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	<title>243 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>243 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-3-2021-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-3-2021-n-243/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.243</a></p>
<p>Pres. Picone &#8211; Est. Faviere 1. Siti di importanza comunitaria &#8211; Enti di gestione &#8211; Valutazione di incidenza ambientale &#8211; Misure compensative &#8211; Illegittimità . 1. E&#8217; illegittimo il provvedimento con il quale l&#8217;Ente di gestione di un SIC impone l&#8217;attuazione di misure compensative dell&#8217;incidenza ambientale non mitigabile delle proprie attività </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-3-2021-n-243/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-3-2021-n-243/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Picone &#8211; Est. Faviere</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Siti di importanza comunitaria &#8211; Enti di gestione &#8211; Valutazione di incidenza ambientale &#8211; Misure compensative &#8211; Illegittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. E&#8217; illegittimo il provvedimento con il quale l&#8217;Ente di gestione di un SIC impone l&#8217;attuazione di misure compensative dell&#8217;incidenza ambientale non mitigabile delle proprie attività  senza esperire in modo completo il procedimento di VINCA onde verificare la presenza dell&#8217;incidenza ambientale di tali attività  e, conseguentemente, imporre delle misure di compensazione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 658 del 2015, proposto da Masante Roberto, Daniela Riccio, Riccardo Masante, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Cinzia Anna Chiapale, domiciliato presso la T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, via Confienza, 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Carlo Maina, Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giuseppe Piccarreta in Torino, corso Regina Margherita, 174;<br /> Regione Piemonte non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento 14.11.2014, prot. n. 802 a firma del Direttore, con cui l&#8217;Ente Parco &quot;ritiene che l&#8217;intervento proposto non sia da assoggettare a Valutazione di Incidenza a condizione che, ai sensi dell&#8217;art. 43 della sopra richiamata L.R. 19/2009, sia prevista quale misura compensativa, per la conversione dei prati stabili presenti ad altra destinazione colturale, la realizzazione di un intervento di miglioramento forestale a carico di tutta la particella Foglio 7 n. 165 con eliminazione delle specie alloctone presenti, conversione a fustaia e interventi atti a favorire le specie autoctone presenti&quot;;<br /> &#8211; di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento, relativo alla suddetta procedura di verifica di assoggettabilità ;<br /> nonchè per la condanna<br /> dell&#8217;Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese al risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati, quantificati in almeno euro 35.000,00.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 23 febbraio 2021 il dott. Marcello Faviere e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Gli odierni ricorrenti sono proprietari di alcuni terreni siti nel comune di Casalborgone (TO), censiti al NCT, F. 7 mapp. 142,143, 144, 145,146,148, 165 e 235 e ricadenti all&#8217;interno del sito di importanza Comunitaria (SIC) denominato &#8220;<em>Bosco del Vaj e Bosc Grand</em>&#8221; (ai fini dell&#8217;applicazione della direttiva cd. &#8220;<em>habitat</em>&#8220;, n. 92/43/CEE).<br /> La gestione del sito  stata delegata dalla Giunta Regionale all&#8217;Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina di Torino (delibera n. 68-6271 del 02.08.2013), ai sensi dell&#8217;art. 41 della LRP n. 19/2009 (<em>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità </em>) al quale, in particolare, sono demandate le competenze in materia di &#8220;valutazione di incidenza&#8221; di cui all&#8217;art. 5 del DPR n. 357/1997 (<em>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche</em>), come sostituito dall&#8217;art. 6, D.P.R. n. 120/2003, e degli artt. 43 e 44 della LRP n. 19/2009.<br /> Con una nota del 14.10.2014 i ricorrenti comunicavano all&#8217;Ente di Gestione l&#8217;intenzione di intraprendere, su parte dei terreni sopra indicati, coltivazione di piante officinali (lavanda). Con nota (prot. n. 802 del 14.11.2014) l&#8217;Ente riscontrava la comunicazione nei seguenti termini:<br /> &#8211; trattava la comunicazione come una richiesta di assoggettabilità  alla valutazione di incidenza ai sensi dell&#8217;art. 43 della LRP n. 19/2009;<br /> &#8211; concludeva circa la non assoggettabilità  dell&#8217;intervento a valutazione di incidenza;<br /> &#8211; disponeva comunque l&#8217;adozione di una misura compensativa, ai sensi dell&#8217;art. 43 della LRP n. 19/2009, per la conversione dei &quot;<em>prati stabili presenti ad altre destinazione colturale, la realizzazione di un intervento di miglioramento forestale a carico di tutta la particella Foglio 7 n. 165 con eliminazione delle specie alloctone presenti, conversione a &quot;fustaia e interventi atti a favorire la specie autoctone presenti</em>&#8220;.<br /> Tra i ricorrenti e l&#8217;ente intercorrevano ulteriori carteggi circa la legittimità  di tale condizione che però non mutavano l&#8217;indirizzo assunto dall&#8217;amministrazione.<br /> 2. Avverso il provvedimento citato sono insorti i titolari dei terreni, prima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, trasposto in sede giurisdizionale,  stato depositato il 17.06.2015 avanti questo Tribunale. I ricorrenti lamentano, in tre distinti motivi, violazione di legge ed eccesso di potere proponendo altresì domanda risarcitoria.<br /> Per resistere in giudizio si  costituito l&#8217;Ente di Gestione (il 17.12.2015) che ha controdedotto nel merito, ha depositato documenti (il 12.01.2021) e memoria (il 19.01.2021). Hanno fatto seguito il deposito di documenti e memoria da parte dei ricorrenti (il 12.01.2021 ed il 22.01.2021), seguito dalla memoria di replica del resistente (il 28.01.2021) e degli stessi ricorrenti (il 02.02.021).<br /> All&#8217;udienza pubblica di smaltimento del 23.02.2021, tenutasi in modalità  telematica, la causa  stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020.<br /> 3. Il ricorso  fondato.<br /> 4. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge, con riferimento agli art. 43 e 44 e all&#8217;allegato B della L.R.P. n. 19/2009, all&#8217;art. 5 del D.P.R. 8.9.1997, n. 357 e all&#8217;art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva cd. &#8220;habitat&#8221; n. 92/43/CEE.<br /> I ricorrenti in particolare censurano la disposizione di una misura di compensazione (consistente nella &#8220;<em>realizzazione di un intervento di miglioramento forestale a carico di tutta la particella Foglio 7 n. 165 con eliminazione delle specie alloctone presenti, conversione a &quot;fustaia e interventi atti a favorire la specie autoctone presenti&#8221;), </em>da parte dell&#8217;Ente, senza la preventiva valutazione di incidenza (ai sensi dell&#8217;art. 43 della LRP n. 19/2009, nonchè del relativo allegato &#8220;B&#8221; che ne indica i passaggi fondamentali) escludendo anzi a priori che l&#8217;intervento in questione dovesse essere assoggettato a tale procedura.<br /> L&#8217;Ente, nelle proprie memorie, sostiene che la procedura seguita sia legittima, in considerazione del fatto che le stesse linee guida per la valutazione d&#8217;incidenza contenute nell&#8217;allegato B della L.R. n. 19/2009 rappresentino semplici indicazioni metodologiche ed uno strumento indicativo e versatile per le amministrazioni cui sono destinate, e che tale scelta derivi dalla ponderazione tra gli interessi di tutela dell&#8217;ecosistema con l&#8217;interesse imprenditoriale dei ricorrenti.<br /> Le doglianze dei ricorrenti sono condivisibili.<br /> La cornice normativa nella quale la vicenda si sviluppa  la seguente:<br /> &#8211; l&#8217;art. 5 del DPR n. 357/1997, che riprende il disposto dell&#8217;6 della Direttiva 92/43/CEE, dispone al terzo comma che: &#8220;<em>I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell&#8217;allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi</em>&#8220;;<br /> &#8211; l&#8217;art. 43 della LRP n. 19/2009 dispone, al comma 1 che &#8220;<em>Gli interventi, le attività  ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all&#8217; articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997</em>&#8220;; al comma &#8220;<em>L&#8217;assoggettabilità  alla valutazione di incidenza  verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l&#8217;intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità , in base alle linee guida di cui all&#8217;allegato B</em> [&#038;]&#8221;;<br /> &#8211; l&#8217;allegato B alla LRP n. 19/2009, reca &#8220;<em>Valutazione di Incidenza &#8211; Linee guida per lo sviluppo del procedimento</em>&#8221; e prevede che la fase di valutazione   articolata nei seguenti livelli:<br /> <em>&#8220;Livello I &#8211; Screening</em><br /> <em>Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività  di tali incidenze.</em><br /> <em>Livello II &#8211; Valutazione appropriata</em><br /> <em>Considerazione dell&#8217;incidenza del progetto o piano sull&#8217;integrità  del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonchè dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità  di mitigazione.</em><br /> <em>Livello III &#8211; Valutazione delle soluzioni alternative</em><br /> <em>Valutazione delle modalità  alternative per l&#8217;attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l&#8217;integrità  del sito Natura 2000.</em><br /> <em>Livello IV &#8211; Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l&#8217;incidenza negativa</em><br /> <em>Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto&#8221;.</em><br /> L&#8217;Allegato prosegue prevedendo che: &#8220;<em>Tale articolazione metodologica costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell&#8217;autorità  competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell&#8217;ambito della procedura di valutazione di incidenza.</em><br /> <em>La valutazione di incidenza  effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e applicativi della norma quali la &quot;Guida metodologica alle disposizioni dell&#8217;articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE&quot;, la &quot;Guida all&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE&quot; della Commissione Europea DG Ambiente&quot; e il &quot;Documento di orientamento sull&#8217;articolo 6, paragrafo 4, della direttiva &quot;Habitat&quot; (92/43/CEE)</em>&quot;.<br /> Orbene il combinato disposto di tali disposizioni delinea un preciso quadro normativo e procedurale. L&#8217;Ente di gestione cui  demandata la relativa competenza, ha l&#8217;onere di verificare preliminarmente la assoggettabilità  delle richieste di intervento a valutazione di incidenza. Tale verifica viene svolta considerando le implicazioni potenziali e gli effetti significativi che l&#8217;intervento o il progetto può produrre. La normativa, però, impone una sequenza procedurale di analisi del rischio e verifica di impatto che metodologicamente deve conformarsi alle Linee guida dell&#8217;allegato B citato. A valle della prima fase di analisi (Livello I &#8211; screening) l&#8217;Ente può determinarsi alla adozione di semplici misure &#8220;di mitigazione&#8221;. Solo dopo aver esperito le analisi di impatto previste dai livelli successivi (incluse le valutazioni di soluzioni alternative ai progetti) possono essere adottate misure &#8220;di compensazione&#8221;.<br /> Dagli atti di causa emerge che il Ministero dell&#8217;Ambiente e T.T.M., con nota del 13.12.2014 (prot. 26902, doc. 10 allegato al ricorso) rimarca il carattere inderogabile del disposto di cui all&#8217;art. 6 della direttiva comunitaria. Tale valutazione  condivisibile poichè l&#8217;esercizio di qualsiasi potere che sia manifestazione di discrezionalità  tecnica deve uniformarsi agli <em>standards</em> di riferimento potendovi derogare solo in presenza di valide ragioni (previste o consentite dalla norma) o per seguire regole tecniche alternative ma ugualmente affidabili.<br /> Anche la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che &#8220;<em>la valutazione di incidenza ambientale dell&#8217;opera progettata sui siti di interesse comunitario (s.i.c.), ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, e sulle zone di protezione speciale (z.p.s.), in base alla Direttiva n. 79/409/CEE[&#038;],  volta ad accertare il carattere significativo dell&#8217;incidenza ambientale dell&#8217;intervento sui siti protetti, in riferimento al rischio di compromissione dell&#8217;integrità  dei siti stessi; trattasi di esercizio di discrezionalità  tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nelle circostanze in cui l&#8217;istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall&#8217;amministrazione in modo inadeguato, in particolare sulla base di un&#8217;istruttoria carente e con motivazione insufficiente</em>&#8221; (Cons. Stato Sez. IV, 22/07/2005, n. 3917).<br /> La necessità  di una puntuale determinazione qualitativa e quantitativa per l&#8217;adozione di misure di tutela degli habitat  stata ulteriormente precisata. &#8220;<em>La valutazione di incidenza  il procedimento di carattere preventivo al quale  necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura  stata introdotta dall&#8217;art. 6, comma 3, Dir. 92/43/CEE &quot;Habitat&quot; con lo scopo di salvaguardare l&#8217;integrità  dei siti attraverso l&#8217;esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l&#8217;equilibrio ambientale. [&#038;]. La valutazione d&#8217;incidenza, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all&#8217;interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all&#8217;esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. L&#8217;art. 6, par. 3, Dir. 92/43/CE, infatti, subordina il requisito dell&#8217;opportuna valutazione dell&#8217;incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità  o un rischio che quest&#8217;ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. La valutazione del rischio dev&#8217;essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto. Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall&#8217;art. 6, D.P.R. n. 120/2003, che ha sostituito l&#8217;art. 5, D.P.R. n. 357/1997, di attuazione dei parr. 3 e 4 della citata Direttiva &quot;Habitat&quot;. E&#8217; specificamente previsto che nella pianificazione e programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Sono, altresì, da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. L&#8217;obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il legislatore europeo e nazionale,  quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all&#8217;interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all&#8217;impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all&#8217;impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto</em>&#8221; (Cons. Stato Sez. IV, 29/11/2018, n. 6773).<br /> Per escludere il percorso valutativo codificato, infatti, le amministrazioni competenti devono escludere, in via preliminare, la probabilità  di una incidenza. &#8220;<em>Ai sensi dell&#8217;art. 5, D.P.R. n. 357/1997 interpretato alla luce dell&#8217;art. 6 della direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, l&#8217;effettuazione di una preventiva valutazione di incidenza  indispensabile anche nelle ipotesi in cui l&#8217;autorità  nazionale competente intenda approvare una variante di un piano urbanistico sebbene non direttamente connessa e necessaria alla gestione del sito, ma che possa comunque avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti: le nozioni di &quot;piano&quot; e di &quot;possibilità  di incidenza significativa&quot; come enucleate dal documento della Commissione europea &quot;La gestione dei siti della Rete Natura 2000&quot;. Guida all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 6 della direttiva &quot;Habitat 92/43/CE&quot;, portano a concludere che: la valutazione di incidenza deve essere svolta anche con riferimento a piani urbanistici (e le loro varianti) a contenuto generale e non solo a quelli attuativi di singoli interventi; la valutazione di incidenza riguarda anche piani, come sopra individuati, posti all&#8217;esterno di un sito della Rete Natura 2000; la valutazione deve essere effettuata ogniqualvolta vi sia la probabilità  di un&#8217;incidenza significativa e può essere omessa soltanto quando vi sia la certezza di un&#8217;assenza di incidenze; le amministrazioni nazionali devono comunque motivare sul punto dell&#8217;assenza di incidenze. La mera distanza dell&#8217;area oggetto di intervento dai limitrofi siti della Rete Natura 2000 non  pertanto un elemento di per sè sufficiente ad escludere la probabilità  di una incidenza significativa sui predetti siti</em>&#8221; (Cons. giust. amm. Sicilia, 15/01/2014, n. 4).<br /> Orbene, nel caso di specie delle due l&#8217;una: o l&#8217;intervento comunicato dai ricorrenti non  assoggettabile a valutazione di incidenza (e pertanto neanche sottoponibili a misure di riduzione d&#8217;impatto) o, al contrario, lo  e pertanto viene scrutinato e valutato secondo gli standard di riferimento (siano essi l&#8217;allegato B della legge regionale o altri comunque coerenti con gli strumenti attuativi della normativa comunitaria, quali le già  citate &quot;<em>Guida metodologica alle disposizioni dell&#8217;articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE</em>&quot;, &quot;<em>Guida all&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE&#8221;</em> della Commissione Europea DG Ambiente e &quot;<em>Documento di orientamento sull&#8217;articolo 6, paragrafo 4, della direttiva &quot;Habitat&quot; (92/43/CEE)</em> &quot;).<br /> Peraltro la possibilità  stessa di adottare misure di compensazione  fortemente connessa al rispetto degli standard procedurali indicati. &#8220;<em>Le Misure di Compensazione si configurano pertanto come deroga alla Direttiva &quot;Habitat&quot; e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall&#8217;art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dall&#8217;art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.</em>&#8221; (cfr. Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA), approvate con l&#8217;<em>Intesa, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) &#8211; Direttiva 92/43/CEE &quot;HABITAT&quot; articolo 6, paragrafi 3 e 4</em>, pubblicate su GU, Serie Generale, n.303 del 28.12.2019). E&#8217; pur vero che quanto contenuto all&#8217;allegato B della LRP n. 19/2019 può essere considerato &#8220;indicativo&#8221;, ma questo non significa che la procedura di valutazione possa essere stravolta, spacchettata o sezionata. Tale standard di riferimento, infatti (al pari degli altri sopra citati) impone la rigida sequenzialità  dei livelli di analisi e l&#8217;adottabilità  delle misure di compensazione solo a valle della compiuta valutazione di incidenza negativa.<br /> Nel caso di specie tale attività  non  stata condotta.<br /> Dagli atti di causa, peraltro, emerge con chiarezza la contraddittorietà  e la illogicità  manifesta del comportamento dell&#8217;Ente di gestione. Quest&#8217;ultimo, infatti, nel riscontrare le contestazioni degli odierni ricorrenti precisava (nella nota del 30.12.2014, prot. 907, doc. 11 allegato al ricorso), in analogia con le difese processuali, che la atipica procedura seguita era funzionale da un lato al bilanciare gli interessi in gioco, dall&#8217;altro a non aggravare il procedimento pur tutelando gli habitat incisi dalle attività  in corso di avvio (l&#8217;esclusione della verifica di assoggettabilità , pur con la previsione di una misura compensativa, costituirebbe pertanto una misura di semplificazione). Nel riscontro fornito alla citata nota ministeriale, invece (nota del 27.01.2015, prot. n. 47), l&#8217;ente precisava che l&#8217;esclusione della valutazione sarebbe l&#8217;esito dello screening effettuato (corrispondente al Livello I della procedura indicata all&#8217;allegato B della LRP n. 19/2009) e che la misura di compensazione in essa indicata sarebbe in realtà  una misura di mitigazione.<br /> Sul punto occorre notare che non vi sono tracce dell&#8217;avvio della procedura di valutazione di incidenza che presuppone, ai sensi dell&#8217;art. 43 della LRP n. 19/2009, adempimenti ed acquisizioni istruttorie preliminari, quali quelle previste al comma 9 (che così recita: <em>&#8220;Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell&#8217;intervento o del progetto presenta all&#8217;autorità  competente di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione: a) gli elaborati relativi al progetto preliminare; b) la relazione contenente gli elementi di cui all&#8217;allegato C; c) l&#8217;elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell&#8217;intervento o del progetto e del successivo esercizio</em>&#8220;), che non risultano essere state mai attivate.<br /> Sul punto risultano altresì condivisibili le argomentazioni dei ricorrenti che evidenziano come la misura contenuta nel provvedimento impugnato non possa palesemente essere annoverata tra quelle di mitigazione (intese quali &#8220;<em>misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l&#8217;incidenza negativa di un piano, progetto od intervento, durante o dopo la sua realizzazione. Costituiscono parte integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall&#8217;azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso</em>&#8220;) bensì tra quelle di compensazione che sono invece tutte quelle azioni tese a bilanciare una incidenza significativa non mitigabile (cfr <em>Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)</em> sopra citate).<br /> Conclusivamente emerge dagli atti di causa che l&#8217;istruttoria dell&#8217;Ente di gestione non sembra sorretta da quella ragionevolezza, linearità  e logicità  che, in presenza dell&#8217;esercizio di discrezionalità  tecnica da parte dell&#8217;amministrazione pubblica, costituiscono i presupposti di legittimità  degli atti valutabili dal giudice amministrativo.<br /> Per tali ragioni il primo motivo di ricorso  fondato.<br /> 5. Gli atri due motivi di ricorso possono essere assorbiti non sussistendo interesse alla loro ulteriore trattazione.<br /> 6. Quanto alla domanda di risarcimento del danno il Collegio rileva quanto segue. I ricorrenti vantano una richiesta di 35.000,00 euro. Tale cifra  ottenuta dalla somma di euro 32.000,00 (necessari per l&#8217;acquisto di un terreno utile a non perdere finanziamenti pubblici richiesti per la propria attività ) e 3.000,00 (risultante dalle perdite derivanti dalla modifica alla richiesta del citato finanziamento). Con particolare riferimento all&#8217;acquisto del terreno i ricorrenti si limitano a dedurre che, per non vedere pregiudicata la possibilità  di ottenere dei finanziamenti pubblici citati, ed al solo fine di non perdere l&#8217;erogazione del finanziamento stesso, sono stati costretti a reperire con urgenza altri terreni agricoli nel Comune di Moncucco (acquisto che non sarebbe stato necessario qualora l&#8217;Ente Parco non avesse imposto le misure di compensazione sul terreno di cui al mappale n. 165). Orbene tali richieste sono solo dedotte non essendo stata allegata alcuna dimostrazione nel nesso di causalità  e dell&#8217;elemento soggettivo imputabile alla condotta dell&#8217;Ente.<br /> Per tali ragioni la domanda risarcitoria non può essere accolta.<br /> 7. Il ricorso  fondato e dev&#8217;essere accolto per la parte caducatoria e, per l&#8217;effetto, il provvedimento impugnato dev&#8217;essere annullato. La domanda risarcitoria viene respinta.<br /> 8. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per la domanda caducatoria e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato; respinge la domanda risarcitoria.<br /> Condanna l&#8217;Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina di Torino alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido, che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri accessori.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Savio Picone, Presidente<br /> Roberta Ravasio, Consigliere<br /> Marcello Faviere, Referendario, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Marcello Faviere</strong>   <strong>Savio Picone</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-3-2021-n-243/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 20/11/2020 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-20-11-2020-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-20-11-2020-n-243/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-20-11-2020-n-243/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 20/11/2020 n.243</a></p>
<p>Mario Rosario Morelli Presidente; Luca Antonini redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 &#8216;Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2019. Legge di stabilità </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-20-11-2020-n-243/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 20/11/2020 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli Presidente; Luca Antonini redattore;  (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 &#8216;Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2019. Legge di stabilità  regionale&#8217;), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 23 settembre 2019 e depositato in cancelleria il 25 settembre 2019, iscritto al numero 99 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Sulla notifica a mezzo PEC del ricorso nel giudizio di legittimità  costituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Costituzione Italiana &#8211; Processo Costituzionale &#8211; ricorso introduttivo di giudizi di legittimità  costituzionale &#8211; notifica &#8211; a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) &#8211; ammissibilità . &#8211; sussiste.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Alla stregua dell&#8217;attuale quadro normativo, deve riconoscersi la possibilità  che la notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità  costituzionale in via principale sia validamente effettuata mediante PEC.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 &#8216;Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2019. Legge di stabilità  regionale&#8217;), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 23 settembre 2019 e depositato in cancelleria il 25 settembre 2019, iscritto al numero 99 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Siciliana;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 21 ottobre 2020 il Presidente Mario Rosario Morelli, in luogo e con l&#8217;assenso del Giudice relatore Luca Antonini;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Ettore Figliolia e l&#8217;avvocato Marina Valli per la Regione Siciliana;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.</p>
<p> Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 23 settembre 2019 e depositato il 25 settembre 2019 (reg. ric. n. 99 del 2019), ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 &#8216;Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2019. Legge di stabilità  regionale&#8217;);<br /> che nel giudizio così¬ instaurato, con atto depositato in data 28 ottobre 2019, la Regione Siciliana si è costituita al solo scopo di eccepire l&#8217;inammissibilità  del ricorso, asseritamente determinata dal vizio relativo alla notifica dello stesso, in quanto effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (di seguito: PEC);<br /> che, secondo la resistente, «in ragione della sua inapplicabilità  nei giudizi di legittimità  costituzionale in via principale, la notifica telematica effettuata al Presidente della Regione» risulterebbe «tamquam non essetà»;<br /> che, di conseguenza, essendosi consumato il «termine perentorio di legge», lo Stato sarebbe «irrimediabilmente decadut[o] dal potere di impugnativa delle norme regionali»;<br /> che, a sostegno di tale eccezione, la Regione Siciliana richiama la sentenza n. 200 del 2019, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che, «[a]ttesa la specialità  dei giudizi innanzi a questa Corte, la modalità  della notifica mediante PEC non può, allo stato, ritenersi compatibile &#8211; nè è stata sin qui mai utilizzata &#8211; per la notifica dei ricorsi in via principale o per conflitto di attribuzione»;<br /> che l&#8217;Avvocatura generale ha depositato memoria, in cui ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso, senza nulla replicare sulla eccezione avanzata dalla resistente;<br /> che, all&#8217;udienza pubblica, il Presidente della Corte costituzionale ha reso noto che l&#8217;eccezione di inammissibilità  formulata dalla Regione Siciliana sarebbe stata decisa separatamente e preliminarmente, in ragione della natura pregiudiziale della stessa;<br /> che, conseguentemente, ha invitato le parti a discutere esclusivamente l&#8217;eccezione relativa alla ritualità  della notifica;<br /> che, secondo l&#8217;Avvocatura generale, la notifica a mezzo PEC sarebbe consentita nel giudizio costituzionale alla luce del «rinvio dinamico» contenuto nel codice del processo amministrativo, approvato dall&#8217;art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);<br /> che la Regione Siciliana, richiamando quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 200 del 2019, ha insistito per l&#8217;accoglimento dell&#8217;eccezione, chiedendo in subordine di poter comunque discutere tutte le censure sollevate.<br /> Considerato che il giudizio indicato in epigrafe è stato introdotto con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sottoscritto digitalmente e notificato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (di seguito: PEC) il 23 settembre 2019;<br /> che il ricorso è stato depositato in cancelleria il 25 settembre 2019, con allegata attestazione di conformità ;<br /> che la Regione Siciliana si è costituita con atto depositato il 28 ottobre 2019, esclusivamente per eccepire l&#8217;inammissibilità  del ricorso sul rilievo dell&#8217;asserita irritualità  della sua notifica a mezzo PEC;<br /> che la decisione su tale eccezione di inammissibilità  è pregiudiziale rispetto all&#8217;esame di tutti gli altri profili, sia di inammissibilità  che di merito, relativi alle questioni promosse;<br /> che deve essere oggetto di precisazioni quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 200 del 2019;<br /> che, a ben vedere, infatti, nella sentenza appena citata, l&#8217;affermazione secondo cui la notifica del ricorso via PEC non risultava «compatibile» con la specificità  del processo costituzionale era inserita in una vicenda particolare, incentrata sulla tempestività  della costituzione della parte resistente, effettuata a seguito della reiterata notifica affidata ad ufficiale giudiziario;<br /> che, in ogni caso, la disciplina delle notificazioni dei ricorsi in via principale non è espressamente contenuta nelle fonti che regolano i giudizi davanti a questa Corte;<br /> che, in mancanza di disposizioni dettate appositamente per il giudizio costituzionale, soccorre il rinvio contenuto nell&#8217;art. 22, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (ex plurimis, sentenza n. 144 del 2015 e ordinanza n. 101 del 2017);<br /> che, secondo tale previsione, nei procedimenti davanti a questa Corte si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo, approvato dall&#8217;art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);<br /> che l&#8217;art. 39, comma 2, del citato codice dispone che «[l]e notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile»;<br /> che, in particolare, l&#8217;art. 55, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività  nonchè in materia di processo civile) attribuisce all&#8217;Avvocatura generale dello Stato la possibilità  di eseguire le notificazioni secondo quanto prevede la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà  di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali);<br /> che questa Corte ha giÃ  affermato che il citato art. 55 deve considerarsi «pacificamente applicabile anche ai giudizi di legittimità  costituzionale» (sentenza n. 245 del 2017; in termini simili sentenza n. 310 del 2011);<br /> che l&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 53 del 1994 &#8211; a seguito delle modifiche apportate dall&#8217;art. 25, comma 3, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2012)Â» &#8211; prevede, al secondo periodo, la possibilità  di eseguire le notificazioni degli atti a mezzo PEC;<br /> che il successivo art. 3-bis della stessa legge n. 53 del 1994, introdotto dall&#8217;art. 16-quater, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall&#8217;art. 1, comma 19, numero 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2013)Â», disciplina dettagliatamente le modalità  con cui la notificazione a mezzo PEC può essere eseguita;<br /> che questa Corte ha giÃ  riconosciuto l&#8217;applicabilità  di altre previsioni della legge n. 53 del 1994 ai giudizi costituzionali (sentenze n. 245 del 2017 e n. 310 del 2011);<br /> che, alla luce di tale quadro normativo, deve riconoscersi la possibilità  che la notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità  costituzionale in via principale sia validamente effettuata mediante PEC;<br /> che deve essere pertanto respinta l&#8217;eccezione di inammissibilità  formulata dalla Regione Siciliana;<br /> che, tuttavia, in ragione della novità  del caso, nonchè dell&#8217;affidamento riposto dalla resistente Regione Siciliana su quanto affermato nella citata sentenza n. 200 del 2019, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, così¬ da consentire alle parti, ai sensi dell&#8217;art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di depositare eventuali memorie illustrative e di discutere il merito del ricorso in una nuova udienza pubblica;<br /> che resta, comunque, impregiudicata ogni altra valutazione su ogni eventuale ulteriore profilo di ammissibilità  delle censure sollevate.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) respinge l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso sollevata dalla Regione Siciliana;<br /> 2) rinvia la causa a nuovo ruolo.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Luca ANTONINI, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2020.<br /> Il Cancelliere<br /> F.to: Filomena PERRONE</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2020 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2020-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2020-n-243/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2020 n.243</a></p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente, Marco Morgantini, Consigliere, Estensore PARTI: omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Petrongolo contro Agenzia Entrate Riscossione Direzione Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Contributi previdenziali INPS e premi INAIL: sussiste la giurisdizione del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2020-n-243/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2020 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2020-n-243/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2020 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente, Marco Morgantini, Consigliere, Estensore PARTI: omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Petrongolo contro Agenzia Entrate Riscossione Direzione Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna</span></p>
<hr />
<p>Contributi previdenziali INPS e premi INAIL: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza- contributi previdenziali INPS- premi INAIL &#8211; rapporti obbligatori &#8211; sono tali- giurisdizione &#8211; G.O. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In ordine ai contributi previdenziali INPS e premi INAIL, la loro cognizione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questioni afferenti a rapporti obbligatori.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00243/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00654/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 654 del 2019, proposto da <br /> Pericle Barbieri, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Petrongolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Agenzia Entrate Riscossione Direzione Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciilataria ex lege , in via A. Testoni, 6; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del diniego da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione della Direzione Regionale dell&#8217;Emilia Romagna del 29 agosto 2019, pervenuto in pari data, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dalla parte ricorrente a mezzo dell&#8217;esponente procuratore ai sensi della L. 228/ 2012 nella data del 3 gennaio 2018</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate Riscossione Direzione Regionale Emilia Romagna;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Marco Morgantini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5 del d. l. n° 18 del 2020 come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 60 c.p.a </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente ricorso si riferisce ad un provvedimento di diniego di autotutela avente ad oggetto la richiesta di annullamento di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito riguardanti tributi vari contributi previdenziali INPS e premi INAIL.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare va verificata la sussistenza o meno in capo a questo giudice della potestà  ad occuparsi della vicenda contenziosa all&#8217;esame. </p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che la giurisdizione è determinata dal rapporto sostanziale sotteso all&#8217;atto oggetto di impugnativa , nella specie costituito dalla debenza debitoria a titolo di tributo e di adempimento di altre obbligazioni legali di cui alle cartelle di pagamento in ordine alle quali è stata presentata istanza di autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; indubbio che avuto riguardo alla natura dell&#8217;oggetto degli atti qui gravati, questo Tar deve declinare la propria giurisdizione, ponendosi la relativa controversia al di fuori della competenza istituzionale </p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nella parte in cui il provvedimento impugnato fa riferimento a tributi, la cognizione del ricorso è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi dell&#8217;art. 2 del d. lgs. n° 546 del 1992. </p>
<p style="text-align: justify;">Nella parte invece in cui il provvedimento impugnato fa riferimento a contributi previdenziali INPS e premi INAIL la cognizione del ricorso è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questioni afferenti a rapporti obbligatori (così¬ per i contributi previdenziali Cass. Sez. Un. n° 30752 del 28 novembre 2018, n° 19523 del 23 luglio 2018, per i premi Inail Cass. Sez. Un. n° 12896 del 24 maggio 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La condanna alle spese segue la soccombenza, liquidate come in dispositivo </p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo., con conseguente riassunzione del ricorso stesso innanzi ai giudici deputati ad occuparsi della controversia, nei termini di legge </p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara la giurisdizione tributaria e del giudice ordinario come da motivazione </p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 1.000 ( mille/00) oltre accessori di legge. </p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Migliozzi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Giovannini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Morgantini, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-4-2020-n-243/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2020 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2018 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2018-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2018-n-243/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2018 n.243</a></p>
<p>S. Romano, Pres., A. Cacciari, Est. Sulla ampia discrezionalità, sfociante nel merito, della pubblica amministrazione a disciplinare certe attività quali la somministrazione di alimenti e bevande in centri storici etichettati “patrimonio dell’Unesco”, limitandone l’orario di vendita. Pubblica amministrazione – Discrezionalità amministrativa- Regolamentazione di attività commerciali- Limitazione alle attività di somministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2018-n-243/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2018 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2018-n-243/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2018 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres., A. Cacciari, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla ampia discrezionalità, sfociante nel merito, della pubblica amministrazione a disciplinare certe attività quali la somministrazione di alimenti e bevande in centri storici etichettati “patrimonio dell’Unesco”, limitandone l’orario di vendita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Discrezionalità amministrativa- Regolamentazione di attività commerciali- Limitazione alle attività di somministrazione di bevande- Finalità di pubblico decoro- Legittimità.</p>
<p>  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’attività dell’amministrazione pubblica diretta a formulare norme generali ed astratte, atte a regolamentare una determinata attività, costituisce esercizio di ampia discrezionalità sfociante nel merito e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza o travisamento. Il “Regolamento Unesco” del Comune di Firenze prevede alcune limitazioni per le attività del Centro Storico fiorentino nella misura in cui la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione è ammessa esclusivamente in locali con una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell&#8217;unità immobiliare non inferiore a 40 mq. e con almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile ai diversamente abili; nonché nella parte in cui prevede che, per contrastare l&#8217;esistente situazione di degrado di lesione agli interessi generali, è fatto divieto di vendita e vendita e trasporto di bevande alcoliche dalle ore 21 alle ore 6 per determinate categorie commerciali, seppur negli stessi orari la vendita di alcolici è consentita se effettuata mediante servizio al tavolo e la somministrazione di alcolici è ammessa fino alle ore 24 su spazi e aree pubbliche e fino alle ore 2 all’interno di locali. Tale disparità di trattamento appare giustificata dallo scopo di prevenire sia l’abuso delle sostanze alcoliche sia fenomeni di schiamazzo notturno che disturbano il riposo. Gli esercizi “limitati” (in specie “minimarket” e “Asia market”) si caratterizzano per il fatto che vendono bevande alcoliche a chiunque intenda acquistarle (fatti salvi naturalmente i divieti di legge specifici, come per le persone minorenni) e gli acquirenti, effettuato l’acquisto, sono soliti consumarle per strada. Tale modalità favorisce il consumo di alcolici al contrario di quanto avviene nei locali, ove l’esercente può, e anzi deve, esercitare un controllo affinché il consumo avvenga con modalità ragionevoli e non dannose sia per il consumatore che per i terzi.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00243/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00593/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 593 del 2016, proposto da:<br /> Dutt Harit in proprio e quale legale rappresentante della Sidhi Vinayak di Dutt Harit e C. s.n.c., Muhammad Zafarullah Mand in proprio e quale legale rappresentante dell’Impresa Individuale Farid Ghulam, Singh Gurwinder in proprio e quale legale rappresentante dell&#8217;Impresa Individuale G.B. Mini Market di Singh Gurwinder, Ali Syed Imran in proprio e quale legale rappresentante della Ditta Individuale Ali Syed Irman, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Campolmi ed Elisa Ricci, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via del Bobolino 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni e Gianna Rogai, con domicilio eletto presso la Direzione Comunale Avvocatura in Firenze, Palazzo Vecchio &#8211; piazza Signoria;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della delibera del Consiglio Comunale n. 2016/C/00004 del 18.1.2016, pubblicata nell&#8217;albo pretorio il 21.1.2016, con la quale il Comune di Firenze ha adottato il Regolamento Misure per la Tutela e il Decoro del Patrimonio Culturale del Centro Storico (cosiddetto &quot;Regolamento Unesco&quot;), ed in particolare con riferimento alle limitazioni per le attività del Centro Storico fiorentino previste agli artt. 2 e 7; nello specifico: all’art. 2, comma 4, paragrafo 1), nella parte in cui prevede che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione è ammessa esclusivamente in locali con una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell&#8217;unità immobiliare non inferiore a 40 mq. e con almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile ai diversamente abili; all&#8217;art. 2, comma 5, nella parte in cui prevede che, per contrastare l&#8217;esistente situazione di degrado di lesione agli interessi generali che il regolamento medesimo intende tutelare, le attività di cui alle lettere a) e c) dell&#8217;art. 2 dovranno adeguarsi a quanto stabilito nell&#8217;art. 2 entro tre anni dall&#8217;entrata in vigore del regolamento; all’art. 2, comma 7, nella parte in cui vieta tutte le attività ivi indicate nella norma medesima, sia come nuovo insediamento che in aggiunta ad altra attività, con particolare riferimento a quelle indicate alla lettere a) e b) della norma stessa; all’ art.3, comma 2, nella parte in cui prevede che al fine di favorire servizi alla residenza del centro storico, gli esercizi di cui al comma 1 devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra prodotti da forno, frutta fresca e verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne e pesce; all’art. 3, comma 6, nella parte in cui prevede che gli esercizi ivi individuati esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni del medesimo articolo entro tre mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente regolamento; all’art. 7, comma 1, nella parte in cui fa divieto di vendita e di vendita per asporto, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21 fino alle ore 6; all’art. 7, comma 2, nella parte in cui fa divieto dalle ore 21 alle ore 6 di vendita, anche per asporto, di ogni bevanda in contenitore di vetro, e per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO<br /> Gli odierni ricorrenti sono titolari di esercizi commerciali che, tra l’altro, effettuano somministrazione di alimenti e bevande. Hanno sede nel centro storico della città di Firenze e come tali sono destinatari delle prescrizioni contenute nel cosiddetto “Regolamento Unesco”, adottato con delibera consiliare del Comune di Firenze 18 gennaio 2016, n. 4, il quale impone una serie di limitazioni e divieti anche alle attività esistenti obbligandole ad adeguarsi entro tre anni. Essi hanno quindi impugnato la suddetta deliberazione con il presente ricorso, notificato il 5 aprile 2016 e depositato il 28 aprile 2016, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br /> Si è costituito il Comune di Firenze chiedendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque la reiezione del ricorso nel merito.<br /> Alla camera di consiglio stabilita per la trattazione della domanda cautelare, la stessa è stata oggetto di rinuncia.<br /> All’udienza del 24 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Oggetto del contendere nella presente controversia è la legittimità della deliberazione consiliare del Comune di Firenze n. 4/2016, cosiddetto “Regolamento Unesco”, che impone una serie di limitazioni e divieti a determinate attività commerciali esistenti nel centro storico della città, con obbligo di adeguamento entro tre anni.<br /> 1.1 I ricorrenti, titolari di esercizi di alimentazione e somministrazione del centro storico fiorentino, con primo motivo lamentano violazione dell’articolo 28 della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28; dell’articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell’articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. A loro dire, queste disposizioni circoscriverebbero il potere delle Amministrazioni di limitare l’esercizio dell’attività commerciale a tipologie di attività o merceologie che si dimostrino incompatibili con le esigenze di tutela indicate nelle norme stesse, in particolare per il decoro di un territorio, senza effettuare distinzioni sulle modalità con cui le stesse vengono svolte. Il Regolamento comunale impugnato sarebbe invece diretto a limitare l’esercizio della libera iniziativa economica in riferimento ad una specifica categoria di esercenti, ovvero i titolari di “minimarket” e “Asia market”. Il Regolamento, al fine di contrastare l’abuso di sostanze alcoliche nel centro storico fiorentino, prevede il divieto di vendita e vendita e trasporto di bevande alcoliche dalle ore 21 alle ore 6 e tuttavia, negli stessi orari, la vendita di alcolici è consentita se effettuata mediante servizio al tavolo. Inoltre la somministrazione di alcolici è ammessa fino alle ore 24 su spazi e aree pubbliche e fino alle ore 2 all’interno di locali. Il Regolamento quindi non preclude in via generale il consumo di sostanze alcoliche nel centro storico ma ne limita la vendita in certi orari e solo per una determinata categoria di attività. Sotto questo profilo, il Regolamento sarebbe quindi teso a colpire una specifica categoria di esercenti e non una determinata tipologia di attività.<br /> Inoltre sarebbe indimostrata l’incidenza degli orari di apertura degli esercizi destinatari del divieto sui fenomeni dell’abuso di alcol e del degrado urbano, sicché il Regolamento in questione si presenterebbe viziato anche per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.<br /> Con secondo motivo si dolgono delle previsioni che impongono la vendita di prodotti appartenenti ad almeno cinque differenti tipologie merceologiche fra prodotti da forno, frutta fresca e verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne e pesce. La vendita di specifiche categorie merceologiche non sarebbe affatto necessaria per favorire i servizi alla residenza nel centro storico poiché, a dire dei ricorrenti, tale esigenza sarebbe già soddisfatta dalla presenza di supermercati che vendono dette categorie di prodotti. Il Regolamento, anche sotto questo profilo, sarebbe diretto a colpire solo una determinata categoria di esercenti gravandola dell’obbligo di acquistare dette tipologie, deperibili nel breve periodo e differenti rispetto a quelle che caratterizzano l’attività dei minimarket etnici. Inoltre il centro storico fiorentino è frequentato perlopiù da turisti che non hanno le esigenze di consumo dei residenti.<br /> Con terzo motivo lamentano l’illegittimità dell’obbligo di adeguarsi ai limiti dimensionali di superficie, indicati dal Regolamento impugnato nella misura minima di 40 m² e nella dotazione di un servizio igienico per i clienti accessibile anche alle persone diversamente abili, a pena di revoca del titolo abitativo. La stessa previsione esonera da tale onere gli esercizi considerati “storici” e non perseguirebbe il fine dichiarato, di promuovere la residenza e tutelare la salute pubblica, posto che non avrebbe alcuna ragione l’esonero degli esercizi storici dall’obbligo indicato.<br /> Chiedono l’acquisizione delle dichiarazioni rese dal Sindaco e da altre istituzioni comunali in cui i titolari dei minimarket sono stati indicati come responsabili dell’abuso di alcol e del degrado urbano.<br /> 1.2 La difesa comunale eccepisce che non sarebbe dimostrata la legittimazione dei ricorrenti con riferimento all’applicazione dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento che riguarda esclusivamente gli esercizi con superficie totale inferiore a 40 m², e alle norme di cui all’articolo 3, commi 2 e 6 del Regolamento medesimo che si applicano esclusivamente agli esercizi di vendita alimentari i quali praticano la cessione con il sistema del libero servizio. Dette censure sarebbero inammissibili per carenza di interesse.<br /> Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile con riferimento all’impugnazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, e all’articolo 7, comma 2, del Regolamento poiché il ricorso non contiene indicazione delle ragioni di illegittimità delle medesime.<br /> In memoria depositata il 22 dicembre 2017 la difesa comunale eccepisce inoltre improcedibilità del ricorso poiché alcune delle norme contenute nel Regolamento impugnato sono state modificate con deliberazione consiliare 27/2017 e, in particolare, sono stati riformulati l’articolo 2 e l’articolo 3, quest’ultimo con integrale sostituzione del comma sesto, ed è stato introdotto l’articolo 2 bis. La deliberazione non è stata impugnata e tanto comporterebbe l’improcedibilità del ricorso. A questo proposito i ricorrenti replicano che pur dopo la modifica, il Regolamento conterrebbe disposizioni pregiudizievoli rimaste immutate e in particolare l’obbligo di adeguamento, trasfuso nell’articolo 2 bis, comma 5; inoltre sono state mantenute le deroghe in favore degli esercizi storici e il limite di orario per la vendita di bevande alcoliche. In ogni caso, deducono i ricorrenti, il nuovo Regolamento non è stato portato a loro conoscenza né sono stati coinvolti durante la fase di adozione del medesimo, in violazione della normativa richiamata proprio della delibera consiliare 27/2017 e in particolare, dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.<br /> Nel merito, la difesa comunale replica puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti.<br /> 2. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, il Collegio prescinde dalla trattazione delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa comunale.<br /> Va premesso che l’attività dell’amministrazione pubblica diretta a formulare norme generali ed astratte, atte a regolamentare una determinata attività, costituisce esercizio di ampia discrezionalità sfociante nel merito e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza o travisamento.<br /> I ricorrenti lamentano l’irragionevolezza di alcune previsioni che, a dire loro, sarebbero dirette non a fini di interesse generale bensì a colpire la loro stessa attività, con sviamento quindi del pubblico potere dallo scopo precostituito. Il Regolamento è finalizzato a contrastare l’abuso di sostanze alcoliche nel centro storico fiorentino ma prevede il divieto di vendita e vendita e trasporto di bevande alcoliche dalle ore 21 alle ore 6, e tuttavia negli stessi orari la vendita di alcolici è consentita se effettuata mediante servizio al tavolo. Inoltre la somministrazione di alcolici è ammessa fino alle ore 24 su spazi e aree pubbliche e fino alle ore 2 all’interno di locali.<br /> Tale disparità di trattamento, che secondo i ricorrenti costituirebbe discriminazione vietata dall’articolo 11 del d.lgs. 59/2010, appare invece giustificata dallo scopo di prevenire sia l’abuso delle sostanze alcoliche sia fenomeni di schiamazzo notturno che disturbano il riposo. Gli esercizi di cui si tratta si caratterizzano per il fatto che vendono bevande alcoliche a chiunque intenda acquistarle (fatti salvi naturalmente i divieti di legge specifici, come per le persone minorenni) e gli acquirenti, effettuato l’acquisto, sono soliti consumarle per strada. Tale modalità da un lato, indubbiamente favorisce il consumo di alcolici al contrario di quanto avviene nei locali, ove l’esercente può, e anzi deve, esercitare un controllo affinché il consumo avvenga con modalità ragionevoli e non dannose sia per il consumatore che per i terzi. Appare quindi giustificata una disparità di trattamento nella previsione degli orari in cui è proibito vendere bevande alcoliche tra gli esercizi dei ricorrenti e quelli ove la somministrazione avviene all’interno di locali dedicati. Altrettanto dicasi per la differenza di orario laddove la somministrazione avvenga su spazi e aree pubbliche, ove non si pone un problema di disturbo della quiete pubblica.<br /> Quanto all’asserito difetto di istruttoria, è nozione di comune esperienza il fatto che la restrizione degli orari in cui è consentita la vendita di alcolici può porre un freno al consumo degli stessi ed ai fenomeni di degrado, come schiamazzi e danneggiamenti, che ne derivano.<br /> Il primo motivo di ricorso è quindi destituito di fondamento.<br /> Il secondo motivo a sua volta deve essere respinto, poiché non si comprende quale danno possa derivare all’attività dei ricorrenti dall’obbligo di porre in vendita prodotti appartenenti ad almeno cinque differenti tipologie merceologiche. La previsione, comunque, ben può essere spiegata con l’intento di porre un freno ai fenomeni di abbandono del centro storico da parte dei residenti. Costituisce finalità di interesse generale, che ben può limitare l’esercizio delle attività private, quella di garantire ai residenti l’accesso ai generi alimentari quotidianamente necessari ed è indimostrata l’asserzione dei ricorrenti, secondo i quali dette esigenze sarebbero già soddisfatte da supermercati.<br /> Per quanto riguarda il terzo motivo, l’imposizione di una superficie minima dell’esercizio e di un servizio igienico accessibile anche alle persone diversamente abili sembra più che ragionevole nell’ottica da un lato, di evitare l’assembramento all’esterno dei locali con i conseguenti disturbi al riposo delle persone e, dall’altro, di assicurare servizi adeguati per i bisogni essenziali delle persone, altrimenti inevitabilmente destinati ad essere soddisfatti nella pubblica via con il conseguente aumento del degrado. Il fatto che gli esercizi definiti “storici” sono esonerati dall’obbligo ben può essere giustificato, quale motivo imperativo di interesse generale, dallo scopo di mantenere una determinata immagine del centro storico fiorentino della città a fini di tutela e si promozione della stessa che, va ricordato, è considerata patrimonio dell’umanità, fermo restando che l’esercizio storico, sensi dell’articolo 5 del Regolamento, è qualità acquisibile con un determinato procedimento e comporta, oltre all’esenzione dagli obblighi di cui sopra, anche ed in particolare il divieto di trasformazione dell’esercizio stesso (salva approvazione dell’Amministrazione), come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.<br /> In conclusione, il ricorso deve essere respinto a prescindere dalla documentazione comunale di cui i ricorrenti chiedono l’acquisizione, che appare irrilevante al fine del decidere.<br /> Le spese processuali seguono la soccombenza e i ricorrenti sono quindi condannati in solido al loro pagamento, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00).<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Saverio Romano, Presidente<br /> Luigi Viola, Consigliere<br /> Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Alessandro Cacciari</strong>   <strong>Saverio Romano</strong> IL SEGRETARIO<br />  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2018-n-243/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2018 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2016 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-11-2016-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-11-2016-n-243/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2016 n.243</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Amato In tema di norme per l&#8217;elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Elezioni &#8211; Rappresentanza politica &#8211; Art. 1, c. 1, lett. a), legge Regione Calabria 12/09/2014, n. 19 &#8211; Adozione, da parte di organo legislativo in regime di prorogatio, di norme soppressorie</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Amato</span></p>
<hr />
<p>In tema di norme per l&#8217;elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Elezioni &#8211; Rappresentanza politica &#8211; Art. 1, c. 1, lett. a), legge Regione Calabria 12/09/2014, n. 19 &#8211; Adozione, da parte di organo legislativo in regime di <em>prorogatio</em>, di norme soppressorie di precedente norma regionale che faceva salva l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge costituzionale n. 1/1999 [che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto] &#8211; Q.l.c. promossa dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Calabria &#8211; Asserita violazione dell’</strong><a href="http://www.giurcost.org/fonti/parametri/117.pdf"><strong>art. 123 Cost.</strong></a><strong> &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», per la parte in cui elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo. </em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 243<br />
ANNO 2016</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Calabria nel procedimento vertente tra Wanda Ferro e la Regione Calabria ed altri, con ordinanza del 20 marzo 2015, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br />
Visti gli atti di costituzione di Wanda Ferro, di Giuseppe Morrone, di Giuseppe Mangialavori e della Regione Calabria, nonché l’atto di intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico Democrazia Cristiana;<br />
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;<br />
uditi gli avvocati Pasquale Nunziata per Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana, Francesco Saverio Marini per Wanda Ferro, Oreste Morcavallo per Giuseppe Morrone, Giuseppe Morbidelli per Giuseppe Mangialavori e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria.</p>
<p><em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.&#8722; Con ordinanza emessa il 20 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», che prevede la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell’art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). La disposizione soppressa faceva salva l’applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto.<br />
È denunciata, in primo luogo, la violazione dell’art. 123 Cost., in relazione all’art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), poiché la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime cosiddetto di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza.<br />
Viene, inoltre, dedotta la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, in quanto la disposizione censurata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse una giustificazione per l’adozione di modifiche del sistema elettorale.<br />
2.&#8722; Il giudizio a quo ha per oggetto il ricorso proposto da Wanda Ferro &#8722; candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta regionale calabrese &#8722; al fine di ottenere l’annullamento del verbale dell’Ufficio centrale elettorale, nella parte in cui non ha provveduto a proclamarla eletta alla carica di consigliere regionale.<br />
Il TAR premette che il 3 giugno 2014 &#8722; con la comunicazione delle dimissioni del Presidente della Giunta &#8722; è intervenuto lo scioglimento del Consiglio regionale calabrese, ed ha avuto inizio il regime di prorogatio, con la conseguente limitazione delle funzioni consiliari agli atti necessari e urgenti.<br />
Con la disposizione censurata, adottata l’11 settembre 2014, il legislatore calabrese ha soppresso l’art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, che faceva salva l’applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999. Quest’ultima disposizione contiene la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta.<br />
Evidenzia il rimettente che questo intervento legislativo è avvenuto in pieno regime di prorogatio, senza che lo stesso fosse imposto dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati nel ricorso n. 59 del 2014, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale 6 giugno 2014, n. 8, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)».<br />
Con riferimento al requisito della rilevanza, il rimettente osserva che, laddove non fosse stata adottata la disposizione censurata, sarebbe ancora in vigore il richiamo all’art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto. Dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale discenderebbe, quindi, la caducazione della legge reg. Calabria n. 19 del 2014 &#8722; nella parte in cui dispone la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 1 del 2005 &#8722; e il conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono alla parte ricorrente di essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale.<br />
2.1.&#8722; Viene denunciata, in primo luogo, la violazione dell’art. 123 Cost., in relazione al parametro interposto costituito dall’art. 18 dello statuto della Regione Calabria. Esso dovrebbe essere interpretato nel senso che, nel periodo di prorogatio, l’assemblea legislativa sia titolare unicamente «delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili» (sentenza n. 68 del 2010), essendo connaturale a tale istituto la limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente prevista dallo statuto regionale. Nell’ambito di tali attribuzioni &#8722; limitate in forza della deminutio della rappresentatività politica dell’organo legislativo in prossimità della sua scadenza &#8722; non potrebbe intendersi compresa l’adozione di una legge elettorale.<br />
Il giudice a quo evidenzia che l’esistenza di limiti “immanenti” all’istituto della prorogatio è riconosciuta sia a livello nazionale, essendo l’istituto previsto dall’art. 61, secondo comma, Cost., al fine di assicurare la continuità funzionale del Parlamento, sia con riferimento alle assemblee regionali. Tale istituto costituisce, infatti, il punto di equilibrio tra il principio di rappresentatività e l’esigenza di continuità funzionale dell’attività cui sono preposti gli organi rappresentativi. Ne consegue che, pur dovendo escludersi un’assoluta paralisi delle attribuzioni riconosciute all’organo legislativo, è tuttavia connaturale alla prorogatio il “depotenziamento” delle ordinarie attribuzioni, dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale solo la «eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze» (sentenza n. 68 del 2010).<br />
Il giudice a quo evidenzia che la disciplina della prorogatio degli organi elettivi regionali e degli eventuali limiti dell’attività degli organi prorogati è di competenza degli statuti regionali, in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, Cost. (sentenza n. 304 del 2002). In particolare, nel caso in esame, sebbene l’art. 18, comma 2, dello statuto della Regione Calabria non preveda alcuna espressa limitazione, esso deve interpretarsi alla luce dei principi sopra riportati come «facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali» (sentenza n. 68 del 2010).<br />
Andrebbe, pertanto, esclusa, ad avviso del giudice a quo, la pienezza di poteri dell’organo legislativo ed, in particolare, quello di modificare la legge elettorale. Quest’ultima stabilisce, infatti, regole essenziali per il funzionamento di un sistema democratico e costituisce una delle massime espressioni del principio di rappresentatività politica, la quale è “attenuata” per gli organi in fase pre-elettorale e può esplicarsi, proprio alla luce delle esigenze di continuità funzionale sottese alla prorogatio, solo nell’adozione di atti necessari a garantire tale continuità.<br />
2.2.&#8722; Ad avviso del giudice a quo, la questione di costituzionalità sarebbe non manifestamente infondata anche in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, quale norma interposta integrativa del parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost.<br />
Al riguardo, viene richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo il quale «la stabilità della legislazione elettorale assume una particolare importanza per il rispetto dei diritti garantiti dall’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1. In effetti, se uno Stato modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali o se le modifica alla vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia nella loro esistenza». Sono richiamate in particolare le decisioni della Corte di Strasburgo del 6 novembre 2012, nella causa Ekoglasnost contro Bulgaria, e dell’8 luglio 2008, nella causa Partito laburista georgiano contro Georgia.<br />
Secondo questa giurisprudenza &#8722; che fa riferimento anche a norme di soft law non vincolanti, quale è l’art. 63 del «Codice di buona condotta in materia elettorale» elaborato dalla Commissione per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) &#8722; sarebbero in contrasto con l’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 gli interventi legislativi in materia elettorale adottati a ridosso delle consultazioni, ovvero in un arco temporale anche non brevissimo, quale l’anno antecedente le elezioni, laddove non siano supportate da ragionevoli e adeguate giustificazioni o da esigenze di rispetto di interessi generali, eventualmente comparabili con quello alla stabilità della legislazione elettorale.<br />
Osserva il rimettente che, nella fattispecie in esame, la norma censurata è stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Strasburgo e vincolanti l’interpretazione delle norme della CEDU per il giudice nazionale, una giustificazione per l’adozione di modifiche del sistema elettorale.<br />
3. &#8722; Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita Wanda Ferro, parte ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Calabria.<br />
In particolare, la ricorrente deduce che, con la disposizione censurata, il legislatore calabrese – pur dichiarando di modificare le sole norme della legge della Regione Calabria n. 8 del 2014 investite dal ricorso governativo n. 59 del 2014 – avrebbe, tuttavia, eliminato anche una norma estranea alle censure statali, che prevedeva la riserva del seggio consiliare al secondo classificato alle elezioni per la Presidenza della Giunta. Non sarebbe, infatti, ravvisabile alcun collegamento fra l’esigenza di scongiurare l’impugnativa governativa e l’eliminazione della riserva del seggio consiliare al secondo classificato, non essendo stata questa disposizione investita dalle censure governative.<br />
Ad avviso della parte ricorrente, la previsione della nomina a consigliere regionale del secondo classificato alle elezioni presidenziali sarebbe volta a tutelare le opposizioni, garantendo la presenza in Consiglio regionale del leader della minoranza più rappresentativa. Tale scelta, peraltro, si collocherebbe nel contesto di una forma di governo, quella regionale, assai incline alla “personalizzazione”. Questa impostazione, in riferimento al ruolo delle opposizioni, si rifletterebbe nella garanzia della presenza nel Consiglio regionale di un ideale “presidente ombra”.<br />
D’altra parte, secondo la ricorrente, per scongiurare l’impugnazione governativa, sarebbe stato sufficiente eliminare il rinvio all’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, nella sola parte in cui esso consente, per l’assegnazione del seggio al secondo classificato, il ricorso al seggio aggiuntivo. Tale eventualità si può, infatti, verificare esclusivamente nel caso, invero infrequente, in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale.<br />
Il Consiglio regionale, versando in regime di prorogatio, avrebbe dovuto limitarsi ad interventi “minimali”, strettamente proporzionati e assolutamente necessari a soddisfare l’esigenza di scongiurare il ricorso del Governo. Viceversa, la disposizione censurata &#8722; nella parte in cui elimina il rinvio all’intero contenuto dell’art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del suo primo comma &#8722; eccederebbe l’ambito dei poteri legittimamente esercitabili dal Consiglio regionale in prorogatio.<br />
Con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, la parte ricorrente evidenzia che &#8722; alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo &#8722; il cambiamento della legislazione elettorale non dovrebbe essere effettuato durante l’anno precedente le elezioni. Inoltre, dovrebbe essere evitata «ogni misura adottata nel campo della legislazione elettorale che sembra operare, da sola o a titolo principale, ai danni dell’opposizione». Infine, le modifiche dovrebbero essere prevedibili, dirette a scopi legittimi e proporzionate.<br />
Ad avviso della ricorrente, nessuna di tali condizioni sarebbe soddisfatta nel caso in esame: infatti, la modifica in contestazione, oltre ad essere stata introdotta poco più di due mesi prima delle elezioni, sarebbe lesiva delle ragioni dell’opposizione consiliare &#8722; in quanto esclude la presenza in assemblea del leader della minoranza più rappresentativa &#8722; e sarebbe, altresì, sproporzionata ed imprevedibile, in quanto modificativa di un corpus normativo in vigore da circa quindici anni.<br />
4.&#8722; Si è, inoltre, costituito Giuseppe Morrone, in qualità di parte controinteressata nel giudizio a quo, chiedendo che sia dichiarata l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Calabria.<br />
Viene evidenziato, in particolare, che la modifica della disciplina elettorale regionale avrebbe costituito un adempimento necessario ed indifferibile per garantire lo svolgimento delle imminenti elezioni, in considerazione dell’impugnazione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla precedente disciplina elettorale regionale.<br />
L’intervento legislativo in esame sarebbe stato, inoltre, reso necessario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che limita a trenta il numero dei consiglieri regionali e che, pertanto, non consente l’attribuzione del seggio aggiuntivo al candidato “miglior perdente”.<br />
Si osserva, infine, che tale attribuzione non costituirebbe neppure espressione di un principio fondamentale, in quanto non prevista dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione).<br />
5.&#8722; Nel giudizio si è costituito Giuseppe Mangialavori, anch’egli in qualità di parte controinteressata nel giudizio a quo, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.<br />
Ad avviso dell’esponente, sussisterebbero tutte le condizioni che, secondo la giurisprudenza costituzionale, possono giustificare l’intervento legislativo in regime di prorogatio.<br />
Dall’esame dei lavori preparatori e del dibattito consiliare che ha preceduto tale intervento, emergerebbe, infatti, che la necessità di modificare la legge reg. Calabria n. 1 del 2005 era imposta dall’esigenza di eliminarne le parti oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale intervento sarebbe stato, altresì, accompagnato dal requisito dell’urgenza, in quanto destinato a consentire il regolare svolgimento delle imminenti elezioni del nuovo Presidente della Giunta e del nuovo Consiglio regionale, evitando il rischio dell’annullamento delle stesse.<br />
Sarebbe, inoltre, da escludere che la legge reg. Calabria n. 19 del 2014 abbia costituito una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori. La drastica riduzione della soglia di sbarramento al 15% e l’eliminazione della possibilità di seggi aggiuntivi sovrannumerari costituivano, infatti, scelte sostanzialmente vincolate dal ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. In questa prospettiva, con la disposizione oggetto di censura, il legislatore regionale calabrese avrebbe voluto sopprimere ogni riferimento alla previsione di seggi aggiuntivi soprannumerari, connessi sia all’attribuzione del premio, sia all’elezione del candidato presidente arrivato secondo.<br />
Di converso, il mantenimento della previsione dell’elezione del candidato alla presidenza regionale arrivato secondo, avrebbe richiesto la formulazione di un’espressa previsione, di carattere innovativo, volta a individuare quale seggio sottrarre (alle minoranze e, presumibilmente, alla maggiore coalizione di minoranza), al fine di riservarlo al primo candidato presidente non eletto. Ma ciò avrebbe esposto la nuova legge al rischio di ulteriori impugnazioni e ne avrebbe allontanato il contenuto dalla volontà di limitarsi a recepire le censure governative.<br />
Quanto alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., viene evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non ha assunto il periodo di un anno &#8722; indicato dal «Codice di buona condotta in materia elettorale» della Commissione di Venezia &#8722; quale elemento in sé ostativo a modifiche della legislazione elettorale. Essa avrebbe, invece, ritenuto illegittime solo quelle modifiche che &#8722; anche in ragione dell’essere adottate a breve distanza dal voto &#8722; possano essere considerate non neutrali e suscettibili di comprimere il diritto di elettorato attivo e passivo, in quanto finalizzate alla conservazione degli equilibri politici in essere, indipendentemente dal voto successivamente espresso. Nel caso in esame, invece, l’intervento legislativo &#8722; finalizzato a risolvere il contenzioso pendente in relazione alla legge reg. Calabria n. 8 del 2014 &#8722; dovrebbe ritenersi legittimo proprio in vista delle imminenti elezioni. Inoltre, il suo contenuto non potrebbe qualificarsi come volto a ostacolare la partecipazione degli elettori o delle forze politiche, né come strumento per consolidare la maggioranza uscente.<br />
6.&#8722; Con atto depositato il 14 settembre 2015, sono intervenuti in giudizio Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico Democrazia Cristiana, chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Calabria.<br />
In via preliminare, a sostegno della propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio, essi deducono la sostanziale continuità della formazione politica di appartenenza con quella, precedente, del partito Democrazia Cristiana, attraverso riferimenti ad alcune pronunce giudiziali che avrebbero escluso lo scioglimento del partito Democrazia Cristiana.<br />
Le parti intervenienti hanno, inoltre, evidenziato l’importanza del momento della consultazione elettorale ai fini dello svolgimento dell’attività politica, sottolineando l’impegno profuso dal partito nella preparazione della campagna elettorale della Regione Calabria. Nel merito, hanno illustrato le ragioni a sostegno della illegittimità costituzionale della disposizione censurata, chiedendone l’annullamento.<br />
7.&#8722; La Regione Calabria, si è costituita in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
Anche la difesa regionale evidenzia come la necessità di adottare la disciplina oggetto di censura discenda dall’esigenza di emendare la legge elettorale calabrese dai rilievi sollevati dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 59 del 2014, al fine di consentire, nell’imminenza dello svolgimento delle elezioni regionali, il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e il regolare esercizio del diritto di voto.<br />
La disposizione in esame ha, infatti, espunto dalla legge elettorale della Regione Calabria l’espresso richiamo all’art. 5 della legge costituzionale n. l del 1999, poiché esso &#8722; nel riservare un seggio in Consiglio regionale al candidato che abbia conseguito un numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto Presidente della Giunta &#8722; avrebbe comportato l’attribuzione di un seggio aggiuntivo.<br />
La disposizione censurata sarebbe, quindi, stata emanata in ragione della necessità indifferibile ed urgente di adeguare, nell’imminenza delle elezioni regionali, la disciplina elettorale regionale alle norme di razionalizzazione della finanza pubblica introdotte con l’art. 14 del d.l. n. 138 del 2011 che fissavano, per la Regione Calabria, il numero massimo inderogabile di trenta consiglieri.<br />
Viene, inoltre, eccepita l’inammissibilità della questione relativa alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., per mancanza di una congrua motivazione sulla rilevanza e per genericità della censura, non risultando puntualmente esplicitate le ragioni di lesione del diritto di elettorato, avuto riguardo alle norme della CEDU.<br />
La difesa regionale sottolinea che, proprio alla luce della richiamata sentenza della Corte di Strasburgo (decisione 6 novembre 2012, causa Ekoglasnost c. Bulgaria), le modifiche della normativa elettorale nei dodici mesi precedenti le elezioni si porrebbero in contrasto con i principi convenzionali solo nel caso in cui esse comprimano il diritto di elettorato senza adeguata ragione, come avverrebbe laddove la modifica non risponda ad alcun interesse generale, o risulti ispirata a finalità discriminatorie verso le minoranze o alla volontà di conculcare le opposizioni.<br />
Di converso, ad avviso della difesa regionale, l’ordinanza di rimessione si limiterebbe ad indicare il mero profilo temporale, senza illustrare le ulteriori ragioni per le quali le modifiche normative oggetto di censura comprimano il diritto di elettorato. Da ciò discenderebbe, quindi, la genericità e non ammissibilità della questione, così come formulata.<br />
La Regione Calabria ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità dell’intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana, non solo poiché essi non hanno preso parte al giudizio a quo, ma anche poiché il partito che essi rappresentano non ha ottenuto alcun seggio nel Consiglio regionale, non avendo superato la soglia di sbarramento. Pertanto, ad avviso della difesa regionale, l’eventuale accoglimento della questione non potrebbe in alcun modo riflettersi nella sfera giuridica del partito da essi rappresentato.<br />
Quanto al merito della questione, la Regione Calabria ritiene infondate le censure del rimettente, poiché la disposizione censurata sarebbe giustificata dall’esigenza di emendare la legge elettorale calabrese dai profili di illegittimità costituzionale formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso n. 59 del 2014. Con tale impugnativa, sono state censurate alcune disposizioni della legge reg. Calabria n. 8 del 2014, tra le quali anche la norma che prevedeva l’attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa.<br />
La pendenza di tale ricorso, unitamente alla necessità di procedere ad operazioni elettorali scevre da qualsivoglia profilo di illegittimità, avrebbe quindi imposto al Consiglio regionale, ancorché in regime di prorogatio, di intervenire per eliminare i vizi connessi all’assegnazione dei seggi aggiuntivi.<br />
D’altra parte, ad avviso della Regione Calabria, non sarebbe fondata neppure la questione formulata con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Infatti, il parametro convenzionale non sarebbe riferibile agli strumenti con i quali assicurare la rappresentatività degli organi politici, ma alle modalità attraverso le quali l’esercizio del diritto di voto deve essere garantito.<br />
La disposizione censurata si limiterebbe a realizzare l’adeguamento del sistema elettorale regionale ai principi previsti dal legislatore statale, senza condizionare la libertà delle elezioni, né costituire condizione eccessivamente stringente per la libera partecipazione alle stesse.<br />
La difesa regionale esclude, d’altra parte, che l’intervento legislativo nell’anno precedente alle consultazioni determini &#8722; di per sé &#8722; la violazione della disposizione CEDU. A questo riguardo, viene richiamata quella giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che «le modifiche della normativa regionale nei dodici mesi precedenti le elezioni si pongono in contrasto con i valori costituzionali solo se esse comprimono il diritto di voto senza adeguata ragione, come avviene nel caso in cui la modifica non risponde ad alcun interesse generale» (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, sezione giurisdizionale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 76). Viceversa, nel caso in esame, il TAR si sarebbe limitato a considerare il mero dato temporale della prossimità alle elezioni e non avrebbe considerato le ragioni che hanno indotto il Consiglio regionale ad adottare la disposizione censurata, al fine di verificare se sussista una reale compromissione del diritto di voto.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.&#8722; Con ordinanza emessa il 20 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», che prevede la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). La disposizione soppressa faceva salva l’applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta.<br />
1.1.&#8722; È denunciata, in primo luogo, la violazione dell’art. 123 Cost., in relazione all’art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), poiché la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza.<br />
1.2.&#8722; Viene, inoltre, dedotta la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni. La disposizione censurata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse una giustificazione per l’adozione di modifiche del sistema elettorale.<br />
2.&#8722; Preliminarmente, va confermata l’ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico Democrazia Cristiana.<br />
3.&#8722; La questione sollevata in riferimento all’art. 123 Cost. è fondata.<br />
3.1.&#8722; Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’istituto della cosiddetta prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie nelle quali «coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all’insediamento dei successori» (sentenza n. 208 del 1992). Con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, è stato chiarito che «[l’]istituto della prorogatio […] non incide […] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003). Pertanto, «[è] pacifico […] che l’istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell’organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio» (sentenza n. 181 del 2014).<br />
Nel caso in esame, risulta che, con atto del 29 aprile 2014, il Presidente della Giunta regionale ha rassegnato le proprie dimissioni e, nella seduta del Consiglio regionale del 3 giugno 2014, ha «definitivamente congedato i consiglieri». A norma dell’art. 126 Cost. e degli artt. 17 e 33 dello statuto della Regione Calabria, le dimissioni del Presidente della Giunta comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio e la convocazione di nuove elezioni per la rinnovazione del Consiglio stesso e del Presidente della Giunta regionale.<br />
Con decreto n. 91 del 15 settembre 2014, ai sensi dell’art. 1-bis della legge reg. Calabria n. 1 del 2005, il Presidente f.f. della Giunta regionale ha fissato per il 23 novembre 2014 la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Regione.<br />
Ciò premesso, la legge regionale n. 19 del 2014, oggetto di censura, approvata il 12 settembre 2014, nel periodo compreso fra la scadenza anticipata del mandato del precedente Consiglio regionale e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni (avvenuta il 9 dicembre 2014), risulta adottata quando l’assemblea legislativa regionale era in regime di prorogatio.<br />
3.2.&#8722; Quanto all’estensione dei poteri degli organi legislativi durante la fase della prorogatio, va preliminarmente rilevato che la legge costituzionale n. 1 del 1999 ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e la fissazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.). Nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità è stata demandata allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, «che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» (art. 122, primo comma, Cost.). Sulla base di queste previsioni normative e di quanto successivamente previsto nella legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è stata riconosciuta l’esistenza di una vera e propria riserva di statuto nella disciplina della prorogatio (sentenza n. 196 del 2003).<br />
Al riguardo, lo statuto della Regione Calabria, all’art. 18, comma 2, stabilisce che «Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio». Nel medesimo statuto, tuttavia, non si rinviene alcuna espressa indicazione sull’estensione dei poteri del Consiglio regionale durante la fase di prorogatio. D’altra parte, anche il regolamento interno del Consiglio regionale si limita a indicare i riferimenti temporali dell’esercizio delle funzioni, senza tuttavia prevedere limiti di contenuto.<br />
Il silenzio dello statuto regionale è, peraltro, irrilevante, in ragione del principio generale che consente la titolarità, in questa fase, in capo ai consigli regionali, «di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza» (sentenza n. 468 del 1991), limitati al «solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili […]» (sentenza n. 68 del 2010). È stato ritenuto, in particolare, che nel periodo di prorogatio la disposizione statutaria che non preveda specifiche limitazione ai poteri del Consiglio regionale «non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali», dovendo ritenersi «immanente all’istituto» della prorogatio l’esistenza di tali limiti (sentenza n. 68 del 2010).<br />
D’altra parte, il requisito della necessità ed urgenza non costituisce l’unico e generale presupposto per l’esercizio dei poteri in prorogatio, poiché sussiste anche quello degli atti dovuti in base a disposizioni costituzionali o legislative statali. Durante questa fase, il Consiglio regionale è tenuto a limitare i contenuti dei provvedimenti legislativi esclusivamente a quelle disposizioni che appaiano «indifferibili e urgenti» al fine di fronteggiare situazioni di pericolo imminente, ovvero che appaiano necessitate sulla base di obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario (sentenze n. 157 del 2016 e n. 158, 81, 64, 55 e 44 del 2015).<br />
3.3.&#8722; Nel caso in esame, la disposizione censurata ha eliminato per intero il secondo periodo dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2005 e con esso il richiamo, ivi contenuto, all’art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999. Quest’ultima disposizione prevede la disciplina della nomina a consigliere regionale del candidato che abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta. Tale previsione era stata recepita dalla legge della Regione Calabria n. 1 del 2005, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 2, secondo periodo, che faceva «[…] salva l’applicazione dell’art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1».<br />
Al fine di valutare la denunciata violazione dei limiti immanenti all’organo legislativo in prorogatio, occorre considerare la disposizione oggetto di censura alla luce del contesto normativo ed istituzionale in cui essa è stata adottata, così da verificare se, ed in quale misura, essa risulti effettivamente necessitata da tale contesto.<br />
3.4.&#8722; In particolare, nel caso in esame risulta che, con ricorso n. 59 del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato, tra l’altro, l’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», il quale, nel modificare la legge reg. Calabria n. 1 del 2005, aveva innalzato dal 55 per cento al 60 per cento il premio di maggioranza, con l’eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa. Nel ricorso statale veniva denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di coordinamento della finanza pubblica, di cui è espressione l’art. 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2001, n. 148, poiché «la possibilità di prevedere seggi aggiuntivi non è infatti più in linea con lo Statuto della Regione Calabria, come da ultimo modificato in relazione al numero di consiglieri fissato in trenta (più il Presidente)».<br />
Nelle more del giudizio instaurato con tale ricorso, è entrata in vigore la legge della Regione Calabria n. 19 del 2014. Essa ha modificato alcune disposizioni della legge elettorale calabrese, comprese quelle censurate nel ricorso n. 59 del 2014. Con ordinanza di questa Corte n. 285 del 2014 è stata, quindi, dichiarata l’estinzione del processo, in considerazione dell’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Dall’esame del dibattito in sede consiliare e della stessa relazione illustrativa alla proposta di legge in esame, emerge che l’esigenza di modificare la legge elettorale è derivata dalla volontà «[…] di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali […] apportando le relative modifiche alle norme interessate dalle censure, di ripristinare le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dall’impugnata legge regionale n. 8 del 2014».<br />
3.5.&#8722; Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di limiti dei poteri degli organi elettivi in prorogatio, l’obiettivo di adeguarsi ai rilievi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso n. 59 del 2014 e di scongiurare il pericolo di invalidazione dell’imminente consultazione elettorale, appare idoneo a giustificare il carattere necessario ed indifferibile dell’intervento (sentenza n. 157 del 2016).<br />
Tuttavia, nel caso in esame, tale obiettivo è stato realizzato dal legislatore calabrese attraverso modifiche della legge elettorale riferite non solo alle disposizioni direttamente attinte dall’impugnativa (l’art. 4 della legge reg. Calabria n. 1 del 2005, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 8 del 2014), ma anche ad altre, ed in particolare, per quanto qui interessa, attraverso l’eliminazione del richiamo, contenuto nell’art. 1 della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, all’art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, il quale prevede la riserva di un seggio al candidato miglior perdente.<br />
Di converso, per recepire i rilievi formulati nel ricorso del Governo, sarebbe stato sufficiente limitare l’intervento a quella sola parte dell’art. 5, comma 1, che consente, per l’assegnazione del seggio al secondo classificato, il ricorso al seggio aggiuntivo. Tale eventualità si potrebbe, infatti, verificare esclusivamente nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale.<br />
La necessità dell’intervento legislativo durante la prorogatio può essere, infatti, ravvisata solo con riferimento alle modifiche della legge elettorale direttamente volte a conformarsi al ricorso governativo, ma non rispetto ad interventi estranei a tale finalità.<br />
Nel caso in esame, non ricorreva la necessità di intervenire su disposizioni che, oltre a non formare oggetto di alcuna impugnativa, non ricadevano, neppure indirettamente, nell’oggetto delle censure relative alla previsione di seggi aggiuntivi e, quindi, al superamento del numero massimo di consiglieri, stabilito dall’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. La disposizione censurata ha eliminato, infatti, dalla legge elettorale non solo la disposizione che avrebbe potuto portare all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, ma l’intera disciplina dell’attribuzione del seggio al miglior perdente.<br />
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 19 del 2014, sollevata in riferimento all’art. 123 Cost., in relazione all’art. 18 dello statuto regionale, pertanto, appare meritevole di accoglimento per la parte in cui tale disposizione elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo.<br />
Rimane assorbita la censura relativa all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU. <a name="dispositivo"></a><br />
per questi motivi<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», per la parte in cui elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giuliano AMATO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA<br />
&nbsp;<br />
Allegato:<br />
ordinanza letta all&#8217;udienza del 19 ottobre 2016<br />
&nbsp;<br />
ORDINANZA<br />
<em>Rilevato</em> che nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con ordinanza depositata il 20 marzo 2015 (reg. ord. n. 149 del 2015) hanno depositato atto di intervento il 14 settembre 2015, Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana.<br />
<em>Considerato</em> che Angelo Sandri e Gianfranco Melillo non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;<br />
che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all&#8217;ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);<br />
che a tale disciplina è possibile derogare &#8211; senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità &#8211; soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016 e n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all&#8217;udienza del 20 ottobre 2015; sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all&#8217;udienza dell&#8217;8 aprile 2014; ordinanza n. 240 del 2014; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all&#8217;udienza del 22 maggio 2012; sentenze n. 293 e n. 118 del 2011; sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all&#8217;udienza del 23 marzo 2010);<br />
che, pertanto, sulla posizione soggettiva delle parti intervenienti l&#8217;eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo;<br />
che il presente giudizio, che ha ad oggetto l&#8217;art. 1. Comma 1, lett. a) della legge Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 &#8211; Norme per l&#8217;elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), non sarebbe destinato a produrre, nei confronti dei predetti intervenienti, effetti immediati e neppure indiretti, tenendo anche conto che il partito da essi rappresentato non ha concorso all&#8217;assegnazione dei seggi nel Consiglio regionale calabrese;<br />
che, pertanto, essi non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.<br />
&nbsp;<br />
PER QUESTI MOTIVI</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
<em>dichiara</em> inammissibile l&#8217;intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana.<br />
F.to: Paolo Grossi, Presidente<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-3-2010-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-3-2010-n-243/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.243</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente; G. Manca &#8211; Estensore I..A.D..C.. s.r.l. (avv.ti L. Mazzeo, F. Scafarelli e S. Segneri) c/ Provincia di Sassari (avv.ti S. Sanna e D. Amarugi); l’ Autorità Vigilanza Contratti Pubblici Servizi e Forniture (Avv. Distr. St.); e nei confronti di Liguria Assicurazioni Spa (n.c.) sulla falsità o</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-3-2010-n-243/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente; G. Manca &#8211; Estensore<br /> I..A.D..C.. s.r.l. (avv.ti L. Mazzeo, F. Scafarelli e S. Segneri) c/ Provincia<br /> di Sassari (avv.ti S. Sanna e D. Amarugi); l’ Autorità Vigilanza Contratti<br /> Pubblici Servizi e Forniture (Avv. Distr. St.); e nei confronti<br /> di Liguria Assicurazioni Spa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla falsità o meno della dichiarazione ex art. 38, lett. c), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in relazione al reato emerso in sede di controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Dichiarazioni dei concorrenti – Controllo sul possesso dei requisiti &#8211;  Requisiti di ordine generale &#8211; Art. 38, lett. c),  D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 – Emersione di condanne penali o violazioni contributive non dichiarate – False dichiarazioni – Configurabilità – Condizioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione a gare d’appalto, la configurabilità della falsità nella dichiarazione resa ex art. 38, lett. c),  D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 richiede, accanto al profilo oggettivo (ossia la non corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà rappresentata), un coefficiente soggettivo, di natura psicologica, costituito dalla piena consapevolezza di dichiarare dei fatti che non corrispondono alla realtà (in base a tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ha escluso la sussistenza del falso, in considerazione del notevole lasso di tempo tra la dichiarazione incompleta e la commissione del fatto di reato che ha determinato la condanna (quasi quarant’anni); della concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale del casellario giudiziale; della successiva abolitio criminis del reato oggetto della condanna).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 981 del 2009, proposto da<br />	<br />
<b> I..A.D..C.. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo, Federica Scafarelli e Sergio Segneri, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Sergio Segneri in Cagliari, via Sonnino n. 84; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>la Provincia di Sassari</b>, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefania Sanna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Debora Amarugi in Cagliari, via Sonnino n. 208;<br />
<b>l’ Autorità Vigilanza Contratti Pubblici Servizi e Forniture</b>, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; 	</p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Liguria Assicurazioni Spa</b>, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 248 del 30/06/09, con cui la Provincia di Sassari ha disposto l&#8217;esclusione della IM.A.DI.CO. s.r.l. dalla gara per l&#8217; aggiudicazione dell’appalto dei lavori relativi alla &#8220;realizzazione della strada di collegamento Uri- bivio Olm<br />
&#8211; della nota prot. 29817 del 14/07/09, recante l&#8217;escussione della cauzione provvisoria e della nota prot. 37292 del 18/09/09, con cui la Provincia di Sassari ha respinto l&#8217; istanza della IM.A.DI.CO. a provvedere in via di autotutela all&#8217;annullamento della<br />
&#8211; del provvedimento di segnalazione all&#8217; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;<br />	<br />
&#8211; in via subordinata, del richiamato bando di gara del 24/03/09, ove lo stesso, nella parte 2B) vada inteso nel senso che sia sanzionata con l&#8217;esclusione dalla gara l&#8217;omessa e/o falsa dichiarazione priva di inerenza ai requisiti ed alle condizioni rilevan	</p>
<p align=center>e per la condanna</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
al risarcimento del danno ingiusto subito e che si avesse a subire dalla IM.A.DI.CO a causa della illegittima esclusione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1. – La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Sassari, per l’affidamento dei lavori di “realizzazione della strada di collegamento Uri-bivio Olmedo”. All’esito delle operazioni di gara, nella seduta del 22 maggio 2009, l’offerta della ricorrente è stata classificata al secondo posto della graduatoria provvisoria. La stazione appaltante ha, quindi, provveduto al controllo dei requisiti di ordine generale dichiarati dalla società aggiudicataria provvisoria e dalla società ricorrente. Nei confronti di quest’ultima accertava, relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 38, lettera c), del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), la non corrispondenza tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata in gara e il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante della IM.A.DI.CO. s.r.l., acquisito dall’ufficio. In particolare dal certificato emergeva la presenza di un provvedimento di condanna, con decreto penale della Pretura di Belluno, divenuto esecutivo il 10 febbraio 1969, per il reato di “uso irregolare dei dispositivi di segnalazione visiva, art. 110 comma 7 D.P.R. 15/06/1959 n. 393”. Condanna per la quale era stato concesso il beneficio della non menzione.<br />	<br />
Con la determinazione n. 248 del 30 giugno 2009, il dirigente del settore contratti del Comune di Sassari disponeva conseguentemente l’esclusione dalla gara della IM.A.DI.CO. s.r.l. e l’incameramento della cauzione provvisoria.<br />	<br />
2. &#8211; Con il ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 23 ottobre 2009 e depositato il successivo 6 novembre 2009, la società ricorrente chiede l’annullamento del suddetto provvedimento di esclusione, nonché degli altri atti meglio indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici, del bando di gara, nonché degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale, in quanto la mancata indicazione nella dichiarazione sostitutiva ha riguardato la condanna per un reato ormai estinto. per effetto del decorso del tempo indicato dall’art. 460 c.p.p.;<br />	<br />
2) violazione delle medesime norme indicate al punto precedente, in quanto il reato è stato abrogato a seguito della abrogazione del D.P.R. n. 393/1959 che lo prevedeva, con la conseguenza che viene meno la sua eventuale incidenza sull’affidabilità morale e professionale, richiesta ai fini dell’esclusione dall’art. 38 cit.; inoltre, la dichiarazione sostitutiva in questione non può essere considerata falsa, quantomeno sotto il profilo del dolo, in quanto il dichiarante (legale rappresentante della società), ignorava che la contravvenzione, dato il lungo tempo trascorso dalla commissione del fatto e dalla condanna, e per l’effetto estintivo nel frattempo maturatosi, risultasse ancora iscritta nel casellario giudiziale.<br />	<br />
3. – Si è costituita la Provincia di Sassari, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />	<br />
4. &#8211; Si è costituita anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che, in considerazione della mancanza di provvedimenti adottati dall’Autorità, chiede la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.<br />	<br />
5. – Con ordinanza n. 419/09, del 18 novembre 2009, la domanda cautelare proposta incidentalmente dalla ricorrente è stata accolta ed è stata conseguentemente fissata l’udienza per la discussione del merito.<br />	<br />
6. – All’udienza del 20 gennaio 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
7. – Preliminarmente va disposta la estromissione dal giudizio dell’Autorità di Vigilanza, per il difetto di legittimazione passiva, come esattamente rilevato dalla difesa erariale, in quanto con il ricorso in esame non risulta impugnato alcun atto dell’Autorità.<br />	<br />
8. – Il ricorso deve essere accolto, nei limiti che di seguito si precisano.<br />	<br />
9. – Come si è osservato nella motivazione dell’ordinanza di accoglimento della sospensiva, la dichiarazione prodotta in gara dalla ricorrente non può essere qualificata come falsa.<br />	<br />
Più esattamente, nel caso di specie, la regola del bando di gara comminava l’esclusione dalla procedura per l’ipotesi in cui nella dichiarazione del concorrente non fossero indicate tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, dando rilievo quindi all’eventuale falso ideologico di cui sarebbe affetta la dichiarazione in queste ipotesi. <br />	<br />
E’ centrale, dunque, stabilire la nozione di falso valida a questi fini, precisando che accanto all’indubbio profilo oggettivo (ossia la non corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà rappresentata, nel caso di specie, dalla esistenza di una precedente condanna), è necessario dare rilevanza anche ad un coefficiente soggettivo di natura psicologica costituito dalla piena consapevolezza di dichiarare dei fatti che non corrispondono alla realtà. <br />	<br />
Nella peculiare fattispecie concreta in esame, occorre considerare, per un verso, la notevole distanza di tempo intercorsa tra la dichiarazione e la commissione del fatto di reato che ha determinato la condanna (quasi quarant’anni); per altro verso, la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale del casellario giudiziale, e la successiva abolitio criminis del reato oggetto della condanna. Tutti elementi che sembrano incidere sul piano del dolo di falso, in quanto introducono il dubbio che il dichiarante, nel momento in cui effettuava la dichiarazione, non si fosse reso conto della divaricazione esistente sul piano oggettivo tra il contenuto della dichiarazione e la realtà.<br />	<br />
In questi termini, la dichiarazione resa dal rappresentante legale della società ricorrente non appare falsa e non può sorreggere il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante.<br />	<br />
10. – Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
11. &#8211; La domanda di risarcimento del danno è infondata, poiché, da un lato, l’annullamento dell’esclusione (e, ancor prima, la tempestiva sospensione degli effetti) costituisce la forma di tutela specifica per la lesione lamentata dalla società ricorrente, in quanto consente di evitare l’incameramento della cauzione provvisoria e la (eventuale, successiva) segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza, nonchè i lamentati danni alla reputazione professionale. Dall’altro lato, parte ricorrente non introduce alcun elemento probatorio in ordine alla sussistenza di ulteriori danni derivanti dalla illegittima esclusione, sottraendosi pertanto all’onere della prova che su di essa grava ai sensi dell’art. 2697 del codice civile. <br />	<br />
12. &#8211; Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale n. 248 del 30 giugno 2009 della Provincia di Sassari, nonché la nota prot. 29817 del 14 luglio 2009, relativa all&#8217;escussione della cauzione provvisoria.<br />	<br />
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/03/2010<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-3-2010-n-243/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.243</a></p>
<p>Pres. est. A. Onorato Nicola Repole (Avv. L.Diego Perifano) c. Comune di S. Angelo a Cupolo, (Avv. C. D’Agostino) c. Claudio Putrella (N.C.). sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di Erogazione di contributi per ricostruzione e riparazione immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. A. Onorato<br /> Nicola Repole (Avv. L.Diego Perifano)  c. Comune di S. Angelo a Cupolo, (Avv. C. D’Agostino) c. Claudio Putrella (N.C.).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di Erogazione di contributi per ricostruzione e riparazione immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e Giurisdizione – Erogazione di contributi per ricostruzione e riparazione immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 – Tutela dei soggetti danneggiati – Consistenza di diritti soggettivi – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto legge 19 marzo 1981 n. 75, convertito in legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l&#8217;attività dell&#8217;amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi, senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all&#8217;erogazione dei finanziamenti <sup>1</sup>.</p>
<p>__________________________<br />
<sup>1</sup>Cass. SS.UU 18 febbraio 2002 n. 2369; id. SS.UU 4 novembre 2002 n. 15439; id. Cass. SS.UU. 13 gennaio 2005 n. 466.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI<br />
QUINTA  SEZIONE </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nelle persone dei Signori:</p>
<p>Antonio Onorato                 Presidente<br />
Andrea Pannone                 Consigliere<br />
Michelangelo Francavilla     Primo Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul  ricorso n. 7185/2004  proposto da </p>
<p><b>Nicola Repole</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Diego Perifano  con domicilio eletto con quest’ultimo in Napoli via Toledo n. 156 presso l’avv. Soprano,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di S. Angelo a Cupo</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’avv. Carlo D’Agostino  e con lo stesso elettivamente   domiciliato in Napoli,  via D’Avalos n. 8 presso lo studio dell’avv. Brunella Bellaroba,</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Claudio Petrella</b>, non costiuito,</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle deliberazioni della giunta municipale n. 27/1994  nonché della graduatoria degli aventi diritto al contributo ex L. n. 219/1981,</p>
<p>Visto il ricorso,<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,<br />
Viste le memorie prodotte,<br />
Visti gli atti tutti del giudizio,<br />
Relatore all’udienza del 10 gennaio  2008 il presidente,<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale,</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il giudice adito non può che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.<br />
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (20 aprile 2005, n. 8206) hanno già ritenuto che &#8220;la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto legge 19 marzo 1981 n. 75, convertito in legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l&#8217;attività dell&#8217;amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi (Cassazione SSUU 18 febbraio 2002 n. 2369; Cassazione SSUU 4 novembre 2002 n. 15439 e, da ultimo, Cassazione SSUU 13 gennaio 2005 n. 466), senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all&#8217;erogazione dei finanziamenti (Cassazione SSUU n. 15439 del 2002 citata, nonché Cassazione SSUU n. 466/05 citata)&#8221;.<br />
La sezione ha da tempo aderito a tale autorevole indirizzo giurisprudenziale (Cfr. da ultimo T.A.R. Campania Napoli, sez. V 7 giugno 2007  n. 6007) e non rinviene ragioni di discostarsi dallo stesso. <br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 gennaio 2008.</p>
<p><b>IL PRESIDENTE Est.<br />
</b><i>(dott. Antonio Onorato)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2008-n-243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2008 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.243</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore Sergi (avv. A. Panuccio) c. Comune di Roccaforte del Greco (avv. P. Modaffari) sugli effetti del mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 16, d.P.R. n. 327 del 2001 Espropriazione per pubblica utilità – Testo Unico – Avviso di avvio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore<br /> Sergi (avv. A. Panuccio) c. Comune di Roccaforte del Greco (avv. P. Modaffari)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti del mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 16, d.P.R. n. 327 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Testo Unico – Avviso di avvio del procedimento – Natura ed effetti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’avviso dell’avvio del procedimento ex art.16, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, è una garanzia partecipativa che non è meramente formale, ma rappresenta un necessario passaggio cognitivo – dialettico, funzionale sia per la parte, che può opporre fatti e/o circostanze non considerati, sia per l’Amministrazione, che deve esaminarli e valutarli prima di approvare il progetto definitivo dell’opera, essendo l’attività espropriativa connotata di ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica; da tale omissione procedurale si ritiene di dover far derivare la illegittimità del provvedimento di esproprio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE  STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai Magistrati:<br />
&#8211; LUIGI             PASSANISI         &#8211;        Presidente     <br />
&#8211; GIUSEPPE     CARUSO              &#8211;       Consigliere <br />
&#8211; GABRIELE    NUNZIATA           &#8211;      Primo Referendario Estensore <br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n.57/2006 R.G. proposto dal</p>
<p><b>Sig. Sergi Gaetano</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Panuccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via P. Foti n.1; <br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Comune di Roccaforte del Greco</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Modaffari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco Cuzzocrea in Reggio Calabria, Via G. del Fosso n.21;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>previa sospensione, del provvedimento n.2191 del 26/10/2005  con cui il Comune ha determinato in via provvisoria l’indennità di espropriazione degli immobili necessari ai lavori di riqualificazione della piazza antistante il Municipio; del provvedimento n.44 dell’11/11/2002 di approvazione del progetto preliminare dei lavori; del provvedimento n..21 del 30/9/2003 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo e del piano particellare di esproprio; dell’elenco dei beni da espropriare; di ogni altro atto preordinato o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il controricorso del Comune di Roccaforte del Greco;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto di esproprio n.698 del 29/3/2006 e l’avviso di immissione in possesso redatto in data 29/3/2006;<br />
Vista la memoria del Comune di Roccaforte del Greco;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.202 del 2006 di rigetto della domanda di sospensione, atteso che la proprietà da parte ricorrente nella misura di un quinto del totale induceva a ritenere mancante il requisito del danno grave e irreparabile;<br />
Vista la memoria di parte ricorrente; <br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
Designato relatore il Primo Referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 7 marzo 2007, ed ivi uditi l&#8217;Avv. andrea Codispoti per delega dell’Avv. Alberto Panuccio e l’Avv. Sebastiano Bellino per delega dell’Avv. Pietro Modaffari;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Espone in fatto l&#8217;odierno ricorrente di essere proprietario, insieme ad altri quattro congiunti, di un immobile sito in Piazza Sgrò del Comune di Roccaforte del Greco ed individuato al fl.41, part.lla 180; con la notificazione del provvedimento n.2191 del 26/10/2005 egli ha scoperto che il proprio immobile era da tempo oggetto di una procedura ablativa coinvolgente lavori di riqualificazione della piazza antistante il Municipio e che erano già stati gli atti di approvazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del piano particellare di esproprio e di fissazione del termine finale della procedura espropriativa.   <br />
Il Comune si è costituito per sostenere la legittimità della procedura pur in mancanza della notifica individuale a mani proprie, atteso che la notifica è stata affissa all’albo pretorio in assenza dell’interessato. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il decreto di esproprio e l’avviso di immissione in possesso e relazione dello stato di consistenza. <br />
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b>Con il ricorso in esame il ricorrente deduce la violazione degli artt.11, 16, 17, 19 comma 4 e 20 del T.U. n.327/2001 per omissione della comunicazione personale dell’avvio del procedimento, anche in ordine all’approvazione del progetto dell’opera da realizzare; in particolare il Comune di Roccaforte del Greco non poteva ignorare che il ricorrente risiede sin dal 1954 nel Comune di Sinopoli ove gli vengono recapitati gli avvisi di iscrizione al ruolo dei tributi per la raccolta dei rifiuti. <br />
<b><br />
2.</b> Il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare la questione della notifica quale effettuata mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Roccaforte e, nel caso dell’elenco dei beni da espropriare, a mezzo del servizio postale all’indirizzo: <i>Sergi Gaetano- Roccaforte del Greco</i>, provvedimento peraltro mai pervenuto al destinatario.<br />
 <b>2.1</b> Ora è noto che nella notificazione a mezzo posta l’ufficiale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, <u>dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio</u> ma è temporaneamente assente e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell’ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito a pena di nullità della notificazione con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito (Cass. Civ., I, 29.12.2005, n.28856).  <br />
E’ dunque pacifico che nella fattispecie le notificazioni eseguite dall’Amministrazione sono tutte inesistenti con conseguente vizio degli atti del procedimento espropriativo, incluso il definitivo decreto di espropriazione con annessa immissione in possesso, dal momento che è stato violato un diritto fondamentale del proprietario; risultano palesemente omesse tutte le procedure in termini sia di tassatività dell’ordine dei luoghi ove ricercare il destinatario, sia di verifica che il medesimo non avesse mutato residenza, dimora o domicilio. <br />
<b>2.2</b> D’altra parte il Comune resistente non poteva ignorare che il ricorrente è residente da anni nel Comune di Sinopoli, prima alla Via Roma n.61 e poi al Corso Vittorio Emanuele n.18, come del resto agevolmente desumibile dall’avviso di iscrizione a ruolo dei tributi per la raccolta dei rifiuti e dalla determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione inviati correttamente, questi sì, all’odierna residenza. Nel procedimento in questione si è pertanto in presenza di notificazioni qualificabili come inesistenti, difettando anche il minimo di requisiti costitutivi che è indispensabile perché l’atto abbia una sua identità; per tali motivi va dichiarata per difetto di notificazione la nullità degli atti precedenti al decreto di espropriazione.<br />
<b><br />
3</b>. Quanto, poi, al profilo dell’omissione della comunicazione personale dell’avvio del procedimento, occorre aver riguardo al combinato disposto degli articoli 11 e 16 del DPR n.327 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) quale entrato in vigore il 30 Giugno 2003, allorché si dispone che al proprietario del bene immobile, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del relativo procedimento, così come antecedentemente all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica deve essere comunicato l’avvio del procedimento ablatorio al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera pubblica.<br />
	         <b>3.1</b> Circa la applicazione di tale disciplina nel caso per cui è controversia, si è detto che il DPR n.327 del 2001 è entrato in vigore il 30 giugno 2003 (come espressamente previsto dall’art. 59 del testo normativo), ovvero in epoca antecedente alla data (30/9/2003) in cui è stato adottato il provvedimento n.21 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e del piano particellare di esproprio.<br />	<br />
	           Con riferimento specifico ai problemi di diritto intertemporale, l’art. 57, comma 1°, del citato DPR prevede che “…<i>le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data</i>”. La disposizione in esame, pertanto, individua la data in cui è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità quale criterio in base al quale verificare l’applicabilità del T.U. n. 327 del 2001 alle procedure in corso, di talchè se tale atto non è ancora stato emanato alla data del 30/06/03 la fattispecie è integralmente disciplinata dalla normativa sopravvenuta (T.A.R. Campania, Napoli, V, n.6346 del 2005). <br />	<br />
<b>         3.2</b> Tale è il caso della fattispecie oggetto di causa in cui l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, contenente dichiarazione implicita di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12, comma 1° lettera a) del DPR n.327 del 2001, è intervenuta il 30 settembre 2003. Va poi precisato che, come si evince dal tenore letterale del citato art. 57, comma 1°, l’applicazione ai procedimenti in corso della normativa sopravvenuta non incontra alcun limite in relazione alle varie fasi del procedimento eventualmente già perfezionatesi, le quali pertanto sono soggette alla disciplina del Testo Unico e debbono, se necessario, essere rinnovate in conformità a quanto statuito dal predetto testo normativo.<br />
	         La presente fattispecie è, pertanto, integralmente soggetta alle norme del DPR n.327 del 2001.</p>
<p>   <b>4.</b> Alla luce di tali premesse il Collegio ritiene che l’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica e all’adozione della conseguente dichiarazione di pubblica utilità avrebbe dovuto essere comunicato al ricorrente, in quanto proprietario di parte delle aree interessate, come prescritto dall’art. 16, comma 4°, delk DPR n.327 del 2001.<br />
	      Ai sensi dell’art. 17, comma 2°, del medesimo DPR l’Ente locale, con raccomandata con avviso di ricevimento, avrebbe dovuto rendere edotto l’interessato della data in cui era divenuto efficace il provvedimento che aveva approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica e della facoltà di prendere visione dei relativi atti.<br />	<br />
<b>     4.1</b> Viceversa, dalla documentazione versata in atti e dai sopraccitati vizi delle procedure di notifica, emerge che l’Amministrazione resistente ha eluso tale forma di pubblicità, che ha essenzialmente la funzione di assicurare la partecipazione degli interessati prima dell’approvazione del progetto definitivo e quindi prima che diventino efficaci eventuali vincoli preordinati all’esproprio e venga dichiarata la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera, in sostanza prima che si realizzi la lesione delle loro posizioni giuridiche (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 24.8.2006, n.4274). Si è infatti autorevolmente affermato che <i>“…L&#8217;obbligo della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento è, invero, preordinato non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell&#8217;Amministrazione; mediante tale comunicazione si mira, quindi, ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività pubblica, al fine di consentire, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni del cittadino e contestualmente di apprestare a vantaggio dell&#8217;Amministrazione elementi di conoscenza utili nell&#8217;esercizio dei poteri discrezionali”</i> (Cons. Stato, A.P., 15.9.1999, n. 14; IV, 3.5.2000, n. 2609; 28.1.2000 n. 413).<br />
         <b>4.2</b> In altri termini, la facoltà dei privati interessati di proporre osservazioni e controdeduzioni ed il conseguente obbligo dell&#8217;Amministrazione di pronunziarsi motivatamente sulle medesime a conclusione di una vera e propria fase del procedimento svolta in contraddittorio sono intesi ad offrire elementi di valutazione non marginali ai fini del buon andamento e funzionalità dell&#8217;azione amministrativa; siffatte finalità sono certamente frustate ove, come nella specie, l’interessato venga portato a conoscenza dell&#8217;opera pubblica quando il relativo progetto è stato già definito in tutte le sue componenti, per cui viene precluso al medesimo di apportare alcun contributo (T.A.R. Puglia, Bari, 17.2.2005, n.594; Cons. Stato,  IV, 13.12.2001, n. 6238).</p>
<p>    <b>5.</b> Per altro verso non paiono sussistere i presupposti per neutralizzare la soprarilevata illegittima omessa tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo attraverso l’applicazione del secondo comma dell’art. 21 octies della Legge n.241 del 1990 come introdotto dall’art. 14 della recente Legge n.15 del 2005; infatti da un lato i provvedimenti impugnati non hanno sicuramente natura vincolata e, dall’altro, il Collegio ritiene che l’Amministrazione resistente non abbia adeguatamente dimostrato in giudizio che il contenuto dei provvedimenti impugnati (quanto alla scelta localizzativa di massima e di dettaglio dell’opera pubblica) non avrebbe potuto essere comunque diverso da quello in concreto adottato. Si ribadisce che quella omessa è una garanzia partecipativa che non è meramente formale, ma rappresenta un necessario passaggio cognitivo – dialettico (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 25.10.2005, n.4629), funzionale sia per la parte, che può opporre fatti e/o circostanze non considerati, sia per l’Amministrazione, che deve esaminarli e valutarli prima di approvare il progetto definitivo dell’opera, essendo l’attività espropriativa connotata di ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica; da tale omissione procedurale si ritiene di dover far derivare la illegittimità del provvedimento di esproprio (T.A.R. Piemonte, I, 2.2.2005, n.209; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 25.10.2004, n. 1984), non essendo possibile fare ricorso all’art.21octies, comma 2^, della Legge n. 241/1990, soprattutto perché, in carenza delle eventuali possibili osservazioni di parte, non è dato riscontrare come “<i>palese</i>” che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
<b>        5.1</b> Nella fattispecie, in ogni caso, non trattasi di una mera omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, con onere dell’Amministrazione di dimostrare in giudizio l’irrilevanza della stessa sul contenuto del provvedimento finale, in quanto l’art. 16 del DPR n. 327 del 2001 tipizza un “<i>particolare avviso</i>” minuziosamente disciplinato per il proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera, con obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi sulle osservazioni proposte “<i>con atto motivato</i>”, beninteso che l’accoglimento in tutto ed in parte delle stesse comporterebbe la “<i>modifica del progetto</i>”. E’ chiaro che in materia espropriativa, quindi, il legislatore ha voluto garantire l’effettiva partecipazione dialettica del privato nella formazione, in contraddittorio, della volontà definitiva dell’Amministrazione (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 13.5.2006, n.311). <br />
<b><br />
6.</b> Per tutti questi motivi il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione anche in sede di proposizione dei motivi aggiunti.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione anche in sede di proposizione dei motivi aggiunti.<br />
Condanna il Comune di Roccaforte del Greco al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. </p>
<p>        Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2007.</p>
<p>depositata il 22 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-22-3-2007-n-243/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2007 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-3-2007-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-3-2007-n-243/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2007 n.243</a></p>
<p>Pres.P. C. Lignani-Est.C.L. Cardoni R.I. S.p.A. (avv. A. Mora ed E. Menichetti) c la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI (Avv. Dist. St.) il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (Avv. Dist. St.) e nei confronti di G. I. S.r.l. (avv.ti G. Pesce e P. Spataro) dell&#8217;insufficienza motivazionale del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-3-2007-n-243/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2007 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-3-2007-n-243/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2007 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>P. C. Lignani-<i>Est.</i>C.L. Cardoni<br /> R.I. S.p.A. (avv. A. Mora ed E. Menichetti) c la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI (Avv. Dist. St.) il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (Avv. Dist. St.) e nei confronti di G. I. S.r.l. (avv.ti G. Pesce e P. Spataro)</span></p>
<hr />
<p>dell&#8217;insufficienza motivazionale del punteggio numerico in presenza di un fattore di valutazione delle offerte dal contenuto indeterminato e dell&#8217;illegittimità di una gara in cui l&#8217;appiattimento generale dei punteggi tecnici abbia determinato una sostanziale trasformazione in una competizione al prezzo più basso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto – Valutazione dell’offerta &#8211; Attribuzione di un punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni – Inosservanza – Illegittimità &#8211; Fattispecie.<br />
2. Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto – Valutazione dell’offerta tecnica &#8211; Appiattimento immotivato dei punteggi – Sostanziale mutamento della natura della gara – Illegittimità &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 L’espressione delle valutazioni di merito mediante un punteggio in forma numerica è da considerarsi legittima purché siano predisposti puntuali criteri che consentano di ricostruire l&#8217;iter logico seguito dall&#8217;Amministrazione (1); tale principio è disatteso qualora, pur in presenza dell’oggettiva difficoltà di specificare un fattore di valutazione sostanzialmente espressivo del mero gradimento dell&#8217;Amministrazione, il punteggio concretamente assegnato ai singoli concorrenti non sia stato motivato caso per caso, in considerazione proprio del contenuto indeterminato e della natura ampiamente discrezionale del fattore in questione in carenza di precisi criteri.<br />
2. E’ illegittimo l’operato della stazione appaltante che nel valutare le offerte esprima un appiattimento immotivato dei punteggi tecnici per i singoli fattori di valutazione tale da determinare un sostanziale mutamento della natura della gara che, nata come una procedura ristretta per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata concretamente trasformata, proprio a causa del ridetto appiattimento, in una competizione al prezzo più basso (2).<br />
____________________________<br />
(1) <i>CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 29 novembre 2005 n. 6759; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 6 ottobre 2003 n. 5899, in motivazione.<br />
Da ultimo, in questa rivista, T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 20 febbraio 2007 n. 1518,secondo cui La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa espressa mediane attribuzione di un punteggio numerico è sufficiente solo ove i prefissati criteri di valutazione siano estremamente dettagliati, dovendosi viceversa ritenere insufficiente nel caso in cui tali criteri si risolvano in espressioni generiche. AncheCfr. CONSIGLIO DI STATO –SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 10 gennaio 2003 n. 67; TAR LAZIO &#8211; SEZIONE II TER &#8211; Sentenza 25 gennaio 2005 n. 9797</i></p>
<p>(2) <i>Nulla negli esatti termini in questa Rivista. Si è ritenuta illegittima la previsione del bando che, con riferimento all’offerta economica, imponga un tetto massimo alle percentuali di sconto applicabili e stabilisca, mediante l’accorpamento per scaglioni, un identico punteggio a fronte di percentuali sensibilmente diverse, in quanto la stessa comporta un ingiustificato appiattimento e svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 12 maggio 2006 n. 3487, in questa Rivista.</i> (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso n. 283/2006  proposto da:<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>R. I. S.P.A. </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>MORA ANDREA </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in PERUGIA <br />
<i></p>
<p align=center>PIAZZA IV NOVEMBRE, 36 <br />
presso<br />
MENICHETTI ENRICO  <br />
</i><b>contro<br />
<I>PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI <br />
</I></b>rappresentato e difeso da:<i><br />
AVVOCATURA STATO  <br />
con domicilio eletto in PERUGIA <br />
VIA DEGLI OFFICI, 14 <br />
presso la sua sede</p>
<p><B>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  <br />
</B></i>rappresentato e difeso da:<i><br />
AVVOCATURA STATO  <br />
con domicilio eletto in PERUGIA <br />
VIA DEGLI OFFICI, 14 <br />
presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
<B>GLOBAL INTELLIGENCE S.R.L. <br />
</B></i>rappresentato e difeso da:<i><br />
PESCE GIOVANNI <br />
SPATARO PAOLO <br />
con domicilio eletto in PERUGIA <br />
VIA BAGLIONI, 3 <br />
presso<br />
T.A.R. UMBRIA  </p>
<p></i><b>per l’annullamento</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i>del verbale di gara per l&#8217;acquisizione dei servizi di noleggio a supporto delle attività di intercettazione di telecomunicazioni del 10 maggio 2006 nell&#8217;ambito della gara di licitazione privata promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni con lettera di invito del 15 marzo 2006 (prot.n. 338/2006) nonché del decreto di affidamento del 30 maggio 2006 (prot.n. 58 Int.) e dell&#8217;eventuale contratto di affidamento del servizio e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e del la società controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2006 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
1- La ricorrente impugna i provvedimenti in virtù dei quali la gara in epigrafe è stata aggiudicata alla ditta controinteressata Global Intelligence. Nel gravame si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge che, in estrema sintesi, possono così sintetizzarsi avendo riguardo al loro contenuto sostanziale<br />
&#8211; la valutazione delle offerte sarebbe stata superficiale giacché effettuata in soli 40 minuti, nonostante il numero relativamente elevato dei concorrenti (11 imprese) e la complessità tecnica delle offerte stesse;<br />
&#8211; la Commissione, non avrebbe formato la graduatoria tecnica prima dell&#8217;assegnazione del punteggio per l&#8217;offerta economica con conseguente violazione della lettera d&#8217;invito (pag. 6,4);<br />
&#8211; il punteggio tecnico sarebbe insufficientemente motivato poiché solo numerico, e per di più in assenza di criteri di massima preventivamente stabiliti;<br />
&#8211; il punteggio stesso sarebbe altresì illogico, giacché sostanzialmente identico per tutti concorrenti, sicché l&#8217;aggiudicazione sarebbe avvenuta, come specificato anche in udienza, essenzialmente in virtù del punteggio, immotivato, attribuito al fattore d<br />
L&#8217;Amministrazione e la ditta controinteressata si sono costituite controdeducendo articolatamente.<br />
2- Il Collegio osserva, in primo luogo, come, diversamente da quanto sostenuto dalle parti resistenti, la ricorrente abbia interesse al ricorso ancorché non si sia collocata in graduatoria in posizione utile per l’aggiudicazione in caso di accoglimento del gravame.<br />
Infatti, essa ha comunque un evidente interesse strumentale alla rinnovazione, totale o parziale, della procedura.<br />
Si tratta di nozioni note, non meritevoli di ulteriore illustrazione.<br />
3- Ciò premesso, si osserva che del verbale di gara del 10 maggio 2006, atto dotato di fede privilegiata e non impugnato con querela di falso, risulta solo l&#8217;inizio dell&#8217;operazioni valutative (ore 9,30) e non la loro fine.<br />
Pertanto, il sostenere che dette operazioni si siano svolte solo in 45 minuti, senza alcun principio di prova, si connota più come un’affermazione apodittica che come una vera e propria censura.<br />
Del resto, è utile precisare che la rapidità delle operazioni valutative non costituisce, in sé, un vizio della procedura a meno che non si dimostri l’impossibilità tecnica di una ponderata stima in tempi ridotti.<br />
Il che, per vero, appare difficile nel presente caso dove oggetto delle offerte sono servizi in larga parte standardizzati e la Commissione è composta da esperti del settore.<br />
4- Non è poi condivisibile la censura circa la mancata formazione di una graduatoria.<br />
Invero, l&#8217;ordine di graduazione dei concorrenti era univocamente ed irreversibilmente desumibile dai punteggi cristallizzati nelle singole schede valutative, formate, queste pacificamente, prima della cognizione dell’offerta economica (pag. 8, 2° cpv. verbale cit.).<br />
Ne consegue l’irrilevanza sostanziale della mancata redazione di una vera e propria graduatoria delle offerte tecniche, la quale si connota dunque, in questo specifico contesto, come un mero adempimento formale, non idoneo ad incidere su qualsivoglia posizione giuridica dei concorrenti, di tal che la sua mancanza non rileva un vizio di legittimità.<br />
5- Si rileva poi come non sia fondata la deduzione secondo la quale l&#8217;aggiudicazione sarebbe dipesa essenzialmente dal punteggio attribuito per il fattore discrezionale n. 5 (aderenza alle esigenze della Procura).<br />
Difatti, il punteggio massimo assegnato per tale voce, nella tornata di gara (punti 4 sui 6 disponibili per il fattore), è stato attribuito non solo alla controinteressata ma anche ad altre tre concorrenti (Servizi Sicurezza Attiva, I.E.S. e Radio Trevisan).<br />
6- Inoltre, dagli atti del processo si evince che le valutazioni tecniche sono, sì, sostanzialmente appiattite (variano da un punteggio massimo di 45 ad un minimo di 43), ma anche che sono ampiamente differenziati i punteggi per l&#8217;offerta economica. Pertanto, in realtà, <u>sono stati questi ultimi, intrinsecamente obiettivi</u>, a determinare la scelta, piuttosto che il punteggio per il ripetuto fattore discrezionale n. 5.<br />
Deve dunque escludersi il vizio d’eccesso di potere per sviamento.<br />
7- Va invece ritenuto sussistente – limitatamente ad un singolo profilo, come si preciserà – il vizio correlato all’espressione delle valutazioni di merito mediante un punteggio in forma numerica.<br />
Infatti detta espressione è da considerarsi legittima purché siano predisposti puntuali criteri che consentano di ricostruire l&#8217;iter logico seguito dall&#8217;Amministrazione (ex pluribus : Cons. Stato Sez. IV 29 novembre 2005 n. 6759; Sez. V, 6 ottobre 2003 n. 5899) <br />
Orbene, detti criteri si ritengono, in questo caso, qui sufficientemente esplicitati (lettera d&#8217;invito pag. 6) per quanto concerne tutti i fattori di valutazione, eccezion fatta per il solo fattore n. 5 (valutazione complessiva dell&#8217;offerta e sua aderenza alle esigenze della Procura).<br />
E&#8217; possibile che fosse oggettivamente difficile predeterminare dei criteri puntuali con riferimento ad un fattore che sostanzialmente altro non esprime se non il gradimento dell&#8217;Amministrazione. <br />
Ma se questo è vero, l’inerente punteggio assegnato ai singoli concorrenti avrebbe dovuto essere motivato caso per caso, in considerazione proprio del contenuto indeterminato e della natura ampiamente discrezionale del fattore in parola.<br />
Ciò non è avvenuto e tanto è già sufficiente per accogliere il ricorso.<br />
8- Ciononostante, è proficuo osservare come anche il rilevato appiattimento dei punteggi tecnici, (in assenza di una motivazione specifica dei punteggi), costituisca a sua volta un sintomo sufficiente per ritenere fondate le censure sollevate al riguardo dalla parte ricorrente.<br />
Invero, è quanto meno singolare, alla luce della comune esperienza, che a tutte le ditte siano stati assegnati 31 punti per il fattore n. 2 (descrizione e modalità di erogazione dei servizi offerti). Ciò a maggior ragione, ove si consideri che <u>sono identici</u> anche i punteggi attribuiti per tutte le cinque componenti di dettaglio del fattore stesso.<br />
Con questo, non si vuol dire che sia assolutamente da escludersi, in via generale e teorica, la parità di tutti i concorrenti per un determinato fattore, ma che una più accurata motivazione avrebbe permesso di rendere più evidente l&#8217;iter valutativo seguito. Tanto, soprattutto tenendo conto del fatto che nella presente fattispecie il rilevato appiattimento dei punteggi tecnici ha sostanzialmente mutato la natura della gara.<br />
Questa, invero, nata come una procedura ristretta per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si è concretamente trasformata, proprio a causa del ridetto appiattimento, in una competizione al prezzo più basso.<br />
9- Per tutte le ragioni sin qui esposte il ricorso dev’essere accolto limitatamente alle censure di difetto di motivazione, con conseguente annullamento delle fasi procedimentali della valutazione delle offerte tecniche e dell’aggiudicazione.<br />
Le spese del giudizio, possono essere compensate, in considerazione della particolarità della fattispecie.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando,       <b>accoglie</b> il ricorso in epigrafe e per l&#8217;effetto <b>annulla</b> gli atti impugnati così come precisato in motivazione.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 11 ottobre 2006   con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Avv. Pier Giorgio Lignani		Presidente<br />	<br />
Avv. Annibale Ferrari		Consigliere<br />	<br />
Dott. Carlo Luigi Cardoni		Consigliere, estensore<br />	<br />
L&#8217;ESTENSORE					IL PRESIDENTE<br />	<br />
F.to Carlo Luigi Cardoni			F.to Pier Giorgio Lignani</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-3-2007-n-243/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2007 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2005 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-6-2005-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-6-2005-n-243/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-6-2005-n-243/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2005 n.243</a></p>
<p>Pres. Demattio, Est. Pantozzi Lerjerfors Ordine degli Architetti della Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti M. Luciani, P. Leozappa e F. Morandi) ed altri c/ Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti A. Clarizia, R. Von Guggenberg e L. Fadanelli) sulla legittimità del regolamento della Provincia Autonoma di Bolzano per la determinazione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-6-2005-n-243/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2005 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-6-2005-n-243/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2005 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Demattio, Est. Pantozzi Lerjerfors<br /> Ordine degli Architetti della Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti M. Luciani, P. Leozappa e F. Morandi) ed altri c/ Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti A. Clarizia, R. Von Guggenberg e L. Fadanelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del regolamento della Provincia Autonoma di Bolzano per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali concernenti la progettazione e l&#8217;esecuzione di opere pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Autonomia e decentramento – Provincia Autonoma di Bolzano – Regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche – Legittimità – Sussiste &#8211; Motivi</p>
<p>2.  Autonomia e decentramento – Provincia Autonoma di Bolzano – Determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche – L. 109/94 – Non sussistono norme che impongano all’Amministrazione provinciale di fissare gli stessi corrispettivi stabiliti dalla norma statale</p>
<p>3.  Autonomia e decentramento – Provincia Autonoma di Bolzano – Regolamento per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche – Discordanza tra il testo italiano e quello tedesco – Deve farsi riferimento al solo testo in lingua italiana</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo il regolamento emanato dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, con decreto  n. 11 del 25 marzo 2004, per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche; l’Amministrazione provinciale, infatti, disciplinando i corrispettivi per incarichi di progettazione, non ha adottato atti legislativi o amministrativi in materia di “tariffe professionali”, ma si è limitata a stabilire i “ corrispettivi per incarichi nell’ambito di lavori pubblici” che rientrando nella materia dei lavori pubblici  sono,  anche alla luce della riforma costituzionale del 2001,  di competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p>2. Non sussiste, alla luce della legge n. 109/1994, alcuna norma fondamentale che imponga all’Amministrazione provinciale del Provincia autonoma di Bolzano di fissare gli stessi corrispettivi per incarichi professionali di lavori pubblici stabiliti dalla normativa statale.</p>
<p>3. Ove si ravvisi discordanza tra un testo italiano ed uno tedesco (nella fattispecie trattasi del regolamento n.11 del 2004 emanato dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano), ai fini dell’identificazione della norma applicabile, deve farsi riferimento al solo testo in lingua italiana.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del regolamento della Provincia Autonoma di Bolzano per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali concernenti la progettazione e l&#8217;esecuzione di opere pubbliche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A      <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N. 243/2005 Reg. Sent.<br />
N. 177/2004 Reg. Ric.<br />
N. 178/2004 Reg. Ric.<br />
Sentenza depositata il 20.06.2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano   </b></p>
<p>costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO			&#8211; Presidente;<br />
Hans ZELGER			&#8211; Consigliere;<br />
Terenzio DEL GAUDIO		#NOME?	#NOME?																																																																																										</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sui ricorsi iscritti al n. 177 e al n. 178 del registro ricorsi 2004<br />
presentati da</p>
<p>R.G. n. 177/04:</p>
<p><b>ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, arch. Michele Stramandinoli, il quale agisce anche in proprio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Luciani, Patrizio Leozappa, del Foro di Roma, e Francesco Morandi, del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, C.so Libertà, n. 50/11, giusta delega a margine del ricorso; 			                &#8211; ricorrente –																																																																																										</p>
<p>R.G. n. 178/04:</p>
<p><b>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing. Claudio Sartori, il quale agisce anche in proprio;<br />
<b>COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, geom. Rotraud Wittig, il quale agisce anche in proprio;<br />
<b>COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore, p.a. Romano Comunello, il quale agisce anche in proprio;<br />
<b>COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, p.i. Franco Zanotto, il quale agisce anche in proprio;<br />
<b>ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI</b>, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Alessandro Melchiori, il quale agisce anche in proprio; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Luciani e Patrizio Leozappa, del Foro di Roma, e Francesco Morandi, del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, C.so Libertà, n. 50/11, giusta delega a margine del ricorso; 			                 &#8211; ricorrenti –																																																																																										</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>, in persona del suo Presidente pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale 25.09.2000, n. 3481, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, del Foro di Roma, e Renate von Guggenberg e Laura Fadanelli, del Foro di Bolzano, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine degli atti di costituzione;                                                &#8211; resistente –</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 25 marzo 2004, n. 11, recante “Regolamento d’esecuzione ai sensi dell’art. 25bis della legge provinciale del 17.06.1998, n. 6 per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche”;<br />
2) della deliberazione della Giunta provinciale 15 marzo 2004, n. 829, con cui è stato approvato il regolamento suddetto (cfr. pag. n. 5, par. 10, del ricorso n. 177/04 e pag. 6, par. 10, del ricorso n. 178/04).</p>
<p>Visti i ricorsi notificati il 24.06.2004 e depositati presso la segreteria l’8.07.2004 con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 7.07.2004;<br />
Vista l’udienza in camera di consiglio del 20.07.2004, in cui la trattazione delle istanze cautelari è stata rinviata alle udienze di merito;<br />
Viste le ordinanze collegiali n. 30/04 e n. 31/04, depositate l’1.12.2004;<br />
Visto l’adempimento eseguito dalla Provincia autonoma di Bolzano il 20.01.2005, con il deposito di 7 documenti;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 23.03.2005 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. F. Morandi, per i ricorrenti, e l’avv. L. Fadanelli, per la Provincia autonoma di Bolzano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con i ricorsi in epigrafe è impugnato il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, con il quale viene disciplinata la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche, in esecuzione dell’art. 25bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.<br />
A fondamento dei ricorsi n. 177/04 e 178/04 sono dedotti i seguenti motivi:</p>
<p>1.	“Violazione dell’art. 25bis l. prov. Bolzano 17 giugno 1998, n. 6, così come introdotto dall’art. 2 della l. prov. Bolzano 19 maggio 2003, n. 8.  Violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost.; 10 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3; 8 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (recante testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige).  In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 25bis della l. prov. Bolzano 17 giugno 1998, n. 6, per violazione dei medesimi parametri costituzionali.”;																																																																																												</p>
<p>2.	“Violazione e falsa applicazione dell’art. 25bis della l. prov. Bolzano 17 giugno 1998, n. 6.  Violazione dei principi in tema di partecipazione al procedimento amministrativo (art. 7 e seguenti della legge 241/90);																																																																																												</p>
<p>3.	“Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90.  Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento fatti.”;																																																																																												</p>
<p>4.	“Violazione dell’art. 17, commi 14ter e quater, della l. n. 109/1994.  Violazione del principio di pari e libera concorrenza.  Eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta.”;																																																																																												</p>
<p>5.	“Violazione ed erronea applicazione dell’art. 24 della l. prov. n. 6/98.  Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà manifeste e disparità di trattamento.”.<br />	<br />
Si è costituita in entrambi i giudizi la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto il rigetto dei ricorsi, siccome infondati.  <br />
All’udienza in Camera di consiglio del 20 luglio 2004, su concorde istanza delle parti, la trattazione delle istanze cautelari è stata rinviata all’udienza di merito, per essere trattate unitamente ad esso.<br />
All’udienza pubblica del 3 novembre 2004 il procuratore dei ricorrenti, nulla opponendo l’Amministrazione, ha dimesso note d’udienza in relazione ad entrambi i ricorsi, i quali, in seguito, sono stati trattenuti in decisione.  <br />
Con ordinanze collegiali n. 30 e n. 31, depositate l’1 dicembre 2004, questo Tribunale ha disposto la riunione dei due ricorsi n. 398/98 e n. 119/01 e l’acquisizione in giudizio di alcuni documenti, depositati dall’Amministrazione provinciale intimata in data 20 gennaio 2005.<br />
Nei termini di rito i ricorrenti hanno depositato una memoria a sostegno della propria linea difensiva.<br />
All’udienza pubblica del 23 marzo 2005 i ricorsi sono stati nuovamente trattenuti per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>In limine litis evidenti ragioni di connessione oggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei due ricorsi in esame, ai fini della loro decisione con un’unica sentenza.<br />
I ricorsi non sono fondati e, pertanto, vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.<br />
1. Ai fini del corretto inquadramento del thema decidendum è quanto mai opportuno svolgere una premessa sul quadro normativo relativo alle prestazioni di progettazione e direzione lavori rese dai professionisti alla pubblica amministrazione e ai relativi compensi.<br />
L’art. 4, comma 12bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155) ha stabilito che “per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento”.<br />
La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), all’art. 17, comma 4, ha previsto la facoltà delle stazioni appaltanti di affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici, nonché lo svolgimento di attività accessorie alla progettazione a professionisti esterni, individuati nel comma 1, lettere d), e), f) e g) (liberi professionisti, singoli o associati; società di professionisti; società di ingegneria e raggruppamenti temporanei costituiti dai predetti soggetti), nei seguenti casi, che devono essere accertati dal responsabile del procedimento:<br />
•	carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti;<br />	<br />
•	difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;<br />	<br />
•	lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;<br />	<br />
•	necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedano l’apporto di una pluralità di competenze.<br />	<br />
La Provincia autonoma di Bolzano, con deliberazione della Giunta 21 luglio 1997, n. 3406, ha approvato il “disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche”, il quale, all’art. 13, disponeva che l’onorario per lo studio e la compilazione del progetto dovesse essere calcolato sulla base delle aliquote stabilite dalle tabelle indicate nella legge 2 marzo 1949, n. 143, di approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti. (Va precisato che la tariffa è stata nel tempo aggiornata con successivi decreti emessi dal Ministro della Giustizia, previo concerto con il Ministro per i lavori pubblici e su proposta dei consigli nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 143.  Con la legge 5 maggio 1976, n. 340 è stato aggiunto un secondo comma all’articolo unico della legge n. 143 del 1958, che stabilisce l’inderogabilità dei minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale e a quantità). <br />
E’ bene porre in evidenza che l’art. 20 del disciplinare provinciale del 1997 prevedeva che sugli onorari non fosse applicata la riduzione dei minimi della tariffa prevista dall’art. 12bis della citata legge n. 155 del 1989.     <br />
Con la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, la Provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale, ed ha previsto la facoltà di affidare incarichi a professionisti esterni.<br />
In particolare, l’art. 7 prevede che, in caso di carenza di organico, le amministrazioni committenti possano incaricare un responsabile di progetto esterno (società di servizi o professionisti aventi competenze specifiche necessarie per lo sviluppo del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico). L’art. 9 prevede la facoltà di affidare la direzione dei lavori a liberi professionisti abilitati o a relative società di servizi, nel caso in cui sia impossibile affidare la direzione agli uffici tecnici delle amministrazioni committenti.  Gli artt. 11 e 22 stabiliscono, infine, che l’attività di progettazione dei lavori possa essere svolta anche da soggetti esterni alle amministrazioni committenti e, in particolare, da professionisti singoli o associati, da società di professionisti o da raggruppamenti costituiti dai predetti soggetti, anche eterogenei tra loro.<br />
Successivamente, con la legge 18 novembre 1998, n. 415 (legge Merloni ter), sono stati aggiunti i commi 14bis, 14ter e 14quater all’art. 17 della precitata legge n. 109 del 1994.  In particolare, il comma 14bis ha demandato ad un emanando decreto del Ministro della Giustizia &#8211; di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici &#8211; la fissazione delle aliquote da applicarsi ai fini della determinazione dei corrispettivi; la rideterminazione delle tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori; la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto e per quelle del responsabile di progetto e dei coordinatori in materia di sicurezza.  Il comma 14quater ha previsto, inoltre, che &#8211; fatta salva la riduzione dei minimi di tariffa non superiore al 20%, prevista dall’art. 4, comma 12bis del citato D.L. n. 65 del 1989 &#8211; tutti i corrispettivi determinati dall’emanando decreto ministeriale “sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.  Ogni patto contrario è nullo”.<br />
Con decreto 4 aprile 2001 il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici ha stabilito i corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività previste dall’art. 17, comma 14bis, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, contenuti nelle tabelle allegate al decreto stesso.<br />
In ambito provinciale, la Giunta, con deliberazione 16 luglio 2001, n. 2294, modificando, sul punto, il proprio precedente disciplinare del 1997, ha deciso di avvalersi della riduzione dei minimi di tariffa, prevista dall’art. 4, comma 12bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155, nella misura fissa del 20%. <br />
Con successiva deliberazione del 29 ottobre 2001, n. 3769, la Giunta provinciale ha approvato il nuovo disciplinare, dichiarando di voler applicare il D. M. 4 aprile 2001 “…fino a quando il giudice amministrativo non dichiari l’illegittimità del DM 4.4.2001. In quest’ultimo caso verrà nuovamente applicato il Disciplinare nella versione approvata con propria deliberazione del 21 luglio 1997, n. 3406.”.   La deliberazione è stata impugnata innanzi a questo Giudice dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri (RG n. 5/02).<br />
Nel frattempo, il TAR del Lazio, Sez. I, con sentenza 23 luglio 2002 n. 6552 &#8211; decidendo un ricorso proposto da alcuni ordini professionali &#8211; ha annullato il DM 4 aprile 2001, per violazione dei principi sulla partecipazione al procedimento amministrativo.<br />
A breve distanza di tempo dalla decisione suddetta è intervenuto, nuovamente, il legislatore statale, il quale, con l’art. 7, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto 2002, n. 166, ha aggiunto il comma 12 ter all’art. 17 della legge n. 109 del 1994, che così recita: “Il Ministro di Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate.  I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001”  (cfr. art. 7, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166).<br />
Successivamente, il legislatore provinciale, con l’art. 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 8, ha aggiunto alla legge provinciale sull’appalto e l’esecuzione dei lavori pubblici n. 6 del 1998 l’art. 25bis (“Compensi per le prestazioni libero – professionali”), secondo il quale:”I compensi per le prestazioni libero – professionali previste dalla presente legge sono determinati con regolamento di esecuzione, sentiti i relativi ordini professionali.”.<br />
Con sentenza 20 novembre 2003, n. 461 (resa sul ricorso n. 5/02), questo Tribunale ha annullato la deliberazione della Giunta provinciale n. 3769 del 29 ottobre 2001, avendo ravvisato manifesta contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione provinciale che, da un lato, dichiarava di volersi adeguare alla disciplina statale e, dall’altro se ne discostava in concreto.<br />
Infine, con la deliberazione 15 marzo 2004, n. 829, dopo aver sentito i relativi Ordini professionali, la Giunta provinciale ha approvato il regolamento di esecuzione per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 25bis della legge provinciale n. 6 del 1998, successivamente emanato dal Presidente della Provincia con decreto 25 marzo 2004, n. 11, oggetto dell’odierna impugnazione, insieme con la relativa citata deliberazione di approvazione.</p>
<p>2. Terminata questa breve premessa in ordine al quadro normativo in cui si inserisce la controversia, si può procedere all’esame dei singoli motivi di ricorso.</p>
<p>2.1. Con un primo motivo i ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato sarebbe illegittimo in quanto avrebbe violato “il limite implicito costituito dalla normativa statale in materia di tariffe”, come avrebbe stabilito la Corte Costituzionale, in una fattispecie analoga (sentenza 5 maggio 1994, n. 169).  Essendo detto limite “implicito”, la legge provinciale non sarebbe stata tenuta a menzionarlo espressamente, mentre il regolamento avrebbe dovuto rispettarlo, in quanto i regolamenti “di esecuzione”, quale è quello in esame, non possono travalicare quanto statuito in sede normativa dal legislatore. <br />
Affermano, ancora, i ricorrenti che, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che l’art. 25bis della legge provinciale n. 6 del 1998, invece, abbia autorizzato il regolamento a derogare alle tariffe stabilite dalla normativa statale, sarebbe evidente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 25bis, per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.<br />
Né potrebbe obiettarsi che, in forza della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Provincia autonoma di Bolzano abbia ottenuto una competenza legislativa in materia di tariffe professionali; secondo i ricorrenti, la determinazione delle tariffe professionali rientrerebbe nella materia della “tutela della concorrenza”, che l’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione riserva allo Stato, in via esclusiva, ovvero nella materia ”ordinamento civile e penale”, parimenti riservata allo Stato, ai sensi della lettera l) della stessa disposizione.<br />
Se, infine, la determinazione delle tariffe dovesse farsi rientrare nella potestà legislativa statale concorrente in materia di “professioni”, di cui al comma 3 dello stesso art. 117, la potestà legislativa della Provincia incontrerebbe, in ogni caso, il limite del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, tra i quali quelli relativi alla determinazione delle tariffe. <br />
Le doglianze non hanno pregio. <br />
Va premesso che la Provincia autonoma di Bolzano, in virtù dello Statuto speciale (approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, è titolare di una competenza legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e di una corrispondente potestà amministrativa (cfr. art. 8, n. 17, artt. 16 e 54 dello Statuto e DPR 22 marzo 1974, n. 381).<br />
Nell’esercizio delle competenze sopra descritte la Provincia ha emanato la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, che disciplina gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale.  In particolare, l’art. 25bis (aggiunto dall’art. 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 8) stabilisce che “i compensi per le prestazioni libero – professionali previste dalla presente legge sono determinati con regolamento di esecuzione, sentiti i relativi ordini professionali.”.   <br />
In esecuzione della norma suddetta, il regolamento impugnato ha disciplinato la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e l’esecuzione delle opere pubbliche di interesse provinciale.<br />
Ad avviso del Collegio il disposto regolamento si presenta costituzionalmente corretto e non merita, quindi, la censura mossa con il motivo in esame.<br />
In primo luogo non va confusa la disciplina generale delle tariffe professionali dalla autonoma e specifica disciplina dei compensi dovuti ai professionisti tecnici per incarichi professionali relativi ad opere pubbliche, la quale non modifica le tariffe professionali, così come determinate, per ciascuna categoria professionale, dalla normativa statale.<br />
Lo stesso legislatore statale esprime la volontà di voler disciplinare con criteri autonomi i corrispettivi per incarichi professionali nell’ambito dei lavori pubblici rispetto alle tariffe professionali, come risulta, inequivocabilmente, dalla lettura del comma 14quater dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (aggiunto dall’art. 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415): con riferimento ai minimi inderogabili, il legislatore statale stabilisce che i corrispettivi determinati dal comma 14bis sono da considerarsi minimi inderogabili, indipendentemente dalle previsioni della tariffa professionale del soggetto cui è affidato l’incarico professionale nell’ambito dei lavori pubblici (che contengono solo in alcuni casi la previsione di minimi inderogabili).<br />
Ciò chiarito, va posto in risalto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 5 maggio 1994, richiamata dai ricorrenti, è di quattro anni anteriore alla nuova disciplina dei corrispettivi introdotta nella legge n. 109 con le sostanziali modifiche del 1998 e,  pertanto, deve considerarsi superata.<br />
In ogni caso, la decisione costituzionale richiamata (la quale rigetta e non accoglie i motivi per i quali era stata impugnato il disegno di legge della regione Sicilia, approvato dall’Assemblea regionale il 14 ottobre 1993), parla di “tariffe professionali” e non afferma affatto la necessaria uniformità delle tariffe professionali sull’intero territorio statale, limitandosi a rilevare, in quella materia, l’esigenza di rispettare gli “eventuali criteri generali fissati dalle disposizioni vigenti”.  Contestualmente, la stessa Corte rende palese la legittimità di eventuali deroghe che tengano conto della specificità dell’oggetto della prestazione.   <br />
La citata sentenza della Corte del 1994 è precedente anche alla riforma dell’assetto costituzionale, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.   Peraltro, detta riforma nulla innova nella materia specifica, posto che, come già evidenziato, l’Amministrazione provinciale, disciplinando i corrispettivi per incarichi di progettazione, non ha adottato atti legislativi o amministrativi in materia di “tariffe professionali”, ma si è limitata a stabilire i “corrispettivi per incarichi nell’ambito di lavori pubblici”, rientranti nella materia lavori pubblici di interesse provinciale, materia che, sia prima sia dopo la riforma costituzionale del 2001 (almeno sino all’adeguamento dello Statuto speciale), rientra nella competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano. <br />
Invero, mentre la materia delle “tariffe professionali” deve farsi rientrare nella nuova competenza concorrente in materia di “professioni”, di cui all’art. 117, comma terzo, della Costituzione (così come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) &#8211; nella quale la Provincia, in forza del proprio Statuto speciale, non ha competenze specifiche in materia &#8211; i corrispettivi degli incarichi professionali nell’ambito dei lavori pubblici devono, invece, essere ricondotti alla materia dei “lavori pubblici”.  Quest’ultima materia, a seguito della riforma costituzionale, sembrerebbe rientrare nella competenza esclusiva residuale delle regioni di cui all’art. 117, comma terzo della vigente Costituzione, non rientrando né fra quelle elencate nell’art. 117, secondo comma (competenza esclusiva dello Stato), né fra quelle in cui le regioni hanno potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma).<br />
Il Collegio, peraltro, non ritiene necessario, ai fini della decisione della controversia in esame, entrare nel merito di tale competenza e dei relativi limiti alla luce dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in base al quale, sino all’adeguamento dello Statuto regionale, la riforma costituzionale operata dalla riforma si applica alla Provincia autonoma di Bolzano solo “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite” (cfr. anche l’art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131).   Non vi sono dubbi, infatti, sul fatto che la riforma non attribuisce alla Provincia forme di autonomia più ampie, in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, essendo essa titolare di competenza legislativa esclusiva nella materia, ai sensi dell’art. 8, n. 17, del vigente Statuto speciale.<br />
Per quanto concerne, invece, i limiti alla competenza esclusiva provinciale nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, è noto che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico – sociale e principi della legislazione dello Stato “le disposizioni della presente legge”, anziché solo i principi desumibili dalle disposizioni contenute in quella legge.   In particolare, la Corte ha affermato che “non tutte le disposizioni, né il loro compiuto tenore letterale, costituiscono norme fondamentali di riforma economico – sociale e principi della legislazione dello Stato, ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 7 novembre 1995, n. 482, ma anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2002, n. 5945 e TRGA Bolzano, 24 settembre 2001, n. 243).<br />
Ebbene, ad avviso del Collegio dalla legge n. 109 del 1994 non può desumersi alcuna norma fondamentale di riforma economico – sociale, nel senso anzidetto, in base alla quale l’Amministrazione provinciale sarebbe vincolata a fissare in provincia di Bolzano, gli stessi corrispettivi per incarichi professionali di lavori pubblici stabiliti dalla normativa statale o dai decreti ministeriali ivi contemplati.  Tanto più che la disciplina della Provincia autonoma di Bolzano in materia di lavori pubblici di interesse provinciale differisce sostanzialmente da quella statale &#8211; proprio in virtù della competenza esclusiva in materia &#8211; anche e soprattutto in relazione alle diverse figure professionali tecniche coinvolte nei lavori pubblici, quale risulta, con ogni evidenza, dallo studio di raffronto tra la disciplina statale e quella provinciale agli atti (cfr. doc. n. 7 depositato dalla Provincia in ottemperanza alle ordinanze collegiali n. 30 e 31 del 2004).<br />
In ogni caso, i ricorrenti non hanno neppure fornito la prova che i corrispettivi determinati dal regolamento impugnato si discostino da quelli determinati con il D.M. 4 aprile 2001, né che essi se ne discostino in misura sfavorevole ai ricorrenti o che violino i minimi inderogabili di cui alla normativa statale.<br />
In conclusione, la Provincia autonoma di Bolzano non ha violato alcun limite costituzionale alle proprie competenze, sia esso implicito o esplicito.<br />
Né può assumere rilievo la prospettata questione di legittimità costituzionale, atteso che essa, per le considerazioni sopra espresse, deve considerarsi manifestamente infondata.</p>
<p>2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 25bis della legge provinciale n. 6 del 1998, nel punto in cui prescrive l’obbligo di sentire gli Ordini professionali, garantendo così la loro partecipazione al procedimento di determinazione dei compensi per le prestazioni libero – professionali, che si conclude con l’emanazione del relativo regolamento.<br />
Affermano i ricorrenti che il testo di regolamento impugnato non corrisponderebbe alla bozza di testo finale, elaborato nel mese di gennaio 2003, sul quale sarebbe stato trovato un accordo, sottoscritto dai rappresentanti degli Ordini e Collegi interessati, dal Presidente del Consorzio dei Comuni e dai funzionari provinciali incaricati.    <br />
La censura non è meritevole di positiva valutazione.<br />
L’art. 25bis della legge provinciale n. 6 del 1998 prescrive che, prima dell’approvazione del regolamento di esecuzione sui corrispettivi di cui si tratta, debbano essere “sentiti i relativi ordini professionali”.<br />
I ricorrenti ammettono di essere stati “sentiti”, ma, a loro dire, non vi sarebbe stato un confronto sulle ultime modifiche apportate al regolamento.<br />
Al fine di valutare la fondatezza della censura, il Collegio ha invitato l’Amministrazione provinciale a produrre in giudizio i verbali relativi alle riunioni che si sono svolte con riferimento specifico al “testo finale” della proposta di regolamento, citati dall’Amministrazione nella memoria difensiva, ma non prodotti in giudizio.<br />
Ebbene, l’Amministrazione ha depositato i verbali di tre riunioni, tenutesi nei giorni 9 dicembre 2003, 17 febbraio 2004 e 3 marzo 2004 con i rappresentanti degli ordini, nel corso delle quali questi ultimi hanno potuto esprimere i rispettivi punti di vista, tra l’altro anche in relazione alle modifiche di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8 del regolamento impugnato (cfr. doc. ti da 1 a 3 depositati dalla Provincia il 20 gennaio 2005).<br />
E’ pur vero che nell’ultima riunione del 3 marzo 2004 era stata fissata una nuova riunione per il successivo 25 marzo e che, prima di tale riunione, il 15 marzo, la Giunta provinciale ha approvato definitivamente il regolamento in esame, ma è altrettanto vero che il citato art. 25bis non prevede un’intesa tra le parti e, nel caso specifico, le parti sono state più volte sentite, anche sulle ultime modifiche.</p>
<p>2.3. Infondato si appalesa anche il terzo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono che il regolamento impugnato non enunci le ragioni di opportunità poste a base delle modifiche tariffarie operate dall’Amministrazione provinciale, in violazione dell’obbligo motivazionale.<br />
Osserva il Collegio che l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale sancisce l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, al comma 2, esclude espressamente da tale obbligo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, quali i regolamenti. Identica disposizione è contenuta nell’art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, che trova applicazione nel caso in esame, trattandosi di impugnazione di un atto provinciale.<br />
In proposito si richiama anche il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale che esime l’Amministrazione dall’obbligo di motivazione in caso di adozione di atti normativi e a carattere generale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 aprile 1997, n. 535; Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 376; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 30 gennaio 2002, n. 183 e TRGA Bolzano 10 marzo 2004, n. 117).<br />
Non appare pertinente il richiamo dei ricorrenti al parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell’adunanza del 27 ottobre 2003 in occasione della disamina della delibera del Consiglio Nazionale Forense, avente per oggetto la determinazione delle nuove tariffe degli avvocati, nel quale viene sottolineata la necessità di un’adeguata e trasparente istruttoria in materia di provvedimenti tariffari.<br />
Invero, il Consiglio di Stato, in quel parere, si riferiva ad aumenti di tariffe a carico di utenti privati (come possono essere quelli relativi alle tariffe elettriche, assicurative, autostradali ecc.) sui quali lo Stato intende esercitare un particolare controllo di legittimità e di logicità a tutela dei consumatori.<br />
Nel caso sub iudice, come già sottolineato, non si tratta di aumentare tariffe professionali a carico di privati, ma di determinare i corrispettivi dovuti dalle stazioni appaltanti per gli incarichi professionali resi nell’ambito di lavori pubblici a carattere provinciale.<br />
2.4. Non maggior pregio ha il quarto motivo, con il quale i ricorrenti lamentano che il regolamento impugnato non sarebbe applicabile a tutte le prestazioni rese nell’ambito della progettazione e realizzazione dei lavori pubblici, ma solo alle prestazioni “libero &#8211; professionali”, con esclusione delle prestazioni rese dalle società di ingegneria e da altri raggruppamenti di professionisti.  Ne conseguirebbe un trattamento altamente penalizzante per i liberi professionisti e, di riflesso, un trattamento di favore per le società di ingegneria.<br />
L’argomentazione dei ricorrenti muove dalla lettura del solo testo in lingua tedesca del regolamento, nel cui titolo si parla di corrispettivi delle prestazioni libero &#8211; professionali (“….Vergütungen der freiberuflichen Leistungen”). Il testo in lingua italiana del titolo parla, invece, di corrispettivi delle prestazioni “professionali”, non libero – professionali.  <br />
Vi è, dunque, discordanza tra il testo tedesco e quello italiano.<br />
Sennonché, ai sensi dell’art. 57, secondo comma, dello Statuto speciale, quando in un atto avente carattere legislativo o regolamentare vi è discordanza fra testo italiano e tedesco, fa fede il testo in lingua italiana: “In caso di dubbi l’interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.”.  Il successivo art. 99 dello Statuto, a sua volta, ribadisce che “…La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue.”.<br />
Dunque, ove si ravvisi, come nel caso in esame, discordanza tra il testo italiano e quello tedesco si deve fare riferimento al solo testo in lingua italiana per l’identificazione della norma applicabile (cfr, ex multis, TRGA Bolzano, 28 agosto 1997, n. 358; 2 ottobre 1998, n. 288 e 16 giugno 2003, n. 251).  <br />
Pertanto, il regolamento impugnato non si applica solo ai liberi – professionisti, ma anche alle società di ingegneria e agli altri raggruppamenti di professionisti.<br />
2.5. Resta da esaminare il quinto motivo.  Affermano, anzitutto, i ricorrenti che il regolamento impugnato, definendo livelli tariffari che si discosterebbero (in peggio) da quelli adottati a livello nazionale, rischia di compromettere il raggiungimento della qualità progettuale e dell’affidabilità tecnica della prestazione dei professionisti, che costituisce uno dei parametri di valutazione dell’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico (art. 24, comma 3, lett. a) della legge provinciale n. 6 del 1998). <br />
I ricorrenti sviluppano, inoltre, la censura di disparità di trattamento tra liberi – professionisti, società di ingegneria e altri raggruppamenti di professionisti, già dedotta con il quarto motivo di ricorso.<br />
Le doglianze non hanno pregio.<br />
Quanto alla prima doglianza, ad avviso del Collegio il regolamento impugnato non viola l’art. 24 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.<br />
In particolare, con il comma 3 dell’art. 24, il legislatore si limita a stabilire che l’affidamento degli appalti di servizi di progettazione di importo stimato pari o sopra soglia debba essere affidato, di norma, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, con l’obbligo per l’Amministrazione committente di indicare, nel bando o nella lettera di invito, il punteggio da attribuire a ciascuno dei parametri indicati di seguito dallo stesso comma, tra i quali, alla lettera a), figura il parametro delle “qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali.”.<br />
Ebbene, non si ravvisa alcuna relazione tra la citata disposizione, che concerne le modalità di scelta del contraente per l’affidamento degli appalti di servizi di progettazione e il regolamento impugnato, che concerne la determinazione dei corrispettivi per le attività di progettazione dei lavori pubblici.<br />
Semmai, la circostanza che le qualità progettuali siano uno dei sei parametri obbligatori di valutazione dell’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico costituisce proprio una garanzia che la valutazione dell’offerta non sia basata esclusivamente sull’economicità dell’opera e che l’Amministrazione non possa, comunque, prescindere da una valutazione sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali.<br />
Non sussiste, pertanto, il paventato rischio che una affermata &#8211; e non dimostrata &#8211; differenza, in senso negativo, tra disciplina nazionale e provinciale in materia di corrispettivi per attività di progettazione di lavori pubblici comporti un peggioramento delle qualità progettuali dei lavori.<br />
Per quanto concerne, infine, la seconda doglianza, relativa alla lamentata disparità di trattamento, si ribadisce che la disciplina dei corrispettivi di cui al regolamento impugnato si applica non solo ai liberi professionisti, ma anche alle società di ingegneria e agli altri raggruppamenti di professionisti, per i motivi già illustrati esaminando il quarto motivo.<br />
2.6. Per le ragioni che precedono i ricorsi vanno respinti.<br />
In relazione alla particolarità e complessità della materia, si ravvisano giusti motivi per disporsi la compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma per la Provincia Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 23 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-20-6-2005-n-243/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2005 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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