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	<title>2616 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2616 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2014 n.2616</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-5-2014-n-2616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-5-2014-n-2616/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2014 n.2616</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Russo Smart Project srl (Avv.ti Mario Sanino e Giuseppe Russo) c. Comune di Aversa (Avv.ti Antonio Lamberti e Alessandro Lipani) e Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli (n.c.). Smart Project srl (Avv.ti Mario Sanino e Giuseppe Russo) c. Comune di Aversa (Avv. Antonio Lamberti), Ministero dell’Interno (Avvocatura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-5-2014-n-2616/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2014 n.2616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-5-2014-n-2616/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2014 n.2616</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Russo<br /> Smart Project srl (Avv.ti Mario Sanino e Giuseppe Russo) c. Comune di Aversa (Avv.ti Antonio Lamberti e Alessandro Lipani) e Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli (n.c.).<br /> Smart Project srl (Avv.ti Mario Sanino e Giuseppe Russo) c. Comune di Aversa (Avv. Antonio Lamberti), Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Provincia di Caserta, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Campania – Molise (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Risoluzione del contratto – Impugnazione – Legittimazione attiva della ditta non aggiudicataria ma esecutrice del contratto – Sussiste.  </p>
<p>2. Contratti della P.A. – Provvedimento di risoluzione del contratto – Presupposto – Informativa antimafia dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato – Conseguenza – Illegittimità. </p>
<p>3. Contratti della P.A. – Provvedimento di risoluzione del contratto – Motivato sulla scorta di una informativa antimafia tipica dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato – Azione risarcitoria – Mancanza di colpa imputabile della P.A. – Ragioni – Carattere vincolante dell’informativa.</p>
<p>4. Giurisdizione e competenza – Domanda riconvenzionale contrapposta ad un’azione risarcitoria – Oggetto – Pagamento di canoni non versati da gestione di servizio pubblico locale – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di contratti pubblici, nel caso di impugnazione del provvedimento di risoluzione del contratto per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta, sussiste la legittimazione attiva della ditta che, pur non essendo aggiudicataria e pur non essendo firmataria della concessione, è stata indicata dal consorzio aggiudicatario quale esecutrice del contratto e in tale veste ha svolto le relative attività. (Nella specie il TAR ha giudicato altresì irrilevante l’intervenuta esclusione della ditta dal consorzio, circostanza incidente sulla possibilità di reintegro in forma specifica ma giammai sulla domanda impugnatoria e su quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni per equivalente)</p>
<p>2. Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il provvedimento di risoluzione del contratto d’appalto motivato sulla scorta di un’informativa antimafia giudicata illegittima e annullata dal Consiglio di Stato, laddove quest’ultima costituisce l’unico presupposto del provvedimento di risoluzione del contratto.</p>
<p>3. In materia di appalti pubblici, nel caso in cui il TAR dichiari illegittimo e annulli il provvedimento di risoluzione del contratto d’appalto motivato sulla scorta di un’informativa antimafia a sua volta dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato, la domanda risarcitoria volta al ristoro dei danni subiti per l’illegittima risoluzione deve essere respinta per mancanza di colpa imputabile della P.A., laddove al momento di adottare il provvedimento di risoluzione, la presupposta informativa antimafia era ancora efficace e in quanto tale vincolante per la stazione appaltante. (Nella specie il TAR ha ritenuto di escludere un giudizio di colpevolezza dell’autorità prefettizia stante la delicatezza e la difficoltà delle questioni da affrontare in materia di informativa antimafia)</p>
<p>4. Deve ritenersi inammissibile la domanda riconvenzionale proposta nel corso di un giudizio per risarcimento danni, volta ad ottenere il pagamento di somme a titolo di canoni di concessione non versati, in quanto sulle domande concernenti le indennità, i canoni e gli altri corrispettivi nella categoria dei servizi pubblici locali, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cass. SS.UU. 20/11/2007 n. 24012</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Smart Project S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, alla via Cesario Console, n.3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lamberti ed Alessandro Lipani, con domicilio eletto da ultimo in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia, n.55;<br />
Ministero dell’Interno &#8211; Prefettura di Napoli, n.c.; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4176 del 2012, proposto da:<br />
Smart Project S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, alla via Cesario Console, n.3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia, n.55;<br />
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Napoli, alla via Diaz, n.11;<br />
Provincia di Caserta, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania – Molise, n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>quanto al ricorso n. 1557 del 2012:<br />
&#8211; della delibera di G.M. n. 99 dell’1.3.2012 e della determinazione dirigenziale n. 53 del 6.3.2012, con cui il Comune di Aversa ha confermato la risoluzione del contratto rep. n. 7597 del 22.7.2009, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestion<br />
&#8211; della informativa del Prefetto di Napoli prot. n. I/12382/Area I/O.S.P. del 19.1.2012 resa nei confronti del Consorzio Urbania Vivere la città;<br />
quanto al ricorso n. 4176 del 2012:<br />
&#8211; della delibera di G.M. n. 295 del 13.7.2012 e della determinazione dirigenziale n. 136 del 18.7.2012, con cui il Comuni di Aversa ha nuovamente confermato la risoluzione del suddetto contratto;<br />
&#8211; informativa del Prefetto di Caserta prot. n. 183/12.B.16/ANT/AREA del 22.6.2012 resa nei confronti del Consorzio Icaro &#8211; Consorzio Cooperative Sociali Onlus; <br />
e per ottenere il risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente.</p>
<p>Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa e del Ministero dell’Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Smart Project S.r.l. ha premesso:<br />
&#8211; di svolgere il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e della rimozione forzata, blocco e custodia dei veicoli in sosta vietata nel Comune di Aversa, affidato con contratto rep. n. 7597 del 22.7.2009, avente durata quinquennale, quale impr<br />
&#8211; di aver già impugnato davanti a questo T.A.R., con ricorso R.G. n. 4634/2011, il provvedimento interdittivo antimafia prot. n. I/32252/Area 1^/Ter/O.S.P. del 31 maggio 2011, adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Napoli, ed il connesso atto emesso<br />
&#8211; che, a seguito di altra informativa del Prefetto di Napoli prot. n. I/12382/Area I/O.S.P. del 19.1.2012 resa nei confronti del Consorzio Urbania Vivere la città, con della delibera di G.M. n. 99 dell’1.3.2012 e determinazione dirigenziale n. 53 del 6.3.<br />
Avverso questi ultimi provvedimenti amministrativi la società Smart Project ha proposto il ricorso individuato in epigrafe con il n. di R.G. 1557/2012, con cui ha dedotto, con quattro motivi di diritto, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Oltre alla domanda di annullamento l’instante ha contestualmente proposto azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente.<br />
In tale giudizio si è costituito il solo Comune di Aversa, con memoria in cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, per asserito difetto di legittimazione attiva, ed ha comunque concluso con richiesta di reiezione anche nel merito per l’infondatezza delle censure formulate ex adverso. <br />
Con motivi aggiunti depositati il 18.10.2012 la ricorrente ha insistito nelle proprie domande anche sulla base delle sentenze n. 3891-3892 del 18.9.2012 con cui questo T.A.R. ha accolto i ricorsi proposti dal Consorzio Urbania avverso la già citata informativa prefettizia emessa il 19.1.2012 (nonché avverso i conseguenti atti risolutivi di altri rapporti contrattuali emessi dal Comune di Torre del Greco e dal Comune di Meta).<br />
Con l’altro ricorso indicato in epigrafe con il n. di R.G. 4176/2012, la Smart Project ha impugnato, sulla base di doglianze analoghe a quelle già prospettate, la delibera di G.M. n. 295 del 13.7.2012 e la determinazione dirigenziale n. 136 del 18.7.2012, con cui il Comune di Aversa ha nuovamente confermato la risoluzione del suddetto contratto sulla base dell’informativa antimafia emessa dal Prefetto di Caserta nei confronti del Consorzio Icaro &#8211; Consorzio Cooperative Sociali Onlus. <br />
Anche con tale secondo ricorso è stata reiterata l’azione risarcitoria.<br />
Si è altresì costituito in resistenza il Comune di Aversa il quale, oltre a sviluppare argomentazioni difensive simili a quelle fatte valere con riguardo al precedente ricorso, ha formulato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna della Smart Project al pagamento della somma di € 288.713,00 per canoni di concessione non versati, oltre ad interessi e rivalutazione.<br />
Ha resistito in giudizio anche il Ministero dell’Interno attraverso il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.<br />
Nell’ambito del ricorso R.G. n. 4176/2012 la ricorrente ha proposto due serie di motivi aggiunti – depositati, rispettivamente, il 19.3.2013 e il 22.4.2013. <br />
Coi primi motivi aggiunti ha tratto argomenti favorevoli alla propria prospettazione sia dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4208 del 23.7.2012 – con cui è stato accolto l’appello da lei interposto avverso la sentenza n. 6004/2011 (con cui questa Sezione aveva respinto il già citato ricorso R.G. n. 4634/2011) e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti impugnati in primo grado – sia dalla sentenza n. 900 del 14.2.2013 con cui questo T.A.R. ha accolto il ricorso azionato dal Consorzio Icaro ed annullato l’interdittiva antimafia emessa nei confronti di quest’ultimo.<br />
Coi secondi motivi aggiunti ha insistito nella domanda di annullamento dei gravati atti ed ha precisato la domanda risarcitoria per equivalente, quantificando le varie voci di danno complessivamente in € 595.443,73, oltre interessi e rivalutazione.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive e documenti a sostegno delle rispettive richieste.<br />
Alla pubblica udienza del 30 aprile 2014, uditi i difensori presenti, come da verbale, le cause sono state trattenute in decisione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. In via preliminare, va disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art.70 c.p.a., stante la stretta connessione oggettiva e soggettiva, che ne consiglia la decisione con un’unica sentenza.<br />
2. Va poi disattesa l’eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Comune di Aversa in entrambe le cause, già scrutinata sfavorevolmente da questa Sezione in altro giudizio tra le stesse parti (cfr. sentenza 22.12.2011, n. 6004), sulla base di argomentazioni condivise anche da questo Collegio. Va pertanto ribadito che la Smart Project S.r.l., ancorchè non aggiudicataria della gara e non firmataria della convenzione stipulata con l’amministrazione comunale dall’A.T.I. costituita dal Consorzio Urbania Vivere la città e da Icaro Consorzio di Cooperative sociali, è stata indicata quale esecutrice del contratto (all’art. 2) ed in tale veste ha svolto le relative attività fino al 30.7.2012, data in cui è cessato anticipatamente il servizio (rispetto alla scadenza naturale del 22.7.2014) per effetto degli atti risolutivi gravati in questa sede, adottati dall’ente locale a seguito delle interdittive antimafia emesse dai Prefetti di Napoli e di Caserta, i cui estremi sono stati specificati nell’epigrafe della presente decisione. Non v’è dubbio, infatti, che la suindicata qualità attribuisce all’instante una posizione differenziata e qualificata, palesando altresì un interesse attuale alla caducazione degli atti lesivi, per cui sussistono le condizioni che l’abilitano all’azione proposta. Né è idonea a far venir meno la legittimazione ad agire l’intervenuta esclusione dell’impresa ricorrente dal Consorzio Urbania, trattandosi di circostanza che non elimina la posizione legittimante sopra evidenziata, potendo al più incidere sulla pretesa a essere reintegrata in forma specifica attraverso la prosecuzione del rapporto instaurato con l’amministrazione comunale ma giammai sulla domanda impugnatoria e su quella diretta ad ottenere il risarcimento per equivalente dei danni asseritamente subiti.<br />
3. Sempre in rito, va dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del primo ricorso R.G. n. 1557/2012.<br />
Invero, come si è descritto nella narrativa in fatto, l’atto risolutivo del rapporto del 6.3.2012 è stato confermato e sostituito con la nuova determina di identico contenuto adottata il 18.7.2012, gravata con il secondo ricorso R.G. n. 4176/2012, sul quale dunque si concentra l’interesse della ricorrente, tenuto peraltro conto del fatto che, come si è detto, la cessazione del servizio è stata procrastinata al 30.7.2012, per cui alcun danno, neanche ai fini risarcitori, è configurabile nel periodo precedente al suindicato termine finale. <br />
4. Passando al merito della controversia, come sopra delimitata, la domanda impugnatoria è fondata.<br />
Come si è anticipato nella parte in fatto, le tre informative antimafia – che hanno colpito, in ordine cronologico, la Smart Project, il Consorzio Urbania ed il Consorzio Icaro – sono state tutte reputate illegittime ed annullate, rispettivamente, con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4208 del 23.7.2012 – con cui è stato accolto l’appello interposto avverso la sentenza n. 6004/2011 di questo T.A.R. – e con le sentenze nn. 3890-3891 del 18.9.2012 e n. 900 del 14.2.2013 di questa Sezione. Pertanto, considerato che la delibera di G.M. n. 295 del 13.7.2012 e la determinazione dirigenziale n. 136 del 18.7.2012 sono state emesse dal Comune di Aversa sulla base delle suddette informative e, da ultimo, a seguito di quella del Prefetto di Caserta datata 22.6.2012, non v’è dubbio che i vizi di legittimità censurati in sede giurisdizionale si trasmettono in via derivata sui conseguenti provvedimenti comunali adottati sull’unico presupposto della controindicazione antimafia dei soggetti segnalati.<br />
5. La domanda risarcitoria, invece, va respinta.<br />
In punto di fatto va precisato che, al momento dell’adozione dei citati provvedimenti comunali non era stata ancora pronunciata nessuna delle tre sentenze suindicate – atteso che la prima in ordine temporale, ossia la n. 4208/2012 del Consiglio di Stato, come si è già detto, è stata pubblicata il 23.7.2012 – per cui, alla data dell’adozione degli atti da parte dell’ente locale, risultavano pienamente e contestualmente efficaci le misure antimafia riguardanti le tre imprese coinvolte ed ancora esecutiva la pronuncia di prime cure di questo T.A.R. con cui era stato inizialmente rigettato il ricorso (R.G. n. 4634/2011) proposto dalla Smart Project. <br />
Deve poi chiarirsi che se è vero che la prima e la terza segnalazione prefettizia sono da annoverare alla categoria della cd. informativa supplementare o atipica (emessa, come nella fattispecie in esame, ex art. 1 septies del d. l. n. 629 del 6 settembre 1982, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, aggiunto dall&#8217;art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486) – la quale, come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 7.7.2011 n. 3622 e 28.2.2005 n. 1319; Consiglio di Stato, Sezione VI, 28.4.2010 n. 2441 e 11 dicembre 2009 n. 7777), lascia all&#8217;amministrazione destinataria una sia pur limitata potestà discrezionale di valutare le informazioni ricevute – la seconda informativa (emessa nei confronti del Consorzio Urbania) va qualificata come informativa cd. tipica (resa in base all&#8217;art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 ed all&#8217;art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998), la quale ha carattere vincolante per le stazioni appaltanti ed automatica efficacia interdittiva in ordine alla capacità della pubblica amministrazione a negoziare con il soggetto interessato.<br />
Le considerazioni che precedono consentono di escludere, nella fattispecie, la presenza dell’elemento soggettivo della responsabilità civile. Sul punto il Collegio condivide la soluzione già raggiunta da questa Sezione con le sentenze n. 3890-3891 del 18.9.2012 (pronunciata in merito ai ricorsi proposti dal Consorzio Urbania avverso la già citata informativa prefettizia emessa il 19.1.2012 nonché avverso i conseguenti atti risolutivi di rapporti contrattuali emessi dal Comune di Torre del Greco e dal Comune di Meta).) e n. 4893 del 4.12.2012 (circa i ricorsi riuniti n. 2172/2012 e n. 2348/2012 proposti dalla stessa Smart Project avverso l’informativa prefettizia e gli atti risolutivi di altri rapporti contrattuali adottati dai Comuni di Afragola e di Grumo Nevano). Nella prima decisione richiamata si è rilevato che le emergenze processuali deponevano nel senso della “<i>mancanza di colpa imputabile</i>” sia in capo all’autorità statale che a quella comunale destinataria delle informative, cui è ascrivibile “<i>l’errore scusabile scaturente sia dalle oscillazioni giurisprudenziali in tema di trasmissibilità delle controindicazioni antimafia tra imprese consorziate e consorzi, sia della significativa complessità del fatto, connotato da profili indiziari, desunti dalla sussistenza di vari collegamenti societari, intricati e di non agevole decifrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 ottobre 2008 n. 4812).”.</i> Nella seconda si è analogamente osservato che “<i>è da escludere un giudizio di colpevolezza dell’autorità prefettizia, in quanto vanno considerate la difficoltà e la complessità delle questioni da affrontare nell’esercizio della funzione amministrativa di merito, che nella specie implica accertamenti e verifiche delicate ed insidiose di una realtà sfuggente. Peraltro l’interdittiva impugnata è stata adottata prima della decisione giudiziale di annullamento della informativa atipica, che aveva passato indenne il vaglio giudiziale di primo grado</i>”.<br />
Le considerazioni appena svolte vanno ribadite anche nel presente giudizio, per cui deve disporsi il rigetto della domanda risarcitoria. <br />
6. La domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Aversa, diretta ad ottenere la condanna della Smart Project al pagamento della somma di € 288.713,00 per canoni di concessione non versati, oltre interessi e rivalutazione, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Invero, premesso l’inquadramento della fattispecie nella categoria della concessione di servizio pubblico locale, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O., venendo in rilievo una domanda concernente “<i>indennità, canoni ed altri corrispettivi</i>” dovuti dal concessionario, secondo quanto già statuito dall’art. 5 l. n. 1034/1971 ed ora dall’art. 133, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 20 novembre 2007, n. 24012).<br />
7..Quanto al governo delle spese, sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della delicatezza e della complessità della vicenda contenziosa, per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, fatto salvo il contributo unificato versato per entrambi i ricorsi, che va posto in solido a carico del Comune di Aversa e del Ministero dell’Interno.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, così statuisce:<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso R.G. n. 1557/2012;<br />
&#8211; accoglie la domanda impugnatoria proposta da Smart Project S.r.l. col ricorso R.G. n. 4176/2012 e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati;<br />
&#8211; respinge la domanda risarcitoria azionata dalla stessa società;<br />
&#8211; dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale introdotta dal Comune di Aversa;<br />
&#8211; compensa le spese di giudizio e gli onorari;<br />
&#8211; condanna in solido il Comune di Aversa ed il Ministero dell’Interno a rimborsare alla società ricorrente il contributo unificato versato per entrambi i ricorsi; <br />
&#8211; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Rosalba Giansante, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/05/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-5-2014-n-2616/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2014 n.2616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2010 n.2616</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-11-2010-n-2616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-11-2010-n-2616/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2010 n.2616</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Claudia Lattanzi – Estensore. Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Piano Tutela Acque (PTA) – Impugnazione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in materia di acque pubbliche riguarda gli atti che, anche se emanati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-11-2010-n-2616/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2010 n.2616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-11-2010-n-2616/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2010 n.2616</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Claudia Lattanzi – Estensore.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Piano Tutela Acque (PTA) – Impugnazione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in materia di acque pubbliche riguarda gli atti che, anche se emanati da autorità non specificatamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul regime di queste ultime un’incidenza immediata e diretta, con esclusione degli atti che non abbiano tale incidenza; pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione del Piano Tutela Acque (PTA), perché quest’ultimo  non ha un’incidenza diretta e immediata sul regime delle acque, ma solo indiretta ed eventuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 259 del 2010, proposto da:<br />
<b>Associazione Italia Nostra Onlus, Associazione Cittadinanza Attiva &#8211; Tribunale Per i Diritti del Malato, Federconsumatori, Associazione &#8220;Sud&#8221;, Comune di Melpignano, Comune di Soleto, Comune di Zollino, Comune di Castrignano de&#8217; Greci</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Nicola Flascassovitti, con domicilio eletto presso Nicola Flascassovitti in Lecce, via 95 Rgt.Fanteria 1; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via Zanardelli, 60; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Cogeam</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43; </p>
<p><i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>ad adiuvandum:<br />
<b>Comune di Corigliano D&#8217;Otranto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonardo Maiorano, con domicilio eletto presso Salvatore Spano in Lecce, via Oberdan, 11; <b>Associazione Cittadinanzattiva Puglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Flascassovitti, con domicilio eletto presso Nicola Flascassovitti in Lecce, via 95 Rgt.Fanteria 1; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20 ottobre 2009, con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell&#8217;art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 nella parte in cui ha previsto, con riferimento alla falda acquifera del Salento ed in particolare all&#8217;area circostante i pozzi di emungimento AQP presenti nel Comune di Corigliano d&#8217;Otranto, una perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano in violazione dei principi generali contenuti nel T.U. in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/06) e nella parte in cui con le &#8220;Linee guida&#8221;, da utilizzare nella redazione di successivi e separati regolamenti di attuazione, approvate unitamente al predetto Piano, sono stati recepiti i &#8220;Divieti generali&#8221;, relativi alle attività umane che non possono essere insediate nelle aree di salvaguardia, in violazione del T.U. in materia ambientale; nonché della deliberazione di G.R. n. 883 del 19 giugno 2007 con la quale è stato adottato il &#8220;Progetto di piano di tutela delle acque&#8221;; della Relazione Generale della Sogesid spa redatta nel giugno 2009 ed inviata al Commissario delegato con nota prot. 02866 del 13 luglio 2009 e dei relativi allegati; della deliberazione di Giunta Regionale n. 1441 del 4 agosto 2009, con la quale sono state approvate le integrazioni e le modificazioni al &#8220;Piano di tutela delle acque&#8221; della Regione Puglia.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Cogeam;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Claudia Lattanzi e udito l’avv. Flascassovitti, l’avv. Citarella in sostituzione dell’avv. Balducci, l’avv. Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Maiorano e l’avv. Antonio Quinto.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Regione Puglia, con deliberazione n. 833 del 19 giugno 2007, ha adottato il Progetto di piano di tutela della acque e, con deliberazione n. 1441 del 4 agosto 2009, ha apportato modifiche e integrazioni.<br />	<br />
Con delibera n. 230 del 20 ottobre 2009 il Consiglio regionale ha poi approvato definitivamente il Piano di Tutela delle acque e le “Linee guida” da utilizzare nella redazione di successivi e separati regolamenti di attuazione del Piano.<br />	<br />
Avverso i suddetti provvedimenti è stato proposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento nella parte in cui “<i>e nei limiti dell’interesse fatto valere, ha previsto, con riferimento alla falda acquifera del Salento ed in particolare nell’area circostante i pozzi di emungimento AQP presenti nel Comune di Corigliano di Otranto, una perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano in violazione dei principi generali contenuti nel T.U. in materia ambientale (D.lgs. n. 152/06) e nella parte in cui con le Linee guida, da utilizzare nella redazione di successivi e separati regolamenti di attuazione, approvate unitamente al predetto Piano, sono stati recepiti i Divieti generali, relativi alle attività umane che non possono essere insediate nelle aree di salvaguardia, in violazione del T.U. in materia ambientale</i>”.<br />	<br />
I ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi: 1. Violazione, falsa ed errata applicazione e interpretazione dell’art. 94 del d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per errore nei presupposti di diritto, illogicità e irrazionalità manifesta. Difetto assoluto di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento. 2. Eccesso di potere per istruttoria carente e contraddittoria. Difetto di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa. Irrazionalità e illogicità. Sviamento sotto altri profili. 3. Violazione, falsa ed errata applicazione e interpretazione degli artt. 2 e 53 del d.lgs. 152/2006. Violazione dei principi comunitari vigenti in subiecta materia e in particolare degli artt. 1 e 17 della direttiva 2000/60/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”. Violazione dei principi di prevenzione e precauzione di cui all’art. 174 del Trattato CEE.<br />	<br />
Deducono i ricorrenti: che il Piano e le Linee guida prevedono una zonizzazione non in linea con la normativa nazionale, consentendo l’esercizio e l’insediamento di attività pericolose all’interno delle zone di protezione speciale idrogeologica, e l’apertura e l’esercizio di una discarica nella zona B; che l’azione amministrativa è contraddittoria e irrazionale perché, pur prevedendo nelle premesse delle Linee guida il fattore rischio dello smaltimento dei rifiuti, consente la permanenza e l’insediamento degli impianti di smaltimento; che l’istruttoria è carente perché si sarebbe dovuta verificare la permeabilità della roccia sovrastante le aree di captazione della falda; che l’intero territorio di Corigliano d’Otranto doveva essere inserito nella zona di rispetto di cui all’art. 94 d.lgs 152/06; che sono stati violati i principi comunitari di precauzione e dell’azione preventiva della politica in materia ambientale.<br />	<br />
Il comune di Corigliano d’Otranto si è costituito con atto di intervento ad adiuvandum del 9 marzo 2009, ribadendo le deduzioni svolte dai ricorrenti.<br />	<br />
Con controricorso del 9 marzo 2010 la Co.ge.am – mandataria dell’ATI aggiudicataria del pubblico incanto per l’affidamento del servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino LE2 operante nel comune di Corigliano d’Otranto – ha anzitutto contestato la legittimazione ad agire dell’Associazione Cittadinanza Attiva – Tribunale per i diritti del malato, Federconsumatori e Associazione Sud. La Co.ge.am ha poi eccepito: l’inammissibilità dell’atto di intervento del comune di Corigliano d’Otranto, perché ha partecipato alla conferenza di servizi, esprimendo parere favorevole all’approvazione definitiva del progetto di discarica; l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei provvedimenti amministrativi con i quali è stata localizzata la discarica di Corigliano d’Otranto; inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.r.l., società consortile costituita per la realizzazione e gestione dell’impianto di Corigliano. Nel merito è stato rilevato: che il Piano rispetta i parametri del d.lgs. 152/2006 perché la discarica è localizzata a distanza di circa 1 km dal pozzo più vicino, che il sito della discarica è posto a valle dei pozzi di prelievo dell’Acquedotto Pugliese e il sistema di impermeabilizzazione della discarica offre un elevato livello di protezione dell’acquifero; che la censura di carenza di istruttoria è inammissibile perché rivolta nei confronti dell’atto di localizzazione della discarica, mai impugnato; che il progetto di localizzazione è stato preceduto da uno studio idrogeologico che ha escluso l’esistenza di qualsiasi potenziale rischio per la falda.<br />	<br />
La Regione, con memoria del 13 aprile 2010, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Nel merito ha rilevato: che le prescrizioni della Regione non individuano le aree di salvaguardia proprie dell’art. 94 d.lgs. 152/06, le quali saranno individuate successivamente mediante apposito atto regolamentare, ma costituiscono delle misure di salvaguardia.<br />	<br />
Con memoria difensiva dell’11 giugno 2010 la Regione ha inoltre eccepito la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione attiva di tutte le ricorrenti fatta esclusione per Italia Nostra.<br />	<br />
Le ricorrenti, con memoria del 12 giugno 2010, hanno controdedotto sull’eccepito difetto di giurisdizione, sull’eccepita carenza di legittimazione attiva, sull’omessa notifica alla Progetto Ambiente Bacino Lecce Due e sull’omessa impugnazione degli atti che hanno autorizzato la localizzazione, realizzazione ed esercizio della discarica. Nel merito hanno controdedotto in ordine alle argomentazioni svolte dalla Regione Puglia, rilevando come la relazione generale della Sogesid ha sempre fatto riferimento alle aree di salvaguardia.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Ha carattere pregiudiziale l’eccepito difetto di giurisdizione di questo giudice a favore della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
La giurisprudenza ha chiarito che la giurisdizione speciale in materia di acque pubbliche riguarda gli atti che, anche se emanati da autorità non specificatamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul regime di queste ultime un’incidenza immediata e diretta, con esclusione dunque degli atti che non abbiano tale incidenza (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306; Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9149).<br />	<br />
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non ha un’incidenza diretta e immediata sul regime delle acque, ma solo indiretta ed eventuale e quindi sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
2. Il Collegio ritiene, poi, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni stante l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />	<br />
La normativa nazionale (art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nel dettare le prescrizioni alle quali si devono attenere le Regioni nella redazione del Piano Tutela Acque (PTA), ha previsto le zone di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le prime, che sono costituite dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, devono avere un estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione. Per la zona di rispetto, distinta in ristretta e allargata, il comma 6 dell’articolo in esame ha previsto che “<i>In assenza dell’individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione</i>”.<br />	<br />
Il PTA, adottato dalla Regione, ha previsto delle zone di protezione speciale, denominate “zona A” “zone B1 e B2” e “Zone C e D”, stabilendo che nella zona A sono vietate le nuove aperture di discariche di rifiuti ma è ammesso l’esercizio di discariche di rifiuti già esistenti; mentre nella zona B2 è vietato “<i>l’apertura e l’esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani non inserite nel Piano regionale dei rifiuti</i>”.<br />	<br />
Le parti ricorrenti sostengono che queste previsioni sono in violazione di quanto stabilito dalla normativa nazionale, perché ammettono l’esercizio e l’insediamento di attività pericolose all’interno delle zone di protezione speciale idrogeologica, consentendo l’apertura e l’esercizio di una discarica nella zona B. In particolare, sostengono che in questo modo “<i>verrà consentito l’apertura e l’esercizio proprio della discarica di Corigliano, ricadente in zona B2</i>”.<br />	<br />
Nel caso in esame, è incontroverso in giudizio che l’unica discarica esistente, quella di Corigliano, è situata a distanza di circa 1 km dal pozzo più vicino, e quindi non incide sulla zona di tutela assoluta e, neppure, sulla zona di rispetto.<br />	<br />
In altri termini, la Regione, nello stabilire che nella zona A vige il divieto di aprire nuove discariche, ammettendo solo l’esercizio di quelle già esistenti, ha rispettato quanto stabilito dalla normativa nazionale, proprio perché non è presente,sia nel raggio di dieci metri dal punto di captazione sia nel raggio di duecento metri, alcuna discarica (in verità i ricorrenti non deducono l’esistenza di alcuna discarica nella zona in questione).<br />	<br />
Analogo discorso vale per quanto riguarda le zone di rispetto. Infatti, la normativa nazionale stabilisce che queste zone devono avere un’estensione di 200 metri dal raggio di captazione o di derivazione, e, nel caso in esame, l’unica discarica inserita nel Piano regionale dei rifiuti, quella di Corigliano, è comunque distante 1 km circa dal pozzo più vicino.<br />	<br />
Quindi, la Regione, nel disciplinare le zone di protezione speciale, ha rispettato quanto sancito dalla legge nazionale, non prevedendo alcuna discarica nel raggio di dieci metri dal punto di captazione (zona di tutela assoluta), e neppure in quello di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione (zone di rispetto). Infatti, l’unica discarica esistente, e quindi ammessa, è quella di Corigliano che dista dal punto di captazione circa 1 km.<br />	<br />
Le ulteriori censure,attinenti all’assenza di una adeguata istruttoria, sono inammissibili perché investono il merito dell’azione amministrativa senza il supporto di uno specifico studio che dimostri la illogicità o la palese erroneità delle scelte adottate..<br />	<br />
In particolare, il Piano in questione è stato approvato solo dopo: che il Settore regionale Tutela delle acque ha effettuato la verifica tecnica dei recapiti delle acque reflue depurate a servizio degli abitati la cui individuazione non era stata condivisa dalle amministrazioni comunali interessate; che è stata garantita la partecipazione pubblica all’elaborazione della proposta definitiva del piano; che è stato sottoposto alla giunta regionale il PTA, integrato a seguito delle valutazioni rivenienti dalle risultanze dei dati di monitoraggio dei corpi idrici e dalle consultazioni.<br />	<br />
Inoltre, con riguardo alla discarica di Corigliano, il progetto è stato preceduto dalla predisposizione di uno studio idrogeologico che ha escluso l’esistenza di potenziali pericoli per la falda, ed è stato prescritto il monitoraggio continuo del sottosuolo, con trasmissione dei risultati all’AQP e all’ARPA.<br />	<br />
In conclusione il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese del giudizio sussistendone giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/11/2010</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2616</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2616/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2616/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2616</a></p>
<p>Pubblica istruzione &#8211; carriere dei docenti &#8211; esclusione dal corso concorso per dirigenti scolastici per carenza dei 180 giorni di servizio da preside &#8211; sospensiva di sentenza di rigetto – gia’ avvenuta partecipazione a prove &#8211; utilita’ della tutela cautelare – esclusione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2616/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2616</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; carriere dei docenti &#8211; esclusione dal corso concorso per dirigenti scolastici per carenza dei 180 giorni di servizio da preside &#8211; sospensiva di sentenza di rigetto – gia’ avvenuta partecipazione a prove  &#8211; utilita’ della tutela cautelare – esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2616/04<br />
Registro Generale:5040/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone Est.<br />Cons. Francesco Caringella<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>RICCI FERNANDA, SETTESOLDI DANIELA, PETRINI ALBERTO ANTONIO, BAFFETTI ANTONELLA, GRASSI MAURIZIO, GIURLANI FRANCESCA, GONNELLA CATIA, PAGNI ANNA MARIA, SQUITIERI NUNZIATA</b> rappresentati e difesi dall’Avv. ROBERTO RIGHI con domicilio eletto in Roma VIA G. CARDUCCI, 4 presso ROBERTO RIGHI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 <b>UFFICIO SCOLASTICO REG. LE TOSCANA &#8211; UFFICIO V C.S.A. AREZZO </b>non costituitosi; e nei confronti di <b>CIARDELLI PILADE</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS 3359/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAL CORSO CONCORSOPER DIRIGENTI SCOLASTICI.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giuseppe Minicone e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv.to Righi;</p>
<p>Considerato che la richiesta misura cautelare è volta, nella prospettazione di parte, a consentire agli istanti la partecipazione alle prove conclusive del corso;</p>
<p>Atteso che, come dichiarato dal patrocinio dei ricorrenti, questi ultimi hanno partecipato a dette prove, che, allo stato si sono concluse;</p>
<p>Ritenuto, di conseguenza, che l’utilità interinale richiesta è già stata conseguita</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5040/2004 ).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
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