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	<title>2511 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2511 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2017 n.2511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-31-1-2017-n-2511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-31-1-2017-n-2511/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2017 n.2511</a></p>
<p>Pres. Napoletano, Rel. Tricomi Sui requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 484/1997 per il conferimento dell’incarico di direzione sanitaria aziendale. 1. Sanità &#8211;&#160; Servizio sanitario nazionale &#8211; Rapporti di lavoro &#8211; Direzione sanitaria aziendale &#8211; Requisiti. &#160; 1. L’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-31-1-2017-n-2511/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2017 n.2511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-31-1-2017-n-2511/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2017 n.2511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Napoletano, Rel. Tricomi</span></p>
<hr />
<p>Sui requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 484/1997 per il conferimento dell’incarico di direzione sanitaria aziendale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità &#8211;&nbsp; Servizio sanitario nazionale &#8211; Rapporti di lavoro &#8211; Direzione sanitaria aziendale &#8211; Requisiti.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria e che abbiano conseguito un attestato di formazione manageriale, pur se non svolgono tale ruolo al momento del conferimento dell’incarico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONE LAVORO </strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. AMELIA TORRICE &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. LUCIA TRIA &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. DANIELA BLASUTTO &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. IRENE TRICOMI &#8211; Rel. Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 9577-2011 proposto da:<br />
BRUCCINI GIOVANNI C.F. BRCGNN48H08F158N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANTONIO LANFRANCHI, giusta delega in atti; &#8211;<br />
&nbsp;&#8211; ricorrente &#8211;<br />
&#8211; contro &#8211;<br />
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO &#8211; PIEMONTE P.I. 03051880833, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell&#8217;avvocato ENRICO CARATOZZOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;<br />
FALLITI GIUSEPPE C.F. FLLGPP58D16F206R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARIO CALDARERA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;<br />
&#8211; controricorrenti &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 464/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di MESSINA, depositata il 07/04/2010 R.G.N. 93/2008;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;<br />
udito l&#8217;Avvocato MARIANO MAURIZIO per delega Avvocato PORCACCHIA GIAN GUIDO; udito l&#8217;Avvocato CARATOZZOLO ENRICO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO </strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 3655 del 2007, rigettava le domande proposte da Bruccini Giovanni, con ricorso depositato il 4 aprile 2006, diretto ad ottenere previa disapplicazione della determinazione sindacale n: 310 del 30 giugno 2005 e degli atti e verbali della Commissione di esperti, l&#8217;annullamento della delibera n. 50 del 26 gennaio 2006 con cui il direttore generale della Azienda ospedaliera &#8220;Piemonte&#8221; di Messina aveva conferito l&#8217;incarico di direttore di struttura di patologia clinica al dott. Giuseppe Falliti (indicato per lapsus calami quale Fallitti nella epigrafe della sentenza di appello), e la dichiarazione del proprio diritto ad ottenere l&#8217;incarico dirigenziale, o in subordine la condanna dell&#8217;Azienda a risarcirgli il danno conseguente alla perdita di chances.<br />
2. Il Tribunale rigettava la domanda.<br />
3. La Corte d&#8217;Appello ha confermato la sentenza di appello ritenendo corretto l&#8217;operato della Commissione, avendo la stessa tenuto conto dei requisiti specifici per l&#8217;accesso all&#8217;incarico di direzione complessa e tra essi del &#8220;curriculum&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 484 del 1997, e non rilevando, in ragione della disciplina normativa, che il Falliti all&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico aveva dato le dimissioni e non apparteneva più alla dirigenza del SSN.<br />
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre nei confronti della Azienda ospedaliera &#8220;Piemonte&#8221; di Messina e di Falliti Giuseppe, Bruccini Giovanni, prospettando due motivi di ricorso.<br />
5. Sia l&#8217;Azienda ospedaliera che il Falliti resistono con controricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 cpc.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 3, 5, 6, 8 e 15, comma 3, del d.P.R. n. 484 del 1997; art. 97 Cost.; artt. 1175, 1337 e 1375 cc, in relazione all&#8217;art. 360, n. 3, cpc.<br />
2. Il ricorrente premette che il conferimento degli incarichi nell&#8217;ambito della dirigenza, settore sanità, trova la principale fonte di regolamentazione nel d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato nel tempo, pervenendosi all&#8217;attuale disciplina secondo la quale l&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita Commissione. Quest&#8217;ultima deve procedere all&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità degli aspiranti sulla base di un colloquio e della valutazione del curriculum professionale, i cui contenuti sono indicati nell&#8217;art. 8 del d.P.R. 484 del 1997 R.G. n. 9577 del 2011 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l&#8217;accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l&#8217;accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale). Tale disposizione, in particolare, al comma 3, stabilisce: «I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento», tra l&#8217;altro «c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato». La medesima disposizione, al quinto comma, stabilisce: «I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni». L&#8217;art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo d.P.R. 484 del 1997, stabilisce che il «curriculum ai sensi dell&#8217;articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell&#8217;articolo 6, costituisce uno dei requisiti» per l&#8217;accesso all&#8217;incarico di direttore di struttura complessa.<br />
3. Tanto premesso, il ricorrente rileva che, erroneamente, il giudice di merito non si sarebbe avveduto della violazione della suddetta disciplina: Esso ricorrente entro i termini di presentazione della domanda era stato il solo ad avere cura di documentare, a mezzo di apposita certificazione rilasciata dalla propria Azienda, la &#8220;tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate&#8221;. La Commissione, dopo aver richiesto a ciascun candidato la integrazione del curriculum ai fini di una più corretta valutazione della posizione di ciascuno, aveva poi deciso di non acquisire ulteriori documenti e stabiliva i criteri per procedere all&#8217;esame dei curricula omettendo di considerare &#8220;la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dai candidati&#8221;. La Corte d&#8217;Appello, disattendendo le doglianze del ricorrente, riteneva corretto l&#8217;operato della Commissione, escludendo che la certificazione fosse indispensabile ai fini della conformità del curriculum e della valutazione dei candidati. Erroneamente, la Corte d&#8217;Appello non riteneva viziante tale omissione, assumendo inoltre che la disciplina transitoria di cui all&#8217;art. 15, comma 3, del suddetto d.P.R.<br />
4. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.<br />
5. Ha rilievo assorbente il carattere non concorsuale della procedura secondo i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25042 del 2005, nel dirimere questione di giurisdizione: appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell&#8217;incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ex art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, dovendosi escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al SSN, e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura. Nella disciplina per il conferimento dell&#8217;incarico di dirigente medico di secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica: la commissione si limita &#8211; dopo le modifiche apportate all&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 517 del 1993 &#8211; alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell&#8217;incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei &#8220;curricula&#8221;, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell&#8217;incarico da conferire; l&#8217;elenco viene sottoposto al direttore generale il quale, nell&#8217;ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l&#8217;incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (art. 3, comma primo, quater, d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche). Nello stesso senso Cass., S.U. n. 8950 del 2007 (cfr. Cass., S.U. 5920 del 2008, n. 21060 del 2011): la procedura di selezione avviata da un&#8217;Azienda ospedaliera per il conferimento dell&#8217;incarico di dirigente di secondo grado del ruolo sanitario &#8211; prevista dall&#8217;art. 15-ter, commi 2-3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 &#8211; non ha carattere concorsuale, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale dell&#8217;Azienda unità sanitaria locale nell&#8217;ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un&#8217;apposita commissione per requisiti di professionalità e capacità manageriali. Con la recente Cass, S.U., n. 9281 del 2016 si è ribadito che la selezione prevista dall&#8217;art. 15-ter, introdotto nel d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integra un concorso in senso tecnico, anche perché articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale.<br />
6. L&#8217;art. 8, del d.P.R. 484 del 1997, della cui violazione in particolare il ricorrente si duole, non indica i requisiti minimi (e cioè le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all&#8217;articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni), ma i criteri sul colloquio ed il curriculum professionale. Detti criteri, ai sensi dell&#8217;art. 3 del medesimo d.P.R, consistono in &#8220;indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell&#8217;elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all&#8217;articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni&#8221;. Ciò, tenuto conto delle caratteristiche della procedura, come sopra ricordata in ragione dell&#8217;insegnamento delle Sezioni Unite, pone in evidenza come l&#8217;art. 8, non si traduce in un obbligatoria modalità di redazione del curriculum per i candidati, tra i quali non viene effettuata una comparazione, ma rispetto ai quali viene espresso un giudizio di idoneità, ma integra una elencazione degli elementi che, indicati nel curriculum, costituiscono oggetto della valutazione della Commissione, senza stabilire, peraltro, una priorità dell&#8217;uno rispetto all&#8217;altro. I candidati sanno quali sono gli elementi che possono concorrere ad integrare utilmente il curriculum, in quanto possono costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione nei sensi sopra indicati. Diversamente, devono sussistere, e la Commissione deve verificarne la sussistenza, i requisiti minimi di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.P.R., tra i quali «curriculum ai sensi dell&#8217;articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell&#8217;articolo 6».<br />
7. La Corte d&#8217;Appello correttamente, quindi, ha affermato che l&#8217;operato della Commissione era esente va vizi in quanto la stessa aveva tenuto conto dei requisiti specifici (artt. 3 e 5 del d.P.R. 484 del 1997) e tra essi del &#8220;curriculum ai sensi dell&#8217;art. 8 sopra citato&#8221;, e che nel curriculum, la cui presentazione sin dall&#8217;inizio da parte del Falliti non è contestata dal ricorrente (che deduce che dopo che la Commissione aveva chiesto integrazione il controricorrente aveva presentato un nuovo curriculum, v. pag. 10 del ricorso, e rileva, in modo generico e non circostanziato, atteso che non espone quali sarebbero stati gli elementi di novità ai fini della rilevanza della doglianza, che la Corte d&#8217;Appello si sarebbe basata su quest&#8217;ultimo, p. 21 del ricorso), era documentata una specifica attività professionale e l&#8217;adeguata esperienza, determinata pur senza avvalersi delle specificazioni casistiche dei decreti ministeriali, in quanto gli stessi non erano ancora stati adottati (art. 15, comma 3, in relazione all&#8217;art. 6, del d.P.R. 484 del 1997).<br />
8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 97 Cost., artt. 15, 15-bis, 15-ter, 15- 6 R.G. n. 9577 del 2011 terdecies, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 1175, 1337 e 1375 cc; artt. 1, comma 1 e 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 484 del 1997, in relazione all&#8217;art. 360, n. 3, cpc. Assume il ricorrente che il Falliti, al tempo in cui sosteneva il colloquio, ed era dichiarato idoneo, non era più dirigente medico del SSN e non avrebbe quindi potuto né essere dichiarato idoneo, né, conseguentemente, ottenere l&#8217;incarico. Erroneamente, in ragione della giurisprudenza di legittimità e della disciplina di settore, la Corte d&#8217;Appello ha ritenuto che alla selezione sarebbero stati ammessi anche soggetti estranei al SSN, e che il carattere discrezionale della nomina operata nell&#8217;ambito dei poteri propri del datore di lavoro privato escludevano la possibilità di disapplicazione della nomina, mentre la mancanza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo escludeva la configurabilità di un interesse tutelabile con il risarcimento del danno. Espone il ricorrente che il conferimento dell&#8217;incarico a soggetti esterni, trattandosi nella specie di procedura non concorsuale, determinerebbe l&#8217;accesso ai ruoli della dirigenza, con inquadramento nei ruoli, senza concorso. Il ricorrente prospetta quindi che una diversa interpretazione renderebbe sospette di illegittimità costituzionale le disposizioni di cui agli artt. 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992.<br />
9. Il motivo va rigettato. La previsione dell&#8217;art. 1, comma 1, del d.P.R. 484 del 1997, secondo cui &#8220;l&#8217;incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l&#8217;attestato di formazione manageriale di cui all&#8217;articolo 7 previsto per l&#8217;area di sanità pubblica&#8221;, non richiede la persistenza del rapporto di lavoro dirigenziale al momento dell&#8217;incarico, ma l&#8217;aver ricoperto tale qualifica per un tempo significativo. Pertanto non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente e quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la citata sentenza n. 25042 del 2005, e cioè che la procedura non ha carattere concorsuale e che alla procedura sono ammessi anche soggetti estranei al S.S.N., e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura, non fa superare il vaglio di non manifesta infondatezza alla questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Correttamente in ragione del rigetto delle censure relative a vizi della procedura la Corte d&#8217;Appello ha rigettato la domanda risarcitoria.<br />
10. Il ricorso deve essere rigettato.<br />
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;PQM </strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per ciascun controricorrente in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell&#8217;8 novembre 2016.</div>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.2511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-5-2013-n-2511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-5-2013-n-2511/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-5-2013-n-2511/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.2511</a></p>
<p>Pres. De Felice – Est. Veltri Comune di Bari (Avv. N. Matassa) c/ M. Palella, M. Tunzi (Avv. N. De Marco), con l’intervento ad opponendum di M. Vischi (Avv. N. De Marco) e altri 1. Processo amministrativo – Atto soprassessorio – Azione sul silenzio – Ammissibilità – Ragioni – Rinvio</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-5-2013-n-2511/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.2511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Felice – Est. Veltri<br /> Comune di Bari (Avv. N. Matassa) c/ M. Palella, M. Tunzi (Avv. N. De Marco), con l’intervento ad opponendum di M. Vischi (Avv. N. De Marco) e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Atto soprassessorio – Azione sul silenzio – Ammissibilità – Ragioni – Rinvio sine die 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Provvedimento provvisorio – Impugnazione – Facoltà – Provvedimento definitivo – Impugnazione – Necessità – Mancanza – Improcedibilità 	</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Parere tecnico – Natura – Tutela – Azione di accertamento e condanna a provvedere	</p>
<p>4. Procedimento amministrativo – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità – Condizioni – Cessazione degli effetti dell’atto impugnato 	</p>
<p>5. Procedimento amministrativo – Provvedimento della p.a. – Emanazione – Effetti – Sopravvenuta carenza di interesse – Giudice – Conoscenza – Anche mediante dichiarazione in udienza – Dubbi – Acquisizione d’ufficio	</p>
<p>6. Procedimento amministrativo – Provvedimento della p.a. – Adozione tardiva – Superamento dell’inerzia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il codice del processo amministrativo ha reso possibile l’azione sul silenzio anche in presenza di un atto soprassessorio, sul presupposto che siffatto atto non costituisce il provvedimento terminativo del procedimento, che l’amministrazione ha l’obbligo di emanare indipendentemente dal contenuto, ma un rinvio sine die della conclusione del procedimento in violazione dell’obbligo di concluderlo entro il termine fissato. L’atto in questo caso viene conosciuto dal giudice non già in relazione ai suoi aspetti di satisfattività per l’istante, ma in relazione alla sua idoneità a integrare adempimento della prima obbligazione di provvedere, con il corollario che la sentenza è dichiarativa dell’obbligo generico di provvedere o, nei casi in cui l’attività è ab origine o ex post vincolata, l’obbligo di adottare un provvedimento di tenore predeterminato. Tuttavia, poiché l’interesse a ricorrere non deriva dall’inerzia assoluta ma dal comportamento soprassessorio, l’azione è ritualmente introdotta attraverso l’impugnazione del sedicente provvedimento conclusivo, al fine di ottenere una pronuncia che constati la natura soprassessoria dell’atto e, dichiarata la permanenza dell’obbligo di provvedere, condanni l’amministrazione a emanarlo immediatamente.	</p>
<p>2. I provvedimenti provvisori sono quei provvedimenti tipici, promananti da organi straordinari o commissioni tecniche, che preannunciano il tenore della decisione amministrativa e che sono destinati a essere sostituiti dal provvedimento definitivo emesso dall’organo ordinariamente competente a impegnare definitivamente la volontà dell’amministrazione. L’impugnazione immediata di tali provvedimento è una facoltà, alla quale deve comunque seguire nel corso del giudizio l’impugnazione del provvedimento definitivo, che normalmente viene adottato, espressamente o implicitamente, in uno stretto lasso di tempo. In mancanza di provvedimento definitivo, l’impugnazione avverso il provvedimento provvisorio non soddisfa di per sé i requisiti di lesività presupposti dell’azione demolitoria, con conseguente inammissibilità o improcedibilità della stessa. 	</p>
<p>3. Il parere tecnico reso dal dirigente in ordine a una proposta di lottizzazione non è qualificabile come arresto procedimentale, in quanto la prassi – intesa quale costante sperimentazione di protocolli procedimentali tesi a elidere fasi essenziali del procedimento amministrativo, compreso il provvedimento finale – è inidonea a generare oneri di impugnazione, ponendosi piuttosto quale comportamento violativo dell’obbligo di concludere il procedimento. Pertanto, l’unica tutela praticabile è l’azione di accertamento e di condanna a provvedere. L’azione sul silenzio è strumentale al provvedere, e diviene recessiva, salvo ovviamente la risarcibilità del pregiudizio inferto, una volta che l’amministrazione provvede autonomamente. 	</p>
<p>4. La formula dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse riguarda le fattispecie in cui l’atto amministrativo impugnato abbia comunque cessato di produrre i suoi effetti, o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, ancorché l’atto risulti privo di effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente. 	</p>
<p>5. Il provvedimento adottato dal’amministrazione e incidente sull’assetto di interessi della controparte non è equiparabile a un documento astrattamente utile ai fini della decisione, ma è un atto che riverbera i propri effetti su una delle condizioni dell’azione – l’interesse a ricorrere –, facendola venire meno. La sua conoscenza da parte del giudice può avvenire anche mediante semplice dichiarazione in udienza, se non contestata, e comunque questi, ove nutra dubbi sulla natura e portata dell’atto, deve acquisirlo d’ufficio. 	</p>
<p>6. Il ritardo nell’adozione di un provvedimento da parte dell’amministrazione è evenienza patologica che può essere combattuta in prima istanza unicamente con l’azione di accertamento e adempimento. L’adempimento tardivo, anche se di tenore reiettivo, costituisce un risultato utile in direzione del superamento dell’inerzia. Il pregiudizio, patrimoniale e non, eventualmente derivante dalla tardività dell’adempimento, è materia di pertinenza della successiva ed eventuale azione demolitoria nonché di quella risarcitoria, ove ne ricorrano i presupposti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7292 del 2012, proposto da:<br />
Comune di Bari in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Michele Palella, Maria Tunzi, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Nicolo&#8217; De Marco, con domicilio eletto presso Sandro De Marco in Roma, via Cassiodoro N.1/A;<br />
Regione Puglia in persona del Presidente p.t.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Michele Vischi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicolo&#8217; De Marco, con domicilio eletto presso Sandro De Marco in Roma, via Cassiodoro N.1/A; Silvana Cisonno, Ignazio Costantino Giove, Antonia Triggiano, Vito Giuseppe Laselva, Giulia Attolini, Antonia Attolini, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Nicolo&#8217; De Marco, con domicilio eletto presso Sandro De Marco in Roma, via Cassiodoro N.1/A; Pasqua Attolini, Marcello Bovio, Giovanni Bovio, Benedetto Monte, Maria Teresa Di Monte, Giuseppe Palella, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Nicolo&#8217; De Marco, con domicilio eletto presso Sandro De Marco in Roma, via Cassiodoro N.1/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA – Bari &#8211; Sezione III n. 00923/2012, resa tra le parti, concernente approvazione di un Piano di lottizzazione.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Michele Palella e di Maria Tunzi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Nino Matassa e Nicolò De Marco;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Gli odierni appellati presentavano in data 21 dicembre 2005, al Comune di Bari, un Piano di lottizzazione relativo alle maglie di espansione C1, nn. 11-12, di P.R.G., nell’agro di Ceglie e Loseto. <br />	<br />
Il Comune di Bari in un primo momento esprimeva parere contrario, a contenuto essenzialmente soprassessorio, che veniva annullato con sentenza del TAR Puglia, n.964/2007. Gli istanti presentavano nuova documentazione integrativa, ma il Comune, con varie note infraprocedimentali, continuava a sospendere la definizione del procedimento, sicchè il TAR, adito ex art. 21 bis legge 1034/71, dichiarava, con sentenza 17 settembre 2009 n. 2100, l’obbligo del Dirigente settore strumenti urbanistici del Comune di Bari di provvedere sull’istanza di approvazione del Piano di lottizzazione.<br />	<br />
Il procedimento proseguiva in sede amministrativa attraverso vari incontri e pareri nei quali l&#8217;Ente esprimeva perplessità sull’ammissibilità dell&#8217;intervento previsto dal piano, a fronte delle quali i lottizzanti adeguavano più volte gli elaborati progettuali.<br />	<br />
In conclusione, il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata comunicava il proprio definitivo avviso contrario alla lottizzazione con la nota 23 marzo 2010 n. 75414, recependo altresì la relazione tecnica dell’1 marzo 2012.<br />	<br />
L’atto era impugnato dinanzi al TAR Puglia, con ricorso teso anche ad ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere definitivamente sulla proposta di lottizzazione; con motivi aggiunti era poi impugnata la successiva nota 13 ottobre 2011, prot. 240.691, confermativa del contrario avviso, in linea tecnica, della Ripartizione Urbanistica, anche a seguito delle osservazioni presentate dai progettisti della lottizzazione in data 14 giugno 2011.<br />	<br />
In sede cautelare il TAR imponeva un riesame del Piano, ma l’ordinanza era riformata dal Consiglio di Stato in considerazione del fatto che “la proposta di lottizzazione attendesse ancora l’esame del Consiglio Comunale”.<br />	<br />
Il Tribunale, infine, decidendo definitivamente la causa, ha accolto i motivi aggiunti (dichiarando improcedibile il ricorso originario) e, per l’effetto, “annullato la nota del 13 ottobre 2011 della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari e gli atti sottostanti” nonché chiarito, che “l&#8217;annullamento degli atti impugnati (accomunati, come i precedenti sottoposti al vaglio del Tribunale, dalla loro valenza di ostacolo ingiustificatamente frapposto alla conclusione del procedimento), coniugato con il principio dell&#8217;effettività della tutela cui il processo è preordinato a favore della parte vittoriosa, non può non comportare l&#8217;obbligo dell&#8217;Ente locale di porre in essere nell&#8217;immediato ogni misura adeguata al risultato urbanistico-edilizio richiesto dalla parte perché conforme al piano regolatore generale in vigore e applicativo dello stesso”. Ha infine condannato il Comune di Bari al risarcimento del danno da ritardo. <br />	<br />
I passaggi motivazionali salienti sono stati i seguenti: A) La nota 13 ottobre 2011, prot. 240.691, e l’istruttoria tecnica allegata, comportano un (ulteriore) arresto procedimentale anche alla luce della prassi del Comune di Bari di non sottoporre il piano di lottizzazione bocciato dagli organi tecnici alla valutazione di quelli politici (del consiglio ovvero della giunta in forza dell’articolo 5, punto 13-b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall&#8217;articolo 10 della legge regionale I agosto 2011, n. 21). Ciò radica l&#8217;interesse al relativo annullamento; B) E’ privo di fondamento il parere negativo nella parte in cui presume il venir meno nel tempo delle adesioni alla presentazione del piano di lottizzazione, non potendosi ritenere che le relative sottoscrizioni siano soggette a scadenza, e considerato comunque che in adempimento della richiesta del 20 settembre 2011 della Ripartizione urbanistica, sono state raccolte nuovamente le firme in calce allo schema di convenzione; C) Risulta assolutamente contraddittorio che il Comune in sede di adeguamento del piano regolatore, attraverso una delibera consiliare, abbia ritenuto erronea la localizzazione di taluni beni archeologici (segnalazione archeologica denominata &#8220;contrada Madonna di Butterito&#8221; .sigla SAK 16) escludendo che essi ricadano nell’area lottizzanda, e poi nella specifica sede istruttoria tesa all’approvazione della lottizzazione si rifiuti di considerare il contenuto e gli effetti di tale deliberazione; D) In ogni caso tutti i pareri a vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesistici e di ogni altro tipo devono essere acquisiti successivamente all’adozione del Piano; E) La tesi dell’assenza di collegamento &#8220;alle idonee reti infrastrutturali pubbliche esistenti&#8221; e degli effetti negativi sul flusso del traffico è superata dall’impegno dei lottizzanti a realizzare non solo la viabilità interna e quella di collegamento, ma anche una parte delle strade previste dal piano regolatore e non attuate. In ogni caso gli organi tecnici del Comune sono tenuti alla verifica della conformità dell&#8217;intervento alla disciplina attuale del territorio, stabilita dagli strumenti pianificatori tipici, in cui si è cristallizzato l&#8217;interesse pubblico ad un ordinato utilizzo delle aree, ed agli stessi non è affidata alcuna valutazione di merito sull&#8217;opportunità o convenienza dell&#8217;intervento che si sovrapponga e annulli quella predeterminata dagli atti pianificatori; F) la valutazione dei temi della viabilità, e quindi della sufficienza dei collegamenti esterni all’area oggetto di lottizzazione, non è un elemento da sviluppare in occasione dell’approvazione del piano di lottizzazione, che ha natura attuativa, ma deve essere contenuto, a monte, nello strumento urbanistico generale, il quale, sulla base di una previsione complessiva dei temi della gestione del territorio, è il mezzo giuridico funzionalmente idoneo a dare ingresso alle tematiche della circolazione nell’ambito del territorio comunale.<br />	<br />
Propone ora appello il Comune di Bari, deducendo:<br />	<br />
1) Error in iudicando per mancata rilevazione dell’inammissibilità del ricorso originario. Si tratterebbe dell’impugnazione di atti endoprocedimentali, non vincolanti, finalizzati alla successiva delibazione del Piano da parte del Consiglio comunale, organo al quale, allo momento del giudizio, era già stato sottoposta l’istanza ed i pareri tecnici. La sentenza di prime cure avrebbe il paradossale effetto di imporre un riformulazione dei pareri tecnici impendendo il definitivo pronunciamento all’organo competente, <br />	<br />
2) Error in iudicando in ordine al “merito” del parere tecnico.<br />	<br />
2.1.Il Giudice di prime cure avrebbe messo di considerare adeguatamente il disposto dell’art. 59 delle NTA al PRG a mente del quale non si può procedere all’approvazione a Piani di lottizzazione in assenza di idonee reti infrastrutturali pubbliche già esistenti o comunque di coordinamento con le opere viarie previste dal Piano triennale delle OO.PP.<br />	<br />
2.2.) Avrebbe altresì omesso di considerare che il Piano di lottizzazione, anche se conforme allo strumento urbanistico generale, non può considerarsi un atto dovuto, rimanendo intatto il potere discrezionale di valutare anche sotto il profilo temporale la sua compatibilità con la programmazione delle opere pubbliche o la sopravvenienza di pregnanti interessi pubblici che ostino alla sua approvazione;<br />	<br />
2.3) Il descritto margine di discrezionalità non potrebbe essere equiparato (come invece ha fatto il Giudice di prime cure) ad un sostanziale vincolo ablatorio, costituendo solo l’effetto di un ineludibile esigenza di coordinamento temporale tra l’espansione consentita dal Piano e la concreta realizzazione delle necessarie infrastrutture pubbliche;<br />	<br />
3) Violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. Il Tribunale, nel sancire l&#8217;obbligo dell&#8217;Ente locale di porre in essere nell&#8217;immediato ogni misura adeguata al risultato urbanistico-edilizio richiesto dalla parte avrebbe operato uno sconfinamento nel merito della valutazione amministrativa riservata.<br />	<br />
4) Error in iudicando in ordine ai poteri del dirigente tecnico. La sentenza di prime cure ritiene sussistente l’obbligo del dirigente di esaminare la conformità agli strumenti urbanistici e di offrire soluzioni tecniche compatibili, “senza indulgere in valutazioni di specifico interesse pubblico che appartengono alla sfera esclusiva delle attribuzioni dell’organo politico”. L’affermazione sarebbe erronea perché:<br />	<br />
4.1.) Le osservazioni del dirigente avrebbero comunque valore endoprocedimentale risolvendosi in un mera proposta deliberativa agli organi politici competenti;<br />	<br />
4.2.) La sfera di discrezionalità che caratterizza le valutazioni degli organi politici, comunque sarebbe esercitata sulla base di valutazioni istruttorie che non possono che promanare dagli organi tecnici;<br />	<br />
5.) Le statuizioni del giudice di prime cure in ordine al risarcimento del danno da ritardo avrebbero violato il principio per il quale esso, nell’area degli interessi pretensivi, può essere riconosciuto solo ove sia accertata la lesione del bene della vita (nel caso di specie, dietro il formale rispetto del principio si sarebbe invece operato il sostanziale riconoscimento del danno da “mera perdita di tempo”).<br />	<br />
Gli appellati si sono difesi, stigmatizzando il comportamento sostanzialmente soprassessorio, oltre che defatigatorio del Comune.<br />	<br />
In vista della discussione, fissata per l’8 marzo 2013, l’appellante ha depositato, in data 5 febbraio 2013, note e documenti relativi alla sopravvenuta deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22/01/2013, con la quale è stato definitivamente respinto il progetto di lottizzazione.<br />	<br />
Gli appellati si sono opposti all’acquisizione della produzione documentale, in quanto tardiva.<br />	<br />
La causa è trattenuta in decisione all’esito della pubblica udienza dell’8 marzo 2013. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.1. L’appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br />	<br />
1.2. Non è dubbio che oggetto di causa siano atti di natura endoprocedimentale, e che essi siano stati impugnati perché ritenuti ostativi di una satisfattiva conclusione del procedimento amministrativo avviatosi con la proposta di lottizzazione. A dire del primo Giudice, la nota 13 ottobre 2011, prot. 240.691 e l’istruttoria tecnica allegata, avrebbe comportato un arresto procedimentale, anche alla luce della prassi del Comune di Bari di non sottoporre il piano di lottizzazione bocciato dagli organi tecnici, alla valutazione di quelli politici, e ciò in tesi sarebbe sufficiente a radicare l’interesse all’impugnazione.<br />	<br />
2.1. L’affermazione non può essere condivisa nei termini in cui è formulata.<br />	<br />
2.2. Di arresto procedimentale può parlarsi ove ci si trovi dinanzi a fattispecie endoprocedimentali sostanzialmente provvedimentali, ossia preclusive delle aspirazioni dell’istante o comunque di uno sviluppo diverso e per esso maggiormente favorevole: è il caso, ad es., delle clausole escludenti, o delle statuizioni terminative di fasi del procedimento destinato a concludersi con provvedimenti favorevoli a terzi (Cfr. Cons. di Stato, Ad. plen., 10 luglio 1986, n. 8; da ultimo Ad.Plen. 28 gennaio 2012, n. 1). Esse onerano il destinatario del tempestivo esperimento dell’azione di annullamento, pena la decadenza (non così per i pareri vincolanti. Sul punto, da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-03-2012, n. 1829)<br />	<br />
2.3. La giurisprudenza più risalente accomuna, <i>quoad effectum</i>, all’arresto procedimentale anche l’atto soprassessorio, sul presupposto che esso, rinviando il soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel <i>quando</i>, determini un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo così generando un’immediata lesione della posizione giuridica dell&#8217;interessato (la definizione è quella di Cass. SSUU, 27/06/2005, n. 13707; nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, cfr. inizialmente Ad. plen., 10 luglio 1986, n. 8, cit., e poi, Sez. VI, n. 1246/04; Sez. V, n.1902/01; Sezione VI, n. 1377/98; Sez. IV, n. 226/97).<br />	<br />
L’analogia fra le due fattispecie è il frutto di una impostazione pretoria giustificata dalla storica (ma ormai superata) concentrazione delle prospettive di tutela unicamente nell’azione di annullamento, restando (al tempo) quella sul silenzio, utile ad accertare, sullo sfondo di un’amministrazione totalmente inerte ed in una logica puramente attizia, l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’attualità di tale obbligo, talchè l’esistenza di un atto anche se soprassessorio conduceva ad una declaratoria di inammissibile o improcedibilità dell’azione.<br />	<br />
Il varo del codice del processo amministrativo, ma, ancor prima, la configurazione di poteri speciali del giudice per l’ipotesi di azione avverso l’inerzia, estesi in via eccezionale alla cognizione dell’eventuale fondatezza dell’istanza (già previsti dall’art. 6 bis della legge n. 80/2005), ha fatto venir meno la necessità di accomunare le due fattispecie, rendendo possibile anche in presenza di un atto soprassessorio l’azione sul silenzio: e ciò sul presupposto che siffatto atto non costituisca il provvedimento terminativo del procedimento, che l’amministrazione ha l’obbligo di emanare quale che sia il contenuto, ma un rinvio sine die della conclusione del procedimento in violazione dell’obbligo di concluderlo entro il termine fissato.<br />	<br />
L’atto è in questo caso essenzialmente conosciuto dal giudice non già in relazione ai suoi aspetti di satisfattività per l’istante, ma in relazione alla sua idoneità ad integrare adempimento della primaria obbligazione di provvedere, con il corollario che la sentenza è dichiarativa dell’obbligo generico di provvedere o, nei casi in cui l’attività è ab origine o ex post divenuta vincolata, anche dell’obbligo di adottare un provvedimento di tenore predeterminato. E’ evidente tuttavia che poichè l’interesse a ricorrere deriva non dall’inerzia assoluta ma dal comportamento soprassessorio, l’azione è ritualmente introdotta attraverso l’impugnazione del sedicente provvedimento conclusivo, ma esso è traguardato e stigmatizzato per il contenuto elusivo dell’obbligo di provvedere, ossia quale atto sussumibile nella fattispecie composita dell’inerzia . L’impugnazione è cioè strumentale ad una pronuncia che constatata la natura soprassessoria dell’atto e dichiarata la permanenza dell’obbligo di provvedere, condanni l’amministrazione ad emanarlo immediatamente.<br />	<br />
2.4. Vi è poi una terza e peculiare fattispecie il cui richiamo appare opportuno in questa sede: quella dei provvedimenti provvisori, ossia di quei provvedimenti tipici promananti da organi straordinari o commissioni tecniche, che preannunciano il tenore della decisione amministrativa, e che sono destinati ad essere sostituiti dal provvedimento definitivo emesso dall’organo ordinariamente competente ad impegnare definitivamente la volontà dell’amministrazione.<br />	<br />
In relazione ai provvedimenti provvisori, la giurisprudenza consente l’impugnazione immediata quale mera facoltà alla quale comunque deve seguire nel corso del giudizio l’impugnazione del provvedimento definitivo, evidentemente guidata, nella delineazione di tale assetto, dalla considerazione che, di norma, il provvedimento definitivo interviene in uno stretto torno temporale, espressamente o comunque per implicito (silenzio assenso). Ovviamente, in mancanza di provvedimento definitivo, l’impugnazione avverso il provvedimento provvisorio non soddisfa di per sè sola i requisiti di lesività presupposti dall’azione demolitoria, con conseguente inammissibilità o improcedibilità della stessa. La situazione è dunque dissimile dall’arresto procedimentale.<br />	<br />
3.1. Tornando al caso di specie, l’azione proposta dall’originario ricorrente è di impugnazione di un atto oggettivamente endoprocedimentale (parere tecnico del dirigente in ordine a proposta di lottizzazione) sul presupposto che esso, sulla base di una prassi invalsa nel Comune di Bari, costituisca in realtà l’epilogo provvedimentale.<br />	<br />
Lo schema proposto è quindi quello proprio dell’arresto procedimentale. Il ricorrente sostiene cioè che non vi debbano o possano essere sviluppi procedimentali ulteriori, con conseguente immediato pregiudizio per la sfera giuridica connessa ai propri interessi pretensivi. Inappropriato è invece il riferimento all’atto soprassessorio, poichè esso per definizione, come già visto, implica successivi sviluppi nel tempo, ai quali rinvia sub conditione.<br />	<br />
3.2. Ciò nondimeno difettano, in concreto, i presupposti per definire il parere tecnico negativo, un arresto procedimentale; ed è il riferimento alla “prassi” che appare in proposito dirimente.<br />	<br />
L’arresto procedimentale che astrattamente giustifica ed anzi impone l’immediata azione di annullamento in base all’equiparazione provvedimentale <i>quoad effectum</i>, non può sfuggire al principio di legalità ed ai suoi corollari di tipicità e tassatività, ed è pertanto configurabile ove tragga origine e fondamento dalla stessa dinamica contemplata dalla legge nell’esegesi che ne da in chiave applicativa il giudice.<br />	<br />
La prassi, intesa quale costante sperimentazione di protocolli procedimentali, praeter o addirittura contra legem, tesi ad elidere (come nel caso di specie) fasi essenziali del procedimento amministrativo ivi compreso il provvedimento finale è per converso inidonea a generare oneri di impugnazione, ponendosi piuttosto, essa stessa, come comportamento violativo dell’obbligo di concludere il procedimento.<br />	<br />
3.3. Dinanzi ad una siffatta prassi, l’unica tutela praticabile è l’azione di accertamento e condanna a provvedere. <br />	<br />
Il giudice può certamente conoscere dei contenuti del parere ed anzi può dirsi che quest’ultimo riduca la discrezionalità a tal punto da consentire al giudice l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa. L’azione sul silenzio è tuttavia strumentale al provvedere, e diviene recessiva, salvo ovviamente la risarcibilità del pregiudizio inferto, una volta che l’amministrazione provvede autonomamente. <br />	<br />
E’quanto è successo nell’odierno giudizio. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto istruttorio a mezzo di un’azione sostanzialmente qualificabile quale azione di accertamento e condanna, ma nel corso del giudizio è sopravvenuto il provvedimento terminativo del procedimento determinandone l’improcedibilità.<br />	<br />
4. Le conclusioni non muterebbero ove l’azione potesse configurarsi quale impugnazione facoltativa di un atto provvisorio, poiché anche in questo caso la mancata impugnazione dell’atto definitivo determinerebbe l’improcedibilità.<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa ha infatti costantemente affermato che &#8220;la formula &#8211; di carattere pretorio &#8211; della improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse riguarda propriamente le fattispecie in cui l&#8217;atto amministrativo impugnato abbia comunque cessato di produrre i suoi effetti, o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venir meno l&#8217;effetto del provvedimento impugnato, ovvero per la intervenuta adozione, da parte dell&#8217;amministrazione, di un provvedimento idoneo a ridefinire l&#8217;assetto degli intereressi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità della sentenza, ancorché l&#8217;atto risulti eventualmente privo di effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente.&#8221;(Consiglio Stato, sez. V, 09 ottobre 2007, n. 5256; sez IV, 30 luglio 2012, n. 4187).<br />	<br />
5. Piuttosto deve darsi risposta alle obiezioni degli appellati in ordine alla conoscibilità del provvedimento amministrativo finale tardivamente depositato. Essi sostengono che il divieto di produzione documentale investa anche i provvedimenti amministrativi; comunque stigmatizzano il comportamento del Comune, il quale avrebbe sostanzialmente posto nel nulla la lunga parentesi giudiziaria attendendo i giorni prossimi alla decisione finale per determinarsi.<br />	<br />
L’obiezione, seppur dettata da comprensibili ragioni di tutela sostanziale, non può essere condivisa.<br />	<br />
Il Comune ha sia in primo grado che in appello sostenuto la tesi dell’inammissibilità dell’impugnativa in ragione del carattere endoprocedimentale dell’atto gravato e, benché tardivamente, ha dato coerente sfogo provvedimentale alla tesi processuale sostenuta, emanando infine il diniego di approvazione.<br />	<br />
Il provvedimento emanato dalla parte pubblica resistente, incidente sull’assetto di interessi portato in giudizio dal ricorrente, non è equiparabile ad un documento astrattamente utile ai fini della decisione, ma è un atto che riverbera direttamente su una delle condizioni dell’azione (l’interesse a ricorrere, che com’è noto deve sussistere al momento della pronuncia), facendola venire meno. La sua conoscenza da parte del giudice può avvenire anche a mezzo di semplice dichiarazione in udienza, purchè non contestata, e comunque il Giudicante, ove nutra dubbi sulla natura e portata dell’atto, può, ed anzi deve, comunque acquisirlo d’ufficio. <br />	<br />
6. Da ultimo una qualche considerazione deve pur essere fatta in ordine alla correttezza processuale del comportamento del Comune. Non v’è dubbio che quest’ultimo avrebbe potuto per tempo adottare l’atto, ed adottandolo in limine alla decisione ha di fatto ottenuto una vittoria meramente processuale che suona come un diniego di giustizia per il ricorrente.<br />	<br />
Occorre tuttavia sottolineare che il ritardo è evenienza patologica che può essere efficacemente combattuta in prima istanza unicamente con l’azione di accertamento ed adempimento: e l’adempimento tardivo, anche se di tenore reiettivo, costituisce in questa fase pur sempre un risultato utile in direzione del superamento dell’inerzia. Il pregiudizio, patrimoniale e non, eventualmente derivante dalla tardività dell’adempimento, è materia di pertinenza della successiva ed eventuale azione demolitoria nonchè di quella risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti. E’ in tale sede che le doglianze del ricorrente potranno trovare concreto ascolto.<br />	<br />
7. In conclusione, in riforma della sentenza gravata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.<br />	<br />
7. Avuto riguardo all’esito ed all’andamento del giudizio, le spese del doppio grado possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza gravata, dichiara improcedibile il ricorso.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sergio De Felice, Presidente FF<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/05/2013</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-28-5-2004-n-2511/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/5/2004 n.2511</a></p>
<p>Inquinamento &#8211; Igiene e sanita&#8217; – imposizione di un piano di caratterizzazione e bonifica – a carico di proprietari attuali di un fondo &#8211; in assenza di accertamenti sull’ effettiva sussistenza di una situazione di attuale inquinamento -tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – Ordinanza sospensiva</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento &#8211; Igiene e sanita&#8217; – imposizione di un piano di caratterizzazione   e bonifica – a carico di proprietari attuali  di un      fondo  &#8211;  in assenza  di accertamenti sull’ effettiva sussistenza di una situazione di attuale inquinamento  -tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – <a href="/ga/id/2004/6/4179/g">Ordinanza sospensiva del 18 febbario 2004 n. 308</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2511/04<br />
Registro Generale:4107/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani Est.<br />Cons. Rosanna De Nictolis<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 28 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>VARESE DOMENICO, SARRA MARIA , MARCHINO MARIA , VARESE GIUSEPPINO</b> rappresentato e difeso da: Avv. MICHELE COSTA con domicilio eletto in Roma VIA BASSANO DEL GRAPPA N.24 presso MICHELE COSTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VERCELLI</b> rappresentato e difeso da: Avv. LUDOVICO SZEGO Avv. MARIO CONTALDI con domicilio eletto in Roma VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA,63 presso MARIO CONTALDI <b>ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMB.LE PIEMONTE </b> rappresentato e difeso da: Avv. CARLO ANGELETTI Avv. STEFANO VINTI con domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO VINTI ARPA &#8211; <b>AG. REG. PROTEZIONE AMB.LE PIEMONTE &#8211; DIP. PROV. VERCELLI</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: Sezione II n. 308/2004, resa tra le parti, concernente ORDINE DI BONIFICA DI TERRENO PER ADATTARLO ALL&#8217;USO AGRICOLO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMB.LE PIEMONTE COMUNE DI VERCELLI<br />
Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti l’avv. Costa, l’avv. Contaldi e l’avv. Angeletti;</p>
<p>Ritenuto che, in assenza dei necessari accertamenti in ordine alla effettiva sussistenza di una situazione di attuale inquinamento &#8211; cui l’Amministrazione comunale era tenuta per effetto della sentenza del TAR Piemonte n.822/2003, non appellata,- i motivi di gravame prospettati avverso l’ordinanza sindacale impugnata (n.349/ del 11.11.2003) appaiono assistiti da un consistente “fumus boni iuris”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4107/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 28 Maggio 2004</p>
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