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	<title>2517 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2517 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.2517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-22-6-2020-n-2517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-22-6-2020-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.2517</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore PARTI: Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con contro Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-22-6-2020-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.2517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-22-6-2020-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.2517</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore PARTI: Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con  contro Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parisi, Antonella Di Bitonto e Agnese Grassia,  nei confronti Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione è uno strumento ritenuto legittimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; impianti di telecomunicazione &#8211; piano di localizzazione -legittimo strumento &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione è uno strumento ritenuto legittimo, perchè risponde all&#8217;esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione del territorio al fine di orientare l&#8217;attività  amministrativa di controllo preventivo &#8211; urbanistico-edilizio ed ambientale &#8211; della assentibilità  degli interventi di installazione degli impianti .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/06/2020<br /> <strong>N. 02517/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00099/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 99 del 2019, proposto da<br /> Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio pec come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Diego Manzo in Napoli, Piazzetta Ascensione, 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parisi, Antonella Di Bitonto e Agnese Grassia, domicilio pec come da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; a) del provvedimento prot. n. 22878 del 17 ottobre 2018, con cui il Comune di Frattamaggiore (NA) ha annullato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (&#8220;SCIA&#8221;) presentata da Iliad Italia spa per la modifica della Stazione Radio Base (&#8220;SRB&#8221;) esistente sul lastrico solare dell&#8217;edificio sito in vico IV Corso Durante &#8211; foglio 4, mapp. 264;<br /> &#8211; b) ove applicabili, degli artt. 6 e 7 del &#8220;Regolamento comunale per l&#8217;insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile&#8221; approvato con delibera del Consiglio n. 47 del 31 luglio 2006;<br /> &#8211; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali anche non noti e in particolare della nota comunale prot. n. 24735 del 7 novembre 2018 che ribadisce il diniego impugnato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella udienza del giorno 6 maggio 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso iscritto al n. 99 dell&#8217;anno 2019, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br /> &#8211; che, con il provvedimento impugnato, il Comune di Frattamaggiore vietava a essa Iliad Italia spa di modificare una SRB esistente in Frattamaggiore per la trasmissione di segnali telefonici, sia perchè posta &#8220;<em>a distanza di 40 metri circa dal perimetro dell&#8217;edificio di culto Santuario dell&#8217;Immacolata</em>&#8221; e quindi a distanza inferiore al limite di 100 metri rispetto ai &#8220;<em>ricettori sensibili</em>&#8220;, stabilito dall&#8217;art. 6 del regolamento comunale, sia perchè non preceduta dal programma di localizzazione degli impianti che l&#8217;operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell&#8217;art. 7 del citato regolamento comunale;<br /> &#8211; che l&#8217;art. 6 del regolamento comunale, allegato a motivazione del provvedimento impugnato, riguarda l&#8217;installazione dei nuovi impianti e, se riguardasse la modifica degli impianti esistenti, sarebbe irragionevole ed illegittimo nella parte in cui impone il divieto di realizzare impianti di telefonia mobile all&#8217;interno di un raggio di 100 metri dal perimetro esterno del Santuario;<br /> &#8211; che l&#8217;art. 7 è inapplicabile a Iliad Italia spa, in quanto la stessa ha avviato solo pochi mesi fa la propria attività , e comunque in quanto, se pure fosse applicabile, sarebbe irragionevole ed illegittimo;<br /> &#8211; di aver presentato, in data 6 luglio 2018, al Comune di Frattamaggiore, la SCIA ex art. 87 bis D.Lgs. n. 259/2003, relativa alla modifica della Stazione Radio Base in oggetto;<br /> &#8211; che, con nota prot. n. 18511 del 3 agosto 2018, il Comune di Frattamaggiore, III Settore Assetto e Gestione del territorio &#8211; Urbanistica, aveva comunicato &#8220;<em>l&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;annullamento</em>&#8221; della predetta SCIA, sulla scorta di una asserita violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento comunale;<br /> &#8211; di aver replicato che non avrebbe installato alcun nuovo impianto, ma solo modificato quello cedutole da Wind Tre Spa;<br /> &#8211; che, tuttavia, l&#8217;Amministrazione adottava il provvedimento impugnato.<br /> Instava quindi per l&#8217;annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br /> Si costituiva l&#8217;Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà  pìù specificamente indicato oltre.<br /> All&#8217;udienza camerale del 30.01.2019, con ordinanza cautelare n. 163/2019, l&#8217;istanza cautelare è stata respinta.<br /> All&#8217;udienza del 06.05.2020, tenutasi da remoto e senza discussione orale, come previsto dai commi 5 e 6 dell&#8217;art. 84 D.L. 18/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:<br /> 1) l&#8217;art. 6 del regolamento non può applicarsi agli impianti giÃ  realizzati; anche l&#8217;art. 7 del regolamento comunale, per il quale la segnalazione deve essere preceduta da un &#8220;<em>programma di localizzazione degli impianti</em>&#8221; che l&#8217;operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, può applicarsi solo agli impianti di nuova costruzione;<br /> 2) ove si ritenesse che gli artt. 6 e 7 del regolamento fossero applicabili anche agli impianti giÃ  realizzati, tali norme sarebbero illegittime, perchè il criterio della distanza minima da rispettarsi da siti determinati in modo generico, e non specifico, è, per giurisprudenza costante, un limite non consentito;<br /> 3) è illegittimo l&#8217;art. 7 del regolamento comunale nella parte in cui ha stabilito che la domanda di realizzazione di nuovi impianti non possa essere accolta se, entro il 30 settembre dell&#8217;anno precedente, l&#8217;operatore non abbia presentato il &#8220;<em>programma delle localizzazioni</em>&#8220;, e questo non sia stato approvato, perchè è lo Stato che deve fissare gli adempimenti procedimentali necessari;<br /> 4) non può essere impedito l&#8217;aggiornamento tecnologico dell&#8217;impianto.<br /> L&#8217;Amministrazione eccepisce l&#8217;infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, come la norma regolamentare ben possa applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente, e, soprattutto, come il regolamento faccia salva la possibilità  che il gestore provi l&#8217;impossibilità  di una localizzazione alternativa: e, in tal caso, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il criterio della distanza.<br /> In memoria depositata in data 30.04.2020 la parte ricorrente ribadisce la fondatezza del ricorso.<br /> Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.<br /> Ãˆ fondata la prima censura. Ãˆ vero, infatti, che questa Sezione ha pìù volte ritenuto legittime le disposizioni regolamentari contestate (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2167/2012; n. 3653/2018); ma, nel caso di specie, occorre verificare se le disposizioni in parola possano applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente (oltre che al caso dell&#8217;impianto di nuova installazione).<br /> In sede cautelare, si è ritenuto che la norma regolamentare possa applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente. Ãˆ stata condivisa, in tale fase, la tesi del Comune, secondo cui l&#8217;autorizzazione per implementare un impianto con nuova tecnologia è necessaria perchè prevista espressamente anche per la modifica delle caratteristiche di emissione, e l&#8217;intervento, per le sue connotazioni innovative concrete, non può considerarsi di mera manutenzione dell&#8217;esistente ma (essendo assimilato a incremento di urbanizzazione primaria) non può ritenersi sottratto ad una doverosa valutazione pure sotto il profilo urbanistico.<br /> Il Collegio, <em>melius re perpensa</em>, ritiene di dover riconsiderare tale assunto, quanto meno ove non ricorrano determinate condizioni. Infatti, è lo stesso legislatore a prevedere che, per determinate tipologie di impianti (ovvero &#8220;<em>Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 87 nonchè di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo</em>&#8220;, e dunque anche quando &#8211; come nel caso di specie &#8211; si tratti di apportare innovazioni tecnologiche ad una SRB preesistente), si possa attivare una procedura semplificata (la s.c.i.a. di cui all&#8217;art. 87 bis d.lgs. 259/2003). Per l&#8217;appunto, questa è la procedura seguita, nel caso di specie, dalla società  ricorrente; nè il Comune ha contestato l&#8217;insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la presentazione della s.c.i.a. di cui all&#8217;art. 87 bis anzichè dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 87 d.lgs. 259/2003.<br /> Pertanto, quanto meno quando sussistono i presupposti di cui all&#8217;art. 87 bis, appare irragionevole applicare gli artt. 6 e 7 del Regolamento, trattandosi di mera riconfigurazione di un impianto preesistente (vista con chiaro favore dal legislatore, non giustificandosi, altrimenti, la possibilità  di utilizzare la descritta procedura semplificata, e rispetto alla quale ratio risulterebbe antitetico l&#8217;obbligo valutare ex novo il rispetto di tutte le disposizioni localizzative).<br /> Anche il secondo motivo addotto dal Comune non è idoneo a giustificare il diniego. Ãˆ vero, infatti, che il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione è uno strumento ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Sezione, perchè risponde all&#8217;esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione del territorio al fine di orientare l&#8217;attività  amministrativa di controllo preventivo &#8211; urbanistico-edilizio ed ambientale &#8211; della assentibilità  degli interventi di installazione degli impianti (tra le tante, T.A.R. Campania Napoli Sez. VII Sent., 10/06/2011, n. 3106). Tuttavia, deve ritenersi fondata la censura, nella parte in cui si sostiene che anche l&#8217;art. 7 del regolamento comunale, per il quale la segnalazione deve essere preceduta da un &#8220;programma di localizzazione degli impianti&#8221; che l&#8217;operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, possa applicarsi solo agli impianti di nuova costruzione. Considerata la ratio del piano &#8211; sopra evidenziata &#8211; appare ragionevole non estendere tale onere anche al caso della riconfigurazione di un impianto giÃ  istallato, soprattutto qualora sussistano i presupposti previsti dalla legge per l&#8217;attivazione della procedura semplificata di cui all&#8217;art. 87 bis d.lgs. 259/2003.<br /> Le altre censure possono essere assorbite.<br /> Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità  e l&#8217;incertezza della questione, nonchè la soccombenza parziale e reciproca ed il diverso esito tra fase cautelare e fase di merito, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così¬ provvede:<br /> 1. Accoglie il ricorso n. 99 dell&#8217;anno 2019 nei limiti di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato sub a);<br /> 2. Rigetta il ricorso, limitatamente all&#8217;impugnativa dell&#8217;atto sub b) in epigrafe;<br /> 3. Compensa integralmente le spese tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michelangelo Maria Liguori, Presidente<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore<br /> Valeria Ianniello, Primo Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-22-6-2020-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.2517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2517</a></p>
<p>Pres. Rovis, est. Guarracino Sull’annullamento del verbale di cancellazione dei candidati e di ricusazione della lista per l’avvenuta allegazione di una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incandidabilità, redatta secondo i dettami dell’art. 58 D.lgs. 267/2000 1. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Dichiarazione di insussistenza delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2517</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rovis, est. Guarracino</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del verbale di cancellazione dei candidati e di ricusazione della lista per l’avvenuta allegazione di una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incandidabilità, redatta secondo i dettami dell’art. 58 D.lgs. 267/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità – Dichiarazione resa secondo il modello redatto ex art. 58 D.lgs. 267/2000 anziché quello ex art. 10 D.lgs. 235/2012 – Provvedimento di ricusazione della lista – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità – Dichiarazione resa secondo il modello redatto ex art. 58 D.lgs. 267/2000 anziché quello ex art. 10 D.lgs. 235/2012 – Non è configurabile come una mera irregolarità.</p>
<p>3. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità – Dichiarazione resa secondo il modello redatto ex art. 58 D.lgs. 267/2000 anziché quello ex art. 10 D.lgs. 235/2012 – Comporta incompletezza delle dichiarazioni – Conseguenza – Impossibilità di esperire il potere di soccorso da parte della Sottocommissione Elettorale.</p>
<p>4. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità – Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 58 D.lgs. 267/2000 anziché ex art. 10 D.lgs. 235/2012 – Utilizzo di un modulo scaricato dal sito internet del Comune &#8211;&nbsp; Non configura un errore scusabile – Ragioni – Prevalenza delle disposizioni ex artt. 10 e 12 D.lgs. 235/2012 sui Regolamenti Comunali non aggiornati.</p>
<p>5. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Irregolarità – Soccorso istruttorio dell’Ufficio elettorale – Limiti – In genere.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;Nell’ambito della procedura di presentazione delle liste elettorali, qualora i candidati abbiano reso la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 58 D.lgs. 267/2000, anziché dall’art. 10 D.lgs. 235/2012, l’erroneo riferimento normativo inficia in maniera irrimediabile un requisito sostanziale della dichiarazione, poiché, da un lato, non consente di ricomprendere le ulteriori ipotesi ostative alla candidatura previste dall’art. 10 del D.lgs. 235/2012 e, dall’altro, vanifica la responsabilità penale che assume il dichiarante ai sensi dell’art. 76 T.U. 445/2000. Per l’effetto, deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui sia stata disposta la cancellazione dei candidati dalla lista e la ricusazione della lista medesima. (1)<br />
&nbsp;<br />
2. Nel caso in cui alle liste elettorali siano state allegate le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 58 D.lgs. 267/2000, anziché quelle previste dall’art. 10 D.lgs. 235/2012 (cd. Legge Severino), tali dichiarazioni devono ritenersi incomplete e non meramente irregolari atteso che dall’errato riferimento ad una norma abrogata che prevede alcune ipotesi di incandidabilità, non può desumersi la volontà dei candidati di affermare l’insussistenza delle ulteriori cause di incandidabilità previste dalla successiva (la cd. Legge Severino), se questa non è stata espressamente richiamata.<br />
&nbsp;<br />
3. In sede di presentazione delle liste elettorali, a fronte della mancata allegazione di un elemento essenziale quale la dichiarazione dell’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dal D.lgs. 235/2012, deve ritenersi legittimo l’operato della Sottocommissione Elettorale che non abbia esercitato il potere di soccorso, consentendo l’integrazione delle dichiarazioni, atteso che tale potere, per principio generale, può essere ammesso per sanare delle mere irregolarità e non per integrare dichiarazioni carenti dei requisiti essenziali. (2)<br />
&nbsp;<br />
4. Nel caso in cui in allegato a una lista elettorale sia stata presentata una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 58 D.lgs. 267/2000 anziché quelle previste dall’art. 10 D.lgs. 235/2012, deve ritenersi irrilevante la circostanza che tale dichiarazione sia stata resa secondo il modulo scaricato dal sito internet del Comune non ancora aggiornato alle nuove disposizioni legislative, anche se a venire in rilievo sono le elezioni per le municipalità, atteso che gli artt. 10 e 12 del D.lgs. n. 235/2012 riguardano espressamente anche le elezioni circoscrizionali e si impongono alle precedenti previsioni difformi, seppur contenute in regolamenti locali. (3)<br />
&nbsp;<br />
5. In materia elettorale, il soccorso istruttorio prestato dall’Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione, errore scusabile e, comunque, se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature. (4)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
(1) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9/5/2014 n. 2388; TAR Toscana, Sez. II, 11/5/2016 n. 819; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12/5/2016 n. 1017; TAR Lazio, Roma, Sez. IIBIS, 13/5/2016, n. 5725 e 5727.<br />
(2) cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2388/2014 cit.; TAR Toscana, sez. II, n. 819/2016 cit.; TAR Calabria &#8211; Catanzaro, sez. I, n. 1017/2016 cit.<br />
(3) In tal senso, il TAR ha anche escluso la possibilità che i candidati versassero in una situazione di errore scusabile atteso che il candidato alla carica di Presidente per la medesima lista aveva presentato una dichiarazione correttamente riferita all’art. 10 del D.lgs. 235/2012, dimostrando un maggiore grado di diligenza rispetto agli altri candidati.<br />
(4) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15/6/2015 n. 2910; Cons. Stato, Sez. V, 2388/2014; Cons. Stato, Sez. V, 9/5/2014 n. 2389.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>N. 02517/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02147/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Caniglia Vincenzo N.Q. di Delegato della Lista Ce Simme Sfasteriati, Luca Acunzo, Vincenza Buccieri, Lucia Capobianco, Francesco De Rosa, Antonio Della Gatta, Dario Della Porta, Sara Di Somma, Valeria Fraia, Ciro Gagliardi, Giuseppina Galdi, Anna Gisonna, Giuseppe La Magna, Valentina Marmolino, Giuseppina Raffaella Martone, Daniela Martusciello, Giuseppe Mastrorilli, Vincenzo Migliozzi, Enrico Morabito, Vera Muscerino, Angelo Nocera, Giordano Novi, Giuseppe Pace, Antonio Paudice, Consiglia Pellecchia, Francesco Retta, Carmine Severino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, Via Toledo N. 323;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Napoli, Commissione Elettorale Circondariale di Napoli, 15^ Sottocommissione Eletorale Circondariale di Napoli; U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del verbale n. 50/2016 della 15^ sottocommissione elettorale di Napoli che ha deliberato la cancellazione di 26 candidati dalla lista “Ce simme sfasteriati” dalla lista di candidati alla carica di consiglieri della 10^ municipalità del Comune di Napoli nonché la ricusazione della lista medesima.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’att di costituzione in giudizio dell’U.T.G.- Prefettura di Napoli e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 maggio 2016 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che:<br />
&#8211; con verbale n. 50 dei giorni 8, 9 e 10 maggio 2016, la 15^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli ha deliberato di escludere la lista “Ce simme sfasteriate” dalla tornata elettorale del 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del Presidente e<br />
&#8211; i ricorrenti in epigrafe, il primo in qualità di rappresentante e delegato alla presentazione della lista e gli altri di candidati della lista medesima, hanno impugnato il verbale di ricusazione proponendo quattro motivi di censura:<br />
1) i ricorrenti hanno presentato la lista elettorale utilizzando la documentazione all&#8217;uopo predisposta dal Comune, che colpevolmente non era stata ancora aggiornata alle previsioni del D.lgs. 235/2012: infatti, il regolamento comunale sull’elezione delle municipalità, che prescrive che la dichiarazione di presentazione sia redatta utilizzando i moduli allegati, e il modulo allegato sono stati aggiornati soltanto il 28 aprile 2016, una settimana prima del termine ultimo per la consegna delle liste, e, comunque, con provvedimento che deve considerarsi entrato in vigore il 13 maggio 2016, cioè a partire dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sull&#8217;albo pretorio; la disposizione del vicesegretario generale del Comune di Napoli con cui si è modificato il regolamento comunale, l&#8217;allegato tecnico e la modulistica da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle liste elettorali è illegittima, non rientrando tra le attribuzioni del segretario comunale l&#8217;emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna; ad ogni buon conto, nel dubbio, hanno presentato, insieme alle dichiarazioni autenticate di cui al predetto modulo, un’ulteriore dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà comprensiva delle ulteriori cause di incompatibilità previste dalla nuova disciplina;<br />
2) la Sottocommissione avrebbe dovuto consentire l’aggiornamento delle dichiarazioni contestate alla insussistenza delle ulteriori clausole di incandidabilità previste dal D.lgs. 235/2012, poiché ciò, contrariamente da quanto sarebbe stato opinato dalla stessa, non avrebbe in alcun modo leso né il principio di par condicio &#8211; essendo tutti i ricorrenti in possesso del requisito sostanziale di onorabilità ed avendo reso al riguardo, in aggiunta, anche dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 -, né la celerità delle operazioni elettorali, atteso che la mera integrazione formale delle dichiarazioni dei ricorrenti avrebbe ragionevolmente richiesto un tempo esiguo;<br />
Inoltre, quando i ricorrenti hanno reso dichiarazione “di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall&#8217;art. 58 del d.lgs. 267/2000”, al di là delle mere formulazioni letterali, hanno sicuramente inteso rappresentare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa oggi vigente e quindi anche di quelli previsti dalla c.d. legge Severino (che corrispondono per 1&#8217;80% a quelli previsti dal previgente art. 58 TUEL), anche alla luce dell&#8217;art. 17 ultimo comma del D.lgs. 235/2012, in base al quale, dalla data di abrogazione dell&#8217;art. 58 TUEL, “i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico”;<br />
3) la decisione della Sottocommissione di non tenere conto dell’ulteriore dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà depositata dai ricorrenti, la quale avrebbe sicuramente consentito di superare il motivo di esclusione oggetto del presente giudizio, è illegittima, giacché dall&#8217;art. 32 DPR 570/1960 si evince che l&#8217;obbligo di autenticare la sottoscrizione si riferisce alla sola dichiarazione di accettazione della candidatura e non già alla dichiarazione circa la insussistenza di ulteriori profili di incandidabilità;<br />
4) nel verbale di ricusazione non sono indicati i nominativi dei candidati esclusi, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione e, in ogni caso, inefficacia nei confronti dei consiglieri ricorrenti, trattandosi di provvedimento tipicamente recettizio.<br />
Considerato che:<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.lgs n. 235/2012, gli uffici preposti all&#8217;esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva at<br />
&#8211; la necessità inderogabile che la dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità sia effettuata in base alle norme ratione temporis vigenti è ormai acquisita nella giurisprudenza, che ha ripetutamente affermato che nelle dichiarazioni dei candidati<br />
&#8211; dall’errato riferimento ad una norma abrogata che prevede alcune ipotesi di incandidabilità, infatti, non può desumersi la volontà dei candidati di affermare l’insussistenza di ulteriori cause di incandidabilità previste da una successiva norma che non<br />
&#8211; si verte, pertanto, di dichiarazioni incomplete e non meramente irregolari, in relazione ad un requisito essenziale (cfr. la giurisprudenza di primo e secondo grado cit.);<br />
&#8211; non è stata fornita la necessaria prova in giudizio che i ricorrenti abbiano prodotto all’ufficio elettorale anche una separata dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza della cause di incandidabilità di cui la Sottocommissione avrebbe deciso di non<br />
&#8211; trattandosi, come detto, di dichiarazioni incomplete e non meramente irregolari, in relazione ad un requisito essenziale (relativo all’elenco delle ipotesi delittuose che l’interessato ha dichiarato insussistenti), che non possono essere integrate succe<br />
&#8211; la circostanza che, alla data in cui gli odierni ricorrenti avrebbero scaricato il modulo dal sito internet del Comune, il regolamento comunale e i relativi allegati non fossero aggiornati alle nuove disposizioni legislative non può di certo importare d<br />
&#8211; non vi è prova in giudizio che i ricorrenti abbiano effettivamente scaricato il modulo intorno alla data del 20 aprile, prima cioè dell’aggiornamento, il che costituisce di per sé argomento conclusivo per il rigetto delle relative doglianze;<br />
&#8211; in ogni caso, quand’anche ciò fosse avvenuto, la circostanza non basterebbe a provare che la Sottocommissione elettorale, diversamente da quanto già si è detto in precedenza, avrebbe dovuto ammettere i ricorrenti al soccorso istruttorio per errore scusa<br />
&#8211; ad escludere che i ricorrenti versassero in situazione di errore scusabile è anche il fatto che il candidato alla carica di presidente per la medesima lista ha, diversamente dai candidati alla carica di consigliere, presentato una dichiarazione corretta<br />
&#8211; peraltro, va rammentato che, in materia elettorale, il soccorso istruttorio prestato dall’Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione, errore scusabile e,<br />
&#8211; il fatto che nel verbale di ricusazione non sono indicati i nominativi dei candidati esclusi non ha rilievo per gli odierni ricorrenti, candidati della lista ricusata, che con la proposizione del ricorso hanno dimostrato di aver comunque avuto piena con<br />
Ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso sia infondato e perciò vada respinto, con compensazione delle spese di lite giustificata dalla parziale novità delle questioni trattate;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) respinge il ricorso in epigrafe (n. 2147/16). &#8212;-<br />
Spese compensate &#8212;&#8212;-<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente<br />
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2517-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2517-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2517</a></p>
<p>Pres. Rovis, est. Guarracino Sull’annullamento del verbale di cancellazione dei candidati e di ricusazione della lista per l’avvenuta allegazione di una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incandidabilità, redatta secondo i dettami dell’art. 58 D.lgs. 267/2000 1. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Dichiarazione di insussistenza delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2517-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2517-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2517</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rovis, est. Guarracino</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del verbale di cancellazione dei candidati e di ricusazione della lista per l’avvenuta allegazione di una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incandidabilità, redatta secondo i dettami dell’art. 58 D.lgs. 267/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità – Dichiarazione resa secondo il modello redatto ex art. 58 D.lgs. 267/2000 anziché quello ex art. 10 D.lgs. 235/2012 – Provvedimento di ricusazione della lista – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità – Dichiarazione resa secondo il modello redatto ex art. 58 D.lgs. 267/2000 anziché quello ex art. 10 D.lgs. 235/2012 – Non è configurabile come una mera irregolarità.</p>
<p>3. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità – Dichiarazione resa secondo il modello redatto ex art. 58 D.lgs. 267/2000 anziché quello ex art. 10 D.lgs. 235/2012 – Comporta incompletezza delle dichiarazioni – Conseguenza – Impossibilità di esperire il potere di soccorso da parte della Sottocommissione Elettorale.</p>
<p>4. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità – Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 58 D.lgs. 267/2000 anziché ex art. 10 D.lgs. 235/2012 – Utilizzo di un modulo scaricato dal sito internet del Comune &#8211;&nbsp; Non configura un errore scusabile – Ragioni – Prevalenza delle disposizioni ex artt. 10 e 12 D.lgs. 235/2012 sui Regolamenti Comunali non aggiornati.</p>
<p>5. Elezioni – Elezioni Comunali – Presentazione delle liste elettorali – Irregolarità – Soccorso istruttorio dell’Ufficio elettorale – Limiti – In genere.&nbsp;</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;Nell’ambito della procedura di presentazione delle liste elettorali, qualora i candidati abbiano reso la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 58 D.lgs. 267/2000, anziché dall’art. 10 D.lgs. 235/2012, l’erroneo riferimento normativo inficia in maniera irrimediabile un requisito sostanziale della dichiarazione, poiché, da un lato, non consente di ricomprendere le ulteriori ipotesi ostative alla candidatura previste dall’art. 10 del D.lgs. 235/2012 e, dall’altro, vanifica la responsabilità penale che assume il dichiarante ai sensi dell’art. 76 T.U. 445/2000. Per l’effetto, deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui sia stata disposta la cancellazione dei candidati dalla lista e la ricusazione della lista medesima. (1)<br />
&nbsp;<br />
2. Nel caso in cui alle liste elettorali siano state allegate le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 58 D.lgs. 267/2000, anziché quelle previste dall’art. 10 D.lgs. 235/2012 (cd. Legge Severino), tali dichiarazioni devono ritenersi incomplete e non meramente irregolari atteso che dall’errato riferimento ad una norma abrogata che prevede alcune ipotesi di incandidabilità, non può desumersi la volontà dei candidati di affermare l’insussistenza delle ulteriori cause di incandidabilità previste dalla successiva (la cd. Legge Severino), se questa non è stata espressamente richiamata.<br />
&nbsp;<br />
3. In sede di presentazione delle liste elettorali, a fronte della mancata allegazione di un elemento essenziale quale la dichiarazione dell’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dal D.lgs. 235/2012, deve ritenersi legittimo l’operato della Sottocommissione Elettorale che non abbia esercitato il potere di soccorso, consentendo l’integrazione delle dichiarazioni, atteso che tale potere, per principio generale, può essere ammesso per sanare delle mere irregolarità e non per integrare dichiarazioni carenti dei requisiti essenziali. (2)<br />
&nbsp;<br />
4. Nel caso in cui in allegato a una lista elettorale sia stata presentata una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 58 D.lgs. 267/2000 anziché quelle previste dall’art. 10 D.lgs. 235/2012, deve ritenersi irrilevante la circostanza che tale dichiarazione sia stata resa secondo il modulo scaricato dal sito internet del Comune non ancora aggiornato alle nuove disposizioni legislative, anche se a venire in rilievo sono le elezioni per le municipalità, atteso che gli artt. 10 e 12 del D.lgs. n. 235/2012 riguardano espressamente anche le elezioni circoscrizionali e si impongono alle precedenti previsioni difformi, seppur contenute in regolamenti locali. (3)<br />
&nbsp;<br />
5. In materia elettorale, il soccorso istruttorio prestato dall’Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione, errore scusabile e, comunque, se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature. (4)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
(1) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9/5/2014 n. 2388; TAR Toscana, Sez. II, 11/5/2016 n. 819; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12/5/2016 n. 1017; TAR Lazio, Roma, Sez. IIBIS, 13/5/2016, n. 5725 e 5727.<br />
(2) cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2388/2014 cit.; TAR Toscana, sez. II, n. 819/2016 cit.; TAR Calabria &#8211; Catanzaro, sez. I, n. 1017/2016 cit.<br />
(3) In tal senso, il TAR ha anche escluso la possibilità che i candidati versassero in una situazione di errore scusabile atteso che il candidato alla carica di Presidente per la medesima lista aveva presentato una dichiarazione correttamente riferita all’art. 10 del D.lgs. 235/2012, dimostrando un maggiore grado di diligenza rispetto agli altri candidati.<br />
(4) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15/6/2015 n. 2910; Cons. Stato, Sez. V, 2388/2014; Cons. Stato, Sez. V, 9/5/2014 n. 2389.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>N. 02517/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02147/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Caniglia Vincenzo N.Q. di Delegato della Lista Ce Simme Sfasteriati, Luca Acunzo, Vincenza Buccieri, Lucia Capobianco, Francesco De Rosa, Antonio Della Gatta, Dario Della Porta, Sara Di Somma, Valeria Fraia, Ciro Gagliardi, Giuseppina Galdi, Anna Gisonna, Giuseppe La Magna, Valentina Marmolino, Giuseppina Raffaella Martone, Daniela Martusciello, Giuseppe Mastrorilli, Vincenzo Migliozzi, Enrico Morabito, Vera Muscerino, Angelo Nocera, Giordano Novi, Giuseppe Pace, Antonio Paudice, Consiglia Pellecchia, Francesco Retta, Carmine Severino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, Via Toledo N. 323;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Napoli, Commissione Elettorale Circondariale di Napoli, 15^ Sottocommissione Eletorale Circondariale di Napoli; U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del verbale n. 50/2016 della 15^ sottocommissione elettorale di Napoli che ha deliberato la cancellazione di 26 candidati dalla lista “Ce simme sfasteriati” dalla lista di candidati alla carica di consiglieri della 10^ municipalità del Comune di Napoli nonché la ricusazione della lista medesima.</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’att di costituzione in giudizio dell’U.T.G.- Prefettura di Napoli e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 maggio 2016 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>
Premesso che:<br />
&#8211; con verbale n. 50 dei giorni 8, 9 e 10 maggio 2016, la 15^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli ha deliberato di escludere la lista “Ce simme sfasteriate” dalla tornata elettorale del 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del Presidente e<br />
&#8211; i ricorrenti in epigrafe, il primo in qualità di rappresentante e delegato alla presentazione della lista e gli altri di candidati della lista medesima, hanno impugnato il verbale di ricusazione proponendo quattro motivi di censura:<br />
1) i ricorrenti hanno presentato la lista elettorale utilizzando la documentazione all&#8217;uopo predisposta dal Comune, che colpevolmente non era stata ancora aggiornata alle previsioni del D.lgs. 235/2012: infatti, il regolamento comunale sull’elezione delle municipalità, che prescrive che la dichiarazione di presentazione sia redatta utilizzando i moduli allegati, e il modulo allegato sono stati aggiornati soltanto il 28 aprile 2016, una settimana prima del termine ultimo per la consegna delle liste, e, comunque, con provvedimento che deve considerarsi entrato in vigore il 13 maggio 2016, cioè a partire dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sull&#8217;albo pretorio; la disposizione del vicesegretario generale del Comune di Napoli con cui si è modificato il regolamento comunale, l&#8217;allegato tecnico e la modulistica da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle liste elettorali è illegittima, non rientrando tra le attribuzioni del segretario comunale l&#8217;emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna; ad ogni buon conto, nel dubbio, hanno presentato, insieme alle dichiarazioni autenticate di cui al predetto modulo, un’ulteriore dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà comprensiva delle ulteriori cause di incompatibilità previste dalla nuova disciplina;<br />
2) la Sottocommissione avrebbe dovuto consentire l’aggiornamento delle dichiarazioni contestate alla insussistenza delle ulteriori clausole di incandidabilità previste dal D.lgs. 235/2012, poiché ciò, contrariamente da quanto sarebbe stato opinato dalla stessa, non avrebbe in alcun modo leso né il principio di par condicio &#8211; essendo tutti i ricorrenti in possesso del requisito sostanziale di onorabilità ed avendo reso al riguardo, in aggiunta, anche dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 -, né la celerità delle operazioni elettorali, atteso che la mera integrazione formale delle dichiarazioni dei ricorrenti avrebbe ragionevolmente richiesto un tempo esiguo;<br />
Inoltre, quando i ricorrenti hanno reso dichiarazione “di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall&#8217;art. 58 del d.lgs. 267/2000”, al di là delle mere formulazioni letterali, hanno sicuramente inteso rappresentare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa oggi vigente e quindi anche di quelli previsti dalla c.d. legge Severino (che corrispondono per 1&#8217;80% a quelli previsti dal previgente art. 58 TUEL), anche alla luce dell&#8217;art. 17 ultimo comma del D.lgs. 235/2012, in base al quale, dalla data di abrogazione dell&#8217;art. 58 TUEL, “i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico”;<br />
3) la decisione della Sottocommissione di non tenere conto dell’ulteriore dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà depositata dai ricorrenti, la quale avrebbe sicuramente consentito di superare il motivo di esclusione oggetto del presente giudizio, è illegittima, giacché dall&#8217;art. 32 DPR 570/1960 si evince che l&#8217;obbligo di autenticare la sottoscrizione si riferisce alla sola dichiarazione di accettazione della candidatura e non già alla dichiarazione circa la insussistenza di ulteriori profili di incandidabilità;<br />
4) nel verbale di ricusazione non sono indicati i nominativi dei candidati esclusi, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione e, in ogni caso, inefficacia nei confronti dei consiglieri ricorrenti, trattandosi di provvedimento tipicamente recettizio.<br />
Considerato che:<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.lgs n. 235/2012, gli uffici preposti all&#8217;esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva at<br />
&#8211; la necessità inderogabile che la dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità sia effettuata in base alle norme ratione temporis vigenti è ormai acquisita nella giurisprudenza, che ha ripetutamente affermato che nelle dichiarazioni dei candidati<br />
&#8211; dall’errato riferimento ad una norma abrogata che prevede alcune ipotesi di incandidabilità, infatti, non può desumersi la volontà dei candidati di affermare l’insussistenza di ulteriori cause di incandidabilità previste da una successiva norma che non<br />
&#8211; si verte, pertanto, di dichiarazioni incomplete e non meramente irregolari, in relazione ad un requisito essenziale (cfr. la giurisprudenza di primo e secondo grado cit.);<br />
&#8211; non è stata fornita la necessaria prova in giudizio che i ricorrenti abbiano prodotto all’ufficio elettorale anche una separata dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza della cause di incandidabilità di cui la Sottocommissione avrebbe deciso di non<br />
&#8211; trattandosi, come detto, di dichiarazioni incomplete e non meramente irregolari, in relazione ad un requisito essenziale (relativo all’elenco delle ipotesi delittuose che l’interessato ha dichiarato insussistenti), che non possono essere integrate succe<br />
&#8211; la circostanza che, alla data in cui gli odierni ricorrenti avrebbero scaricato il modulo dal sito internet del Comune, il regolamento comunale e i relativi allegati non fossero aggiornati alle nuove disposizioni legislative non può di certo importare d<br />
&#8211; non vi è prova in giudizio che i ricorrenti abbiano effettivamente scaricato il modulo intorno alla data del 20 aprile, prima cioè dell’aggiornamento, il che costituisce di per sé argomento conclusivo per il rigetto delle relative doglianze;<br />
&#8211; in ogni caso, quand’anche ciò fosse avvenuto, la circostanza non basterebbe a provare che la Sottocommissione elettorale, diversamente da quanto già si è detto in precedenza, avrebbe dovuto ammettere i ricorrenti al soccorso istruttorio per errore scusa<br />
&#8211; ad escludere che i ricorrenti versassero in situazione di errore scusabile è anche il fatto che il candidato alla carica di presidente per la medesima lista ha, diversamente dai candidati alla carica di consigliere, presentato una dichiarazione corretta<br />
&#8211; peraltro, va rammentato che, in materia elettorale, il soccorso istruttorio prestato dall’Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione, errore scusabile e,<br />
&#8211; il fatto che nel verbale di ricusazione non sono indicati i nominativi dei candidati esclusi non ha rilievo per gli odierni ricorrenti, candidati della lista ricusata, che con la proposizione del ricorso hanno dimostrato di aver comunque avuto piena con<br />
Ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso sia infondato e perciò vada respinto, con compensazione delle spese di lite giustificata dalla parziale novità delle questioni trattate;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) respinge il ricorso in epigrafe (n. 2147/16). &#8212;-<br />
Spese compensate &#8212;&#8212;-<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente<br />
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2517-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.2517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2008-n-2517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2008-n-2517/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.2517</a></p>
<p>Pres. Baccarini; Rel. Lundini M &#038; C S.p.A. (Avv. A. Lanzilao) c. Ministero dei Lavori Pubblici n.c. sull&#8217;inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto dopo aver preliminarmente notificato atto di precetto, in luogo della formale diffida di cui all&#8217;art. 90 R.D. n. 642 del 1907 Giustizia amministrativa – Ricorso per ottemperanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2008-n-2517/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.2517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2008-n-2517/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.2517</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini; Rel. Lundini<br /> M &#038; C S.p.A. (Avv. A. Lanzilao) c. Ministero dei Lavori Pubblici n.c.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto dopo aver preliminarmente notificato atto di precetto, in luogo della formale diffida di cui all&#8217;art. 90 R.D. n. 642 del 1907</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso per ottemperanza – Atto di diffida &#8211; Preventiva notifica &#8211; Atto di precetto – Equipollenza – Insussistenza – Conseguenze &#8211; Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;atto di precetto non è equivalente od equipollente alla rituale diffida di cui all’art. 90 R.D. n. 642 del 1907, mancando dei requisiti prescritti da quella disposizione ed essendo funzionale all&#8217;esecuzione disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 479 ss. c.p.c.), non certamente a quello speciale mezzo di esecuzione previsto dall&#8217;art. 24, n. 4, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, diretto a far conseguire l&#8217;ottemperanza al giudicato anche mediante la sostituzione, per mezzo del commissario ad acta, del giudice all&#8217;Amministrazione inadempiente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Roma  &#8211; Sezione III</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Stefano Baccarini                                                           Presidente<br />
Domenico Lundini                                                    Cons. rel. est.<br />
Alessandro Tomassetti                                 Primo Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 9772 del 2007, proposto dalla<br />
<b>Società M &#038; C S.p.A</b>., già M &#038; C srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Lanzilao, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Cola di Rienzo 149;<br />
                                                     contro<br />
il <b>Ministero dei Lavori Pubblici </b>–ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;</p>
<p><b>per l’esecuzione<br />
</b>del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2191, R.G. 36903/06, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 16.11.2006 con il quale si ingiunge al Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro p.t., il pagamento, in favore dell’istante, della somma di euro 62.910,58 oltre interessi come liquidati ex DPR 1063/1962 a decorrere dalla emissione delle singole fatture, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 258,00 per spese, euro 594,00 per competenze e in euro 651,00 per onorari oltre IVA e CAP;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, per la Camera di Consiglio del 5.3.2008, il Consigliere D. Lundini;<br />
Uditi, alla Camera di Consiglio predetta, gli Avv.ti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;</p>
<p>                                          <B></p>
<p align=center>FATTO E DIRITTO</p>
<p></B>Assume la ricorrente che il Tribunale di Roma ha emesso, il 16.11.2006, ad istanza della M &#038; C srl (ora M &#038; C spa) ed a carico del Ministero dei Lavori Pubblici, il decreto ingiuntivo n. 21931 R.G. 36903/06, notificato il 30.11.2006, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 7.3.2007, registrato il 6.4.2007, munito di formula esecutiva in data 30.5.2007 e seguito da notificazione di atto di precetto il 25.7.2007.<br />
Con il decreto suddetto il Tribunale Ordinario di Roma ha ingiunto il pagamento in favore dell’istante delle somme in epigrafe specificate.<br />
Tanto premesso, insta la parte odierna ricorrente, dinanzi a questo TAR, per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo suddetto, chiedendo che il TAR stesso nomini un Commissario ad acta che al riguardo proceda in funzione sostitutiva.<br />
Rileva peraltro il Collegio che la  Società ricorrente non ha preliminarmente notificato diffida all’amministrazione, ai sensi dell’art. 90 del RD n. 642/1907, mettendola in mora a provvedere all’adempimento del giudicato in favore della parte ricorrente stessa.<br />
Nel caso in esame la ricorrente, prima della proposizione del ricorso, ha invece provveduto a notificare all’Amministrazione soltanto un atto di precetto.<br />
L&#8217;atto di precetto, tuttavia, non può considerarsi in qualche modo equivalente od equipollente alla rituale diffida di cui al citato art. 90 R.D. n. 642 del 1907, mancando dei requisiti da quella disposizione prescritti ed essendo funzionale all&#8217;esecuzione disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 479 e ss. del c.p.c.), non certamente a quello speciale mezzo di esecuzione previsto dall&#8217;art. 24, n. 4, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, diretto a far conseguire l&#8217;ottemperanza al giudicato anche mediante la sostituzione, per mezzo del commissario ad acta, del giudice all&#8217;Amministrazione inadempiente (vedi al riguardo CdS, V, 5.9.2006, n. 5128; TAR Liguria, I, 21.1.2006, n. 52; TAR Campania, NA, V, 16.9.2004, n. 12030; TAR Lazio, RM, II, 16.3.2003,  n. .1874; CdS, IV, n. 6300/2000; n. 720/2000; n. 1750/99).<br />
In conclusione, l&#8217;atto di precetto notificato dal ricorrente non consente, di per sé solo, un positivo giudizio di ritualità dell&#8217;azione esercitata con il ricorso in epigrafe, che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.<br />
Nulla è da statuirsi peraltro circa le spese di giudizio, non essendosi costituita l&#8217;Amministrazione intimata.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 5 marzo 2008 e del 10 marzo 2008.</p>
<p>Stefano Baccarini – Presidente<br />
Domenico Lundini – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-21-3-2008-n-2517/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.2517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2517/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2517/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2517</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; recupero somme, ripetizione emolumenti &#8211; recupero somma a titolo di indennita&#8217; di buonuscita, erogata in forza di sentenza esecutiva &#8211; tutela cautelare – accoglimento limitando il recupero ad 1/10 del trattamento pensionistico.(1) (1) Il Consiglio di Stato sospende un recupero di indennita’ versata in eccesso, con un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2517/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2517/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2517</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; recupero somme, ripetizione emolumenti &#8211; recupero somma a titolo di indennita&#8217; di buonuscita, erogata in forza di sentenza  esecutiva &#8211; tutela cautelare – accoglimento limitando il recupero ad 1/10 del trattamento pensionistico.(1)</span></span></span></p>
<hr />
<p>(1) Il Consiglio di Stato sospende un recupero di indennita’ versata in eccesso,  con un provvedimento parziale, calibrato  sull’importo delle  somme erogate (1/10 del trattamento pensionistico): la novita’ consiste tuttavia nella circostanza che l’indennita’ pagata in eccesso scaturiva da una sentenza di primo grado, appellata ma esecutiva. Quindi il pensionato era a conoscenza della provvisorieta’ del  titolo di godimento e della prevedibilita’ del recupero: ciononostante  e’ stata accordata una dilazione di restituzione, riconoscendo spessore all’affidamento      del privato  sulla stabilita’ (cioe’  sulla spes di conferma) della sentenza in appello. Se il percettore  fosse rimasto in servizio grazie alla pronuncia del giudice, avrebbe potuto trattenere l’importo  percepito a norma degli artt. 2126 e  1360 cod. civ., ma   siccome si  discuteva di  una indennita’, erogata uno actu, non vi  e’  quella diretta corrispondenza a prestazioni di lavoro che poteva fondare l’irripetibilita’. (Guglielmo Saporito, 4 giugno 2004).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2517/04<br />
Registro Generale:3703/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br /> Cons. Domenico Cafini Est.<br />  ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SANTORO GIOVANNI</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. MARIA STEFANIA MASINI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>I.N.P.D.A.P.</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. PIERA MESSINA<br />
con domicilio eletto in Roma VIA C. BECCARIA 29<br />
<b>I.N.P.D.A.P. &#8211; UFFICIO PROVINCIALE DI PISA </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione I  696/2004, resa tra le parti, concernente RECUPERO SOMMA A TITOLO DI INDENNITA&#8217; DI BUONUSCITA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
I.N.P.D.A.P.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti l’avv. MASINI e l’avv. BOVA per delega dell’avv. MESSINA.</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti ai fini del parziale accoglimento della domanda cautelare limitando il recupero ad 1/10 del trattamento pensionistico.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3703/2004) nei limiti indicati in motivazione e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Maggio 2004</p>
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