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	<title>2528 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2528 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;interesse a ricorrere della terza classificata in una gara di appalto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinteresse-a-ricorrere-della-terza-classificata-in-una-gara-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:44:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinteresse-a-ricorrere-della-terza-classificata-in-una-gara-di-appalto/">Sull&#8217;interesse a ricorrere della terza classificata in una gara di appalto</a></p>
<p>Contratti della P.A. &#8211; Procedura di gara &#8211; Aggiudicazione &#8211; Terza classificata &#8211; Interesse a ricorrere. La terza classificata si ritiene portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l’impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all’esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinteresse-a-ricorrere-della-terza-classificata-in-una-gara-di-appalto/">Sull&#8217;interesse a ricorrere della terza classificata in una gara di appalto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinteresse-a-ricorrere-della-terza-classificata-in-una-gara-di-appalto/">Sull&#8217;interesse a ricorrere della terza classificata in una gara di appalto</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della P.A. &#8211; Procedura di gara &#8211; Aggiudicazione &#8211; Terza classificata &#8211; Interesse a ricorrere.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La terza classificata si ritiene portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l’impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all’esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare <em>in toto</em> la legittimità della gara. Nel primo caso, l’interesse azionato in giudizio è quello a ottenere l’aggiudicazione, nel secondo quello “indiretto” alla riedizione della procedura, cui conseguono nuove <em>chances</em> di futura aggiudicazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Nunziata &#8211; Est. Papi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2021 proposto da Sarida S.r.l. in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Valle Salimbene, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro e Paolo Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Open Software S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
Fintel Engineering S.r.l. – Fiscalità Innovazione Territorio Enti Locali, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gabriele Bicego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: justify;">previa sospensione cautelare dell’efficacia, della determina n. 159 in data 28 maggio 2021, conosciuta solo negli estremi, avente ad oggetto l&#8217;aggiudicazione alla Fintel Engineering S.r.l. della procedura di gara avente ad oggetto “<i>Affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della strada e degli illeciti amministrativi di </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>competenza della polizia locale</i>” nonché per l&#8217;annullamento, previa sospensione, di ogni altro atto ad essa preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso od eccettuato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valle Salimbene e di Fintel Engineering S.r.l. – Fiscalità Innovazione Territorio Enti Locali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il Comune di Valle Salimbene indiceva una procedura di gara avente per oggetto l’«<i>Affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada e degli illeciti amministrativi di competenza della Polizia Locale</i>» per una durata di 24 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Capitolato speciale di appalto, all’art. 1 prevedeva che: «<i>[…] l’aggiudicatario si impegna all’installazione di n. 2 (due) telecamere lettura targhe (rilevamento revisioni e assicurazione), per ogni territorio comunale (Valle Salimbene, Linarolo e Torre de’ Negri), ad implementazione del servizio di sorveglianza esistente, con spese a carico dell’aggiudicatario stesso. I luoghi di posizionamento saranno preventivamente concordati con la Polizia Locale. Il posizionamento di tutte le telecamere dovrà essere effettuato e concluso entro e non oltre il termine perentorio di 6 (sei) mesi dal provvedimento di aggiudicazione, pena la decadenza dell’affidamento […]</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con determinazione n. 159 del 28 maggio 2021 la gara veniva aggiudicata alla società Fintel Engineering S.r.l., classificatasi prima nella relativa graduatoria; al secondo posto si posizionava la Open Software S.r.l., mentre al terzo si collocava la Sarida S.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Sarida S.r.l. impugnava l’aggiudicazione a Fintel, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia per i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) «<i>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11-quaterdecies della Legge 2 dicembre 2005 n. 248 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.</i>», ove si rilevava la carenza, in capo a Fintel, dei requisiti di cui agli artt. 1 e 3 D.M. 22.1.2008 n. 37 per l’installazione delle telecamere previste dall’art. 1 del capitolato di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) «<i>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del D. Lgs. 446/97. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Illogicità ed irrazionalità. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio della par condicio nelle procedure ad evidenza pubblica</i>», col quale si rilevava la mancata iscrizione della seconda classificata Open Software S.r.l. all’Albo dei soggetti abilitati alla riscossione di cui all’art. 53 D. Lgs. 446/1997;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) «<i>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione del principio di imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità di cui all’art. 97 Cost.</i>», con cui la ricorrente deduceva la carenza istruttoria degli atti di gara, che non avevano rilevato il difetto dei requisiti di partecipazione per le prime due ditte graduate, con riferimento alle circostanze evidenziate con i primi due motivi di ricorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV) «<i>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Violazione dei principi di imparzialità, buona andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.</i>», ove la ricorrente chiedeva che si ordinasse al Comune la produzione della determinazione di aggiudicazione, non comunicata alla società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si costituivano in giudizio il Comune di Valle Salimbene e la società Fintel Engineering S.r.l., resistendo al ricorso. L’Amministrazione provvedeva, tra l’altro, al deposito della Determinazione di aggiudicazione, come richiesto con il quarto motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza camerale da remoto del 29 luglio 2021 la Sarida S.r.l. rinunciava alla domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 4 novembre 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Occorre <i>in primis</i> svolgere alcune brevi considerazioni in ordine all’interesse a ricorrere in capo a Sarida, terza classificata nella procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. È ormai <i>ius receptum</i> il principio secondo cui la terza classificata si ritiene portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l’impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all’esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare <i>in toto</i> la legittimità della gara. Nel primo caso, l’interesse azionato in giudizio è quello a ottenere l’aggiudicazione, nel secondo quello “indiretto” alla riedizione della procedura, cui conseguono nuove <i>chances</i> di futura aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Nel caso di specie, la Sarida S.r.l. non ha proposto motivi di gravame dal cui accoglimento possa scaturire l’annullamento radicale della procedura e la ripetizione della stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’unico interesse fatto valere in giudizio è quello all’aggiudicazione, coltivato mediante censure volte a rilevare l’illegittimità dell’ammissione alla procedura delle prime due ditte in graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Orbene, la ricorrente, in quanto terza classificata nella gara, potrà conseguire il soddisfacimento di detto interesse solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata. Solo in tal modo, invero, la Sarida potrebbe divenire aggiudicataria dell’appalto e ottenere un effetto utile dall’accoglimento del proprio gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che, laddove il Tribunale accerti la regolarità della posizione di una delle due concorrenti collocate in posizione poziore, verrebbe meno l’interesse della parte ricorrente a contestare l’ammissione alla gara dell’altra partecipante classificatasi in posizione a essa sovraordinata (l’eventuale esclusione dalla procedura della seconda ditta, invero, non le apporterebbe utilità di sorta).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eventuale consolidamento del posizionamento di una delle ditte che precedono in graduatoria la Sarida, pertanto, rendendo impossibile per quest’ultima il conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione delle censure proposte avverso l’ammissione alla gara dell’altra concorrente che la precede in graduatoria. Con tutto quanto ne discende in termini di parziale improcedibilità del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le considerazioni che precedono sono state efficacemente compendiate, in giurisprudenza, nei termini che seguono: «<i>La terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l&#8217;utilità dell&#8217;aggiudicazione solo in quanto dimostri l&#8217;illegittimità del posizionamento delle due imprese che l&#8217;hanno preceduta in graduatoria, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l&#8217;intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all&#8217;aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell&#8217;intera gara. Il principio costituisce espressione di quello più generale dell&#8217;interesse ad agire, indefettibile condizione dell&#8217;azione che nel processo amministrativo si collega alla «lesione della posizione giuridica del soggetto» e sussiste qualora sia individuabile un&#8217;utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento. Alla luce di tali principi il ricorso avverso il provvedimento d&#8217;aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito</i>» (TAR Puglia, Bari, II, 19 febbraio 2021 n. 308).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Tanto premesso, si procede con la disamina della posizione della prima classificata, Fintel.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le censure spese nei confronti dell’aggiudicataria, relative alla carenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 3 D.M. 22.1.2008 n. 37, sono destituite di fondamento, per le ragioni di seguito illustrate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. L’art. 1 del D.M. 37/2008 «<i>Ambito di applicazione</i>» stabilisce che: «<i>1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d&#8217;uso, collocati all&#8217;interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l&#8217;impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell&#8217;energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l&#8217;automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l&#8217;utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il riportato art. 1, nell’individuare l’ambito di applicazione del decreto, stabilisce al primo comma che la normativa invocata da Sarida opera per i soli dispositivi che siano posti al servizio di un edificio, e dunque che siano funzionali ad arrecare una qualche utilità all’immobile ove sono installati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Venendo al caso di specie, il Tribunale è chiamato ad accertare la sussistenza del detto presupposto applicativo con riferimento alle telecamere di rilevazione del numero di targa che il Capitolato d’appalto prevede debbano essere installate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, le telecamere sopra descritte non presentano le caratteristiche richieste dal comma 1 della disposizione. Invero, gli impianti che rilevano le targhe dei contravventori al codice della strada non possono dirsi “<i>al servizio</i>” di un immobile (come lo sono invece, ad esempio, le telecamere di videosorveglianza). Gli impianti oggetto dell’appalto per cui è causa non hanno invero rapporti funzionali con alcun edificio, non apportano utilità di sorta a qualsivoglia immobile, e come tali non verificano il presupposto di cui al comma 1. In difetto di ciò, come sopra precisato, si è fuori dal campo di operatività del D.M. 37/2008.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Stante la non applicabilità del suddetto decreto alla fattispecie di causa, il primo e il terzo motivo di ricorso (quest’ultimo nella parte rivolta a contestare l’ammissione alla gara di Fintel) si appalesano infondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Risulta dunque consolidata la posizione della ditta prima classificata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente, per conseguenza, viene a trovarsi nella condizione (meglio descritta al precedente punto 1) di non poter conseguire alcun effetto utile in virtù di un’eventuale pronuncia che dovesse accertare l’illegittimità dell’ammissione alla procedura della seconda graduata, Open Software S.r.l. L’aggiudicazione non ne sarebbe infatti intaccata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Allo stato, la Sarida non ha dunque un interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso, con riferimento alle censure volte a contestare la posizione di Open Software, come ritualmente eccepito dalla parte resistente e dalla Fintel. Il ricorso risulta pertanto, <i>in parte qua</i>, improcedibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c) c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Per tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che l’atto introduttivo del giudizio:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; vada respinto, siccome infondato, con riferimento alla posizione di Fintel e comunque per quanto dedotto al precedente punto 2;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; debba essere dichiarato improcedibile riguardo alla posizione di Open Software S.r.l. (punti 1 e 3).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, considerata la vicenda nel suo complesso.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per le ragioni espresse in motivazione, in parte lo respinge e lo dichiara improcedibile nella restante parte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gabriele Nunziata, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Zucchini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Katiuscia Papi, Referendario, Estensore</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2020 n.2528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-4-2020-n-2528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-4-2020-n-2528/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-4-2020-n-2528/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2020 n.2528</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Pierpaolo Ardolino, c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) I presupposti della responsabilità  della p.A. da provvedimento illegittimo . 1.- Responsabilità  &#8211; responsabilità  della p.A. da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-4-2020-n-2528/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2020 n.2528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-4-2020-n-2528/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2020 n.2528</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Pierpaolo Ardolino, c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>I presupposti della responsabilità  della p.A. da provvedimento illegittimo .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Responsabilità  &#8211; responsabilità  della p.A. da provvedimento illegittimo &#8211; presupposti.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; necessario per il riconoscimento della tutela risarcitoria del danno derivante da atto amministrativo illegittimo non il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma altresì¬ la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, configurabili quando l&#8217;adozione dell&#8217;atto illegittimo è avvenuta in violazione delle regole proprie dell&#8217;azione amministrativa, e dai principi desumibili sia dai principi costituzionali d&#8217;imparzialità  e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in materia di celerità , efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell&#8217;ordinamento, di ragionevolezza, proporzionalità  ed adeguatezza.</em><br /> <em>L&#8217;illegittimità  del provvedimento lesivo non si identifica nella colpa, ma costituisce un indizio (grave, preciso e concordante) idoneo a fondare una presunzione (semplice) di colpa, che l&#8217;Amministrazione può vincere dimostrando elementi concreti da cui possa evincersi la scusabilità  dell&#8217;errore compiuto.</em><br /> <em>Conseguentemente, il giudice amministrativo può affermare la responsabilità  dell&#8217;Amministrazione per danni relativi ad un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l&#8217;imperizia dell&#8217;organo nell&#8217;assunzione del provvedimento viziato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/04/2020<br /> <strong>N. 02528/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02963/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2963 del 2014, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Pierpaolo Ardolino, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Achille Buonafede in Roma, via Federico Cesi, n. 72;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) -OMISSIS- del 2014, resa tra le parti, concernente risarcimento danni conseguenti a diniego nomina a guardia particolare giurata e relativa licenza di porto di pistola.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e udito l&#8217;Avvocato dello Stato Bruno Dettori;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1.- Il Prefetto di Milano, con decreto del 29.07.1998 n. -OMISSIS-, negava al ricorrente l&#8217;approvazione della nomina a Guardia particolare giurata e relativa licenza di porto di pistola ritenendo mancante il &quot;requisito della buona condotta per il corretto svolgimento della specifica funzione&quot;.<br /> 2.- Il diniego veniva annullato con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. -OMISSIS-.1.2007, perchè emesso in violazione del disposto di cui all&#8217;art.10, co.2, della legge n. 121/81 secondo cui &quot;i dati e le informazioni conservati negli archivi del CED possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi solo attraverso l&#8217;acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell&#8217;art. 7&#8243;.<br /> Il Prefetto, invece, avrebbe adottato il provvedimento solo facendo leva sulle risultanze della banca dati CED, schedario pattuglianti, attestanti la frequentazione di soggetti pregiudicati, e sul parere del Commissariato di -OMISSIS- del 20 maggio 1998, ma i verbali concernenti i controlli ivi menzionati non sono stati acquisiti neppure a seguito dell&#8217;ordine istruttorio del giudice.<br /> 3.- Con ricorso al TAR per il Lazio, il ricorrente agiva per il riconoscimento del proprio diritto a vedersi risarcito, ex art. 2043 c.c., il danno sofferto in conseguenza dell&#8217;adozione del diniego prefettizio annullato e per la conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione a corrispondergli la somma parametrata alla retribuzione che avrebbe percepito dall&#8217;Istituto di Vigilanza -OMISSIS-, se si fosse instaurato il rapporto di lavoro, tenuto conto della qualifica e di quanto prescritto dalla contrattazione di comparto, a far data dal 26.02.98 o al pìù dal 29.07.98 e sino al 10.07.00 (data dalla quale il ricorrente è riuscito ad ottenere la instaurazione di altri rapporti di lavoro) con rivalutazione e interessi.<br /> Il ricorrente affermava l&#8217;erronea applicazione da parte del Prefetto della normativa di riferimento che avrebbe comportato l&#8217;erronea affermazione della mancanza del requisito della &#8216;buona condotta&#8217;, come emerge dal tenore della citata decisione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- e dal fatto che i verbali concernenti i controlli di polizia posti a base del decreto prefettizio non sono stati prodotti dall&#8217;Amministrazione neppure in giudizio.<br /> Il ricorrente quantificava i danni subiti in euro 31.441,74 o, in subordine, in euro 25.713,81, oltre interessi e rivalutazione.<br /> 4.- Con la sentenza in epigrafe, il TAR rigettava il ricorso in quanto l&#8217;operato del Prefetto di Milano non risulta caratterizzato dall&#8217;elemento della colpa e compensava le spese di giudizio.<br /> 5.- Con l&#8217;appello in esame, il ricorrente lamenta l&#8217;erroneità  e ingiustizia della sentenza, di cui chiede la riforma.<br /> 6.- Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione che insiste per il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 7.- Con atto in data 4 ottobre 2016, notificato al Ministero l&#8217;11 ottobre successivo, il ricorrente ha riassunto il giudizio nominando nuovo difensore, a seguito della morte del precedente difensore costituito, avvenuta il -OMISSIS- 2016.<br /> 8.- A seguito di deposito di memorie, alla pubblica udienza del 5 aprile 2020, la causa è stata decisa.<br /> DIRITTO<br /> 1.- L&#8217;appello è infondato.<br /> 2.- Secondo la tesi del ricorrente, l&#8217;elemento soggettivo della responsabilità  dell&#8217;Amministrazione, negato dal TAR, si desume dal tenore precettivo, la cui conoscenza doveva essere nota all&#8217;Amministrazione, dell&#8217;art. 10, comma 2, della legge 121/1981, che la sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS- del 2007 ha richiamato a fondamento del disposto annullamento del provvedimento di diniego impugnato.<br /> La violazione della norma rappresenta una grave colpa dell&#8217;Amministrazione; peraltro, è sufficiente la colpa lieve per configurare la fattispecie della responsabilità  extracontrattuale da atto illegittimo, nè si richiede un particolare assolvimento dell&#8217;onere probatorio a carico del privato.<br /> L&#8217;accertata illegittimità  dell&#8217;atto di diniego rappresenta l&#8217;indice della colpa dell&#8217;Amministrazione.<br /> Nella fattispecie, il comportamento dell&#8217;Amministrazione non può essere ritenuto giustificabile, non ricorrendo alcun elemento, nè di fatto, nè di diritto, che possa rendere giustificabile l&#8217;adozione da parte dell&#8217;Amministrazione di atti illegittimi, non potendo la violazione dell&#8217;art. 10, comma 2, legge 121/1981 rientrare nel novero dell&#8217;errore scusabile.<br /> 3.- Il Collegio osserva, quanto alla motivazione dell&#8217;annullamento del provvedimento di diniego impugnato, che la sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS- del 2007 ha rilevato che &#8220;l&#8217;utilizzo in sede amministrativa di detta fonte notiziale (risultanze della banca dati CED) quale unico elemento ostativo al rilascio del provvedimento richiesto si appalesa in contrasto con la disciplina recata dal dettato dell&#8217;art. 10, comma 2, della legge 121/1981, secondo cui &#8220;i dati e le informazioni conservati negli archivi del CED possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi solo attraverso l&#8217;acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell&#8217;art. 7&#8221;.<br /> Ed ancora, il Consiglio di Stato è pervenuto all&#8217;annullamento dopo aver ulteriormente rilevato che &#8220;Le fonti originali, ossia i verbali concernenti i controlli menzionati nel parere del 20 maggio 1998, non sono state acquisite neanche a seguito della decisione istruttoria n. -OMISSIS- pronunciata dalla Sezione&#8221;.<br /> 3.1.- In tale comportamento del Prefetto il giudice di primo grado non ha riscontrato l&#8217;elemento soggettivo della colpa che deve sussistere quale elemento integrativo della fattispecie di responsabilità  civile, ex art. 2043 c.c..<br /> Il TAR ha osservato che la motivazione del decreto prefettizio impugnato si fondava sull&#8217;assenza del requisito della buona condotta in capo al ricorrente in quanto: &#8211; dal parere contrario reso dal Commissariato P.S. -OMISSIS- di Napoli con nota del 20.5.1998, risultava che l&#8217;interessato era stato sorpreso in diverse occasioni (13.4.94, 24.11.94, 3.2.97) in compagnia di soggetti pregiudicati; &#8211; per le guardie particolari giurate, attesa la natura fiduciaria dell&#8217;incarico conferito e la necessità  della tutela della pubblica fede, è necessaria una condotta che non abbia alcuna prevedibile incidenza sull&#8217;affidabilità  del richiedente.<br /> Il TAR ha anche opportunamente osservato, a proposito della normativa applicata, che ai sensi dell&#8217;art. 10, co. 2, l. n. 212/1981 (recante il Nuovo ordinamento dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza) nei procedimenti amministrativi possono essere utilizzati dati inseriti nella Banca dati CED &#8220;attraverso l&#8217;acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell&#8217;articolo 7, &#038;&#8221;.<br /> La norma da ultimo richiamata prescrive che &#8220;Le informazioni e i dati di cui all&#8217;articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell&#8217;autorità  giudiziaria o da atti concernenti l&#8217;istruzione penale acquisibili ai sensi dell&#8217;articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.&#8221;.<br /> L&#8217;art. 6, co. 1, lett. a), della medesima legge n. 121/1981, stabilisce che &#8220;Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell&#8217;attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell&#8217;interno nell&#8217;esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell&#8217;ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità  e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;&#8221;.<br /> Va anche ricordato che ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, della l. 121/1981 &#8221; il Centro elaborazione dati provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche&#8217; alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell&#8217;articolo 9&#8243;.<br /> E&#8217; evidente che i dati inseriti in Banca dati provengono da informazioni fornite anche dalle Forze di Polizia, acquisite nell&#8217;ambito delle funzioni di indagine espletate a fine di prevenzione e repressione dei crimini, e che si tratta di informazioni &#8220;classificate, analizzate e valutate&#8221; dal Dipartimento preposto prima dell&#8217;inserimento nel CED.<br /> Altrettanto evidente che le informazioni devono risultare da documenti conservati presso l&#8217;Amministrazione che ha fornito i dati poi diramati attraverso la Banca dati.<br /> Alla luce di tali premesse, fermo restando l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato, accertata con la citata sentenza del consiglio di Stato n. -OMISSIS-, tuttavia, ad avviso di questo Collegio, il TAR ha ritenuto correttamente non sussistente la colpa del Prefetto di Milano (negligenza, imprudenza o imperizia), dal momento che il diniego fa riferimento ad un parere contrario reso dal Commissariato P.S. -OMISSIS- di Napoli con nota del 20.5.1998, dal quale risultava che l&#8217;interessato era stato sorpreso in diverse occasioni (13.4.94, 24.11.94, 3.2.97) in compagnia di soggetti pregiudicati.<br /> Tali dati e circostanze non sono stati messi in dubbio.<br /> Come ben sottolinea il TAR, il parere del Commissariato P.S. -OMISSIS- di Napoli datato 20.5.1998, avente natura pubblicistica, redatto da pubblici ufficiali, non ha formato oggetto di querela di falso.<br /> In altri termini, non è mai stata accertata l&#8217;erroneita&#8217; o l&#8217;incompletezza dei dati e delle informazioni.<br /> Il Prefetto di Milano, pur avendo violato la norma richiamata di cui all&#8217;art. 10, co. 2, l. n. 212/1981 per non aver acquisito le &#8220;fonti originarie&#8221;, tuttavia ha fatto affidamento sulle risultanze del citato parere del Commissariato di -OMISSIS-, ben circostanziato, ed è, quindi, ragionevole ritenere che abbia agito in buona fede e che il suo operato non sia stato caratterizzato da quel grado di negligenza e di imperizia necessario per affermare la responsabilità  dell&#8217;Amministrazione ex art. 2043 c.c..<br /> 4.- La giurisprudenza richiede per il riconoscimento della tutela risarcitoria del danno derivante da atto amministrativo illegittimo non il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma altresì¬ la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, configurabili quando l&#8217;adozione dell&#8217;atto illegittimo è avvenuta in violazione delle regole proprie dell&#8217;azione amministrativa, e dai principi desumibili sia dai principi costituzionali d&#8217;imparzialità  e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in materia di celerità , efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell&#8217;ordinamento, di ragionevolezza, proporzionalità  ed adeguatezza (Cons. giust. amm. Sicilia , sez. giurisd. , 13/02/2019, n. 112; Consiglio di Stato sez. III, 06/12/2017, n.5317).<br /> L&#8217;illegittimità  del provvedimento lesivo non si identifica nella colpa, ma costituisce un indizio (grave, preciso e concordante) idoneo a fondare una presunzione (semplice) di colpa, che l&#8217;Amministrazione può vincere dimostrando elementi concreti da cui possa evincersi la scusabilità  dell&#8217;errore compiuto (Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2015, n.4115).<br /> Conseguentemente, il giudice amministrativo può affermare la responsabilità  dell&#8217;amministrazione per danni relativi ad un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l&#8217;imperizia dell&#8217;organo nell&#8217;assunzione del provvedimento viziato.<br /> Tale contesto non ricorre nell&#8217;ipotesi in esame.<br /> La norma violata dal Prefetto concerne la garanzia della correttezza dell&#8217;istruttoria, ovvero l&#8217;acquisizione al procedimento amministrativo di elementi istruttori riscontrabili e verificabili attraverso la diretta consultazione delle fonti documentali originarie.<br /> Tuttavia, l&#8217;inserimento delle informazioni in Banca dati CED e le modalità  con cui avviene, ovvero la previa selezione e valutazione compiuta in quella sede, idonea ad ingenerare affidabilità , nonchè il parere negativo circostanziato fornito dal Commissariato di -OMISSIS-, uniti alla considerazione della delicatezza e discrezionalità  delle valutazioni rimesse al Prefetto nell&#8217;accertamento della sussistenza del requisito della buona condotta, rappresentano elementi concreti da cui possa evincersi la scusabilità  dell&#8217;errore compiuto.<br /> 5.- In conclusione, l&#8217;appello va rigettato.<br /> 6.- Le spese di giudizio si possono compensare tra le parti in considerazione della novità  della questione trattata.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-4-2020-n-2528/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2020 n.2528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2528/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2528</a></p>
<p>Pres. Rovis, est. Dell’Olio Sull’annullamento del verbale di ricusazione di una lista dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale per mancata presentazione della dichiarazione di collegamento con il candidato Sindaco. 1. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste – Omessa allegazione della dichiarazione di collegamento con il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2528/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2528</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rovis, est. Dell’Olio</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del verbale di ricusazione di una lista dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale per mancata presentazione della dichiarazione di collegamento con il candidato Sindaco.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste – Omessa allegazione della dichiarazione di collegamento con il candidato Sindaco – Provvedimento di ricusazione della lista – Legittimità – Sussiste. &nbsp;</p>
<p>2.&nbsp; Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste – Omessa allegazione della dichiarazione di collegamento con il candidato Sindaco – Integrazione postuma della documentazione – Inammissibilità.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;L&#8217;art. 72 D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui prevede che ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all&#8217;atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l&#8217;elezione del Consiglio Comunale, e che la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate, prescrive un obbligo che, in ragione del formalismo caratterizzante le procedure elettorali, deve ritenersi cogente. Pertanto, deve ritenersi legittimo il provvedimento di non ammissione alle elezioni amministrative fondato sulla mancanza della dichiarazione dei delegati di lista di collegamento al candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della Municipalità (1)</p>
<p>2. Nell’ambito del procedimento di presentazione delle liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, le carenze riguardanti la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento al candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della Municipalità, non possono essere sopperite tramite un’integrazione postuma della documentazione ritenuta mancante, trattandosi di formalità essenziali da osservare e rispettare entro il termine perentorio di legge, anche a garanzia della par condicio dei partecipanti alla competizione elettorale. (2)</p>
<p>
(1) cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 9/1/2007 n. 159.<br />
(2) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24/8/2010 n. 5924; TAR Campania Napoli, Sez. II, 29/5/2009 n. 3017; Cons. Stato, Sez. V, 6/5/2014 n. 2334.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 02508/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02159/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2159 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
FRANCESCO SENESE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Soprano, Arturo Massimo e Maria Grazia Ingrosso, presso il cui studio in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4 è elettivamente domiciliato;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
&#8211; MINISTERO DELL&#8217;INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. DI NAPOLI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;<br />
&#8211; XV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NAPOLI, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) del verbale della XV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli n. 55 dell’8 maggio 2016, con il quale è stata disposta la ricusazione della lista “Partito Democratico” alla elezione diretta del Presidente e del Consiglio della X Municipalità del Comune di Napoli, denominata “Bagnoli-Fuorigrotta”;<br />
b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 maggio 2016 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>
Premesso che la lista di cui è candidato ed elettore il ricorrente è stata esclusa dalla competizione elettorale per la mancanza della dichiarazione dei delegati della lista di collegamento al candidato alla carica di Presidente della Municipalità;<br />
Rilevato che le censure attoree sono così compendiabili: a) gli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 non includono la contestata dichiarazione di collegamento tra i documenti da presentare inderogabilmente nel termine previsto per la presentazione delle liste; b) la predetta dichiarazione di collegamento poteva comunque essere ricavata dal modello di presentazione della lista debitamente sottoscritto, dalla convergente dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Municipalità o, infine, dalla presentazione del programma amministrativo;<br />
Considerato che le suddette censure non sono condivisibili per le seguenti dirimenti ragioni:<br />
&#8211; la disposizione di cui all&#8217;art. 72 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 – pedissequamente recepita nel Regolamento per l&#8217;elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con deliberazione 1° marzo 2005 n. 2<br />
&#8211; comunque, non è consentita, in relazione a carenze riguardanti la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento al candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della Municipalità, l’integrazione postuma della documentazione ritenuta mancante,<br />
&#8211; la particolare celerità del subprocedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricost<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />
&#8211; resistendo l’atto impugnato alle censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato;<br />
&#8211; sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, attesa la natura della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente<br />
Francesco Guarracino, Consigliere<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2528/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2528-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2528-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2528</a></p>
<p>Pres. Rovis, est. Bruno Sull’annullamento del decreto rettorale di un’Azienda Ospedaliera Universitaria che abbia modificato il regolamento sugli incarichi extraistituzionali per il personale dirigente e tecnico amministrativo introducendo ulteriori attività vietate e nuovi obblighi di comunicazione. 1. Processo amministrativo – Impugnazione del provvedimento di modifica di un regolamento universitario –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2528-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2528-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2528</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rovis, est. Bruno</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del decreto rettorale di un’Azienda Ospedaliera Universitaria che abbia modificato il regolamento sugli incarichi extraistituzionali per il personale dirigente e tecnico amministrativo introducendo ulteriori attività vietate e nuovi obblighi di comunicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Processo amministrativo – Impugnazione del provvedimento di modifica di un regolamento universitario – Termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento – Si applica anche in assenza di modifiche sostanziali – Ragioni – Preordinato svolgimento di un iter procedimentale.</p>
<p>2. Pubblico impiego – DPR 382/1980 – Svolgimento dell’incarico di CTU – Compatibilità con l’attività lavorativa a tempo pieno.</p>
<p>3. Pubblico Impiego – Azienda Ospedaliera Universitaria – Regolamento per il conferimento degli incarichi extraistituzionali – Previsione di un’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza – Incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di CTU.</p>
<p>4. Pubblico impiego &#8211; Azienda Ospedaliera Universitaria – Regolamento per il conferimento degli incarichi extraistituzionali – Previsione di un’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza – Illegittimità – Non impedisce alle Amministrazioni di introdurre obblighi di comunicazione.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;Il ricorso proposto dai medici legali di un Azienda Ospedaliera Universitaria avverso il decreto rettorale che, modificando il regolamento sugli incarichi extraistituzionali del personale, abbia introdotto ulteriori attività vietate e nuovi obblighi di comunicazione, deve ritenersi tempestivo laddove le previsioni regolamentari gravate, sebbene di analogo tenore rispetto alle precedenti disposizioni regolamentari, siano intervenute a seguito dello svolgimento di un nuovo e articolato iter procedimentale che ha interessato il regolamento nel suo complesso e nell’ambito del quale si è provveduto ad una nuova ponderazione. (1)<br />
&nbsp;<br />
2. L&#8217;attività del consulente tecnico d’ufficio non è ricollegabile ad un rapporto contrattuale, ma costituisce oggetto di un&nbsp;<em>munus publicum</em>, adempiuto in posizione d&#8217;imparzialità e nell&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione della giustizia. Pertanto, in considerazione della peculiare connotazione di tali incarichi, l’art. 11 DPR 382/1980 contempla tra le attività compatibili con il regime di tempo pieno, le perizie svolte su incarico dell’Autorità giudiziaria, in qualità di esperti e nei limiti della compatibilità con l’assolvimento dei compiti istituzionali.<br />
&nbsp;<br />
3. Deve ritenersi illegittima la norma regolamentare di un’Azienda Ospedaliera che subordini l’efficacia della nomina di un proprio dipendente a CTU da parte del Giudice, alla successiva autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Amministrazione, dovendo ritenersi tale disposizione incompatibile con la designazione diretta del CTU da parte dell’Autorità Giudiziaria e suscettibile di arrecare nocumento al regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali.<br />
&nbsp;<br />
4. L’illegittimità della disposizione regolamentare che subordina l’efficacia della nomina disposta dal giudice ad un successivo provvedimento autorizzatorio da parte dell’amministrazione di appartenenza non implica, comunque, né che tali attività possano essere svolte senza limiti né la esclusione di misure che legittimamente l’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico può prevedere al fine di evitare che tale attività venga svolta con compromissione dei compiti istituzionali, potendo le Amministrazioni introdurre obblighi di comunicazione al fine di monitorare, regolare e ponderare i limiti di compatibilità di tali incarichi con lo svolgimento dell’attività istituzionale.</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31/3/2011 n. 1983; Cons. Stato, Sez. V, 3/10/2012 n. 5196.<br />
(2) cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6/8/2014 n. 17708; Cass. Civ. Sez. VI, 28/6/2012 n. 10978.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
&nbsp;</p>
<p><strong>N. 02528/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04807/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4807 del 2015, proposto da Ivana Cataldi e Massimo Esposito, rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Marone e Andrea Marone, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, Via Cesario Console, n.3;;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per legge domiciliataria alla via Diaz, n. 11;&nbsp;<br />
l’Azienda Ospedaliera Università Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marcello D&#8217;Aponte, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, Via Toledo, n. 156;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) del decreto rettorale n. 1651 del 18 maggio 2015 che, nel modificare il precedente decreto rettorale n. 2152 del 21 giugno 2012 (recante il regolamento sugli incarichi extraistituzionali per il personale dirigente e tecnico amministrativo), ha introdotto ulteriori attività vietate e nuovi obblighi di comunicazione;<br />
b) del provvedimento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria in data 24 luglio 2015, n. 12047;<br />
c) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Azienda Ospedaliera dell’Università Federico II;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
A. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ivana Cataldi e Massimo Esposito – medici legali in servizio presso l’Azienda Ospedaliera dell’Università Federico II e dipendenti di detta Università, iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Napoli – hanno agito per l’annullamento del decreto rettorale n. 1651 del 18 maggio 2015 che, nel modificare il precedente decreto rettorale n. 2152 del 21 giugno 2012 (recante il regolamento sugli incarichi extraistituzionali per il personale dirigente e tecnico amministrativo), ha introdotto ulteriori attività vietate e nuovi obblighi di comunicazione.<br />
B. In particolare, in seguito alle modifiche introdotte, il nuovo testo del regolamento mentre esclude la necessità di una preventiva autorizzazione dell’amministrazione per l’iscrizione agli albi dei Tribunali in qualità di consulente d’ufficio o di perito, stabilisce, tuttavia, all’art. 6, l’obbligo di richiedere la previa autorizzazione dell’amministrazione per le “<em>prestazioni richieste dall’autorità giudiziaria o da altra autorità in conformità ai poteri alla medesima attribuiti dall’ordinamento giuridico</em>”. In tal senso si esprime anche la disposizione del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria in data 24 luglio 2015, n. 12047, pure gravata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che ha previsto l’obbligo della previa autorizzazione per le attività di consulenza medico legale effettuate nell’interesse dell’Autorità giudiziaria quando effettuata da personale medico non appartenente al ruolo universitario.<br />
C. La difesa di parte ricorrente ha, dunque, dedotto la violazione sia dell’art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001, sia la violazione dell’art. 221 c.p.p. e dell’art. 20 c.p.a., che configurano in termini di obbligo la prestazione della consulenza tecnica d’ufficio, salva la sussistenza di cause di astensione ovvero, con riferimento all’art. 20 c.p.a., la sussistenza di giustificati motivi preclusivi all’assunzione dell’incarico positivamente apprezzati dal giudice. In tale quadro, inoltre, è stata rilevata la contraddittorietà del regolamento, giacché a seguito dell’iscrizione all’albo dei c.t.u. il consulente incaricato non può rifiutare di redigere la perizia, potendo un eventuale rifiuto assumere rilievo anche ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 366 c.p..<br />
D. Si sono costituite in giudizio sia l’Università degli Studi di Napoli Federico II sia l’Azienda Ospedaliera Università Federico II, sollevando eccezioni preliminari di irricevibilità del ricorso per tardività in quanto le disposizioni contenute nel nuovo regolamento sono meramente riproduttive di quelle che già presenti nel testo originario, note ai ricorrenti ai quali è stata irrogata una sanzione disciplinare proprio a motivo della violazione di tali prescrizioni, e, comunque, in quanto l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato oltre il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del regolamento. Nel merito, gli enti resistenti hanno concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.<br />
E. Con ordinanza n. 1864 del 22 ottobre 2015 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare valutando sussistente i relativi presupposti; con ordinanza n. 409 del 5 febbraio 2016, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dagli enti resistenti, rilevando l’incompatibilità della designazione diretta da parte dell’Autorità giudiziaria con una previsione regolamentare che subordina l’efficacia della nomina disposta dal giudice alla successiva autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza.<br />
F. All’udienza pubblica del 22 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni di irricevibilità per tardività e di inammissibilità per carenza di interesse sollevate dalla difesa degli enti resistenti.<br />
1.2. Le eccezioni non meritano accoglimento.<br />
1.3. Si evidenzia, infatti, in primo luogo che le disposizioni gravate producono effetti immediati sulla sfera giuridica dei ricorrenti, i quali sono iscritti all’albo dei CTU del Tribunale di Napoli, versando, pertanto, nelle condizioni previste dalla fattispecie definita negli atti impugnati, con preclusione della possibilità di assumere l’incarico disposto dall’Autorità giudiziaria in assenza della prescritta autorizzazione da parte dell’amministrazione. L’autonoma e diretta portata lesiva determina, quindi, l’immediata impugnabilità degli atti gravati, sussistendo, pertanto, entrambe le condizioni fondamentali dell’azione.<br />
1.4. Quanto all’eccezione di tardività, il Collegio rileva che deve escludersi la natura meramente confermativa delle previsioni gravate rispetto alle precedenti disposizioni regolamentari di analogo tenore e ciò in quanto le modifiche sono intervenute a seguito dello svolgimento di un nuovo ed articolato iter procedimentale che ha interessato il regolamento nel sul complesso e nell’ambito del quale si è provveduto ad una nuova ponderazione (cfr.,&nbsp;<em>ex multis</em>, Cons. St., sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1983; Cons. St., sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5196). Né è possibile sostenere una carenza di interesse all’impugnativa correlata alla riviviscenza del precedente regolamento in seguito all’eventuale esito positivo del presente giudizio e ciò in quanto l’annullamento giurisdizionale non potrebbe che essere limitato all’oggetto della domanda, precipuamente riferita alle disposizioni contestate, restando fermo l’effetto abrogativo del regolamento emanato con i precedenti provvedimenti. Con riferimento, invece, alla eccepita tardività in rapporto alla data di pubblicazione del regolamento, il Collegio reputa sufficiente evidenziare che alcuna prova è stata fornita circa l’effettiva pubblicazione del regolamento all’albo ufficiale di Ateneo in data 19 maggio 2015, essendosi la difesa dell’università resistente limitata ad una mera asserzione ( il decreto rettorale, infatti, prodotto in copia non reca alcuna attestazione circa la data di effettiva pubblicazione).<br />
2. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.<br />
3. Si evidenzia, infatti, che la consulenza tecnica d’ufficio svolta su incarico dell’Autorità giudiziaria presenta connotazioni del tutto peculiari.<br />
3.1. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza l&#8217;attività del consulente tecnico d’ufficio non è ricollegabile ad un rapporto contrattuale, ma costituisce oggetto di un&nbsp;<em>munus publicum</em>, adempiuto in posizione d&#8217;imparzialità e nell&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione della giustizia (Cassazione civile, sez. I, 06/08/2014, n. 17708; Cassazione civile sez. VI 28 giugno 2012 n. 10978).<br />
3.2. La nomina viene disposta dall’Autorità giudiziaria che procede all’individuazione del consulente sulla base degli albi all’uopo predisposti ovvero in ragione della particolare competenza tecnica, emergendo da una analisi sistematica del complesso delle disposizioni in materia (art. 221, comma 3 c.p.p., art. 20 c.p.a.) la sussistenza di un obbligo di prestare l’ufficio, salva la ricorrenza di cause di astensione ovvero di impedimenti concreti ed obiettivi oggetto di valutazione da parte della stessa Autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina. In tale quadro, peraltro, come correttamente rilevato dalla difesa dei ricorrenti, assumono rilievo, sul piano generale, anche le fattispecie criminose disciplinate dalla disposizione di cui all&#8217;art. 366, commi primo e secondo, del codice penale che sanzionano condotte afferenti all&#8217;assunzione temporanea di funzioni pubbliche di collaborazione con l&#8217;Autorità Giudiziaria al fine di vietare che privati chiamati a talune funzioni giudiziarie ausiliarie tentino, ancor prima di assumere l&#8217;incarico, di sottrarvisi indebitamente, ovvero chiamati e comparire dinanzi all&#8217;A.G. rifiutino di tenere contegni che sono i presupposti per l&#8217;investitura del munus giudiziario.<br />
3.3. Proprio in considerazione della peculiare connotazione di tali incarichi, sia pure limitatamente ai docenti universitari, l’art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980, contempla tra le attività compatibili con il regime di tempo pieno le perizie svolte su incarico dell’Autorità giudiziaria, in qualità di esperti e nei limiti della compatibilità con l’assolvimento dei compiti istituzionali. Del resto, non può aprioristicamente escludersi la sussistenza di particolari competenze tecniche in un determinato ambito anche con riferimento al personale non docente e, comunque, tale profilo attiene alle valutazioni ed ai criteri di selezione che presiedono alla nomina da parte del giudice.<br />
3.4. A tale riguardo, peraltro, giova evidenziare che, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 440 del 1988) il “principio di indipendenza della magistratura, sancito dal primo comma dell&#8217; art. 104 della Costituzione con riguardo ad ogni giudice, singolo o collegiale, in stretta correlazione all&#8217;autonomia dell&#8217;ordine giudiziario, garantita dal medesimo comma, e in diretta derivazione dall&#8217;art. 101, secondo comma, della Costituzione, non può non considerarsi scalfito da una norma che condiziona ad un atto vincolante di un&#8217;autorità amministrativa l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale in un momento particolarmente delicato del processo, quale e quello della scelta del perito”.<br />
3.5. Su tali basi, invero, è possibile rinvenire nelle stesse previsioni dell’art. 53 sopra richiamato un argomento che milita nel senso dell’esclusione dell’obbligo di autorizzazione; il comma 8, infatti, prevede che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell&#8217;amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”, disponendo che, “salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto”. I limiti all’operatività di tale previsione nelle fattispecie in esame risultano evidenti tenuto conto della natura giurisdizionale del provvedimento di nomina insuscettibile di essere inciso da nullità previste da norme sull’organizzazione amministrativa e ciò senza considerare l’ammissibilità di una assimilazione del giudice, alla luce dell’assetto dell’ordinamento giudiziario, alla figura del responsabile del procedimento.<br />
3.6. Nella specifica fattispecie che viene in considerazione, tuttavia, rilievo centrale assume la circostanza che i ricorrenti risultano iscritti all’albo dei CTU del Tribunale di Napoli e le disposizioni regolamentari non prevedono alcun limite o condizione in relazione a tale iscrizione, con la conseguenza che la previsione regolamentare che subordina l’efficacia della nomina disposta dal giudice alla successiva autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza si appalesa incompatibile con la designazione diretta da parte dell’Autorità giudiziaria e suscettibile di arrecare nocumento, in specie in termini di celerità ed efficienza, al regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali.<br />
3.7. L’illegittimità della disposizione regolamentare che subordina l’efficacia della nomina disposta dal giudice ad un successivo provvedimento autorizzatorio da parte dell’amministrazione di appartenenza non implica, comunque, né che tali attività possano essere svolte senza limiti né la esclusione di misure che legittimamente l’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico può prevedere al fine di evitare che tale attività venga svolta con compromissione dei compiti istituzionali. In relazione a tali attività, infatti, le amministrazioni di appartenenza del dipendente possono introdurre obblighi di comunicazione al fine di monitorare, regolare e ponderare i limiti di compatibilità di tali incarichi con lo svolgimento dell’attività istituzionale. Ciò a prescindere dalle azioni che l’amministrazione può assumere in conseguenza di inadempimenti del dipendente rispetto ai doveri d’ufficio, sul piano contrattuale ovvero disciplinare, le quali non possono ritenersi all’evidenza precluse.<br />
4. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto e per l’effetto gli atti impugnati vanno annullati.<br />
5. In considerazione della novità delle questioni trattate, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />
Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore</p>
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</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2528-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2012 n.2528</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-5-2012-n-2528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-5-2012-n-2528/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-5-2012-n-2528/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2012 n.2528</a></p>
<p>Pres. F. Donadono, est. M. Buonauro Tecnologie Sanitarie S.p.A., Adiramef S.r.l., Tecnomedical S.r.l. (Avv.ti Carlo Maria Iaccarino e Valentino Vulpetti) c. A.S.L. Caserta (Avv. Massimo Lacatena) c. Elettronica Biomedicale S.r.l., Philips S.p.A., Esaote S.p.A., Falco Elettronica S.r.l. (Avv.ti Luca Tufarelli, Mario Di Carlo e Luigi Maria D&#8217;Angiolella) sulla possibilità per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-5-2012-n-2528/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2012 n.2528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-5-2012-n-2528/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2012 n.2528</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Donadono, est. M. Buonauro<br /> Tecnologie Sanitarie S.p.A., Adiramef S.r.l., Tecnomedical S.r.l. (Avv.ti Carlo Maria Iaccarino e Valentino Vulpetti) c. A.S.L. Caserta (Avv. Massimo Lacatena) c. Elettronica Biomedicale S.r.l., Philips S.p.A., Esaote S.p.A., Falco Elettronica S.r.l. (Avv.ti Luca Tufarelli, Mario Di Carlo e Luigi Maria D&#8217;Angiolella)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per la Stazione appaltante di poter ricorrere allo strumento della procedura negoziale in caso di affidamento del servizio per motivi urgenti sebbene si intervenuto annullamento della gara da parte del Giudice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Procedura negoziata – Rappresenta eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica delle procedure aperte – Ammissibilità &#8211; Sussiste – Conseguenze &#8211; Presupposti devono essere accertati con rigore – Interpretazione estensiva lex specialis – Non è possibile 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Affidamento di servizi – Annullamento in s.g. – Possibilità per la stazione appaltante di procedere all’affidamento del servizio – A mezzo procedura negoziale – In caso di urgenza – Conseguenze – Rispetto del principio della massima partecipazione  &#8211; Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il ricorso alla procedura negoziata sostanziandosi in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un&#8217;eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica delle procedure di gara ad evidenza pubblica, con la conseguenza che i relativi presupposti devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva.	</p>
<p>2. In caso di appalto di servizi annullato in s.g., qualora la stazione appaltante ravvisi una assoluta urgenza nell’espletamento del servizio, può, in via interinale, affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, il servizio appaltato alla medesima società risultata aggiudicataria di gara annullata, alle medesime condizioni già cristallizzate nell’offerta e per un periodo di sei mesi: in tal caso, infatti, la P.A. ha comunque rispettato i principi della massima partecipazione alle gare di appalto riutilizzano le medesime offerte presentate in sede di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 788 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Tecnologie Sanitarie S.p.A., Adiramef S.r.l., Tecnomedical S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Maria Iaccarino, Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via S. Pasquale A Chiaia, n. 55; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.S.L. Caserta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 85; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Elettronica Biomedicale S.r.l., Philips S.p.A., Esaote S.p.A., Falco Elettronica S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, Luigi Maria D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso questi in Napoli, viale Gramsci, n. 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>con ricorso originario: </i><br />	<br />
&#8211; degli atti relativi alla procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio triennale di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria &#8220;full risk&#8221; delle apparecchiature elettromedicali dell&#8217;A.S.L. Caserta, indetta con delibera n. 190 del 21/05/2009 ed<br />
&#8211; nonché per il risarcimento dei danni.<br />	<br />
<i>con ricorso incidentale proposto da Elettronica Bio Medicale s.r.l.:</i><br />	<br />
&#8211; per l’esclusione della ricorrente dall’affidamento in oggetto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L. Caserta e di Elettronica Biomedicale S.r.l. e di Philips S.p.A. e di Esaote S.p.A. e di Falco Elettronica S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente impugna gli atti in epigrafe emarginati, lamentando l’illegittimità dell’affidamento interinale disposto con delibera n. 1515 del 28 dicembre 2010, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale della procedura aperta, indetta dall’ASL Caserta per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria “Full Risk” delle apparecchiature elettromedicali, indetta con delibera del Commissario straordinario n. 190 del 21 maggio 2009.<br />	<br />
In sede di trattazione cautelare questo Tribunale, con sentenza in forma breve n. 13771 del 2010, ha accolto il ricorso originariamente proposto dall’odierna ricorrente avverso la gara ad evidenza pubblica, disponendo l’annullamento dell’intera procedura. <br />	<br />
La decisione è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato, che, rilevando il mancato avviso in udienza della possibilità di definire la controversia con sentenza semplificata, con decisione n. 5687 del 2011 ha annullato la sentenza disponendo il rinvio al Giudice di primo grado, assorbendo gli ulteriori motivi di appello e l’appello incidentale.<br />	<br />
Nel frattempo il Tribunale, su ricorso di un altro concorrente, con sentenza n. 1516 del 2011 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 514 del 2012), ha annullato la medesima procedura con riguardo alla censura della illegittima applicazione, da parte della commissione di gara, di sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica.<br />	<br />
Alla luce di tali pronunzie, in sede di rinnovo del giudizio di primo grado il Tribunale, preso atto del travolgimento dell’intera procedura di gara e dell’obbligo di rinnovarla, ha dichiarato il ricorso improcedibile con sentenza n. 1545 del 2012.<br />	<br />
A seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado n. 13771 del 2010 (di annullamento dell’intera gara), la stazione appaltante, alla luce della sopravvenienza, ha deciso di affidare interinalmente il servizio alla società aggiudicataria della gara impugnata, alle medesime condizioni già cristallizzate nell’offerta, fino alla decisione del Consiglio di Stato e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.<br />	<br />
Avverso tale affidamento temporaneo è diretto il ricorso, con il quale si censura la violazione dei principi di evidenza pubblica e, in ogni caso, le regole procedimentali sottese alla procedura negoziata, nella parte in cui impone un indagine di mercato fra più operatori del settore.<br />	<br />
Si è costituita l’A.s.l. Caserta, a mezzo dell’Avvocatura regionale, nonché la controinteressata Elettronica Bio Mediale (EBM), la quale con ricorso incidentale evidenzia la illegittimità della partecipazione alla gara da parte della ricorrente. <br />	<br />
Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 827 del 2011, all’udienza del 23 maggio 2012 la causa è trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Può tralasciarsi l’esame del ricorso incidentale, poiché le censure mosse al provvedimento con il quale l&#8217;Azienda sanitaria locale di Caserta, a seguito della caducazione giurisdizionale della procedure e nelle more della decisione dell’appello innanzi al Consiglio di Stato, ha interinalmente affidato il servizio di pulizia a trattativa privata al EBM sulla scorta dell’offerta risultata prima in graduatoria, anche a titolo di eventuale anticipazione del contratto, sono infondate (cfr. C.d.S. a.p. n. 4 del 2011).<br />	<br />
Va preliminarmente osservato che l’affidamento oggetto della controversia è avvenuto nel dicembre 2010 allorché il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 4088 del 31 agosto 2010, aveva sospeso l’efficacia della sentenza di primo grado (n. 13771 del 10 giugno 2010) con la quale il Tribunale aveva annullato l’intera procedura di gara.<br />	<br />
Quindi, al momento dell’affidamento, doveva ritenersi efficace il provvedimento di aggiudicazione alla Ebm, il quale ha costituito presupposto imprescindibile dell’affidamento interinale, tanto che l’amministrazione appaltante, oltre a ripetere le medesime condizioni cristallizzate nell’offerta, ha inserito una clausola per cui il periodo di esecuzione svolto sarebbe stato scomputato in caso di consolidamento dell’aggiudicazione.<br />	<br />
In ogni caso deve essere disattesa anche la doglianza secondo la quale si è fatto illegittimamente ricorso alla trattativa privata senza la previa pubblicazione del bando di gara.<br />	<br />
È condivisibile l’assunto di partenza secondo cui il ricorso al sistema di scelta della procedura negoziata senza pubblicazione del bando per la stipula di un contratto relativo a lavori, forniture e servizi pubblici, prevista dall’articolo 57 del comma 2, del d. l.vo 12 aprile 2006 n. 163, rappresenta un&#8217;eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva.<br />	<br />
Nel caso in esame l&#8217;Azienda, nell’incertezza relativa al complesso contenzioso sviluppatosi sulla legittimità della procedura di gara e nella eventualità che occorresse predisporre un nuovo bando, ha proceduto all’affidamento diretto &#8220;ad horas&#8221; e per sei mesi alla società EBM al fine di non interrompere un servizio di natura essenziale.<br />	<br />
È, quindi, indubitabile che ricorressero i presupposti indicati dalla norma (imprevedibilità in ragione della complessa vicenda giurisdizionale e urgenza derivante dalla necessità di assicurare la continuità del servizio) per farsi luogo alla trattativa privata senza previa pubblicazione del bando.<br />	<br />
Ed invero l’art. 57, comma 2, lett. c), D. lgs. 163/2006, consente, tra l’altro, l’aggiudicazione di servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, “nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante” <br />	<br />
Per quanto qui di interesse l’Amministrazione sanitaria &#8211; una volta tempestivamente avviata la gara pubblica, ma non avendo potuto definirla immediatamente per cause alla stessa non imputabili – e sussistendo, comunque, l’esigenza di non interrompere il servizio de quo, ha legittimamente proceduto al gravato affidamento, limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione del contenzioso concernente la gara impugnata.<br />	<br />
La società istante deduce, inoltre, che la determinazione adottata sarebbe illegittima per non essere stata essa stessa convocata alla trattativa, pur essendo stata la precedente affidataria del servizio e avendo partecipato alla gara.<br />	<br />
La censura è priva di fondamento.<br />	<br />
Vale anzitutto premettere che la società ricorrente non si trovava affatto nella rivendicata posizione peculiare che avrebbe imposto all&#8217;amministrazione l&#8217;onere di esternare le ragioni del mancato invito, posto che il contratto precedente aveva oramai esaurito i suoi effetti.<br />	<br />
Inoltre, per come già detto, l’affidamento traeva il suo presupposto nella avvenuta aggiudicazione del servizio alla EBM, provvedimento ridivenuto efficace a seguito dell’ordinanza cautelare in sede d’appello.<br />	<br />
In ogni caso, la partecipazione alla procedura negoziata potrebbe essere evocata solo quale interesse dell’operatore di settore al corretto dispiegarsi del confronto concorrenziale, sia pure informale e snello, previsto dall’articolo 57 citato.<br />	<br />
Tuttavia anche la denunciata illegittimità del comportamento dell&#8217;Azienda, la quale avrebbe condotto la trattativa privata con una sola ditta, invece di invitare più imprese operanti nel medesimo settore, ai fini di effettuare un confronto tra le loro offerte, non merita apprezzamento.<br />	<br />
Ed invero l&#8217;Azienda, pur versando in una situazione di assoluta emergenza e pur godendo, in sede di trattativa privata, di una ampia discrezionalità, sindacabile solo sotto il profilo della illogicità delle scelte effettuate, ha, comunque, garantito un minimo di concorrenza, considerando le offerte già presentate nella procedura di gara invalidata dal Tribunale e riutilizzandole in un’ottica di massima sollecitudine dell’azione amministrativa, al fine di affidare in via interinale in servizio.<br />	<br />
Peraltro va ribadito che l’affidamento temporaneo alla società aggiudicataria ha consentito di inserire anche una clausola, tutt’altro che irragionevole attesa la situazione in fieri (il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4088 del 2010, aveva sospeso in sede cautelare la sentenza del T.a.r. di annullamento della gara), di eventuale imputazione degli effetti dell’affidamento interinale al contratto definitivo da stipularsi in caso di esito favorevole del contenzioso.<br />	<br />
Sotto tale profilo, non è dunque censurabile la procedura negoziata sviluppata con la controinteressata, non presentando la scelta dell’Amministrazione i dedotti profili di illogicità od irrazionalità; questa ha, con scelta coerente con il quadro in fatto sopra tratteggiato, contattato, a tali fini, l’impresa, non solo operante nello specifico settore, ma risultata, nella pregressa sede competitiva in grado di gestire il servizio alle condizioni richieste nel bando di gara con la migliore offerta economica.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono le censure non risultano fondate, con conseguente inaccoglibilità della pretesa risarcitoria per mancanza di un danno ingiusto.<br />	<br />
Pertanto va respinto il ricorso originario, con assorbimento dell’appello incidentale, unitamente alla richiesta risarcitoria.<br />	<br />
La peculiarità delle questioni consente la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Dichiara il ricorso incidentale inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Fabio Donadono, Presidente<br />	<br />
Francesco Guarracino, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-5-2012-n-2528/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2012 n.2528</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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