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	<title>2439 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2439 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2005 n.2439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-6-7-2005-n-2439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-6-7-2005-n-2439/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2005 n.2439</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Pietra SpA (avv. R. Manni e S. Manni) c. Comune di Omega (avv. Scaparone) e Pro-vincia del Verbano Cusio-Ossola (avv. Simone) edilizia e urbanistica: per il risarcimento del danno non basta l&#8217;annullamento dell&#8217;atto di adozione della variante di piano per difetto di motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-6-7-2005-n-2439/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2005 n.2439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-6-7-2005-n-2439/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2005 n.2439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Pietra SpA (avv. R. Manni e S. Manni) c. Comune di Omega (avv. Scaparone) e Pro-vincia del Verbano Cusio-Ossola (avv. Simone)</span></p>
<hr />
<p>edilizia e urbanistica: per il risarcimento del danno non basta l&#8217;annullamento dell&#8217;atto di adozione della variante di piano per difetto di motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica –L. Reg. Piemonte n° 56/77 s.m.i. – Variante al PRGC – Zona destinata ad edifici commerciali – Inserimento di edificio scolastico – Modificazione dell’impostazione generale di piano – Non ricorre &#8211; Variante “parziale” ex art. 17 L. Reg. Piemonte n° 56/77 – E’ tale.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Convenzione di esecuzione di strumento urbanistico esecutivo – Esaurimento del termine di efficacia dello strumento urbanistico – Conseguenze – Perdita di efficacia della convenzione – Necessità.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Variante al PRGC – Precedente parziale esecuzione del piano ad opera del privato –Esigenze di ordine pubblicistico &#8211; Ritenuta prevalenza sull’interesse del privato – Motivazione – Necessità.</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Domanda – Presupposto &#8211; Difetto di motivazione del provvedimento – Infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 17 L. Reg. Piemonte 56/77 s.m.i. è variante “parziale” la previsione dell’inserimento di un edificio scolastico in una zona già destinata ad edifici commerciali in quanto non modifica l’impostazione generale del piano.</p>
<p>2. La convenzione con cui un privato si impegna a realizzare le previsioni di uno strumento urbanistico esecutivo perde comunque effetto con l’esaurimento del termine di efficacia dello strumento medesimo, indipendentemente dall’esistenza di una specifica pattuizione in tal senso.</p>
<p>3. Il mutamento, mediante una variante, della destinazione urbanistica di un’area rispetto a quella derivante dal precedente piano regolatore ed in parte attuata in esecuzione di un piano esecutivo nel frattempo scaduto, deve essere specificatamente motivato con l’indicazione delle esigenze di ordine pubblicistico che eventualmente lo impongono e della ritenuta prevalenza di esse sull’interesse del privato, anche alla luce degli oneri da quest’ultimo già sopportati.</p>
<p>4. E’ infondata la domanda di risarcimento del danno relativa ad un atto amministrativo annullato per difetto di motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211; SEZIONE I &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 317/05 proposto dalla società<br />
<b>PIETRA S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Manni e Stefano Manni, domiciliatari in Torino, via Palmieri, 57, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p>contro il<br />
<b>COMUNE DI OMEGNA</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 15 febbraio 2005, n. 19 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. prof. Paolo Scaparone, domiciliatario in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>e contro la<br />
<b>PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.P. 24 febbraio 2005, n. 51 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Simone ed elettivamente domiciliato presso gli uffici del-l’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 165, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
1) della deliberazione G.P. 22 novembre 2004, n. 360, con cui è stato approvato il progetto definitivo della costruzione del nuovo liceo scientifico artistico e musicale “P. Gobetti” in Omegna ed è stata confermata la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, già determinata in sede di variante allo strumento urbanistico approvato con deliberazione C.C. 16 luglio 2003, n. 82;<br />
2) della deliberazione C.C. 16 luglio 2003, n. 82, con la quale è stata approvata definitivamente la variante n. 8 al PRGC adottato con deliberazione C.C. 14 marzo 2003, n. 25 ed approvato con deliberazione G.R. 23 aprile 2001, n. 6-2832, e con cui sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla società ricorrente in data 30 aprile 2003;<br />
3) in quanto occorra, della deliberazione C.C. 14 marzo 2003, n. 25, recante adozione del progetto preliminare della suddetta variante n. 8 al piano regolatore generale, a sensi dell’art. 17, comma 7 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56;<br />
4) di qualsiasi atto o provvedimento precedente, conseguente o comunque connesso, presupposto o dipendente;</p>
<p>e per la condanna<br />
al risarcimento dei danni o, in subordine, al pagamento dell’indennità di cui all’art. 2041 cod. civ.;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Omegna e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 6 luglio 2005 l’avv. Roberto Manni per la società ricorrente, l’avv. prof. Paolo Scaparone per il Comune di Omegna e l’avv. Luisa Demagistris in sostituzione dell’avv. Alessandra Simone per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;</p>
<p>Vista l’istanza cautelare;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che le censure dedotte in ricorso investono tutte, in via principale e diretta, la deliberazione C.C. 16 luglio 2003, n. 82, di approvazione definitiva della variante al P.R.G. che ha previsto la realizzazione del nuovo liceo scientifico sull’area di proprietà della ricorrente, che il piano originario ed il relativo strumento esecutivo destinavano ad altri usi;<br />
Considerato che la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola eccepisce l’inammissi-bilità del ricorso per mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di approvazione della variante al P.R.G.;<br />
Ritenuto che, di norma il termine per impugnare il piano regolatore e le sue varianti decorre in effetti per tutti gli interessati dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi;<br />
Ritenuto tuttavia che, nel caso in cui le previsioni urbanistiche non riguardino l’intero territorio comunale, ma costituiscano atti di pianificazione a contenuto singolo e i vincoli espropriativi vengano ad incidere in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo stesso (com’è nel caso in esame), il termine ad impugnare decorre soltanto dalla data di notifica del provvedimento agli interessati o comunque da quella in cui essi ne abbiano acquisito piena conoscenza (Cons. St., IV, 23 dicembre 1998, n. 1904; Cons. St., IV, 29 ottobre 2001, n. 5628; T.A.R. Veneto, 16 marzo 2002, n. 1100; T.A.R. Sicilia – Catania, 17 giugno 2003, n. 979; T.A.R. Piemonte, I, 16 marzo 2004, n. 417);<br />
Ritenuto che, non essendo stata acquisita agli atti nessuna prova circa la data in cui la società ricorrente ha acquisito la piena conoscenza della delibera di cui sopra, le censure che la investono sono ricevibili ed il ricorso è conseguentemente ammissibile;<br />
Considerato che, sempre secondo la Provincia, il ricorso sarebbe inammissibile anche in quanto l’eventuale annullamento degli atti comunali congiuntamente impugnati non comporterebbe la caducazione della delibera provinciale, che potrebbe trovare attuazione anche su un’area diversa;<br />
Ritenuto che anche questa eccezione deve essere disattesa, posto che la dichiarazione di pubblica utilità di un’opera pubblica non può essere scissa dall’indivi-duazione del luogo dove l’opera stessa deve essere realizzata;<br />
Considerato che la Provincia eccepisce infine l’inammissibilità del ricorso, osservando che la deliberazione G.P. 22 novembre 2004, n. 360 sarebbe meramente confermativa della deliberazione C.C. 16 luglio 2003, n. 82;<br />
Ritenuto che l’eccezione non ha pregio, atteso che il ricorso investe congiuntamente anche la delibera comunale confermata, per cui, anche ammettendo il carattere meramente confermativo di quella provinciale, l’annullamento della prima determinerebbe comunque il travolgimento della seconda;<br />
Ritenuto che le censure dedotte in ricorso devono pertanto essere esaminate nel merito;<br />
Considerato che, con il quarto mezzo, di cui il Collegio ritiene opportuno anticipare l’esame, la società ricorrente sostiene che la variante approvata con l’impu-gnata deliberazione C.C. 16 luglio 2003, n. 82 modificherebbe l’impianto strutturale del piano e perciò non avrebbe potuto essere approvata con il procedimento semplificato, previsto per le varianti “parziali” dall’art. 17, comma 7 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56;<br />
Ritenuto che la prevista realizzazione di una sede scolastica in una zona già destinata ad ospitare tre edifici ad uso commerciale per complessivi 40.000 mc. non modifica l’impostazione generale del piano, dal momento che si tratta di una previsione settoriale, che non incide in alcun modo sull’assetto urbanistico generale del territorio dell’intero Comune;<br />
Ritenuto che il quarto motivo deve essere perciò respinto;<br />
Considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente sostiene che, per quanto il termine di validità del piano particolareggiato fosse scaduto nel 1997, il Comune avrebbe errato nel ritenere decaduta alla stessa data anche la convenzione urbanistica stipulata con la ricorrente medesima il 22 giugno 1995, atteso che a termini della stessa la ricorrente si era obbligata ad eseguire le opere di urbanizzazione entro dieci anni dalla stipula della convenzione di cui sopra;<br />
Ritenuto in primo luogo che la convenzione assegnava alla ricorrente cinque (e non dieci) anni per eseguire le urbanizzazioni e che il termine – non risultando prorogato per altri cinque anni – era perciò comunque già scaduto (il 22 giugno 2000) alla data di adozione della delibera in discorso(16 luglio 2003);<br />
Ritenuto inoltre, ed a prescindere da quanto sopra, che la convenzione con cui un privato si impegna a realizzare le previsioni di uno strumento urbanistico esecutivo perde comunque effetto con l’esaurimento del termine di efficacia dello strumento medesimo, indipendentemente dall’esistenza di una specifica pattuizione in tal senso;<br />
Ritenuto che deve infine dichiararsi inammissibile per carenza di interesse l’ul-teriore deduzione, secondo cui, contrariamente opinando, la convenzione sarebbe nulla per eccessiva brevità del termine a realizzare le urbanizzazioni, atteso che il suo eventuale accoglimento non condurrebbe comunque all’annullamento della delibera consiliare in discorso;<br />
Ritenuto che il primo motivo deve essere perciò disatteso in ogni sua parte<br />
Considerato che, con il secondo ed il terzo mezzo, la società ricorrente denuncia il provvedimento di approvazione della variante per carenza di motivazione ed ingiustizia grave e manifesta, lamentando il mancato bilanciamento dell’interes-se pubblico perseguito con le proprie ragioni, derivanti dall’avvenuta stipula della convenzione urbanistica e dall’affidamento che ne sarebbe conseguito;<br />
Considerato che, in effetti, la delibera consiliare si limita a dare atto dell’avvenuta decadenza del piano particolareggiato e della convenzione ad esso accessiva, senza tuttavia esprimersi in ordine alla posizione attuale della ricorrente ed alle ragioni del sacrificio delle sue aspettative;<br />
Ritenuto che la scadenza del termine di esecuzione del piano di lottizzazione, se determina la sua inefficacia, non per ciò solo comporta l’irrilevanza del piano medesimo sotto il profilo della specifica qualificazione dell’interesse di colui che sottoscrisse la convenzione a veder mantenuta la destinazione urbanistica data dal piano regolatore all’area ed alla corrispondente cura dell’Amministrazione a non compromettere quell’interesse senza la sua ponderazione insieme con l’inte-resse pubblico;<br />
Ritenuto conseguentemente che il mutamento, mediante una variante, della destinazione urbanistica di un’area rispetto a quella derivante dal precedente piano regolatore ed in parte attuata in esecuzione di un piano esecutivo nel frattempo scaduto, deve essere specificatamente motivato con l’indicazione delle esigenze di ordine pubblicistico che eventualmente lo impongono e della ritenuta prevalenza di esse sull’interesse del privato, anche alla luce degli oneri da quest’ulti-mo già sopportati (Cons. St., IV, 19 marzo 1988, n. 245;<br />T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 30 dicembre 1994, n. 1014; T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, 27 dicembre 2000, n. 3877; T.A.R. Lombardia – Brescia, 24 agosto 2001, n. 728);<br />
Ritenuto quindi che, in ragione della manifesta fondatezza della censura appena esaminata, deve disporsi l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso, salve comunque restando le ulteriori determinazioni in materia da parte delle Amministrazioni interessate;<br />
Ritenuto che la domanda di risarcimento danni deve essere invece respinta sia perché infondata (non apparendo a tale scopo sufficiente una sentenza di annullamento per il vizio meramente formale di difetto di motivazione: T.A.R. Veneto 4 maggio 1999, n. 542), sia perché il danno appare meramente affermato, ma non sostenuto da alcun elemento di prova;<br />
Ritenuto che la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di ingiusto arricchimento (art. 2041 cod. civ.), proposta in via subordinata, deve infine dichiararsi inammissibile, in quanto estranea alla giurisdizione del Giudice Amministrativo (C. cost., 6 luglio 2004, n. 204; C. cost., 28 luglio 2004, n. 281);<br />
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con salvezza delle ulteriori determinazioni in materia che le Amministrazioni interessate andranno ad adottare; respinge la domanda di risarcimento danni, dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell’indennità per ingiusto arricchimento.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 6 luglio 2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala		&#8211; Presidente<br />	<br />
Roberta Vigotti			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Bernardo Baglietto			#NOME?																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 6 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-6-7-2005-n-2439/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2005 n.2439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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