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	<title>2579 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2579 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità del ricorso proposto avverso il c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-proposto-avverso-il-c-d-preavviso-di-rigetto-ex-art-10-bis-della-legge-n-241-1990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 09:14:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-proposto-avverso-il-c-d-preavviso-di-rigetto-ex-art-10-bis-della-legge-n-241-1990/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso proposto avverso il c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Art. 10 bis della Legge n. 241/1990 &#8211; Natura &#8211; Atto endoprocedimentale &#8211; Impugnazione &#8211; Inammissibilità. E&#8217; inammissibile il ricorso proposto avverso il c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, in quanto atto che non esprime la volontà definitiva dell’Autorità procedente, possedendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-proposto-avverso-il-c-d-preavviso-di-rigetto-ex-art-10-bis-della-legge-n-241-1990/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso proposto avverso il c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-proposto-avverso-il-c-d-preavviso-di-rigetto-ex-art-10-bis-della-legge-n-241-1990/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso proposto avverso il c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Art. 10 bis della Legge n. 241/1990 &#8211; Natura &#8211; Atto endoprocedimentale &#8211; Impugnazione &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile il ricorso proposto avverso il c.d. preavviso di rigetto <em>ex</em> art. 10 bis della Legge n. 241/1990, in quanto atto che non esprime la volontà definitiva dell’Autorità procedente, possedendo una chiara valenza endoprocedimentale. Ed invero la comunicazione <em>de qua</em> non può nemmeno essere equiparata ad un provvedimento conclusivo di procedimento, essendo per sua natura finalizzata a sollecitare un ulteriore momento di confronto dialettico tra la pubblica amministrazione e il privato, che può anche avere esiti diversi da quelli preannunciati, di talché il dovere di concludere il procedimento non viene privato del suo significato e rimane ancora integro.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savasta &#8211; Est. Bucca</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 548 del 2015, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvio Motta, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via V. Giuffrida, 37;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del preavviso di diniego di concessione edilizia per recupero volumetrico ai fini abitativi ai sensi dell’art. 18 l.r. n. 4/2003;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 luglio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato la nota prot. n. 30746 del 17 dicembre 2014, con cui il Comune di -OMISSIS- ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. n. 19732 dell’11 agosto 2014, intesa ad ottenere la concessione edilizia per il recupero a fini abitativi del piano seminterrato dell’immobile sito nel complesso “Lido S. Gregorio”, identificato in catasto con la particella n. 1286 sub 4 del foglio di mappa n. 7.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente censura il provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, ritenendo sussistere i presupposti per il rilascio della concessione ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 4/2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di -OMISSIS-, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Formulato avviso di un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., alla pubblica udienza di smaltimento del 10 luglio 2023, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva il Collegio che parte ricorrente ha impugnato il tipico preavviso di rigetto <em>ex</em> art. 10<em> bis</em> della Legge n. 241/1990 che, secondo pacifico e condiviso orientamento giurisprudenziale “<em>non esprime la volontà definitiva dell’Autorità procedente, possedendo una chiara valenza endoprocedimentale. Ed invero la comunicazione de qua non può nemmeno essere equiparata ad un provvedimento conclusivo di procedimento, essendo per sua natura finalizzata a sollecitare un ulteriore momento di confronto dialettico tra la pubblica amministrazione e il privato, che può anche avere esiti diversi da quelli preannunciati, di talché il dovere di concludere il procedimento non viene privato del suo significato e rimane ancora integro</em>” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 30 marzo 2023, n. 1083).</p>
<p style="text-align: justify;">Non vale a mutare la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato l’avviso secondo cui “<em>Allo stesso ufficio potranno essere presentati, entro giorni 10 dalla data di ricevimento della presente comunicazione, memorie scritte, osservazioni e/o documenti che si ritengono idonei a superare i motivi di diniego sopra esposti, che verranno valutati nell’istruttoria della pratica. Trascorso il predetto termine, in assenza di controdeduzioni, ovvero se le osservazioni e/o l’eventuale documentazione integrativa non fossero ritenute idonee a superare i motivi di diniego, la superiore istanza, con allegato progetto, si riterrà respinta</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’Amministrazione ha sempre l’obbligo di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell’<em>iter </em>procedimentale, <em>ex</em> artt. 10 e 10<em> bis </em>della L. n. 241 del 1990, con conseguente necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione dell’eventuale mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 1 febbraio 2023, n. 734).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, parte ricorrente ha presentato osservazioni in data 12 gennaio 2015 a fronte delle quali l’Amministrazione ha, quindi, l’obbligo di adottare un provvedimento espresso di diniego o accoglimento della sua istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Né il preavviso di rigetto oggetto di gravame ha comportato un arresto procedimentale, limitandosi a prospettare i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di concessione edilizia e ad assegnare 10 giorni per il deposito di eventuali memorie e osservazioni da valutare “<em>nell’istruttoria della pratica</em>” (evidentemente ancora in corso).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, essendo stato impugnato un atto endoprocedimentale, privo di effetti immediatamente lesivi per la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Bucca, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.2579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-30-5-2012-n-2579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-30-5-2012-n-2579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.2579</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. D. Caminiti Maria Montagna, Angela Barbara Carbone, Giovanni Montagna, Rosa Buonamano, Mariarosaria D&#8217;Aquino, Ambrogio Vigliucci (Avv.ti Giovanbattista Ferillo e Fabiola Iannuzzi) c. Comune di Capua (Avv. Francesco Melone) sulla giurisdizione dell&#8217;A.G.O. in materia di accertamento di proprietà di un immobile comunale rivendicato da un privato per</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-30-5-2012-n-2579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.2579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. D. Caminiti<br /> Maria Montagna, Angela Barbara Carbone, Giovanni Montagna, Rosa Buonamano, Mariarosaria D&#8217;Aquino, Ambrogio Vigliucci (Avv.ti Giovanbattista Ferillo e Fabiola Iannuzzi) c. Comune di Capua (Avv. Francesco Melone)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione dell&#8217;A.G.O. in materia di accertamento di proprietà di un immobile comunale rivendicato da un privato per intervenuta usucapione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211;   Controversia aventi ad oggetto procedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese e beni pubblici  &#8211; Sottoposizione ai termini di cui all’art. 119 c.p.a. – Ragioni – Conseguenze &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia aventi ad oggetto dismissione patrimonio comunale – Rivendicazione del privato sul titolo di proprietà per intervenuta usucapione – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le controversie aventi ad oggetto procedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese e beni pubblici  sono sottoposte, ai sensi dell’art. 119 D.Lgs. 104/10, al c.d rito abbreviato, con la conseguenza che per quanto attiene i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e del ricorso per motivi aggiunti devono essere rispettati i termini ordinari previsti dal Codice amministrativo, mentre sono dimezzati di quindici giorni i termini del deposito degli atti notificati: (Nella specie, è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma I, D.Lgs. 104/10 un ricorso avente ad oggetto la vendita all’asta di un bene di proprietà del Comune posseduto sine titulo da privati ed il cui ricorso è stato depositato dopo il termine perentorio dei 15 giorni di cui all’art. 119 c.p.a.) (1)	</p>
<p>2. Sussiste la giurisdizione del A.G.O. per le controversie aventi ad oggetto l’accertamento della proprietà di un bene di proprietà comunale da valorizzare ed alienare  rivendicato, da un privato per intervenuta usucapione, atteso che in tale contesto non si postula la presenza in causa dell&#8217;Amministrazione come Autorità, né implicando, di fatto, una verifica sulla legittimità di atti amministrativi (2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato adunanza Plenaria 31 maggio 2002, n. 5<br />	<br />
2. cfr. multis Cass. S.U. 9 febbraio 2011, n. 3171</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Maria Montagna, Angela Barbara Carbone, Giovanni Montagna, Rosa Buonamano, Mariarosaria D&#8217;Aquino, Ambrogio Vigliucci, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanbattista Ferillo e Fabiola Iannuzzi, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Toledo n. 106; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Capua, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Melone, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera della Giunta Municipale n. 322 del 30 dicembre 2011 notificata ai ricorrenti in data 21 dicembre 2011 ed avente ad oggetto l’attuazione della vendita del fabbricato sito in Capua, in via Roma 140, denominato ex sifilicomio, nonché degli atti preordinanti e connessi, ivi compresa la delibera del Consiglio Comunale del 29 gennaio 2009 n. 2 con cui il Comune di Capua includeva tale immobile fra quelli di sua proprietà, disponendone la vendita all’asta ai sensi della legge n. 133 del 2008, e conferendo mandato alla giunta municipale per l’adozione degli atti successivi, non notificata ai ricorrenti</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Capua;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>PREMESSO:<br />	<br />
&#8211; Che parte ricorrente con ricorso notificato in data 20 febbrario 2012 e depositato il successivo 22 marzo ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e segnatamente la delibera della Giunta Municipale n. 322 del 30 dicembre 2011, notificata ai ricorrenti<br />
&#8211; Che i ricorrenti deducono di occupare detto immobile <i>uti dominus</i> da oltre venti anni e articolano diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere avverso gli atti in epigrafe &#8211; ed in particolare avverso la delibera della Giunta Munici<br />
&#8211; Che si è costituito il Comune intimato, eccependo, con memoria depositata nei termini di rito, il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. quanto all’intervenuta usucapione, l’irricevibiltà del ricorso per tardivo deposito, avuto riguardo sia al termine<br />
&#8211; Che il ricorso è stato chiamato all’udienza camerale del 19 aprile 2012, ai fini della decisione sull’istanza cautelare, ove si è dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio a mezzo di sentenza in forma semplificata, ai sensi de<br />
<br />	<br />
CONSIDERATO:<br />	<br />
&#8211; Che il ricorso può essere definito mezzo di sentenza in forma semplificata, essendo manifestamente inammissibile ed irricevibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.;<br />	<br />
&#8211; Che in particolare un primo profilo di inammissibilità va ravvisato nella genericità dei motivi, che non consentono di individuare neanche l’interesse fatto valere dai ricorrenti, che tra l’altro non deducono di vantare un diritto di prelazione in relaz<br />
&#8211; Che ove l’interesse dei ricorrenti fosse da correlarsi unicamente al dedotto diritto di proprietà, derivante dall’acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, sulla controversia dovrebbe pronunciarsi il G.O., secondo quanto eccepito dal Comu<br />
&#8211; Che peraltro, in relazione alla procedura di vendita all’asta dell’immobile di cui è causa e alle questioni di legittimità ad essa relative, il ricorso si presenta irricevibile ex art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a., in quanto depositato dopo il termine per<br />
&#8211; Che comunque nell’ipotesi de qua il ricorso dovrebbe considerarsi irricevibile per tardività del deposito, anche avuto riguardo al termine ordinario di trenta giorni di cui all’art. 45 c.p.a., essendo stato notificato in data 20 febbraio 2012 e deposita<br />
<br />	<br />
RITENUTO pertanto:<br />	<br />
&#8211; Che il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O. &#8211; in relazione alla questione dell’intervenuta usucapione – innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termi<br />
&#8211; Che in relazione alla legittimità della procedura lo stesso vada considerato irricevibile (essendo la questione di irricevibiltà propedeutica rispetto a quelle di inammissibilità per motivi diversi da quelli del difetto di giurisdizione);<br />	<br />
&#8211; Che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
in parte lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;<br />	<br />
in parte lo dichiara irricevibile;<br />	<br />
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Capua, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri accessori, se dovuti, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Diana Caminiti, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-30-5-2012-n-2579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2012 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Amedeo Urbano – Presidente, Doris Durante – Estensore Studio Cinque Outdoor (avv. F. Lofoco) c. Comune di Andria (avv. G. Di Bari, G. De Candia), Dirigente Settore Risorse Economiche del Comune di Andria (n.c.) sulla disciplina riguardante la cartellonistica pubblicitaria 1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-10-6-2004-n-2579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2004 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Doris Durante – Estensore<br /> Studio Cinque Outdoor (avv. F. Lofoco) c. Comune di Andria (avv. G. Di Bari, G. De Candia),  Dirigente Settore Risorse Economiche del Comune di Andria (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina riguardante la cartellonistica pubblicitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Cartellonistica pubblicitaria – Comune – Regolamento – Norma restrittiva della possibilità di installazione – In assenza di espressa previsione legislativa – E’ illegittima.</p>
<p>2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Cartellonistica pubblicitaria – Comune – Piano generale degli impianti – Mancata adozione – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di cartellonistica pubblicitaria, è illegittima la norma del regolamento comunale che, in mancanza di una espressa previsione legislativa, impedisce l’installazione nel centro abitato di impianti ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti preesistenti.</p>
<p>2. In tema di cartellonistica pubblicitaria, la mancata adozione del piano generale degli impianti non vanifica la possibilità per i privati di effettuare la pubblicità, atteso che, in tali circostanze, l’ente pubblico non può opporre un generalizzato e immotivato diniego alle istanze di installazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla disciplina riguardante la cartellonistica pubblicitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 925 del 2004 proposto dalla</p>
<p><b>società Studio Cinque Outdoor</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Lofoco, presso il cui studio in Bari,  alla Via P.Fiore n. 14, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Andria</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Di Bari e dall’Avv. Giuseppe De Candia, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Dante Alighieri, n. 25 presso l’Avv. Alberto Bagnoli;</p>
<p>il <b>Dirigente p.t. del Settore Risorse Economiche</b> – Servizio Risorse Tributarie del Comune di Andria, non costituito in giudizio;<br />
per l’annullamento, previa emanazione di misura cautelare,<br />
della nota provvedimento prot. 157/2004 del 20.2.2004 emessa dal Funzionario Responsabile del Settore Risorse Economiche – Servizio Risorse Tributarie;<br />
della delibera di consiglio comunale n.21 del 28.3.2003 nella parte in cui, al punto 2, vieta la installazione di mezzi pubblicitari da collocare ad una distanza lineare inferiore a 100 mt da preesistenti impianti;<br />
di ogni provvedimento prodromico, connesso e consequenziale e/o correlato a quelli impugnati;</p>
<p>per l’accertamento<br />
dell’obbligo del Comune di Andria a rilasciare l’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente, nonché dell’obbligo del Comune di Andria ad adottare senza ulteriore indugio il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni così come previsto dall’art.3, d.lgv. 207/93;</p>
<p>per il risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in ragione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 27.5.2004, il Cons. Doris Durante;<br />
Uditi, l’Avv. Fabrizio Lofoco, l’Avv. Giuseppe Di Bari e l’Avv. Ottavia Matera su delega dell’Avv. Giuseppe De Candia;<br />
Considerato che alla camera di consiglio fissata per la trattazione della istanza cautelare il collegio si è riservato di decidere la causa nel merito dandone comunicazione alle parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Considerato che il Comune di Andria, in merito alla richiesta di autorizzazione alla installazione di due poster pubblicitari bifacciali su pali da adibirsi a pubblicità fissa ovvero affissione diretta da ubicarsi in via Corato,  ha comunicato il diniego alla installazione “poiché non è rispettata la distanza di m.100 da preesistenti impianti, come stabilito al punto 2 della delibera di consiglio comunale (n.21 del 28.3.2003).”;<br />
Visto che la società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di diniego e –in parte qua- della delibera di consiglio comunale richiamata per relationem nel provvedimento, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.23, co.6 del Codice della Strada, violazione e falsa applicazione dell’art.51, commi 4 e 6, DPR 16 dicembre 1993, n.495 ed eccesso di potere sotto diversi profili, nonché difetto di motivazione ed omessa comunicazione di avvio del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 36, d.lgv. 507/93 e dell’art.41 Cost..<br />
Ritenuta infondata la eccezione di tardività della impugnazione della norma regolamentare (art.2, delibera consiliare n.21 del 28.3.2003) dovendosi valutare la tempestività della impugnazione della norma a carattere generale e astratto in relazione all’atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari.<br />
Considerato che la norma regolamentare impugnata “non è consentita in modo tassativo l’installazione di mezzi da allocare ad una distanza lineare inferiore a m.100 da preesistenti impianti e/o sui beni privati”, introduce un limite nella installazione della cartellonistica pubblicitaria che non trova fondamento nelle norme del codice della strada che, in relazione al posizionamento di cartelli, insegne e mezzi pubblicitari entro i centri abitati, fissa distanze inferiori e ne ammette anche la deroga “nell’interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale” (art.23, co.6, C.d.S.);<br />
 che la distanza di 100 metri è prevista dal codice della strada per tutti gli impianti da allocarsi fuori dei centri abitati, sicché non è applicabile per i centri abitati.<br />
Ritenuto che la tesi difensiva del Comune secondo la quale, il Comune ha il potere di fissare limiti nella dislocazione della cartellonistica pubblicitaria oltre che per assicurare il rispetto della normativa del codice della strada, anche per assicurare il rispetto del complesso delle funzioni ad esso attribuite e di cui lo stesso è titolare, costituisce pura petizione di principio, non evidenziandosi nella delibera alcuna relazione tra il regime delle distanze e l’interesse pubblico che con detta disposizione si intende tutelare;<br />
Considerato, peraltro, che la norma regolamenatare in questione, per quanto è rappresentato nell’epigrafe della delibera,  costituisce disposizione transitoria, ad integrazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare n.74 del 27.6.1994, valevole fino alla approvazione del piano generale della pubblicità e delle pubbliche affissioni in itinere “al fine di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti pubblicitari, la cui coerenza, sta determinando un pregiudizievole contenzioso”;<br />
Ritenuto che, in base alla citata motivazione (o meglio valutazione di opportunità) il suddetto regime delle distanze si pone alla stregua di misura di salvaguardia non consentita ove non prevista dalla legge.<br />
Ritenuto che il diritto di iniziativa economica dei privati non può subire limiti che non siano espressamente previsti dalla legge;<br />
Considerato che in base al d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, dispositivo dell’obbligo del Comune di istituire l’imposta sulla pubblicità e il servizio delle pubbiche affissioni, fermo il limite finalizzato al contemperamento dei diritti di espressione e di iniziativa economica con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, il Comune deve solo disciplinare la materia, nel senso di determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l&#8217;installazione, nonchè i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti, ripartendo la superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonchè la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l&#8217;effettuazione di affissioni dirette e non può prevedere preclusioni assolute che non trovano fondamento né nella legge, né in interessi di diversa natura meritevoli di tutela;<br />
Ritenuto, alla stregua delle considerazioni di cui sopra che il regime delle distanze introdotte con disposizione transitoria, è privo di fondamento giuridico, oltre ad essere irragionevole ed illogico, sicché va annullata la disposizione che ha introdotto tale limite, con i conseguenti effetti caducatori sul provvedimento di diniego di cui costituisce unico presupposto.<br />
Ritenuta inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di dotarsi di regolamento ai sensi dell’art.3, d.lgv. 507/93 e di adottare il piano generale degli impianti, vertendosi in materia regolata da norme di azione sicché l’inadempimento dell’amministrazione può essere fatto valere attraverso apposito procedimento di messa in mora ed impugnazione del silenzio, disciplinato dalla l. 205/2000;<br />
Ravvisata, comunque, la infondatezza della domanda relativa al regolamento, atteso che il Comune di Andria è dotato di regolamento approvato con delibera consiliare n.74 del 27.6.1994, integrato con la delibera 21/28.3.2003;<br />
Ritenuto, quanto all’obbligo di adottare il piano generale degli impianti, che la mancanza di tale piano (attualmente in corso di adozione)  che predetermina esattamente i luoghi destinati alle pubbliche affissioni sia pubbliche che private e facilita la stessa attività autorizzatoria del comune, non vanifica affatto la possibilità per i privati di effettuare la pubblicità, atteso che in mancanza del piano l’ente pubblico non può opporre un generalizzato e immotivato diniego alle istanze di installazione, ma deve di volta in volta verificare la sussistenza non solo dei requisiti soggettivi ma anche di quelli oggettivi alla stregua dei criteri e dei principi fissati dal regolamento.<br />
Ritenuta inammissibile la domanda di risarcimento danni per genericità.<br />
Ritenuto,  per le ragioni esposte, di accogliere il ricorso limitatamente all’annullamento della norma regolamentare (art.2, delibera consiliare n.21 del 28.3.2003) con i conseguenti effetti caducatori sulla nota 157/2004, con compensazione di spese e competenze di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione Terza, Accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera di consiglio comunale n.21 del 28.3.2003 limitatamente al punto 2, con i conseguenti effetti caducatori sul provvedimento 157/2004.<br />
Per il resto dichiara inammissibile il ricorso.<br />
Compensa spese e competenze di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27.5.2004, con l’intervento dei Magistrati,</p>
<p>Amedeo Urbano,               Presidente<br />
Doris Durante,                 Consigliere est.<br />
Raffaele Greco,                Referendario</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/</guid>

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<p>Elezioni – ammissione di lista ad elezioni – raccolta di firme – necessita’ – esonero per partiti e gruppi politici – stabilita’ del gruppo politico – necessita’ – esclusione – fattispecie di lista verde con partecipazione di parlamentari &#8211; istanza cautelare di soggetto che si oppone alla partecipazione della lista</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – ammissione di lista ad elezioni – raccolta di firme – necessita’ – esonero per partiti e gruppi politici – stabilita’ del gruppo politico – necessita’ – esclusione – fattispecie di lista verde con partecipazione di parlamentari  &#8211; istanza cautelare di soggetto che si oppone alla partecipazione della lista alla competizione elettorale – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4206/g">Ordinanza sospensiva del 26 maggio 2004 n. 2881</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2579/04<br />
Registro Generale:5240/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PECORARO SCANIO ALFONSO IN PR. E Q.PRES.NAZ.FEDERAZ. VERDI</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. GIUSEPPE ABBAMONTE e Avv. LUCA DI RAIMONDOcon domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50presso LUCA DI RAIMONDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE C/O CORTE APPELLO NAPOLIMINISTERO DELL&#8217;INTERNO e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b><br />
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<b>LISTA ABOLIZ. SCORPORO E RIBALT &#8211; FED. NAZ. VERDI VERDI-VERDI FED. </b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. LAURA SCALABRINI,con domicilio eletto in Roma, Via Cattaro n. 28presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE COSENTINO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I n. 2881/2004, resa tra le parti, concernente AMMISSIONE NUOVA FORMAZIONE POLITICA ALLE ELEZIONI EUROPEE DE 12/13 GIUGNO 2004;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO ELETTORALE<br /> CIRCOSCRIZIONALE C/O CORTE APPELLO NAPOLI<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti gli avv. ti Di Raimondo, Abbamonte, Cosentino e l’avv.to dello Stato Fedeli;</p>
<p>Ritenuto che, come condivisibilmente osservato dal primo Giudice, l’art. 12, co. 4, l. n. 18/1979, nel riferire la previsione di esonero dall’obbligo di raccolta delle firme dei sottoscrittori alternativamente ai “partiti” e ai “gruppi politici”, ha riguardo ad un concetto ampio di soggetto politico;</p>
<p>-rilevato, in particolare, che tale approccio interpretativo è confermato dalla previsione, contenuta nel citato art. 12, co. 4, di una duplice ipotesi di esonero dell’obbligo suddetto;</p>
<p>-osservato, infatti, che accanto all’ipotesi dei “partiti o gruppi politici” che si siano costituiti in “gruppi parlamentari” è contemplata quella dei “gruppi politici” che nell’ultima elezione abbiano presentato un seggio;</p>
<p>-rilevato, quindi, che il legislatore espressamente rinuncia, distinguendo le due citate fattispecie, a considerare ineludibile il requisito costituito dalla stabilità strutturale del gruppo politico, quanto meno intesa in termini di vitalità ed operativi</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5240/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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