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	<title>2577 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2577 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.2577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-10-2010-n-2577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-10-2010-n-2577/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-10-2010-n-2577/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.2577</a></p>
<p>Vincenzo Fiorentino – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore. sul diritto all&#8217;istruzione del disabile 1. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Disabile – Diritto all’istruzione – E’ un diritto fondamentale. 2. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Istruzione – Sostegno nella misura più</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-10-2010-n-2577/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.2577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-10-2010-n-2577/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.2577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Fiorentino – <i>Presidente</i>, Daniele Burzichelli – <i>Estensore</i>.</span></p>
<hr />
<p>sul diritto all&#8217;istruzione del disabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Disabile – Diritto all’istruzione – E’ un diritto fondamentale.	</p>
<p>2. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Istruzione – Sostegno nella misura più congrua – Studente disabile – Ha diritto.	</p>
<p>3. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Istruzione – Minore disabile – Sostegno – Numero di ore – Determinazione – Criterio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione, tra le quali viene in rilievo quella dell’impiego di  personale docente specializzato.	</p>
<p>2. A fronte di una grave inabilità, lo studente ha diritto al sostegno nella misura più congrua, da definirsi in base ai procedimenti disciplinati dalla normativa vigente (art. 12, l. 5 febbraio 1992 n.104),  anche mediante l’assunzione di insegnanti in deroga, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente (come il servizio socio-educativo).	</p>
<p>3. In forza dell’art. 12, l. 5 febbraio 1992 n.104, l&#8217;intervento di sostegno e, segnatamente, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al minore deve essere determinato in base alla tipologia del suo handicap, quale emerge dalla diagnosi  e dal profilo dinamico-funzionale, ed alle effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I., ex art. 41, d.m. n.331 del 1998.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02577/2010       REG.SEN.<br />	<br />
N. 00805/2008 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 805 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Angela Esposito</b>, nella qualità di esercente la potestà sulla minore Maiolo Maria Adele, rappresentata e difesa dall’Avv. Natalina Raffaelli, con domicilio presso Natalina Raffaelli, in Catanzaro, via Case Arse 36; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro, Istituto Comprensivo Statale di Maida)</b>, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore 34; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>della nota dell’ Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro del 24.04.2008 prot.n.4804/1, dell’organico di fatto e di diritto per l’a.s. 2008-09 dell’Istituto Comprensivo Statale di Maida nella parte in cui non risulta autorizzato e riconosciuto alla minore Adele Maria Maiolo l’insegnante di sostegno nel rapporto1/1, della Circolare del MPI n.19 del 01.02.2008 e dell’allegato D.I., privo di numero e data, in parte de qua, nonché per quanto di rilevanza dei decreti dello stesso Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria relativi alla determinazione degli organici per il sostegno, sconosciuti;<br />	<br />
per l’accertamento <br />	<br />
del diritto della minore Adele Maria Maiolo all’istruzione ed all’integrazione scolastica mediante la presenza di un insegnante di sostegno in rapporto 1/1 e del conseguente inadempimento dell’Amministrazione convenuta ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno degli alunni disabili con ordine all’Amministrazione resistente di assicurare alla minore Adele Maria Maiolo la presenza di un insegnante di sostegno per l’intero anno scolastico in corso con rapporto 1/1 per l’intero arco settimanale di lezioni e di attività extracurriculari;<br />	<br />
e per la condanna <br />	<br />
della stessa Amministrazione Scolastica al risarcimento dei danni; </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la patria potestà, impugnano i provvedimenti con i quali risultano assegnate al figlio minore un numero di ore di sostegno inferiore al complessivo monte ore di frequenza scolastica, ovvero la mancata applicazione del rapporto in deroga di 1/1 (un insegnante per alunno) in considerazione della gravità dell’handicap da cui risulta affetto il figlio.<br />	<br />
Deducono la violazione della normativa nazionale ed internazionale nonché l’eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in particolare l’inadeguatezza del sostegno scolastico fornito da un insegnante per due alunni disabili a fronte di documentazione attestante la necessità per l’alunno di un insegnante di sostegno in rapporto di 1/1.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Oggetto dell’odierno gravame è la legittimità dell’assegnazione all’alunno minore, affetto da grave disabilità, di un insegnante di sostegno per un monte ore inferiore a quello della frequenza scolastica &#8211; negando l’applicabilità del rapporto in deroga 1/1 &#8211; per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto trattasi di intervento di sostegno inadeguato alla gravità ed alla tipologia dell’handicap e, pertanto, in contrasto con il diritto all’istruzione ed alla integrazione scolastica dei disabili, così come tutelato dalla normativa vigente.<br />	<br />
Il ricorso è fondato in ordine alla domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno attribuito al minore il docente di sostegno per un numero di ore insufficienti in relazione alla patologia accertata ed alle esigenze evidenziate dalle figure istituzionali a ciò preposte.<br />	<br />
Come ribadito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, il diritto all’istruzione dei disabili è un diritto fondamentale oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno. <br />	<br />
La recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, all’art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione». Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione).<br />	<br />
Quanto all’ordinamento interno, in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), volta a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps» (così, Corte Cost. sentenza n. 406 del 1992).<br />	<br />
In particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università (comma 2). <br />	<br />
La partecipazione del disabile «al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato» (v. sentenza Corte Cost. n. 215 del 1987, anch’essa richiamata nella sentenza n. 80/2010). <br />	<br />
Il diritto del disabile all’istruzione si configura, conseguentemente, come un diritto fondamentale, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione» (v. sentenza Corte Cost. n. 215 del 1987, anch’essa richiamata nella sentenza n. 80/2010).<br />	<br />
Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella dell’impiego di personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle «ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili (sentenza Corte Cost. n. 52 del 2000).<br />	<br />
Con l’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) il legislatore ha altresì previsto la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3. Il criterio numerico indicato dalla disposizione da ultimo richiamata è stato poi sostituito con il principio delle «effettive esigenze rilevate», introdotto dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).<br />	<br />
Con l’entrata in vigore della legge 244/2007, legge finanziaria per il 2008, i commi 413 e 414 dell’art. 2, hanno modificato il citato articolo 40.<br />	<br />
Il comma 413 ha previsto che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/09 non possa superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi presenti nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007 (rapporto medio nazionale di un docente di sostegno per 2 alunni portatori di handicap, con riequilibrio territoriale).<br />	<br />
Il comma 414 ha precluso la possibilità, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di assumere insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico.<br />	<br />
Queste ultime disposizioni, sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati, sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 80/2010, la quale ha ritenuto che tale normativa incida illegittimamente sul «nucleo indefettibile di garanzie» già individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore. <br />	<br />
Secondo la Corte, la ratio della norma che “prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua.”<br />	<br />
Questo, in sintesi, il quadro normativo nel quale si inserisce la presente controversia dal quale consegue che, a fronte di una grave inabilità, lo studente ha diritto al sostegno nella misura più congrua, da definirsi in base ai procedimenti disciplinati dalla normativa vigente (v. art. 12 della legge 104/1992), anche mediante l’assunzione di insegnanti in deroga, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente (come il servizio socio-educativo).<br />	<br />
In ordine alla individuazione del numero adeguato delle ore di sostegno, la normativa vigente, in particolare il citato art. 12 della legge 104/92, prevede, una volta intervenuto l&#8217;accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, l’elaborazione di un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell&#8217;insegnante operatore psico-pedagogico individuato.<br />	<br />
Sulla base di tale previsione normativa, l&#8217;intervento di sostegno e, nello specifico, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al minore dovrà essere determinato in base alla tipologia del suo handicap, quale emerge dalla diagnosi e dal profilo dinamico-funzionale, ed alle effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I., ex art. 41 del Decreto Ministeriale 331/1998.<br />	<br />
Nel caso in esame il minore risulta affetto da una gravissima patologia e da ciò che, alla luce della documentazione in atti, le ore di sostegno assegnate al minore non appaiono adeguate rispetto alle esigenze di intervento terapeutico ed assistenziale suggerite dalla documentazione prodotta venendo così a porsi in contrasto con la normativa vigente. <br />	<br />
L&#8217;amministrazione dovrà pertanto procedere a nuova valutazione, rivedendo il monte delle ore di sostegno, in base alle reali esigenze del minore, così come emergono dal complesso iter sopra richiamato, alla luce dei principi e della normativa vigenti come risultanti per la pronuncia della Corte costituzionale (rilevante per la decisione della controversia in esame poiché tuttora oggetto di giudizio). <br />	<br />
Non può invece trovare accoglimento, “melius re perpensa” rispetto a precedenti decisioni di questo Tribunale, la domanda di riconoscimento del diritto al sostegno, con rapporto in deroga, per l’intero monte ore per gli anni successivi a quello sub judice in quanto, in base alla normativa vigente, sopra richiamata, laddove sono previste periodiche verifiche da parte dei soggetti coinvolti nella redazione periodica del Piano educativo e nel profilo funzionale, la prestazione di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico, al fine di adeguarsi alle diverse esigenze che possono sorgere nel percorso scolastico di un soggetto in fase di sviluppo e della risposta individuale all’assistenza offerta dal sostegno (v. art. 6 del d.P.R. 2.2.1994 recante “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap) (in questo senso cfr. CdS VI 2231/2010).<br />	<br />
Va, poi, disattesa la domanda di risarcimento del danno in quanto del tutto sfornita di prova in ordine al pregiudizio sofferto per effetto della mancata attivazione del sostegno nella misura richiesta, dovendosi escludere che, anche in ipotesi di danni derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona, la sussistenza di un danno in re ipsa (v. Cass. Civ. SS.UU. 26972/2008) <br />	<br />
A ciò si aggiunga che deve escludersi la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo della responsabilità ovvero la colpa, posto che l&#8217;attribuzione delle ore di sostegno è stata in concreto condizionata dai vincoli di bilancio imposti dalla legge finanziaria, solo successivamente dichiarata incostituzionale (cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5772).<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, anche in ragione della reciproca soccombenza, per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)<br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) nei termini di cui in motivazione, in parte accoglie e in parte rigetta il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno; 2) compensa fra le parti le spese di lite;<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-10-2010-n-2577/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.2577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2008 n.2577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-12-11-2008-n-2577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-12-11-2008-n-2577/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-12-11-2008-n-2577/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2008 n.2577</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente ed Estensore Sgherza Geom.Leonardo s.a.s. (avv.ti M. Vernola e B. Cozzoli) c. Comune di Bari (avv.ti B. Capruzzi e R. Lanza) sulla legittimità del rifiuto di riconoscere la revisione prezzi quando l&#8217;impresa appaltatrice si sia impegnata ad eseguire le opere in progetto dietro compenso determinato a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-12-11-2008-n-2577/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2008 n.2577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-12-11-2008-n-2577/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2008 n.2577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente ed Estensore<br /> Sgherza Geom.Leonardo s.a.s. (avv.ti M. Vernola e B. Cozzoli) c. Comune di Bari (avv.ti B. Capruzzi e R. Lanza)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del rifiuto di riconoscere la revisione prezzi quando l&#8217;impresa appaltatrice si sia impegnata ad eseguire le opere in progetto dietro compenso determinato a &lsquo;corpo&#8217; in misura fissa ed invariabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Esecuzione dei lavori – Compenso determinato a ‘corpo’ in misura fissa ed invariabile – Impegno dell’impresa – Compenso revisionale – Riconoscimento – Domanda – Rigetto – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui l’impresa appaltatrice si sia impegnata ad eseguire le opere in progetto dietro compenso determinato a ‘corpo’ in misura fissa ed invariabile (art. 326, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F) obbligandosi a contenere per la esecuzione globale dell’opera l’importo totale degli oneri a carico della p.a. nei limiti del finanziamento originario, è legittimo il rigetto della domanda relativa al riconoscimento del compenso revisionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Terza)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2772 del 2004, proposto da: </p>
<p><b>Sgherza Geom.Leonardo Sas</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Vernola, Bartolo Cozzoli, con domicilio eletto presso Massimo Vernola in Bari, via Dante, 97; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Comune di Bari</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Biancalaura Capruzzi, Rossana Lanza, con domicilio eletto presso Biancalaura Capruzzi in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>della deliberazione della Giunta municipale n. 571 del 2.9.2004 e dell’allegata consulenza tecnico-giuridica del Segretario generale del Comune;<br />
e per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il compenso revisionale per i lavori di esecuzione del Mercato coperto al quartiere Carrassi di Bari;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/10/2008 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; Con ricorso notificato il 26.11.2004, la società in epigrafe ha domandato l’annullamento della deliberazione della Giunta municipale di Bari n. 571 del 2.9.2004, nonché, l’accertamento del diritto, negatole con l’anzidetto provvedimento, al compenso revisionale del prezzo dei lavori di costruzione del mercato coperto al quartiere Carrassi di Bari.<br />
A sostegno del ricorso, la società Scherza geom. Leonardo s.a.s. deduce che, con la transazione, sottoscritta il 21.3.1990, ed il successivo atto di obbligazione in data 5.7.1990, le parti non novarono, ma modificarono e integrarono il contenuto del rapporto sorto con l’affidamento dei lavori. <br />
Perciò, tenuto conto della data di aggiudicazione dell’appalto, andrebbe applicato l’art. 2 della legge 22.2.1973, n. 37, e, ancorché l’appalto sia stato convenuto a forfait, l’impresa ricorrente avrebbe titolo alla revisione dei prezzi, avendo eseguito lavori con una media ponderale inferiore al 40%.<br />
2. &#8211; Il ricorso é infondato.<br />
2.1. &#8211; I lavori, oggetto della domanda di revisione del prezzo, furono svolti in esecuzione di atto di obbligazione del 5.7.1990, in forza del quale (nell’art. 4, lett. a) l’impresa ricorrente si impegnò ad attendere alle opere in progetto dietro compenso determinato “a ‘corpo’ in misura fissa ed invariabile (art. 326, L. n. 2248/1865 All. F. e ss.mm. e int.)” e si obbligò (nel successivo art. 5) a “contenere per la esecuzione globale dell’opera di che trattasi, l’importo totale degli oneri a carico della P.A., nei limiti del finanziamento originario di £. 1.950.000.000 = giusta mutuo di pari importo concesso dalla Cassa DD.PP. …”.<br />
Emerge con evidenza, dall’esame delle clausole sopra riportate, che le parti stabilirono a “forfait” l’ammontare del corrispettivo spettante all’impresa esecutrice dei lavori.<br />
É inequivoca la volontà espressa in tal senso dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 1162 del 21.3.1990, che, esecutiva, formò parte integrante dell’atto di obbligazione, essendosi precisato nel punto 4) di quel provvedimento, che l’impresa si sarebbe accollata “ogni alea della esecuzione mediante fissazione della somma globale a corpo per l’intera opera commessa, cioé a dire mediante il forfait chiuso nell’importo complessivo di £ 1.869.479.750= IVA compresa riveniente dalla Perizia di Adeguamento e Completamento”.<br />
Com’é noto, alla determinazione degli emolumenti spettanti all’esecutore di un’opera pubblica si perviene in via generale attraverso i due opposti criteri del prezzo “a forfait” o del prezzo “a misura”, consistendo, il primo, nella definizione di una somma complessiva fissa e, il secondo, nella previsione di un compenso, da determinarsi in base ad un elenco di prezzi allegato al contratto, variabile in relazione alla qualità e quantità del materiale, del personale e dell’attività effettivamente impiegata.<br />
E la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di appalto di opere pubbliche, l&#8217;istituto del “prezzo chiuso” si configura come alternativo e ispirato a un meccanismo di rivalutazione del tutto diverso (e, in questo senso, derogatorio) rispetto a quello della “revisione prezzi”, realizzando il criterio di un&#8217;alea convenzionale forfettizzata per entrambi i contraenti e attuando un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato da un preciso collegamento con l&#8217;inflazione reale, là dove il prezzo del contratto rimane “sterilizzato” da tutte le possibili influenze esterne. Tale prezzo assume una rigidità predeterminata per questo aspetto, risultando la contemplazione degli incrementi del costo delle opere basata su una valutazione ex ante, senza che su tale costo possano incidere i tempi effettivi di esecuzione e gli eventuali ritardi suscettibili di presentarsi nell&#8217;esecuzione stessa dei lavori, così da rendere non più applicabile l&#8217;intera normativa relativa alla revisione dei prezzi (Cass. civ., 14 novembre 2003, n.17199).<br />
Il rigetto della domanda della ricorrente é, pertanto, incensurabile, perché costituiscono altrettante fondate ragioni della decisione impugnata le circostanze evidenziate dal Consiglio comunale per giustificare il suo rifiuto, e, cioé, che il prezzo fu “tassativamente convenuto a corpo in misura fissa ed invariabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 326 della legge 20/03/1865 n. 2248 Allegato F” e l’impresa appaltatrice si era accollata “ogni alea della esecuzione mediante la fissazione della somma globale a corpo per l’intera opera commessa” che sarebbe stata completata e rifinita in ogni sua parte a regola d’arte al “prezzo chiuso a forfait fisso ed invariabile”. <br />
4. &#8211; In definitiva, alla stregua di quanto precede, il ricorso in esame va respinto.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari &#8211; Sezione Terza, Respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Amedeo Urbano, Presidente, Estensore<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />
Roberta Ravasio, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-12-11-2008-n-2577/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2008 n.2577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2577</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. A.M. Iodini Lorenzetti (Avv. R. Guidi) contro il Comune di Capannori (Avv. L. Masi) alla luce della sentenza C. Cost. 281/04 spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia relativa al risarcimento danni per &#8220;occupazione acquisitiva&#8221; avvenuta sine titulo 1. Giurisdizione e competenza &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> A.M. Iodini Lorenzetti (Avv. R. Guidi) contro il Comune di Capannori (Avv. L. Masi)</span></p>
<hr />
<p>alla luce della sentenza C. Cost. 281/04 spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia relativa al risarcimento danni per &#8220;occupazione acquisitiva&#8221; avvenuta sine titulo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell&#8217;opera pubblica fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione d&#8217;urgenza – Sentenza C. Cost. 281/04 &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Domanda volta ad ottenere la corresponsione dell&#8217;indennità di occupazione d&#8217;urgenza &#8211; Art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 &#8211; Art. 53 comma 3, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 28 luglio 2004, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente per oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell&#8217;opera pubblica fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione d&#8217;urgenza, ovvero in carenza di qualunque potestà amministrativa</p>
<p>2. Stante il disposto dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, secondo cui “Nulla è innovato in ordine: a )….; b ) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, la domanda volta ad ottenere la corresponsione dell&#8217;indennità di occupazione d&#8217;urgenza, anche legittimamente posta in essere, deve essere conosciuta dal giudice ordinario, in conformità con quanto disposto dall&#8217;art. 53 comma 3, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 211/03 proposto da</p>
<p><b>IODINI LORENZETTI Anna Maria</b> rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Guidi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marzia Bonagiusa, in Firenze, p.za Beccarla n. 1,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Capannori</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Masi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Duca d’Aosta n. 10,</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto al risarcimento del danno conseguito all’occupazione “acquisitiva” per pubblica utilità e conseguente perdita della proprietà dell’immobile da parte della ricorrente, avvenuta sine titulo, oltre a quanto dovuto per l’indennità di occupazione temporanea legittima, con riconoscimento della rivalutazione monetaria e interessi legali,</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle suddette somme. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 maggio 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>La ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Capannori, fraz. Badia di Cantignano, località Sette Venti, distinti nel NCT di quel Comune al foglio 93, map. 88, 89 e 94, sul quale insistono alcuni fabbricati, anch’essi proprietà della deducente, e il cui accesso avviene per mezzo di una strada privata delimitata da una sbarra.<br />
Su tale fondo, riferisce la ricorrente, l’amministrazione intimata, rimossa la suddetta sbarra chiusa da un lucchetto, ha realizzato un notevole sbancamento di terra con taglio di parte della pineta per la realizzazione dei lavori di potenziamento dell’acquedotto civico, senza che tali operazioni fossero preceduti dall’adozione di alcun formale provvedimento amministrativo.<br />
A conclusione dei lavori veniva realizzata anche una strada per l’accesso alla costruzione del suddetto manufatto, determinando la definitiva ed irreversibile trasformazione del bene di proprietà della ricorrente.<br />
La ricorrente domanda, perciò, la condanna del Comune di Capannori al risarcimento del danno conseguito all’occupazione “acquisitiva” per pubblica utilità e conseguente perdita della proprietà dell’immobile, avvenuta sine titulo, oltre a quanto dovuto per l’indennità di occupazione temporanea legittima, con riconoscimento della rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute a tale titolo.<br />
Costituendosi in giudizio l’Amministrazione resistente ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
La Corte costituzionale, con sentenza n. 281 del 28 luglio 2004, ha infatti stabilito che è costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 34 commi 1 e 2 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. <br />
Conseguentemente deve ritenersi che spetti al giudice ordinario la cognizione della controversia avente per oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell&#8217;opera pubblica fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione d&#8217;urgenza, ovvero in carenza di qualunque potestà amministrativa (Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2004, n. 21637; T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 settembre 2004, n. 1444).<br />
Quanto alla domanda di determinazione dell’indennità di occupazione legittima è sufficiente osservare che  l’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 3 dispone che “Nulla è innovato in ordine: a )….; b ) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.<br />
Ne discende che la domanda volta ad ottenere la corresponsione dell&#8217;indennità di occupazione d&#8217;urgenza, anche legittimamente posta in essere, deve essere conosciuta dal giudice ordinario, in conformità con quanto disposto dall&#8217;art. 53 comma 3, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 22 gennaio 2004, n. 84; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 18 giugno 2004, n. 1723).<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 3 maggio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giacinta DEL GUZZO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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