<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2599 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2599/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2599/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2021 15:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2599 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2599/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sulla legittimità del recepimento dell’istruttoria compiuta da altro ente pubblico in diverso procedimento e sulla qualificazione di &#8220;turistica&#8221; di una località interessata da flussi &#8220;non occasionali&#8221;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-del-recepimento-dellistruttoria-compiuta-da-altro-ente-pubblico-in-diverso-procedimento-e-sulla-qualificazione-di-turistica-di-una-localita-interessata-da-flussi-non-o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 15:06:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=82932</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-del-recepimento-dellistruttoria-compiuta-da-altro-ente-pubblico-in-diverso-procedimento-e-sulla-qualificazione-di-turistica-di-una-localita-interessata-da-flussi-non-o/">Sulla legittimità del recepimento dell’istruttoria compiuta da altro ente pubblico in diverso procedimento e sulla qualificazione di &#8220;turistica&#8221; di una località interessata da flussi &#8220;non occasionali&#8221;</a></p>
<p>&#8211; Comuni – ISTAT – Istruttoria. Comuni – Turismo – Località turistica – Classificazione. &#8211; La circostanza poi che un’amministrazione utilizzi un’istruttoria operata da altro ente pubblico – e, in particolar modo, da un’amministrazione con specifica competenza tecnica e che persegue fini generali come è l’Istat – non è di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-del-recepimento-dellistruttoria-compiuta-da-altro-ente-pubblico-in-diverso-procedimento-e-sulla-qualificazione-di-turistica-di-una-localita-interessata-da-flussi-non-o/">Sulla legittimità del recepimento dell’istruttoria compiuta da altro ente pubblico in diverso procedimento e sulla qualificazione di &#8220;turistica&#8221; di una località interessata da flussi &#8220;non occasionali&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-del-recepimento-dellistruttoria-compiuta-da-altro-ente-pubblico-in-diverso-procedimento-e-sulla-qualificazione-di-turistica-di-una-localita-interessata-da-flussi-non-o/">Sulla legittimità del recepimento dell’istruttoria compiuta da altro ente pubblico in diverso procedimento e sulla qualificazione di &#8220;turistica&#8221; di una località interessata da flussi &#8220;non occasionali&#8221;</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Comuni – ISTAT – Istruttoria.</li>
<li style="text-align: justify;">Comuni – Turismo – Località turistica – Classificazione.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">&#8211; La circostanza poi che un’amministrazione utilizzi un’istruttoria operata da altro ente pubblico – e, in particolar modo, da un’amministrazione con specifica competenza tecnica e che persegue fini generali come è l’Istat – non è di per sé motivo di illegittimità dell’istruttoria stessa, dovendo spostarsi sull’istruttoria compiuta dall’ente competente, come recepita dall’amministrazione procedente, il vaglio di congruità del Giudice.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; In un’accezione ampia di località turistica (che cioè concerne il soggiorno per fini diversi da quelli meramente lavorativi o comunque caratterizzati da turismo business), può essere ben ricompresa – all’interno di una discrezionalità le cui scelte di merito risultano insindacabili – anche quella località, che, pur non avendo una vocazione diretta al turismo, per storia, tradizione o bellezza paesaggistica e monumentale, risente di flussi che attengono a motivi diversi da quelli puramente “occasionali”.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Lombardi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 112 del 2021, proposto da<br />
Venturi Frederick Maria Gordon, quale Presidente e legale rappresentante di Federalberghi Varese, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC da indicata in atti e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Di Fiorino in Milano, via Chiossetto, 18</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della delibera di Giunta n. XI/3764 del 3.11.2020 (pubblicata sul B.U.R.L. il 9.11.2020), con cui la Regione Lombardia ha approvato l&#8217;aggiornamento dell&#8217;elenco dei comuni turistici e delle città d&#8217;arte, ai sensi dell&#8217;art. 4 del d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (inerente l&#8217;istituzione dell’imposta di soggiorno), deliberando “di aggiornare l&#8217;elenco dei comuni turistici o Città d&#8217;arte, di cui alla d.g.r. 21 maggio 2018, n. XI/145 …, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, permettendo agli stessi la facoltà di applicare l&#8217;imposta di soggiorno, come previsto dall&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale» e successive modificazioni, fatte salve le previsioni del medesimo articolo di legge, in merito a comuni capoluogo di provincia ed unioni di comuni”,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale che risulti lesivo, anche non conosciuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 novembre 2021 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2021, il legale rappresentante di Federalberghi Varese ha chiesto l’annullamento della deliberazione con cui la Giunta regionale della Lombardia ha approvato l’aggiornamento dell’elenco dei comuni turistici e delle città d’arte, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha premesso, in chiave ricognitiva della normativa esistente, che il legislatore, ai sensi della disposizione sopra citata, ha stabilito che ad istituire l’imposta di soggiorno avrebbero potuto essere soltanto, oltre ai Comuni capoluogo di Provincia e alle unioni di Comuni, “i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato altresì evidenziato che questo Tribunale ha annullato nel 2018 la delibera del Consiglio comunale del Comune di Vergiate, che aveva istituito il tributo <i>de quo</i>, in quanto, all’epoca di quel contenzioso, non era sussistente il presupposto legittimante l&#8217;introduzione del tributo stesso, costituto dalla delibera regionale ricognitiva delle località turistiche o città d’arte ai sensi dell’art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ulteriore premessa, il ricorrente ha ricordato che il precedente provvedimento regionale nella materia di interesse è stato annullato da questo Tribunale con sentenza 17 dicembre 2020, n. 2525.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha quindi censurato l’atto di cui in epigrafe – che ha nuovamente approvato l’elenco di cui all’art. del d.lgs. n. 23 del 2011 -, per i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; illegittimità derivata rispetto all’illegittimità già accertata dalla Sezione con la sentenza n. 2525 sopra citata, in quanto la delibera odiernamente impugnata costituirebbe un mero aggiornamento di quella nella more annullata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; assenza della necessaria istruttoria volta ad individuare correttamente le località da includere negli elenchi regionali ai fini dell’imposta di soggiorno, non risultando a ciò sufficiente, in tesi, la classificazione – a cui si è agganciata la Regione &#8211; operata dall’ISTAT in attuazione della Legge 17 luglio 2020, n. 77 (recante, tra l’altro, misure urgenti di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19): tale classificazione avrebbe infatti finalità diverse, qualificando come comuni non turistici esclusivamente quelli “dove non sono presenti strutture ricettive e/o dove i flussi turistici risultano assenti”. In particolare, non sarebbe attendibile, ai fini di interesse, la categoria dei Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica, ricomprendendo tale categoria i “Comuni dotati di esercizi ricettivi e/o con flussi turistici, ma che non presentano alcuna delle caratteristiche corrispondenti alle categorie precedenti”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; violazione del principio del giusto procedimento, per avere omesso ogni confronto sia con le province interessate che con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del gravame e la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, e la Sezione ha respinto la proposta domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La causa è stata infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 2 novembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dalla Regione convenuta – posto che non risultano decorsi più di sessanta giorni tra pubblicazione del provvedimento impugnato e notificazione dell’atto introduttivo del giudizio -, in quanto il ricorso è manifestamente infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, la delibera impugnata ha legittimamente recepito la classificazione operata da Istat, articolando una compiuta e non illogica estrinsecazione sui motivi in base ai quali ha ritenuto utilizzabile tale classificazione anche ai fini di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo cui i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni dei Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte possono istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sui propri territori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la Regione Lombardia &#8211; dopo avere evidenziato che l’ISTAT ha proceduto, sulla base delle più recenti informazioni disponibili, a classificare i Comuni italiani, esistenti alla data del 1 gennaio 2019, secondo i due criteri della categoria turistica prevalente e della densità turistica – ha ritenuto la classificazione compiuta da ISTAT stessa “pienamente rispondente agli obiettivi di individuazione dei comuni turistici, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 &#8211; Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» e successive modificazioni”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha altresì ritenuto che i criteri adottati da ISTAT avrebbero consentito una “selezione omogenea, completa e ben organizzata dei comuni turistici”, tale da diventare, ove presi in considerazione anche da altre Regioni un “punto di riferimento comune e condiviso”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione ha dunque adeguatamente motivato – con argomenti intrinsecamente logici – sul perché ha voluto utilizzare la classificazione ISTAT anche ai suoi fini.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La circostanza poi che un’amministrazione utilizzi un’istruttoria operata da altro ente pubblico – e, in particolar modo, da un’amministrazione con specifica competenza tecnica e che persegue fini generali come è l’Istat – non è di per sé motivo di illegittimità dell’istruttoria stessa, dovendo spostarsi sull’istruttoria compiuta dall’ente competente, come recepita dall’amministrazione procedente, il vaglio di congruità del Giudice.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la disamina compiuta da Istat risulta completa e accurata, e in effetti l’unico <i>punctum dolens</i>, secondo il ricorrente, risulta la categoria dei Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica, che ricomprende i “Comuni dotati di esercizi ricettivi e/o con flussi turistici, ma che non presentano alcuna delle caratteristiche corrispondenti alle categorie precedenti”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale categoria residuale, in effetti, deriva dalla decisione di qualificare come Comuni non turistici esclusivamente quelli “dove non sono presenti strutture ricettive e/o dove i flussi turistici risultano assenti”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, il Collegio ritiene che la scelta in esame risulta assolutamente compatibile anche con l’attuazione del disposto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo cui gli elenchi regionali includono tra i Comuni che possono istituire la tassa di soggiorno, oltre ai Comuni capoluogo di Provincia e alle Unioni dei Comuni, anche le “località turistiche o Città d’arte”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, in un’accezione ampia di località turistica (che cioè concerne il soggiorno per fini diversi da quelli meramente lavorativi o comunque caratterizzati da turismo business), può essere ben ricompresa – all’interno di una discrezionalità le cui scelte di merito risultano insindacabili – anche quella località, che, pur non avendo una vocazione diretta al turismo, per storia, tradizione o bellezza paesaggistica e monumentale, risente di flussi che attengono a motivi diversi da quelli puramente “occasionali”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed è per questo motivo che Istat, con decisione non manifestamente irrazionale, ha ritenuto di classificare come turistico anche quel Comune che, pur non avendo una vocazione specifica, è comunque dotato di strutture ricettive o di flussi turistici (nell’accezione sopra specificata) non irrilevanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le ampie considerazioni appena esposte sono sufficienti a far ritenere infondate le censure contenute nel motivo centrale del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al primo motivo, invece, l’infondatezza deriva dalla constatazione che non sussiste un legame di presupposizione tra la precedente DGR XI/145 del 21/05/18 (annullata con sentenza 17 dicembre 2020 n. 2525 di questa Sezione) e il provvedimento odiernamente impugnato, dal momento che la nuova elencazione dei Comuni a vocazione turistica è sostanzialmente diversa da quella della precedente DGR, data l’inclusione di alcuni Comuni soltanto – e non tutti – nell’elenco, in esito a diversa istruttoria e diverse motivazioni utilizzate, che non hanno alcun aggancio con la precedente delibera se non per mezzo dell’uso del termine, di per sé non decisivo al riguardo, di “aggiornamento” contenuto nell’oggetto della DGR n. XI/1364/2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altra parte, il cosiddetto “elenco aggiornato” dei Comuni turistici comprende adesso soltanto 1081 comuni, sul totale dei 1509 Comuni lombardi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto all’ultimo motivo di ricorso, basti rilevare, per considerarlo destituito di fondamento, che la predisposizione dell’elenco dei Comuni turistici, a differenza della fase regolatoria di applicazione dell’imposta, è attribuita dal d.lgs. n. 23/2011 alla esclusiva valutazione della Regione, fondata com’è su dati statistici oggettivi, e scaturisce da una valutazione finale che resta in ogni caso ampiamente discrezionale, nei limiti dei fini stabiliti dalla norma primaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso deve dunque essere integralmente respinto, con spese del giudizio che possono tuttavia essere compensate integralmente tra le parti, in ragione della peculiarità e parziale novità della questione esaminata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Concetta Plantamura, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-del-recepimento-dellistruttoria-compiuta-da-altro-ente-pubblico-in-diverso-procedimento-e-sulla-qualificazione-di-turistica-di-una-localita-interessata-da-flussi-non-o/">Sulla legittimità del recepimento dell’istruttoria compiuta da altro ente pubblico in diverso procedimento e sulla qualificazione di &#8220;turistica&#8221; di una località interessata da flussi &#8220;non occasionali&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2008 n.2599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-3-2008-n-2599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-3-2008-n-2599/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-3-2008-n-2599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2008 n.2599</a></p>
<p>Pres. DI GIUSEPPE Est. AMICUZZID. P. (Avv. V. Martori) c./ Azienda U.S.L. Roma F (Avv. P. de Camelis) in tema di diritto di accesso 1. Giustizia amministrativa – Diniego di accesso – Ricorso &#8211; Acquiescenza a precedente diniego – Non sussiste – Condizioni. 2. Giustizia amministrativa – Diritto di accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-3-2008-n-2599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2008 n.2599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-3-2008-n-2599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2008 n.2599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DI GIUSEPPE Est. AMICUZZI<br />D. P. (Avv. V. Martori) c./ Azienda U.S.L. Roma F (Avv. P. de Camelis)</span></p>
<hr />
<p>in tema di diritto di accesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Diniego di accesso  –  Ricorso &#8211; Acquiescenza a precedente diniego – Non sussiste – Condizioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Diritto di accesso – Atti preesistenti giudizio – Procedura ex art. 1, co. 1, L. n. 205/2000 – Obbligatorietà – Esclusione – Ragioni.</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Interesse – Situazione giuridica – Attualità interesse ed esigenza di tutela &#8211;  Coincidenza- Esclusione.</p>
<p>4. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento dei danni – In sede di rito speciale del diritto di accesso – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’acquiescenza al silenzio diniego formatasi con riguardo ad una precedente istanza di accesso a documenti amministrativi non comporta l’inammissibilità della richiesta di annullamento del diniego di accesso avente ad oggetto una successiva istanza, laddove gli atti richiesti non coincidano tra loro. Non rileva, a tali fini, che nella prima istanza fossero stati chiesti tutti gli atti relativi ad un determinato procedimento (di cui fanno parte anche gli atti oggetto dell’istanza successiva), non potendo tale generica indicazione comportare la concreta continenza in essa della documentazione chiesta espressamente con la seconda istanza.</p>
<p>2. La parte interessata ad ottenere documentazione rilevante in un preesistente giudizio conserva la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto all’accesso con le modalità tipiche di cui all’art. 25, V c., della L. n. 241 del 1990, invece che, obbligatoriamente, con la procedura di cui all’art. 1, I c., della L. n. 205 del 2000, secondo cui &#8220;in pendenza di un ricorso, l&#8217;impugnativa di cui all&#8217;art. 25 comma 5, della l. 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente”, non potendo la facoltà connessa alla tutela del diritto soggettivo de quo essere soverchiata ed annullata dalle esigenze di economia processuale e concentrazione che costituiscono la ratio della disposizione da ultimo indicata.</p>
<p>3. L’art. 22, della L. n. 241 del 1990, prescrivendo la necessità, per la sussistenza del diritto d’accesso, che vi sia un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”, non richiede anche l&#8217;attualità delle esigenze di tutela della situazione giuridica sottostante, giacché l&#8217;attualità va pur sempre riferita all&#8217;interesse conoscitivo, laddove, per altro aspetto, la “corrispondenza” non può significare ovviamente sovrapposizione tra interesse conoscitivo e situazione giuridicamente tutelata, dovendo essere intesa nel senso della “correlazione” o “collegamento” (1).</p>
<p>4. E’ inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta mediante lo speciale rito del diritto d’accesso, dovendo questa essere invece proposta con il rito ordinario (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 7 maggio 2007 n. 1263.<br />
(2) Consiglio di Stato, sezione V, 10 ottobre 2001 n. 5519; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 giugno 2004 n. 5601.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di diritto di accesso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.      11702	Reg.Ric.<br />	<br />
ANNO   2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  TERZA QUATER</b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:Consigliere Mario DI GIUSEPPE	 &#8211; Presidente;<br />
Consigliere Antonio AMICUZZI 	 &#8211; Componente, relatore; Consigliere  Umberto REALFONZO                   &#8211; Componente																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11702 del 2007 proposto da<br />
<b>PERIS Dario</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Valter Martori, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via del Viminale n. 43, presso lo studio dell’avv. Roberto Eufrate;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>L’<b>AZIENDA U.S.L. ROMA “F”</b>, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo de Camelis, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via Azuni, n. 9;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>IACOBUCCI Duilio</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del diniego, espresso con nota del Direttore generale f.f. della A.U.S.L. Roma “F” prot. n. 2141/D.G. del 24.10.2007, all’accesso ad otto documenti richiesti da parte ricorrente, in relazione al ricorso giurisdizionale, R.G. n. 1963/07, proposto innanzi al T.A.R. del Lazio contro la detta A.S.L., per l’annullamento del bando di concorso pubblico per la copertura di otto posti di Dirigente amministrativo;<br />
degli atti presupposti, consequenziali e connessi;<br />
nonché per l’accertamento del diritto all’accesso ed alla estrazione di copia dei documenti richiesti e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’esibizione ed al rilascio di copia di detti documenti e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (compresi quelli morali ed esistenziali) conseguenti al diniego sull’istanza di accesso, quantificati in € 30.000,00, o nella minor somma ritenuta di giustizia;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda U.S.L. Roma “F”;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla udienza in camera di consiglio del 30.1.2008, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, il  procuratore  della  parte resistente  comparso come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 30.11.2007, depositato il 20.12.2007, il dr. Dario Peris, premesso di essere un dipendente della Azienda U.S.L. Roma “F” con la qualifica di Collaboratore amministrativo professionale, categoria Ds, e di aver richiesto a detta Azienda, con nota raccomandata del 10.10.2007, accesso e rilascio di copia, ex artt. 22 e segg. della L. n. 241 del 1990, di otto documenti riferiti ad una pregressa vertenza giurisdizionale con l’Azienda stessa, ha chiesto l’annullamento dell’atto di diniego di detto accesso, l’accertamento e le condanne in epigrafe indicate, deducendo i seguenti motivi:<br />
1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 e segg. della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca.<br />
2.- Violazione dell’art. 97 della Costituzione e violazione del principio di trasparenza della pubblica amministrazione.<br />
Con atto depositato il 28.1.2008 si è costituita in giudizio l’ Azienda U.S.L. Roma “F”, che ha eccepito la inammissibilità (per acquiescenza ad un precedente diniego di accesso ai medesimi documenti ora pretesi e per omesso ricorso alla procedura di acquisizione documentale prevista dall’art. 25 della L. n. 241 del 1990) e dedotto la infondatezza del gravame, anche per omessa dimostrazione della pertinenza dei documenti per cui ora è causa al giudizio n. 1963 del 2007, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza.<br />
Alla udienza in camera di consiglio del 30.1.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte resistente, come da verbale di causa agli atti del giudizio. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Con il ricorso in esame  il deducente dipendente della Azienda U.S.L. Roma “F”, premesso di aver richiesto a detta Azienda, con nota raccomandata del 10.10.2007, accesso e rilascio di copia, ex artt. 22 e segg. della L. n. 241 del 1990, di otto documenti riferiti ad una pregressa vertenza giurisdizionale con l’Azienda stessa (proposta innanzi al T.A.R. del Lazio contro la detta A.S.L., R.G. n. 1963/07, per l’annullamento del bando di un concorso pubblico per la copertura di otto posti di Dirigente amministrativo) ha chiesto l&#8217;annullamento del diniego di detto accesso, espresso con nota del Direttore generale f.f. della A.S.L. Roma “F” prot. n. 2141/D.G. del 24.10.2007, nonché degli atti presupposti, consequenziali e connessi. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’accesso ed alla estrazione di copia dei documenti richiesti, nonché la condanna dell’Amministrazione intimata all’esibizione ed al rilascio di copia di detti documenti e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (compresi quelli morali ed esistenziali) conseguenti al diniego sull’istanza di accesso, quantificati in € 30.000,00, o nella minor somma ritenuta di giustizia.</p>
<p>2.- Innanzi tutto il Collegio deve verificare la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa della resistente amministrazione in primo luogo per acquiescenza ad un precedente diniego di accesso ai medesimi documenti ora pretesi, atteso che parte ricorrente, già con istanza del 21.3.2007, avrebbe chiesto all’Azienda U.S.L. Roma “F”, l’accesso ad otto documenti (che, salvo l’ottavo, sarebbero gli stessi chiesti con il ricorso in esame), sul quale si sarebbe formato silenzio “diniego” non impugnato nei termini di legge. Non sarebbe infatti condivisibile l’affermazione di parte ricorrente che la nuova istanza di accesso del 10.10.2007 sarebbe completamente diversa dalla precedente, perché rivolta a diverso Ufficio.<br />
Va osservato in proposito che risulta da copia della richiesta di documentazione del 21.3.2007 (prodotta in atti) che gli atti richiesti erano i seguenti: tutti gli atti attinenti ad un pregresso procedimento disciplinare (ad eccezione della lettera di segnalazione di inizio di procedimento disciplinare e di contestazione di addebito), come, ad esempio, la lettera del 14.2.2007 a firma del dott. Duilio Iacobucci, tutti gli atti citati dal ricorrente a sostegno del ricorso proposto in precedenza, il vigente regolamento disciplinare aziendale, il provvedimento di modifica  della Commissione disciplinare ed ogni altro atto procedimentale sottoscritto dall’instante.<br />
Risulta altresì da copia della domanda di accesso del 10.10.2007 (pure prodotta in atti) che gli atti con essa richiesti erano i seguenti: nota prot. n. 2385 del 12.7.2006 della A.U.S.L. RMF (di richiesta di autorizzazione all’indizione di concorso pubblico), nota prot. n. 89031 del 26.7.2007 (di risposta ad essa), lettera di detta Azienda del 16.8.2007 (di indizione e comunicazione di mobilità), deliberazione n. 1160 del 6.10.2006 (di indizione di concorso pubblico), verbale n. 13 del 19.10.2007 del Collegio Sindacale, nota prot. n. 9865 del 15.11.2006 del Dirigente U.O.C. R.U. della Azienda de qua, successiva nota del Direttore amministrativo aziendale indirizzata al Collegio sindacale e deliberazione della Azienda n. 1097 del 21.9.2007.<br />
Ritiene il Collegio che sia di palmare evidenza che detti atti non coincidano con quelli indicati nella precedente istanza del 21.3.2007, sicché non può in alcun modo essere condivisa la tesi di parte resistente che l’acquiescenza al silenzio “diniego” formatosi con riguardo ad essa renda inammissibile la richiesta di annullamento del diniego di accesso formulato con atto del 10.10.2007. A nulla vale, peraltro, che con la precedente istanza fossero stati chiesti tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare, non potendo tale generica indicazione comportare la concreta continenza in essa della documentazione chiesta espressamente con la seconda istanza.<br />
Per acquiescenza si intende, infatti, l&#8217;effetto abdicativo della situazione sostanziale protetta e, per riflesso, dell&#8217;interesse a ricorrere, proprio di un comportamento di accettazione spontanea e consapevole del medesimo provvedimento che si impugna; la stessa, pertanto, non può fondarsi su di un comportamento relativo ad un altro, precedente, atto, relativo a diversa  fattispecie e per di più consistente in una semplice omissione di reazione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2 febbraio 2007, n. 777).</p>
<p>2.1.- Quanto alla ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame per essere stata chiesta l’esibizione della documentazione ora richiesta già nel corso del giudizio relativo al ricorso n. 1963/2007, con possibilità di ricorso alla procedura di acquisizione documentale prevista dall’art. 25 della L. n. 241 del 1990 (mediante proposizione di istanza al Presidente ai fini della emanazione di una ordinanza istruttoria), ritiene il Collegio che essa non sia suscettibile di positivo apprezzamento.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 1, I c. della L. n. 205 del 2000, &#8220;in pendenza di un ricorso l&#8217;impugnativa di cui all&#8217;art. 25 comma 5, della l. 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all&#8217;amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio&#8221;.<br />
Nel caso in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale per l&#8217;annullamento di un provvedimento amministrativo e la parte ricorrente intenda acquisire i documenti, negati da controparte, comprovanti l&#8217;illegittimità di tale provvedimento, ritiene il Collegio che essa non sia tenuta a proporre la relativa domanda all&#8217;interno del giudizio pendente, con inammissibilità di proposizione di un&#8217;autonoma &#8220;actio ad exibendum&#8221;, poiché il pur riconoscibile contrasto con le esigenze di concentrazione e di economia processuale sottese all&#8217;art. 1, comma I, della L. n. 205 del 2000, non appare idoneo, in caso di proposizione di autonomo giudizio ex art. 25, V c., della L. n. 241 del 1990, a concretare un abuso dello strumento giuridico.<br />
Se è vero che è stato autorevolmente sostenuto (Consiglio Stato, sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 1036) che la scelta tra l&#8217;una e l&#8217;altra via processuale non può essere rimessa al mero arbitrio del soggetto, dovendo invece sussistere &#8211; in relazione alle diverse finalità cui sono preordinati i due procedimenti &#8211; i presupposti propri di ciascuno di essi, non può tuttavia sottacersi che la tutela del diritto all’accesso assicurata dalla procedura di cui all’art. 25, V comma, della L. n. 241 del 1990 sia in parte diversa e maggiore di quella prevista dall&#8217;art. 1, comma I, della L. n. 205 del 2000, atteso che con riguardo alla prima è emessa, entro trenta giorni, una sentenza collegiale attinente ad diritto soggettivo all’accesso a documentazione, mentre con riguardo alla seconda, indirizzata al Presidente, è adottata, senza alcun termine prefissato, una ordinanza istruttoria basata su un mero giudizio di rilevanza in quel procedimento giurisdizionale della documentazione richiesta.<br />
Non ritiene quindi il Collegio che possa negarsi alla parte interessata ad ottenere documentazione rilevante in un preesistente giudizio la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto all’accesso con le modalità tipiche di cui all’art. 25, V c., della L. n. 241 del 1990, invece che, obbligatoriamente, con la procedura di cui all’art. 1, I c., della L. n. 205 del 2000, non potendo la facoltà connessa alla tutela del diritto soggettivo de quo essere soverchiata ed annullata dalle esigenze di economia processuale e concentrazione che costituiscono la ratio della disposizione da ultimo indicata. Ciò anche in quanto, dette, pur commendevoli, esigenze, non appaiono, comunque, idonee a superare il preciso dettato normativo al riguardo, atteso che, nel caso cui si aderisse alla sopra indicata interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, invece del verbo “può” nell’art. 1, I c., della L. n. 205 del 2000 il Legislatore avrebbe dovuto usare il verbo “deve”.</p>
<p>3.- Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.<br />
Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 22 e segg. della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca. Ciò in quanto la richiesta di accesso formulata dal ricorrente presentava tutti i presupposti di legge per essere accolta, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato, perché personale, concreto ed attuale, alla conoscenza della documentazione richiesta, compreso il documento n. 8, e non costituendo la domanda di accesso per cui è causa reiterazione di una precedente istanza (perché rivolta ad altro Ufficio, relativa a documentazione diversa, attinente ad un procedimento disciplinare, ed a finalità diverse), ma domanda diversa e relativa a fatti sopravvenuti, non meramente confermativa della precedente, peraltro accolta.<br />
Ritiene il Collegio che l’istanza di accesso in esame presenti tutti i requisiti di legge per il suo accoglimento, cioè la sussistenza di interesse di parte ricorrente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 21, comma I, della legge 7 agosto 1990, n. 241), motivata richiesta di accesso ai documenti rivolta all&#8217;Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (art. 25, comma II, della legge citata), inutile decorso di trenta giorni dalla richiesta (art. 25, comma IV, della legge citata) e rituale incardinazione del ricorso dinanzi a questo T.A.R. (ai sensi del successivo comma V).<br />
A nulla vale la deduzione di parte resistente che sarebbe stata omessa la dimostrazione della pertinenza dei documenti per cui ora è causa al giudizio n. 1963 del 2007, atteso che in tema di accesso agli atti, l&#8217;interesse inteso come “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”, cui è fatto riferimento nel novellato art. 22, della L. n. 241 del 1990, non richiede anche l&#8217;attualità delle esigenze di tutela della situazione giuridica sottostante; in altri termini l&#8217;attualità va pur sempre riferita all&#8217;interesse conoscitivo, laddove, per altro aspetto, la “corrispondenza” non può significare ovviamente sovrapposizione tra interesse conoscitivo e situazione giuridicamente tutelata, dovendo essere intesa nel senso della “correlazione” o “collegamento” (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 07 maggio 2007, n. 1263). <br />
Non era, quindi, parte ricorrente tenuta a dimostrare, nel caso che occupa, la concreta pertinenza dei documenti a detto giudizio, essendo sufficiente che, come prescritto dalla legge fosse contenuta nella domanda di accesso la indicazione di un interesse concreto attuale e giuridicamente tutelato (il che risulta dalla domanda di accesso del 10.10.2007, essendo ivi evidenziato che la richiesta era giustificata dalla necessità di proporre motivi aggiunti nel giudizio n. 1963/2007).<br />
L’Amministrazione che tanto contesta avrebbe invece dovuto adeguatamente suffragare la asserzione con la dimostrazione che gli atti richiesti non erano minimamente influenti sul procedimento giudiziario cui sopra si è fatto cenno e che l&#8217;intera istanza non risulta motivata a garantire all’istante il diritto alla difesa ma piuttosto a soddisfare una mera curiosità.</p>
<p>4.- Tanto premesso va riconosciuta la illegittimità del diniego espresso sulla  istanza formulata il 10.10.2007 dal ricorrente, essendo stata accertata la sussistenza al riguardo di tutti i requisiti di legge per ottenere l&#8217;accesso ai documenti ivi elencati, non risultando, peraltro, la documentazione richiesta coperta da riservatezza.<br />
5.- Le considerazioni che precedono comportano l&#8217;accoglimento del ricorso con conseguente riconoscimento, previa declaratoria di illegittimità del diniego di accesso impugnato, del diritto del ricorrente all’accesso alla documentazione di cui trattasi ed ordine alla Azienda U.S.L. Roma “F” di consentire al ricorrente di prenderne visione e copia, previo pagamento dei costi e diritti indicati nell&#8217;art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine è ritenuto congruo un termine di 30 giorni dalla notificazione (se anteriore)  o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.</p>
<p>6.- Quanto alla richiesta di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali, compresi quelli morali ed esistenziali, conseguenti al diniego sull’istanza di accesso, quantificati in € 30.000,00, o nella minor somma ritenuta di giustizia) contenuta in ricorso, il Collegio ne rileva l’impossibilità di favorevole apprezzamento.<br />
Allo speciale giudizio in materia di accesso è invero estranea ogni questione relativa al risarcimento dei danni; tanto corrisponde anche ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto l&#8217;inammissibilità delle domande di risarcimento dei danni proposte con tale speciale rito, rilevando che esse devono proporsi con il rito ordinario (Consiglio di Stato, sezione V, 10 ottobre 2001, n. 5519; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 giugno 2004, n. 5601).<br />
Nella fattispecie deve, per di più, osservarsi che ulteriori profili di inammissibilità della richiesta di risarcimento danni derivano sia dalla circostanza che il diritto pretensivo azionato è completamente soddisfatto dall’accoglimento della domanda di accesso, sia dalla circostanza che  la  domanda  di  risarcimento   danni  in esame è stata formulata in maniera  del  tutto generica e  senza alcuna  concreta dimostrazione  degli elementi  probatori a  fondamento della  pretesa fatta valere (T.A.R. Lazio sez. II, 25 gennaio 2002, n. 678), sia dal rilievo che il danno di cui viene chiesto il risarcimento non discende dal diniego di accesso ma piuttosto dall’intera vicenda durata oltre otto mesi, compresa la vertenza giudiziaria ancora da definire.<br />
Quanto precede comporta la declaratoria della inammissibilità della sola domanda di risarcimento dei danni, senza che tanto comporti la inammissibilità dell&#8217;impugnazione del diniego di accesso. In altri termini &#8211; contenendo il ricorso due distinte domande &#8211; l&#8217;inammissibilità di una di esse non si estende anche all&#8217;altra e non si traduce pertanto nell&#8217;inammissibilità dell&#8217;intero ricorso.</p>
<p>7.- Il ricorso deve essere, pertanto in parte accolto ed in parte dichiarato inammissibile, nei termini e limiti sopra indicati.</p>
<p>8.- La parzialità della soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione terza quater &#8211; accoglie in parte il ricorso in epigrafe indicato e, per l&#8217;effetto, previa declaratoria di illegittimità del diniego di accesso impugnato, ordina alla Azienda U.S.L. Roma “F” di consentire al ricorrente, previo pagamento dei costi e diritti indicati nell&#8217;art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, di prendere visione e di acquisire copia  della documentazione indicata nella domanda di accesso del 10.10.2007  entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione  (se anteriore) o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In parte dichiara inammissibile il ricorso, con riferimento alla domanda di risarcimento danni, nei sensi e nei termini di cui in motivazione<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione III quater -, nella camera di consiglio del 30.1.2008, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-3-2008-n-2599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2008 n.2599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2007 n.2599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-3-2007-n-2599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-3-2007-n-2599/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-3-2007-n-2599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2007 n.2599</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. Calveri F. Salierno , V. Maza ed altri (Avv.ti C. Centore e P. Manzella) c/ Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Avv. Stato). 1. Giurisdizione e competenza – Corsi di specializzazione in medicina &#8211; Controversie in materia di corresponsione di borse di studio – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-3-2007-n-2599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2007 n.2599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-3-2007-n-2599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2007 n.2599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Corasaniti, <i>Est.</i> Calveri<br /> F. Salierno , V. Maza ed altri (Avv.ti C. Centore e P. Manzella) c/ Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Corsi di specializzazione in medicina &#8211; Controversie in materia di corresponsione di borse di studio – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Motivi</p>
<p>2. Igiene e sanità &#8211;  Medici e personale sanitario – Scuole di specializzazione – Attività prestata nei corsi di specializzazione – Non è “servizio pubblico” &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di corresponsione di borse di studio a favore dei medici specializzandi; a seguito della sentenza 204/04 della Corte Costituzionale, infatti, è esclusa la possibilità di attribuire alla cognizione del G.A. in sede di giurisdizione esclusiva un diritto soggettivo che, oltre a non essere inciso dall&#8217;esercizio di un potere discrezionale della P.A., non si ricollega a un rapporto di concessione di pubblico servizio e ha comunque a oggetto un corrispettivo.</p>
<p>2. L’attività prestata nell’ambito di un corso di specializzazione in medicina non costituisce “pubblico servizio” in quanto volta a soddisfare esigenze formative proprie degli stessi medici e meramente strumentale e di supporto rispetto al servizio reso dalle strutture pubbliche; ai sensi dell&#8217;art. 33, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 80/1998, infatti, è connaturale alla nozione di &#8220;pubblico servizio&#8221; la necessaria destinazione dello stesso a una platea indifferenziata di utenti e non certo ad un numero assai ristretto di soggetti che usufruiscono di quel servizio per soddisfare, in via diretta, il loro personale interesse (esercitare la professione di medico specializzato) e, solo in via mediata, l&#8217;interesse pubblico all&#8217;esistenza di personale medico qualificato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
(sezione Terza &#8211; <i>bis</i>)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 composto dai signori:<br />
Saverio                    Corasaniti          presidente<br />
Massimo Luciano    Calveri              consigliere rel.<br />
Francesco                 Arzillo              consigliere    </p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 15368  del 1995, proposto</p>
<p align=center>da</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Salierno Francesco, Maza Vittorio, Padano Carlo, Di Costanzo Maria, Gualtieri Aldo, Formisano Luigi, Del Sorbo Aniello, Miceli Caterina, D’Ambra Maria Francesca, Conato Felice, Ventimiglia Luigi, Trerè Mario, De Carluccio Maddalena, Ciliberto Marino, Nespoli Mario, Agnello Margherita, Esposito Antonio, Villani Antonio, Nesti Anna e Spina Gaetano</b>,  rappresentati e difesi dagli avv.ti Ciro Centore e Pietro Manzella, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla Via Sistina n. 123;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica</b> <b>(ora Ministero dell’Università e della Ricerca), Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliano per legge;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota prot. n. 2119 del 14 settembre 1995 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con la quale è stato negato ai ricorrenti, specializzandi in medicina negli anni accademici anteriori al 1991-92, l’estensione dei benefici economici previsti dal d.lgs. n. 257/1991 per la formazione specialistica;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della corresponsione dei predetti benefici economici.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO-DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- Con il ricorso all’esame, notificato in data 8 novembre 1995, il dr. Francesco Salierno e altri, tutti specializzandi  in medicina negli anni accademici precedenti l’a.a. 1991-92, impugnavano la nota ministeriale in epigrafe con la quale, a seguito di diffida, è stato loro negata l’estensione dei benefici economici previsti dal d.lgs, n. 257/1991, in attuazione delle direttive comunitarie n. 75/363 e n. 82/76, per la formazione specialistica svolta nell’indicato periodo di riferimento; impugnavano altresì il diniego di applicazione della decisione del Consiglio di Stato su analogo ricorso proposto da altri specializzandi.<br />
I ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 3 della Costituzione, nonché eccesso di potere sotto distinti profili.<br />
Sostenevano, in sintesi, che, il tardivo recepimento delle predette direttive comunitarie, avvenuto solo con l’emanazione del d.lgs. n. 257/1991 (che aveva previsto la corresponsione delle borse di studio agli specializzandi medici solo a partire dall’anno accademico 1991-92), fondava il loro diritto a ottenere la retribuzione di ognuno degli anni di frequenza del corso di specializzazione, oltre gli accessori legali del crediti maturati. Tanto, in ragione del fatto che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva statuito che l’applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione di una direttiva permetterebbe di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli di tale direttiva; sicché, con riferimento al caso di specie, la corresponsione dei benefici economici non avrebbe potuto denegarsi a coloro che, come i ricorrenti, erano iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici relativi al periodo 1983-84 e 1990-1991.<br />
2.- Resistendo al ricorso le amministrazioni intimate ne eccepivano, <i>in limine</i>, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione; nel merito opponevano l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati e comunque l’infondatezza degli assunti difensivi a sostegno della dovutezza di tali crediti.<br />
3.- L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.<br />
La questione concernente la corresponsione di borse di studio a favore di medici specializzandi non è nuova alla Sezione che, in due recenti occasione (sentt. n. 3071/2006 e n. 3443/2006), ha ritenuto di dover declinare la propria giurisdizione.<br />
Questo il percorso argomentativo seguito per pervenire alla declaratoria di inammissibilità della domanda.<br />
Il riconoscimento di una borsa di studio a favore dei medici specializzandi riveste, tanto ai sensi della normativa comunitaria che del d.lgs. n. 257/1991 (e del successivo d.lgs. n. 370/1999) natura di diritto soggettivo, in presenza dei requisiti normativamente stabiliti (CdS, VI, 23 settembre 2002, n. 4824; TAR Lazio, III-<i>bis</i>, 17 luglio 2001, n. 6691; <i>id</i>. 27 giugno 2002, n. 5927; TAR Puglia, Lecce, I, 19 ottobre 2001, n. 6270). <br />
Quanto all’elaborazione giurisprudenziale che ha interessato la <i>subiecta materia</i>, va ammesso che si è talvolta ritenuto che le controversie in questione rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale posizione interpretativa è stata sostenuta anche da questa Sezione, sulla base dell&#8217;art. 7 della legge 205 del 2000, che aveva modificato l’art. 33 del d.lgs.  31 marzo 1998, n. 80; ciò nel  presupposto che la formazione del medico europeo debba essere qualificata come servizio pubblico, in quanto consistente in un&#8217;attività di istruzione svolta dalla pubblica amministrazione per fornire ai partecipanti un’utilità di carattere strumentale, da spendere nell’esercizio della professione in qualunque luogo dell’Unione (TAR Lazio, Sez. III<i>-bis</i>, 27 giugno 2002, n. 5927; <i>adde</i> CdS, VI, 9 febbraio 2004, n. 445).<br />
Successivamente però questa Sezione ha escluso la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo <i>in subiecta materia</i>  (sentt. 9 luglio 2003, n. 6112 e 18 maggio 2005, n. 3931). Questo nuovo approdo interpretativo, accolto anche nella giurisprudenza del giudice ordinario (Tribunale Catania, 28 febbraio 2004; Tribunale Roma, 14 giugno 2004), merita di essere confermata e ciò per le seguenti ragioni.<br />
<i>In primis</i> va osservato che i precitati decreti legislativi escludono che durante la frequenza della scuola di specializzazione possa determinarsi la costituzione di un rapporto d’impiego (pubblico o privato), o di un lavoro parasubordinato; e del resto non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti dalla legge a favore degli specializzandi, che sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l&#8217;impegno posto dagli interessati nell&#8217;attività rivolta alla loro formazione, e pertanto considerati dalla legge come borse di studio (Cass. civ., I, 16 settembre 1995, n. 9789; Tribunale Reggio Calabria, 14 agosto 2003).<br />
<i>In secundis</i>, va osservato che l&#8217;attività prestata nell&#8217;ambito del corso è volta a soddisfare esigenze formative proprie degli stessi medici e, per altro verso, è meramente strumentale e di supporto rispetto al servizio reso dalle strutture pubbliche; mentre è connaturale alla nozione di &#8220;pubblico servizio&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 33, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 80/1998, la necessaria destinazione dello stesso a una platea indifferenziata di utenti e non certo ad un numero assai ristretto di soggetti che usufruiscono di quel servizio per soddisfare, in via diretta, il loro personale interesse (esercitare la professione di medico specializzato) e, solo in via mediata, l&#8217;interesse pubblico all&#8217;esistenza di personale medico qualificato (TAR Puglia, I, 19 marzo 2003, n. 1270).<br />
Sotto altro verso, anche a voler accedere a una diversa ricostruzione della natura dell’attività svolta dagli specializzandi, risulterebbe comunque assorbente e decisiva la posizione assunta di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4 febbraio 2005, n. 2203, i cui argomenti sono pienamente condivisi dal Collegio.<br />
Questa sentenza muove dalla premessa che, nei casi come quello in esame, viene in rilievo un diritto soggettivo nascente dalle direttive comunitarie (come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia), e non un interesse legittimo che presuppone una scelta discrezionale dell&#8217;Amministrazione. Resta quindi esclusa la configurabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche per il fatto – di decisiva importanza nella specie – che la Corte costituzionale ha  dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall&#8217;art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, ripristinando in materia i previgenti criteri di riparto della giurisdizione (art. 5 della L. n. 1034/71), i quali escludono la possibilità di attribuire alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva un diritto soggettivo che, oltre a non essere inciso dall&#8217;esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, non si ricollega a un rapporto di concessione di pubblico servizio e ha comunque a oggetto un corrispettivo.<br />
4.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, e che qui vengono ribadite, risulta quindi confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta, con conseguente inammissibilità del ricorso.<br />
 Quanto alle spese di lite, stimasi equo disporne la compensazione tra le parti. <br />
<b></p>
<p align=center> P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza <i>bis</i>), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione; compensa tra le parti le spese di lite; ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2007. <br />
Il presidente            dr. 	Saverio           Corasaniti<br />	<br />
Il consigliere est.    dr. 	Massimo L.       Calveri<br />	<br />
Il presidente<br />
Il consigliere est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-3-2007-n-2599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2007 n.2599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2599</a></p>
<p>Concorso – prova orale – termine minimo di distanza rispetto a prove scritte – rinuncia implicita &#8211; Sospensiva di sentenza di rigetto del ricorso &#8211; tutela cautelare a distanza di quattro anni dall’effettuazione delle prove &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2599/04 Registro Generale:4229/2004 Il Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – prova orale – termine minimo   di distanza rispetto a prove scritte – rinuncia implicita &#8211; Sospensiva di sentenza di rigetto del ricorso &#8211; tutela cautelare a distanza di quattro anni  dall’effettuazione delle prove &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2599/04<br />
Registro Generale:4229/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Giancarlo Montedoro Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MORELLI LUIGI</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO SPAGNUOLO e MICHELE LIOI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA OTRANTO, 18<br />
presso MICHELE LIOI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO -AZ. PROMOZ. TURISTICA REGIONALE</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. TOMMASO MARCHESE<br />
con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180<br />
presso MARIO SANINO<br />
<b>COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO</b>non costituitosi;e nei confronti di<br />
<b>AMADIO PIERDOMENICODE TROIA GIANCARLO </b><br />
non costituiti;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR ABRUZZO &#8211; PESCARA 563/2003 , resa tra le parti, concernente GRADUATORIA DEFINITIVA E MANCATO SUPERAMENTO PROVA ORALE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO &#8211; AZ. PROMOZ. TURISTICA REGIONALE</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti RACCO per LIOI e SANINO per MARCHESE.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di cautela, atteso il tempo trascorso dallo svolgimento della procedura concorsuale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4229/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
