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	<title>2493 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2493 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 11/5/2021 n.2493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-11-5-2021-n-2493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-11-5-2021-n-2493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 11/5/2021 n.2493</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Frattini Sulla esclusione dalla riapertura del settore della ristorazione privata delle forme da svolgere con servizio catering presso strutture private. Covid-19 &#8211; Esercizi commerciali &#8211; Riapertura del settore della ristorazione privata &#8211; Esclusione della ristorazione con servizio catering presso strutture private &#8211; circolare del Ministero dell&#8217;interno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-11-5-2021-n-2493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 11/5/2021 n.2493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-11-5-2021-n-2493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 11/5/2021 n.2493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Frattini</span></p>
<hr />
<p>Sulla esclusione dalla riapertura del settore della ristorazione privata delle forme da svolgere con servizio catering presso strutture private.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Covid-19 &#8211; Esercizi commerciali &#8211; Riapertura del settore della ristorazione privata &#8211; Esclusione della ristorazione con servizio catering presso strutture private &#8211; circolare del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Rigetto domanda cautelare.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere respinta l&#8217;istanza di sospensione monocratica della circolare del Ministero dell&#8217;interno, esplicativa dell&#8217;art. 4 del decreto-legge n. 52 del 2021, nella parte in cui dispone l&#8217;esclusione dalla riapertura del c.d. settore della ristorazione privata, limitatamente alle forme da svolgere con servizio catering presso strutture private, trattandosi di disposizione meramente interpretativa-attuativa della fonte normativa primaria. Anche perchè, l&#8217;interpretazione volta a estendere la possibilità  di ristorazione &#8220;a tutti gli esercizi&#8221; e dunque &#8220;presso ogni struttura, anche privata&#8221; si presterebbe a una assai facile elusione delle misure precauzionali e dei controlli &#8211; possibili ed effettuati invece in &#8220;esercizi pubblici&#8221; &#8211; volti ad evitare che fattispecie del tipo del catering per ristorazione in una villa si trasformi agevolmente da &#8220;ristorazione a tavola&#8221; in occasione a, più probabilmente in realtà  di un banchetto con festeggiamenti e assembramenti che la disposizione &#8220;ad hoc&#8221; del decreto legge non ritiene ancora possibili in condizioni di sicurezza.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2021, proposto da<br /> Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, Riccardo Monsa, Simona Masenga e Gabriella Colombari, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Cinecittà  World s.p.a., non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2688/2021, resa tra le parti, concernente le misure urgenti per la graduale ripresa delle attività  economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell&#8217;epidemia da Covid-19 ed in particolare l&#8217;esclusione dalla riapertura del c.d. settore della ristorazione privata;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</div>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che l&#8217;appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all&#8217;articolo 56 c.p.a, può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o &#8220;decreti meramente apparenti&#8221; si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che l&#8217;abile difesa degli appellanti non supera, per argomenti in parte diversi da quelli posti a base del decreto appellato, il dato della mancanza, in questa sede di delibazione sommaria, dei necessari presupposti del &#8220;fumus boni juris&#8221; e del danno irreparabile tanto grave da condurre ad una vanificazione sostanziale della pretesa azionata;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, quanto al danno:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, in presenza di danni di enorme ammontare subiti da molteplici settori economici durante la pandemia, il pregiudizio, derivante dalla contestata interpretazione ministeriale dell&#8217;art. 4 D.L. n. 52/2021 per il settore della ristorazione, limitatamente a quelle forme da svolgere con servizio catering presso strutture private (es. una villa o un casale preso in affitto), non assuma il carattere della irreparabilità , essendo un danno economico, e per di più riferito ad un periodo temporale (fino al 7 giugno 2021, nell&#8217;assunto degli appellanti) assai più breve e dunque foriero di un pregiudizio assai più lieve di quello che, purtroppo, l&#8217;intero settore della ristorazione (e anche il segmento di interesse per gli appellanti) ha sinora sopportato, con comprensibile estrema difficoltà ;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, quanto al &#8220;fumus&#8221;, che le censure non prospettano l&#8217;unica possibile opzione esegetica della norma richiamata (il citato art. 4 D.L. n. 52) dalla Circolare Ministeriale, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  riconosciuto e condiviso dagli stessi appellanti che la parziale rimozione del divieto di ristorazione &#8220;presso esercizi pubblici&#8221; e con i limiti precauzionali imposti, non possa estendersi ad attività  di ristorazione funzionali a balli, festeggiamenti etc.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  specificatamente vietato dal decreto legge, alla cui forza cogente il decreto presidenziale appellato si richiama, con diversa e specifica disposizione inibitoria, lo svolgimento di feste ed eventi privati;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, perciò, che la interpretazione volta a estendere la possibilità  di ristorazione &#8220;a tutti gli esercizi&#8221; e dunque &#8220;presso ogni struttura, anche privata&#8221; &#8211; come sostengono gli appellanti -si presterebbe ad una assai facile elusione delle misure precauzionali e dei controlli &#8211; possibili ed effettuati invece in &#8220;esercizi pubblici&#8221; &#8211; volti ad evitare che la fattispecie rappresentata a titolo di esempio dagli appellanti (un catering per ristorazione in una villa) si trasformi agevolmente da &#8220;ristorazione a tavola&#8221; in occasione a, più probabilmente (e comprensibilmente, nell&#8217;auspicio degli appellanti, ma non del legislatore) in realtà  di un banchetto con festeggiamenti e assembramenti che la disposizione &#8220;ad hoc&#8221; del decreto legge non ritiene ancora possibili in condizioni di sicurezza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, che l&#8217;appello cautelare debba essere respinto, fermi restando gli effetti di ristoro e rimborso al settore che continua ad essere fermato in questi termini; effetti &#8211; tuttavia &#8211; derivanti da strumenti legislativi del tutto diversi da quelli cui gli appellanti si riferiscono per chiedere la rimozione della inibizione;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p style="text-align: justify;">Respinge l&#8217;istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente decreto saà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed  depositato presso la Segreteria della Sezione che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2021.</p>
<p>   Il Presidente   Franco Frattini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-11-5-2021-n-2493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 11/5/2021 n.2493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2493/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2493</a></p>
<p>Pres. est. Rovis Sull’annullamento del verbale di esclusione di un candidato per aver riportato una condanna penale a nove mesi di reclusione e sull&#8217;inammissibilità del ricorso incidentale rivolto avverso la lista nella quale il ricorrente principale è candidato 1. Elezioni – Elezioni Comunali – Art. 13, co. 1, D.lgs. 235/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2493/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2493/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Rovis</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del verbale di esclusione di un candidato per aver riportato una condanna penale a nove mesi di reclusione e sull&#8217;inammissibilità del ricorso incidentale rivolto avverso la lista nella quale il ricorrente principale è candidato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Elezioni – Elezioni Comunali – Art. 13, co. 1, D.lgs. 235/2012 &#8211; Incandidabilità derivante da sentenza di condanna – Assenza della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici – Conseguenza – Incandidabilità limitata a sei anni – Sentenza divenuta definitiva nel Febbraio 2009 &#8211; Possibilità di candidarsi alle Elezioni 2016 – Sussiste.</p>
<p>2. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Art. 129 CPA – Ricorso incidentale – Oggetto – Mancata esclusione della lista cui afferisce il ricorrente principale – Inammissibilità – Sussiste – Ragioni.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;Ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 235/2012 l&#8217;incandidabilità derivante da sentenza definitiva di condanna decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell&#8217;interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice, oppure, in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni. Pertanto, nel caso di un candidato che sia stato condannato a nove mesi di reclusione con sentenza divenuta definitiva in data 11/2/2009, in assenza di una statuizione sull’interdizione dai pubblici uffici, la causa di incandidabilità deve ritenersi cessata già nel 2015 e il provvedimento di esclusione del soggetto dalla lista dei candidati per il rinnovo di un Consiglio Comunale alle elezioni del 5/6/2016, deve ritenersi illegittimo.</p>
<p>2. Nell’ambito del rito elettorale deve ritenersi inammissibile il ricorso incidentale rivolto non già contro lo stesso provvedimento impugnato con il ricorso principale ma contro l’ammissione della lista nella quale il ricorrente principale è candidato, atteso che l’art. 129 consente di impugnare l’esclusione dalla competizione elettorale e non, invece, di impugnare la mancata esclusione di liste concorrenti.</p></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 02493/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02133/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Ludovico Prezioso, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Capezzuto, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania &#8211; Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Capua, Comune di Capua;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Mauriello Gabriele N.Q. di Delegato della Lista Forza Capua, Taglialatela Guido N.Q. di Candidato Alla Carica di Consigliere Comunale Nella Lista Capua Fidelis, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio eletto presso Pasquale Di Fruscio in Napoli, Via dei Fiorentini N.21;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del verbale della sottocommissione elettorale circondariale di capua n. 123 del 8/5/16 nella parte in cui ne ha deliberato l&#8217;esclusione del ricorrente;</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mauriello Gabriele N.Q. di Delegato della Lista Forza Capua e di Taglialatela Guido N.Q. di Candidato Alla Carica di Consigliere Comunale Nella Lista Capua Fidelis;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 maggio 2016 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>
considerato<br />
che la cancellazione dalla lista del nominativo del ricorrente è stata disposta ai sensi dell’art. 10, I comma, lett. a) del DLgs n. 235/2012 per aver egli riportato una condanna a nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 e 479 c.p., giusta sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere divenuta irrevocabile in data 11.2.2009;<br />
che ai sensi dell’art. 13, I comma del DLgs n. 235/2012 l&#8217;incandidabilità derivante da sentenza definitiva di condanna “decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell&#8217;interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l&#8217;incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni”;<br />
che nel caso di specie – ove il ricorrente non ha subito la pena accessoria dell&#8217;interdizione temporanea dai pubblici uffici – si applica l’ultima parte della citata norma (il periodo di incandidabilità è di sei anni) e, quindi, la sanzione dell’incandidabilità è venuta a cessare in data 11.3.2015 e può, conseguentemente candidarsi alle elezioni del 5 giugno p.v.;<br />
che il ricorso incidentale è inammissibile come tale in quanto è rivolto non già contro lo stesso provvedimento impugnato con il ricorso principale (e cioè contro la cancellazione dalla lista del ricorrente principale), ma – affermandosi che sette candidati della lista SOLE avrebbero dovuto essere estromessi dalla lista stessa per non avere prodotto la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità e, conseguentemente, che la lista avrebbe dovuto essere ricusata per essere venuto meno il numero minimo dei candidati &#8211; contro l’ammissione della lista nella quale il ricorrente principale è candidato: ed è peraltro irricevibile come ricorso autonomo per tardività (risulta, infatti, depositato il 14 5.2016) e, comunque, inammissibile in quanto l’art. 129 consente di impugnare l’esclusione dalla competizione elettorale e non, invece, di impugnare la mancata esclusione di liste concorrenti;<br />
che, dunque, per le suestese considerazioni &#8211; ferma l’inammissibilità del ricorso incidentale &#8211; il ricorso principale è fondato e va accolto, le spese potendo essere compensate in ragione della peculiarità della controversia;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso incidentale ed accoglie quello principale e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente, Estensore<br />
Francesco Guarracino, Consigliere<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-5-2016-n-2493/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2016 n.2493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2008 n.2493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-3-2008-n-2493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-3-2008-n-2493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-3-2008-n-2493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2008 n.2493</a></p>
<p>Pres. CORASANITI Est. ARZILLOF.C. e altri (Avv. T. Santulli) c./ Università Cattolica del Sacro Cuore (Avv. F. Lorenzoni) e altri sulla richiesta di adeguamento della corresponsione percepita a titolo di borsa di studio ai criteri dettati dalla normativa comunitaria 1. Giustizia amministrativa – Giurisdizione e competenza – Direttiva comunitaria precisa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-3-2008-n-2493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2008 n.2493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-3-2008-n-2493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2008 n.2493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CORASANITI Est. ARZILLO<br />F.C. e altri (Avv. T. Santulli) c./ Università Cattolica del Sacro Cuore (Avv. F. Lorenzoni) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla richiesta di adeguamento della corresponsione percepita a titolo di borsa di studio ai criteri dettati dalla normativa comunitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giurisdizione e competenza – Direttiva comunitaria precisa e incondizionata – Situazione giuridica – Diritto soggettivo – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.</p>
<p>2. Lavoro – Scuola di specializzazione medica – Rapporto di lavoro – Non sussiste.</p>
<p>3. Servizi Pubblici – Configurazione – Attività di specializzazione medica – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda  rivolta all’amministrazione di adeguamento dell’importo di una borsa di studio ai criteri dettati dalla originaria normativa nazionale e da direttive comunitarie, laddove tali direttive abbiano natura incondizionata e sufficientemente precisa, così che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, ad adeguata remunerazione, non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo.</p>
<p>2. Durante la frequenza della scuola di specializzazione medica deve escludersi la costituzione di un rapporto d&#8217;impiego (pubblico o privato) o di lavoro parasubordinato.</p>
<p>3. Non può configurarsi come servizio pubblico l&#8217;attività prestata nell&#8217;ambito di un corso di specializzazione medica, in quanto essa è volta a soddisfare esigenze formative proprie degli stessi medici e manca della destinazione dello stesso ad una platea indifferenziata di utenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla richiesta di adeguamento della corresponsione percepita a titolo di borsa di studio ai criteri dettati dalla normativa comunitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione III bis</p>
<p></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 17179/2000  proposto dai<br />
dottori <b>FAUSTA CALVOSA, SIMONETTA  FILESI, STEFANIA CASTIGLIA, DANIELA COSTANTINO, GIAMPAOLO SALVATORE, DONATELLA FIORE, FEDERICA  FERRAZZOLI, EMANUELE  CAROPPO, ARISTOTELE HADJICHRISTOS,  ANGELA  PARRELLA,  IGOR  PONTALTI,  VALERIA FILIPPINI,  BARBARA  PERSICO, MONIKA CRYGEL, ANTONELLA  TROTTA   e FRANCESCA CANNARSA</b>, tutti rappresentati  e difesi dall’Avv.  Teresa  Santulli,  ed elettivamente domiciliati  presso lo studio della stessa  in Roma,  Via Bergamo, 3</p>
<p>	         	         		      <i>contro </i>																																																																																									</p>
<p>&#8211; <b>UNIVERSITA’   CATTOLICA DEL SACRO CUORE – FACOLTA’ DI MEDICINA  E  CHIRURGIA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio  Lorenzoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio  d</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DELLA SANITA’  (ora MINISTERO  DELLA SALUTE)</b>, in persona del legale rappresentante  p.t.;</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMAZIONE ECONOMICA (ora MINISTERO DELL’ECONOMIA E  DELLE FINANZE)</b>, in persona del legale rappresentante  p.t.;</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITÀ  E  DELLA RICERCA SCIENTIFICA e TECNOLOGICA (ora MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITÀ  E  DELLA  RICERCA)</b>,  in  persona  del    Ministro p.t.,<br />
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma e  domiciliati presso gli uffici della stessa  in Roma, Via dei Portoghesi, 12</p>
<p>&#8211; per la declaratoria del proprio diritto a ricevere una “remunerazione adeguata” nel periodo di formazione ai sensi della Direttiva 82/76/CEE, del D.  Lgs. n. 257/91, nonché in relazione all’art. 36 Cost. e alla contrattazione collettiva del comparto san<br />
&#8211; nonché per la declaratoria del diritto all’incremento, per gli anni  1992 e successivi, delle borse di studio secondo il tasso programmato di inflazione, nonché alla rideterminazione del medesimo, a decorrere  dal  1994 e con cadenza triennale, in propo</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, all’udienza pubblica del 21 febbraio  2008, il relatore dott.  Francesco Arzillo; uditi altresì  gli avvocati  delle parti   come da verbale;<br />
ritenuto   in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E DIRITTO</b></p>
<p>1. 	I ricorrenti sono tutti medici che  hanno  frequentato le scuole di specializzazione nella vigenza del regime successivo all&#8217;attuazione del D. Lgs. n. 257/1991, che ha recepito la direttiva CEE sulla formazione specialistica a tempo pieno prevedendo la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi.<br />	<br />
	Essi  hanno percepito la borsa di studio in questione.<br />	<br />
Con il presente ricorso i medesimi chiedono a questo Tribunale la declaratoria del proprio diritto a ricevere una “remunerazione adeguata” nel periodo di formazione ai sensi della normativa di fonte comunitaria,  nonché in relazione all’art. 36 Cost. e alla contrattazione collettiva del comparto sanità relativa al personale medico strutturato del SSN. In particolare, i medesimi chiedono l’incremento, per gli anni  1992 e successivi, delle borse di studio secondo il tasso programmato di inflazione, nonché la rideterminazione del medesimo, a decorrere  dal  1994 e con cadenza triennale, in proporzione ai miglioramenti stipendiali tabellari minimi accordati dal contratto collettivo del comparto sanità al personale medico dipendente dal SSN esplicante medesime mansioni.<br />
Si è  costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso.<br />
	Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 21 febbraio  2008, e quindi trattenuto in decisione.																																																																																												</p>
<p>2. 	Il Collegio deve  ribadire, anche  con riguardo ai profili azionati nel presente giudizio, la propria recente giurisprudenza circa l’insussistenza della giurisdizione amministrativa nella materia in questione, che resta  devoluta alla cognizione del giudice ordinario.<br />	<br />
Infatti questa Sezione, modificando il proprio precedente orientamento favorevole, formatosi sul presupposto che la formazione del medico europeo dovesse essere qualificata come servizio pubblico, in quanto consistente in un&#8217;attività di istruzione svolta dalla pubblica amministrazione per fornire ai partecipanti un&#8217;utilità di carattere strumentale, da spendere nell&#8217;esercizio della professione in qualunque luogo dell&#8217;Unione (TAR Lazio, Sez. III bis, 27 giugno 2002, n. 5927; cfr. altresì C.S. VI, 09 febbraio 2004, n. 445), ha successivamente escluso   la configurabilità della giurisdizione amministrativa in questa materia (cfr., tra le altre, TAR Lazio, sez. III &#8211; bis, 09 luglio 2003, n. 6112; 2 maggio 2006, n. 3071; 10 maggio  2006, n. 3443; 26 marzo  2007, n. 2599; 27 febbraio  2007, n. 1716).<br />
In quest’ottica, da un lato si è escluso che durante la frequenza della scuola di specializzazione possa determinarsi la costituzione di un rapporto d&#8217;impiego (pubblico o privato), o di un lavoro parasubordinato; dall&#8217;altro, si è rilevato che l&#8217;attività prestata nell&#8217;ambito del corso è volta a soddisfare esigenze formative proprie degli stessi medici e manca della destinazione dello stesso ad una platea indifferenziata di utenti, necessaria per la configurazione di un servizio pubblico.<br />
Ed anche a voler ipotizzare la disapplicazione della normativa nazionale vigente ratione temporis, le conclusioni non muterebbero, alla stregua della posizione assunta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 4 febbraio 2005, n. 2203, i cui argomenti sono già stati condivisi da questo Tribunale.   Questa sentenza muove dalla premessa che nelloa materia  in esame viene in rilievo un diritto soggettivo nascente dalle direttive comunitarie (come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia), e non un interesse legittimo che presuppone una scelta discrezionale dell&#8217;Amministrazione. Resta quindi esclusa la configurabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall&#8217;art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, ripristinando in materia i previgenti criteri di riparto della giurisdizione (art. 5 della L. n. 1034/71), i quali escludono la possibilità di attribuire alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva un diritto soggettivo che, oltre a non essere inciso dall&#8217;esercizio di un potere discrezionale della P.A., non si ricollega a un rapporto di concessione di pubblico servizio ed ha comunque ad oggetto un corrispettivo.<br />
	È opportuno ricordare anche che questa  impostazione è stata infine recepita, oltre che da  T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 9 febbraio 2006, n. 366, anche dal Consiglio di Stato, che ha da ultimo precisato (con la sentenza della sez. VI, 23 marzo   2007, n. 1414, preceduta da sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6433):<br />	<br />
&#8211; che “la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione, chieda la condanna dell&#8217;amministrazione al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto cor<br />
&#8211;  che  la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo neppure “potrebbe fondarsi sull&#8217;art. 7 della l. n. 205/2000, di novellazione dell&#8217;art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto detta norma è stata dichiarata in parte costituzionalmente i</p>
<p>3.     Va precisato  che queste conclusioni valgono anche nel caso di specie, nel quale si controverte non della corresponsione della borsa di studio, ma dell’adeguamento del suo importo alla stregua della originaria normativa nazionale e comunitaria; ciò in quanto la causa petendi è sostanzialmente la stessa, e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
4.	Risulta quindi confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta nel presente giudizio; ne consegue l’inammissibilità del ricorso.																																																																																												</p>
<p>5.	Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III &#8211; bis, definitivamente pronunciando sul ricorso  in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella Camera di Consiglio del  21 febbraio  2008, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Saverio Corasaniti			&#8211; Presidente <br />	<br />
Paolo Restaino                                   &#8211; Consigliere<br />
Francesco Arzillo                               &#8211; Consigliere Est.</p>
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