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	<title>2568 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2568 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2020 n.2568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-4-2020-n-2568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-4-2020-n-2568/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2020 n.2568</a></p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Falco e Luigi Pezzullo, c. il Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Il principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, ed il suo corollario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-4-2020-n-2568/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2020 n.2568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-4-2020-n-2568/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2020 n.2568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti, Presidente, Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Falco e Luigi Pezzullo, c. il Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall&#8217;autorità  disciplinare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Principi generali &#8211; proporzionalità  &#8211; canone generale &#8211; è tale &#8211; suo utilizzo per sindacare il merito dell&#8217;azione amministrativa &#8211; va escluso.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il principio di proporzionalità  consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario in considerazione di orientamenti giÃ  seguiti in alcuni Stati membri (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sè di sindacare il merito dell&#8217;azione amministrativa. Di conseguenza, il principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall&#8217;autorità  disciplinare, che possono essere sindacate esclusivamente ab externo, qualora trasmodino nell&#8217;abnormità  o comunque evidenzino profili di eccesso di potere.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/04/2020<br /> <strong>N. 02568/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02688/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 2688 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Falco e Luigi Pezzullo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Massimo Falco in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molisen. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il consigliere Nicola D&#8217;Angelo e uditi, per l&#8217;appellante, l&#8217;avvocato Vincenzo Duello, su delega dell&#8217;avvocato Massimo Falco e, per l&#8217;Amministrazione appellata, l&#8217;avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;appellante, ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di-OMISSIS-, ha impugnato dinanzi al Tar per il Molise il provvedimento del Capo della Polizia del 27 febbraio 2013, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, a decorrere dal 10 dicembre 1996, con conseguente mancato riconoscimento del periodo di sospensione cautelare intervenuto dal 10 dicembre 1996 al 9 dicembre 2001, agli effetti giuridici, economici, assistenziale e previdenziali. Nel ricorso, egli ha anche chiesto la condanna del Ministero dell&#8217;Interno la ricostruzione della sua posizione giuridica, economica e previdenziale.<br /> 1.1 A sostegno del gravame, l&#8217;interessato ha prospettato che l&#8217;Amministrazione avrebbe recepito acriticamente le conclusione dell&#8217;autorità  giudiziaria in un procedimento penale per fatti relativi alla sua permanenza presso la Questura di &#8211;<em>Omissis</em>-, mentre avrebbe dovuto svolgere un autonomo accertamento sugli stessi e sulla loro qualificazione, tenuto conto che dalle intercettazioni e dalle ulteriori risultanze istruttorie acquisite in sede penale non sarebbero state desumibili prove certe per configurare una sua responsabilità  (in particolare, il Tribunale di &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; rinviava a giudizio l&#8217;appellante, con decreto del 30 aprile 1997, per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 319, 321 e 323 c.p. perchè in concorso con altri operatori di polizia ometteva o ritardava l&#8217;esecuzione di interventi di polizia giudiziaria per la repressione dell&#8217;attività  di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in cambio di denaro o altre utilità ).<br /> 1.2. Inoltre, la stessa Amministrazione nell&#8217;irrogare la sanzione della destituzione non avrebbe esternato le ragioni ostative ad una sanzione meno afflittiva in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti, della condotta tenuta dall&#8217;interessato nel periodo successivo alla commissione del reato, del suo recupero morale, della obiettiva gravità  del reato in relazione all&#8217;allarme sociale suscitato in concreto.<br /> 1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar per il Molise ha respinto il ricorso.<br /> 2. Contro la predetta sentenza ha proposto appello l&#8217;interessato, sulla base dei seguenti motivi di censura.<br /> 2.1. <em>Error in iudicando</em> -violazione di legge &#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7, commi 1, 2 e 4 del DPR 25 ottobre 1981, n. 737 -eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata &#8211; carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto -difetto di istruttoria &#8211; arbitrarietà .<br /> 2.1.1. Secondo l&#8217;appellante, l&#8217;Amministrazione non avrebbe valutato in maniera autonoma i fatti risultati dal processo penale. La sentenza di conseguenza avrebbe erroneamente affermato che &#8220;<em>dalla lettura degli atti istruttori del procedimento disciplinare risulta che il funzionario istruttore e, successivamente, il Consiglio di disciplina hanno provveduto ad una approfondita rilettura critica delle risultanze del procedimento penale, valutando, con autonomo giudizio, le risultanze probatorie, con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche ed alle dichiarazioni testimoniali rese ed accertando, infine, la rilevanza di quanto accaduto in relazione agli specifici interessi presidiati dall&#8217;Amministrazione dell&#8217;Interno</em>&#8220;. Nel provvedimento impugnato invece sarebbero solo riportati interi passi della sentenza penale che riguardano alcune intercettazioni telefoniche, ma non vi sarebbe traccia di un&#8217;autonoma considerazione e valutazione fatta dagli organi di disciplina.<br /> 2.2. <em>Error in iudicando</em> &#8211; violazione di legge violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7, commi 1, 2 e 4 del DPR 25 ottobre 1981, n. 737 -violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990 -eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata &#8211; carenza assoluta di motivazione sotto altri profili.<br /> 2.2.1. Il Tar non avrebbe tenuto conto nella comminatoria della sanzione il lungo tempo trascorso dalla commissione del fatto e il suo comportamento successivo. La stessa Amministrazione avrebbe comunque violato il principio di proporzionalità  della sanzione. Tra le circostanze delle quali si sarebbe dovuto tener conto tener conto, vi erano infatti la personalità  del reo, il recupero morale del medesimo, il tempo effettivamente trascorso dalla commissione del reato. Secondo l&#8217;appellante, se è vero che da un lato il procedimento disciplinare non può essere attivato prima della conclusione di quello penale, dall&#8217;altro lato il lungo tempo trascorso determina il venir meno dell&#8217;interesse sociale (e di quello dell&#8217;amministrazione datrice di lavoro) alla sanzione. Nè può affermarsi che il giudice amministrativo non sia in grado di sindacare la proporzione della adottata sanzione. La proporzionalità  in materia sanzionatoria è principio generale di giustizia sostanziale, dovendo sempre sussistere una proporzione tra fatto contestato e misura della sanzione inflitta.<br /> 2.3. Sulla <em>restitutio in integrum</em><br /> 2.3.1. La sentenza di primo grado sarebbe errata in quanto, posta l&#8217;infondatezza dei provvedimenti sanzionatori, il ricorrente avrebbe diritto alla <em>restitutio in integrum</em>. Quest&#8217;ultima spetterebbe per tutto il periodo di sospensione cautelare sofferto dall&#8217;interessato, in quanto la misura cautelare per sua natura produce effetti interinali fino a quando non sia emesso un provvedimento definitivo che risulti idoneo a regolare stabilmente il rapporto tra amministrazione e dipendente, ossia un provvedimento che si concretizzi nella eventuale sanzione adottata in esito al procedimento disciplinare (nel caso di specie, il provvedimento di destituzione non era ancora inoppugnabile).<br /> 3. Il Ministero dell&#8217;Interno si è costituito in giudizio il 22 aprile 2016, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello, ed ha depositato un&#8217;ulteriore memoria il 6 settembre 2016.<br /> 4. L&#8217;appellante il 27 giugno 2019 ha revocato il mandato conferito all&#8217;avvocato Roberto De Giacomo, sostituendolo con un nuovo difensore, l&#8217;avvocato Massimo Falco insieme con il giÃ  costituito avvocato Luigi Pezzullo. Egli ha poi depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo una memoria di replica il 23 gennaio 2020.<br /> 5. La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 13 febbraio 2020.<br /> 6. L&#8217;appello non è fondato.<br /> 7. Come rilevato dal Tar, dalle premesse giustificative del decreto impugnato del Capo della Polizia del 27 febbraio 2013, risulta che l&#8217;appellante era giÃ  stato destituito dal servizio a decorrere dal 25 ottobre 2008 in esito ad un distinto procedimento disciplinare. Tale provvedimento non è stato impugnato, con la conseguenza che il presente giudizio può avere in esame, in ragione dell&#8217;effetto preclusivo della avvenuta destituzione, solo gli effetti pregiudizievoli ricollegabili al mancato riconoscimento del periodo di sospensione dal servizio dal 10 dicembre 1996 al 9 dicembre 2001, sofferto in esito all&#8217;applicazione di un nuovo provvedimento di destituzione (per questo il ricorrente ha chiesto nelle conclusioni dell&#8217;appello la <em>restitutio in integrum </em>in relazione a tale periodo di sospensione).<br /> 7.1. Il successivo provvedimento di destituzione è stato dunque impugnato &#8220;<em>quale atto presupposto condizionante l&#8217;efficacia del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, con effetti risolutivi in caso di caducazione della sanzione espulsiva</em>&#8221; (cfr. sentenza impugnata).<br /> 8. Ciò premesso, per le sopra ricordate vicende penali il ricorrente è stato assolto per prescrizione con sentenza n. 814/2005 del Tribunale di &#8211;<em>Omissis</em>-, successivamente confermata dalla Corte di Appello di &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; con sentenza n. 1037/2012.<br /> 8.1. Il Questore di-<em>Omissis</em>&#8211; ha dato tuttavia avvio al procedimento disciplinare ed il funzionario istruttore nominato ha contestato gli addebiti previsti dall&#8217;art. 14 del DPR n. 737/1981. Il Consiglio provinciale di disciplina, dopo aver disposto un supplemento di istruttoria, con delibera del 29 gennaio 2013 ha poi proposto l&#8217;irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell&#8217;art. 7, n. 1, 2 e 4 del DPR n. 727/1981.<br /> 8.2. Il Capo della Polizia , richiamando integralmente la delibera del Consiglio provinciale di disciplina, con decreto 27 febbraio 2013 ha inflitto la sanzione della destituzione con la seguente motivazione: &#8220;<em>-Omissis-</em>&#8220;.<br /> 9. Con il primo motivo di appello, il ricorrente lamenta che il Tar erroneamente non avrebbe considerato che l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;irrogare la sanzione, si sarebbe limitata a recepire le risultanze del processo penale, senza condurre un autonomo accertamento dei fatti, con particolare riferimento alla loro riferibilità  all&#8217;appellante.<br /> 9.1. Quanto prospettato dal ricorrente non può essere condiviso.<br /> Dagli atti istruttori del procedimento disciplinare depositati in giudizio risulta che il funzionario istruttore e il Consiglio di disciplina hanno provveduto ad una rilettura critica delle risultanze del procedimento penale, valutando, con autonomo giudizio, le risultanze probatorie in relazione agli specifici interessi presidiati dall&#8217;Amministrazione dell&#8217;Interno.<br /> 9.2. Anche con riferimento alle intercettazioni telefoniche, che il ricorrente sostiene non ascrivibili a prova del comportamento contestato, gli organi di disciplina hanno svolto autonoma valutazione, supportata da un supplemento di istruttoria, sulla scorta di elementi indiziari, sostenuti da deposizioni testimoniali, poi richiamati nella proposta di sanzione.<br /> 10. Nel secondo motivo di appello, il ricorrente lamenta che l&#8217;Amministrazione non avrebbe valutato il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione del fatto, la condotta successivamente tenuta dal ricorrente, il suo recupero morale, la oggettiva gravità  dei fatti addebitati in relazione al grado di allarme sociale capaci di ingenerare, con ciò integrando una violazione del principio di proporzionalità .<br /> 10.1. Il motivo non è fondato. A prescindere dalla circostanza che lo stesso appellante si sarebbe reso responsabile di ulteriori fatti che hanno condotto all&#8217;adozione di successivi provvedimenti sanzionatori e dalle sue mediocri valutazioni matricolari, non può non osservarsi come sia del tutto ragionevole la valutazione posta a base dell&#8217;atto impugnato, secondo la quale il comportamento che ha dato luogo alla sanzione impugnata è stato gravemente lesivo del prestigio dell&#8217;Amministrazione della Pubblica sicurezza e comunque tale da destare, per il ruolo rivestito, un allarme sociale, suscettibile <em>ex se</em> di giustificare il provvedimento adottato.<br /> 10.2. D&#8217;altra parte, va evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti la valutazione finale della amministrazione sulla gravità  degli illeciti commessi e sulla conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un&#8217;ampia discrezionalità , sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere, quando vi sia stato un travisamento dei fatti ovvero la relativa motivazione risulti sprovvista di logicità  e di coerenza. Ciò comporta che il sindacato del giudice, onde non debordare in una non consentita invasione della sfera del c.d. &quot;merito&quot;, riservata all&#8217;Amministrazione, deve esplicarsi nella verifica della eventuale presenza di tali figure sintomatiche di eccesso di potere attraverso un esame dell&#8217;iter seguito dall&#8217;Amministrazione, escludendosi ogni sostituzione o sovrapposizione di criteri valutativi diversi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1507).<br /> 10.4. Nel caso di specie, la natura dei fatti emersi ed il ruolo di appartenete alla Polizia di Stato costituiscono elementi che escludono qualunque evidente profilo di incoerenza o illogicità .<br /> 10.5. Quanto, infine, al requisito della adeguatezza della sanzione e della proporzionalità , il Collegio fa propria la giurisprudenza secondo cui il principio di proporzionalità  consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario in considerazione di orientamenti giÃ  seguiti in alcuni Stati membri (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sè di sindacare il merito dell&#8217;azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381). Di conseguenza, il principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall&#8217;autorità  disciplinare, che possono essere sindacate esclusivamente <em>ab externo</em>, qualora trasmodino nell&#8217;abnormità  o comunque evidenzino profili di eccesso di potere (cfr., <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053).<br /> 11. La reiezione dei precedenti motivi di appello, relativi al provvedimento di destituzione, rende conseguentemente infondata la richiesta volta alla <em>restitutio in integrum</em> relativa al periodo di sospensione cautelare dal servizio.<br /> 12. Per le ragioni sopra esposte, l&#8217;appello va respinto e, per l&#8217;effetto, va confermata la sentenza impugnata.<br /> 13. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (n. 2688/2016), come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore del Ministero dell&#8217;interno nella misura complessiva di euro 3.000,00(tremila/00), oltre agli altri oneri di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere, Estensore<br /> Silvia Martino, Consigliere<br /> Giuseppa Carluccio, Consigliere<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2008 n.2568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-10-2008-n-2568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-10-2008-n-2568/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2008 n.2568</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. GrazianoCapelli Lavanderia Industriale srl (prof.avv. Gallo, avv. Salerno) c. ASL TO 3 (avv.ti Scaparone, Picco) e Hospital Service srl (prof.i avv.ti Clarizia, Barosio, Moscarini, avv.ti De Virgiliis, Milia, Rostagno) la capacità economico e finanziaria deve essere dimostrata sia con riferimento al fatturato globale sia con riferimento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-10-2008-n-2568/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2008 n.2568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Graziano<br />Capelli Lavanderia Industriale srl (prof.avv. Gallo, avv. Salerno) c. ASL TO 3 (avv.ti Scaparone, Picco) e Hospital Service srl (prof.i avv.ti Clarizia, Barosio, Moscarini, avv.ti De Virgiliis, Milia, Rostagno)</span></p>
<hr />
<p>la capacità economico e finanziaria deve essere dimostrata sia con riferimento al fatturato globale sia con riferimento al fatturato specifico riferito ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Contratti p.a. – Appalto di servizi – Capacità economico e finanziaria – Dimostrazione – Fatturato globale e specifico.</p>
<p>2.  Contratti p.a. – Dichiarazione requisiti di ordine generale – Falsità in merito art. 38 lett. c) D.Lgs. 163/06 – Autonoma causa di esclusione.</p>
<p>3. Contratti p.a. – Requisiti di ordine generale – Reati incidenti sulla moralità professionale – Valutazione – Competenza della P.A.</p>
<p>4.  Contratti p.a. – Requisiti di ordine generale – Estinzione del reato – Provvedimento dichiarativo del giudice – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La capacità economico e finanziaria dei concorrenti ad una gara d’appalto di servizi deve essere dimostrata sia con riferimento al fatturato globale sia con riferimento al fatturato specifico riferito ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara.</p>
<p>2.  La non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali integra una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all’idoneità della condanna riportata ad incidere sulla moralità professionale dell’impresa.</p>
<p>3.  Non spetta alla concorrente valutare se la fattispecie penale consumata incida o meno sulla moralità professionale, trattandosi di valutazione riservata all’Amministrazione.</p>
<p>4.  Ai fini della rilevanza della causa di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., vi deve essere un provvedimento dichiarativo del giudice dell’esecuzione ex art. 676 c.p.p., senza il quale non opera la causa estintiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la capacità economico e finanziaria deve essere dimostrata sia con riferimento al fatturato globale sia con riferimento al fatturato specifico riferito ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 02568/2008 REG.SEN.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 750 del 2008, proposto da:<br />
<b>Cipelli Lavanderia Industriale S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Carlo Emanuele Gallo e dall’avv. Giuseppe C. Salerno, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale TO 3</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cinzia Picco, prof. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, via S. Francesco D&#8217;Assisi, 14;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>Hospital Service S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Prof. Vittorio Barosio, prof. Angelo Clarizia, Paola De Virgiliis, Giuliano Milia, prof. Lucio V. Moscarini, avv. Simona Rostagno, con domicilio eletto presso Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; della deliberazione n. 412 del 10 aprile 2008, successivamente pubblicata fino al 1° maggio 2008, avuta in copia il 5 maggio 2008, con cui l&#8217;Azienda Sanitaria Locale TO 3 (ex A.S.L. n. 10 di Pinerolo) ha determinato di aggiudicare definitivamente ad Hos<br />
&#8211; del verbale gara;<br />
&#8211; del punto III.2.2), pag. 2/5, del bando di gara pubblicato il 9 marzo 2007 sulla G.U.U.E. S48 e di tutti gli atti del procedimento ad evidenza pubblica posto in essere per l&#8217;aggiudicazione della gara e, in particolare, di tutti gli atti e i provvediment<br />
e per la declaratoria<br />
anche in via incidentale, di illegittimità e/o nullità, inefficacia e/o per l&#8217;annullamento dell&#8217;eventuale contratto stipulato tra la Stazione appaltante e la ditta Hospital Service S.r.l., nonché, per la condanna dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale TO 3 (ex A.S.L. n. 10 di Pinerolo) al risarcimento dei danni che potranno derivare alla ricorrente dagli atti e dai provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale To 3;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Hospital Service S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;Udienza pubblica del giorno 17/07/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’ASL TO3 con bando di gara pubblicato il 9.3.2007 sulla G.U.U.E. ha indetto una gara a procedu-ra aperta per l’affidamento del servizio di noleggio biancheria piana confezionata e servizi acces-sori di lavanderia e guardaroba. L’import a base d’asta per 48 mesi d servizio è pari ad e € 3.187.323,00 oltre IVA e il criterio di aggiudicazione previsto è il prezzo più basso.<br />
Il punto III.2.2. del Bando, relativamente alla capacità economica finanziaria richiesta, imponeva la presentazione di una dichiarazione autocertificante, concernente il solo fatturato globale dell’impresa nel triennio antecedente.<br />
L’Azienda con l’impugnata deliberazione n. 4120 del 10.4.2008 aggiudicava l’appalto in via defini-tiva alla Hospital Service s.r.l., approvando il verbale di gara e giudicando congrue le giustificazioni fornite in esito al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.<br />
Insorgeva avverso siffatti provvedimenti la Cipelli s.r.l. articolando con il primo motivo illegittimità del riportato punto del bando di gara per violazione dell’art. 41, comma 1, lett. c. del Codice dei con-tratti ed eccesso di potere per sviamento, illogicità ed arbitrarietà per avere la stazione committente limitato la capacità economico – finanziaria richiesta ai concorrenti quale requisito di qualificazione, al solo fatturato globale, là dove la violata norma di legge impone il possesso di un fatturato anche-specifico, riferito cioè a servizi o forniture rientranti nel settore oggetto della gara. L’illegittimità del bando infirmerebbe a cascata anche la legittimità dell’aggiudicazione.<br />
Con il secondo motivo si duole invece della mancata esclusione della controinteressata la quale ha dichiarato (doc. 6 produz. ricorrente) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 e relati-ve lettere tra cui la c) del d.lgs. n. 163/06, mentre la s.a. ha accertato l’esistenza nel certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante ed amministratore unico e del direttore tecnico della controinteressata, di svariati precedenti penali, ancorché nella forma del decreto penale di condanna, riportando tale certificazione, in particolare, a carico dell’amministratore unico, decreti penali emessi nel 1997 e 1999 e a carico del già direttore tecnico molteplici reati incidenti sulla di lui moralità professionale (doc. 9 parte ricorrente).<br />
Pur a fronte di siffatto accertamento la s.a. ha motivato la non esclusione assumendo che i due de-creti penali emessi nei confronti dell’amministratore unico, risoltisi con una multa e la non menzio-ne, non possono incidere sulla sua moralità professionale. Relativamente invece al direttore tecnico Colasante Antonio la s.s. ha – discutibilmente – sostenuto che benché i suoi pregiudizi penali inci-dessero sulla sua moralità professionale, l’intervenuta estinzione ex art. 445 c.p.c. non consentireb-be di escludere l’impresa dalla gara.<br />
Il III motivo sostiene l’irrilevanza della mancata menzione nell’all. 1 al Capitolato d’appalto conte-nente a stampa il modulo di dichiarazione sostitutiva in ordine all’insussistenza di pregiudizi penali, del riferimento anche ai decreti penali di condanna. La censura è dedotta in relazione alla incomple-ta autocertificazione da parte dalla Hospital S. di alcuni decreti penali di condanna emessi a carico dell’amministratore unico, nonché per la rilevata iscrizione nel Casellario giudiziario a carico dell’ex direttore tecnico, di due reati che adire della Hospital sarebbero estinti. Il tutto a fronte della dichiarazione precompilata dalla stazione appaltante nel Modulo All. “E” che non menzionava, tra i pregiudizi da dichiarare, i decreti penali di condanna e peraltro, nonostante un parere dell’Autorità di Vigilanza in cui si precisa che l’art. 38, lett. c), C.d.C. prevede l’obbligo di dichiarare la presenza di decreti penali e inoltre che le cause di estinzione dei reati necessitano secondo la Cassazione, di un provvedimento di estinzione del Giudice dell’esecuzione ex art. 676 c.p.p. <br />
Seguono altri cinque motivi, puntualizzati intorno ai contenuti dell’offerta presentata dalla Hospital Service, i quali contengono censure meno radicali.<br />
Alla Camera di Consiglio del 12.6.2008 la Sezione ha accolto l’incidente cautelare, con Ordinanza n. 529/2008 motivando unicamente riguardo alla violazione dell’art. 41 lett. c del Codice.<br />
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 17.7.2008 sulla discussione delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il ricorso è stato introitato per la decisione di merito.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.1. Il Collegio non può non ribadire la valutazione di fondatezza del gravame, pur a seguito del suo approfondito esame, proprio della presente fase di giudizio.<br />
Si presta a positiva considerazione a parere del Tribunale l’argomento, costituente il primo motivo di gravame, secondo cui l’art. 42, lett. c del Codice dei contratti impone che l’Amministrazione ri-chieda a prova della capacitò finanziaria ed economica una dichiarazione concernente sia il fatturato globale dell’impresa, sia l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, rea-lizzati negli ultimi tre esercizi.<br />
Depone in tal senso vuoi l’ineludibile dato letterale della norma in esame, che contempla, appunto, la “dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa E l’importo relativo ai servizi o fornitu-re nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”, sia il retroterra giurisprudenzia-le da cui è scaturita la novella previsione sopra riportata.<br />
Quanto alla prima osservazione, non può seriamente revocarsi in dubbio che l’opzione del legislato-re per l’impiego della congiunzione “e” significa senza tema di smentita, che occorre che la dichia-razione, successivamente verificabile ex art. 48 del Codice, inerisca sia al fatturato globale, che ai servizi specifici svolti dalla concorrente nei settori oggetto della gara negli ultimi tre esercizi.<br />
Il Codice vuole cioè che la prova della capacità economico finanziaria venga assolta documentando (inizialmente autocertificando) l’avvenuto espletamento di servizi o forniture assimilabili, uguali, o analoghi a quelli oggetto di gara, e ciò all’intuitivo scopo di selezionare un imprenditore munito di capacità economica e finanziaria specifica.<br />
Quanto alla seconda notazione, il Collegio rammenta che l’ammissibilità della richiesta da parte delle stazioni appaltanti della prova di avvenuta realizzazione di servizi analoghi ha da sempre agitato il dibattito. Nel corso degli anni, si è passati da una quadro iniziale in cui le amministrazioni erano aduse a richiedere la prova di specifici e selettivi, troppo limitanti, requisiti di idoneità, ad una graduale riduzione della discrezionalità ammissibile in siffatti ambiti, per poi approdare a conclusioni ragionevoli, legittimandosi la richiesta di servizi analoghi. Si è affermato dal Consiglio di Stato, infatti, che “non è irragionevole la clausola del bando di gara d&#8217;appalto che per l&#8217;ammissione alla gara richieda un fatturato relativo a servizi analoghi svolti nell&#8217;ambito di un triennio, il cui importo complessivo sia almeno pari a quello dell&#8217;appalto, atteso che detta clausola contempera ragionevolmente l&#8217;esi-genza della massima partecipazione con quella dello svolgimento del servizio da parte di un im-prenditore in possesso della necessaria esperienza.” (Consiglio Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2007, n. 292; in terminis Tar Puglia &#8211; Bari, sez. I, 1 ottobre 2002 n. 4133). Servizi analoghi sono stati giudicati richiedibili da T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 05 maggio 2006, n. 3971.<br />
Al riguardo si era anche statuito, nella disciplina ante Codice, che “alla stregua delle disposizioni dettate dagli art. 13 e 14, d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, in tema di gare per l&#8217;affidamento di appalti per lo svolgimento di pubblici servizi, deve ritenersi legittima la clausola del bando con la quale l&#8217;Am-ministrazione, allo scopo di ottenere la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecni-ca dei partecipanti, limiti l&#8217;ammissione ai soli concorrenti che abbiano svolto servizi identici” (T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. II, 4 luglio 2003, n. 7987).<br />
Il legislatore, in recepimento della direttiva, ha introdotto un’innovazione, rendendo non solo am-missibile la richiesta dell’avvenuto svolgimento di servizi o forniture analoghe, ma addirittura imponendola come condizione di legittimità dei bandi di gara.<br />
La norma in scrutinio a parere della Sezione, dunque, obbliga le amministrazioni a parametrare la capacitò economica e finanziaria sul fatturato specifico, riferito ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara, e non limitato al fatturato globale.<br />
Ora, è incontestato che il bando di gara all’esame si limitava a richiedere la prova del fatturato glo-bale, tacendo sul fatturato specifico.<br />
Lo stesso provvedimento di aggiudicazione definitiva in questa sede impugnato, sul punto riconosce che “il fatturato minimo richiesto dal Capitolato speciale, non era riferito al fatturato specifico per l’esecuzione di servizi analoghi, ma era riferito al fatturato globale” (Deliberazione n. 412/2008, in atti).<br />
Parimenti incontestata è la circostanza che la Hospital Service ha documentato il solo fatturato glo-bale e non anche quello specifico, riconoscendosi nella citata deliberazione che il fatturato globale è “requisito soddisfatto e documentato dalla Ditta Hospital Service s.r.l”.<br />
Da tutto ciò consegue che la disposizione di cui al punto II.2.2. del bando impugnata, è illegittima per violazione dell’art 41, lett. c. del d.lgs. n. 163/2006 nella parte in cui richiede la prova del solo fatturato globale, omettendo quello specifico riferito ai servizi oggetto della gara.<br />
L’illegittimità del bando appena enucleata determina illegittimità derivata del successivo pedisse-quo provvedimento di aggiudicazione impugnato.<br />
L’accoglimento del primo motivo, involgendo questioni basilari della gara, consentirebbe al Colle-gio di dichiarare assorbiti glia altri, secondari profili di illegittimità denunciati dalla ricorrente.<br />
Tuttavia, ragioni di completezza inducono il Collegio a pronunciarsi quanto meno sui motivi II e III, specie in virtù del fatto che tali motivi erano comuni a quelli dedotti con il ricorso 710/2008, già deciso dal Tribunale all’Udienza pubblica del 3.7.2008 ed avente come controparti private le mede-sime imprese oggi protagoniste della presente controversia. In quella sede sono stati dichiarati assorbiti, ritenendosi quindi opportuno ora affrontarli.</p>
<p>1.2. Orbene, le censure in analisi, di cui al II e III motivo, che possono per ragioni di connessione scrutinarsi congiuntamente, vertono sulla rilevanza o meno della dichiarazione, formulata dalla Hospital Service nella documentazione allegata all’offerta, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del Codice, e in particolare in quelle disciplinate dalla lettera c), relativa all’inesistenza di condanne penali. La ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla controinteressata, per aver la stessa effettuato una dichiarazione sostanzialmente falsa, posto che dagli accertamenti effettuati dalla P.A. è emersa la sussistenza a carico dell’amministratore unico e del direttore tecnico, di una variegata serie di pregiudizi di polizia, condanne penali, ancorché col beneficio della sospensione condizionale della pena e decreti penali irrevocabili di condanna; il che colorerebbe di falsità la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di cui alla lett. c) dell’art. 38 del Codice formulata e prodotta dalla Hospital service.<br />
La difesa dell’amministrazione poggia su un dato, meramente formalistico, fondato sul rilievo che il modulo di autocertificazione di cui al’All. 1 al capitolato non contemplava la menzione anche di de-creti penali di condanna. Parimenti il provvedimento di aggiudicazione definitiva prende posizione sul punto dell’esistenza a carico del sig. Colasante, direttore tecnico della Hospital nel precedente triennio, di diversi reati, ma ne afferma l’irrilevanza per intervenuta estinzione ex art. 445 comma 2, c.p.p. Del pari si sostiene nel provvedimento che i due decreti penali iscritti a carico dell’amministratore unico della Hospital non possono incidere sulla sua moralità professionale.<br />
Il Collegio reputa prive di pregio sia l’affermata estinzione, sia la difesa dell’amministrazione e del controinteressato poc’anzi riassunta, stante la cristallina chiarezza dell’art. 38, lett.c) del dlgs. N. 163/2006 espressamente menzionato nell’autocertificazione prodotta dalla Hospital Service.<br />
Valga sul punto riportare il testo della lettera c) della norma: “c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevoca-bile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.<br />
Orbene, la Hospital ha dichiarato di non trovarsi in questa condizione, che è quella di chi ha riporta-to sentenze penali, ancorché a pena patteggiata, ovvero decreti penali di condanna irrevocabili, per reati che incidano sulla moralità professionale. Viceversa dalla semplice lettura dei certificati del casellario giudiziale versati in atti emerge esattamente il contrario, risultando a carico dell’amministratore due decreti penali e a carico del Colasante, Direttore tecnico, una multiforme serie di reati, anche molto gravi, addirittura per turbata libertà degli incanti continuata e frode nelle pubbliche forniture. <br />
Ora, in disparte il delineato rilievo della incisività di tali precedenti penali sulla moralità professionale, va qui valorizzato il dato formale dell’intrinseca falsità della autocertificazione prodotta dalla Hospital service.<br />
Non necessitano particolari defatiganti sforzi ermeneutici per raggiungere la predetta conclusione, bastando all’uopo confrontare la dichiarazione negativa in data 16.4.2007 dell’amministratore uni-co della Hospital (doc. 6 parte ricorrente) con la quale questi autocertificava che la ditta non trova-vasi in alcuna delle condizioni contemplate dall’art. 38, lettera c) del Codice, e le emergenze dei relativi certificati penali per concludere, con la forza della logica aristotelica, che quella dichiara-zione è falsa. Al riguardo sottolinea il Collegio come la gravità dei reati, ben nota al suo autore e alla stessa Azienda concorrente, di cui si è macchiato il Colasante (turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, abuso d’ufficio etc.) non possono far ritenere che la controinteressata fosse in buona fede quando ha compilato la dichiarazione negativa in questione, atteso che il legale rappresentante della Hospital non poteva non percepire che la natura di quei reati era tale da incidere sulla sua moralità professionale ed affidabilità, trattandosi non di fattispecie bagatellari, ma di delitti il cui bene giuridico protetto è proprio la libertà negoziale della pubblica amministrazione e l’onorabilità del contraente privato.<br />
La Ditta infatti si trova in una situazione di esistenza di svariati pregiudizi penali, ascrivibili a sentenze ordinarie, a sentenze ex art. 444 c.p.c. e a decreti penali di condanna.<br />
Per ciò solo l’impresa doveva essere esclusa dalla gara; ma non perché vi fosse una espressa com-minatoria di esclusione nella lex specialis, ma per carenza dei requisiti di ordine generale afferenti alla moralità dell’impresa e contemplati dall’art. 38, lett. C) del Codice.</p>
<p>2. La non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali integra infatti una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all’idoneità della condanna riportata ad incidere la moralità professionale dell’impresa. Il Consiglio di Stato ha infatti di recente statuito che “l&#8217;esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, si configura come causa autonoma di esclusione dalla gara.”(Consiglio Stato, Sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723; in terminis, anche Consiglio di Stato, Sez. V, 6.6.2002, n. 3183). <br />
Già in precedenza il Giudice d’appello aveva ribadito la cogenza di siffatti principi, affermando che “in sede di procedura di gara d’appalto di opere pubbliche, costituisce dichiarazione non veritiera, e quindi legittima causa di esclusione dalla gara e di non aggiudicazione dell’appalto, quella nella quale l’impresa concorrente omette di indicare, in sede di dichiarazione concernente le eventuali sentenze penali riportate, una sentenza patteggiata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. “(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 maggio 2004 n. 3466).<br />
A nulla giova alla controinteressata e alla stessa amministrazione, trincerarsi dietro il dato, eminen-temente formalistico, costituito dal fatto che il modulo da utilizzare per l’autocertificazione de qua non contemplava il riferimento ai decreti penali di condanna.<br />
Nemmeno, per altro verso, è luogo ad invocare, come fa la ricorrente, il principio di etero integrazione del bando, più volte utilizzato dalla giurisprudenza per dichiarare la diretta applicabilità di norme di legge. Nel caso all’esame infatti non occorre por mano a siffatto principio per ulteriormente valutare l’illegittimità dell’omessa esclusione della Hospital.<br />
Ciò che rileva, infatti è che la lettera c) dell’art. 38 del Codice sia stata espressamente indicata dalla controinteressata nella dichiarazione del 16.4.2007 tra quelle nelle cui condizioni non si trovava.<br />
E la lettera c) annovera proprio i decreti penali di condanna irrevocabili, per reati che incidano sulla moralità professionale, dai quali è stato raggiunto invece l’amministratore unico.<br />
Non giova nemmeno – e veniamo al terzo motivo – addurre che il predetto amministratore non ha menzionato i due decreti penali pronunciati ai suoi danni in quanto a suo dire trattavasi di reati non incidenti sulla moralità professionale. E ciò, in primo luogo, per la già spiegata percezione che è da ritenere sussistente in capo al medesimo, della gravità di delitti quali turbata libertà degli incanti, frode nel le pubbliche forniture e truffa aggravata; di tal ché egli non può in alcun modo ritenersi versare in buona fede.<br />
In secondo luogo va ricordato che è pacifico il principio per il quale la valutazione di incidenza o meno della fattispecie penale consumata, sulla moralità professionale dell’impresa, pertiene esclusivamente all’amministrazione, rientrando nella sua discrezionalità ritenere o meno sussistente siffatta incidenza (Consiglio di Stato, V, 22.2.2007, n. 945). <br />
Il fatto che poi, ex post, l’amministrazione ritenga che un determinato reato non infirmi la moralità professionale, non autorizza l’impresa partecipante a non dichiaralo, non potendo, all’evidenza, essa sapere se il proprio giudizio di irrilevanza del reato sulla moralità professionale, coincida o meno con quello che opererà l’amministrazione.<br />
A nulla vale altresì, concludendo, anche l’affermazione di cui al provvedimento gravato e alle dife-se dell’ASL e della controinteressata, secondo cui i gravi reati commessi dal Colasante sarebbero irrilevanti siccome estinti ex art. 445, comma 2, c.p.c..<br />
Nelle pubbliche gare, come in ogni altro settore dell’ordinamento, ai fini della rilevanza della causa di estinzione del reato ex art. 445 c.p.c. necessita immancabilmente l’adozione del provvedimento dichiarativo del giudice dell’esecuzione ex art. 676 c.p.c., senza del quale non può ex lege ed auto-maticamente operare l’invocata causa estintiva. (Consiglio Stato, sez. V, 20 marzo 2007, n. 1331) come del resto anche la giurisprudenza di questo T.A.R. afferma pacificamente (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 17 setembre 2007, n. 2955; ID, 28.7.2005, n. 2627).<br />
Ne consegue che in sede di procedura di gara d&#8217;appalto di opere pubbliche costituisce dichiarazione non veritiera e quindi legittima causa di esclusione dalla gara e non aggiudicazione dell&#8217;appalto, quella nella quale l&#8217;impresa concorrente omette di indicare, in sede di dichiarazione concernente le eventuali sentenze penali riportate, una sentenza patteggiata ai sensi dell&#8217;art. 444 c.p.p., anche atti-nente ad un reato estinto per decorso del termine quinquennale di cui all&#8217;art. 445 c.p.p. (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 352).<br />
Le censure spiegate sul punto con il II e il III motivo dalla ricorrente meritano dunque condivisione e devono conseguentemente essere accolte, dichiarandosi l’illegittimità della mancata esclusione dalla gara della Hospital Service.<br />
In chiusura, il Collegio non può fare a meno di porre in luce, in punto di fatto, la gravità delle con-danne riportate dal direttore tecnico Colasante Antonio, quali emergenti dal certificato del Casella-rio giudiziale pure acquisito dall’ASL committente (doc. 9 parte ricorrente). Si passa da due decreti penali per violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro a sentenze, ancorché di patteggiamento, per turbata liberà degli incanti, truffa continuata, abuso d’ufficio continuato, falsità ideologica in atti pubblici, frode nelle pubbliche forniture.<br />
Non è chi possa escludere che una simile congerie di reati attinenti specificamente alla materia dei contratti pubblici, incida sulla moralità e l’affidabilità dell’impresa della quale il Colasante è stato direttore tecnico nell’ultimo triennio antecedente la gara. L’amministratore unico della Hospital, dunque, evidentemente a conoscenza di siffatti pregiudizi di polizia, non poteva dirsi in buona fede.<br />
L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, involgendo questioni basilari della gara può consen-tire al Collegio di assorbire i residui motivi dedotti intorno al contenuto dell’offerta della Hospital.<br />
La domanda risarcitoria va invece respinta per la mancanza di prova del danno e del suo ammonta-re.<br />
Le spese, debbono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, dovendo essere poste a carico solidale dell’Amministrazione e della controinteressata.<br />
La motivazione della presente Sentenza è stata rilasciata alla Segreteria attraverso il Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa in data 29.9.2008.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Respinge la domanda risarcitoria.<br />
Condanna l’ASL TO 3 e la Hospital Service s.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre IVA e CNAP di legge.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 17/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/10/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-10-2008-n-2568/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2008 n.2568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2008 n.2568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-25-3-2008-n-2568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Riggio &#8211; Est. De LeoniStraccia Imballaggi s.n.c. (Avv. G. Oliveri) c. Ministero dell&#8217;Industria del Commercio e dell&#8217;Artigianato (Avv. Stato) le controversie relative alla revoca o alla rideterminazione in peius del contributo concesso ai sensi della L. n. 488/1992 rientrano nella giurisdizione del G.O. Giurisdizione e competenza &#8211; Agevolazioni ex</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio &#8211; Est. De Leoni<br />Straccia Imballaggi s.n.c. (Avv. G. Oliveri) c. Ministero dell&#8217;Industria del Commercio e dell&#8217;Artigianato (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>le controversie relative alla revoca o alla rideterminazione in peius del contributo concesso ai sensi della L. n. 488/1992 rientrano nella giurisdizione del G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Agevolazioni ex L. n. 488/1992 –  Inadempimento del beneficiario &#8211; Revoca – Controversia – Giurisdizione del G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie relative alla revoca di contributi erogati ex d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per fatto imputabile al beneficiario, ovvero alla rideterminazione in peius del contributo stesso, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva. Infatti, il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo quanto di diritto soggettivo, con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) In termini, cfr. Cass. Civ. SS.UU., 8 gennaio 2007, n. 117; 12 febbraio 1999, n. 57; Cons. Stato, VI, 22 marzo 2007 n. 1375; id., 22 novembre 2004, n. 7659.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le controversie relative alla revoca o alla rideterminazione in peius del contributo concesso ai sensi della L. n. 488/1992 rientrano nella giurisdizione del G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.	 5203/ Reg. ric.<br />	<br />
ANNO 2002</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br />Sezione III ter</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Italo RIGGIO                   Presidente; Maria Luisa DE LEONI  Consigliere, relatore; Diego SABATINO          Primo referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso  n. 5203 del 2002/ Reg. Gen., proposto dalla<br />
<b>Ditta STRACCIA IMBALLAGGI di Straccia D. &#038; C. snc</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Oliveri ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia, 213, presso lo studio dell’avv. Simone Trivelli;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico)</b>,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del Decreto Ministeriale n. 957.108 del 22 febbraio 2002;</p>
<p>VISTO  il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
VISTI tutti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del  14 febbraio 2008  il Consigliere Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati delle parti costituite, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.	Con ricorso notificato il 18 aprile 2002 e depositato il successivo 14 maggio, la Ditta ricorrente impugna il decreto ministeriale indicato in epigrafe, con il quale, sulla base della relazione sullo stato finale degli investimenti,  è stato rideterminato, in via definitiva, il contributo in c/ capitale di £ 4.354.740.000 (equivalente a € 2.249.035,52).																																																																																												</p>
<p>2.	Con un unico ed articolato motivo la ricorrente contesta gli stralci operati dalla banca concessionaria in relazione all’immobile preesistente e non riutilizzato, lamentando la violazione dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527.																																																																																												</p>
<p>3.	Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.																																																																																												</p>
<p>4.	All’udienza del 14 febbraio 2008 la causa è stata ritenuta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Il Collegio ritiene, infatti, di dover aderire al recento arresto del giudice della giurisdizione (Cass. civ. SS.UU. 10 luglio 2006, n. 15618), fatto proprio anche dal giudice amministrativo di secondo grado (Cons. Stato, VI Sez., 22 marzo 2007, n.1375; 5 novembre 2007, n. 5700; 5 dicembre 2007, n. 6195) che, nella ipotesi di revoca di contributi erogati ex d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per fatto imputabile al beneficiario, ovvero di rideterminazione in peius del contributo stesso, riconosce in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti erano stati concessi in via provvisoria o definitiva.<br />
Tale ultimo orientamento conferma il principio secondo cui il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es.,  la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento ovvero revocandoli per contrasto originario con l’interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (Cass. Civ. SS.UU., 8 gennaio 2007, n. 117; 12 febbraio 1999, n. 57; Cons. Stato, VI Sez., 22 novembre 2004, n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004, n. 7384).<br />
Peraltro, nella succitata decisione n. 15618 del 2006, il giudice della giurisdizione ha ritenuto non condivisibile l’ulteriore distinguo giurisprudenziale (tra le tante decisioni intervenute sul punto: TAR Lazio,. Sez. III ter, 11 gennaio 2006, n. 224) tra il caso in cui il contributo revocato sia stato erogato in via provvisoria – ipotesi questa in cui si riconosceva in capo al destinatario un interesse legittimo alla sua conservazione e, quindi, la giurisdizione del giudice amministrativo a risolvere la relativa controversia – e quello in cui il contributo sia stato corrisposto in via definitiva, nel qual caso il beneficiario era ritenuto titolare di un vero e proprio diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario.<br />
Secondo la succitata decisione n. 15618 del 2006, infatti, anche la mera erogazione provvisoria del contributo ex art. 6, comma 7, D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 (che regola la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Pese, previste dalla legge n. 488 del 1992) effettuata all’esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto alle spese non ammissibili.<br />
Come è stato chiarito, il Collegio ritiene di dover aderire a questo arresto, in ragione della funzione monofilattica svolta dal giudice della giurisdizione.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2008.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. Soc. Edilbrun s.a.s. (Avv.ti P. Gustinucci, R. Righi ed E. Mazzoli) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita) la destinazione del Regolamento Urbanistico &#8220;Aree a verde attrezzato&#8221; non ha natura di vincolo espropriativo Edilizia ed urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-5-2005-n-2568/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2005 n.2568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> Soc. Edilbrun s.a.s. (Avv.ti P. Gustinucci, R. Righi ed E. Mazzoli) contro il Comune di Pisa (Avv. G. Lazzeri) e la Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>la destinazione del Regolamento Urbanistico &#8220;Aree a verde attrezzato&#8221; non ha natura di vincolo espropriativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Regolamento urbanistico – Destinazione “Aree a verde attrezzato” &#8211; Non ha natura di vincolo espropriativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La destinazione impressa dall’impugnato R.U., di “Aree a verde attrezzato” non ha natura di vincolo espropriativo. Trattasi infatti di un vincolo che non è a verde pubblico, bensì a verde privato, con possibilità di interventi edilizi limitati, ad iniziativa privata. Esso rientra pertanto nelle ipotesi di conformazione zonale del territorio, per le quali è pacifico che non è neppure ipotizzabile la natura espropriativa e la necessità di indennizzo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sui ricorsi nn. 2762/2001 e 695/02  proposti da:</p>
<p><b>SOC. EDILBRUN S.A.S. DI FERRARI EDILIO &#038; C.</b>rappresentata e difesa nel ric.n.2762/01da:<br />
GUSTINUCCI PIETRO<br />
MAZZOLI ELISABETTA<br />
con domicilio eletto in FIRENZEPIAZZA DELLA VITTORIA, 8presso<br />
MAZZOLI ELISABETTA rappresentata e difesa nel ric.n.695/02 da:<br />
GUSTINUCCI PIETRO<br />
ROBERTO RIGHI<br />
con domicilio eletto in FIRENZEVIA LAMARMORA, 14presso<br />
ROBERTO RIGHI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PISA</b>rappresentato e difeso da:<br />
LAZZERI GLORIAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
<b>REGIONE TOSCANA</b>non costituitasi</p>
<p>per l’annullamento, col ric.n.2762/01,<br />
della Delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 43, del 28.07.2001, contenente l’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico del precitato Comune, nella parte in cui assegna al terreno di proprietà del ricorrente, una destinazione d’uso a verde attrezzato.</p>
<p>nonchè, per l’accertamento, col ric.n.695/02<br />
del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni  conseguenti alla reiterazione, sui terreni di proprietà di esso ricorrente, dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione e/o comportanti l’inedificabilità,</p>
<p>e per la condanna <br />
del Comune di Pisa al pagamento del risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato in data 21.11.2001, la Edilbrun S.A.S. impugnava la delibera del Consiglio comunale n. 43 del 28.07.2001 di approvazione del regolamento urbanistico, nella parte in cui assegna al terreno di sua proprietà la destinazione d’uso a verde attrezzato.<br />
La ricorrente contestava sostanzialmente detta destinazione ritenendo che l’amministrazione si fosse limitata a reiterare la precedente destinazione urbanistica, cioè quella di verde pubblico attrezzato, senza valutare l’osservazione proposta al piano strutturale tesa ad ottenere che il terreno fosse inserito nel subambito Q3d..<br />
L’Ente avrebbe, altresì respinto l’osservazione senza un’adeguata motivazione  e ciò in contrasto con il principio di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990.<br />
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’atto impugnato, previa ammissione di una C.T.U.  tesa “a verificare l’inopportunità, illogicità,  inadeguatezza e disparità di trattamento delle scelte urbanistiche operate” dal Comune di Pisa.<br />
Con ricorso notificato il 25.02.2002, la ricorrente adiva questo Giudice “per l’accertamento del diritto … ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima reiterazione … dei vincoli preordinati all’espropriazione  e/o comportanti l’inedificabilità e per la condanna del Comune di Pisa ala Pagamento del risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. <br />
La ricorrente sostiene sostanzialmente che il Comune avrebbe reiterato un “vincolo espropriativi” sul terreno di sua proprietà poiché destinava nuovamente lo stesso a verde “pubblico attrezzato” senza prevedere alcuna indennità. L’Ente avrebbe rigettato altresì l’osservazione con la quale veniva richiesta la modifica di previsione ad ambito residenziale Q3d e, in subordine, che l’area fosse inserita in una scheda norma con obbligo di cessione del 50%, senza un’adeguata motivazione.<br />
L’amministrazione resiste in giudizio ed eccepisce, con scritti difensivi e argomentazioni rese nel pubblico dibattimento, l’inammissibilità dei ricorsi.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il collegio, in via preliminare, riunisce i due ricorsi in epigrafe, attesa la loro connessione soggettiva e oggettiva.<br />
Si prescinde dall’esame delle eccezioni, appalesandosi la infondatezza delle dedotte censure di illegittimità.<br />
Iniziando l’esame del ricorso 2762/01, vengono per primo in rilievo i seguenti due motivi:<br />
&#8211;	eccesso di potere per erroneità dei presupposti – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – sviamento dalla causa tipica illogicità manifesta.<br />	<br />
&#8211;	violazione di legge n. 241/1990 – legge n. 1187/1968 – ingiustizia manifesta – carenza di motivazione.<br />	<br />
Sostiene la parte ricorrente che l’impugnata destinazione di “Aree a verde attrezzato”, impressa dal nuovo Regolamento Urbanistico – ostativa alla realizzazione di un impianto di autonoleggio – non sarebbe adeguatamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni presentate dalla stessa.<br />
E’, al contrario, pacifico in giurisprudenza (cfr, C.di.S., IV, 7.2.05, n. 2443) che le destinazioni di zona – nei ristretti limiti necessari per gli atti pianificatori generali, dei quali si controverte – sono sufficientemente giustificate anche “ob relationem” al parere della Commissione Tecnica – nel caso de quo allegato  al R.U.  &#8211;  in ordine alle osservazioni.<br />
A tale stregua, quindi, i due motivi sono infondati.<br />
Nella parte poi che contestano scelte demandate alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, i motivi stessi sono inammissibili, poiché sottratti alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. <br />
Con ulteriore censura, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2, l. 1187/68 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità, in quanto il Comune resistente avrebbe reiterato un vincolo espropriativo scaduto senza attribuire un indennizzo.<br />
Osserva, in primo luogo, il Collegio che la destinazione censurata, impressa dall’impugnato R.U., di  “Aree a verde attrezzato” non ha natura di vincolo espropriativo.<br />
Si tratta infatti di un nuovo vincolo che, a differenza di quello preesistente, non è a verde pubblico, bensì a verde privato, con possibilità di interventi edilizi limitati, ad iniziativa privata.<br />
Rientra pertanto nelle ipotesi di conformazione zonale del territorio, per le quali è pacifico che n on è neppure ipotizzabile la natura espropriativi e la necessità di indennizzo.<br />
Inoltre, neppure vi è una reiterazione del vincolo, sia per le ragioni predette sia perché può prospettarsi solo nel corso di varianti di P.R.G. e non nel caso, in esame, di adozione di una nuova pianificazione generale (cfr. C.di S., IV, 7.3.1997, n. 208).<br />
Anche tale motivo è quindi infondato.<br />
Infondato, infine, è il profilo di disparità di trattamento, per la destinazione impressa all’area di proprietà della parte ricorrente  rispetto a quelle limitrofe.<br />
Basti dire che nella circostante area l’Amministrazione ha ritenuto che i palazzi per civile abitazione avessero saturato il contesto urbano e che un nuovo autolavaggio avrebbe ostacolato eccessivamente il traffico automobilistico.<br />
Il ricorso n. 2762/01 deve, in conclusione, essere respinto.<br />
3.  Di conseguenza, deve essere respinto anche il successivo ricorso n. 695/02, proposto per ottenere il risarcimento dei danni, nel presupposto dell’invalidità della normativa urbanistica  impugnata col precedente ricorso respinto dal Collegio.<br />
4.    Il definitiva, il TAR, riuniti i due ricorsi in epigrafe, li respinge.<br />
       Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi in epigrafe, previa la loro riunione.<br />
      Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9.11.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Giuseppe Di Nunzio	&#8211; Consigliere est.<br />	<br />
Dott. Eleonora Di Santo	#NOME?</p>
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