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	<title>2595 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2595 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2595/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2595</a></p>
<p>D. Giordano Pres. &#8211; R. Perilli Est. Sull&#8217;affidamento a trattativa privata di una concessione di beni a seguito di gara deserta. Contratti attivi &#8211; Concessione di beni &#8211; Procedure ad evidenza pubblica &#8211; Trattativa privata. Ãˆ legittima e conforme all&#8217;interesse pubblico di ritrarre dall&#8217;affidamento del bene la massima redditività  senza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2595/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2595/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres. &#8211; R. Perilli Est.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;affidamento a trattativa privata di una concessione di beni a seguito di gara deserta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>Contratti attivi &#8211; Concessione di beni &#8211; Procedure ad evidenza pubblica &#8211; Trattativa privata.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ãˆ legittima e conforme all&#8217;interesse pubblico di ritrarre dall&#8217;affidamento del bene la massima redditività  senza rinunciare alla sua valorizzazione la scelta del Comune di procedere a trattativa privata con un operatore economico, in luogo di indire una nuova procedura di evidenza pubblica con una base d&#8217;asta a condizioni peggiorative per l&#8217;ente pubblico, se per tale bene il mercato, regolarmente consultato con una procedura ad evidenza pubblica, non ha mostrato un concreto interesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Â  </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: justify;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 871 del 2020, proposto da<br /> Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto e Marcello Collevecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia ed Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Damiani s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini e Mauro Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Mauro Renna in Milano, viale Bianca Maria n. 45;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale del Comune di Milano, Area patrimonio immobiliare n. 1097 del 13 febbraio 2020, conosciuta in data 3 marzo 2020, avente ad oggetto l&#8217;assegnazione in concessione alla società  Damiani p.a., a seguito di manifestazione di interesse, dell&#8217;unità  immobiliare ubicata in via di Piazza Duomo n. 21, nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni singolo atto della procedura di trattativa, a decorrere dalla presa d&#8217;atto che la gara è andata deserta e sino all&#8217;assegnazione della concessione alla società  Damiani p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, connesso, conseguente ed esecutivo, ivi compresa la deliberazione della Giunta comunale n. 1904 del 2008;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata tra il Comune di Milano e la società  controinteressata, oltre che per la condanna dell&#8217;Amministrazione resistente al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della società  Damiani p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa, in particolare le memorie depositate da tutte le parti e le memorie di replica depositate dalla società  ricorrente e dalla società  controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per la società  ricorrente l&#8217;avvocato Marcello Collevecchio, per il Comune di Milano l&#8217;avvocato Irma Marinelli e per la società  controinteressata l&#8217;avvocato Mauro Silvestri;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In data 17 luglio 2019 il Comune di Milano ha pubblicato il bando di gara per l&#8217;affidamento in concessione d&#8217;uso di due lotti, costituiti da distinte unità  commerciali ubicate nell&#8217;edificio di Piazza Duomo n. 21, con affaccio sulla Galleria Vittorio Emanuele II, oggetto di una precedente convenzione stipulata con la società  Stefanel p.a. e scaduta in data 19 febbraio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione dirigenziale n. 5669 dell&#8217;8 novembre 2019 il Comune di Milano ha dato atto che non è stata presentata nessuna domanda di partecipazione per il lotto 2.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 19 novembre 2019 la società  Damiani p.a., la quale era giÃ  stata ammessa a partecipare alla gara relativamente al lotto 1, ha inoltrato al Comune una manifestazione di interesse ad ottenere l&#8217;affidamento in concessione del lotto 2 e, in data 15 gennaio 2020, ha formulato una proposta irrevocabile nella quale ha accettato tutte le condizioni indicate nel bando, tra le quali la corresponsione di un canone annuo pari alla base d&#8217;asta ivi indicata, aumentata di un euro, l&#8217;impegno a mantenere valida l&#8217;offerta per dodici mesi, in attesa della liberazione dell&#8217;immobile, e l&#8217;impegno a stipulare la concessione anche per gli spazi ubicati al piano superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">La Damiani s.p.a. ha inoltre offerto al Comune di Milano degli incentivi progressivi per favorire la rapida liberazione dell&#8217;immobile e una serie di proposte migliorative.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Milano, con determinazione dirigenziale n. 1097 del 13 febbraio 2020 dell&#8217;Area patrimonio immobiliare, previa valutazione dell&#8217;offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice, ha assegnato in concessione alla società  Damiani p.a. l&#8217;unità  immobiliare oggetto del lotto 2 della gara, in virtà¹ della deliberazione della Giunta comunale n. 1904 del 2008 che, in applicazione della disciplina contenuta nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 824, consente l&#8217;affidamento diretto di beni demaniali, qualora la gara pubblica sia andata deserta.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con ricorso notificato in data 8 maggio 2020, depositato il 22 maggio 2020, la società  Stefanel p.a. in amministrazione straordinaria, precedente concessionaria del medesimo bene in forza della convenzione del 20 febbraio 2007, scaduta in data 19 febbraio 2019 e non rinnovata, nonchè attuale detentrice del bene, ha domandato l&#8217;annullamento dell&#8217;affidamento della concessione d&#8217;uso del lotto 2 alla società  Damiani p.a., nonchè la dichiarazione di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata e la condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni da perdita della <i>chance</i> di aggiudicazione della concessione del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.1. Con il primo motivo di ricorso ha contestato l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto della trattativa diretta in caso di fallimento della procedura ad evidenza pubblica, prevista nella deliberazione della Giunta comunale n. 1904 del 2008, per mancanza dei presupposti di cui agli articoli 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, i quali consentirebbero il ricorso alla trattativa privata solo in presenza di circostanze speciali ed eccezionali e solo ove siano andati deserti sia il pubblico incanto che la licitazione privata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ha eccepito l&#8217;erronea interpretazione della trattativa privata, la quale non equivarrebbe ad un affidamento diretto, previsto dall&#8217;articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, solo per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, ma sarebbe piuttosto assimilabile alla procedura negoziata senza bando di gara, disciplinata dal successivo articolo 63, per la quale è richiesto l&#8217;esperimento di un&#8217;indagine di mercato e l&#8217;invito di cinque operatori economici.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.3. Con il terzo motivo ha allegato la violazione da parte del Comune di Milano dei principi di imparzialità , di parità  di trattamento, di concorrenza, di economicità  e di buona amministrazione, per aver coltivato la manifestazione di interesse formulata dalla società  Damiani p.a., senza verificare se vi fossero altri operatori economici interessati a presentare offerte concorrenti, maggiormente remunerative rispetto alla base d&#8217;asta fissata nel bando.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.4. Con il quarto motivo ha eccepito la violazione da parte del Comune di Milano dei principi di trasparenza e di pubblicità  di cui all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili anche all&#8217;affidamento dei contratti attivi, per aver omesso i necessari adempimenti pubblicitari, quali la comunicazione della diserzione della gara per il lotto 2 e della manifestazione di interesse da parte di un operatore economico per il prezzo posto a base di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.5. Con il quinto motivo ha allegato il difetto di istruttoria dell&#8217;affidamento della concessione del lotto 2 alla Damiani p.a., siccome avvenuto senza previa verifica dei requisiti morali della stessa, adempimento necessario anche nella procedura negoziata senza bando.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Hanno resistito al ricorso il Comune di Milano e la società  Damiani p.a. ed hanno preliminarmente eccepito la carenza di interesse a ricorrere della Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria, in quanto la stessa non ha presentato offerta per nessuno dei lotti della gara, nè ha formulato una manifestazione di interesse per l&#8217;affidamento in concessione del lotto 2.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Con ordinanza n. 830 dell&#8217;11 giugno 2020, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Con ordinanza n. 5467 del 18 settembre 2020 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l&#8217;appello cautelare proposto avverso la predetta ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. In vista della trattazione del merito del giudizio, tutte le parti hanno presentato memorie difensive e la società  ricorrente e la società  controinteressata hanno presentato anche memorie di replica.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2020 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il Collegio deve esaminare con priorità  la questione preliminare di carenza di interesse della società  ricorrente, formulata dalla società  controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha contrastato in radice la scelta della stazione appaltante di procedere all&#8217;affidamento diretto della concessione dei beni pubblici, in deroga alla regola dell&#8217;affidamento con gara, per cui la sua legittimazione a ricorrere discende dalla qualità  di operatore commerciale del settore e prescinde dalla partecipazione alla gara (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Prima di affrontare il merito del ricorso, occorre sinteticamente premettere che i principi e le regole euro-unitarie impongono le procedure dell&#8217;evidenza pubblica per la scelta del concessionario di beni pubblici, in quanto l&#8217;uso del bene attribuisce al concessionario un&#8217;utilità  di rilievo economico, contendibile tra una pluralità  di operatori del mercato (T.a.r. Lazio, sede di Roma, sezione II, 26 maggio 2020, n. 5557).</p>
<p style="text-align: justify;">Le concessioni di beni pubblici rientrano nella categoria dei contratti attivi, i quali, in applicazione dell&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono esclusi dall&#8217;ambito di applicabilità  dello stesso e soggiacciono all&#8217;applicazione dei principi generali, quali quelli di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover esaminare a parte il quinto motivo di ricorso, il quale ha ad oggetto la verifica dei requisiti di moralità  della società  affidataria della concessione d&#8217;uso del bene pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Esso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">A prescindere dalla disciplina applicabile nel caso di specie, nel provvedimento impugnato si dÃ  espressamente atto che la Damiani s.p.a. è un operatore economico noto al Comune di Milano, per aver giÃ  presentato un progetto per il lotto 1, che la Commissione giudicatrice ha ritenuto conforme al bando e di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ammissione della Damiani s.p.a. alla procedura di gara per il lotto 1 ha dunque comportato la verifica dei requisiti di partecipazione, inclusi quelli morali, per cui il quinto motivo del ricorso deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Occorre a questo punto procedere alla trattazione congiunta dei primi tre motivi del ricorso, tra loro logicamente collegati, in quanto relativi alla legittimità  dell&#8217;affidamento diretto del bene demaniale ed alle specifiche questioni di seguito elencate:</p>
<p style="text-align: justify;">a) se l&#8217;affidamento diretto della concessione possa essere disposto in seguito all&#8217;esperimento di una procedura che sia andata deserta o se l&#8217;Amministrazione sia obbligata ad indire ulteriori procedure concorsuali;</p>
<p style="text-align: justify;">b) se l&#8217;affidamento della concessione senza gara richieda la consultazione di pìù operatori economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, &lt;<i>&gt;; l&#8217;articolo 6, comma 1, dispone che &lt;&gt;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Il Collegio evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società  ricorrente, alle concessioni di beni non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in forza dell&#8217;articolo 4 dello stesso testo.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Occorre dunque valutare la compatibilità  con i sopravvenuti principi interni ed euro-unitari, enunciati dall&#8217;articolo 4, della disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta comunale n. 1904 del 25 luglio 2008 e della disciplina in essa richiamata del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, n. 827, per cui &lt;&gt;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Come giÃ  osservato nell&#8217;ordinanza cautelare, la trattativa privata per l&#8217;assegnazione di un bene per il quale il mercato, regolarmente consultato con una procedura ad evidenza pubblica, non ha mostrato un concreto interesse, non contrasta con i principi di economicità  e di efficacia dell&#8217;azione amministrativa, in quanto l&#8217;affidamento senza gara, a condizioni pari alla base d&#8217;asta individuata nel bando, consente all&#8217;Amministrazione di ritrarre dal bene la giusta remuneratività .</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>La trattativa privata non si pone in contrasto neppure con i principi di imparzialità  e di parità  di trattamento, in quanto il confronto concorrenziale risultava giÃ  assicurato dall&#8217;indizione della gara andata deserta.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Pertanto la scelta del Comune di procedere a trattativa privata con un operatore economico, in luogo di indire una nuova procedura di evidenza pubblica con una base d&#8217;asta deprezzata, è legittima e conforme all&#8217;interesse pubblico di ritrarre dall&#8217;affidamento del bene la massima redditività  senza rinunciare alla sua valorizzazione.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono essere dunque rigettati.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale la società  ricorrente contesta la violazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicità , di cui all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è infondato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>La società  ricorrente lamenta l&#8217;omissione degli adempimenti pubblicitari da parte del Comune di Milano, il quale non avrebbe reso noto nè la mancata presentazione delle offerte per il lotto 2, nè la manifestazione di interesse della società  Damiani p.a., precludendo in tal modo agli operatori economici eventualmente interessati, tra i quali i partecipanti alla gara per il lotto 1 e alla stessa società  ricorrente, di formulare offerte alternative da tenere in considerazione per ritrarre la massima redditività  dal bene, prima di bandire una nuova gara con base d&#8217;asta ribassata.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Sul sito istituzionale del Comune è stata pubblicata la determinazione dirigenziale n. 5669 dell&#8217;8 novembre 2019, con la quale si dava atto che per il lotto 2 non è stata presentata nessuna domanda.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Con p.e.c. del 15 gennaio 2020 il Comune ha comunicato alla società  ricorrente l&#8217;avvio del procedimento per il rilascio dell&#8217;immobile, notiziandola di aver ricevuto, in seguito all&#8217;esito infruttuoso della gara, una manifestazione di interesse per il lotto 2.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Con p.e.c. del 17 gennaio 2020 il Comune ha comunicato alla società  ricorrente la determinazione dell&#8217;indennità  di occupazione nonchè la data in cui ha ricevuto la manifestazione di interesse per il lotto 2 e la specificazione dell&#8217;importo della relativa offerta.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Il Collegio ritiene che l&#8217;acquisizione di tali informazioni, corroborate dall&#8217;ostensione della manifestazione di interesse, rilasciata in seguito all&#8217;istanza di accesso presentata in data 30 gennaio 2020, abbiano posto la società  ricorrente nella condizione di valutare la fattibilità  e la convenienza della presentazione di un&#8217;offerta alternativa e concorrenziale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Il quarto motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>7. La complessità  e la peculiarità  delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>P.Q.M.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Domenico Giordano, Presidente</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Valentina Santina Mameli, Consigliere</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</i></p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2012 n.2595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-7-2012-n-2595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-7-2012-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2012 n.2595</a></p>
<p>Va sospesa l’esecutivita’ della sentenza che respinge il ricorso dell’AIPA (Agenzia Italiana per le pubbliche Amministrazioni) soccombente in una per la concessione dei servizi pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nel Comune di Pavia. La sentenza ha respinto il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-7-2012-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2012 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-7-2012-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2012 n.2595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esecutivita’ della sentenza che respinge il ricorso dell’AIPA (Agenzia Italiana per le pubbliche Amministrazioni) soccombente in una per la concessione dei servizi pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nel Comune di Pavia. La sentenza ha respinto il ricorso dopo aver disposto una verificazione sulla correttezza e conformità all’offerta dei costi relativi al personale anche con riferimento a contratti di lavoro a progetto o di lavoro dipendente. In primo grado il TAR aveva emesso l’ordinanza n. 535 del 23.3.2011, accogliendo la domanda cautelare dell’ AIPA ricorrente ai fini del riesame dell’offerta della società controinteressata con specifico riferimento al “sub procedimento di verifica della congruità in merito all’offerta economica”, e ciò “al lume delle censure dedotte dalla ricorrente, richiedendo documentate giustificazioni nel contraddittorio procedimentale e motivando in ordine all’esito della verifica”, disponendo, altresì, l’inibizione della stipulazione del contratto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02595/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04567/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4567 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Aipa &#8211; Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino 72;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Pavia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, 142; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Mt Spa</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, Sez. I n. 01319/2012, resa tra le parti, concernente aggiudicazione concessione dei servizi pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni e tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche &#8211; ris.danni – mcp;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pavia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Zoppolato e Giuseppe Franco Ferrari;	</p>
<p>Considerato che nelle censure sollevate emergono aspetti suscettibili di apprezzamento e comunque tali da richiedere una sollecita trattazione del merito della causa;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4567/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa la trattazione del merito dell’appello all’udienza del 18 dicembre 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Saltelli, Presidente FF<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2595</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi V. A. in proprio e quale rappresentante dell’A.S.D. F. C. S. Antioco, e P. A. M. T. (avv. L. Mastino) c/ Comune di Sant&#8217;Antioco (avv. F. Mura) sulle condizioni di agibilità di una palestra a servizio di un circolo privato Edilizia ed urbanistica &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi<br /> V. A. in proprio e quale rappresentante dell’A.S.D. F. C. S. Antioco, e P. A.<br /> M. T. (avv. L. Mastino) c/ Comune di Sant&#8217;Antioco (avv. F. Mura)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni di agibilità di una palestra a servizio di un circolo privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Certificato di agibilità – Condizioni – D.M. 18 marzo 1996 e D.M. 6 giugno 2005 – Ambito di applicazione &#8211; Palestra aperta al pubblico – Fattispecie – Palestra a servizio di un circolo privato aperto ai soli tesserati – Non vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell&#8217;applicazione della normativa più restrittiva in punto di agibilità di cui al D.M. 18 marzo 1996, così come modificato ed integrato con il D.M. 6 giugno 2005 (i quali prevedono la necessità di una seconda uscita di sicurezza per gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI), una palestra a servizio di un circolo privato aperto ai soli tesserati non può essere qualificata quale &#8220;impianto sportivo&#8221;, non potendo essere ricondotta nella nozione di &#8220;palestra aperta al pubblico”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 592 del 2007, proposto da:<br />
<B>V. A.</B>, in proprio e quale rappresentante dell’<b>A.S.D. Fitness Club S. Antioco, e P. A. M. T.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Licinio Mastino, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il <b>Comune di Sant&#8217;Antioco</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Mura, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del provvedimento protocollo n. 6471 del 26 aprile 2007 del Responsabile del Servizio, con cui è stata revocata la licenza di agibilità n. 4 del 15 febbraio 2006 relativa al piano terra di un fabbricato adibito ad uso commerciale (esercizio di attività di palestra, con accesso al pubblico).</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant&#8217;Antioco;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25/11/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />	<br />
In data 24 luglio 2003 l’Amministrazione comunale ha rilasciato la concessione edilizia n. 100/2003 per la trasformazione di un locale, sito al piano terra di un fabbricato, ad uso palestra.<br />	<br />
In data 15 febbraio 2006 è stato rilasciato il permesso di agibilità.<br />	<br />
Il locale è stato concesso in locazione al Sig. Antonio Vacca che rappresenta l&#8217;associazione sportiva &#8220;A.S.D. Fitness Club S. Antioco&#8221; (associata all’A.I.C.S.), circolo privato, talché la palestra ha iniziato ad operare.<br />	<br />
Dopo varie vicende concernenti il permesso di agibilità in questione, è stato infine adottato dall&#8217;Amministrazione comunale di Sant&#8217;Antioco il provvedimento protocollo n. 6471 del 26 aprile 2007 del Responsabile del Servizio, con cui è stata revocata la citata licenza di agibilità n. 4 del 15 febbraio 2006.<br />	<br />
Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento di tale provvedimento di revoca per i seguenti motivi di diritto.<br />	<br />
1) Falsa applicazione dell&#8217;articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996; eccesso di potere per contraddittorietà; difetto di motivazione.<br />	<br />
Concludono per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />	<br />
Questo Tribunale, con l’ordinanza n. 323 del 27 luglio 2007, ha accolto l&#8217;istanza cautelare ed ha sospeso il provvedimento di revoca impugnato.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 25 novembre 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento del provvedimento protocollo n. 6471 del 26 aprile 2007 del Responsabile del Servizio, con cui è stata revocata la licenza di agibilità n. 4 del 15 febbraio 2006 relativa al piano terra di un fabbricato adibito ad uso commerciale (esercizio di attività di palestra).<br />	<br />
Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti in ordine alla inapplicabilità, al caso di specie, della normativa più restrittiva di cui all&#8217;articolo 1 e all’articolo 20, terzo comma, del D.M. 18 marzo 1996, così come modificato ed integrato con il D.M. 6 giugno 2005, che stabiliscono la necessità di una seconda uscita di sicurezza per gli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.<br />	<br />
La Difesa dell’Amministrazione comunale resistente, nella propria memoria di costituzione e difensiva del 26 luglio 2007, sostiene che il &#8220;Responsabile del Servizio ha ritenuto, sulla base di alcune Note dottrinali, che una Palestra aperta al pubblico (come quella oggetto del Permesso di Agibilità revocato) debba essere assimilata ad un impianto sportivo perché ivi si svolgono attività sportive regolate dal CONI (fitness)&#8221;.<br />	<br />
Si osserva tuttavia che quella dei ricorrenti non può ritenersi &#8220;palestra aperta al pubblico&#8221;, trattandosi di circolo privato aperto ai soli tesserati (come già evidenziato da questo Tribunale nell&#8217;ordinanza n. 323 del 27 luglio 2007, con la quale è stata accolta l&#8217;istanza cautelare ed è stato sospeso il provvedimento di revoca impugnato).<br />	<br />
Ritenuto pertanto che la palestra dei ricorrenti non può essere correttamente qualificata quale &#8220;impianto sportivo&#8221;, ai fini dell&#8217;applicazione della normativa più restrittiva di cui al citato D.M. 18 marzo 1996, non potendo essere ricondotta nella nozione di &#8220;palestra aperta al pubblico&#8221;, trattandosi di circolo privato aperto ai soli tesserati; stante la fondatezza delle censure in tal senso avanzate dai ricorrenti, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2000 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2595/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2008 n.2595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-3-2008-n-2595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-3-2008-n-2595/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-3-2008-n-2595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2008 n.2595</a></p>
<p>Pres. PERELLI Est. DONGIOVANNIGrandi Salumifici Italiani s.p.a. (Avv.ti G. Forte, C. Marinuzzi e L. Albanese) c./ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avv. Stato) e Associazione fra Produttori per la tutela del Salame Felino (Avv. S. Magelli e N. Greco) in tema di procedura di riconoscimento dell&#8217;indicazione geografica protetta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-3-2008-n-2595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2008 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-3-2008-n-2595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2008 n.2595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. PERELLI  Est. DONGIOVANNI<br />Grandi Salumifici Italiani s.p.a. (Avv.ti G. Forte, C. Marinuzzi e L. Albanese) c./ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avv. Stato) e Associazione fra Produttori per la tutela del Salame Felino (Avv. S. Magelli e N. Greco)</span></p>
<hr />
<p>in tema di procedura di riconoscimento dell&#8217;indicazione geografica protetta di un prodotto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea – Indicazione geografica protetta – Riconoscimento – Procedura nazionale – Disciplinare diverso dalla proposta – Nuova pubblicazione – Obbligo – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Impugnazione – Termini – Decorrenza – Piena conoscenza dell’atto – Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero – Non imposta da fonti normative – Presunzione di conoscenza – Non sussiste.</p>
<p>3. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La fase nazionale della procedura di riconoscimento dell’IGP, secondo quanto stabilito dal Reg. CE n. 2081/1992 (ora sostituito dal Reg. CE n. 510/2006), deve considerarsi avviata ex novo laddove il disciplinare che deve essere inviato alla Commissione europea differisca in maniera sostanziale dalla proposta di disciplinare oggetto di pubblicazione sulla GURI e della procedura di opposizione, poiché altrimenti sarebbero preclusi all’interessato l’esercizio del diritto di contraddittorio e la possibilità di ricorso giurisdizionale.</p>
<p>2. La conoscenza del provvedimento non può presuntivamente discendere dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, poiché questa non è imposta da alcuna fonte normativa. In mancanza di elementi probatori che facciano propendere diversamente, la presunzione di conoscenza dell’atto discende dalla pubblicazione sulla GURI.</p>
<p>3. Nelle ipotesi connotate dalla persistenza in capo all’amministrazione di significativi spazi di discrezionalità amministrativa, deve escludersi l’indagine del giudice sulla spettanza del bene della vita, ammettendosi, pertanto, il risarcimento solo dopo e a condizione che l’Amministrazione, riesercitato il proprio potere, abbia  riconosciuto all’istante il bene della vita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di procedura di riconoscimento dell&#8217;indicazione geografica protetta di un prodotto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO <br />
Sezione Seconda Ter</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8392/2007 proposto da<br />
<b>Grandi Salumifici Italiani s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Forte, Chiara Marinuzzi e Luca Albanese ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via dei Condotti n. 91;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Associazione fra Produttori per la tutela del Salame Felino</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Magelli e Nicola Greco ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via Massa Fiscaglia n. 1;</p>
<p>e con l’intervento ad adiuvandum di</p>
<p><b>Negroni s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Benvenuto, Daniele Maccarone ed Andrea Trotta ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via A. Bertoloni n. 19;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del D.M. 4 giugno 2007 recante “autorizzazione provvisoria del Salame Felino” pubblicato nella G.U. n. 142 del 21 giugno 2007;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti presupposti ed, in particolare, della “proposta di riconoscimento della indicazione protetta Salame Felino o Salame di Felino” pubblicata sulla G.U. 3 ottobre 2003 n. 230 e del disciplinare inserito sul sito del Ministero intimato e trasmesso alla Commissione europea il 3 aprile 2007;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti connessi e consequenziali, <br />	<br />
e per la condanna<br />
al risarcimento dei danni subiti in ragione del comportamento dell’amministrazione,<br />
nonché per l’annullamento<br />
con i motivi aggiunti notificati alle parti come sopra rappresentate e difese in data 14 novembre 2007 e depositati il 10 dicembre 2007,<br />
&#8211;	del D.M. 26 settembre 2007 pubblicato sulla GURI n. 242 del 17 ottobre 2007 recante “revoca del decreto 3 agosto 2007 e integrazione del decreto 4 giugno 2007, concernenti la protezione transitoria accordata a livello nazionale della denominazione “Salame felino” e per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta”;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, <br />	<br />
e per la condanna<br />
al risarcimento dei danni subiti in ragione del comportamento dell’amministrazione,<br />
nonché per l’annullamento<br />
con i motivi aggiunti notificati alle parti come sopra rappresentate e difese l’8 ed il 9 febbraio 2008 e depositati il 25 febbraio 2008,<br />
&#8211;	del D.M. 8 gennaio 2008 pubblicato sulla GURI n. 19 del 23 gennaio 2008 recante “autorizzazione all’organismo E.CE.PA. ente di certificazione prodotti agroalimentari ad effettuare i controlli sulla denominazione “Salame felino” protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 giugno 2007”;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.     <br />	<br />
VISTI il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato e dell’Associazione fra Produttori per la tutela del Salame Felino;<br />
VISTO l’atto di intervento ad adiuvandum di Negroni s.p.a.;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 25 febbraio 2008 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni;<br />
Uditi gli avv.ti Forte e Marinuzzi per la ricorrente, l&#8217;avv. Tamiozzo per il Ministero resistente, gli avv.ti Greco e Magelli per l’Associazione e l’avv. Trotta per l’interveniente;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La vicenda contenziosa oggetto di esame riguarda il riconoscimento della indicazione geografica protetta (IGP) del “Salame Felino” o “Salame di felino” promossa, a suo tempo (anno 1997), dall’Associazione fra Produttori per la tutela del Salame Felino (d’ora in poi, anche “Associazione”).<br />
La procedura nazionale di riconoscimento, dopo incontri svoltosi dinanzi ai rappresentanti del Ministero intimato, dell’Associazione per la tutela del Salame felino e dell’ASSICA (di cui fa parte anche la ricorrente), ha avuto un primo esito che ha portato, nel 2003, il Dicastero resistente a formulare una proposta di riconoscimento (pubblicata nella GURI n. 230 del 23 gennaio 2003) che costitutiva una sintesi tra la posizione restrittiva dell’Associazione controinteressata (secondo cui la zona di produzione del Salame Felino avrebbe dovuto essere individuata nella sola Provincia di Parma e la materia prima tratta dai suini allevati in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana) e quella meno limitativa dell’ASSICA (zona di produzione nelle regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio, senza individuare alcuna specifica provenienza per la materia prima).<br />
La proposta formulata, in quella sede, dal Ministero resistente costituiva una sintesi tra le due posizioni sopra descritte ovvero individuava quale zona di produzione del “salame felino” un’area estesa all’Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.<br />
Dal mese di ottobre 2003 (anno di pubblicazione sulla GURI della predetta proposta di riconoscimento), non è seguito alcun ulteriore sviluppo della procedura né risulta che la stessa sia stata inviata alla Commissione europea per il definitivo riconoscimento dell’IGP, come previsto dal regolamento comunitario all’epoca vigente (Reg. CE n. 2081/1992).<br />
Successivamente, nell’aprile 2007, il Ministero resistente ha inviato alla Commissione europea la proposta di riconoscimento dell’IGP “Salame Felino” che ha recepito il disciplinare, a suo tempo, presentato dall’Associazione controinteressata che, come detto, aveva assunto una posizione più restrittiva sia con riferimento alla zona di produzione che a quella di provenienza delle materie prime.<br />
Lo stesso Ministero, in applicazione del Reg. CE n. 2081/1992 (poi sostituito dal Reg. n. 510/2006), ha accordato, con il DM 4 giugno 2007 modificato in parte dal DM 3 agosto 2007, una tutela transitoria (in attesa del riconoscimento comunitario) per quelle imprese (come la ricorrente) che avevano, nei cinque anni precedenti, utilizzato indifferentemente per i prodotti della specie la denominazione “Salame felino” o “Salame tipo felino” e ciò per un periodo non superiore a due anni.<br />
Avverso il predetto DM 4 giugno 2007, ed ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale (ed, in particolare, proposta di riconoscimento pubblicata sulla G.U. 3 ottobre 2003 n. 230 e disciplinare trasmesso alla Commissione europea il 3 aprile 2007), ha proposto impugnativa la società interessata, chiedendone l&#8217;annullamento e la conseguente condanna del Ministero resistente al risarcimento dei danni per i seguenti motivi:<br />
1) violazione dell’art. 5 Reg. CE 2081/1992 e del punto D della circolare del Ministero Politiche Agricole 28 giugno 2000 n. 4; eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />
La procedura di riconoscimento dell’IGP “salame felino” (che si distingue in due fasi, una nazionale ed una comunitaria) è stata avviata nel 1997 con la richiesta avanzata dall’Associazione controinteressata sulla base della procedura delineata dal Reg. CE 2081/1992 e dalla circolare ministeriale n. 4/2000.<br />
La proposta di riconoscimento avanzata nel 2003 dal Ministero non rispetta la procedura fissata dalla normativa citata nella parte in cui prevede l’elaborazione di una scheda riepilogativa “d’intesa con il soggetto che ha richiesto la registrazione”.<br />
Nel caso di specie, con la proposta del 2003, il Dicastero resistente ha effettuato una sintesi tra le diverse posizioni emerse durante l’istruttoria, ma che l’Associazione controinteressata ha avversato proponendo ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna, a riprova della mancanza di “intesa” tra le parti del procedimento.<br />
Il fatto, poi, che la proposta del 2003 contrasta con quella inviata nell’aprile 2007 alla Commissione europea ha provocato, oltre ad una violazione della procedura, anche la lesione del diritto di difesa degli interessati che non hanno potuto presentare opposizioni al nuovo disciplinare ora in contestazione.<br />
Ciò è causa di illegittimità della proposta di che trattasi in quanto, sebbene la procedura di opposizione sia stata svolta nel 2003, la mancata riedizione di questa fase in relazione alla nuova proposta non può ritenersi giustificata in ragione del formalismo a suo tempo assicurato;<br />
2) violazione dell’art. 5 par. 1 commi 1 e 2 Reg. CE 2081/1992 e del punto D della circolare del Ministero Politiche Agricole 28 giugno 2000 n. 4; eccesso di potere sotto il profilo della legittimazione del Ministero a elaborare una proposta di disciplinare; incompetenza.<br />
La proposta di riconoscimento del 2003 è stata elaborata dal Ministero in violazione della normativa comunitaria la quale non consente all’amministrazione di effettuare operazioni di sintesi tra diversi disciplinari.<br />
Titolare dell’azione di riconoscimento è l’associazione ed il Ministero si deve limitare a valutare la validità della proposta e del relativo disciplinare senza alcuna possibilità di formulare una nuova e diversa proposta;<br />
3) violazione dell’art. 5 Reg. CE 510/06 e D.M. 17 novembre 2006; eccesso di potere, travisamento.<br />
La procedura di riconoscimento, dopo anni di stallo, è stata riattivata con lettera del 16 ottobre 2006 attraverso la quale l’Associazione controinteressata ha sollecitato la rivisitazione della proposta del 2003.<br />
Pur tuttavia, la proposta inviata nell’aprile 2007 alla Commissione europea è diversa da quella formulata nel 2003 tanto che sarebbe stato necessario attivare un nuovo confronto tra le parti interessate posto che risulta che, a suo tempo, le regioni Lombardia e Piemonte avevano espresso parere favorevole sul primo disciplinare (quello del 2003).<br />
Il Ministero resistente, invece, ha ritenuto ora di accogliere totalmente la proposta dell’Associazione controinteressata cambiando radicalmente la zona di produzione dell’insaccato in argomento (ormai limitata alla sola Provincia di Parma).<br />
Secondo quanto previsto dal Reg. CE 510/06, l’amministrazione avrebbe dovuto assicurare che la “decisione favorevole” fosse resa pubblica cosicché gli interessati potessero attivare eventuali mezzi di ricorso.<br />
Il Ministero resistente si è, invero, limitato ad inserire il disciplinare trasmesso alla Commissione sul proprio sito informatico ma tale adempimento non è rispettoso delle garanzie di pubblicità fissate dall’art. 5, par. 5 comma 5 del Reg. CE n. 510/2006;<br />
4) violazione dell’art. 5 del Reg. CE n. 510/2006 e del D.M. 17 novembre 2006; eccesso di potere; omesso riconoscimento del diritto di contraddittorio.<br />
La violazione della procedura fissata dal Reg. CE n. 510/2006 ha pregiudicato gli interessi ed il diritto di difesa delle parti interessate.<br />
Ciò assume maggiore rilievo se si considera che il citato regolamento comunitario ammette al c.d. periodo di adattamento (tutela transitoria), sia a livello nazionale che comunitario (cumulabile con quello riconosciuto a livello nazionale), soltanto coloro che hanno partecipato alla procedura di opposizione.<br />
Il Ministero resistente, non avendo pubblicato preliminarmente sulla GURI il nuovo disciplinare trasmesso alla Commissione, ha impedito la tutela transitoria e (anche definitiva) degli interessi della ricorrente;<br />
5) eccesso di potere per illogicità; travisamento in ordine alla sussistenza dei presupposti IGP.<br />
Le denominazioni “salame felino”, “salame di felino” e “salame tipo felino” sono fungibili tra loro.<br />
E comunque, il fatto che il prodotto tragga origine da una limitata zona di produzione non significa che quel luogo determini automaticamente l’area coperta da tutela IGP.<br />
A ciò si aggiunga che i lunghi tempi di riconoscimento hanno consolidato una situazione di fatto che ha realizzato una condizione di mercato consolidata e caratterizzata dalla fungibilità delle suddette denominazioni.<br />
La ricorrente, a fronte di ciò e privata della possibilità di opporsi al nuovo disciplinare, deve registrare il prodursi di una danno considerevole derivante dal riconoscimento comunitario della denominazione nel senso proposto dal Ministero resistente;<br />
6) violazione dell’art. 2 del Reg. CE 510/06; travisamento e manifesta illogicità.<br />
L’IGP (indicazione geografica protetta), a differenza del DOP (denominazione di origine protetta), è collegata alla “reputazione” ed alla qualità del prodotto che prescinde dal collegamento stretto con il territorio.<br />
Il disciplinare inviato alla Commissione ha quindi fatto assumere alla tutela dell’insaccato in argomento la veste di DOP e non di IGP come richiesto;<br />
7) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; omessa motivazione; eccesso di potere.<br />
La nuova proposta di disciplinare inviata dal Ministero è affetta da difetto di motivazione posto che, a fronte del recepimento della linea indicata dall’Associazione controinteressata, nessuna ragione di fatto e di diritto è stata espressa per giustificare il mancato accoglimento della proposta a suo tempo formulata da ASSICA;<br />
8) travisamento e manifesta illogicità; genericità della denominazione.<br />
La lungaggine con cui si sta svolgendo la procedura lascia supporre il tentativo del Ministero di riconoscere una denominazione che ha ormai assunto i caratteri della genericità, scollegata cioè dal luogo originario di produzione.<br />
Il regolamento comunitario prevede, al riguardo, che le denominazioni generiche non possono essere registrate.<br />
Ciò è provato da una serie di elementi come uno studio dell’ISMEA degli anni ’90 e dalle risultanze ed incertezze emerse durante la procedura di riconoscimento durata molti anni.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero intimato e l’Associazione fra Produttori per la tutela del Salame Felino per resistere al ricorso mentre è intervenuta ad adiuvandum la Negroni s.p.a.. <br />
Con i motivi aggiunti depositati il 10 dicembre 2007, la ricorrente ha, poi, impugnato, per l’annullamento, insieme agli atti connessi, presupposti e consguenziali, il D.M. 26 settembre 2007 recante “revoca del decreto 3 agosto 2007 e integrazione del decreto 4 giugno 2007…” con cui è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale limitando l’utilizzo del marchio, per coloro che non rispettavano il disciplinare inviato alla Commissione europea, alla sola denominazione “salame tipo felino”.<br />
In altre parole, mentre con il decreto 4 giugno 2007 modificato dal DM 3 agosto 2007 era consentito utilizzare transitoriamente anche la denominazione “salame felino” per coloro che nei cinque anni precedenti lo avevano fatto, con il nuovo provvedimento impugnato tale possibilità non è più consentita dovendo anche questi utilizzare la sola dicitura “salame tipo felino”.<br />
Al riguardo, la ricorrente, oltre a riproporre le censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio deducendo l’illegittimità derivata del DM 26 settembre 2007, ha proposto i seguenti ulteriori motivi:<br />
1) eccesso di potere; manifesta contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa.<br />
Il Ministero resistente ha revocato il D.M. 3 agosto 2007 sul presupposto della presenza di numerose pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto illegittimo l’uso della denominazione “salame felino” per i prodotti ottenuti al di fuori della Provincia di Parma (da ultimo, Cass. Civ. 21392/2005).<br />
Le predette pronunce (riguardanti cause per atti di concorrenza sleale e per l’emanazione di una norma tecnica di unificazione avente ad oggetto un disciplinare di produzione del salame felino che ammetteva la produzione anche al di fuori della Provincia di Parma) risalgono al 2005 e, quindi, il Ministero, già al tempo dell’adozione del DM 3 agosto 2007, conosceva il contenuto di tali decisioni.<br />
Ora, a parte il fatto che le sentenze citate fanno stato solo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, non è giustificabile che soltanto ora il Ministero revochi quanto autorizzato in precedenza.<br />
A ciò si aggiunga che, di recente, il Tribunale di Modena ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia della CE per verificare la possibilità di considerare generica la denominazione contenente la dicitura “tipo felino” quando la procedura di registrazione si sia arrestata e gli operatori fuori zona ne abbiano fatto uso in buona fede da molto tempo;<br />
2) eccesso di potere; violazione del diritto al contraddittorio.<br />
La revoca impugnata è stata adottata senza alcun contraddittorio con le imprese interessate che, peraltro, come detto, non hanno neanche potuto presentare osservazioni al nuovo disciplinare approvato dal Ministero ed inviato alla Commissione europea;<br />
3) eccesso di potere; violazione del diritto al legittimo affidamento.<br />
Il DM 3 agosto 2007 ha creato una situazione di legittimo affidamento nella ricorrente che è stata lesa dal nuovo provvedimento impugnato.<br />
Ciò ha comportato per l’impresa l’ennesima modifica delle etichettature per adeguarsi alle decisioni ondivaghe del Ministero resistente.<br />
In quest’ottica, il Tribunale di Bologna, in sede cautelare, ha procrastinato l’effetto del decreto di revoca disponendo che il divieto di utilizzare la denominazione “salame felino” vale con riferimento ai prodotti etichettati dopo il 15 novembre 2007.<br />
Con i motivi aggiunti depositati il 25 febbraio 2008, la ricorrente ha, infine, impugnato, per l’annullamento, il D.M. 8 gennaio 2008 recante “autorizzazione all’organismo E.CE.PA. ente di certificazione prodotti agroalimentari ad effettuare i controlli sulla denominazione “Salame felino” protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 giugno 2007”.<br />
Al riguardo, la ricorrente ha riproposto nuovamente le censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti del dicembre 2007 deducendo l’illegittimità derivata del D.M. 8 gennaio 2008.<br />
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie.<br />
Il Ministero resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti perché infondati nel merito.<br />
L’Associazione controinteressata, pur chiedendo anch’essa il rigetto delle impugnative, ne ha dapprima eccepito l’inammissibilità perché il Tribunale civile di Bologna ha inibito alla ricorrente l’utilizzo della denominazione “salame felino” e, poi, l’irricevibilità nella parte in cui si rivolge contro la procedura nazionale di riconoscimento della IGP inviata nell’aprile 2007 alla Commissione europea.<br />
La ricorrente e l’interveniente ad adiuvandum hanno, invece, insistito per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.<br />
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2008, durante la quale il Ministero resistente e l’Associazione controinteressata hanno espressamente rinunciato ai termini a difesa con riferimento ai motivi aggiunti agli stessi notificati in data 12 febbraio 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità dedotta dall’Associazione controinteressata posto che l’inibitoria all’utilizzo della denominazione “salame felino” imposta alla ricorrente a partire dal 15 novembre 2007 dal Tribunale di Bologna si riferisce comunque alla tutela transitoria accordata dal Ministero dapprima con DM 4 giugno 2007 (modificato dal DM 3 agosto 2007), poi revocato dal DM 26 settembre 2007.<br />
L’interesse della ricorrente, invero, continua a sussistere in quanto l’oggetto del giudizio principale riguarda la procedura nazionale di riconoscimento della denominazione IGP “salame felino”.<br />
Da ciò consegue che l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio determinerebbe il conseguente travolgimento dei provvedimenti ministeriali che hanno riconosciuto, in via temporanea, la tutela transitoria per le imprese che, nei 5 anni precedenti, avevano fatto uso di tale denominazione pur non rispettando le previsioni ora contenute nel disciplinare di produzione inviato in data 3 aprile 2007 alla Commissione europea per il definitivo riconoscimento.</p>
<p>2. Altresì infondata si rivela l’eccezione di irricevibilità (sempre) sollevata dall’Associazione tutela salame felino con riferimento alla impugnazione del disciplinare di produzione del “salame felino” inviato alla Commissione europea in data 3 aprile 2007 e pubblicato nel sito ufficiale del Ministero resistente.<br />
Ora, posto che tale metodo di pubblicazione del suddetto disciplinare (sul sito ufficiale del Ministero delle Politiche agricole) non risulta imposto da alcuna norma di legge o regolamentare, occorre verificare il momento in cui la ricorrente ha avuto piena conoscenza degli atti ora impugnati.<br />
La ricorrente sostiene di aver avuto notizia di tale circostanza al momento della pubblicazione sulla GURI del DM 4 giugno 2007 da cui si evince che, con nota n. 2174 del 3 aprile 2007, il Ministero resistente ha inviato il suddetto disciplinare alla Commissione europea.<br />
A fronte di tale prospettazione, l’Associazione controinteressata non ha apportato alcun elemento in grado di confutare quanto affermato dalla ricorrente non potendosi far discendere la presunzione di conoscenza dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero che non è imposta – come detto – da alcuna fonte normativa.<br />
Al riguardo, la controinteressata afferma che, in data 3 aprile 2007, presso il Ministero si sarebbe tenuta una riunione di ratifica a cui avrebbe partecipato l’ASSICA (a cui risulta iscritta la ricorrente) in esito alla quale sarebbe stato reso noto il nuovo disciplinare da inviare alla Commissione europea.<br />
Si suppone, quindi, che la predetta Associazione avrebbe avvisato la ricorrente di tale circostanza ma, di questa affermazione, l’Associazione tutela salame felino non fornisce alcuna prova né produce idonea allegazione.</p>
<p>3. Ciò posto, può ora passarsi al merito dell’impugnativa.<br />
Al riguardo, attesa la fondatezza delle censure ivi proposte (come si vedrà nel prosieguo), riveste carattere assorbente l’esame del terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo (poi riproposti nei due atti di motivi aggiunti) che, attesa la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.<br />
Come detto, le censure si rivelano fondate.<br />
È necessario, tuttavia, precisare quanto segue:<br />
&#8211; la procedura di riconoscimento dell’IGP di un prodotto si compone di una fase nazionale ed una comunitaria;<br />
&#8211; la normativa di riferimento è costituita dal Reg. CE n. 2081/1992 ora sostituito dal Reg. CE n. 510/2006;<br />
&#8211; a livello interno, la procedura di riconoscimento fissata a livello legislativo dal Reg. CE n. 2081/1992 ha trovato attuazione con circolare del Ministero delle Politiche Agricole del 28 giugno 2000 n. 4 mentre il Reg. CE n. 510/2006 è stato attuato pri<br />
&#8211; la procedura di riconoscimento a livello nazionale, come attuata dal Ministero delle Politiche Agricole con circolare del 28 giugno 2000 n. 4, non ha subito sostanziali modifiche con il DM 17 novembre 2006. Ed invero mentre la circolare n. 4/2000, sul p<br />
&#8211; tale procedura di opposizione ha avuto riconoscimento esplicito a livello comunitario con l’art. 5, par. 5, del Reg. CE n. 510/2006 che, infatti (in maniera più specifica rispetto al precedente Reg. CE n. 2081/1992) prevede che “lo Stato membro avvia un<br />
&#8211; in sintesi, sia a livello interno che comunitario, è previsto che, prima dell’invio alla Commissione europea (quindi al termine della fase nazionale di riconoscimento), la “decisione favorevole” e quindi il disciplinare compilato d’intesa con i richiede<br />
Ciò posto, si tratta di verificare se, nel caso di specie, alla ricorrente sia stata data la possibilità di conoscere l’iniziativa ministeriale e se sia stata garantita un’idonea pubblicità in modo tale da poter attivare azioni a tutela dei propri interessi.<br />
Al quesito deve essere fornita risposta negativa.<br />
È necessario, al riguardo, ripercorrere le tappe della vicenda:<br />
&#8211; nel 1997, l’Associazione fra Produttori per la tutela del Salame Felino ha chiesto il riconoscimento della indicazione geografica protetta (IGP) del “Salame Felino” o “salame di felino”;<br />
&#8211; la procedura nazionale di riconoscimento, dopo incontri svoltosi dinanzi ai rappresentanti del Ministero intimato, dell’Associazione per la tutela del Salame felino e dell’ASSICA (di cui fa parte anche la ricorrente), ha avuto un primo esito che ha port<br />
&#8211; rispetto a tale proposta di disciplinare pubblicata sulla GURI del gennaio 2003 non si ha notizia di osservazioni svolte dalla ricorrente o da altri soggetti interessati ma ciò nonostante tale proposta di sintesi non è stata inviata alla Commissione eur<br />
&#8211; nell’aprile 2007, il Ministero resistente ha, su sollecitazione dell’Associazione controinteressata, inviato alla Commissione europea la proposta di riconoscimento dell’IGP “Salame Felino” recependo il disciplinare, a suo tempo, presentato dall’Associaz<br />
&#8211; tale nuovo disciplinare, sebbene oggetto di confronto nella riunione presso il Ministero del 3 aprile 2007 a cui risulta aver partecipato anche ASSICA (di cui fa parte – come detto &#8211; la ricorrente), non è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dellaOra, a fronte delle argomentazioni delle controparti secondo cui la procedura è stata regolare in quanto nel 2003 vi è stata la pubblicazione nella GURI ed il 3 aprile 2007 si è svolta una riunione presso il Ministero resistente, ciò che non può essere revocato in dubbio è che il disciplinare ora inviato alla Commissione europea è affatto diverso da quello del 2003, sul quale si era registrato a suo tempo una condivisione anche da parte della ricorrente la quale infatti non risulta aver presentato alcuna osservazione al riguardo.<br />
Rispetto alla modifica di carattere sostanziale del 2007, la procedura nazionale deve considerarsi avviata ex novo in quanto è sul nuovo disciplinare che deve essere garantito il contraddittorio con tutte le imprese interessate del settore.<br />
Ritenere il contrario significa ridurre la garanzia di partecipazione imposta ora dal Reg. CE n. 510/2006 e sempre riconosciuta dalle disposizioni interne (prima con la circolare n. 4/2000 e ora dal DM 17 novembre 2006 e dal DM 21 maggio 2007) ad un vuoto formalismo che basterebbe rispettare una volta nell’ambito del procedimento anche se le condizioni mutano del tutto durante la fase istruttoria.<br />
Al contrario, la ricorrente, a fronte del recepimento della proposta di disciplinare proposta dall’Associazione controinteressata, non è stata messa nelle condizioni di produrre osservazioni sulla nuova decisione del Ministero, deduzioni che, quindi, non sono state oggetto di valutazione al fine di effettuare la scelta definitiva sul riconoscimento dell’IGP “salame felino”.<br />
Del resto, che sul punto sussistano diversità di vedute è confermato dallo stesso Ministero resistente quando, nel 2003, ha formulato, dopo una riunione con le parti presenti (ASSICA e Associazione controinteressata), una proposta di sintesi che ammetteva una zona di produzione più ampia di quella proposta dall’associazione tutela salame felino.<br />
Ciò, come detto, ha portato la ricorrente a non presentare osservazioni sul rilievo che tale disciplinare non ledeva i propri interessi; situazione che è mutata quando, nel 2007, la proposta del Ministero ha un contenuto che si pone in contrasto con gli interessi della ricorrente.<br />
In questo quadro, non può ritenersi che la società interessata non sarebbe stata in grado di presentare osservazioni tali da poter contraddire la decisione assunta dal Ministero resistente.<br />
Le controparti assumono, invero, che pronunce giurisprudenziali (anche di Cassazione) abbiano già consacrato che la denominazione “salame felino” possa essere utilizzata solo per quei prodotti realizzati nella Provincia di Parma.<br />
Ora, a parte il fatto che le sentenze citate fanno stato solo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio e si riferiscono a cause civili riguardanti atti di concorrenza sleale ovvero intentate per l’emanazione di una norma tecnica di unificazione avente ad oggetto un disciplinare di produzione del salame felino che ammetteva la produzione anche al di fuori della Provincia di Parma, ciò che deriverebbe dall’accoglimento della tesi delle controparti è l’inutilità non solo della fase nazionale di riconoscimento della denominazione IGP “salame felino” ma anche di quella comunitaria che, di fronte alle pronunce giurisprudenziali, dovrebbero avere un esito scontato, anche a prescindere dalle osservazioni fornite dagli operatori del settore che, quantomeno, sono chiamati a fornire all’amministrazione tutti gli elementi utili ai fini dell’assunzione della decisione più adeguata.<br />
Né, al riguardo, può invocarsi l’art. 21 octies della legge n. 241/90 secondo cui non è annullabile il provvedimento quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato posto che tale disposizione si applica solo in caso di attività vincolata che non ricorre, per quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame.</p>
<p>4. In conclusione, previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte, il ricorso introduttivo va accolto con conseguente annullamento degli atti impugati.<br />
Di conseguenza, gli ulteriori provvedimenti assunti dal Ministero resistente con riferimento al riconoscimento della tutela transitoria (impugnati con il ricorso introduttivo e con i due atti di motivi aggiunti) vanno allo stesso modo annullati in quanto trovano il loro presupposto nella nota del 3 aprile 2007 con cui il Dicastero ha inviato alla Commissione Europea il disciplinare proposto dall’Associazione controinteressata.</p>
<p>5. Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, il Collegio ritiene che la domanda, oltre a non rispettare il principio dispositivo “puro” che regola l’azione risarcitoria posto che la ricorrente non ha assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente, sia, allo stato, inammissibile essendo la valutazione rimessa all’amministrazione resistente, alla luce di quanto esposto in precedenza, connotata da ampi margini di discrezionalità.<br />
Il Collegio ritiene, infatti, di dover aderire, anche in considerazione delle peculiarità del caso concreto, alla tesi che, in ipotesi connotate dalla persistenza in capo all’amministrazione di significativi spazi di discrezionalità amministrativa, esclude l’indagine del giudice sulla spettanza del bene della vita, ammettendo il risarcimento solo dopo e a condizione che l’Amministrazione, riesercitato il proprio potere, abbia  riconosciuto all’istante il bene della vita.<br />
Nel qual caso, il danno ristorabile non potrà che ridursi al solo pregiudizio determinato dal ritardo nel conseguimento del bene anelato (per tutte, Cons. St., sez. VI, n. 1945/2003).<br />
6. Attesa la complessità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tranne per quanto riguarda il contributo unificato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115/2002, segue il criterio della soccombenza.<



<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni.  <br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
Contributo unificato a carico in solido del Ministero resistente e dell’Associazione controinteressata, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115/2002.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2008, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Michele Perrelli &#8211;  Presidente<br />
Antonio Vinciguerra – Componente <br />
Daniele Dongiovanni – Componente est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-26-3-2008-n-2595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2008 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Contratti – cartolarizzazione immobili &#8211; qualificazione dell’immobile come di pregio &#8211; rilevanza della collocazione in centro storico e di stato di degrado – accertamento di tali presupposti &#8211; Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti a termine e con condizioni – accertamento su condizioni di degrado. Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – cartolarizzazione immobili &#8211;  qualificazione dell’immobile come di pregio  &#8211; rilevanza della collocazione in centro storico  e di stato di degrado – accertamento  di tali presupposti &#8211;  Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti a termine e con condizioni – accertamento  su condizioni di degrado.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – <a href="/ga/id/2004/6/4204/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2004 n. 263</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2595/04<br />
Registro Generale:4054/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Chieppa Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>I.N.A.I.L. IN PROPRIOINAIL Q.LE PROC. SOC. CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
Avv. GRAZIA TOTA e Avv. VINCENZO PONEcon domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE, 144presso VINCENZO PONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZEMINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIAGENZIA DEL TERRITORIO </b><br />
non costituitisi;<b>PRAMPOLINI SERGIO, BALDINI ALESSANDRO, BALLETTI MARIA GRAZIA,BENFENATI CRISTINA, BENTIVOGLI MARCO, BOMBARDI FEDERICO,BONCRISTIANO AMELIA, BRANDI ALFREDO, BUCCELLI PAOLO,CACICI ROSA, CAVALIERI FRANCO, CAVARRA CORRADO,CELDEROVA&#8217; JANA, CERIANI GIANMARIA, CIMPEAN OLIVIA, CRISTAURO ALESSANDRO,D&#8217;ADDONE TERESA, DARDANO ANDREA, DE LILLO ISABELLA, DI LUCA MASSIMO,DI STEFANO SILVANA, ERCOLE MARCO, FRANCESCHETTI ALBINO,FRATE VINCENZO, GERMANA&#8217; PIERO, GHELFI FRANCO, GUARNIERO MARCELLO,STIFANOS CHEZZEHEI, SOLDATI MARIA, SCHNEIDER HELGA, SCANFERLATO MARIA,RUGGERI MIRKA, ROPPA MAURA, ROBLES MARIA, PUTTINI ROSANNA,VILLORESI SIMONETTA, VENTURI CARLA, VAI CRISTINA, TABARRONI ANDREA,PRENCIPE STEFANIA CARMELA, LA TORRE LILIANA, LEONE GIULIANO,MARCHIONI MAURIZIO, MARTELLI MIRELLA, MIGLIORI MARINA,MINAFO&#8217; ANTONINA RITA, MORUZZI FRANCA, MURGOLO LORENZO,NACCA ANTONIO, NAPOLITANO VALERIA, NARDINI ALBERTINA,ORPELLI ANDREA, PAESANI VITTORIO EMENAUELE, PANDOLFO ARSENIO,</b>rappresentati e difesi dall’Avv.toBENEDETTO GRAZIOSI<br />
con domicilio eletto in Roma<br />
L.TEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV B<br />
presso GIAMMARCO GREZ<br />
e<br />
<b>ALIPRANDI DOMENICO, BOLOGNESI GIANCARLO, FALVO UMBERTO,GIACOMONI GRAZIANO, GRASSO PATRIZIA RITA, LAMI LIDIA,MORDONINI ANNA MARIA</b>non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA :Sezione II n. 263/2004 , resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI IMMOBILI E RELATIVA QUALIFICA DI PREGIO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>BALDINI ALESSANDRO, BALLETTI MARIA GRAZIA, BENFENATI CRISTINA, BENTIVOGLI MARCO, BOMBARDI FEDERICO, BONCRISTIANO AMELIA, BRANDI ALFREDO, BUCCELLI PAOLO, CACICI ROSA, CAVALIERI FRANCO, CAVARRA CORRADO, CELDEROVA&#8217; JANA, CERIANI GIANMARIA, CIMPEAN OLIVIA, CRISTAURO ALESSANDRO, D&#8217;ADDONE TERESA, DARDANO ANDREA , DE LILLO ISABELLA, DI LUCA MASSIMO, DI STEFANO SILVANA, ERCOLE MARCO, FRANCESCHETTI ALBINO, FRATE VINCENZO, GERMANA&#8217; PIERO, GHELFI FRANCO, GUARNIERO MARCELLO, LA TORRE LILIANA LEONE GIULIANO MARCHIONI MAURIZIO MARTELLI MIRELLA MIGLIORI MARINA MINAFO&#8217; ANTONINA RITA MORUZZI FRANCA MURGOLO LORENZO NACCA ANTONIO NAPOLITANO VALERIA NARDINI ALBERTINA ORPELLI ANDREA PAESANI VITTORIO EMENAUELE PANDOLFO ARSENIO PRAMPOLINI SERGIO PRENCIPE STEFANIA CARMELA PUTTINI ROSANNA ROBLES MARIA ROPPA MAURA RUGGERI MIRKA SCANFERLATO MARIA SCHNEIDER HELGA SOLDATI MARIA STIFANOS CHEZZEHEI TABARRONI ANDREA VAI CRISTINA VENTURI CARLA e VILLORESI SIMONETTA<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti Tota e Graziosi;</p>
<p>Rilevato che in sede cautelare questa Sezione si è già espressa in ordine alla dismissione degli immobili pubblici da qualificare come “di pregio” ritenendo che ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 269/2003, conv. in d. n. 326/03, non è sufficiente ai fini della qualificazione come immobile “di pregio”la mera collocazione in centro storico, ma deve essere accertata l’assenza dello stato di degrado e la necessità di interventi di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (v. , fra tutte, Cons. Stato, VI, ord. n. 4421/2003; n.1966/2004; mentre con ord. n. 2513/2004 la domanda cautelare è stata respinta per l’assenza di prove circa lo stato di degrado del singolo immobile)</p>
<p>Considerato che nel caso di specie i ricorrenti in primo grado hanno dedotto specifiche circostanze circa il presunto stato di degrado degli immobili in questione;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, di dover limitare l’accoglimento della domanda cautelare fino ad una effettiva verifica da parte dell’amministrazione circa la sussistenza, o meno, dei citati presupposti richiesti dal menzionato art. 26 al fine di escludere la qualificazione “di pregio” dell’immobile;</p>
<p>Considerato, quindi, che entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza l’INAIL e la SCIP S.r.l., ciascuna per quanto di competenza, dovranno procedere alla verifica indicata al punto precedente attraverso l’organo utilizzato per la stima del valore degli immobili, per poi riprendere la procedura di dismissione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie in parte l&#8217;appello (Ricorso numero: 4054/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, limita l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta in primo grado nei sensi di cui in parte motiva.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
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