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	<title>2629 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2629 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2012 n.2629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-5-2012-n-2629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-5-2012-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2012 n.2629</a></p>
<p>G. Luttazi Pres.ff &#8211; D. Landi Est. Azienda U.S.L. n.6 di Livorno (Avv. N. Napoleoni) contro Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Livorno ed altri (Avv. R. Righi) e nei confronti della Regione Toscana (non costituita) sulla giurisdizione e sulle modalità di accertamento della popolazione residente per poter qualificare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-5-2012-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2012 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-5-2012-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2012 n.2629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Luttazi Pres.ff &#8211; D. Landi Est.<br /> Azienda U.S.L. n.6 di Livorno (Avv. N. Napoleoni) contro Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Livorno ed altri (Avv. R. Righi) e nei confronti della Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione e sulle modalità di accertamento della popolazione residente per poter qualificare una farmacia come &ldquo;rurale sussidiata&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Farmacie &#8211; Controversia sul pagamento della c.d. indennità di residenza &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Sussistenza	</p>
<p>2. Farmacie &#8211; Farmacia “rurale sussidiata” &#8211; Modalità di accertamento della popolazione residente &#8211; Computo delle località separate e/o delle case sparse – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La controversia avente ad oggetto il pagamento della c.d. indennità di residenza e di altri benefici ai titolari di farmacie rurali, ovvero poste in località che non supera i tremila abitanti, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo	</p>
<p>2. Dal combinato disposto di cui all’art. 1 della legge n. 221/68 e all’articolo unico, di interpretazione autentica, della legge n. 40/1973, poi ripreso dall’art. 5 della legge regionale toscana n. 73/1976, per poter qualificare una farmacia come “rurale sussidiata”, va accertata la consistenza della sola popolazione residente nel “luogo” abitato in cui è situato l’esercizio farmaceutico, senza tener conto delle località separate e/o delle case sparse. Una diversa ricostruzione esegetica, supportata anche dalla giurisprudenza civile, non può invero condividersi, sia alla luce del chiaro disposto della citata legge n. 40/1973, sia, in via di fatto, per la estrema difficoltà di accertamento e definizione del c.d. “bacino d’utenza”, che, secondo detta giurisprudenza, sarebbe da individuarsi nella popolazione dislocata nei dintorni del centro urbano o nelle limitrofe zone di campagna, collegata in maniera costante e continuativa al capoluogo od al centro urbano e non raggruppata in insediamenti od agglomerati distinti dal capoluogo o centro urbano e costituenti altre frazioni, contrade o simili</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6610 del 2000, proposto da: 	</p>
<p>Azienda U.S.L. n.6 di Livorno, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Napoleoni, con domicilio eletto presso studio Caso-Ciaglia in Roma, via Savoia 72; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Livorno, Orio Giovanetti, quale titolare omonima farmacia rurale di San Pietro in Palazzi, e Cianchi Loris, quale titolare farmacia rurale Bemporad di Rosignano Marittimo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. Carducci 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Toscana; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE-SEZIONE III n. 406/2000, resa tra le parti, concernente FARMACIE RURALI- INDENNITA&#8217; DI RESIDENZA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Associazione titolari di farmacia della Provincia di Livorno nonché di Orio Giovanetti e Loris Gianchi;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 2 marzo 2012 il Cons. Vittorio Stelo e uditi gli avvocati Lirosi su delega di Napoleoni e Paoletti su delega di Righi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana – Sezione III, con sentenza n. 406 del 16 novembre 1999 depositata il 3 marzo 2000, ha accolto, con compensazione delle spese di giudizio e condanna delle Amministrazioni intimate all’erogazione della pretesa indennità e dei connessi interessi, il ricorso proposto dai dr. Orio Giovanetti e Loris Gianchi, titolari di farmacie rispettivamente in S. Pietro in Palazzi – frazione di Cecina (LI) e in Rosignano Marittimo (LI), avverso il decreto dell’Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno n.776 in data 31 dicembre1998.<br />	<br />
I giudici di prime cure hanno dapprima disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall’ASL ed hanno affermato la propria giurisdizione sostenendo che la formulazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 88/1998, commi 1 e 2 lett. f, si riferisse anche alla fattispecie all’esame che riguarda controversia tra un’amministrazione pubblica (ASL) e due gestori di pubblico servizio (titolari di farmacie), non rilevando né la soppressione dell’inciso “o di servizi” operata dall’art. 5 legge n. 1034/1971 né il riferimento a “indennità, canoni e corrispettivi”.<br />	<br />
Il Tribunale, dichiarato quindi inammissibile il ricorso presentato congiuntamente dall’Associazione titolari di farmacie della provincia di Livorno, ha annullato il citato decreto dell’AUSL per la parte in cui ha escluso quelle farmacie da quelle rurali sussidiate per il biennio 1998-1999 così denegando l’erogazione dell’indennità di residenza e di altri benefici, in quanto asseritamente situate in località con popolazione residente al di sopra dei 3000 abitanti. <br />	<br />
Il T.A.R. ha infatti sostenuto che, per il combinato disposto di cui all’art. 1 della legge n. 221/68 e all’articolo unico, di interpretazione autentica, della legge n. 40/1973, poi ripreso dall’art. 5 della legge regionale toscana n. 73/1976, per popolazione residente si dovesse intendere quella certificata solo relativamente “alla località o agglomerato rurale in cui era ubicata la farmacia”, senza tener conto delle località separate e/o delle case sparse.<br />	<br />
2.1. L’Azienda USL n. 6 di Livorno, con atto notificato il 3 luglio 2000 e depositato il 17 luglio 2000, ha interposto appello, riproponendo dapprima il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo posto che nel contenzioso non ricorrono profili pubblicistici né atti autoritativi, trattandosi di prestazioni non rientranti nel “servizio farmaceutico” o nei “pubblici servizi” di cui all’art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998, bensì di diritti soggettivi di natura patrimoniale, come peraltro affermato da orientamento del giudice civile nel tempo affermatosi.<br />	<br />
Si ribadiscono quindi nel merito le argomentazioni già svolte in primo grado a sostegno della legittimità dell’esclusione delle due farmacie dall’erogazione dell’indennità di cui trattasi; le stesse infatti sarebbero ubicate in zona che, sulla base di certificazioni comunali, registrava una popolazione residente superiore ai 3000 abitanti.<br />	<br />
2.2. L’Associazione titolari di farmacie della provincia di Livorno e i dr. Giovanetti e Cianchi si sono costituiti con mero atto formale depositato il 14 febbraio 2002, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />	<br />
I titolari delle due farmacie interessate hanno poi depositato una memoria in data 31 gennaio 2012 a sostegno della legittimità della sentenza impugnata. In particolare si afferma la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi, nella fattispecie di “servizio pubblico” ed essendo irrilevante, alla luce dell’art. 133, lett. c) del c.p.a , se si versi nell’ipotesi di interesse legittimo o di diritto soggettivo riguardo ad attività comunque provvedimentale.<br />	<br />
Quindi si ripropongono alcuni profili relativi all’asserita incompetenza dell’ASL ad adottare il provvedimento impugnato, invece di spettanza regionale; alla violazione del contraddittorio, non essendosi tenuto conto degli scritti della predetta Associazione; alla incostituzionalità di talune norme regionali.<br />	<br />
2.3. L’ASL ha depositato due memorie in data 25 gennaio e 9 febbraio 2012 insistendo per il difetto di giurisdizione e, comunque, per l’accoglimento dell’appello nel merito.<br />	<br />
2.4. L’ASL ha presentato più istanze di fissazione d’udienza, da ultimo con istanza depositata il 14 marzo 2011, per cui la causa, presenti i legali delle parti, all’udienza pubblica del 2 marzo 2012, è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
3.1. Ciò premesso in fatto l’appello è infondato.<br />	<br />
3.2. Va esaminata in via pregiudiziale l’eccezione, dedotta da parte appellante in primo grado e qui riproposta anche in vigenza del c.p.a., secondo cui il contenzioso all’esame apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
In proposito è da considerare che la vertenza è stata introdotta dai due nominati farmacisti con ricorso al T.A.R. notificato il 13 aprile 1999, momento determinante per individuare il giudice competente, e che sul punto non si è formato il cd. “giudicato interno”, e quindi non possono non condividersi in proposito le argomentazioni già svolte da quel Tribunale alle quali quindi si fa richiamo.<br />	<br />
In effetti la competenza del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici e nello stesso servizio farmaceutico si ritrova esplicitamente nella normativa evocata dai giudici di prime cure, per cui anche l’oggetto della presente controversia si inserisce, nella oggettiva sussistenza del rilevante interesse pubblico connesso al servizio stesso, nella fase esecutiva di un rapporto con la P.A. avente genesi di tipo autoritativo, quale quello concessorio, e tale competenza è stata ribadita nel citato art. 133, lett. c), c.p.a.<br />	<br />
3.3. Quanto al merito la Sezione deve conformarsi all’orientamento già assunto al riguardo con la propria sentenza n. 6779 del 18 novembre 2011 depositata il 21 dicembre 2011, e alle precedenti della Sezione V n. 876/2006 e n. 5479 del 3 novembre 2008, alle quali si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a..<br />	<br />
Con le stesse invero, dopo la puntuale e esaustiva ricostruzione della normativa dianzi richiamata, viene data la corretta e sistematica lettura delle specifiche disposizioni (art. 1 e 2, commi 1 e 2, legge n. 221/1968 e articolo unico legge n. 40/1973) concernenti i presupposti e il contenuto della indennità rurale in questione, e ad esse, anche per economia processuale, si fa riferimento.<br />	<br />
Alla luce di detto contesto normativo e giurisprudenziale la Sezione quindi ritiene che correttamente il T.A.R. abbia pronunciato l’irrilevanza del “bacino d’utenza dell’esercizio farmaceutico” ai fini dell’applicazione della normativa di cui trattasi, dovendosi ritenere che l’unico parametro da utilizzare sia quello della “popolazione residente” nella località di ubicazione della farmacia, anche al fine di evitare di far entrare nel circuito ermeneutico il concetto di “popolazione prevista nella pianta organica” che l’articolo unico della legge 15 marzo 1973 n. 40 ha inteso espressamente escludere in relazione all’ipotesi in esame.<br />	<br />
E’ stato quindi espressamente stabilito che, per poter qualificare una farmacia come “rurale sussidiata”, va accertata la consistenza della sola popolazione residente nel “luogo” abitato in cui è situato l’esercizio farmaceutico, senza che possa prendersi in considerazione la rimanente parte della popolazione collocata nelle altre zone abitate del comune o della frazione, pur se ricomprese nella pianta organica della sede farmaceutica.<br />	<br />
Una diversa ricostruzione esegetica, supportata anche dalla giurisprudenza civile, non può invero condividersi, sia alla luce del chiaro disposto della citata legge n. 40/1973, sia, in via di fatto, per la estrema difficoltà di accertamento e definizione del c.d. “bacino d’utenza”, che, secondo detta giurisprudenza, sarebbe da individuarsi nella popolazione dislocata nei dintorni del centro urbano o nelle limitrofe zone di campagna, collegata in maniera costante e continuativa al capoluogo od al centro urbano e non raggruppata in insediamenti od agglomerati distinti dal capoluogo o centro urbano e costituenti altre frazioni, contrade o simili (ved., da ultimo, Cass. Civ. Sez. UU., 20 febbraio 2008 n. 488).<br />	<br />
Si arguisce invece dalla lettera della legge (oltre che dalla sua stessa genesi, riferibile ai dubbi interpretativi alimentati a suo tempo dalla giurisprudenza della Corte dei Conti) che si è inteso attribuire rilevanza, ai fini del riconoscimento delle particolari provvidenze economiche a favore dei farmacisti rurali, alla clientela fissa di riferimento di questi ultimi, concentrata nel “luogo” di ubicazione della farmacia, del tutto aleatorio e manipolativo rivelandosi ogni altro criterio, tenuto anche conto della particolare conformazione geografica del territorio italiano, caratterizzato da campagne diffusamente abitate e da nuclei abitati sparsi, i cui residenti, considerata anche la sempre più accentuata attitudine alla mobilità che caratterizza ormai da circa quarant’anni ampie fasce della popolazione, possono indifferentemente, in termini di distanza e di tempi di percorrenza, avere accesso ad una pluralità di centri abitati limitrofi al centro dei loro interessi, dotati di servizio farmaceutico.<br />	<br />
3.4. Quanto al caso di specie, quindi, i giudici di prime cure, in presenza di più certificazioni rilasciate dal Comune di Cecina come da specifiche richieste delle parti, hanno correttamente ritenuto decisive, sulla base dell’orientamento ora esposto, quelle attestanti una popolazione residente inferiore ai 3000 abitanti nelle località di ubicazione delle due farmacie, nello specifico n. 2576 abitanti per la farmacia Giovanetti in San Pietro in Palazzi e n. 2378 abitanti per la farmacia Cianchi – Bemporad in Rosignano Marittimo.<br />	<br />
Sono state quindi disattese le certificazioni relative ai residenti che, in assenza di altra farmacia, rientravano comunque nella fascia d’utenza che gravitava intorno a quelle località, anche per l’oggettiva difficoltà di accertamento e definizione dei relativi bacini di utenza.<br />	<br />
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.<br />	<br />
Si ravvisano giusti motivi, anche in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali, della complessità delle questioni trattate e del tempo trascorso, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 6610/2000), lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-5-2012-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2012 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2629</a></p>
<p>va respinta la domanda cautelare avanzata avverso la proposta del Ministro dell’Interno e la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con i quali il Prof. Morcone “ con decorrenza dal venti giugno 2011, cessa dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410 con incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va respinta la domanda cautelare avanzata avverso la proposta del Ministro dell’Interno e la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con i quali il Prof. Morcone “ con decorrenza dal venti giugno 2011, cessa dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410 con incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed è collocato a disposizione ai sensi dell’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, con incarico di elaborare un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle prefetture-uffici territoriali del Governo”. Non ricorrono i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto non sono stati forniti idonei elementi di prova in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che conseguirebbe all’esecuzione degli atti impugnati, considerato che &#8211; a fronte del rilevante interesse pubblico sotteso alle determinazioni assunte dall’Amministrazione in relazione al già avvenuto avvicendamento nelle posizioni di vertice interessate dal procedimento di riorganizzazione &#8211; il provvedimento impugnato determina, sostanzialmente, un mutamento di incarico nei confronti del ricorrente, con affidamento di un nuovo incarico (avente ad oggetto l’elaborazione di un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle Prefetture uffici territoriali del Governo) inerente alla qualifica di Prefetto, per il quale è prevista l’attribuzione della medesima posizione di funzione c.d. A – super, di cui godeva l’interessato in qualità di Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati alla Criminalità Organizzata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02629/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05343/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5343 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>Mario Morcone</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide Police e Filippo Degni, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro in carica,<br />
&#8211; <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica,<br />
entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Giuseppe Caruso</b> (non costituito);	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della proposta del Ministro dell’Interno e della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con i quali il Prof. Morcone “ con decorrenza dal venti giugno 2011, cessa dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410 con incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed è collocato a disposizione ai sensi dell’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, con incarico di elaborare un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle prefetture-uffici territoriali del Governo”, e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e del Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, che non ricorrono nella fattispecie i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto non sono stati forniti idonei elementi di prova in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che conseguirebbe all’esecuzione degli atti impugnati, considerato che &#8211; a fronte del rilevante interesse pubblico sotteso alle determinazioni assunte dall’Amministrazione in relazione al già avvenuto avvicendamento nelle posizioni di vertice interessate dal procedimento di riorganizzazione &#8211; il provvedimento impugnato determina, sostanzialmente, un mutamento di incarico nei confronti del ricorrente, con affidamento di un nuovo incarico (avente ad oggetto l’elaborazione di un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle Prefetture uffici territoriali del Governo) inerente alla qualifica di Prefetto, per il quale è prevista l’attribuzione della medesima posizione di funzione c.d. A – super, di cui godeva l’interessato in qualità di Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati alla Criminalità Organizzata.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare tra le parti le spese della fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.2629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-6-2008-n-2629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-6-2008-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.2629</a></p>
<p>Pres. Santoro, Rel. Dell’Utri Costagliola Istituto di Vigilanza Privata La Nuova Lince s.r.l. in a.t.i. con altre c. Regione Campania (Avv. M. Lacatena); Security Service Sud s.r.l. (Avv.ti F. Laudadio e F. Scotto) e altre sulla legittimità dell&#8217;esclusione di un&#8217;offerta contenente documenti riferiti ad altro lotto, sull&#8217;interesse del concorrente che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-6-2008-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-6-2008-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.2629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Rel. Dell’Utri Costagliola<br /> Istituto di Vigilanza Privata La Nuova Lince s.r.l. in a.t.i. con altre	c. Regione Campania (Avv. M. Lacatena); Security Service Sud s.r.l. (Avv.ti F. Laudadio e F. Scotto) e altre</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione di un&#8217;offerta contenente documenti riferiti ad altro lotto, sull&#8217;interesse del concorrente che sia stato legittimamente escluso ad impugnare vizi idonei ad annullare tutta la procedura di gara e sulla illegittimità della formazione delle commissioni di gara costituite con modalità non conformi all&#8217;art. 84 del D. L.vo n. 163/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della PA – Gara – Offerta – Documenti riferifi ad altri &#8211; Esclusione – Legittimità &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>2) Processo amministrativo – Ricorso – Concorrente escluso legittimamente – Vizio della gara &#8211; Rinnovazione &#8211; Interesse – Sussiste<br />
3) Contratti della PA – Commissione – Magistrato di Cassazione in quiescenza &#8211; Composizione – Illegittimità – Ragioni</p>
<p>4) Contratti della PA – Commissione – Professore di ruolo – Elenco e rose di candidati – Necessità-Aggiudicazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	E’ legittima l’esclusione del concorrente per non conformità dell’offerta alle prescrizioni del capitolato, quando la busta contenente l’offerta tecnica riferita ad un  lotto di gara contenga atti relativi ad altro lotto e non è configurabile, in tal caso, la mera incompletezza od incomprensibilità dell’offerta, sanzionabile attraverso l’assegnazione, per le relative voci, di un punteggio pari a zero. Infatti, quando vengono inseriti, seppure per errore materiale, elementi progettuali relativi ad un diverso lotto, l’offerta tecnica si presenta come non conforme al capitolato e dunque non attinente all’oggetto dell’appalto e pertanto non fornisce alcuna certezza in merito ai propri contenuti, ai fini del successivo impegno contrattuale in caso di aggiudicazione.																																																																																												</p>
<p>2)	Sussiste un interesse nel ricorso per la mancata esclusione di altri concorrenti ed avverso l’aggiudicazione in favore di terzi, da parte del concorrente che sia stato escluso legittimamente dalla gara, allorché permanga l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, come nel caso in cui venga in contestazione l’ammissione di tutti gli altri concorrenti, ovvero, sia dedotto un vizio idoneo a travolgere in radice la procedura in quanto e laddove tali deduzioni siano fondate, comportino l’onere dell’amministrazione di indire una nuova gara alla quale il concorrente escluso sia in grado di partecipare con conseguente chance di divenire aggiudicatario.																																																																																												</p>
<p>3)	E’ illegittima l’aggiudicazione avvenuta ad opera di una commissione giudicatrice tra i cui membri figuri un Magistrato di Cassazione in quiescenza, in quanto, ancorché nella singola fattispecie possa trattarsi di un soggetto particolarmente esperto nel peculiare settore della gara, tuttavia tale professionista non rientra tra le categorie indicate dall’art. 84 del D. L.vo n. 163/06.																																																																																												</p>
<p>4)	E’ illegittima l’aggiudicazione avvenuta ad opera di una commissione giudicatrice composta da un Professore di ruolo che non sia stato scelto all’interno dell’elenco formato nei modi prescritti dall’art. 84 del D. L.vo n. 163/06. Infatti, tale articolo prevede che in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sia demandata ad una commissione composta da professori universitari di ruolo, ovvero, da professionisti, scelti nell’ambito di elenchi formati sulla base delle rose di candidati forniti dalle facoltà o dagli ordini professionali  di appartenenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 7408/07 Reg. Gen., proposto </p>
<p>dall’<b>ISTITUTO di VIGILANZA PRIVATA “LA NUOVA LINCE” s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. con l’ISTITUTO di VIGILANZA PRIVATA “LA LEONESSA” S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, e SO.GE.SI. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Luigi Napolitano in Roma, viale Angelico n. 38;<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO<BR><br />
</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>la <B>REGIONE CAMPANIA</B>, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Lacatena dell’Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29;</p>
<p>la <b>SECURITY SERVICE SUD s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, elettivamente domiciliata presso lo studio Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 – IV B;</p>
<p>la <b>SECURITY SERVICE SISTEMI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>l’<b>ISTITUTO di VIGILANZA PRIVATA “L’INVESTIGATORE” s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napolitano in Roma, via Zara n. 16;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza 2 agosto 2007 n. 7227 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione prima, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle suindicate parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2008, relatore il consigliere Angelica Dell’Utri Costagliola, uditi gli Avv.ti Marone, Lacatena, Sasso, su delega degli Avv.ti Laudadio e Scotto, e Viola su delega degli Avv.ti Contieri e Macri;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Con atto notificato i giorni 13, 17 e 18 settembre 2007 e depositato il 25 seguente l’Istituto di vigilanza privata “La Nuova Lince”, l’Istituto di vigilanza privata “La Leonessa” e la So.Ge.Si. s.r.l., componenti della costituenda a.t.i. partecipante alla gara indetta dalla Regione Campania per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza armata e guardiania-<i>reception</i> dei beni e delle strutture della medesima Regione, lotto Na 1, esclusa dalla stessa gara per non conformità dell’offerta alle prescrizioni e specifiche tecniche di capitolato in quanto la busta C “offerta tecnica” da essa presentata conteneva atti relativi al lotto Na 2, hanno proposto appello avverso la sentenza 2 agosto 2007 n. 7227 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione prima, con la quale è stato respinto il loro ricorso, con successivi primi e secondi motivi aggiunti, diretto all’annullamento dell’esclusione e degli atti connessi, in particolare dell’aggiudicazione sia del lotto 1 che del lotto 2 in favore dell’a.t.i. Security Service Sud s.r.l. – L’Investigatore s.r.l. – Security Service Sistemi s.r.l..<br />	<br />
	A sostegno dell’appello hanno dedotto:<br />	<br />
1.- <i>Error in iudicando</i>. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto e dei principi in tema di procedure concorsuali. Presupposto erroneo.<br />
Secondo il TAR l’inserimento nella busta dell’offerta tecnica di elaborati progettuali non attinenti al lotto in gara (sottofascicoli relativi alle voci “organizzazione del servizio” e “programma di manutenzione”) renderebbe l’offerta stessa, oltre che difforme dal capitolato e quindi soggetta all’espressa sanzione dell’esclusione, incomprensibile e conseguentemente da escludere in quanto la sua valutazione dev’essere effettuata in base ai principi generali di immodificabilità e completezza posti a garanzia della <i>par condicio</i>. L’assunto non tiene conto che gli elaborati in questione erano richiesti ai fini della valutazione della capacità tecnica sicché, non avendo l’a.t.i. illustrato una parte del progetto, per tali voci avrebbe dovuto – non già essere esclusa (poiché l’esclusione attiene alla mancanza dei documenti relativi ai requisiti soggettivi e al prezzo offerto), ma &#8211; vedersi attribuire il punteggio minimo o pari a “zero”, non avendo specificato ulteriormente determinati elementi rispetto a quanto minuziosamente prestabilito dalla Stazione appaltante. E poiché l’avvenuta conclusione della procedura impedisce che in sede di rinnovo si possa procedere a “buste aperte” alla nuova attribuzione di punteggi, l’unica soluzione possibile consiste nella rinnovazione integrale della gara. <br />
2.- <i>Error in iudicando</i>.<br />
Erroneamente il TAR, una volta confermata l’esclusione, ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per carenza di interesse in base ad un orientamento, di recente superato dalla giurisprudenza, che non tiene conto dell’interesse strumentale all’eventuale realizzazione dell’interesse sostanziale mediante la ripetizione della procedura. <br />
3.- Motivi dedotti in primo grado e dichiarati inammissibili:<br />
3.1.- Violazione degli artt. 42, 43 e 83 d.lgs. 12.4.2006 n. 163. Ulteriore violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e illogicità.<br />
3.1.1.- Sussiste l’interesse strumentale di un concorrente escluso all’annullamento della gara ed al suo conseguente rinnovo comportante la rimessa in discussione della vicenda, perciò una nuova <i>chance</i> di aggiudicazione, specie nel caso in esame, ove sono stati ammessi a partecipare due soli concorrenti.<br />
3.1.2.- L’art. 2 del capitolato speciale prevede l’attribuzione di punteggio per “formazione del personale utilizzato per il servizio” e possesso di “certificazione sistema di qualità”. Tuttavia tali elementi consistono in requisiti soggettivi di ammissione e non possono perciò rientrare nei criteri oggettivi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riferiti alla prestazione da eseguire concretamente.<br />
3.1.3.- Pertanto entrambi gli elementi valutativi sono stati inseriti illegittimamente tra i detti criteri.<br />
3.1.4.- Conseguentemente, illegittima è la normativa concorsuale del 31 luglio 2006, con effetto caducante dell’intera procedura.<br />
3.2.- Incompetenza. Violazione dell’art. 84 d.lgs. 12.4.2006 n. 163. Eccesso di potere per falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria ed illogicità.<br />
In via gradata, sono stati illegittimamente chiamati a comporre la commissione giudicatrice il dott. Pannella, magistrato di cassazione in quiescenza, e l’Avv. Tedeschini, non prescelti sulla base di “rose di candidati” predisposte da “ordini professionali” o “facoltà di appartenenza”, come prescritto dalla norma in rubrica, ma solo in base ai rispettivi <i>curricula</i>. Essi, peraltro, non sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, come parimenti prescritto; di qui l’ulteriore illegittimità del decreto dirigenziale n. 13/06 di nomina della commissione, il cui annullamento comporta la rinnovazione integrale del procedimento.<br />
3.3.- Violazione dell’art. 29 d.lgs. 12.4.2006 n. 163. Ulteriore violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare. Violazione dell’art. 41 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità.<br />
In subordine, l’importo a base d’asta è assolutamente incongruo perché di molto inferiore al monte ore previsto nel capitolato speciale moltiplicato per i valori minimi individuati nel tariffario approvato con decreto prefettizio del 20 dicembre 2004, inderogabile per espressa previsione dello stesso capitolato. <br />
Attraverso l’anomala sovrapposizione tra il limite minimo inderogabile delle tariffe prefettizie e l’importo a base d’asta stabilito nel bando, l’Amministrazione ha indotto i concorrenti a formulare offerte conformi a detto limite e quindi valutabili con il massimo punteggio, ma così operando la stazione appaltante ha disatteso la previsione del capitolato concernente il punteggio compreso tra 0 e 40 e in tal modo ha ridotto il confronto concorrenziale a mero simulacro, dando prevalenza agli anzidetti elementi della formazione del personale e del possesso di certificazione di qualità.<br />
Anche a voler ritenere che l’Amministrazione abbia calcolato ai fini dell’importo a base d’asta le tariffe minime, ciò non tiene conto che le tariffe di legalità, pur indicate nello stesso decreto prefettizio, rappresentano l’unico ed imprescindibile parametro di congruità di detto importo anche al fine di garantire la <i>par condicio</i>. <br />
	La Regione Campania e gli Istituti “Security Service Sud” e “L’Investigatore” si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni anche in successive memorie.<br />	<br />
	All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.- Com’è esposto nella narrativa che precede, si controverte della gara indetta dalla Regione Campania per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza armata e guardiania-<i>reception</i> dei beni e delle strutture della medesima Regione, lotto Na 1 e lotto NA 2. A tale gara partecipava la costituenda a.t.i. tra l’Istituto di vigilanza privata “La Nuova Lince”, l’Istituto di vigilanza privata “La Leonessa” e la So.Ge.Si. s.r.l., ma ne veniva esclusa per non conformità della rispettiva offerta alle prescrizioni e specifiche tecniche di capitolato in quanto la busta C “offerta tecnica”, da essa presentata, conteneva atti relativi all’altro lotto. I detti istituti proponevano perciò ricorso con successivi motivi aggiunti davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, che tuttavia con sentenza 2 agosto 2007 n. 7227 della sezione prima respingeva il medesimo ricorso nella parte in cui era richiesto l’annullamento dell’esclusione per il lotto NA 1 e lo dichiarava inammissibile per carenza di interesse tutelabile nella parte intesa ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione di entrambi i lotti in favore dell’a.t.i. Security Service Sud s.r.l. – L’Investigatore s.r.l. – Security Service Sistemi s.r.l., unica altra concorrente, nonché degli atti connessi compresa, ove necessario, la <i>lex specialis</i> di gara, dunque dell’intera procedura ai fini della sua rinnovazione.</p>
<p>2.- Con il primo motivo dell’appello in esame gli Istituti facenti parte della prima associazione temporanea censurano la menzionata sentenza nel capo relativo alla reiezione della domanda di annullamento dell’esclusione, sostenendo, in estrema sintesi, che l’inclusione nella busta dell’offerta tecnica per il lotto 1 degli elaborati riguardanti il diverso lotto 2 non costituisca – come ritenuto dal TAR &#8211; difformità dalle prescrizioni di capitolato dell’offerta stessa, e nemmeno renda quest’ultima incompleta ed incomprensibile, ma avrebbe dovuto comportare semplicemente l’assegnazione alle relative voci di un punteggio pari a zero. <br />
	Al riguardo la Sezione è dell’avviso che, a prescindere della riferibilità o meno delle argomentazioni esposte in questa sede alle originarie censure svolte in primo grado, la tesi prospettata dagli appellanti non colga nel segno.<br />	<br />
	Deve infatti ritenersi che, essendo inseriti nella relativa busta, sia pur per errore materiale, elementi progettuali relativi all’altro lotto 2, l’offerta tecnica in questione si presentava senz’altro non conforme al capitolato, non tanto per gli elementi del lotto 1 mancanti, quanto soprattutto per quelli ultronei che ivi risultavano formalmente, sicché l’offerta stessa non poteva ritenersi attinente all’oggetto dell’appalto del lotto 1, al quale l’a.t.i. concorreva con tale busta, e d’altro canto non forniva certezza alcuna sia dei propri contenuti – utili, si, ai fini del punteggio, ma essenziali e costitutivi ai fini del successivo impegno contrattuale in caso di aggiudicazione -, sia della sua corrispondenza all’offerta economica presentata per i medesimo lotto. Inoltre, si poneva in contrasto col disposto dell’art. 3, lett C), del capitolato d’appalto, prevedente a “pena di esclusione” che nella busta recante la dicitura “offerta tecnica” fossero inseriti gli elementi richiesti dal precedente art. 2, n. 1 (ovviamente riguardanti il rispettivo lotto), comminando l’inammissibilità dell’offerta non conforme “ a tutto quanto espressamente richiesto nel presente capitolato tecnico e nel bando di gara”; comminatoria rafforzata dalla previsione dell’esclusione automatica del concorrente per “la non conformità dell’offerta alle prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel presente capitolato”.<br />	<br />
	In linea generale, poi, analogo contrasto è ravvisabile rispetto ai noti principi, nella cui osservanza deve svolgersi ogni procedura ad evidenza pubblica a presidio della <i>par condicio</i> tra i concorrenti, di immodificabilità e completezza dell’offerta.<br />	<br />
	Pertanto, giustamente il primo giudice ha ritenuto legittima l’esclusione disposta dall’Amministrazione.</p>
<p>3.- Col successivo, subordinato motivo si contesta la predetta dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse.<br />
E’ ben vero che, come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare ripetutamente, il soggetto legittimamente escluso da una gara è privo di interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti e dell’aggiudicazione in favore di terzi, dall’annullamento dei quali non trarrebbe alcun vantaggio concreto. Tuttavia si è ritenuto, anche in tal caso ripetutamente, che il principio appena enunciato non sia assoluto e vada, quindi, adeguato alle specifiche evenienze del caso concreto, sicché è stata ravvisata la permanenza di interesse a ricorrere, nella tipologia di quello strumentale alla rinnovazione della gara, qualora il concorrente escluso contesti l’ammissione di tutti gli altri concorrenti ovvero deduca un vizio idoneo a travolgere in radice la procedura; ciò in quanto tali deduzioni, ove fondate, comporterebbero l’onere dell’amministrazione di indire una nuova gara alla quale il concorrente precedentemente escluso sia in grado di partecipare, con conseguente <i>chance</i> di divenirne aggiudicatario (cfr., tra le tante, questa Sez. V, 25 luglio 2006 n. 4657, 29 marzo 2006 n. 1589 e 10 novembre 2005 n. 6285, nonché Sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 952).<br />
Nella fattispecie in esame ricorre appunto quest’ultima ipotesi in quanto, con i motivi ritenuti inammissibili dal TAR, l’a.t.i. attuale appellante tendeva non a conseguire l’aggiudicazione, ma alla caducazione dell’aggiudicazione in favore della controinteressata e degli stessi atti di indizione della procedura, finalisticamente alla ripetizione della gara alla quale partecipare nuovamente emendando la propria offerta dal precedente errore.<br />
Ne deriva che la sentenza appellata deve essere riformata quanto al capo di cui si è qui discusso.</p>
<p>4.- Tale conclusione comporta che debba ora procedersi all’esame dei restanti motivi di appello, ripropositivi dei motivi del gravame di primo grado, il primo dei quali concerne gli elementi dell’offerta tecnica dell’a.t.i controinteressata, a cui l’art. 2 del capitolato speciale riserva un determinato punteggio, della “formazione del personale utilizzato per il servizio” e della “certificazione sistema di qualità”, ad avviso dell’appellante costituenti requisiti soggettivi di ammissione, sicché ne sarebbe preclusa la configurabilità come criteri oggettivi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Sennonché l’eventuale accoglimento di siffatte censure comporterebbe l’espunzione di detti criteri dal capitolato speciale e, di qui, la non valutabilità degli elementi all’uopo forniti dall’aggiudicataria, con conseguente diminuzione del punteggio complessivo conseguito dalla medesima aggiudicataria, che tale resterebbe. Non comporterebbe, perciò, l’annullamento integrale della procedura. <br />
Le stesse censure sono dunque inammissibili alla stregua delle considerazioni esposte nel precedente paragrafo, stante la surritenuta legittimità dell’esclusione dell’a.t.i delle ricorrenti.</p>
<p>5.- E’ invece chiaramente ammissibile, per le stesse considerazioni, e fondato nel merito il successivo motivo, formulato in via gradata, col quale si denuncia l’illegittimità della composizione della commissione giudicatrice nominata con decreto dirigenziale 17 ottobre 2006 n. 13 nelle persone di un “magistrato di cassazione in quiescenza” e di un “professore di ruolo presso l’Università della Sapienza” in qualità di componenti, oltre che del dirigente regionale “coordinatore dell’A.G.C.” in qualità di presidente.<br />
	L’art. 84 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 &#8211; richiamato testualmente nel citato decreto dirigenziale e sulla cui applicabilità alle nomine in esame, quindi, non è dato discutere &#8211; dispone che, in caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto”; il presidente dev’essere di norma un dirigente della stazione appaltante, mentre gli altri componenti sono selezionati tra i funzionari della medesima stazione appaltante o, qualora ricorrano determinate condizioni, sono scelti tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatici ovvero, con criteri di rotazione, tra gli appartenenti alle categorie:<br />	<br />
a.- dei professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nel rispettivo albo professionale, nell’ambito di un elenco “formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali”;<br />
b.- dei professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco “formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza”.<br />
	Tenuto conto della chiara lettera della norma in parola, è evidente che non vi era spazio per chiamare a far parte della commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi di cui si controverte il magistrato ordinario in quiescenza, ancorché in ipotesi particolarmente esperto nel peculiare settore di cui trattasi, dal momento che tale categoria non è contemplata dalla norma stessa. Quanto al docente universitario, ed anch’esso ancorché in ipotesi di indiscussa esperienza nel medesimo settore, non può non osservarsi che la scelta non è stata effettuata in base ad un elenco formato come prescritto. Né rileva che tale elenco non fosse già presente nell’Amministrazione, posto che essa ben avrebbe potuto provvedere a richiedere preventivamente alle facoltà (e agli ordini professionali) le “rose di candidati” da cui trarlo pur in sede di prima applicazione del menzionato codice, la cui ritardata entrata in vigore rispetto all’ordinaria <i>vacatio legis</i> (art. 257, co. 1) appare evidentemente preordinata proprio a consentire alle amministrazioni aggiudicatici di disporre di un adeguato lasso di tempo per conformarsi alle nuove disposizioni. D’altro canto, il rinvio del primo comma del ripetuto art. 84 al “regolamento” non autorizza a subordinare a quest’ultimo l’operatività della normativa in parola, giacché tale rinvio si riferisce testualmente non già alla composizione delle commissioni giudicatrici, dettagliatamente ed esaustivamente posta dai commi successivi, ma alla disciplina delle modalità secondo le quali la commissione deve operare.</p>
<p>6.- Dalla surritenuta fondatezza delle doglianze appena esaminate deriva l’accoglimento del ricorso di primo grado, con assorbimento delle restanti censure non trattate, peraltro formulate espressamente in ulteriore subordine, e di qui l’annullamento della procedura a partire dalla nomina della commissione giudicatrice, collocata a monte dell’esclusione dell’a.t.i. degli appellanti. Ciò comporta, ovviamente, che in sede di rinnovazione della procedura stessa la Regione dovrà necessariamente quanto meno riaprire i termini di presentazione delle offerte, essendo evidente che alcuna commissione potrebbe legittimamente limitarsi a valutare nuovamente la già nota offerta della precedente aggiudicataria, sicché anche in tal modo restano dimostrati il concreto vantaggio di parte appellante e la sussistenza sia di interesse “strumentale” della medesima parte a dedurre il vizio dianzi riscontrato, sia della lesione della rispettiva posizione giuridica sostanziale ad opera dell’illegittimità denunziata in cui sta il “nesso” preteso da controparti (da intendersi però non nel senso che debba esser necessariamente dimostrato un nesso causale tra illegittimità e provvedimento sfavorevole, ma in quello che tale nesso non può essere escluso: cfr. in tal senso, puntualmente in tema di deduzione dell’illegittimità della composizione della commissione giudicatrice di gara da parte di un concorrente escluso, Cons. St., Sez. V, 15 maggio 2006 n. 2711).</p>
<p>7.- Quanto alle spese dei due gradi, nella peculiarità della vicenda la Sezione ravvisa giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie per quanto di ragione il ricorso di primo grado ed annulla gli atti con esso impugnati nei limiti di cui in motivazione.<i><br />
</i>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2008 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Sergio Santoro &#8211;	Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Michele Corradino &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell’Utri Costagliola &#8211;	Consigliere, estensore<BR>																																																																																												</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/06/08<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-6-2008-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2629</a></p>
<p>sulla qualificazione come controinteressato del proprietario di un area interessata da un piano particolareggiato Processo – Processo amministrativo – Mancata notifica al proprietario di aree oggetto di un piano particolareggiato – Inammissibilità. Il ricorso è inammissibile per mancata notifica al controinteressato, in relazione al proprietario della superficie più consistente di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla qualificazione come controinteressato del proprietario di un area interessata da un piano particolareggiato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Mancata notifica al proprietario di aree oggetto di un piano particolareggiato – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso è inammissibile per mancata notifica al controinteressato, in relazione al proprietario della superficie più consistente di un piano particolareggiato impugnato, il quale è pure soggetto attuatore del piano stesso. Infatti, tale soggetto deve ritenersi senza alcun dubbio titolare dell’interesse (contrario a quello che caratterizza la posizione del ricorrente) a conservare intatta la validità e l’efficacia del piano medesimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla qualificazione come controinteressato del proprietario di un area interessata da un piano particolareggiato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ricorso n. 2526/2002</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />
prima Sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei magistrati:Bruno Amoroso		Presidente; Elvio Antonelli		Consigliere, relatore; Italo Franco			Consigliere																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2526/2002 proposto da<br />
<b>Carla Fantin</b> e <b>Lino Dei Tos</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Carmelo Miranda, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Vittorio Veneto</b> in persona del Sindaco pro tempore,<br />
rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Colla, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum</p>
<p>dell’<b>Impresa Tonon s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Pellegrini, con elezione di domicilio presso l’avv. Emanuela Rizzi, in Venezia Santa Croce 312/a;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto del 1° agosto 2002, n. 58; nonchè della delibera della G.C. in data 24.6.2002 n. 129.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 12.11.2002 e depositato presso la segreteria il  27.11.2002 con i relativi allegati;<br />
visti i motivi aggiunti depositati presso la Segreteria in data 4.8.2003;<br />
visto l’atto di costituzione del Comune di Vittorio Veneto, depositato in Segreteria il 29.8.2003 con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di intervento ad opponendum dell’Impresa Tonon s.p.a. depositato presso la Segreteria il 2.9.2003 con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli) gli avvocati: Miranda per i ricorrenti, Colla per il Comune di Vittorio Veneto e Rizzi, in sostituzione di Pellegrini, per l’interveniente Impresa Tonon s.p.a.;</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>I ricorrenti premettono in fatto di essere proprietari di un’area incisa dal Piano Particolareggiato comparto 2 “opere pie” e sono intervenuti nel relativo procedimento con  atto di opposizione del 24.7.2002. <br />
Nonostante le osservazioni il Consiglio Comunale ha approvato il piano particolareggiato di che trattasi ritenuto illegittimo per i seguenti motivi:<br />
1)	illegittima convocazione del Consiglio Comunale. Violazione del regolamento comunale.<br />	<br />
Il Consiglio Comunale che ha approvato la deliberazione n. 58/2002 era illegittimamente costituito.<br />
Infatti il consigliere Iacono non ha ricevuto la convocazione nel termine di cinque giorni prima della seduta e non ha partecipato alla stessa.<br />
2)	Eccesso di potere per contrasto con precedente atto della stessa amministrazione.<br />	<br />
La deliberazione impugnata contrasta con la deliberazione consiliare n. 90 del 30.4.1999.<br />
3)	Violazione della variante n. 6/2000 e del P.R.G. vigente.<br />	<br />
La pianificazione territoriale prescelta con la variante n. 6 è stata, pretermessa dall’adozione dell’atto impugnato con un aumento di cubatura ingiustificato.<br />
4)	Eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
Le scelte originariamente effettuate dal Consiglio Comunale erano volte ad un contemperamento tra l’interesse privato allo sfruttamento della jus aedificandi e l’acquisizione alla mano pubblica di aree di urbanizzazione primaria e secondaria.<br />
Viceversa, la scelta operata con la deliberazione impugnata si muove in direzione opposto per piegarsi immotivatamente a scelte che, aderiscono ad istanze privatistiche.<br />
5)	Violazione e falsa applicazione della L.R. 61/1985.<br />	<br />
Manca il progetto planivolumetrico delle masse e degli allineamenti.<br />
6)	Violazione e falsa applicazione della L.R. 61/1985 sotto altro profilo.<br />	<br />
Il P.P. approvato manca, poi, dello studio e progettazione delle infrastrutture necessarie all’insediamento.<br />
Vengono poi dedotti i seguenti motivi aggiunti:<br />
1)	Illegittimità della delibera impugnata per violazione dell’art. 12 della legge reg. n. 61/85.<br />	<br />
L’art. 12 della Legge Regionale n. 61/85 stabilisce che fra gli allegati del progetto del P.P. deve essere inclusa la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessario alla destinazione dell’insediamento.<br />
Tra gli allegati al progetto non si rinvengono sia la cartografia sia il fascicolo delle N. di A..<br />
2)	Illegittimità della delibera impugnata per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.<br />	<br />
Dalla documentazione emerge che i Comparti C e D pur avendo la medesima destinazione e pur essendo compresi nello stesso piano particolareggiato hanno un indice fondiario diverso.<br />
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione ed è intervenuto in giudizio ad opponendum l’impresa Tonon s.p.a..<br />
Entrambi hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne hanno contestato la fondatezza.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per mancata notifica al controinteressato Istituto Cesana Malanotti.<br />
Ed invero tale istituto, quale proprietario della superficie più consistente del piano particolareggiato impugnato e quale soggetto attuatore del piano stesso (unitamente al Comune di Vittorio Veneto) deve ritenersi senza alcun dubbio titolare dell’interesse (contrario a quello che caratterizza la posizione del ricorrente) a conservare intatta la validità e l’efficacia del piano medesimo.<br />
Nessun dubbio poi che tale soggetto controinteressato fosse facilmente individuabile dal momento che al piano particolareggiato in questione risulta collegata una convenzione tra il citato Istituto ed il Comune di Vittorio Veneto.<br />
Infine nessun i rilievo sanante può attribuirsi al fatto che sia intervenuto in giudizio l’avente causa del menzionato Istituto, e cioè l’Impresa Tonon s.p.a.; intervento che peraltro è stato effettuato proprio al principale fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato (cfr. sul punto T.A.R. Veneto, Terza Sezione, sentenza 1146/01).<br />
Conclusivamente la mancata notifica del ricorso al controinteressato Istituto Cesana Malanotti rende il ricorso inammissibile.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima  sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo dichiara inammissibile.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, addì 14 maggio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-1-8-2007-n-2629/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2007 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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