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	<title>2565 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2565 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2015 n.2565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-4-12-2015-n-2565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-4-12-2015-n-2565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2015 n.2565</a></p>
<p>Pres. De Zotti, Est. Marongiu Le controversie aventi ad oggetto la decadenza dalla carica elettiva rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Elezioni – Decadenza dalla carica &#8211; &#160;Art. 10 D. Lgs.&#160; n. 235/2012 &#8211; Impugnazione &#8211; Riparto di giurisdizione – G.A. – Difetto di giurisdizione – G.O. – Sussiste –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-4-12-2015-n-2565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2015 n.2565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-4-12-2015-n-2565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2015 n.2565</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Zotti, Est. Marongiu</span></p>
<hr />
<p>Le controversie aventi ad oggetto la decadenza dalla carica elettiva rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Decadenza dalla carica &#8211; &nbsp;Art. 10 D. Lgs.&nbsp; n. 235/2012 &#8211; Impugnazione &#8211; Riparto di giurisdizione – G.A. – Difetto di giurisdizione – G.O. – Sussiste – Ragioni.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La sospensione dalla carica elettiva si differenzia rispetto alla decadenza soltanto perché a tempo determinato e non a tempo indeterminato e una volta riconosciuto che la sospensione incide sul diritto soggettivo (c.d.&nbsp;<em>petitum </em>sostanziale, che si identifica non solo e non tanto in base alla concreta statuizione chiesta al Giudice, ma anche e soprattutto in funzione della&nbsp;<em>causa petendi</em>, ossia dell&#8217;intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio) di un soggetto a ricoprire la carica elettiva, non può non riconoscersi, in una logica&nbsp;<em>a fortiori</em>, che anche la decadenza incide, in maniera anche più intensa, sul diritto soggettivo di elettorato passivo, con la conseguenza che le relative controversie spettano alla cognizione del giudice ordinario<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> <em>cfr. </em>Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ord. n. 11131 del 28.05.2015.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">N. 02565/2015 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00209/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 209 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosanna Catalano, Valeria Catalano e Giacomo Crippa, domiciliato in Milano, presso la Segreteria di questo Tribunale&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Comune di Binago, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Renna e Giovanni Murgia, domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria, n. 45;<br />
Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Como, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p>&#8211; della delibera di Consiglio comunale n. 45 del 15.11.2014, di revoca della deliberazione consiliare n. 10 del 7 giugno 2014, nella parte in cui tale ultima delibera ha previsto la convalida dell’elezione a consigliere comunale del signor-OMISSIS-;</p>
<p>&#8211; della nota della Prefettura di Como, prot n. 15624 del 5.11.2014, notificata al ricorrente in data 10.11.2014;</p>
<p>&#8211; di ogni altro provvedimento conseguente o comunque connesso ai precedenti, ivi compresa la lettera del Comune del 15.11.2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Binago e del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Como;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Il ricorrente, eletto consigliere comunale in esito alle elezioni svoltesi nel Comune di Binago, ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui, in particolare, la deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha revocato la propria precedente deliberazione, nella parte in cui prevedeva la convalida dell’elezione dell’interessato.</p>
<p>Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/90 in combinato disposto con l’art. 19 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; carenza d’istruttoria; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta;</p>
<p>2) questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235 del 31.12.2012, in relazione agli artt. 25, 48 e 51 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi; violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;</p>
<p>3) questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 235 del 31.12.2012, in relazione all’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza).</p>
<p>Si sono costituiti il Comune di Binago e il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p>Alla camera di consiglio del giorno del giorno 11 febbraio 2015 la Sezione ha ritenuto “<i>che le questioni emerse nella fattispecie, inclusa quella relativa alla giurisdizione, necessitano di un adeguato approfondimento nella sede più appropriata del merito, la cui sollecita fissazione pare idonea ad assicurare un congruo bilanciamento degli interessi coinvolti</i>”.</p>
<p>Alla pubblica udienza del giorno 18 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione; al riguardo il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p>3. Nella vicenda in esame il Consiglio comunale, dopo essere venuto a sapere che il ricorrente è stato condannato nel 2009, con decreto penale divenuto irrevocabile, per il reato di cui all’art. 316-ter, comma 1, c.p., ha revocato la propria precedente delibera di convalida dell’interessato, in applicazione della disposizione prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 235/2012.</p>
<p>Tale norma (rubricata “<i>Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali</i>”) stabilisce, al comma 1: “<i>Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all&#8217;articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:</i></p>
<p><i>…&nbsp;</i>omissis<i>&nbsp;…;</i></p>
<p><i>c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-</i>bis<i>, 316-</i>ter<i>, 317, 318, 319, 319-</i>ter<i>, 319-</i>quater<i>, primo comma, 320, 321, 322, 322-</i>bis<i>, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-</i>bis<i>&nbsp;del codice penale</i>”; il comma 3 prevede: “<i>L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse</i>”.</p>
<p>4. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente ordinanza n. 11131 del 28.5.2015, relativa ad un’ipotesi di sospensione dalla carica elettiva di un Sindaco ai sensi dell’art. 11 dello stesso d.lgs. n. 235/2012 (venendo in considerazione in quel caso una condanna non definitiva), ha affermato che “<i>così come il previgente D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 59, anche il D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 11, configura il provvedimento prefettizio come un provvedimento vincolato</i>” e che “<i>il provvedimento di sospensione incide sul diritto di elettorato passivo, atteso che questo non si esaurisce con la partecipazione all&#8217;elezione ma, ovviamente, si estende allo svolgimento delle funzioni per le quali si è stati eletti. Il provvedimento amministrativo che venga a disporre la sospensione dalla carica per il periodo di diciotto mesi, dunque, incide direttamente su tale diritto soggettivo</i>”. La Corte di Cassazione ha quindi concluso che “<i>Nella valutazione della incidenza di una sopravvenuta sentenza non definitiva di condanna per i reati espressamente indicati, l&#8217;opzione del legislatore è dunque chiaramente orientata nel senso di una temporanea compressione del diritto soggettivo dell&#8217;eletto allo svolgimento del mandato, per un tempo predefinito e secondo modalità del pari interamente delineate dalla legge, sicché le controversie relative alla sospensione disposta ai sensi del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 11, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario</i>”.</p>
<p>5. Ciò posto, ritiene il Collegio che le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione possono essere estese anche alle fattispecie, come quella di cui è causa, in cui venga in rilievo una ipotesi non già di sospensione dalla carica, ma di decadenza dalla stessa.</p>
<p>Invero, poiché la sospensione si differenzia rispetto alla decadenza soltanto perché a tempo determinato e non a tempo indeterminato, una volta riconosciuto che la sospensione incide sul diritto soggettivo (c.d.&nbsp;<i>petitum</i>sostanziale, che si identifica non solo e non tanto in base alla concreta statuizione chiesta al Giudice, ma anche e soprattutto in funzione della&nbsp;<i>causa petendi</i>, ossia dell&#8217;intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio) di un soggetto a ricoprire la carica elettiva, non può non riconoscersi, in una logica&nbsp;<i>a fortiori</i>, che anche la decadenza incide, in maniera anche più intensa, sul diritto soggettivo di elettorato passivo, con la conseguenza che le relative controversie spettano alla cognizione del giudice ordinario.</p>
<p>6. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per i quali è competente il giudice ordinario, con la conseguenza che il processo potrà essere proseguito dinanzi a tale giudice mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo tribunale amministrativo.</p>
<p>La novità e particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice fornito di giurisdizione, il Giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Angelo De Zotti, Presidente</p>
<p>Roberto Lombardi, Referendario</p>
<p>Oscar Marongiu, Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 04/12/2015</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-4-12-2015-n-2565/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2015 n.2565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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