<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>25662 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/25662/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/25662/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>25662 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/25662/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 21/12/2015 n.25662</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-21-12-2015-n-25662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-21-12-2015-n-25662/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-21-12-2015-n-25662/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 21/12/2015 n.25662</a></p>
<p>Processo &#8211; Lodi arbitrali &#8211; Impugnazione &#8211; Per violazione regole di diritto &#8211; Disciplina applicabile ex D.Lgs. 40/2006 &#8211; Contrasto giurisprudenziale &#8211; Rimessione alle SS.UU. In relazione all&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione per violazione di regole di diritto, ex art. 829 c.p.c., comma 2 nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-21-12-2015-n-25662/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 21/12/2015 n.25662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-21-12-2015-n-25662/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 21/12/2015 n.25662</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo &#8211; Lodi arbitrali &#8211; Impugnazione &#8211; Per violazione regole di diritto &#8211; Disciplina applicabile ex D.Lgs. 40/2006 &#8211; Contrasto giurisprudenziale &#8211; Rimessione alle SS.UU.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In relazione all&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione per violazione di regole di diritto, ex art. 829 c.p.c., comma 2 nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, in relazione ai lodi pronunciati alla stregua di una clausola compromissoria stipulata prima dell&#8217;entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. cit., allorquando il procedimento arbitrale sia stato instaurato dopo detta entrata in vigore, e quindi successivamente al 2 marzo 2006, si registrano due orientamenti contrastanti. Infatti da un lato &nbsp;si è ritenuto che&nbsp;le convenzioni anteriori al 2/3/2006 debbano essere regolate dalla legge previgente, da cui l&#8217;impugnabilità per violazione di regole di diritto dei relativi lodi, anche se emessi a seguito di procedimento arbitrale instaurato dopo l&#8217;entrata in vigore della riforma, sulla scorta del&nbsp;principio generale discendente dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 11 preleggi, secondo cui le condizioni di efficacia e gli effetti di un atto negoziale sono disciplinati dalla legge in vigore al momento in cui sono adottati, salva, in materia contrattuale, una nuova disposizione di legge che determini la sopravvenuta nullità o inefficacia della clausola in oggetto (1). Secondo altro orientamento (2)&nbsp;il novellato art. 829 cod. proc. civ., si applica, come indicato nel D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato (nella specie introdotta il 12/2/2007) è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando, secondo il chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale relativo alla clausola compromissoria.&nbsp;Considerato pertanto il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato ed avuto riguardo altresì all&#8217;importanza della questione, non circoscritta, ma destinata indubbiamente a ripetersi nel tempo, si reputa di trasmettere gli atti al Primo Presidente perchè valuti l&#8217;opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite.</div>
<p>
1) Corte di Cassazione, sentenze 6148/2012 e&nbsp;12379/2014</p>
<p>2) Corte di Cassazione, sentenza 2400/2012 e ordinanza 21205/2013&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. FORTE Fabrizio &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. NAPPI Aniello &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. DIDONE Antonio &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. VALITUTTI Antonio &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>ordinanza</p>
<p>sul ricorso 23351-2012 proposto da:</p>
<p>B.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l&#8217;avvocato IANNOTTA GREGORIO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato IANNOTTA FEDERICA, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>TIRONI S.P.A.;</p>
<p>&#8211; intimata &#8211;</p>
<p>Nonchè da:</p>
<p>TIRONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso l&#8217;avvocato CRISCI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato BENEDETTI MARIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale subordinato;</p>
<p>&#8211; controricorrente e ricorrente incidentale &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>B.M.;</p>
<p>&#8211; intimato &#8211;</p>
<p>avverso la sentenza n. 1943/2012 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2012;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;</p>
<p>udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l&#8217;Avvocato FRANCESCO CRISCI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l&#8217;accoglimento dell&#8217;incidentale;</p>
<p>udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rinvio atti alle SS.UU. o in subordine l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>Svolgimento del processo</p>
<p>Il 27 novembre 2001, tra la Tironi s.p.a., promittente venditrice, e B.M., promissario acquirente, veniva stipulato preliminare di vendita immobiliare del complesso sito in (OMISSIS), contenente clausola compromissoria, sub n. 19 del contratto.</p>
<p>Con atto notificato il 12/3/07, il B. iniziava procedimento arbitrale, nominando il proprio arbitro; la società a sua volta nominava l&#8217;arbitro di spettanza e i due arbitri procedevano alla nomina del terzo arbitro. Nel giudizio, il B. chiedeva la condanna della Tironi alla cancellazione a cura e spese della promittente venditrice dell&#8217;ipoteca gravante sul complesso ex Cementeria e la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., previa determinazione del prezzo secondo quanto previsto al punto 4 del preliminare; la Tironi chiedeva dichiararsi il contratto inefficace, e in gradato subordine, risolto per i gravi inadempimenti del B. in funzione della clausola risolutiva espressa prevista nel preliminare, o ex art. 1453 c.c..</p>
<p>Il Collegio arbitrale, con lodo sottoscritto il 1/3/08, dichiarava la nullità del preliminare, ponendo a carico delle parti in via paritetica, ferma la solidarietà, le spese del Collegio arbitrale.</p>
<p>Il lodo veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del Tribunale di Milano dell&#8217;8/10 luglio 2008, e la Tirone notificava il lodo con il pedissequo decreto al B. il 29/9/2008.</p>
<p>Veniva proposta impugnazione ex art. 828 c.p.c. dal B., la Tironi ne eccepiva l&#8217;inammissibilità e in ogni caso, provvedeva ad assumere le conclusioni di merito, riproponendo le richieste riportate nelle conclusioni avanti agli Arbitri.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Milano, con sentenza del 18 aprile-31 maggio 2012, ha dichiarato inammissibile l&#8217;impugnazione e condannato l&#8217;impugnante alle spese.</p>
<p>La Corte del merito ha ritenuto applicabile l&#8217;art. 829 c.p.c., come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24 in forza dell&#8217;art. 27, comma 4, D.Lgs. cit., atteso che la domanda di arbitrato era stata proposta il 12/3/2007, e quindi successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. in oggetto; ha quindi ritenuto inammissibile l&#8217;impugnazione, in quanto risolventesi nella denuncia della violazione di regole di diritto; ha respinto la questione di costituzionalità dell&#8217;art. 829 c.p.c. per manifesta infondatezza e difetto di rilevanza, escludendo la violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e rilevando che la nuova disciplina ha solamente razionalizzato l&#8217;istituto dell&#8217;arbitrato, rafforzando ulteriormente l&#8217;autonomia delle parti, e non può considerarsi lesiva dell&#8217;autonomia privata, nè arbitraria nè irragionevole.</p>
<p>Secondo la Corte territoriale, inoltre, non si pone nel caso alcuna questione di retroattività della legge, ma piuttosto, di applicazione immediata della nuova normativa, che non preclude alle parti di rendere impugnabile il lodo per violazione di norme di diritto, ma le obbliga soltanto a rendere esplicito il ricorso a tale facoltà.</p>
<p>Avverso detta pronuncia ricorre il B., con ricorso affidato a due articolati motivi.</p>
<p>Si difende con controricorso la Tironi s.p.a., ed avanza ricorso incidentale subordinato affidato ad un unico motivo.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1.1.- Con il primo motivo, il B. si duole dell&#8217;interpretazione effettuata dalla Corte d&#8217;appello di Milano, contraria ai principi generali di irretroattività della legge e di immodificabilità della disciplina contrattuale per effetto dei successivi mutamenti della legislazione, nonchè lesiva del diritto di difesa, &#8220;finendo per ricollegare al silenzio delle parti un significato opposto a quello dalla legge previsto al momento della stipula della convenzione di arbitrato&#8221;.</p>
<p>1.2.- Col secondo mezzo, ripropone la questione di costituzionalità dell&#8217;art. 829 c.p.c., ove interpretato nel senso ritenuto dalla Corte ambrosiana, richiamando quanto già argomentato nella pronuncia del S.C. 6148/2012.</p>
<p>2.1.- Con l&#8217;unico motivo del ricorso incidentale subordinato, la Tirone si duole della violazione dell&#8217;art. 100 c.p.c., ribadendo l&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione da parte del B. per carenza di interesse, avendo questi posto il lodo in oggetto a fondamento dei propri assunti in un altro giudizio.</p>
<p>3.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, sono stati già riuniti, ex art. 335 c.p.c..</p>
<p>Il ricorso principale pone la questione dell&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione per violazione di regole di diritto, ex art. 829 c.p.c., comma 2 nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, ritenendo applicabile detta precedente disciplina al lodo pronunciato alla stregua di una clausola compromissoria stipulata prima dell&#8217;entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. cit., allorquando il procedimento arbitrale sia stato instaurato dopo detta entrata in vigore, e quindi successivamente al 2 marzo 2006.</p>
<p>La questione verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 27, &#8220;Disciplina transitoria&#8221;, del D.Lgs. n. 40 del 2006, che al comma 4 così dispone: &#8220;Le disposizioni degli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto&#8221;, atteso che con l&#8217;art. 24 è stato sostituito anche il capo 5, Impugnazioni, e quindi, specificamente, l&#8217;art. 829 c.p.c., che, anteriormente alla riforma, disponeva al comma 2 che: &#8220;L&#8217;impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto,salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile&#8221;, mentre nel testo riformato, il comma 3, nella parte che qui interessa, dispone che:</p>
<p>L&#8217;impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge&#8230;. Sulla questione, questa Corte si è espressa, con la sentenza 6148/2012, nel senso di ritenere le convenzioni anteriori al 2/3/2006 regolate dalla legge previgente, da cui l&#8217;impugnabilità per violazione di regole di diritto dei relativi lodi, anche se emessi a seguito di procedimento arbitrale instaurato dopo l&#8217;entrata in vigore della riforma.</p>
<p>Sostanzialmente, detta pronuncia ha argomentato la conclusione raggiunta valorizzando il principio generale discendente dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 11 preleggi, secondo cui le condizioni di efficacia e gli effetti di un atto negoziale sono disciplinati dalla legge in vigore al momento in cui sono adottati, salva, in materia contrattuale, una nuova disposizione di legge che determini la sopravvenuta nullità o inefficacia della clausola in oggetto.</p>
<p>Detta pronuncia ha altresì ritenuto che la diversa interpretazione presterebbe il fianco a rilievi di carattere costituzionale, e nello specifico, alla violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.. A detta sentenza ha prestato motivata adesione la successiva pronuncia 12379/2014, ed il principio è stato ribadito in successive pronunce non massimate. In contrario avviso, per l&#8217;applicazione immediata, invero già ritenuta nella sentenza 2400/2012, si è espressa la sezione sesta &#8211; 1^, con l&#8217;ordinanza 21205/2013, nel senso di ritenere che &#8220;il novellato art. 829 cod. proc. civ., si applica, come indicato nel D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato (nella specie introdotta il 12/2/2007) è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando, secondo il chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale relativo alla clausola compromissoria&#8221;.</p>
<p>Sulla questione, la dottrina, pur scarsa, si è espressa in senso favorevole all&#8217;interpretazione offerta dalla pronuncia 6148/2012, argomentando sul piano sistematico; i sostenitori della opposta tesi ribadiscono che invece detta interpretazione varrebbe a porre nel nulla la norma transitoria e, soprattutto, l&#8217;intento deflazionistico perseguito dalla riforma, di riduzione delle impugnative di lodo avanti alle corti d&#8217;appello.</p>
<p>Considerato pertanto il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato ed avuto riguardo altresì all&#8217;importanza della questione, non circoscritta, ma destinata indubbiamente a ripetersi nel tempo, si reputa di trasmettere gli atti al Primo Presidente perchè valuti l&#8217;opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2015.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2015</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-21-12-2015-n-25662/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 21/12/2015 n.25662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
