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	<title>24994 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24994 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2010 n.24994</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-7-2010-n-24994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-7-2010-n-24994/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2010 n.24994</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Spagnoletti Telecom Italia s.p.a. (Avv. P. D’Amelio) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Pratiche commerciali scorrette – Messaggio promozionale – Offerta -Informazioni essenziali – Indicazione contestuale – Necessità &#8211; Omissione – Ingannevolezza – Sussiste &#8211; Fattispecie. 2. Pratiche commerciali scorrette – Messaggio promozionale – Prodotto -Disponibilità per tempo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-7-2010-n-24994/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2010 n.24994</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-7-2010-n-24994/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2010 n.24994</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giovannini  <i>Est.</i> Spagnoletti<br /> Telecom Italia s.p.a. (Avv. P. D’Amelio) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pratiche commerciali scorrette – Messaggio promozionale – Offerta -Informazioni essenziali – Indicazione contestuale – Necessità &#8211; Omissione – Ingannevolezza – Sussiste &#8211; Fattispecie. 	</p>
<p>2. Pratiche commerciali scorrette – Messaggio promozionale – Prodotto -Disponibilità per tempo limitato – Indicazione falsa – Ingannevolezza – Sussiste – Ragioni. 	</p>
<p>3. Pratiche commerciali scorrette – Impegni – Presentazione – Effetti retroattivi – Ammissibilità – Conseguenze – Esaurimento pratica &#8211; Irrilevanza.  	</p>
<p>4. Pratiche commerciali scorrette – AGCM – Accertamento – Procedimento istruttorio – Avvio – Comunicazione – Termine perentorio – Esclusione – Ragioni.	</p>
<p>5. Pratiche commerciali scorrette – Sanzione – Quantificazione – Gravità – Indici.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Un messaggio pubblicitario è ingannevole qualora ometta informazioni fondamentali al fine di consentire ai destinatari di comprendere la convenienza di un offerta o qualora non fornisca contestualmente tutte le informazioni necessarie. Nella specie è stato considerato ingannevole un messaggio pubblicitario diretto a sollecitare la portabilità di numeri di telefonia mobile attivati presso altri gestori che non indicava che le condizioni tariffarie erano subordinate all’acquisto di una ricarica mensile, non essendo sufficiente l’invito a consultare un sito internet come ulteriore fonte informativa.   	</p>
<p>2. E’ scorretta una pratica commerciale che consiste nel dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto pubblicizzato sarà disponibile per un periodo di tempo limitato poiché induce i consumatori ad una decisione immediata privandoli del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole ed influenzandone le scelte.  	</p>
<p>3. In tema di pratiche commerciali scorrette, la presentazione di impegni per porre fine ad un’infrazione ai sensi dell’art. 27, comma 7, del d.lgs. n. 206/2005 non è preclusa ex se dall’esaurimento della pratica commerciale, salva la verifica della effettiva idoneità delle misure proposte alla riparazione, con effetti retroattivi, dei profili di scorrettezza. 	</p>
<p>4. Nel procedimento istruttorio per l’accertamento della scorrettezza di pratiche commerciali, non sussiste alcun termine per la comunicazione d’avvio del procedimento<br />
che decorra dalla data di presentazione delle segnalazioni.  Infatti, i tempi per la comunicazione di avvio sono condizionati dal numero e dal contenuto delle segnalazioni, dall’ampiezza temporale della pratica commerciale scorretta e dalla maggiore o minore complessità della fattispecie.	</p>
<p>5. E’ legittima l’imposizione di  una sanzione per pratiche commerciali scorrette relative alla diffusione di messaggi promozionali per favorire la portabilità dei numeri di telefonia mobile che valuti, ai fini della quantificazione, la gravità della violazione in relazione alla dimensione economica del professionista; all’esigibilità di un grado specifico di diligenza; alla durata della violazione; all’esistenza di altri provvedimenti sanzionatori nonché all’oggetto ed agli effetti della pratica commerciale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 24994/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 04912/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4912 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>TELECOM ITALIA S.p.A.,</b> con sede in Milano, in persona del suo procuratore speciale pro-tempore avv. Giovanni Venditti per procura a rogito del notaio Bellezza di Milano del 4 novembre 2005 (rep. 69767/5680), rappresentata e difesa dall’avv. Piero D&#8217;Amelio, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma alla via della Vite n. 7, per mandato a margine del ricorso; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>AUTORITA’ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO – A.G.C.M.</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima costituita ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento n. 19654 del 19 marzo 2009, notificato a Telecom Italia S.p.A. in data 6 aprile 2009, con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che i messaggi pubblicitari relativi alla promozione tariffaria denominata “Tim Sogno” diffusi sia attraverso le principali emittenti televisive sia attraverso il sito internet www.tim.it costituiscono una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 lettera g) del d.lgs n. 206/05 e ne ha vietato l’ulteriore diffusione, irrogando a Telecom una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 235.000,00 euro; della comunicazione d’avvio del procedimento in data 3 novembre 2008; di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto a quelli suindicati</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 5 giugno 2009 e depositato il 16 giugno 2009 la società Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, in persona del suo procuratore speciale pro-tempore, giusta procura a rogito del notaio Bellezza di Milano del 4 novembre 2005 (rep. 69767/5680), ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe sono state dedotte le seguenti censure:<br />	<br />
I) Violazione dell’art. 27 comma 7 del d.lgs. n. 206/2005. Violazione dell’art. 8 della deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 3 del d.lgs. n. 206/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 2 della deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2007. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento<br />	<br />
La comunicazione d’avvio del procedimento è intervenuta soltanto in data 3 novembre 2008, a distanza di circa un anno dalle segnalazioni pervenute all’Autorità, e quando la campagna pubblicitaria promozionale era ormai cessata (siccome protrattasi dal 22 ottobre 2007 al 26 ottobre 2008), così precludendosi alla società ricorrente, in violazione delle epigrafate disposizioni, la possibilità di presentare impegni volti a far cessare la pretesa violazione, modificando la pratica commerciale o eliminandone i profili d’illegittimità.<br />	<br />
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20-27 del d.lgs. n. 206/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione. Violazione diretta dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost).<br />	<br />
A) Con riferimento alle condizioni economiche del profilo tariffario “Easy Tim New” nel messaggio diffuso sul sito internet e delle condizioni economiche applicabili dal 1° maggio 2009<br />	<br />
Si contesta che siano state omesse informazioni rilevanti in ordine al profilo tariffario applicabile, in luogo di quello oggetto della promozione (“Tim Sogno”) in ipotesi di omessa ricarica mensile nella misura necessaria per usufruire della promozione (almeno 10 euro mensili di ricarica) o alla cessazione del periodo di scadenza della promozione (1° maggio 2009).<br />	<br />
Tali informazioni erano presenti e fruibili sul sito intranet e nella medesima pagina web, nella cui parte sinistra era contenuta l’indicazione di vari profili tariffari, tra cui quello “Easy Tim News”, cliccando sul quale si accedeva ad apposita sezione che conteneva tutte le indicazioni necessarie; inoltre nella medesima pagina cliccando sulla sezione “Utilità e supporto” si accedeva alle c.d. FAQ (“Frequently Asked Questions”: domande frequentemente poste) nelle quali del pari era spiegato il profilo tariffario (appunto Easy Tim New) applicato alla scadenza della promozione.<br />	<br />
Del pari era evidente che il profilo tariffario promozionato “Tim Sogno” sarebbe stato automaticamente ripristinato dal mese successivo alla ricarica qualora il cliente, durante il periodo della promozione, avesse effettuato una nuova ricarica nella misura minima di 10 euro mensili.<br />	<br />
Le informazioni erano dunque facilmente e prontamente reperibili da parte di un consumatore medio avveduto, quale deve ritenersi quello che, già titolare di utenza di telefonia mobile, aderiva alla promozione, connessa alla portabilità del proprio numero dal precedente gestore alla Telecom.<br />	<br />
B) Con riferimento all’asserita ambiguità e confusorietà del messaggio in ordine alle caratteristiche della “Mega Autoricarica”<br />	<br />
Si contesta che l’utilizzazione di espressioni diverse (“autoricarica” e “mega autoricarica”), riferite alla possibilità di ottenere un accredito di traffico per chiamate ricevute da rete fissa o altri operatori di telefonia mobile (in misura pari a 5 centesimi di euro per ogni minuto di conversazione e di 1 euro ogni venti minuti, esattamente corrispondenti al prodotto dell’unità di base -5 cent/minuto- per il tempo indicato -venti minuti-) possa aver avuto la portata confusiva contestata dall’Autorità, posto che nella pagina web era chiaramente evidenziato che la c.d. “Mega Autoricarica” era opzione attivabile a pagamento, per un costo d’attivazione pari a 5 euro, rimborsabili in caso di sua attivazione entro trenta giorni dal passaggio in TIM, come d’altro canto esplicitato anche nelle F.A.Q.; in ordine alla possibilità di rimborso del costo d’attivazione di tale opzione, poi, nessun dubbio poteva sorgere sulla circostanza che il suo dies a quo era dato dall’effettiva attivazione del passaggio a Telecom e non dalla semplice relativa richiesta da parte dell’utente.<br />	<br />
C) Con riferimento alle proroghe della promozione “Tim Sogno”<br />	<br />
Si contesta che la reiterazione di proroghe della promozione, in se e per se non vietate, possano integrare la violazione dell’art. 23 lettera g) del d.lgs. n. 206/2005, ossia profili di pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli consistenti in non veridiche dichiarazioni in ordine alla disponibilità del prodotto per un periodo di tempo limitato, in assenza di altri comportamenti qualificati da dichiarazioni mendaci e/o particolari pressioni, non integrabili di certo dalla mera indicazione della limitazione temporale della promozione tipo “attivabile sino al…”, “promozione valida sino al…”.<br />	<br />
D) Con riferimento allo spot televisivo della promozione “Tim Sogno”<br />	<br />
Lo spot televisivo recava chiaramente in sovrimpressione la dicitura “Condizioni tariffarie valide sino al 31 dicembre 2008 se si effettua una ricarica di almeno 10 € al mese”, da considerare sufficiente, considerati i limiti connaturali al mezzo, in uno alle informazioni ricavabili dal sito internet www.tim.it e da chiamata al numero 119, come pure indicato nella sovrimpressione.<br />	<br />
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 206/2005. Violazione dell’art. 11 della legge n. 689/1981. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto d’istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà. Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza<br />	<br />
L’entità della sanzione pecuniaria irrogata non è ragguagliata ai parametri normativi di cui in epigrafe, essendo raccordata essenzialmente alle dimensioni dell’operatore e all’apodittica deduzione della gravità della violazione, senza considerazione della sua effettiva e concreta idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore, e quindi di un “significativo impatto” della pratica.<br />	<br />
Il richiamo a precedenti sanzioni irrogate a Telecom Italia S.p.A. dall’A.G.C.M. non può valere a integrare il rilievo di non prevedute circostanze aggravanti.<br />	<br />
Costituitasi in giudizio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 21 gennaio 2010, ha dedotto, in sintesi, l’infondatezza del ricorso, sia in relazione all’assenza di termine perentorio per la comunicazione d’avvio del procedimento e alla possibilità per il professionista di proporre l’assunzione d’impegni anche relativi a pratiche commerciali cessate, sia in funzione dell’ampiezza della motivazione del provvedimento impugnato e dell’esattezza della qualificazione della pratica commerciale come scorretta in quanto omissiva e ingannevole, sia infine in ragione della proporzionalità della sanzione pecuniaria irrogata rispetto alla gravità della violazione e alla posizione economica dell’operatore, leader del mercato.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2010 il ricorso è stato discusso e deciso, con pubblicazione del dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.<br />	<br />
1.1) 1.1) Giova premettere in punto di fatto che:<br />	<br />
&#8211; a seguito di segnalazioni da parte di un operatore concorrente e di vari consumatori, intervenute dal 6 dicembre 2007 e sino all’11 novembre 2008, e di richiesta d’informazioni del 30 settembre 2008 riscontrata dall’operatore professionale il 15 ottobre<br />
&#8211; con memorie difensive in data 1° dicembre 2008 e 30 gennaio 2009, la società illustrava le caratteristiche della promozione tariffaria, rivendicando la piena correttezza del proprio operato, anche in relazione all’ampiezza delle informazioni fornite ai<br />
&#8211; con parere pervenuto il 6 marzo 2009 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, interpellata in relazione al mezzo di diffusione della pratica commerciale, riteneva sussistenti le violazioni di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 lettera g) del d.lgs. n<br />
&#8211; con deliberazione assunta nell’adunanza del 19 marzo 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha riconosciuto la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21 del d.lgs. n. 206/2005, ne ha vietato l’ulterio<br />
1.2) A sostegno del provvedimento sono state addotte le seguenti testuali ragioni (paragrafi da 16 a 26 del provvedimento):<br />	<br />
“16. Lo spot trasmesso sull’emittente “Rai 1”, in data 31 ottobre 2007, alle ore 20,32, della durata di circa 30 secondi, promette enfaticamente al pubblico che passando a Tim sarà possibile godere di condizioni particolarmente vantaggiose ossia le conversazioni verso tutti gli operatori al costo di 12 centesimi al minuto e gli SMS al costo di 6 centesimi”. <br />	<br />
“Come accertato nel corso dell’istruttoria svolta, la promozione presenta alcune rilevanti condizioni tali da circoscriverne significativamente la portata: invero, il filmato riportava a caratteri grafici molto più ridotti rispetto a quelli utilizzati per il claim principale la condizione della ricarica mensile cui erano subordinate le condizioni tariffarie pubblicizzate (condizioni tariffarie valide fino al 31/12/2008 se si effettua una ricarica di almeno 10 €/mese) ed esso ometteva di indicare informazioni rilevanti al fine di garantire una scelta consapevole da parte dei consumatori, ossia le condizioni economiche applicate nell’ipotesi di omessa ricarica mensile, nonché quelle applicate alla data di scadenza della promozione stessa”. <br />	<br />
“17. Il messaggio, pertanto, appare ingannevole nella misura in cui omette informazioni che sono da ritenersi fondamentali al fine di consentire ai destinatari di comprendere la convenienza dell’offerta e, di conseguenza, di determinarsi correttamente nella scelta del proprio gestore telefonico. Né vale a sanare tale omissione informativa la circostanza che il messaggio contenga l’invito a consultare una terza fonte informativa, “per ulteriori info e condizioni vai su www.tim.it o chiama il 119”. Tale invito, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, e secondo il costante orientamento dell’Autorità, non costituisce elemento sufficiente ad escludere il carattere ingannevole dello spot: ciò in quanto tutte le informazioni necessarie per la corretta comprensione dell’offerta da parte del pubblico devono essere fornite contestualmente, potendo servire il rimando ad altra fonte al più ad integrare i contenuti di quanto prospettato, ma non a circoscriverne la portata”. <br />	<br />
“Nel caso di specie, il professionista ha disatteso quell’onere di chiarezza e completezza informativa che deve caratterizzare le comunicazioni commerciali, e tanto più quelle nel settore delle offerte telefoniche, caratterizzato -come ripetutamente rilevato dal costante orientamento di questa Autorità- da un continuo proliferare di proposte sempre più articolate, sia sotto il profilo dei costi che dei contenuti, con il conseguente disorientamento che questo determina nel consumatore, già penalizzato da una forte asimmetria informativa a favore degli operatori di mercato”. <br />	<br />
“Infine, la dicitura “attivabile fino al” appare a caratteri eccessivamente ridotti che rimangono in sovrimpressione per un tempo inadeguato a consentire all’utente di percepire la limitazione temporale all’adesione della promozione. In proposito l’Autorità ha più volte affermato che, nella presentazione di elementi cruciali nella scelta di acquisto dei consumatori, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio devono risultare di immediata percezione”. “18. La comunicazione commerciale apparsa sul sito internet omette di indicare in modo chiaro e intelligibile alcune rilevanti caratteristiche della promozione in contestazione”. <br />	<br />
“Più precisamente, per l’ipotesi di omessa ricarica mensile sul web è presente un generico richiamo al profilo “Easy Tim New” le cui condizioni, tuttavia, non vengono specificate, né sono agevolmente reperibili attraverso un apposito link; inoltre, non vi è alcun riferimento alla possibilità di ripristinare la promozione in caso di omessa ricarica, né alle condizioni che verranno applicate alla scadenza della promozione”. <br />	<br />
“19. Invero, la prima sezione della pagina web, che si apre automaticamente quando si consulta l’offerta in esame e che è rubricata “descrizione”, riporta, solo alla fine, sotto il trafiletto “Tim ricorda” e senza, peraltro, alcuna evidenziazione grafica, la menzione che “se non viene effettuata una ricarica mese di importo pari a almeno 10€ nel mese solare successivo si applicheranno le condizioni tariffarie previste dal profilo Easy Tim New”. <br />	<br />
“Irrilevante appare la circostanza evidenziata dal professionista che, in una delle versioni della comunicazione commerciale apparsa sul web, sulla sinistra compariva un elenco delle tariffe offerte dal gestore (ossia, nell’ordine: Tutto compreso, Tim tribù, Chiara di Tim, Easy Tim New, Tim Welcome home) perché nulla consentiva di dedurre che fosse proprio Easy Tim New il profilo applicato in caso di omessa ricarica mensile”. <br />	<br />
“Inoltre, diversamente da quanto riferito dal professionista (p. 7 della memoria del 1° dicembre 2008), le informazioni rilevanti non sono reperibili in modo agevole, immediato ed intuitivo in un’unica pagina web. Infatti, sebbene la società abbia rilevato che, cliccando sul link “utilità e supporto” posto sull’estremità superiore della pagina segnalata, figuravano dopo l’elenco dei documenti e moduli, alcune faq e tra di esse due quesiti “Cosa succede se non ricarico 10€ nel mese solare?” e “Quale sarà il mio profilo tariffario terminata l’offerta Tim Sogno?”, tuttavia, è agevole replicare che essi si trovano in una sezione distinta dalla prima pagina (che si apriva automaticamente) che costituisce oggetto di consultazione eventuale da parte del consumatore e che, di regola, nell’ambito delle faq sono presenti risposte a domande dirette a specificare profili già illustrati in un precedente messaggio”. <br />	<br />
“20. Giova al riguardo ribadire l’orientamento dell’Autorità, condiviso e confermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il rinvio a fonti di informazioni ulteriori rispetto al messaggio non vale a sanarne la decettività per la determinante considerazione che “la consultazione di atti aggiuntivi è un fatto del tutto eventuale, in quanto il destinatario potrebbe fermarsi alla lettura del solo messaggio principale”. Nel caso di specie, infatti, non può ritenersi che il link ipertestuale in questione costituisca un collegamento necessitato rispetto alla pagina web recante la descrizione della promozione, tale per cui il consumatore sia indotto a seguire una sorta di percorso obbligato nella consultazione onde poter considerare l’insieme delle pagine web un unico messaggio e poter, quindi, escludere la presenza di una omissione informativa fondamentale per l’esatta comprensione della promozione tariffaria reclamizzata”. <br />	<br />
“21. Con riferimento all’autoricarica, si reputa che la relativa descrizione presenti contenuto ambiguo e confusorio sia per l’uso di nomenclatura diversa (autoricarica e mega autoricarica), sia per l’uso di unità di misura non omogenee (5 cent/euro per ogni minuto e 1 euro ogni 20 minuti): infatti, si legge che “Tim sogno [&#8230;] consente di autoricaricarti di 5cent/€ per ogni minuto di chiamata ricevuta” e, quindi, l’autoricarica viene prospettata come integrante uno degli aspetti della promozione stessa e, come tale, automatica e gratuita; per altro verso, si legge che la Mega Autoricarica, che attribuisce il bonus di 1 euro ogni 20 minuti di traffico ricevuto, è una “opzione per personalizzare la tariffa” e che il relativo costo è rimborsato se attivata entro 30 giorni dal passaggio a Tim”. <br />	<br />
“22. Infine, con riferimento alle proroghe della promozione in oggetto, la circostanza che esse siano state reiterate in modo così frequente per ben 7 volte e anche ad intervalli temporali ridotti di circa 10 giorni (all’originaria scadenza del 31 dicembre 2007, sono seguite quelle del 17 febbraio 2008, 2 marzo, 12 aprile, 31 agosto, 20 ottobre e 26 ottobre 2008) appare decisiva nel qualificare la pratica come scorretta ex articolo 23, lettera g), del Codice del Consumo”.<br />	<br />
“Invero, le comunicazioni commerciali relative a “Tim sogno” che si sono succedute nel tempo appaiono pianificate secondo un apposito disegno commerciale del professionista e chiaramente finalizzate a creare nei consumatori l’impressione del particolare vantaggio collegato alla specifica e non ripetibile promozione e, quindi, a sollecitarne l’acquisto immediato. In altri termini, esse lasciavano intendere, contrariamente al vero, che la promozione tariffaria era disponibile solo per un periodo limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole. Nei fatti, invece, esse hanno dilatato l’applicazione della promozione tariffaria nel complesso per dieci mesi”.<br />	<br />
“23. Giova aggiungere che tale condotta non appare giustificata dalle peculiarità del settore, caratterizzato da un rapido susseguirsi delle promozioni, circostanza che non esime il professionista dal rispettare il canone di correttezza necessario a garantire ai consumatori un’informazione completa, veritiera e non ingannevole circa il lasso temporale di disponibilità delle promozioni. Peraltro, a discarico del professionista non può esser addotta né la particolare natura del servizio, non trattandosi di bene suscettibile di esaurimento e/o deperimento, né esigenze contingenti legate alla necessità di liberare magazzini o locali commerciali”.<br />	<br />
“24. In conclusione, e conformemente al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene che i due messaggi pubblicitari sopra descritti, rientranti nell’ambito della stessa campagna pubblicitaria relativa alla promozione “Tim sogno”, presentino un contesto informativo incompleto e confusorio, e, pertanto, siano idonei a pregiudicare il consumatore che fa richiesta di portabilità del numero mobile il quale dovrebbe essere reso edotto in modo compiuto dei vantaggi del passaggio ad altro operatore per poter assumere una decisione pienamente <br />	<br />
Consapevole”. <br />	<br />
“25. Alla luce di tali considerazioni, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge. In particolare, risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice del Consumo, in quanto nella sua presentazione complessiva è idonea ad indurre in errore il consumatore circa le effettive condizioni economiche applicate inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale pratica risulta altresì ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del <br />	<br />
Codice del Consumo, in quanto omette ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni rilevanti circa le caratteristiche, condizioni economiche e limitazioni dell’offerta pubblicizzata, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una consapevole decisione di natura commerciale”. <br />	<br />
“26. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale e falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”. Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione deriva dalla riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 21, 22 e 23, lettera g), del Codice del Consumo”. <br />	<br />
“In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla prospettazione delle condizioni di fruibilità delle proprie offerte commerciali al pubblico”. <br />	<br />
“Per quanto attiene all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori, si osserva che le informazioni omesse o non adeguatamente illustrate riguardano caratteristiche dell’offerta commerciale la cui conoscenza appare imprescindibile ai fini dell’adozione di una decisione commerciale consapevole. Infatti, la necessità della ricarica mensile, le condizioni economiche applicate nell’ipotesi di omessa ricarica mensile e le condizioni applicate alla scadenza della promozione, i caratteri dell’opzione autoricarica, il termine entro il quale sarebbe stato possibile attivare la promozione tariffaria (termine più volte posticipato) rappresentano tutti elementi decisivi nella scelta dell’utente circa l’opportunità di cambiare operatore telefonico”.<br />	<br />
1.2) Con il ricorso in epigrafe, la società Telecom Italia S.p.A. ha dedotto l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sotto vari profili.<br />	<br />
1.2.1) Con il primo motivo di ricorso si contesta il ritardo con il quale è stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio (3 novembre 2008), intervenuto quando la campagna promozionale era esaurita, non essendosi in tal modo consentito alla società ricorrente di presentare idonei impegni intesi a eliminare o correggere i profili di scorrettezza della pratica commerciale, con ciò rendendo sostanzialmente ultroneo il divieto di ulteriore diffusione della pratica e “polarizzando” il provvedimento sul suo solo contenuto sanzionatorio pecuniario.<br />	<br />
La doglianza, per quanto suggestiva, è destituita di fondamento giuridico sotto un duplice profilo.<br />	<br />
Sotto un primo aspetto, deve rammentarsi che la promozione “Tim Sogno” aveva efficacia sino al 30 aprile 2009, circostanza incontestata e documentata dalle informazioni riportate nella nota 1 in calce alla pagina web relativa alla promozione, reperibile all’url (universal resource locator: ossia l’indirizzo di un oggetto sul web) http//www.tim.it/consumer/o44531/promozione.do.<br />	<br />
Ne consegue che la società ricorrente avrebbe potuto ancora dopo la cessazione della pubblicità relativa alla campagna promozionale, e dopo la comunicazione d’avvio del procedimento, presentare formali impegni rivolti, anche attraverso una mirata ulteriore campagna pubblicitaria, a colmare le lacune informative come enucleabili dalla puntuale descrizione contenuta nel predetto atto.<br />	<br />
In generale, poi, e sotto altro profilo, secondo quanto esattamente rammentato dall’Avvocatura generale dello Stato, la presentazione di impegni ai sensi dell’art. 27 comma 7 del d.lgs. n. 206/2005 e secondo le modalità e le scansioni temporali di cui all’art. 8 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla deliberazione dell’A.G.C.M. del 15 novembre 2007, non è preclusa ex se dall’esaurimento della pratica commerciale, salva la verifica della effettiva idoneità delle misure proposte alla riparazione, con effetti retroattivi, dei profili di scorrettezza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 15 giugno 2009, n. 5626; vedi anche in tema d’impegni concernenti la rimozione di effetti riconducibili a intese anticoncorrenziali T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 29 dicembre 2007, n. 14157).<br />	<br />
In ogni caso, salvi i termini perentori di cui all’art. 7 del citato regolamento per la conclusione del procedimento, prorogabili nella misura e alle condizioni ivi stabilite, non sussiste alcun termine, neppure di natura acceleratoria, ricollegabile alla data di presentazione delle segnalazioni, entro il quale debba intervenire la comunicazione d’avvio del procedimento, la cui “temporalizzazione” è ovviamente condizionata dal numero e dal contenuto delle segnalazioni, dall’ampiezza temporale della stessa pratica commerciale scorretta (si rammenti che la campagna pubblicitaria si è protratta, attraverso il sito internet, sino alla fine di ottobre 2008, con varie proroghe della validità dell’offerta promozionale), dalla maggiore o minore complessità della fattispecie.<br />	<br />
1.2.2) Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente ha censurato, in modo puntuale, la motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai ravvisati profili di scorrettezza relativi alle omissioni informative riferibili alle indicazioni contenute nel sito internet www.tim.it, e nell’ambito di queste all’ambiguità e confusività di quelle concernenti la c.d. opzione “Mega Autoricarica”, alla ritenuta violazione dell’art. 23 lettera g) del d.lgs. n. 206/2005 in riferimento alle reiterate proroghe della campagna promozionale, nonché alle omissioni informative ravvisate in relazione al contenuto dello spot televisivo.<br />	<br />
Anche tali doglianze, per quanto suggestive e ben articolate, risultano prive di fondamento giuridico, secondo l’ampia, esauriente e condivisibile motivazione contenuta nella deliberazione impugnata.<br />	<br />
La campagna pubblicitaria relativa al profilo tariffario “Tim Sogno”, secondo quanto riferito dalla stessa Telecom Italia S.p.A. nel procedimento, si è protratta dal 22 ottobre 2007 al 26 ottobre 2008 ed ha interessato diversi profili di offerte succedutesi nel tempo: più precisamente, dal 22 ottobre 2007 al 3 marzo 2008 era attivabile sul profilo Tim Club, dal 3 al 25 maggio 2008 sul profilo Easy Tim, e dal 26 maggio al 26 ottobre 2008 sul profilo Easy Tim New.<br />	<br />
Essa era specificamente diretta a consumatori già utenti di telefonia mobile presso altri gestori, sollecitati al trasferimento a Telecom Italia Mobile della propria numerazione, ossia a una operazione di c.d. portabilità, a fronte di condizioni tariffarie di particolare favore e interesse.<br />	<br />
E’ evidente, quindi, che particolare cura andava posta dal professionista nell’illustrazione di tutte le condizioni economiche dell’offerta, posto che, come esattamente rilevato dall’A.G.C.M. si trattava di “…informazioni che sono da ritenersi fondamentali al fine di consentire ai destinatari di comprendere la convenienza dell’offerta e, di conseguenza, di determinarsi correttamente nella scelta del proprio gestore telefonico”.<br />	<br />
In tal senso è innegabile che nell’informazione immediatamente e direttamente fruibile in ordine a tale profilo tariffario promozionale, come riportato all’url richiamato sub 1.2.1), non vi era nessuna indicazione chiara e immediatamente disponibile sul profilo tariffario applicabile nel caso di mancato rispetto della condizione relativa alla carente ricarica minima nel corso dell’unita temporale mensile di riferimento.<br />	<br />
E’ vero che nella sezione “Tim ricorda” era indicato che “…se non viene effettuata una ricarica mese di importo pari almeno a 10 €, nel mese solare successivo si applicheranno le condizioni tariffarie previste dal profilo Easy TIM New”; tuttavia, come osservato sia dall’A.G.C.M. (che ha posto in evidenza come tale informazione non fosse contrassegnata nemmeno da particolare evidenziazione grafica) sia dall’A.G.COM. nel suo parere, non era contestualmente chiarito quale fossero le condizioni afferenti al profilo da ultimo indicato (come pure sarebbe stato del tutto agevole quantomeno rendendo “linkabile” l’indicazione e quindi da essa direttamente raggiungibile altra sezione del sito illustrante il profilo Easy Tim New), non potendosi pertanto ritenere sufficiente la circostanza che nella stessa pagina web ma in ben altra collocazione, in alto a sinistra, fosse elencato, tra gli altri, anche il suddetto profilo soltanto da quella posizione linkabile e che da altra sezione denominata “Utilità e supporto”, pure posta in altra area della pagina web e non immediatamente interrelata alla sezione “Tim ricorda” e al richiamo ivi contenuto al profilo Easy Tim New, fossero accessibili le F.A.Q. (il link come noto è un collegamento ipertestuale con rinvio ad altra unità informativa).<br />	<br />
Analogamente non può revocarsi in dubbio l’esattezza dei rilievi negativi dell’Autorità (nonché dell’A.G.COM) in ordine alla portata ambigua e confusiva dei riferimenti al meccanismo dell’autoricarica, posto che nel claim ci si riferisce come caratteristica essenziale della promozione Tim Sogno alla circostanza che “…ricaricando di almeno 10 euro al mese, potrai chiamare tutti a 12 cent di euro al minuto senza scatto alla risposta (Nota 1) ed autoricaricarti di 5 cent/€ per ogni minuto di chiamata ricevuta”; laddove sotto la susseguente indicazione Mega Autoricarica si richiama la possibilità di una “opzione per personalizzare la tua tariffa e renderla ancora più conveniente”, con un accredito di un “…bonus del valore di 1 euro (Nota 2)…” in relazione alla ricezione in un periodo di riferimento di trenta giorni di “…20 minuti di traffico voce nazionale da numeri di rete fissa o numeri di altri operatori mobili…”.<br />	<br />
L’utilizzazione di espressioni diverse “autoricaricarti”, “Mega Autoricarica”, “bonus”, di unità di misura diverse (5 cent/€ per ogni minuto di chiamata ricevuta; 1 euro per 20 minuti di traffico nazionale da rete fissa o altri operatori mobili), il riferimento a una opzione tale da rendere la tariffa Tim Sogno “ancora più conveniente”, integrano un quadro informativo ambiguo, nel quale anche il consumatore più avveduto, e non solo quello medio, può equivocare ritenendo che l’autoricarica operi sempre e in ogni caso, e non solo se sia attivata una opzione che, per giunta, è a pagamento (5 euro), sia pure con la previsione di un rimborso esso pure confusivamente riferito all’attivazione dell’opzione “entro 30 giorni dal passaggio in TIM”, laddove non è affatto chiarito, e tantomeno può essere evidente come preteso dalla società ricorrente, che il termine decorra dall’effettiva attivazione del rapporto d’utenza piuttosto che dalla sua richiesta; e tale portata confusiva può assumere peculiare maggiore incidenza, in termini di condizionamento delle scelte economiche del consumatore, in quanto anche l’equivoco in ordine alla fruizione tout court dell’autoricarica (anziché dietro specifica richiesta, al raggiungimento di un certo volume di traffico in entrata e a pagamento, salvo l’eventuale rimborso) può, assieme alle altre condizioni tariffarie, costituire incentivo all’operazione di portabilità del numero.<br />	<br />
Appare immune dalle censure dedotte anche la motivazione concernente la ritenuta violazione dell’art. 23 comma 1 lettera g) del d.lgs. n. 206/2005, che considera in ogni caso ingannevoli, tra le altre, le pratiche commerciali che consistano nel “dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole”.<br />	<br />
E’ evidente, infatti, che proprio la reiterazione di proroghe della promozione commerciale (in ciascuna delle quali era indicata una scadenza temporale di validità che ne rendeva percepibile ex se la limitatezza temporale, inducendo nel consumatore, volta a volta, il convincimento che l’offerta tariffaria non sarebbe stata più fruibile) è rivelatrice di una strategia commerciale volta proprio a introdurre quella “pressione” in ordine alla decisione commerciale che la disposizione mira a evitare, onde è ragionevole e condivisibile il rilievo dell’Autorità che “…le comunicazioni commerciali relative a “Tim sogno” che si sono succedute nel tempo appaiono pianificate secondo un apposito disegno commerciale del professionista e chiaramente finalizzate a creare nei consumatori l’impressione del particolare vantaggio collegato alla specifica e non ripetibile promozione e, quindi, a sollecitarne l’acquisto immediato”.<br />	<br />
Infine, quanto allo spot televisivo è innegabile che la scritta in sovrimpressione, pur contenendo indicazioni in ordine alla condizione essenziale della promozione (“condizioni tariffarie valide fino al 31/12/2008 se si effettua una ricarica di almeno 10 €/mese”), non conteneva alcun richiamo all’alternativa tariffa Tim Easy New, applicabile nel caso in cui non fosse osservata la condizione, mentre il rinvio, pure contenuto in altra scritta in sovrimpressione, alle maggiori informazioni fruibili con il sito www.tim.it, esso pure di per se insufficiente, risente comunque delle evidenziate omissioni informative concernenti il sito internet.<br />	<br />
1.2.3) Non sono fondate, infine, le censure dedotte con il motivo sub III) del ricorso.<br />	<br />
Osserva il Tribunale che le valutazioni dell’Autorità in ordine all’effettiva consistenza e gravità della condotta commissiva sanzionata e alla personalità dell’autore della violazione appaiono esattamente argomentate, ragionevoli, immuni da vizi logici.<br />	<br />
Com’è noto, ai sensi dell’art. 27 comma 9 del d.lgs. n. 206/2005, l’Autorità, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, applica una sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 500.000,00, “…tenuto conto della gravità e della durata della violazione”.<br />	<br />
In effetti il richiamo, di cui al successivo comma 13, alle disposizioni di cui al capo I sezione I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (oltre che agli artt. 26, 27, 28 e 29 della stessa legge), implica l’obbligatorio riferimento, nella commisurazione della sanzione amministrativa pecuniaria, all’art. 11 della legge n. 689/1981, a tenore del quale: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie l’Autorità si è riferita, con esauriente motivazione:<br />	<br />
&#8211; sotto il profilo soggettivo, all’incontestabile dimensione economica del professionista (“uno dei due principali gestori di telefonia mobile”), all’esigibilità di un grado specifico di diligenza professionale (“atteso che un operatore, quale la società<br />
&#8211; sotto il profilo oggettivo, alla gravità della violazione, sia in funzione del suo oggetto (trattandosi di omissioni informative nel settore della telefonia mobile in cui è di peculiare rilievo “l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni ve<br />
2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.<br />	<br />
3.) Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari del giudizio, anche in relazione alla relativa complessità delle questioni giuridiche proposte con il ricorso.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I &#8211; rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-7-2010-n-24994/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2010 n.24994</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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