<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>25094 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/25094/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/25094/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>25094 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/25094/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2020 n.25094</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-11-2020-n-25094/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-11-2020-n-25094/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-11-2020-n-25094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2020 n.25094</a></p>
<p>Presidente: MOCCI MAURO , Relatore: RAGONESI VITTORIO La natura dei tributi ICIAP Imposte e tributi &#8211; tributi ICIAP (imposta comunale per l&#8217;esercizio di imprese e di arti e professioni) &#8211; natura &#8211; obbligazioni periodiche o di durata &#8211; vanno considerati tali I tributi Iciap sono soggetti a prescrizione quinquennale, sono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-11-2020-n-25094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2020 n.25094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-11-2020-n-25094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2020 n.25094</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: MOCCI MAURO , Relatore: RAGONESI VITTORIO</span></p>
<hr />
<p>La natura dei tributi ICIAP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Imposte e tributi &#8211; tributi ICIAP (imposta comunale per l&#8217;esercizio di imprese e di arti e professioni) &#8211; natura &#8211; obbligazioni periodiche o di durata &#8211; vanno considerati tali</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>I tributi Iciap sono soggetti a prescrizione quinquennale, sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell&#8217;ambito di una &quot;causa debendi&quot; di tipo continuativo, in quanto l&#8217;utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall&#8217;ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell&#8217;esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all&#8217;art. 2948, n. 4 cod. civ.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Svolgimento del processo</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione tributaria di Roma , con sentenza n.13906/16 sez 29, dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti di una cartella di pagamento relativa a sanzioni stradali , accoglieva il ricorso proposto da Merlo Mirella avverso le restanti sedici cartelle relative a Irpef, Iva, Contributi sanitari nazionali e Iciap.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso detta decisione l&#8217;Agenzia delle Entrateriscossione proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che , con sentenza 3720 /2018, lo accoglieva parzialmente escludendo la sussistenza della prescrizione per i tributi erariali di cui alle intimazioni indicate nei punti 10,12,14,15,16 e 17 , dovendo ritenersi applicabile la prescrizione decennale Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un motivo. L&#8217;Amministrazione e Roma Capitale hanno resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Motivi della decisione</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;unico motivo di ricorso la contribuente contestata la ritenuta mancata intervenuta prescrizione sostenendo che per i tributi 10 e 12 si trattava di Iciap soggetta a prescrizione quinquennale in quanto tributo locale a prestazione periodica mentre per i tributi erariali per i quali erano state irrogate anche le sanzioni doveva ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale prevista per queste ultime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è parzialmente fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta fondata la deduzione che i tributi Iciap sono soggetti a prescrizione quinquennale.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi infatti di sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell&#8217;ambito di una &quot;causa debendi&quot; di tipo continuativo, in quanto l&#8217;utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall&#8217;ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell&#8217;esistenza dei presupposti impositivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all&#8217;art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass 4283/10; Cass 26013/14).</p>
<p style="text-align: justify;">Va ulteriormente sottolineato che il ricorso dÃ  una esatta indicazione circa i tributi in questione riferendoli in numero di due e indicando esattamente a quali avvisi di intimazione ( nn 10 e 12) essi si riferiscono per cui il motivo è dotato di adeguata specificità  e del resto l&#8217;Amministrazione con il proprio controricorso non contesta i predetti dati forniti. Il ricorso è invece infondato in relazione alle imposte erariali.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo infatti la consolidata interpretazione di questa Corte, «il credito erariale per la riscossione dell&#8217;imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non giÃ  al termine di prescrizione quinquennale previsto all&#8217;art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini pìù brevi», bensì¬ all&#8217;ordinario termine di prescrizione decennale di cui all&#8217;art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l&#8217;autonomia dei singoli periodi d&#8217;imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. nn. 10547/19 ;Cass 16713/2016,Cass 24322/2014, Cass 22977/2010, Cass 2941/2007).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento giurisprudenziale non risulta affatto in contrasto con la sentenza della Sezioni Unite di questa Corte n23397/16 che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l&#8217;effetto sostanziale della irretrattabilità  del credito, ma non anche la cd. &quot;conversione&quot; del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell&#8217;art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti &#8211; in ogni modo denominati &#8211; di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così¬ via.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) pìù breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l&#8217;opposizione, non consente di fare applicazione dell&#8217;art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.(Cass SU 23397/16;Cass 930/18; Cass 11800/18).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività  della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, occorre verificare ,di caso in caso ,se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come ,ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell&#8217;art 2948 comma primo n. 4, c.c. ovvero altro termine breve.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di psecie per i tributi erariali va applicato il termine di prescrizione decennale come dianzi detto. Ciò posto il ricorso pone una ulteriore argomentazione secondo cui poichè le intimazioni di pagamento recherebbero sanzioni amministrative ed interessi per i quali è prevista la prescrizione Corte di quinquennale , suddetto termine sarebbe anche applicabile ai tributi in quanto tali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale questione appare inammissibile sotto due profili. In primo luogo appare proposta per la prima volta in questa sede di cassazione non risultando dalla sentenza che la stessa era stata proposta in appello nè ciò è dedotto nel ricorso. In secondo luogo il ricorso appare privo di autosufficienza non avendo la ricorrente riportato nel ricorso in osservanza del detto principio le parti degli avvisi di intimazione da cui risultava l&#8217;applicazione degli interessi e delle sanzioni. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">PQM</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-11-2020-n-25094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2020 n.25094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
