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	<title>2430 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2430 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla nazionalità dell’opera di un artista italiano realizzata durante un soggiorno all’estero</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nazionalita-dellopera-di-un-artista-italiano-realizzata-durante-un-soggiorno-allestero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 16:04:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nazionalita-dellopera-di-un-artista-italiano-realizzata-durante-un-soggiorno-allestero/">Sulla nazionalità dell’opera di un artista italiano realizzata durante un soggiorno all’estero</a></p>
<p>Beni Culturali – Circolazione – Diniego – Opera straniera – Artista italiano. Non si è in presenza di un’opera straniera (per la quale soltanto la legge richiede di tenere conto della specifica attinenza della stessa alla storia della cultura in Italia ai fini del rilascio dell’attestato di libera circolazione), ma</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nazionalita-dellopera-di-un-artista-italiano-realizzata-durante-un-soggiorno-allestero/">Sulla nazionalità dell’opera di un artista italiano realizzata durante un soggiorno all’estero</a></p>
<p style="text-align: justify;">Beni Culturali – Circolazione – Diniego – Opera straniera – Artista italiano.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non si è in presenza di un’opera straniera (per la quale soltanto la legge richiede di tenere conto della specifica attinenza della stessa alla storia della cultura in Italia ai fini del rilascio dell’attestato di libera circolazione), ma di un’opera eseguita durante il soggiorno parigino di un’artista greco naturalizzato italiano, la cui attività fondamentale è principalmente italiana.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Plantamura</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 992 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Calabi, Cristina Riboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) Quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) &#8211; del provvedimento emesso in data 12 marzo 2020, prot. n. 7388, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo &#8211; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano &#8211; Ufficio Esportazione, di diniego dell&#8217;attestato di libera circolazione e di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale, per il dipinto di cui alla denuncia prot. n. 36912, del 19 novembre 2019 (codice pratica SUE 471019);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) &#8211; del provvedimento emesso in data 23 dicembre 2019, con prot. n. 41027, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo &#8211; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano &#8211; Ufficio Esportazione, di preavviso di diniego al rilascio dell&#8217;attestato di libera circolazione, avente ad oggetto il dipinto di cui alla denuncia prot. n. 36912, del 19 novembre 2019 (codice pratica SUE 471019);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) &#8211; del silenzio-rigetto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo &#8211; Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, consolidatosi in data 18 agosto 2020 ed equivalente al rigetto del ricorso gerarchico, esperito ai sensi dell&#8217;articolo 69 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, avente ad oggetto il diniego dell&#8217;attestato di libera circolazione emesso, in data 12 marzo 2020 (prot. n. 7388) dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo &#8211; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano &#8211; Ufficio Esportazione, concernente il dipinto di cui di cui alla denuncia prot. n. 36912, del 19 novembre 2019 (codice pratica SUE 471019);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 10.03.2021, per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) &#8211; del decreto dell&#8217;11 dicembre 2020, n. 1736, del Ministero per i beni culturali e per il turismo, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio &#8211; Servizio IV, notificato in data 11 dicembre 2020, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego di rilascio dell&#8217;attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione dell&#8217;interesse culturale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Con ricorso gerarchico depositato il 20 maggio 2020 la ricorrente &#8211; proprietaria del quadro di -OMISSIS-“<i>-OMISSIS-</i>” del 1928 -, è insorta avverso il diniego del 12 marzo 2020, prot. n. 7388, dell’attestato di libera circolazione, notificatole dall’Ufficio Esportazione di Milano in data 19 marzo 2020, per il bene di cui alla denuncia del 19 novembre 2019 (avente ad oggetto, appunto, il dipinto di -OMISSIS-intitolato “<i>-OMISSIS-</i>” del 1928).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1) I motivi del ricorso gerarchico fanno leva: (i) sull’asserita assenza di rarità dell’opera, sia dal punto di vista quantitativo (avendo l’Amministrazione erroneamente omesso di considerare la presenza di altri 20 dipinti di -OMISSIS-, aventi ad oggetto il tema dei -OMISSIS-), sia dal punto di vista qualitativo, avuto riguardo al “<i>magistero esecutivo e capacità espressiva</i>” (poiché le stesse espressioni usate dall’Amministrazione sugli accostamenti cromatici <i>“inusuali</i>”, la prospettiva “<i>sbagliata</i>” e “<i>straniante</i>” e il taglio <i>“originalissimo</i>” rivelerebbero come il Dipinto in questione non rispecchi lo stile che ha reso -OMISSIS-noto e apprezzato dalla critica) e alla “<i>originalità</i>” (data la gran quantità di dipinti aventi il medesimo oggetto); (ii) sulla asserita inopportunità del vincolo alla luce dei principi della normativa codicistica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Con ricorso notificato il 29 ottobre 2020 e depositato al TAR del Lazio, sede di Roma, il successivo 20 novembre 2020, la ricorrente ha impugnato sia il diniego dell’attestato, n. 7388 del 12 marzo 2020, sia il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico presentato al MIBACT il 20 maggio 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1) I motivi fanno leva: (i) sulla violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990, stante il silenzio serbato dall’Amministrazione sia sulle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede procedimentale sia sul ricorso gerarchico; (ii) sulla violazione dell’art. 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice), poiché il vincolo sull’opera oggetto di diniego e il mantenimento della stessa entro i confini italiani non risponderebbero all’esigenza di pubblica fruizione; (iii) sull’eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento del fatto, illogicità manifesta, assenza e/o carenza di motivazione e di istruttoria, avuto riguardo agli <i>Indirizzi di carattere generale </i>(di cui al DM 6/12/2017, n. 537), con particolare riguardo ai criteri di cui ai numeri 1 (qualità dell’opera), 2 (rarità), 3 (rilevanza della rappresentazione), 6 (provenienza straniera); (iv) sulla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, di cui agli artt. 3, 4, 5 TUE, poiché resterebbe non spiegato in che modo, l’acquisizione di un bene simile ad altro già presente in una collezione pubblica, possa essere rispondente al pubblico interesse, mentre sarebbe evidente come il sacrificio imposto al privato non sarebbe né necessario né proporzionato, comportando un sacrificio intollerabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) Con ricorso recante motivi aggiunti, notificati il 9 febbraio 2021 e depositati al TAR del Lazio, sede di Roma, il 10 marzo 2021, essendo sopravvenuto in data 11 dicembre 2020 il decreto di rigetto del ricorso gerarchico, n. 1736 dell’11 dicembre 2020, l’impugnativa è stata estesa anche a quest’ultimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1) Dopo avere dato conto della motivazione del diniego &#8211; ripartita in una prima parte, in cui è trascritto il contenuto del ricorso gerarchico; in una seconda, ove si riporta il contenuto delle controdeduzioni dell’Ufficio Esportazione del 20 luglio 2020, e in una terza, che riporta il contenuto del parere del Comitato tecnico-scientifico, espresso nella seduta del 27 luglio 2020 -, vengono rubricati otto motivi, con i quali si deduce l’illegittimità del decreto n. 1736/2020 per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) Con ordinanza n. 4660/2021, del 21 aprile 2021, il Tribunale originariamente adito ha indicato, ex art. 73, comma 3 c.p.a., “<i>un profilo di inammissibilità rilevabile d’ufficio del ricorso principale (esclusivamente quanto all’impugnativa del silenzio, e ferma l’ammissibilità quanto al provvedimento base dell’ufficio esportazione) e dei motivi aggiunti</i>”, assegnando alle parti il termine di 5 giorni per il deposito di memorie vertenti sull’unica questione relativa a detta inammissibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5) Con ordinanza n. 5229/2021, del 5 maggio 2021, il Tribunale originariamente adito «<i>dopo il passaggio in decisione della causa (…) ha rilevato un ulteriore profilo rilevabile d’ufficio, attinente alla incompetenza per territorio del Tar del Lazio, a favore del Tar di Milano</i>» assegnando alle parti il termine di 5 giorni per il deposito di memorie vertenti sulla predetta questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6) Con ordinanza n. 5858/2021, del 19 maggio 2021, il TAR del Lazio, sede di Roma, ha dichiarato «<i>la propria incompetenza per territorio a favore del Tar di Milano, assegnando termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per riassumere la causa</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7) Con atto di riassunzione notificato il 10 giugno 2021 e depositato il giorno successivo l’esponente ha ribadito le domande proposte nel ricorso e nei motivi aggiunti in precedenza indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8) Si è costituito il Ministero intimato, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9) All’udienza del 5 ottobre 2021, presenti gli avvocati G. Calabi per la parte ricorrente e A. Blandini per l&#8217;Avvocatura dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10) Il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame della questione della parziale inammissibilità del ricorso introduttivo e dell’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, evidenziata nell’ordinanza n. 4660/2021, in precedenza richiamata, stante l’infondatezza nel merito del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11) Iniziando dal primo motivo del ricorso introduttivo, il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1) Per consolidato orientamento giurisprudenziale, con il ricorso giurisdizionale volto all&#8217;impugnazione di una decisione gerarchica non possono dedursi censure diverse da quelle originariamente versate in sede contenziosa amministrativa (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 5 settembre 2008, n. 4231), salvo che i motivi “<i>nuovi</i>” siano proposti nel termine di decadenza, decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato in via gerarchica (Cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1920; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 17 marzo 2021, n. 904, id., Catania, III, 21 marzo 2012, n. 731; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 21 ottobre 2010, n. 1131; T.A.R. Puglia, Bari, 29 maggio 2009, n. 1321; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 3 giugno 2009, n. 386); diversamente, si produrrebbe l&#8217;inaccettabile conseguenza di trasformare il rimedio giustiziale in uno strumento per aggirare il termine decadenziale d’impugnazione in sede giurisdizionale (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2596; id., sez. VI, 22 giugno 2006, n. 3818; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 10 aprile 2009, n. 472; id., sez. IV, 2 marzo 2004, n. 962).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.2) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve concludersi per l’inammissibilità del motivo, atteso che: (i) il ricorso in sede giurisdizionale è stato notificato il 29 ottobre 2020 e depositato il successivo 20 novembre 2020, mentre il diniego di attestato è datato 12 marzo 2020 e notificato all’istante in data 19 marzo 2020; (ii) in sede gerarchica sono stati dedotti due motivi [in precedenza, in sintesi, riportati (sub n.1.1)], dei quali solo uno, il primo per l’esattezza, contempla vizi di legittimità, gli unici sindacabili in questa sede, vertendo il secondo sulla “<i>inopportunità del vincolo</i>”; (iii) il primo motivo del ricorso introduttivo è incentrato sulla violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990, ovvero su una censura “<i>nuova</i>”, in quanto non ricompresa nei due motivi articolati in sede giustiziale, e irricevibile, rispetto alla data di notifica del provvedimento di primo grado (tenuto anche conto della sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale per il periodo 23.02.2020 – 15.05.2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3) Il motivo medesimo è comunque infondato, atteso che, la ricorrente risulta avere partecipato al procedimento, apportando ad esso, in data 16 gennaio 2020, in risposta al preavviso di diniego, le proprie osservazioni (cfr. l’allegato n. 5 della produzione resistente) delle quali il diniego dà ampiamente conto, controdeducendo su di esse in modo analitico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La circostanza, poi, che l’esponente non condivida nel merito dette controdeduzioni, non denota, per vero, alcuna violazione della legge n. 241/1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né tale violazione può ritenersi sottesa al silenzio serbato dall’Amministrazione sul ricorso gerarchico, atteso che &#8211; in disparte l’improcedibilità della censura, a causa della sopravvenuta decisione espressa di rigetto del ricorso gerarchico, impugnata con i motivi aggiunti -, si tratta di una eventualità prevista e disciplinata dalla legge, ex art. 6 del d.P.R. 24/11/1971, n. 1199, e che, pertanto, non può essere contestata adducendo il difetto di quegli elementi formali dei quali la fattispecie in questione è ope legis strutturalmente carente (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 31 maggio 2021, n. 1351).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12) Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 del Codice dei beni culturali (poiché, in sostanza, il vincolo e il conseguente mantenimento del dipinto entro i confini italiani non risponderebbero all’esigenza di salvaguardare la pubblica fruizione), il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1) Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.2) In primo luogo, per mancata deduzione di analogo motivo nel ricorso gerarchico (cfr. sopra, sub nn. 1.1 e 11.1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.3) In secondo luogo, poiché fa erroneamente leva su un presupposto, l’attualità del vincolo sul bene, invero insussistente, discendendo detto vincolo, ex art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, dalla <i>Dichiarazione dell’interesse culturale</i> (ex art. 13 dello stesso Decreto), non ancora adottata da parte resistente (come confermato dal patrocinio di parte ricorrente in udienza pubblica, rispondendo ad apposita domanda formulata al riguardo da parte del Collegio).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.4) Le restanti censure sono, infine, inammissibili per genericità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13) Si può, quindi, passare all’esame del terzo motivo, sul quale il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1) L’esponente deduce, qui, il vizio de eccesso di potere in relazione all’interpretazione degli Indirizzi ministeriali e, in particolare, rispetto ai criteri numeri 1 (qualità dell’opera), 2 (rarità) e 3 (rilevanza della rappresentazione), nonché, alla mancata considerazione della spiccata natura straniera dell’opera (di cui al criterio numero 6).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò poiché – a suo dire &#8211; il diniego si concentrerebbe solo sul criterio della qualità, trascurando i restanti, benché negli Indirizzi sia chiaramente previsto come la qualità non possa giustificare da sola il diniego.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La valutazione del profilo della rarità sarebbe, poi, affetta da carente istruttoria e travisamento dei presupposti fattuali, mentre la valutazione della rilevanza della rappresentazione sarebbe frutto di un’errata interpretazione dei criteri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Amministrazione avrebbe, aggiunge ancora l’istante, omesso di considerare il punto 6 degli Indirizzi, relativo alle opere straniere, non essendo dato alcun conto della specifica attinenza dell’opera con la storia della cultura italiana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2) Il motivo è in parte inammissibile e comunque infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.3) Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Codice: «<i>Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’essere testimonianza di valore di civiltà rappresenta, secondo l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, il catalizzatore che determina l’inerenza dell’interesse pubblico culturale non già, alla cosa in quanto tale, ma al suo significato, sicché esso trascende la soddisfazione del singolo proprietario, per riguardare l’intera collettività, come interesse alla conservazione e fruibilità del bene culturale attraverso la cosa oggetto di vincolo e tutela [cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., 15-02-2021, n. 107, per cui: «<i>I valori si incardinano inscindibilmente nel bene materiale, ed il bene diventa radice ed espressione di una significazione altra che non si identifica con il supporto materiale ma rimanda ai valori ed ai principi che in dato momento storico guidano l&#8217;evoluzione della società. Rileva la migliore dottrina che il bene materiale è oggetto di diritti patrimoniali, il valore culturale immateriale è oggetto di situazioni soggettive attive da parte dei poteri pubblici (…).</i> <i>È stato definitivamente accantonato il criterio estetizzante privilegiando il profilo storicistico</i>»].</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Codice elenca, poi, nell’art. 10, le tipologie di beni culturali sottoposti a tutela, integrando la definizione generale di cui all’art. 2, comma 2. Si va, come noto, dai beni culturali per ragioni soggettive (di cui al comma 1), a quelli “<i>ope legis</i>” (di cui al comma 2), ai beni culturali per “<i>dichiarazione amministrativa</i>” (di cui al comma 3) i quali, per acquisire la <i>qualitas</i> culturale, hanno necessità della dichiarazione di cui al procedimento delineato dall’art. 14 dello stesso Codice. Le diverse aggettivazioni dei beni culturali, ricavabili dall’art. 10, determinano una graduazione dell’interesse culturale, che va dall’interesse “<i>semplice</i>” dei beni di proprietà di enti pubblici ed enti non lucrativi, all’interesse <i>eccezionale</i>, passando attraverso l’interesse “<i>particolarmente importante</i>”, di cui all’art. 10, comma 3, lett. d) [cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., 15 febbraio 2021, n. 107, nonché, sulle varie «<i>categorie</i>» di beni culturali, T.A.R. Lazio, Roma, 10 marzo 2020, n. 3101].</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell&#8217;attestato di libera circolazione, in base all’art. 68, comma 4 del Codice, gli uffici esportazione «<i>accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell&#8217;articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.4) Ebbene, il giudizio su tale interesse è connotato, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, «<i>da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico &#8211; scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità» </i>[così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4747, che poi aggiunge: «<i>l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela – da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost. – è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. In altri termini, la valutazione in ordine all’esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l’imposizione del relativo vincolo (…) è prerogativa esclusiva dell’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta (v., in tale senso, la giurisprudenza consolidata di questa Sezione: ex plurimis, le sentenze n. 1000/2015, n. 3360/2014, n. 2019/2014 e n. 1557/2014) …»</i>; in senso conforme, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 28 aprile 2021, n. 2788].</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.5) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ricava l’inammissibilità e, comunque, infondatezza del motivo in esame, in quanto basato su un’interpretazione parziale e riduttiva, tanto della categoria dei beni culturali, delineata dalle norme soprarichiamate, quanto degli «<i>Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell&#8217;attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico</i>», di cui al DM 6/12/2017, n. 537, oltreché su una sovrapposizione della personale e, dunque, opinabile valutazione della ricorrente a quella dell’amministrazione, inammissibile in questa sede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.6) Al riguardo, è utile prendere le mosse dal DM da ultimo citato, rammentando come esso contempli sei «<i>elementi di valutazione</i>», da cui «<i>far emergere la sussistenza o insussistenza dei presupposti o requisiti nella cosa esaminata idonei a sorreggere la decisione di rifiuto o rilascio dell&#8217;attestato</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta: (al n. 1 degli Indirizzi) della qualità artistica dell&#8217;opera; (al n. 2) della rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo); (al n. 3) della rilevanza della rappresentazione; (al n. 4) dell’appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; (al n. 5) della testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; (al n. 6) della testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione c/o provenienza straniera.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto qui d’interesse (ovvero rispetto agli elementi riportati sub nn. 1, 2, 3 e 6) va, inoltre, precisato come, nel medesimo DM:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; (i) la qualità artistica sia considerata «<i>caratteristica fondamentale da prendere in esame nel giudizio oggettivo su di un bene anche se non può costituire l&#8217;unico elemento per giustificare un diniego</i>»; la stessa dovrà, quindi, essere valutata in relazione al «<i>magistero esecutivo</i>» (ovvero alla qualità formale e/o all&#8217;abilità tecnica impiegata nella realizzazione materiale dell&#8217;opera), alla «<i>capacità espressiva</i>» (da rilevare con strumenti conoscitivi di tipo storico e critico, attraverso valutazioni comparative con opere coeve dello stesso autore o del medesimo contesto geografico) e all’ «<i>invenzione, originalità</i>» (avuto riguardo all&#8217;innovazione non passeggera che essa introduce, divenendo stimolo per lo sviluppo futuro sotto plurimi profili: culturale, artistico, linguistico, tecnico-funzionale);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; (ii) la rarità sia rappresentata come «<i>un elemento di valutazione di tipo sia qualitativo che quantitativo: il primo aspetto è legato alla rilevanza o alla diversità formale, contenutistica, tipologica e alla complessità tecnica di un manufatto; il secondo è connesso piuttosto alla sussistenza, al livello di presenza o di reperibilità di opere dello stesso autore (…). Anche se non è possibile ancorare il concetto di rarità, da un punto di vista quantitativo, ad un numero definito di opere dello stesso autore o esemplari simili, la sussistenza di tali opere in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati, impone un particolare rigore nella motivazione di un provvedimento di diniego. La rarità dell&#8217;opera dovrà essere valutata in rapporto a:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; un determinato autore, o centro, o scuola, o contesto di provenienza, anche qualora si tratti di ambiti stranieri;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; la tipologia, la cronologia, la morfologia dell&#8217;opera;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; i materiali, le tecniche esecutive, anche nell&#8217;ambito della produzione artigianale o industriale;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; il grado di presenza in collezioni pubbliche o contesti privati vincolati nel territorio nazionale;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; la rilevanza storico-cronologica e/o il valore di prototipo per oggetti relativi alla storia della scienza, della tecnica, dell&#8217;industria</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; (iii) la rilevanza della rappresentazione sia intesa come la presenza nella cosa di «<i>un non comune livello di qualità e/o importanza culturale, storica, artistica, geografica o etnoantropologica, in rapporto a:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; aspetti di iconografia/iconologia;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; esistenza di importante documentazione o testimonianza storica, geografica o sociale, compresa la storia del costume</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; (iv) l’ultimo elemento di valutazione (riportato negli Indirizzi al n. 6) riguardante le relazioni significative tra diverse aree culturali, sia riferito «<i>al caso di beni di qualunque epoca &#8211; compresi quelli di autore e/o provenienza straniera o di autori italiani per una committenza o un mercato straniero &#8211; che costituiscono tuttavia una testimonianza significativa del dialogo e degli scambi tra la cultura artistica, archeologica, antropologica italiana e il resto del mondo</i>», mentre, «<i>Per le opere straniere occorrerà tenere conto della specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.7) Tanto premesso, la motivazione del diniego non risulta affatto, come dedotto da parte ricorrente, appiattita sulla valutazione della qualità, dando essa ampio risalto alla rarità, specie nella parte della motivazione dedicata alle controdeduzioni alle osservazioni prodotte dall’esponente in sede procedimentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Amministrazione ha, difatti, spiegato in modo esauriente, sia le peculiarità dell’opera in questione, che la contraddistinguono rispetto alle altre alle quali era stata assimilata (nel conteggio dei dipinti raffiguranti i “<i>-OMISSIS-</i>” effettuato) da parte ricorrente, sia l’esiguità del numero di esemplari effettivamente riconducibili, come il dipinto per cui è causa, al predetto tema, tutti collocati in incognite collezioni private, eccetto uno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non colgono nel segno, pertanto, le critiche rivolte alla parte della motivazione (cfr. i punti 1 e 2 del diniego, alle pagine 2 e 3) volta a spiegare le peculiarità del dipinto in esame, rispetto ai restanti cinque riconducibili allo stesso tema, trattandosi di critiche che, laddove considerano imperfezioni ciò che l’Amministrazione valorizza come pregi dell’opera, eccedono l’ambito del giudizio di legittimità, traducendosi in opinabili e, dunque, inammissibili apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.8) Restando, quindi, sul piano della legittimità, non si riscontra alcun errore da parte dell’Amministrazione nella valutazione della rilevanza della rappresentazione, avuto riguardo a quanto argomentato nella relazione storico-artistica, sia sul tema del -OMISSIS- («<i>il più difficile da comprendere per il pubblico, sia per la sua componente di non-senso surrealista, sia per la sua complessa iconografia a sfondo archeologico</i>») sia, ancor più nello specifico, su quello dei -OMISSIS- («a<i>ncora più enigmatico di quello dei -OMISSIS-</i>», come comprovato dal passo dell’Ebdomero, il libro pubblicato nel 1929 in cui -OMISSIS-racconta il mondo di questo fantastico personaggio, riportato nella relazione medesima).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche la valutazione di tale elemento, come quella relativa alla qualità e alla rarità dell’opera, risulta effettuata in conformità del rispettivo criterio valutativo, riportato nei suindicati Indirizzi, emergendo dalla relazione, in assenza di evidenti contraddittorietà, il non comune livello di qualità e di importanza culturale, storica e artistica dell’opera, in rapporto alla complessa iconografia a sfondo archeologico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.9) Quanto, infine, alla censura che fa leva sulla violazione dell’ultimo criterio di valutazione (il n. 6) degli Indirizzi, la stessa risulta infondata poiché, come ben spiegato nel diniego (sub n. 3, a pagina 3), nella specie non si è in presenza di un’opera straniera (per la quale soltanto il predetto criterio richiede di tenere conto della specifica attinenza della stessa alla storia della cultura in Italia), ma di un’opera eseguita durante il soggiorno parigino di -OMISSIS- -OMISSIS-, un’artista greco naturalizzato italiano, la cui attività fondamentale è principalmente italiana, come italiana è la genesi della nuova poetica figurativa Metafisica, di cui -OMISSIS-è stato il padre fondatore a Firenze, a partire dal 1910.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.10) La motivazione del diniego risulta, pertanto, immune dalle censure dedotte con il terzo motivo e rispettosa tanto dell’art. 68, commi 3 e 4 del Codice, quanto degli Indirizzi di cui al decreto n. 537/2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.11) A tale ultimo riguardo, non va sottaciuto come, in base al decreto da ultimo citato, detta motivazione vada sviluppata «<i>attraverso l&#8217;associazione di più di un principio di rilevanza (…) soprattutto nei casi in cui sembra essere predominante una valutazione legata alla qualità artistica del bene, non sufficiente da sola a giustificare un provvedimento di tutela</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, nella specie, avendo l’Amministrazione valutato positivamente sia la qualità sia la rarità sia la rilevanza dell’opera in esame, la stessa ha senz’altro sviluppato una motivazione sufficiente a sostenere l’impugnato diniego.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14) Consegue da ciò l’infondatezza anche dell’ultimo motivo, siccome basato sul presupposto (che le argomentazioni sin qui esposte hanno dimostrato essere erroneo) che la motivazione addotta dall’Amministrazione a sostegno del diniego risulti affetta dalle censure dedotte nei precedenti motivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1) Per mera completezza, va soggiunto come il motivo stesso risulti, altresì, inammissibile, non essendo stato in precedenza dedotto in sede gerarchica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15) Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso introduttivo va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16) Si può, dunque, passare all’esame dei motivi aggiunti, rispetto ai quali il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17) Il primo motivo, sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo del ricorso introduttivo, risulta in parte inammissibile e comunque infondato, per le stesse ragioni in precedenza esposte (sub n. 13.2 e ss.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18) Il secondo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, vertendo su una parte della motivazione del rigetto che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non è affatto quella su cui autonomamente poggia la determinazione negativa impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta, a ben vedere, di una frase estrapolata dal più ampio e articolato contesto motivazionale della controdeduzione al secondo motivo del ricorso gerarchico, con cui – giova rammentare &#8211; è stato dedotto un vizio di merito nei confronti del diniego di attestato (qual è, appunto, quello rubricato: «<i>La totale inopportunità del vincolo alla luce della normativa codicistica</i>», riportato a pagina 9 del ricorso gerarchico, in atti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Siffatta motivazione non è, pertanto, contestabile in questa sede, essendo, come già detto, precluso in sede di giurisdizione di legittimità l’accesso al merito delle scelte amministrative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19) Quanto al terzo motivo, con cui vengono sostanzialmente riproposte le stesse censure svolte nel terzo motivo del ricorso introduttivo, in ordine alla violazione dell’ultimo criterio di valutazione (il n. 6) degli Indirizzi ministeriali, lo stesso risulta infondato poiché, come già sopra evidenziato (sub n. 13.7), nella specie non si è in presenza di un’opera straniera.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20) L’infondatezza dei motivi sin qui scrutinati trae con sé anche quella del quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti, atteso che, contrariamente a quanto ipotizzato da parte ricorrente, il diniego non si basa soltanto sulla valutazione della qualità artistica del dipinto, essendo stati valutati positivamente anche la rarità e la rilevanza dell’opera.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21) A seguire, con il quinto motivo l’esponente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione a carico del parere del Comitato tecnico-scientifico, «<i>sentito</i>» ai sensi dell’art. 69, comma 2 del Codice.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.1) Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.2) Lungi dall’allegare e documentare le dedotte carenze, di istruttoria e motivazione, l’esponente pretende qui di sostituire le proprie, opinabili valutazioni tecniche, a quelle dell’organo a tanto deputato. Ciò è quanto accade, allorché nel ricorso si indicano gli aspetti su cui il parere si sarebbe dovuto pronunciare, trascurando del tutto di considerare che, come chiaramente emerge dal combinato disposto degli artt. 69, comma 2 del Codice e 28, comma 2, lett. d) del D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169, il Comitato è consultato dal Ministero ai fini della decisione del ricorso gerarchico, sicché il parere verte sul ricorso medesimo [si spiega così, infatti, l’epilogo del parere stesso, espresso «<i>all’unanimità</i>» nel senso «c<i>he il ricorso debba essere respinto</i>» (cfr. il parere depositato in atti da parte ricorrente)]. Ne consegue che, se, da un lato, esaminando il parere nella parte avente ad oggetto il primo motivo del ricorso gerarchico, con cui sono stati dedotti i vizi di legittimità in precedenza scrutinati (in corrispondenza del terzo motivo del ricorso introduttivo), lo stesso risulta immune dalle dedotte censure; dall’altro, resta preclusa in questa sede la cognizione delle restanti censure, afferenti le valutazioni espresse dal Comitato in relazione al secondo motivo del ricorso gerarchico, atteso che, come già in precedenza evidenziato, si tratta di valutazioni afferenti l’inopportunità del vincolo, come tali riconducibili all’area insindacabile del merito amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22) L’infondatezza dei motivi sin qui esposti trae con sé quella del sesto motivo, formulato sul presupposto (da quanto sin qui esposto risultato erroneo) che l’opera non fosse rispondente ai criteri indicati nel DM più volte citato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23) Il settimo motivo è inammissibile, in quanto volto a criticare il merito della valutazione svolta dall’Amministrazione, sviluppando considerazioni sulla inopportunità del vincolo, come tali eccedenti l’ambito di cognizione del giudice adito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24) L’ultimo motivo, con cui si censura il decreto di rigetto per tardività risulta, in disparte altro, infondato, poiché al ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato si applicano, ai sensi dell’art. 69, ultimo comma, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, proprio l’art. 6 del 1971, n. 1199, prevede che: «<i>Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l&#8217;organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all&#8217;autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Stando all’esegesi della norma, da tempo operata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il decorso del termine suindicato produce l’effetto di abilitare «<i>il ricorrente gerarchico alla immediata proposizione del ricorso giurisdizionale (o straordinario) contro il provvedimento di base, consentendogli, in piena autonomia, in mancanza di una sollecita decisione, un commodus discessus dal ricorso gerarchico</i>» (così, Ad. Plen. Cons. Stato, 24 novembre 1989, n. 16 e, più di recente, Cons. Stato, Sez. II, 29 gennaio 2021, n. 902; id., Sez. IV, Sent., 22 gennaio 2018, n. 382; id., 2 novembre 2017, n. 5053; id., 21 gennaio 2013, n. 347; id., sez. V, 14 aprile 2015, n. 1868; id., 30 settembre 2013, n. 4828; id., 14 febbraio 2011, n. 950).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che, da un lato, <i>«La decisione di rigetto in pendenza di giudizio (…) non può ormai più pregiudicare il ricorrente (…) per 1&#8242; assorbente ragione che il legislatore, in maniera conseguente, ha spostato l&#8217;oggetto del ricorso giurisdizionale dal silenzio sul ricorso gerarchico al provvedimento di primo grado impugnato con il ricorso gerarchico, così da rendere il giudizio indifferente alle vicende del procedimento contenzioso;» </i>(così, Ad. Plen. Cons. Stato, 24 novembre 1989, n. 16; analogamente, cfr.: T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 3 aprile 2014, n. 877; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, Sent., 22 aprile 2016, n. 147; Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2013, n. 4828; id., 14 febbraio 2011, n. 950); e, dall’altro, la ricorrente non era onerata dell’impugnazione della decisione sopravvenuta (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 364 del 2 marzo 2020, Cons. Stato, V, 14 aprile 2015, n. 1868; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 5 luglio 2007, n. 1318; T.A.R. Toscana, Sez. I, 14 ottobre 2003, n. 5337).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25) Conclusivamente, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe specificati, vanno respinti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite al resistente, liquidandole in complessivi € 4.000,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Lombardi, Consigliere</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2008 n.2430</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-8-2008-n-2430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-8-2008-n-2430/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2008 n.2430</a></p>
<p>Pres.Luigi Costantini –Est.Patrizia Moro. SO.GE.A. s.r.l. (avv.ti F. Massa e F. Cantobelli) c. Comune di Campi Salentina (avv. P. Quinto), Provincia di Lecce (avv.ti A. Bruni e P.S. Vacca). sulle condizioni neccessarie affinchè possa essere adottata una proroga del servizio di smaltimento di rifiuti in discarica Ambiente e territorio –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-8-2008-n-2430/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2008 n.2430</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Luigi Costantini –<i>Est.</i>Patrizia Moro.<br /> SO.GE.A. s.r.l. (avv.ti F. Massa e F. Cantobelli) c.<br /> Comune di Campi Salentina (avv. P. Quinto),<br /> Provincia di Lecce (avv.ti A. Bruni e P.S. Vacca).</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni neccessarie affinchè possa essere adottata una proroga del servizio di smaltimento di rifiuti in discarica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Smaltimento in discarica – Servizio – Proroga – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’adozione di una proroga del servizio di smaltimento di rifiuti in discarica, la p.a. deve verificare se permangano tutte le condizioni richieste dalla legge, nonché la conformità dell’impianto a quello autorizzato e la rispondenza delle stesso alle norme tecniche vigenti, nonché il possesso dei requisiti professionali, morali e finanziari previsti dalla legge statale e regionale, atteso che l&#8217;attività di smaltimento costituisce, ex art.1, d.P.R. 10 settembre 1982, n.915, attività di pubblico interesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE </p>
<p>SECONDA SEZIONE  
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
		Registro Generale:3120/1992</b> <br />	<br />
<b>						   Reg. dec. nr. 2430/08</p>
<p></b>Nelle persone dei Signori Magistrati:</p>
<p><b>LUIGI COSTANTINI   Presidente<br />
PATRIZIA MORO Primo Ref. , relatore</b><br />
<b> GIUSEPPE ESPOSITO Ref.<br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Visto il ricorso 3120/1992  proposto da:</p>
<p><b>SO.GE.A. srl</b>, incorporata  nella MONTECO SRL , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa  dagli avv.ti Federico Massa e Francesco Cantobelli ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Zanardelli,60 presso lo studio dell’avv. Massa</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Garibaldi, 43 presso lo studio di quest’ultimo<br />
<B>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE</B>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bruni e Paolo Silvio Vacca ed elettivamente domiciliata in Lecce preso l’ufficio legale della Provincia</p>
<p>Per l’annullamento<br />
Della deliberazione G.P. n.2571 del 10.10.1992 nella parte in cui, disattendendo la istanza dell’8..9.1992 della So.Ge.A. finalizzata ad ottenere la proroga dell’autorizzazione all’esercizio della discarica “per il tempo necessario a completare il piano di coltivazione…” ha deliberato di concedere una proroga unica e definitiva di gg.20 a decorrere dal 12.10.1992;<br />
di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale ed, in particolare, ove occorra della deliberazione di C.C. del Comune di Campi Salentina n.46/1992.</p>
<p>Visto il ricorso ed i suoi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione di:<br />
COMUNE DI CAMPI SALENTINA<br />
PROVINCIA DI LECCE<br />
Visti gli atti di causa;<br />
Udito nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 il Giudice relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv. Cantobelli e L.Quinto, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. P.Quinto.<br />
Considerato in </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La SO.GE.A srl, che ha  gestito da diversi anni una discarica per R.S.U. in Campi Salentina, con il ricorso all’esame, impugna il provvedimento epigrafato con il quale il Comune di Campi Salentina ha respinto la richiesta di proroga dell’autorizzazione  all’esercizio della discarica, concedendola solo per 20 giorni decorrenti dal 12.10.1992.<br />
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:<br />
Violazione e falsa applicazione della L.R. n.30/1986.<br />
Sostanzialmente, a dire della ricorrente, la gravata decisione amministrativa sarebbe affetta da difetto di istruttoria non risultando adeguatamente  valutata ed accertata la effettiva sussistenza di pregiudizio alla salute ed al benessere della cittadinanza, la compatibilità urbanistica della localizzazione della discarica, con conseguente carenza di motivazione in ordine alla determinazione di disattendere il parere reso dall’organo tecnico competente ed infondatezza ed ultroneità delle considerazioni contenute nella deliberazione n.46/92 del C.C. di Campi, acriticamente recepite dalla G.P. e poste a fondamento del rigetto della istanza di proroga proposta dalla SO.GE.A.<br />
Con articolate memorie, si sono costituite in giudizio sia il Comune di Campi Salentina, sia la Provincia di Lecce, insistendo per la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza n.2482/1992 la Sezione ha disposto  verificazione dello stato dei luoghi interessati dalla discarica gestita dalla ricorrente.<br />
 Nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
Considerato in<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.<br />
Occorre necessariamente premettere quanto segue.<br />
La G.R. pugliese con deliberazione n.6592 del 22.7.1985 autorizzava in via provvisoria la SO.GE.A. all’esercizio di un discarica su un terreno sito in Campi Salentina; l’autorizzazione, inizialmente limitata al 31.12.1986, veniva prorogata prima fino al 30.4.1987 e poi al 28.4.1988.<br />
Successivamente, la G.P. di Lecce, con deliberazione n.1021/1989 approvava il progetto di adeguamento dell’impianto di smaltimento dei r.s.u. proposto dalla So.GE.A. in località “Stabili” a condizione, tra l’altro, che il quantitativo massimo di r.s.u. da smaltire fosse di mc 214.850 derivante dal volume  massimo disponibile nelle zone D1,D2, D3.<br />
Inoltre, con successiva deliberazione n.2040/1990 la stessa Amm.ne prov.le approvava una variante in corso d’opera relativa all’impianto di smaltimento r.s.u, autorizzando la medesima società , in via provvisoria  e per dodici mesi, all’esercizio dell’impianto sempre a condizione che  il quantitativo dei rifiuti non fosse superiore a mc 214.850 e che l’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti fosse effettuato per un periodo massimo di due anni.<br />
Con la delibera impugnata, la Giunta provinciale, richiamava e faceva propria la relazione  a firma dei tecnici Antonio Serio e Quarta Mario datata 5.10.1992; in particolare, quest’ultima chiariva che la società ricorrente aveva utilizzato, oltre alle zone contraddistinte dalle lettere D1,D2,D3, superfici mai autorizzate (zone B e C) per un altezza di ml 14,00 e , quanto alla zona A , autorizzata dalla Regione , si aggiungeva che la stessa aveva raggiunto di fatto l’altezza di ml14, mentre doveva limitarsi a ml 6. <br />
Inoltre, nella stessa relazione si acclarava che il quantitativo e la volumetria utilizzata dalla SO.GE.A, tra la data del 31.1.89 ed il 30.9.92 erano di gran lunga superiori a quelli autorizzati.<br />
Quanto alle valutazioni espresse dal Comitato Tecnico provinciale, le stesse venivano ivi specificamente confutate , rilevandosi che quest’ultimo “nel valutare la potenziale capacità ricettiva residua della discarica ha assunto quali dati i soli quantitativi risultanti dai registri obbligatori di carico e scarico limitatamente al periodo degli ultimi due anni, tralasciando il periodo precedente e cioè dal 30.1.89 al 1990” e che “ le risultanze alle quali il predetto Comitato è pervenuto sono da considerare meramente teoriche per il fatto che non è stata determinata la volumetria restante nella discarica in esercizio ma è stato eseguito un mero conteggio aritmetico tra valori in termini di volumi autorizzati(mc 214.850) e quantità di rifiuto ritirati risultanti dai registri in possesso della società”.<br />
Secondo i tecnici comunali invece, ”il volume derivante dal prodotto ritirato risulta di mc 429,999, superiore a quello autorizzato di mc 215.185”.<br />
Tale circostanza esclude che il Comune di Campi Salentina sia incorso nel denunciato difetto di istruttoria, risultando la citata relazione piuttosto esaustiva  nello specificare la reale situazione venutasi a creare nonché nel confutare e contestare le risultanze cui era pervenuto il Comitato tecnico provinciale, il quale aveva espresso parere favorevole per la colmatura del volume disponibile fino al raggiungimento del piano di campagna( e quindi ad una proroga del servizio) pur riconoscendo che, a seguito di successive  verifiche, il quantitativo smaltito aveva superato quello autorizzato. <br />
Né può ritenersi sussistente alcun difetto motivazionale nell’atto impugnato atteso che quest’ultimo richiama e fa propria la citata relazione del 5.10.1992, con la conseguenza che quest’ultima assurge a supporto motivazionale della delibera 2571/92. <br />
Quanto alla dedotta carenza di istruttoria in termini di pregiudizio alla salute ed al benessere della cittadinanza , il Collegio rileva che le circostanze, peraltro pacifiche, del superamento della volumetria consentita e dello smaltimento di rifiuti in zone non autorizzate (B e C ) o comunque per quantità di rifiuti eccedenti quelle autorizzate( zona A),  comportanti in re ipsa  potenziale pregiudizio alla salute dei cittadini, risultano certamente sufficienti a supportare la ragionevolezza e coerenza della scelta amministrativa .<br />
Infine , con riferimento all’assunto espresso dalla ricorrente a dire della quale la discarica non avrebbe ancora esaurito la volumetria disponibile, deve osservarsi che, come peraltro, risulta dagli atti relativi alla verificazione disposta dalla Sezione, deve ribadirsi che “la ditta ricorrente ha adottato un sistema di coltivazione della discarica che porta ad una sistemazione finale dell’area differente da quella prevista negli elaborati progettuali approvati”; tale circostanza, comporta la assoluta irrilevanza, ai fini in questione, della sussistenza di volumetria disponibile, atteso che anche ove la stessa fosse sussistente, sarebbe frutto di un’attività non consentita .<br />
Quanto alla pretesa proroga , deve rilevarsi che l’autorizzazione per l&#8217;esercizio di impianti di discarica non costituisce un diritto del gestore, nè risulta sottoposto al regime della proroga automatica.<br />
Piuttosto, in sede di proroga di un servizio di smaltimento di rifiuti in  discarica, la P.A. deve verificare  se permangano tutte le condizioni richieste dalla legge, nonché la conformità dell’impianto a quello autorizzato e la rispondenza delle stesso alle norme tecniche vigenti, nonché il possesso dei requisiti professionali, morali e finanziari previsti dalla legge statale e regionale , atteso che l&#8217;attività di smaltimento  costituisce, ex art.1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, attività di pubblico interesse.<br />
Nella specie, la non conformità dell’impianto a quello autorizzato , oltre a non permanere delle condizioni inizialmente stabilite,  rende il provvedimento impugnato esente dalle censure espresse .<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione </p>
<p>di Lecce  respinge  il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate in </p>
<p>€2000,00, da ripartirsi in parti uguali tra le Amm.ni costituite.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità </p>
<p>amministrativa.</p>
<p>
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2008.</p>
<p>Dott. Luigi Costantini   &#8211; Presidente</p>
<p>Dott.ssa Patrizia Moro – Estensore</p>
<p>
Pubblicata il 29 agosto 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-29-8-2008-n-2430/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2008 n.2430</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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