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	<title>24996 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24996 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2010 n.24996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-7-2010-n-24996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-7-2010-n-24996/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2010 n.24996</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Bottiglieri Codacons (Avv.ti C. Rienzi, G. Giuliano, M. Ramadori, L. Fanti, M. Mirenghi, G. Leuzzi) c/ AGCM (Avv. Stato). 1. Concorrenza e mercato – AGCM – Procedimento – Conclusione – Atti &#8211; Diritto di accesso – Esercizio – Ammissibilità – Anche dopo conclusione. 2. Concorrenza e mercato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-7-2010-n-24996/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2010 n.24996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-7-2010-n-24996/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2010 n.24996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giovannini  <i>Est.</i> Bottiglieri<br /> Codacons (Avv.ti C. Rienzi, G. Giuliano, M. Ramadori, L. Fanti,<br /> M. Mirenghi, G. Leuzzi) c/ AGCM (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – AGCM – Procedimento – Conclusione – Atti &#8211; Diritto di accesso – Esercizio – Ammissibilità – Anche dopo conclusione.	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – AGCM – Atti &#8211; Accesso– Interesse – Attività della p.a. – Collegamento &#8211; Necessità – Ragioni. 	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Accesso – Giudizio – Natura di accertamento – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diritto di accesso ai documenti detenuti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione può essere esercitato non solo nel corso dell’istruttoria ma anche successivamente alla conclusione del relativo procedimento (c.d. accesso informativo), trovando applicazione i principi generali di cui all’art. 24 della l. 241/90. 	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 24 della l. 241/90 l’interesse diretto, concreto ed attuale dei soggetti che richiedono l’accesso ai documenti detenuti  dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, non può essere eterogeneo rispetto all’attività amministrativa posta in essere dall’Autorità, ma deve essere strettamente collegato ad essa. Infatti, in caso contrario si consentirebbe l’accesso indiscriminato ad ogni documento a prescindere dalle finalità perseguite dall’azione amministrativa.  	</p>
<p>3. Il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi – anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto contro l&#8217;atto di diniego o avverso il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza e il relativo ricorso deve essere esperito nel termine perentorio di 30 giorni  – è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all&#8217;accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall&#8217;amministrazione per giustificarne il diniego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Codacons</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi, Gino Giuliano, Marco Ramadori, Luciano Fanti, Michele Mirenghi e Giuliano Leuzzi, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale nazionale del Codacons in Roma, v.le Mazzini, n. 73; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;	</p>
<p><b>Banca d&#8217;Italia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Olina Capolino e Giuseppe Tiscione, con domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale in Roma, via Nazionale, n. 91; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Unicredit Banca di Roma<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Segni, Stefano D&#8217;Ercole, Enrico Zattoni, Nicola Palombi, Guido Motti e Fabrizio Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio D&#8217;Ercole in Roma, piazza S. Andrea della Valle, n. 6;ù	</p>
<p><b>Intesa Sanpaolo s.p.a.,</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Ettore Verino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Lima, n.15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
per l&#8217;accertamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatasi a seguito dell’istanza di accesso ad atti amministrativi <i>ex</i> artt. 22 e ss. della l. 241/90 (<i>ricorso</i>);<br />	<br />
&#8211; per l’annullamento dei dinieghi ricevuti il 1° marzo 2010 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e da Banca d’Italia (<i>motivi aggiunti</i>).</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Banca d&#8217;Italia;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unicredit Banca di Roma e Intesa Sanpaolo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 28 aprile 2010, il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Codacons esperiva in data 26 gennaio 2009 istanza di accesso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Banca d’Italia avente ad oggetto:<br />	<br />
&#8211; le strutture remunerative applicate dalle banche a seguito della entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;<br />	<br />
&#8211; l’elenco di tutte le banche sottoposte ad indagine dell’AGCM e quindi, per ciascuna delle predette banche, tutta la documentazione esaminata da AGCM nello svolgimento dell’indagine. Ciò con particolare riferimento: alle singole proposte di modifica unil<br />
Come emerge dalla prospettazione in giudizio di Codacons, la richiesta di accesso era connessa:<br />	<br />
&#8211; al d.l. 185/2008, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla l. 2/2009;<br />	<br />
&#8211; in particolare, al relativo art. 2-<i>bis</i>, comma 1, prevedente la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni<br />
&#8211; alle conseguenti deliberazioni di eliminazione della “commissione di massimo scoperto” nei rapporti di conto corrente e di affidamento adottate da numerosi istituti bancari;<br />	<br />
&#8211; alla contestuale introduzione di nuove commissioni volte a remunerare l’impegno delle banche della messa a disposizione del cliente di una determinata somma per un determinato periodo, ed a compensare contestualmente l’attività istruttoria inerente l’af<br />
&#8211; alle modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali apportate da alcune banche per far fronte al detto cambiamento di regime, <i>ex</i> art. 118, comma 1, del t.u.b. di cui al d. lgs. 385/93 (facoltà prevista dal comma 3 del citato art. 2-<i>bis</i><br />
&#8211; all’indagine avviata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle nuove strutture commissionali di sette istituti, culminata con la segnalazione al Parlamento in data 29 dicembre 2009, <i>ex </i>art. 47 della l. 99/09 – e non in una istru<br />
&#8211; all’intenzione di Codacons di conoscere e di rendere noti per la loro rilevanza ed utilità sociale ed economica le indagini dell’AGCM.<br />	<br />
Con ricorso notificato il 1° marzo 2010, depositato il successivo 11 marzo, Codacons ha indi impugnato innanzi a questo Tribunale, sostenendone l’illegittimità e domandandone la declaratoria giudiziale, il silenzio rifiuto ritenuto maturatosi sulle predette istanze di accesso.<br />	<br />
Al riguardo, Codacons, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/90, la violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento della p.a., nonché l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.<br />	<br />
In particolare, Codacons ha sostenuto l’evidente connessione tra il contenuto degli atti richiesti e l’interesse giuridico vantato alla luce del proprio statuto, nonché la strumentalità dell’accesso all’esperimento della <i>class action</i>, <i>ex</i> art. 140-<i>bis</i> del codice del consumo. E’ stato esposto, sul punto, che la documentazione richiesta dimostrerebbe inequivocabilmente il comportamento lesivo delle banche individuate nei confronti dei diritti individuali omogenei dei consumatori titolari di conto corrente, sia nell’ambito del singolo rapporto contrattuale (art. 140-<i>bis</i>, n. 2, lett. a), sia nel contesto generale degli utenti destinatari di una evidente pratica commerciale scorretta (art. 140-<i>bis</i>, n. 2, lett. c), consentendo altresì la quantificazione del diritto al risarcimento del danno derivante da pratiche commerciali scorrette e <i>contra legem</i>.<br />	<br />
Con atto di motivi aggiunti notificato il 16 marzo 2010 e depositato il successivo 30 marzo, Codacons ha impugnato le note ricevute il 1° marzo 2010 da AGCM e Banca d’Italia, con le quali l’accesso alla documentazione di cui tarttasi è stato denegato. L’impugnazione è stata estesa al regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.<br />	<br />
Con i mezzi aggiunti Codacons ha sostenuto la tardività dei dinieghi, intervenuti oltre i trenta giorni di cui all’art. 25 l. 241/90, e la pretestuosità del richiamo operato da AGCM all’art. 11 del proprio regolamento sulle procedure istruttorie, nella parte in cui si riferisce che detto articolo stabilisce che l’accesso ai documenti è esperibile solo nel corso dei procedimenti istruttori e solo a favore delle parti ammesse ai medesimi, ma senza indicare quali siano esse parti, e obliando che proprio la norma richiamata contempla la possibilità dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, come Codacons, ad intervenire nell’istruttoria. Ciò posto, Codacons ha opinato che la circostanza di non essere intervenuto nel procedimento non può costituire ostacolo al diritto di accesso: una siffatta interpretazione sarebbe, si prosegue, contraria con i principi e le norme in materia, che valorizzano esclusivamente l’elemento della strumentalità dell’accesso alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, la cui sussistenza nella specie non è dubitabile. Ancora, Codacons ha sostenuto che neanche può essere validamente opposto, come ha fatto AGCM, il segreto d’ufficio <i>ex</i> art. 14, comma 3, l. 287/90, richiamato dall’art. 27, comma 3, del codice del consumo e <i>ex</i> art. 11, comma 11, del predetto regolamento. Ciò in quanto di tale nozione l’Autorità avrebbe fatto un uso strumentale, integrando i documenti richiesti non le caratteristiche di informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e professionisti, bensì informazioni pubbliche, poiché relative alle condizioni dalle banche applicate al pubblico, sebbene raccolte ed elaborate dall’Autorità di vigilanza, la cui ostensione è oggettivamente inidonea a causare pregiudizio. Codacons ha, infine, confutato il rilievo della Banca d’Italia in ordine alla genericità della richiesta, esponendo che l’ampiezza dell’interesse all’ostensione è stato ben precisato con il richiamo all’esigenza di tutelare interessi diffusi, direttamente connessi all’esigenza collettiva alla trasparenza ed all’efficienza dei servizi.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio AGCM e Banca d’Italia, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, di cui hanno domandato il rigetto.<br />	<br />
Anche Unicredit e Intesa Sanpaolo hanno eccepito, sotto vari profili, l’irritualità e la infondatezza delle doglianze ricorsuali.<br />	<br />
Il gravame è stato quindi trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 28 aprile 2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> La rilevata infondatezza del gravame esime il Collegio dall’esame delle questioni pregiudiziali spiegate dalle parti resistenti.<br />	<br />
<i>2.</i> Va immediatamente chiarito che non può accedersi alla tesi ricorsuale in forza della quale sulla istanza di accesso qui azionata si sarebbe formato il silenzio rifiuto.<br />	<br />
Non è, infatti, dubitabile, alla luce degli atti di causa, che le amministrazioni interpellate hanno esitato la richiesta di Codacons, datata 18 gennaio 2010 e pervenuta ad AGCM il 28 gennaio 2010 e a Banca d’Italia il 29 gennaio 2010, con note, rispettivamente, del 26 febbraio 2010 e 25 febbraio 2010.<br />	<br />
Le risposte non si profilano, pertanto, neanche tardive, rispetto al termine di trenta giorni indicato dall’art. 25 della l. 241/90. <br />	<br />
<i>3.</i> AGCM ha respinto l’istanza di accesso sostenendo che: <br />	<br />
a) l’art. 11, comma 1 del proprio regolamento istruttorio in materia di pratiche commerciali scorrette dispone che l’accesso ai documenti è previsto unicamente nel corso dei procedimenti istruttori a favore delle parti ammesse ai medesimi;<br />	<br />
b) i documenti acquisiti nel corso dei procedimenti istruttori sono coperti da segreto d’ufficio, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della l. 287/90, espressamente richiamato dall’art. 27, comma 3, del codice del consumo. L’art. 11 comma 11 del regolamento prevede che le informazioni raccolte in applicazione del codice del consumo e del regolamento stesso possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per cui sono richieste, e sono tutelate dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia <i>ex</i> art. 331 c.p.c. e quelli di collaborazione <i>ex</i> regolamento CE n. 2006/2004;<br />	<br />
c) l’art. 140-<i>bis</i> comma 6 del codice non riconosce nuovi poteri di accesso ai documenti e agli atti, finalizzati all’esperimento della <i>class action</i>.<br />	<br />
Nelle difese esperite in giudizio, AGCM ha chiarito che la motivazione del diniego di accesso, correttamente inteso, è il disposto l’art. 11, comma 11, del proprio regolamento, in forza del quale l’accesso agli atti detenuti dall’Autorità deve essere negato ai soggetti terzi che vantino un interesse eterogeneo rispetto all’azione amministrativa posta in essere dalla medesima.<br />	<br />
In tale ambito versa, secondo la difesa erariale, Codacons, che, come riferito nella richiesta di accesso, ha citato in giudizio <i>ex</i> art. 140-<i>bis</i> del codice del consumo Unicredit Banca di Roma e Intesa San Paolo, al fine di ottenere l’accertamento delle loro responsabilità e la condanna al risarcimento del danno per le condotte poste in essere in seguito all’entrata in vigore dell’art. 2-<i>bis</i> del d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 2/2009 (il cui contenuto è già stato descritto in fatto), nell’ambito del quale intende utilizzare gli atti detenuti dall’Autorità.<br />	<br />
<i>4.</i> Banca d’Italia, dal suo canto, nell’esitare la richiesta di accesso, ne ha rilevato la genericità, ha rappresentato di non avere in corso una istruttoria relativamente ai fatti dichiarati oggetto dell’azione di classe, ha richiamato l’attribuzione, ai sensi del ridetto art. 2-<i>bis</i>, al Ministero dell’economia e delle finanze della vigilanza sull’osservanza delle nuove norme in materia di commissioni bancarie, ed ha illustrato le iniziative adottate in relazione alla relativa tematica.<br />	<br />
Nelle difese giudiziali, l’Istituto, oltre a ribadire la genericità dell’istanza per cui è causa, ha segnalato che, all’esito della predetta risposta, Codacons ha esperito un nuovo accesso presso Banca d’Italia, indirizzata anche al Mef, sempre riguardante la medesima tematica, ma questa volta riferita all’indagine condotta dall’Istituto in merito alle commissioni applicate dalle banche, cui è stato dato ampio ed esaustivo riscontro con nota del 18 marzo 2010, risultante, allo stato, non impugnata. L’Istituto resistente ha concluso le proprie difese rappresentando la propria estraneità alle problematiche investite dal ricorso.<br />	<br />
<i>5.</i> Tutto ciò posto, osserva il Collegio che l’esame del contenzioso in trattazione deve essere condotto tenendo conto del fatto che, per consolidata giurisprudenza, il giudizio in materia di accesso – anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto contro l&#8217;atto di diniego o avverso il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza e il relativo ricorso deve essere esperito nel termine perentorio di 30 giorni (C. Stato, ad. plen. 24 giugno 1999, n.16) – è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all&#8217;accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall&#8217;amministrazione per giustificarne il diniego (C. Stato, VI, 9 maggio 2002, n. 2542).<br />	<br />
Tant’è vero che, anche nel caso di impugnativa del silenzio diniego sull&#8217;accesso, l&#8217;amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all&#8217;interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti, e la decisione da assumere, che deve comunque accertare la sussistenza o meno del titolo all&#8217;esibizione, si deve formare tenendo conto anche di tali deduzioni (C. Stato, IV, 2 luglio 2002, n. 3620; V, 11 maggio 2004, n. 2966; Tar Lazio, II, 18 gennaio 2010, n. 395).<br />	<br />
<i>6.</i> Tenendo conto dei suddetti principi, ed alla luce dell’orientamento recentemente espresso dalla Sezione con le sentenze 20 luglio 2009, n. 7136 e 2 novembre 2009, n. 10615 in materia di accesso relativo alla disciplina <i>antitrust</i> (ma con valenza di carattere generale), deve concludersi che Codacons non vanta nella fattispecie titolo all’ostensione della documentazione richiesta.<br />	<br />
<i>7.</i> Ai sensi dell’art. 23 della l. 241/1990, il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’art. 24.<br />	<br />
L’art. 13 del d.p.r. 217/1998 (regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato), prevede che:<br />	<br />
&#8211; il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall’Autorità nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione è riconosciuto nel corso dell’istruttoria dei procedimenti stessi ai sogget<br />
&#8211; qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, ne<br />
L’art. 12 dello stesso decreto stabilisce che le informazioni raccolte in applicazione della legge e del regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge, sono tutelate dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all’art. 331 c.p.p. e quelli di collaborazione con le istituzioni delle Comunità europee di cui agli artt. 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge 287/1990.<br />	<br />
L’art. 13 del regolamento prevede, quindi, la possibilità dell’accesso c.d. procedimentale, di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990, mentre nulla stabilisce in ordine all’accesso c.d. informativo, vale a dire successivo alla conclusione del procedimento, al quale si riferiscono gli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.<br />	<br />
L’art. 23 della legge 241/1990 richiama il diritto di accesso di cui all’art. 22.<br />	<br />
Deve conseguentemente escludersi che per le Autorità di garanzia e di vigilanza non possa essere esercitato alcun accesso ai documenti una volta terminato il procedimento: per l’effetto trovando applicazione, con riferimento all’accesso c.d. informativo, i principi generali dettati dalla legge, e, segnatamente, il principio generale di cui all’art. 24, la cui applicazione, peraltro, è espressamente prevista dal richiamato art. 23.<br />	<br />
Il punto centrale della controversia è, quindi, costituito dalla configurabilità – o meno – della fattispecie di cui all’art. 24, comma 7, della legge 241/1990, secondo cui deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.<br />	<br />
Pertanto – ribadito che tale principio deve trovare applicazione anche in relazione all’accesso esercitato nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza in quanto l’art. 23 della legge 241/1990, nell’indicare che nei confronti di tali Autorità il diritto di accesso di cui all’art. 22 si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, fa salvo quanto previsto dall’art. 24 – la soluzione della controversia postula l’individuazione di quali siano gli interessi giuridici per la cui tutela è necessario garantire l’accesso ai documenti.<br />	<br />
A tal fine, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 241/1990, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.<br />	<br />
Ne consegue che l’interesse giuridico al quale fa riferimento l’art. 24, la cui tutela determina la garanzia dell’accesso ai documenti, non può essere individuato in un qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante vantato da un qualsiasi soggetto dell’ordinamento, ma deve, piuttosto, integrare un interesse attinente all’azione amministrativa in relazione alla quale l’istanza di accesso è presentata.<br />	<br />
Un interesse del tutto eterogeneo rispetto all’oggetto dell’attività amministrativa posta in essere dall’Autorità, infatti, non può ritenersi un interesse giuridico ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 241/1990, in quanto totalmente estraneo alle finalità, non solo di carattere partecipativo, ma anche di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, cui sono preordinate le norme sull’accesso ai documenti dell’amministrazione.<br />	<br />
Diversamente opinando, d’altra parte, si perverrebbe alla paradossale conclusione che ogni pubblica amministrazione potrebbe essere destinataria di richieste di accesso indiscriminate, per il solo fatto di formare – o detenere – stabilmente documenti, anche da parte di soggetti che perseguono un interesse completamente estraneo agli interessi, siano essi pubblici o privati, coinvolti dall’azione amministrativa e, quindi, per fini totalmente diversi da quelli per i quali l’accesso agli atti è stato legislativamente previsto.<br />	<br />
La stessa definizione di “interessati” di cui all’art. 22 della legge 241/1990, secondo cui interessati sono tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, in coerenza con la complessiva normativa in materia, va intesa nel senso che l’interesse deve dimostrarsi collegato all’attività amministrativa cui inerisce il documento del quale è chiesta l’ostensione.<br />	<br />
In definitiva, in ragione della <i>ratio</i> del <i>corpus</i> normativo in materia, gli interessi giuridici considerati dall’art. 24, comma 7, della legge 241/1990 devono ritenersi quelli – e solo quelli – coinvolti dall’azione amministrativa in relazione alla quale la richiesta di accesso, ancorché successivamente alla conclusione del procedimento, sia stata avanzata.<br />	<br />
<i>8.</i> Nel caso di specie, l’istanza di accesso proposta da Codacons ad AGCM è dichiaratamente preordinata all’acquisizione di elementi documentali che, detenuti dall’Autorità in relazione a procedimenti rientranti nelle sue competenze istituzionali, parte ricorrente ha enunciato di voler utilizzare in sede giurisdizionale civile.<br />	<br />
Tali interessi, con ogni evidenza, si dimostrano del tutto estranei rispetto all’oggetto dell’attività amministrativa in relazione alla quale l’istanza di accesso è stata proposta (indagine svolta con riferimento alle nuove commissioni applicate da sette istituti bancari in seguito all’entrata in vigore dell’art. 2-<i>bis</i> del d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 2/2009, che ha introdotto la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la “commissione di massimo scoperto”, e all’esito della quale AGCM ha indirizzato una segnalazione alle Camere), sicché risulta condivisibile il diniego opposto dall’Autorità con la determinazione avversata, in quanto l’interesse rappresentato risulta eterogeneo rispetto all’attività amministrativa posta in essere dall’Autorità.<br />	<br />
D’altra parte, per acquisire i documenti in questione, Codacons ben avrebbe potuto proporre istanza al giudice civile, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., per cui la richiesta di accesso all’amministrazione neppure può essere supportata da un’eventuale mancanza di altri strumenti previsti dall’ordinamento per ottenere l’esibizione di documentazione da utilizzare nel processo civile.<br />	<br />
<i>9.</i> Con riferimento al diniego opposto dalla Banca d’Italia valgono le medesime considerazioni.<br />	<br />
Vieppiù, l’Istituto ha chiarito, senza essere smentito da Codacons, di aver, nel prosieguo, corrisposto all’ulteriore istanza di accesso proposta dal medesimo.<br />	<br />
<i>10.</i> Per tutto quanto precede, ed assorbita ogni altra questione pure introdotta dalle parti pubbliche resistenti e dai contro-interessati, attesa l’infondatezza delle doglianze formulate con l’atto introduttivo del giudizio e con i mezzi aggiunti, il gravame deve essere respinto.<br />	<br />
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2010</p>
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