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	<title>2529 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2529</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2006-n-2529/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2006-n-2529/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2529</a></p>
<p>Pres. Schinaia – Est. Chieppa Comune di Tivoli (Avv. A. Mirabelli Centurione) c. Ministero dell’Interno, Ufficio territoriale del governo di Roma (Avv. Stato) sulla applicabilità ai soli enti locali in condizione strutturalmente deficitaria della sanzione connessa al mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione per servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2006-n-2529/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2006-n-2529/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2529</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><b>Pres. Schinaia – Est. Chieppa</b><br /> Comune di Tivoli (Avv. A. Mirabelli Centurione) c. Ministero dell’Interno, Ufficio territoriale del governo di Roma (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla applicabilità ai soli enti locali in condizione strutturalmente deficitaria della sanzione connessa al mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione per servizi pubblici indispensabili</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Servizi pubblici indispensabili – Costi di gestione &#8211; Mancato rispetto dei livelli minimi di copertura – Sanzioni &#8211; Perdita della quota del 3% del contributo ordinario annuale – Applicabilità ai soli enti strutturalmente deficitari &#8211; Mera presentazione tardiva del conto consuntivo – Sanzione – Applicabilità &#8211; Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>La sanzione della perdita della quota del 3% del contributo ordinario annuale, destinato alle amministrazioni locali per il finanziamento dei servizi indispensabili, in conseguenza del mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione, è applicabile ai soli enti che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 45, co. II, del D.Lgs. 504/92. Pertanto, la tardiva presentazione del conto consuntivo determina il solo assoggettamento ai controlli previsti dal comma IV dello stesso art. 45.(1)</p>
<p>__________________________________<br />
(1) Fattispecie relativa alla normativa vigente fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 342/1997, che ha modificato l’art. 45, comma 8 del D.Lgs 504/92. Anche nella normativa attualmente vigente (art. 243 del T.U.E.L.), tuttavia, la sanzione della perdita dell’1% del contributo ordinario annuale è riferita ai soli enti locali “strutturalmente deficitari”, definiti al comma II, che non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi di gestione, confermando così la ratio di cui alla massima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto dal <br />
<b>Comune di Tivoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217; avv.to A. Mirabelli Centurione, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via XX Settembre, n. 4;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio territoriale del governo di Roma (ex Prefettura di Roma), costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 2125/99;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 17-1-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. dello Stato Sica;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E  D I R I T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Tivoli avverso il decreto dd. 11-6-96, con cui il Prefetto di Roma ha irrogato al Comune la sanzione della perdita della quota del 3 % del contributo ordinario spettante per l’anno 1995 ai sensi dell’art. 45, comma 8, del D. Lgs. n. 504/92.<br />
Il giudice di primo grado ha ritenuto che secondo una interpretazione logico sistematica del citato art. 45 la sanzione irrogata dal Prefetto di Roma sia possibile anche nei confronti di Comuni che, pur non trovandosi in situazione deficitaria, non abbiano tempestivamente presentato il conto consuntivo e non siano in regola con la copertura tariffaria minima di determinati servizi.<br />
Il Comune di Tivoli contesta tale decisione, evidenziando che il conto consuntivo è stato presentato solo con ritardo; che deve prevalere l’interpretazione letterale del citato art. 45 e che comunque anche quella logico sistematica non conduce alle conclusioni cui è pervenuto il Tar.<br />
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Il ricorso in appello è fondato.<br />
L’art. 45, comma 8 del D. Lgs. n. 504/92 prevedeva, nella versione vigente all’epoca dell’adozione dell’impugnato provvedimento, che “ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del costo dei servizi, sono applicabili le disposizioni previste all&#8217;articolo 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. …. Agli enti inadempienti è comminata, con decreto ministeriale, la sanzione della perdita del tre per cento del contributo ordinario dell&#8217;anno per il quale si è verificata l&#8217;inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi.”<br />
Gli enti di cui al comma 2 dello stesso art. 45 sono quelli “da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:”, indicati negli: “a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sino ai cinque anni successivi alla data di approvazione da parte del Ministro dell&#8217;interno del piano di risanamento finanziario o dell&#8217;ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato.”<br />
Il dato letterale delle norme induce a ritenere che l’intero comma ottavo del citato art. 45 sia applicabile ai soli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie secondo le previsione del secondo comma della stessa norma.<br />
Anche solo per tali enti è operato il richiamo all’art. 14 del D. L. n. 415/89 in materia di copertura tariffaria del costo di taluni servizi. <br />
Di conseguenza, la tardiva presentazione del conto consuntivo determina il solo assoggettamento ai controlli previsti dal comma 4 dello stesso art. 45 e non l’anche la sottoposizione alle sanzioni previste dal comma 8.<br />
Non è esatto affermare che in questo modo tali controlli, privi della potestà sanzionatoria, sarebbero inutili, in quanto i rilievi formulati in sede di controllo, anche in relazione alla copertura minima dei costi di determinati servizi, possono assumere valore anche ad altri fini, quali ad esempio la segnalazione alla Corte dei Conti per l’eventuale esercizio delle attribuzioni di sua competenza.<br />
Del resto, anche i successivi interventi del legislatore hanno confermato come la ratio della sanzione sia quella di colpire gli enti in situazione deficitaria (Vedi art. 243, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e in precedenza il comma 8 ter, dell’art, 45 del D. Lgs. n. 504/92, aggiunto dall&#8217;art. 19, del D. Lgs. n. 342/97:  “Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell&#8217;1 per cento del contributo ordinario spettante per l&#8217;anno per il quale si è verificata l&#8217;inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.”).<br />
L’impugnata sanzione è stata quindi illegittimamente irrogata al Comune di Tivoli, nonostante questo non si trovasse nella situazione deficitaria, che costituisce il presupposto per la sanzione stessa.<br />
3. In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente annullamento dell&#8217;atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado. <br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato. <br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17-1-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Mario Egidio Schinaia				Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti					Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe					Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;09/05/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2006-n-2529/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2006 n.2529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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