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	<title>2445 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2445 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.2445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-6-2020-n-2445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-6-2020-n-2445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.2445</a></p>
<p>OMISSIS rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte, Olimpia Napolitano contro Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri, Maurizio Renzulli,;(Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-6-2020-n-2445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.2445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-6-2020-n-2445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.2445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">OMISSIS rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte, Olimpia Napolitano contro Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri, Maurizio Renzulli,;(Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,  e con l&#8217;intervento di ad adiuvandum:(S.N.I.E. &#8211; Società  Nolana per Imprese Elettriche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale</span></p>
<hr />
<p>Enti locali : natura e differenze del &#8220;dissesto finanziario&#8221;, &#8220;dissesto guidato&#8221; e &#8220;predissesto&#8221;.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Enti locali -&#8220;dissesto finanziario&#8221;, &#8220;dissesto guidato&#8221; e &#8220;predissesto&#8221;- natura e differenze.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;art. 244 del Tuel ricollega la dichiarazione del dissesto finanziario al ricorrere di due presupposti, ciascuno dei quali da solo sufficiente a far ritenere integrata la fattispecie, costituiti dalla c.d. &quot;incapacità  funzionale&quot; (se l&#8217;ente non può garantire l&#8217;assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili), ovvero da una situazione fattuale e pervasiva di illiquidità  (c.d. &#8220;decozione finanziaria&#8221;) in ragione di debiti liquidi ed esigibili di terzi cui l&#8217;ente non può validamente fare fronte nè con la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193, nè con quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all&#8217;art. 194. L&#8217;art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 ha poi introdotto l&#8217;istituto del cd. &#8220;dissesto guidato&#8221; che ha lo scopo di prevenire situazioni di squilibrio e di fare emergere i casi di dissesto finanziario. A tal fine le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, all&#8217;esito del giudizio prognostico sulla situazione di potenziale dissesto, con una prima deliberazione individuano le misure correttive volte a ristabilire l&#8217;equilibrio finanziario dell&#8217;ente locale e, in seguito, provvedono a verificare l&#8217;adozione delle stesse nel termine assegnato. In assenza di provvedimenti autocorrettivi, sussistendo le condizioni di decozione ai sensi dell&#8217;art. 244, la Corte dei Conti trasmette gli atti al Prefetto affinchè inviti l&#8217;ente a deliberare lo stato di dissesto e, in caso di inerzia, per la nomina di un commissario che vi provveda in via sostitutiva. Con il D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012, è stato poi inserito nel Titolo VIII (Enti locali deficitari o dissestati) del Tuel l&#8217;art. 243-bis (c.d. &#8220;predissesto&#8221;) che prevede un&#8217;apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario. Essa presuppone una situazione di evidente deficitarietà  strutturale prossima al dissesto ma che si svolge privilegiando l&#8217;affidamento agli organi ordinari dell&#8217;ente della gestione delle iniziative per il risanamento. Anche in tal caso è previsto un controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti cui va trasmesso il piano di riequilibrio ai fini della relativa approvazione ai sensi dell&#8217;art. 243 quater. Tralasciando il &#8220;dissesto guidato&#8221;, occorre rimarcare che gli altri due istituti presentano diversi presupposti applicativi; il &#8220;predissesto&#8221; ex art. 243 bis ha la funzione di prevenire la delibera di dissesto allorquando vi siano margini di rientro, previo sindacato da parte della Sezione Regione della Corte dei Conti, viceversa in presenza di una crisi irreversibile va deliberato il dissesto dell&#8217;ente ai sensi degli artt. 244 e 246 del Tuel.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02445/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04393/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2019, proposto da<br /> Cinzia Trinchese, Carmine Coppedo, Carmela Scala, Giovanni Erasmo Carrella, Raffaele Parisi, Enzo De Lucia, Giuseppina Arvonio, Anna Claudia Mauro, Geremia Biancardi, Antonio Russo, Luciano Parisi, Paolino Santaniello, Michele Cutolo, Maria Esposito, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte, Olimpia Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Melisurgo, 4 (presso lo studio legale Abbamonte);</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri, Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Raffaele De Cesare, 7 (presso lo studio legale Contieri);<br /> Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>e con l&#8217;intervento di</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum:<br /> S.N.I.E. &#8211; Società  Nolana per Imprese Elettriche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">1) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26 agosto 2019 con la quale è stata sancita la non sussistenza degli equilibri di bilancio e la non attuazione dell&#8217;assestamento generale di bilancio 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">2) della deliberazione del Consiglio Comunale di Nola, n. 10 del 26 agosto 2019 con la quale è stato approvato il dissesto finanziario dell&#8217;ente locale in questione ai sensi dell&#8217;art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;</p>
<p style="text-align: justify;">3) della deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30 luglio 2019, con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale di dichiarare il dissesto ai sensi dell&#8217;art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;</p>
<p style="text-align: justify;">4) di tutti gli altri atti preordinati, connessi e o conseguenti ivi comprese la relazione dei revisori dei conti del 31 luglio 2019 e quella dell&#8217;ufficio finanziario del Comune di Nola, prot. n. 25903 del 27 luglio 2019, ove e per quanto lesive dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola, del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020 il dott. Gianluca Di Vita;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che l&#8217;udienza si è svolta da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l&#8217;utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l&#8217;Informatica della G.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti, consiglieri comunali e cittadini residenti nel Comune di Nola espongono che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; attesa la situazione di difficoltà  finanziaria dell&#8217;ente locale, con deliberazione n. 21 del 22.2.2019 il Commissario Straordinario, insediatosi nel 2018 in seguito allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, approvava il piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000 inoltrandolo alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in seguito, con delibera n. 63 del 26.5.2019 il medesimo organo approvava il rendiconto consuntivo del 2018 dal quale, proseguono gli istanti, emergeva un miglioramento della situazione contabile dell&#8217;ente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, con delibera n. 10 del 26.8.2019 il nuovo Consiglio Comunale insediatosi nel mese di maggio 2019, dichiarava lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell&#8217;art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 dell&#8217;ente locale.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale provvedimento e gli ulteriori atti indicati in epigrafe propongono il ricorso in trattazione con cui lamentano, in sintesi, la violazione degli artt. 243 bis e 246 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, illegittimità  manifesta, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludono con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha spiegato intervento <i>ad adiuvandum </i>S.N.I.E. &#8211; Società  Nolana per Imprese Elettriche che, in quanto creditrice nei confronti del Comune di Nola per corrispettivi contrattuali, espone di essere titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata alla demolizione della delibera di dissesto finanziario da cui discende il blocco delle procedure esecutive ai sensi dell&#8217;art. 248 del Tuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno che assume la propria estraneità  ai fatti di causa e si oppone all&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Resiste in giudizio il Comune di Nola che replica alle censure e chiede il rigetto dell&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 27 maggio 2020 svoltasi con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; impugnata la delibera n. 10 del 26.8.2019 del Consiglio Comunale di Nola recante dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali &#8211; Tuel), unitamente agli altri atti indicati in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, va dichiarata l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;atto di intervento spiegato da S.N.I.E. &#8211; Società  Nolana per Imprese Elettriche.</p>
<p style="text-align: justify;">Come riportato in fatto, tale società  è titolare di una posizione giuridica qualificata e di un interesse autonomo a contrastare gli effetti pregiudizievoli che discendono dalla gravata delibera, derivanti dal blocco delle procedure esecutive ex art. 248 del Tuel per il soddisfacimento dei crediti di cui espone di essere titolare nei confronti dell&#8217;ente locale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, va fatta applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui è inammissibile l&#8217;intervento <i>ad adiuvandum</i> spiegato nel processo amministrativo da chi sia <i>ex se</i> legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l&#8217;interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì¬ un interesse personale all&#8217;impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4973/2017; Sez. VI, n. 882/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Può passarsi al vaglio delle censure.</p>
<p style="text-align: justify;">I deducenti sostengono che la gravata delibera doveva essere preceduta dalla revoca del piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del Tuel precedentemente approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 22.2.2019, secondo le linee Guida adottate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 4 n. 5/sez. Aut./2018 del 10.4.2018, ai sensi della quale  <i>&#038;l&#8217;esercizio della facoltà  di revoca del ricorso alla procedura di riequilibrio in linea di principio da ritenersi consentita qualora esercitata entro il termine di 90 giorni previsto per la presentazione del piano&#038;tale decisione deve essere formalizzata ed espressa da apposita delibera&#038;&#8221;&#8221;.</i> La contemporanea presenza della predetta delibera di predissesto e di quella impugnata in questa sede determinerebbe una situazione di incertezza per i cittadini e per l&#8217;amministrazione, con conseguente lesione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto. Assumono inoltre la carenza dei presupposti per deliberare lo stato di dissesto in quanto la nuova consiliatura non avrebbe tenuto conto degli effetti del piano di riequilibrio che avrebbe registrato un miglioramento della situazione finanziaria passata, in specie, da un disavanzo di amministrazione approvato con lo schema di rendiconto alla fine del 2017 pari ad € 33 milioni circa ad uno successivo del 2018 pari a € 28 milioni circa. Secondo gli esponenti, tale evoluzione avrebbe garantito il buon esito del piano di riequilibrio &#8211; che, all&#8217;occorrenza poteva essere rimodulato ai sensi dell&#8217;art. 243 bis, comma 5, del Tuel &#8211; presentato alla Corte dei Conti, alla quale, peraltro, non sarebbe stato dato il tempo di svolgere il controllo di competenza.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Inoltre, lamentano il difetto di istruttoria e, in particolare, sostengono che la relazione dell&#8217;organo di revisione si limiterebbe a richiamare gli esiti degli accertamenti degli uffici finanziari del Comune senza riportare un puntuale esame dei motivi dello squilibrio economico &#8211; finanziario.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Contestano nel merito la scelta di deliberare il dissesto finanziario evidenziando, tra l&#8217;altro, che sarebbero state erroneamente quantificate le passività  riferibili a spese legali di alcuni giudizi in cui l&#8217;ente locale è parte processuale, così¬ come il disavanzo di parte corrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le argomentazioni non hanno pregio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Occorre premettere che, secondo condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 143/2012; n. 2837/2012), il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto dell&#8217;ente locale è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere (di azione) in ordine all&#8217;accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcuna valutazione delle scelte operate (o non operate) dall&#8217;amministrazione per eliminare o ridurre i servizi non essenziali ovvero per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2837/2006).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Sempre in via preliminare, occorre svolgere brevi considerazioni in ordine alla differenza tra &#8220;&#8221;dissesto finanziario&#8221;&#8221;, &#8220;&#8221;dissesto guidato&#8221;&#8221; e &#8220;&#8221;predissesto&#8221;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 244 del Tuel ricollega la dichiarazione del dissesto finanziario al ricorrere di due presupposti, ciascuno dei quali da solo sufficiente a far ritenere integrata la fattispecie, costituiti dalla c.d. &quot;incapacità  funzionale&quot; (se l&#8217;ente non può garantire l&#8217;assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili), ovvero da una situazione fattuale e pervasiva di illiquidità  (c.d. &#8220;&#8221;decozione finanziaria&#8221;&#8221;) in ragione di debiti liquidi ed esigibili di terzi cui l&#8217;ente non può validamente fare fronte nè con la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193, nè con quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all&#8217;art. 194.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 ha poi introdotto l&#8217;istituto del cd. &#8220;&#8221;dissesto guidato&#8221;&#8221; che ha lo scopo di prevenire situazioni di squilibrio e di fare emergere i casi di dissesto finanziario.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A tal fine le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, all&#8217;esito del giudizio prognostico sulla situazione di potenziale dissesto, con una prima deliberazione individuano le misure correttive volte a ristabilire l&#8217;equilibrio finanziario dell&#8217;ente locale e, in seguito, provvedono a verificare l&#8217;adozione delle stesse nel termine assegnato. In assenza di provvedimenti autocorrettivi, sussistendo le condizioni di decozione ai sensi dell&#8217;art. 244, la Corte dei Conti trasmette gli atti al Prefetto affinchè inviti l&#8217;ente a deliberare lo stato di dissesto e, in caso di inerzia, per la nomina di un commissario che vi provveda in via sostitutiva.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Con il D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012, è stato poi inserito nel Titolo VIII (Enti locali deficitari o dissestati) del Tuel l&#8217;art. 243-bis (c.d. &#8220;&#8221;predissesto&#8221;&#8221;) che prevede un&#8217;apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario. Essa presuppone una situazione di evidente deficitarietà  strutturale prossima al dissesto ma che si svolge privilegiando l&#8217;affidamento agli organi ordinari dell&#8217;ente della gestione delle iniziative per il risanamento. Anche in tal caso è previsto un controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti cui va trasmesso il piano di riequilibrio ai fini della relativa approvazione ai sensi dell&#8217;art. 243 quater.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tralasciando il &#8220;&#8221;dissesto guidato&#8221;&#8221;, occorre rimarcare che gli altri due istituti presentano diversi presupposti applicativi; il &#8220;&#8221;predissesto&#8221;&#8221; ex art. 243 bis ha la funzione di prevenire la delibera di dissesto allorquando vi siano margini di rientro, previo sindacato da parte della Sezione Regione della Corte dei Conti, viceversa in presenza di una crisi irreversibile va deliberato il dissesto dell&#8217;ente ai sensi degli artt. 244 e 246 del Tuel.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le predette considerazioni rendono evidente l&#8217;infondatezza delle deduzioni attoree.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Infatti, benchè sia stata intrapresa la procedura di cui all&#8217;art. 243 bis, la dichiarazione del dissesto ex art. 244 del Tuel costituisce atto dovuto in presenza delle condizioni normativamente prescritte costituite, come si è visto, dalla &quot;incapacità  funzionale&quot; ovvero dalla &#8220;&#8221;decozione finanziaria&#8221;&#8221; (cfr. Corte Costituzionale n. 18/2019 secondo cui  <i>&#8220;Di fronte all&#8217;impossibilità  di risanare strutturalmente l&#8217;ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così¬ da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose &#8220;&#8221;eredità &#8220;&#8221;. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità , e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore&#8221;&#8221;</i>).</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;approvazione di tale delibera non doveva essere necessariamente preceduta dalla revoca del &#8220;&#8221;predissesto&#8221;&#8221; non trattandosi di una scelta discrezionale per l&#8217;ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile, una volta acclarato lo stato di decozione finanziaria dell&#8217;ente (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 143/2012; T.A.R. Campania, Sez. I, n. 1800/2017). In tal caso il Comune non ha facoltà  di scelta nè sull&#8217;<i>an</i>, nè sul<i>quando</i>, nè sul<i>quomodo</i> circa il dissesto, sicchè non abbisogna d&#8217;altra puntuale motivazione che l&#8217;esatta evidenziazione dei presupposti medesimi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto alla percorribilità  di procedure alternative alla delibera ex art. 244, i rilievi di parte ricorrente si infrangono avverso le documentate deduzioni difensive dell&#8217;amministrazione locale che, nel richiamare la relazione dell&#8217;organo di revisione, mette in risalto le criticità  del piano di riequilibrio finanziario precedentemente adottato, evidenziando che: 1) le previsioni di entrata risultavano prive di fondamento, così¬ come emerge dalle attestazioni dei dirigenti; 2) i debiti dell&#8217;ente locale per contenziosi pregressi superano quelli indicati nel piano di riequilibrio; 3) a fronte di tali passività  non risultava praticabile l&#8217;aumento del gettito erariale, giÃ  portato al massimo livello con il piano di riequilibrio e, quindi, non vi era la possibilità  di reperire ulteriori risorse; 4) il collocamento fuori servizio di diverse unità  di personale avrebbe inciso sulla produttività  dell&#8217;ente e sul bilancio. In altri termini, il piano di riequilibrio non presenterebbe condizioni attendibili che consentano di raggiungere l&#8217;equilibrio di bilancio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto ancora alla previsione del comma 5 dell&#8217;art. 243 bis, dall&#8217;analisi della norma emerge agevolmente che la rimodulazione del piano di riequilibrio costituisce una mera facoltà  dell&#8217;ente locale e non un atto vincolato ( <i>&#8220;Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti giÃ  presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all&#8217;articolo 243-quater, comma 3, l&#8217;amministrazione in carica ha facoltà  di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all&#8217;articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149&#8243;&#8221;</i>). Peraltro, si è visto che la concreta percorribilità  di tale istituto era resa ardua dalla situazione finanziaria che, come riferito dall&#8217;amministrazione, non era arginabile con strumenti ordinari.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Con riferimento alla dedotta carenza di istruttoria, per non aver l&#8217;amministrazione tenuto conto del risultato migliorativo registrato nel consuntivo 2018, il Comune imputa tale dato contabile alla notifica di avvisi di accertamento Imu e Tares 2013 notificati al termine del periodo di prescrizione quinquennale. Tuttavia, richiamando la relazione contabile dell&#8217;Ufficio Finanziario depositato il 29.11.2019, l&#8217;amministrazione ha chiarito che i relativi crediti non sono certi, liquidi ed esigibili perchè l&#8217;attività  di riscossione non è immediata ma subordinata alla ritualità  della notifica e alla mancata impugnazione degli atti impositivi nel termine di legge; a tale proposito, il Comune ha infatti chiarito che nel 2019 si sono registrate percentuali molto basse di riscossione che conducono all&#8217;inserimento delle poste attive nel fondo crediti di dubbia esigibilità .</p>
<p style=""text-align: justify;"">Analogamente, la censura riferita alla presunta sopravvalutazione delle passività  per oneri di contenzioso in cui è parte il Comune non trova riscontro nella documentazione depositata dall&#8217;amministrazione che, viceversa, rappresenta di aver indicato una posizione debitoria al netto delle poste oggetto di contestazione e, inoltre, fa presente che, successivamente alla dichiarazione del dissesto finanziario, il debito per spese legali è ulteriormente incrementato (relazione del 29.11.2019 del Dirigente p.t. del Settore Bilancio e Tributi del Comune di Nola).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Vanno superate le osservazioni svolte dal consulente di parte ricorrente nella perizia depositata il 27.11.2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Difatti, a pag. 24 dell&#8217;elaborato si riportano le seguenti conclusioni: I) il risultato differenziale rilevato in sede di assestamento generale del bilancio sarebbe stato influenzato in modo apprezzabile dallo sfavorevole andamento delle entrate senza tuttavia tenere conto dell&#8217;incremento dei trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche che, in base a previsioni di stima, sarebbero aumentati di 6 milioni di euro nel 2019; II) non sarebbe stato considerato il disavanzo di amministrazione registrato nel 2018 che si sarebbe ridotto di 18 punti percentuali rispetto a quello dell&#8217;anno precedente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In senso contrario, occorre porre in risalto che, come documentato dal Comune (relazione depositata il 27.2.2020) i dati sulla situazione di difficoltà  finanziaria dell&#8217;ente sono stati confermati a conclusione dell&#8217;esercizio 2019 (che ha registrato un risultato di amministrazione peggiorativo rispetto al 2018) e, come si è visto, appaiono imputabili soprattutto alla bassa capacità  di riscossione dei crediti da parte dell&#8217;amministrazione. Inoltre, nella medesima relazione si dÃ  atto che le previsioni di entrata poste a base del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del Tuel non hanno fatto registrare il dato previsto e programmato con conseguente insostenibilità  della massa debitoria; è quindi riportato che, anche per il 2019, il Comune di Nola non è stato in grado di far fronte con la propria liquidità  alle obbligazioni correnti, con ciò integrando i presupposti di cui all&#8217;art. 244 del Tuel per deliberare lo stato di dissesto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In conclusione, richiamate le svolte considerazioni, non resta che rigettare il ricorso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La peculiare natura delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; dichiara inammissibile l&#8217;atto di intervento proposto da S.N.I.E. &#8211; Società  Nolana per Imprese Elettriche;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; rigetta il ricorso in epigrafe;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, mediante l&#8217;utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l&#8217;Informatica della G.A., con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;"">Salvatore Veneziano, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Domenico De Falco, Primo Referendario</p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-6-2020-n-2445/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.2445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/2/2008 n.2445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-2-2008-n-2445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-2-2008-n-2445/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/2/2008 n.2445</a></p>
<p>Pres. V. Carbone &#8211; Rel. R. Triola Lacerra Giulia (Avv.to M. Abbagnale) c. Farmalli Lorenzo, (Avv.to Di Meo); I.N.A.I.L. (Avv.ti V. Pone e G. Tota). circa la rilevanza della natura giuridica dell&#8217;ente incaricato di procedimenti relativi alle procedure di dismissione di imprese o beni pubblici ai fini della giurisdizione del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-1-2-2008-n-2445/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 1/2/2008 n.2445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Carbone &#8211; Rel. R. Triola<br />  Lacerra Giulia (Avv.to M. Abbagnale) c. Farmalli Lorenzo, (Avv.to Di Meo);<br /> I.N.A.I.L. (Avv.ti V. Pone e G. Tota).</span></p>
<hr />
<p>circa la rilevanza della natura giuridica dell&#8217;ente incaricato di procedimenti relativi alle procedure di dismissione di imprese o beni pubblici ai fini della giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Cartolarizzazioni – Alienazione di immobili effettuata dalla SCIP – Scopo di pubblico interesse: sussiste.</p>
<p>2. Finalità perseguite e natura delle norme che disciplinano la rivendita – Rilevano – Giurisdizione amministrativa.</p>
<p>3. Procedimento di scelta dell’acquirente: evidenza pubblica. Situazione giuridica dei partecipanti all’asta: interesse legittimo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Quello che rileva, ai fini della giurisdizione, è la natura delle finalità assegnate all’ente incaricato della vendita e delle norme che ne disciplinano il perseguimento: quanto alla prima, che la “cartolarizzazione” sia stata disposta per uno specifico scopo di pubblico interesse di rilevante importanza si evince dalla consistenza e dalla funzione dell’operazione, consistente in una generale manovra di “privatizzazione” destinata a contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici; quanto alla seconda, le norme che regolano la “rivendita”, di fonte primaria e secondaria,sebbene non rinviino alle disposizioni della contabilità dello Stato, delineano comunque un procedimento sostanzialmente di “evidenza pubblica” per la scelta dell’acquirente degli immobili non abitativi (che non sia titolare di diritto di prelazione).																																																																																												</p>
<p>2.	La “rivendita”, dunque, nella fase precedente alla conclusione del contratto, è sottoposta a norme di carattere pubblicistico, aventi di mira le finalità di interesse generale complessivamente perseguite mediante la “cartolarizzazione”, che attribuiscono alla società SCIP, e per essa ai suoi mandatari, particolari poteri e facoltà, a fronte dei quali la situazione giuridica dei partecipanti all’asta ha consistenza di interesse legittimo, il che comporta l’appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/11987_CAS_11987.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2006 n.2445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2006-n-2445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2006-n-2445/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2006-n-2445/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2006 n.2445</a></p>
<p>Pres. Giovannini, est. Chieppa Ricorsi riuniti: &#8211; CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE (Avv.ti F. Lorenzoni e P. Sanchini) c. CSPE (CENTRO STUDI PROGETTAZIONE EDILIA) IN PR.E Q.MAND.RTI , RTI &#8211; ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARCHITETTI RTI &#8211; LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASS.-ARCHITETTI E INGEGNERI , RTI &#8211; MILANO PROGETTI S.P.A. , RTI &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2006-n-2445/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2006 n.2445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2006-n-2445/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2006 n.2445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, est. Chieppa<br /> Ricorsi riuniti:<br /> </b>&#8211; CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE (Avv.ti F. Lorenzoni e P. Sanchini) c. CSPE (CENTRO STUDI PROGETTAZIONE EDILIA) IN PR.E Q.MAND.RTI , RTI &#8211; ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARCHITETTI RTI &#8211; LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASS.-ARCHITETTI E INGEGNERI ,<b> </b> RTI &#8211; MILANO PROGETTI S.P.A. ,<b> </b> RTI &#8211; STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRITTELLI &#038; LASCIALFARI ,<b> </b> RTI &#8211; ANDRE&#8217; BENAIM ,<b> </b> RTI &#8211; GIANLUCA PANICHI (Avv. L. Lascialfari),  STUDIO LEG.ASS.MORBIDELLI, BRUNI, RIGHI, TRAINA , SOC. HYDEA SRL IN PR. E MAND. ASS.NE TEMP. PREST. SERVIZII MICHELOZZI LUIGI SODI ENRICO, MANCINI GIAMPIERO,<b> </b> GENTILE GIOVANNI,<b> </b>TORTOLI SILVIA (Avv.ti A. Presutti E P. Golini) <br /> &#8211; SOCIETA&#8217; HYDEA SRL IN PR. E QLE MAND. ATPS , ATPS ING. MICHELOZZI LUIGI , ATPS ING. SODI ENRICO,<b> </b> ATPS MANCINI GIAMPIERO, ATPS GENTILE GIOVANNI, ATPS TORTOLI SILVIA, ATPS STUDIO LEGALE ASSOC. MORBIDELLI, BRUNI, RIGHI, TRAINA (Avv.ti A. Presutti e P. Golini) c. CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE (Avv.ti F. Lorenzoni e P. Sanchini), CENTRO STUDI PROG.EDILIZIA-CSPE IN PR. E Q.MAND.RTI, composto da C.S.P.E. ASSOCIAZ. PROFESS. ARCHITETTI, RTI &#8211; MILANOPROGETTI S.P.A., RTI &#8211; STUDIO LEG.ASS.FRITTELLI &#038; LASCIALFARI,<b> </b> RTI &#8211; ARCH. ANDRE&#8217; BENAIM, RTI &#8211; ARCH. GIANLUCA PANICHI, LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASSOCIATI-ARCHITETTI E INGEGNERI (Avv. L. Lascialfari)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;ammissibilità, negli appalti di progettazione, di un&#8217;offerta con ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie e sulla configurabilità dell&#8217;attività di consulenza giuridica come prestazione accessoria soggetta a ribasso</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Aggiudicazione – Conoscenza legale – Individuazione del dies a quo – Criteri																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A &#8211; Gara – Appalti di progettazione – Offerte – Ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie – Ammissibilità &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A &#8211; Gara – Appalti di progettazione – Offerte – Ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie – Configurabilità come offerta nulla per l’esistenza di una prestazione gratuita – Esclusione – Ragioni  																																																																																												</p>
<p>4.	Contratti della P.A &#8211; Gara – Appalti di progettazione – Offerte – Ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie – Configurabilità automatica come  offerta anomala – Esclusione 																																																																																												</p>
<p>5.	Contratti della P.A &#8211; Gara – Appalti di progettazione – Attività di consulenza giuridica – Configurabilità come prestazione accessoria non soggetta a limiti di ribasso</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere riportata alla data di pubblicazione della deliberazione nell’albo camerale, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti e, in particolare, del secondo classificato.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ ammissibile, negli appalti di progettazione, la proposizione di una offerta con il ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie. Infatti  le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, co. 3, lett. b), DPR n. 554/1999 (1).																																																																																												</p>
<p>3.	Negli appalti di progettazione, il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non integra una offerta nulla per l’esistenza di una prestazione gratuita, in quanto l’offerta deve essere valutata nel suo complesso senza una necessaria previsione di un determinato corrispettivo per ogni singola prestazione.																																																																																												</p>
<p>4.	L’esperimento del procedimento di verifica d’anomalia negli appalti di progettazione non può derivare automaticamente da un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie.																																																																																												</p>
<p>5.	Negli appalti di progettazione, anche l’attività (eventuale) di consulenza giuridica, non soggetta a minimi tariffari, può costituire una prestazione accessoria rispetto a quella principale costituita da prestazioni ingegneristiche e di architetto.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sul punto Cons. Stato, V, sent. 20 ottobre 2005 n. 5893 e Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Determinazione 13 novembre 2002 n. 30</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello <b>n.</b> <b>5366/2005 </b>proposto dalla</p>
<p><B>CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE</B> rappresentata e difesa dagli<b> </b> avv.ti Fabio Lorenzoni e Paolo Sanchini con domicilio eletto in Roma<b> </b> Via del Viminale n.43 presso Fabio Lorenzoni; </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>CSPE (CENTRO STUDI PROGETTAZIONE EDILIA) IN PR.E Q.MAND.RTI , RTI &#8211; ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARCHITETTI RTI &#8211; LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASS.-ARCHITETTI E INGEGNERI ,  RTI &#8211; MILANO PROGETTI S.P.A. ,  RTI &#8211; STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRITTELLI &#038; LASCIALFARI ,  RTI &#8211; ANDRE&#8217; BENAIM ,  RTI &#8211; GIANLUCA PANICHI </B>, rappresentati e difesi dall’Avv. Leonardo Lascialfari con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio 46 &#8211; Iv B presso Gian Marco Grez; </p>
<p>&#8211; <B>STUDIO LEG.ASS.MORBIDELLI, BRUNI, RIGHI, TRAINA , SOC. HYDEA SRL IN PR. E MAND. ASS.NE TEMP. PREST. SERVIZII MICHELOZZI LUIGI SODI ENRICO, MANCINI GIAMPIERO,  GENTILE GIOVANNI, TORTOLI SILVIA</B> rappresentati e difesi dagli Avv.ti Avilio Presutti E</b><br />
e sul ricorso in appello <b>n. 6589/2005 </b>proposto dalla</p>
<p><B>SOCIETA&#8217; HYDEA SRL IN PR. E QLE MAND. ATPS , ATPS ING. MICHELOZZI LUIGI , ATPS ING. SODI ENRICO,  ATPS MANCINI GIAMPIERO, ATPS GENTILE GIOVANNI, ATPS TORTOLI SILVIA, ATPS STUDIO LEGALE ASSOC. MORBIDELLI,BRUNI,RIGHI,TRAINA</B>, rappresentati e difesi dagli Avv. Avilio Presutti e Paolo Golini con domicilio eletto in Roma Piazza S.Salvatore in Lauro 10 presso Avilio Presutti; <br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<B>CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE</B>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Lorenzoni e Paolo Sanchini con domicilio  eletto in Roma  Via del Viminale n.43, presso Fabio Lorenzoni; </p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>CENTRO STUDI PROG.EDILIZIA-CSPE IN PR. E Q.MAND.RTI, composto da C.S.P.E. ASSOCIAZ. PROFESS. ARCHITETTI, RTI &#8211; MILANOPROGETTI S.P.A., RTI &#8211; STUDIO LEG.ASS.FRITTELLI &#038; LASCIALFARI,  RTI &#8211; ARCH. ANDRE&#8217; BENAIM, RTI &#8211; ARCH. GIANLUCA PANICHI, LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASSOCIATI-ARCHITETTI E INGEGNERI</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. LEONARDO LASCIALFARI con domicilio eletto in Roma  Lungotevere  Flaminio 46,<b> </b> presso Gian Marco Grez;  </p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, n. 3152/2005 (dispositivo n. 41/2005);</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13-1-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi gli avvocati Sanchini, Lascialfari e Golini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO    E    DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. Con delibera della Giunta camerale 18.9.2002 n. 336 la Camera di Commercio di Firenze avviava una procedura aperta, ai sensi del d. leg.vo n. 157/1995, per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell’edificio sede della Camera di Commercio, sito a Piazza dei Giudici 3, unitamente ai servizi accessori indicati, nonché per la vendita dell’immobile denominato “Borsa Merci”, sito tra Via Por Santa Maria e Volta dei Mercanti in Firenze.<br />
Nell’allegato disciplinare al capo I°, let. D, si precisava che l’importo di Euro 1.247.038,42 riguardava l’onorario e relative spese ed era determinato sulla base delle tariffe professionali, mentre quello di Euro 95.974,42 era destinato alle prestazioni accessorie, determinate forfetariamente con riferimento ai correnti prezzi di mercato.<br />
Alla gara partecipavano 11 raggruppamenti, tra cui il C.S.P.E.  ed il costituendo raggruppamento guidato dalla mandataria Hydea S.r.l., che si collocavano &#8211; rispettivamente – al secondo posto con punti complessivi 75.89 ed al primo posto della graduatoria con punti 78,58 a seguito della conclusione dell’esame delle offerte nella seduta pubblica del 17 marzo 2003.<br />
Avendo presenziato all’apertura delle offerte economiche, il raggruppamento C.S.P.E. con nota 24.3.2003 chiedeva alla Camera di Commercio il riesame delle conclusioni della commissione, rappresentando il rischio che la stazione appaltante si accingesse a stipulare un contratto nullo con le imprese vincitrici, poiché queste avevano ottenuto il primo posto in graduatoria grazie ad un ribasso del 100% sull’importo per le prestazioni accessorie fissato dal disciplinare in Euro 95.974,00.<br />
Ricevuto un riscontro negativo dal Servizio legale della Camera di Commercio, con nota 22.4.2003, il raggruppamento C.S.P.E. (secondo classificato), impugnava davanti al Tar Toscana l’aggiudicazione ed i presupposti atti di gara (tra cui in via subordinata anche il bando ed il disciplinare), chiedendone l’annullamento.<br />
Con l’impugnata sentenza il Tar accoglieva il ricorso, ritenendo che “<i>la riduzione – ribasso del 100%, offerto dall’aggiudicataria sul corrispettivo per le prestazioni accessorie, comporta che queste ultime, (prevalentemente costituite da consulenza legale per la procedura di gara e la stipulazione dei connessi contratti e, quindi, non rientranti nemmeno come accessorie nell’ambito delle prestazioni ingegneristiche ed architettoniche) vengano – in tal guisa – a gravare finanziariamente sull’importo offerto per la prestazione tecnica principale (e cioè i servizi di ingegneria ed architettura); da ciò la conseguenza che il ribasso del 20% offerto dall’aggiudicataria per le prestazioni tecniche, in termini reali, supererebbe il limite consentito del 20% dei minimi tariffari, in quanto, se la remunerazione di prestazioni accessorie ai profili tecnici del progetto di ristrutturazione edilizia può essere ricompresa nel corrispettivo calcolato per i servizi di ingegneria, diversamente le prestazioni di consulenza legale o tecnico giuridica (necessarie per il corretto svolgimento delle procedure di gara per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio a P.zza Dei Giudici e per la vendita della ex Borsa Merci) vengono a gravare irrimediabilmente, come ulteriore onere, sullo stesso emolumento calcolato per le prestazioni principali; in conseguenza l’offerta economica vincitrice della gara doveva essere esclusa per inosservanza del limite massimo del ribasso, fissato dallo stesso disciplinare al 20% del minimo delle tariffe professionali.”</i><br />
Con i ricorsi in appello indicati in epigrafe, hanno impugnato detta sentenza la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolatura di Firenze e la Hydea S.r.l., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’Associazione Temporanea di prestatori di Servizi, composta dalla stessa Hydea S.r.l. e gli Ing.ri E. Sodi, G. Mancini, G. Gentile, Arch. S. Tortoli e Studio Legale Morbidelli- Bruni-Righi-Traina.<br />
Si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi in appello, il Centro Studi Progettazione Edilizia &#8211; C.S.P.E., , in proprio e quale mandatario del R.T.I. composto da C.S.P.E., Lancietti ed altri associati Architetti ed Ingegneri, Milano Progetti S.p.a., Studio Legale Associato Frittelli e Lascialfari, Arch.tti A. Benaim e G. Panichi.<br />
All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.</p>
<p>2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi in appello, proposti per analoghi motivi avverso la medesima sentenza.</p>
<p>3. Sempre in via preliminare deve essere respinta la censura con cui le appellanti hanno dedotto l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado causa la tardiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.<br />
Come rilevato dal Tar, la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere riportata alla data di pubblicazione della deliberazione nell’albo camerale, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti e, in particolare, del secondo classificato,.<br />
Non risultando agli atti tale comunicazione, il termine decadenziale non può neanche essere fatto decorrere dal deposito in giudizio delle deliberazione in questione, avvenuto oltre il termine ordinatorio previsto per la costituzione in giudizio.</p>
<p>4. Le appellanti contestano la decisione con cui il Tar ha ritenuto che il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non fosse consentito dal disciplinare di gara e dovesse quindi condurre all’esclusione del raggruppamento aggiudicatario.<br />
I ricorsi in appello sono fondati.<br />
Si rileva che il disciplinare di gara ha distinto, su un corrispettivo complessivo presunto di Euro 1.343.012,84, un importo di Euro 1.247.038,42 per prestazioni tecniche principali ed un importo di Euro 95.974,42 per le prestazioni accessorie, precisando altresì al punto R che l’offerta economica deve indicare separatamente il ribasso applicato alle prestazioni tecniche principali nei limiti del 20% massimo previsto dall’art. 4, comma 12 bis, della legge n. 155/1989, nonché quello per le prestazioni accessorie.<br />
Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali era stabilito un limite al ribasso nella misura del 20 %, mentre alcun limite vi era per le prestazioni accessorie.<br />
Il ribasso del 100 % offerto dal raggruppamento aggiudicatario non violava, dunque, direttamente alcuna disposizione della <i>lex specialis</i> della gara.<br />
Né può essere ritenuta sussistente una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso, a meno di non configurare una inammissibile gratuità delle prestazioni accessorie, finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superore al 20 %.<br />
Innanzitutto, va rilevato che le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999.<br />
Inoltre, nell’ambito di una offerta complessiva, quale quella in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che l’effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie di attività, quali quelle ricompresse nelle prestazioni accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale; ciò conduce ad una valutazione della congruità dell’offerta nel suo complesso.<br />
Peraltro, lo somma prevista al punto R.1 del disciplinare non riguardava solo a prestazioni, su cui opera il limite del ribasso del 20 %, ma anche le relative spese (non soggette a limiti di ribasso), con la conseguenza che non è esatto che un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie finirebbe per gravare necessariamente sulle prestazioni principali oltre il limite di ribasso.<br />
Peraltro, l’ammissibilità di un ribasso del 100 % per le prestazioni accessorie è stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie in presenza di un bando di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le prestazioni accessorie (Cons. Stato, V, n. 5983/2005).<br />
In tale occasione la V Sezione ha riformato una sentenza del Tar, che anche aveva ritenuto che un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie finisse per gravare sulle prestazioni principali (in quel caso già previste nel limite massimo di ribasso del 20 %), evidenziando che aveva errato “il giudice di primo grado nel ragionare in termini di “intangibilità”, atteso che l’intangibilità doveva essere riferita all’offerta complessiva, al netto del ribasso percentuale unico da applicarsi solo sulle prestazioni minori, che non poteva essere inferiore all’importo di €. 1.449.512,87 (fermo restando la praticabilità per le imprese di ribassare – anche fino al 100% &#8211; la quota ribassabile).”<br />
Infine, un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie è espressamente ammesso anche dalla determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in cui si esaminano i possibili criteri di aggiudicazione in caso di tale ribasso del 100 % nel presupposto della legittimità di una siffatta offerta.<br />
Correttamente quindi il raggruppamento appellante era stato ammesso alla gara, tenuto conto che l’offerto ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non integrava alcun motivo di esclusione dalla procedura.</p>
<p>5. Devono a questo punto essere esaminati i motivi assorbiti in primo grado e riproposti dalla parte appellata.<br />
Tali motivi sono infondati, in quanto:<br />
a) il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non integra una offerta nulla per l’esistenza di una prestazione gratuita, in quanto, come illustrato in precedenza, l’offerta deve essere valutata nel suo complesso senza una necessaria previsione di un determinato corrispettivo per ogni singola prestazione;<br />
b) non è stato fornito alcun concreto elemento per ritenere l’offerta dell’aggiudicataria come anomala, non potendo il giudizio di anomalia derivare automaticamente da un ribasso del 100 % per le prestazione accessorie, ritenuto ammissibile;<br />
c) il bando di gara non è illegittimo per aver consentito il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie, in quanto tali prestazioni riguardavano tutte attività non previste dalle vigenti tariffe ai sensi dell’art. 50 del DPR n. 554/99 e non soggette a minimi tariffari con la conseguente ammissibilità della mancata fissazione nelle regole della gara di un limite al ribasso;<br />
d) anche l’attività (eventuale) di consulenza giuridica, non soggetta a minimi tariffari, può costituire una prestazione accessoria rispetto a quella principale costituita da prestazioni ingegneristiche e di architetto</p>
<p>6. In conclusione, i ricorsi in appello devono essere accolti e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13-1-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giorgio Giovannini		&#8211;		Presidente<br />	<br />
Sabino Luce			&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa		&#8211;		Consigliere Est.																																																																																									</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;02/05/2006.<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-5-2006-n-2445/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2006 n.2445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.2445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-12-2004-n-2445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-12-2004-n-2445/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-12-2004-n-2445/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.2445</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo – Presidente f.f. ed Estensore Armani c. Ministero per l’Università e la Ricerca scientifica (Avv. Stato), Università degli studi della Calabria (Avv. Stato). in tema di comando del dipendente pubblico 1. Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Comando – Nozione. 2. Pubblico impiego – Disciplina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-12-2004-n-2445/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.2445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-12-2004-n-2445/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.2445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo – Presidente f.f. ed Estensore<br /> Armani c. Ministero per l’Università e la Ricerca scientifica (Avv. Stato), Università degli studi della Calabria (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>in tema di comando del dipendente pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Comando – Nozione.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Comando – Istituto eccezionale – Quando è consentito.</p>
<p>3. Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Comando – Continuazione – Facoltà – Potere ampiamente discrezionale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La nozione di comando descrive la situazione per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una p.a., viene assegnato a prestare servizio presso altra Amministrazione o ente pubblico e comporta, da un lato, l&#8217;obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall&#8217;altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l&#8217;Amministrazione di origine.</p>
<p>2. Il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere eccezionale consentito nelle sole ipotesi previste e la possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o ente pubblico è prevista nell&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione, la quale deve ricorrervi in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l&#8217;adozione.</p>
<p>3. La facoltà di continuare ad avvalersi o meno di personale in posizione di comando costituisce un&#8217;espressione tipicamente discrezionale dell&#8217;autonomia organizzativa funzionale dell&#8217;Amministrazione, con la conseguenza che l&#8217;esercizio del diritto di revoca o di dichiarazione di cessazione della necessità del comando non ha bisogno di particolare motivazione, se non quella relativa alle esigenze organizzative che ne consigliano l&#8217;adozione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di comando del dipendente pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N.  2445   Reg.Sent.<br />
Anno 2004<br />
N. 2131 Reg.Ric.<br />
Anno 1995</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CALABRIA</b></p>
<p>composto dai signori:  Salvatore Mezzacapo PRESIDENTE, relatore;Nicola Durante COMPONENTE;Giulio Castriota Scanderbeg COMPONENTE</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2131/1995 Reg. Gen., proposta da<br />
<b>ARMANI Edda</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Martire ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via M. Grappa n. 35 b</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero per l’Università e la ricerca scientifica</b>, in persona del Ministro pro tempore, e l’Università degli studi della Calabria (Arcavacata), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede domiciliano ex lege nonché Ministero del Tesoto e Ministero dei beni culturali e ambientali, in persona deo rispettivi Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento prot. n. 8498 del 1° agosto 1995 con cui è disposta la cessazione del comando della odierna ricorrnete presso l’Università degli studi della Calabria</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi della Calabria e del Ministero dell’Università e ricerca scientifica;<br />
Viste le memorie prodotte e gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004 data per letta la relazione del magistrato Salvatore Mezzacapo e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O e D I R I T T O</b></p>
<p>      Espone l’odierna ricorrente, ispettore archeologo del ruolo del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, di prestare la propria attività lavorativa in posizione di comando presso l’Università degli studi della Calabria in Arcavacata di Rende.<br />
Impugna quindi l’avversato provvedimento con cui è disposta la cessazione del suo comando, unitamente a quello di altri dipendenti, con decorrenza 1° settembre 1995 non potendo l’Amministrazione universitaria assumersi gli oneri relativi al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale interessato.<br />
A sostegno del proposto ricorso deduce incompetenza ed eccesso di potere per difetto di presupposti.<br />
Si sono costituite in giudizio l’Università degli studi della Calabria ed il Ministero dell’Università e ricerca scientifica affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.<br />
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.<br />
Occorre preliminarmente rilevare che la nozione di comando descrive la situazione per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica amministrazione, viene assegnato a prestare servizio presso altra Amministrazione o ente pubblico e comporta, da un lato, l&#8217;obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall&#8217;altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l&#8217;Amministrazione di origine (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 19 ottobre 1976 n. 374). Il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere eccezionale consentito nelle sole ipotesi previste e la possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o ente pubblico è prevista nell&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione, la quale deve ricorrervi in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l&#8217;adozione (cfr. C.S., VI Sez., 18/11/80 n. 1107). In tal caso può darsi corso al relativo provvedimento nei confronti dell&#8217;impiegato designato, nell&#8217;esercizio di un potere latamente discrezionale e sono proprio le suddette esigenze che giustificano la concessione al dipendente della medesima posizione giuridica, malgrado la modificazione che si produce nell&#8217;espletamento del servizio. <br />
Orbene, la facoltà di continuare ad avvalersi o meno di personale in posizione di comando costituisce un&#8217;espressione tipicamente discrezionale dell&#8217;autonomia organizzativa funzionale dell&#8217;Amministrazione, con la conseguenza che l&#8217;esercizio del diritto di revoca o di dichiarazione di cessazione della necessità del comando non ha bisogno di particolare motivazione, se non quella relativa alle esigenze organizzative che ne consigliano l&#8217;adozione (cfr. T.A.R. Napoli, 9 ottobre 2001 n. 4522). E&#8217; dunque legittimo il provvedimento che dispone la revoca del comando di un dipendente pubblico sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alla cessazione delle ragioni che lo avevano determinato (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 8 gennaio 2003 n. 2). In altri termini, nella revoca o nella cessazione del comando di un pubblico dipendente assumono preminente rilievo le esigenze dell&#8217; Amministrazione di destinazione (cfr. T.A.R. Lecce, 12 ottobre 1999 n. 991).<br />
Applicando i principi di diritto ora richiamati alla presente vicenda non può che ribadirsi l’infondatezza del ricorso in esame, atteso che la contestata cessazione del comando della ricorrente, assunta dall’Amministrazione di destinazione, origina da una precisa richiesta dell’Amministrazione di appartenenza della ricorrente (il Ministero beni culturali e ambientali) appunto rivolta a quella di destinazione (Università della Calabria) di volersi assumere, a decorrere dal 1° settembre 1995, gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai dipendenti ministeriali comandati presso l’Università degli studi della Calabria, altresì segnalandosi che “nel caso in cui tale assunzione di oneri non risulti possibile, il personale in questione dovrà essere restituito con effetto dalla stessa data dell’1.9.1995 alla sede di appartenenza”. Di qui la cessazione del comando legittimamente disposta dall’Amministrazione di destinazione della ricorrente e puntualmente motivata con l’assoluta indisponibilità dei fondi necessari per la copertura finanziaria per l’ipotesi di assunzione degli oneri relativi al pagamento del detto personale comandato.<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria RESPINGE il ricorso n. 2131 del 1995, di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 dicembre 2004.<br />
Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-16-12-2004-n-2445/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.2445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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