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	<title>2593 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2593 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2593/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2593</a></p>
<p>Domenico Giordano, Presidente, Rosanna Perilli, Referendario, Estensore PARTI: Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa contro Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2593/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2593/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Domenico Giordano, Presidente, Rosanna Perilli, Referendario, Estensore PARTI:  Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa contro Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia ed Anna Tavano,  nei confronti Longchamp Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermanno Vaglio ed Anne-Manuelle Gaillet,</span></p>
<hr />
<p>Sulla  procedura di amministrazione straordinaria ex DL 8 luglio 1999, n. 270</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Fallimento &#8211; procedura di amministrazione straordinaria ex DL 8 luglio 1999, n. 270 &#8211; duplicità  di fasi &#8211;  fase giurisdizionale e fase amministrative -collegate e distinte &#8211; sono tali.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La procedura di amministrazione straordinaria, regolata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si articola in due fasi distinte e collegate: nella prima fase giurisdizionale, di natura interinale ed osservazionale, è prevista la nomina del commissario giudiziale, il quale, entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, deve depositare una relazione sulla concreta possibilità  di recupero dello stato di insolvenza; nella seconda ed eventuale fase amministrativa si procede alla nomina del commissario straordinario, il quale deve attuare il programma di cessione del complesso aziendale o di ristrutturazione economica e finanziaria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 24/12/2020<br /> <strong>N. 02593/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01890/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia ed Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Longchamp Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermanno Vaglio ed Anne-Manuelle Gaillet, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Ermanno Vaglio in Milano, via Vittor Pisani, 20;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; della deliberazione della Giunta del Comune di Milano del 12 luglio 2019, n. 1166, recante &#8220;Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante procedura di evidenza pubblica per la concessione delle unità  commerciali site nell&#8217;edificio comunale di Piazza Duomo n. 21 nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II&#8221;;<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale dell&#8217;Area patrimonio immobiliare del Comune di Milano, di concerto con la Direzione partecipate e patrimonio immobiliare, del 17 luglio 2019, n. 1986, recante &#8220;Approvazione del bando di gara per l&#8217;assegnazione in concessione d&#8217;uso di 2 unità  commerciali ubicate in Piazza Duomo 21, con affaccio sulla Galleria Vittorio Emanuele II, Milano&#8221;;<br /> &#8211; del bando di gara approvato con la determinazione dirigenziale di cui al punto che precede nonchè di tutti i relativi allegati;<br /> &#8211; dei chiarimenti resi dal Comune di Milano con riferimento alla procedura di gara in argomento e, in particolare, della risposta resa al quesito n. 4;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto e connesso a quelli sopra richiamati;<br /> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria in data 20 maggio 2020:<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale n. 1617 del 2 marzo 2020 recante &#8220;Aggiudicazione definitiva dell&#8217;unità  commerciale ubicata in Piazza Duomo 21, Milano, Mq 95, con affaccio sulla galleria Vittorio Emanuele II, Milano a favore della Società  Longchamp Italia S.r.l.&#8221;, conosciuta in data 3 marzo 2020 in sede di accesso agli atti;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente e connesso, ivi inclusi tutti i verbali di<br /> gara;<br /> nonchè per la declaratoria di inefficacia della convenzione, eventualmente stipulata tra il Comune di Milano e la società  Longchamp Italia a r.l..</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della società  Longchamp Italia a r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa, in particolare le memorie del Comune di Milano e della società  Longchamp Italia a r.l. nonchè la memoria di replica della società  ricorrente;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli, vista l&#8217;istanza presentata dalla società  ricorrente di passaggio in decisione della causa sulla base degli atti depositati, a firma dell&#8217;avvocato Patrizio Leozappa, e udito per il Comune di Milano l&#8217;avvocato Irma Marinelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con sentenza del 7 febbraio 2019, n. 275, questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla società  Stefanel p.a. contro il Comune di Milano per l&#8217;annullamento del diniego di rinnovo della concessione per l&#8217;uso commerciale di uno spazio, ubicato all&#8217;interno della Galleria Vittorio Emanuele II nell&#8217;edificio comunale di Piazza Duomo n. 21, scaduta in data 19 febbraio 2019.<br /> La sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato e il giudizio di appello, contraddistinto da numero di ruolo 3275 del 2019, risulta ancora pendente.<br /> 1.1. Con il presente ricorso, notificato il 3 settembre 2019 e depositato il 10 settembre 2019, la società  Stefanel p.a. ha domandato l&#8217;annullamento degli atti programmatici e della <em>lex specialis</em> della procedura di gara, bandita in data 17 luglio 2019, per l&#8217;assegnazione in concessione di due unità  commerciali ubicate a Milano, nell&#8217;edificio comunale di Piazza Duomo n. 21, con affaccio sulla Galleria Vittorio Emanuele II.<br /> 1.1.1. Con il primo e con il secondo motivo di ricorso ha fatto valere in via derivata la violazione dell&#8217;articolo 3 della convenzione stipulata in data 20 febbraio 2007 tra il Comune di Milano e la sua dante causa, nella quale è subentrata nel mese di marzo del 2007, il quale le garantirebbe il diritto al rinnovo automatico della concessione ed alla corresponsione di un equo indennizzo in caso di rinuncia al rinnovo.<br /> 1.1.2. Con il terzo motivo di ricorso ha censurato la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e la disparità  di trattamento rispetto ad altri titolari di concessioni di esercizi commerciali ubicati nella Galleria, ai quali è stata rinnovata la concessione o è stato riconosciuto il diritto di prelazione nell&#8217;aggiudicazione della gara, alle medesime condizioni economiche della migliore offerta presentata.<br /> 1.1.3. Con i motivi di ricorso quarto, quinto e sesto parte ricorrente ha censurato il bando di gara, in quanto contiene clausole immediatamente escludenti della partecipazione, quali l&#8217;aleatorietà  e l&#8217;eccessiva gravosità  derivante dalla suddivisione in lotti della gara, il divieto di apposizione di una doppia insegna e il divieto di partecipazione di operatori economici avvinti da un rapporto di controllo o di collegamento.<br /> In particolare la società  ricorrente ha allegato:<br /> a) l&#8217;impossibilità  di formulare un&#8217;offerta seria e consapevole a causa della divisione in lotti dei locali commerciali giÃ  concessi in uso, nonchè dell&#8217;inclusione nel lotto 2 di ulteriori spazi ubicati ai piani superiori, da affidare al medesimo canone e previo il loro rilascio entro un termine prefissato; b) la genericità  e la sproporzione rispetto all&#8217;oggetto della gara dei divieti di doppia insegna e di partecipazione degli operatori economici che tra loro si trovino in rapporto di controllo o di collegamento, anche nell&#8217;ipotesi in cui entrambi i lotti venissero aggiudicati al medesimo operatore economico (interpretazione fornita dal Comune di Milano con il chiarimento n. 4 del 26 agosto 2019;<br /> c) l&#8217;irragionevolezza e l&#8217;erroneità  dei criteri di calcolo previsti nella <em>lex specialis</em> per l&#8217;attribuzione dei punteggi per l&#8217;offerta tecnica.<br /> 1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di Milano ed ha eccepito l&#8217;infondatezza dei primi tre motivi del ricorso, giÃ  riconosciuta da questo Tribunale con la sentenza 7 febbraio 2019, n. 275, la cui esecutività  non è stata sospesa dal Consiglio di Stato presso il quale è attualmente pendente il giudizio di appello, nonchè l&#8217;inammissibilità  dei restanti motivi per carenza di legittimazione attiva della società  ricorrente, in quanto la stessa non ha partecipato alla gara, anche per l&#8217;asserita impossibilità , in seguito alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all&#8217;apertura della procedura di amministrazione straordinaria, di presentare un&#8217;offerta congrua.<br /> 1.3. Con ordinanza del 28 settembre 2019, n. 2038, il Tribunale ha dichiarato l&#8217;interruzione del processo, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza della società  ricorrente, pronunciata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 85 dell&#8217;8 luglio 2019.<br /> 1.4. In data 6 dicembre 2019 si è costituito in giudizio, per la sua prosecuzione, il Commissario straordinario della Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria, nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 settembre 2019, il quale si è riportato alle precedenti difese ed ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> 1.5. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 20 maggio 2020, la società  Stefanel p.a. in amministrazione straordinaria ha domandato l&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale n. 1617 del 2 marzo 2020, con la quale il Comune di Milano ha aggiudicato il lotto 1 alla società  Longchamp Italia a r.l. e la dichiarazione di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata nelle more, riproponendo in via derivata le medesime censure specificate nel ricorso introduttivo, ad eccezione di quella contenuta nel quarto motivo, riferita esclusivamente al lotto 2.<br /> 1.6. Ha resistito al ricorso la società  controinteressata ed ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione della società  ricorrente ad impugnare le clausole del bando specificate nel secondo dei motivi aggiunti.<br /> 1.7. In vista della trattazione del merito del giudizio, il Comune di Milano e la Longchamp Italia s.r.l. hanno depositato memorie e la società  ricorrente ha depositato una memoria di replica.<br /> Il Comune di Milano ha eccepito l&#8217;ulteriore profilo di inammissibilità  del ricorso introduttivo, in quanto, alla data della proposizione dello stesso, era giÃ  stata pubblicata la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della Stefanel s.p.a., contenente la nomina del Commissario giudiziale, e dunque la stessa era priva della capacità  processuale di cui all&#8217;articolo 75 del codice di procedura civile.<br /> 1.8. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il Collegio deve preliminarmente affrontare l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso introduttivo per carenza della capacità  processuale della Stefanel s.p.a., formulata dal Comune di Milano con la memoria di cui all&#8217;articolo 73, comma 1, c.p.a., depositata in data 18 settembre 2020.<br /> Essa è infondata.<br /> La procedura di amministrazione straordinaria, regolata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si articola in due fasi distinte e collegate: nella prima fase giurisdizionale, di natura interinale ed osservazionale, è prevista la nomina del commissario giudiziale, il quale, entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, deve depositare una relazione sulla concreta possibilità  di recupero dello stato di insolvenza; nella seconda ed eventuale fase amministrativa si procede alla nomina del commissario straordinario, il quale deve attuare il programma di cessione del complesso aziendale o di ristrutturazione economica e finanziaria.<br /> Con la sentenza n. 85 dell&#8217;8 luglio 2019, sulla scorta della quale questo Tribunale ha dichiarato l&#8217;interruzione del processo, il Tribunale di Venezia ha dichiarato lo stato di insolvenza e nominato il commissario giudiziale nella persona dell&#8217;avvocato Raffaele Cappiello.<br /> Con successivo decreto del 12 settembre 2019 il Tribunale di Venezia ha ammesso la società  ricorrente alla procedura di amministrazione straordinaria; con decreto del 19 settembre 2019 il Ministero dello sviluppo economico ha nominato il commissario straordinario, nella medesima persona giÃ  individuata quale commissario giudiziale.<br /> La nomina dell&#8217;avvocato Raffaele Cappiello, dapprima quale commissario giudiziale ad opera del Tribunale di Venezia e in seguito come commissario straordinario ad opera del Ministero dello sviluppo economico, non deve trarre in inganno, in quanto i due <em>munera </em>sono distinti tra loro<em>, </em>come si ricava dall&#8217;articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale dispone che &lt;&gt; salvo che lo stesso sia parte nei giudizi in corso.<br /> Il Collegio osserva che solo per effetto del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e della conseguente nomina del commissario straordinario viene a questi affidata la gestione dell&#8217;impresa e l&#8217;amministrazione dei beni dell&#8217;imprenditore insolvente e dunque si radicano nella sua persona la rappresentanza legale dell&#8217;impresa e la legittimazione processuale attiva e passiva.<br /> Alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non consegue invece, di norma, l&#8217;affidamento della gestione dell&#8217;impresa al commissario giudiziale, alla cui nomina l&#8217;articolo 18 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, non ricollega l&#8217;acquisto della capacità  processuale.<br /> Con la sentenza n. 85 dell&#8217;8 luglio 2019 il Tribunale di Venezia ha comunque espressamente disposto il mantenimento della gestione ordinaria dell&#8217;impresa in capo all&#8217;organo amministrativo, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale.<br /> La notificazione del ricorso introduttivo si è perfezionata in data 3 settembre 2019, durante la fase giudiziale della procedura per cui, non essendo ancora intervenuto il trasferimento del potere gestorio in capo ad un soggetto distinto, la capacità  processuale resta in capo all&#8217;impresa dichiarata insolvente.<br /> 3. Il Collegio intende trattare congiuntamente i primi tre motivi del ricorso introduttivo, riproposti in via derivata con il primo dei motivi aggiunti, i quali si riferiscono tutti a questioni correlate al mancato rinnovo della convenzione.<br /> Essi sono infondati.<br /> Come giÃ  affermato da questo Tribunale con la sentenza del 7 febbraio 2019, n. 275, il cui contenuto è integralmente condiviso e fatto proprio dal Collegio, l&#8217;articolo 3, comma 2, della convenzione del 20 febbraio 2007, in base al quale il concessionario, almeno un anno prima della scadenza, può chiedere il rinnovo della concessione a nuove condizioni da concordare con l&#8217;Amministrazione e &lt;&gt;, ove la concessione non venga rinnovata alla sua scadenza per rinuncia al rinnovo da parte del concessionario, il concedente deve corrispondergli una somma a titolo di equo indennizzo, deve essere interpretato alla luce dei principi euro-unitari che impongono la scelta del concessionario mediante l&#8217;espletamento di procedure di evidenza pubblica (T.a.r. Lazio, sede di Roma, sezione II, 26 maggio 2020, n. 5557).<br /> Dall&#8217;articolo 3, comma 2, della convenzione non può dunque ritrarsi nè il preteso diritto al rinnovo della concessione, nè tantomeno il diritto alternativo e sostitutivo alla corresponsione di un&#8217;indennità  in caso di rinuncia al rinnovo, il quale presuppone la legittimità  del rinnovo.<br /> La <em>ratio</em> della corresponsione di una somma a titolo di equo indennizzo è quella di attenuare i prevedibili disagi conseguenti alla scelta di non chiedere il rinnovo della concessione; la clausola convenzionale deve ritenersi tuttavia incompatibile con i sopravvenuti principi concorrenziali, i quali garantiscono al concessionario uscente la possibilità  di partecipare alla gara in condizioni di parità  con gli altri operatori economici per contendersi l&#8217;uso del bene.<br /> In applicazione dell&#8217;obbligo di indizione della procedura selettiva alla scadenza delle precedenti concessioni, il Comune di Milano ha pertanto correttamente adottato gli atti programmatici ed esecutivi impugnati, con i quali ha inteso perseguire il duplice fine di favorire la concorrenza tra operatori economici e di promuovere il recupero e la valorizzazione di un bene di particolare prestigio storico e culturale, quale il complesso della Galleria Vittorio Emanuele II.<br /> Con la sentenza n. 275 del 2019 questo Tribunale ha giÃ  escluso la sussistenza di eccezionali e specifiche ragioni giustificatrici delle deroghe al divieto di rinnovo della concessione: in essa ha infatti evidenziato che la società  ricorrente, pur essendo un noto operatore del settore della moda italiana, è presente nei locali della Galleria solo dal marzo del 2007, in virtà¹ del subentro nella convenzione conseguente all&#8217;acquisto del ramo di azienda del precedente concessionario, per cui non presenta quelle caratteristiche identitarie che ricollegano l&#8217;insegna ed il marchio alla vetustà  della presenza dell&#8217;esercizio commerciale nei locali della Galleria.<br /> Per tale ragione, in un&#8217;ottica di valorizzazione del complesso monumentale e di conservazione della sua identità  storica e culturale, il Comune di Milano ha correttamente negato alla società  ricorrente il rinnovo della concessione e il diritto di prelazione nell&#8217;aggiudicazione della nuova concessione, ove, successivamente all&#8217;individuazione dell&#8217;aggiudicatario, presenti un&#8217;offerta di pari importo.<br /> I primi tre motivi del ricorso introduttivo e il primo dei motivi aggiunti devono essere dunque rigettati.<br /> 4. Occorre a questo punto procedere alla trattazione congiunta dei restanti motivi del ricorso introduttivo e del secondo dei motivi aggiunti, in quanto gli stessi attengono tutti all&#8217;inclusione nella <em>lex specialis</em> di clausole ritenute escludenti.<br /> Il Collegio ritiene di dover prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di inammissibilità  dei predetti motivi, formulata dal Comune di Milano e dalla società  controinteressata, per carenza di legittimazione alla loro proposizione, in quanto la società  ricorrente non ha partecipato alla gara, attesa la evidente infondatezza degli stessi.<br /> La società  ricorrente si duole di non essere riuscita a presentare un&#8217;offerta consapevole, seria ed affidabile nella gara bandita dal Comune di Milano, a causa della genericità  e dell&#8217;indeterminatezza delle clausole impugnate.<br /> Osserva il Collegio che la stazione appaltante ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel procedere alla divisione in due lotti distinti dei locali oggetto della precedente concessione e della gara in oggetto, in quanto la stessa è funzionale alla valorizzazione del bene pubblico ed è volta a stimolare la pìù ampia partecipazione possibile degli operatori economici, anche delle piccole e delle medie imprese, anzichè ad ostacolarla, come sostenuto dalla società  ricorrente.<br /> Quanto all&#8217;ampliamento del lotto 2 con gli spazi ubicati ai piani superiori, le censure relative all&#8217;impossibilità  di formulare un&#8217;offerta seria e consapevole sono prive di fondamento, dal momento che la stazione appaltante, al fine di promuovere la valorizzazione del bene immobile con l&#8217;utilizzo del modulo verticale, ha individuato con precisione sia i metri quadrati aggiuntivi da affidare che il canone di concessione, subordinandone esclusivamente i tempi di affidamento in base al loro effettivo rilascio.<br /> Gli operatori economici sono stati dunque posti in grado di formulare agevolmente, dall&#8217;esame delle planimetrie dei locali messe a disposizione dal Comune, sia l&#8217;offerta tecnica che quella economica.<br /> In ogni caso, l&#8217;incertezza relativa al rilascio di tale porzione di immobile non è in grado di incidere sulla correttezza dell&#8217;offerta: l&#8217;incertezza relativa ai tempi di rilascio dell&#8217;immobile incombe infatti su entrambi i lotti di gara, in ragione dell&#8217;attuale detenzione dello stesso da parte della società  ricorrente, la quale, per tale ragione, ove avesse ritenuto di partecipare alla gara, avrebbe certamente incontrato minori difficoltà , rispetto agli altri operatori economici, nel formulare un&#8217;offerta seria ed attendibile.<br /> Anche la previsione dei divieti di doppia insegna e di partecipazione degli operatori economici che tra di loro si trovano in rapporto di controllo o di collegamento non è astrattamente idonea a precludere in assoluto la partecipazione della società  ricorrente alla gara: tali clausole della <em>lex specialis</em> sono infatti dettate dalla necessità  di impedire il prevedibile fenomeno della successiva cessione dei marchi e delle insegne, con conseguente vanificazione del pregio degli esercizi commerciali che il Comune intende inserire nei locali della Galleria Vittorio Emanuele II.<br /> Quanto infine all&#8217;irragionevolezza ed all&#8217;erroneità  dei criteri di calcolo previsti nella <em>lex specialis</em> per l&#8217;attribuzione dei punteggi per l&#8217;offerta tecnica, parte ricorrente non ha allegato alcun profilo di assoluta oscurità  degli stessi, tale da averle precluso di formulare unÂ giudizio prognostico sulla propria offerta e sulla convenienza della partecipazione alla gara.<br /> Pertanto i motivi quarto, quinto e sesto del ricorso principale nonchè il secondo dei motivi aggiunti devono essere respinti.<br /> 5. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti devono essere integralmente rigettati.<br /> 6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano, in favore del Comune di Milano e della società  controinteressata, nella misura indicata nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.<br /> Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori, in favore del Comune di Milano e della società  Longchamp a r.l., per la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Domenico Giordano, Presidente<br /> Valentina Santina Mameli, Consigliere<br /> Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2593/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2012 n.2593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-7-2012-n-2593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il provvedimento dirigenziale del dirigente Attività Economiche, Commercio su Aree Pubbliche e Mercati Coperti del Comune di Firenze con cui e&#8217; stato disposto, che le concessioni del raggruppamento turistico San Lorenzo ubicate in piazza San Lorenzo e Canto de&#8217; Nelli, sia limitata la durata della concessione fino</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento dirigenziale del dirigente Attività Economiche, Commercio su Aree Pubbliche e Mercati Coperti del Comune di Firenze con cui e&#8217; stato disposto, che le concessioni del raggruppamento turistico San Lorenzo ubicate in piazza San Lorenzo e Canto de&#8217; Nelli, sia limitata la durata della concessione fino al 15/4/2012; individuando nuove collocazioni di posteggio nell&#8217;area presso la Piazza del mercato Centrale e in seconda istanza in Piazza Annigoni; stabilendo che le concessioni dei Raggruppamenti Turistici di San Lorenzo e Piazza Madonna degli Aldobrandini in scadenza al 31/12/2011, abbiano durata solo fino all&#8217;individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle medesime da parte della Conferenza Unificata Stato Regioni. Il danno prospettato non e’ apparso rivestire carattere di irreparabilità avuto riguardo alla sua natura patrimoniale suscettibile, perciò, di adeguato ristoro all’esito, eventualmente, positivo del giudizio di merito; nel bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del soggetto privato e’ apparso prevalente quello di cui è titolare il Comune di Firenze attesa la complessità dei profili coinvolti nel piano di settore relativo alla nuova sistemazione del mercato di San Lorenzo, concernenti, tra l’altro, la viabilità e la sicurezza pubblica. In appello l’istanza cautelare e’ stata riformata ai soli fini della sollecita fissazione del merito da parte del T.A.R. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>N. 02593/2012 REG.PROV.CAU.</b><br />
N. 04267/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
Il Consiglio di Stato</b><br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</b>	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4267 del 2012, proposto da:</b><br />
<b>Silvana Farenzena, Andrea Matteini, Simonetta Chiarini, Elena Sadeghi, Ali Noghrehkar, Manola Mascagni, Allison Mae Mascagni, Grace Mary Cassar Torreggiani, Myra Ann Carothers, Marco Bianchini, Di Bianchini Marco Margherita Sas, Patrizia Verdiani, Nasrin Bighlarbaigi Tajbakhsh, Mohammad Ali Ghalehsari, Bahram Ershadi Osqui</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Castellana e Orazio Castellana, con domicilio eletto presso Orazio Castellana in Roma, via Appiano, n. 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Sansoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13; 	</p>
<p>nei confronti di</b><br />
<b>Dhimiter Gjeci</b>, non costituito; 	</p>
<p>per la riforma</b><br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE II n. 00235/2012, resa tra le parti, concernente limitazione concessione mercato di san Lorenzo e nuova collocazione	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;</b><br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</b><br />
Visti tutti gli atti della causa;</b><br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;</b><br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</b><br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Alessandro e Orazio Castellana;	</p>
<p>Considerato che allo stato non sussistono profili di gravità ed urgenza tali da giustificare l’accoglimento dell’appello cautelare, stante la proroga della validità delle concessioni dei posteggi di cui trattasi disposta dal Comune di Firenze con d.d. n. 4013 del 2012, e ritenuto che appare tuttavia opportuno che la causa sia sollecitamente definita nel merito;</b><br />
Considerato che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;</b>	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b><br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4267/2012) ai soli fini della sollecita fissazione del merito da parte del T.A.R. Toscana.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.</b><br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:</b><br />
Carlo Saltelli, Presidente FF</b><br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere</b><br />
Nicola Gaviano, Consigliere</b><br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore</b><br />
Raffaele Prosperi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</b><br />
Il 04/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO</b><br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2593/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2593</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi C. R., C. A. A. e C. A. S. (avv.ti E. Pintus e L. Esposito) c/Comune di Sassari (avv. S. Pagliazzo) sulla configurabilità o meno dell&#8217;acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;immobile oggetto di ordinanza di demolizione emessa in sede penale Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi<br />  C. R., C. A. A. e C. A. S. (avv.ti E. Pintus e L. Esposito) c/<br />Comune di Sassari (avv. S. Pagliazzo)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità o meno dell&#8217;acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;immobile oggetto di ordinanza di demolizione emessa in sede penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Ordinanza di demolizione del giudice penale &#8211; Inottemperanza &#8211;  Acquisizione ipso iure dell’opera abusiva al patrimonio comunale – Non si verifica &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di abusi edilizi, il provvedimento di acquisizione dell&#8217;immobile abusivo al patrimonio comunale può legittimamente conseguire solo a seguito dell’inottemperanza all&#8217;ordinanza di demolizione adottata dall’Amministrazione comunale e non anche a seguito dell’inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione impartito dal giudice penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 379 del 2007, proposto da: </p>
<p>	</p>
<p><b><b><B>C. R., C. A. A.</B></b></b> e <b><b><B>C. A. S.,</B></b></b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Pintus e Luigi Esposito, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p>	</p>
<p align=center>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il <b><b><b>Comune di Sassari</b></b></b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Simonetta Pagliazzo, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	<br />
della nota del 2/3/2007, prot. 15934, con la quale il Dirigente del Settore Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Sassari, dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dai ricorrenti, a seguito dell’inadempimento dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della Corte di Appello, sez. Penale, di Sassari del 24/7/2001;</p>
<p>	<br />
dei verbali con i quali si accerta l’avvenuta inottemperanza all’ordine di demolizione;</p>
<p>	<br />
del verbale di immissione in possesso, dello stato di consistenza ivi redatto, e di ogni ulteriore atto della procedura;</p>
<p>	<br />
della nota senza protocollo del 7/7/2006, con la quale si comunica ai ricorrenti il preavviso di rigetto della domanda di condono edilizio;</p>
<p>	<br />
di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente;</p>
<p>	<br />
nonché, ove occorra, per l&#8217;accertamento</p>
<p>	<br />
dell&#8217;illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Sassari sulla domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti con nota prot. 80999 del 9 dicembre 2004 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in merito nei termini di legge;</p>
<p>	<br />
e infine per l&#8217;accertamento e la condanna del Comune di Sassari alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole nei registri immobiliari della Conservatoria di Sassari, nel frattempo eventualmente eseguita, salva comunque la domanda di risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dai ricorrenti, nella misura che si accerterà in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;</p>
<p>	<br />
Viste le memorie difensive;</p>
<p>	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28/10/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b></b>Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.</p>
<p>	<br />
I ricorrenti sono proprietari, pro indiviso, di un immobile posto in agro di Sassari.</p>
<p>	<br />
Con sentenza della Corte d&#8217;Appello di Sassari del 24 luglio 2001, due degli odierni ricorrenti sono stati condannati per violazione dell&#8217;articolo 20, lettera c) della legge n. 47/1985, in merito all&#8217;immobile di cui trattasi, mentre il terzo è stato assolto.</p>
<p>	<br />
Successivamente due dei ricorrenti hanno chiesto al Comune di Sassari la sanatoria dell&#8217;immobile oggetto di abuso, con destinazione a locale per la lavorazione di piante officinali, a seguito della quale è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. C/02/810.</p>
<p>	<br />
Nel dicembre 2004 i ricorrenti hanno presentato domanda di condono edilizio al fine di ottenere la sanatoria dell&#8217;immobile in questione per cambio di destinazione d’uso del fabbricato da laboratorio a residenza.</p>
<p>	<br />
In seno a tale procedura di condono, con nota del 7 luglio 2006, ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis della legge n. 241/1990, il Comune di Sassari ha comunicato i motivi ostativi alla domanda di sanatoria, anticipando la successiva adozione del provvedimento finale di diniego.</p>
<p>	<br />
Infine, con l’atto del 2/3/2007, impugnato col ricorso in esame, il Comune di Sassari ha disposto l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene oggetto di abuso.</p>
<p>	<br />
Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto.</p>
<p>	<br />
1) Violazione dell&#8217;articolo 2 della legge n. 241/1990, dell&#8217;articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dell&#8217;articolo 35 della legge n. 47/1985; eccesso di potere per carenza ed errore nei presupposti.</p>
<p>	<br />
2) Violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 47/1985, dell&#8217;articolo 6 della legge regionale n. 23/1985 e dell&#8217;articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per carenza ed errore nei presupposti.</p>
<p>	<br />
3) Violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 47/1985, dell&#8217;articolo 6 della legge regionale n. 23/1985 e dell&#8217;articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001; violazione del principio costituzionale di legalità e del principio di tipicità dell&#8217;agire amministrativo; eccesso di potere per incompetenza; violazione dell&#8217;articolo 665 del codice di procedura penale; eccesso di potere per carenza ed errore nei presupposti.</p>
<p>	<br />
4) Violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 47/1985, dell&#8217;articolo 6 della legge regionale n. 23/1985 e dell&#8217;articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per carenza ed errore nei presupposti; violazione dell&#8217;articolo 42 della Costituzione.</p>
<p>	<br />
5) Violazione dell&#8217;articolo 7 della legge n. 47/1985, dell&#8217;articolo 6 della legge regionale n. 23/1985 e dell&#8217;articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per contraddittorietà e carenza istruttoria.</p>
<p>	<br />
6) Violazione dell&#8217;articolo 31 della legge n. 47/1985, dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza istruttoria.</p>
<p>	<br />
Concludono per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.</p>
<p>	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.</p>
<p>	<br />
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b></b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento della nota del 2/3/2007, prot. 15934, con la quale il Dirigente del Settore Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Sassari, dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dai ricorrenti, a seguito dell’inadempimento dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della Corte di Appello, sez. Penale, di Sassari del 24/7/2001; dei verbali con i quali si accerta l’avvenuta inottemperanza all’ordine di demolizione; del verbale di immissione in possesso, dello stato di consistenza ivi redatto, e di ogni ulteriore atto della procedura; della nota senza protocollo del 7/7/2006, con la quale si comunica ai ricorrenti il preavviso di rigetto della domanda di condono edilizio; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.</p>
<p>	<br />
I ricorrenti chiedono altresì &#8211; ove occorra &#8211; l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Sassari sulla domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti medesimi con nota prot. 80999 del 9 dicembre 2004 e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in merito nei termini di legge.</p>
<p>	<br />
I ricorrenti chiedono l&#8217;accertamento e la condanna del Comune di Sassari alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole nei registri immobiliari della Conservatoria di Sassari, nel frattempo eventualmente eseguita.</p>
<p>	<br />
Si chiede infine la condanna del Comune resistente al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dai ricorrenti, nella misura che si accerterà in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.</p>
<p>	<br />
Il ricorso in esame &#8211; nella parte in cui si chiede l&#8217;annullamento del provvedimento prot. 15934 del 2/3/2007, con il quale il Dirigente del Settore Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Sassari, dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dai ricorrenti, a seguito dell’inadempimento dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della Corte di Appello, sez. Penale, di Sassari del 24/7/2001 &#8211; deve essere accolto, stante la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti, secondo cui il provvedimento di acquisizione dell&#8217;immobile abusivo al patrimonio comunale può legittimamente conseguire solo a seguito dell’inottemperanza all&#8217;ordinanza di demolizione adottata dall’Amministrazione comunale all&#8217;interno del procedimento di sua specifica competenza, volto a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio (o meno) della concessione edilizia in sanatoria e non anche a seguito dell’inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione impartito dal Giudice Penale, trattandosi di procedimenti distinti e concorrenti.</p>
<p>	<br />
Come già evidenziato in sede cautelare, con l&#8217;ordinanza n. 206 del 17 maggio 2007, devono trovare applicazione, anche nel caso di specie, i principi secondo cui il Giudice Penale che impartisce l&#8217;ordine di demolizione delle opere abusive (che per giurisprudenza costante è sanzione di natura amministrativa) non può affidarne l&#8217;esecuzione al dirigente, il quale non può pertanto essere indicato come il soggetto incaricato dell&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di demolizione emanato in sede giurisdizionale, sia perché, ai fini dell&#8217;esecuzione delle sentenze del Giudice Penale, sussiste la competenza istituzionale del Pubblico Ministero, stabilita in via generale dall&#8217;articolo 655 del codice di procedura penale, sia perché il dirigente è titolare, in materia urbanistica, di una propria competenza amministrativa concorrente, in forza della quale può procedere direttamente ad ordinare la demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. Cassazione Penale, Sezione III, n. 9139 del 07/07/2000).</p>
<p>	<br />
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure in tal senso avanzate dai ricorrenti ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso, in tale parte, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell&#8217;impugnato provvedimento prot. 15934 del 2 marzo 2007.</p>
<p>	<br />
Dall&#8217;annullamento di tale provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive in questione consegue l&#8217;obbligo del Comune di Sassari di provvedere alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole nei registri immobiliari della Conservatoria di Sassari, nel frattempo eventualmente eseguita.</p>
<p>	<br />
Inammissibile risulta il ricorso in esame nella parte in cui si chiede l&#8217;annullamento della nota senza protocollo del 7/7/2006, con la quale si comunica ai ricorrenti il preavviso di rigetto della domanda di condono edilizio, trattandosi di mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile.</p>
<p>	<br />
Inammissibile risulta altresì il ricorso nella parte in cui si chiede &#8211; ove occorra &#8211; l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Sassari sulla domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti medesimi con nota prot. 80999 del 9 dicembre 2004 e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in merito nei termini di legge, non essendo consentito il cumulo nel medesimo ricorso di domande impugnatorie con la domanda di accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione, trattandosi di azioni soggette a riti processuali differenti e distinti (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 06 settembre 2006, n. 5150; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 20 settembre 2005, n. 3543; Consiglio Stato, sez. IV, 23 aprile 2004, n. 2385).</p>
<p>	<br />
Nel caso di specie, il ricorso in esame non è stato dichiarato inammissibile nella sua globalità e ha seguito il rito ordinario, essendo stata ritenuta ammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive, considerato che la domanda di accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio è stata avanzata in via eventuale (i ricorrenti chiedono &#8211; ove occorra &#8211; l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità del silenzio).</p>
<p>	<br />
Inammissibile per genericità risulta infine la domanda di risarcimento del danno, così come formulata nel ricorso.</p>
<p>	<br />
Stante la parziale reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b></b>definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnato provvedimento prot. 15934 del 2 marzo 2007 e, nella restante parte, lo dichiara inammissibile.</p>
<p>	<br />
Spese compensate.</p>
<p>	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/10/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente</p>
<p>	<br />
Francesco Scano, Consigliere</p>
<p>	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore</p>
<p><b><b><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>	<br />
Il 29/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2009-n-2593/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2009 n.2593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2593/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2593</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. A. Monaciliuni Ric. De Vizia Transfer S.p.A. c. Comune di Marano 1. Giurisdizione e competenza – Appalti della P.A. – Appalto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani &#8211; Controversie relative alla esecuzione del contratto di appalto – Irrogazione di penali &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2593/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2593/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. A. Monaciliuni  Ric. De Vizia Transfer S.p.A. c. Comune di Marano</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Appalti della P.A. – Appalto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani &#8211; Controversie relative alla esecuzione del contratto di appalto – Irrogazione di penali &#8211; Giurisdizione del G.A. – Sussiste.</p>
<p>2. Appalti della P.A. – Appalto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani &#8211; Irrogazione di penali – Nel caso di inadempienze contrattuali causate da atteggiamenti non collaborativi dell’utenza – Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le controversie relative alla correttezza o meno delle penali irrogate dalla P.A. appaltante al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta r.s.u. per le inadempienze relative alla esecuzione del contratto di appalto, in quanto attengono a prestazioni rese nell&#8217;espletamento del pubblico servizio, rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 33 lett. e) D.lgs. 80/1998, come modificato dall’art. 7 l. 205/2000 (1)</p>
<p>2. E’ legittima l’irrogazione, da parte della P.A. appaltante, di una penale al gestore del servizio di raccolta R.S.U., nel caso di inadempienze contrattuali dovute in parte da atteggiamenti non collaborativi dell’utenza, in quanto tali atteggiamenti rientrano tra gli eventi prevedibili e sono classificabili tra i rischi volontariamente assunti dal gestore del servizio e previsti nel regolamento contrattuale (fattispecie relativa ai disservizi del servizio di raccolta dei r.s.u. causati dal comportamento degli utenti che avevano collocato i sacchetti al di fuori dei contenitori e sottratto o danneggiato i lucchetti apposti ai cassonetti per regolare l’orario di deposito dei rifiuti).</p>
<p>(1). Dello stesso avviso si leggano:</p>
<p>TAR Puglia Lecce, sez. II sentenza 2 marzo 2004 n, 1588 in questa rivista n. 3-2004nonché Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 7236 del 12 novembre 2003, espressamente richiamata dal TAR Campania nella sentenza massimata;In senso contrario v. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3868 del 30 giugno 2003, che, in diversa composizione, ha invece ritenuto “devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie attinenti alla fase esecutiva del rapporto contrattuale instaurate successivamente alla conclusione delle procedure di affidamento”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le controversie relative alla correttezza o meno delle penali irrogate dalla P.A. per le inadempienze relative alla esecuzione del contratto di appalto del servizio di r.s.u. rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai magistrati: dott. Giancarlo Coraggio &#8211; Presidente dott. Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni &#8211; Consigliere, rel. ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 420/2001 Reg. gen., proposto dalla<br />
<b>società De Vizia transfer s.p.a</b>, in proprio e quale mandataria dell&#8217;Ati Manutencoop s.r.l. &#8211; De Vizia transfer s.p.a., in persona del legale rappresentante, dott. Alberto Manganiello, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Alfredo Contieri, Gennaro Macrì e Chiara Marrama, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via R. De Cesare, n. 7</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Marano di Napoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell&#8217;atto di costituzione in giudizio, dall&#8217;avv. Riccardo Marone, presso il cui studio, in Napoli, via C. Console, n. 3, elettivamente domiciliaquanto all&#8217;atto introduttivo del giudizio:</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione di Giunta municipale n. 289 del 22 giugno 2000, comunicata il 14 novembre successivo, con la quale sono state irrogate, alla ricorrente, penali nella misura di lire 54.250.000 per pretesi inadempimenti degli obblighi derivanti dal contratto di appalto per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana nel Comune di Marano;<br />di ogni altro atto premesso, connesso e conseguente, ed in particolare della nota di contestazione allegata alla delibera e non ritualmente e previamente notificata alla società ricorrente<br />
e per la condanna</p>
<p>del Comune al riaccredito delle somme indebitamente trattenute a titolo di penali ed al risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;adozione degli illegittimi atti impugnati;<br />quanto all&#8217;atto recante motivi aggiunti:<br />
per l&#8217;annullamento</p>
<p>della deliberazione della stessa giunta municipale n. 110 del 21 marzo 2001, notificata il successivo 26 luglio, recante l&#8217;irrogazione di ulteriori penali per lire 50.000.000 sempre per inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al contratto su cennato e per la condanna del Comune al riaccredito anche di detta somma ed al risarcimento del danno<br />
Visto l&#8217;atto introduttivo del giudizio, quello recante motivi aggiunti ed i relativi allegati;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e l&#8217;annessa produzione;<br />Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore il consigliere, dott. Arcangelo Monaciliuni;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;<br />Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con il ricorso in esame la società De Vizia transfer s.p.a., in proprio e quale mandataria dell&#8217;Ati Manutencoop s.r.l. &#8211; De Vizia transfer s.p.a., affidataria della gestione del servizio di nettezza urbana, raccolta e trasporto R.S.U., assimilati e servizi complementari nel Comune di Marano, ha adito questo Tribunale invocando l&#8217;annullamento della deliberazione della Giunta municipale del citato Comune, n. 289/2000, recante l&#8217;irrogazione di penali irrogatele nella misura di lire 54.250.000 per inadempimenti di obblighi contrattuali, e la condanna del Comune al riaccredito della somma ed al risarcimento del danno.<br />
Con motivi aggiunti, la medesima domanda è stata avanzata in riferimento ad ulteriori penali, per l&#8217;importo di lire 50.000.000, irrogate per ulteriori inadempimenti legati allo stesso contratto.<br />
A sostegno della domanda due mezzi di impugnazione: il primo per lamentare la violazione dell&#8217;art. 15 del capitolato speciale di appalto e del principio di cui all&#8217;art. 7 della l. 241/1990 (mancanza di notifica di formali verbali di contestazione degli addebiti); il secondo per denunciare eccesso di potere nella sostanziale considerazione che alcun addebito poteva essere mosso all&#8217;affidataria, posto che i disservizi verificatisi erano da addebitare a ragioni indipendenti dalla volontà e dai comportamenti dell&#8217;impresa (ovvero al comportamento degli utenti che avevano collocato i sacchetti al di fuori e dei contenitori e sottratto o danneggiato i lucchetti apposti ai cassonetti).<br />
Il Comune di Marano si è costituito in giudizio a difesa del proprio operato ed ha replicato, con corredo di documentazione.<br />
Con memoria conclusionale depositata il 5 febbraio 2004, il Comune ha anche eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. A sua volta, in data 12 febbraio 2004, ha prodotto memoria conclusionale la parte ricorrente, che ha ivi meglio specificato singoli profili delle proposte censure.<br />
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2004, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1- In via preliminare va disattesa l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, formulata dal resistente Comune.<br />
Per la consolidata giurisprudenza della Sezione, l&#8217;espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani -di cui qui trattasi- rientra nel novero dei pubblici servizi, con la conseguenza che ogni controversia tra l&#8217;amministrazione pubblica affidataria ed il gestore, comunque denominato, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (da ultimo, Tar Campania, sezione prima, 18 luglio 2002, n. 4238).<br />
La conclusione della Sezione è stata ritenuta corretta dal Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 7236 del 12 novembre 2003) che ha confermato detta pronuncia così argomentando sul punto: &#8220;Premesso che non può essere messa in discussione la natura di pubblico servizio dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, peraltro, come tale espressamente previsto già dal R.D. n. 2578 del 1925, è agevole osservare:<br />&#8211; che l’art. 33, primo comma, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di servizi pubblici, comprensive &#8211; come si evince anche dalla sentenza della Corte Cost. 11-17 luglio 2000 n. 292, cui il legislatore si è<br />
&#8211; che, l’esemplificazione di cui alla lett. b) del secondo comma, secondo la quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”<br />
E&#8217; pur vero che l&#8217;eccezione dell&#8217;amministrazione ricorrente si fonda su di un diverso precedente della stessa V^ sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 3868 del 30 giugno 2003) che, in diversa composizione, ha invece ritenuto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie attinenti alla fase esecutiva del rapporto contrattuale instaurate successivamente alla conclusione delle procedure di affidamento. Ed è ancora vero che tale pronuncia investe lo stesso servizio oggi in esame (la controversia vedeva parti il precedente gestore del servizio e sempre il Comune di Marano).<br />
Tuttavia, anche se il principio recato dalla pronuncia appaia di ampia latitudine, in quel caso trattavasi di decidere in ordine alla risoluzione del contratto, nel mentre qui tale circostanza non viene in evidenza, posto che l&#8217;oggetto della lite è la correttezza o meno delle penali irrogate.<br />
Tanto chiarito, l&#8217;avviso del Collegio è comunque nel senso di doversi confermare l&#8217;orientamento della Sezione, quale fatto proprio nei sensi di cui innanzi da Cons. Stato n. 7236/2003. D&#8217;altra parte, la fattispecie qui in esame attiene alle prestazioni rese nell&#8217;espletamento del pubblico servizio, espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dalla lettera e) del d.l.vo n. 80. Il che appare notazione dirimente per l’affermazione della giurisdizione esclusiva di questo giudice, nella precisazione finale che qui non si è in presenza né di esecuzione di un contratto di opere pubbliche (fattispecie di cui si è occupata Cass., sez. un., 18.4.2002, n. 5640), nè di un appalto pubblico di servizi (di cui si è occupato Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2003, n. 1544), né, infine, di prestazioni strumentali ad un pubblico servizio, anch’esse, per giurisprudenza pacifica, sottratte alla ripetuta giurisdizione esclusiva di questo giudice.</p>
<p>2- Quanto al merito, il ricorso è infondato.<br />Non può infatti trovare ingresso la prima doglianza, volta a denunciare in sostanza la mancanza di una formale notifica degli addebiti, quale sarebbe dovuta ai sensi dell&#8217;art. 15 del capitolato speciale di appalto, secondo il quale &#8220;Tutte le inadempienze e le mancanze in ordine alle prescrizione ed agli obblighi previsti dal presente capitolato saranno accertati dagli uffici comunali e contestate mediante verbale notificato alla concessionaria&#8221;.<br />Nella prospettazione attorea, le comunicazioni avutesi -che non vengono disconosciute- in carenza di solennità della forma prevista assumerebbero la funzione di mera segnalazione in vista di un miglioramento del servizio.<br />La tesi, pur avuto conto delle precisazioni fatte in memoria, non convince il Collegio.<br />
Il tenore delle comunicazioni (fax e note a firma del responsabile del settore), è inequivoco nel contestare le inadempienze e nel dare avviso che si sarebbe proceduto all&#8217;applicazione delle penali in assenza di un pronto intervento dell&#8217;affidataria (vedi documentazione in atti). E&#8217; ancora pacifico che detti interventi non sono stati eseguiti o non lo sono stati nei tempi richiesti per evitare il perpetuarsi dei disservizi (vedi ancora giustificazioni fornite: improvvise carenze di personale e motivi tecnico-organizzativi).<br />
Ne consegue che la mancata solennità della forma non può invalidare l&#8217;operato dell&#8217;amministrazione; se, invero, la volontà delle parti avesse voluto assegnare ad essa il significato che oggi si pretende, in tali sensi sarebbe stata necessaria specificazione apposita, laddove la locuzione utilizzata non esclude la comunicazione delle contestazioni con qualsiasi mezzo che raggiunga lo scopo.</p>
<p>3- Non può poi trovare ingresso la seconda doglianza, secondo la quale in relazione alla sanzione più onerosa (mancata chiusura del cassonetti) non sussisterebbe inadempimento, derivando il disservizio dal comportamento dell&#8217;utenza. Nella prospettazione attorea, la previsione di chiudere con un lucchetto una quota parte dei cassonetti, da aprirsi poi ad orari prefissati e richiudersi una volta svuotati, era finalizzata ad evitare che i sacchetti contenenti i rifiuti venissero collocati nei contenitori in orari diversi da quelli previsti; il che invece non è avvenuto, con l&#8217;aggravante che molti dei lucchetti risultano asportati e molti dei cassonetti danneggiati.<br />
Orbene, il Collegio non ha difficoltà a ritenere veritiere dette affermazioni, comprovate anche da denunce sporte dall&#8217;attrice. Se non che, dette circostanze non escludono la responsabilità del gestore del servizio nel mantenere i cassonetti privi di lucchetti per ben trenta giorni (inadempimento che sostanzia il 90% della penale comminata con la seconda delibera impugnata).<br />
In breve, dalle deduzione attoree non può essere tratta la sopravvenienza di alcun evento non prevedibile, di natura ed entità tale da poter giustificare le mancate prestazioni. Ed invero, i lucchetti dovevano essere sostituiti a vista e la spazzatura poggiata ai lati dei contenitori raccolta, giusta previsione del regolamento contrattuale (artt. 2 e 18 del Capitolato speciale), in un contesto in cui è anche precisato che l&#8217;impresa assegnataria rimane l&#8217;unica responsabile dell&#8217;efficienza e dell&#8217;efficacia del servizio.<br />Ciò non comporta, beninteso, che non possano rilevare le cause esimenti dalla responsabilità; ma esse vanno commisurate alla stregua della loro specificità e rilevanza -qui non date- all&#8217;interno dei rischi che si sono volontariamente assunti, fra i quali è indubbio quello di fronteggiare atteggiamenti non collaborativi da parte dell&#8217;utenza, in previsione dei quali si spiegano le clausole contrattuali commentate.<br />
4- In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio, che liquida in Euro 5000.00 (cinquemila/00) in favore dell’amministrazione resistente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2004.</p>
<p>dott. Giancarlo Coraggio, Presidente<br />
dott. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2593/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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