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	<title>2505 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2505 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.2505</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-19-6-2020-n-2505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-19-6-2020-n-2505/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.2505</a></p>
<p>Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore PARTI: Società  Costruzioni Salzillo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico -OMISSIS-, corrente in Marcianise, che agisce quale procuratore speciale del sig. -OMISSIS-, in virtà¹ di procura speciale alle liti rilasciata in data 22 gennaio 2019 per notar Vincenzo Brienta di Caserta,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-19-6-2020-n-2505/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.2505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-19-6-2020-n-2505/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.2505</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore PARTI: Società  Costruzioni Salzillo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico -OMISSIS-, corrente in Marcianise, che agisce quale procuratore speciale del sig. -OMISSIS-, in virtà¹ di procura speciale alle liti rilasciata in data 22 gennaio 2019 per notar Vincenzo Brienta di Caserta, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Barbato, Laura De Pace contro Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabatino Rainone</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; insopprimibile Â la tutela della funzione agricola del territorio sotto il profilo produttivo, ambientale, paesaggistico ed idrogeologico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio- pianificazione &#8211;  area agricola ( zona E) &#8211; tutela &#8211; interventi edilizi &#8211; normative comunali- limitazioni in zone agricole- sono necessarie</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>E&#8217; insopprimibile Â la tutela della funzione agricola del territorio sotto il profilo produttivo, ambientale, paesaggistico ed idrogeologico. Le normative comunali che ammettono una limitata possibilità  di realizzare in zona E interventi edilizi devono sempre essere interpretate nel senso che si debba assicurare comunque la tutela del territorio agricolo e la sua concreta utilizzazione ai fini alimentari, dovendo al contrario ritenersi del tutto inconciliabili con le finalità  di una zona agricola, la realizzazione di strutture che ne pregiudichino definitivamente la destinazione naturale del territorio .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/06/2020<br /> <strong>N. 02505/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00732/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 732 del 2019, proposto da<br /> Società  Costruzioni Salzillo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico -OMISSIS-, corrente in Marcianise, che agisce quale procuratore speciale del sig. -OMISSIS-, in virtà¹ di procura speciale alle liti rilasciata in data 22 gennaio 2019 per notar Vincenzo Brienta di Caserta, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Barbato, Laura De Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la Segreteria del Tar;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ciro Sito in Napoli, Centro Dir.Le Isola E/2, Scala A;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione, dell&#8217;atto di rigetto della richiesta di permesso di costruire acquisita al protocollo generale n. 40537 per la realizzazione di un parcheggio ad ore a pagamento &quot;love parking&quot;, rubricato con protocollo generale n. 0046606 del 22.11.2018 e notificato in data 27 novembre 2018</em></p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Francesco Gaudieri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d. l. 17.3.2020 n. 18, conv. in l. 17.3.2020 n. 27 e del Decreto Presidenziale n. 22/2020/SEDE;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Con il ricorso in esame, notificato il 25.1.2019, depositato il 19.2.2019, la società  in epigrafe indicata impugna il provvedimento protocollo n. 0046606 del 22.11.2018 recante reiezione dell&#8217;istanza intesa al rilascio del permesso di costruire un parcheggio ad utilizzo &#8220;love parking&#8221;, interamente riservato alle coppie in cerca di intimità , chiedendone l&#8217;annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.<br /> 1.1.- L&#8217;intervento da realizzarsi su un&#8217;area tipizzata &#8220;E&#8221; agricola dal vigente Prg, risulta così¬ descritto : &#8220;L&#8217;area di intervento è di circa 6092 mq sulla quale insiste una struttura di circa 132 mq che verrà  utilizzata per realizzare i servizi igienici per il pubblico che sarà  suddivisa in bagni per uomini, per donne e per disabili. L&#8217;accesso alla struttura rialzata dal livello del terreno di 80 cm., è garantito mediante scale giÃ  esistenti ed una rampa a farsi al fine di consentirsi il superamento delle barriere architettoniche. All&#8217;ingresso dell&#8217;area verrà  installato un container prefabbricato di circa 18 mq che verrà  utilizzato come guardianeria e biglietteria al fine di regolamentare il corretto ingresso ed uscita dal parcheggio. L&#8217;intera superficie dell&#8217;area verrà  ricoperta con misto granulare stabilizzante al fine di agevolare l&#8217;utilizzo della stessa senza intervenire in maniera irreversibile sul terreno. L&#8217;intera area verrà  recintata con un muretto in calcestruzzo di circa 50 cm sormontato da una rete in ferro per un&#8217;altezza complessiva pari a circa 3,00 m. al fine di garantire la privacy all&#8217;interno dell&#8217;area, l&#8217;intero perimetro verrà  schermato con una siepe di circa 2,00 m e con alberi di alto fusto. Sul lato est del lotto verrà  realizzata una corsia di ingresso, schermata da siepi, di larghezza pari a circa 5,00 m che consentirà  ai veicoli di accedere agli stalli. Gli stalli verranno realizzati con pali in ferro infissi nel terreno e saranno separati l&#8217;uno dall&#8217;altro mediante una rete fitta per un&#8217;altezza di circa 50 cm. E da un dogato in legno sino all&#8217;altezza di circa 1,80 m.. la parte superiore dello stallo verrà  ricoperta con un telo ombra. Tra le varie file di stalli verranno impiantate siepi di circa 2,00 m al fine di garantire l&#8217;adeguata schermatura degli stessi. Gli interventi pìù importanti riguarderanno la sistemazione del manufatto esistente mediante opere di diversa distribuzione degli spazi interni, opere di adeguamento e sistemazione degli impianti, opere di rifacimento intonaci, pavimenti e tinteggiatura, nonchè l&#8217;installazione di infissi adeguati. L&#8217;intera area verrà  illuminata con fari posti a circa 6,00 m di altezza disposti lungo il perimetro e nelle aree di maggiore esigenza. L&#8217;accesso al lotto avverrà  mediante un cancello d&#8217;ingresso ed uno di uscita di larghezza pari a circa 6.00 m che sarà  sempre aperto durante lo svolgimento dell&#8217;attività . Al perimetro del lotto si arriva direttamente dalla strada SS 265 mediante un piccolo tratto di strada poderale che verrà  risistemata ed asfaltata. Gli stalli avranno dimensioni pari a 3,50 x 5,50 m e le corsie di manovra saranno di larghezza minima pari a 6,00 .. il numero di stalli previsti sarà  pari a 41&#8221;.<br /> 1.2.- Il Comune di Marcianise ha rigettato l&#8217;istanza <em>de qua</em> con la seguente motivazione :<br /> &#8220;1) il tipo di intervento è in netto contrasto con la normativa attuale, essendo il lotto in oggetto ricadente in zona classificata dal vigente strumento urbanistico omogene &#8220;E Agricola&#8221;;<br /> 2) lo stesso è in contrasto anche con il decoro urbano e dell&#8217;immagine del paese;<br /> 3) manca il parere preventivo sanitario sul progetto rilasciato dall&#8217;Asl CE 1 &#8211; Distretto 33 &#8211; UOPC Marcianise.&#8221;.<br /> 1.3.- Avverso il diniego è insorta la società  ricorrente, deducendo :<br /> a) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, non risultando rappresentate le particolari esigenze di celerità  del provvedimento utili a giustificare siffatta omissione;<br /> b) violazione del DPR 380/01 ed eccesso di potere sotto plurimi e concorrenti profili, risultando omessa ogni considerazione e valutazione in ordine alla possibilità  di edificare in zona agricola anche per finalità  diverse da quelle strettamente funzionali all&#8217;attività  agricola, avendo siffatta tipizzazione la sola finalità  di evitare ulteriori espansioni dell&#8217;insediamento urbano. Nello strumento urbanistico del Comune di Marcianise non esiste alcun divieto in tal senso ed l&#8217;intervento proposto non altera i caratteri della ruralità  della zona anzi li esalta, non potendosi configurare come vietato lo spandimento del misto granulare stabilizzante, la creazione degli stalli e dei servizi igienici<br /> c) eccesso di potere per travisamento dei fatti dovendosi ritenere infondati gli ulteriori due motivi di rigetto; in particolare non sarebbe pìù necessaria l&#8217;acquisizione del parere igienico sanitario essendo sufficiente la dichiarazione del progettista che assevera la conformità  del progetto agli strumenti urbanistici<br /> 2.- Resiste in giudizio l&#8217;intimata amministrazione comunale chiedendo il rigetto della domanda perchè inammissibile ed infondata. <em>In primis</em> rimarca l&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto avverso un atto plurimotivato, censurato soltanto con riferimento a due motivi di diniego e non anche con riferimento al motivo di rigetto afferente al &#8220;decoro urbano ed all&#8217;immagine della Città  di Marcianise&#8221;; parimenti inammissibile deve stimarsi l&#8217;atto introduttivo sempre con riferimento a detto profilo atteso che la società  deducente, pur avendo aggredito formalmente detto profilo del provvedimento di diniego non lo ha poi contestato con censure specifiche. Nel merito ha dedotto l&#8217;infondatezza della censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90 nonchè della ulteriore censura relativa alla possibilità  di edificazione in zona agricola. Ha rappresentato, altresì¬, che nella progettazione presentata manca anche la dichiarazione di asseverazione del tecnico progettista che si è limitato ad affermare che l&#8217;intervento non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico sanitari, in realtà  tanto pìù necessaria ai fini dei servizi igienici, del regolare smaltimento delle acque reflue, allaccio alle fogne e approvvigionamento idrico.<br /> 3.- Non risultano provvedimenti cautelari, avendo la parte rinunciato alla trattazione dell&#8217;istanza cautelare alla camera di consiglio del 18.4.2019.<br /> 4.- Con istanza depositata il 5 giugno 2020, l&#8217;avv. Sabatino Rainone, difensore del Comune di Marcianise, ha chiesto il passaggio in decisione allo stato degli atti.<br /> 5.- All&#8217;udienza del 10 giugno 2020, designato relatore il dott. Francesco Gaudieri, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 6.- Il ricorso è infondato oltre che inammissibile.<br /> 6.1.- Preliminarmente deve ritenersi condivisibile l&#8217;eccezione di inammissibilità  spiegata dalla resistente amministrazione comunale per omessa impugnazione di uno dei tre motivi di ricorso e segnatamente del profilo relativo al &#8220;decoro urbano ed all&#8217;immagine della città &#8221; : a ben vedere la parte ha sostanzialmente censurato soltanto due motivi di ricorso e non anche quest&#8217;ultimo profilo. 6.1.1.- In siffatta evenienza, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da motivazioni plurime, ricade su chi ha interesse a rimuoverlo l&#8217;onere di contestarne integralmente e tempestivamente l&#8217;intero apparato giustificativo, pena altrimenti la definitiva inoppugnabilità  dell&#8217;atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale ( ex multis Cons. St. Sez. V n. 5761/2007; n. 3690/2009; Tar Puglia Bari sez. III 10 febbraio 2011 n. 240).<br /> 6.1.2.- Ad ogni modo, anche a voler ritenere che la generica dizione con la quale parte ricorrente ha dedotto l&#8217;illegittimità  anche di questo profilo possa ritenersi utile ad farlo ritenere incluso nel perimetro dello scrutinio di legittimità , parimenti l&#8217;impugnazione deve ritenersi <em>inutiliter data</em> non essendo state articolate specifiche censure avverso questo autonomo motivo di diniego (ex multis Cons. St. n. 3657/2012).<br /> 7.- Nel merito, comunque, il ricorso è anche infondato.<br /> 7.1.- Come precisato in fatto, parte ricorrente intende realizzare un parcheggio &#8220;love Parking&#8221; in zona agricola e si duole del diniego opposto dall&#8217;amministrazione assumendo che la struttura da realizzare non è incompatibile con la destinazione dell&#8217;area nè è vietata dallo strumento urbanistico.<br /> 7.1.1.- Gioverà  ricordare che la giurisprudenza è sempre stata orientata alla tutela dell&#8217;insopprimibile funzione agricola del territorio sotto il profilo produttivo, ambientale, paesaggistico ed idrogeologico. Le normative comunali che ammettono una limitata possibilità  di realizzare in zona E interventi edilizi devono sempre essere interpretate nel senso che si debba assicurare comunque la tutela del territorio agricolo e la sua concreta utilizzazione ai fini alimentari, dovendo al contrario ritenersi del tutto inconciliabili con le finalità  di una zona agricola, la realizzazione di strutture che ne pregiudichino definitivamente la destinazione naturale del territorio (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 04 ottobre 2011 n. 5442; Consiglio di Stato sez. IV 18/03/2010 n.1624; Consiglio di Stato sez. IV 23/07/2012 n. 4204).<br /> E&#8217; dunque del tutto inconciliabile con la finalità  agricola, e non può dunque essere ammissibile, la realizzazione in area agricola di interventi come quelli progettati che mirano alla creazione di 41 stalli coperti con teli d&#8217;ombra, corsie riservate, strade di accesso asfaltata, servizi igienici, trasformazione del manufatto condonato : in proposito basterà  ricordare che pur in assenza di opere di edilizia di rilevante impatto, si è comunque inteso realizzare interventi che se attuati, producono una trasformazione significativa e giuridicamente rilevante del territorio siccome in palese contrasto con la destinazione d&#8217;uso prevista dalla normativa urbanistica vigente (Cfr. T.A.R. , Aosta , sez. I , 16/11/2016 , n. 55; TAR Campania, Napoli, n. 14243 del 14.6.2010, T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 2009, n. 66).<br /> Com&#8217;è noto, la trasformazione edilizia ed urbanistica può conseguire anche ad interventi che non richiedono un&#8217;attività  edificatoria in senso stretto. In tale ottica, si è ad esempio ritenuto che anche &#8220;un intervento di spargimento di ghiaia su un&#8217;area che ne era precedentemente priva rappresenta attività  urbanisticamente rilevante nella misura in cui &quot;appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d&#8217;uso&quot; (cfr. ex multis CdS, Sezione VI Cons. n. 4066 del 3.7.2018; Sez. V. n. 1268 del 31.3.2016; Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2450Sez. V, n. 7343 del 2005)<br /> La realizzazione dell&#8217;opera così¬ come progettata e descritta in premessa altera lo stato dei luoghi e costituisce un intervento di permanente trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio disciplinato dall&#8217;art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 che, essendo subordinato al permesso di costruire, deve necessariamente rispettare le tipologia e le destinazioni d&#8217;uso funzionali consentite per la zona agricola. Nella specie, la realizzazione del &#8220;love Parking&#8221; è assolutamente fuori dalle ipotesi di legittima utilizzazione che il proprietario ritenga di fare del proprio terreno in quanto si risolve in una sostanziale ed inammissibile &#8220;deruralizzazione&#8221; dell&#8217;area (ex multis Cons. St. n. 1099/2014).<br /> Da qui la reiezione del secondo motivo di ricorso, inteso a censurare il punto 1) della motivazione di rigetto dell&#8217;istanza di permesso di costruire.<br /> 8.- Alla luce delle riferite conclusioni deve respingersi anche il primo motivo di ricorso inteso a censurare la violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, la cui elaborazione giurisprudenziale ha evidenziato, per un verso, l&#8217;impossibilità  di un&#8217;applicazione formalistica, svincolata da concreti apporti della parte all&#8217;attività  decisionale della pubblica amministrazione, per cui oltre a non essere dovuta nei procedimenti ad istanza di parte è, comunque, irrilevante, quando il provvedimento adottato non avrebbe potuto assumere diverso contenuto. A ciò aggiungasi che l&#8217;art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, nella parte in cui stabilisce che il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento ove l&#8217;Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, mira a far prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero all&#8217;istante alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell&#8217;amministrazione (ex plurimis Cons. St. n. 1040 del 2011; C.G.A n. 125 del 2011).<br /> Nel caso di specie, le spiegate conclusioni sulla legittimità  della motivazione di rigetto con riferimento alla tipizzazione dell&#8217;area, autorizza la reiezione della censura.<br /> 9.- A questo punto si potrebbe anche prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;ulteriore motivo di diniego relativo al mancato parere dell&#8217;ASL CE 1-Distretto 33- UOPC, essendo, come detto, il provvedimento impugnato basato su diversi capi di motivazione, ognuno avente valore autonomo e, quindi, ognuno da solo idoneo a sorreggere la legittimità  del provvedimento stesso.<br /> Costituisce, infatti, <em>ius receptum</em> che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da pìù ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità  dell&#8217;atto la fondatezza anche di una sola di esse.<br /> Inoltre nel caso in cui il provvedimento impugnato sia fondato su di una pluralità  di autonomi motivi (c.d. provvedimento plurimotivato), il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all&#8217;esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente ad ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall&#8217;autonomo motivo riconosciuto sussistente (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 5 agosto 2019, n. 4259, 8 giugno 2018, n. 3855, 26 marzo 2018, n. 1923 e 29 maggio 2015, n. 2791, Sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 164).<br /> 10.- Tuttavia, per completezza espositiva, il Collegio ritiene di poter sottoporre a scrutinio anche l&#8217;ulteriore profilo di diniego relativo all&#8217;assenza del parere preventivo sanitario dell&#8217;ASL CE1 &#8211;<br /> DISTRETTO 33 &#8211; UOPC Marcianise, da ritenersi fondato, in applicazione del principio di non contestazione da parte del ricorrente delle difese rassegnate sul punto dalla difesa dell&#8217;amministrazione comunale che ha evidenziato la carenza e comunque, l&#8217;insufficienza dell&#8217;autocertificazione del tecnico progettista in ordine a siffatto profilo.<br /> 11.- Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito da giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni pìù risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle pìù recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> 12- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna la ricorrente società  al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6 del D.L. 17.3.2020, n.18 e dal decreto del Presidente del Tribunale n.22/2020/SEDE con l&#8217;intervento dei magistrati::<br /> Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore<br /> Gabriele Nunziata, Consigliere<br /> Rosalba Giansante, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-19-6-2020-n-2505/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.2505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2012 n.2505</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-6-2012-n-2505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-6-2012-n-2505/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2012 n.2505</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione della direzione sviluppo economico della Regione Abruzzo che esclude dalla partecipazione alla gara per ottenere sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, se le referenze bancarie rese dal ricorrente sembrano presentare connotati di indeterminatezza rispetto a quanto richiesto dalla lex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-6-2012-n-2505/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2012 n.2505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-6-2012-n-2505/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2012 n.2505</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione della direzione sviluppo economico della Regione Abruzzo che esclude dalla partecipazione alla gara per ottenere sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, se le referenze bancarie rese dal ricorrente sembrano presentare connotati di indeterminatezza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis; in appello l’istanza cautelare e’ stata accolta solo ai fini della sollecita discussione del merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02505/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03887/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3887 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Consorzio Sociale Isosan Soc. Coop. S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Gattamelata e Marina D&#8217;Orsogna, con domicilio eletto presso Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Abruzzo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Di Rubbo, presso il quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I n. 00109/2012, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DI SVILUPPO SPERIMENTALE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 il Consigliere di Stato Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati D&#8217;Orsogna e Gattamelata;	</p>
<p>Considerato che le censure dedotte dal Consorzio ricorrente meritano di essere esaminate nella più consona sede di merito;<br />	<br />
Considerato che la misura cautelare può essere concessa nei soli limiti e ai soli fini della sollecita fissazione della trattazione della causa nel merito da parte del TAR;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4124/2012) ai soli fini della fissazione del merito.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm..<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.2505</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-21-3-2008-n-2505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-21-3-2008-n-2505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.2505</a></p>
<p>Pres. Luttazi; Rel. Mangia Felici (Avv. G. M. Failla) c. Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato) sull&#8217;individuazione del giudice competente a decidere i ricorsi di ottemperanza e sulla rilevabilità d&#8217;ufficio del correlato vizio 1. Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Incompetenza del giudice adito – Rilevabilità d’ufficio – Sussiste.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-21-3-2008-n-2505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.2505</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luttazi;  Rel. Mangia <br />Felici (Avv. G. M. Failla)  c. Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione del giudice competente a decidere i ricorsi di ottemperanza e sulla rilevabilità d&#8217;ufficio del correlato vizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Incompetenza del giudice adito – Rilevabilità d’ufficio – Sussiste.<br />
2. Competenza e giurisdizione – Giudizio di ottemperanza – Individuazione del giudice competente &#8211; Amministrazione infraregionale &#8211; Competenza del TAR – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La competenza per il giudizio di ottemperanza ha carattere funzionale ed inderogabile, per cui la relativa mancanza può essere anche rilevata d’ufficio.</p>
<p>2. L’individuazione del giudice competente a conoscere ed a decidere i ricorsi di ottemperanza deve essere compiuta alla stregua del parametro della natura dell’autorità tenuta all’esecuzione del giudicato, con la conseguenza che la competenza spetta, ai sensi dell’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al tribunale amministrativo regionale se l’amministrazione chiamata a conformarsi riveste carattere infraregionale ed al Consiglio di Stato negli altri casi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’individuazione del giudice competente a decidere i ricorsi di ottemperanza e sulla rilevabilità d’ufficio del correlato vizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.	8665   Reg. Ric.<br />	<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; Sezione I quater &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 8665 del 2007 proposto da<br />
<b>Felici Roberto</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Gregoria Maria Failla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Bisagno n. 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’esecuzione<br />
della sentenza n. 7499/2006 del Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro, emessa in data 23 marzo 2006;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 14 febbraio 2008 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con sentenza n. 7499 del 2006 il Tribunale Civile di Roma- in accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente, determinante l’instaurazione della causa n. 208595/03 – ha dichiarato “l’illegittimità della graduatoria impugnata”, relativa alla procedura selettiva indetta dal Ministero della Giustizia – D.A.P. per la copertura di n. 5 posti disponibili per il profilo professionale di Psicologo Direttore, e “per l’effetto” ha ordinato “al Ministero della Giustizia la ripetizione delle procedure valutative relative al bando di concorso del 15.2.2000 nei termini di cui in motivazione”.</p>
<p>2. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente domanda l’esecuzione di detta sentenza n. 7499/2006, divenuta irrevocabile, denunciando che l’Amministrazione – ancorché destinataria di rituale diffida ad adempiere, notificata in data 15 giugno 2007 – non ha adempiuto all’ordine impartito.<br />
In particolare riferisce che l’Amministrazione – con nota in data 20 luglio 2007 – ha opposto che “pur in esecuzione della sentenza n. 7479/2006  (leggasi: 7499) del Tribunale di Roma – sez. Lavoro-, non ha diritto all’inquadramento nel profilo professionale di Psicologo, Area C, posizione economica C3, per effetto delle procedure di riqualificazione di cui all’art. 15, lett. b) del CCNL……. si precisa infatti che in applicazione dei criteri fissati dal Giudice il Felici andrà ad occupare, nella graduatoria impugnata, una posizione che non consentendo la sua ammissione al percorso formativo, non permetterebbe il successivo inserimento nella graduatoria finale”.<br />
A ciò il ricorrente oppone che il Tribunale ha, comunque, disposto il rifacimento della graduatoria; in relazione all’interesse, dopo aver affermato che “è il solo che abbia diritto alla ricollocazione secondo quanto deciso dal Tribunale”, pone in risalto che “ove si effettui correttamente il ricalcolo, egli, con punti 32,12 si colloca certamente in posizione utile all’accesso al posto…….” anche perché “i concorrenti collocatisi ai posti 6-7-8 della prima graduatoria, non avendo proposto opposizione, non hanno diritto a vedere modificata la loro posizione”.<br />
Il ricorrente conclude nel senso che “L’Amministrazione è tenuta ad eseguire le statuizioni contenute nella sentenza n. 7499/06” e, pertanto, chiede che si ordini il rifacimento “della graduatoria, secondo quanto disposto in sentenza”.<br />
Con atto depositato in data 4 dicembre 2007 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 28 novembre 2007 e in data 10 dicembre 2007 – ha depositato documenti.<br />
Con memoria depositata in data 13 febbraio 2008 il ricorrente ha ribadito che, con la nota del 20 luglio 2007, l’Amministrazione non ha ottemperato a quanto disposto dal giudice del lavoro.<br />
Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>3. Il ricorso è inammissibile per difetto di competenza del giudice adito.<br />
E’, infatti, noto che l’individuazione del giudice competente a conoscere ed a decidere i ricorsi di ottemperanza deve essere compiuta alla stregua del parametro della natura dell’autorità tenuta all’esecuzione del giudicato, con la conseguenza che la competenza spetta, ai sensi dell’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al tribunale amministrativo regionale se l’amministrazione chiamata a conformarsi riveste carattere infraregionale ed al Consiglio di Stato negli altri casi (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, n. 5145 del 2006; C.d.S., Sez. IV, 16 ottobre 1995, n. 803).<br />
Ne consegue che, nel caso di specie, la natura nazionale dell’Amministrazione obbligata ad eseguire il giudicato (Ministero della Giustizia) radica inequivocabilmente la competenza del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 37, comma 2, l. n. 1034/71 e, dunque, rende il giudice adito incompetente, imponendo di emettere la relativa declaratoria.<br />
Del resto, non va dimenticato che la competenza per il giudizio di ottemperanza ha carattere funzionale ed inderogabile per cui la relativa mancanza può essere anche rilevata d’ufficio (cfr., tra le altre, Cons. Giust. Amm., n. 522/2005; C.d.S., Sez. IV, n. 3926/00; C.d.S., Sez. IV, n. 2926/00).</p>
<p>4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Per quanto attiene alle spese di giudizio, si ravvisano giustificati motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater dichiara inammissibile il ricorso n. 8665/2007.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 14 febbraio 2008 e del 13 marzo 2008, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Giancarlo Luttazi – Presidente f.f.<br />
Antonella Mangia – Primo Referendario – Estensore<br />
Rita Tricarico – Primo Referendario</p>
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