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	<title>2597 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2597 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2597</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2597/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2597/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2597</a></p>
<p>non va sospeso il provvedimento del Dirigente Settore Viabilità di un Comune con il quale è stata revocata l&#8217;autorizzazione a passo carraio, autorizzazione che prescrive l’installazione di un sistema automatico di apertura del cancello,prescrizione non ottemperata; non ricorre nella fattispecie danno irreparabile, atteso che la richiesta autorizzatoria potrà essere riproposta,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2597/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2597</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2597/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2597</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospeso il provvedimento del Dirigente Settore Viabilità di un Comune con il quale è stata revocata l&#8217;autorizzazione a passo carraio, autorizzazione che prescrive l’installazione di un sistema automatico di apertura del cancello,prescrizione non ottemperata; non ricorre nella fattispecie danno irreparabile, atteso che la richiesta autorizzatoria potrà essere riproposta, previo rispetto delle cautele e prescrizioni impartite. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02597/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03538/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3538 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Pietro Nardiello, Maria Rosaria Punzo, Leana Onofri</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Renato Magaldi e Massimiliano Caputo, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Portici</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Manzo, con domicilio eletto presso Giancarlo Citterio in Roma, via Castel del Rio, 32; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE III n. 00199/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AUTORIZZAZIONE A PASSO CARRAIO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Portici;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Adinolfi, su delega degli avv.ti Magaldi e Caputo, e Manzo;	</p>
<p>Considerato che ad un primo sommario esame proprio della attuale fase cautelare, l’appello non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris e che l’ordinanza impugnata appare correttamente motivata, con particolare riferimento al mancato adempimento, da parte degli appellanti delle prescrizioni disposte dall’Amministrazione Comunale, per il rilascio dell’autorizzazione di passo carraio;<br />	<br />
Ritenuto che non ricorra nella fattispecie danno irreparabile, atteso che la richiesta autorizzatoria potrà essere riproposta, previo rispetto delle cautele e prescrizioni impartite;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che le spese della presente fase cautelare, possano essere compensate tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3538/2011).<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare, tra le parti, come in motivazione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2597</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-2597/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-2597/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2597</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. F. Musilli Est. A. Pedani (Avv.ti G.D. Comporti e S. Nocentini) contro il Comune di Monteroni D’Arbia (SI) (Avv. P.E. Paolini) e nei confronti di A. Pedani (non costituita) sulla necessità del consenso dei comproprietari per la formazione di un titolo edilizio sulle proprietà indivise &#8211; fattispecie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-2597/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2597</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-2597/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2597</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. F. Musilli Est.<br /> A. Pedani (Avv.ti G.D. Comporti e S. Nocentini) contro il Comune di Monteroni D’Arbia (SI) (Avv. P.E. Paolini) e nei confronti di A. Pedani (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità del consenso dei comproprietari per la formazione di un titolo edilizio sulle proprietà indivise &#8211; fattispecie relativa a DIA</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; Proprietà indivise &#8211; Formazione del titolo edilizio &#8211; Occorre il consenso dei comproprietari destinatari della normativa urbanistico-edilizia – DIA &#8211; Applicabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la formazione del titolo edilizio sulle proprietà indivise occorre il consenso dei comproprietari destinatari della normativa urbanistico-edilizia. Né sussistono ragioni per applicare principi differenti al procedimento tramite la DIA in quanto esso consegue comunque l’effetto di autorizzare l’intervento edilizio per il quale essa è prevista. (fattispecie relativa ad una DIA per una ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da autorimessa a monolocale di un fabbricato, con individuazione delle aree a parcheggio in resede in comproprietà, presentata senza il consenso del comproprietario)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità del consenso dei comproprietari per la formazione di un titolo edilizio sulle proprietà indivise &#8211; fattispecie relativa a DIA</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2597 REG. SENT.<br />
            ANNO 2006<br />
N.      1049      REG. RIC.<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III^SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1049/2005 proposto da<br />
<b>PEDANI ALIDIERO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Domenico Comporti e Simone Nocentini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA (SI)</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Emilio Paolini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Firenze, via Ricasoli<br />
e   n e i   c o n f r o n t i</p>
<p>di <b>PEDANI ADRIANA</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
&#8211; della nota prot. n. 4676 del 14.04.2005 a firma del Responsabile Area Tecnica del Comune di Monteroni d’Arbia, avente ad oggetto la verifica della regolarità della denuncia di inizio attività presentata il 26.11.2004 dalla sig.ra Adriana Pedani e la pre<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, della comunicazione del 28.04.2005 allo studio legale Associato comporti a firma del medesimo Responsabile Area Tecnica del Comune di Monteroni d’Arbia; nonchè di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorchè di estremi i</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteroni d’Arbia;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2006 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele POTENZA -, gli avv.ti V. Chierroni delegato da S. Nocentini e C. Coppi delegato da P.E. Paolini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con atto ritualmente notificato e depositato in termini  il sig. Alidiero Pedani ha esposto quanto segue:<br />
Con atto a rogito del Notaio Magi di Siena rep. n. 5841 raccolta n. 1675 del 26.01.1984, i sigg.ri Adriana Pedani e Alidiero Pedani provvedevano a dividersi i beni immobili di loro proprietà situati nella frazione di Corsano del Comune di Monteroni d’Arbia (SI). A norma dell’art. 3 dell’atto di divisione “resta in comune tra i condividendi una porzione di area scoperta prospicente il fabbricato e destinata a resede, a confine con via Corsano Grotti, lotto n. 1, lotto n. 2, proprietà Migone&#8230; L’area in questione, la cui destinazione a resede comune e indiviso è stata confermata anche in sede di aggiornamento dei dati catastali nel 2002, a una forma a “L presenta due piccole zone pavimentate divise da uno spazio verde centrale in corrispondenza dell’incrocio con le due vie pubbliche (via Martiri di Scalvaia e via Corsano Grotti) con cui confina su due lati. Il resede è accessibile con cancello da via Martiri di Scalvaia, che serve sopratutto a permettere a veicoli e mezzi di transito verso l’area pertinenziale di proprietà esclusiva del sig. Alidiero Pedani situata sul retro del suo edificio e destinata a orto-giardino ed al ripostiglio sottoscala. Inoltre, il fabbricato di proprietà del sig. Alidiero Pedani è dotato sui tre lati liberi di un percorso pedonale pavimentato largo circa 80 cm., che consente di raggiungere i due corpi scala di accesso agli appartamenti, collega le due aree di resede pavimentate interrotte dall’area verde centrale e conduce al giardino sul retro.<br />
In data 30.06.2004 la sig.ra Adriana Pedani ha presentato al Comune di Monteroni d’Arbia una denuncia di inizio attività avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia per cambio di destinazione d’uso da autorimessa a alloggio residenziale del fabbricato prospicente il resede <br />
comune.<br />
Con nota prot. n. 11276 del 22.06.2004 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monteroni d’Arbia ha ordinato di no effettuare i lavori in oggetto della DIA perchè non era stato chiarito, ai sensi della legge n. 122/89, in che modo fosse possibile “accedere al resede privato con automezzo”.<br />
In data 26.11.2004 la sig.ra Adriana Pedani ha presentato una nuova denuncia di inizio attività avente ad oggetto medesimi lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da autorimessa a monolocale del fabbricato di cui sopra, con individuazione delle aree a parcheggio nel resede in comune con il ricorrente. I lavori sono iniziati il 16.12.2004.<br />
In data 27.01.2005 il ricorrente ha inoltrato al Comune una lettera con la quale denunciava il mancato consenso al mutamento della destinazione d’uso del predetto resede comune e comunicava la propria motivata opposizione a che detto spazio fosse destinato a parcheggio. Per effetto di ciò il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monteroni d’Arbia provvedeva con nota prot .n 1687 del 04.02.2005 a sospendere momentaneamente i lavori “ in attesa di ottenere chiarimenti in merito alla effettiva disponibilità delle aree indicate per la verifica del rispetto standard di cui alla L. 122/89 da parte del titolare del titolo abilitativo”.<br />
In data 03.04.2005 il progettista e direttore dei lavori geom. Massimo Dreassi presentava in Comune una relazione con allegato l’atto di divisione del 1984, limitandosi ad illustrare i criteri seguiti per il calcolo delle superfici destinate a parcheggio, senza nulla specificare sulla disponibilità del resede comune a tale scopo. Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 06.06.2005 la sig.ra Adriana Pedani si limitava a sua volta a dichiarare, in termini apodittici e non dimostrati, di aver titolo ad utilizzare detto resede “per il soddisfacimento degli standard dettati dalla legge 122/89”.<br />
In data 23.03.2005, con lettera del legale avv. Comporti indirizzata al Comune ed al locale Difensore Civico, il ricorrente ribadiva la propria opposizione ai lavori in questione ed il difetto dei presupposti di legge per la DIA, non potendo legittimamente disporre la sig.ra Adriana Pedani del resede comune senza il suo espresso consenso, e chiedeva la sospensione immediata dei lavori e l’adozione delle misure sanzionatorie di legge.<br />
Incurante della inconsistenza degli argomenti offerti dalle controparti, della motivata opposizione del ricorrente e dei dubbi di legittimità manifestati dallo stesso Difensore Civico con nota del 04.04.2005, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monteroni d’Arbia ha alfine adottato la nota prot. n. 4676 del 14.04.2005, con cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla Pedani fosse sufficiente a superare i dubbi che avevano indotto a sospendere i lavori e ha preso atto dell’esecuzione delle opere.<br />
Infine il Comune, con nota del funzionari competente, ha ritenuto sufficiente per il perfezionamento della pratica il titolo di comproprietario.<br />
Avverso tutto ciò il   ricorrente  ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
1) Violazione dell’art. 2 della L. 24.03.1989 n. 122 e dell’art. 97 delle N.T.A. del PRG comunale;<br />
2) Violazione sotto altro profilo dell’art. 2 della L. 122 del 1989 e degli artt 97, 27 bis e 28 delle N.T.A. del vigente PRG comunale;<br />
3) Istanza cautelare.<br />
Si e costituita in giudizio  l’  Amministrazione   intimata (ma non la     controinteressata al ricorso pur notificataria del medesimo) , resistendo all’impugnativa esponendo  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare  il Tribunale ha accolto la stessa  (ord. n . 558 / 2005).<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del 9 FEBBRAIO 2006 il ricorso  è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Tra le argomentazioni svolte a sostegno del primo ordine di censure il ricorrente, dopo aver fatto riferimento alla normativa di  legge (n.122/89) che regola la costruzione dei parcheggi ed alla destinazione convenzionale del resede (in proprietà indivisa) nella specie  interessato dai contestati lavori, argomenta che il comportamento dell’Amministrazione ha  illegittimamente consentito (mediante la DIA in fatto specificata)  un mutamento della destinazione de qua,  senza il consenso dell’altro comproprietario,  rappresentato dallo stesso ricorrente; la censura è fondata.<br />
‘E principio pacifico in giurisprudenza ed emergente peraltro dalla normazione ( v. art.  1102 cod civ ed  artt 11 dpr n. 380/01 e 7 legge reg. tosc. n. 52/99), che per  la formazione del titolo edilizio sulle proprietà indivise occorre il consenso dei comproprietari destinatari della normativa urbanistico-edilizia ( per la giurisprudenza  v CDS, V, n.  1507/01 e n.  2506/03 ).     Né in contrario può invocarsi che la DIA non costituisce un formale titolo edilizio ma un comportamento soltanto asseverato dal mancato esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune; si tratterebbe infatti di un interpretazione non solo in spregio del diritto civile ma anche di un grave uso strumentale di una costruzione procedimentale quale la DIA che , introdotta per accelerare l’iter burocratico delle istanze edificatorie, verrebbe utilizzata invece per la violazione dei diritti dei comproprietari  che non intendono realizzare il correlativo intervento edilizio.<br />
Vero è invece che al dilà delle varie qualificazioni su cui negli ultimi anni si è spesso soffermata la giurisprudenza, il procedimento tramite la DIA  consegue comunque l’effetto di autorizzare l’intervento edilizio  per il quale  essa è  prevista,  sicchè sotto il profilo in trattazione non sussistono ragioni per applicare principi differenti dalla necessità di un consenso di tutti i comproprietari.<br />
&#8211; II ricorso deve conclusivamente essere accolto, con conseguente pronunzia conforme alla tipologia del comportamento amministrativo contestato, il che implica l’annullamento della nota impugnata con le correlate implicazioni involgenti l’ulteriore determ<br />
Non essendo stata sciolta la riserva inerente la proposizione di domanda risarcitoria,  il Collegio omette di pronunziarsi  sul punto.<br />
Le spese del giudizio  seguono il principio della soccombenza  (art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico della parte  resistente.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe , lo accoglie e,  per l’effetto, annulla la nota impugnata con le ulteriori implicazioni di cui in narrativa.<br />
Condanna il Comune di Monteroni d’Arbia al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2500,00 (duemilacinquecento).<br />
Nulla si dispone per le spese tra ricorrente e controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 FEBBRAIO 2006 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. EUGENIO  LAZZERI                                                &#8211; Presidente<br />
dott. MARCELLA COLOMBATI                                    &#8211; Consigliere<br />
dott.  RAFFAELE POTENZA                                    &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 maggio 2006<br />
Firenze, lì 30 maggio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-30-5-2006-n-2597/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2006 n.2597</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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