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	<title>2636 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2636 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2636</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2636</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. La GuardiaAres Finance Srl e S.G.C. s.r.l. (Avv.ti C. A. Giovanardi, L. Manzi, M. Sica) c/ Comune di Reggio di Calabria (Avv. M. De Tommasi) Fallimento il Portico Srl (Avv. N. Santostefano) sui presupposti per esperire l&#8217;opposizione di terzo 1. Giustizia amministrativa – Opposizione di terzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2636</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Trotta – <i>Est.</i> La Guardia<br />Ares Finance Srl e S.G.C. s.r.l. (Avv.ti C. A. Giovanardi, L. Manzi, M. Sica) c/ Comune di Reggio di Calabria (Avv. M. De Tommasi) Fallimento il Portico Srl (Avv. N. Santostefano)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per esperire l&#8217;opposizione di terzo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Opposizione di terzo – Legittimazione – Presupposti – Titolarità posizione autonoma – Incompatibilità con sentenza	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Opposizione di terzo – Titolare rapporto dipendente – Interesse  riflesso – Legittimazione – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La legittimazione al rimedio dell’opposizione di terzo nel processo amministrativo, va riconosciuta non a qualunque soggetto pregiudicato dalla sentenza resa inter alios, ma ai controinteressati – pretermessi, non facilmente individuabili o sopravvenuti che siano – e, più in generale, ai soggetti che siano titolari di una posizione autonoma rispetto a quella azionata nel giudizio ed incompatibile con l’assetto definito con la sentenza opposta, fermo restando che l’opposizione di terzo non può valere a rimettere in termini il soggetto che è decaduto dall’azione giurisdizionale amministrativa di annullamento.	</p>
<p>2. E’ da escludersi la legittimazione al rimedio dell’opposizione di terzo per i titolari di rapporti dipendenti ovvero interessati di riflesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02636/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05413/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5413 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Ares Finance Srl e S.G.C. s.r.l.- Società di Gestione Crediti</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avv. Carlo Alberto Giovanardi, Luigi Manzi, Marco Sica, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Reggio di Calabria</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 	</p>
<p><b>Fallimento il Portico Srl</b>, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Santostefano, con domicilio eletto presso Rodolfo Romeo in Roma, via Lutezia 5; 	</p>
<p><b>Enzo De Maio</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’opposizione di terzo</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. IV n. 02227/2009, resa tra le parti ora intimate, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE.</p>
<p>Visti il ricorso in opposizione e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Calabria e di Fallimento il Portico Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Luigi Manzi, Mariano Protto su delega di Marco Sica, Mario De Tommasi e Nicola Santostefano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La decisione n. 2227 del 2009, oggetto del presente ricorso per opposizione di terzo, ha annullato la sentenza con la quale il T.A.R. Calabria aveva accolto il ricorso proposto da Enzo De Maio, proprietario di una quota indivisa del 25% &#8211; acquistata dalla società Il Portico s.r.l., cui residuava il restante 75% &#8211; di un complesso immobiliare in località Calamizzi di Reggio Calabria, avverso i provvedimenti comunali (primo tra i quali l’ordinanza n. 9475 del 6 luglio 2004), recanti revoca di concessione edilizia, ordine di demolizione, indi acquisizione gratuita al patrimonio municipale, relativi a detto immobile.<br />	<br />
La predetta decisione ha accolto gli appelli proposti dal Comune di Reggio Calabria e dal Fallimento “Il Portico” s.r.l., ritenendo che il complesso immobiliare fosse stato realizzato in totale difformità dal titolo edilizio e, pertanto, l’amministrazione comunale fosse vincolata a determinarsi nel senso della demolizione e, in caso di inottemperanza, della acquisizione del bene e dell’area di sedime, non potendo trovare applicazione il più favorevole regime previsto dal D.P.R. n. 380/2001 per la diversa ipotesi di difformità solo parziale.<br />	<br />
Avverso l’indicata sentenza propongono opposizione di terzo ordinaria la Ares Finance s.r.l., che si qualifica creditore della società Il Portico, garantito da ipoteca sull’immobile predetto e avente procura all’incasso dei canoni di affitto (a seguito di cessione da parte della Banca Nazionale del Lavoro, che aveva erogato due finanziamenti, nel 1993 e nel 1996 ed iscritto ipoteca di primo e secondo grado sull’immobile) e riferisce di aver presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento della società debitrice, in via privilegiata, per la somma di euro 7.197.769,85, oltre interessi, nonché la S.G.C. s.r.l. – Società di Gestione Crediti, nella qualità di procuratrice speciale della predetta Ares Finance s.r.l. per la gestione del recupero dei crediti ceduti da B.N.L. nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.<br />	<br />
Sostenendo di essere entrambe legittimate, congiuntamente e disgiuntamente, a proporre l’opposizione, le predette chiedono di “annullare la sentenza … n. 2227/2009, ovvero dichiararne la inopponibilità …, per gli effetti annullare il provvedimento di demolizione e revoca della concessione edilizia” e gli atti consequenziali.<br />	<br />
Deducono plurimi profili di illegittimità degli atti sottoposti, e passati indenni, al vaglio giurisdizionale attivato dal De Maio, sostenendo – lo si riferisce in estrema sintesi – che il comune abbia “artatamente” avviato un procedimento che ha l’unico risultato di acquisire la proprietà dell’immobile, del quale non potrebbe giustificarsi la demolizione, essendo locato come sede della D.I.A. di Reggio Calabria, donde la prevalenza dell’interesse pubblico alla funzione di salvaguardia e di sicurezza dello Stato rispetto qualsivoglia altro interesse, seppur pubblico (I motivo); che i provvedimenti impugnati, e la sentenza opposta, non tengano conto delle pregresse iscrizioni ipotecarie, delle priorità stabilite dalla disciplina delle ipoteche e neppure dell’affidamento del creditore ipotecario di buona fede, consolidato dal lungo tempo decorso prima che l’amministrazione si attivasse in via sanzionatoria, senza neppure comunicare al titolare dell’ipoteca l’avvio del procedimento (motivi II, IV, VI); la nullità del provvedimento di revoca della concessione, che, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 380/01 non potrebbe essere oggetto di “ripensamenti” da parte della P.A. (III motivo); la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’emanazione dei provvedimenti, in relazione al sacrificio imposto agli interessati (V motivo); l’inosservanza dell’iter procedimentale, stante la mancata assunzione del parere della commissione edilizia comunale (VII motivo); quanto all’ordine di demolizione, illegittimità derivata e comunque carenza istruttoria, per non essersi autonomamente accertati i presupposti di fatto e specificamente l’inconfutabile alterazione delle caratteristiche dell’edificio, nonchè “acquiescenza” alle difformità (motivi VIII, IX, X); insuscettibilità di acquisizione dell’area di sedime in danno del titolare di diritto reale estraneo all’abuso, ingiustizia del sacrificio dell’interesse del creditore ipotecario a fronte dell’arricchimento indebito del Comune e dell’inerzia della curatela fallimentare (XI motivo); mancata applicazione degli artt. 34 e 38 T.U. edilizia, sostenendo dovesse trovare applicazione la sanzione pecuniaria ( motivi XII e XIII); violazione degli artt. 46 D.Lgs. 380/2001, 39 legge n. 724/1994, 32 D.L. 269/2003 sostenendo che il termine per presentare domanda di condono deve intendersi sospeso ove gli immobili sanabili per condono siano soggetti a procedura esecutiva (nella specie fallimento dichiarato nel 2002) ed affermando che le pur numerose difformità contestate sarebbero sanabili (XIV motivo).<br />	<br />
Resistono, contestando in primo luogo l’ammissibilità dell’opposizione, il Comune intimato ed il Fallimento “Il Portico” s.r.l., quest’ultimo segnalando, altresì, l’intempestività dell’iniziativa per la risalente conoscenza del contenzioso, desumibile dalla partecipazione di S.G.C. s.r.l., nella qualità di procuratrice speciale di Ares Finance, al giudizio di appello deciso con la sentenza di questa Sezione n. 2226 del 2009, che, in accoglimento di appelli, riuniti, del Comune di Reggio Calabria e del Fallimento “Il Portico” s.r.l., ha annullato la sentenza con la quale il TAR Calabria aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da D’Agostino Domenico, già amministratore della società fallita, avverso, tra l’altro, la determinazione comunale n. 945 del 6.7.2004, separatamente impugnata anche dal De Maio.<br />	<br />
Le opponenti replicano in memoria alle eccezioni preliminari ed ulteriormente illustrano le proprie ragioni.<br />	<br />
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 18.01.2011.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso va dichiarato inammissibile, a prescindere dall’obiezione sulla tardività.<br />	<br />
Costituisce indirizzo pacifico (v. per tutte Cons. St., Ad. Plen., 11 gennaio 2007, n. 2) anche di questa Sezione, che si è ripetutamente espressa al riguardo (cfr. le sentenze 31 marzo 2010, n. 1833; 24 marzo 2009, n. 1773; 3 settembre 2008, n. 4109; 30 maggio 2005, n. 2817; 23 settembre 2004, n. 6208), che la legittimazione al rimedio dell’opposizione di terzo, introdotto nel processo amministrativo dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 177 del 1995, secondo il modulo di cui all’art. 404, primo comma, c.p.c. (ed ora contemplato all’art. 108 del codice del processo amministrativo, intervenuto in corso di causa, che ha, inoltre, introdotto l’opposizione revocatoria), va riconosciuta non a qualunque soggetto pregiudicato dalla sentenza resa inter alios ma ai controinteressati (pretermessi, non facilmente individuabili o sopravvenuti che siano) e, più in generale, ai soggetti che siano titolari di una posizione autonoma rispetto a quella azionata nel giudizio ed incompatibile con l’assetto definito con la sentenza opposta, fermo restando che l’opposizione di terzo non può valere a rimettere in termini il soggetto che è decaduto dall’azione giurisdizionale amministrativa di annullamento.<br />	<br />
L’individuazione da parte della giurisprudenza (ora del codice) della condizione di ammissibilità consistente nella titolarità di una posizione autonoma e incompatibile costituisce il corollario della nozione di terzo desumibile dal disposto dell’art. 2909 c.c., che definisce i limiti soggettivi del giudicato con riferimento alle parti, ai loro eredi e aventi causa, ed è desunta, a contrario, dal disposto dell’art. 404, comma 2, secondo il quale “gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o di collusione a loro danno”.<br />	<br />
In tale solco, è stata esclusa la legittimazione di titolari di rapporti dipendenti ovvero interessati di riflesso (v. Cons. St., Sez. IV 31 marzo 2010, n. 1833 relativamente ad opposizione di appaltatore di lavori di costruzione di un edificio il cui titolo edilizio era stato annullato dalla sentenza opposta; id. 3 settembre 2008, n. 4109 sull’opposizione di donatari di un immobile cui era relativa la concessione annullata e 30 maggio 2005, n.2817, su opposizione di successori a titolo particolare nella titolarità di diritto su bene occupato, relativamente all’annullamento degli atti concernenti la lottizzazione e le inerenti concessioni).<br />	<br />
Nel giudizio definito con l’opposta sentenza n. 2227/09 erano presenti, in posizione contrapposta, entrambe le parti comproprietarie del complesso immobiliare della cui demolizione ed acquisizione al patrimonio comunale si discute, ossia il De Maio, titolare di una quota indivisa del 25%, ricorrente in primo grado per l’annullamento degli atti del Comune di Reggio Calabria, indi appellato, e, per la fallita società “Il Portico” s.r.l., proprietaria dell’ulteriore 75%, il Fallimento, in persona del curatore, appellante la sentenza del TAR che quei provvedimenti aveva annullato.<br />	<br />
Ares Finance (di cui S.G.C. è procuratrice speciale) è creditrice della società fallita, iscrittasi al passivo del fallimento in via privilegiata, in quanto titolare di garanzia ipotecaria sull’immobile predetto e si duole che la sentenza di accoglimento dei riuniti ricorsi del Comune e del Fallimento la pregiudichi, lasciando indenni i provvedimenti comunali che hanno ordinato la demolizione dell’immobile ipotecato e, stante l’inottemperanza, disposto la relativa acquisizione gratuita al patrimonio comunale.<br />	<br />
La predetta è dunque titolare di diritti (tanto quello personale di credito, quanto la garanzia reale concessa dal debitore) dipendenti dalla posizione soggettiva di chi è stato parte in causa; come tale è esposta all’efficacia riflessa del giudicato e non può, dunque, avvalersi dell’opposizione ordinaria (a seguito dell’entrata in vigore del cod. proc. amm. non è più estraneo al processo amministrativo il rimedio della opposizione di terzo revocatoria, consentita, proprio per l’incidenza sul giudicato, solo nei casi eccezionali di dolo o collusione tra le parti – art 108, comma 2 -, nei termini di cui all’art. 92, comma 2; il presente ricorso è stato notificato anteriormente all’entrata in vigore del codice ed è, infatti, stato proposto ai sensi dell’art. 404, comma 1 c.p.c.; non possono, pertanto, trovare ingresso i rilievi, contenuti nella memoria non notificata, in punto opposizione revocatoria, legittimazione alla medesima, mala fede del Comune ed inerzia del curatore ).<br />	<br />
Deve, inoltre, considerarsi che, nell’ambito del fallimento, il curatore ha la duplice veste di rappresentante della massa dei creditori (quindi, nella specie, anche della Ares Finance, che, in tal senso, non può dirsi “estranea” al giudizio) e del fallito, mentre restano vietate azioni esecutive e cautelari individuali, la gestione del patrimonio del debitore e la rappresentanza in giudizio spettano al curatore ed eventuali contrasti sulla valutazione compiuta dagli organi fallimentari circa le iniziative giudiziarie da assumere nei riguardi di provvedimenti amministrativi (salvo quanto già detto in tema di opposizione revocatoria) devono essere composti secondo le regole e coi rimedi contemplati dalla legge fallimentare (R.D. 16.03.1942 n. 267); con riferimento all’atteggiamento degli organi del fallimento Il Portico riguardo agli atti del Comune di Reggio Calabria relativi all’immobile in località Calamizzi si è espressa la sentenza di questa Sezione n. 2226 del 2009, nell’ambito di un giudizio cui la Società Gestione Crediti, oggi opponente, ha partecipato “in posizione dipendente (ad adiuvandum)” (v. punto IX) rispetto alle domande proposte dal sig. D’Agostino, in qualità di amministratore della società debitrice (peraltro già fallita, donde la declaratoria dell’inammissibilità del suo ricorso in primo grado e la declaratoria di inammissibilità dell’intervento adesivo della S.G.C. al suo controricorso con appello incidentale). <br />	<br />
Per tali considerazioni, l’opposizione va dichiarata inammissibile.<br />	<br />
Si ravvisano, stante la particolarità della fattispecie, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull&#8217;opposizione, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-5-2011-n-2636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2011 n.2636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2009 n.2636</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-2-2009-n-2636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-2-2009-n-2636/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2009 n.2636</a></p>
<p>Pres. Mattone – Rel. Rordorf – P.M. Ciccolo Totkov (avv. Nava) c. Warner Villane Cinemas spa (avv. Campolo) e Curatela Fallimento P.M.A. è inammissibile il ricorso in Cassazione proposto in assenza di procura speciale successiva alla sentenza impugnata 1. – Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Procura speciale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-2-2009-n-2636/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2009 n.2636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-2-2009-n-2636/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2009 n.2636</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mattone – Rel. Rordorf – P.M. Ciccolo<br /> Totkov (avv. Nava) c. Warner Villane Cinemas spa (avv. Campolo) e Curatela Fallimento P.M.A.</span></p>
<hr />
<p>è inammissibile il ricorso in Cassazione proposto in assenza di procura speciale successiva alla sentenza impugnata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Procura speciale – Successiva alla sentenza da impugnare – Necessità.	</p>
<p>2. – Giustizia civile – Responsabilità processuale aggravata – Mancanza di delega specie in Cassazione – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione, la procura speciale deve investire espressamente il difensore del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pertanto deve essere successiva alla sentenza.	</p>
<p>2. – Sussistono i presupposti di colpa grave ex art. 385 ultimo comma, c.p.c. nel caso di proposizione del ricorso in Cassazione in assenza di procura speciale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13867_13867.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-2-2009-n-2636/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2009 n.2636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2007 n.2636</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-10-2007-n-2636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-10-2007-n-2636/</guid>

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<p>Pres. Urbano &#8211; Est. Bucchi A.D. ed altri (Avv.ti E. Sticchi Damiani, Avv. Ida Maria, G. Gallo, e M. Margiotta ) c. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI (Avv. P. Squeo, G. Prudente e C. Antuofermo), MINISTERO PER L’UNIVERSITA’ E LA RICERCA SCIENTIFICA (n.c.) illegittimo l&#8217;annullamento delle prove d&#8217;ammissione universitarie fondate</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Urbano &#8211;  Est. Bucchi<br /> A.D. ed altri (Avv.ti E. Sticchi Damiani, Avv. Ida Maria, G. Gallo, e M. Margiotta ) c. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI (Avv. P. Squeo, G. Prudente e C. Antuofermo), MINISTERO PER L’UNIVERSITA’ E LA RICERCA SCIENTIFICA (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo l&#8217;annullamento delle prove d&#8217;ammissione universitarie fondate sull&#8217;utilizzo, da parte di pochi candidati, del telefono cellulare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università &#8211; Prove d’ammissione &#8211; Uso dei telefoni cellulari &#8211; Annullamento delle prove – Illegittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di prove d’ammissione universitaria, il fatto accertato che alcuni candidati con sofisticate strumentazioni avessero la possibilità, tramite telefono cellulare, di comunicare con l’esterno e conoscere le risposte ai quiz, non può far ritenere che questi stessi, a loro volta, divulgassero all’interno dell’aula le informazioni in loro possesso, ma, anzi, è verosimile che abbiano mantenuto uno stretto riserbo al riguardo onde evitare di essere scoperti. Non si può quindi ritenere che la suddetta circostanza  infici l’intera fase procedimentale di espletamento delle prove scritte, o addirittura dell’intero procedimento. In tale contesto il comportamento dei soggetti già identificati e di quelli ipoteticamente identificabili deve essere sanzionato con l’esclusione dalla prova, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto rettoriale n. 7295 del 2.7.2007, ma resta fermo che tale comportamento delittuoso di pochi candidati non è di per sé solo idoneo, nel caso in esame, ad inficiare l’intera procedura concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Terza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Visto il ricorso 1316/2007, proposto da</p>
<p><b>DILEONE ALESSANDRA, ADDANTE GIOVANNI, ALESSIO LUIGI, ALTAVILLA VINCENZO, AMMIRATI FEDERICA, AMORESE MARINA, AQUILINO FABRIZIO, ARDITO MARINA, ARMINI LUCIA, BELVISO VITO, BIANCHI FRANCESCO PAOLO, BONADUCE ELISABETTA, BONGIORNO MARIA CATERINA, BOZZI MARIA TERESA, CAPOTORTO FRANCESCO, CARBONARA SERENA, CARDINALE DANIELA, CARPARELLI SONIA, CASAMASSIMA DONATO, CASAZZO VINCENZO, CASIMIRO EMENUELA, CASSANELLI FRANCESCO, CATACCHIO ROBERTA, CATALANO MARIANNA RITA, CAVOLATA STEFANIA, CAZZOLLA ANNAMARIA, CECI RAFFAELE, COLAPINTO GIANLUCA, COLELLA SERGIO, COLUCCI VINCENZA, CONTICCHIO MARIA, COZZI MARIACRISTINA, GAUDIUSO GABRIELE VINCENZO, GABRIELLI LAURA, GABELLONE ALESSANDRA, FORTUNATO ALESSIA, FIORINO GIOVANNI, FARELLA MARILENA, FANELLI MASSIMILIANO MATTEO, FALSETTI ANDREA, LAMPARELLI RAFFAELLA, LAFORGIA RITA, L&#8217;ABBATE FRANCESCA, L&#8217;ABBATE ANGELA, INTRONA ALESSANDRO, INTIGLIETTA PIERLUIGI, INDOLFI ILARIA, INDELLICATI ANTONIA MARIA, MINERVINI CLAUDIA SERENA, MILETI ALESSIA, MENELEO ELEONARA, MASTRANGELO ROSA, MARTINO ROSALINDA, MARINELLI VALENTINA, MARINELLI DELIA, MARIANI DIANA, PERFETTI ROBERTA, PEPE FRANCESCA FULVIA, PELLEGRINO MICHELE, PAVONE GIOVANNA, PASSARO VALERIA, PASQUALE FRANCESCO, PAPARELLA CARLO, PANSINI LUIGI, RANIERI BEATRICE, RANA FRANCESCO, RAMUNNI ISABELLA, RAGONE ANGELA, PUGLIESE GIUSEPPE, PROCACCIO ANNAGRAZIA, PRANZO RITA GIORGIA, POVIA ANNARITA, ZURLO MARCO, ZIMATORE CLAUDIO, VISCARDI RAFFAELLA, VIRELLI ROCCO, VALENTE MAURO, TOTARO GIUSEPPE, TOSTO ANTONELLO, TATAVITTO FRANCESCA, STUFANO MONICA, STRAGAPEDE ILARIA, STIFFI MASSIMO, SPINELLI ANNA, SILVESTRIS ERICA, SILECCHIA VALERIA, SEMERARO ALESSIA, SECCIA MARIANNA, SECCIA FRANCESCO, SEBASTIANO GIUSEPPINA, SCARABAGGIO GIUSEPPE, SANASI GIOVANNI, RUTIGLIANO ALESSIO, ROSSETTI SIMONA, RONGHI CLAUDIA, ROMANO MATTEO, RIPA MICHELE, PORTA MARIA, PIZZULLI MARIA, PINTO ANTONELLA, 0 PICICCI MARIANNA, 1 PICCOLO GIUSEPPE,  PICCA ISABELLA,  PERTOSA DANIELE, PERILLI ALESSANDRA, NUZZOLESE IMPERIA, NOTARNICOLA STEFANO, NICCOLI LAURA,  NARRACCI MILENA,  MORAMARCO FEDERICO, MONTINI FABIO, BUZZACCHINO FEDERICA, MONDELLI NICOLA, MOLFETTA MARIA TERESA, MANGIERI ALESSIA, MAGLIONICO MARIANOVELLA,  MAGISTÀ STEFANIA, LOCONTE ROBERTA, LEUZZI NICOLA, LEUCI CARLA, LARICCHIA VITO, LARICCHIA MARCO, INCHINGOLO ALESSIO DANILO, GUGLIELMI FEDERICA FILOMENA, GRIMALDI LUCIA DONATELLA, GRANDOLFO NATALE EUGENIO, GIURA VALERIA,  GIRGIO SILVIA, GILLI MARIAROSARIA, GENCO TAMARA, DORONZO ROBERTA, CREANZA ANNALISA, CURCI SILVIA, D&#8217;AMBRUOSO PIERDANILO, DARGENIO MICHELE, DE GIORGI FRANCESCA, DE ROBERTIS ROSA, DE SANTIS ADRIANO, DE VENUTO FRANCESCO, DEMA MARIA, DI LECCE VALENTINA, DI COSMO FEDERICA, DI GIOIA CLAUDIA, DI GIOIA MICHELE, DI MAURO FEDERICA, DI MODUGNO FRANCESCO, DI MOLA ROBERTO e DI TERLIZZI VITO</b>, tutti rappresentati e difesi da, Sticchi Damiani Avv. Ernesto, Dentamaro Avv. Ida Maria, Gallo Avv. Giuseppe, e Margiotta Avv. Martino, con domicilio eletto in Bari alla via De Rossi, 16;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI</b>, rappresentata e difesa da Squeo Avv. Paolo, Prudente Avv. Gaetano e Antuofermo Avv. Cecilia, con domicilio eletto in Bari alla p.zza Umberto I, n. 1, presso gli Uffici della propria Avvocatura interna;</p>
<p><B>MINISTERO PER L’UNIVERSITA’ E LA RICERCA SCIENTIFIC</B><B>A</B>, non costituito;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>previa sospensiva,</b> del decreto rettorile n. 9189 del 19.9.2007, con il quale si nega l&#8217;approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedure di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria, indette con D.R. n. 7295 del 2.7.2007 e D.R. n. 7542 del 4.7.2007 e, per l&#8217;effetto, si annullano le prove scritte, disponendo che &#8220;in sede di ripetizione delle stesse saranno ammessi solo ed unicamente i candidati che risultano avere partecipato alle prove scritte del 4 e 5 settembre 2007&#8221;;<br />
nonché, di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra i quali, in particolare, il decreto di indizione delle nuove prove selettive di ammissione, ove sussistente e ancorchè non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.</p>
<p>Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 9 ottobre 2007 per l’annullamento del D.M. Università e Ricerca in data 2.10.2007, con cui è stata decretata la ripetizione della prova scritta per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria e fissata la nuova data di espletamento rispettivamente per il 17 e 18 ottobre 2007; nonché del decreto rettorile pure in data 2.10.2007, nella parte in cui conferma la decisione di non approvazione e annullamento delle prove scritte svoltesi il 4 e  settembre e indice lo svolgimento delle nuove prove nei giorni 17 e 18 ottobre 2007;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2007 la relazione del dott. Roberto Maria Bucchi e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Rilevato che alla camera di consiglio del 26 ottobre 2007 il Collegio, uditi sul punto gli avvocati Dentamaro, Gallo, Sticchi Damiani, Margiotta, Squeo, Prudente e Antuofermo, ha ritenuto di poter decidere il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 21 comma 9 e 26 comma 4 della L. 1034/71, come modificata dalla L. 205/2000.<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1) Con ricorso notificato in data 29 settembre 2007 e depositato il successivo 2 ottobre, i ricorrenti in epigrafe elencati &#8211; premesso di essersi classificati in posizione utile o potenzialmente utile nelle graduatorie pubblicate relative alle selezioni per l’ammissione per l’anno accademico 2007/2008 ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, indette con decreti rettorili n. 7295 del 2 luglio e n. 7542 del 4 luglio 2007 dell’Università degli Studi di Bari &#8211; hanno impugnato il decreto rettorile n. 9189 del 19 settembre 2007 e, successivamente, con motivi aggiunti notificati il 5 ottobre 2007 e depositati il successivo 9 ottobre, il decreto Ministero Università e Ricerca del 2.10.2007 e il decreto rettorile in pari data, meglio specificati in epigrafe.</p>
<p>2) A sostegno del gravame deducono censure di violazione ed eccesso di potere, incentrate sulla violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo, violazione dell’art. 3 della L. 241/90, violazione e falsa applicazione dell’art. 34 comma 2° della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della L. 264/99 ed eccesso di potere sotto numerosi profili.</p>
<p>3) Con memoria depositata l’8 ottobre 2007 si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Bari, deducendo l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>4) Con ordinanza n. 871 del 10.10.2007, la Sezione Mista di questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori, rinviando la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 26 ottobre 2006.<br />
Con decreto istruttorio monocratico del Presidente della Terza Sezione sono stati acquisiti i verbali della Commissione di Vigilanza preposta all’espletamento delle prove. </p>
<p>5) Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2007, per la pronuncia sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio ha evidenziato la manifesta fondatezza del ricorso e la sussistenza, quindi, del presupposto per la emanazione della sentenza in forma semplificata, definitiva del giudizio, ai sensi degli articoli 21 comma 9 e 26 comma 4 della L. 1034/71 come modificata dalla L. 205/2000.</p>
<p>6) Il ricorso è fondato e deve essere accolto.</p>
<p>7) Osserva il Collegio, che il fatto accertato che alcuni candidati con sofisticate strumentazioni avessero la possibilità, tramite telefono cellulare, di comunicare con l’esterno e conoscere le risposte ai quiz, non può far ritenere che questi stessi, a loro volta, divulgassero all’interno dell’aula le informazioni in loro possesso, ma, anzi, è verosimile che abbiano mantenuto uno stretto riserbo al riguardo onde evitare di essere scoperti.</p>
<p>8) Siffatta deduzione è confermata dal verbale n. 1 della Commissione di Vigilanza preposta alla selezione per la facoltà di Medicina, in cui si attesta “che la prova concorsuale si è svolta secondo normativa e che nessun incidente ne ha turbato il regolare svolgimento”; nonché dal verbale n. 2, relativo alla selezione per la facoltà di Odontoiatria, in cui si riporta la scoperta di soli n. 3 candidati con il cellulare acceso e, per il resto, si dà atto che “la prova si è svolta secondo normativa”.<br />
In altri termini, il contatto con l’esterno, in base alle note informative della Procura della Repubblica indirizzate al Rettore, risulta esservi stato solo per un numero di candidati (40; cfr. sul punto nota della Procura in data 12.10.2007) che in proporzione ai partecipanti  (1821 + 748 per un totale di 2569; cfr. sul punto i verbali delle prove) sono pari a circa il 2% del totale.<br />
Peraltro, una diffusa comunicazione all’interno delle diverse aule d’esame tra i candidati non risulta, né dalle note della Procura né dai verbali della Commissione ed, anzi, era oggettivamente resa difficile dalla divisione dei candidati rispettivamente in 20 (prova di Medicina) e in 11 (prova di Odontoiatria) aule.</p>
<p>9) Nella fattispecie, quindi, contrariamente a quanto presupposto dal Rettore nel provvedimento impugnato di annullamento delle prove scritte, non può ritenersi che si sia in presenza di un vizio radicale che inficia l’intera fase procedimentale di espletamento delle prove scritte, o addirittura dell’intero procedimento (come avviene ad es. nel caso di vizio di irregolare composizione della commissione, nel caso di generale e diffusa possibilità dei candidati di comunicare liberamente tra loro e con l’esterno o nel caso di predisposizione dei criteri di valutazione successivamente all’apertura delle busta contenenti le prove).</p>
<p>10) Per quanto riguarda l’integrità dei pacchi contenenti le prove, rileva il Collegio dal verbale n. 1 relativo alla selezione per Medicina, che la Commissione ha accertato “l’integrità dei pacchi contenenti i plichi contrassegnati dal n. 1 al n. 2420, e dal verbale n. 2 relativo alla prova di Odontoiatria che “uno dei pacchi, precisamente quello contenente gli ultimi plichi della serie… presenta una sigillatura anomala”, che i plichi ivi contenuti non sono stati utilizzati e che “tale particolare sigillatura  “non costituisce turbativa né può essere considerata elemento di irregolarità comportante la sospensione della prova, tenuto conto che il pacco risulta comunque sigillato con nastro identificativo della CINECA”.  </p>
<p>11) Ritiene, pertanto, il Collegio che il comportamento dei soggetti già identificati e di quelli ipoteticamente identificabili debba essere sanzionato con l’esclusione dalla prova, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto rettoriale n. 7295 del 2.7.2007, in quanto il comportamento delittuoso di alcun candidati non è di per sé solo idoneo, nel caso in esame, ad inficiare l’intera procedura concorsuale. </p>
<p>12) Va considerato, altresì, che, non essendosi ancora concluse le indagini penali, l’annullamento delle selezioni sulle quali dette indagini sono incentrate, contrasta visibilmente con l’interesse pubblico all’ammissione ai corsi universitari dei candidati più capaci e meritevoli.<br />
Ciò in quanto, soggetti allo stato non indagati che superassero legittimamente le nuove selezioni non potrebbero essere esclusi, nel caso di ipotetica successiva contestazione di reati riferiti alle prove del 4 e 5 settembre, dalla frequentazione dei corsi universitari; mentre, al contrario, il mantenimento dei risultati delle prove scritte annullate con il decreto impugnato, consente all’Università, anche in tempi successivi, di intervenire efficacemente, escludendo eventuali ulteriori indagati ed ammettendone altri mediante scorrimento della graduatoria.</p>
<p>13) In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatti salvi i  provvedimenti di esclusione da adottarsi dall’Università con riguardo ai candidati indagati già identificati e/o da identificarsi dalla Procura della Repubblica.</p>
<p>14) Sussistono giusti motivi per disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari &#8211; Sezione Terza,</B> definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe R.G. 1316/2007, lo accoglie e per l’effetto annulla  gli atti impugnati, salvi i  provvedimenti di esclusione da adottarsi dall’Università con riguardo ai candidati indagati già identificati e/o da identificarsi dalla Procura della Repubblica.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 2007, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. AMEDEO URBANO 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. ANTONIO PASCA 	 &#8211; Componente <br />	<br />
Dott. ROBERTO MARIA BUCCHI 	&#8211; Componente, Rel. Est.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>26 ottobre 2007</u><br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p align=justify>
</b></i></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2636</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2636/</guid>

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<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il parere sfavorevole all’installazione di una stazione radio base, se la collocazione e’ in contrasto con la norma di PRG che impedisce la collocazione in fascia di rispetto stradale. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2636/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2636</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il parere sfavorevole all’installazione di una stazione radio base, se la collocazione e’ in contrasto con la norma di PRG che impedisce la collocazione in fascia di rispetto stradale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2636/07<br />
Registro Generale:3445/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta <br /> Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.<br />  Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Maggio 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SIEMENS SPA</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  GENNARO BELVINI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA PELAGIO PRIMO N. 10<br />
presso ANTONIETTA CENTOMIGLIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CALVI</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  ROSARIO FEDELE<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA MAR ROSSO N. 61 presso ROBERTO FERRANTI</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  NAPOLI: SEZIONE VII  n. 499/2007, resa tra le parti, concernente NEGATA AUTORIZZAZIONE   ALL&#8217;INSTALLAZIONE DI  RETE  COMUNICAZIONE  MOBILE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
(1)     COMUNE DI CALVI<br />
Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo   e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Belvini e Fedele;<br />
Ritenuto che, allo stato di una sommaria delebazione, propria della sede cautelare, in relazione alle emergenze fattuali evidenziate dall’ordinanza impugnata, tenuto conto della complessa configurazione della struttura, appare prevalere l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico rispetto al pregiudizio lamentato dal ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3445/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Maggio 2007</p>
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