezza delle prestazioni&#8221;.<br />
La parte appellante lamenta altresì che il Comune appellato si limitava a richiedere la rideterminazione della localizzazione dei ricoverati, senza porre in essere alcuna attività  istruttoria consequenziale, ed evidenzia che l&#8217;Amministrazione dubita della necessità  dell&#8217;assistenza fornita senza attivarsi per compiere la dovuta valutazione complessiva dell&#8217;unico fratello ancora in vita, limitandosi a negare la compartecipazione al costo dubitando, in assenza di qualsivoglia istruttoria, dell&#8217;appropriatezza del servizio.<br />
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.<br />
Come emerge dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, invero:<br />
&#8211; il Comune di -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS- del 4 dicembre 1998, richiedeva l&#8217;inserimento dei -OMISSIS-, disabili gravi, presso una struttura diurna gestita dalla -OMISSIS-, richiedendo che venissero indicati, tra i servizi da quella gestiti, quello &#8220;più confacente le necessità  dei -OMISSIS-&#8221; e che venissero &#8220;comunicati al contempo costi, tempi di inserimento e possibilità  di trasporto tra casa e servizio&#8221;;<br />
&#8211; con nota del 26 gennaio 1999, acquisita al protocollo comunale in data 3 febbraio 1999, la Cooperativa interessata dichiarava di ritenere i suddetti &#8220;ammissibili al servizio di Comunità  Diurna&#8221;, indicando la cifra da sostenere per l&#8217;anno 1999;<br />
&#8211; con dichiarazione del -OMISSIS&#8211; 1999, la sig.ra -OMISSIS-, in relazione all&#8217;inserimento dei sigg. -OMISSIS- presso il Centro Diurno della Cooperativa, dichiarava che &#8220;la spesa inerente la retta d&#8217;inserimento al Centro Diurno verrà  totalmente coperta dalla sottoscritta&amp;&#8221;;<br />
&#8211; sempre il Comune, con nota prot. -OMISSIS- del 29 gennaio 1999, comunicava alla -OMISSIS- &#8220;la disponibilità  di questa Amministrazione alla realizzazione del Progetto da Voi presentato. Si conferma inoltre la necessità  di attuare l&#8217;inserimento in tempi brevi&#8221;;<br />
&#8211; la -OMISSIS-, con nota dell&#8217;8 marzo 1999 inviata al Comune, comunicava l&#8217;esito positivo della richiesta di inserimento dei -OMISSIS- presso la propria struttura, inviando all&#8217;Amministrazione il Fascicolo del Servizio, il Progetto personalizzato dei disabili ed il Preventivo dei costi;<br />
&#8211; con nota del 7 aprile 1999, i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- dichiaravano che &#8220;le rette per l&#8217;inserimento dei -OMISSIS- -OMISSIS- presso la Comunità  residenziale/Centro Diurno di -OMISSIS- della Coop. -OMISSIS- verranno interamente coperte, sia attraverso i redditi personali -OMISSIS-, sia attraverso una partecipazione dei familiari di primo grado, equamente ripartita&#8221;;<br />
&#8211; con nota prot. -OMISSIS- del 13 aprile 1999, il Comune comunicava alla suddetta Cooperativa che &#8220;le rette mensili dell&#8217;importo di Lit. 3.500.000 + IVA 4% cad. verranno pagate direttamente dai familiari, senza fatturazione intermedia al Comune di -OMISSIS-&#8220;.<br />
In siffatto contesto fattuale, l&#8217;esigenza di porre in essere una autonoma valutazione di appropriatezza da parte del Comune in ordine al servizio assistenziale di cui avevano beneficiato i -OMISSIS- trova fondamento, in primo luogo, nel fatto che l&#8217;originario inserimento dei medesimi nella struttura residenziale si era accompagnato all&#8217;assunzione da parte dei medesimi (e dei familiari) degli oneri connessi al pagamento della retta: ne consegue che, una volta venuta meno tale possibilità  ed in costanza di una espressa richiesta di compartecipazione al suo pagamento da parte del Comune, appariva del tutto pertinente una rinnovata valutazione in ordine alla appropriatezza dell&#8217;inserimento del sig. -OMISSIS- in struttura residenziale (e non semplicemente diurna), in relazione al livello di autonomia del medesimo.<br />
Inoltre, la richiesta di inserimento dei -OMISSIS- presso una struttura idonea gestita dalla Coop. -OMISSIS-, in ordine alla quale il Comune, secondo le allegazioni di parte appellante, avrebbe espresso una valutazione (non retrattabile a fronte della sopravvenuta richiesta di integrazione) di appropriatezza, riguardava inizialmente (cfr. la citata nota comunale prot. -OMISSIS- del 4 dicembre 1998) un Centro diurno, per cui trovava piena giustificazione una rinnovata valutazione di appropriatezza con riferimento ad una struttura residenziale, nella quale erano stati successivamente inseriti i -OMISSIS-.<br />
Nè potrebbe sostenersi, una volta acclarata la pertinenza della richiesta comunale, che l&#8217;Amministrazione avrebbe serbato una condotta inerte, senza procedere ad una congrua istruttoria finalizzata al compimento della suindicata verifica di appropriatezza: deve infatti osservarsi che la menzionata nota comunale si conclude con la precisazione secondo cui &#8220;restiamo a sua disposizione in caso Lei ritenga sia questa l&#8217;ipotesi da perseguire&#8221;, sì che sarebbe stato onere della parte istante manifestare la sua disponibilità  in tal senso, al fine di giustificare i susseguenti adempimenti (anche istruttori) comunali.<br />
Seguendo l&#8217;ordine dei motivi di appello, viene in rilievo quello con il quale la parte appellante contesta la declaratoria di inammissibilità  della domanda di annullamento della delibera di Giunta -OMISSIS-/2012, deducendo che le norme lesive della sua situazione giuridica sono contenute alla pag. 2 dell&#8217;allegato A, laddove viene stabilito che per i centri residenziali per disabili &#8220;la quota mensile&#8221; &#8211; di compartecipazione al costo &#8211; &#8220;viene rivista e personalizzata nel caso in cui l&#8217;utente abbia un reddito personale ISEE &#8211; familiare &#8211; superiore a € 6.000 (laddove, invece, il reddito ISEE sia pari o inferiore alla soglia dei 6.000 euro, la quota mensile è di € 415, <em>n.d.e.</em>). Vengono inoltre valutati, per la contribuzione alla spesa, i redditi dei familiari tenuti all&#8217;aiuto economico così¬ come rappresentato dall&#8217;art. 433 del codice civile&#8221;.<br />
Deduce la parte appellante che le disposizioni lesive precludevano ogni possibile accesso alla contribuzione comunale per i servizi C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) e Comunità  Alloggio ancora goduti, almeno fino al 2014, dal sig. -OMISSIS-.<br />
Le doglianze di parte appellante non sono meritevoli di accoglimento, dovendo quindi trovare conferma la statuizione di inammissibilità  recata dalla sentenza appellata.<br />
In primo luogo, il sig. -OMISSIS- è stato inserito in un centro residenziale: ciò che denota la non pertinenza dei criteri di contribuzione relativi ai centri diurni, sanciti dalla delibera citata e contestati dalla parte appellante.<br />
Inoltre, la disciplina censurata non si prefigge di interferire nella normativa codicistica in materia di alimenti e di soggetti tenuti a corrisponderli, come dedotto dalla parte appellante, nè deroga alla normativa in materia di ISEE (che viene anzi espressamente richiamata), ma si limita a prevedere che siano &#8220;valutati, per la contribuzione alla spesa, i redditi dei famigliari tenuti all&#8217;aiuto economico così¬ come rappresentato all&#8217;art. 433 c.c.&#8221;.<br />
Tanto premesso, l&#8217;effetto lesivo &#8211; connesso alla preclusione che le previsioni contestate opporrebbero all&#8217;accesso ad &#8220;ogni possibile contribuzione comunale&#8221; &#8211; non poteva essere apprezzato finchè la parte appellante non avesse riscontrato la richiesta istruttoria a pìù riprese formulata dal Comune (cfr., ad esempio, la nota prot. n. 9399 del 18 novembre 2011), con la quale, coerentemente con la citata prescrizione regolamentare, si evidenziava che &#8220;per poter procedere con la valutazione complessiva della richiesta in questione (di contributo economico a carico del Comune, <em>n.d.e.</em>), siamo ancora in attesa di ricevere le informazioni reddituali e patrimoniali (ovvero le certificazioni ISEE: cfr nota del Comune prot. -OMISSIS- del 9 gennaio 2009) relative innanzitutto all&#8217;interessato e, in subordine, alle persone tenute agli alimenti secondo quanto indicato dall&#8217;art. 433 del codice civile&#8221;.<br />
A questo riguardo, deve osservarsi che non risulta comprovato che la parte appellante abbia dato riscontro, come da essa dedotto, alla richiesta comunale di integrazione, con particolare riferimento alla produzione delle certificazioni ISEE inerenti ai soggetti <em>ex</em> art. 433 c.c., solo all&#8217;esito della quale &#8211; e delle conseguenti valutazioni comunali &#8211; avrebbe potuto potrebbe eventualmente accertarsi, alla stregua della citata delibera di Giunta, la carenza dei presupposti per il riconoscimento della compartecipazione comunale alla retta.<br />
La carenza di profili di lesività  immediatamente percepibili nella delibera -OMISSIS-/2012 concerne anche la contestata previsione di una revisione &#8220;personalizzata&#8221; della quota mensile di compartecipazione comunale, deducendo la parte appellante che la verifica della debenza di una quota di compartecipazione a carico dell&#8217;assistito e del relativo ammontare andrebbe stabilito &#8220;in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell&#8217;assistito e pìù precisamente all&#8217;ISEE&#8221;.<br />
Premesso che la lesività  per gli interessi della parte appellante della citata delibera di Giunta può dirsi sussistente nella misura in cui i suoi contenuti dispositivi siano ripresi dalle note impugnate con il ricorso introduttivo, è sufficiente osservare che queste si limitano ad affermare l&#8217;esigenza (puramente istruttoria) di produrre le certificazioni ISEE degli appartenenti al nucleo familiare degli assistiti, al fine di procedere alla determinazione finale della quota di compartecipazione: sì¬ che, anche da questo punto di vista, la suddetta delibera è scevra di immediata lesività  per la parte appellante.<br />
Quanto poi alla legittimità  della suindicata richiesta istruttoria, con particolare riferimento al perimetro soggettivo della stessa, non può non richiamarsi quanto condivisibilmente statuito da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2961 del 17 maggio 2018, nel senso che &#8220;la giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che gli enti erogatori possono legittimamente estendere l&#8217;ambito previsto dal d.lgs. n. 109/1998 ai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell&#8217;art. 433 c.c., precisando che tale estensione è finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse alle quali può potenzialmente attingere (v. il precedente di questa Sezione, 21 dicembre 2012, n. 6674, con la quale si è chiarito che gli enti erogatori possono legittimamente estendere l&#8217;ambito previsto dal d.lgs. n. 109/1998 ai familiari civilmente obbligati <em>ex</em> art. 433 cc., trattandosi di estensione finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse cui può potenzialmente attingere; con l&#8217;unica precisazione che disposizioni siffatte, ove introdotte, non autorizzano l&#8217;esercizio di azioni di rivalsa in luogo dell&#8217;assistito stante l&#8217;esplicito divieto previsto dall&#8217;art. 2, comma 6, del predetto decreto legislativo e che proprio l&#8217;esistenza di questo divieto conferma che i familiari civilmente obbligati possono essere considerati nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento della situazione economica della famiglia dell&#8217;assistito)&#8221;.<br />
In conclusione, appare corretta la declaratoria di inammissibilità  recata dalla sentenza appellata con riferimento alla delibera di Giunta -OMISSIS-/2012, in quanto il mancato riscontro alla richiesta istruttoria comunale ha impedito al Comune di indicare i termini della compartecipazione, solo all&#8217;esito di tale procedimento determinativo essendo possibile valutare l&#8217;adeguatezza del contributo comunale eventualmente previsto: resta quindi precluso anche l&#8217;esame dei motivi aggiunti, formulati avverso la delibera di Giunta -OMISSIS-/2012 e riproposti in appello.<br />
Con ulteriore motivo di appello, la parte appellante contesta anche la declaratoria di inammissibilità  dei motivi aggiunti proposti avverso la delibera consiliare n. -OMISSIS-, precisando che l&#8217;impugnazione si rivolgeva avverso l&#8217;art. 4 del regolamento, il quale stabiliva i criteri di selezione dei soggetti aventi diritto al beneficio economico (solo gli indigenti), prevedeva l&#8217;indiscriminato coinvolgimento di tutti i parenti tenuti agli alimenti e lasciava alla discrezionalità  dell&#8217;Assistente sociale la valutazione della situazione economica del richiedente e la redazione della proposta di sovvenzione.<br />
Deve premettersi, in particolare, che l&#8217;art. 4 della delibera consiliare n. 36 del 29 maggio 1992 prevede che &#8220;i benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all&#8217;accertamento &amp; dello stato di necessità  o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali dell&#8217;interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza che in rapporto ai soggetti di cui all&#8217;art. 433 del Codice Civile&#8221;.<br />
Deduce la parte appellante, quanto alla inammissibilità  dei motivi aggiunti, statuita dal T.A.R. in relazione al fatto che sarebbero stati prospettati motivi di illegittimità  del regolamento alla luce di una normativa susseguente, che non vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto all&#8217;erogazione del servizio se il Comune, invece di applicare le norme regolamentari illegittime, si fosse attivato per modificare il proprio regolamento ovvero l&#8217;avesse disapplicato.<br />
Essa deduce quindi che il giudice di primo grado avrebbe dovuto affermare la necessaria applicazione della normativa successiva, disapplicando tutte le previsioni regolamentari che prevedevano una contribuzione in misura fissa e indistinta, o peggio una definizione personalizzata in alcun modo collegata alla normativa ISEE, e statuire l&#8217;illegittimità  delle note impugnate assunte in sua attuazione, mentre esso non ha compiuto alcuna verifica di legittimità  del regolamento rispetto alla normativa statale (art. 25 l. n. 328/2000, artt. 1,2 e 3 d.lvo n. 109/1998, art. 6 dpcm 14.2.2001) e regionale (art. 8 l.r. n. 3/2008) vigente.<br />
Anche la suindicata declaratoria di inammissibilità , recata dalla sentenza appellata, deve essere confermata.<br />
Deve invero premettersi che la correlazione tra le note impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto dispositivo del citato regolamento, ai fini della verifica della effettiva ed attuale lesività  di quest&#8217;ultimo, deve essere apprezzata alla stregua del contenuto delle prime: laddove invero &#8211; e nella misura in cui &#8211; tale correlazione sia effettivamente riscontrabile, occorrerebbe verificare l&#8217;idoneità  del regolamento a legittimare le note impugnate, anche alla stregua, come correttamente osservato dalla parte appellante, del principio di prevalenza della normativa sopravvenuta, specialmente se di rango primario, ove contenente principi contrastanti con le originarie (ed, appunto, ormai superate) previsioni regolamentari.<br />
Tanto chiarito, poichè il contenuto dispositivo (asseritamente lesivo) delle note impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio si incentra sulla richiesta comunale di produzione delle certificazioni ISEE relative agli appartenenti al nucleo familiare degli assistiti, è rispetto a tale richiesta che deve essere verificata la legittimità  delle contestate previsioni regolamentari, laddove, all&#8217;art. 4, si prevede che &#8220;i benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all&#8217;accertamento, da parte del competente servizio comunale, dello stato di necessità  o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni assistenziali quotidiani dell&#8217;interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza che in rapporto ai soggetti di cui all&#8217;art. 433 del Codice Civile&#8221;.<br />
Tale disamina deve essere effettuata anche ai fini della valutazione della fondatezza delle censure formulate con l&#8217;atto di appello avverso il capo della sentenza appellata che ha respinto il primo motivo del ricorso principale, con il quale si denunciava la violazione della disciplina ISEE in quanto le note comunali coinvolgerebbero nella valutazione anche i parenti tenuti agli alimenti <em>ex</em> art. 433 c.c..<br />
Con tali censure, in particolare, la parte appellante deduce, in fatto, che giÃ  con nota del 27 ottobre 2008 essa dichiarava di fornire &#8220;adeguata documentazione attestante le attuali entrate dei miei -OMISSIS- e la documentazione ISEE relativa ai nuclei familiari dei parenti tenuti all&#8217;obbligo secondo l&#8217;art. 433 c.c.&#8221;.<br />
In diritto, invece, essa richiama la giurisprudenza secondo la quale &#8220;ai familiari civilmente obbligati anche esterni al nucleo familiare di appartenenza può essere richiesta la dichiarazione ISEE fermo restando che ciò non può essere fatto al fine di richiedere la diretta contribuzione al costo delle determinate prestazioni, che la stessa norma espressamente riferisce alla evidenziazione della situazione economica del solo assistito&#8221;: osserva sul punto la parte appellante che i doveri di solidarietà  ed assistenza in capo agli appartenenti al gruppo familiare del disabile grave inserito in ambiente residenziale non possono avere alcuna connotazione economica, per cui l&#8217;Amministrazione non dovrebbe pretendere l&#8217;inutile produzione documentale, ma coinvolgere il parente nel procedimento di presa in carico e verifica multidimensionale dell&#8217;assistito e predisposizione del progetto personalizzato, al fine di richiedere al parente stesso il soddisfacimento di quei bisogni assistenziali e relazionali dell&#8217;assistito che solo il nucleo familiare può assicurare.<br />
Lamenta quindi la parte appellante che il Comune, per contro, ha preteso la produzione reddituale di tutti i parenti <em>ex</em> art. 433 c.c. perchè, in applicazione dei propri illegittimi regolamenti, ha ritenuto di dover valutare non tanto i doveri di solidarietà  del nucleo familiare, ma la compartecipazione al costo degli stessi, in violazione della normativa ISEE.<br />
Allega ancora la parte appellante che l&#8217;art. 8 l.r. n. 3/2008, che accanto al rinvio alla normativa ISEE prevedeva quale criterio ulteriore che &#8220;partecipano i soggetti civilmente obbligati secondo la normativa vigente&#8221;, è stato superato dalla l.r. n. 3/2012, che ha affermato il rigoroso rispetto del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, eliminando ogni riferimento ai soggetti civilmente obbligati.<br />
I suindicati motivi di appello non sono meritevoli di accoglimento.<br />
La soluzione del quesito interpretativo sollevato dalla parte appellante può essere rinvenuta nell&#8217;orientamento manifestato da questa Sezione <em>in subiecta materia</em> (cfr., di recente, n. 5684 del 12 agosto), i cui lineamenti argomentativi possono essere senz&#8217;altro qui richiamati, nei termini che seguono, siccome concernenti una fattispecie analoga, da un punto di vista territoriale e temporale, a quella oggetto del presente giudizio:<br />
&#8220;La Regione Lombardia, con propria legge regionale (n. 3 del 2008), ha recepito il parametro ISEE quale criterio fondamentale per la determinazione della situazione economica di ciascun soggetto che chiede di accedere ai servizi in vista della sua partecipazione ai relativi costi.<br />
Il criterio generale di selezione mutuabile dalla disciplina di settore, applicabile <em>ratione temporis</em>, è, come sopra riportato, dato dall&#8217;indicatore della situazione economica equivalente, ossia un parametro basato su fattori reddituali e patrimoniali riferibili all&#8217;interessato e al suo nucleo familiare, come definito dall&#8217;art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 109, salvo che per i casi di cui alla previsione di cui all&#8217;articolo 3 comma 2 ter in cui viene in rilievo la situazione economica del solo assistito.<br />
8.2. A tal riguardo, ritiene il Collegio utile anticipare che, nel caso di specie, ed in base alla disciplina all&#8217;epoca vigente, fosse necessario valorizzare le informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza e non quella individuale.<br />
Pur nelle oscillazioni registratesi in giurisprudenza appare, invero, preferibile l&#8217;opzione ermeneutica a mente della quale si è, anche di recente, ritenuto che la portata derogatoria dell&#8217;art. 3, comma 2-ter, d.lgs. n. 130 del 2000, aggiunto all&#8217;art. 3 d.lgs. n. 109 del 1998, non potesse trovare attuazione in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne avrebbe dovuto perimetrare le relative condizioni applicative (cfr. CdS 546/2016 e, pìù di recente, CdS 2195/2019).<br />
In particolare, si è di recente rilevato che &#8220;il menzionato comma 2-ter presenta in realtà  tutti i caratteri della norma di mero indirizzo, laddove rimette espressamente al decreto governativo di attuazione non solo l&#8217;individuazione dei limiti di applicabilità  del d.lgs. n. 109 del 1998 alle prestazioni di natura assistenziale integrata, ma anche il perseguimento del duplice obiettivo di favorire la permanenza dell&#8217;assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, obiettivo che lo stesso legislatore mostra dunque di non aver voluto realizzare direttamente.<br />
D&#8217;altro canto, il riferimento della norma alla situazione economica del solo assistito si accompagna al contestuale richiamo alla necessità  di favorire la permanenza dell&#8217;assistito medesimo presso il nucleo familiare di origine, di modo che la realizzazione del primo risultato non può prescindere da quella del secondo, e viceversa, in una pìù ampia prospettiva di residualità  della prestazione resa in ambiente residenziale assistito.<br />
Detta prospettiva non può che trovare il suo assetto nella disciplina secondaria dei limiti applicativi del d.lgs. n. 109 del 1998, in mancanza della quale annettere immediata efficacia precettiva alla previsione che valorizza la situazione economica del solo assistito ai fini del concorso ai costi delle prestazioni significherebbe dare vita ad una disciplina incompleta ed incoerente: basti pensare che, in via di eccezione rispetto alla regola generale ricavabile dall&#8217;art. 3, l&#8217;apporto reddituale e patrimoniale proveniente dai congiunti dell&#8217;assistito verrebbe escluso ai fini della valutazione dei requisiti patrimoniali occorrenti per fruire di determinate prestazioni, senza che al contempo il nucleo familiare recuperi quella centralità , sotto il profilo dell&#8217;accoglienza dell&#8217;anziano presso di sè, che costituisce l&#8217;altro fulcro della logica di redistribuzione degli oneri assistenziali introdotta dalla legge n. 130 del 2000&#8221;. Inoltre, l&#8217;art. 3,comma 2-ter, richiede che il decreto attuativo del Governo sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali, <em>ex</em> art. 8 d.lgs. n. 281 del 1997; anche tale previsione è sintomatica della non immediata precettività  della disposizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 564), che, ove fosse interpretata come auto-esecutiva, pur in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, soprattutto, dell&#8217;intesa ad esso accessiva, finirebbe per ledere le prerogative costituzionalmente riconosciute a Regioni ed autonomie locali, tanto pìù dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e del nuovo complessivo assetto dei rapporti fra i diversi livelli di governo, improntato al principio della leale collaborazione (di cui l&#8217;intesa costituisce espressione, operando quale condizione di efficacia del decreto attuativo nei confronti degli enti riuniti nella Conferenza unificata (tra le altre, Corte Cost., 8 giugno 2005, n. 222 e 1° ottobre 2003, n. 303).<br />
8.3. Nè è possibile, per i profili qui in rilievo, fare applicazione dei principi affermati da questa Sezione nella sentenza n. 46 del 10.1.2017, che valorizza la situazione economica del solo assistito e non quella della famiglia in applicazione della previsione normativa di cui all&#8217;art. 8, comma 2, lettera (h) della L.R. n. 3 del 2008, siccome in vigore solo a decorrere dal 14.3.2012 e, dunque, in epoca successiva al provvedimento impugnato. Resta, in ogni caso, esclusa, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 109 del 1998, la rivalsa in forza del disposto di cui all&#8217;art. 438 c.c., da parte dell&#8217;ente erogatore, a carico dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata (C. St. 5355/2013 e 6674/2012).<br />
8.4. In definitiva, l&#8217;ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l&#8217;accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie.<br />
(&amp;)<br />
9.1. Nel caso di specie, ed in mancanza di allegazioni di ulteriori ed integrativi criteri approvati dalla Regione Lombardia, l&#8217;ISEE resta, dunque, l&#8217;indefettibile strumento di calcolo della capacità  contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall&#8217;ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva.<br />
E ciò vieppìù in considerazione della strumentalità  del servizio <em>de quo</em> rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile secondo i principi pìù volte affermati dalla Consulta (cfr. fra le altre, le sentenze C. Cost. nn. 80/2010 e n. 275/2016 ) e che trovano diretta copertura negli artt. 32,38 e 53 della Costituzione e dell&#8217;art. 3 e 28 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità  (ratificata con legge n. 18 del 3.3.2009) che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.<br />
10. Di contro, è di tutta evidenza come si ponga in contrasto con la disciplina di riferimento sopra richiamata, statale e regionale, l&#8217;opzione &#8211; impropriamente privilegiata dal Comune appellato &#8211; di una contribuzione totalmente svincolata dal parametro vincolante dell&#8217;indicatore ISEE, come sopra ricostruito&#8221;.<br />
Deve solo aggiungersi, anche alla luce del precedente appena citato, che se, da un lato, il richiamato indirizzo interpretativo non può che concorrere alla delimitazione funzionale della richiesta istruttoria comunale, nel senso di orientare l&#8217;acquisizione delle certificazioni ISEE all&#8217;esclusivo raggiungimento della rappresentata (e legittima, <em>ratione temporis</em>, per quanto detto) finalità  di valutazione integrata della situazione economica dell&#8217;assistito e dei suoi congiunti, dall&#8217;altro lato, non potrebbe paventarsi alcun riferimento da parte del Comune a criteri derogatori da quelli imperniati sulla normativa in tema di ISEE, atteso che, circoscrivendo la sua richiesta istruttoria alla relativa certificazione, esso ha ritenuto di adeguare, sul piano applicativo, la sua risalente normativa regolamentare alle disposizioni sopravvenute (che appunto all&#8217;ISEE, ai fini della determinazione della partecipazione ai costi della degenza, fanno esclusivo riferimento, come posto in risalto dalla giurisprudenza appena richiamata; si veda altresì¬, negli stessi termini, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2961 del 17 maggio 2018: &#8220;gli enti erogatori possono legittimamente estendere l&#8217;ambito previsto dal D.Lgs. n. 109 del 1998 ai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell&#8217;art. 433 c.c., precisando che tale estensione è finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte le risorse alle quali può potenzialmente attingere&#8221;, nonchè Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5843 del 23 agosto 2019).<br />
Delineate nei termini che precedono le coordinate ermeneutiche atte ad orientare l&#8217;interprete nella materia <em>de qua</em>, non può invero non rilevarsi che la stessa Amministrazione, allorchè ha fatto riferimento, con le note impugnate, alla certificazione ISEE ai fini dell&#8217;accertamento dei presupposti e della misura della compartecipazione, ha mostrato di ritenere superate le citate disposizioni regolamentari, laddove evocano criteri diversi da quelli correlati, appunto, alla normativa in tema di ISEE: ciò che induce a non condividere la tesi attorea, secondo cui il Comune appellato avrebbe persistito nell&#8217;applicazione di normative (regolamentari) contrastanti con la suindicata disciplina.<br />
Resta quindi confermata la statuizione di inammissibilità  dei motivi aggiunti proposti avverso il citato Regolamento, non risultando che l&#8217;Amministrazione, adottando le note impugnate, abbia inteso attingere ad essi ai fini applicativi di criteri estranei a quelli contemplati dalla normativa in tema di certificazione ISEE: a tale criterio operativo, quindi, dovrà  coerentemente uniformarsi il Comune appellato, nell&#8217;esame conclusivo dell&#8217;istanza di compartecipazione presentata dalla parte appellante (laddove questa ritenga di riscontrare la suindicata richiesta istruttoria comunale, al fine di rimuovere l&#8217;arresto procedimentale da questa determinato).<br />
L&#8217;appello, in conclusione e con le precisazioni da ultimo formulate, deve essere respinto.<br />
La peculiarità  dell&#8217;oggetto della controversia, e la non perfetta uniformità  degli indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese del giudizio di appello compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-1-2020-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2020 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2019 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-1-12-2019-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-1-12-2019-n-264/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2019 n.264</a></p>
<p>Aldo Carosi, Presidente, Augusto Antonio Barbera, Redattore; (Ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri iscritti al n. 83 del registro ricorsi 2018 e al n. 34 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 e n. 19, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019) La disciplina degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-1-12-2019-n-264/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2019 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-1-12-2019-n-264/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2019 n.264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Carosi, Presidente, Augusto Antonio Barbera, Redattore;  (Ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri iscritti al n. 83 del registro ricorsi 2018 e al n. 34 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 e n. 19, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
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<p>La disciplina degli interventi edilizi in zona sismica è riconducibile all&#8217;ambito materiale del «governo del territorio», nonchè a quello relativo alla «protezione civile» per i profili concernenti la tutela dell&#8217;incolumità  pubblica: in entrambe le materie, di potestà  legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; interventi edilizi in zona sismica &#8211; art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 &#8211; contrasto con l&#8217;art. 117, terzo comma della Costituzione nelle materie di legislazione concorrente della «protezione civile» e del «governo del territorio» &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; va dichiarata.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La disciplina degli interventi edilizi in zona sismica è riconducibile all&#8217;ambito materiale del «governo del territorio», nonchè a quello relativo alla «protezione civile» per i profili concernenti la tutela dell&#8217;incolumità  pubblica: in entrambe le materie, di potestà  legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali.</em><br /> <em>A tale riguardo, assumono la valenza di principio fondamentale nelle cennate materie le disposizioni contenute nel t.u. edilizia che prevedono determinati adempimenti procedurali, ove questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico.</em><br /> <em>Fra tali disposizioni, assume primario rilievo il disposto dei parametri dell&#8217;art. 93, comma 1, del t.u. edilizia &#8211; in forza del quale «nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell&#8217;appaltatore» &#8211; e dell&#8217;art. 94, comma 1, t.u. edilizia, a mente del quale nelle località  sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità , «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione»: tali previsioni costituiscono espressione evidente dell&#8217;intento unificatore che informa la legislazione statale, in tal senso orientata alla tutela dell&#8217;incolumità  pubblica, che non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell&#8217;art. 6 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l&#8217;esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) laddove, sottraendo all&#8217;autorizzazione preventiva alcune parti progettuali degli interventi edilizi, contrasta con i richiamati principi fondamentali.</em><br /> <em>Va altresì dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), e dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 3-7 dicembre 2018 e il 27 febbraio-5 marzo 2019, rispettivamente depositati in cancelleria il 5 dicembre 2018 ed il 5 marzo 2019, iscritti al n. 83 del registro ricorsi 2018 e al n. 34 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 e n. 19, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Domenico Gullo, Gianclaudio Festa, Franceschina Talarico e Massimiliano Manna per la Regione Calabria.<br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;Con ricorso depositato il 5 dicembre 2018 (r.r. n. 83 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), per contrasto con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br /> Con tale disposizione, la Regione Calabria &#8211; nel modificare il sistema di vigilanza sulle costruzioni realizzate in zone sismiche, mediante la riscrittura del previgente art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l&#8217;esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) &#8211; ha stabilito &#8211; aggiungendo, in particolare, il comma 3-ter, lettera h), all&#8217;art. 6 indicato &#8211; che le verifiche spettanti al competente settore tecnico regionale ai fini del rilascio dell&#8217;atto autorizzativo o di diniego ai sensi della normativa sismica, aventi ad oggetto la regolarità  formale del progetto esecutivo e la conformità  dello stesso alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, non devono riguardare «la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto».<br /> 1.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva anzitutto che la disciplina delle costruzioni in zona sismica, contenendo previsioni volte a tutelare la pubblica incolumità , è riconducibile alle materie del «governo del territorio» e della «protezione civile», entrambe soggette a competenza legislativa concorrente.<br /> Ciù² posto, rileva che la riduzione dell&#8217;ambito delle verifiche preventive spettanti alla Regione in fase di valutazione dei progetti determina, di fatto, la sottrazione di alcuni interventi edilizi in zona sismica dal controllo preventivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; d&#8217;ora in avanti: t.u. edilizia), le cui previsioni relative alle zone sismiche costituiscono espressione di principi fondamentali nelle ricordate materie.<br /> 1.2.- Più¹ specificamente, il ricorrente richiama: l&#8217;art. 65, comma 1, t.u. edilizia, ove è stabilito che «le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio», nonchè le eventuali «varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere», devono essere «denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale»; l&#8217;art. 93, comma 1, t.u. edilizia, secondo cui «nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell&#8217;appaltatore»; ed infine l&#8217;art. 94, comma 1, t.u. edilizia, a mente del quale nelle località  sismiche «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione».<br /> 1.3.- Nel sottrarre alcuni interventi all&#8217;applicazione di tali previsioni, pertanto, la disposizione impugnata si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia; di qui il denunziato vizio di illegittimità .<br /> 2.- In data 8 gennaio 2019 si è costituita in giudizio la Regione Calabria, eccependo l&#8217;inammissibilità  del ricorso, in ragione della non corrispondenza dei motivi formulati con il contenuto della relazione dipartimentale sottesa alla deliberazione ad impugnare da parte del Consiglio dei ministri.<br /> Nel merito la Regione ha poi dedotto l&#8217;infondatezza della questione, osservando che le modifiche apportate dalla disposizione impugnata alla disciplina previgente erano esclusivamente volte all&#8217;armonizzazione di quest&#8217;ultima con le previsioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»; d&#8217;ora in poi: NTC 2018), in particolare laddove escludevano la necessità  di svolgere un&#8217;istruttoria per gli elementi dell&#8217;intervento edilizio che non devono essere contemplati nei modelli di calcoli sismici.<br /> 3.- Con successivo ricorso depositato il 5 marzo 2019 (r.r. n. 34 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018), sempre per contrasto con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br /> Con tale disposizione, la Regione è intervenuta sull&#8217;art. 6 della legge reg. Calabria n. 37 del 2015, giù  modificato dall&#8217;art. 7 della legge reg. Calabria n. 37 del 2018, oggetto del precedente ricorso, aggiungendovi, nella lettera b) del comma 3-ter, il periodo «in conformità  a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all&#8217;art. 52 del d.P.R. 380/2001».<br /> 3.1.- Tale aggiunta, ad avviso del ricorrente, non consente di ritenere superate le questioni di legittimità  costituzionale giù  sollevate, configurandosi come un semplice richiamo alla normativa statale, privo di effetti sul contenuto sostanziale della disposizione originaria.<br /> Le richiamate NTC 2018, infatti, non avallerebbero alcuna distinzione tra opere strutturali o non strutturali ai fini delle verifiche di conformità  alla normativa antisismica, ed anzi continuerebbero a prevedere &#8211; in via generale &#8211; un controllo preventivo su tutte le progettazioni, comprese quelle degli impianti. In particolare, il paragrafo 7.2.3 di dette norme, contenente i criteri di progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi costruttivi non strutturali, definisce questi ultimi come quelli che «pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell&#8217;incolumità  delle persone», con conseguente necessità  che anch&#8217;essi siano assoggettati alle prescritte verifiche in sede di rilascio dell&#8217;autorizzazione sismica, in senso opposto a quanto previsto dalla disposizione impugnata.<br /> 4.- Il 12 aprile 2019 si è costituita la Regione Calabria, eccependo anzitutto l&#8217;inammissibilità  della questione, poichè nelle conclusioni del ricorso viene indicata una disposizione &#8211; l&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge reg. Calabria n. 37 del 2018 -diversa da quella oggetto di impugnazione.<br /> 4.1.- Quanto al merito della questione, la Regione ha poi evidenziato che la modifica effettuata dalla norma impugnata aveva unicamente la finalità  di armonizzare aspetti di dettaglio della complessiva disciplina urbanistica vigente nel territorio, senza introdurre alcuna deroga alle disposizioni del t.u. edilizia invocate dal ricorrente.<br /> In particolare, ha sostenuto che, in relazione alle opere strutturali in zone sismiche, le NTC 2018 si limitano a dettare prescrizioni di tipo autorizzatorio in capo alla pubblica amministrazione per quanto riguarda il rispetto dei criteri antisismici nella progettazione e realizzazione di opere strutturali; nessun riferimento, invece, le stesse conterrebbero in relazione agli elementi non strutturali ed agli impianti, rispetto ai quali l&#8217;intervento normativo mirava ad un obiettivo di semplificazione.<br /> Tale obiettivo, del resto, caratterizzava anche il processo di modifica della disciplina statale attualmente in corso, evincibile dal contenuto dello schema di decreto-legge all&#8217;esame del Governo, nel quale era prevista una modifica del t.u. edilizia con sottrazione di alcuni interventi edilizi &#8220;minori&#8221; da ogni forma di verifica preventiva.<br /> 5.- In prossimità  dell&#8217;udienza le parti hanno depositato memorie illustrative.<br /> 5.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria unica in relazione ad entrambi i ricorsi, ribadendo le proprie argomentazioni in ordine alla prospettata illegittimità  delle disposizioni impugnate.<br /> 5.2.- La Regione Calabria ha argomentato in relazione al solo ricorso r.r. n. 83 del 2018, ribadendo la propria eccezione di inammissibilità  e rilevando altresì che, a seguito dell&#8217;entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, è stato aggiunto al t.u. edilizia l&#8217;art. 94-bis, che operava una distinzione fra interventi edilizi in ragione dell&#8217;idoneità  degli stessi ad arrecare nocumento alla pubblica incolumità , con effetto anche sul regime delle verifiche preventive in ambito sismico.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con ricorso depositato il 5 dicembre 2018 (r.r. n. 83 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37).<br /> La norma oggetto di censura, modificando il comma 3 dell&#8217;art. 6 della legge Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l&#8217;esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), incide sulla disciplina della vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, che prescrive l&#8217;effettuazione, da parte del competente servizio tecnico regionale, di verifiche preventive sulla regolarità  formale degli interventi edilizi e sulla conformità  degli stessi alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, ai fini del rilascio dell&#8217;atto autorizzativo o di diniego ai sensi della normativa sismica; intervenendo su detta previsione, la norma impugnata prescrive che tali verifiche non debbano riguardare «la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto».<br /> Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che tale esenzione si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, ed in particolare con gli artt. 65, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, d&#8217;ora in avanti: t.u. edilizia), che impongono verifiche preventive sull&#8217;intero territorio nazionale in relazione agli interventi edilizi da realizzare in località  sismiche; denunzia, pertanto, un contrasto della norma impugnata con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente della «protezione civile» e del «governo del territorio».<br /> 2.- Con successivo ricorso depositato il 5 marzo 2019 (r.r. n. 34 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi impugnato l&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018).<br /> Con tale disposizione, il legislatore calabrese, modificando l&#8217;art. 6, comma 3-ter, lettera b) della legge reg. Calabria n. 37 del 2015, ha inciso la disposizione oggetto del precedente ricorso, aggiungendovi il periodo «in conformità  a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all&#8217;art. 52 del d.P.R. 380/2001».<br /> Ad avviso del ricorrente, detta modifica non consente di superare il dubbio di costituzionalità  giù  formulato, configurandosi come un semplice richiamo alla normativa statale, privo di effetti sul contenuto sostanziale della disposizione originaria.<br /> 3.- In entrambi i ricorsi si è costituita la Regione Calabria, concludendo per l&#8217;inammissibilità  delle questioni e comunque per la loro infondatezza nel merito.<br /> 4.- I due ricorsi sollevano un&#8217;identica questione, sicchè i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un&#8217;unica sentenza.<br /> 5.- In via preliminare, va anzitutto rilevata l&#8217;infondatezza delle eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla Regione Calabria in relazione ad entrambi i ricorsi.<br /> Nel primo giudizio, la Regione ha infatti eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione per «non corrispondenza dei motivi, come formulati, con la relazione dipartimentale sottesa alla delibera del Consiglio dei ministri»; nel secondo, invece, per «erronea indicazione della disposizione normativa censurata» nelle conclusioni del ricorso.<br /> 5.1.- Quanto alla prima eccezione, va osservato che la relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri fa rinvio, contiene un&#8217;analitica indicazione dei profili di contrasto fra la norma censurata e le leggi statali invocati dal Governo quali parametri interposti, in termini del tutto corrispondenti al contenuto del ricorso.<br /> 5.2.- Quanto alla seconda eccezione, poi, l&#8217;indicazione, nelle conclusioni del ricorso, della disposizione impugnata nel primo ricorso &#8211; l&#8217;art. 7, comma 1, lettera b) della legge reg. Calabria n. 37 del 2018 &#8211; anzichè di quella oggetto del nuovo dubbio di costituzionalità  &#8211; l&#8217;art. 2, comma 1, lettera c) della legge reg. Calabria n. 53 del 2018 &#8211; riconducibile ad un errore materiale e non incide sul thema decidendum, per la cui individuazione occorre far riferimento alla motivazione dell&#8217;atto di promovimento (ex plurimis, sentenza n. 97 del 2019), in effetti interamente calibrata sul secondo intervento normativo della Regione Calabria.<br /> 6.- Ciù² posto, le questioni sono fondate nei termini che verranno precisati.<br /> 6.1.- Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 246 del 2019; si vedano anche le sentenze n. 60 del 2017, n. 167 del 2014 e n. 300 del 2013), la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica è riconducibile all&#8217;ambito materiale del «governo del territorio», nonchè a quello relativo alla «protezione civile» per i profili concernenti la tutela dell&#8217;incolumità  pubblica.<br /> In entrambe le materie, di potestà  legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali.<br /> 6.2.- A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che assumano la valenza di principio fondamentale nelle cennate materie le disposizioni contenute nel t.u. edilizia che prevedono determinati adempimenti procedurali, ove questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico (ex multis, sentenze n. 232 e n. 60 del 2017, n. 282 del 2016 e n. 300 del 2013).<br /> Fra tali disposizioni, assume primario rilievo il disposto dei parametri evidenziati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed in particolare dell&#8217;art. 93, comma 1, del t.u. edilizia &#8211; in forza del quale «nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell&#8217;appaltatore» &#8211; e dell&#8217;art. 94, comma 1, t.u. edilizia, a mente del quale nelle località  sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità , «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione».<br /> Tali previsioni costituiscono espressione evidente, alla pari degli altri parametri interposti indicati dal ricorrente, dell&#8217;intento unificatore che informa la legislazione statale, in tal senso orientata alla tutela dell&#8217;incolumità  pubblica, che «non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali» (sentenze n. 232 del 2017 e n. 272 del 2016).<br /> Pertanto le norme impugnate si pongono in contrasto con i richiamati principi fondamentali laddove sottraggono all&#8217;autorizzazione preventiva alcune parti progettuali degli interventi edilizi.<br /> 6.3.- Del resto, questa Corte ha giù  avuto modo di dichiarare costituzionalmente illegittime analoghe disposizioni emanate da altre Regioni, caratterizzate dal sottrarre ad ogni forma di vigilanza preventiva alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche, non tipizzati dalla legislazione statale di riferimento (così le giù  citate sentenze n. 232 e n. 60 del 2017, nonchè la sentenza n. 272 del 2016).<br /> In tali occasioni, la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che, come nella presente fattispecie, la norma regionale avesse esentato dalla previa autorizzazione sismica le sole opere &#8220;minori&#8221;; e tanto sia perchè tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente «sono ricompresi nell&#8217;ampio e trasversale concetto di opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità  utilizzato dalla normativa statale (artt. 83 e 94 del t.u. edilizia) con riguardo alle zone dichiarate sismiche, e ricadono quindi nell&#8217;ambito di applicazione dello stesso art. 94», sia perchè l&#8217;autorizzazione preventiva costituisce «uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell&#8217;incolumità  pubblica indubbiamente più¹ forte e capillare» e perciù² «riveste una posizione &#8220;fondante&#8221; del settore dell&#8217;ordinamento al quale pertiene, attesa la rilevanza del bene protetto» (sentenza n. 232 del 2017).<br /> 6.4.- Nè, infine, assume alcun rilievo ai fini del ravvisato contrasto il contenuto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»; d&#8217;ora in avanti: NTC 2018), cui il legislatore calabrese ha ricondotto la propria scelta di sottrarre alcuni interventi dalle verifiche preventive di conformità  sismica.<br /> In tal senso &#8211; e premesso che, per vero, la Regione Calabria non ha neppure indicato le previsioni che supporterebbero tale assunto &#8211; va osservato che le NTC 2018, al paragrafo 7.2, contengono una distinta previsione della «progettazione dei sistemi strutturali» (paragrafo 7.2.2) e della «progettazione di elementi costruttivi non strutturali» (paragrafo 7.2.3), definendo questi ultimi come elementi «con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale» ovvero «che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell&#8217;incolumità  delle persone».<br /> Le NTC 2018, pertanto, mantengono quale elemento distintivo fra le categorie di interventi edilizi quello dell&#8217;idoneità  degli stessi ad arrecare pericolo per l&#8217;incolumità  delle persone, ovvero un criterio affatto diverso da quello preso in considerazione dal legislatore regionale.<br /> Infatti le stesse norme, al paragrafo 7.3.6, specificano che «la capacità  degli elementi non strutturali, compresi gli eventuali elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura principale, deve essere maggiore della domanda sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite da considerare» e che «le verifiche degli elementi non strutturali si effettuano in termini di funzionamento e stabilità », in termini che non delineano alcuna attenuazione delle necessarie cautele in ambito sismico.<br /> 7.- Le superiori considerazioni non mutano anche alla luce delle modifiche intervenute, successivamente alla proposizione dei ricorsi, sulla disciplina statale degli interventi edilizi in zone sismiche, per effetto dell&#8217;entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55.<br /> 7.1.- Tale decreto, coerentemente con le finalità  di semplificazione dei procedimenti amministrativi in ambito edilizio, che ne connotano il complessivo contenuto, ha, fra l&#8217;altro, introdotto l&#8217;art. 94-bis del t.u. edilizia, rubricato «Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche».<br /> Detta norma distingue fra diverse categorie di interventi edilizi, sulla base del fatto che gli stessi siano «rilevanti», «di minore rilevanza» o «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità ; a tale distinzione la norma fa poi corrispondere una diversa disciplina del relativo procedimento autorizzatorio, che, in particolare, esenta dall&#8217;autorizzazione preventiva gli interventi «di minore rilevanza» o «privi di rilevanza».<br /> 7.2.- Per l&#8217;individuazione specifica delle diverse tipologie di intervento, la norma statale rimanda alla definizione di linee-guida con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificando che, nelle more, le Regioni potranno «confermare le disposizioni vigenti», salva la necessità  di adottare, una volta emanate le linee-guida, «specifiche elencazioni di adeguamento».<br /> Allo stato, le linee-guida non sono ancora state definite; peraltro, coerentemente con la previsione della legge statale, l&#8217;art. 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2019, n. 37, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l&#8217;esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)», ha «demandato al dipartimento regionale competente il compito di predisporre le specifiche elencazioni» degli interventi edilizi riconducibili alle diverse categorie di interventi, disponendo altresì per il successivo adeguamento delle stesse a quelle definite con decreto ministeriale.<br /> 7.3.- Ad avviso della Regione, siffatto mutamento del quadro normativo statale di riferimento determinerebbe il sostanziale venir meno del contrasto denunciato dal ricorrente; i principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato, sarebbero infatti oggi allineati alle disposizioni impugnate, risultando anch&#8217;essi orientati alla semplificazione dell&#8217;azione amministrativa nell&#8217;ambito dell&#8217;edilizia in zone sismiche per gli interventi di minore impatto.<br /> Osserva invece la Corte &#8211; così come ribadito dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; che, a prescindere da ogni considerazione sul possibile rilievo di mutamenti sopravvenuti del parametro interposto, la modifica della legge statale mantiene invariati i profili di disallineamento giù  rappresentati rispetto alle leggi regionali impugnate.<br /> 7.4.- Va infatti rilevato che non vi è alcuna coincidenza fra il criterio di differenziazione degli interventi adottato dal legislatore statale, che si fonda sull&#8217;idoneità  degli stessi ad arrecare nocumento all&#8217;incolumità  pubblica, e quello adottato dal legislatore regionale, basato sull&#8217;incidenza del progetto sugli elementi strutturali della costruzione.<br /> Del resto, che si tratti di discipline non sovrapponibili è reso evidente dalla stessa rubrica dell&#8217;art. 94-bis del t.u. edilizia, ove si evidenzia che esso è riferito ai soli interventi strutturali; le disposizioni impugnate, invece, intendono sottrarre alle verifiche preventive in ambito sismico gli interventi non strutturali (ovvero, fra gli altri, e come prima rilevato, quelli relativi agli impianti che non presentano interazioni con la struttura degli edifici) e perciù² una categoria di interventi estranea in radice al campo di applicazione della novella legislativa.<br /> 7.5.- Dev&#8217;essere, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge reg. Calabria n. 37 del 2018 &#8211; limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell&#8217;art. 6 della legge reg. Calabria n. 37 del 2015, &#8211; e dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Calabria n. 53 del 2018.<br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi;<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell&#8217;art. 6 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l&#8217;esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica);<br /> 2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018).</div>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quinta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-22-10-2015-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-quinta-sezione-sentenza-22-10-2015-n-264/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Quinta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.264</a></p>
<p>C- 264/14. Pres. T. von Danwitz, Rel. A. Rosas Bitcoin esenti dal versamento dell&#8217;IVA 1. Imposte e tasse &#8211; IVA &#8211;&#160;Operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale &#8211; Prestazioni di servizio a titolo oneroso &#8211; COnfigurabilità 2. Imposte e tasse &#8211; IVA &#8211;&#160;Operazioni di cambio della valuta</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C- 264/14. Pres.  T. von Danwitz, Rel.  A. Rosas</span></p>
<hr />
<p>Bitcoin esenti dal versamento dell&#8217;IVA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Imposte e tasse &#8211; IVA &#8211;&nbsp;Operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale &#8211; Prestazioni di servizio a titolo oneroso &#8211; COnfigurabilità</p>
<p>2. Imposte e tasse &#8211; IVA &#8211;&nbsp;Operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale&nbsp;– Esenzione</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.</p>
<p>2. L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)<br />
22 ottobre 2015 (*)<br />
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) – Servizi a titolo oneroso – Operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale – Esenzione»<br />
Nella causa C 264/14,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), con decisione del 27 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2014, nel procedimento<br />
Skatteverket<br />
contro<br />
David Hedqvist,<br />
LA CORTE (Quinta Sezione),<br />
composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas (relatore), E. Juhász e C. Vajda, giudici,<br />
avvocato generale: J. Kokott<br />
cancelliere: C. Strömholm, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2015,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per lo Skatteverket, da M. Loeb, in qualità di consigliere giuridico;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per D. Hedqvist, da A. Erasmie, advokat, e F. Berndt, jur. kand.;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo svedese, da A. Falk e E. Karlsson, in qualità di agenti;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo estone, da K. Kraavi-Käerdi, in qualità di agente;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios, M. Owsiany-Hornung, K. Simonsson e J. Enegren, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2015,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).<br />
2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra lo Skatteverket (amministrazione finanziaria svedese) e il sig. Hedqvist, relativa al parere preliminare dato dalla commissione tributaria (Skatterättsnämnden) quanto all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto delle operazioni di cambio della valuta virtuale «bitcoin» in una valuta tradizionale o viceversa, che il sig. Hedqvist intende effettuare con la mediazione di una società.<br />
&nbsp;Contesto normativo<br />
&nbsp;Diritto dell’Unione<br />
3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A termini dell’articolo 2 della direttiva IVA:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;<br />
(…)<br />
c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;<br />
(…)».<br />
4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 14, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:<br />
«Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».<br />
5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva così recita:<br />
«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».<br />
6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 135 della direttiva IVA così recita:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:<br />
(…)<br />
d) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;<br />
e) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;<br />
f) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2;<br />
(…)».<br />
&nbsp;Il diritto svedese<br />
7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La legge (1994:200), relativa all’imposta sul valore aggiunto [mervärdesskattelagen (1994:200); in prosieguo: la «legge sull’IVA»], prevede, al capo 1, articolo 1, che l’IVA viene versata allo Stato per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi soggette all’imposta, effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.<br />
8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del capo 3 di questa legge sono esenti da IVA le operazioni relative a banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione degli oggetti da collezione, ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici.<br />
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nello stesso capo 3, l’articolo 9 prevede l’esenzione delle prestazioni di servizi bancari e di finanziamento nonché le operazioni di cambio di beni mobili e le operazioni analoghe. I servizi bancari e di finanziamento non comprendono l’attività notarile, i servizi di riscossione di fatture e i servizi amministrativi relativi al factoring o la locazione delle cassette di sicurezza.<br />
&nbsp;Fatti e questioni pregiudiziali<br />
10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il sig. Hedqvist intende effettuare, con la mediazione di una società, servizi consistenti nel cambio di valute tradizionali nella valuta virtuale «bitcoin» e viceversa.<br />
11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dalla decisione di rinvio risulta che la valuta virtuale «bitcoin» è utilizzata principalmente per pagamenti tra privati via internet nonché in taluni negozi online che accettano detta valuta. Questa valuta virtuale non ha un unico emittente ma viene creata direttamente in una rete tramite uno speciale algoritmo. Il sistema della valuta virtuale «bitcoin» consente la detenzione e la cessione anonime di valori in «bitcoin» all’interno della rete da parte di utenti che hanno indirizzi «bitcoin». Un indirizzo «bitcoin» potrebbe essere comparato a un numero di conto corrente bancario.<br />
12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Richiamando una relazione del 2012 della Banca centrale europea sulle valute virtuali, il giudice del rinvio indica che una valuta virtuale può essere definita come un tipo di moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e utilizzata ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale. La valuta virtuale «bitcoin» fa parte delle valute virtuali «a flusso bidirezionale», che gli utenti possono acquistare e vendere in base ai tassi di cambio. Tali valute virtuali sono simili ad ogni altra valuta convertibile per quanto riguarda il loro uso nel mondo reale. Esse consentono l’acquisto di beni e servizi sia reali che virtuali. Le valute virtuali sono diverse dalla moneta elettronica, come definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, pag. 7), in quanto, a differenza da tale moneta, nel caso delle valute virtuali i fondi non sono espressi nell’unità di calcolo tradizionale, ad esempio in euro, ma nell’unità di calcolo virtuale, ad esempio il «bitcoin».<br />
13 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio indica che le operazioni che il sig. Hedqvist intende realizzare saranno effettuate per via elettronica, mediante il sito internet della sua società. Tale società acquisterà unità della valuta virtuale «bitcoin» direttamente da privati e società o da una piattaforma di cambio internazionale. Tali unità saranno poi vendute da detta società su detta piattaforma di cambio o saranno depositate in uno spazio di archiviazione. La società del sig. Hedqvist venderà dette unità anche a privati e società che effettuano ordini sul suo sito internet. Nell’ipotesi in cui il cliente abbia accettato il prezzo in corone svedesi proposto dalla società del sig. Hedqvist e il pagamento sia stato ricevuto, le unità della valuta virtuale «bitcoin» vendute saranno inviate automaticamente all’indirizzo «bitcoin» dichiarato. Le unità della valuta virtuale «bitcoin» vendute da tale società saranno quelle che la società acquisterà direttamente dalla piattaforma di cambio dopo che il cliente avrà effettuato un ordine o quelle che la società avrà già a disposizione. Il prezzo proposto dalla società ai clienti sarà determinato in funzione del prezzo attuale di una particolare piattaforma di cambio con l’aggiunta di una determinata percentuale di ricarico. La differenza tra il prezzo di acquisto della società e il prezzo di vendita costituirà il guadagno della società del sig. Hedqvist. La società non fatturerà altre spese.<br />
14 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le operazioni che il sig. Hedqvist intende effettuare si limiterebbero pertanto all’acquisto e alla vendita di unità della valuta virtuale «bitcoin» in cambio di valute tradizionali quali la corona svedese, o viceversa. Dalla decisione di rinvio non risulta che esse verterebbero su pagamenti in «bitcoin».<br />
15 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Prima di iniziare ad avviare tali operazioni, il sig. Hedqvist richiedeva un parere preliminare alla commissione tributaria svedese per sapere se doveva essere versata l’IVA all’acquisto e alla vendita della valuta virtuale «bitcoin».<br />
16 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In un parere del 14 ottobre 2013, detta commissione statuiva, sul fondamento della sentenza First National Bank of Chicago (C 172/96, EU:C:1998:354), che il sig. Hedqvist avrebbe prestato un servizio di cambio a titolo oneroso. Essa dichiarava che, tuttavia, tale servizio di cambio sarebbe ricaduto nell’esenzione prevista dal capo 3, articolo 9, della legge sull’IVA.<br />
17 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo la commissione tributaria, la valuta virtuale «bitcoin» è un mezzo di pagamento utilizzato in maniera corrispondente a mezzi legali di pagamento. Peraltro, l’espressione mezzi di pagamento con «valore liberatorio» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA sarebbe utilizzata per circoscrivere l’ambito dell’esenzione relativa alle banconote e alle monete. Ne deriverebbe che la disposizione dovrebbe essere letta nel senso che è riferita solo alle banconote e alle monete, ma non alla valuta. Tale interpretazione sarebbe altresì coerente con lo scopo dell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), della direttiva IVA, vale a dire quello di evitare le difficoltà che deriverebbero dall’assoggettamento dei servizi finanziari all’IVA.<br />
18 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lo Skatteverket ha proposto ricorso contro la decisione della commissione tributaria dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa), facendo valere che il servizio di cui alla domanda del sig. Hedqvist non ricade nell’esenzione prevista dal capo 3, articolo 9, della legge sull’IVA.<br />
19 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il sig. Hedqvist, da parte sua, sostiene che il ricorso proposto dallo Skatteverket debba essere respinto e che il parere preliminare della commissione tributaria debba essere confermato.<br />
20 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo il giudice del rinvio, dalla sentenza First National Bank of Chicago (C 172/96, EU:C:1998:354) potrebbe dedursi che le operazioni di cambio di una valuta virtuale contro una valuta tradizionale, e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine tra il prezzo di acquisto versato dall’operatore e il prezzo di vendita praticato dallo stesso, costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso. In tal caso, si porrebbe la questione se tali operazioni ricadano in una delle esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA per i servizi finanziari, più precisamente quelle di cui alle lettere da d) a f) di tale disposizione.<br />
21 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nutrendo dubbi quanto alla questione se una di tali esenzioni sia applicabile a tali operazioni, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le operazioni indicate come cambio di valuta virtuale contro valuta tradizionale e viceversa, effettuato dietro un corrispettivo che il fornitore della prestazione integra all’atto della determinazione dei tassi di cambio, costituiscono prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 135, paragrafo 1, [di detta direttiva] debba essere interpretato nel senso che le operazioni di cambio sopra descritte sono esenti da imposizione».<br />
&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali<br />
&nbsp;Sulla prima questione<br />
22 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che operazioni come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.<br />
23 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede che siano assoggettate all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisca in quanto tale.<br />
24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre rilevare, in primo luogo, che la valuta virtuale a flusso bidirezionale «bitcoin», che sarà cambiata contro valute tradizionali nel contesto di operazioni di cambio, non può essere qualificata come «bene materiale» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva IVA, dato che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, questa valuta virtuale non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento.<br />
25 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lo stesso dicasi delle valute tradizionali, in quanto si tratti di monete che costituiscono mezzi di pagamento legali (v., in tal senso, sentenza First National Bank of Chicago, C 172/96, EU:C:1998:354, punto 25).<br />
26 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Conseguentemente, le operazioni oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di diversi mezzi di pagamento, non ricadono nella nozione di «cessione di beni», prevista da detto articolo 14 della direttiva. In questo contesto, tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 24 della direttiva IVA.<br />
27 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda, in secondo luogo, il carattere oneroso di una prestazione di servizi, occorre ricordare che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, e non è pertanto assoggettata a IVA, solo se sussiste un nesso diretto fra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto dall’amministrato (sentenze Loyalty Management UK e Baxi Group, C 53/09 e C 55/09, EU:C:2010:590, punto 51 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e Serebryannay vek, C 283/12, EU:C:2013:599, punto 37). Tale nesso diretto risulta acclarato qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario (sentenza Le Rayon d’Or, C 151/13, EU:C:2014:185, punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata).<br />
28 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel procedimento principale, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che sussisterebbe tra la società del sig. Hedqvist e le altre parti contraenti con detta società un rapporto giuridico sinallagmatico nell’ambito del quale le parti dell’operazione si impegneranno reciprocamente a cedere importi in una certa valuta e a riceverne il controvalore in una valuta virtuale a flusso bidirezionale o viceversa. Risulta parimenti che tale società sarà retribuita per la sua prestazione di servizi da una controprestazione corrispondente al margine che essa integrerà nel calcolo dei tassi di cambio ai quali sarà disposta a vendere e acquistare le valute in parola.<br />
29 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La Corte ha già avuto modo di dichiarare che risulta inconferente, ai fini della determinazione del carattere oneroso di una prestazione di servizi, il fatto che detta retribuzione non assuma la forma del versamento di una provvigione o del pagamento di spese specifiche (sentenza First National Bank of Chicago, C 172/96, EU:C:1998:354, punto 33).<br />
30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre considerare, alla luce delle suesposte considerazioni, che operazioni come quelle oggetto del procedimento principale costituiscono prestazioni di servizi effettuate a fronte di una controprestazione che presenta un nesso diretto con il servizio prestato, vale a dire prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.<br />
31 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA va interpretato nel senso che costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.<br />
&nbsp;Sulla seconda questione<br />
32 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f), della direttiva IVA, vada interpretato nel senso che sono esenti dall’IVA prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.<br />
33 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In limine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (v., segnatamente, sentenze Skandinaviska Enskilda Banken, C 540/09, EU:C:2011:137, punto 19 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e DTZ Zadelhoff, C 259/11, EU:C:2012:423, punto 19).<br />
34 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sempre secondo costante giurisprudenza, i termini con i quali sono state designate dette esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenze Ludwig, C 453/05, EU:C:2007:369, punto 21, e DTZ Zadelhoff, C 259/11, EU:C:2012:423, punto 20).<br />
35 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non comporta che i termini utilizzati per definire le esenzioni di cui al detto articolo 135, paragrafo 1, debbano essere interpretati in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti (v., segnatamente, sentenze Don Bosco Onroerend Goed, C 461/08, EU:C:2009:722, punto 25; DTZ Zadelhoff, C 259/11, EU:C:2012:423, punto 21, e J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard, C 326/11, EU:C:2012:461, punto 20).<br />
36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) sono intese, segnatamente, a ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile (v., segnatamente, sentenza Velvet &amp; Steel Immobilien, C 455/05, EU:C:2007:232, punto 24, nonché ordinanza Tiercé Ladbroke, C 231/07 e C 232/07, EU:C:2008:275, punto 24).<br />
37 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Del resto, le operazioni esenti da IVA in forza di tali disposizioni sono, per loro natura, operazioni finanziarie, benché non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari (v. sentenze Velvet &amp; Steel Immobilien, C 455/05, EU:C:2007:232, punti 21 e 22 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e Granton Advertising, C 461/12, EU:C:2014:1745, punto 29).<br />
38 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda, in primo luogo, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, occorre ricordare che, a termini di tale disposizione, gli Stati membri esentano le operazioni relative, segnatamente, a «depositi di fondi, (…) conti correnti, (…) pagamenti, (…) giroconti, (…) crediti, (…) assegni e (…) altri effetti commerciali».<br />
39 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le operazioni esenti in forza di tale disposizione sono pertanto definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite. Per essere considerati operazioni esenti, i servizi in questione devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio descritto da tale disposizione (v. sentenza Axa UK, C 175/09, EU:C:2010:646, punti 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi richiamata).<br />
40 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Risulta dal disposto dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, letto alla luce della sentenza Granton Advertising (C 461/12, EU:C:2014:1745, punti 37 e 38), che le operazioni di cui a tale disposizione riguardano servizi o strumenti le cui modalità di funzionamento implicano un trasferimento di denaro.<br />
41 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Inoltre, come esposto dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle conclusioni, tale disposizione non riguarda le operazioni che vertono sulla valuta in quanto tale, dal momento che tali operazioni sono disciplinate da una specifica diposizione, vale a dire l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA.<br />
42 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La valuta virtuale «bitcoin», essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere considerata, da una parte, né come un conto corrente né come un deposito di fondi, un pagamento o un versamento. D’altra parte, a differenza dai crediti, dagli assegni e dagli altri effetti commerciali, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, essa costituisce un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l’accettano.<br />
43 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pertanto, operazioni come quelle oggetto del procedimento principale non ricadono nella sfera di applicazione delle esenzioni previste da tale disposizione.<br />
44 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda, in secondo luogo, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, questa disposizione prevede che gli Stati membri esentino le operazioni relative, segnatamente, a «divise, banconote e monete con valore liberatorio».<br />
45 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo, occorre ricordare che le nozioni adoperate in tale disposizione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Velvet &amp; Steel Immobilien, C 455/05, EU:C:2007:232, punto 16 nonché la giurisprudenza ivi richiamata, e Commissione/Spagna, C 189/11, EU:C:2013:587, punto 56).<br />
46 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come esposto dall’avvocato generale ai paragrafi da 31 a 34 delle conclusioni, le diverse versioni linguistiche dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA non consentono di determinare senza ambiguità se tale disposizione si applichi alle sole operazioni vertenti sulle valute tradizionali o se essa riguardi invece anche le operazioni relative ad altre valute.<br />
47 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In presenza di differenze linguistiche, la portata del termine in questione non può essere stabilita in base a un’interpretazione esclusivamente testuale. Occorre quindi interpretare tale espressione in funzione del contesto in cui essa si inserisce, della finalità e del sistema della direttiva IVA (v. sentenze Velvet &amp; Steel Immobilien, C 455/05, EU:C:2007:232, punto 20 nonché giurisprudenza ivi richiamata, e Commissione/Spagna, C 189/11, EU:C:2013:587, punto 56).<br />
48 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come ricordato supra, ai precedenti punti 36 e 37, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA sono intese, segnatamente, a ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile che sorgono nel contesto dell’imposizione delle operazioni finanziarie.<br />
49 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Orbene, le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento.<br />
50 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Inoltre, come il sig. Hedqvist ha sostanzialmente fatto valere all’udienza, nel caso particolare di operazioni quali le operazioni di cambio, le difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile possono essere identiche, indipendentemente dal fatto che si tratti di cambio di valute tradizionali, normalmente esentate in forza dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, o di cambio, da una parte, di tali valute contro, d’altra parte, valute virtuali a flusso bidirezionale che, senza essere mezzi di pagamento legali, costituiscono un mezzo di pagamento accettato dalle parti di una transazione, e viceversa.<br />
51 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Risulta pertanto dal contesto e dalla ratio di detto articolo 135, paragrafo 1, lettera e), che un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina le operazioni relative alle sole valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti.<br />
52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel procedimento principale, è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori.<br />
53 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Conseguentemente, si deve concludere che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA disciplina anche le prestazioni di servizi come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.<br />
54 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto concerne, infine, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, è sufficiente ricordare che tale disposizione disciplina, segnatamente, le operazioni riguardanti «azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli», vale a dire titoli che conferiscono un diritto di proprietà su persone giuridiche, nonché su «altri titoli», di cui si deve ritenere che essi abbiano natura comparabile a quella dei titoli specificamente menzionati nella medesima disposizione (sentenza Granton Advertising, C 461/12, EU:C:2014:1745, punto 27).<br />
55 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Orbene, è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non costituisce né un titolo che conferisce un diritto di proprietà su persone giuridiche né un titolo di natura comparabile.<br />
56 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pertanto, le operazioni oggetto del procedimento principale non ricadono nella sfera di applicazione delle esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA.<br />
57 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che:<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’IVA ai sensi di tale disposizione;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;l’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva IVA, va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni.<br />
&nbsp;Sulle spese<br />
58 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:<br />
1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.<br />
L’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni.<br />
Firme</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-4-2014-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-4-2014-n-264/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.264</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru La Petrolifera Adriatica Spa (avv.ti G. Villanacci e D. Onano) c/ Comune di Arzachena (n.c.) Procedimento amministrativo – Art. 10-bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 – Istituto del c.d. preavviso di rigetto – Obbligo di motivazione del provvedimento finale &#8211; Portata Se è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-4-2014-n-264/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-4-2014-n-264/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> La Petrolifera Adriatica Spa (avv.ti G. Villanacci e D. Onano) c/ Comune di Arzachena (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Art. 10-bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 – Istituto del c.d. preavviso di rigetto – Obbligo di motivazione del provvedimento finale &#8211; Portata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Se è vero che l&#8217;art. 10-bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., laddove prevede l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte del c.d. « preavviso di rigetto », non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell&#8217;atto stesso, è altrettanto vero che l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo, imposto dall&#8217;art. 10-bis, L. n. 241 del 1990, di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, non può consistere nell&#8217;uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 661 del 2008, proposto da:<br />
La Petrolifera Adriatica Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gerardo Villanacci, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Daniela Onano, via Cugia n. 43; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Comune di Arzachena, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento di diniego prot. n. 20364 emesso dal Comune di Arzachena il 28.5.2008, all&#8217;esito di procedimento per il rilascio di permesso di costruire n. 694/2004, con il quale la P.A. ha negato all&#8217;istante il compimento di opere di ristrutturazion<br />
&#8211; dell&#8217;art. 59 c/1 del Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Arzachena; <br />
&#8211; di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque collegato o connesso a quello di cui al punto1.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Tito Aru e udito l’avv. Daniela Onano in sostituzione dell’avv. Gerardo Villanacci per la ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente è titolare, sin dal 2002, di una stazione di rifornimento carburanti per autotrazione situata lungo la S.P. n. 59, nel territorio del Comune di Arzachena, località Baia Sardinia.<br />
Al fine di incrementare la sua offerta commerciale, in data 19.11.2004 presentava all’ufficio comunale domanda di autorizzazione per l’ampliamento e la ristrutturazione dell’impianto e, contestualmente, domanda di rilascio del permesso di costruire in ristrutturazione.<br />
Malgrado il decorso di un lungo periodo di tempo, durante il quale era stata completata l’istruttoria procedimentale anche mediante il deposito della documentazione richiesta dalla stessa amministrazione comunale, e malgrado i ripetuti solleciti inoltrati dalla ricorrente, il Comune di Arzachena non adottava il provvedimento conclusivo del procedimento.<br />
Solo in data 12 aprile 2007, prot. n. 17967, veniva comunicato alla ricorrente il c.d. preavviso di rigetto dell’autorizzazione richiesta, indicandosi quali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza l’incompatibilità del progetto con le norme del regolamento edilizio comunale circa l’estensione minima della superficie per la realizzazione di punti di ristoro in area agricola e con le norme di attuazione del PPR circa la non realizzabilità di interventi edificatori non agricoli in zona rurale.<br />
In data 14 maggio 2007 la ricorrente presentava osservazione in ordine ai predetti impedimenti, sottoponendo, tra l’altro, all’attenzione dell’ufficio comunale, in via subordinata e al fine di essere comunque autorizzata alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’impianto, anche una nuova soluzione progettuale che escludeva la realizzazione del locale ristoro.<br />
Non avendo ottenuto alcun riscontro la società La Petrolifera Adriatica Spa proponeva nanti questo TAR il ricorso iscritto al n. 22/08 R.G. col quale chiedeva la declaratoria dell’obbligo del Comune di Arzachena di provvedere sulla sua istanza, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, con un provvedimento espresso.<br />
Con sentenza n. 423 del 12 marzo 2008 il Tribunale Amministrativo Regionale assegnava all’amministrazione comunale il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza per l’adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per gli adempimenti in via sostitutiva per il caso di ulteriore inerzia.<br />
La sentenza veniva comunicata al Comune di Arzachena il 19 marzo 2008.<br />
Decorso il termine assegnato dal giudice, il Commissario ad acta si insediava convocava per il giorno 30 maggio 2008 il Responsabile del procedimento al fine di attivare la procedura finalizzata all’adempimento in via sostitutiva.<br />
Sennonché in data 28 maggio 2008 il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Arzachena adottava l’impugnato provvedimento di diniego n. 20364 richiamando, quale ragioni del diniego, le argomentazioni già indicate nel preavviso di rigetto, e cioè il contrasto con il combinato disposto dell’art. 45, comma 3 del D.Lgvo n. 42/2004 e dell’art. 83 del PPR, nonché con l’art. 59, punto c/1 del regolamento edilizio comunale.<br />
Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente che l’ha impugnato per i seguenti motivi:<br />
Incompetenza dell’organo che ha emesso il provvedimento in violazione del precetto giudiziale di cui alla sentenza n. 423/2008 del TAR Sardegna: in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato dall’amministrazione ben oltre il termine assegnato dal giudice amministrativo con la sentenza n. 423/2008 e dopo che si era ormai insediato, per gli adempimenti in via sostitutiva, il commissario ad acta nominato dal TAR con la medesima sentenza;<br />
Carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10 bis della stessa legge: in quanto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato sarebbe meramente formale non essendosi indicato in relazione a quali profili la proposta progettuale presentata dalla ricorrente sarebbe in contrasto con le disposizioni richiamate, tenuto altresì conto che non si sarebbero neppure considerate le modifiche progettuali proposte dalla ricorrente in sede di osservazioni al preavviso di diniego;<br />
Erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 83 delle NTA del PPR, in combinato disposto con l’art. 145, comma3, del D.Lgvo n. 42/2004: in quanto nella disposizione richiamata non sarebbe contenuto alcun riferimento al divieto che l’amministrazione ha inteso opporre all’iniziativa della ricorrente;<br />
Violazione della disposizione presupposta (art. 59, comma 1°, del Reg. Edil. Com.), contrarietà al principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., eccesso di potere per sviamento dai fini: in quanto la prescrizione di cui all’art. 59, se intesa nei sensi restrittivi operati dall’amministrazione, determinerebbe una riduzione straordinaria della possibilità di erigere fabbricati da parte dei proprietari delle aree agricole, eccedendo addirittura rispetto alla finalità perseguita dalla stessa disposizione di contenere l’attività edilizia sui suoli agricoli;<br />
Violazione della disposizione presupposta (art. 59, comma 1°, del Reg. Edil. Com.), contrarietà agli artt. 6.1, 6.3 della delibera della Regione Sardegna n. 45/7 del 5.12.2003, ovvero per eccesso di potere: per contrasto con l’anzidetta delibera regionale in materia di “Linee guida di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti”, che consentirebbe anche nelle zone agricole l’installazione, la trasformazione e l’integrazione degli impianti esistenti.<br />
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.<br />
Il Comune di Arzachena non si è costituito in giudizio.<br />
In data 27 febbraio 2014 la ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha integrato, con ampi richiami giurisprudenziali, le censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2014, sentito il difensore della ricorrente, la causa è stata posta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione.<br />
Con nota in data 12 aprile 2007, prot. n. 17967, veniva comunicato alla ricorrente il c.d. preavviso di rigetto dell’autorizzazione richiesta, indicandosi quali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza l’incompatibilità del progetto con le norme del regolamento edilizio comunale circa l’estensione minima della superficie per la realizzazione di punti di ristoro in area agricola e con le norme di attuazione del PPR circa la non realizzabilità di interventi edificatori non agricoli in zona rurale.<br />
In data 14 maggio 2007 la ricorrente presentava osservazione in ordine ai predetti impedimenti, sottoponendo, tra l’altro, all’attenzione dell’ufficio comunale, in via subordinata e al fine di essere comunque autorizzata alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’impianto, anche una nuova soluzione progettuale che escludeva la realizzazione del locale ristoro.<br />
Il 28 maggio 2008 il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Arzachena adottava l’impugnato provvedimento di diniego n. 20364 richiamando, quale ragioni del diniego, le argomentazioni già indicate nel preavviso di rigetto, e cioè il contrasto con il combinato disposto dell’art. 45, comma 3 del D.Lgvo n. 42/2004 e dell’art. 83 del PPR, nonché con l’art. 59, punto c/1 del regolamento edilizio comunale.<br />
Nell’assunto della ricorrente tale provvedimento sarebbe illegittimo in quanto la sua motivazione sarebbe meramente formale, non essendosi indicato in relazione a quali profili la proposta progettuale presentata dalla ricorrente sarebbe in contrasto con le disposizioni richiamate, tenuto altresì conto che non si sarebbero neppure considerate le modifiche progettuali proposte dalla ricorrente in sede di osservazioni al preavviso di diniego.<br />
Come detto il ricorso merita accoglimento.<br />
Se è vero che l&#8217;art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, introdotto dall&#8217;art. 6, l. n. 15 del 2005, che stabilisce l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte del c.d. « preavviso di rigetto », non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell&#8217;atto stesso (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 dicembre 2009 , n. 13300), è altrettanto vero che l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo, imposto dall&#8217;art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, non può consistere nell&#8217;uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 08 aprile 2011 , n. 933).<br />
Nel caso qui esaminato il difetto di motivazione è manifesto. <br />
La società ricorrente ha diffusamente confutato le argomentazioni contenute nel preavviso di rigetto. <br />
La nota inviata dalla ricorrente, in particolare, conteneva argomentazioni che mettevano in discussione le motivazioni espresse nel preavviso di diniego.<br />
A supporto di tali argomentazioni, inoltre, la ricorrente presentava copia di elaborati tecnici relativi alle modifiche progettuali proposte che, come detto in narrativa, escludevano la realizzazione del locale ristoro, sul quale si erano incentrate le argomentazioni preclusive dell’amministrazione, e destinavano i relativi locali ad uso strettamente attinente alla vendita di carburanti .<br />
Nonostante i chiarimenti offerti e la disponibilità della ricorrente a modificare sensibilmente il progetto originariamente proposto con l’eliminazione del bar, il provvedimento comunale impugnato si è limitato, come sopra precisato, a richiamare il “…<i>combinato disposto dell’art. 145, comma 3°, del decreto legislativo n. 42/2004 e dell’art. 83 del Piano Paesaggistico Regionale, nonché in contrasto con l’art. 59, punto C/1 del Regolamento Edilizio Comunale</i>…”, riproducendo dunque, in sostanza, le stesse argomentazioni poste a fondamento del diniego senza precisare perché le osservazioni della società La Petrolifera spa, e in particolare la nuova soluzione progettuale offerta, non risultassero idonee a far mutare avviso all&#8217;Amministrazione in ordine al giudizio negativo espresso. <br />
Non è dato dunque conoscere né alla ricorrente né a questo Giudice il perché di tale decisione. <br />
Il vizio dedotto dalla ricorrente con il secondo motivo è, dunque, manifesto. <br />
Tanto basta per l&#8217;accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura.<br />
Di qui pertanto l’annullamento, ai fini del riesame, del provvedimento impugnato, assegnando al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arzachena il termine di 20 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento per cui è causa.<br />
Per il caso di inadempimento dell’ufficio comunale si procede fin d’ora, per gli adempimenti in via sostitutiva, alla nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Dirigente del Servizio Tutela Urbanistica Ambientale della Regione Sardegna, sede di Sassari, o suo delegato, il quale, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine in precedenza indicato, ove infruttuosamente decorso, dovrà porre in essere gli atti all’uopo necessari. <br />
Deve, inoltre, disporsi, ad esclusivo carico del Comune di Arzachena, che venga corrisposto al Commissario ad acta, ove si renda necessario il suo intervento, il compenso di euro 1500,00 (millecinquecento//00).<br />
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla ai fini precisati in motivazione il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il Comune di Arzachena al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Plaisant, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/04/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-2-4-2014-n-264/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-264/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-264/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.264</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Grossi in tema di requisiti richiesti per l&#8217;iscrizione all&#8217;istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea Pubblico impiego &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-264/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-264/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>in tema di requisiti richiesti per l&#8217;iscrizione all&#8217;istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea &#8211; Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21) &#8211; Previsione di un ulteriore requisito per l’iscrizione all’istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea &#8211; Residenza in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno e sede legale dell’impresa nel territorio regionale &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea &#8211; Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                                     Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     FRIGO                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario              MORELLI                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                     CORAGGIO                                             &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuliano                       AMATO                                                    &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea &#8211; Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-22 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 17 gennaio 2013 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2013.<br />	<br />
         <i>Udito </i>nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;<br />	<br />
<i>udito </i>l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 15-22 gennaio 2013 e depositato il 17 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea &#8211; Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21).<br />	<br />
La difesa dello Stato rileva che – tra gli altri requisiti richiesti per l’iscrizione all’istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, già previsto dall’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) – la disposizione impugnata, alla lettera b), prevede che i soggetti che aspirino all’iscrizione debbano «essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell’impresa nel territorio regionale».<br />	<br />
Secondo il ricorrente, tale previsione costituisce una illegittima misura restrittiva della libertà di stabilimento, in quanto determina una discriminazione “indiretta” dei cittadini dell’Unione europea, così come dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, ed ha l’effetto di favorire i cittadini della Regione Molise, i quali verosimilmente dispongono più facilmente del requisito.<br />	<br />
La norma, dunque, violerebbe l’articolo 117, primo comma, della Costituzione –  che impone nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni il rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario  – per contrasto con l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che vieta le restrizioni (se non alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini) alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, ed estende tale divieto anche alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.<br />	<br />
Il ricorrente deduce come sia evidente l’ostacolo alla libertà di stabilimento posto dalla norma censurata, ove si consideri che il cittadino europeo che si trasferisca nella Regione Molise dovrebbe attendere almeno un anno per poter esercitare legittimamente l’attività economica in questione, e come la circostanza che la sede dell’impresa debba essere nel territorio regionale si ponga anch’essa in insanabile contrasto con l’ordinamento comunitario.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea &#8211; Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21). La disposizione censurata – tra gli altri requisiti richiesti per l’iscrizione all’istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea – prevede, alla lettera b), che i soggetti che aspirino all’iscrizione medesima debbano «essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell’impresa nel territorio regionale».<br />	<br />
Secondo il ricorrente, la norma si pone in contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, per violazione dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che vieta restrizioni (se non alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini) alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, ed estende tale divieto anche alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. Per il Governo, infatti, la previsione censurata limita la libertà di stabilimento, determinando una discriminazione “indiretta” dei cittadini dell’Unione europea, così come dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, con l’effetto di favorire i cittadini della Regione Molise, i quali verosimilmente dispongono più facilmente del requisito.<br />	<br />
2.– La questione è fondata.<br />	<br />
          2.1.– La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) – definiti gli autoservizi pubblici non di linea come «quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta» (art. 1, comma 1) –, stabilisce che «Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: «<i>a</i>) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; <i>b</i>) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale» (art. 1, comma 2).<br />	<br />
Ciò specificato, l’art. 6 della medesima legge prevede, in particolare, che «Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea» (comma 1); che «Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l’ammissione nel ruolo» (comma 4); e che «L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente» (comma 5).<br />	<br />
In espressa attuazione di tali disposizioni statali, la Regione Molise ha emanato la legge reg. n. 25 del 2012, con la quale – istituito «il “ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (art. 4, comma 1); e ribadito che «L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni finalizzate all’esercizio di attività di servizio pubblico di trasporto non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21/1992» (art. 4, comma 5) – individua e regolamenta i requisiti per detta iscrizione (art. 6). E, proprio in riferimento ad essi, la norma censurata prevede che «I soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all’articolo 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: […] b) essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell’impresa nel territorio regionale».<br />	<br />
2.2.– Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale in materia, risulta evidente che la previsione della necessità – al fine di ottenere l’iscrizione del richiedente in un ruolo che costituisce, a sua volta, requisito indispensabile per il rilascio dei titoli per l’esercizio della specifica attività (art. 4, comma 5, citato) – della residenza (per di più) protratta per un anno (ovvero dell’ubicazione della sede legale) nel territorio regionale determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione. Tale elemento non trova, in sé, alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza (chiaramente desumibile dalla natura degli altri numerosi requisiti richiesti, dal medesimo art. 6, per l’iscrizione) di garantire e comprovare, anche a tutela dell’utenza, le specifiche idoneità tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento dell’attività in questione. Sicché, la previsione impugnata si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell’Unione europea, nonché dei cittadini italiani residenti in altre Regioni.<br />	<br />
Questa Corte (con riferimento a discriminazioni tra imprese sulla base di un mero elemento di localizzazione territoriale) ha ripetutamente sancito «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell’Unione europea)» (sentenze n. 124 del 2010 e n. 391 del 2008).<br />	<br />
Appare indiscutibile<b> </b>come siffatte considerazioni possano ben estendersi al caso in cui (come nella specie) la misura protezionistica venga ad incidere sulla libertà di stabilimento, così vulnerando l’evocato parametro costituzionale, che impone l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni nel rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Tra i quali – trattandosi di servizi nel settore trasporti che non rientrano nell’àmbito di applicazione del Titolo V del Trattato CE, essendo quindi soggetti  alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, alinea e lettera d) della medesima direttiva – è espressamente previsto il divieto di subordinare «l’accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, in particolare: […] b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza» (art. 14, alinea e numero 1, lettera b, della citata direttiva n. 2006/123/CE).<br />	<br />
Risulta palese, dunque, che la previsione impugnata determina un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento (<i>id est</i>,<i> </i>di non discriminazione: sentenze n. 339 e n. 213 del 2011), sotteso alla previsione dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà di stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del 2010). La conformazione della quale è, altresì, delineata nel punto 65 del <i>Considerando</i> della menzionata direttiva n. 2006/123/CE, secondo cui – poiché «la libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato» – «L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale dell’attività».<br />	<br />
2.3.– La norma impugnata, pertanto, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea &#8211; Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2013-n-264/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2013 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/1/2012 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-1-2012-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-1-2012-n-264/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-1-2012-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/1/2012 n.264</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera con la quale una ASL ha aggiudicato la gara per i lavori di completamento di un presidio ospedaliero, impugnata da un&#8217;impresa controinteressata, non essendo evidente l’infondatezza del ricorso incidentale, che rappresenta alcune difformità del progetto presentato dalla ricorrente, non aggiudicataria, rispetto ad alcune caratteristiche richieste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-1-2012-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/1/2012 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-1-2012-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/1/2012 n.264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera con la quale una ASL ha aggiudicato la gara per i lavori di completamento di un presidio ospedaliero, impugnata da un&#8217;impresa controinteressata, non essendo evidente l’infondatezza del ricorso incidentale, che rappresenta alcune difformità del progetto presentato dalla ricorrente, non aggiudicataria, rispetto ad alcune caratteristiche richieste come necessarie dalla lex di gara; e&#8217; quindi opportuno, in sede di bilanciamento di interessi, lasciare inalterato il quadro della aggiudicazione fino alla pronuncia di merito sulla controversia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00264/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10212/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10212 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini Srl</b> in proprio e quale Mandataria della A.T.I.con &#8211; <b>Consorzio Cooperative Costruzioni</b> &#8211; <b>Ccc Società Cooperativa</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Giuffrè, Luigi Strano, con domicilio eletto presso Giuseppe Giuffrè in Roma, via degli Scipioni 288;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Dentoni Costruzioni Generali</b> &#8211; <b>Dcg Srl </b>in proprio e quale Mandataria della A.T.I.con &#8211; <b>Tepor Spa</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Segneri, Daniela Piras, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale Asl N. 7 di Carbonia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luisa Armandi, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00478/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dentoni Costruzioni Generali &#8211; Dcg Srl in proprio e quale Mandataria della Ati con Tepor Spa e di Azienda Sanitaria Locale Asl N. 7 di Carbonia;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Strano, Segneri, Piras e Annoni su delega di Armandi;	</p>
<p>Considerato che non appare evidente l’infondatezza del ricorso incidentale proposto in primo grado dall’appellante, che rappresenta alcune difformità del progetto presentato dalla appellata rispetto ad alcune caratteristiche richieste come necessarie dalla lex di gara;<br />	<br />
Considerato, altresì, che merita adeguato approfondimento in sede di merito il primo motivo del ricorso principale;<br />	<br />
Ritenuto opportuno, in sede di bilanciamento di interessi, lasciare inalterato il quadro della aggiudicazione fino alla pronuncia di merito sulla controversia.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 10212/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-1-2012-n-264/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/1/2012 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-264/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.264</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca di patente di guida se il ricorrente, durante un periodo di sospensione, ha indebitamente guidato. (G.S.) N. 00264/2007 REG.ORD. N. 00152/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-264/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca di patente di guida se il ricorrente, durante un periodo di sospensione, ha indebitamente guidato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00264/2007 REG.ORD.<br />
N. 00152/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 152 del 2007, proposto da:<br /><b>Cecchi Gianfranco</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Rubens Carzeri, Antonio De Grazia, Umberto Ghezzi, con domicilio eletto presso Rubens Carzeri in Brescia, via V.Eman. II,60 (Fax=030/2400702);</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Prefetto di Bergamo</b>, <b>Prefetto di Cremona</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267);</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
AVVERSO DECR. PREF. (BERGAMO) 15.11.2006 N. 35460 DI SOSPENSIONE PATENTE B PER 1 MESE E 15 GIORNI; ORD. PREF. (CREMONA) 15.1.2007 N. 2251 DI REVOCA DELLA STESSA ED ATTI CONNESSI.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Bergamo;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Cremona;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/03/2007 il dott. Roberto Scognamiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Considerato che, allo stato degli atti e a una sommaria delibazione del ricorso, compatibile con la presente fase cautelare, NON appaiono sussistere gli elementi indicati dall’art. 21, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205, né emergono all’evidenza profili che inducono a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia &#8211; Sezione di Brescia – RESPINGE la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15/03/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Roberto Scognamiglio, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Morri, Primo Referendario<br />
Stefano Mielli, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-264/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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