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	<title>25872 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25872 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2010 n.25872</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-11-2010-n-25872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-11-2010-n-25872/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2010 n.25872</a></p>
<p>Pres. Guida Est. Bonauro Società Cooperativa XXX (Avv. B. Capasso) c/ Comune di Lavagna (Avv. R. Falcone). Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Infiltrazioni mafiose – Prova – Rapporto di parentela con associati –Sufficienza –Fattispecie In tema di informativa antimafia, il mero rapporto di parentela tra imprenditore ed associati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-11-2010-n-25872/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2010 n.25872</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-11-2010-n-25872/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2010 n.25872</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guida  Est. Bonauro<br /> Società Cooperativa XXX (Avv. B. Capasso) c/ Comune di Lavagna<br /> (Avv. R. Falcone).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Infiltrazioni mafiose – Prova – Rapporto di parentela con associati –Sufficienza –Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di informativa antimafia, il mero rapporto di parentela tra imprenditore ed associati mafiosi può essere di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di un pericolo di condizionamento di organizzazioni criminali all’interno della logica di impresa. (Nella specie è stata ritenuta sufficiente la circostanza che il parente camorrista abitasse vicino agli  imprenditori per porre il sospetto di inquinamento delle attività imprenditoriali(1)<br />	<br />
</b>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />	<br />
(1)  <i>Si veda, in senso contrario, la sentenza del 29 novembre 2010, n. 25871 in cui il rapporto di parentela  tra imprenditore ed associati di organizzazioni criminali è stato ritenuto invece insufficiente a dimostrare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa, essendo necessario valutare anche elementi ulteriori quali l’intensità del vincolo di parentela ed il contesto cui si inserisce. </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7098 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p><b>Soc. Coop. XXX</b>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Biagio Capasso, con domicilio eletto in Napoli, viale A. Gramsci, n. 19; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Lavagna</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Falcone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar;</p>
<p><b>Prefetto di Caserta, Ministero Interno, Ministero Difesa, Comando Regione Carabinieri di Caserta, Ministero Economia e Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, D.I.A.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura della Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; della comunicazione del Comune di Lavagna prot. 35518 del 24.10.2009, di avvio del procedimento volto alla revoca dell’appalto di pulizia degli immobili comunali e relative note n. 38732 del 21.11.2009 e n. 1454 del 20.11.2009 di revoca e cessazione del contratto; &#8211; della nota della Prefettura di Caserta n. 407/12.B16/AANT/AREA 1^ del 28 settembre 2009; &#8211; di ogni altro atto connesso, ivi compresa la nota prefettizia del 20.4.09 e tutti gli atti di indagine alla base dell’informativa;<br />	<br />
con motivi aggiunti notificati il 10.2.2010: &#8211; dei medesimi atti;<br />	<br />
con secondi motivi aggiunti notificati il 25.2.2010: &#8211; dei medesimi atti, nonché della nota 0007078 del 20.6.1998 a firma della Guardia di Finanza – Nucleo di Caserta; &#8211; di tutti gli atti connessi. </p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lavagna e del Prefetto di Caserta e dei Ministeri intimati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società cooperativa ricorrente impugna gli atti epigrafati con i quali, sulla base dell’informativa antimafia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta n. 407/12.B16/AANT/AREA 1^ del 28 settembre 2009, emessa a seguito di richiesta di riesame della posizione, in cui è stato confermato il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, l’amministrazione comunale ha deliberato di revocare l’appalto di pulizia degli immobili.<br />	<br />
La ricorrente deduce in primo luogo la carenza di motivazione degli atti impugnati, non essendo stati indicati – né resi noti o comunque ostensibili &#8211; né gli elementi di fatto, né il procedimento logico a seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di contiguità mafiosa; a seguito di istruttoria presidenziale, la Prefettura ha depositato gli atti in oggetto, avverso i quali sono stati dispiegati i motivi aggiunti, sul rilievo che non è stato indicato alcun elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da poter sostenere l’ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ed il comune di Lavagna, che conclude per il rigetto del ricorso. <br />	<br />
All’udienza del 3 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’oggetto del presente ricorso è costituito, per un verso, dalla comunicazione di revoca e risoluzione del contratto di appalto dei servizi di pulizia ad opera del Comune intimato e, per altro verso, dalla nota interdittiva della Prefettura di Caserta. <br />	<br />
Il ricorso ed i motivi aggiunti si concentrano sulla carenza istruttoria e motivazionale dei provvedenti prefettizi impugnati con riguardo alla insufficienza degli elementi posti a fondamento del negativo giudizio formulato a carico della società. Sull’adeguatezza di tali elementi si appuntano le censure di parte, le quali evidentemente possono essere prese in considerazione nei limiti in cui non originano il sindacato di merito, ma solo la verifica di logicità e coerenza con le finalità della legge. In questa prospettiva la valutazione del Prefetto deve essere sorretta da uno “specifico” quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati. <br />	<br />
Nella specie il giudizio di sussistenza di pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata viene basato dal Prefetto di Caserta sugli esiti della nota del Comando Carabinieri di Caserta del 13 settembre 2007, ed evidenzia la sussistenza di un rapporto di parentela fra il presidente del c.d.a. e una consigliera, entrambi figli di soggetto arrestato per un episodio di estorsione aggravata per collegamenti mafiosi. Inoltre tale ultimo soggetto risulta il fratello di un capoclan di zona dei Casalesi, deceduto nel 1996, presumibilmente per faide camorristiche. <br />	<br />
Con atto depositato dall’Avvocatura dello Stato in data 2 dicembre 2008, la Guardia di Finanza ha segnalato la vicinanza fra la residenza dei figli con il padre, nonché la circostanza che la figlia, consigliera della cooperativa ricorrente, ha cambiato residenza undici giorni dopo aver conseguito tale carica sociale.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che gli elementi emersi a carico del presidente e della consigliera della società, come integrato per effetto dei rilievi della Guardia di Finanza, offrano elementi che, considerati nel loro complesso, sorreggono l&#8217;informativa positiva nei suoi confronti.<br />	<br />
A fronte di una dichiarata inesistenza, al momento della richiesta di informazioni, di diversi elementi significativi, in un primo momento viene dato in sostanza esclusivo rilievo al rapporto di parentela con soggetti in qualche modo legati alla delinquenza organizzata. <br />	<br />
È la nota della Guardia di Finanza che offre una chiave di lettura specifica e rilevante ai fini antimafia del rapporto di parentela. Essa riferisce che i fratelli gestori della cooperativa risiedono nello stesso civico (Santa Maria la Fossa, via Aldo Moro 2) confinante con quella del padre (via Aldo Moro 6) e con la sede sociale (via Aldo Moro 4). Inoltre il cambiamento di residenza della consigliera della cooperativa (da quella del padre a quella del fratello) sarebbe avvenuta appena undici giorni dopo il conseguimento della carica sociale.<br />	<br />
Il quadro indiziario, così irrobustito per effetto della peculiare connotazione della struttura societaria su base familiare, rende non irragionevole il giudizio Prefetto in ordine alla sussistenza almeno di un pericolo di condizionamento di organizzazioni criminale all’interno della logica dell’impresa sottoposta a scrutinio. <br />	<br />
La questione di carattere generale è quella di stabilire se il mero rapporto di parentela possa costituire giustificazione prevalente (o addirittura, come nella specie, esclusiva) dell’analisi prefettizia.<br />	<br />
Sul punto vanno evitate soluzioni aprioristiche, essendo detto rapporto il dato storico che forma la premessa minore di un’inferenza calibrata sulla regola (massima d’esperienza) secondo cui il vincolo di sangue con associati mafiosi espone il soggetto all’influsso dell’organizzazione, se non impone un coinvolgimento nella stessa.<br />	<br />
Ma l’attendibilità dell’inferenza dipende anche da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce.<br />	<br />
Qui l’intensità del vincolo è massima (trattandosi del rapporto di discendenza diretta) ed il contesto, come rappresentato dagli accertamenti del giugno 2008, rende il sopra riferito vincolo di sangue rilevante anche in termini economico-imprenditoriali, confermando nella specie l’ordinaria conformazione delle imprese operante nel settore e nell’ambito geografico di riferimento, che militano a favore del giudizio di contiguità mafiosa della cooperativa ricorrente. Sebbene alcuna valenza è da riconnettere alla elencazione dei precedenti di polizia (peraltro aspecifici) di un revisore dei conti della cooperativa, a carico del quale non è offerto alcun elemento utile a dimostrarne il coinvolgimento nelle supposte dinamiche familiari di gestione della società, il quadro che complessivamente si ritrae permette di estendere il giudizio di contiguità mafiosa anche nei confronti degli attuali prevenuti. <br />	<br />
Le ulteriori censure non appaiono meritevoli di accoglimento, sia in punto di irrilevanza in materia del rispetto della garanzie partecipative al procedimento, connotato da celerità e riservatezza, sia in punto di legittimità della decisione presa dalla stazione appaltante, interamente vincolata all’esito infausto della valutazione prefettizia.<br />	<br />
Il ricorso, quindi, deve essere respinto, mentre la delicatezza della materia in esame e l’articolazione delle questioni suggeriscono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-11-2010-n-25872/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2010 n.25872</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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