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	<title>2586 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2586 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2586/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2586</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti con il quale è stato disposto l&#8217;inserimento nel casellario informatico dell&#8217;annotazione relativa alla revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria della gara avente ad oggetto: &#8220;lavori di adeguamento dell&#8217;impianto di depurazione di zapponeta&#8221;, disposta dalla stazione appaltante acquedotto pugliese s.p.a. per omessa indicazione di precedenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2586/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2586/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti con il quale è stato disposto l&#8217;inserimento nel casellario informatico dell&#8217;annotazione relativa alla revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria della gara avente ad oggetto: &#8220;lavori di adeguamento dell&#8217;impianto di depurazione di zapponeta&#8221;, disposta dalla stazione appaltante acquedotto pugliese s.p.a. per omessa indicazione di precedenti penali, nonchè l&#8217;interdizione per mesi 6 dalla contrattazione con le pp.aa., rilevato che le condanne non dichiarate riguardano decreti penali particolarmente risalenti nel tempo (1981, 1993 e 1997), di cui uno per il reato di assegno a vuoto successivamente depenalizzato; Considerato, pertanto, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris in relazione alla valutazione dell’elemento soggettivo, anche sotto il profilo della gravità della colpa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02586/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05177/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5177 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Lenzo Costruzioni Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Acquedotto Pugliese Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso Ernesto Mocci in Roma, via Germanico N.146; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL PROVV. N. 126 DEL 2012 DELL&#8217;AVCP, DEP. IL 19.04.2012, CON IL QUALE È STATO DISPOSTO L&#8217;INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL&#8217;ANNOTAZIONE RELATIVA ALLA REVOCA DELL&#8217;AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA AVENTE AD OGGETTO: &#8220;LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL&#8217;IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ZAPPONETA&#8221;, DISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER OMESSA INDICAZIONE DI PRECEDENTI PENALI, NONCHÈ L&#8217;INTERDIZIONE PER MESI 6 DALLA CONTRATTAZIONE CON LE PP.AA. (ART. 119 C.P.A.)	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e di Soc Acquedotto Pugliese Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che le condanne non dichiarate riguardano decreti penali particolarmente risalenti nel tempo ( 1981, 1993 e 1997), di cui uno per il reato di assegno a vuoto successivamente depenalizzato;<br />	<br />
Considerato, pertanto, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris in relazione alla valutazione dell’elemento soggettivo, anche sotto il profilo della gravità della colpa;<br />	<br />
Considerato il danno grave ed irreparabile derivante alla società ricorrente dal provvedimento impugnato;<br />	<br />
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per al compensazione delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto sospende il provvedimento impugnato.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 23-1-2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2586/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2586</a></p>
<p>Va sospeso il diniego di autorizzazione esercizio attività agenzia di onoranze funebri, essendo mancato l&#8217;accertamento, doveroso per il Comune, dell’effettivo svolgimento dell’attività per cui è controversia da parte del titolare dell’autorizzazione. (G.S.) N. 02586/2011 REG.PROV.CAU. N. 03475/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di autorizzazione esercizio attività agenzia di onoranze funebri, essendo mancato l&#8217;accertamento, doveroso per il Comune, dell’effettivo svolgimento dell’attività per cui è controversia da parte del titolare dell’autorizzazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02586/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03475/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3475 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ditta Individuale Delfini Giuseppe, Cassese Andrea Sas di Cassese Gennaro &#038; C., </b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso l’avv. Tania Enza Cassandro in Roma, via Bruxelles, 59;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Bisceglie</b>;<br />	<br />
<b>Ditta Individuale Pappalettera Giulio</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE II n. 00161/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITÀ AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati Tomasicchio;	</p>
<p>Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello sotto il profilo del mancato accertamento, doveroso per il Comune, dell’effettivo svolgimento dell’attività per cui è controversia da parte del titolare dell’autorizzazione, Pappalettera Giulio, nel Comune appellato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3475/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2586/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2586</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri Ric. Tommaselli autoveicoli s.r.l. c. Comunità Montana del Vallo di Lauro 1. Contratti della P.A. – Appalto di forniture – Bando di gara – Mancata previsione della possibilità fornitura di un prodotto equivalente a quello espressamente indicato nel bando &#8211; Violazione dell’art. 8 co.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2586/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2586/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri  Ric. Tommaselli autoveicoli s.r.l. c. Comunità Montana del Vallo di Lauro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto di forniture – Bando di gara – Mancata previsione della possibilità fornitura di un prodotto equivalente a quello espressamente indicato nel bando &#8211; Violazione dell’art. 8 co. 6 D.Lgs. 358/1992 – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto di forniture – Importo inferiore alla soglia comunitaria &#8211; Applicabilità del D.Lgs. 358/1992 &#8211; Sussiste</p>
<p>3. Giustizia Amministrativa – Sentenza in forma semplificata ex art. 21 L. 1034/1971 – Mancata costituzione del resistente – Ammissibilità &#8211; Condizioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo, per violazione dell’articolo 8, comma 6, del d.lg. 358 del 1992, il bando di gara per l’affidamento di un appalto di forniture che, al fine di indicare l’oggetto della fornitura, menziona marchi e tipi determinati (furgoni “Daily Combi 20L12CH1 e Iveco 50C15”) senza la necessaria previsione della possibilità di fornitura di un prodotto equivalente e senza che ricorrano i presupposti di cui al predetto comma 6 per la deroga al divieto ivi stabilito.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del d.lg. 358 del 1992 sono senz’altro applicabili anche alle procedure di affidamento di appalti di fornitura di valore inferiore alla soglia comunitaria, in quanto espressive di principi di concorrenza e di non discriminazione direttamente desumibili dal Trattato CE (1).</p>
<p>3. La mancata costituzione in giudizio della P.A. resistente non preclude la decisione immediata della causa nel merito, qualora la stessa sia stata chiamata in giudizio alla prima camera di consiglio utile successiva al termine dilatorio di legge di 10 giorni dalla notifica del ricorso: in tale caso l’Amministrazione intimata, ritualmente evocata in giudizio e legalmente resa edotta della trattazione della domanda cautelare, avrebbe potuto costituirsi, mentre la scelta di non intervenire in giudizio non può precludere la soluzione processuale accelerata prevista dalla legge (2).</p>
<p>(1) Di tale avviso la circolare del Dipartimento per le Politiche Comunitarie 6 giugno 2002 n. 8756.<br />
(2) Cfr., in tal senso, Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3312; sez. VI, 30 dicembre 2002, n. 8252.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il bando di gara di un appalto di forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria deve contenere a pena di illegittimità la possibilità di fornire prodotti equivalenti a quelli espressamente indicati</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI<br />PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente &#8211; PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatore &#8211; ARCANGELO MONACILIUNI Cons. ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 26, comma 4, l. 1034/1971</p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Sul ricorso n. 1578/2004 proposto dalla:</p>
<p><b>TOMMASELLI AUTOVEICOLI S.R.L.</b> rappresentata e difesa da: SEVERINO LODOVICO CAVALLUZZO MASSIMO con domicilio eletto in NAPOLI VIA CAMPAGNARI,39 &#8211; ST. E.ROMANO presso SEVERINO LODOVICO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNITA&#8217; MONTANA DEL VALLO DI LAURO-BAIANESE</b> &#8211; non costituita –</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione<br />della determinazione dirigenziale della comunità Montana Valle di Lauro – Baianese n. 2 del 16.1.2004, a firma del responsabile del settore amministrativo, con cui il predetto Ente ha indetto una gara per pubblico incanto avente ad oggetto la fornitura di “due automezzi da adibire a trasporto pubblico”, nonché degli atti amministrativi connessi, tra cui la determinazione dirigenziale n. 1 del 16 gennaio 2004 con la quale si è disposto tra l’altro, di non procedere alla aggiudicazione delle forniture mandate in appalto con la gara tenutasi il giorno 21.11.2003 e di revocare gli atti di gara di cui al bando indetto con determinazione n. 106 del 16.9.2003;</p>
<p>VISTI gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />VISTI tutti gli atti di causa;<br />
UDITO il relatore Cons. Paolo Carpentieri;<br />UDITI altresì per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p>PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, comma 10 e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 (e successive modifiche e integrazioni) per la decisione immediata della causa nel merito, con sentenza resa in forma abbreviata, poiché il contraddittorio risulta correttamente instaurato, il procuratore della parte ricorrente, sentito in camera di consiglio, ha acconsentito alla immediata decisione nel merito e la causa appare matura per la decisione.<br />
PREMESSO altresì che la mancata costituzione della resistente Comunità Montana non preclude la decisione immediata della causa nel merito, atteso che la stessa è stata chiamata, in data odierna, alla prima camera di consiglio utile successiva al termine dilatorio di legge di 10 giorni dalla notifica del ricorso e, pertanto, l’amministrazione intimata, ritualmente evocata in giudizio e legalmente resa edotta della odierna trattazione della domanda cautelare, avrebbe potuto costituirsi, mentre la scelta di non intervenire in giudizio non può precludere la soluzione processuale accelerata prevista dalla legge (l’art. 21, decimo comma, della legge T.A.R., prevede che tale soluzione sia possibile “. . . .sentite le parti costituite”; cfr., in tal senso, Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3312; sez. VI, 30 dicembre 2002, n. 8252);</p>
<p>CONSIDERATO che è fondato e assorbente di ogni altro profilo il motivo di violazione dell’articolo 8, comma 6, del d.lg. 358 del 1992 poiché la lex specialis dell’impugnata procedura, al fine di indicare l’oggetto della fornitura, menziona marchi e tipi determinati (furgoni “Daily Combi 20L12CH1 e Iveco 50C15”) senza che ricorrano i presupposti di cui al predetto comma 6 per la deroga al divieto ivi stabilito e senza la necessaria previsione della possibilità di fornitura di un prodotto equivalente;</p>
<p>CHE le suindicate disposizioni – in quanto espressive di principi di concorrenza e di non discriminazione direttamente desumibili dal T. CE – sono senz’altro applicabili alla presente procedura, ancorché essa sia di valore inferiore alla soglia comunitaria (cfr. circ. Dip. per le politiche comunitarie 6 giugno 2002 n. 8756);</p>
<p>RITENUTO, pertanto, che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento;</p>
<p>RILEVATO che, invece, la domanda risarcitoria non merita accoglimento sia in considerazione della possibilità di una piena soddisfazione delle ragioni della parte ricorrente a seguito della doverosa conformazione dell’amministrazione intimata agli effetti della presente sentenza, sia in considerazione della genericità ed insufficienza della prova del danno sofferto;</p>
<p>RITENUTO, quanto alle spese, che le stesse devono regolarsi secondo il criterio della soccombenza e dovranno pertanto essere poste a carico dell’amministrazione intimata, nell’importo liquidato in dispositivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, visti ed applicati gli articoli 21, comma 10 e 26 della legge 1034 del 1971, come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale della comunità Montana Valle di Lauro – Baianese n. 2 del 16 gennaio 2004, la determinazione dirigenziale n. 1 del 16 gennaio 2004 con la quale si è disposto di non procedere alla aggiudicazione delle forniture di cui alla gara tenutasi il giorno 21 novembre 2003 e di revocare gli atti di gara di cui al bando indetto con determinazione n. 106 del 16 settembre 2003.<br />
Respinge la domanda risarcitoria.<br />
Condanna la Comunità Montana del Vallo di Lauro Baianese, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2004.</p>
<p>IL PRESIDENTE</p>
<p>IL CONSIGLIERE EST.</p>
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