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	<title>252 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>252 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2018 n.252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-29-1-2018-n-252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-29-1-2018-n-252/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2018 n.252</a></p>
<p>Pres. Ferlisi/ Est. Tulumello In tema di ordinanze contingibili e urgenti relative al servizio di gestione dei rifiuti. Ambiente e territorio – Gestione rifiuti – Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti – Uso reiterato – Illegittimità.       L’ordinanza  contingibile e urgente, prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-29-1-2018-n-252/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2018 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-29-1-2018-n-252/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2018 n.252</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferlisi/ Est. Tulumello</span></p>
<hr />
<p>In tema di ordinanze  contingibili e urgenti relative al servizio di gestione dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Gestione rifiuti – Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti – Uso reiterato – Illegittimità.  <br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’ordinanza  contingibile e urgente, prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie o situazioni emergenziali causate dalle stesse Amministrazioni. Nella specie è, dunque, illegittimo l’uso reiterato delle ordinanze contingibili e urgenti come strumento ordinario di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. <br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 29/01/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00252/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00343/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 343 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: <br /> A.T.O. Ambiente Cl2 S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Torquato Tasso,4;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia &#8211; Assessorato dell&#8217;Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Regione Sicilia &#8211; Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità &#8211; Dipartimento Acqua e Rifiuti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria per legge in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p> Russo Nicola, in qualità di Commissario Straordinario Srr Caltanissetta Provincia Sud non costituito in giudizio;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p> &#8211; quanto al ricorso introduttivo:<br /> &#8211; dell&#8217;Ordinanza n.2/Rif. del 2 febbraio 2017 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto &quot;Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali&quot;;<br /> &#8211; dell&#8217;Ordinanza n.1/Rif. del 1 febbraio 2017 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto &quot;Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana &#8211; reitera ex art. 191 comma 4 del D.Lgs n. 152/20016 con modifiche e integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Rif. del 1 dicembre 2016&quot;;<br /> &#8211; dell&#8217;Ordinanza n. 27/Rif. del 1.12.2016 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto &quot;Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana &#8211; reitera ex art. 191 comma 4 del D.Lgs n. 152/20016 con modifiche e integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif. del 30 giugno 2016&quot;, dichiarata essere &quot;facente parte integrante e sostanziale dell&#8217;Ordinanza n.2/Rif. del 2.02.2017 del Presidente della Regione Siciliana&quot;;<br /> &#8211; dell&#8217;Ordinanza n. 5/Rif. del 31.05.2016 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto &quot;Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti &#8211; reitera ex art. 191 comma 4 del D.Lgs n. 152/20016 con modifiche e integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 14.012016 e n. 4/Rif. del 31.05.2016&quot;, dichiarata essere &quot;facente parte integrante e sostanziale dell&#8217;Ordinanza n.2/Rif. del 2.02.2017 del Presidente della Regione Siciliana&quot;;<br /> &#8211; dell&#8217;Ordinanza n. 1/Rif. del 14.01.2016 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto &quot;Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more della attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti &#8211; reitera ex art. 191 comma 4 del D.Lgs n. 152/20016 con modifiche e integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif. del 14.07.2016&quot;, i cui effetti sono espressamente reiterati nell&#8217;Ordinanza n.2/Rif. del 2.02.2017 del Presidente della Regione Siciliana relativamente agli artt. 8 e 9;<br /> &#8211; ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, istruttorio, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dall&#8217;odierno ricorrente.<br /> Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:<br /> &#8211; del Decreto Presidenziale n. 526 del 9 marzo 2017 di nomina, dando seguito a quanto previsto nella Ordinanza n.2/Rif. del 2 febbraio 2017 del Presidente della Regione Siciliana, dei Commissari straordinari delle SRR per l&#8217;immediato espletamento dei compiti previsti nella Ordinanza n.2/Rif. del 2 febbraio 2017 del Presidente della Regione Siciliana e delle funzioni di cui all&#8217;art. 18, 19, 20 del Decreto.<br /> Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:<br /> &#8211; dell&#8217;Ordinanza n.9/Rif. del 15 settembre 2017 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto “Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali – Reitera con modifiche ed integrazioni dell&#8217;Ordinanza del Presidente della Regione n. 8/Rif. del 4 agosto 2017”;<br /> &#8211; della nota prot. n. 6789/GAB del 29 agosto 2017 dell&#8217;Assessorato Regionale dell&#8217;Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità avente ad oggetto “Gestione dei rifiuti – Impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà dei Comuni e/o dei Comuni consorziati negli ATO – Vincolo di destinazione”;<br /> &#8211; ove occorra e per quanto di ragione, dell&#8217;Ordinanza n.8/Rif. del 4 agosto 2017 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto &#8211; ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, istruttorio, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dall&#8217;odierno ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente Regione Siciliana e di Regione Sicilia &#8211; Assessorato dell&#8217;Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di Regione Sicilia &#8211; Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità &#8211; Dipartimento Acqua e Rifiuti;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori Stefano Polizzotto per l&#8217;A.T.O. Ambiente CL2 SpA in liquidazione, Giovanni Chiappiniello per l’Avvocatura dello Stato.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p> 1. Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, l’A.T.O. Ambiente CL2 S.p.A. in liquidazione ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.<br /> La parte ricorrente ha quindi successivamente impugnato, con il primo e con il secondo ricorso per motivi aggiunti, i provvedimenti, pure indicati in epigrafe, con i quali è stata prorogata l’efficacia temporale dell’originario assetto provvedimentale.<br /> Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione regionale intimata.<br /> Con ordinanza n. 309/2017, la Sezione ha accolto, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc, amm., l’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo.<br /> Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione ala pubblica udienza del 23 novembre 2017.<br /> 2. Preliminarmente osserva il Collegio che il ricorso introduttivo ed il primo dei due ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.<br /> I provvedimenti con gli stessi impugnati hanno infatti cessato di produrre effetti.<br /> Dal che discende, secondo gli ordinari canoni normativi, la sopravvenuta carenze dell’interesse a coltivare il gravame, salvo l’eventuale interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori (non essendo configurabile, nel sistema, nessun altro interesse allo scrutinio della legittimità del provvedimento gravato con azione impugnatoria, che non sia quello legato alle conseguenze caducatorie o risarcitorie di detto accertamento).<br /> La parte ricorrente non ha manifestato alcun interesse ad una eventuale pronuncia di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.<br /> <a>Osserva in proposito il Collegio che anche volendo aderire all’indirizzo meno restrittivo della giurisprudenza relativa all’applicazione dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm., che non richiede l’avvenuta proposizione della domanda risarcitoria per lo scrutinio della legittimità del provvedimento che si assume essere veicolo di lesione, occorre però quanto meno l’assolvimento dell’onere di manifestare l’interesse per la successiva proposizione dell&#8217;azione risarcitoria (Cons. di Stato, sentenze nn. 2916 e 6703 del 2012): il che nel caso di specie non è riscontrato.</a><br /> Pertanto, il ricorso introduttivo ed il primo dei due ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.<br /> 3. L’interesse della parte ricorrente si appunta dunque sul secondo ricorso per motivi aggiunti con il quale si impugna un provvedimento che, al pari dei precedenti, proroga gli effetti della gestione emergenziale dei rifiuti, ma ad una data successiva a quella di trattazione e di decisione del ricorso, onde per questa parte permane certamente l’interesse della parte ricorrente allo scrutinio della legittimità di un provvedimento valido ed efficace.<br /> Va osservato, sempre in via preliminare ed in rito, che l’Avvocatura dello Stato all’udienza del 23 novembre 2017 (in cui il giudizio è stato definito), fissata dalla citata ordinanza 343/2017 resa sulla domanda cautelare presentata con il ricorso introduttivo, ha rinunciato ai termini per la trattazione nel merito (oltre che del ricorso introduttivo, e del primo ricorso per motivi aggiunti) anche del secondo ricorso per motivi aggiunti.<br /> 4. Il secondo ricorso per motivi aggiunti contesta la legittimità &#8211; dell’Ordinanza n.9/Rif. del 15 settembre 2017 del Presidente della Regione Siciliana avente ad oggetto “Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali – Reitera con modifiche ed integrazioni dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 8/Rif. del 4 agosto 2017”; e della nota prot. n. 6789/GAB del 29 agosto 2017 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità avente ad oggetto “Gestione dei rifiuti – Impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà dei Comuni e/o dei Comuni consorziati negli ATO – Vincolo di destinazione”.<br /> Si tratta, come accennato, di un provvedimento che proroga l’efficacia dei precedenti atti gestione emergenziale del settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e in particolare (da ultimo) di quelli impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.<br /> La parte ricorrente deduce, nel primo motivo, “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 191 D.LGS. N. 152/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 9/2010 &#8211; ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI – MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DI CUI ALL’ART. 97 COST. – IRRAZIONALITÀ MANIFESTA – CARENZA ASSOLUTA DI POTERE E GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA”.<br /> La censura poggia sul seguente assunto argomentativo: “l’adozione delle reiterate ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Regione &#8211; da ultimo l’Ordinanza n.8/Rif. del 4 agosto 2017, che ha espressamente reiterato l’Ordinanza n. 2/Rif. del 2 febbraio 2017 e l’Ordinanza n.9/Rif. del 15 settembre 2017 che ha reiterato e modificato l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 8/Rif. del 4 agosto 2017 – è avvenuto in difetto assoluto dei presupposti prescritti dall’art. 191 del T.U. n. 152/2006 al solo scopo, come dichiarato espressamente nelle stesse ordinanze, di sopperire alla supposta carenza operativa degli organi deputati, introducendo una nuova e speciale forma di gestione dello specifico servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. Di fatto il Presidente della Regione si è illegittimamente sostituito agli Organi a ciò preposti al fine di accentrare a sé tutti i poteri in materia di rifiuti, mentre avrebbe dovuto limitarsi a emanare le corrette direttive, senza abusare dei poteri straordinari allo stesso attribuiti. <a>Lo strumento dell’ordinanza di cui all’art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, invero, è utilizzabile soltanto in via provvisoria, sussidiaria e straordinaria e quando, al contempo, la norma non preveda un atto amministrativo tipico e/o una specifica competenza ad adottarlo”.</a><br /> 5. La censura, ad avviso del Collegio, è fondata.<br /> <a>Il citato art. 191 del d. lgs. 152/2006 è uno degli strumenti del c.d. diritto amministrativo dell’emergenza, con il quale si prevedono competenze e provvedimenti straordinari, tali da doppiare e superare quelli ordinari, per superare situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente.</a><br /> L’esegesi delle disposizioni relative agli strumenti della c.d. amministrazione dell’emergenza, necessari a fronteggiare situazioni eccezionali, va condotta nella costante consapevolezza che tali strumenti scontano il rischio elevato di frizione con il principio di legalità dell’azione amministrativa.<br /> In particolare, le ordinanze di necessità ed urgenza sono provvedimenti che, ricorrendo la duplice condizione della necessità e dell’urgenza, rispettano il principio di legalità nella sua accezione formale, essendo dotati di base legale (si veda ad esempio l’art. 54 del T.U.E.L., o l’art. 191 in esame), ma non anche (o non sempre) dal punto di vista sostanziale, in quanto derogano al principio di tipicità degli atti amministrativi, dal momento che il loro contenuto può non essere predeterminato dalla legge (proprio in considerazione del fatto che l’esercizio di tali poteri deve fronteggiare situazioni di emergenza, in quanto tali non predeterminabili).<br /> Per conciliare questo tipo di previsioni con i princìpi, la giurisprudenza costituzionale ha fissato nel tempo alcuni rigorosi limiti all’esercizio dei poteri ordinanza <em>extra ordinem</em>: rispetto delle riserve di legge fissate dalla Carta costituzionale e dei principi dell&#8217;ordinamento generale, necessità di una adeguata motivazione e di efficace pubblicazione, efficacia limitata nel tempo (Corte cost., n. 8/1956; n. 26/1961; n. 4/1977; 127/1995).<br /> La sentenza n. 127 del 1995, nel sottolineare come il potere straordinario, in quanto potere amministrativo, debba soggiacere ai limiti propri di questo (fra i quali il principio di proporzionalità), pone una relazione fra proporzionalità e tipicità, nel senso che l’assenza di tipicità è compensata e bilanciata dal rapporto di proporzionalità esistente fra intensità dell’esigenza emergenziale e contenuto dispositivo della misura provvedimentale.<br /> Il problema principale è quello della c.d. “falsa emergenza”, vale a dire quello dell’abuso (in quanto diversa è la funzione del tipo) delle ordinanze di necessità ed urgenza, utilizzate per fare fronte – con strumenti derogatori nella forma e nella sostanza &#8211; a situazioni per le quali l’ordinamento prevede invece degli strumenti provvedimentali ordinari, che non sono stati attivati, o che non lo sono stati con la necessaria ed ordinaria diligenza.<br /> 5.1. L’abuso può rinvenirsi o nell’attivazione degli strumenti straordinari in difetto di una reale situazione emergenziale; ovvero, nel lasciare maturare – con previsione dell’evento &#8211; il presupposto legittimante (<em>id est</em>, la situazione emergenziale) che consente il ricorso agli strumenti derogatori e l’elusione delle procedure ordinarie (maggiormente garantiste), onde poterne invocare le possibili conseguenze pericolose per l’incolumità pubblica nella c.d. giustificazione dei poteri contenuta (con una reiterazione che finisce col renderla una mera formula di stile) nel preambolo dei provvedimenti impugnati, mediante l’omissione della reale ed efficace attivazione degli strumenti di gestione ordinaria che avrebbero consentito di ottenere lo stesso risultato di tutela degli interessi pubblici nell’esercizio delle ordinarie competenze.<br /> In argomento la giurisprudenza amministrativa è chiara nell’affermare che <a>“L’ordinanza sindacale contingibile e urgente di cui all’art. 54 comma 2 d.lg.n.267 del 2000, prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie. Quando la legge, per consentire all’amministrazione di fare fronte a situazioni non prevedibili né tipizzabili, non precisa quali siano gli elementi (contenuti, presupposti diversi, oggetto) del provvedimento, limitandosi ad attribuire il potere di adottare le misure “adeguate” o “necessarie”, si verte in ambito di ordinanze di necessità e urgenza. Esse costituiscono una deviazione rispetto al principio di tipicità, accentuata dal fatto che spesso i provvedimenti di tale tipo possono derogare alla disciplina vigente e sono normalmente suscettibili di esecuzione forzata. Tra i limiti a tale pure consentita deviazione, secondo la giurisprudenza, esiste, oltre il limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento, l’urgenza e la provvisorietà, anche la natura residuale dei provvedimenti in questione, cioè la mancanza di altri poteri tipici (quale quello repressivo di tipo urbanistico-edilizio)” </a>(Consiglio di Stato, IV, 24 marzo 2006 n. 1537. In argomento anche Consiglio di Stato, V, 8 maggio 2007 n. 2109, ove viene ribadito che “Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, è’ illegittima l&#8217;ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ordina di provvedere alla tempestiva esecuzione di tutti i necessari interventi volti “all&#8217;eliminazione dello stato di pericolo&quot;, nel caso in cui l&#8217;amministrazione non abbia condotto accertamenti istruttori idonei a comprovare la effettiva sussistenza dei presupposti per l’adottata ordinanza contingibile e urgente, rimanendo non dimostrata la ricorrenza effettiva di pericolo per la pubblica incolumità. Sebbene il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli art. 50 comma 5 e 54 comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000 permetta anche l&#8217;imposizione di obblighi di fare a carico dei destinatari, l&#8217;esercizio di tale potere non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l&#8217;incolumità pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria”).<br /> Nell’ambito delle necessarie garanzie che dottrina e giurisprudenza hanno enucleato per contenere entro margini costituzionalmente accettabili l’uso degli strumenti dell’amministrazione dell’emergenza, risalta – ai fini che qui rilevano – quello del rapporto fra situazione di emergenza legittimante l’uso di poteri straordinari, ed imputabilità della stessa: nel senso che l’amministrazione che assume di dover fronteggiare con poteri straordinari una situazione emergenziale non deve aver concorso a determinare la stessa (con l’omissione o il cattivo uso dei poteri ordinari).<br /> Sul piano normativo tale riferimento è esplicitato, in materia di contratti pubblici, nella rigorosa definizione dei presupposti della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara: laddove è richiesta (ora dall’art. 63 del d. lgs. 50/2016) l’imprevedibilità delle ragioni di estrema urgenza che legittimano il ricorso alla procedura.<br /> Nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici, si è affermato in giurisprudenza che <a>è illegittima la procedura negoziata svolta senza la previa pubblicazione del bando di gara nel caso in cui la stazione appaltante l’abbia ritenuta di estrema urgenza a seguito dell’annullamento d’ufficio della precedente gara aperta, per erronea individuazione della formula relativa all’attribuzione del punteggio economico, in quanto tale circostanza non può essere considerata imprevedibile, né tanto meno non attribuibile alla stazione appaltante. Infatti, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici le circostanze di estrema urgenza, adducibili a giustificazione di una procedura negoziata senza gara, non devono essere imputabili alla stazione appaltante </a>(T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 3 luglio 2009 n. 6443).<br /> Si tratta nondimeno di una precondizione logica già ricavabile dal sistema (proprio nella consapevolezza della cennata frizione con il principio di legalità: e della connessa esigenza di un’esegesi garante di tale principio), come tale riferibile all’intera categoria delle figure provvedimentali afferenti la c.d. amministrazione dell’emergenza.<br /> Lo stesso art. 191 in esame pone quale presupposto legittimante la circostanza che “non si possa altrimenti provvedere”: che è espressione lessicale espressiva della categoria della “inevitabilità altrimenti” della condotta straordinaria, in relazione alla quale gioca evidentemente un ruolo parametrico decisivo il ricorso, isolato ovvero piuttosto sistematico, che l’amministrazione faccia od abbia fatto di tali strumenti; e, parallelamente, il riscontro, o meno, di una gestione ordinaria costituente espressione della diligenza esigibile in sede di tutela degl’interessi pubblici devoluti.<br /> 6. Date le superiori premesse, va rilevata, in relazione alla specifica fattispecie dedotta, che, come la Sezione ha già osservato con la citata ordinanza cautelare, la non occasionalità, ma al contrario la costante ed ordinaria reiterazione delle ordinanze in questione, in assenza di una programmazione ordinaria tale da scongiurare od evitare il verificarsi di situazioni emergenziali costituenti il presupposto legittimante l’esercizio dei poteri straordinari.<br /> Nella fattispecie si assiste, invero, ad una “stabilizzazione, ed alla trasformazione in ordinario strumento di gestione amministrativa, di tipologie provvedimentali emergenziali, come tali legittimate, nella specie <em>ex</em> art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, solo da reali situazioni di emergenza che siano altresì non imputabili all’autorità amministrativa istituzionalmente preposta all’opposta finalità di superare la fase della c.d. amministrazione dell’emergenza”.<br /> Tale conclusione è supportata in punto di fatto – anche volendosi limitare al solo arco temporale (comunque pluriennale) cui si riferiscono i provvedimenti ed i documenti versati in atti nel presente giudizio &#8211; dalla serie di provvedimenti meramente reiterativi di misure emergenziali con i quali l’amministrazione regionale ha gestito nell’arco temporale considerato la gestione dei rifiuti.<br /> La difesa regionale non contesta in punto di fatto la ricostruzione posta a fondamento del ricorso in esame: ma osserva, a confutazione della censura, che non si sarebbe potuto provvedere altrimenti in ragione della eccezionale criticità della situazione.<br /> Osserva il Collegio che tale assunto – sul piano degli effetti &#8211; è certamente riscontrato: nondimeno – sul piano delle cause &#8211; tale situazione di eccezionale gravità è conseguenza del fatto che la Regione ha ritenuto, almeno negli ultimi anni (quelli cui si riferiscono i provvedimenti versati in atti) di gestire il sistema della gestione dei rifiuti non con atti programmatori idonei ad indurre una ordinaria gestione, ma proprio con ordinanze contingibili ed urgenti.<br /> Orbene, anche al di fuori dello specifico perimetro normativo tracciato dalla speciale disposizione in materia di procedura negoziata, il requisito della “inevitabilità altrimenti” fissato dall’art. 191 in esame non può che ricomprendere – per le ridette ragioni di esegesi sia letterale, che sistematica e funzionale della disposizione in esame &#8211; anche il concorso dell’amministrazione nel contributo alla creazione, o quanto meno alla protrazione, dello stato emergenziale legittimante l’utilizzo di poteri straordinari.<br /> Né può convenirsi con la difesa regionale quando afferma che le ordinanze contingibili ed urgenti sarebbero necessarie per garantire “l’armonico passaggio dal vecchio al nuovo sistema del ciclo dei rifiuti”, in conseguenza della riforma operata con la legge regionale n. 9 del 2010: a distanza di sette anni dall’approvazione della stessa, l’argomentazione non appare infatti in grado di superare i superiori rilievi.<br /> 7. Ne consegue la fondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti che deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br /> Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> dichiara improcedibili il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti;<br /> accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla le ordinanza n.9/Rif. del 15 settembre 2017 e n.8/Rif. del 4 agosto 2017 del Presidente della Regione Siciliana.<br /> Condanna la Presidenza della Regione Siciliana al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro duemila/00, oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Calogero Ferlisi, Presidente<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore<br /> Sebastiano Zafarana, Primo Referendario         <br />  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-29-1-2018-n-252/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2018 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per l&#8217;Abruzzo &#8211; Parere &#8211; 21/12/2016 n.252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-labruzzo-parere-21-12-2016-n-252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Società partecipate – Ampliamento dei servizi – Inderogabilità dei limiti alle assunzioni La Sezione esclude la possibilità di derogare all&#8217;obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate, di cui all&#8217;articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società partecipate), nel caso in</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Società partecipate – Ampliamento dei servizi – Inderogabilità dei limiti alle assunzioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Sezione esclude la possibilità di derogare all&#8217;obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate, di cui all&#8217;articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società partecipate), nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi.<br />
Invero, il Collegio osserva che sulla questione concernente la possibilità di una deroga ai vincoli assunzionali in capo alle società partecipate dagli enti locali, chiamate ad ampliare la gamma dei servizi alla collettività, vi erano due difformi orientamenti sull’interpretazione dell’articolo 4, comma 12-<em>bis</em>, del decreto legge 14 aprile 2014; un primo indirizzo negava tale possibilità, facendo prevalere le esigenze di contenimento della spesa; l’altro indirizzo, invece, ammetteva una certa deroga ai limiti alle assunzioni, valorizzando l’inciso della disposizione, che consentiva di tener conto del settore di operatività della società.<br />
Ciò premesso, il Collegio rileva che, se è vero che il pregresso articolo 4, comma 12<em>-bis</em>, del decreto legge n. 66 del 2014 è confluito nell’attuale articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, tale riformulazione non è stata integrale ovvero totalmente sovrapponibile alla precedente, poiché è stato espunto dal vigente enunciato normativo -allorquando contempla i vincoli e i divieti in materia di personale delle società partecipate- proprio l’inciso che, nella precedente espressione, consentiva di considerare il settore di operatività del soggetto societario ai fini di eventuali deroghe ai vincoli in materia di assunzione di personale. Oltretutto, l’art. 25 del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016 ha ulteriormente limitato la possibilità di nuove assunzioni.<br />
In conclusione, gli articoli 19 e 25, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, precludono agli enti locali, in sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all’obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate anche nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">del. n. 252/2016/PAR</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>Repubblica italiana<br />
La Corte dei conti</em></strong><br />
<strong><em>in</em></strong><br />
<strong><em>Sezione regionale di controllo</em></strong><br />
<strong><em>per l’Abruzzo</em></strong></div>
<p>nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; composta dai Magistrati:</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:558px;" width="558">
<tbody>
<tr>
<td style="width:265px;height:30px;">Antonio FRITTELLA</td>
<td style="width:294px;height:30px;">Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:265px;height:30px;">Lucilla VALENTE</td>
<td style="width:294px;height:30px;">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:265px;height:30px;">Antonio DANDOLO</td>
<td style="width:294px;height:30px;">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:265px;height:30px;">Vincenzo CHIORAZZO</td>
<td style="width:294px;height:30px;">Consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:265px;height:31px;">Luigi D’ANGELO</td>
<td style="width:294px;height:31px;">Primo Referendario (relatore)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:265px;height:31px;">Angelo Maria QUAGLINI</td>
<td style="width:294px;height:31px;">Referendario</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “<em>Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</em>”;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante “<em>Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo</em>”;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante “<em>Pronuncia di orientamento generale</em>” sull’attività consultiva;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTO il decreto del 5 novembre 2015, n. 7/2015, con cui il Presidente di Sezione ha assegnato le competenze al Primo Referendario Dott. Luigi D’Angelo;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTA la deliberazione del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il <em>“Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2016”</em>;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTO il decreto del 5 maggio 2016, n. 5/2016, con cui il Presidente ha decretato, tra l’altro, che l’assegnazione delle richieste di parere, pervenute a questa Sezione ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003,<br />
n. 131, segua il principio della rotazione tra i Magistrati, in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste medesime;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTA la nota protocollo n. 27532 del 15 dicembre 2016, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo, ha trasmesso la richiesta del Comune di Città Sant’Angelo (PE), protocollo n. 30137/III/2 dell’11 novembre 2016, formulata ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISTA l’ordinanza del 16 dicembre 2016, n. 42/2016, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UDITO il relatore, Primo Referendario Dott. Luigi D’ANGELO;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con nota ritualmente acquisita da questa Sezione, il Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo, formulando richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, ha rappresentato quanto segue: “<em>Il Comune di Città Sant&#8217;Angelo ha una partecipazione azionaria del 51% in LINDA S.p.a., società in house dotata dei requisiti del controllo analogo (il restante 49% delle azioni è in possesso di un consorzio di enti locali costituito tra i Comuni di Città Sant’Angelo, Montesilvano e Silvi). Detta società gestisce i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il Comune di Città Sant&#8217;Angelo intende affidare alla società anche il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, ma ciò comporta, ovviamente, un aumento delle assunzioni di personale, necessario per assicurare il nuovo e più gravoso servizio (raccolta porta a porta), che non è più rinviabile stante l&#8217;obbligatorietà prevista da norme statali e regionali. Il Comune di Città Sant&#8217;Angelo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 31 marzo 2015, seguiva le indicazioni del parere n. 1 del 7 gennaio 2015, reso dalla Corte dei conti, Sezione regionale Toscana, che consentiva un&#8217;interpretazione non meramente letterale della norma limitativa delle assunzioni. Si rinvenivano, però, altri pareri di segno contrario, come quello della Corte dei conti Liguria, Sezione controllo, (n. 55/2014) che riteneva non derogabile la limitazione, anche in caso di ampliamento dei servizi. Ad oggi, la LINDA S.p.a, nonostante la deliberazione di Consiglio comunale precedentemente citata, non ancora procede ad effettuare le assunzioni aggiuntive necessarie per l&#8217;ampliamento dei servizi di raccolta dei rifiuti nella modalità &#8220;porta a porta”. Tanto premesso, prima far avviare le procedure di reclutamento ed al fine di non commettere errori nella preparazione del nuovo provvedimento comunale di indirizzo per il 2016, richiesto sempre dal quinto comma dell&#8217;articolo 19 del TUP, si intende acquisire autorevole parere della Sezione controllo della Corte dei conti della Regione Abruzzo, in merito alla possibilità di derogare all&#8217;obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle partecipate, di cui all&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2015,<br />
n. 175, nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi</em>”.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>IN PUNTO DI AMMISSIBILITA’</strong></div>
<p>Nessun dubbio si pone in tema di ammissibilità della richiesta, atteso, sotto il profilo soggettivo, la provenienza dal legale rappresentante dell’ente locale e, sotto il profilo oggettivo, l’afferenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, come altresì comprovato dalla circostanza dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, relativamente alla problematica oggetto di scrutinio e come correttamente rilevato anche dalla stessa amministrazione istante.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MERITO</strong></div>
<p><strong>1.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In via preliminare deve essere osservato che le disposizioni normative, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “<em>Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica</em>” &#8211; disposizioni sulle quali questa Sezione è stata chiamata a pronunciarsi &#8211; ed emanate in attuazione dell’articolo 18, della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. <em>“legge Madia”</em>), risultano ad oggi senz’altro vigenti, nonostante la declaratoria di incostituzionalità della rispettiva delega legislativa (in particolare, del cennato articolo 18, lett. a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7)), alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251. Si legge, infatti, al paragrafo nove della sentenza <em>de qua</em>, che “<em>Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione</em>”. In effetti, alla luce della tipologia di vizio rilevato dalla Consulta e che ha portato all’espunzione della legge di delegazione dall’ordinamento &#8211; nello specifico, il vizio di violazione del principio di leale collaborazione, ex articoli 5 e 120 della Costituzione, verificatosi in virtù di una sorta di <em>error in procedendo</em> non avendo “<em>il Governo avviato le procedure inerenti all’intesa con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata</em>” (paragrafo 8.1 della sentenza della Corte costituzionale) &#8211; la declaratoria di incostituzionalità è stata condivisibilmente perimetrata con <em>“salvaguardia”</em> delle disposizioni attuative, tra le quali quelle oggetto di scrutinio in questa sede, e ciò anche in ragione della prospettata possibilità di una <em>“sanatoria”</em> <em>ex post</em> dell’anzidetto <em>error in procedendo</em> ovvero nell’ipotesi, si legge nella sentenza, di “<em>soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione</em>” (paragrafo nove). Precisazione, quest’ultima, indubbiamente opportuna poiché pur in assenza di un’avvenuta declaratoria di incostituzionalità delle norme attuative della <em>“legge delega c.d. Madia”</em> &#8211; tanto, si ribadisce, dall’avere i giudici costituzionali espressamente escluso (al menzionato paragrafo nove della sentenza) l’operatività dell’istituto dell’illegittimità conseguenziale ex articolo 27, ultimo periodo, legge 11 marzo 1953, n. 87, in passato, invece, oggetto di applicazione nei rapporti tra legge delega e decreto legislativo delegato incostituzionale (cfr. Corte costituzionale, 31 ottobre 1991,<br />
n. 390) &#8211; non poche problematiche sarebbero sorte, in assenza della precisazione in parola, in punto di estensione del giudicato costituzionale (dalle disposizioni di delega espressamente espunte a quelle attuative non censurate).<br />
<strong>1.1.&nbsp;&nbsp; </strong>Da ultimo, e proprio sulla scorta dell’affermazione dei giudici costituzionali, di cui al più volte citato paragrafo nove della sentenza 25 novembre 2016, n. 251, corre l’obbligo di soffermarsi su altra questione: preso atto, ad oggi, della mancata sopravvenienza di “<em>soluzioni correttive” </em>del Governo questa Sezione sarebbe in tesi chiamata a valutare pregiudizialmente &#8211; per utilizzare le parole della Corte costituzionale &#8211; “<em>l’effettiva lesione delle competenze regionali</em>” da parte delle disposizioni rilevanti in tale sede, di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ciò ai fini di una possibile ulteriore questione di legittimità costituzionale per come paventata dal giudice delle leggi nella decisione in argomento. Sul punto, tuttavia, la Sezione, adita in sede consultiva, ritiene di doversi uniformare al diritto vivente che pone una preclusione a sollevare, se del caso, questioni di illegittimità costituzionale e come ritenuto dalla stessa Consulta nella sentenza 9 febbraio 2011, n. 37, essendosi invero ammessa tale prerogativa in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ma soltanto in sede di controllo preventivo di legittimità (<em>multis</em>, sentenza 17 ottobre 1991, n. 384), di giudizio di parificazione del bilancio dello Stato (<em>ex plurimis</em>, sentenza 18 giugno 2008, n. 213) e di giudizio di parificazione dei rendiconti della Regione (sentenza 23 luglio 2015, n. 181); dovendosi tuttavia notare per <em>incidens</em> che l’attuale contesto ordinamentale qualifica quale <em>“giudice a quo”</em> taluni organi consultivi (il riferimento è al Consiglio di Stato nell’esercizio della funzione consultiva in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato con annessa prerogativa di sollevare questioni di costituzionalità ex articolo 69, legge 18 giugno 2009, n. 69).<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Passando ad esaminare il merito della problematica sollevata all’amministrazione richiedente &#8211; incentrata, in sostanza, sulla correlazione tra un prevedibile aumento quantitativo dell’attività svolta da una società <em>in house</em> e il corrispondente <em>“legittimo”</em> incremento del personale da assumere con gli intuibili riflessi di tale incremento in rapporto agli obiettivi di contenimento della spesa &#8211; necessita in effetti rilevare, come correttamente notato dall’ente locale istante, la persistenza di un contrasto pretorio tra varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Più in particolare, può essere osservato che, anteriormente all’entrata in vigore del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, sulla questione concernente la possibilità di una deroga ai vincoli assunzionali in capo alle società partecipate dagli enti locali chiamate ad ampliare la gamma dei servizi alla collettività, risultavano sussistere due difformi orientamenti scaturenti da una diversa esegesi del dato normativo (allora) rappresentato dall’articolo 4, comma 12-<em>bis</em>, del decreto legge 14 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (che ha sostituito il comma<br />
2<em>-bis</em> dell’articolo 18, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) secondo cui: ”<em>Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera</em>”. &nbsp;Come noto con tale disposizione (oggi riprodotta, non integralmente, nell’articolo 19, comma 5, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) il legislatore ha abrogato la normativa che estendeva alle società <em>in house</em> gli stessi divieti e limitazioni alle assunzioni di personale imposti agli enti locali, rimettendo all’autonomia di questi l’emanazione di indirizzi cui le società sono tenute ad uniformarsi per conseguire obiettivi di riduzione dei costi del personale. Ebbene, sulla questione oggetto di scrutinio, come accennato, due orientamenti contrapposti risultavano essersi affacciati nel panorama pretorio, il cui esame appare invero fondamentale ai fini di valutarne, in prima battuta, la loro rispettiva <em>“tenuta”</em> alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; in seconda battuta, valutata la possibilità di sostenere anche all’attualità la <em>“validità”</em> esegetica delle due impostazioni a fronte della novella normativa più volte menzionata, procedere di conseguenza per la risoluzione del perdurante contrasto, attraverso gli strumenti ordinamentali vigenti.<br />
<strong>2.1.</strong>&nbsp; Una prima interpretazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 12<em>-bis</em>, del decreto legge 14 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (oggi riprodotto, non integralmente, nell’articolo 19, comma 5, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), è stata patrocinata dalla Sezione regionale di controllo della Toscana che, con il parere 17 dicembre 2014, n. 1/PAR, ha concluso per la possibilità, da parte di una società <em>in house, </em>di <em>“derogare”</em> alle limitazioni previste per le assunzioni di personale in ragione della necessità di ampliare i servizi alla collettività da parte del soggetto societario. Si legge nella deliberazione <em>de qua</em> che la disposizione normativa da ultimo citata “<em>nell’introdurre il principio di riduzione dei costi del personale, ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l’autonomia dell’ente nel dettagliarle con proprio atto di indirizzo. Segnatamente, la disposizione indica la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali, verosimilmente riducendo l’incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall’altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni.&nbsp; A ciò si aggiunga che, a parte le deroghe tassativamente elencate nel medesimo articolo, il legislatore prevede la facoltà per l’ente di prendere in considerazione anche il “settore di operatività” delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l’ente locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo. Nella fattispecie, la raccolta rifiuti rientra certamente nel novero delle attività essenziali dell’ente poiché indirizzata a garantire l’igiene e la sanità pubblica. La peculiarità del servizio, con i suoi risvolti di utilità, è dunque tale da poter essere opportunamente considerata dall’ente richiedente in relazione all’inciso &#8211; “tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera” &#8211; di cui all’art. 4, comma 12-bis,<br />
d.l. n. 66/2014</em>”. Di diverso ed opposto avviso, invece, la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Liguria, 9 ottobre 2014, n. 55, nella quale si è sottolineato che in materia di personale “… <em>non essendo previste deroghe o eccezioni agli obblighi imposti, le direttive impartite dal Comune devono essere tali da assicurare il rispetto degli obiettivi di contenimento degli oneri, anche in relazione alle ipotesi in cui effetti sul piano occupazionale siano ricollegabili all&#8217;allargamento dei settori di intervento della società o, comunque, all&#8217;ampliamento delle relative attività</em>”.<br />
<strong>2.2.&nbsp;&nbsp; </strong>Orbene, tra i due rammentati orientamenti interpretativi, il primo appare indubbiamente più rispondente &#8211; nelle correlative conclusioni &#8211; alla <em>littera legis</em> che, in effetti, valorizza(va), ai fini che interessano in tale sede, l’espressa facoltà per l’ente locale di prendere in considerazione anche il “<em>settore di operatività</em>” (cfr. articolo 4, comma 12<em>-bis</em>, del decreto legge 14 aprile 2014, n. 66 e s.m.) delle società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l’amministrazione articola(va) il suo autonomo atto di indirizzo. &nbsp;Se è vero, infatti, che il principio guida che l’ente deve perseguire è quello della “<em>riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni</em>”, nondimeno, precisano i giudici toscani, “<em>risulta comunque necessario valutare anche l’ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati</em>”.<br />
<strong>2.3.</strong>&nbsp; Tuttavia, l’esegesi appena rammentata e ritenuta altresì condivisibile nei rispettivi approdi argomentativi, risulta, all’indomani dell’entrata in vigore del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, non più munita del necessario sostrato di diritto positivo. Se infatti è vero che il pregresso articolo 4, comma 12<em>-bis</em>, del decreto legge 14 aprile 2014, n. 66 e s.m. è confluito nell’attuale articolo 19, comma 5, del Testo Unico, è vero anche che detta <em>“riformulazione”</em> non si appalesa come <em>“integrale”</em> ovvero totalmente sovrapponibile alla precedente, tanto da essere stato espunto dal vigente enunciato normativo &#8211; allorquando contempla i vincoli e i divieti in materia di personale delle società partecipate &#8211; proprio l’inciso che, nella precedente espressione, consentiva di valorizzare il settore di operatività del soggetto societario ai fini di eventuali <em>“deroghe”</em> ai vincoli in materia di assunzione di personale. Il raffronto testuale tra le disposizioni da ultimo menzionate rende palese l’assenza di ogni riferimento del legislatore, nell’articolo 19, comma 5, Testo Unico, al settore di operatività della società partecipata dovendo pertanto desumersi che l’ente locale partecipante, nel rispettivo atto di indirizzo, non può (a differenza di come avveniva in passato) prendere in considerazione tale elemento quale parametro valutativo. In sintesi, venuto meno all’indomani dell’entrata in vigore del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica l’aggancio normativo che una attenta giurisprudenza aveva valorizzato per giungere ad una interpretazione meno rigorosa delle limitazioni in esame (il riferimento è, appunto, alla deliberazione della Sezione regionale di controllo della Toscana, 17 dicembre 2014, n. 1/PAR), quella impostazione interpretativa, fondata sul pregresso dettato legislativo, all’attualità, non può trovare seguito. Che anzi, l’omessa <em>“riproduzione”</em> nell’articolo 19, comma 5, Testo Unico, di quello specifico parametro di diritto positivo (il settore di intervento ed operatività della società partecipata) potrebbe finanche <em>“suonare”</em> quale scelta di interpretazione autentica che il legislatore delegato, nel sistematizzare la materia delle società partecipate, ha privilegiato tra opposte soluzioni interpretative e per come risultanti dal contrasto sopra rammentato.<br />
<strong>2.4.</strong>&nbsp; D’altronde l’assunto appena formulato trova fondamento anche in altro argomento esegetico e sistematico. In primo luogo, il disposto dell’articolo 25 del Testo Unico rubricato “<em>Disposizioni transitorie in materia di personale</em>” (richiamato espressamente dall’articolo 19, comma 5, Testo Unico) appalesa un rafforzamento in senso ancor più rigoroso dei divieti e delle limitazioni in materia di personale nonché dei doveri contenimento dei relativi costi facenti capo alla P.A.. La disposizione in parola, nel disciplinare un sistema di eccedenze del personale delle società pubbliche &#8211; sulla falsa riga della disciplina prevista per il personale di Province e Città metropolitane dall’articolo 1, comma 420 e ss., legge di stabilità<br />
n. 190/2014, con la previsione di un elenco di lavoratori dichiarati eccendenti -, non soltanto ha espressamente previsto un iter specifico assunzionale a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018 (“<em>Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3</em>”) ma ha altresì subordinato la possibilità di nuove assunzioni <em>“ordinarie”</em> ai sensi dell’articolo 19, Testo Unico, all’esaurimento degli elenchi di cui alle <em>“eccedenze”</em> predette e con una sola, esclusiva e specifica possibilità di deroga: recita infatti l’articolo 25, comma 5, che “<em>Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4, l&#8217;avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell&#8217;articolo 19</em>”. Parimenti, avvalora la natura del tutto <em>“eccezionale”</em> di nuove assunzioni ex articolo 19, Testo Unico, nelle società partecipate &#8211; e sempre nell’ambito di un’analisi della disciplina transitoria in parola &#8211; la previsione di cui all’articolo 25, comma 6, Testo Unico, a mente del quale “<em>I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell&#8217;articolo 2409 del codice civile</em>”: così sostanzialmente introducendosi una forma tipizzata di <em>“colpa grave”</em>, in tali termini ridondando, all’evidenza, sul piano della responsabilità erariale, la “<em>grave irregolarità ai sensi dell&#8217;articolo 2409 del codice civile” </em>ex articolo 25, comma 6, Testo Unico.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In conclusione, il parere di questa Sezione è nel senso che gli articoli 19 e 25, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, precludono agli enti locali, in sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all’obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti &#8211; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo &#8211; in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Città Sant’Angelo (PE) per il tramite del Consiglio delle Autonomie, con nota protocollo n. 27532 del 15 dicembre 2016.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></div>
<p>che copia della presente deliberazione, sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Città<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Sant’Angelo (PE), nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.<br />
Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:118.56%;" width="118%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="width:48.38%;height:24px;">&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">L’Estensore<br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;F.to Luigi D’ANGELO</div>
</td>
<td style="width: 8.5%; height: 24px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td colspan="2" style="width: 41.8%; height: 24px; text-align: center;">&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Antonio FRITTELLA</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td colspan="3" style="width: 63.26%; height: 3px; text-align: center;">&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2016<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Il Funzionario preposto al Servizio di supporto<br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Lorella GIAMMARIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td colspan="2" style="width: 30.4%; height: 3px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr height="0">
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/6/2013 n.252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-14-6-2013-n-252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-14-6-2013-n-252/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/6/2013 n.252</a></p>
<p>Pres. Balucani – Est. Limongelli IL FAGGIO S.R.L. e PUNTO SERVICE C.S.A.R.L (Avv. B. Poy) c/ A.S.L. VCO (Avv.ti P. Scaparone e C. Picco) e nei confronti di XENIA C.S.A.R.L. accolta la domanda cautelare, ai fini della decisione nel merito, per violazione dei principi generali di pubblicità, trasparenza e parità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-14-6-2013-n-252/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/6/2013 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-14-6-2013-n-252/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/6/2013 n.252</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Balucani – Est. Limongelli<br /> IL FAGGIO S.R.L. e PUNTO SERVICE C.S.A.R.L (Avv. B. Poy) c/ A.S.L. VCO (Avv.ti P. Scaparone e C. Picco) e nei confronti di XENIA C.S.A.R.L.</span></p>
<hr />
<p>accolta la domanda cautelare, ai fini della decisione nel merito, per violazione dei principi generali di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento anche per i servizi indicati nell&#8217;allegato II B riguardanti i servizi sanitari e sociali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara &#8211; Servizi sanitari e sociali – All. II B – Principi di pubblicità, trasparenza non discriminazione – Applicabilità – Obbligo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va accolta la domanda cautelare, ma solo ai fini della decisione nel merito, per la necessità di rispettare le regole generali di diritto interno e i principi di diritto comunitario in materia di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento per i servizi parzialmente esclusi dall’ambito applicativo del Codice dei contratti, quali quelli indicati nell’allegato II B riguardanti i servizi sanitari e sociali. Resta ferma, infatti, la necessità di assicurare un’adeguata apertura alla concorrenza, garantendo ad ogni interessato di avere accesso alle informazioni adeguate prima che venga attribuito il servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 493 del 2013, proposto da:</p>
<p>IL FAGGIO S.R.L. e PUNTO SERVICE C.S.A.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Bruno Poy, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, piazza San Carlo, 197;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.S.L. VCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Scaparone e Cinzia Picco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco D&#8217;Assisi, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>XENIA C.S.A.R.L.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione del direttore soc gestione delle forniture e della logistica dell&#8217;ASL VCO in data 16.4.2013, n. 355, con la quale è stato affidato alla cooperativa Xenia in via definitiva la gara, esperita a procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, per la gestione dell&#8217;Hospice San Rocco di Verbania Intra, struttura di proprietà e diretta gestione dell&#8217;ASL VCO di Omegna, servizi di assistenza e supporto mediante prestazioni di profilo OSS (operatori socio sanitari) nei confronti degli assistiti ricoverati presso l&#8217;Hospice San Rocco di Verbania Intra riservata a cooperative sociali di tipo a, notificata con lettera dell&#8217;ASL VCO in data 24.4.2013, nonché di tutti gli atti presupposti, prodromici, connessi e /o consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ A.S.L. Vco;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame, il ricorso presenta apprezzabili elementi di <i>fumus boni iuris</i> atteso che anche per i servizi parzialmente esclusi dall’ambito applicativo del Codice dei contratti, quali quelli indicati nell’allegato II B riguardanti i “servizi sanitari e sociali”, resta ferma la necessità di rispettare le regole generali di diritto interno e i principi di diritto comunitario, per effetto dell’operatività congiunta degli artt. 20 e 27 d. lgs. n. 163 del 2006, ed in particolare quelli di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;<br />	<br />
Considerato, in particolare, che a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza della tesi dell’amministrazione resistente circa la non operatività nel predetto settore del principio di non discriminazione, resta ferma la necessità di assicurare un’adeguata apertura alla concorrenza, e quindi di garantire ad ogni interessato – tanto più al gestore uscente del servizio – di avere accesso alle informazioni adeguate prima che venga attribuito il servizio, di modo che questi sia in grado di manifestare il proprio interesse di conseguirlo;<br />	<br />
Considerato che, nel caso di specie, tali principi non sembrano essere stati rispettati dall’amministrazione resistente, che non ha dato adeguata pubblicità alla procedura negoziata, né vi ha coinvolto il gestore uscente;<br />	<br />
Considerato, peraltro, quanto al <i>periculum</i>, che non sussistono i presupposti per la sospensione cautelare dell’atto impugnato, tenuto conto che in data 13 maggio 2013 è già avvenuto il subentro del nuovo affidatario nella gestione del servizio, sicchè, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello dell’amministrazione a garantire la continuità del servizio fino alla definizione del merito del giudizio;<br />	<br />
Ritenuto, in definitiva, alla luce delle predette considerazioni, che le esigenze della parte ricorrente possano essere meglio soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 comma 10 e 119 comma 3 c.p.a.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), visti gli artt. 55 comma 10 e 119 comma 3 c.p.a.:<br />	<br />
&#8211; fissa l’udienza pubblica di discussione per il giorno 10 ottobre 2013;<br />	<br />
&#8211; compensa le spese della presente fase processuale.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />	<br />
Roberta Ravasio, Primo Referendario<br />	<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-14-6-2013-n-252/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/6/2013 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2011 n.252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-10-2-2011-n-252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-10-2-2011-n-252/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-10-2-2011-n-252/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2011 n.252</a></p>
<p>Presidente f.f. ed Estensore – Doris Durante. sulla possibilità di indire una gara pubblica per affidare l&#8217;attività economica di pubblicità stradale 1. Contratti della p.a. – Gara – Pubblicità stradale – Attività economica – Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica – Possibilità. 2. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente f.f. ed Estensore – Doris Durante.</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di indire una gara pubblica per affidare l&#8217;attività economica di pubblicità stradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Pubblicità stradale – Attività economica – Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica – Possibilità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Assenza di contenziosi in atto con la stazione appaltante – Clausola – Immediata lesività – Esclusione – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La circostanza che la pubblicità stradale non si configuri come servizio reso ad un ente locale ma come forma di svolgimento di un&#8217;attività economica, soggetta ad autorizzazione non preclude alla p.a. di utilizzare il meccanismo della gara ad evidenza pubblica per la scelta degli operatori economici ai quali affidare tale attività.	</p>
<p>2. Non è immediatamente lesiva la clausola del bando di gara che prevede che i concorrenti non debbano avere contenziosi in atto con la stazione appaltante, qualora l’impresa, alla data di pubblicazione del bando e alla scadenza del termine per presentare l’offerta, non abbia contenziosi pendenti con la stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00252/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00018/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 18 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Arcobaleno Pubblicità di Danza Santina</b>, ditta individuale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, via Melo 141; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>ATAF Gestioni s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Gabriella Natale, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Ciruzzi in Bari, corso Sonnino 47; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della nota dell’ATAF Gestioni, protocollo n. 36/5 del 30 novembre 2009, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che non si sarebbe proceduto all’aggiudicazione della gara in suo favore, sia perché la stessa aveva un contenzioso con l’amministrazione comunale di Foggia sia perché il fatturato non era relativo all’oggetto della gara; <br />	<br />
ove occorra, del bando di gara nella parte in cui richiede che il concorrente “non abbia contenziosi in atto con l’ATAF o con l’Amministrazione Comunale di Foggia” (lettera i del bando di gara);<br />	<br />
di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ATAF Gestioni S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il consigliere Doris Durante;<br />	<br />
Nessun avvocato comparso all&#8217;udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2010;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’ATAF Gestioni s.r.l. (d’ora innanzi Ataf), con bando del 25 settembre 2009, indiceva una gara per la “Locazione di spazi pubblicitari sugli autobus e sulle pensiline e paline di fermata del servizio di trasporto pubblico di linea urbano e suburbano di Foggia per il periodo dal 1°novembre 2009 al 31 ottobre 2012”.<br />	<br />
Le offerte dovevano essere in aumento rispetto al canone annuo di euro 100.000,00.<br />	<br />
Tra i requisiti per partecipare alla gara si richiedeva, per quanto qui interessa, che i concorrenti avessero un fatturato per l’attività oggetto della gara non inferiore a euro 100.000,00 per l’anno 2008 (lettera h del bando) e che non avessero contenzioso in atto con l’ATAF s.p.a. e con il Comune di Foggia (lettera i del bando).<br />	<br />
La ditta ricorrente presentava la sua offerta in aumento in data 26 ottobre 2009 per l’importo di euro 141.144,44 oltre i.v.a., corredandola delle attestazioni richieste circa il fatturato dell’anno 2008 e della dichiarazione di non avere contenzioso in atto con l’ATAF s.p.a. e con il Comune di foggia.<br />	<br />
Essendo stata l’unica partecipante, in sede di verifica del possesso dei requisiti, l’Ataf contestava la mancanza dei suddetti requisiti, comunicandole che non si sarebbe proceduto all’aggiudicazione.<br />	<br />
La ditta impugnava il suddetto provvedimento, nonché la clausola di cui alla lettera i) del bando di gara, con il ricorso all’esame affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione della lettera i) del bando; difetto di motivazione, in quanto il contenzioso con il Comune di Foggia consisterebbe in un atto di citazione in opposizione notificato a Tributi Italia s.p.a. e al Comune di Foggia in data 30 ottobre 2008, successivamente alla presentazione dell’offerta di partecipazione alla gara in questione, inoltrata il 26 ottobre 2009;<br />	<br />
violazione dei principi generali in tema di concorrenza e partecipazione alle gare con riferimento alla clausola del bando che richiede che i concorrenti non debbono avere contenziosi in atto con la stazione appaltante;<br />	<br />
violazione dei principi generali in tema di concorrenza sotto ulteriore profilo, in relazione alla mancata previsione del giudizio di rilevanza del contenzioso eventualmente pendente con la stazione appaltante;<br />	<br />
violazione dei principi generali in materia di concorrenza e di partecipazione alle gare, con riguardo alla circostanza che il contenzioso non deve sussistere con il Comune di Foggia e non già con la stazione appaltante;<br />	<br />
violazione e falsa applicazione della lettera h) del bando; difetto di motivazione; travisamento dei fatti e carente istruttoria, con riferimento alla carenza del requisito finanziario di cui la ditta ricorrente aveva provato il possesso.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Ataf che eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della clausola del bando contestata e nel merito ne deduceva l’infondatezza.<br />	<br />
Con ordinanza n. 841 del 28 gennaio 2010, questa sezione accoglieva l’istanza cautelare.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2010, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
L’eccezione di difetto di giurisdizione è priva di pregio e va respinta.<br />	<br />
La circostanza che la pubblicità stradale non si configuri come servizio reso ad un ente locale ma come forma di svolgimento di un&#8217;attività economica, soggetta ad autorizzazione non preclude all’amministrazione di utilizzare il meccanismo della gara ad evidenza pubblica per la scelta degli operatori economici ai quali affidare tale attività.<br />	<br />
Né rileva in contrario il fatto che il contratto a stipularsi sia preordinato ad assicurare al soggetto pubblico un’entrata e non una spesa, in quanto l’operatore economico trae, comunque, un vantaggio dall’attività affidatagli il che ne giustifica la scelta a mezzo pubblica gara, cui consegue la giurisdizione di questo giudice in relazione alle controversie che attengano alla procedura di gara.<br />	<br />
Ferma, dunque, la giurisdizione di questo giudice va, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del bando di gara.<br />	<br />
Assume l’Ataf che la ditta Arcobaleno era tenuta ad impugnare tempestivamente, nel termine decadenziale, la clausola del bando (indicata con la lettera i) che prevede che i concorrenti non debbano avere contenziosi in atto con l’ATAF s.p.a. e con il Comune di Foggia.<br />	<br />
L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
La clausola di cui si discute non era immediatamente lesiva per la ricorrente, atteso che alla data di pubblicazione del bando e alla scadenza del termine per presentare l’offerta, essa non aveva contenziosi pendenti né con l’ATAF s.p.a., né con il Comune di Foggia.<br />	<br />
Tale previsione del bando non le precludeva, pertanto, la partecipazione alla gara sicché, non essendo immediatamente lesiva, non richiedeva la tempestiva impugnazione.<br />	<br />
Invero, il contenzioso è stato instaurato successivamente alla presentazione dell’offerta avvenuta in data 26 ottobre 2009, precisamente in data 30 ottobre 2009, allorquando la ricorrente notificava atto di citazione in opposizione a Tributi Italia s.p.a. e nei confronti del Comune di Foggia per opporsi all’ingiunzione di pagamento notificatale in data 5 ottobre 2009.<br />	<br />
Ne consegue che tale contenzioso, instaurato successivamente alla partecipazione alla gara, non costituiva causa preclusiva, essendo rilevante solo il contenzioso in atto (cfr. Cons. stato, V, 17 febbraio 2006, n. 641).<br />	<br />
Quanto alla considerazione della difesa della stazione appaltante che l’esistenza di tale controversia taciuta dalla società ricorrente configurerebbe un’ipotesi di non veritiera o falsa dichiarazione, essa costituisce integrazione della motivazione dell’atto impugnato e come tale non può essere presa in considerazione.<br />	<br />
In ordine al rilievo sul fatturato di euro 100.000,00 nel 2008, è indubbio che la ditta era in possesso del suddetto requisito.<br />	<br />
Dal bilancio 2008, prodotto in giudizio ed esibito anche alla stazione appaltante, risulta che la ditta ricorrente in quell’anno aveva un fatturato per locazioni di spazi pubblicitari di euro 432.392,30 e quindi di gran lunga superiore all’importo minimo richiesto per la partecipazione alla gara.<br />	<br />
Tra l’altro, l’indeterminatezza del requisito richiesto non consentiva di distinguere se il fatturato era relativo a spazi per la pubblicità su pensiline, autobus o su paline, sicché siffatta differenziazione è estranea alla previsione del bando di gara.<br />	<br />
Ne consegue l’illegittimità della determinazione impugnata che ha ritenuto la ricorrente carente dei requisiti per partecipare alla gara in questione.<br />	<br />
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nell’importo indicato in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Condanna l’ATAF Gestioni a.r.l. al pagamento in favore della ditta individuale Arcobaleno Pubblicità di Danza Santina di euro 2.000,00 per spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Doris Durante, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Giacinta Serlenga, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-10-2-2011-n-252/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2011 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.252</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Mazzella sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della Regione Marche nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi e &#160;l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.252</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della Regione Marche nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi e &nbsp;l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Personale esterno &#8211; Artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”)- Gruppi consiliari &#8211;  Incarichi e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 117, 3 e 97 Cost. – Illegittimità costituzionale parziale;	</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8211; Personale esterno &#8211; Art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all&#8217;art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell&#8217;attività dei gruppi consiliari”) e art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”)- Gruppi consiliari &#8211; Incarichi e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 117, 3 e 97 Cost. – Illegittimità costituzionale parziale;	</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8211; Personale esterno &#8211; Artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”)- Gruppi consiliari &#8211; Incarichi e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa &#8211; Q. l c. sollevata dal  Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117 Cost. – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);	</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all&#8217;art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell&#8217;attività dei gruppi consiliari”) e dell&#8217;art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;	</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		Presidente<br />	<br />
#NOME?		             DE SIERVO		  Giudice<br />	<br />
#NOME?		             MADDALENA			“<br />	<br />
#NOME?		             FINOCCHIARO			“<br />	<br />
#NOME?		GALLO				“<br />	<br />
#NOME?		             MAZZELLA			“<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI			“<br />	<br />
#NOME?		CASSESE			“<br />	<br />
#NOME?	             SAULLE			“<br />	<br />
#NOME?		TESAURO			“<br />	<br />
#NOME?	             NAPOLITANO			“<br />	<br />
#NOME?		FRIGO				“<br />	<br />
#NOME?	             CRISCUOLO			“<br />	<br />
#NOME?		             GROSSI			“<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno 2008, depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2008.<br />	<br />
<i><br />	<br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Marche;<br />	<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Con ricorso depositato in data 7 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”).  <br />	<br />
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la predetta legge regionale presenterebbe evidenti profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, che consentono il conferimento di incarichi e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008), che costituirebbero, per espressa previsione contenuta nel comma 3 dell&#8217;articolo 1 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, principi fondamentali ai sensi dell&#8217;articolo 117 della Costituzione.  <br />	<br />
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, le disposizioni censurate violerebbero gli articoli 3 e 97 Cost., in quanto, da un lato, consentirebbero, nella sola Regione Marche, un&#8217;irragionevole facoltà di ricorso a soggetti privi della indispensabile professionalità e, dall&#8217;altro lato, lederebbero i principi di buon andamento e imparzialità dell&#8217;amministrazione, atteso che lo svolgimento della funzione pubblica, normalmente e generalmente da espletare per il tramite del personale in servizio – da assumere per concorso, secondo un principio limitatamente derogabile – verrebbe affidato a soggetti privi dei requisiti fondamentali che ne dimostrano la capacità professionale e l&#8217;affidabilità nella cura di quella funzione.<br />	<br />
    2. – Si è costituita in giudizio la Regione Marche, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> della Giunta regionale, deducendo l&#8217;infondatezza della questione.<br />	<br />
    Preliminarmente la Regione Marche fa presente che il Consiglio regionale ha approvato la legge 29 aprile 2008, n. 7, che introduce modifiche alla legge regionale n. 34 del 1988.<br />	<br />
    In particolare, la difesa della Regione Marche, dopo avere effettuato una ricostruzione analitica della normativa censurata, fa notare che la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle Regioni e degli enti regionali è, per le Regioni a statuto ordinario, riconducibile all&#8217;art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 274 del 2003), di competenza regionale residuale.<u><br />	<br />
</u>    L&#8217;art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, proprio nel testo modificato dall&#8217;art. 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, poi, non si limiterebbe, secondo la difesa regionale, a porre principi fondamentali ma prevederebbe vincoli rigorosamente puntuali e dettagliati, dal momento che restringerebbe ulteriormente l&#8217;area dei soggetti cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna, attraverso la sostituzione del riferimento agli «esperti di comprovata esperienza» (di cui al vecchio testo) con quello, ancor più limitativo, ad esperti «di particolare e comprovata specializzazione universitaria», con conseguente vanificazione del residuo spazio di intervento normativo in materia da parte delle Regioni.<br />	<br />
    Osserva, ancora, la resistente che il finanziamento del personale esterno dei gruppi consiliari, attribuito alla piena autonomia del Consiglio regionale ai sensi dell&#8217;art. 18 dello statuto della Regione Marche e dell&#8217;art. 17 del regolamento dello stesso Consiglio (per il quale «l&#8217;Ufficio di presidenza garantisce ai gruppi consiliari l&#8217;esplicazione delle loro funzioni, a norma delle disposizioni contenute nella legge regionale»), costituirebbe, per espressa previsione dell&#8217;art. 6, primo comma, della legge regionale n. 34 del 1988, «spesa a carico del bilancio della Regione».<br />	<br />
    Anche sotto tale profilo, la censura dello Stato sarebbe destituita di fondamento, perché, afferma la Regione, disposizioni di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica potrebbero prescrivere solo criteri ed obiettivi, ma non imporre vincoli specifici e puntuali, mentre la disposizione di cui all&#8217;art. 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, che modifica il comma 6 dell&#8217;art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, esige, come si è detto, che il personale esterno abbia una particolare e comprovata specializzazione universitaria: il legislatore statale, vincolando Regioni e Province autonome all&#8217;adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne avrebbe compresso illegittimamente l&#8217;autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia.<br />	<br />
    Secondo la Regione Marche, poi, le norme impugnate non violerebbero neppure i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.<br />	<br />
    Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione si configurerebbe solo nei casi in cui la disciplina impugnata risultasse arbitraria o irragionevole e le stesse deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sarebbero ammissibili nei limiti segnati dall&#8217;esigenza di garantire il buon andamento dell&#8217;amministrazione o di attuare altri principi di rilievo degli uffici, di volta in volta, considerati. Tra tali uffici, secondo la Regione, dovrebbero ricomprendersi anche i gruppi consiliari i quali, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale (art. 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 1988) e che, quindi, possono avvalersi di personale esterno.<br />	<br />
    Riferisce la Regione che l&#8217;incarico al personale esterno, per espressa previsione dell&#8217;art. 6, comma 4, della suddetta legge regionale n. 34 del 1988, «è conferito dall&#8217;ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo». L&#8217;ufficio di presidenza, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 2, dello statuto regionale, «assicura ai singoli gruppi, per l&#8217;assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a carico del bilancio del Consiglio, secondo le modalità indicate dalla legge regionale» e, per conferire incarichi a personale esterno, deve osservare quanto previsto dall&#8217;art. 10, comma 9, del regolamento interno del Consiglio regionale, per il quale «il conferimento dell&#8217;incarico a persone estranee all&#8217;amministrazione regionale deve essere corredato da un dettagliato <i>curriculum</i> professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l&#8217;incarico». <br />	<br />
    La specificità degli incarichi così conferiti sarebbe peraltro confermata dallo stesso art. 6, comma 4, lettera <i>b</i>), della legge regionale n. 34 del 1988, che esclude espressamente la possibilità che essi possano costituire un canale di accesso privilegiato all&#8217;impiego, prevedendo che «la durata dell&#8217;incarico non può superare quella della legislatura».<br />	<br />
    Per quanto concerne la norma di cui all&#8217;art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, la Regione Marche osserva che si tratta di una disposizione transitoria e giustificata da esigenze specifiche ed eccezionali, legate alla riorganizzazione delle strutture amministrative regionali.<br />	<br />
    In altri termini, la norma sarebbe ispirata alla finalità di permettere che, per l&#8217;esperienza e la professionalità acquisita, possano essere utilizzate unità di personale che appaiano in grado di assicurare funzionalità ed efficienza del servizio al quale vengono preposte, requisiti che sono oggetto di attenta e ponderata valutazione da parte dell&#8217;amministrazione regionale, tenuto conto, fra l&#8217;altro, che la normativa impugnata non prevede un conferimento obbligatorio (l&#8217;art. 5, comma 2, stabilisce infatti che tali rapporti «possono essere conferiti&#8230;»), e che, comunque, è stabilito che tali rapporti siano instaurati ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 3-<i>bis</i>, lettera <i>b)</i>, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, quindi con tutte le garanzie poste da tale normativa.<br />	<br />
    La legge regionale n. 20 del 2001, infatti, per espressa previsione dell&#8217;art. 1, comma 1, «riordina la normativa regionale in materia di organizzazione e personale, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e si premura di precisare, al comma 2, che «l&#8217;organizzazione amministrativa della Giunta regionale è disciplinata secondo i principi stabiliti dalla presente legge in modo di assicurare: […] <i>c</i>) l&#8217;imparzialità, la trasparenza e la tempestività dell&#8217;azione amministrativa», nonché «<i>g</i>) la formazione permanente del proprio personale, anche dirigenziale, per garantire una elevata motivazione all&#8217;innovazione organizzativa e per alimentare un continuo e coerente accrescimento ed aggiornamento professionale; <i>h</i>) la migliore utilizzazione delle risorse umane, il rispetto della parità e pari opportunità tra uomini e donne per l&#8217;accesso al lavoro e l&#8217;applicazione di condizioni uniformi di trattamento tra lavoratrici e lavoratori».<br />	<br />
    Peraltro, anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel proporre il conferimento di incarico, è tenuto ad osservare il suddetto art. 10, comma 9, del regolamento del Consiglio, corredando il relativo provvedimento con «un dettagliato <i>curriculum</i> professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l&#8217;incarico».<br />	<br />
    Di qui, secondo la difesa della Regione, discenderebbe l&#8217;infondatezza e l&#8217;arbitrarietà del profilo di illegittimità eccepito dal ricorrente, laddove interpreta le norme impugnate nel senso di consentire «un&#8217;irragionevole facoltà di ricorso a soggetti privi della indispensabile professionalità».<br />	<br />
    La specificità degli incarichi così conferiti e muniti delle suddette garanzie sarebbe poi confermata dallo stesso art. 22 della legge regionale n. 20 del 2001, che esclude espressamente la possibilità che essi costituiscano un canale di accesso privilegiato all&#8217;impiego, prevedendo che «gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dell&#8217;ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti» (art. 22, comma 5).<br />	<br />
    Riferisce infine la Regione che anche altre normative regionali prevedono il ricorso ad esterni nell&#8217;assegnazione di personale per i gruppi consiliari, disciplinando autonomamente le relative modalità di impiego. In particolare, la resistente menziona la legge della Regione Lombardia 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale) e la legge della Regione Piemonte 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), nel testo modificato dalla legge della Regione Piemonte 13 ottobre 1999, n. 26.<br />	<br />
    3. – Con memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza, la Regione Marche ha illustrato ulteriormente le proprie conclusioni, chiedendo preliminarmente che la questione sia dichiarata inammissibile per mancata indicazione del parametro costituzionale, per omessa indicazione delle materie asseritamente coinvolte dalle disposizioni censurate e per genericità della motivazione. <br />	<br />
    Nel merito, la difesa della Regione ha sottolineato che il d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 4 e 14 della stessa, non è applicabile a tutti gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, come i Consigli e le Giunte delle Regioni, per i quali sarebbe istituzionalizzato il ricorso ad uffici cosiddetti di diretta collaborazione, formati da persone qualificate assunte con contratti a tempo determinato; il che legittimerebbe l&#8217;estensione del predetto concetto di «uffici di diretta collaborazione» anche ai corrispondenti vertici regionali. Questo sistema, che troverebbe espressione in numerosi regolamenti governativi attuativi di tale scelta organizzativa per i diversi Ministeri, sarebbe la manifestazione esplicita dell&#8217;esigenza di dotare gli uffici di diretta collaborazione di personale che goda della fiducia attuale e concreta del titolare dell&#8217;organo politico.<br />	<br />
    La difesa della Regione sottolinea, infine, che una disposizione del proprio statuto (art. 48 della legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n. 1) prevede espressamente, quanto al personale facente parte della struttura organizzativa del Consiglio, che, per la direzione delle strutture di maggiore complessità e per lo svolgimento di attività richiedenti particolari competenze e esperienze professionali, possono essere conferiti incarichi a tempo determinato anche a soggetti esterni all&#8217;amministrazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale. Di tale norma sarebbero espressione la già citata legge regionale n. 20 del 2001, nonché l&#8217;art. 10, comma 9, del regolamento interno del Consiglio regionale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008). <br />	<br />
    Le due disposizioni censurate modificano, rispettivamente, l&#8217;art. 6 della legge della Regione Marche 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) e l&#8217;art. 22-<i>bis</i> della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).<br />	<br />
    La prima delle due disposizioni censurate stabilisce che i gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, qualora non siano in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione: <i>a</i>) di personale comandato dallo Stato ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell&#8217;art. 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale; <i>b</i>) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo. L&#8217;incarico al personale esterno, prosegue la norma censurata, è conferito dall&#8217;ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente con rapporto di lavoro dipendente a termine o con rapporto di lavoro autonomo. La norma poi stabilisce che la durata dell&#8217;incarico non può superare quella della legislatura. <br />	<br />
    E&#8217; qui che interviene la disposizione censurata, introducendo la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001. <br />	<br />
    La seconda norma censurata (inserita tra le disposizioni transitorie e finali) prevede, a sua volta, che gli uffici delle segreterie particolari della Giunta regionale, per sopperire alle proprie esigenze lavorative, possano essere integrati (oltre che con rapporti di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell&#8217;art. 22) con due unità di personale esterne all&#8217;amministrazione. Con esse è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche per tale tipologia di contratti la norma introduce la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.<br />	<br />
    La suddetta disposizione statale, nel testo risultante a seguito delle numerose riforme avvicendatesi nel tempo, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, soltanto in presenza di alcuni presupposti di legittimità (l&#8217;oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall&#8217;ordinamento all&#8217;amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell&#8217;amministrazione conferente; l&#8217;amministrazione deve avere preliminarmente accertato l&#8217;impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione). Inoltre, si precisa che gli incarichi in oggetto possano essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ammettendo che si possa prescindere da tale requisito esclusivamente in caso di stipulazione di contratti d&#8217;opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell&#8217;arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.<br />	<br />
    Deve darsi atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, una delle norme novellate dalla disposizione censurata, l&#8217;art. 6 della legge regionale n. 34 del 1988, ha formato oggetto di due successivi interventi di modifica. L&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all&#8217;art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell&#8217;attività dei gruppi consiliari”) ne ha modificato alcuni aspetti marginali. A sua volta, la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), di poco successiva alla prima, ha ridisciplinato integralmente la materia, abrogando, con l&#8217;art. 12, la norma censurata e, con l&#8217;art. 7, riversandone integralmente il contenuto in altri due articoli della legge novellata, gli articoli 4 e 5. <br />	<br />
    Anche in seguito a tali sopravvenienze in entrambe le norme è rimasta tuttavia immutata la deroga dal rispetto dai criteri dettati dall&#8217;art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce il nucleo delle odierne questioni di costituzionalità. Conseguentemente, essendo rimasta sostanzialmente inalterata la disciplina censurata, deve ritenersi ancora sussistente l&#8217;interesse dello Stato al ricorso, dovendosi presumere che la stessa <i>medio tempore</i> abbia avuto applicazione.<br />	<br />
    Tornando alle questioni proposte, secondo la difesa erariale, le deroghe introdotte, dalla normativa di cui si tratta, ai criteri dettati in ambito nazionale dall&#8217;art. 7, comma 6, sopra citato contrasterebbero con quelli che, in forza di quanto statuito nell&#8217;art. 1 della stessa legge statale indicata come parametro interposto, costituirebbero dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento, ai sensi dell&#8217;art. 117 della Costituzione.<br />	<br />
    Esse poi violerebbero anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione (irragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione).<br />	<br />
    2. – Le questioni, con riferimento all&#8217;art. 117 Cost., sono inammissibili. A prescindere dalla circostanza che tale parametro non è indicato in modo chiaro e autonomo nella delibera autorizzatoria, deve rilevarsi che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel ricorso, non indica né quale materia sia quella incisa dalle norme censurate, né la stessa tipologia di competenza legislativa statale – principale o concorrente – a suo dire violata (vedi, per tutte, per l&#8217;inammissibilità di ricorsi privi della motivazione sulle materie asseritamente incise dalla normativa impugnata, ordinanza n. 175 del 2009 e sentenza n. 38 del 2007).<br />	<br />
    3. – Le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono fondate.<br />	<br />
    Il riconoscimento, a favore dei gruppi consiliari – e, per analogia di situazioni, delle Giunte regionali –, di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), non esime la Regione dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione. <br />	<br />
    Questa Corte, infatti, ha dichiarato che «la previsione dell&#8217;assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l&#8217;inserimento nell&#8217;organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza» (sentenza n. 27 del 2008).<br />	<br />
    Orbene, a parte la considerazione che la citata disposizione statale, contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001, non comprime affatto l&#8217;autonomia delle Regioni, ma si limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalità, che non mettono in discussione il carattere discrezionale della scelta dei collaboratori, c&#8217;è da dire che la Regione, per accentuare tale carattere ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni.<br />	<br />
    Nella legislazione della Regione Marche, d&#8217;altro canto, non sono rinvenibili criteri di valutazione idonei a garantire che la scelta dei collaboratori esterni avvenga, nell&#8217;ipotesi in esame, secondo i canoni della buona amministrazione.<br />	<br />
    Non è richiamabile al riguardo, ad esempio, la disposizione di cui all&#8217;art. 11, comma 4, della legge regionale n. 27 del 2008 – che, peraltro, è disposizione successiva a quella impugnata – la quale si limita a dettare, per la individuazione dei collaboratori esterni, un criterio di preferenza in favore di quelli eventualmente già impiegati in precedenza, senza fissare alcun requisito attitudinale. Non lo è la disposizione di cui all&#8217;art. 10 del regolamento interno del Consiglio, secondo il quale il conferimento di un incarico a persone estranee all&#8217;amministrazione deve essere corredato da un dettagliato <i>curriculum</i> dell&#8217;interessato, dato che tale norma riguarda solo le consulenze tecnico professionali e le attività di studio. Né si può utilizzare la previsione dell&#8217;art. 1, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2001 che détta criteri generici e non riferibili al personale di cui al successivo art. 22, comma 3-<i>bis</i>, della stessa legge. Neppure, infine, si può ricorrere alla disposizione di cui all&#8217;art. 48 della legge regionale statutaria n. 1 del 2005, che è riferibile solo agli incarichi richiedenti una alta professionalità e non a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. <br />	<br />
    4. – In conclusione, entrambe le norme censurate, nel dispensare le amministrazioni dall&#8217;osservanza della disposizione di cui all&#8217;art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. La Regione Marche, nel disciplinare in modo autonomo le modalità di selezione del personale esterno destinato a collaborare con i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta, non ha previsto alcun criterio selettivo alternativo a quelli dettati dalla legge statale. È consentito così l&#8217;accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole e in violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione.<br />	<br />
    Deve, dunque, essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008, nella parte in cui, dette norme, consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />	<br />
    5. – Le indicate ragioni di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008 valgono anche per gli interventi di modifica della stessa introdotti dai citati art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2008 e dall&#8217;art. 7, comma 4, lettera <i>b</i>), della successiva legge regionale n. 27 del 2008.<br />	<br />
    Come si è detto, in entrambi i sopra descritti interventi di riforma, è stata sostanzialmente riprodotta, all&#8217;interno delle disposizioni concernenti il ricorso a personale esterno, la stessa deroga, per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni, al rispetto dei requisiti soggettivi stabiliti dall&#8217;art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, deroga che costituisce, come si è visto, il nucleo centrale della odierna questione di costituzionalità.<br />	<br />
    Pertanto, in conformità con quanto statuito da questa Corte in un analogo caso di avvicendamento nel tempo di norme sostanzialmente identiche (sentenza n. 74 del 2009) la pronuncia di illegittimità, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere estesa, in via consequenziale, a tali disposizioni sopravvenute, nella parte in cui – per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni – prevedono la deroga al possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall&#8217;art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
la corte costituzionale</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);<br />	<br />
<i>    dichiara</i> altresì l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all&#8217;art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell&#8217;attività dei gruppi consiliari”) e dell&#8217;art. 7, comma 4, lettera <i>b)</i>, della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all&#8217;amministrazione regionale e l&#8217;instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;<br />	<br />
<i>    dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u><br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2009-n-252/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2009 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il diniego richiesta di approvazione progetto ampliamento cave, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi con provvedimento espresso e motivato anche in riferimento alla dedotta violazione del piano regionale attivita’ estrattiva. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER LA CAMPANIASALERNOSECONDA SEZIONE Registro Ordinanze:252/2007 Registro Generale: 269/2007 nelle persone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-3-2007-n-252/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2007 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il diniego richiesta di approvazione progetto ampliamento cave, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi con provvedimento espresso e motivato anche in riferimento alla dedotta violazione del piano regionale attivita’ estrattiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO<br />SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze:252/2007<br />
Registro Generale: 269/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente<br />  SABATO GUADAGNO Cons., relatore<br />
EZIO FEDULLO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 22 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 269/2007  proposto da:<br />
<b>PERRUOLO INERTI S.A.S.</b>rappresentato e difeso da:RICCARDI AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in SALERNOVIA L. PETRONE, 77</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE CAMPANIA</b> rappresentato e difeso da:PALMA AVV. ROSARIA &#8211; MARZOCCHELLA AVV.  ANGELO con domicilio eletto in SALERNOC.GARIBALDI N.33 C/O AVV.REGIONALE COMUNE DI CASALBUONO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento del 5.12.2006 di diniego richiesta di approvazione progetto ampliamento cave;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
REGIONE CAMPANIA<br />
Udito il relatore Cons. SABATO GUADAGNO  e uditi altresì gli avv.ti presenti come da verbale di udienza;</p>
<p>Considerato che al danno lamentato può ovviarsi ordinando all’intimata Amministrazione di rideterminarsi con provvedimento espresso e motivato anche in riferimento alla dedotta violazione del vigente art.7, primo e secondo comma delle NTA del piano regionale attività estrattiva;</p>
<p>Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge n.205/2000;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni previste dal citato art. 21 della legge 6.12.1971 n.1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
ACCOGLIE  la suindicata domanda incidentale di sospensione nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, lì 22 marzo 2007</p>
<p>Il Presidente<br />
L’estensore<br />
Il segretario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2005 n.252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-1-2005-n-252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-1-2005-n-252/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2005 n.252</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore Ricchiuti e altri (avv. M. Filomeno) c. Collegio dei docenti –II° Circolo didattico di via Montessori di Francavilla (Avv. Stato), Ufficio scolastico regionale per la Puglia (Avv. Stato), Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), Centro servizi amministrativi (Avv. Stato),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-1-2005-n-252/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2005 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-1-2005-n-252/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2005 n.252</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore<br /> Ricchiuti e altri (avv. M. Filomeno) c. Collegio dei docenti –II° Circolo didattico di via Montessori di Francavilla (Avv. Stato), Ufficio scolastico regionale per la Puglia (Avv. Stato), Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), Centro servizi amministrativi (Avv. Stato), Dicembre e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;attuazione della riforma scolastica che ha introdotto la figura del tutor</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata – Scuola – Modulo organizzativo – Modulo collegiale – Art.128, d.lg. n.297 del 1994 – Abrogazione immediata per effetto dell’introduzione del tutor – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia scolastica, sono illegittime le delibere con le quali il Collegio dei docenti di una scuola elementare ha ritenuto di poter anticipare l’integrale attuazione della riforma di cui al d.lg. 19 febbraio 2004 n.59, anche alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole, in ordine alle quali, al contrario, per ragionevole scelta legislativa di continuità didattica, deve continuare a trovare applicazione la disciplina recata dall’art. 128, d.lg. 16 aprile 1994 n.297, il quale, in tema di programmazione e organizzazione didattica, fissa il principio secondo cui nell’ambito dello stesso modulo organizzativo i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce; principio da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente la introduzione di un docente con posizione preminente all’interno di una classe (c.d. tutor) di cui all’art. 7 comma 5, d.lg. n.59 del 2004.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI Presidente #NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 2029/2004  proposto da:</p>
<p><b>RICCHIUTI ANTONIO,ARGENTIERI FRANCESCO,BONOMO ANTONIO,BUNGARO POMPEA,CAMARDA ANNAMARIA,CARRIERE MARIA VINCENZA,CITO MARIA FONTANA,COCO DANTE,D&#8217;AMURI PASQUA,DI COSTE GRAZIELLA,FISCHETTI RITA,FRANCO CIRO,FULLONE LETIZIA,FUMAROLA GIOVANNI,GALLO PASQUALE,LEO MARIA,MADARO VINCENZO,ZACCARIA ANNA MARIA,SAPONARO VALERIA,SALONNE GIOVANNI,RUBINO ANGELO,ROSATI MARIA LUIGIA,MONTINARO ANNALISA,PALAZZO MARIA LUCIA</b>rappresentati e difesi da:<br />
FILOMENO MARIOcon domicilio eletto in LECCEVIA L. ARIOSTO, 51presso<br />
SOCCIO EMANUELA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COLL.   DOC.  II CIRCOLO DIDATT.  DI VIA MONTESSORI FRANCAVILLA F.</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p><b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  LA PUGLIA</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA   CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI BRINDISI</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>DICEMBRE PIA, PIERANGELI SILVANA,  MASCIA PASQUALE,  LOBELLO MARIA ANTONIETTA,  MANCINI MARISTELLA,  CAVALLO MARISA,GRECO LUIGIA</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	delle delibere adottate dal Collego dei Docenti della Scuola Elementare – II° Circolo Didattico Statale di Francavilla Fontana, nelle sedute dell’1-2-3-13.9.2004 e risultanti dalle copie dei verbali distinti rispettivamente con i nn. 77, 78, 79 e 80 nonché della nota di riscontro datata 15.10.2004 prot. n. 2311/B 18 a firma del Dirigente Scolastico del predetto circolo, atti tutti conosciuti dopo la data del 18 settembre e 15.10.2004, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI BRINDISI <br />
COLL.  DOC.  II CIRCOLO DIDATT.  DI VIA MONTESSORI FRANCAVILLA F. <br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  LA PUGLIA <br />
Udito nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2005 il relatore Cons. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG  e uditi per le parti gli avv.ti Filomeno e Colangelo;</p>
<p>Considerato che nel ricorso son dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione ed erronea applicazione art. 11 7 Cost. Eccesso di potere per omessa valutazione di principi fondamentali. Erroneo esercizio di poteri costituzionalmente riconosciuti. Violazione art. 76 Cost. Violazione D. Lgs. n. 297/1994. Violazione DPR n. 275/1999. Violazione CCNL 2002-2005. Violazione principi di collegialità-corresponsabilità e contitolarità educativa e didattica. Violazione diritto genitori all’informazione e partecipazione;<br />	<br />
&#8211;	Violazione D. Lgs. 23.1.2004 n. 59. Falsa ed erronea interpretazione. Mancanza dei presupposti. Eccesso di potere per carente valutazione dei presupposti di legge. Travisamento. Illogicità. Manifesta contraddizione. Violazione diritto all’informazione ed alla partecipazione. Violazione D. Lgs. 297/94. Violazione DPR 275/99. Violazione CCNL 2002-2005. Manifesta contraddizione. Violazione principi di collegialità, corresponsabilità e contitolarità;<br />	<br />
&#8211;	Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità. Mancanza di motivazione. Disparità di trattamento;<br />	<br />
&#8211;	Violazione di legge. Omessa predisposizione di atti e procedure fondamentali ai fini dell’applicazione della riforma. Illegittimità derivata. Genericità ed indeterminatezza. Criteri generali per conferimento incarichi;<br />	<br />
&#8211;	Violazione di legge. Violazione diritto di scelta delle materie facoltative opzionali. Violazione norme in tema di partecipazione procedimentale e diritto all’informazione. Carenza dei presupposti;<br />	<br />
&#8211;	Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento della causa e dell’interesse pubblico;<br />	<br />
Considerato che  il presente giudizio può essere definito nel merito, ai sensi dell’art. 21 comma 9 L. 1034/71 (come novellato dall’art. 3.1 L. 205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il Collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell’art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n. 650);<br />
sentiti sul punto i difensori delle parti;<br />
rilevato che il ricorso appare manifestamente fondato nei sensi di cui appresso;<br />
che, per vero, non appare dubitabile che  la riforma scolastica ( scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) introdotta dal d.lgs 19 febbraio 2004 n. 59 non potrebbe trovare integrale attuazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad esse iscritti; che a far velo ad una tale applicazione estensiva è la stessa lettera della citata fonte normativa, che all’art. 19 espressamente enumera le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 da ritenersi abrogate soltanto a decorrere dall’anno scolastico successivo al completamento esaurimento delle sezioni e delle classi; che tra le disposizioni di cui si prevede la ultravigenza, con il chiaro intento di perseguire l’obiettivo della continuità scolastica, vi è appunto – come dedotto dai ricorrenti &#8211; l’art. 128 commi 3 e 4 del citato Tu 297/94 il quale, in tema di programmazione e organizzazione didattica, fissa il principio secondo cui nell’ambito dello stesso modulo organizzativo i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce; che tale principio, dunque, da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente la introduzione di un docente con posizione preminente all’interno di una classe ( cd tutor) di cui all’art. 7 comma 5 del d.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, deve rimanere fermo per quelle classi ( cui appartengono tutti gli alunni in nome dei quali agiscono i ricorrenti genitori) funzionanti ancora secondo le regole proprie del precedente ordinamento;<br />
che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, illegittimamente il Collegio dei docenti ha ritenuto, a mezzo delle gravate delibere, di poter anticipare la integrale attuazione della citata riforma scolastica anche alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole, in ordine alle quali, al contrario, per ragionevole scelta legislativa di continuità didattica, deve continuare a trovare applicazione la disciplina recata dal citato art. 128 in materia di programmazione e organizzazione didattica; <br />
che, pertanto, per quanto si è detto in ordine alla prevista abrogazione ad effetto parzialmente differito di significative disposizioni della vecchia disciplina dell’ordinamento scolastico ed al connesso   gradualismo attuativo della riforma,  il gravame merita di essere accolto, con assorbimento dei restanti profili di censura articolati nell’ambito del medesimo motivo di ricorso inerente la immediata introduzione della figura del tutor con funzioni di primazia sul restante corpo dei docenti;  <br />
considerato, per altro verso, che non potrebbe allo stesso modo accogliersi l’ulteriore profilo di lagnanza in ordine alla strutturazione delle attività facoltative (art. 7 comma 2 D.Lgs. 19.2.2004, n. 59), se solo si considera: 1) il coinvolgimento delle famiglie nella indicazione delle preferenze per ciò che attiene le attività facoltative e opzionali pur se nella specie non attuato ex ante, come prescritto dalla legge, e cioè all’atto della iscrizione degli alunni, è comunque intervenuto successivamente, come risulta dalle schede allegate dalla autorità scolastica, la quale ha altresì rappresentato la oggettiva difficoltà di altra soluzione, alla luce dell’insuperabile rilievo dell’essere stata l’entrata in vigore della riforma successiva alla chiusura delle iscrizioni scolastiche; 2) in ogni caso, si tratta di attività aggiuntive rispetto al monte-ore annuale ( art. 7 cit. 1° comma), la cui frequenza per gli allievi assume carattere gratuito, onde non appare ravvisabile sotto tale profilo neppure un interesse apprezzabile, attuale e concreto, da parte dei genitori ricorrenti, ad ottenere la rimozione di tali previsioni programmatiche inerenti l’attività didattica già in corso degli allievi, in carenza peraltro di neppur prospettate soluzioni alternative;<br />
considerato quindi che in definitiva il ricorso va  accolto in parte qua nei sensi dianzi indicati, e va respinto per il resto;<br />
considerato, sulle spese di lite, che ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II di Lecce, definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso in epigrafe ( r.g.2029/04), in parte lo accoglie ed in parte lo respinge nei sensi e limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-25-1-2005-n-252/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2005 n.252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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