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	<title>2510 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2510 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2510/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2510</a></p>
<p>Pres. Cavallari – Est. Moro Totalerg Spa (Avv.ti M. C. Breida e B. Accettura) c/ Provincia di Brindisi (Avv.ti M. Carulli e M. M. Guadalupi), Comune di San Donaci, Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa) – Puglia, Regione Puglia; n.c. Shell Italia Spa (Avv.ti F. Todarello, A. Colleoni e altri), con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2510/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2510/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari – Est. Moro<br /> Totalerg Spa (Avv.ti M. C. Breida e B. Accettura) c/ Provincia di Brindisi (Avv.ti M. Carulli e M. M. Guadalupi), Comune di San Donaci, Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa) – Puglia, Regione Puglia; n.c. Shell Italia Spa (Avv.ti F. Todarello, A. Colleoni e altri), con intervento ad adiuvandum di Shell Italia Spa (Avv.ti D. Schiaroli, F. Todarello e altri)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio –Inquinamento – Art. 244 d.lgs. n. 152/2006 – Ordinanza provinciale – Misure urgenti e definitive – Adozione – Responsabile dell’inquinamento – Obbligo – Sussiste – Condizioni – Superamento limiti di contaminazione – Rapporto di causalità – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico di colui che di tale situazione è responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa, mentre tale obbligo non può essere addossato a un terzo, ove manchi ogni sua responsabilità: l’Amministrazione infatti non può imporre a soggetti esenti da responsabilità dell’inquinamento, anche se proprietari o detentori dell’area, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento del danno causato da colui che ha in precedenza utilizzato e gestito il sito. Pertanto, ai fini della responsabilità in questione, è necessario che sussista un rapporto di causalità tra l’azione o l’omissione del destinatario del provvedimento provinciale di diffida e il superamento – o pericolo concreto e attuale di superamento – dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al terzo per pretesa titolarità della custodia dell’immobile, meramente in ragione di tale qualità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 658 del 2013, proposto da:<br />
Totalerg Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Cristina Breida, Barbara Accettura e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliata in Lecce, via G. Paladini 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dagli avv. Mariangela Carulli, Mario Marino Guadalupi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;<br />
Comune di San Donaci, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Puglia, Regione Puglia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Shell Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Todarello, Alice Colleoni, Delia Schiaroli, Luca Vergine e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Liborio Romano,51; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />
Shell Italia Spa, rappresentata e difeso dagli avv. Delia Schiaroli, Fabio Todarello, Alice Colleoni, Luca Vergine e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Liborio Romano,51; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza prot. n. 16272 emessa in data 8 marzo 2013 dalla Provincia di Brindisi e trasmessa via fax in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto: &#8220;Shell S.p.A. Certificazione completamento lavori di bonifica dell&#8217;ex Punto Vendita carburanti Shell, ubicato in San Donaci (BR) alla via Cellino, attuale PV TotalErg (già ErgPetroli). Provv. n. 1300 del 20/7/2010. Ordinanza di bonifica art. 244 d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.&#8221;;<br />	<br />
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, inclusi l&#8217;avviso di avvio del procedimento n. 77325 del 22 ottobre 2012 con il quale la Provincia di Brindisi ha comunicato alla società ricorrente l&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza di cui all&#8217;art. 244 d.lgs.n. 152/2006, il provvedimento n. 79236 del 29/10/2012 con il quale la Provincia di Brindisi ha invitato il Comune di San Donaci ad espletare le opportune valutazioni preliminari all&#8217;emissione della succitata ordinanza, il provvedimento n. 86121 del 26/11/2012 emesso dal Comune di San Donaci;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi e di Shell Italia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l’avv. Barbara Accettura anche in sostituzione dell’avv. Maria Cristina Breida, l’avv.Mario Marino Guadalupi anche in sostituzione dell’avv. Mariangela Marulli, l’avv. Luca Vergine anche in sostituzione degli avv.ti Delia Schiaroli, Fabio Todarello, Alice Colleoni.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La società TotalErg, titolare a far data dal 20 luglio 2000 a seguito di atto di compravendita stipulato con la società Shell Italia spa, del punto vendita di distribuzione carburanti sito nel Comune di San Donaci, espone quanto segue:<br />	<br />
&#8211; l’area in questione ha formato oggetto di un procedimento di bonifica avviato in data 10 luglio 2000 dalla Shell ai sensi dell’art.9 del D.M. n.475 del 25 ottobre 1999 in relazione a una situazione di contaminazione presente nel terreno o nelle acque di<br />
&#8211; con determinazione dirigenziale n.1300 del 20 luglio 2010 la provincia di Brindisi ha certificato il completamento dei lavori di bonifica del sito, facendo salve ulteriori determinazioni alla luce dell’attività di monitoraggio alla decorrenza di 6,12 e<br />
&#8211; In data 14 giugno 2012 la provincia di Brindisi ha rappresentato la necessità di procedere ad ulteriori indagini delle acque sotterranee rispetto ai periodi di monitoraggio, richiedendo la presentazione di un crono programma delle attività di campioname<br />
&#8211; Con nota dell’8 agosto 2012 l’ARPA ha trasmesso alla provincia di Brindisi i risultati della terza campagna di monitoraggio evidenziando la non conformità ai valori limite di accettabilità previsti dalla tabella 2 dell’allegato 5 parte IV d.lgs. n.152/2<br />
&#8211; Indi con nota del 22 ottobre 2012 la Provincia di Brindisi ha comunicato alla ricorrente e alla Shell l’avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 244 D.lgs. 152/2006.<br />	<br />
&#8211; Con l’ordinanza epigrafata, adottata ex art.244 d.lgs. 152/2006, la provincia di Brindisi ha ordinato sia alla Shell, sia alla ricorrente, in quanto attuale proprietaria del sito, “di elaborare e presentare un progetto finalizzato all’esecuzione degli i<br />
Avverso tale atto è insorta la Total Erg con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure: <br />	<br />
I. violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 249 del d.lgs. 152/2006 recante “norme in materia ambientale” – difetto di istruttoria – violazione del principio “chi inquina paga” – violazione degli artt. 3,6, 2e 10 della L. 241/1990 – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e sotto il profilo della carenza di istruttoria e del difetto assoluto di motivazione.<br />	<br />
II. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 249, nonché degli allegati nn.1, 2, 3, 4, 5, al Titolo V parte quarta del d.lgs. 152/2006 &#8211; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta irragionevolezza e illogicità.<br />	<br />
III. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 244, 249 nonché degli allegati nn.1, 2, 3, 4, 5 al titolo V parte quarta del d.lgs. 152/2006 &#8211; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare sotto il profilo del difetto di motivazione e del travisamento dei presupposti;<br />	<br />
IV. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione degli artt 239, 240, 242, 244 , 249 nonché degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, al titolo V parte IV d.lgs. 152/2006 – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione al procedimento.<br />	<br />
Con memoria difensiva a valere anche come atto di intervento ad adiuvandum si è costituita in giudizio anche la Shell sostenendo le censure mosse dalla ricorrente principale. <br />	<br />
Con atto depositato in data 20 maggio 2013 si è costituita in giudizio anche la Provincia di Brindisi insistendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 241/2013, pronunciata in data 23 maggio 2013, questa sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, sia pur nei limiti del rilevato difetto di istruttoria e di valutazione “circa la concreta sussistenza degli elementi di cui alle lettere m) e t) dell’art.240 d.lgs. 152/2006 e in particolare circa la c.d. significatività e rilevanza della quantità di sostanze rinvenute” e della violazione procedimentale di cui all’art.241 commi 3 e 4 in ordine alla previa necessità del piano di caratterizzazione e, sulla base di quest’ultima, dell’applicazione della procedura di analisi del rischio nel sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 10 ottobre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.<br />	<br />
2.1. L’art.244 del d.lgs.152/2006 prevede che:<br />	<br />
“1. Le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. <br />	<br />
La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. <br />	<br />
L&#8217;ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 253.<br />	<br />
Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall&#8217;amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall&#8217;articolo 250”.<br />	<br />
Da tale disposizione emerge che l&#8217;obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa, mentre tale obbligo non può essere addossato ad un terzo, ove manchi ogni sua responsabilità.<br />	<br />
L&#8217;Amministrazione non può, infatti, imporre a soggetti esenti dalla responsabilità dell’inquinamento, sia pur se proprietari o detentori dell&#8217;area, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento del danno causato da colui che ha in precedenza utilizzato e gestito il sito (Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612; Tar Toscana, Sez. II, 1 aprile 2011, n. 565).<br />	<br />
Come affermato dalla giurisprudenza, ai fini della responsabilità in questione è necessario quindi sussista il rapporto di causalità tra l&#8217;azione o l&#8217;omissione del destinatario del provvedimento e il superamento &#8211; o pericolo concreto ed attuale di superamento &#8211; dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al terzo per pretesa titolarità della custodia dell&#8217;immobile, meramente in ragione di tale qualità (Cass. Civ. SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4472).<br />	<br />
In tal senso si è espresso anche di recente il Consiglio di Stato ( ord. ad. plen 25.09.2013 n.21), sottoponendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione “se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.<br />	<br />
Nella medesima pronunzia l’Adunanza Plenaria ha comunque conclusivamente ritenuto che:<br />	<br />
-a) la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia potrebbe essere risolta in senso negativo, escludendo cioè che i richiamati principi comunitari in materia ambientale ostino ad una disciplina nazionale che non consente all’autorità compet<br />
&#8211; in tal senso si è espressa la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 9 marzo 2010, C-378/08 ove si è affermato che dagli artt. 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 si evince che l’accertamento di un nesso causale è necessario da part<br />
&#8211; la direttiva 2004/35 non definisce la modalità di accertamento di un siffatto nesso di causalità; nella cornice della competenza condivisa tra l’Unione e i suoi Stati membri in materia ambientale, quando un elemento necessario all’attuazione di una dire<br />
&#8211; da questo punto di vista, la normativa di uno Stato membro può prevedere che l’autorità competente abbia facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inquinamento accertato e le atti<br />
&#8211; per poter presumere l’esistenza di un siffatto nesso di causalità l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la c<br />
&#8211; quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare<br />
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia giustificato in ragione della obiettiva sussistenza del c.d. nesso causale tra l’attività svolta dalla ricorrente e l’inquinamento accertato dalla P.A. <br />	<br />
In particolare gli indici rivelatori di tale riconducibilità sono:<br />	<br />
&#8211; l’attività svolta dalla ricorrente ( distribuzione di carburanti) è obiettivamente e ragionevolmente potenzialmente portatrice della rilevata non conformità del parametro “Toluene”, sostanza che notoriamente viene usata come solvente in sostituzione del<br />
&#8211; non risultano sussistenti nella vicinanze ulteriori attività produttive e l’attività in questione non ha mai subito variazioni d’uso o interruzioni di sorta;<br />	<br />
&#8211; L’amministrazione ha rilevato che “le indagini hanno evidenziato la presenza di elementi inquinanti eccedenti i valori limite stabiliti per le acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso del sito e accertato lo stato di inquinamento<br />
&#8211; Total Erg, al di là di sterili e generiche contestazioni, non ha dimostrato il contrario, ossia che sia da escludersi l’ascrivibilità a sé del superamento delle CSC (la tenuta delle attrezzature non è stata sufficientemente provata mediante concrete e s<br />
Peraltro, come evidenziato in punto di fatto, con rifermento al distributore in questione era stata già avviata la procedura di ripristino ambientale essendosi accertata l’esistenza di contaminazione sia per i suoli, sia per le acque sotterranee, con superamento dei limiti tabellari previsti dal DM 471/1999 con riferimento al rinvenimento di composti Idrocarburi Totali, Benzene, Toluene, ecc. <br />	<br />
Tali circostanze sono di per sé sufficienti a ritenere dimostrato il rapporto di causalità tra l’attività svolta dalla ricorrente e l’inquinamento rilevato e quindi a legittimare, sotto tale aspetto, l’ordine impugnato.<br />	<br />
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art.242 del d.lgs. 152/2006 con riferimento al sovvertimento delle fasi che disciplinano il procedimento di bonifica.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, risulta effettivamente obliterato il procedimento descritto dall’art. 242 commi 3 e 4 in ordine alla previa necessità del piano di caratterizzazione e, sulla base delle risultanze di quest’ultima, dell’applicazione della procedura di analisi del rischio del sito specifica per la determinazione delle concentrazioni di soglia di rischio (CSR).<br />	<br />
Invero, il comma 3 dell’art.242 del d.lgs. 152/2006 prevede che “Qualora l&#8217;indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l&#8217;avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell&#8217;inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L&#8217;autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione”<br />	<br />
Il successivo c.4 stabilisce poi che “sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”.<br />	<br />
Nella specie, invece, l’ordinanza impugnata ingiunge direttamente gli interventi di bonifica in assenza di alcun riferimento al suindicato piano di caratterizzazione che costituisce il necessario presupposto per la successiva procedura di analisi del rischio al fine di determinare le concentrazioni soglia di rischio (CSR).<br />	<br />
2.3. E’ fondata anche la censura rivolta contro il coevo ordine di messa in sicurezza d’emergenza.<br />	<br />
Invero, ai fini dell&#8217;attivazione degli interventi di m.i.s.e., è necessario che effettivamente sussista un pericolo che renda indifferibile l&#8217;apprestamento di azioni urgenti di contenimento.<br />	<br />
L’art. 240, co. 1 lett. i) definisce le misure di prevenzione come “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un&#8217;omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l&#8217;ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia” e ciò quando venga accertato il superamento delle “concentrazioni soglia di rischio (CSR)” che la lettera c) dello stesso comma indica come “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l&#8217;applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell&#8217;Allegato 1 alla parte quarta del decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.”.<br />	<br />
La successiva lett. t dell’articolo citato definisce quali condizioni di emergenza cui corrispondono obblighi di messa in sicurezza: le concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; la presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; la contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; il pericolo di incendi ed esplosioni.<br />	<br />
Appare quindi evidente che l’ordine di intervento di messa in sicurezza d&#8217; emergenza deve essere adeguatamente motivato con riferimento all&#8217;urgenza, al pericolo per la salute e all&#8217;inadeguatezza delle misure preesistenti, alla c.d. significatività e quindi alla rilevanza concreta delle sostanze rinvenute al fine di imporre un intervento in termini così immediati.<br />	<br />
Ebbene, nessuna di tali situazioni risulta riscontrata ed evidenziata dall’Amministrazione procedente come sussistente nel sito in questione. <br />	<br />
3. Sotto i suindicati aspetti il ricorso merita quindi accoglimento.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi (data la complessità della questione) per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2013</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2012 n.2510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-6-2012-n-2510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-6-2012-n-2510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2012 n.2510</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il provvedimento emesso dal Comune di Rimini nel 2007 (divieto di prosecuzione dell&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande e rimozione dei relativi effetti in un locale in Rimini per accertata e sopravvenuta insussistenza dei requisiti di conformità edilizia-urbanistica (cambio d&#8217;uso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-6-2012-n-2510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2012 n.2510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il provvedimento emesso dal Comune di Rimini nel 2007 (divieto di prosecuzione dell&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande e rimozione dei relativi effetti in un locale in Rimini per accertata e sopravvenuta insussistenza dei requisiti di conformità edilizia-urbanistica (cambio d&#8217;uso da cucina e ripostiglio a negozio), mentre l&#8217;articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 14/2003 e l&#8217;articolo 3 della legge n. 287/1991 prevedono che l&#8217;esercizio dell&#8217;attività commerciale è subordinato al rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica e di igiene sanitaria nonché a quelle sulla destinazione d&#8217;uso dei locali e degli edifici. La sentenza di rigetto e’ stata sospesa rilevando che le denunzie di inizio attività per le opere realizzate all’interno del manufatto per cui è causa , non sono state formalmente contestate dall’amministrazione comunale e risultano peraltro autorizzate sotto il profilo paesaggistico. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, e’ risultato prevalente quello della società ricorrente a poter proseguire l’attività di somministrazione alimenti e bevande per cui è causa all’interno dello stabilimento cui inerisce, considerato l’avvio della stagione balneare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02510/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06494/2009 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6494 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc.Mck di Silvagni Claudia &#038; C. S.n.c.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigino Biagini, con domicilio eletto presso Fabrizio Brochiero Magrone in Roma, via Giovanni Bettolo, 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Rimini</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Wilma Marina Bernardi, con domicilio eletto presso Maria Teresa Barbantini in Roma, viale Giulio Cesare, 14; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE II n. 00872/2009, resa tra le parti, concernente il divieto di prosecuzione di attivita&#8217; di somministrazione di alimenti e bevande.	</p>
<p>Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Biagini e Barbantini, per delega dell&#8217;Avvocato Bernardi.;	</p>
<p>Vista la relazione dell’ufficio controlli edilizi del Comune di Rimini, relativa al sopralluogo effettuato il 7 novembre 2011.<br />	<br />
Rilevato che le denunzie di inizio attività per le opere realizzate all’interno del manufatto per cui è causa , non sono state formalmente contestate dall’amministrazione comunale e risultano peraltro autorizzate sotto il profilo paesaggistico.<br />	<br />
Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, risulta prevalente quello della società ricorrente a poter proseguire l’attività di somministrazione alimenti e bevande per cui è causa all’interno dello stabilimento cui inerisce, considerato l’avvio della stagione balneare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6494/2009) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa per la trattazione del merito la prima udienza pubblica del gennaio 2013.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2008 n.2510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-5-2008-n-2510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-5-2008-n-2510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2008 n.2510</a></p>
<p>Pres. Varrone Est. GiovagnoliAIR ONE S.p.a. (Avv. ti A. Clarizia e F. Criscuolo) c/ Ministero dello sviluppo economico; Alitalia Linee Aeree italiane S.p.a. (Avv.ti C. Consolo, D. Zavattarelli, E. Quinci, F. Molè, F. Vetrò, F.G. Scoca); Volare Group S.p.a. (L. Pierallini, M. Bucello, M. Cafagno). il giudice dell&#8217;ottemperanza detta i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-5-2008-n-2510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2008 n.2510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-5-2008-n-2510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2008 n.2510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone       Est. Giovagnoli<br />AIR ONE S.p.a. (Avv. ti A. Clarizia e F. Criscuolo) c/ Ministero dello sviluppo economico; Alitalia Linee Aeree italiane S.p.a. (Avv.ti C. Consolo, D. Zavattarelli, E. Quinci, F. Molè, F. Vetrò, F.G. Scoca); Volare Group S.p.a. (L. Pierallini, M. Bucello, M. Cafagno).</span></p>
<hr />
<p>il giudice dell&#8217;ottemperanza detta i criteri per la rinnovazione della gara per l&#8217;acquisto del complesso aziendale di Volare Group</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione del giudicato – Lungo decorso del tempo – Irrilevanza – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio di ottemperanza il lungo decorso del tempo – che si assume aver inciso profondamente sul bene oggetto di statuizione giudiziale,  specie in presenza di un comportamento inerte della parte soccombente in giudizio &#8211; non può pregiudicare le ragioni della parte vittoriosa. (Nella specie il giudice dell’ottemperanza ha disposto la rinnovazione della gara per l’acquisto del complesso aziendale di Volare Group “ora per allora”, sulla base degli atti prodromici già posti in essere, mediante invito ai soggetti che hanno preso parte all’iniziale procedura di presentare nuove offerte, ed ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per la Politica Industriale del Ministero per lo Sviluppo Economico, in luogo del Commissario Straordinario di Volare Group).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il giudice dell’ottemperanza detta i criteri per la rinnovazione della gara per l’acquisto del complesso aziendale di Volare Group</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2510/08 Reg.Dec.<br />
N. 1162 Reg.Ric.<br />
ANNO   2008</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sull’istanza presentata dal<br />
prof. avv. <b>Fabio Franchini</b> – Commissario Straordinario di Volare Group in amministrazione straordinaria, nella qualità di ausiliario del giudice;<br />
ricorso n. 1162/2008 proposto da:</p>
<p><b>AIR ONE S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Clarizia e dall’Avv. Fabrizio Criscuolo con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde 2, presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio, in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>ALITALIA &#8211; LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Consolo, dall’Avv. Daniela Zavattarelli, dall’Avv. Emanuela Quici, dall’Avv. Francesco Molè, dall’Avv. Francesco Vetrò e dall’Avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto in Roma, via della Farnesina, 272, presso lo studio dell’avv. Molè,<br />
&#8211;	<b>VOLARE Group S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Pierallini, dall’Avv. Mario Bucello e dall’Avv. Maurizio Cafagno con domicilio eletto in Roma viale Liegi, 28 presso Laura Pierallini; 																																																																																												</p>
<p><b>COMITATO SORVEGLIANZA VOLARE GROUP IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA</b>, non costituito;</p>
<p>per ottenere direttive in merito alla corretta esecuzione della decisione resa da questa Sezione n. 796/2008;<br />
Vista l’istanza presentata dal Commissario Straordinario;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, di Air One e di Alitalia s.p.a.; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 29 aprile 2008, il Consigliere Roberto Giovagnoli; uditi, altresì, gli avv.ti Clarizia, Molé, Scoca, Zavattarelli, Buccello, Cafagno, Pierallini e l’avv. dello Stato Tamiozzo;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con istanza depositata in data 10 aprile 2008, il Prof. Avv. Fabio Franchini, Commissario straordinario di Volare Group, nella qualità di ausiliario del Giudice, ha presentato istanza volta ad ottenere direttive per dare esecuzione alla decisione n. 796/2008 resa da questa Sezione in sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla precedente decisione, sempre di questa Sezione, n. 4956/2007.</p>
<p>2. Il Commissario straordinario di Volare Group, in particolare, chiede a questo Giudice di specificare se la rinnovazione della gara, ordinata dalla decisione n. 798/2008, presupponga o meno che si tengano fermi gli atti preliminari compiuti nel 2005 (e, quindi, le attività di valutazione dei beni, la formazione della documentazione inventariabile, contabile e giuridica relativa all’azienda oggetto di secchione e gli atti formali prodromici alla gara), oppure comporti la rinnovazione anche di questa fase.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Il Collegio rileva, in primo luogo, che è ormai scaduto il termine di 30 giorni, entro il quale, secondo la statuizione contenuta nella sentenza n. 796/2008, si sarebbe dovuta disporre la rinnovazione “ora per allora” della gara per la vendita di Volare Group. <br />
Poiché tale rinnovazione non è stata ancora effettuata, la Sezione non può che prendere atto della perdurante inerzia, e, di conseguenza, investire del compito di rinnovare la gara il Direttore Generale per la Politica Industriale del Ministero per lo Sviluppo Economico, (già nominato Commissario ad acta nella decisione n. 796/2008), che opererà in sostituzione del Commissario Straordinario di Volare Group.<br />
2. Per quanto concerne la specificazione dei criteri per dare corretta esecuzione alla decisione n. 796/2008, la Sezione rileva che, come si evince dalle decisioni n. 4956/2007 e n. 796/2008, la gara debba essere rinnovata “ora per allora”, tenendo fermi gli atti preliminari  già compiuti nel 2005, “mediante invito ai soggetti che hanno preso parte all’iniziale procedura di presentare nuove offerte”.</p>
<p>3. Non possono, sotto tale profilo, ritenersi ostative alla rinnovazione della gara le circostanze evidenziate nell’istanza in oggetto dal Commissario Straordinario di Volare Group (si tratterebbe, secondo l’istante, di una “esercitazione teorica”, in quanto il decorso del tempo ha inciso in modo profondo sul bene offerto in cessione nel bando di gara).</p>
<p>3.1. In primo luogo, infatti, si tratta di mere circostanze di fatto, in gran parte dipendenti dal ritardo con cui Volare Group ha ritenuto di dare esecuzione ai provvedimenti emanati da questa Sezione sia nella fase di cognizione, sia nella successiva fase di ottemperanza. Diversamente opinando, del resto, si violerebbe un principio fondamentale del processo: quello secondo cui il tracorrere del tempo (specie in presenza comportamento inerte della parte soccombente in giudizio) non può pregiudicare le ragioni della parte che ha ragione.<br />
3.2. In secondo luogo, che la rinnovazione della gara “ora per allora” sia del tutto possibile emerge proprio dal comportamento tenuto dal Commissario Straordinario di Volare Group per dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 4956/2007. In quell’occasione, infatti, il Commissario Straordinario ha ritenuto possibile riaggiudicare “ora per allora” la gara ad Alitalia, rinnovando il solo tratto procedimentale della valutazione delle offerte raccolte e lasciando fermi tutti gli atti prodromici. <br />
Questa condotta – che la decisione n. 796/2008 ha stigmatizzato ritenendola in contrasto con il giudicato, che imponeva la presentazione di nuove offerte e non solo la rinnovazione della fase di valutazione delle offerte già presentate – conferma che non vi sono seri ostacoli che impediscano di rinnovare la gara sulla base degli atti preliminari già posti in essere.<br />
4. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono,  devono essere impartite le seguenti direttive: <br />
&#8211; la rinnovazione della gara per l’acquisto del complesso aziendale di Volare Group deve avvenire “ora per allora”, sulla base degli atti prodromici già posti in essere, mediante invito ai soggetti che hanno preso parte all’iniziale procedura di presentar<br />
&#8211; il compito di porre in essere gli atti necessari spetta, in qualità di  Commissario ad acta, al Direttore Generale per la Politica Industriale del Ministero per lo Sviluppo Economico, che sostituisce il Commissario Straordinario di Volare Group nel ruol<br />
&#8211; la rinnovazione della gara dovrà avvenire entro quindi giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.<br />
5. Le spese del giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, a specificazione della misure impartite con la decisione n. 796/20008, così provvede: <br />
&#8211; ordina la rinnovazione della gara per l’acquisto del complesso aziendale di Volare Group, sulla base degli atti prodromici già posti in essere, mediante invito ai soggetti che hanno preso parte all’iniziale procedura di presentare nuove offerte;<br />
&#8211; ordina al Direttore Generale per la Politica Industriale del Ministero per lo Sviluppo Economico di porre in essere, in qualità di Commissario ad acta, le operazioni necessarie, entro quindici giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla notificazi<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 marzo  2008 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Claudio Varrone 	                       Presidente<br />	<br />
Carmiene Volpe 	                      Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini 	                       Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito 	                      Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli                           Consigliere Est</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/05/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2006 n.2510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-5-2006-n-2510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-5-2006-n-2510/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-5-2006-n-2510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2006 n.2510</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Volpe I.N.A.I..L.(Avv. Vuoso e Colaiocco)c./ Cataldi e Bolletti (Avv. Hernandez) Pubblico Impiego-Quiescenza dei dipendenti I.N.A.I.L.-Art. 14 d.p.r. n. 43/1990-Indennità di Toga-Computabilità nel trattamento-Esclusione-Ragioni Ai sensi dell’ art. 14, co. 17, del d.p.r. n. 43/1990, l’ indennità di toga non è computabile in sede di liquidazione del trattamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-5-2006-n-2510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2006 n.2510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-5-2006-n-2510/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2006 n.2510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini,      Est. Volpe<br /> I.N.A.I..L.(Avv. Vuoso e Colaiocco)c./ Cataldi e Bolletti (Avv. Hernandez)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego-Quiescenza dei dipendenti I.N.A.I.L.-Art. 14 d.p.r. n. 43/1990-Indennità di Toga-Computabilità nel trattamento-Esclusione-Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’ art. 14, co. 17, del d.p.r. n. 43/1990, l’ indennità di toga non è computabile in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti I.N.A.I.L., in quanto la stessa non ha carattere stipendiale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 4590/2000, proposto da</p>
<p><B>ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.)</B>, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Vuoso e Arnaldo Colaiocco, ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma, via IV Novembre, n. 144;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>CATALDI VINCENZO E BOLLETTI GIULIANO</B>, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Hernandez, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Antonio Gramsci, n. 14;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, 29 settembre 1999, n. 2949;</p>
<p>visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati;<br />
vista la memoria prodotta dall’appellante;<br />
vista l’ordinanza della sezione 25 maggio 2005, n. 2651;<br />
visto l’atto di riassunzione dell’I.N.A.I.L.;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore all’udienza pubblica del 31 gennaio 2006 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. A. Colaiocco per l’appellante;<br />
ritenuto e considerato quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I signori Vincenzo Castaldi e Giuliano Bolletti, ex dipendenti dell’I.N.A.I.L. quali avvocati, chiedevano in primo grado, a fini di previdenza, il computo dell’indennità di cui all’art. 14, comma 17, del d.p.r. 13 gennaio 1990, n. 43 (così detta indennità di toga), con rivalutazione monetaria e interessi legali.<br />
Il primo giudice ha ritenuto spettante il computo, a fini di previdenza e di quiescenza, della così detta indennità di toga.<br />
La sentenza viene appellata dall’I.N.A.I.L. per i seguenti motivi:<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 17, del d.p.r. n. 43/1990 in relazione all’art. 2 del regolamento approvato con d.m. 22 ottobre 1948; difetto e illogicità della motivazione.<br />
Si sostiene che non sarebbe possibile riconoscere l’indennità di toga ai fini di previdenza e di quiescenza.<br />
I signori Castaldi e Bolletti si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso in appello.<br />
L’appellante ha prodotto memoria con la quale ha ulteriormente illustrato le proprie difese.<br />
La sezione, con ordinanza 25 maggio 2005, n. 2651, ha dichiarato interrotto il processo a causa del decesso dell’avv. Salvatore Hernandez, difensore degli appellati.<br />
L’appellante ha provveduto a riassumere il processo.<br />
Il ricorso in appello è fondato.<br />
La sezione ritiene che l’indennità di toga, di cui all’art. 14, comma 17, del d.p.r. n. 43/1990, non sia computabile in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell’I.N.A.I.L.. Ciò in quanto la stessa non ha carattere stipendiale, come disposto dall’art. 14, comma 17, del d.p.r. n. 43/1990, e in ossequio a propri precedenti dai quali non vi è motivo per discostarsi (9 giugno 2005, n. 3015; 1° ottobre 2003, n. 5703; 26 giugno 2003, n. 3832; 9 maggio 2002, nn. 2534 e 2533; 17 luglio 2000, n. 3938; 14 marzo 2000, n. 1349; 15 giugno 1998, n. 948).<br />
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto. Le spese del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.<br />
<b></p>
<p align=center>
Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie il ricorso in appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 31 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giorgio Giovannini	&#8211;		presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti	&#8211;		consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe	&#8211;		consigliere, estensore<br />	<br />
Giuseppe Romeo	&#8211;		consigliere<br />	<br />
Giuseppe Minicone	&#8211;		consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;08/05/2006<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
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