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	<title>2590 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2590 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2590/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2590</a></p>
<p>Va sospeso il rigetto della domanda di rilascio dell&#8217;attestazione soa, con annotazione nel casellario informatico delle imprese, se a) il provvedimento imputa alla ricorrente l’utilizzazione di un certificato risultato falso a titolo di colpa grave; b) le argomentazioni della ricorrente in punto di inconfigurabilità a suo carico della colpa grave</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2590/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2590/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il rigetto della domanda di rilascio dell&#8217;attestazione soa, con annotazione nel casellario informatico delle imprese, se a) il provvedimento imputa alla ricorrente l’utilizzazione di un certificato risultato falso a titolo di colpa grave; b) le argomentazioni della ricorrente in punto di inconfigurabilità a suo carico della colpa grave non appaiono manifestamente infondate tenuto conto che il certificato risultato falso era già in passato stato usato come presupposto per il rilascio di attestazione alla sua dante causa; Ritenuto che sussista il danno grave e irreparabile e anche l’estrema gravità e urgenza in relazione alle conseguenze, anche sul piano occupazionale, rappresentate dalla ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02590/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05084/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5084 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Monti Appalti e Servizi Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Petix, Maria Grazia Perulli, con domicilio eletto presso Maria Grazia Perulli in Roma, via Federico Rosazza 32;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Asl 110 &#8211; Ravenna; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Soatech Spa Organismo di Attestazione</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
RIGETTO DOMANDA DI RILASCIO DELL&#8217;ATTESTAZIONE SOA &#8211; ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELLE IMPRESE &#8211; RISARCIMENTO DANNI &#8211; (ART. 119 C.P.A.).	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso presenti profili di possibile fondatezza in quanto: a) il provvedimento imputa alla ricorrente l’utilizzazione del certificato risultato falso a titolo di colpa grave; b) le argomentazioni della ricorrente in punto di inconfigurabilità a suo carico della colpa grave non appaiono manifestamente infondate tenuto conto che il certificato risultato falso era già in passato stato usato come presupposto per il rilascio di attestazione alla sua dante causa;<br />	<br />
Ritenuto che sussista il danno grave e irreparabile e anche l’estrema gravità e urgenza in relazione alle conseguenze, anche sul piano occupazionale, rappresentate dalla ricorrente;<br />	<br />
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza di tutela cautelare e per l&#8217;effetto sospende l’efficacia dell’atto impugnato; fissa la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 6 febbraio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/6/2007 n.2590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/6/2007 n.2590</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore. Campolusio s.r.l. (avv. G. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. E. Sticchi Damiani), Provincia di Lecce (avv. M.G. Capoccia, F. Testi), Comune di Ugento (avv. P. Quinto), Comune di Presicce (n.c.). sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della q.l.c. degli artt. 1 ss.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/6/2007 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/6/2007 n.2590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore.<br /> Campolusio s.r.l. (avv. G. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. E. Sticchi Damiani), Provincia di Lecce (avv. M.G. Capoccia, F. Testi), Comune di Ugento (avv. P. Quinto), Comune di Presicce (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della q.l.c. degli artt. 1 ss., l. reg. Puglia n.13 della 2007, istitutiva del &ldquo;Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Legge – Legge-provvedimento – Regione Puglia – Istituzione del Parco Naturale Regionale – Procedimento amministrativo e procedimento legislativo – Procedimento amministrativo – Conclusione con una decisione amministrativa – Necessità.<br />
2. Legge – Legge-provvedimento – Sopravvenienza – Effetti – Ricorso contro l’originario atto amministrativo – Improcedibilità.<br />
3. Legge – Legge-provvedimento – Legislatore – Vasto ambito di discrezionalità – Bilanciamento – Necessità.</p>
<p>4. Legge – Legge-provvedimento – Artt.1 ss., l. reg. Puglia n.13 derl 2007 – Contrasto con gli artt.3 e 97, cost. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Se, nella Regione Puglia, l’istituzione del Parco Naturale Regionale presuppone l’espletamento (in sequenza) di un procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo (destinato, in ultima analisi, ad assorbire gli atti del primo attraverso la “legge-provvedimento”), la logica ed i principi generali impongono di ritenere che il propedeutico procedimento amministrativo avviato debba concludersi con una decisione amministrativa (antecedente all’apertura della fase di natura legislativa).</p>
<p>2. La sopravvenienza della “legge-provvedimento” (e cioè, di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispone, in concreto, su casi e rapporti specifici) determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice amministrativo incontra un limite insormontabile nell’intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo.</p>
<p>3. In tema di approvazione di una “legge-provvedimento”, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere opportunamente bilanciato attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell’atto sottoposto a controllo, e che investe – in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento – anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto.<br />
4. Le disposizioni degli artt. 1 ss., l. reg. Puglia 28 Maggio 2007 n.13, istitutiva del “Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento”, sembrano porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97, cost., per l’irragionevolezza delle disposizioni stesse, anche perché il Consiglio Regionale (nell’approvare la legge-provvedimento) non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. (con le sentenze esecutive nn° 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati, ovverosia riguardo alla violazione delle misure di pubblicità adeguate per consentire la (eventuale) partecipazione (ex artt. 9 e 10, l. 7 agosto 1990 n. 241) dei soggetti interessati alla fase amministrativa preordinata all’istituzione del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della q.l.c. degli artt. 1 ss., l. reg. Puglia n.13 della 2007, istitutiva del &#8220;Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2590/2007 	Reg.Dec.<br />	<br />
N. 124 Reg.Ric.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce<br />
Prima Sezione</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli	Presidente; Enrico d’Arpe	Componente est.; Ettore Manca	Componente 																																																																																										</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 124/2007 presentato da<br />
<b>Campolusio S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante Sig. Dionisio Labbate, e dai Signori Labbate Andrea e Labbate Marco, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui Studio in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, sono elettivamente domiciliati, </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani;</p>
<p>&#8211; la <b>Provincia di Lecce</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dalle Avvocatesse M. Giovanna Capoccia e Francesca Testi;</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Ugento</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto;<br />
e nei confronti<br />
del <b>Comune di Presicce</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del verbale della Conferenza di servizi del 24 Novembre 2006, con cui si è concluso il procedimento amministrativo volto alla istituzione del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui ogni atto relativo al procedimento di istituzione del predetto parco naturale, dei precedenti verbali di conferenza di servizi e delle determinazioni adottive assunte dalla Giunta della Regione Puglia.  																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati in data 26 Febbraio 2007;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 13 Giugno 2007 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l&#8217;Avv. Gianluigi Pellegrino per i ricorrenti, il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per l&#8217;Amministrazione Regionale resistente, l’Avv. M. Giovanna Capoccia per la Provincia di Lecce e l’Avv. Antonio Quinto, in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto, per il Comune di Ugento.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti – titolari di aree in agro del Comune di Ugento (località Torre Mozza) destinate dal vigente P.R.G. ad insediamenti turistici (campeggio), in relazione alle quali hanno presentato (in data 21 Settembre 2006) istanza di P.U.E. (mai esaminata dal Comune di Ugento) – impugnano: 1) il verbale della Conferenza di servizi del 24 Novembre 2006, inerente la istituzione del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”; 2) ogni altro atto connesso relativo al procedimento di istituzione del predetto Parco Naturale Regionale e, in particolare, i precedenti verbali di Conferenza di servizi e le determinazioni adottive (dello schema provvisorio del d.d.l. e del definitivo disegno di legge istitutivo del Parco di che trattasi) assunte dalla Giunta Regionale Pugliese.     <br />
In via del tutto preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.<br />
In proposito, il Collegio – premesso che, notoriamente, il legislatore regionale pugliese (Legge Regionale 24 Luglio 1997 n° 19) ha previsto uno speciale ed articolato procedimento per l’istituzione delle aree naturali protette di interesse regionale (caratterizzato dal concorso della volontà legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale finale descritto dall’art. 6 della L.R. n° 19/1997), suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse: una prima fase di natura prettamente amministrativa (con le caratteristiche del “giusto procedimento”, diretta precipuamente a realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti); ed una seconda fase legislativa che inizia con la presentazione, da parte della Giunta Regionale, del progetto definitivo di legge al Consiglio Regionale per l’approvazione della legge-provvedimento – osserva che se (come detto) l’istituzione del Parco Naturale Regionale presuppone l’espletamento (in sequenza) di un procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo (destinato, in ultima analisi, ad assorbire gli atti del primo attraverso la “legge-provvedimento”), la logica ed i principi generali impongono di ritenere che il propedeutico procedimento amministrativo avviato debba concludersi con una decisione amministrativa (antecedente all’apertura della fase di natura legislativa).<br />
Tale decisione amministrativa (sulla perimetrazione e sui contenuti dello schema provvisorio del disegno di legge istitutivo del Parco Naturale) – da un lato – è l’atto amministrativo (eventualmente) lesivo delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti interessati, che potranno (quindi) invocarne la tutela giurisdizionale impugnandolo dinanzi al G.A., e – dall’altro – è la sede naturale deputata a vagliare le osservazioni presentate nella fase amministrativa (in esito alla pubblicazione sul B.U.R.P. dello schema provvisorio del disegno di legge), in quanto  istituzionalmente deputata alla valutazione comparativa ed alla compensazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) coinvolti dall’istituzione dell’area naturale protetta (confronta: T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce 23 Febbraio 2006 n° 1184; Consiglio di Stato, VI Sezione, 1 Febbraio 2007 n° 414).<br />
Pertanto – segnalato che, peraltro, nella particolare vicenda oggetto di causa la prima fase del procedimento istitutivo del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” si è svolta (“ratione temporis”) sotto la vigenza del testo originario dell’art. 6 della Legge Regionale 24 Luglio 1997 n° 19 (già interpretato da questa Sezione nel senso del carattere necessariamente decisorio della Confenza dei servizi contemplata dal quinto comma della predetta norma) – anche il nuovo testo (per il vero, alquanto ambiguo) della norma stessa, introdotto dall’art. 30 della Legge Regionale 19 Luglio 2006 n° 22, sottoposto ad interpretazione adeguatrice e teleologicamente orientata al rispetto dei fondamentali principi sanciti dagli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, deve essere inteso nel senso che, dopo la pubblicazione dello schema del d.d.l. sul B.U.R.P. (previsto dal nuovo quinto comma), si terrà una nuova Conferenza di servizi (cui si fa cenno nel sesto comma), prima che la Giunta Regionale adotti il disegno di legge definitivo da inviare al Consiglio Regionale per l’approvazione della legge istitutiva dell’area naturale protetta.<br />
D’altra parte, non avrebbe senso prescrivere la pubblicazione sul B.U.R.P. dello schema provvisorio del d.d.l. (finalizzata alla presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati), senza che gli apporti partecipativi vengano, poi, vagliati nella naturale sede procedimentale amministrativa (deputata a garantire il “giusto procedimento”).<br />
Infatti, il Consiglio di Stato (nella sentenza n° 414/2007 della VI Sezione) ha espressamente rilevato che la decisione di questo T.A.R. n° 1184/2006 (statuente che “pur se la Legge Regionale Pugliese n° 19/1997 non contempla espressamente una fase destinata alla pubblicizzazione degli atti in esame, la necessità di rendere concretamente conoscibili gli atti medesimi e, quindi, di consentire, ai sensi degli artt. 9-10 L. n° 241/1990, la più ampia partecipazione al relativo procedimento, va ritenuta comunque ineludibile sulla base dei principi generali vigenti in materia. L’esigenza di aprire un contraddittorio con tutti quei soggetti che, dall’istituzione dell’area naturale protetta subiscano una lesione va rinvenuta già nelle regole poste dalla legge sul procedimento amministrativo. Né l’indispensabile partecipazione al procedimento dei soggetti interessati può reputarsi non richiesta in ragione della previsione dell’art. 13 primo comma Legge 241 citata … poiché la preferibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale norma rinviene la sua ratio nell’esigenza di evitare una duplicazione delle forme di partecipazione, non avendo al contrario l’obiettivo di eliminarla radicalmente. Nel caso in esame, dunque, difettando ogni specifica previsione in tal senso nella disciplina legislativa regionale, tale da soddisfare comunque le delineate esigenze di contraddittorio e di confronto, non può che ritenersi il procedimento in parola assoggettato proprio alle regole generali poste dalla Legge n° 241/1990”) “è stata compiutamente recepita dalla Regione Puglia, la quale con la legge n° 22 del 2006 (art. 30), ha addirittura disposto la modifica degli artt. 6 e 8 della Legge n° 19 del 1997, introducendo una forma di pubblicità del disegno di legge adottato” (prestando, così, acquiescenza alle statuizioni della sentenza di primo grado). <br />
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, si rivelano non condivisibili tutte le eccezioni preliminari prospettate dalle parti resistenti.<br />
Infatti, l’atto finale conclusivo della fase amministrativa del procedimento complesso di che trattasi (impugnabile, a pena di decadenza, dinanzi al G.A.) è da individuarsi nel verbale della Conferenza di servizi del 24 Novembre 2006 (dovendosi considerare come meramente facoltativa l’impugnazione immediata dell’atto di adozione dello schema provvisorio del disegno di legge, a cui è collegata l’operatività delle misure di salvaguardia), nel mentre il giudizio amministrativo in tal modo instaurato diviene improcedibile solo al momento dell’approvazione (promulgazione ed entrata in vigore) della legge-provvedimento istitutiva del Parco Naturale Regionale in questione (T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 7 Novembre 2006 n° 5188; Consiglio di Stato, IV Sezione, 10 Agosto 2004 n° 5499; 24 Marzo 2004 n° 1559).  <br />
D’altro canto, nel caso di specie, la Conferenza di servizi del 24 Novembre 2006 ha visto le Amministrazioni intervenute (Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Ugento) esprimersi decisoriamente (all’unanimità) sulla perimetrazione dell’area naturale protetta e sui contenuti del correlato disegno di legge istitutivo dell’area stessa.<br />
Tanto premesso, osserva il Collegio che l’impugnativa dei provvedimenti amministrativi interposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrebbe essere dichiarata improcedibile, poiché (nelle more della definizione del processo) è stata approvata, promulgata ed è entrata in vigore (nello stesso giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 79 del 31 Maggio 2007) la Legge Regionale 28 Maggio 2007 n° 13 (avente natura di legge-provvedimento di approvazione) istitutiva del “Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento” (confronta: T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, 7 Novembre 2006 n° 5188; Consiglio di Stato, IV Sezione, 10 Agosto 2004 n° 5499; 24 Marzo 2004 n° 1559).<br />
E’ noto, infatti, che – alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile – la sopravvenienza della “legge-provvedimento” (e cioè, di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispone, in concreto, su casi e rapporti specifici) determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del Giudice Amministrativo incontra un limite insormontabile nell’intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, IV Sezione, 23 Settembre 2004 n° 6219).<br />
D’altra parte, i diritti di difesa del cittadino, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono sacrificati, ma si trasferiscono (secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo “medio tempore” intervenuto) dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale.<br />
In altri termini, il sistema di tutela giudiziaria segue la natura giuridica dell’atto contestato, sicchè la legge-provvedimento, ancorché approvativa di un atto amministrativo, può essere (eventualmente) sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale, e cioè dalla Corte Costituzionale (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004 n° 6727).  <br />
Quindi, l’attenzione del Tribunale deve concentrarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti (nella memoria difensiva finale).<br />
Appare rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva del Parco Naturale “Litorale di Ugento”, per l’allegata irragionevolezza delle sue disposizioni e perché la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. (nelle sentenze nn° 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati. <br />
In via preliminare, il Tribunale ritiene sussistente il requisito della rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente giudizio.<br />
Occorre in proposito tener conto della complessa problematica dei rapporti con le garanzie di tutela giurisdizionale della particolare tipologia di legge-provvedimento de qua (c.d. legge di approvazione), che si caratterizza per il vincolo funzionale che la lega ai provvedimenti amministrati in precedenza adottati e si connota per il concorso della volontà legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale definitivamente descritto dalla legge e si risolve, quanto al rapporto degli effetti prodotti dai due atti ed al relativo regime degli stessi, nell’assorbimento degli atti amministrativi approvati nella legge che li approva, della quale acquistano il valore e la forza formale e sostanziale.<br />
Pertanto &#8211; da un lato &#8211; l’incidentale eccezione di illegittimità costituzionale è (a ben vedere) l’unico strumento processuale a disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni giuridiche soggettive nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, “assorbiti” dalla Legge Regionale che li ha “approvati”; e &#8211; dall’altro – è evidente che, solo nell’ipotesi in cui la Consulta dichiarasse l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale n° 13/2007, il ricorso introduttivo del presente processo non andrebbe incontro alla declaratoria di improcedibilità.<br />
Il Collegio è, poi, dell’avviso che i sollevati dubbi di costituzionalità in ordine al contenuto dispositivo della Legge Regionale Pugliese 28 Maggio 2007 n° 13, istitutiva del “Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento”, non risultano manifestamente infondati.<br />
E’ opportuno, sul punto, premettere che corollario della soprariportata ricostruzione concettuale dell’assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento è la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo ancor più incisivo di quello giurisdizionale sull’eccesso di potere, in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un’occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 Ottobre 2004 n° 6727).<br />
In altri termini, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere opportunamente bilanciato attraverso la sottoposizione del relativo potere di apprezzamento al vaglio di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell’atto sottoposto a controllo, e che investe – in considerazione della natura di atto sostanzialmente amministrativo della legge-provvedimento – anche gli atti amministrativi che ne sono il presupposto.   <br />
Tanto premesso, si osserva che le disposizioni degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 28 Maggio 2007 n° 13, istitutiva del “Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento”, sembrano al Collegio porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per l’irragionevolezza delle disposizioni stesse, anche perché il Consiglio Regionale (nell’approvare la predetta legge-provvedimento) non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate da questo T.A.R. (con le sentenze esecutive nn° 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al contraddittorio con gli interessati.<br />
Infatti, appare condivisibile la prima censura formulata dai ricorrenti, incentrata sulla violazione delle misure di pubblicità adeguate per consentire la (eventuale) partecipazione (ex artt. 9 e 10 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241) dei soggetti interessati alla fase amministrativa preordinata all’istituzione del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”.<br />
La pubblicità che ha concretamente avuto luogo nella fattispecie de qua – peraltro in epoca antecedente all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 6 della Legge Regionale 24 Luglio 1997 n° 19 (introdotto dall’art. 30 della Legge Regionale 19 Luglio 2006 n° 22) – con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 79 del 27 Giugno 2006 dello schema del disegno di legge istitutivo del Parco adottato dalla Giunta Regionale in data 26 Giugno 2006, non appare assolutamente idonea allo scopo, non contenendo nemmeno l’indicazione della possibilità per gli interessati di proporre osservazioni riferite all’istituzione dell’area naturale protetta e la fissazione di un termine in proposito, in vista del vaglio degli apporti partecipativi in sede di Conferenza dei servizi (per cui deve essere considerata “tamquam non esset”).<br />
Non è un caso che nessuna osservazione sia stata presentata al riguardo fino alla data di svolgimento della Conferenza di servizi finale del 24 Novembre 2006.<br />
In conclusione, il Tribunale ritiene irragionevole e contraria al principio di buon andamento dell’attività amministrativa la scelta operata dagli articoli 1 e seguenti della Legge Regionale n° 13/2007 di istituire immediatamente (in tali condizioni) il parco naturale regionale di che trattasi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>                                                     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – visto l’art. 23 della Legge 11 Marzo 1953 n° 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, dispone la sospensione del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità degli artt. 1 e seguenti della Legge Regionale Pugliese 28 Maggio 2007 n° 13 (istitutiva del “Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento”), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale.<br />
Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.<br />
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale Pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale Pugliese.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 13 Giugno 2007.<br />
Aldo Ravalli &#8211; 	                     Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe &#8211; 	Consigliere Relatore-Estensore																																																																																												</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 27 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-6-2007-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/6/2007 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2007 n.2590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-5-2007-n-2590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-5-2007-n-2590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2007 n.2590</a></p>
<p>Pres. Varrone , Est. Barra Caracciolo Autolinee G. s.r.l. (Avv. L. Massignani), c/ Comune di Teramo (Avv. A. Di Russo), Staur s.r.l. (n.c.) sulla possibilità di esaminare la domanda risarcitoria a prescindere dal previo annullamento del provvedimento lesivo, ove lo stesso sia stato travolto, in pendenza del giudizio, da un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-5-2007-n-2590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2007 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-5-2007-n-2590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2007 n.2590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i> Varrone , <i> Est.</i> Barra Caracciolo<br /> Autolinee G. s.r.l. (Avv. L. Massignani), c/ Comune di Teramo (Avv. A. Di Russo), Staur s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di esaminare la domanda risarcitoria a prescindere dal previo annullamento del provvedimento lesivo, ove lo stesso sia stato travolto, in pendenza del giudizio, da un atto della p.a. conformatosi ad una pronuncia cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Domanda risarcitoria – Previo annullamento dell’atto amministrativo lesivo – Necessità &#8211; Non sussiste – Ove tale atto sia stato travolto, nelle more del giudizio, da una determinazione della p.a., adottata a seguito di una pronuncia cautelare – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda risarcitoria avanzata in relazione agli effetti di un provvedimento travolto, nelle more del giudizio, da una determinazione con esso incompatibile, conformatasi ad una pronuncia cautelare, quanto al rilievo dei profili di illegittimità operato in detta sede, è esaminabile indipendentemente del previo annullamento giurisdizionale del primo provvedimento. In tale ipotesi, difatti, non opera la pregiudiziale amministrativa, posto che l’annullamento dell’atto originariamente impugnato si configurerebbe come una misura solo parziale e prodromica rispetto all’ottemperanza già apprestata dalla p.a. alla predetta pronuncia cautelare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.2590/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 9953 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da <br />
<b>Autolinee Gaspari s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Massignani ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo stesso in via T. Taramelli 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Teramo</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Anna Di Russo, ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Massimo Letizia in Roma, Viale Angelico 103;<br />
e nei confronti di:<br />
<b>STAUR s.r.l</b>. in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo Sezione  n.568  del 27 settembre 2001.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Teramo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.<br />
Uditi l’avv. Massignani e l’avv. Letizia per delega dell’avv. Di Russo; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la sentenza in epigrafe il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso  proposto dalla s.r.l. Autolinee Gaspari avverso la deliberazione G.M. 29 dicembre 1999, n.639, autorizzativa del prolungamento del percorso di linea in favore della s.r.l. STAUR, rilevando come, nelle more del giudizio, il Comune aveva emanato un nuovo provvedimento in data 8 agosto 2000, che ha di fatto travolto la precedente deliberazione oggetto di impugnativa.<br />
Appella la società originaria ricorrente deducendo che, con la memoria del 23.3.2001, aveva fatto presente che era in prospettiva ultronea l’indagine sui motivi di ricorso, avendo il Comune prestato acquiescenza alla sospensiva adottata dal Tar il 22.3.2000, avendo, perlomeno con specifico riguardo alle censure recepite in sede cautelare, l’Amministrazione condiviso l’assunto della ricorrente, comunque con comportamenti concludenti in tal senso. Affermava però il perdurante interesse all’accoglimento del ricorso sul rilievo che la delibera impugnata non era stata espressamente revocata, né potevano configurarsi atti di ritiro impliciti, perché il rinnovo delle operazioni procedimentali non valeva ad invalidare quelle precedentemente compiute (una cosa è esprimere il riconoscimento di pregresse lacune, altro è eliminarle con atto idoneo). Peraltro la sottoposizione della rinnovata deliberazione al vaglio giurisdizionale e la possibilità del suo annullamento, avrebbero potuto far rivivere quella ripudiata, ma mai revocata. Soprattutto, argomento dimostrativo della conservazione di interesse all’azione, anche indipendentemente dall’annullamento del provvedimento impugnato, stava nella collaterale richiesta risarcitoria.<br />
Nella specie, per l’appellante, anche indipendentemente dall’annullamento giurisdizionale, è agevole rilevare tutti gli elementi che abilitano la pronuncia risarcitoria. La colpa dell’Amministrazione è stata sostanzialmente riconosciuta ed ammessa attraverso un comportamento univoco e concludente, all’esito dell’emanazione del provvedimento cautelare 138 0 del Tar, cui si è totalmente conformata, consentendo la rinnovazione del procedimento e la partecipazione allo stesso della ricorrente, previa interruzione dell’espletamento del prolungamento del servizio urbano nel frattempo intrapreso dalla controinteressata. <br />
Dunque la responsabilità comunale sarebbe accertata quantomeno con riguardo al condiviso aspetto violativo che l’Ente ha inteso sanare con la rinnovazione del procedimento; altrettanto, può dirsi per l’esistenza di un pregiudizio, sussistente per il solo fatto di essere rimasta frustrata, per la ricorrente, ogni sua aspettativa in ordine all’affidamento del servizio dalla sua illegittima pretermissione dal procedimento volto alla scelta dei candidati, ovvero di averle impedito di far valere la propria opposizione alla stessa effettuazione della scelta ed alla istituzione di un nuovo servizio, a tutela dei diritti e protezione delle posizioni raggiunte con l’autolinea extraurbana gestita.<br />
“A latere” del configurato pregiudizio c’è poi quello derivante dalla prodotta sottrazione di traffico per sovrapposizione ed interferenza delle percorrenze e quello alla immagine aziendale, lesa, anche agli occhi di una disorientata utenza, dall’ingerenza del servizio urbano su un percorso da sempre di propria competenza. Ovviamente, la perdita di clientela condizionata dai prezzi più favorevoli, imposti ex lege, dei biglietti dell’urbano rispetto all’extraurbano e della serie di vantaggi offerti dall’abbonamento alle linee urbane, andrebbe circoscritta al solo iato temporale decorrente dall’inizio del disposto arretramento del capolinea alla sua interruzione, appartenendo la ripresa ed il successivo periodo all’ambito del secondo ricorso, il che rende la voce danno traducibile in termini economici modesti, col ricorso opportuno a semplici parametri valutativi ispirati ad equità. Per i danni complessivamente sofferti in dipendenza della vicenda la ricorrente indica la propria richiesta risarcitoria in Euro 10.000,00, salva diversa determinazione di giustizia (potrebbe disporsi acquisizione di relazione peritale sul punto). Allo stesso modo, vanno addossati a controparte gli oneri processuali, riflettendo gli stessi null’altro se non uno degli esiti esiziali riconducibili al comportamento colposo dell’Ente.<br />
Si è costituito il Comune di Teramo deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nel caso in esame, è, in primo luogo, contestato che possa pronunciarsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso un provvedimento, (si tratta della delibera G.M. n.639 del 29 dicembre 1999), che sia stata  seguito da successiva delibera (G.M. n.465 dell’8 agosto 2000), la quale, sia pure adottata a seguito di sospensione cautelare di tipo “propulsivo” concessa, in data 22 marzo 2000, dal Tribunale di primo grado, abbia regolato la stessa materia, previa integrazione dei momenti procedimentali ritenuti carenti dalla ordinanza cautelare, pervenendo peraltro alle stesse conclusioni preclusive delle aspirazioni dell’originaria ricorrente.<br />
2. Quest’ultima, in sede di appello, sostiene che l’interesse alla decisione del ricorso, e in definitiva, allo stesso accertamento della illegittimità della prima delibera, sussisteva sia perché quest’ultima non era stata espressamente revocata o fatta oggetto di atti di ritiro espliciti, e poteva comunque rivivere in pieno in caso di annullamento giurisdizionale della successiva delibera, (anch’essa oggetto di separato ricorso); sia perché, “anche indipendentemente dall’annullamento del provvedimento impugnato”, la ricorrente conservava il suo interesse “all’azione” in relazione alla “propria collaterale richiesta risarcitoria”. Sostiene così come sia agevole rilevare, “anche indipendentemente dall’annullamento giurisdizionale”, la ricorrenza di tutti gli elementi che abilitano la pronuncia risarcitoria. <br />
3. Il motivo di appello proposto in questi termini è condivisibile.<br />
Non quanto al primo profilo, poiché la successiva delibera comunale sopra citata non si richiama espressamente alla ordinanza cautelare emanata nel giudizio di primo grado, ma appare attivarsi autonomamente e porre in essere un comportamento concludente di acquiescenza, quantomeno, al rilievo dei profili di illegittimità operato in sede di sospensiva. <br />
4. Tale acquiescenza risulta dunque integrata dal regolare la materia con una nuova determinazione procedimentalmente incompatibile con quella fatta oggetto di impugnazione in prime cure, -che deve considerarsi, appunto, abrogata per incompatibilità con la delibera sopravvenuta-, e al tempo stesso, dalla mancata impugnazione della pronuncia cautelare e, comunque, alla cessata contestazione, in sede di merito, della sussistenza dei vizi di legittimità (di ordine procedimentale) che sempre l’ordinanza aveva posto a sua base, pur trattandosi di pronuncia per sua natura basata su una “sommaria cognitio” e ad effetti temporanei, destinati cioè ad essere riassorbiti nella decisione di merito. <br />
5. In realtà, come emerge anche dalla posizione difensiva assunta dal Comune in vista della decisione di merito, la nuova delibera appare il frutto di un procedimento rinnovato con diverse modalità, derivanti dalle indicazioni cautelari del Tribunale, ma destinata a regolare con stabilità l’assetto degli interessi sostanziali, in quanto espressamente non condizionata all’accoglimento dei profili di vizio procedimentali avuti di mira in sede cautelare da parte della decisione di merito.<br />
6. In siffatta situazione processuale e procedimentale, dunque, (sebbene ragioni di economia processuale e di concentrazione dei giudizi inerenti alla medesima vicenda di amministrazione attiva, consigliassero di proporre, all’interno del giudizio di primo grado, motivi aggiunti avverso la nuova delibera), rimaneva tuttavia in piedi l’esigenza di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria avanzata in relazione agli effetti della delibera originariamente impugnata, in quanto lesivi della posizione di interesse legittimo della ricorrente per il periodo in cui questa aveva avuto esecuzione (vale a dire, dal momento, non precisato e comprovato, di effettiva attivazione del servizio di autolinea per il tratto in contestazione, comunque necessariamente successivo all’adozione della delibera stessa, datata 29 dicembre 1999, fino al momento dell’intervenuta sospensione ad opera dell’ordinanza cautelare del 22 marzo 2000).<br />
7. Ora, accertato che la nuova delibera aveva una operatività definitiva, e non condizionata, nella stessa prospettazione del Comune, all’accoglimento nel merito del ricorso in primo grado, e che quindi la stessa aveva “sostituito” la precedente con effetto abrogativo a partire dall’8 agosto 2000, e che, comunque, quest’ultima aveva avuto un’efficacia delimitata al più tardi fino al 22 marzo 2000, era peraltro concepibile una pronuncia caducatoria “virtuale” adottata dal primo giudice in relazione all’esame della  totalità censure dedotte in ricorso, trattandosi dell’accertamento della legittimità di un provvedimento che, sebbene al momento della decisione, non poteva più considerarsi vigente, rivestiva comunque il ben noto carattere “pregiudiziale” ai fini del riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria.<br />
L’esame del Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto comunque estendersi alla richiesta risarcitoria, rispetto alla quale, peraltro, sarebbe stato utile verificare ogni possibile vizio di illegittimità dedotto in ricorso in relazione alla delibera non più vigente. <br />
8. Tuttavia, mentre con la memoria, nel giudizio di primo grado, del 22 marzo 2001, la ricorrente, da un lato, deduceva che apparisse “ultronea la verifica dei singoli motivi di opposizione, alla luce dell’atteggiamento assunto dal Comune…improntato alla piena acquiescenza”, dall’altro riaffermava il perdurante interesse della ricorrente all’accoglimento del ricorso, qualificato come “interesse all’annullamento del provvedimento impugnato,…quale presupposto della collaterale richiesta risarcitoria” , viceversa, con l’atto di appello, tale prospettazione appare sostanzialmente mutata. <br />
9. L’appellante, infatti, si muove ora nell’ottica di ancorare il perdurante interesse all’annullamento solo alla prospettiva della potenziale reviviscenza della delibera originaria, eventualmente conseguente all’annullamento giurisdizionale della delibera successiva, -evenienza escludibile alla luce delle precisazioni sopra compiute circa l’intervenuta abrogazione sostanziale della prima-, mentre tende a collegare più decisamente la possibile condanna risarcitoria non più all’annullamento, ma  alla semplice sussistenza dei vizi che l’Amministrazione ha emendato con la rinnovata delibera, anche indipendentemente dall’annullamento del provvedimento impugnato (cfr; pagg. 6, infine, e 7 dell’appello).<br />
10. All’esame di una richiesta risarcitoria in questi termini, non ostano la note ragioni che hanno condotto la giurisprudenza, sia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che delle SS.UU. della Corte di Cassazione (anche se con le note oscillazioni contrarie di cui alle ordinanze nn.13659, 13660 e 13911 del 2006), a ritenere, in linea di principio, la sussistenza della sopra accennata “pregiudiziale amministrativa” (nel senso della necessità ineludibile che il risarcimento del danno sia concesso solo in caso di previo annullamento della determinazione amministrativa impugnata). <br />
In un caso come quello in esame, infatti, non si pone questione di elusione dei termini per l’impugnazione e quindi di proporre un diritto al risarcimento svincolato dalla stessa sopravvivenza dell’interesse legittimo (il cui “aspetto sostanziale”, bene della vita sottostante, si intende reintegrare per equivalente), ai termini perentori di vitalità dei poteri impugnatori che ne vincolano e ne concretano, in via assolutamente prioritaria, la tutela.<br />
11. Nel caso in esame, &#8211; anomalo, ma non necessariamente insolito in relazione a frequenti analoghe vicende verificabili nei processi amministrativi a seguito dell’emanazione di pronunce cautelari-, sarebbe stridente con la logica e con le istanze di tutela apprestate dal sistema, non considerare il combinato disposto della “ottemperanza”, autonoma e  sostanziale apprestata dalla p.a. alla pronuncia cautelare, (quindi non ad una mera esecuzione del provvedimento giurisdizionale condizionata all’esito del giudizio di merito) e della sua correlazione con l’ambito dei vizi rilevati dal provvedimento stesso; detti vizi risultano, infatti, utilizzati dall’Amministrazione per un’attività novativa delle proprie determinazioni che, però, non può non riflettersi in una riconosciuta impraticabilitàillegittimità dell’azione amministrativa, ove detti vizi perdurassero nel contraddistinguere il modo di emersione e valutazione degli interessi sostanziali regolati.<br />
12. In altri termini, laddove, rispetto ad un certo ambito di vizi, pur a fronte della provvisorietà della pronuncia giurisdizionale che li segnala (accertandoli con il carattere della sommarietà), la p.a. muova, nel concreto della sua attività sostanziale, verso un’area che corrisponde a quella dell’ottemperanza, in termini di adeguamento all’effetto conformativo della pronuncia, entrando spontaneamente in una fase corrispondente a quella di attuazione del giudicato, non avrebbe senso imporre quel previo annullamento dell’atto che è solo una misura parziale e prodromica rispetto all’ottemperanza e al pieno dispiegarsi dell’effetto conformativo che in tale fase si verifica.<br />
13. Sulla scorta di tale rilievo, dunque, appare logico che la richiesta risarcitoria sia esaminabile al di fuori di una pronuncia di annullamento, formulata, secondo i casi che possono presentarsi in concreto, in termini ipotetici e virtuali, e quindi processualmente incidentali, laddove si ritenga non suscettibile di ulteriore vigenza il provvedimento in origine impugnato, ovvero formulata in via di statuizione principale, laddove l’effetto demolitorio sia in concreto ancora utilmente incisivo sull’assetto sostanziale.<br />
Nel caso che ci occupa, data l’evidenziata prospettiva adottata dall’appello, né l’una né l’altra ipotesi, da ultimo indicate, per una statuizione di annullamento appare ricorrere, sicchè la domanda risarcitoria appare esaminabile in relazione all’ambito della pronuncia cautelare di primo grado.<br />
14. Per delineare peraltro correttamente i presupposti per concedere l’instato risarcimento, preliminarmente a qualunque esame relativo al concreto ambito dei danni eventualmente risarcibili in relazione alla portata di tale “decisum”, occorre verificare la natura della posizione che, a seguito del segnalato effetto conformativo spontaneamente recepito dall’Amministrazione, risulta in concreto riconosciuta alla parte ricorrente.<br />
Tale posizione, nel caso, si concreta però in un mero interesse di tipo “procedimentale”, come emerge dal contenuto del provvedimento cautelare favorevole alla ricorrente medesima che, riconosciuta la sussistenza dei presupposti “previsti dall’art.21 L.n.1034/71”, chiariva la propria portata accogliendo la domanda incidentale di sospensione “al fine della rinnovazione del procedimento e della valutazione, in quella sede, della proposta della Società ricorrente”.<br />
15. L’obiettivo fissato dalla pronuncia cautelare, dunque, si definisce, con riferimento all’applicazione dell’art.7 della legge n.241 del 1990, nonché, a quanto è dato di ricavare dal complessivo esame delle censure dedotte nel ricorso di primo grado, alla esigenza di disporre una riunione istruttoria di tipo c.d.”compartimentale”, con la partecipazione delle imprese interessate al futuro svolgimento del servizio. <br />
Non è invece possibile estendere la portata della decisione cautelare e della conseguente acquiescenza in relazione alla quale, come s’è più sopra chiarito, muove le sue pretese risarcitorie la ricorrente in sede di appello, ad altri vizi escludenti la stessa possibilità dell’Amministrazione di adottare la determinazione impugnata, rispetto alla quale l’indicazione di rinnovazione del procedimento è chiaramente incompatibile, ovvero, implicanti un’attribuzione preferenziale del servizio alla stessa ricorrente, vizi rispetto ai quali nessun riscontro può rinvenirsi nella statuizione di rinnovazione del procedimento.<br />
16. Quest’ultima, invero, si caratterizza, ed appunto con essa l’acquiescenza prestata dall’Amministrazione, per il riconoscimento di un effetto partecipativo, cioè per un effetto conformativo che si muove tutto sul piano della tutela dell’interesse procedimentale della ricorrente medesima.<br />
Va allora rammentato che l’interesse procedimentale è bensì una situazione pretensiva, ma esso è del tutto svincolato dal riconoscimento della spettanza del bene della vita, oggetto mediato del potere amministrativo esercitato e fondante l’aspetto sostanziale dell’interesse legittimo. <br />
17. Sulla base di tale presupposto, la tutela dell’interesse procedimentale si sviluppa nello svolgersi del procedimento, appunto, nelle forme partecipative che la ricorrente ritiene mancate e la cui omissione fondava l’interesse a dedurre le relative censure. La tutela, dunque, si realizza nell’adozione di tali momenti procedimentali in sede di rinnovazione e quindi nella reintegrazione in forma specifica.<br />
Nel caso, il Comune, di fronte alla possibile utilizzazione di strumenti procedimentali partecipativi (peraltro di incerta applicabilità), quale scaturente dalle indicazioni derivanti dalla sommaria cognizione propria della sede cautelare, si è prontamente attivato per conformarsi a quanto indicato dalla ordinanza cautelare qui in rilievo, delimitando il possibile prolungarsi di situazioni di incerta legittimità procedimentale segnalati nella fase cautelare, e fornendo, in definitiva, come deduce nel presente grado di giudizio, una sostanziale reintegrazione in forma specifica delle posizioni procedimentali che la ricorrente assumeva sacrificate dalla lamentata violazione delle forme istruttorie partecipate. <br />
18. Si badi che, nella fattispecie, non deve neanche verificarsi la potenziale irrilevanza della violazione procedimentale ai sensi dell’art.21 octies della legge n.241 del 1990, essendosi al di fuori dell’ipotesi di atto di natura vincolata. D’altra parte, neppure rileva, rispetto ad una lesione arrecata ad un interesse procedimentale, il danno lamentato dall’appellante in termini di sottrazione di traffico e di lesione all’immagine aziendale, che presuppongono l’accertamento della spettanza alla medesima del servizio di autolinea ovvero l’illegittimità della stessa istituzione del prolungamento in questione, profili non accertati dalla pronunzia cautelare e comunque, allo stato, smentiti dall’esito della rinnovazione del procedimento. <br />
Il relativo danno potrebbe attualizzarsi solo se fosse riconosciuta, nel giudizio pendente avverso la successiva delibera, l’illegittimità sostanziale della stessa estesa ai suddetti profili, ma, in mancanza di tale accertamento, non può configurarsi una lesione ad un interesse sostanziale, al bene della vita, la cui spettanza non può ritenersi allo stato deducibile.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va respinto.<br />
L’incertezza della materia e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese, tra le parti costituite, per entrambi i gradi di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in appello indicato in epigrafe.                         <br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere Est.<br />	<br />
Domenico Cafini			Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa			Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;.22/05/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-5-2007-n-2590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2007 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2590</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Raffaele Greco – Estensore Comune di Grumo Appula (avv. P. Balducci) c. Provincia di Bari (avv. S. Minucci, R. Dipierro), Regione Puglia (n.c.), Tersan Puglia &#038; Sud Italia s.p.a. (avv. L. Paccione) in tema di conferenza di servizi ex art. 27, d.lg. n. 22 del 1997</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Raffaele Greco – Estensore<br /> Comune di Grumo Appula (avv. P. Balducci) c. Provincia di Bari (avv. S. Minucci, R. Dipierro),  Regione Puglia (n.c.), Tersan Puglia &#038; Sud Italia s.p.a. (avv. L. Paccione)</span></p>
<hr />
<p>in tema di conferenza di servizi ex art. 27, d.lg. n. 22 del 1997</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza dei servizi ex art. 27, d.lg. n. 22 del 1997 – Natura istruttoria.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza dei servizi di natura istruttoria – Particolari formalismi – Rispetto – Necessità – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La conferenza dei servizi prevista dall’art. 27, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, ha natura istruttoria e non decisoria.</p>
<p>2. In caso di conferenza di servizi di natura istruttoria, non è necessario il rispetto di particolari formalismi in ordine alla convocazione, alla costituzione ed al funzionamento della stessa, essendo rilevante unicamente il dato sostanziale che i soggetti tenuti a parteciparvi lo abbiano fatto ed abbiano espresso il proprio avviso, ovvero siano state poste in grado di farlo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di conferenza di servizi ex art. 27, d.lg. n. 22 del 1997</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2590/04 Reg.Sent.<br />
N. 670/01 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE III</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 670 del 2001 proposto da</p>
<p><b>Comune di Grumo Appula</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Balducci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, via Melo, 114,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; la <b>Provincia di Bari</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabatino Minucci e Rosa Dipierro ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Bari alla via E. Mola, 34;</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituita nel presente giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Tersan Puglia &#038; Sud Italia s.p.a.</b>, in persona del procuratore generale e legale rappresentante pro tempore sig. Silvestro Delle Foglie, con sede in Modugno lungo la S.S. 98 km 79+700, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bari, via Dante Alighieri, 193,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva,<br />
&#8211; della delibera della Giunta Provinciale di Bari nr. 424 del 4.9.2000, recante l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost ed attivi<br />
&#8211; ove occorra: del parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale in date 2.7.1999 e 24.1.2000, favorevole alla approvazione del progetto relativo all’impianto di compostaggio della Tersan Puglia ed alla autorizzazione all’esercizio dello stesso; nonché del<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale del 3.5.2001, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensiva;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del 27 maggio 2004, il Ref. dott. Raffaele Greco;<br />
Uditi l’avv. Balducci per il ricorrente, l’avv. Minucci per l’Amministrazione resistente e l’avv. Paccione per la controinteressata;<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato e depositato in Segreteria il 2 aprile 2001, il Comune di Grumo Appula ha impugnato, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di precedente ricorso straordinario al Capo dello Stato, i provvedimenti in epigrafe indicati.<br />
In particolare, il ricorrente ha premesso di essere stato interessato all’istanza presentata dalla Tersan Puglia &#038; Sud Italia s.p.a. in data 22.9.1997 (prot. nr. 188), ai sensi degli artt. 27 e 28 D. Lgs. nr. 22/97, alla Provincia di Bari per il rilascio di autorizzazione per la realizzazione, in Grumo Appula, contrada Trullo dei Gendarmi, di un “impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione di prodotti agricoli in compost ed attività florovivaistica in  serra”.<br />
Sul progetto veniva espresso parere negativo sia dalla Commissione del Territorio sia dalla Commissione edilizia comunali, rispettivamente in data 7.3.1998 e 17.3.1998, ritenendosi le opere incompatibili con le esigenze di tutela urbanistico-territoriale, paesaggistica ed ambientale.<br />
Nelle more della convocazione di apposita Conferenza di servizi ex art. 27 D. Lgs. nr. 22/97, indetta dalla Provincia, e dello svolgimento della stessa, anche il Consiglio Comunale di Grumo Appula, con delibera nr. 89 del 5.8.1999, esprimeva parere contrario all’intervento.<br />
Peraltro, né nella sua prima seduta del 6.8.1999, né in quella successiva del 10.3.2000, la Conferenza di servizi adottava alcuna determinazione conclusiva.<br />
In data 9.8.2000, con nota prot. nr. 11053, il Comune di Grumo Appula, nel ribadire il proprio dissenso, chiedeva all’Amministrazione provinciale di Bari rimettersi le determinazioni conclusive del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 co. IV L. nr. 241/90.<br />
Malgrado ciò, la Giunta Provinciale di Bari, con delibera nr. 424 del 4.9.2000, approvava il progetto presentato dalla Tersan Puglia.<br />
A seguito di ciò, il Comune di Grumo Appula, previa deliberazione di C.C. nr. 86 del 28.9.2000, disponeva con provvedimento sindacale nr. 14148 del 20.10.2000 la sospensione della deliberazione della G.P. nr. 424/00, ai sensi dell’art. 14 co. IIIbis L. nr. 241/90.<br />
Conseguentemente, la Provincia di Bari riconvocava la Conferenza di Servizi, che, nella seduta del 17.11.2000, all’unanimità esprimeva parere negativo all’autorizzazione.<br />
Avverso i provvedimenti del Comune di Grumo Appula e le nuove determinazioni della Conferenza di Servizi, insorgeva la Tersan Puglia innanzi a questo Tribunale (ric. nr. 3248/00), ottenendo la sospensione dei provvedimenti impugnati con ordinanza nr. 1448 del 21.12.2000, confermata dal Consiglio di Stato.<br />
In conseguenza di ciò, il Comune di Grumo Appula proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la delibera di G.P. nr. 424/00, al quale la Tersan Puglia faceva opposizione con atto notificato in data 3.3.2001.<br />
Pertanto, il ricorrente si costituiva innanzi a questo Tribunale, riproponendo i seguenti motivi di ricorso:<br />
Violazione dell’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, per avere l’Amministrazione provinciale invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi non solo alcuni dei Comuni effettivamente interessati alla realizzazione dell’impianto, ma anche tutti i Comuni rientranti nel bacino individuato in sede di pianificazione regionale relativa ai rifiuti solidi urbani, dei quali non tutti potevano considerarsi interessati, dovendo individuarsi tale interesse qualificato esclusivamente sulla base del criterio del collegamento territoriale con l’impianto a realizzarsi, in tal modo creando il rischio di falsare ovvero condizionare in modo non corretto le risultanze della Conferenza stessa;<br />
Eccesso di potere per difetto di convocazione della Conferenza di Servizi, per avere l’Amministrazione, nella prima seduta della Conferenza di Servizi, omesso di convocare il Comune di Altamura, poi convocato solo per la seconda seduta, con conseguente modificazione della composizione della Conferenza in corso d’opera;<br />
Violazione dell’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione; Contraddittorietà, per avere l’Amministrazione provinciale adottato il provvedimento impugnato senza che la Conferenza di Servizi avesse adottato alcuna determinazione conclusiva, emergendo dal verbale della seduta dal 10.3.2000 che tre Comuni (Grumo Appula, Toritto e Cassano Murge) si erano espressi in senso sfavorevole, e non potendo ritenersi tali avvisi superati dal parere del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000, che aveva confermato il proprio precedente avviso favorevole, essendo tale parere anteriore alla seduta della Conferenza;<br />
Violazione dell’art. 14 L. nr. 241/90; Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione; Difetto di istruttoria, per avere l’Amministrazione intimata omesso di dar corso alla richiesta formulata dal Comune di Grumo Appula ex art. 14 co. IV L. nr. 241/90, di investire della questione il Presidente del Consiglio dei Ministri, omettendo altresì di darne atto nel provvedimento impugnato e di motivare in ordine al suo mancato accoglimento;<br />
Violazione degli artt. 4 e 6 D.P.R. nr. 357/97, dell’art. 6 L. nr. 394/91, degli artt. 6 e 8 L.R. nr. 19/97, della Circolare della Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, stante l’incompatibilità dell’intervento de quo con le norme di salvaguardia ambientale sopra richiamate, da considerarsi già in vigore all’epoca, essendo stati ricompresi i suoli interessati nel sito “Murgia Alta”, dichiarato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CE, con nota del Ministero dell’Ambiente del 24.12.1998, prot. S.N.C./D.G./98/20775, su proposta regionale formulata con nota del 30.11.1998, prot. nr. 9608;<br />
Violazione dell’art. 6 della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e degli artt. 5 e 6 D.P.R. nr. 357/97; Violazione della Circolare della Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, essendo stato il suolo in oggetto, inoltre, proposto dalla Regione Puglia, con deliberazione di G.R. nr. 3310 del 23.7.1996, quale Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/432/CEE, e conseguentemente inserito nell’elenco contenuto nel D.M. 3.4.2000, con la conseguente necessità di assoggettamento del progetto a valutazione d’incidenza ambientale, ciò che non risultava fatto nella specie;<br />
Violazione dell’art. 27 D. lgs. nr. 22/97; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Difetto di motivazione; Erronea considerazione dei presupposti, stante la mancanza di ogni motivazione in ordine alla compatibilità del progetto con la destinazione agricola della zona, apoditticamente ritenuta dal Comitato Tecnico Provinciale, non potendo ritenersi ciò sufficiente a motivare la modifica della destinazione urbanistica dell’area, né apparendo sufficiente il mero rilievo dell’essere previsto in zona un altro impianto di compostaggio, stante la prossimità dell’area con zone turistiche e residenziali;<br />
Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, atteso che l’attività istruttoria della Conferenza di Servizi si era risolta nella mera acquisizione del parere del Comitato Tecnico Provinciale, omettendo di acquisire la V.I.A. e di compiere i necessari approfondimenti in ordine alle problematiche sollevate dalle Amministrazioni dissenzienti;<br />
Eccesso di potere per illogicità e difetto d’istruttoria, stanti le notevoli e numerose carenze tecniche presentate dal progetto per cui è processo, relativo a processo produttivo alquanto complesso e precario, tale da richiedere attrezzature adeguate e costanti ed efficaci controlli;<br />
Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti; Violazione di legge: artt. 6 e 5 D. Lgs. nr. 22/97, per avere l’Amministrazione intimata assentito anche il trattamento di materiali assolutamente non compatibili con il processo di trasformazione biologica.<br />
Il ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.<br />
In data 30 aprile 2001, la controinteressata Tersan Puglia &#038; Sud Italia s.p.a. si costituiva depositando articolato atto, nel quale, dopo aver richiamato in fatto gli antefatti della vicenda oggi all’esame, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, con la conseguente irricevibilità del ricorso in riassunzione, e nel merito controdeduceva ampiamente alle doglianze di parte ricorrente, chiedendone il rigetto.<br />
In data 2 maggio 2001, anche la Provincia di Bari si costituiva, opponendosi motivatamente all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.<br />
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2001, questo Tribunale respingeva la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendone insussistenti i presupposti.<br />
Fissata l’udienza di discussione, in data 15 maggio 2004 il ricorrente ha depositato articolata memoria, replicando alle eccezioni in rito di parte avversa ed insistendo nelle proprie richieste; nella stessa data, anche la controinteressata ha depositato breve memoria conclusionale.<br />
All’udienza del 27 maggio 2004, la difesa della controinteressata ha sollevato ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, argomentando dalla nullità della delibera di conferimento di incarico al difensore del Comune ricorrente ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto.<br />
Nell’occasione, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Vanno anzi tutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata, incentrate sull’asserita inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che si tradurrebbe in consequenziale inammissibilità anche del ricorso giurisdizionale.<br />
Le eccezioni sono infondate.<br />
Privo di pregio, in particolare, è l’argomento basato sulla presunta non definitività del provvedimento impugnato, tale da renderne impossibile l’impugnazione con ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. nr. 1199/71, a seguito della condotta tenuta dallo stesso Comune di Grumo Appula, che – come visto – aveva ritenuto di adottare provvedimenti sospensivi dell’efficacia della deliberazione di G.P. nr. 424/00.<br />
L’eccezione è viziata da un’evidente confusione tra il concetto di definitività dell’atto amministrativo, che attiene alla possibilità o meno di esperimento di rimedi amministrativi avverso di esso, e quello ben diverso di sua esecutività, concernente l’attitudine a produrre effetti: è evidente che la sospensione della delibera provinciale, pur paralizzandone l’efficacia, non ne ha modificato la natura di atto definitivo, non essendo possibili avverso di essa ulteriori ricorsi amministrativi, al di là del ricorso straordinario stesso.<br />
Sotto altro profilo, la controinteressata ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività, rappresentando che, essendosi in precedenza instaurato contenzioso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale in conseguenza del ricorso proposto da essa Tersan Puglia avverso i provvedimenti comunali di sospensione della delibera nr. 424/00, ed essendosi ritualmente costituito il Comune di Grumo Appula in tale giudizio, esso avrebbe avuto l’onere, qualora avesse inteso sollevare doglianze avverso la delibera di G.P., di farlo mediante ricorso incidentale nell’ambito di detto giudizio, ai sensi degli artt. 22 L. nr. 1034/71 e 37 R.D. nr. 1054/24, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre gravame amministrativo: ciò anche perché in un primo momento il ricorrente non aveva inteso impugnare la citata delibera, preferendo attivarsi mediante i suddetti provvedimenti di sospensione, e solo a seguito della sospensiva concessa da questo Tribunale nel giudizio conseguente al ricorso nr. 3248/00 si era nuovamente materializzato il suo interesse a gravare il provvedimento provinciale.<br />
Sul punto, ritiene il Collegio che appare anzi tutto arduo ritenere operante il principio di alternatività di cui all’art. 9 D.P.R. nr. 1199/71 in un caso come quello che occupa, trattandosi di ricorsi non aventi identità di oggetto, riguardando il gravame amministrativo la deliberazione di G.P. nr. 424/00 ed il preesistente ricorso giurisdizionale il provvedimento sindacale di sospensione della stessa.<br />
L’argomentazione della controinteressata, secondo cui il Comune di Grumo Appula avrebbe avuto l’onere di far valere le proprie doglianze avverso la delibera provinciale mediante ricorso incidentale nel giudizio da essa proposto col ricorso nr. 3248/00, non è condivisibile, in quanto non tiene conto che l’interesse a ricorrere ravvisabile in capo all’Amministrazione ricorrente non è derivato dalla proposizione di tale gravame, ma al contrario nasceva in via autonoma ed originaria dal pregiudizio che essa riteneva di ricevere per effetto della delibera de qua, per poi perdere attualità e concretezza a seguito della sospensione della stessa, e quindi riacquistarla in conseguenza dell’ordinanza di sospensiva.</p>
<p>2. Altrettanto priva di pregio è l’ulteriore eccezione, sollevata all’udienza di discussione della causa, in ordine all’asserita nullità della delibera di conferimento dell’incarico per indeterminatezza dell’oggetto.<br />
La controinteressata argomenta tale nullità dal carattere a suo dire anomalo di una delibera che, come quella versata in atti, estende il mandato del difensore, già incaricato della proposizione del ricorso straordinario, anche al ricorso in sede giurisdizionale, a seguito della richiesta di trasposizione avanzata proprio dalla Tersan Puglia: in tal modo – si osserva –  il mandato viene ad avere due oggetto tra loro incompatibili, perché alternativi, con la conseguenza che sarebbe impossibile determinarne l’effettivo contenuto.<br />
Il Collegio ritiene che siffatta indeterminatezza non sussista nel caso di specie, essendo inequivocabilmente individuabile il preciso ed unico oggetto della delibera di incarico de qua, tenendo conto del contesto logico e cronologico in cui è stata adottata: infatti, come peraltro rilevato dalla stessa controinteressata, la citata delibera di “estensione” del mandato difensivo fu emessa nel momento in cui, a seguito dell’opposizione proposta dalla Tersan Puglia al ricorso straordinario già proposto, si rendeva necessario per l’Amministrazione ricorrente riassumere il ricorso dinanzi al giudice amministrativo; sicché appare del tutto evidente, ad onta dell’espressione adoperata nel testo della delibera, che con essa s’intese conferire al difensore incarico di proporre il ricorso giurisdizionale in luogo di quello amministrativo, e non certo una facoltà di scelta fra l’uno e l’altro rimedio (risultando all’epoca, oltre tutto, già proposto il gravame amministrativo).</p>
<p>3. Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.<br />
In particolare, e partendo dai primi tre motivi d’impugnazione, che per le ragioni appresso evidenziate possono essere considerati unitariamente, occorre muovere dalla qualificazione giuridica attribuibile alla Conferenza di servizi in cui si sarebbero verificate le illegittimità ipotizzate da parte ricorrente.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura istruttoria, e non “decisoria”, alla conferenza di servizi prevista dall’art. 27 D. Lgs. nr. 22/97 (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 20.11.2002, nr. 234/03; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 24.1.2002, nr. 278), trattandosi unicamente del metodo che il legislatore ha individuato, nell’ambito di un procedimento amministrativo promosso e condotto da un’unica Amministrazione (nella specie, quella provinciale), per raccogliere in maniera più organica e spedita i vari elementi di conoscenza necessario, oltre ai pareri di tutti gli organi, enti ed altre Amministrazioni chiamate ad esprimersi nell’ambito del procedimento medesimo, in vista dell’adozione di un provvedimento conclusivo rientrante comunque nelle attribuzioni del soggetto promotore e titolare della procedura.<br />
Sotto tali aspetti, la conferenza del tipo appena descritto si distingue nettamente da quella avente natura “decisoria”, in cui invece l’intento è quello di coordinare in un unico luogo istituzionale le attività di più Amministrazioni chiamate a concorrere alla determinazione conclusiva, che si concretizzerà in un provvedimento adottato dalla stessa conferenza, all’esito di un’attività istruttoria e di una discussione e decisione perciò stesso tenute al rispetto  di determinate forme, ed assistite dalla previsione di specifici rimedi (è il caso dei poteri previsti dalla L. nr. 241/90 a favore delle Amministrazioni dissenzienti, su cui si tornerà appresso).<br />
Se allora è al primo dei due schemi illustrati che va ricondotta la Conferenza di Servizi promossa dalla Provincia di Bari nel caso di specie, non può non conseguirne l’infondatezza delle censure articolate dall’Amministrazione ricorrente in ordine alla presenza di soggetti non direttamente interessati, alle modifiche nella composizione della Conferenza da una seduta all’altra ed al mancato raggiungimento di una determinazione conclusiva.<br />
Infatti, in tema di conferenza di servizi di natura istruttoria, la giurisprudenza è pacifica nel sottolineare, attesa la sua indicata natura di strumento di semplificazione procedimentale, la non necessità del rispetto di particolari formalismi in ordine alla convocazione, alla costituzione ed al funzionamento della stessa, essendo rilevante unicamente il dato sostanziale che i soggetti tenuti a parteciparvi lo abbiano fatto ed abbiano espresso il proprio avviso, ovvero siano state poste in grado di farlo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13.11.2001, nr. 34/02).<br />
Per le stesse ragioni, è stato evidenziato come in questo tipo di conferenza non sia affatto necessario che i risultati dell’attività svolta si concretizzino in una determinazione conclusiva unitaria, giacché quel che conta è che tale attività sia idonea a fornire gli elementi istruttori necessari all’Amministrazione titolare del procedimento (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 27.6.2002, nr. 984).<br />
Dai rilievi che precedono consegue che alcuna importanza può avere la circostanza che in ipotesi, come avvenuto nel caso di specie, in sede di conferenza di  servizi alcuni soggetti esprimano avvisi configgenti tra di loro, non essendo la conferenza deputata a comporre tale contrasto, ma unicamente a raccogliere i vari interessi da ponderare nel procedimento: spetterà poi all’Amministrazione procedente compiere tale ponderazione e valutazione, così come nella specie fatto dalla Provincia di Bari nell’adozione dell’impugnata delibera nr. 424/00.<br />
Del resto, che la Conferenza di Servizi – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – avesse esaurito le proprie attività con la seduta del 10.3.2000 risulta evidente dalla lettura del relativo verbale, da cui emerge non solo che la Conferenza non si aggiornò per un’eventuale prosecuzione dei lavori, ma che nemmeno si diede atto della necessità o dell’opportunità di ulteriori attività.<br />
Né può condividersi l’opinione del ricorrente, secondo cui in ogni caso le determinazioni della Conferenza avrebbero dovuto considerarsi “inequivocabilmente negative” per il solo fatto che tre Comuni si erano espressi in senso sfavorevole all’approvazione del progetto: infatti, tenuto conto della natura e funzione appena indicate della Conferenza stessa, quei pareri contrari costituivano soltanto alcuni degli elementi raccolti ai fini delle determinazioni conclusive dell’Amministrazione provinciale.<br />
Nemmeno va condivisa la censura di carente istruttoria formulata dall’Amministrazione ricorrente, emergendo con ogni evidenza che le conclusioni della Provincia, favorevoli all’approvazione del progetto, furono fondate essenzialmente sul parere del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000 (portato all’attenzione della Conferenza nella stessa seduta del 30.1.2000), il quale, confermando altro parere positivo già in precedenza reso, aveva analiticamente esaminato i profili problematici sollevati dai Comuni dissenzienti, ritenendoli superabili e comunque non ostativi all’approvazione dell’intervento.<br />
Alcun riguardo può avere, in proposito, la circostanza evidenziata dall’Amministrazione ricorrente, secondo cui gli avvisi contrari furono espressi dai Comuni dissenzienti nella seduta del 30.1.2000, e quindi in epoca successiva al richiamato parere del Comitato Tecnico Provinciale: infatti, risulta per tabulas che tali pareri erano in ogni caso fondati su argomenti già in precedenza rappresentati dalle Amministrazioni dissenzienti (il Comune di Grumo Appula lo aveva fatto con la menzionata delibera consiliare nr. 89/99), e che il Comitato aveva avuto modo di vagliare ed approfondire nella seduta del 24.1.2000: non risulta dunque che vi fossero nuovi ed ulteriori profili istruttori da esaminare.<br />
Per le medesime ragioni va disatteso anche l’ottavo motivo di gravame, relativo proprio all’asserito mancato esame dei profili sollevati dall’Amministrazione dissenziente.</p>
<p>4. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, l’infondatezza delle censure di parte ricorrente discende anche in questo caso dalle osservazioni sopra fatte in ordine alla natura istruttoria della Conferenza di Servizi de qua.<br />
Ed invero, l’Amministrazione si duole della circostanza che la Provincia di Bari tenne in assoluto non cale la richiesta, formulata dal Comune di Grumo Appula ex art. 14 co. IV L. nr. 241/90, di rimettere le determinazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, stante il dissenso emerso in seno alla Conferenza su questioni di tutela ambientale.<br />
Alla luce dei rilievi sopra svolti, il Collegio ritiene pacifico che la disposizione di cui al citato art. 14 co. IV rientri nel complesso di norme applicabili alla sola conferenza di servizi “decisoria”, e che pertanto nessun addebito possa muoversi all’Amministrazione provinciale per il mancato riscontro all’istanza del Comune di Grumo Appula.</p>
<p>5. Privi di pregio sono anche il quarto ed il quinto motivi di ricorso, basati sulla circostanza che l’area interessata al progetto rientrerebbe rispettivamente in Zona di Interesse Speciale (Z.I.S.) ed in Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati ai sensi delle vigenti normative comunitarie, con la conseguente operatività di misure di salvaguardia, ovvero necessità di assoggettamento dell’intervento a V.I.A.<br />
La controinteressata Tersan Puglia contesta in fatto le circostanze affermate da parte ricorrente, assumendo che non risponde al vero che il sito interessato dall’intervento ricada in alcuna delle aree protette sopra indicate.<br />
Sul punto, il Collegio non può che rilevare come l’Amministrazione non abbia prodotto alcun elemento documentale a sostegno del proprio asserto (che, peraltro, non risulta aver formato oggetto di specifici rilievi da parte del Comune di Grumo Appula nel corso del procedimento sfociato nella delibera oggi impugnata): in applicazione, dei comuni principi in materia di prova, la circostanza deve ritenersi pertanto non provata.</p>
<p>6. Va disatteso anche il settimo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta mancata considerazione dell’incompatibilità dell’intervento con la destinazione urbanistica dell’area, nonché della sua prossimità a zone turistiche.<br />
Ed invero, con riguardo alla prima questione, il parere del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000, recepito dalla deliberazione provinciale nr. 424/00, appare sufficientemente motivato in ordine all’insussistenza di contrasto tra il progetto e la destinazione agricola imposta all’area de qua: è appena il caso di rammentare che una siffatta tipizzazione non comporta di per sé la preclusione a qualunque tipo di intervento, e neanche è funzionale solo ed unicamente alla tutela dell’attività agricola, essendo piuttosto da ricondursi all’esigenza di un equilibrato e bilanciato sviluppo del tessuto urbano.<br />
Tanto premesso, risulta esente da censure la valutazione dell’Amministrazione resistente che, anche sulla base della pianificazione regionale già approvata che prevedeva in loco un ulteriore impianto di compostaggio, ha ritenuto il progetto  non incompatibile con la destinazione urbanistica dell’area.<br />
Con riguardo alla prossimità del sito rispetto a zone turistiche, anche su tale circostanza l’Amministrazione ricorrente non risulta aver fornito prova documentale, dovendosi per tanto accreditarsi le risultanze le risultanze della relazione tecnica di parte depositata dalla controinteressata, da cui emerge che la distanza minima dell’impianto dai più consistenti insediamenti abitati è di 8 km, e quella dagli insediamenti turistici di Mellito fra i 4 ed i 7 km: distanze tali da far ritenere corrette le valutazioni di non interferenza formulate dall’Amministrazione provinciale.</p>
<p>7. Per quanto attiene, poi, alle censure sollevate con il nono motivo di ricorso, non può non condividersi l’avviso della controinteressata, nel senso che esse esorbitano dai limiti del sindacato giurisdizionale, per investire le scelte di discrezionalità tecnica compiute dall’Amministrazione nel rilasciare l’autorizzazione de qua.<br />
Ciò appare evidente, sol che si consideri che i vari profili in base ai quali l’Amministrazione ricorrente ritiene “inadeguato” il progetto assentito concernono le modalità tecniche di lavorazione dei rifiuti o di effettuazione dei controlli e delle verifiche, e non si concretano nella contestazione della violazione di specifiche ed individuate disposizioni.<br />
In altri termini, dette doglianze attengono al giudizio di compatibilità ambientale e industriale dell’opera assentita, che con ogni evidenza rientra in una sfera di valutazioni della P.A. non sindacabile in sede giurisdizionale.</p>
<p>8. Va disatteso, infine, anche il decimo motivo di ricorso, relativo a presunta violazione degli artt. 6 e 57 D. Lgs. nr. 22/97, non risultando che la normativa, anche secondaria, richiamata da parte ricorrente comporti preclusione assoluta ed indiscriminata all’impiego per la realizzazione di compost dei materiali – plastica da rifiuti solidi urbani e fanghi contenenti cromo – che, a dire del ricorrente, sarebbero in suscettibili di essere ammessi al compostaggio.<br />
Infatti, dalla lettura dell’art. 1quater co. L. nr. 690/76, emerge che agli scarichi di insediamenti civili possono essere assimilati anche quelli di insediamenti industriali, purché risultino assimilabili per caratteristiche dei prodotti a quelli degli insediamenti abitativi: ne deriva che, in difetto delle disposizioni tecniche destinate a regolamentare il processo di compostaggio (come sottolineato dalla stessa Amministrazione ricorrente), le valutazioni di compatibilità di tali sostanze con la lavorazione restano rimesse alla concreta valutazione tecnica della P.A., con giudizio ancora una volta sottratto al sindacato giurisdizionale.</p>
<p>9. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che appare equo liquidare in euro duemila.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento, pro quota a favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, delle spese di giudizio, che liquida in euro duemila.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Amedeo	URBANO,		Presidente<br /> <br />
Raffaele	GRECO,		Componente est.<br />	<br />
Roberto M.      BUCCHI,           	Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2590/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2590</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; demanio &#8211; diniego concessione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; molluschicoltura in laguna  &#8211; rilevanza degli interessi economici   della parte, delle esigenze di occupazione, del ciclo biologico di molluschicultura  &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare – accoglimento affinche’ la concessione prosegua agli stessi termini e  condizioni fissati in precedente concessione.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2590/04<br />
Registro Generale:3926/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MOCENIGA PESCA S.N.C.</b><br />
rappresentata e difesa da: Avv. MARCO PETTERNELLAcon domicilio eletto in Roma VIA G. MAZZINI N. 55presso CLAUDIO DE AMICIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI ROVIGO</b>rappresentata e difesa da: Avv. CARLA BERNECOLI e Avv. LICIA PAPARELLAcon domicilio eletto in Roma VIA VAL DI NON, 18presso GIANFRANCO MASSAFRA<b>REGIONE VENETOREGIONE VENETO &#8211; UFFICIO REGIONALE GENIO CIVILE DI ROVIGOAZIENDA ULSS N. 19 DI ADRIAAZ. ULSS N. 19 DI ADRIA-DIPART.PREVENZIONE SERV.VETERINARIO</b>non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA: Sezione II 311/2004 , resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE PER L&#8217;ESERCIZIO DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; MOLLUSCHICOLTURA IN LAGUNA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PROVINCIA DI ROVIGO<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Petternella e Massafra per Paparella e Bernecoli;</p>
<p>Ritenuto che la ricorrenza di un pregiudizio irreparabile agli interessi economici della società ed alla sfera occupazionale dei soci impone, anche alla luce della non opportunità di interrompere il ciclo biologico in atti, la sospensione della sentenza appellata e la conseguente autorizzazione dell’appellante, con sospensione dei provvedimenti ostativi, alla prosecuzione dell’attività di molluschicoltura nell’area interessata dalla concessione regionale ed alle stesse condizioni fissate dalla precedente concessione provinciale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3926/2004 ) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata nei sensi e per gli effetti sopra specificati.</p>
<p>Fissa l’udienza per la trattazione del merito alla data del 17/12/2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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