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	<title>2571 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sui Consorzi stabili e sul cumulo alla rinfusa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-consorzi-stabili-e-sul-cumulo-alla-rinfusa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:48:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-consorzi-stabili-e-sul-cumulo-alla-rinfusa/">Sui Consorzi stabili e sul cumulo alla rinfusa.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Consorzi stabili &#8211; Art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Cumulo alla rinfusa &#8211; Applicabilità della disciplina. In materia di Consorzi stabili, l’art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-consorzi-stabili-e-sul-cumulo-alla-rinfusa/">Sui Consorzi stabili e sul cumulo alla rinfusa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-consorzi-stabili-e-sul-cumulo-alla-rinfusa/">Sui Consorzi stabili e sul cumulo alla rinfusa.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Consorzi stabili &#8211; Art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Cumulo alla rinfusa &#8211; Applicabilità della disciplina.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di Consorzi stabili, l’art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca cantieri) ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla <i>lex specialis,</i> ricostituendo l’originaria limitazione del “cumulo alla rinfusa”, alla <i>“disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d&#8217;opera, nonché all&#8217;organico medio annuo”,</i> i quali sono <i>“computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.</i></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Daniele &#8211; Est. Graziano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4267 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Consorzio Stabile Impero, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Petrarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Verdi n. 9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di revoca dell&#8217;aggiudicazione, adottato con delibera n. 138 del 24/03/2021 dal Responsabile del Procedimento (Doc. 1), della procedura per l&#8217;affidamento del “Servizio di supporto agli impianti industriali: attività di supporto alla produzione per l&#8217;IMC Roma Smistamento della Direzione Regionale Lazio di Trenitalia” CIG 8387285E86;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi e così in particolare degli atti della Commissione di gara, così come risultanti dai relativi verbali, e del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la diversa ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Stabile Impero il 7/6/2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di aggiudicazione (delibera n. 157 del 06/04/2021), adottato dal Responsabile del Procedimento (Doc. 1), della procedura per l&#8217;affidamento del “Servizio di supporto agli impianti industriali: attività di supporto alla produzione per l&#8217;IMC Roma Smistamento della Direzione Regionale Lazio di Trenitalia” CIG 8387285E86, a mezzo del quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto alla società Metalmeccanica s.r.l. a seguito della revoca dell&#8217;aggiudicazione alla odierna ricorrente (provvedimento già impugnato e sub iudice);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti e comportamenti connessi, consequenziali, preordinati, collegati, precedenti o successivi e così in particolare degli atti della Commissione di gara, così come risultanti dai relativi verbali, e del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la diversa ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;Udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.Con il ricorso in trattazione il ricorrente Consorzio impugna il provvedimento di cui alla delibera n. 138 del 24.3.2021, di revoca dell’aggiudicazione della per l’affidamento del servizio di supporto ad impianti industriali indetta da Trenitalia con codice CIG 8387285E86, motivato sul mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti dalla legge di gara, in capo alla consorziata D.L.V. Global Service s.r.l. per conto della quale il Consorzio partecipava, le cui allegate certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 45001:2018 e 414001:2015 erano state rilasciate per il servizio di pulizia ma non anche per la movimentazione di attrezzature – carro trasbordatore con piattaforma girevole e loco trattori costituente l’oggetto dell’appalto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1.Si costituiva Trenitalia S.p.a producendo documenti e memoria difensiva il 10 maggio 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Alla Camera di consiglio del 12 maggio 2021 la Sezione respingeva la domanda cautelare motivando diffusamente l’insussistenza del <i>fumus boni iuris</i> con Ordinanza 18 maggio 2021 n. 2841</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Con Ordinanza n. 3611 del 2 luglio 2021 il Consiglio di Stato respingeva l’appello avverso la citata Ordinanza cautelare della Sezione “<i>Considerato che non sembrano prima facie apprezzabili le ragioni a sostegno del proposto appello;”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Con motivi aggiunti prodotti il 7 giugno 2021 il ricorrente Consorzio gravava il provvedimento di aggiudicazione della gara ad altra impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla pubblica Udienza del 15 dicembre 2021 sulle conclusioni delle parti la causa veniva ritenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con unico motivo di ricorso parte ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione inizialmente disposta nei suoi confronti da Trenitalia sostenendo, in sintesi, che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) i requisiti contestati alla consorziata non sarebbero requisiti di partecipazione ma, al contrario, mere certificazioni di qualità richieste – non a pena di esclusione– in seno all’offerta tecnica, e quindi, in buona sostanza, criteri di valutazione del merito tecnico, della componente tecnica dell’offerta; non certo elementi qualificabili come requisiti da possedere ai fini dell’amissione alla gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) il contegno procedimentale dell’odierna resistente sarebbe contraddittorio avendo instaurato una interlocuzione procedimentale tesa ad accertare la sola sussistenza delle richieste di estensione dei suddetti certificati, salvo poi sostenere che la loro mancanza al momento della partecipazione alla gara era circostanza insuperabile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) i requisiti contestati, ancorché non posseduti dalla consorziata, erano in ogni caso posseduti dal Consorzio in proprio, sicché avrebbero dovuto essere considerati sussistenti in ragione del principio del “cumulo alla rinfusa”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò, secondo parte ricorrente, avrebbe potuto altresì consentire l’esecuzione diretta della commessa da parte del Consorzio, anche in ragione della disponibilità da quest’ultimo manifestata sia pur solo in fase di verifica dei requisiti di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Ad avviso del Collegio le riassunte censure non appaiono persuasive, alla luce di quanto già osservato in sede di sommaria delibazione cautelare che deve qui essere confermata a ribadita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Giova premettere in punto di fatto che in data 21/10/2020, la Commissione ha dato inizio ai lavori con la prima seduta per l’apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa, all’interno della quale era presente l’Allegato A Domanda di partecipazione (allegato 3 produz. Trenitalia) ove il concorrente Consorzio Stabile Impero dichiarava la propria intenzione di avvalersi dell’Impresa IC SERVIZI S.r.l. per il requisito di fatturato specifico medio annuo di cui al par. III.1.3) punto 1) del predetto Bando, e indicava, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e del par. III.1.8) del Bando di gara, la Consorziata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. quale consorziata esecutrice, specificando, inoltre, che la percentuale di svolgimento delle attività era pari al 100% e non manifestando, in tale sede, la propria disponibilità ad assumere in proprio l’esecuzione di parte o tutte le attività oggetto dell’appalto se necessario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. Orbene, tra i parametri tecnici, era previsto dalla <i>lex specialis</i>, come criterio premiante, il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 nella versione vigente o, in alternativa, della registrazione EMAS, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto, specificando, anche in questo caso, che “Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c), la certificazione deve essere prodotta dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara” (paragrafo V.1 del Disciplinare di gara – Allegato 2).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Solo il parametro tecnico riferito alla Certificazione UNI EN ISO 14001 o, in alternativa, alla REGISTRAZIONE EMAS, era quindi da considerare una componente dell’offerta tecnica, e non già le certificazioni UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 (o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018) che rientrano tra i livelli minimi di capacità richiesti nel Bando di gara per la partecipazione alla gara, ovverosia tra i requisiti di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella stessa seduta del 21/10/2020, la Commissione di gara procedeva altresì anche all’apertura della Busta C – “Offerta Economica” e alla valutazione economica delle offerte pervenute per la procedura di gara all’esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito della valutazione delle offerte il Consorzio Stabile Impero si posizionava al primo posto in graduatoria con un punteggio totale di 100/100 punti, di cui 70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica ed un ribasso del 23,65%.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. La Commissione di gara, pertanto, procedeva alla verifica della congruità e sostenibilità dell’offerta nei confronti dell’odierna ricorrente, che si concludeva positivamente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conseguenza di ciò, in data 23/11/2020, la Commissione di gara proponeva l’aggiudicazione della gara al ricorrente Consorzio stabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Apertasi, ai sensi dell’art. 133 co. 8 D. Lgs. 50/2016, la fase di verifica dei requisiti, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, il Consorzio trasmetteva, in data 23/12/2020 tramite l’area messaggistica del Portale Acquisti di Trenitalia, la documentazione richiesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello specifico, si richiedeva di inoltrare i seguenti documenti relativi ai requisiti di partecipazione della Consorziata esecutrice, secondo quanto previsto al par. III.1.3) lettere a) e b) del Bando di Gara “Capacità professionale e tecnica”, in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; certificazione di conformità del proprio Sistema di Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto, in corso di validità, relativa alla Consorziata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale OHSAS 18001 nella versione vigente o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto, in corso di validità, relativa alla Consorziata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito della disamina della documentazione prodotta, è risultato che le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 (nonché la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, il cui possesso era stato dichiarato dal concorrente in offerta tecnica) in capo alla Consorziata esecutrice D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. (Allegato 15) erano state rilasciate per il perimetro di certificazione “Erogazione di servizi di pulizia”, non pertinente con le attività oggetto del Servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1.Risultata senza positivo esito una richiesta di integrazione documentale inoltrata al Consorzio avendo esso dichiarato che alla data del 05/03/2021 la Consorziata esecutrice, pur avendo avviato l’iter di estensione dei certificati il 02/10/2020, non era ancora in possesso delle certificazioni necessarie per l’esecuzione del Servizio e poiché tali certificazioni avrebbero dovuto essere possedute dalla citata Consorziata al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte in data 07/10/2020, avendo il CONSORZIO STABILE IMPERO partecipato alla gara indicando la Consorziata D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. quale consorziata esecutrice ed essendo quest’ultima risultata priva di ben due requisiti di partecipazione di cui al par. III.1.3) lettere a) e b), Trenitalia S.p.A. procedeva in osservanza del disposto di cui al par. VI.3) punto 3) del Bando di gara a mente del quale “Trenitalia procederà ad effettuare la verifica in ordine all’effettiva sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo III.1 nei confronti del miglior offerente. In caso di esito negativo, Trenitalia procederà alla sua esclusione dalla gara, all’incameramento della cauzione provvisoria nonché alla segnalazione all’ANAC e all’aggiudicazione in favore del primo dei concorrenti che seguono nella graduatoria, sottoposto a verifiche con esito positivo”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, in data 29/03/2021, Trenitalia trasmetteva al Consorzio Stabile Impero, la comunicazione di ritiro dell’aggiudicazione prot. n. TRNIT-DPR.ACQR\P\2021\0013822 del 24/03/2021, corredata di delibera n. 138 del 24/03/2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al che, a seguito di tale ritiro dell’aggiudicazione, la gara proseguiva con l’adozione della delibera n. 157 del 6.4.2021 recante aggiudicazione della commessa alla seconda impresa classificata, Metalmeccanica S.r.l. per un punteggio totale pari a 83,52/100, un ribasso del 10,23 % ed un importo complessivo di € 797.897,90 comunicata sul Portale il 7.4.2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 20/04/2021, infine, entro i 30 giorni dalla trasmissione del provvedimento di ritiro, Trenitalia ha inoltrato il modello B di segnalazione all’ANAC.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In punto di diritto Denota il Collegio che il par. III.1.3 del bando di gara (Doc. 2 del ricorso) prescriveva tra i requisiti di partecipazione di capacità professionale e tecnica che le imprese partecipanti dovevano possedere già al momento della presentazione dell’offerta, “il possesso di certificazione conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto in corso di validità” (lettera a) del citato paragrafo) e la “certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale OHSAS 18001, nella versione vigente o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto” (lettera b), par. cit.). La norma di gara stabiliva inoltre che nel caso di consorzio stabile i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) avrebbero dovuto essere “posseduti dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipava alla gara” (Bando di gara, punto III.1.3, Capacità professionale e tecnica)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Viceversa, il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 nella versione vigente o, in alternativa, della registrazione EMAS, (rilasciata da organismi accreditati) con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto, era contemplata quale fattore generatore di punteggio il che rievoca la inveterata nota differenziazione e il divieto di commistione, nel diritto degli appalti, tra requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione del punteggi per la componente tecnica dell’offerta, principio che in giurisprudenza resta tuttora una regola generale, secondo cui il possesso determinati livelli di esperienza, modulati a seconda dell’oggetto dell’appalto e degli obiettivi perseguiti con esso dall’Amministrazione, debbono costituire requisiti di capacità tecnica e non possono essere inclusi <i>“nei criteri di valutazione delle offerte in quanto ciò rappresenterebbe una indebita commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell&#8217;offerta, i quali vanno invece mantenuti del tutto separati gli uni dagli altri”</i> ( T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. III , 3 dicembre 2018, n. 11691).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Giudice d’appello ha infatti sancito tale risalente opzione, in tempi più recenti, puntualizzando che <i>“Costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell&#8217;offerta ai fini dell&#8217;aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell&#8217;esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova in definitiva il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all&#8217;offerta e all&#8217;aggiudicazione.”</i> (Consiglio di Stato, Sez. VI , 4 ottobre 2011, n. 5434, che rinviene il suo precedente in Cons. di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971 seguita dalla giurisprudenza di prime cure: T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2011, n. 825; T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. III , 7 febbraio 2011, n. 1128)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Siffatto principio cardine, va precisato per completezza, tollera peraltro eccezioni limitatamente ai criteri valutativi di tipo oggettivo, quali le caratteristiche organizzative del concorrente sotto il profilo ambientale, della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate, i quali possono costituire criteri di valutazione (cfr. T.A.R. Lombardia &#8211; Milano , Sez. IV , 23 ottobre 2019, n. 2214).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, è stato anche evidenziato che allorché gli aspetti organizzativi ossia in ultima analisi i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell&#8217;offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell&#8217;offerta, il principio non risulta violato (Cons. Stato, Sez., VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Tornando alla disciplina speciale della gara per in controversia, comunque il paragrafo V.1 del Disciplinare di gara (All. 2 produz. Trenitalia) stabiliva che <i>“la certificazione conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto in corso di validità”</i> (lettera a) del citato paragrafo) e la <i>“certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale OHSAS 18001, nella versione vigente o, in alternativa, UNI EN ISO 45001:2018”,</i> in caso di consorzio, doveva <i>“essere prodotta dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In proposito è pacifico in punto di fatto che in esito all’esame della documentazione prodotta, risultava che le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 ed UNI EN ISO 14001:2015, il cui possesso era stato dichiarato dal ricorrente Consorzio in capo alla Consorziata esecutrice D.L.V. GLOBAL SERVICE S.r.l. (cfr. All. 15, produz. Trenitalia) erano state rilasciate non con un perimetro includente le attività oggetto dell’appalto de quo, bensì per la “Erogazione di servizi di pulizia”, attività non pertinente con l’oggetto dell’appalto, che, in base al Capitolato Tecnico Organizzativo, concerneva, in sintesi, la movimentazione di attrezzature &#8211; carro trasbordatore con piattaforma girevole e loco trattori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Per il Collegio non coglie nel segno la tesi del ricorrente, secondo cui i contestati requisiti, sebbene non posseduti dalla consorziata, erano in ogni caso posseduti dal Consorzio in proprio, per cui dovevano essere ritenuti sussistenti per effetto del principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, in tal modo consentendo l’esecuzione diretta dell’appalto da parte del Consorzio anche in virtù della disponibilità da esso manifestata. Osta infatti a tale argomento l’art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca cantieri) e dunque applicabile al momento della gara per cui è causa, il quale dispone che “i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto”, stabilendo altresì che <i>“la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l&#8217;affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”. </i>(47, co. 2 –bis, D. Lgs. n. 50/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Invero, il riprodotto periodo dell’art. 47, co. 2 del Codice dei contratti pubblici come modificato dal richiamato d.l. n. 32/2019, ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla <i>lex specialis,</i> ricostituendo l’originaria limitazione del “cumulo alla rinfusa”, alla <i>“disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d&#8217;opera, nonché all&#8217;organico medio annuo”,</i> i quali sono <i>“computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Giova segnalare che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si è già espressa nei sensi testé sintetizzati (T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. I bis, 7 dicembre 2020, n. 13049) con il recentissimo suggello ricostruttivo – quantunque in termini di <i>obiter</i> &#8211; dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 5).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la pronuncia appena citata, infatti, questo Tribunale ha fatto applicazione del chiarimento legislativo in argomento precisando che <i>“l&#8217;attuale formulazione dell&#8217;art. 47, comma 2, prevede che &#8220;I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara &#8230;&#8221; e il successivo comma 2 bis &#8211; di nuova introduzione &#8211; precisa che &#8220;La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l&#8217;affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati &#8230;&#8221;.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3.2 Ne discende che, il &#8220;cumulo alla rinfusa&#8221; invocato dal ricorrente (che a tal fine richiama precedenti peraltro riferibili a procedure di gara bandite anteriormente al &#8220;decreto sbocca-cantieri&#8221;), non risulta più applicabile da quando il D.L. n. 32 del 2019 ha introdotto il principio &#8220;della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati&#8221;.</i> (T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis, 7.12.2020, n. 13049, cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancor più di recente Ad. Plen., 18.3.2021, n. 5 ha ricostruito l’impatto della novella puntualizzando che: <i>“giova fare un ulteriore cenno esplicativo al cd. meccanismo di qualificazione alla “rinfusa” che ha segnatamente caratterizzato la vicenda in causa.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>8.1. Trattasi del portato dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, vigente all’epoca dei fatti di causa, per il quale: “I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>8.2. La disposizione ha avuto vigore sino al 2019. L&#8217;art. 1, comma 20, lett. l), n. 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, ha eliminato tale regola, ripristinando l’originaria e limitata perimetrazione del cd. cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d&#8217;opera, nonché all&#8217;organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. 8.3. Siffatto peculiare meccanismo (si ribadisce, esteso all’epoca dei fatti di causa anche ai requisiti di qualificazione, ma oggi limitato ad attrezzature, mezzi d&#8217;opera e organico medio annuo) ha radici nella natura del consorzio stabile e si giustifica in ragione: a) del patto consortile, comunque caratterizzato dalla causa mutualistica; b) del rapporto duraturo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate avente come fine “una comune struttura di impresa” </i>(Cons. Stato, Ad. Plen., 18.3.2021, n. 5 cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In conclusione, merita altresì porre in luce che nemmeno gioverebbe al ricorrente il cumulo alla rinfusa come ripristinato con limitazione alle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico, che sono ex art. 1 co.20, lett. L) ,n. 1 del d.l. n. 32/2019, elementi computati al consorzio cumulativamente sebbene posseduti dalle singole imprese. Nel caso all’esame, infatti, la consorziata designata non possiede i requisiti di capacità minimi di partecipazione costituiti dalle certificazioni UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 o in alternativa UNI EN ISO 45001:2018, ragion per cui quand’anche il preteso cumulo non fosse stato circoscritto alle attrezzature e all’organico medio ma estensibile agli altri elementi di capacità tecnica, non potrebbe in alcun modo operare il ridetto cumulo stante il mancato possesso di tali requisiti in capo alla consorziata; tali requisiti, infatti, vengono <i>“computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché (ma necessariamente, n.d.s.) posseduti dalle singole imprese consorziate”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni fin qui esposte il ricorso si profila infondato e deve pertanto essere respinto al pari dei motivi aggiunti estensivi dell’impugnazione al provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza come determinate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, così provvede:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Respinge il ricorso principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Respinge i motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Consorzio Stabile Imero a corrispondere a Trenitalia S.p.a. le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Daniele, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Montixi, Referendario</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2020 n.2571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-23-4-2020-n-2571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Raffaele Greco, Presidente, Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore; PARTI: Edil Tre Emme Costruzioni di Mele Vittorio &#38; C. S.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Mariani, c. il Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Franco Gagliardi La</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-23-4-2020-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2020 n.2571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Greco, Presidente, Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore; PARTI: Edil Tre Emme Costruzioni di Mele Vittorio &amp; C. S.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Mariani, c. il Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Franco Gagliardi La Gala.</span></p>
<hr />
<p>La ratio della peculiare fattispecie di attività  lecita della pubblica amministrazione è (anche) quella regolata dall&#8217;art. 44 del Testo Unico n. 327 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Proprietà  privata &#8211; perdita di facoltà  edificatorie senza illecita apprensione del bene &#8211; obbligo indennitario e non risarcitorio &#8211; configurabilità .<br /> <br /> 2.- Proprietà  privata &#8211; ablazione &#8211; consensuale del contratto e autoritativa del procedimento espropriativo per p.u. &#8211; quali modalità  esclusive &#8211; sono tali.<br /> <br /> 3.- Espropriazione per p.u. &#8211; art. 44 T.U. nr. 327/2001 &#8211; quale peculiare fattispecie di attività  lecita della pubblica Amministrazione &#8211; configurabilità  &#8211; ratio.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Non si verte in una ipotesi di c.d. accessione invertita laddove (come nel caso di specie), nell&#8217;ambito di un intervento attuativo di edilizia residenziale pubblica, alcuni proprietari, di altri lotti non materialmente acquisiti, siano privati dei loro rispettivi diritti edificabilità .</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Tali soggetti devono essere indennizzati della perdita di volumetria utilizzata per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e l&#8217;affermato obbligo indennitario va ricondotto alÂ generale principio di indennizzabilità  dei vincoli espropriativi imposti sulla proprietà .</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>In altri termini, si è in presenza di una limitazione dello ius aedificandi dovuta all&#8217;approvazione del piano di lottizzazione e alla successiva definitiva perdita di tale diritto in conseguenza del rilascio delle concessioni per la realizzazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Rispetto alla accesione c.d. invertita, manca quindi del tutto il fenomeno della illecita apprensione &#8220;materiale&#8221; del bene e del successivo trasferimento della proprietà .</em><br /> <em>La differenza sostanziale tra le due ipotesi, che pure incidono entrambe sul diritto di proprietà , è costituita proprio dalla circostanza che (come nel caso di specie) vi è stato solo l&#8217;utilizzo &#8211; previsto nel piano attuativo &#8211; della volumetria spettante ad altri proprietari per la realizzazione dell&#8217;opera di edilizia residenziale pubblica, mentre la titolarità  del terreno è rimasta in capo al proprietario originario, non essendo questo il destinatario, quindi, del decreto di esproprio o solo del suo avvio.</em><br /> <em>Si tratta, in sintesi, di ipotesi rientrante nella problematica della indennizzabilità  dei vincoli, che pur non sottraendo la proprietà  del bene, ne riducono le facoltà  di godimento.</em><br /> <br /> <em>2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, seguita dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato, ha affermato la impossibilità  di creazione in via giurisprudenziale di un modo di acquisto della proprietà  e ha negato la possibilità  di individuare sistemi di trasferimento della proprietà  di un bene diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio, in quanto non compatibili con la Convenzione europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</em><br /> <em>In base a tale giurisprudenza, infatti, la realizzazione di un&#8217;opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell&#8217;acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sè sola, a determinare il trasferimento della proprietà  in favore della P.A. in quanto non compatibile con la Convenzione europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</em><br /> <br /> <em>3. Una peculiare fattispecie di attività  lecita della pubblica amministrazione è (anche) quella regolata dall&#8217;art. 44 del Testo Unico n. 327 del 2001: tale fattispecie, prevista giÃ  dall&#8217;art. 46 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, riguarda soggetti che, pur in presenza di un procedimento espropriativo, ne siano rimasti completamente estranei, in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l&#8217;opera, e siano rimasti gravati da una servità¹, od abbiano subito un danno, ma in conseguenza dell&#8217;opera eseguita; l&#8217;indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l&#8217;opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa. Il fondamento della previsione di tale indennità  si ravvisa sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito di soddisfare l&#8217;interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest&#8217;ultimo ne sia indennizzato.</em></div>
<p> Â <br /> <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/04/2020<br /> <strong>N. 02571/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06531/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6531 del 2011, proposto da Edil Tre Emme Costruzioni di Mele Vittorio &amp; C. S.n.c., in persona del suo legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Triggiano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso lo studio Placidi S.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 72/2011, resa tra le parti, concernente accertamento diritto all&#8217;indennizzo per cessione forzosa suoli di proprietà  destinati ed utilizzati per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2019, il Consigliere Fulvio Rocco e udito per la parte appellata l&#8217;avvocato Gabriele Bavaro su delega dell&#8217;avvocato Franco Gagliardi La Gala;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 21 febbraio 1996 il Comune di Triggiano (BA) approvava il piano di lottizzazione denominato <em>&#8220;Casalino Nord</em>&#8221; per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica; le cubature per la realizzazione del piano erano calcolate anche con riferimento a terreni giÃ  di proprietà  della Edil Costruzioni di Mele Vittorio &amp; C. S.n.c. e da quest&#8217;ultima ceduti volontariamente all&#8217;Amministrazione comunale, ovvero espropriati.<br /> Per effetto di tali trasferimenti, la proprietà  della Edil Costruzioni si è pertanto ridotta ad un&#8217;area di mq. 606, la cui corrispondente cubatura è stata peraltro parimenti utilizzata dall&#8217;Amministrazione comunale a scopo di edilizia residenziale pubblica nel contesto del predetto Piano di lottizzazione pur astenendosi l&#8217;Amministrazione medesima dalla materiale apprensione del fondo, in tal modo rimasto privo di volumetria disponibile per l&#8217;edificazione da parte del suo proprietario.<br /> Con atto notificato il 20 febbraio 2006 la Edil Costruzioni intimava pertanto all&#8217;Amministrazione comunale il pagamento dell&#8217;indennizzo per la cessione forzosa della predetta superficie di terreno, quantificandone il valore in euro 37.027,92 oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria.<br /> In mancanza di adempimento da parte del Comune la società  proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, notificato il 27 febbraio 2008, chiedendo l&#8217;accertamento del diritto all&#8217;indennizzo per la cessione forzosa della volumetria e la conseguente condanna del Comune di Triggiano.<br /> Nel ricorso di primo grado, a sostegno delle proprie argomentazioni citava la sentenza del medesimo Tribunale amministrativo n. 4648 del 2002 che in analoga vicenda relativa alla cessione della volumetria per la realizzazione del piano di edilizia residenziale pubblica del Comune di Triggiano riguardante differenti proprietari, che avevano, peraltro, proposto anche domanda di accertamento della inesistenza del diritto delle cooperative edilizie a disporre della volumetria a seguito della approvazione del piano di lottizzazione, aveva respinto tale domanda ma aveva affermato il diritto dei ricorrenti &#8220;<em>ad essere compensati per la cessione della volumetria riveniente dai suoli di loro proprietà  destinata ed utilizzata negli interventi ERP</em>. <em>Tale diritto, ove la convenzione fosse stata sottoscritta, avrebbe trovato ristoro nella distribuzione delle indennità  di esproprio dei lotti destinati agli insediamenti ERP&#038;La circostanza che la convenzione di lottizzazione non sia stata stipulata non incide, tuttavia, sul diritto dei ricorrenti al compenso per la quota parte di volumetria ceduta agli interventi ERP</em>&#8220;<em>, </em>affermando, quindi l&#8217;obbligo del Comune &#8220;<em>di indennizzare i ricorrenti della cubatura spettante a ciascuno in ragione della estensione dell&#8217;area inclusa nel P.d.L. e trasferita ad edilizia residenziale pubblica</em>&#8220;.<br /> Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Triggiano eccependo la prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente e il parziale difetto di giurisdizione.<br /> Il giudice di primo grado ha ritenuto la propria giurisdizione sulla base dell&#8217;art. 53 del t.u. approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ritenuto applicabile, in quanto norma vigente al momento di proposizione della domanda, ai sensi dell&#8217;art. 5 c.p.c.; ha considerato tardiva l&#8217;eccezione di prescrizione sollevata dal Comune nella memoria depositata oltre il termine di cui all&#8217;art. 73 c.p.a.; ha respinto il ricorso, ritenendo, sulla base di quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3342 relativa all&#8217;appello proposto avverso la citata sentenza n. 4648 del 2002, che l&#8217;approvazione del piano di lottizzazione avesse determinato un effetto espropriativo della volumetria edificabile in favore dell&#8217;edilizia residenziale pubblica, perfezionatosi con il successivo rilascio delle concessioni edilizie in favore delle cooperative incaricate degli interventi in questione, comprensive della volumetria sviluppata dalle aree non espropriate e non materialmente acquisite; peraltro ha ritenuto che la fattispecie espropriativa si fosse realizzata solo in via di fatto e dunque illecitamente, richiamando gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo; pertanto ha qualificato l&#8217;obbligo del Comune di ristoro del pregiudizio consistente nella sottrazione di volumetria sotto il profilo risarcitorio e non come obbligazione di tipo indennitario, con la conseguenza di non poter riqualificare la domanda &#8211; formulata come di accertamento e condanna al pagamento della indennità  &#8211; in domanda risarcitoria, trattandosi di un mutamento della stessa non consentito d&#8217;ufficio e, quindi, ha respinto il ricorso.<br /> Con il presente atto di appello sono stati formulati i seguenti motivi:<br /> &#8211; <em>erronea qualificazione della domanda; violazione del principio generale della indennizzabilità  dei vincoli espropriativi posti sulla proprietà ; contraddittorietà  della sentenza</em>, con cui sostiene l&#8217;erroneità  della decisione del giudice di primo grado che avrebbe fatto riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3342 del 2009, ma traendone conclusioni opposte, in quanto la sentenza aveva confermato la decisione del giudice di primo grado di riconoscimento dell&#8217;indennizzo; l&#8217;appellante ha quindi ribadito la natura indennitaria della somma spettante.<br /> Nelle conclusioni dell&#8217;atto di appello si chiede l&#8217;accertamento del diritto all&#8217;indennizzo, &#8220;<em>nella misura che sarà  successivamente accertata con separato giudizio davanti al giudice ordinario</em>&#8220;.<br /> Si è costituito nel presente giudizio di appello il Comune di Triggiano il 28 febbraio 2012 con atto di stile; in vista dell&#8217;udienza pubblica ha depositato memoria in cui ha contestato la fondatezza dell&#8217;appello in ordine alla qualificazione della domanda.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 1 ottobre 2019 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.<br /> <br /> DIRITTO<br /> Ritiene il Collegio di dovere dare atto, nel presente giudizio, che la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 25039 del 2016 &#8211; pronunciata nelle medesima vicenda del Comune di Triggiano relativa all&#8217;approvazione del Piano di lottizzazione con utilizzazione della volumetria di soggetti non formalmente espropriati e non parte di una convenzione di lottizzazione &#8211; ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda con cui le parti &#8220;<em>non mettono in discussione la legittimità  dell&#8217;esproprio invocando il conseguente risarcimento del danno, ma pretendono esclusivamente un indennizzo da attività  lecita dell&#8217;amministrazione</em>&#8220;.<br /> Pertanto, trattandosi dell&#8217;organo giurisdizionale che regola il riparto di giurisdizione, anche la domanda presentata dalla parte odierna appellante si deve ritenere rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.<br /> Peraltro, poichè la questione di giurisdizione esaminata dal giudice di primo grado non è stata riproposta dalla parte appellata, ritiene il Collegio di dovere procedere all&#8217;esame della domanda nel merito non potendo il giudice d&#8217;appello rilevare d&#8217;ufficio il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell&#8217;art. 9 c.p.a., per cui il difetto di giurisdizione &#8220;<em>nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione</em>&#8220;.<br /> Nel merito l&#8217;appello è fondato.<br /> In primo luogo ritiene, infatti, il Collegio di dovere fare riferimento a quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite in analoga vicenda del Comune di Triggiano, relativa all&#8217;utilizzo di volumetria per edilizia residenziale pubblica effettuato senza estendere la formale espropriazione anche alla cessione della volumetria e senza che i proprietari partecipassero alla stipula della convenzione di lottizzazione.<br /> La sentenza n. 25039 del 2016 giÃ  richiamata ha, infatti, affermato espressamente che &#8220;<em>nella specie si è perfezionata una fattispecie ablatoria, sia pure atipica, al momento del rilascio delle concessioni edilizie in favore delle cooperative incaricate degli interventi di edilizia residenziale pubblica, che ha realizzato l&#8217;effetto di privare i proprietari degli altri lotti, non materialmente acquisiti, dei rispettivi diritti di edificabilità  per le volumetrie comprese nel piano di lottizzazione. Si è verificata, in altri termini, nell&#8217;ambito di una espropriazione formale (per quanto conclusasi non con decreto ma con cessione bonaria) nei confronti di alcuni proprietari, anche una espropriazione sostanziale nei confronti di altri. La circostanza che nei confronti di questi ultimi non sia stato emesso un provvedimento di esproprio (o stipulato l&#8217;atto di cessione che tiene luogo di esso) non toglie che anche costoro abbiano subito una espropriazione del loro diritto (all&#8217;edificazione di una certa volumetria) nell&#8217;ambito di una pìù complessa vicenda ablatoria</em>&#8220;.<br /> La decisione della Suprema Corte è perfettamente aderente al caso di specie, in cui la parte ha chiesto prima con gli atti di intimazione stragiudiziale e successivamente con il ricorso di primo grado, l&#8217;indennità  per la cessione della volumetria edificabile sui propri terreni, senza alcuna contestazione in ordine alla legittimità  dell&#8217;espropriazione. Ciò anche sulla base dei precedenti relativi alla medesima vicenda ablatoria, costituiti dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia n. 4842 del 2002, che aveva affermato il diritto di altri ricorrenti, nella medesima situazione di fatto della società  odierna appellante, ad essere <em>&#8220;indennizzati</em>&#8221; della perdita della volumetria utilizzata per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, e dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3342 del 2009, che ha confermato la sentenza n. 4842 del 2001, riconducendo l&#8217;obbligo indennitario in capo al Comune al &#8220;<em>generale principio di indennizzabilità  dei vincoli espropriativi imposti sulla proprietà , emergendo che fin dall&#8217;approvazione del piano di lottizzazione i suoli appartenenti agli odierni appellati avevano subito una riduzione della volumetria edificabile, per effetto della cessione di quota parte della stessa in favore dell&#8217;edilizia residenziale pubblica</em>&#8220;.<br /> Sulla base di tali decisioni, ritiene il Collegio che non possa dubitarsi che la <em>&#8220;anomala&#8221;</em> operazione posta in essere dal Comune di Triggiano sia stata ricondotta dalla giurisprudenza amministrativa e successivamente anche dalla Corte di Cassazione ad una &#8220;<em>fattispecie ablatoria</em>&#8220;, che si è realizzata al momento dell&#8217;approvazione del piano di lottizzazione con l&#8217;apposizione di un vincolo <em>&#8220;espropriativo&#8221;</em> dell&#8217;edificabilità  e si è successivamente concretizzata al momento del rilascio delle concessioni edilizie in favore delle cooperative incaricate degli interventi di edilizia residenziale pubblica, sulla base del calcolo della edificabilità  anche dei lotti non materialmente acquisiti per le volumetrie giÃ  comprese nel piano di lottizzazione.<br /> Ha quindi errato il giudice di primo grado nel ritenere che tale domanda non fosse stata correttamente formulata, ritenendo che la pretesa azionata con il ricorso attenesse all&#8217;accertamento di un diritto al risarcimento del danno per equivalente da fatto illecito e non giÃ  alla corresponsione di indennizzo, mentre proprio la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata ha qualificato tale pretesa come domanda di indennizzo da attività  lecita dell&#8217;amministrazione.<br /> A sostegno di tale interpretazione ritiene il Collegio di evidenziare che nel caso di specie si è in presenza di una limitazione dello <em>ius aedificandi</em> dovuta all&#8217;approvazione del piano di lottizzazione e alla successiva definitiva perdita di tale diritto in conseguenza del rilascio delle concessioni per la realizzazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica.<br /> Manca quindi del tutto il fenomeno della illecita apprensione <em>&#8220;materiale</em>&#8221; del bene e del successivo trasferimento della proprietà .<br /> La differenza sostanziale tra le due ipotesi, che pure incidono entrambe sul diritto di proprietà , è costituita proprio dalla circostanza che, nel caso di specie, vi è stato solo l&#8217;utilizzo &#8211; previsto nel piano attuativo &#8211; della volumetria spettante ai ricorrenti per la realizzazione dell&#8217;opera di edilizia residenziale pubblica, mentre la titolarità  del terreno è rimasta in capo al proprietario originario, non essendo questo il destinatario, quindi, del decreto di esproprio o solo del suo avvio.<br /> Si tratta, quindi, di ipotesi rientrante, come rilevato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3342 del 2009, nella problematica della indennizzabilità  dei vincoli, che pur non sottraendo la proprietà  del bene, ne riducono le facoltà  di godimento.<br /> Ad avviso del Collegio, tale differenza sostanziale non rende immediatamente applicabile al caso in questione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;Uomo, seguita dalla ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, che ha espunto dall&#8217;ordinamento l&#8217;istituto dell&#8217;accessione invertita, posta a base della decisione del giudice di primo grado.<br /> Questo istituto, infatti, era stato costruito dalla giurisprudenza della Cassazione proprio sulla base della materiale occupazione del bene e della irreversibile trasformazione dello stesso per l&#8217;avvenuta realizzazione dell&#8217;opera pubblica, con la conseguenza della creazione in via giurisprudenziale di un modo di trasferimento della proprietà .<br /> La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, seguita dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato, infatti, a sostegno della illiceità  di tale vicenda ha fatto riferimento alla impossibilità  di creazione in via giurisprudenziale di un modo di acquisto della proprietà , anche in relazione alla incertezza circa i modi e i tempi di tale trasferimento in via di fatto, e ha negato la possibilità  di individuare sistemi di trasferimento della proprietà  di un bene diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio, in quanto non compatibili con la Convenzione europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (CEDU 30 maggio 2000, ric. 31524/96).<br /> In base a tale giurisprudenza, infatti, la realizzazione di un&#8217;opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell&#8217;acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sè sola, a determinare il trasferimento della proprietà  in favore della P.A. in quanto non compatibile con la Convenzione europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (Cass. civ., Sez. Unite, 19 gennaio 2015, n. 735; Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12961; Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4970; id., 29 agosto 2012, n. 4650).<br /> Le argomentazioni relative alla illiceità  della cd. occupazione appropriativa non possono essere, quindi, applicate al caso di specie, in cui sia la titolarità  che il possesso dei beni sono rimasti inalterati, nel mentre l&#8217;attività  posta in essere dal Comune di utilizzo della volumetria e limitazione della edificabilità  è comunque consentita a tale ente dall&#8217;ordinamento anche con gli strumenti pianificatori, in particolare con la pianificazione attuativa.<br /> Per questo la sentenza della cassazione a Sezioni Unite n. 25039 del 2016 citata ha inquadrato la vicenda in questione nell&#8217;ambito dell&#8217;indennizzo da attività  lecita dell&#8217;Amministrazione.<br /> Analogamente a quanto accade in caso di reiterazione di vincoli preordinati all&#8217;esproprio o comunque di contenuto espropriativo, per cui, a partire dalla nota sentenza della Corte costituzionale, 20 maggio 1999, n. 179, l&#8217;Amministrazione in sede di reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, preordinati all&#8217;espropriazione o che comportino l&#8217;inedificabilità  deve prevedere l&#8217;indennizzo, anche nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione avrebbe pertanto dovuto prevedere l&#8217;indennizzo.<br /> L&#8217;orientamento consolidato della Cassazione sul punto ritiene che la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all&#8217;esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, sia infatti riconducibile a un&#8217;attività  legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell&#8217;atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità  di utilizzazione dell&#8217;area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, votata; inoltre al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito (cfr. Cass. civ. Sez. I, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12468).<br /> Si tratta, quindi, di una attività  lecita dell&#8217;Amministrazione, salva la previsione dell&#8217;indennizzo per il privato.<br /> In caso di mancata previsione dell&#8217;indennizzo, inoltre, il privato può contestare la legittimità  del vincolo (non contestata nel caso di specie), ma anche richiedere direttamente (al giudice ordinario) il pagamento dell&#8217;indennizzo nel caso non contesti la legittimità  del vincolo ma solo la mancata liquidazione dell&#8217;indennizzo.<br /> Si deve infatti richiamare la disciplina dell&#8217;art. 39 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità , per cui <em>&#8220;nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità , commisurata all&#8217;entità  del danno effettivamente prodotto</em>&#8220;. In base al comma 2, &#8220;<em>qualora non sia prevista la corresponsione dell&#8217;indennità  negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l&#8217;autorità  che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l&#8217;indennità , entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali</em>&#8220;<em>; </em>ai sensi del comma 4<em>, &#8220;decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d&#8217;appello di determinare l&#8217;indennità </em>&#8220;.<br /> Un&#8217;ulteriore fattispecie di attività  lecita della pubblica amministrazione è anche quella regolata dall&#8217;art. 44 del Testo Unico n. 327 del 2001, per cui &#8220;<em>è dovuta una indennità  al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell&#8217;opera pubblica o di pubblica utilità , sia gravato da una servità¹ o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità  di esercizio del diritto di proprietà </em>&#8220;.<br /> Tale fattispecie, prevista giÃ  dall&#8217;art. 46 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, per la consolidata giurisprudenza riguarda soggetti che, anche in presenza di un procedimento espropriativo, ne siano rimasti completamente estranei, in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l&#8217;opera, e siano rimasti gravati da una servità¹, od abbiano subito un danno, ma in conseguenza dell&#8217;opera eseguita; l&#8217;indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l&#8217;opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa (Cass. civ., Sez. Unite, 27 febbraio 2017, n. 4883; 21 novembre 2011, n. 24410; Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4871); inoltre il fondamento della previsione di tale indennità  viene ravvisato dalla Cassazione &#8220;<em>sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito di soddisfare l&#8217;interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest&#8217;ultimo ne sia indennizzato</em>&#8221; (Cass. civ., Sez. Unite, 21 aprile 2006, n. 9342; 26 giugno 2003, n. 10163).<br /> Sulla base di tale quadro normativo e giurisprudenziale, si deve dunque ritenere che la previsione dell&#8217;utilizzo di tale volumetria nell&#8217;ambito del piano attuativo fosse consentita; il potere di incidere sullo <em>ius aedificandi</em> con gli strumenti pianificatori è infatti espressamente previsto dall&#8217;ordinamento.<br /> Il successivo rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica ha comportato la definitiva perdita della facoltà  di edificare.<br /> La mancata attivazione degli strumenti convenzionali per la concreta realizzazione dell&#8217;operazione di trasferimento della volumetria ovvero la mancanza di convenzione urbanistica con i privati incisi dalla previsione di inedificabilità  ha fatto sorgere, in mancanza di differenti contestazioni relative alla illegittimità  degli atti da parte dei privati, comunque il diritto ad essere indennizzati per la diminuzione di valore del bene in relazione alla perdita della capacità  edificatoria.<br /> Infatti, la mancata contestazione in ordine alla legittimità  della previsione urbanistica non può avere comportato la perdita del diritto all&#8217;indennizzo, essendo anzi in facoltà  della parti private chiedere solo il pagamento dell&#8217;indennizzo, qualora non vogliano contestare la legittimità  del procedimento amministrativo in tutte le ipotesi di indennità  prevista dal Testo unico espropri.<br /> Pertanto, la sentenza appellata deve essere riformata e deve essere accertata la fondatezza della pretesa, sulla base della giurisprudenza di questo Consiglio relativa al caso di specie, che ha comunque affermato l'&#8221;<em>obbligo dell&#8217;Amministrazione di ristorare i proprietari interessati del pregiudizio arrecato alla loro proprietà  dalla sottrazione di volumetria utile</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3342 del 2009).<br /> Ne deriva che, sulla base della domanda formulata dalla parte ricorrente in primo grado, riproposta nel presente giudizio, deve essere accolto l&#8217;appello e accertato il diritto al pagamento della indennità  per la perdita della volumetria oggetto del piano di lottizzazione.<br /> Tale accertamento esaurisce l&#8217;ambito della cognizione del presente giudizio, nel quale la domanda è stata limitata all&#8217;accertamento sulla spettanza del diritto.<br /> Poichè, ai sensi dell&#8217;art. 112 c.p.c. <em>&#8220;il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa</em>&#8220;Â non può procedersi, infatti, neppure ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 4, c.p.a..<br /> In conclusione l&#8217;appello è fondato e deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata deve essere accolto il ricorso di primo grado nei limiti sopra indicati.<br /> In considerazione della complessità  delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione.<br /> Spese del doppio grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Greco, Presidente<br /> Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore<br /> Antonella Manzione, Consigliere<br /> Giovanni Orsini, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/5/2011 n.2571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-5-2011-n-2571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-5-2011-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/5/2011 n.2571</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. PolitoMinistero dell&#8217;Interno, Questura di Prato (Avv. Stato) c/ G. C. (Avv.ti G. Adami, R. Bussinello) Provvedimento amministrativo – Misure interdittive &#8211; Daspo – Applicazione &#8211; Condizioni – Identificazione &#8211; Denuncia reati ascritti – Omissione – Illegittimità – Sussiste. E’ illegittimo il provvedimento di inibizione all’accesso ai</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-5-2011-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/5/2011 n.2571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Maruotti &#8211; <i>Est. </i>Polito<br />Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Prato (Avv. Stato) c/ G. C. (Avv.ti G. Adami, R. Bussinello)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento amministrativo – Misure interdittive &#8211;  Daspo – Applicazione  &#8211; Condizioni – Identificazione &#8211; Denuncia reati ascritti  – Omissione – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di inibizione all’accesso ai luoghi in cui si svolgano le manifestazioni sportive ex art. 6, co. 1, l. n. 401 del 1989, emesso a seguito della partecipazione ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, in assenza della previa identificazione dei destinatari  e denunzia all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato ascritte.  	</p>
<p></b>______________________<br />	<br />
 (1) Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 3245 del 21 giugno 2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02571/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 04844/2006 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4844 del 2006, proposto dal </p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., e dalla Questura di Prato, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il signor <b>Giannessi Cristiano</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Roberto Bussinello, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Contucci in Roma, via Candia, n. 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I n. 2844 del 2005;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le note a difesa della parte conventua;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Vitale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1). Con il decreto in data 18 febbraio 2005, il Questore della Provincia di Prato &#8211; in relazione ad episodi di violenza con turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, verificatisi in occasione dell’ incontro di calcio Prato-Lucchese disputatosi il 13 febbraio 2005, valido per il campionato nazionale di serie C1 – comminava, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, nei confronti del sig. Cristiano Giannesi, in quanto partecipe a detti episodi e sul rilievo della qualità di destinatario di precedente provvedimento interdittivo ai sensi della legge predetta per la durata di anni uno, il divieto di accedere “<i>ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alla partite della Nazionale italiana di calcio, che varranno disputati nell’ intero territorio nazionale, per la turata di anni tre a decorrere dalla notifica </i>(del)<i> provvedimento</i>”. Era, altresì, imposto divieto di “<i>accedere durante le ore in cui si svolgono gli incontri di calcio nei luoghi circostanti lo stadio, di Lucca</i>” nonché “<i>alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali ed a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono alle predette manifestazioni</i>”.<br />	<br />
Avverso detto provvedimento il sig. Giannesi proponeva il ricorso n. 838 del 2005 avanti al T.A.R. per la Toscana, deducendo motivi di: insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della misura interdittiva; di violazione delle regole di partecipazione al procedimento; di genericità dell’oggetto del divieto, quanto ai luoghi limitrofi allo stadio interessati dalla presenza di persone che assistono alle manifestazioni sportive, nonché di incompetenza per territorio a provvedere del Questore della Provincia di Prato.<br />	<br />
Con la sentenza in forma semplificata n. 2844 del 13 giugno 2005, il T.A.R. adito accoglieva il ricorso, riconoscendo fondato il motivo inerente all’emissione del provvedimento di prevenzione in assenza di una precedente denunzia all’autorità giudiziaria per taluno dei reati previsti dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989.<br />	<br />
Ha proposto appello il Ministero dell’interno, che ha contestato la statuizione del T.A.R. ed chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Si è costituito in resistenza il sig. Giannesi, che ha contrastato i motivi di impugnativa ed ha riproposto le censure non esaminate per assorbimento dal T.A.R., concludendo per la reiezione dell’appello.<br />	<br />
All’udienza del 5 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
2). Ritiene la Sezione che la sentenza impugnata meriti conferma.<br />	<br />
2.1). L’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, stabilisce che nei confronti delle persone che risultano “<i>denunciate o condannate</i>” per taluno dei reati elencati nella prima parte del comma in esame “<i>ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati,</i> interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime”.<br />	<br />
Questo Consiglio, sez. IV, con la decisione n. 3245 del 21 giugno 2005 – dalle cui conclusioni il collegio non ravvisa di doversi discostare &#8211; ha rilevato che, anche per la fattispecie relativa alla partecipazione ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza (ipotesi riferita all’appellato), occorre che i prevenuti, prima dell’applicazione dell’inibitoria dell’accesso ai luoghi in cui si svolgano le manifestazioni sportive o ad essi contigui per la presenza di soggetti che partecipano o assistono a dette manifestazioni, siano identificati e previamente denunziati all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato ascritte.<br />	<br />
Se, pertanto, per l’applicazione della misura di prevenzione in argomento non occorre che sia pronunciata una condanna in sede penale per taluno dei reati elencati all’art. 1, comma primo, della legge n. 401 del 1989 o per comportamenti espressione di violenza o di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza nel contesto delle competizioni sportive, è tuttavia necessario che i fatti accertati, nel loro materiale accadimento e nella loro riconduzione a titolo di responsabilità ad un soggetto determinato, abbiano formato oggetto di una specifica denunzia alla autorità giudiziaria.<br />	<br />
Detto incombente, come dato atto dalla stessa Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, non è stato assolto anteriormente all’adozione della misura di prevenzione, che è stata irrogata in assenza dell’atto presupposto previsto dall’art. 1 della legge n. 401 del 1989 e specificamente da valutare, risultando irrilevante, in base al principio “<i>tempus regit actum</i>”, che la denunzia sia stata trasmessa in un momento successivo rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.<br />	<br />
In relazione ai profili della controversia, le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio possono essere compensati fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 4844 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate del secondo grado del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-5-2011-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/5/2011 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2571</a></p>
<p>Pres. Maruotti, est. Leoni S.r.l. Holbek italiana (Avv. L. Visone) c. Comune di Battipaglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ARAN (n.c.) sui limiti del giudice in ordine alla verifica della fondatezza dell&#8217;istanza nei ricorsi ex art. 21 bis L. Tar Silenzio della P.A. – Impugnazione &#8211; Art. 21 bis L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, est. Leoni<br /> S.r.l. Holbek italiana (Avv. L. Visone) c. Comune di Battipaglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ARAN (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del giudice in ordine alla verifica della fondatezza dell&#8217;istanza nei ricorsi ex art. 21 bis L. Tar</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Silenzio della P.A. – Impugnazione &#8211; Art. 21 bis L. Tar – Cognizione del giudice &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di esame del ricorso previsto dall’art. 21 bis L. Tar, il giudice amministrativo può pronunciarsi sulla fondatezza della istanza quando il procedimento debba concludersi con un atto avente natura vincolata e sia quindi una sola la soluzione conforme all’ordinamento), ma non può sostituire le proprie valutazioni a quelle spettanti all’Amministrazione, quando esse riguardino aspetti di discrezionalità amministrativa o di discrezionalità tecnica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
</i>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso N. 516 del 2008, proposto dalla</p>
<p><b>s.r.l. Holbek italiana</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ludovico Visone,  presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Seminario n. 113/116;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; il <b>Comune di Battipaglia</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, e dell’<B>ARAN</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitisi nella presente fase del giudizio;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza n. 2419 del 2007 del TAR Campania, Salerno, Sez. II, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore, alla Camera di consiglio del 4 marzo 2008 il cons. Anna Leoni;<br />
Udito, altresì, l’avv. Ludovico Visone;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</b>Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Campania, Sezione di Salerno), la s.r.l. Holbek ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Battipaglia sulla propria istanza, depositata presso lo Sportello unico attività produttive in data 2 novembre 2006, relativa alla variante di assestamento e di ampliamento di un complesso produttivo per la fabbricazione e la vendita di accumulatori in via Brodolini, lamentando sotto più profili l’illegittimità dell’inerzia amministrativa. <br />	<br />
2.	Si costituiva per resistere l’Amministrazione comunale  interessata, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. <br />	<br />
3.	Il TAR, con la sentenza gravata, ha rigettato il ricorso, ritenendo non sussistente la lamentata inerzia dell’Amministrazione, essendo semmai il ritardo imputabile al Consorzio ASI, che non risultava ancora aver provveduto al rilascio del richiesto nulla-osta.<br />	<br />
4.	Col gravame in esame, la società ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo:<br />	<br />
	Error in iudicando &#8211; erronea applicazione di legge (art. 21 bis in relazione agli artt. 4 e 5 DPR n. 447 del 1998 ed agli artt. 14 e ss. L. n. 241 del 1990).<br />	<br />
L’inerzia dell’Amministrazione si è protratta per oltre un anno, mentre secondo l’art. 4 del DPR n. 447 del 1998 il provvedimento per la realizzazione degli impianti produttivi deve essere necessariamente concluso entro il termine di cinque mesi<br />
	Error in iudicando &#8211; erronea applicazione di legge (art. 21 bis in relazione agli artt. 4 e 5 DPR n. 447 del 1998 ed agli artt. 14 e ss. L. n. 241 del 1990), violazione art. 113 Cost.<br />	<br />
La sentenza sarebbe errata perché si tradurrebbe in una sostanziale paralisi dell’iter procedimentale.<br />
	Error in iudicando &#8211; erronea applicazione di legge (art. 21 bis in relazione all’art. 28, comma 1, L.R. n. 1 del 2007, poiché competente in materia è il Comune di Battipaglia, a mezzo dello Sportello unico attività produttive.<br />	<br />
5.	Nella presente fase del giudizio, non si è costituita in giudizio l’ Amministrazione comunale.<br />	<br />
6.	Il ricorso è stato inserito nei ruoli di Camera di consiglio del 4 marzo 2008 e trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</b>Con l’appello in esame, la società appellante ha lamentato che, contrariamente a quanto rilevato dalla sentenza gravata, il Comune di Battipaglia avrebbe serbato un silenzio inadempimento sulla sua istanza relativa all’approvazione di una variante di assestamento e di ampliamento di un complesso produttivo, presentata alla Sportello unico attività produttive.<br />	<br />
2.	Ritiene la Sezione che l’appello vada respinto, perché infondato.<br />	<br />
Invero, risulta dalla documentazione acquisita che il Comune abbia dato corso alla originaria istanza, trasmettendola al Consorzio ASI per l’emanazione del nulla osta prescritto dalla legislazione di settore.<br />
Dopo tale trasmissione, il Consorzio ha formulato richieste di chiarimenti, alle quali il Comune ha dato seguito, da ultimo con la nota n. 12007 del 23 gennaio 2007.<br />
In assenza del rilascio del nulla osta, non si può in questa sede ritenere sussistente il lamentato silenzio dell’Amministrazione comunale.<br />
Né la Sezione può in via incidentale accertare la sostanziale fondatezza della pretesa della società sulla effettiva realizzabilità delle opere oggetto della richiesta variante.<br />
Infatti, per la costante giurisprudenza, in sede di esame del ricorso previsto dal vigente art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, il giudice amministrativo può pronunciarsi sulla fondatezza della istanza quando il procedimento debba concludersi con un atto avente natura vincolata e sia quindi una sola la soluzione conforme all’ordinamento), ma non può sostituire le proprie valutazioni a quelle spettanti all’Amministrazione, quando esse riguardino aspetti di discrezionalità amministrativa o di discrezionalità tecnica.<br />
Nella specie, la società appellante mira in sostanza ad ottenere una pronuncia che si sostituisca alle determinazioni attribuite dalla legge alle autorità amministrative, ciò che non rientra nell’ambito della giurisdizione di legittimità.<br />
Invero, solo a conclusione del procedimento finalizzato alla approvazione o meno della variante de qua, la società potrebbe impugnare il relativo provvedimento, ove risulti lesivo.<br />
Va pertanto dichiarata inammissibile la pretesa volta ad ottenere in questa sede la definizione dell’istanza formulata in sede amministrativa e all’esame del Consorzio.<br />
3.	Per le suesposte considerazioni, l’appello va respinto.<br />	<br />
Nulla per le spese, non essendosi costituite in giudizio le Amministrazioni appellate.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- respinge l’appello n. 516 del 2008.<br />
Nulla per le spese per presente grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2008,  con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p> 	Luigi			MARUOTTI		&#8211; Presidente<br />	<br />
	Giuseppe		ROMEO		&#8211; Consigliere <br />	<br />
Anna			LEONI		&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
	Bruno		MOLLICA		#NOME?	<br />	<br />
	Sergio		DE FELICE		&#8211; Consigliere																																																																																								</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2008-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2571</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est. Veritti Costruzioni di Veritti &#038; C. s.a.s. (Avv. G. Toscano) contro il Comune di Cascina (Avv. E. Menzione) il gravame proposto contro l&#8217;atto risultante dalla conferenza di servizi indetta per l&#8217;approvazione del nuovo Piano Strutturale deve essere notificato alle singole amministrazioni partecipanti Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> Veritti Costruzioni di Veritti &#038; C. s.a.s. (Avv. G. Toscano) contro il Comune di Cascina (Avv. E. Menzione)</span></p>
<hr />
<p>il gravame proposto contro l&#8217;atto risultante dalla conferenza di servizi indetta per l&#8217;approvazione del nuovo Piano Strutturale deve essere notificato alle singole amministrazioni partecipanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Atto risultante dalla conferenza di servizi, indetta ex art. 36 L.R.T. 5/95 per l’approvazione del nuovo Piano Strutturale – Impugnazione – Notifica alle singole amministrazioni partecipanti &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il gravame proposto contro l’atto risultante dalla conferenza di servizi, indetta ex art. 36 L.R.T. 5/95 per l’approvazione del nuovo Piano Strutturale, deve essere notificato alle singole amministrazioni partecipanti, secondo le ordinarie regole che presiedono all&#8217;imputazione formale del provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 886/98 proposto da</p>
<p><b>VERITTI COSTRUZIONI di Veritti &#038; C. s.a.s.</b>, con sede in Cascina, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, sig. Piero Rocchi, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Toscano ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Cascina</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Menzione con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio comunale di Cascina n. 156 del 17 dicembre 1997 avente ad oggetto “L.R. 16/1/95 n. 5 e successive modifiche – Piano strutturale: ratifica accordo di pianificazione” nella parte in cui non accoglie le osservazioni proposte dalla ricorrente e, per quanto possa occorrere della deliberazione di G.M.  n. 339 del 26 novembre 1997 di approvazione dei criteri per l’esame delle osservazioni al Piano strutturale predisposti dall’Ufficio di pianificazione del Comune, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 maggio 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente è proprietaria di alcuni terreni in Comune di Cascina individuati catastalmente al foglio 36, part. n. 152, 72 e 73 sui quali è ubicato un complesso immobiliare utilizzato per lo svolgimento della sua attività d’impresa ed oggetto del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria rilasciate dal Comune, rispettivamente in data 23 aprile 1996 e 27 gennaio 1997.<br />
In relazione all’asserita modificazione della classificazione della zona da agricola a artigianale-industriale intervenuta a seguito del rilascio delle suddette concessioni, la società deducente presentava un’osservazione al Piano strutturale in adozione con il quale si domandava il riconoscimento di tale mutamento.<br />
Con il provvedimento indicato in epigrafe l’Amministrazione intimata decideva peraltro di ratificare l’accordo di pianificazione per l’approvazione dello strumento urbanistico siglato in data 14 aprile 1997, con le modifiche risultanti dalla conferenza conclusiva di cui all’atto del 28 novembre 1997, non accogliendo l’osservazione della ricorrente.<br />
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
&#8211; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria. Errore sui presupposti. Contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della l. n. 2<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento con cui il Consiglio comunale di Cascina ha ratificato l’accordo di pianificazione realizzato ai sensi dell’art. 35 della l. reg. 16 gennaio 1995, n. 5, nella parte in cui non sono state accolte le osservazioni proposte dalla ricorrente in merito alla destinazione delle aree di cui è proprietaria.<br />
Anche in assenza di specifiche eccezioni di controparte il Collegio deve porsi, anche d’ufficio, le questioni relative alla completezza del contraddittorio in quanto attengono precipuamente al modo di esercizio della giurisdizione (Consiglio Stato a. plen., 17 ottobre 1994, n. 13; T.A.R. Lazio, sez. III, 13 settembre 2004, n. 9017). <br />
In proposito è necessario osservare che, in alternativa al modulo procedimentale ordinario con cui, nella Regione Toscana, è regolata l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, l’art. 36 della citata l. reg. n. del 1995 prevede che “Il Presidente della Regione, ovvero il Presidente della Provincia o il Sindaco, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente, può promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse”.<br />
In tal caso “Il soggetto promotore convoca una conferenza dei servizi tra le strutture tecniche delle Amministrazioni interessate per esaminare il progetto predisposto e per verificare la possibilità di concludere l&#8217;accordo di pianificazione”.<br />
Dispone poi la stessa norma che “decorso il termine per la presentazione di osservazioni, le amministrazioni che hanno siglato l&#8217;intesa sono nuovamente convocate dal soggetto proponente per concludere, con la firma dei rispettivi legali rappresentanti, l&#8217;accordo di pianificazione. ..Successivamente l&#8217;atto adottato ai sensi del comma 7 è approvato dal Consiglio dell&#8217;ente proponente…L&#8217;accordo di pianificazione è ratificato dai Consigli degli altri enti che l&#8217;hanno stipulato entro 40 giorni dalla firma, a pena della decadenza”<br />
Appare evidente, quindi, che il gravame proposto contro l’atto risultante dalla suddetta conferenza di servizi deve essere notificato alle singole amministrazioni partecipanti, secondo le ordinarie regole che presiedono all&#8217;imputazione formale del provvedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; T.A.R. Toscana, sez. III, 16 aprile 2004, n. 1162; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 7 gennaio 2004, n. 3).<br />
Nel caso di specie, pur essendosi l’approvazione del Piano strutturale realizzata attraverso il procedimento regolato dal citato art. 36, non risulta che la società ricorrente abbia provveduto a notificare il ricorso alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento stesso.<br />
Conseguentemente, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 3 maggio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giacinta DEL GUZZO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2571/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Elezioni – Accettazione del contrassegno elettorale depositato per le elezioni comunali &#8211; simbolo facilmente confondibile &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 15 marzo 2004 n. 1645 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2571/2004 Registro Generale:5155/2004 Il Consiglio di Stato</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2571</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Accettazione del contrassegno elettorale depositato per le  elezioni  comunali &#8211; simbolo facilmente confondibile &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4356/g">Ordinanza sospensiva del 15 marzo 2004 n. 1645</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2571/2004<br />
Registro Generale:5155/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />
Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Corrado Allegretta<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />Cons. Aniello Cerreto Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LISTA “VERDI VERDI”</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE COSENTINO con domicilio eletto in Roma VIA CATTARO 28</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MAGNANI STEFANO IN PR. E Q.LE DEP. CONTRAS. FED. VERDI PER PACE</b> rappresentato e difeso da: Avv. LUCA DI RAIMONDO con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50 e nei confronti di <b>UFFICIO ELETTORALE C/O TRIBUNALE DI VITERBO MINISTERO DELL&#8217;INTERNO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COMUNE DI VITERBO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II n. 2827/2004 , resa tra le parti, concernente ACCETTAZIONE DEL CONTRASSEGNO ELETTORALE DEPOSITATO PER LE ELEZIONI COMUNALI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) MAGNANI STEFANO IN PR.E Q.LE DEP. CONTRAS. FED. VERDI PER PACE<br />
Udito il relatore Cons. Aniello Cerreto e uditi , altresì, per le parti gli avvocati G. Cosentino, L. Di Raimondo, Avv. Stato Fedeli.<br />
Considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare in quanto il simbolo prodotto dalla lista Verdi Verdi sia per il suo impianto complessivo( cerchio diviso in due parti ) , sia per la dicitura principale “Verdi”, posta nella parte inferiore, sia per le figure ed i colori adoperati nella parte superiore che raffigurano il sole, appare facilmente confondibile con il simbolo Verdi per la pace;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5155/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-6-2004-n-2571/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2004 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2004 n.2571</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2004-n-2571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2004-n-2571/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2004 n.2571</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Polidori Cicala Elio ed altri (Avv. Umberto Gentile) contro Comune di Caserta (Avv. Renato Labriola) e Parrocchia di S. Simeone in Sala (avv. Franco Schiavo) sulla legittimazione, sui termini e sull&#8217;interesse ad impugnare la concessione edilizia e sul concetto di ristrutturazione edilizia 1. Edilizia ed urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2004-n-2571/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2004 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2004-n-2571/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2004 n.2571</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Polidori<br />
Cicala Elio ed altri (Avv. Umberto Gentile) contro Comune di Caserta (Avv. Renato Labriola) e Parrocchia di S. Simeone in Sala (avv. Franco Schiavo)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sulla legittimazione, sui termini e sull&#8217;interesse ad impugnare la concessione edilizia e sul concetto di ristrutturazione edilizia</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Impugnazione – Legitimatio ad processum – Criteri di individuazione – Fattispecie.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Termine per impugnare – Decorrenza – Conoscenza dell’atto – Presupposti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">3. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Termine per impugnare – Tardività – Onere della prova – Grava su chi eccepisce la tardività.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">4. Giustizia amministrativa – Sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere – Necessità di verificare l’utilità conseguibile con la definizione del giudizio – Sussiste.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">5. Edilizia ed urbanistica – Impugnazione di concessione edilizia – Interesse a ricorrere – In caso di ultimazione delle opere in corso di causa – Sussiste.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">6. Edilizia ed urbanistica – Impugnazione da parte del proprietario del fondo vicino del silenzio assenso dell’Amministrazione in ordine alla realizzazione di opere interne che non incidono sul territorio – Interesse ad agire – Non sussiste.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">7. Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Demolizione seguita dalla ricostruzione che assicuri conformità di sagoma, volume e superficie tra il nuovo ed il vecchio fabbricato – E’ tale – Rispetto delle caratteristiche architettoniche e stilistiche – Necessità.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. La legittimazione a ricorrere avverso una concessione edilizia presuppone un criterio di stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata all’attività edilizia assentita con la concessione che si impugna, che può derivare dalla residenza nella zona interessata, ovvero dalla proprietà, dal possesso o dalla detenzione di immobili in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest’ultima (1); è pertanto inammissibile il ricorso proposto dal promissorio acquirente del fondo confinante con quello interessato dalla costruzione edilizia, poiché il c.d. preliminare puro &#8211; a differenza del c.d. preliminare ad effetti anticipati &#8211; è fonte di un mero obbligo di contrarre e, come tale, non è idoneo a determinare lo stabile collegamento che legittima ad impugnare la concessione edilizia rilasciata al terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Per la decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, l&#8217;effettiva conoscenza dell&#8217;atto si ha quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell&#8217;opera e l&#8217;eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, sicché &#8211; in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori &#8211; il termine decorre non col mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento (2).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ricade su chi eccepisce la tardività dell&#8217;impugnazione della concessione edilizia rilasciata al terzo l’onere di provare l&#8217;effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia (3).</p>
<p style="text-align: justify;">4. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse postula l&#8217;accertamento della inutilità della sentenza e, quindi, tale verifica impone un&#8217;indagine rigorosa circa l&#8217;utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso, anche dal punto di vista meramente strumentale o morale (4), per evitare che la predetta declaratoria si trasformi in una sostanziale elusione, da parte del giudice, dell’obbligo di pronunciarsi sulla domanda (5).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso proposto avverso una concessione edilizia non diventa improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse se nelle more del giudizio l&#8217;opera assentita sia stata completamente realizzata (6).</p>
<p style="text-align: justify;">6. E’ inammissibile il ricorso con cui il proprietario del fondo limitrofo impugna l’assenso per silentium dell’Amministrazione alla realizzazione di opere interne che non hanno alcuna incidenza sull’assetto urbanistico del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del preesistente fabbricato, a condizione che sia assicurata la piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto (7) e che ricostruzione dell’edificio avvenga .in conformità alla sue caratteristiche precedenti, sotto i profili architettonici e stilistici (8).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 200;<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805;<br />
(3) Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2002, n.1345;<br />
(4) Cfr. Consiglio Stato, sez. V, 6 febbraio 2003, n. 632;<br />
(5) Cfr. Consiglio Stato Sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4698;<br />
(6) Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 28 maggio 1988, n. 475;<br />
(7) Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 80 agosto 2003, 4593;<br />
(8) Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 gennaio 2003, n. 232.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla legittimazione, sui termini e sull’interesse ad impugnare la concessione edilizia e sul concetto di ristrutturazione edilizia.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione quarta</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">con l’intervento dei signori Magistrati: Nicolò Monteleone &#8211; Presidente ; Dante D’Alessio &#8211; Consigliere; Carlo Polidori &#8211; Referendario – estensore ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso n. 10043/1999, proposto dai</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Signori CICALA Elio, CAROCCIA Vitantonio e LEONE Aurelia</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocato Umberto Gentile, elettivamente domiciliati in Napoli, viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell’Avvocato Luigi Maria D’Angiolella,</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p style="text-align: justify;">il <b>Comune di Caserta</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Renato Labriola, con il quale il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Umberto n. 25, presso lo studio dell’Avvocato Elvio Cuccini, e</p>
<p style="text-align: justify;">NEI CONFRONTI</p>
<p style="text-align: justify;">della <b>Parrocchia di S. Simeone in Sala di Caserta </b> , in persona del Parroco pro-tempore, Sacerdote Francesco Greco, rappresentato e difeso dall’Avvocato Franco Schiavo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Belsito n. 19 presso il Dr. Vito Schiavo,</p>
<p style="text-align: justify;">PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p style="text-align: justify;">dei seguenti provvedimenti:<br />
&#8211; concessione edilizia n. 158 del 3 ottobre 1996, rilasciata dal Sindaco del Comune di Caserta alla Parrocchia di S. Simeone di Sala, frazione di Caserta, per la ristrutturazione dell’immobile preesistente di proprietà della Parrocchia e per la realizzazione di un oratorio giovanile;<br />
&#8211; parere della Commissione edilizia integrata del 25 luglio 1996;<br />
&#8211; silenzio assenso formatosi sulla denuncia di inizio lavori ex lege n. 662/1996, presentata al Comune di Caserta in data 5 agosto 1999, avente ad oggetto una variante alla concessione edilizia n. 158 del 3 ottobre 1996;<br />
&#8211; ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e della Parrocchia di S. Simeone;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Udite alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004 le parti presenti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO </b></center></p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 19 e 29 novembre 1999 e depositato in data 6 dicembre 1999 i ricorrenti rappresentano che in data 3 novembre 1996 il Sindaco del Comune di Caserta ha rilasciato alla Parrocchia di S. Simeone &#8211; previo parere della Commissione edilizia integrata reso nella seduta del 25 luglio 1996 &#8211; la concessione edilizia n. 158 per la ristrutturazione dell’immobile preesistente di proprietà della Parrocchia stessa e per la realizzazione di un oratorio giovanile. Tale immobile confina su di un lato con quello di proprietà del Signor Elio Cicala ed oggetto di compromesso di vendita a favore dei Signori Vitantonio Caroccia e Aurelia Leone. I ricorrenti rappresentano altresì che con denuncia di inizio lavori ex lege n. 662/1996, protocollata con il n. 32307/1999, è stata assentita per silentium una variante alla concessione edilizia n. 158 del 3 ottobre 1996.<br />
I ricorrenti deducono quindi l’illegittimità dell’ordinanza n. 158 del 3 ottobre 1996 e dell’assenso per silentium ai lavori previsti nella denuncia di inizio lavori protocollata con il n. 32307/1999 e ne chiedono l’annullamento per i seguenti motivi.<br />
Innanzi tutto, con i primi due motivi, viene dedotto che la concessione edilizia è stata rilasciata sul presupposto del solo parere della Commissione edilizia integrata (CEI), benché fosse necessario acquisire anche il parere della Commissione edilizia comunale (CEC), e che la CEI, travalicando le proprie competenze, ha espresso un giudizio in merito alla conformità dell’intervento alle norme urbanistiche ed edilizie. Anche il terzo motivo verte sull’operato della CEI che viene censurato sotto il duplice profilo del difetto assoluto di istruttoria e del difetto assoluto di motivazione.<br />
Il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono incentrati sui divieti previsti dalle norme di piano per gli interventi da effettuare nelle Zone classificate A2 dal PRG (come quella in cui ricade l’immobile di proprietà della Parrocchia di S. Simeone).<br />
Il primo limite è costituito dal fatto che gli interventi di ristrutturazione edilizia non sono ammessi nelle more dell’approvazione dei piani attuativi. Né potrebbe ritenersi, a giudizio dei ricorrenti, che i lavori di ristrutturazione in oggetto siano stati legittimamente assentiti dal Comune di Caserta in applicazione dell’art. 14 della legge n. 179/1992 (che, modificando gli ultimi due commi dell’art. 27 della legge n. 457/1978, ha previsto la possibilità di effettuare gli interventi di cui all’art. 31 lett. d. della stessa legge n. 457/1978 nelle more dell’approvazione dei piani attuativi), per le seguenti ragioni.<br />
Innanzi tutto, trattandosi di disposizione di portata generale, non può trovare applicazione quando la norma di piano che subordina l’attività edilizia all’approvazione degli strumenti attuativi risponde a peculiari esigenze di salvaguardia di aree di interesse storico ed ambientale.<br />
Inoltre la norma di piano prevede che neppure gli strumenti attuativi potranno consentire la ristrutturazione edilizia ed urbanistica in modo indiscriminato, ma soltanto per quegli edifici che non posseggano caratteristiche formali o storico documentali di rilievo e che non risultino necessari alla definizione della immagine complessiva del centro storico cui appartengono. Posto che l’immobile in oggetto possiede tali caratteristiche, deve anzi ritenersi che la ristrutturazione dello stesso non avrebbe potuto essere assentita neppure se fossero stati approvati i piani attuativi.<br />
Infine, occorre considerare che gli interventi consentiti dalla norma di piano nelle more dell’approvazione dei piani attuativi (restauro conservativo, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria e per l’adeguamento della normativa antisismica) non possono comunque riguardare gli edifici aventi oltre cinquant’anni &#8211; come quello in oggetto &#8211; laddove comportino un mutamento dei caratteri formali degli edifici stessi.<br />
Con il settimo motivo i ricorrenti deducono &#8211; in subordine &#8211; che, quand’anche fosse stato possibile assentire gli interventi di ristrutturazione edilizia, quello proposto dalla Parrocchia di S. Simeone per le sue caratteristiche avrebbe dovuto essere qualificato come nuova costruzione, vietata nella Zona A2.<br />
Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano che gli interventi previsti dalla concessione edilizia assentita dal Comune pregiudicano il diritto di veduta &#8211; tutelato dall’art. 907 cod. civ. &#8211; dagli stessi esercitabile da un balconcino prospiciente il muro di confine.<br />
Il nono motivo riguarda il silenzio assenso formatosi sulla denuncia di inizio lavori ed avente ad oggetto una variante alla suddetta concessione edilizia. In particolare i ricorrenti contestano la possibilità di utilizzare tale procedura nella fattispecie in esame, trattandosi di immobile assoggettato alle disposizioni di cui alla legge n. 1497/1939.<br />
Anche l’ultimo motivo è incentrato sulla denuncia di inizio lavori e verte sulla mancata presentazione di una nuova denuncia, in violazione dell’art. 4 della legge n. 398/1993, benché sia stata disposta la sospensione dei lavori per l’integrazione di un versamento.<br />
Con atto depositato in data 17 gennaio 2000 si è costituita in giudizio la Parrocchia di S. Simeone deducendo, in rito, la carenza di interesse ad agire dei Signori Vitantonio Caroccia e Aurelia leone e la tardività dell’impugnazione proposta Signor Elio Cicala e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.<br />
Con atto depositato in data 19 gennaio 2000 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza del ricorso. Con atto depositato in data 5 gennaio 2004 la stessa Amministrazione deduce la sopravvenuta carenza d’interesse dei ricorrenti sul presupposto dell’esecuzione di gran parte dei lavori assentiti.<br />
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">1. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso formulate rispettivamente dal controinteressato, con l’atto di costituzione in giudizio, e dall’Amministrazione intimata, con atto depositato in data 5 gennaio 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Quanto all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei Signori Vitantonio Caroccia e Aurelia leone, in quanto non residenti in Caserta e semplici promissari acquirenti del fondo confinante con quello su cui sorge la Parrocchia di S. Simeone (e, quindi, non titolari di alcun diritto di proprietà sullo stesso), occorre preliminarmente evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2003, n. 3290), la norma dell’art. 31, comma 9 della legge n. 1150/1942, come novellato dalla legge n. 765/1967, secondo cui la possibilità di ricorrere contro le concessioni edilizie è riconosciuta a “chiunque”, deve essere interpretata nel senso che ai fini della legittimazione al ricorso occorre sempre un criterio di stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata all’attività edilizia assentita con la concessione che si impugna. Tale stabile collegamento può derivare dalla residenza nella zona interessata, ovvero dalla proprietà, dal possesso o dalla detenzione di immobili in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest’ultima (Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 200).<br />
Orbene, nel ricorso introduttivo i Signori Vitantonio Caroccia e Aurelia leone non dichiarano di risiedere nel Comune di Caserta e si limitano ad evidenziare di aver stipulato un preliminare di acquisto dell’immobile di proprietà del Signor Elio Cicala, senza allegare tale contratto e senza specificare alcunché circa un’eventuale immissione anticipata nel possesso del bene. Ne consegue l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della Parrocchia di S. Simeone, atteso che il c.d. preliminare puro &#8211; a differenza del c.d. preliminare ad effetti anticipati &#8211; è fonte di un mero obbligo di contrarre e, come tale, non è idoneo a determinare lo stabile collegamento che legittima ad impugnare la concessione edilizia rilasciata al terzo. Ne consegue che il ricorso dei Signori Vitantonio Caroccia e Aurelia leone deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Quanto all’eccepita inammissibilità del ricorso per la tardività dell’impugnazione proposta Signor Elio Cicala, si deve evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805), per la decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, l&#8217;effettiva conoscenza dell&#8217;atto si ha quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell&#8217;opera e l&#8217;eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, sicché &#8211; in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori &#8211; il termine decorre non col mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento. Inoltre, in conformità alla regola prevista dall’art. 2697 cod. civ., a carico di chi eccepisce la tardività dell&#8217;impugnazione della concessione edilizia rilasciata al terzo spetta la prova dell&#8217;effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia (Consiglio Stato, sez. V, 6 marzo 2002, n. 1345).<br />
Nel caso in esame, benché la concessione sia stata rilasciata in data 3 ottobre 1996 ed i lavori siano iniziati il 24 settembre 1997, i ricorrenti affermano di aver conosciuto tutti gli atti inerenti i lavori in corso d’esecuzione solo in data 29 settembre 1999. Tuttavia tale affermazione non viene efficacemente smentita dalla difesa del controinteressato, la quale si limita ad affermare che “riesce difficile immaginare che il Sig. Cicala in un lasso di tempo così lungo non si sia accorto dei lavori che si stavano eseguendo nella Comunità della Parrocchia, e non abbia avuto modo di dolersi della presunta violazione del suo diritto di veduta”. Infatti non viene fornito alcun inequivoco elemento probatorio in base al quale ritenere che in data anteriore al 29 settembre 1999 il Sig. Cicala già fosse effettivamente a conoscenza degli atti relativi ai lavori in corso d’esecuzione. Anzi, le affermazioni di quest’ultimo trovano semmai un’implicita conferma nella circostanza (riferita anche dalla difesa del controinteressato) che solo in data 7 ottobre 1999 egli fece notificare al Parroco della Parrocchia di S. Simeone un ricorso per denunzia di nuova opera assumendo che le opere in corso di esecuzione avrebbero vulnerato il suo diritto di veduta.<br />
Stante quanto precede, l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto Signor Elio Cicala deve essere respinta e, quindi, occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza d’interesse, formulata dall’Amministrazione sul presupposto dell’esecuzione di gran parte dei lavori assentiti nelle more della decisione sul presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Anche questa eccezione non può essere accolta, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo la quale la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse postula l&#8217;accertamento della inutilità della sentenza e, quindi, tale verifica impone un&#8217;indagine rigorosa circa l&#8217;utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso, anche dal punto di vista meramente strumentale o morale (Consiglio Stato, sez. V, 6 febbraio 2003, n. 632), per evitare che la predetta declaratoria si trasformi in una sostanziale elusione, da parte del giudice, dell’obbligo di pronunciarsi sulla domanda (Sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4698).<br />
Infatti &#8211; a parte ogni considerazione sul fatto (di per sé sufficiente a dimostrare la persistenza dell’interesse ad agire) che, secondo quanto afferma la stessa Amministrazione resistente, i lavori non sono stati integralmente eseguiti, ma solo in gran parte &#8211; si deve evidenziare che l’eventuale declaratoria di illegittimità della concessione edilizia rilasciata al Parroco della Parrocchia di S. Simeone determinerebbe l’abusività delle opere dallo stesso realizzate sicché, da un lato, il Comune sarebbe tenuto ad esercitare i poteri previsti dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e, dall’altro, il ricorrente in caso di inerzia del Comune potrebbe agire per indurre l’Amministrazione ad esercitare i suddetti poteri. Infatti &#8211; secondo la giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. V, 7 novembre 2003, n. 7132), anche di questa Sezione (TAR Campania, Sez. IV, 23 aprile 2003, n. 4087) in materia di costruzioni abusive &#8211; quando l’Amministrazione competente ometta di adottare i doverosi provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi, il proprietario limitrofo, essendo titolare di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche della zona, è legittimato non solo ad agire in sede civile, ma anche ad impugnare la mancata adozione di provvedimenti ripristinatori da parte dell’Amministrazione.<br />
Pertanto si deve conclusivamente affermare che il ricorso proposto avverso una concessione edilizia non diventa improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse se nelle more del giudizio l&#8217;opera assentita sia stata completamente realizzata (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 28 maggio 1988, n. 475, in materia di impugnazione degli atti di localizzazione di un&#8217;opera pubblica, e di approvazione del relativo progetto, con i conseguenti effetti di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dei lavori).</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. In via preliminare si deve rilevare, altresì, l’inammissibilità dell’impugnazione dell’assenso per silentium ai lavori previsti nella denuncia di inizio lavori protocollata con il n. 32307/1999. Infatti tale denuncia ha per oggetto solo una variante alla concessione edilizia n. 158 del 3 ottobre 1996 e tale variante consiste in “alcune modifiche alla distribuzione funzionale del blocco dei servizi al piano terra”, senza che dalle stesse derivino modifiche di volumetria, sagoma, altezza, superficie e destinazione d’uso dell’edificio. Pertanto, trattandosi di opere interne che non hanno alcuna incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, non vi è alcun interesse ad agire da parte del proprietario limitrofo.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nel merito, deve essere preliminarmente esaminato il settimo motivo di ricorso con il quale viene dedotto che &#8211; quand’anche fosse stato possibile, pur non essendo stati adottati gli strumenti urbanistici attuativi, assentire in Zona A2 gli interventi di ristrutturazione edilizia, invocando la disciplina dell’art. 14 della legge n. 179/1992 &#8211; comunque non sarebbe stato possibile rilasciare la concessione edilizia richiesta dalla Parrocchia di S. Simeone perché l’intervento dalla stessa proposto per le sue caratteristiche, deve essere qualificato come nuova costruzione e, quindi, non è consentito in Zona A2.<br />
A sostegno di tale affermazione, viene evidenziato quanto segue. “La concessione assentita prevede … al secondo livello del manufatto erigendo …, al posto di una tettoia ad uso deposito costruita semplicemente in appoggio al muro di confine, un manufatto in cemento armato a due livelli fuori terra, prospiciente il terrazzino posto sul confine: il secondo livello, prima non esistente, è stato ottenuto accorpando cubature demolite altrove.<br />
L’altezza della tettoia originaria non superava i mt 5 nel punto più alto ed i 3 nel punto più basso, il colmo della medesima coincideva con l’altezza del muro di confine, rispetto al quale il terrazzino dell’immobile confinante con la Parrocchia S. Simeone si trovava sottoposto di circa trenta cm. Il nuovo corpo di fabbrica erigendo presenta, invece, un’altezza variabile da mt 6.70, in corrispondenza del terrazzino, a mt 8.10, in conseguenza dell’inclinazione della falda. …<br />
Va rilevato poi che nell’intervento sono previste altre trasposizioni e accorpamenti di volumetrie esistenti che hanno portato alla configurazione di un organismo completamente diverso rispetto a quello originario”.<br />
Quanto evidenziato dai ricorrenti trova sostanziale conferma nel raffronto tra gli elaborati grafici allegati al progetto presentato dalla Parrocchia di S. Simeone, il cui difensore si è limitato ad evidenziare, in sostanza, che “le parti ritenute antiche, e cioè il nerbo della casa canonica costituita dalle due stanze al piano terra e dalle corrispettive al primo piano, sono state conservate … Le pertinenze poi realizzate sul confine della proprietà Cicala … riguardano: al piano terra la costruzione di spogliatoi e accessori di pertinenza dell’oratorio; al primo piano bagno, cucina e terrazzino di pertinenza della casa canonica. In ogni caso v’è un elemento che non può essere ignorato e che è dato dalle seguenti circostanze: le volumetrie e le superfici realizzate sono inferiori a quelle preesistenti”.<br />
Orbene, ai sensi dell&#8217;art. 31 l. 5 agosto 1978 n. 457, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia, “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell&#8217;edificio, la eliminazione, la modifica e l&#8217;inserimento di nuovi elementi ed impianti”.<br />
Pertanto, secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2003, n. 4593; 18 settembre 2003, n. 5310), il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del preesistente fabbricato, a condizione che sia assicurata la piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto. Diversamente argomentando, basterebbe la mera preesistenza di un precedente edificio su cui si opera per definire ogni intervento come ristrutturazione.<br />
Non è quindi sufficiente che non siano realizzate nuove volumetrie per definire un intervento costruttivo come ristrutturazione edilizia, ma occorre altresì la fedele ricostruzione dell’edificio in conformità alla sue caratteristiche precedenti, sotto i profili architettonici e stilistici (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 gennaio 2003, n. 232, ove viene evidenziato che si è di fronte ad un intervento edilizio definibile come nuova costruzione quando la sagoma del nuovo edificio risulta differente da quella dell&#8217;edificio preesistente).<br />
Orbene, nel caso in esame, benché le volumetrie e le superfici previste siano effettivamente inferiori a quelle preesistenti, le modifiche di sagoma dell’edificio dinanzi evidenziate sono di portata tale che non può parlarsi di fedele ricostruzione dell’edificio preesistente e, quindi, viene meno il requisito essenziale per qualificare l’intervento costruttivo come ristrutturazione edilizia.<br />
Le considerazioni che precedono determinano l’accoglimento del settimo motivo di ricorso, sicché le ulteriori censure possono considerarsi assorbite.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b></center></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IV, definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe:<br />
a. in relazione all’impugnazione proposta dai Signori Vitantonio Caroccia e Aurelia Leone, lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse,<br />
b. in relazione all’impugnazione proposta dal Signor Elio Cicala,<br />
&#8211; lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse, limitatamente alla denuncia di inizio lavori presentata dalla Parrocchia di S. Simeone e protocollata con il n. 32307/1999;<br />
&#8211; lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento della concessione edilizia n. 158 del 3 ottobre 1996, rilasciata dal Sindaco del Comune di Caserta alla Parrocchia di S. Simeone.<br />
Spese Compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">L’estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2004-n-2571/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2004 n.2571</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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