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	<title>2487 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2487 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2487</a></p>
<p>Va ammesso con riserva il concorrente che e&#8217; escluso dalla gara (non ancora conclusa) di appalto per l&#8217;affidamento del servizio di guardiania, reception e vigilanza presso la sede di un istituto del CNR; nel caso di specie, erano previste le modalità di confezionamento del plico unico e del suo contenuto,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va ammesso con riserva il concorrente che e&#8217; escluso dalla gara (non ancora conclusa) di appalto per l&#8217;affidamento del servizio di guardiania, reception e vigilanza presso la sede di un istituto del CNR; nel caso di specie, erano previste le modalità di confezionamento del plico unico e del suo contenuto, suddividendolo in tre distinti plichi, A (documentazione), b (progetto tecnico) E c (offerta economica), ma risultava omessa la allegazione del solo “contenitore formale” della stessa, cioe&#8217; dell’istanza di partecipazione. Secondo i giudici, nelle gare d’appalto, la portata delle singole clausole del bando comminanti l’esclusione va valutata alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va favorita la massima partecipazione degli aspiranti, con applicazione del principio di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali e di correlativa attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale; nel caso di specie, l’omissione sanzionata con l’esclusione dalla gara avrebbe potuto essere sanata ex post, non incidendo sulla par condicio la presentazione di un atto con valenza meramente formale, potendo evincersi la volontà univoca di partecipazione alla gara delle imprese in RTI dai contenuti ben più rilevanti in tal senso delle dichiarazioni richieste (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il consenso al trattamento dei dati forniti ai soli fini della partecipazione alla gara; l’impegno, in caso di aggiudicazione, a esibire apposita polizza assicurativa; la garanzia provvisoria riferita alla gara de qua) e sottoscritte dai legali rappresentati delle imprese riunite. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02487/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05372/2011 REG.RIC.          	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5372 del 2011, proposto da:<br /> <br />
<b>Soc. Istituto di Vigilanza dell&#8217;Urbe S.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria del costituendo<b> RTI</b> con la Soc. <b>Consorzio Italia Sicurezza S.c.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Domenico Dodaro, Pasquale Varì e Serena Cianciullo, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via Leonida Bissolati, 76;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Cnr &#8211; Consiglio Nazionale delle Ricerche – IFN – Istituto di Fotonica e Nanotecnologia</b>, in persona del legale rappresentante p. t.;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento n. 1242 del 9 maggio 2011, recante l’esclusione dalla gara di appalto per l&#8217;affidamento del servizio di guardiania, reception e vigilanza presso la sede dell&#8217;IFN di Roma;<br />	<br />
del successivo provvedimento n. 1449 del 30 maggio 2011, che, in riscontro al preavviso di ricorso, conferma l’esclusione;<br />	<br />
di tutti gli atti di gara e, se già adottato, del provvedimento di aggiudicazione della gara, nonché di ogni altro atto a quest’ultimo conseguente;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Visto l’art. 120, c.p.a.;	</p>
<p>RILEVATO che, con lettera di invito alla gara per l’affidamento del servizio in controversia, la stazione appaltante ha previsto che “le Ditte che intendono partecipare alla gara, pena l’esclusione, dovranno allegare all’offerta la documentazione indicata nel documento <<Modalità di presentazione dell’offerta e norme generali>>” e che con il disciplinare di gara sono state descritte le modalità di confezionamento del plico unico e del suo contenuto, suddividendolo in tre distinti plichi, A (documentazione), b (progetto tecnico) E c (offerta economica); 	</p>
<p>CONSIDERATO che non è in contestazione la presentazione da parte del RTI, di cui la società ricorrente è mandataria, di tutta la documentazione prevista per il plico A, risultando omessa la allegazione del solo “contenitore formale” della stessa, ovvero, dell’istanza di partecipazione;	</p>
<p>RITENUTO che, nelle gare d’appalto, la portata delle singole clausole del bando comminanti l’esclusione va valutata alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va favorita la massima partecipazione degli aspiranti, con applicazione del principio di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali e di correlativa attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale;	</p>
<p>CONSIDERATO che, nel caso di specie, l’omissione sanzionata con l’esclusione dalla gara avrebbe potuto essere sanata ex post, non incidendo sulla par condicio la presentazione di un atto con valenza meramente formale, potendo evincersi la volontà univoca di partecipazione alla gara delle imprese in RTI dai contenuti ben più rilevanti in tal senso delle dichiarazioni richieste (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il consenso al trattamento dei dati forniti ai soli fini della partecipazione alla gara; l’impegno, in caso di aggiudicazione, a esibire apposita polizza assicurativa; la garanzia provvisoria riferita alla gara de qua) e sottoscritte dai legali rappresentati delle imprese riunite;	</p>
<p>RITENUTA, pertanto, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso;	</p>
<p>CONSIDERATO che non risulta che la gara sia conclusa, per cui si rende necessario, nelle more della definizione dalla causa nel merito, disporre l’ammissione con riserva del RTI ricorrente alle successive fasi della procedura;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter:<br />	<br />
&#8211; ammette con riserva alla successive fasi di gara la parte ricorrente;<br />	<br />
&#8211; fissa la discussione nel merito del ricorso in epigrafe all’udienza pubblica del 1° dicembre 2011;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE  IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2011 n.2487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-4-2011-n-2487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-4-2011-n-2487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2011 n.2487</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. De MicheleM. R. (Avv. A. Galletti) c/ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avv. Stato) sulla configurabilità per il giudice d&#8217;appello del potere di integrare la motivazione della sentenza di primo grado 1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica alla p.a. – Avvocatura Stato sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-4-2011-n-2487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2011 n.2487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-4-2011-n-2487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2011 n.2487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Maruotti – <i>Est. </i>De Michele<br />M.	R. (Avv. A. Galletti) c/ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità per il giudice d&#8217;appello del potere di integrare la motivazione della sentenza di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica alla p.a. – Avvocatura Stato sede autorità giudiziaria adita – Necessità – Conseguenze – Notifica – Avvocatura Stato incompetente – Nullità – Sussiste – Eccezione 										</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa – Appello – Poteri G.A. – Motivazione primo grado – Integrazione – Ammissibilità</p>
<p>3.	Pubblico impiego – Sanzioni disciplinari – Più gravi della censura – Ispettorato  generale – Competenza – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed agli enti presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto abbia sede l’Autorità giudiziaria adita. Quando, pertanto, la notifica dell’appello di una sentenza di TAR abbia avuto luogo presso l’Avvocatura del distretto in cui abbia sede quest’ultimo, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell’appello stesso, ove l’Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità costituendosi in giudizio.</p>
<p>2.	Nel secondo grado di giudizio, il Giudice è chiamato a valutare tutte le domande, integrando – ove necessario – la motivazione della sentenza appellata e senza che rilevino, pertanto, le eventuali carenze motivazionali di quest’ultima. (1)</p>
<p>3.	In materia di sanzioni disciplinari agli impiegati civili dello Stato, l’Ispettorato Generale di Roma è competente ad applicare le sanzioni più gravi della censura. Infatti, in ordine all’applicazione di tali sanzioni, l’art. 103 DPR 3/1957 prescrive la rimessione degli atti all’ufficio del personale, e poiché la figura del capo del personale coincide con quella del Capo del Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, deve riconoscersi la competenza in capo al predetto organo.</p>
<p></b>___________________________________________<br />	<br />
-1	cfr.<i> Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2009</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.	02487/2011REG.PROV.COLL.<br />
N.	05520/2009 REG.RIC.<br />
N.	05521/2009 REG.RIC.<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5520 del 2009, proposto dal signor<br />	<br />
<b>Maurizio Ronco</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L. Caro. 63; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il <b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5521 del 2009, proposto dal signor <br />	<br />
<b>Maurizio Ronco</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via L. Caro. 63; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il <b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</b>, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi nel secondo grado del giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Entrambi per la riforma della sentenza del T.a.r. Puglia &#8211; Bari: Sezione seconda, n. 1191/2009.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avv. Galletti e l’avvocato dello Stato Santoro;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Bari, sez. II, n. 1191 del 19 maggio 2009, che non risulta notificata, venivano respinti due ricorsi riuniti, proposti dal signor Maurizio Ronco, agente in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato di Acquaviva delle Fonti, avverso il decreto dirigenziale applicativo della sanzione disciplinare della riduzione di un decimo dello stipendio (decreto dirigenziale n. 4342 del 31.1.2008, oggetto del ricorso n. 929/08), nonché avverso le note informative per l’anno 2007, il sottostante rapporto informativo ed il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato (ricorso n. 1751/08).<br />	<br />
Nella citata sentenza si esprimeva l’avviso che la proposta di sanzione formulata dalla Commissione di disciplina fosse “direttamente correlata al comportamento tenuto dal Ronco in occasione del diverbio del 30 aprile 2007”, di modo che il provvedimento conclusivo del procedimento non avrebbe potuto avere un “contenuto diverso da quello impugnato”.<br />	<br />
Nelle note informative del 2007, inoltre, sarebbe stato fatto riferimento al procedimento disciplinare espletato, ma non anche alla sanzione applicata il 31 gennaio 2008, con riferibilità del giudizio conclusivo di “mediocre, con punti 6” ad una “serie di giudizi sintetici riferiti a vari aspetti della personalità del ricorrente”, quale espressione di discrezionalità non sindacabile nel merito.<br />	<br />
2. In sede di appello, avverso le argomentazioni sopra sintetizzate sono state prospettate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, dovendosi preliminarmente rilevare che gli atti di appello in esame risultano notificati presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e che l’Amministrazione si è costituita in giudizio solo per l’appello n. 5520/09. <br />	<br />
In base al combinato disposto degli articoli 144, comma 1 c.p.c. e 11, comma 3, del R.D. 30.10.1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall’art. 1 della legge 25.3.1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma 3, della legge n. 103/1979), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed agli enti presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto abbia sede l’Autorità giudiziaria adita (ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l’Avvocatura Generale, con sede a Roma).<br />	<br />
Quando, pertanto, la notifica dell’appello di una sentenza di Tribunale Amministrativo Regionale abbia avuto luogo presso l’Avvocatura del distretto in cui abbia sede quest’ultimo, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell’appello stesso, ove l’Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità costituendosi in giudizio, come nella fattispecie avvenuto solo per l’appello n. 5520/09 (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 24 settembre .2010, n. 7145; 2 marzo 2010, n. 1190; 3 settembre 2009, n. 5195; 28 agosto 2008, n. 4094; 25 giugno 2008, n. 3223, e 10 settembre 2008, n. 4316; Cons. St., sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 5244, e 15 giugno 2009, n. 3019).<br />	<br />
Alla data del deposito degli appelli (30 giugno 2009), l’art. 64, comma 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, aveva reso applicabile anche ai giudizi davanti ai giudici contabili e amministrativi il primo comma dell’art. 291 c.p.c., con conseguente sanabilità ex tunc dell’atto introduttivo del giudizio, viziato da nullità della notifica, attraverso la fissazione, da parte del Giudice, di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica stessa.<br />	<br />
Con decorrenza 16 settembre 2010, tuttavia, l’art. 4, comma 1, punto n. 42 dell’allegato n. 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ha espunto il richiamo ai giudizi davanti al giudice amministrativo dalla disposizione sopra indicata. <br />	<br />
3.	Nella situazione in esame in ogni caso – non richiedendosi due distinti atti di appello, in rapporto a ricorsi riuniti e decisi con un’unica sentenza – il Collegio ritiene di poter prescindere dalla problematica sopra accennata, in quanto nessuna delle argomentazioni difensive prospettate appare meritevole di accoglimento. <br />
4.	Premesso quanto sopra, il Collegio stesso ritiene di dover disporre la riunione dei ricordati appelli nn. 5520/09 e 5521/09, in quanto riferiti ad una decisione unitaria fra le medesime parti, con disamina congiunta dei motivi di gravame proposti.<br />
L’appellante contesta, in primo luogo, la formulazione del rapporto informativo per l’anno 2007, in quanto sarebbe stata illogicamente determinata dagli esiti del procedimento disciplinare, conclusosi nel 2008, ovvero in data successiva; ove il giudizio non pienamente positivo dovesse ritenersi determinato dalle mere conclusioni della Commissione di disciplina, inoltre, vi sarebbe “grave ed inammissibile violazione del principio di difesa, di uguaglianza e di certezza del diritto”. <br />	<br />
Una volta esclusa l’incidenza della sanzione disciplinare successivamente irrogata, d’altra parte, la valutazione contestata risulterebbe immotivata e priva di giustificazione, poichè inferiore alle valutazioni degli anni precedenti e dell’anno successivo (valutazioni sempre espresse in termini di eccellenza).<br />	<br />
Quanto alla sanzione applicata, viene censurata in primo luogo la correttezza della procedura seguita, ai sensi degli articoli 103 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957, in quanto il comandante provinciale avrebbe dovuto trasmettere il proprio rapporto sulla contestazione disciplinare al Comando regionale e non all’Ispettorato, spettando al Comandante regionale la funzione di capo dell’ufficio del personale. Sarebbe quindi mancato un adeguato approfondimento istruttorio, da parte dell’”Autorità competente e legittimata a farlo”, approfondimento che, nel caso di specie, avrebbe “di sicuro condotto all’archiviazione del procedimento per infondatezza e non veridicità delle accuse”, tenuto conto dell’anticipato rientro in servizio del dipendente in questione e della rinuncia, da parte del medesimo, di tre giorni di riposo assegnati con certificato medico, sostituiti dalla richiesta fruizione (posticipata) di un solo giorno di ferie. <br />	<br />
Illegittimamente peraltro la sentenza appellata – oltre a tenere conto di allegazioni difensive tardive – avrebbe ritenuto vincolato il contenuto di un provvedimento, per propria natura sicuramente discrezionale.<br />	<br />
6.	Ad avviso del Collegio, nessuna delle argomentazioni difensive sopra sintetizzate appare meritevole di accoglimento, tenuto anche conto del fatto che, in secondo grado di Giudizio, il Giudice è chiamato a valutare tutte le domande, integrando – ove necessario – la motivazione della sentenza appellata e senza che rilevino, pertanto, le eventuali carenze motivazionali di quest’ultima (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7201; Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2009, n. 824, e 19 novembre 2009, n. 7259; Cons. St., sez. VI, 25 settempre 2009, n. 5797).<br />
Per quanto riguarda il rapporto informativo, in primo luogo, non vi sono ragioni per ritenere che il giudizio contestato sia riferibile, come prospettato dall’appellante, alla sanzione irrogata nell’anno successivo a quello di riferimento o alle conclusioni della commissione di disciplina, non potendo invece escludersi – ed emergendo anzi piuttosto chiaramente dagli atti di causa – che il rendimento del dipendente in questione avesse subito, nell’anno 2007, una flessione determinata da tensioni interne all’ufficio o da altre cause, di cui la vicenda sanzionata costituirebbe mero episodio. <br />	<br />
Nella documentazione prodotta dall’Amministrazione si fornisce infatti notizia di comportamenti definiti “irregolari” (rinvio all. n. 17), di altre assenze giustificate da certificato medico, ma ritenute non convincenti alla luce di comportamenti successivi (allegati nn. 25 e 26) ed infine di reiterati atteggiamenti denotanti insubordinazione o distrazione dal servizio (all. n. 27).<br />	<br />
La valutazione espressa dall’Amministrazione, in ordine alle qualità professionali dimostrate dal dipendente nel periodo considerato, non appare dunque affetta da quei vizi di illogicità o travisamento dei fatti, che consentono l’invalidazione degli atti discrezionali in sede di giudizio di legittimità.<br />	<br />
A conclusioni non diverse il Collegio ritiene di dover pervenire in rapporto alla sanzione disciplinare irrogata, sia sotto il profilo della competenza, sia con riferimento ai vizi funzionali prospettati.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. n. 3/1957, in effetti, il capo di un ufficio, che ritenga applicabile al singolo dipendente una sanzione più grave della censura, deve rimettere gli atti all’ufficio del personale: nel caso di specie, il comandante provinciale di Bari effettuava tale adempimento inviando gli atti in questione all’Ispettorato Generale di Roma (e non, come ritenuto corretto dall’appellante, al Comando regionale del C.F.S. per la Puglia). L’iter procedurale in concreto seguito appare legittimo, dovendo ritenersi che la figura del capo del personale coincida con quella del capo del Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, per effetto dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 155/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 472/2001, tenuto anche conto del fatto che l’art. 8 del D.M. 12.1.2005 (in G.U. n. 70 del 23.3.2005) attribuisce espressamente la materia disciplinare, per il personale in servizio, a Divisioni inserite nel citato Servizio Centrale. <br />	<br />
Quanto all’art. 12, comma 1, lettera j) del decreto ministeriale del 12.1.2005, come sostituito dall’art. 1 del D.M. 9.2.2007 (in G.U. n. 51 del 2.3.2007) – che affida al Comando regionale la “gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate”, anche con riferimento ad “atti e provvedimenti disciplinari ai sensi della normativa vigente” – il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni dell’Amministrazione, che propone una lettura coordinata dei due articoli (8 e 12) del citato D.M., nel presupposto che detta normativa, a carattere regolamentare, non possa incidere sulle competenze determinate per legge (con particolare riguardo, per quanto qui interessa, alle qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo Forestale dello Stato, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 155/01 cit.): dal momento che entrambe le norme di rango secondario sopra ricordate, pertanto, pongono la materia disciplinare fra le competenze degli organi sia centrali che regionali, deve ritenersi che questi ultimi possano, in materia disciplinare, svolgere funzioni istruttorie e adottare atti di natura disciplinare nei limiti previsti per le risorse umane assegnate, ferme restando le competenze del capo del personale, da identificare nell’autorità centrale.<br />	<br />
Per quanto riguarda, infine, la congruità della sanzione disciplinare, nella fattispecie comminata, il Collegio ritiene che – ferma restando la natura discrezionale dell’atto – non siano nella fattispecie ravvisabili quei profili sintomatici di eccesso di potere, che consentono di ravvisare la illegittimità degli atti stessi sul piano funzionale.<br />	<br />
L’esame dei documenti depositati dall’Amministrazione, infatti, mostra un’istruttoria accurata, suffragata da testimonianze, circa l’ingiustificata assenza dell’attuale appellante in occasione di un servizio notturno programmato per il giorno 27 aprile 2007, con successiva istanza di congedo ordinario presentata solo il successivo 4 maggio; la sanzione disciplinare di cui trattasi, in ogni caso, risulta riferita al comportamento complessivo dell’agente in questione, come desumibile dalla relazione di servizio – a firma congiunta di due Sovrintendenti del Corpo – nella quale si descriveva un alterco verificatosi il 30 aprile 2007, in occasione della richiesta di giustificazione dell’assenza di cui trattasi. <br />	<br />
Come attestato nella citata relazione (e nella successiva contestazione degli addebiti), infatti, l’interessato pretendeva in un primo tempo di essere registrato come presente in servizio e, al rifiuto ricevuto in ordine a tale falsificazione, manteneva un comportamento ingiurioso nei confronti del collega; in seguito poi – pur esibendo un certificato medico attestante una richiesta di malattia di tre giorni, a partire dal 27 aprile – rifiutava di consegnare l’originale di tale certificazione e comunque ometteva di avvalersene (per ragioni non comunicate, ma che potrebbero anche ritenersi connesse alla volontà di sottrarsi ad eventuali controlli), chiedendo di considerare come fruizione di un giorno di ferie il turno di servizio non espletato. <br />	<br />
7.	In tale situazione – non smentita in punto di fatto – il Collegio non può ravvisare fattori di travisamento o irragionevolezza nella misura sanzionatoria adottata dall’Amministrazione.<br />
Entrambi gli appelli, pertanto, non possono che essere respinti; le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nella misura complessiva di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge gli appelli nn. 5520/09 e 5521/09, specificati in epigrafe, previa riunione dei medesimi; condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali del secondo grado, nella misura di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-4-2011-n-2487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2011 n.2487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.2487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-3-2007-n-2487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-3-2007-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.2487</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, est. TaglientiCodacons, Associazione Italiana per i diritti del malato &#8211; AIDMA ONLUS, Articolo 32 (Avv. C. Rienzi) c. Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Ministero della Solidarietà Sociale (Avv. Stato) le motivazioni dell&#8217;annullamento del decreto del Ministro Turco sulla quantità massima di detenzione di cannabis Pubblica Amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-3-2007-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.2487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-3-2007-n-2487/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2007 n.2487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, est. Taglienti<br />Codacons, Associazione Italiana per i diritti del malato &#8211; AIDMA ONLUS, Articolo 32 (Avv. C. Rienzi) c. Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Ministero della Solidarietà Sociale (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>le motivazioni dell&#8217;annullamento del decreto del Ministro Turco sulla quantità massima di detenzione di cannabis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione &#8211; Decreto Ministeriale 4 agosto 2006, c.d. Decreto Turco – Illegittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il decreto ministeriale 4 agosto 2006 (c.d. Decreto Turco), che individua i limiti massimi di quantità di principio attivo di sostanza stupefacente detenibile ad uso esclusivamente personale. Infatti la motivazione dell&#8217;atto, peraltro esclusivamente orientata nell&#8217;ambito delle ragioni sanitarie, non spiega le ragioni delle scelte operate, nè esse vengono adeguatamente giustificate sulla base di approfondimenti tecnici specifici sugli effetti dannosi delle sostanze stupefacenti in questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le motivazioni dell’annullamento del decreto del Ministro Turco sulla quantità massima di detenzione di cannabis</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO	<br />	<br />
SEZIONE III quater</b></p>
<p>composta dai magistrati: MARIO DI GIUSEPPE  Presidente;             CARLO TAGLIENTI  			Consigliere relatore;             UMBERTO REALFONZO                     Consigliere																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12091 del 2006 proposto dal<br />
<b>CODACONS &#8211; Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori</b>, in persona del legale rappresentante, dall’<b>ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO-AIDMA ONLUS</b>, in persona del legale rappresentante, e dall’<b>associazione ARTICOLO 32</b>, in persona del legale rappresentante, i rappresentanti agenti anche in quanto genitori dei figli minori,  rappresentati e difesi dall’avv. prof. Carlo Rienzi, elettivamente domiciliati presso l’Ufficio legale del CODACONS in Roma viale G.Mazzini n. 73;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>, in persona del Ministro pro tempore;</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro tempore;</p>
<p>rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto ministeriale 4 agosto 2006 recante “Modificazione al decreto ministeriale 11 aprile 2006, indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2006 n. 268;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Vista la propria ordinanza collegiale 17 gennaio 2007 n. 113;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 14 marzo 2007, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 7 dicembre 2006 e depositato il 21 successivo, le associazioni indicate in epigrafe hanno impugnato il decreto adottato dal Ministro della salute, di concerto con  il Ministro della Giustizia, sentito il Ministro della solidarietà sociale, in data 4 agosto 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2006, riguardante la modifica del precedente decreto ministeriale 11 aprile 2006 in materia di limiti quantitativi massimi, riferibili ad un uso esclusivamente personale, di sostanze stupefacenti; decreti adottati in base all’art. 73 comma 1 bis del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, comma  introdotto dall’art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49.<br />
Premesse alcune indicazioni sui propri fini statutari, che ricomprendono quello di tutela della salute dei cittadini, ed evidenziato come il decreto impugnato abbia raddoppiato la dose di cannabis da considerarsi per uso esclusivamente personale, le tre associazioni ricorrenti deducono:</p>
<p>1)	violazione dei principi ispiratori del DPR 309/90, come modificato dalla legge n. 49/06; violazione dell’art. 32 della Costituzione e dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione; eccesso di potere per illogicità manifesta: considerato che è scientificamente dimostrata la nocività della cannabis, gli effetti del decreto appaiono in contrasto con la tutela della salute; non risultano i dati in base ai quali il Ministero ha ritenuto di poter raddoppiare la dose consentita;																																																																																												</p>
<p>2)	violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 31 della Costituzione, dell’art. 1 del decreto legislativo n. 502/92, dell’art. 1 della legge n. 421/92; violazione dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione; carenza di motivazione: il decreto contravviene all’attività ed ai primari obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, non risulta effettuato un raffronto tra i presunti benefici riguardanti il mercato nero della droga e l’eliminazione dei profitti dei trafficanti, nonché la diminuzione dei processi penali  ed i danni, d’altra parte, arrecati alla salute; non risultano valutate le politiche di sanità pubblica orientate verso i giovani e le strategie di prevenzione; l’aumento delle dosi ad uso personale contrasta con gli orientamenti dell’Unione europea; non sono stati valutati gli effetti deleteri delle sostanze in questione sul piano della personalità individuale, sulla capacità critica e sul corretto sviluppo della personalità dei giovani, nonché i costi indiretti sull’intera collettività; non è stato motivato l’interesse pubblico alla modifica del precedente decreto.<br />	<br />
Costituitesi le amministrazioni intimate, hanno preliminarmente ripercorso l’iter del provvedimento impugnato e di  quello modificato, evidenziando come  il provvedimento contestato abbia il solo scopo di diminuire le probabilità per un consumatore di haschish o marijuana di andare incontro a gravissime sanzioni penali per la detenzione di pochi grammi di sostanza illecita; rilevando che non è provato un aumento dei consumi indotto dalla rimodulazione delle sanzioni; che sono previste comunque misure di prevenzione connesse alle sanzioni amministrative, che sostituiscono quelle penali; che l’interesse pubblico all’aumento delle misure amministrative è implicito nel decreto; che l’individuazione dei limiti massimi delle quantità di sostanze stupefacenti detenibili per uso esclusivamente personale è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, in carenza di indicazioni legislative sulle modalità di determinazione di tali limiti; che per colmare tale lacuna venne istituita nel febbraio 2006 apposita commissione tecnica, la quale peraltro, pur fornendo una serie di elementi, concluse per l’assoluta difficoltà di pervenire ad indicazioni scientificamente attendibili sui limiti massimi detenibili per uso personale; che il coefficiente di moltiplicazione è quindi rimesso a valutazioni politiche.<br />
Le amministrazioni resistenti hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza collegiale 17 gennaio 2007 n. 113 questa Sezione ha ordinato al Ministero della salute di produrre documentati chiarimenti in ordine alle valutazioni effettuate sulle “caratteristiche differenziali dei principi attivi” e sul “fattore moltiplicativo” di cui ai capoversi 4 e 5 del provvedimento impugnato (la cui motivazione recita testualmente “Considerate le caratteristiche differenziali dei principi attivi delta-8-tetraidrocannabinolo e del delta-9-tetraidrocannabinolo rispetto alle altre sostanze stupefacenti, anche per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie; Ritenuto pertanto congruo stabilire, per le due citate sostanze, un fattore moltiplicativo pari a 40 anziché 20, come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2006”), corredate da eventuali documenti tecnici istruttori, con particolare riferimento a quanto già accertato dalla commissione tecnica istituita nel febbraio 2006; nonché parametri comunitari di riferimento.<br />
Con la stessa ordinanza la Sezione ha rinviato alla camera di consiglio del 14 marzo 2007 per la prosecuzione dell’incidente cautelare, fissando altresì alla stessa data l’udienza per la definizione del merito.<br />
Il Ministero ha ottemperato con nota depositata il 2 marzo 2007, evidenziando come non siano state effettuate ulteriori istruttorie tecniche e siano stati valutati gli elementi già in possesso, costituiti dagli esiti dei lavori della commissione istituita nel febbraio 2006; come il parametro moltiplicatore debba intendersi rimesso esclusivamente a valutazioni politiche dell’amministrazione; come tali valutazioni non riguardino, nella fattispecie, solo aspetti legati alla salute ma anche alla politica criminale. Ha allegato una tabella riepilogativa della situazione esistente in altri paesi europei.<br />
Con memoria predisposta per l’udienza del 14 marzo 2007 parte ricorrente ha contestato la natura di discrezionalità politica del potere attribuito dalla legge al Ministero della salute, richiamando la precedente istruttoria tecnica affidata ad apposita commissione, la quale aveva fornito parametri relativi anche al coefficiente moltiplicatore della dose media singola, evidenziando comunque la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti; ha eccepito quindi che la motivazione del provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere ampia e penetrante per potersi discostare dai dati forniti nel documento tecnico; che sarebbe stato necessario individuare ad es. la dose letale e la dose tossica, prima di stabilire la dose massima detenibili per uso personale; che il raddoppio del parametro moltiplicatore risulta,alla luce degli elementi istruttori prodotti, privo di qualsiasi motivazione.<br />
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2007 la causa è stata spedita in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso in epigrafe tre associazioni aventi scopo statutario di tutela della salute dei cittadini (per la legittimazione processuale delle quali cfr. i principi affermati dal Consiglio di Stato: ad es Sez V 8 agosto 2005 n. 4207)  hanno impugnato il decreto adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro di giustizia, sentito il Ministro della solidarietà sociale, di modifica dei limiti quantitativi massimi, riferibili ad uso esclusivamente personale, delle sostanze stupefacenti o psicotrope: in particolare delle sostanze “delta-8-tetraidrocannabinolo” e “delta-9-tetraidrocannabinolo”, il cui parametro moltiplicatore è stato portato da 20 a 40.<br />
Il ricorso, nella parte in cui contesta il provvedimento per difetto di motivazione e mancata valutazione degli effetti nocivi della cannabis, è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli altri profili di gravame.</p>
<p>1.1. L’articolo 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, recante Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel suo comma 1-bis introdotto dall’art. 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, prevede che è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000, chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, tra l’atro, “comunque illecitamente detiene: sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento nazionale per le politiche antidroga (ora Ministro per la solidarietà sociale cui sono state trasferite le competenza in materia di politica antidroga), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”.<br />
Quindi i limiti quantitativi massimi di sostanze stupefacenti che possono essere detenuti da un soggetto per un uso esclusivamente personale, costituiscono uno degli elementi di valutazione del giudice penale per accertare, unitamente alle modalità di presentazione e ad altre circostanze dell’azione, se quel quantitativo di sostanze sia presumibilmente detenuto a fini di spaccio.<br />
La norma, per quanto qui interessa, modifica il combinato disposto degli artt. 73, 75 e 78  del DPR N. 309/90, nell’originario testo della legge 25 giugno 1990 n. 162, artt. 14, 15 e 16, confluito poi nel Testo Unico sugli stupefacenti approvato appunto con il suddetto DPR 309/90, che prevedeva pure il rinvio ad un decreto del Ministro della sanità, previo parere dell’Istituto superiore di sanità, per l’individuazione dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere, utilizzabile come discrimine tra uso personale ed uso a fini di spaccio.<br />
Il vecchio testo faceva riferimento ad un parametro temporale (dose giornaliera) che più non si rintraccia nella nuova formulazione della norma.</p>
<p>1.2. In attuazione della nuova normativa introdotta a fine 2005, il Ministero della salute emanò un primo decreto, datato 11 aprile 2006, per l’adozione del quale ritenne di dover istituire una apposita comissione di esperti, che venne nominata con atto dell’ 11 febbraio 2006.<br />
La Commissione elaborò un prospetto che indicava, per ognuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope contemplate nella tabella I allegata alla legge, i seguenti dati: nella colonna 1 la dose media singola efficace, intesa come la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente o psicotropo; nella colonna 2 la frequenza di assunzione giornaliera media, valutata secondo stime dei tossicologi in base alle diverse conoscenze sulla cinetica di ciascuna sostanza; nella colonna 2 bis la quantità di principio attivo assunta giornalmente (col 1 x col. 2); nella colonna 2 ter la probabilità (alta, media, bassa o nulla) di superare in una unica assunzione i livelli indicati nella colonna 2 bis, cioè la dose giornaliera; nella colonna 3 l’assunzione media settimanale: l’indicazione cioè di un valore numerico che esprime la stima della ripetibilità delle assunzioni nell’arco di una settimana in virtù delle caratteristiche delle varie sostanze stupefacenti. “Tiene conto – si legge nella relazione – del setting, della compulsività d’uso, del diverso tipo e grado di dipendenza e delle abitudini degli assuntori. Es. prevalente uso occasionale ovvero compulsivo”; nella colonna 3 bis la quantità di principio attivo assunta nell’arco di una settimana (col. 1 x col. 3); nella colonna 3 ter la probabilità di superamento in unica soluzione dei valori della colonna 3; nella colonna 4 il grado di alterazione comportamentale che può essere indotta dalla sostanza; nella colonna 5 il grado di disabilità che può essere provocato dalla sostanza, intesa come grave scadimento della performance psico motoria nell’esecuzione di compiti complessi di interazione uomo macchina.<br />
Per quanto riguarda in particolare le sostanze oggetto di modifica nel decreto impugnato, e cioè la delta  -8 – tetraidrocannabinolo e la delta-9-tetraidrocannabinolo (numeri d’ordine 40 e 41 del prospetto), vengono indicati gli stessi valori: 25 mg. dose media singola, 4 assunzioni giornaliere, 100 mg quantità di principio attivo assunta giornalmente, bassa probabilità di superamento in una unica assunzione di 100 mg., 15 assunzioni settimanali, 375 mg di principio attivo assumibile nell’arco di una settimana; probabilità di superamento in unica assunzione di 375 mg: nulla, grado di alterazione comportamentale:basso, grado di effetti disabilitanti: alto.<br />
Nel presentare al Ministro tali dati la commissione dichiarava che soprattutto alcuni di essi presentavano gradi di incertezza “che potrebbe essere ridotta solo se alla commissione fosse accordata una dilazione dei termini concessi. Un ulteriore tempo adeguato consentirebbe alla commissione di elaborare un sistema di quantificazione dotato di maggiore oggettività ovvero di totale valenza scientifica” (p.1 all.3 dei lavori della commissione).<br />
Il decreto dell’11 aprile utilizzava i valori relativi alla dose media singola efficace, incrementandoli con un parametro moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento ad altri due dati forniti dalla commissione: il potere della sostanza di indurre alterazioni comportamentali (colonna 4) e quello di causare effetti disabilitanti (colonna 5). Per le due sostanze in questione moltiplicava 25 mg per il parametro moltiplicatore 20, pervenendo alla soglia di 500 mg. di principio attivo come limite massimo di sostanza detenibile ad uso esclusivamente personale, con ciò già disattendendo l’indicazione della commissione che aveva individuato una soglia di 375 mg.</p>
<p>1.3. Il decreto del 4 agosto 2006 interviene a modificare solo il parametro moltiplicatore delle suddette due sostanze, portandolo da 20 a 40, senza ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici e motivando in considerazione delle caratteristiche differenziali dei principi attivi delle due sostanze rispetto alle altre sostanze stupefacenti “anche per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie” e ritenendo “pertanto congruo stabilire, per le due citate sostanze un fattore moltiplicativo pari a 40 anzicchè a 20 come previsto nel decreto ministeriale 11 aprile 2006”.</p>
<p>2.Così ricostruita la vicenda in base alle norme ed agli atti depositati in giudizio, al fine di valutare la fondatezza delle censure di difetto di motivazione e di mancata valutazione della nocività delle sostanze in esame, appare necessario risolvere preliminarmente una questione posta dalla difesa delle amministrazioni intimate e ribadita nel rapporto istruttorio del Ministero della salute, a giustificazione della dichiarata assenza di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici: se cioè la scelta effettuata rientri o meno tra quelle essenzialmente politiche, non sindacabili dal giudice amministrativo.</p>
<p>2.1. Come noto la sanzione penale è coperta da riserva di legge, ai sensi dell’art. 25 comma 2 della Costituzione, che ricollega la punibilità ad una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.<br />
Nel caso in esame venne posta, agli inizi degli anni ’90, specifica questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 73, 75 e 78 del DPR n. 309/90 per violazione dell’art. 25 c. 2; i giudici remittenti dubitavano della conformità al principio di riserva di legge della normativa suddetta “atteso che la determinazione della dose media giornaliera (e perciò del discrimine tra illecito amministrativo e reato) è rimessa alla totale discrezionalità della P.A. In particolare fissare il limite massimo di principio attivo per le dosi medie giornaliere in maniera tassativamente tabulata, ricollegandovi la linea di demarcazione fra illecito penale e non, significa far discendere la responsabilità penale del soggetto da un fattore (la misurazione) che per definizione presenta margini imprescindibili di errore” (Tribunale di Torino ordinanza 23 aprile 1991);  inoltre “nessun criterio predeterminato è previsto quale limite della discrezionalità amministrativa nella determinazione della dose media giornaliera delle singole sostanze stupefacenti” (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Camerino ordinanza 11 febbraio 1991); “non sono stati determinati dalla legge i criteri che dovrebbero essere seguiti dalla autorità amministrativa sanitaria per la determinazione dei limiti quantitativi di principio attivo delle sostenze stupefacenti e conseguentemente è stata attribuita alla autorità amministrativa la facoltà di creare gli elementi normativi della fattispecie penale, che invece devono essere previsti solo ed esclusivamente dalla legge” (Tribunale di Sassari, ordinanza 31 maggio 1991). Di analogo tenore numerose altre ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale della medesima questione.<br />
Con due sentenze (11 luglio 1991 n. 333 e 27 marzo 1992 n. 133) la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione e compatibile con la riserva di legge la normativa censurata, in quanto “è demandato al Ministro della sanità l’esercizio di una discrezionalità meramente tecnica, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, senza che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione o repressione”….”..l’eventuale illegittimità in concreto dell’integrazione amministrativa della norma incriminatrice non pone un problema di compatibilità con il precetto costituzionale della riserva di legge, ma radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario  di disapplicare caso per caso il decreto ministeriale suddetto”.<br />
Tale principio affermato dalla Corte vale anche, ed a maggior ragione, per la formulazione dell’attuale normativa, che reca addirittura un criterio di riferimento in meno rispetto al vecchio testo, in quanto, come detto, non indica alcun parametro temporale, laddove la normativa a suo tempo sospettata di illegittimità costituzionale faceva comunque riferimento ad una dose giornaliera.<br />
Solo quindi ritenendo che l’atto amministrativo che individua i limiti massimi di quantità di principio attivo di sostanza stupefacente detenibile ad uso esclusivamente personale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, e quindi è basato su elementi scientifici in certo senso vincolanti, potrà ritenersi conforme al principio di riserva di legge di cui all’art. 25 c. 2 Cost l’art. 73 comma 1.bis del DPR  309/90 .<br />
Ove al contrario si ritenesse che tale atto implichi l’esercizio di un potere “politico” altamente discrezionale, la norma penale che conferisse all’amministrazione tale potere sarebbe incostituzionale, in quanto sottrarrebbe al Parlamento quel potere “politico” di individuare precise fattispecie di reato e relative sanzioni previsto dalla Costituzione, a vantaggio di una scelta della stessa natura rimessa a singoli soggetti certamente politici, ma deputati istituzionalmente ad indirizzare l’attività amministrativa nell’ambito del potere esecutivo.</p>
<p>2.2. Una tale discrezionalità tecnica risulta nella fattispecie malamente esercitata.<br />
Ed invero, se appare obbligata l’interpretazione del citato art. 73 c.1.bis, nel senso sopra detto, ciò non toglie che l’esercizio della discrezionalità tecnica possa apparire assai difficoltoso, sia per motivi scientifici sia perché attraverso di essa devono colmarsi i vuoti normativi: primo tra tutti quello riguardante un parametro temporale di riferimento per calcolare il quantitativo massimo detenibile, superato il quale si assume che la sostanza non sia più detenuta per esclusivo consumo personale, ma verosimilmente sia destinata allo spaccio.<br />
E’ infatti chiara la ratio della norma come lucidamente lette dalla stessa Corte Costituzionale nella successiva sentenza 1 luglio 1992 n. 308: “quella di combattere attraverso il divieto di accumulo (pur se finalizzato a proprio consumo differito) il mercato della droga in entrambi i momenti in cui esso si articola: per un verso contrastando il pericolo che una parte della sostanza detenuta possa essere ceduta a terzi; per altro verso costringendo l’offerta a modellarsi sulla domanda indotta alla parcellizzazione, e così rendendo più difficile lo spaccio”.<br />
Orbene la commissione istitutia nel febbraio 2006, pur avvertendo sui limiti di valenza scientifica di alcuni dei dati forniti, ha operato un tentativo propositivo, individuando come parametro temporale sia il giorno che la settimana; escluso il primo in quanto verosimilmente espunto dall’indicazione normativa, ha individuato il secondo “in virtù delle caratteristiche delle varie sostanze stupefacenti” fornendo parametri numerici tenendo conto “del setting, della compulsività d’uso, del diverso tipo e grado di dipendenza e delle abitudini degli assuntori”. Ha quindi fornito una indicazione sulla dose massima detenibile moltiplicando la dose media singola (assistita da adeguata valenza scientifica) per il numero di assunzioni statisticamente e sanitariamente riscontrabili in una settimana, in relazione ad ogni tipologia di valore attivo di sostanza stupefacente o psicotropa.<br />
Sia il decreto dell’aprile 2006 che quello dell’agosto 2006 hanno utilizzato il dato relativo alla dose media singola, ma hanno poi disatteso l’indicazione della commissione in ordine al parametro moltiplicatore, senza peraltro chiarire se intendevano modificare l’indicazione del numero di assunzioni settimanali, ovvero se ritenevano di contestare anche il parametro temporale settimanale fornito dalla commissione. Al riguardo è appena il caso di richiamare la pronuncia da ultimo riferita della Corte Costituzionale che ha individuato nella ratio della norma anche il fine di parcellizzare l’offerta delle sostanze stupefacenti, modellandola quindi su una dose detenibile a fini di uso personale tendenzialmente ridotta, e quindi con un parametro temporale breve.<br />
In particolare il provvedimento qui impugnato, dopo aver genericamente constatato che il principio attivo delle due sostanze in questione è diverso da quello di altre sostanze stupefacenti, àncora la scelta al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie, senza considerare che per il secondo dei suddetti parametri, indicato nella colonna 5 del prospetto fornito dalla Commissione tecnica, è prevista per entrambe le sostanze un’alta incidenza ed intensità di effetti disabilitanti, intesi proprio come grave scadimento della performance psico motoria nell’esecuzione di compiti complessi.<br />
In relazione a tale parametro, come individuato dall’unico documento scientifico in possesso dell’amministrazione, il raddoppio del fattore moltiplicatore, da 20 a 40, non appare certo congruo.<br />
In ogni caso la motivazione di mera congruità appare assai generica, soprattutto se rapportata agli elementi, anche se non scientificamente tutti apprezzabili nella stessa misura, forniti dalla commissione, per discostarsi dai quali andava quanto meno fornita una spiegazione; e ciò con particolare riguardo ai criteri di scelta e di individuazione del c.d. “fattore moltiplicativo”.<br />
Senza peraltro considerare che la commissione aveva comunque affermato che “un ulteriore tempo adeguato consentirebbe alla commissione di elaborare un sistema di quantificazione dotato di maggiore oggettività, ovvero di totale evidenza e valenza scientifica”.<br />
Peraltro, e conclusivamente, si evidenzia come, pur valutando la scelta operata nell’ambito del diverso profilo della politica criminale, non risultano prodotti in giudizio adeguati elementi istruttori che confortano l’orientamento e la misura della determinazione assunta in ordine al fattore moltiplicativo.<br />
Per quanto precedentemente osservato il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2006 deve essere annullato in quanto la motivazione dell’atto, peraltro esclusivamente orientata nell’ambito delle ragioni sanitarie, non spiega le ragioni delle scelte operate, né esse vengono adeguatamente giustificate sulla base di approfondimenti specifici sugli effetti dannosi delle sostanze stupefacenti in questione.<br />
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento  impugnato costituito dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro di giustizia, 4 agosto 2006.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio del 14 marzo 2006.</p>
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