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	<title>2633 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2633 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2633</a></p>
<p>Va sospesa la concessione demaniale marittima rilasciata in contrasto con i criteri di valutazione autoimposti dall’amministrazione, senza che abbiano rilievo i soli elementi di danno grave che in conseguenza del rilascio subirebbe il controinteressato. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-5-2007-n-2633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2007 n.2633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la concessione demaniale marittima rilasciata in contrasto con i criteri di valutazione autoimposti dall’amministrazione, senza che abbiano rilievo i soli elementi di danno grave che in conseguenza del rilascio subirebbe il controinteressato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2633/07<br />
Registro Generale:3389/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta <br /> Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo Est.Cons. Luciano Barra Caracciolo <br />Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Maggio 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>FONTANA ALESSIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
  Avv.  BENEDETTO BALLEROcon domicilio  eletto in RomaVIA PORTUENSE, 104  presso ANTONIA DE ANGELIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b> &#8211;<b>ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA REG.SARDEGNADIR. SERVIZIO CENTRALE DEMANIO E PATRIMONIOCONFERENZA SERVIZI C/O ASS. REG.LE ENTI LOCALI FIN.URB.</b>non costituitosi;<br />
<b>CENTRO COMMERCIALE PERRA DI SERRELI PALMIRA &#038; C. SNC</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  MARIA STEFANIA MASINI, Avv.  MAURO BARBERIO, Avv.  STEFANO PORCUcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA VITE N.7 presso MARIA STEFANIA MASINI<br />
<b>CARLEO GUGLIELMOCOMUNE DI SINNAI </b><br />
non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  SARDEGNA  &#8211;  CAGLIARI &#8211; 1^ SEZIONE  n. 111/2007 , resa tra le parti, concernente RILASCIO CONCESSIONE   DEMANIALE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
(1)     CENTRO COMMERCIALE PERRA DI SERRELI PALMIRA &#038; C. SNC<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Ballero e l’Avv. Masini;<br />
Letta l’ordinanza impugnata, con la quale il TAR Sardegna ha, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ravvisato il contrasto “della istanza del sig. Fontana con i criteri in base ai quali doveva essere valutata la domanda di concessione”;<br />
Considerato che, con l’odierno appello, l’istante non deduce alcuna doglianza sul punto, limitandosi a ripercorrere l’iter amministrativo, conclusosi con l’emanazione della concessione sospesa, e che invece censura la ordinanza impugnata perché non si è pronunciata sul pregiudizio grave ed irreparabile, che insussistente per l’originario ricorrente, è certamente presente per l’attuale appellante, che non potrà svolgere alcuna attività nel periodo estivo, al termine del quale la rilasciata concessione impone che debbano essere rimosse tutte le opere, senza che vi sia possibilità che si “stabilizzi una concessione ritenuta illegittima”;<br />
Rilevato che allo stato, non pare sussistano i presupposti di cui all’art. 21 L. n. 1034/1971, in quanto il solo dedotto “gravissimo danno dalla sospensione degli atti impugnati” non giustifica la riforma della ordinanza impugnata, nei cui confronti nulla – si ripete – viene detto per quanto riguarda il ravvisato “contrasto con i criteri in base ai quali doveva essere valutata la domanda di concessione”.      </p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3389/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Maggio 2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2633/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2633</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est. G. Di Piazza (Avv. R. Zipolini) contro Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze (Avv. A. Andreani) e nei confronti S. Sartini (non costituita) ed M. Cellini (non costituito) sulla riserva di posti per i disabili nei concorsi pubblici 1. Concorsi pubblici &#8211; Riserva di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2633/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-30-5-2006-n-2633/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.<br /> G. Di Piazza (Avv. R. Zipolini) contro Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze (Avv. A. Andreani) e nei confronti S. Sartini (non costituita) ed M. Cellini (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla riserva di posti per i disabili nei concorsi pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici &#8211; Riserva di posti per concorrenti disabili &#8211; Art. 16 della legge n. 68 del 1999 &#8211; &#8211; Non si riferisce alla formazione delle graduatorie, bensì riguarda il momento della scelta da parte dell’Amministrazione sul come bandire il concorso</p>
<p>2. Concorsi pubblici &#8211; Riserva di posti per concorrenti disabili &#8211; Artt. 7 e 16 della legge n. 68 del 1999 ed art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994 – Requisiti per beneficiare dell&#8217;aliquota di posti riservata &#8211;  Occorre provare oltre allo stato di invalidità anche lo stato di disoccupazione mediante produzione dei relativi certificati</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 16 della legge n. 68 del 1999, con riferimento ai concorsi presso P.A., richiama l’obbligo del rispetto di una correttezza comportamentale nei confronti del disabile nello svolgimento delle prove selettive e la circostanza che qualora concorrenti disabili siano risultati idonei possono essere assunti dall’Ente. Ne consegue che tale norma, nella parte in cui prevede riserve di posti per concorrenti disabili nei concorsi pubblici non si riferisce alla formazione delle graduatorie, bensì riguarda il momento della scelta da parte dell’Amministrazione sul come bandire il concorso.</p>
<p>2. Alla luce della normativa vigente (artt. 7 e 16 della legge n. 68 del 1999 ed art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994) ciascun partecipante ai concorsi per il pubblico impiego, al fine di beneficiare dell&#8217;aliquota di posti riservati messi a concorso, deve provare oltre allo stato di invalidità, anche lo stato di disoccupazione mediante produzione dei relativi certificati entro i termini prescritti dal bando</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla riserva di posti per i disabili nei concorsi pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2633 REG. SENT.<br />
ANNO 2006<br />
N. 2196 REG. RIC. <br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori: Giuseppe PETRUZZELLI			Presidente; Roberto PUPILELLA				Componente; Stefano TOSCHEI				Estensore;																																																																																		</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso:<br />
n. R.g 2196 del 2004 proposto da<br />
<b>DI PIAZZA GIAMPAOLO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Romano Zipolini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pierluigi D’Antonio in Firenze, Via Novelli n. 45;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AZIENDA U.S.L. n. 10 di FIRENZE</b>, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Andreani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata  in Firenze, Via Buonvicini n. 21;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#61485;	<b>SARTINI Stefania</b>, non costituita in giudizio;																																																																																												</p>
<p>&#61485;	<b>CELLINI Massimiliano</b>, non costituito in giudizio.																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
della graduatoria finale di merito del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di (inizialmente n. 3 posti e successivamente) n. 7 posti di dirigente medico nella disciplina di Psichiatria (Area medica ed elle specialità mediche), pubblicata in data 7 luglio 2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i documenti allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;<br />
Vista l’ordinanza n. 1259 del 14 dicembre 2004, con la quale questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente;<br />
Esaminate le memorie conclusive depositate dalle parti costituite;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Donatella Pollidori delegata da Romano Zipolini e per la parte resistente l’avv. Francesco D’Addario delegato da Antonio Andreani;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Premetteva il dr. Giampaolo Di Piazza di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Dirigente medico nella specializzazione di Psichiatria, bandito dall’Azienda USL n. 10 di Firenze nel luglio 2003, numero di posti poi salito a sette.<br />
Precisava che il bando riportava la dicitura che lo stesso era stato emanato tenendo conto dei benefici previsti in materia di assunzioni riservate, di talché egli provvedeva ad indicare nella domanda di partecipazione anche la certificazione attestante il proprio grado di invalidità pari al 51%.<br />
Riferiva il ricorrente che, all’esito delle prove scritte ed orali nonché per effetto della valutazione dei titoli, si era posizionato al quindicesimo posto della graduatoria finale con punti 69,750.<br />
Lamentando che l’Amministrazione sanitaria, nella formazione della graduatoria, non aveva tenuto conto dei titoli di invalidità in possesso di coloro che si trovano nella condizione di avere un grado di invalidità superiore al 46%, contestava la legittimità della formazione della graduatoria stessa, chiedendone il giudiziale annullamento.<br />
Si costituiva in giudizio l’Azienda USL n. 10 di Firenze confutando analiticamente la fondatezza delle avverse affermazioni e chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Con ordinanza n. 1259 del 14 dicembre 2004 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.<br />
Entrambe le parti costituite depositavano memorie conclusive con documentazioni confermando le già rassegnate conclusioni.<br />
Alla udienza del 19 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il dr. Giampaolo Di Piazza si lamenta delle modalità con le quali è stata formata la graduatoria finale del concorso a sette posti di Dirigente medico specialista in Psichiatria bandito nel luglio 2003 dall’Azienda USL n. 10 di Firenze.<br />
In particolare, premesso che egli è invalido con un grado pari al 51% e che tale indice di invalidità era stato da lui stesso indicato nella domanda di partecipazione alla selezione, visto che il bando di concorso faceva esplicito riferimento al rilievo che avrebbero avuto nella formazione della graduatoria finale le norme in materia di assunzioni riservate, il dr. Di Piazza si lamenta della violazione da parte dell’Amministrazione procedente, nel corso della selezione, delle norme della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di benefici riconosciuti ai lavoratori disabili e nella specie della mancata considerazione, tra i vincitori, di un numero di posti riservati per concorrenti con riduzione della capacità lavorativa accertata superiore al 45%.</p>
<p>2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione sanitaria intimata contestando la fondatezza delle avverse affermazioni per due ordini di motivi:<br />
a)	ai concorsi non si applica la legge n. 68 del 1999, ma la normativa speciale in materia di concorsi pubblici, di talché l’invalidità da titolo ad una preferenza a parità di merito e non ad un posto riservato;<br />	<br />
b)	quand’anche si volesse ritenere applicabile la legge n. 68 del 1999, il ricorrente non potrebbe invocarla a suo beneficio in quanto tra i titoli depositati non vi è il certificato (o la relativa dichiarazione) di disoccupazione, elemento imprescindibile per l’applicazione, in senso favorevole all’interessato, della normativa speciale.																																																																																												</p>
<p>3. – Con riferimento al primo profilo di impugnazione dedotto nell’atto introduttivo, vale a dire quello con il quale il ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare la legge speciale 12 marzo 1999 n. 68 in materia di assunzioni obbligatorie dei disabili prevedendo una quota di posti riservati ai concorrenti disabili, merita rammentare, dalla lettura del bando di concorso, che quest’ultimo prevedeva l’applicazione di criteri di precedenza per disabili ma non riserve di posti (peraltro su tale punto il ricorrente non ha mosso alcun tipo di censura nei confronti del bando).<br />
Orbene, la legge n. 68 del 1999, all’art. 16, descrive un meccanismo per consentire l’ingresso nel mondo del lavoro (pubblico e privato) di soggetti disabili. La norma, in materia di concorsi pubblici, così recita: “1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. 2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. 3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”.<br />
Appare, dunque, evidente che l’art. 16 della legge n. 68 del 1999, con riferimento ai concorsi presso P.A. richiama l’obbligo del rispetto di una correttezza comportamentale nei confronti del disabile nello svolgimento delle prove selettive e la circostanza che qualora concorrenti disabili siano risultati idonei possono essere assunti dall’Ente, ma nessun riferimento si fa alla collocazione nella graduatoria finale: resta, invece, fermo per la procedura selettiva di assunzione alle dipendenze presso P.A. il meccanismo fissato dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 che stabilisce a favore dei disabili una precedenza a parità di punteggio.</p>
<p>4. &#8211; L’art. 5 del citato D.P.R. n. 487 del 1994 (Categorie riservatarie e preferenze) stabilisce che: “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20%, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell&#8217;art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell&#8217;amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall&#8217;aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età”. <br />
La disposizione normativa sopra riportata, quindi, nella parte in cui prevede riserve di posti per concorrenti disabili nei concorsi pubblici non si riferisce alla formazione delle graduatorie, bensì riguarda il momento della scelta da parte dell’Amministrazione sul come bandire il concorso.<br />
Conseguentemente, per quanto si è più sopra osservato, la disposizione normativa di cui si invoca la corretta applicazione non può avere alcuna influenza sulle modalità di formazione della graduatoria del concorso qui in esame ed avversata dal ricorrente, avendo come destinazione semmai il bando di concorso, peraltro non espressamente impugnato dal dr. Di Piazza.</p>
<p>5. – L’esame del contenuto dei surriportati art. 16 della legge n. 68 del 1999 ed art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994 conduce, altresì, a ritenere infondato il ricorso anche sotto altro profilo.<br />
Le disposizioni citate, in particolare la prima, in concorso con l’art. 7 della legge n. 68 del 1999, indicano come requisito essenziale, per fruire del beneficio della riserva, quello dell’iscrizione nelle liste di disoccupazione e la prova di tale circostanza.<br />
Si è sul punto affermato che, in virtù della normativa vigente in materia, non v&#8217;è dubbio che lo stato di disoccupazione debba essere posseduto se non altro per poter beneficiare dell&#8217;aliquota di posti riservati messi a concorso dall&#8217;Amministrazione. Peraltro disposizione va intesa anche come norma, di carattere più generale, che stabilisce il requisito (della disoccupazione) necessario per partecipazione al concorso da parte dei destinatari delle norme sulle assunzioni obbligatorie; rispetto ad essa, infatti, l&#8217;art. 16 comma 2, della più volte citata legge n. 68 del 1999, riguarda il particolare momento, successivo all&#8217;espletamento del concorso, delle assunzioni degli idonei, derogatoriamente svincolate (ai soli fini della copertura della quota di riserva ex art. 3) dalla persistenza della disoccupazione e dal limite dei posti riservati nello specifico concorso (così T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 novembre 2002 n. 5090 e T.A.R. Toscana 29 aprile 2002 n. 887).<br />
Conseguentemente, alla luce della normativa vigente, ciascun partecipante ai concorsi per il pubblico impiego, al fine di beneficiare dell&#8217;aliquota di posti riservati messi a concorso, deve provare oltre allo stato di invalidità, anche lo stato di disoccupazione mediante produzione dei relativi certificati entro i termini prescritti dal bando (cfr., sul punto, anche Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2004 n. 712 e 10 marzo 2003 n. 1271).<br />
Nel caso di specie lo stato di disoccupazione non risulta essere stato provato dal ricorrente nel corso della procedura contestata.</p>
<p>6. – Conclusivamente, in costanza dell’accertata infondatezza dei motivi di censura per come dedotti dalla parte ricorrente il gravame deve essere respinto.<br />
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2006.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 MAGGIO 2006<br />
Firenze, lì 30 maggio 2006</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; diniego approvazione commissioni esami di stato con candidati esterni – difetto di motivazione &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 20</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; diniego approvazione commissioni esami di stato con candidati esterni – difetto di motivazione &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4219/g">Ordinanza sospensiva del 20 maggio 2003 n. 2763</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2633/04<br />
Registro Generale:5234/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Francesco Caringella<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI S.R.L.</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. FILIPPO LUBRANO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA, 79</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 2763/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO APPROVAZIONE COMMISSIONI ESAMI DI STATO CON CANDIDATI ESTERNI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI S.R.L.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato NUNZIATA e l’Avv. FILIPPO LUBRANO.</p>
<p>Ritenuto, allo stato, di poter condividere le ragioni che hanno indotto il primo giudice ad accordare la sospensione del provvedimento impugnato “ai fini del riesame”, dal momento che “i candidati esterni” hanno presentato domanda di partecipazione agli esami presso l’Istituto scolastico paritario sin dal 30.11.2003, e che è ormai prossima la data di svolgimento degli esami;</p>
<p>Rilevato ancora che l’atto impugnato appare privo di adeguata motivazione in relazione alla disposta non approvazione delle commissioni costituite per lo svolgimento degli esami di Stato con candidati esterni.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5234/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
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