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	<title>25882 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25882 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2010 n.25882</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-11-2010-n-25882/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-11-2010-n-25882/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2010 n.25882</a></p>
<p>Pres. A. Savo, est. G. Di Vita GI.GA. Project s.r.l., Progetti ed Infrastrutture s.r.l. (Avv.ti Federico Liccardo, Giuseppe Abenavoli e Francesco Vecchione) c. Provincia di Benevento (Avv. Andrea Abbamonte) c. Tecnocostruzioni s.r.l. (Avv. Enrico Soprano) e con l&#8217;intervento ad opponendum della Interfin Lavori s.p.a. (Avv. Francesco Cinque) sulla verifica della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-11-2010-n-25882/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2010 n.25882</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-29-11-2010-n-25882/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2010 n.25882</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Savo, est. G. Di Vita<br /> GI.GA. Project s.r.l., Progetti ed Infrastrutture s.r.l. (Avv.ti Federico Liccardo, Giuseppe Abenavoli e Francesco Vecchione) c. Provincia di Benevento (Avv. Andrea Abbamonte) c. Tecnocostruzioni s.r.l. (Avv. Enrico Soprano) e con l&#8217;intervento ad opponendum della  Interfin Lavori s.p.a. (Avv. Francesco Cinque)</span></p>
<hr />
<p>sulla verifica della congruità di un offerta in una gara di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta anomala – Verifica &#8211; Sindacato del G.A. –Limiti 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Verifica sull’anomalia dell’offerta – Giustificazioni chieste dalla stazione appaltante – Chiarimenti resi in maniera generica – Esclusione dalla gara – Legittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare di appalto il giudizio di verifica della congruità di un&#8217;offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell&#8217;offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell&#8217;amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto. Pertanto, il sindacato del G.A. in detta materia si compendia nell’accertare se il potere dell’amministrazione appaltante sia stato esercitato con l’utilizzazione delle regole tecniche conformi a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti e dunque se le valutazioni tecniche operate siano attendibili, non potendo invece consistere nella integrale ripetizione delle operazioni valutative compiute dall’amministrazione, ciò comportando un’inammissibile violazione del principio di separazione dei poteri (1) (sulla scorta di tali principi il TAR ha rigettato l’istanza istruttoria della ricorrente formulata ai sensi dell’art. 66 del nuovo codice del processo amministrativo stante la completezza istruttoria fornita dall’amministrazione comunale resistente e l’esaustività delle deduzioni predisposte dalla stessa nei propri scritti difensivi alla luce dei quali è stato possibile definire la controversia).	</p>
<p>2. E&#8217; legittimo il giudizio di anomalia dell&#8217;offerta e la conseguente esclusione dalla gara di una società, qualora, avendo la commissione di gara richiesto giustificazioni per ogni singolo importo di voce, in modo del tutto conforme alle prescrizioni di gara, detta società abbia presentato giustificazioni generiche ed inattendibili (nella specie il TAR ha rilevato che, sulla scorta dell’esame della documentazione depositata dall’Amministrazione resistente, si evince che la ricorrente in sede di giustificazioni non ha fornito i chiarimenti richiesti circa l’economicità del procedimento di esecuzione dell’appalto, le soluzioni tecniche adottate per avvalorare i tempi delle lavorazioni indicate nelle analisi prezzi, non ha giustificato le riduzioni circa i tempi di esecuzione delle categorie di lavoro e non ha documentato le esperienze pregresse per lavori similari a quelli banditi)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 20 settembre 2006 n. 5529; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007 n. 4933; Sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6877; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8 ottobre 2009 n. 5207; 21 marzo 2006 n. 3108; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 n. 3769; 18 settembre 2008, n. 4494; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 26 marzo 2009, n. 507</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 5232 del 2010, proposto da:	</p>
<p>GI.GA. Project s.r.l., Progetti ed Infrastrutture s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Liccardo, Giuseppe Abenavoli e Francesco Vecchione, presso i quali hanno eletto domicilio in Napoli, via Nuova Marina, 5;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Melisurgo, 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Tecnocostruzioni s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con la società CEIS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Soprano, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Melisurgo, 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />	<br />
Interfin Lavori s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Cinque, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, piazza Bovio, 14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dei verbali di gara n. 3, n. 8, n. 9, n. 10, n.11, n. 11 bis, n. 12, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 8286 del 6 luglio 2010 con cui è stata comunicata alle ricorrenti l’avvenuta esclusione;<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 522/06 del 12 luglio 2010 con cui sono stati approvati gli atti di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 9464 del 9 agosto 2010 con la quale è stata respinta l’istanza formulata dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 243 bis D.Lgs. 163/2006;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento e di Tecnocostruzioni s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 91 del 28 ottobre 2010;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Le società GI.GA. Project s.r.l. e Progetti ed Infrastrutture s.r.l. (mandataria e mandante della costituenda associazione temporanea di imprese) impugnano il provvedimento di esclusione adottato nei propri confronti e l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato ad opera della Provincia di Benevento nell’ambito della procedura indetta per l’affidamento dei “lavori di stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di Sant’Agata dei Goti e per la messa in sicurezza dell’asse viario Fondo Valle Ischerio”.<br />	<br />
Le ricorrenti affidano il gravame a quattro motivi di diritto con i quali deducono in sintesi:<br />	<br />
a) violazione della lex specialis di gara, eccesso di potere, travisamento dei fatti, violazione del giusto procedimento;<br />	<br />
b) violazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere, motivazione apparente e/o mancante;<br />	<br />
c) violazione degli artt. 86, 87 e 88 D.Lgs. 163/2006, omessa valutazione dei giustificativi, violazione del principio del contraddittorio, violazione dell’art. 3 della L. 241/90, motivazione contraddittoria, apparente, perplessa e/o mancante, eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità ed irrazionalità manifesta;<br />	<br />
d) eccesso di potere, sviamento, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, presupposto erroneo, difetto di istruttoria, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.<br />	<br />
Si oppongono all’accoglimento del gravame la Provincia di Benevento e la Tecnocostruzioni s.r.l. che propone ricorso incidentale (inviato per la notifica il 26 ottobre 2010) avverso l’ammissione alla gara dell’a.t.i. ricorrente per violazione del disciplinare di gara, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, violazione della par condicio, eccesso di potere per motivazione carente ed erronea.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2010, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito, accertata la completezza del contraddittorio e sussistendo i presupposti per la decisione in forma abbreviata ai sensi degli artt. 60, 74 e 120 del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. E’ opportuno premettere una breve ricostruzione dei fatti controversi.<br />	<br />
La Provincia di Benevento ha indetto una gara per l’affidamento dei “lavori per la stabilizzazione del versante in frana alla località Rusciano del Comune di Sant’Agata dei Goti e per la messa in sicurezza dell’asse viario ‘Fondo Valle Ischerio” – 1° lotto” (con importo complessivo pari a 2.197.480,62), da aggiudicarsi con il criterio previsto dall’art. 82 lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante indicazione del ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posti a base di gara.<br />	<br />
Alla procedura prendevano parte n. 54 imprese e nella seduta di gara n. 3 del 19 ottobre 2009 ai sensi dell’art. 88, settimo comma, del D.Lgs. 163/2006, la commissione procedeva alla verifica dell’anomalia dell’offerta nei confronti delle prime cinque graduate che avevano presentato offerte superiori alla soglia di anomalia, fissata al 37,0221% (Zaccari Costruzioni s.r.l., CEM s.p.a., a.t.i. SICOP s.r.l, a.t.i. Santacroce s.r.l, Sannio Appalti s.r.l.) e, all’esito della valutazione delle giustificazioni fornite, procedeva all’esclusione delle medesime.<br />	<br />
Indi, nel verbale di gara n. 8 del 15 febbraio 2010, il seggio procedeva alla verifica della congruità dell’offerta nei confronti delle altre imprese che avevano presentato ribassi superiori alla soglia di anomalia collocate dalla sesta alla decima posizione (a.t.i. Tecnocostruzioni s.r.l., a.t.i. Pragma s.r.l., Interfin Lavori s.p.a., Campania Sonda s.r.l., a.t.i. GI.GA. s.r.l.) tra le quali figurava quindi anche il costituendo raggruppamento ricorrente (n. 6 in graduatoria con un ribasso pari al 40,756%). Pertanto, alle concorrenti veniva richiesto di fornire le necessarie giustificazioni scritte per tutte le voci di prezzo che concorrevano a formare l’importo complessivo offerto, secondo le modalità specificate nel medesimo verbale e le indicazioni fornite nel “modello guida per le analisi dei prezzi” (mano d’opera, materiali a piè d’opera, noleggi, trasporti, spese generali, utile d’impresa).<br />	<br />
Nel verbale n. 9 del 9 marzo 2010, la commissione procedeva allo scrutinio delle giustificazioni fornite dall’a.t.i. GI.GA. ed individuava una serie di elementi di anomalia in relazione alle corrispondenti voci di prezzo, afferenti alla mano d’opera e ai mezzi d’opera (es. mancata previsione della figura dell’operaio specializzato, discordanza con l’analisi dei prezzi della Regione Campania, etc.) ed invitava il raggruppamento a fornire documentati chiarimenti.<br />	<br />
Indi, nella seduta n. 11 del 25 marzo 2010, il seggio verificava i documenti trasmessi dall’a.t.i. GI.GA., ritenendoli non soddisfacenti e, inoltre, rilevava ulteriori elementi di anomalia dell’offerta. In particolare, la commissione contestava, quanto alla mano d’opera, che la percentuale di incidenza indicata in sede di precisazioni veniva riferita all’intero lavoro e non poteva essere assunta a riferimento per la singola categoria di lavoro; quanto ai mezzi d’opera, osservava che l’incidenza dei mezzi d’opera considerata come media sull’intero appalto non poteva trovare applicazione alla singola categoria di lavoro.<br />	<br />
Quindi, dopo aver proceduto all’audizione degli esponenti aziendali (verbale n. 12 del 15 aprile 2010), la commissione deliberava l’esclusione del raggruppamento nella seduta n. 16 del 7 giugno 2010.<br />	<br />
Infine, previa verifica della congruità dell’offerta presentata dalla società controinteressata (che aveva offerto un ribasso pari al 38,289%), con determina n. 522 del 12 luglio 2010 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Tecnocostruzioni s.r.l. e CEIS s.r.l..<br />	<br />
2. Tanto premesso in fatto, con il ricorso in esame, le società istanti contestano il giudizio di anomalia dell’offerta formulato dalla commissione di gara ed impugnano altresì il provvedimento di aggiudicazione pronunciato in favore del raggruppamento controinteressato.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente ed, altresì, la società Tecnocostruzioni che propone ricorso incidentale avverso la mancata esclusione dell’a.t.i. ricorrente per irregolarità e, segnatamente, per la mancanza nella busta “A” delle dichiarazioni rese dalla mandante Progetti e Infrastrutture s.r.l. relative al possesso dei requisiti di cui al punto 3, lettere ‘b’ (misure di prevenzione), ‘c’ (sentenze per reati che precludono la partecipazione a gare d’appalto), ‘l’ (sanzioni amministrative interdittive) ed ‘m’ (piani individuali di emersione) del disciplinare di gara.<br />	<br />
2.1. Non possono essere viceversa scrutinate le censure incidentali proposte con atto di intervento dalla società Interfin, partecipante alla medesima procedura e posposta in graduatoria (che ha proposto distinto ricorso n. 5332/2010 avverso la propria esclusione per anomalia dell’offerta), contro la mancata esclusione dell’a.t.i. GI.GA., siccome contenute in una memoria difensiva non notificata che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce atto processuale non idoneo ad ampliare l&#8217;oggetto del giudizio (Consiglio Stato, sez. IV, 20 settembre 2006 n. 5529).<br />	<br />
3. Prima di procedere allo scrutinio del ricorso principale, la Sezione rileva preliminarmente che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il giudizio di verifica della congruità di un&#8217;offerta anomala costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell&#8217;amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni siano inficiate sotto i profili della manifesta illogicità ed irragionevolezza, carenza motivazionale ovvero del travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007 n. 4933; Sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6877; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8 ottobre 2009 n. 5207; 21 marzo 2006 n. 3108).<br />	<br />
Pertanto, il sindacato del giudice amministrativo in detta materia si compendia nell’accertare se il potere dell’amministrazione appaltante sia stato esercitato con l’utilizzazione delle regole tecniche conformi a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti e dunque se le valutazioni tecniche operate siano attendibili, non potendo invece consistere nella integrale ripetizione delle operazioni valutative compiute dall’amministrazione, ciò comportando un’inammissibile violazione del principio di separazione dei poteri (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 n. 3769; 18 settembre 2008, n. 4494).<br />	<br />
Inoltre, in ogni gara pubblica l&#8217;attendibilità dell&#8217;offerta va valutata nella sua globalità (Consiglio Stato, Sez. V, 18 settembre 2009, n. 5589; 12 giugno 2009, n. 3762). Difatti, l’art. 88, settimo comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nello stabilire che, all&#8217;esito del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, la stazione appaltante dichiara l&#8217;eventuale esclusione dell&#8217;offerta che risulta, &#8220;nel suo complesso&#8221;, inaffidabile, va inteso nel senso che la valutazione dell&#8217;amministrazione deve verificare l&#8217;affidabilità globale dell&#8217;offerta mediante un giudizio sintetico sulla serietà o meno dell&#8217;offerta nel suo insieme (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 26 marzo 2009, n. 507).<br />	<br />
Ebbene, applicando tali principi alla gara in questione, il Collegio rileva che dall’esame dei verbali di gara non emerge alcun profilo di manifesta illogicità od irragionevolezza né alcun evidente errore istruttorio tale da far ritenere viziato il giudizio in questione.<br />	<br />
4. Le doglianze articolate da GI.GA. s.r.l. non possono essere condivise, senza che occorra disporre la verificazione ex art. 66 cod. proc. amm., richiesta, quale mezzo istruttorio, in calce a detto ricorso, stante la completezza dell&#8217;istruttoria e l&#8217;esaustività sia delle considerazioni svolte nell&#8217;atto impugnato che delle deduzioni contenute negli scritti difensivi, che contengono sufficienti elementi di conoscenza e di giudizio.<br />	<br />
5. In particolare, non merita accoglimento il primo motivo di diritto, con il quale parte ricorrente contesta i parametri utilizzati dalla commissione di gara per la verifica di congruità delle offerte e, in particolare, censura il giudizio di anomalia nella parte in cui viene certificata la discordanza delle voci di prezzo offerte, relativamente alla mano d’opera e ai mezzi d’opera, rispetto all’analisi dei prezzi della Regione Campania (verbale n. 9 del 9 marzo 2010 richiamato nella seduta di gara n. 16 del 7 giugno 2010). Secondo la prospettazione attorea, la commissione avrebbe arbitrariamente utilizzato un parametro di riferimento (prezzario della Regione Campania) in difetto di specifiche previsioni di lex specialis, violando il principio del contraddittorio e rendendo in pratica impossibile ogni forma di giustificazione che non fosse la rispondenza al predetto parametro di riferimento.<br />	<br />
5.1. L’argomentazione è destituita di fondamento.<br />	<br />
In primo luogo, non merita adesione il ragionamento sotteso al gravame, secondo cui il prezzario della Regione Campania non era previsto quale criterio di riferimento dalla lex specialis di gara. Giova viceversa rammentare quanto espressamente statuito dall’allegato al disciplinare “A.O.1. &#8211; relazione tecnica illustrativa degli interventi”, versato agli atti di causa dall’amministrazione resistente. Vi si prevede infatti che le opere previste nel progetto in questione sono state stimate applicando alle singole categorie di lavoro, per quanto possibile, i prezzi desunti dalla tariffa dei prezzi dei lavori pubblici della Regione Campania (pag. 28).<br />	<br />
In senso analogo depone anche l’attestazione del progettista dell’opera (allegata alla memoria della Provincia di Benevento) secondo cui gran parte dei prezzi delle singole categorie di lavoro (n. 69 su 84) sono stati desunti appunto dal prezzario regionale delle opere pubbliche mentre, per i restanti prezzi applicati (n. 15), non trovando specifico riscontro nelle voci del predetto prezzario, sono state, in sede di progettazione, elaborate apposite analisi prezzi.<br />	<br />
5.2. Inoltre, la censura è anche contraddetta dalla quantità e qualità dei profili di incongruità dell’offerta, siccome verbalizzati dalla commissione nella seduta n. 16. Vi si statuiva infatti che <i>“l’impresa non ha fornito giustificazioni esaustive riguardanti l’economicità del procedimento di costruzione o le particolari soluzioni tecniche adottate per avvalorare i tempi delle lavorazioni indicate nelle analisi dei prezzi, giustificative dell’offerta prodotta. A tal proposito, la commissione precisa che per la valutazione dell’anomalia delle offerte, sono stati utilizzati come parametri di riferimento e come termini di paragone oggettivo i quantitativi indicati nelle singole analisi redatte dalla Regione Campania e dal progettista”, </i>aggiungendo inoltre che<i> “non risultano giustificate le eccessive riduzioni circa i tempi di esecuzione delle categorie di lavoro (mano d’opera e mezzi d’opera) così come offerte dalla ditta partecipante. Infatti la proposta di ribasso (40,756%) è segnale evidente di un eccessivo risparmio, non chiaramente giustificato attraverso la procedura di verifica, che rischia di compromettere la regolare esecuzione dei lavori (TAR Campania sentenza n° 8730/2010). Inoltre il riferimento a generiche esperienze pregresse per lavori similari, senza opportuna documentazione che confermi o dimostri quanto asserito nelle giustifiche presentate, non possono ritenersi sufficienti a riscontrare tecnicamente ed economicamente le motivazioni addotte sul procedimento di costruzione o sui tempi di lavorazione. (…) La stessa non chiarisce le incongruenze rilevate dalla commissione così come riportate nei verbali di gara n. 9 e n. 11 le cui conclusioni sono da intendersi integralmente confermate nel presente verbale”.</i><br />	<br />
La pluralità dei rilievi avanzati consente quindi di escludere che, nella valutazione della congruità dell’offerta, la stazione appaltante si sia affidata in senso esclusivo allo scostamento delle voci di prezzo rispetto al tariffario regionale assunto come criterio di riferimento della valutazione di congruità dell’offerta.<br />	<br />
6. L’ampiezza della motivazione posta a fondamento dell’avversato atto di esclusione consente agevolmente di superare anche la seconda censura che si appunta sulla insufficiente rappresentazione delle ragioni del giudizio di anomalia dell’offerta.<br />	<br />
In senso contrario, si osserva che l’amministrazione ha dettagliatamente illustrato le motivazioni sottese alla valutazione di incongruità nei verbali di gara n. 9, 11 e 16, con riferimento a ben 13 lavorazioni, richiamando l’assenza di giustificazioni esaustive riguardanti l’economicità del procedimento di costruzione e le soluzioni tecniche adottate per avvalorare i tempi delle lavorazioni indicate nelle analisi dei prezzi, lo scostamento rispetto al prezzario regionale delle opere pubbliche, la mancanza della figura dell’operaio specializzato, le eccessive riduzioni circa i tempi di esecuzione delle categorie di lavoro, la mancata documentazione in ordine alle esperienze pregresse per lavori similari, l’impossibilità di riferire la percentuale di incidenza della mano d’opera e dei mezzi d’opera (indicate per l’intero lavoro) alla singola categoria di lavoro.<br />	<br />
6.1. La valutazione si è quindi compendiata in un giudizio di anomalia dell’offerta avente natura globale e sintetica, risultante da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti in cui l&#8217;offerta si scompone, dal quale è derivato uno scrutinio di inattendibilità complessiva dell&#8217;offerta stessa che si pone al riparo dai contestati profili di manifesta irragionevolezza, illogicità od errore istruttorio rispetto ai quali, si ricorda, è ammesso il sindacato giurisdizionale.<br />	<br />
7. Dalle considerazioni svolte discende anche la inconsistenza dei rilievi mossi con il terzo motivo di gravame, con il quale parte ricorrente, in sintesi, contesta le valutazioni alle quali è pervenuta la commissione nel verbale n. 11 del 25 marzo 2010 secondo cui le percentuali di incidenza della mano d’opera e dei mezzi d’opera, in quanto riferite all’intero lavoro, non potevano essere assunte a riferimento per la singola categoria di lavoro.<br />	<br />
L’esponente ritiene che il seggio di gara sarebbe incorso in un evidente travisamento dei fatti giacché, contrariamente a quanto rilevato nel predetto verbale di gara, l’a.t.i. ricorrente avrebbe dettagliatamente indicato l’incidenza della manodopera e dei mezzi con riguardo alle singole categorie di lavoro e di tali informazioni la commissione non avrebbe tenuto conto, limitando il proprio scrutinio alle percentuali indicate in media nelle premesse delle giustificazioni (30,34% per la percentuale di incidenza della mano d’opera, 14,94% per i mezzi d’opera).<br />	<br />
7.1. Ebbene, le obiezioni espresse sull’operato della amministrazione in ordine al mancato recepimento delle giustificazioni si infrangono contro la predetta latitudine della discrezionalità della commissione che, alla luce del summenzionato percorso logico – argomentativo, è approdato ad un giudizio di anomalia dell’offerta sulla base di una pluralità di motivi (es. mancata dimostrazione di pregresse esperienze, mancanza della figura dell’operaio specializzato, difformità rispetto al prezzario della Regione Campania, etc.) che attengono a ben 13 lavorazioni, come emerge dai verbali n. 9, 11 e 16 e che vanno esenti da patenti profili di illogicità e, pertanto, sfuggono al sindacato di questo giudice.<br />	<br />
7.2. Neppure può escludersi che, contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente, la commissione avesse in realtà inteso specificare che la quantificazione dell’incidenza totale della mano d’opera (indicata, come si è visto, nel 30,34% dell’importo complessivo offerto) non poteva essere assunta come parametro di riferimento per ogni singola lavorazione, dacché in sede di giustificazioni le ricorrenti avevano indicato per ogni lavorazione una percentuale diversa dalla predetta percentuale, oltre che divergente rispetto al prezzario regionale.<br />	<br />
8. Alla luce delle deduzioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato infondato per la parte che attiene alla impugnazione del provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta.<br />	<br />
9. Per quanto concerne viceversa l’impugnazione dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata (parte ricorrente contesta l’esito del giudizio di anomalia dell’offerta), il ricorso deve essere viceversa dichiarato improcedibile. Difatti, in quanto legittimamente esclusa dalla procedura di gara ed in presenza di altre imprese concorrenti, l’a.t.i. GI.GA. non trarrebbe alcuna utilità dall’eventuale estromissione della controinteressata, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.<br />	<br />
10. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato in parte infondato ed in parte improcedibile, con conseguente reiezione anche della connessa domanda risarcitoria.<br />	<br />
11. Per l’effetto, si impone la declaratoria di improcedibilità del gravame incidentale proposto dalla società Tecnocostruzioni (avverso l’ammissione alla gara dell’a.t.i. GI.GA.) per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
12. Spese ed onorari di causa possono interamente compensarsi, stante la particolarità della questione e la sua celere definizione, già in fase cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
&#8211; dichiara il ricorso 5232 del 2010 in parte infondato ed in parte improcedibile;<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla società Tecnocostruzioni s.r.l..<br />	<br />
Compensa tra le parti costituite spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pagano, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/11/2010</p>
<p align=justify>
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