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	<title>2507 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2507 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2012 n.2507</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2012-n-2507/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2012-n-2507/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2012 n.2507</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Vigotti Gentile Leonardo s.r.l. (Avv.ti M. Sanino, S. Profeta) C/ Acquedotto Pugliese s.p.a. (Avv. E. Sticchi Damiani) sulla legittimità della clausola del bando che prescrive l&#8217;obbligo di dichiarare tutte le condanne penali Contratti della P.A. – Gara &#8211; Dichiarazione ex art. 38 D.lgs. 163/2006 &#8211; Tutte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2012-n-2507/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2012 n.2507</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2012-n-2507/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2012 n.2507</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est. Vigotti<br /> Gentile Leonardo s.r.l. (Avv.ti M. Sanino, S. Profeta) C/ Acquedotto Pugliese s.p.a. (Avv. E. Sticchi Damiani)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della clausola del bando che prescrive l&#8217;obbligo di dichiarare tutte le condanne penali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara &#8211; Dichiarazione ex art. 38 D.lgs. 163/2006 &#8211; Tutte le condanne penali – Clausola del bando &#8211; Contrasto – Non sussiste – Ragioni – Valutazione gravità – In capo alla stazione appaltante</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La clausola del bando che impone ai concorrenti, a pena di esclusione, di dichiarare tutti le condanne penali anche se ritenute non rilevanti o non incidenti sulla moralità professionale, non si pone in contrasto con l’art. 38 D.lgs. 163/2006, atteso che la valutazione in ordine alla gravità delle condanne riportate spetta alla Stazione appaltante. Sotto tale profilo, dunque, la prescrizione del disciplinare attua e specifica nella concreta fattispecie l’art. 38 citato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5559 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Gentile Leonardo s.r.l. in proprio e quale capogruppo Ati con F.lli Andresini s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Saverio Profeta, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli, 180;<br />
F.lli Andresini s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Saverio Profeta,, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli, 180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Bocca di Leone 78; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 752/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALL&#8217;APPALTO DI LAVORI E SERVIZI PER MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Acquedotto Pugliese s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Sanino e Saverio Sticchi Damiani per delega dell’avvocato Ernesto Sticchi Damiani.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Le società Gentile Leonardo e Fratelli Andresini chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo della Puglia ha respinto il ricorso presentato avverso l’esclusione dalla gara indetta dall’Acquedotto Pugliese s.p.a. per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori e ai servizi di manutenzione negli abitati dell’ambito territoriale n. 8, e avverso i provvedimenti connessi.<br />	<br />
L’esclusione è stata comminata dalla stazione appaltante in ragione della mancata dichiarazione della condanna riportata dall’amministratore unico dell’impresa ausiliaria Plurirapida per la violazione di norma relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dichiarazione resa obbligatoria dall’art. 2.1 del disciplinare di gara.<br />	<br />
Sostengono le appellanti che, contrariamente a quanto hanno ritenuto i primi giudici, tale obbligo deve essere riferito alle clausole di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tra le quali non può essere ricondotta la condanna in esame, riportata nel 1996 e relativa ad ammenda di 250.000 lire, per la quale è stata concessa la riabilitazione.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
L’esclusione di cui si tratta procede non già dall’applicazione dell’art. 38 d.lgs. citato, ma da quanto espressamente prevede il disciplinare di gara che, all’art. 2.1, N.B. 2, è specifico e chiaro nel pretendere la dichiarazione di “tutti i reati commessi, anche se ritenuti non rilevanti o non incidenti sulla moralità professionale: la dichiarazione deve comprendere anche….gli eventuali provvedimenti di riabilitazione …Ogni difformità tra quanto risultante dal predetto certificato del casellario giudiziale e la dichiarazione resa, a prescindere dalla natura del reato, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara e la sua segnalazione alle competenti Autorità”.<br />	<br />
Come si evince agevolmente dalla clausola richiamata, la mancata dichiarazione della condanna di cui è causa da parte della costituenda associazione temporanea è, di per sé, indipendentemente dalla qualificazione del reato e della sua gravità, causa di esclusione dalla gara, non, quindi, in forza della riconducibilità della condanna alle fattispecie individuate dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, ma in quanto omissione di un adempimento specificamente richiesto dalla legge della gara, che rileva in quanto indice di una non completa aderenza alla disciplina precontrattuale delineata dall’Amministrazione. <br />	<br />
Come più volte rilevato dal Consiglio di Stato in via generale (per tutte, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 782; cfr. anche sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178), le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo: questi è comunque tenuto a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a monte alcun &#8220;filtro” sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali. Ciò è tanto più evidente nel caso di specie nel quale, come si è detto, lo stesso disciplinare di gara specificava l’estensione dell’obbligo. L’omissione, o la non veridicità, della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, specificamente richiesta dal disciplinare nella fattispecie in esame, rileva, quindi, non solo in quanto non consente alla stazione appaltante una completa valutazione dell’affidabilità del concorrente, ma anche, e soprattutto, in quanto interrompe il nesso fiduciario che necessariamente deve presiedere ai rapporti tra pubblica Amministrazione e soggetto aggiudicatario del contratto posto in gara. <br />	<br />
In tale prospettiva, la circostanza, evidenziata dalle appellanti, che in altra parte del disciplinare venisse contemplata l’”assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 comma primo, del decreto legislativo del 2006” quale contenuto necessario della dichiarazione, lungi dal comportare lo scoloramento degli ulteriori requisiti per la partecipazione, evidenzia invece la specificità della dichiarazione richiesta dalla clausola in discorso relativamente a tutti i reati comunque riportati, e la conseguente legittimità della esclusione disposta in danno delle imprese appellanti, che tale completa dichiarazione non avevano reso.<br />	<br />
Inoltre, va ancora sottolineato che la prescrizione del disciplinare volta ad integrare la portata dichiarativa rispetto a quanto prevede l’art. 38 d.lgs. citato non si pone in contrasto con questa norma, come sostiene l’appellante. In particolare, la lettera e) dell’art. 38 prevede l’esclusione dalle gare pubbliche per i soggetti (tra gli altri specificamente indicati) “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio”: come si è detto, le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo. E poiché tali valutazioni necessariamente postulano la dichiarazione da parte dei concorrenti, la clausola precontrattuale con la quale l’Amministrazione ne ha sanzionato, con apposita previsione, l’omissione o la non veridicità non si pone in contrasto con il paradigma normativo, ma anzi lo specifica e lo attua nella concreta fattispecie. <br />	<br />
Infine, (ed è considerazione conclusiva), dato che, come si è sottolineato più volte, l’esclusione nel caso di specie è stata determinata per la violazione di una specifica clausola precontrattuale che imponeva la dichiarazione per tutti i reati, indipendentemente dalla portata dell’art. 38 citato, la circostanza che la condanna in esame non risultasse dai dati dell’Osservatorio dei contratti pubblici non ha rilevanza, né ridonda a illegittimità della clausola stessa, e ciò sia in forza dell’autonomia spettante all’Amministrazione nel determinare le regole della gara, sia perché l’ampliamento delle ipotesi sanzionatorie corrisponde ad una maggiore tutela dell’interesse pubblico, secondo le considerazioni che si sono esposte.<br />	<br />
In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e possono essere determinate in complessivi Euro 6.000, ivi compreso quanto già liquidato in sede cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />	<br />
Condanna l’appellante al pagamento .delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000 (seimila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2012-n-2507/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2012 n.2507</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2007 n.2507</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-3-2007-n-2507/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-3-2007-n-2507/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2007 n.2507</a></p>
<p>Pres. Antonio Giuda, est. Paolo Corciulo Agristudio s.r.l. e CIRAM Università degli Studi di Napoli Federico II (Avv.ti Mariagiulia Giannoni ed Agnese del Nord) c. Ente Parco Regionale del Partenio (Avv. Diego Perifano) e Sonted srl (avv. Enrico Soprano) sulla possibilità di affidare pubblici appalti ad enti pubblici e sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-3-2007-n-2507/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2007 n.2507</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-3-2007-n-2507/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2007 n.2507</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Antonio Giuda, <i>est. </i>Paolo Corciulo<br /> Agristudio s.r.l.  e CIRAM Università degli Studi di Napoli Federico II (Avv.ti Mariagiulia Giannoni ed Agnese del Nord) c. Ente Parco Regionale del Partenio (Avv. Diego Perifano) e Sonted srl (avv. Enrico Soprano)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di affidare pubblici appalti ad enti pubblici e sulla portata applicativa dell&#8217;art. 34 D.Lgs. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Affidamento di contratti pubblici ad enti pubblici – Impossibilità – Ragioni.<br />
2. Contratti della P.A. – Affidamento di contratti pubblici ad enti pubblici – Impossibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima la partecipazione ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, di una ATI con mandante un ente pubblico laddove  l’art. 34 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 non contempla gli enti pubblici tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (1).<br />
2. La possibilità di aggiudicare contratti pubblici ad enti pubblici non può essere evinta, dall’art. 3 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 che definisce la figura dell’imprenditore senza escludere espressamente da tale categoria gli enti pubblici: la norma richiamata fa riferimento ad una nozione di imprenditore quale soggetto che “offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”, configurandolo alla stregua di un operatore economico ben diverso dalla natura e dalla funzione propria di un ente pubblico.<br />
_________________________________<br />
</b> (1)<i> Nel caso di specie il TAR ha considerato illegittima la partecipazione ad una gara per la realizzazione di attività di studio di carattere economico e sociale del parco Regionale del Partendo di una ATI con mandante il CIRAM dell’Università degli Studi di Napoli Federico II perché tale soggetti, in quanto ente pubblico, non rientra tra i soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENT. N. 2507/07 <br />
RG. N. 678/07<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
1^ Sezione –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 678/07 R.G. proposto da <br />
<b>Agristudio s.r.l.</b> in proprio e quale mandataria del R.T.I. tra Agristudio s.r.l. e CIRAM dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avvocati Marigiulia Giannoni ed Agnese del Nord ed elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 18, presso lo studio dell’Avvocato Lorenzo Zampaglione;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ente Parco Regionale del Partenio</b> in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Diego Perifano ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n. 156, presso lo studio Soprano;</p>
<p>nonché nei confronti di<br />
<b>SO.N.T.E.D. s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Soprano ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Soprano;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
1) della nota del 28 novembre 2006, a firma del Presidente della Commissione con la quale è stata comunicata l’esclusione del raggruppamento Agristudio-CIRAM dalla gara per l’affidamento del servizio per la realizzazione di attività di studio di carattere economico e sociale del parco Regionale del Partenio;<br />
2) della successiva nota del 5 gennaio 2007 a firma del Presidente della Commissione con la quale è stata confermata la disposta esclusione del raggruppamento;<br />
3) della nota del 18 gennaio 2007 a firma del 18 gennaio 2007 a firma del Presidente della Commissione con la quale è stata resa nota l’avvenuta aggiudicazione del servizio alla Ditta SO.N.T.E.D. s.r.l.;<br />
4) della determina dirigenziale del Parco del Partenio con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed approvati i verbali di gara;<br />
5) dei verbali di gara della Commissione;<br />
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.</p>
<p>nonché per<br />
il risarcimento dei danni subiti;</p>
<p>nonché su ricorso incidentale<br />
per l’annullamento <i>in parte qua</i> del bando nella parte in cui non esclude dalla partecipazione degli enti pubblici.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione di giudizio dell’Ente Regionale Parco del Partenio e della SO.N.T.E.D. s.r.l.;<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 7 marzo 2007 gli Avvocati di cui al verbale di udienza;<br />
Letto l’art. 9 della legge n. 205/2000;</p>
<p><b>Considerato che</b>:<br />
&#8211;	con bando pubblicato sulla GUCE in data 26 luglio 2006 l’Ente Parco Regionale del Partenio indiceva una gara per l’affidamento di servizi volti alla realizzazione di attività di studio ed analisi di carattere economico e sociale, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;<br />	<br />
&#8211;	il bando, secondo quanto stabilito dall’art. 14.1, stabiliva che potevano partecipare, tra gli atri, anche “<i>enti pubblici o privati legittimati dallo Statuto a svolgere il servizio di cui al presente bando”</i>;<br />	<br />
&#8211;	alla gara partecipavano in forma associata la società Agristudio s.r.l. e il Centro Interdipartimentale Ricerche per l’Ambiente CIRAM dell’Università degli Studi di Napoli che dopo essere stato in un primo momento ammesso, veniva escluso dalla Commissione in occasione della fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, in quanto l’art. 34 del D.lgs. 163/06 non consentiva l’affidamento di servizi pubblici ai Dipartimenti di Studio e Ricerca delle Università;<br />	<br />
&#8211;	all’esclusione che era comunicata con nota del 28 novembre 2006 il R.T.I. replicava con una diffida del 30 novembre 2006 con cui richiedeva la riammissione, iniziativa reiterata in data 4 gennaio 2007 a cui la stazione appaltante rispondeva con nota di diniego del 5 gennaio 2007;<br />	<br />
&#8211;	successivamente la gara veniva aggiudicata alla SO.N.T.E.D. s.r.l.<b>  </b><br />	<br />
<b><br />
Rilevato che:<br />
&#8211;	</b>avverso la propria esclusione nonché contro le note di conferma e nei confronti dell’aggiudicazione disposta in favore di terzi proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Agristudio s.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con il CIRAM chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, oltre al risarcimento del danno;<br />	<br />
&#8211;	lamentava in proprio luogo la ricorrente che, fermo restando che il bando espressamente consentiva la aprtecipazione anche agli enti pubblici come il CIRAM, non avrebbe potuto la stazione appaltante disapplicare la <i>lex specialis</i> di gara, sulla base del meccanismo dello <i>ius superveniens</i> quale sarebbe stato il nuovo Codice dei Contratti; inoltre, con il secondo motivo assumeva che l’art. 34 del D.lgs. n. 163/06 non vieta ai soggetti pubblici di partecipare alle gare; dovendo tale norma essere coordinata con l’art. 3, comma 19 del Codice che definisce l’imprenditore senza che tale qualità venga limitata in ragione della natura pubblica del soggetto, infine, si eccepiva la violazione del procedimento, in quanto la Commissione avrebbe dovuto riconvocarsi in seduta pubblica e non decidere sulla esclusione in seduta riservata, avvertendo di tanto la ricorrente che aveva riposto un legittimo affidamento sulla partecipazione, essendo stata già ammessa all’esito della fase di verifica della documentazione;<br />	<br />
&#8211;	si costituivano in giudizio sia l’Ente Parco regionale del Partenio che la SO.N.T.E.D. s.r.l. quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale, assumendo l’illegittimità del bando per contrasto con l’art. 34 del D.lgs. 163/06, norma applicabile <i>ratione temporis</i> alla gara <i>de qua</i>, in quanto indetta in epoca successiva al 1° luglio 2006;<br />	<br />
&#8211;	alla camera di consiglio del 7 marzo 2007, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Tribunale, ritenendo sussistenti tutti i presupposti, tratteneva la causa per la decisione di merito;<br />	<br />
<b><br />
Considerato che:<br />
&#8211;	</b>deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse, essendo fondato quello incidentale; invero, l’art. 34 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabile alla gara in questione essendo questa stata pubblicata in data 26 luglio 2006 e quindi in regime di vigenza del Codice degli Appalti secondo quanto stabilito dall’art. 257, non contempla gli enti pubblici e quindi anche il CIRAM tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici; né una tale possibilità può essere evinta, come pure prospettato dalla ricorrente, facendo riferimento all’art. 3 comma 19 che definisce la figura dell’imprenditore senza escludere espressamente da tale categoria gli enti pubblici; tale ultima tesi non è convincente in quanto la norma richiamata fa riferimento ad una nozione di imprenditore quale soggetto che “<i>offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”</i>, configurandolo alla stregua di un operatore economico ben diverso dalla natura e dalla funzione propria di un ente pubblico; del resto, tale norma assume più che altro una portata definitoria generale, mentre è solo l’art. 34 che individua i soggetti che possono assumere contratti pubblici., categoria in cui no figurano in alcun modo gli enti pubblici;<br />	<br />
&#8211;	ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale e l’annullamento <i>in parte qua</i> del bando nella parte in cui aveva consentito agli enti pubblici di partecipare alla gara, così venendo meno ogni interesse all’impugnativa principale non potendo anche in caso di fondatezza delle censure proposte il raggruppamento ricorrente essere ammesso al procedimento di selezione;<br />	<br />
&#8211;	tale decisione comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria;<br />	<br />
&#8211;	sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
<i>&#8211; accoglie il ricorso incidentale e per l’effetto annulla il bando nella parte in cui consentiva la partecipazione alla gara di enti pubblici;<br />
&#8211; dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e respinge la domanda risarcitoria;<br />
&#8211; spese compensate;<br />
</i><br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Cosi deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2007 dai magistrati</p>
<p>Antonio Giuda					Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo					Primo Referendario, estensore<br />	<br />
Paolo Severini						Primo Referendario<br />	<br />
Il Presidente						L’Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2507</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-5-2006-n-2507/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-5-2006-n-2507/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2507</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est. G. Busia e altri (Avv. G. Giovannelli) contro il Comune di Barberino del Mugello (Avv. G. Padoa) sulla prescrizione annuale dell&#8217;autotutela possessoria &#8220;juris pubblici&#8221; dei beni demaniali Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Via Vicinale &#8211; Autotutela possessoria &#8211; Artt. 823,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-5-2006-n-2507/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2006 n.2507</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; F. Musilli Est.<br /> G. Busia e altri (Avv. G. Giovannelli) contro il Comune di Barberino del Mugello (Avv. G. Padoa)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla prescrizione annuale dell&#8217;autotutela possessoria &#8220;juris pubblici&#8221; dei beni demaniali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Via Vicinale &#8211; Autotutela possessoria &#8211; Artt. 823, comma secondo, e 824 c.c. e dell&#8217;art 378 L. n. 2248/1865 All. F. &#8211; Non può essere esercitata dall&#8217;Autorità amministrativa quando sia decorso un anno dalla alterazione o dalla turbativa del possesso</span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;autotutela possessoria &#8220;juris pubblici&#8221; dei beni demaniali (nella fattispecie una via vicinale), ai sensi degli artt. 823, comma secondo, e 824 c.c. e dell&#8217;art 378 L. n. 2248/1865 All. F. non può essere esercitata dall&#8217;Autorità amministrativa quando sia decorso un anno dalla alterazione o dalla turbativa del possesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
<i>&#8211; III^SEZIONE-</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>sul ricorso n. 376/2005 proposto da</p>
<p><B>BUSIA GONARIO, FRATONI SERGIO E CAPECCHI ANTONELLA</B>, rappresentati e difesi dall&#8217; avv. Guido Giovannelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Lungarno Corsini, n. 2;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b></i>contro
</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; il <B>COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO</B>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Giulio Padoa ed elettivamente domiciliato presso lo studio Lessona in Firenze, via de&#8217; Rondinelli, n. 2;  <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER   L’ANNULLAMENTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 230 del 24 dicembre 2994 a firma del Responsabile  del Settore Gestione del Territorio del Comune di Barberino del Mugello, contenente ordine di ripristinare l&#8217;uso pubblico sulla strada denominata &#8220;Consorziale del Poggio&#8221; con avviso che, in difetto, l&#8217;Amministrazione Comunale avrebbe provveduto d&#8217;ufficio al ripristino dell&#8217;uso pubblico della viabilità, ponendo a carico dei ricorrenti le relative a spese e provvedendo ad irrogare le prescritte sanzioni;<br />
&#8211; nonché del rapporto di servizio del 18 dicembre 2003 redatto dalla Polizia Municipale di Barberino del Mugello<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Comune di Barberino del Mugello al risarcimento degli ingenti  danni che sarebbero causati ai ricorrenti per effetto dell&#8217;eventuale esecuzione, nelle more de giudizio, del provvedimento impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio del Comune di Barberino del Mugello;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 6 aprile 2006- relatore il Consigliere Filippo Musilli -, l&#8217; avv. G. Giovannelli e G. Padoa; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO   E   DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo che si palesa assorbente nella sua funzione satisfattiva della posizione di pretesa dedotta in giudizio.<br />
E&#8217; in vero costante ed uniforme l&#8217;indirizzo della giurisprudenza amministrativa nel ritenere che (T.A.R. Toscana, Sez. III, 30 gennaio 2002, n. 91) l&#8217;autotutela possessoria &#8220;juris pubblici&#8221; dei beni demaniali, ai sensi degli artt. 823, comma secondo, e 824 c.c. e dell&#8217;art 378 L. n. 2248/1865 All. F. non può essere esercita dall&#8217;Autorità amministrativa quando sia decorso un anno dalla alterazione o dalla turbativa del possesso.<br />
In punto di fatto, dalla documentazione versata nel fascicolo di causa dei ricorrenti,  emerge che l&#8217;Amministrazione era informata del di poi contrastato intervento per effetto di due. D.I.A. presentate in data 31 marzo 2000 e 24 ottobre 2000; con la conseguenza che il gravato provvedimento, in data 24 dicembre 2004, risulta tardivamente adottato.<br />
Né potrebbe comunque accedersi all&#8217;assunto della difesa del Comune secondo cui il dies a quo per tempestivamente attivarsi nell&#8217;esercizio del potere di autotutela possessoria non dovrebbe farsi risalire al momento della installazione del cancello, non risultando dimostrato (dagli interessati) che la sua chiusura (altrimenti preclusiva dell&#8217;accesso) sia stata contestuale.<br />
A parte che nel caso in esame il Comune ha accertato un &#8220;intervento preclusivo&#8221; più articolato, in quanto consistente anche nella apposizione di una sbarra e due catene, alla pur sottile argomentazione della difesa si oppone, ad avviso del Collegio, il decisivo rilievo per cui il solo fatto della installazione del cancello è, per sua stessa natura e funzione, inequivocamente sintomatico della finalità intesa ad impedire l&#8217;uso generalizzato della via vicinale de qua.<br />
Va (in fine) dichiarata la inammissibilità della domanda risarcitoria sia in quanto genericamente formulata, sia in ragione del provvedimento cautelare (ord. coll. n. 235/05) accoglitivo della istanza di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato.<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando così dispone:<br />
&#8211; accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
&#8211; respinge la domanda di risarcimento del danno;<br />
Condanna il Comune al pagamento delle spese ed onorari del giudizio che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 6 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                               &#8211; Consigliere<br />
Dott.  Filippo MUSILLI                                        &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 maggio 2006</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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